72.2004.95
stupefacenti
23 settembre 2004Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2004.95
Data decisione, Autorità:
23.09.2004, PENAL
Titolo:
stupefacenti
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto n.
72.2004.95
Lugano,
23 settembre
2004/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna
Roggero-Will
Segretario:
Pascal Cattaneo,
vicecancelliere
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC1 sedicente,
e soggiornante presso la CRS a
detenuto dal 8 al 9 marzo 2004 e dal 22 giugno 2004;
prevenuto colpevole
di:
infrazione alla LF sugli stupefacenti,
ripetuta
per avere, senza essere autorizzato,
1. l’8 marzo 2004, a Lugano,
detenuto un ovulo di cocaina del peso lordo di
5,7 grammi, occultandolo nella tasca destra dei suoi pantaloni,
che a suo dire gli sarebbe stato consegnato a
Paradiso,
la mattina dello stesso giorno, da un cittadino
albanese non identificato, con il compito di venderlo ad ignoti
tossicodipendenti di Lugano;
2. il
16 marzo 2004, a Zurigo,
acquistato, da un ignoto spacciatore africano di
nome __________, due ovuli di plastica contenenti ciascuno 7 buste dosi,
per un peso complessivo di 70,16 grammi netti di
cocaina (grado di purezza variante dal 19.7 al 26.5%),
sostanza trasportata lo stesso giorno dal
connazionale __________, richiedente l’asilo residente a __________,
dalla stazione centrale FFS di Zurigo fino al __________
__________, dove è stata sequestrata dalla Polizia cantonale;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto
dall’art. 19 cifra 1 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 107/2004 del 23 agosto 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP1.
§ L'accusato AC1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. __________.
§ L'interprete IE1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:10.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale, confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo
che AC1 venga condannato alla pena di 12 mesi di detenzione effettivi e alla
pena accessoria dell’espulsione effettiva per 5 anni. Chiede inoltre la revoca
della sospensione condizionale della pena di 20 giorni di detenzione inflitta
Fatti
il 30.4.2004 dalla Pretura penale di Bellinzona.
Infine chiede pure la confisca di quanto in
sequestro.
§ Il Difensore, che pone in risalto la personalità, la
figura e la vita anteriore del suo patrocinato.
Contesta i fatti di cui al pt. 1.2 dell’atto di
accusa sostenendo che la chiamata di correo di __________ non è credibile in
quanto ha cambiato più volte versione, contraddicendosi. In applicazione,
quindi, del principio in dubio pro reo, chiede l’assoluzione dall’imputazione
di cui al pt. 1.2 dell’AA. In via subordinata ne chiede l’assoluzione in
quanto, citando Corboz vol. I, n. 37, il reato prospettato non era stato
consumato. Chiede infine che la pena detentiva richiesta dal PP venga ridotta e
che il cellulare di AC1 e i 595.- fr. vengano restituiti al suo patrocinato.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC1
1. È autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LFStup
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1 a Lugano,
l’8.3.2004,
detenuto un ovulo di cocaina del peso lordo di
5,7 grammi, consegnatoli affinché provvedesse alla sua vendita?
1.1.2 a Zurigo, il
16.3.2004,
acquistato due ovuli di plastica contenenti 7
buste dosi per un peso complessivo di 70,16 grammi netti di cocaina (purezza da
19,7 al 26,5 %), sostanza trasportata da __________ dalla stazione FFS di
Zurigo al __________ __________, nella camera n. __________?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale:
2.1
della pena
privativa di libertà?
2.2
della pena
accessoria dell’espulsione?
3.
Deve
essere ordinata la confisca, rispettivamente il sequestro conservativo, di
quanto in sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, in modo parzialmente affermativo al quesito n. 3 e
negativamente ai quesiti n. 2.1 e 2.2
visti gli art. 18, 36, 41,
55, 58, 59, 63, 68, 69 CP;
19.
cifra 1 LFStup;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
AC1
1.
È autore
colpevole di
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1
detenuto un
ovulo di cocaina del peso lordo di 5,7 grammi, consegnatoli affinché
provvedesse alla sua vendita;
1.1.2
acquistato,
a scopo di vendita, due ovuli di plastica contenenti 7 buste dosi per un peso
complessivo di 70,16 grammi netti di cocaina (purezza da 19,7 al 26,5 %),
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di
conseguenza, AC1 é condannato:
2.1
alla pena di
10.
mesi di detenzione, a valere quale pena integralmente aggiuntiva alla pena
di 20 giorni di detenzione inflitti il 30.4.2004 dalla Pretura Penale di
Bellinzona, nella quale é computato il carcere preventivo sofferto;
2.1
all’espulsione
dal territorio svizzero per 5 anni;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.
3.
È ordinata
la confisca di quanto in sequestro, ad eccezione dell’importo di fr. 595.- e
del natel per i quali viene ordinata la restituzione al condannato.
4.
Questo giudizio
può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
IE1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente Il
segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 450.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster