72.2004.89
Bosniaco pregiudicato invalido gerente di bar sospinto 3 donne a prostituirsi (promovimento della prostituzione) + favorito soggiorno illegale alloggiandone una di loro. Pena tot. aggiuntiva. Rinvio d
23 marzo 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2004.89
Data decisione, Autorità:
23.03.2007, PENAL
Titolo:
Bosniaco pregiudicato invalido gerente di bar sospinto 3 donne a prostituirsi (promovimento della prostituzione) + favorito soggiorno illegale alloggiandone una di loro. Pena tot. aggiuntiva. Rinvio dalla CCRP. Torto morale simbolico a vittima
PROMOVIMENTO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
TORTO MORALE
art. 296 CPP-TI
art. 49 CPS
art. 89 CPS
art. 195 CPS
LAV
art. 23 LDDS
Incarto n.
72.2004.89
Lugano,
23 marzo 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
preso atto della sentenza 9 agosto 2004
della Corte di Cassazione e di revisione penale concernente
AC 1
domiciliato a
che ha pronunciato:
"1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è parzialmente
accolto, il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato nel senso che
il ricorrente è riconosciuto autore colpevole di promovimento della
prostituzione per avere, profittando di un rapporto di dipendenza, sospinto __________,
__________ e PC 1 a prostituirsi, mentre i dispositivi n. 3, 4, 5 e 6 della
sentenza impugnata sono annullati, con rinvio degli atti a un'altra Corte delle
assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi",
considerato che i dispositivi della
sentenza 20 agosto 2001 del Presidente della Corte delle Assise correzionali di Mendrisio annullati sono concretamente i
seguenti:
- dispositivo
Fatti
3.:
" Di
conseguenza, ritenuto che è recidivo, AC 1 è condannato alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione, in cui è computato il carcere preventivo sofferto";
- dispositivo
4.:
" Non è
pronunciata la revoca della sospensione condizionale della pena accessoria
dell'espulsione di 5 (cinque) anni di cui alla sentenza 10 novembre 1995 della
Corte delle Assise Criminali di Lugano ma il periodo di prova è prolungato di 1
anno";
- dispositivo
5.:
Considerandi
" Non si dà
luogo alla pronuncia sulle pretese della parte civile PC 1 ";
- dispositivo
6.
:
" La tassa
di giustizia di fr. 500.-- è a carico di AC 1 per 1/10. Le spese processuali
sono a carico dello Stato";
considerato altresì che,
riconosciuta la colpevolezza di AC 1 per il reato
di promovimento della prostituzione giusta l'art. 195 cpv. 2 CP, la Corte di
Cassazione e Revisione penale ha nondimeno ordinato il rinvio "ad un'altra
Corte delle Assise correzionali perché accerti, dopo le necessarie indagini ...
quale fosse il rapporto qualità/prezzo, al momento dei fatti del vitto e
dell'alloggio fornito dall'imputato alle ragazze e se tale rapporto
qualità/prezzo fosse "esagerato";
ritenuto che invece non sono oggetto di rinvio:
- il
Dispositivo
dispositivo 1.:
" AC 1 è
autore colpevole di infrazione alla LFDDS per avere favorito, dandole
alloggio, il soggiorno in territorio svizzero di __________ presso l'esercizio
pubblico __________ nel periodo novembre 1999 - novembre 2000, eccedendo il
limite consentito di 6 mesi";
- il
dispositivo 2, nella misura in cui
" AC 1 è
prosciolto dalle imputazioni di truffa e falsità in documenti";
conviene oggi nell'aula penale minore di
questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi
l'accusato, con l'annuenza del difensore e del procuratore pubblico,
rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal
22 novembre 2000 al 17 agosto 2001
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.
§ L'avv. RC 1 in
rappresentanza della PC PC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 16:25.
Il Procuratore pubblico, d'accordo le
altre parti, riduce le circostanze di tempo del reato di promovimento della
prostituzione nei confronti di __________, __________ e PC 1 situandole nel
periodo dal novembre 1999 al 22 novembre 2000.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
per i reati di promovimento della prostituzione e
infrazione alla LDDS, conclude chiedendo che l'accusato venga condannato alla
pena detentiva di 12 mesi da espiare, pena totalmente aggiuntiva a quella di 4
mesi di detenzione inflittagli il 30.08.2006 dall'Appellationsgericht di __________;
rinuncia a postulare il ripristino dell'esecuzione della pena di 4 anni e 6
mesi di reclusione inflittagli il 10.11.1995 dalla Corte delle Assise criminali
di Lugano.
§ L'avv. RC 1, rappresentante della PC, il quale, assodata la colpabilità dell'accusato e ritenuto il tempo
ormai passato dai fatti nonché le precarie condizioni finanziarie di AC 1,
conclude chiedendo il simbolico risarcimento per il torto morale di fr. 1.-, da
versare oggi stesso.
§ Il Difensore, il quale, in esito alle sue argomentazioni
circa le grandi difficoltà economiche e di salute del suo assistito all'epoca
dei fatti ed esistenti a tutt'oggi, vista la prognosi favorevole e in
applicazione dell'attenuante specifica del lungo tempo trascorso mantenendo
buona condotta, conclude chiedendo una riduzione della pena proposta in modo
tale da non superare il carcere preventivo sofferto. Aderisce alla proposta della
Pubblica accusa di non pronunciare il ripristino dell'esecuzione della pena
inflitta al suo assistito il 10.11.1995. Non si oppone alle richieste della PC.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. può beneficiare
della sospensione condizionale?
2. deve
essere ordinato il ripristino dell'esecuzione della pena inflittagli con
sentenza del 10.11.1995?
3. deve essere
ordinata la confisca di quanto in sequestro?
4. deve alla
PC PC 1 il simbolico risarcimento morale di fr. 1.-?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente al
quesito 4. e negativamente ai quesiti 1., 2., 3.;
visti gli art. 12, 40, 42,
47, 48, 49, 51, 70, 89, 195 CP;
23 LDDS; la LAVI;
9 e segg., 94, 260, 264, 296 CPP e 39 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 essendo
già stato dichiarato autore colpevole di:
1.1. ripetuto
promovimento della prostituzione
per avere
nella sua qualità di gerente di fatto del __________,
profittando di un rapporto di dipendenza,
sospinto __________, __________ e PC 1
a prostituirsi, a __________,
nel periodo novembre 1999 - 22 novembre 2000;
1.2. ripetuta
infrazione alla LDDS
per aver
favorito, dandole alloggio,
il soggiorno in territorio svizzero di __________
presso l'esercizio pubblico __________
eccedendo il limite consentito di sei mesi,
nel periodo novembre 1999 - novembre 2000;
2. considerato
altresì che egli è stato prosciolto dai reati di truffa e falsità in documenti,
3. AC 1 è, di
conseguenza, condannato (considerando che quella odierna è pena totalmente
aggiuntiva a quella di quattro mesi di detenzione inflittagli il 30.08.2006
dall'Appellationsgericht di __________):
3.1. alla pena
detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto dal
22.11.2000 al 17.08.2001;
3.2. a versare
alla PC PC 1 l'importo simbolico di fr. 1.- a titolo di torto morale;
3.3. al pagamento
delle tasse di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.
4. Non si fa
luogo al ripristino dell'esecuzione della pena inflittagli con sentenza della
Corte delle Assise criminali di Lugano il 10.11.1995, essendo trascorsi più di
tre anni dalla fine del periodo di prova, scaduto il 18.02.2003.
5. Deduzion
fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la
restituzione al condannato di quanto ancora in sequestro.
Intimazione a:
terzi implicati
PC 1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 3'336.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 3'536.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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