Lexipedia

Decisione

72.2004.88

truffa ed amministrazione infedele prpetrata da un gerente bancario

25 ottobre 2005Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

2. ripetuta

falsità in documenti

per avere, in svariate occasioni,

al fine di procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto,

formato un documento falso od alterato un

documento vero, oppure abusato dell'altrui firma autentica per formare un

documento suppositizio, oppure attestato in un documento, contrariamente alla

verità, un fatto di importanza giuridica, o fatto uso, a scopo d'inganno, di

tale documento,

e meglio:

2.1. per

avere, nelle fattispecie descritte al § 1,

nella sua

allora qualità di gerente di PC 2,

agendo in

__________, nel periodo agosto 1989 – 03.07.1996,

per

procacciare a sé, a società facenti capo a lui (__________), all'allora sua

convivente __________ (__________), a __________ (__________), come pure a __________

personalmente, un indebito profitto,

formato i

documenti falsi,

rispettivamente

fatto uso di documenti falsi,

e,

meglio, per avere formato falsi certificati per collocamento a termine, su

formulari originali di PC 2, da lui debitamente sottoscritti e attestati nella

sua veste di gerente, non corrispondenti tuttavia ad alcun collocamento a

termine per il tramite dell'istituto di credito e, tantomeno, ad alcuna

relativa registrazione nei libri contabili della banca,

e fatto

uso, a scopo d'inganno, di detti falsi certificati per collocamento a termine,

e,

meglio, quelli menzionati nelle fattispecie di cui al § 1:

§ 1.1. – §

1.20., § 1.24., § 1.27. – 28,

nonché il

fasullo "conteggio scadenze vincolati" menzionato nel § 1.2.,

2.2. per avere, in correità con __________,

ad __________,

__________ e __________,

a cavallo

fra i mesi di agosto e settembre 1996,

al fine

di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, formato i seguenti

documenti falsi e abusato dell'altrui firma autentica per formare i seguenti

documenti suppositizi, rispettivamente attestato nei seguenti documenti,

contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,

e averne

fatto uso, dinanzi al Procuratore pubblico, a scopo d'inganno:

-

"ricevuta e accettazione di mandato",

datata 26.06.1989, a firma __________;

-

"dichiarazione", datata 08.02.1995, a

firma __________;

-

"mandato d'amministrazione", datato

07.07.1995, tra __________ e __________;

fatti avvenuti

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti

dall'art. 251 CP;

3. appropriazione

indebita aggravata

per

essersi, nella sua veste qualificata di gerente di patrimoni, allo scopo di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato di cose mobili

altrui che gli erano state affidate, impiegando indebitamente, a profitto

proprio o di un terzo,

valori patrimoniali affidatigli,

e,

meglio, per essersi,

a __________, il 20.10.1993,

nella sua

qualità di gerente di __________,

appropriato,

al fine di procacciare a __________, rispettivamente a sé quale azionista di

tale società,

un indebito profitto, dei seguenti libretti di

deposito al portatore, emessi da PC 2, affidatigli da __________:

-

n° 254-900-1, di CHF 28'933.05;

-

n° 254-956-3, di CHF 27'854.20;

impiegandoli

a beneficio di __________,

e,

meglio, mettendoli a disposizione quale pegno mobiliare di pertinenza di __________

nel quadro di un atto di costituzione di pegno concluso fra detta società e PC

2;

fatti avvenuti

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto

dall'art. 140 prev. CP e 138 CP;

4. ripetuta

amministrazione infedele

per

avere, benché obbligato per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio

altrui o a sorvegliarne la gestione, mancato al proprio dovere, danneggiando

detto patrimonio o permettendo che ciò avvenisse, e questo per procacciare a sé

o ad altri un indebito profitto,

e meglio,

per avere, a __________, in svariate occasioni,

nel

periodo 03.01.1995 – 03.07.1996,

per

procacciare a sé, a società facenti capo a lui (__________), all'allora sua

convivente __________ (__________), a __________ (__________), come pure a __________

personalmente, un indebito profitto,

emesso,

nella sua qualità di gerente di PC 2, falsi certificati per collocamento a termine

su formulari originali dell'istituto di credito, corredando gli stessi della

propria firma e del timbro della banca, e vincolando in tal guisa la banca,

non

corrispondenti tuttavia ad alcun collocamento a termine per il tramite

dell'istituto di credito e, tantomeno, ad alcuna relativa registrazione nei

libri contabili della banca,

permettendo

di riflesso che il patrimonio dell'istituto di credito fosse così esposto al

danneggiamento,

danneggiamento

prodottosi successivamente a seguito dei risarcimenti a cui PC 2 è stata

astretta nei confronti dei titolari dei seguenti certificati per collocamento a

termine:

-

del 10.06.1996, di DM 40'000.- (cfr. § 1.1.);

-

del 02.05.1995, di CHF 340'000.- (cfr. § 1.2.);

-

del 03.07.1995, di CHF 30'000.- (cfr. § 1.3.);

-

del 03.07.1997 [recte: 1996], di CHF 30'000.-

(cfr. § 1.3.);

-

del 03.01.1995, di CHF 80'000.- (cfr. § 1.4.);

-

del 01.04.1995, di CHF 30'000.- (cfr. § 1.4.);

-

del 01.04.1996, di CHF 32'700.- (cfr. § 1.4.);

-

del 20.09.1995, di ITL 100 mio. (cfr. § 1.7.);

-

del 16.01.1995, di CHF 130'000.- (cfr. § 1.8.);

-

del 16.01.1996, di CHF 159'750.- (cfr. § 1.8.);

-

del 16.01.1996, di CHF 28'000.- (cfr. § 1.9.);

-

del 01.02.1995, di CHF 40'000.- (cfr. § 1.10.);

-

del 02.03.1995, di CHF 45'000.- (cfr. § 1.10.);

-

del 01.04.1995, di CHF 20'000.- (cfr. § 1.10.);

-

del 01.04.1996, di CHF 105'000.- (cfr. § 1.10.);

-

del 01.04.1995, di CHF 85'000.- (cfr. 1.11.);

-

del 01.04.1996, di CHF 85'000.- (cfr. 1.11.);

-

del 01.03.1996, di CHF 30'000.- (cfr. § 1.12.);

-

del 07.04.1995, di CHF 80'000.- (cfr. § 1.13.);

-

del 11.04.1996, di CHF 200'000.- (cfr. § 1.13.);

-

del 14.07.1995, di CHF 125'000.- (cfr. § 1.14.);

-

del 01.02.1995, di CHF 100'000.- (cfr. § 1.17.);

-

del 01.03.1996, di CHF 100'000.- (cfr. § 1.17.);

-

del 15.03.1995, di CHF 79'500.- (cfr. § 1.18.);

-

del 03.01.1995, di CHF 100'000.- (cfr. § 1.19.);

-

del 01.04.1996, di CHF 150'000.- (cfr. § 1.20.);

-

del 01.02.1995, di CHF 109'710.- (cfr. § 1.27.);

-

del 01.02.1996, di CHF 116'292.70 (cfr. §

1.27.);

-

del 22.02.1995, di CHF 94'000.- (cfr. § 1.28.);

fatti avvenuti nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto

dall'art. 158 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 102/2004 del 9 agosto 2004, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) DF 1.

§ RC 3, rappresentante della

PC 1.

§ RC 1

rappresentante della PC 2

§ PC 2, nella

persona del __________

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 17.45.

È intervenuta la prescrizione penale dei seguenti capi indicati

nell’ atto d’accusa: le azioni indicate ai punti 1.11, 1.17, 1.19, 1.26, (Fr.

400'000.-), sono integralmente prescritte, mentre l’azione di cui al punto 1.4,

risulta prescritta relativamente a Fr. 50'000.- di cui al periodo luglio

1988-dicembre 1989. Relativamente al punto 1.16 è prescritta l’asserita truffa

del 3.4.1990 di Fr. 50'000.- e relativamente al punto 1.23 l’ azione è ritenuta

integralmente prescritta con il consenso delle parti. Le parti prendono atto

che il totale delle prescrizioni ammonta a CHF 650'000.- per il che

l’imputazione complessiva di cui al punto 1.1. AA si riduce a CHF 2'033'650.-

oltre a LT 100 Mio e DM 40'000.-. Per il punto 2 AA, le parti concordano che al

prevenuto possono essere imputati falsi documentali commessi successivamente al

25.10.1990.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato integralmente l’atto di accusa in esame, tenendo conto della buona

collaborazione e del lungo tempo trascorso dai fatti, conclude chiedendo che l’accusato

venga condannato:

- a 18 mesi

di detenzione sospesi condizionalmente;

- alla

confisca dei falsi documentali.

§ RC 1, rappr. PC 2, che rifacendosi ai conteggi delle

persone rimborsate dalla banca, ricordando le azioni prescritte, ritocca la

cifra totale a 1'789’589.95 CHF per quanto riguarda i capitali complessivi

rimborsati, mentre per quel che concerne gli interessi questi vanno corretti a

CHF 128’368.40.

§ __________, rappr. PC 1, il quale chiede il riconoscimento

del risarcimento dei due libretti di deposito, associandosi alla riduzione

riconosciuta PC 2, quindi 27’854.20 CHF relativamente al 2. libretto e CHF

1506.- per il primo libretto, menzionato a pag. 12 AA. Per quel che concerne le

spese di patrocinio, ne chiede l’assunzione da parte di __________. Quindi la

pretesa totale è di CHF 105’008.55. Rinuncia a chiedere interessi.

§ Il Difensore, il quale ricordando l’intraprendenza e

capacità di AC 1 e le forti speculazioni finanziarie relative al settore

immobiliare che caratterizzarono il periodo in cui occorsero i fatti,

sottolinea come AC 1 fosse primariamente il gestore di una Cassa di Risparmio,

con la gestione immobiliare quale attività secondaria. Grazie a ciò AC 1 è

riuscito a crearsi un capitale, di cui una parte fu affidata a __________.

Riconosce il reato di truffa anche se si potrebbe disquisire sul fatto che,

visti i tassi eccessivi, i clienti avrebbero dovuto insospettirsi. Contesta l’amministrazione

infedele poiché i falsi certificati erano nulli in quanto mancanti di una

firma. La ripetuta falsità di documenti è contestata relativamente al punto

2.2. AA, in quanto la sostanza dei doc. a) e b) era corretta. Per l’appropriazione

indebita vi sono due versioni: quella della sig.a __________ e quella del sig. AC

1. In casu va creduto all’imputato poiché anche per gli altri libretti la sig.a

__________ aveva usato l’espressione “far lavorare” i libretti. Chiede che si tenga

conto della condotta irreprensibile tenuta in questi 9 anni e 3 mesi in cui si

è svolta l’inchiesta, del tempo relativamente lungo trascorso dai fatti, e della

violazione del principio di celerità ai sensi dell’art. 6 CEDU e dell’ art. 29

della Costituzione Federale. AC 1, deve perciò essere condannato a una pena

ridotta ad un anno di detenzione sospeso condizionalmente per 2 anni. Per le

pretese di PC, __________, già risarcita in parte, e che avrebbe dovuto sapere

il rischio che correva, la Difesa chiede che queste vengano rinviate al foro

civile. Per la nota dell’RC 3, si chiede che venga ridotta, in quanto

eccessiva. Per la __________, si ritiene una concolpa nell’emissione dei

certificati in questione e nel lasciare agire AC 1 come gestore ed amministratore

immobiliare, due attività in conflitto. Pertanto si chiede venga tenuto conto

dell’art. 44 CO. Si chiede perciò il rinvio al foro civile per stabilire con

certezza l’ammontare del danno.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC

1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. ripetuta truffa

per

avere, a __________, nel periodo 31.01.1991-27.06.1996, in veste di gerente

della PC 2, per procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, in più

occasioni, indotto 23 persone ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,

ingannandole con astuzia, ed arrecando un pregiudizio pari a fr. 2'033'650.-,

ITL 100 milioni e DM 40'000.-?

1.2. ripetuta

falsità in documenti

per

avere,

1.2.1. a __________,

nel periodo 25.10.1990 – 03.07.1996,

formato

almeno 60 falsi certificati per collocamento a termine, su formulari originali

di PC 2, da lui sottoscritti in veste di gerente, non corrispondenti tuttavia

ad alcun collocamento a termine per il tramite dell'istituto di credito e

tantomeno ad alcuna relativa registrazione nei libri contabili della banca;

1.2.2. ad __________,

____________________ e __________,

fra l’

agosto e il settembre 1996,

abusando

dell'altrui firma, formato tre diversi documenti suppositizi attestanti fatti

di importanza giuridica, da utilizzare dinanzi al Procuratore Pubblico a scopo

d'inganno?

1.3. appropriazione

indebita aggravata

per

essersi, a __________, il 20.10.1993,

agendo quale gerente di patrimoni, indebitamente appropriato

di due

libretti di deposito al portatore emessi da __________, affidatigli da PC 1?

1.4. ripetuta

amministrazione infedele

per

avere, a __________, in svariate occasioni,

nel

periodo 03.01.1995 – 03.07.1996,

per

procacciare a sé e a terzi un indebito profitto,

emesso,

in veste di gerente di banca PC 2, 29 falsi certificati per collocamento a

termine, vincolando in tal guisa la banca ed arrecandole un danno di

DM

40'000.-, CHF 2'524'952,70, ITL 100 mio?

e meglio

come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare di attenuanti specifiche giusta l’Art. 64 CP?

3.

Sussiste

violazione del principio di celerità?

4.

Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa

della libertà?

5.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

6.

Deve

essere condannato al pagamento dell’indennità alle seguenti parti civili:

6.1

PC 2?

6.2

PC 3, PC 4, PC

1.

e PC 5?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.2.2, 1.3., 6.2. mentre che per il no.

1.4

la risposta è parzialmente affermativa;

visti gli art. 18, 36, 41,

63, 64, 65, 68, 69, v. 140, 146, v. 148, 158, 251 CP;

29.

CF, 6

CEDU;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di

1.1

ripetuta

truffa

per

avere, a __________, nel periodo 31.01.1991 – 27.06.1996, in veste di gerente

della PC 2,

per

procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, in più occasioni indotto 23

persone, ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, ingannandole con

astuzia, ed arrecando un pregiudizio pari a fr. 2'033'650.-, ITL 100 milioni e

DM 40'000.-;

1.2

ripetuta

falsità in documenti

per

avere, a __________, nel periodo 25.10.1990 – 03.07.1996,

formato

almeno 60 falsi certificati per collocamento a termine, su formulari originali

di PC 2, da lui sottoscritti in veste di gerente, non corrispondenti tuttavia

ad alcun collocamento a termine per il tramite dell'istituto di credito e

tantomeno ad alcuna relativa registrazione nei libri contabili della banca;

1.3

ripetuta

amministrazione infedele

per

avere, a __________, in svariate occasioni,

nel periodo

03.01.1995

– 03.07.1996,

per

procacciare a sé e a terzi un indebito profitto,

emesso,

in veste di gerente di PC 2, 29 falsi certificati per collocamento a termine,

vincolando in tal guisa la banca ed arrecandole un danno di fr. 1'789'589,95

oltre interessi per fr. 128'368.40;

e meglio

come descritto nell’atto di accusa.

2.

AC 1 è

prosciolto dall’imputazione di appropriazione indebita aggravata.

3.

Di

conseguenza AC 1, ritenuto il lungo tempo trascorso dai fatti e la violazione

del principio di celerità è condannato:

3.1

alla pena di

15.

(quindici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 (due) anni.

5.

AC 1 è

inoltre condannato a pagare fr. 1'917'958.35 a PC 2.

6.

Le Parti

Civili PC 1, PC 3 e PC 4 e PC 5 sono rinviate al foro civile.

7.

È ordinata

la confisca dei falsi certificati di collocamento a termine.

8.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

5.

PC 5

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Interprete fr. 180.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 930.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster