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Decisione

72.2004.95

stupefacenti

23 settembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il 30.4.2004 dalla Pretura penale di Bellinzona.

Infine chiede pure la confisca di quanto in

sequestro.

§ Il Difensore, che pone in risalto la personalità, la

figura e la vita anteriore del suo patrocinato.

Contesta i fatti di cui al pt. 1.2 dell’atto di

accusa sostenendo che la chiamata di correo di __________ non è credibile in

quanto ha cambiato più volte versione, contraddicendosi. In applicazione,

quindi, del principio in dubio pro reo, chiede l’assoluzione dall’imputazione

di cui al pt. 1.2 dell’AA. In via subordinata ne chiede l’assoluzione in

quanto, citando Corboz vol. I, n. 37, il reato prospettato non era stato

consumato. Chiede infine che la pena detentiva richiesta dal PP venga ridotta e

che il cellulare di AC1 e i 595.- fr. vengano restituiti al suo patrocinato.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC1

1. È autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LFStup

per avere, senza essere autorizzato,

1.1.1 a Lugano,

l’8.3.2004,

detenuto un ovulo di cocaina del peso lordo di

5,7 grammi, consegnatoli affinché provvedesse alla sua vendita?

1.1.2 a Zurigo, il

16.3.2004,

acquistato due ovuli di plastica contenenti 7

buste dosi per un peso complessivo di 70,16 grammi netti di cocaina (purezza da

19,7 al 26,5 %), sostanza trasportata da __________ dalla stazione FFS di

Zurigo al __________ __________, nella camera n. __________?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale:

2.1

della pena

privativa di libertà?

2.2

della pena

accessoria dell’espulsione?

3.

Deve

essere ordinata la confisca, rispettivamente il sequestro conservativo, di

quanto in sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, in modo parzialmente affermativo al quesito n. 3 e

negativamente ai quesiti n. 2.1 e 2.2

visti gli art. 18, 36, 41,

55, 58, 59, 63, 68, 69 CP;

19.

cifra 1 LFStup;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

AC1

1.

È autore

colpevole di

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

1.1.1

detenuto un

ovulo di cocaina del peso lordo di 5,7 grammi, consegnatoli affinché

provvedesse alla sua vendita;

1.1.2

acquistato,

a scopo di vendita, due ovuli di plastica contenenti 7 buste dosi per un peso

complessivo di 70,16 grammi netti di cocaina (purezza da 19,7 al 26,5 %),

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, AC1 é condannato:

2.1

alla pena di

10.

mesi di detenzione, a valere quale pena integralmente aggiuntiva alla pena

di 20 giorni di detenzione inflitti il 30.4.2004 dalla Pretura Penale di

Bellinzona, nella quale é computato il carcere preventivo sofferto;

2.1

all’espulsione

dal territorio svizzero per 5 anni;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

È ordinata

la confisca di quanto in sequestro, ad eccezione dell’importo di fr. 595.- e

del natel per i quali viene ordinata la restituzione al condannato.

4.

Questo giudizio

può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

IE1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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