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Decisione

72.2004.89

Bosniaco pregiudicato invalido gerente di bar sospinto 3 donne a prostituirsi (promovimento della prostituzione) + favorito soggiorno illegale alloggiandone una di loro. Pena tot. aggiuntiva. Rinvio d

23 marzo 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

3.:

" Di

conseguenza, ritenuto che è recidivo, AC 1 è condannato alla pena di 20 (venti)

giorni di detenzione, in cui è computato il carcere preventivo sofferto";

- dispositivo

4.:

" Non è

pronunciata la revoca della sospensione condizionale della pena accessoria

dell'espulsione di 5 (cinque) anni di cui alla sentenza 10 novembre 1995 della

Corte delle Assise Criminali di Lugano ma il periodo di prova è prolungato di 1

anno";

- dispositivo

5.:

Considerandi

" Non si dà

luogo alla pronuncia sulle pretese della parte civile PC 1 ";

- dispositivo

6.

:

" La tassa

di giustizia di fr. 500.-- è a carico di AC 1 per 1/10. Le spese processuali

sono a carico dello Stato";

considerato altresì che,

riconosciuta la colpevolezza di AC 1 per il reato

di promovimento della prostituzione giusta l'art. 195 cpv. 2 CP, la Corte di

Cassazione e Revisione penale ha nondimeno ordinato il rinvio "ad un'altra

Corte delle Assise correzionali perché accerti, dopo le necessarie indagini ...

quale fosse il rapporto qualità/prezzo, al momento dei fatti del vitto e

dell'alloggio fornito dall'imputato alle ragazze e se tale rapporto

qualità/prezzo fosse "esagerato";

ritenuto che invece non sono oggetto di rinvio:

- il

Dispositivo

dispositivo 1.:

" AC 1 è

autore colpevole di infrazione alla LFDDS per avere favorito, dandole

alloggio, il soggiorno in territorio svizzero di __________ presso l'esercizio

pubblico __________ nel periodo novembre 1999 - novembre 2000, eccedendo il

limite consentito di 6 mesi";

- il

dispositivo 2, nella misura in cui

" AC 1 è

prosciolto dalle imputazioni di truffa e falsità in documenti";

conviene oggi nell'aula penale minore di

questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi

l'accusato, con l'annuenza del difensore e del procuratore pubblico,

rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal

22 novembre 2000 al 17 agosto 2001

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.

§ L'avv. RC 1 in

rappresentanza della PC PC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 16:25.

Il Procuratore pubblico, d'accordo le

altre parti, riduce le circostanze di tempo del reato di promovimento della

prostituzione nei confronti di __________, __________ e PC 1 situandole nel

periodo dal novembre 1999 al 22 novembre 2000.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

per i reati di promovimento della prostituzione e

infrazione alla LDDS, conclude chiedendo che l'accusato venga condannato alla

pena detentiva di 12 mesi da espiare, pena totalmente aggiuntiva a quella di 4

mesi di detenzione inflittagli il 30.08.2006 dall'Appellationsgericht di __________;

rinuncia a postulare il ripristino dell'esecuzione della pena di 4 anni e 6

mesi di reclusione inflittagli il 10.11.1995 dalla Corte delle Assise criminali

di Lugano.

§ L'avv. RC 1, rappresentante della PC, il quale, assodata la colpabilità dell'accusato e ritenuto il tempo

ormai passato dai fatti nonché le precarie condizioni finanziarie di AC 1,

conclude chiedendo il simbolico risarcimento per il torto morale di fr. 1.-, da

versare oggi stesso.

§ Il Difensore, il quale, in esito alle sue argomentazioni

circa le grandi difficoltà economiche e di salute del suo assistito all'epoca

dei fatti ed esistenti a tutt'oggi, vista la prognosi favorevole e in

applicazione dell'attenuante specifica del lungo tempo trascorso mantenendo

buona condotta, conclude chiedendo una riduzione della pena proposta in modo

tale da non superare il carcere preventivo sofferto. Aderisce alla proposta della

Pubblica accusa di non pronunciare il ripristino dell'esecuzione della pena

inflitta al suo assistito il 10.11.1995. Non si oppone alle richieste della PC.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. può beneficiare

della sospensione condizionale?

2. deve

essere ordinato il ripristino dell'esecuzione della pena inflittagli con

sentenza del 10.11.1995?

3. deve essere

ordinata la confisca di quanto in sequestro?

4. deve alla

PC PC 1 il simbolico risarcimento morale di fr. 1.-?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente al

quesito 4. e negativamente ai quesiti 1., 2., 3.;

visti gli art. 12, 40, 42,

47, 48, 49, 51, 70, 89, 195 CP;

23 LDDS; la LAVI;

9 e segg., 94, 260, 264, 296 CPP e 39 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 essendo

già stato dichiarato autore colpevole di:

1.1. ripetuto

promovimento della prostituzione

per avere

nella sua qualità di gerente di fatto del __________,

profittando di un rapporto di dipendenza,

sospinto __________, __________ e PC 1

a prostituirsi, a __________,

nel periodo novembre 1999 - 22 novembre 2000;

1.2. ripetuta

infrazione alla LDDS

per aver

favorito, dandole alloggio,

il soggiorno in territorio svizzero di __________

presso l'esercizio pubblico __________

eccedendo il limite consentito di sei mesi,

nel periodo novembre 1999 - novembre 2000;

2. considerato

altresì che egli è stato prosciolto dai reati di truffa e falsità in documenti,

3. AC 1 è, di

conseguenza, condannato (considerando che quella odierna è pena totalmente

aggiuntiva a quella di quattro mesi di detenzione inflittagli il 30.08.2006

dall'Appellationsgericht di __________):

3.1. alla pena

detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto dal

22.11.2000 al 17.08.2001;

3.2. a versare

alla PC PC 1 l'importo simbolico di fr. 1.- a titolo di torto morale;

3.3. al pagamento

delle tasse di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.

4. Non si fa

luogo al ripristino dell'esecuzione della pena inflittagli con sentenza della

Corte delle Assise criminali di Lugano il 10.11.1995, essendo trascorsi più di

tre anni dalla fine del periodo di prova, scaduto il 18.02.2003.

5. Deduzion

fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la

restituzione al condannato di quanto ancora in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 3'336.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 3'536.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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