72.2004.90
infrazione aggravata LF sugli stupefacenti
20 gennaio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
72.2004.90
Data decisione, Autorità:
20.01.2005, PENAL
Titolo:
infrazione aggravata LF sugli stupefacenti
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 LSTUP
Incarto n.
72.2004.90
Mendrisio,
20 gennaio 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dall'11 al 12 novembre 2003;
prevenuto colpevole
di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio:
1.1. a
Minusio e in altre località non meglio precisate, nel periodo giugno
2003/ottobre 2003, ripetutamente procurato a __________, che egli anticipava i
soldi, complessivamente almeno 160/180 grammi di eroina, con grado di purezza
indeterminato, sostanza previamente acquistata, in più occasioni, a Zurigo
dagli spacciatori albanesi __________ detto "" e __________ detto
"" o "", anticipatamente contattati da __________, al
prezzo di Fr. 50.- al grammo, ricevendo quale compenso il pagamento delle spese
di viaggio e complessivamente almeno 20 grammi di eroina;
1.2. a
Locarno, nel periodo giugno 2003/ottobre 2003 venduto a tossicomani locali un
imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 1 / 2 grammi, sottoforma di buste
dosi da Fr. 50.- l'una;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, a Locarno e in altre località non meglio
precisate, nel periodo autunno 2003/26 novembre 2003 consumato personalmente un
imprecisato quantitativo di eroina e di cocaina;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti dagli art. 19 cifra 2 e 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 103/2004 del 13 agosto 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 10.10.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena di
8 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3
anni, nonché la confisca degli oggetti posti sotto sequestro.
§ Il Difensore, il quale contesta i quantitativi, indi
l’aggravante, ascritti al suo cliente al punto 1.1 dell’atto d’accusa. Ciò
posto, in applicazione dell’attenuante del sincero pentimento, chiede che la
pena venga contenuta in 5 mesi di detenzione sospesi con un periodo di prova di
2 anni. Non si oppone alla confisca degli oggetti posti sotto sequestro.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. È autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, tra giugno e ottobre 2003, a Minusio e Locarno
procurato 160/180 grammi di eroina, nonché venduto 1/2 grammi della medesima
sostanza?
1.1.1. trattasi
d’infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva
o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone?
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nell’autunno del 2003, consumato personalmente
un imprecisato quantitativo di eroina e di cocaina?
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
3.
Sussistono
attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?
4.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
5.
Deve
essere ordinata la confisca della documentazione cartacea posta sotto
sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che al n. 3;
Visti gli art. 11, 18, 36, 41,
58, 63, 66, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;
9.
e segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per
avere, senza essere autorizzato, tra giugno e ottobre 2003, a Minusio e
Locarno, procurato 160 grammi di eroina, nonché venduto 1/2 grammi della
medesima sostanza;
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nell’autunno del 2003, consumato personalmente
un imprecisato quantitativo di eroina e di cocaina;
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di
conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è
condannato:
2.1
alla pena di
8.
mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.- .e delle spese processuali;
3.
L’esecuzione
della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente
con un periodo di prova di 3 anni;
4.
È ordinata
la confisca della documentazione cartacea sequestrata;
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione
di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni
da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza
integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 350.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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