72.2004.98
Appropriazione indebita, circolazione in stato di ebrietà, infrazione grave alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso di infortunio, circolazione senza licenza,
25 agosto 2005Italiano13 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2004.98
Data decisione, Autorità:
25.08.2005, PENAL
Titolo:
Appropriazione indebita, circolazione in stato di ebrietà, infrazione grave alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso di infortunio, circolazione senza licenza,
APPROPRIAZIONE INDEBITA
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 138 CPS
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 91 LCSTR
art. 92 LCSTR
art. 95 LCSTR
Incarto n.
72.2004.98
Mendrisio,
25 agosto 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Roberta Arnold, dr. iur.,
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 24.2.2003 al 25.2.2003 e dal 13.1.2004 al 14.1.2004;
prevenuto colpevole
di:
1. appropriazione
indebita, ripetuta
per avere
a scopo
di indebito profitto
impiegato
indebitamente valori patrimoniali affidatigli, e meglio
per
essersi
a Chiasso
e Morbio Superiore,
nel
periodo 30.07.2002-09.02.2003,
nella sua
qualità di dipendente rappresentante della ditta PC 1, __________, in Ticino,
dopo che
clienti della ditta PC 1 gli avevano affidato l'importo complessivo di CHF
84'856.-- quale anticipo per lavori di fornitura, sostituzione e/o manutenzione
di ascensori, ovvero singolarmente:
CHF
19'500.-- consegnati da PC 2 all'accusato a contanti in tre distinte occasioni
(10.01.2003, 06.02.2003, 09.02.2003),
CHF
32'000.-- bonificati dall'avv. RC 2 (per conto dei condomini dello __________)
sul conto n. __________ intestato all'accusato presso __________ in tre
distinte occasioni (29.07.2002, 12.08.2002, 24.09.2002),
CHF 15'064.--
bonificati da PL 2 il 03.10.2002 sul conto n. __________ intestato all'accusato
presso __________ __________,
CHF
18'292.-- bonificati da PL 1 il 05.12.2002 sul conto n. __________ intestato
all'accusato presso __________,
appropriato
indebitamente della somma complessiva di (almeno) CHF 39'894, in parte prelevandola a contanti dal
suo conto personale presso __________ sul quale i fondi erano stati previamente
bonificati dai clienti, in parte facendo capo ai contanti consegnatigli, e
comunque non consegnandola alla propria datrice di lavoro né destinandola per
lo scopo previsto, ma utilizzandola per sé e/o per altri,
ritenuto
che nel frattempo l'accusato ha parzialmente rimborsato in misura di CHF
4'500.- i condomini dello PC 3;
2. circolazione
in stato di ebrietà, ripetuta
per
avere,
ripetutamente
condotto veicoli a motore in stato di ebrietà,
e meglio
nelle seguenti circostanze di tempo e di luogo:
2.1. il
27 agosto 2003,
in
territorio di Morbio Inferiore,
circolando,
verso le ore 18.10, alla guida dell'autovettura __________ __________ targata __________,
ritenuto
che il prelievo sanguigno ha evidenziato un tasso di alcoolemia minimo 2.97
g/kg - massimo 3.49 g/kg,
malgrado
che il 29.07.2002 fosse già stato condannato dal Ministero Pubblico per analogo
reato;
2.2. il 13
gennaio 2004,
in
territorio di Chiasso e sul tragitto Chiasso-Genestrerio,
circolando,
tra le 22.00 e le 23.00, alla guida della vettura __________ __________ targata
(__________,
ritenuto
che il prelievo sanguigno ha evidenziato un tasso di alcoolemia minimo 2.37
g/kg - massimo 2.69 g/kg,
malgrado
che il 29.07.2002 fosse già stato condannato dal Ministero Pubblico per analogo
reato e che il 27.08.2003 avesse di nuovo circolato in stato di ebrietà.
3. infrazione
grave alle norme della circolazione, ripetuta
per avere
violando
gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la
sicurezza altrui o assunto il rischio di detto pericolo, e meglio per avere:
3.1 nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui sub 2.1,
circolando
ovvero mettendosi alla guida nello stato psicofisico descritto sub. 2.1
(alcoolemia min. 2.97 g/kg - max. 3.49 g/kg),
negligentemente
perso la padronanza del veicolo nell'intento di uscire dal posteggio, inserendo
la marcia avanti anziché la retromarcia, travolgendo in tal modo la ringhiera
posta dinanzi al veicolo e finendo la corsa nella scarpata sottostante,
provocando altresì un danno totale alla vettura __________ __________ targata __________
__________ intestata alla ditta __________, Chiasso ed alla ringhiera di
proprietà della PL 3;
3.2 nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui sub 2.2,
circolando
ovvero mettendosi alla guida nello stato psicofisico descritto sub. 2.2
(alcoolemia min. 2.37 g/kg - max. 2.69 g/kg),
negligentemente
perso la padronanza del veicolo nell'intento di abbordare una curva piegante a
destra, all'uscita del tunnel di via Dunant, proseguendo diritto anziché
effettuare la curva e finendo così la corsa contro il muro, provocando altresì
seri danni alla parte anteriore sinistra della vettura __________ __________
targata __________ __________ a lui intestata ed al muro di proprietà della
ditta PL 4 ,
ritenuto
che l'accusato si è allontanato dal luogo dell'incidente, circolando da Chiasso
a Genestrerio, ove veniva rintracciato dalla Polizia presso il parcheggio del
locale pastificio __________.
4. inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio
per avere
nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui sub 3.2,
omesso di
osservare i doveri impostigli dalla legge, ovvero di avvisare immediatamente il
danneggiato proprietario del muro o, in difetto, la polizia.
5. circolazione
senza licenza
per
avere,
condotto
veicoli a motore, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata a
tempo indeterminato dalla competente autorità del Cantone Ticino con decisione
del 23.10.2003,
e meglio
per avere condotto la vettura T__________ __________ targata __________ __________
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 2.2;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti Art. 138 Cifra 1 CP, Art. 90 Cifra 2 LCS in combinazione con gli
art. 31, 34 LCS, Art. 91 cpv. 1 LCS, Art. 92 cpv. 1 LCS, Art. 95 Cifra 2 LCS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 108/2004 del 3 settembre 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
§ PC 1, rappr. dall'avv. RC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 11.30.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che
l’accusato venga condannato a:
- 12 mesi
di detenzione (5-6 per il reato patrimoniale e il resto per LCStr), non
ulteriormente riducibili,
- sospensione
condizionale con periodo di prova di 4 anni,
- a titolo
preventivo, espulsione accessoria di 3 anni sospesa per un periodo di prova di
4 anni,
- revoca
della precedente sospensione condizionale della pena detentiva di 45 giorni,
- risarcimento
alle PC.
§ Al rappresentante di PC, il quale ricorda come la PC 1 che ha un precetto esecutivo per
l’intero importo dell’incarto di ca. 30'000 CHF, con relativo danno immagine,
non sia stata informata della transazione di risarcimento nei confronti della
PC PC 3. Ricorda che il danno totale supera l’importo di 100'000 CHF. Inoltre AC
1 subito dopo la denuncia nel febbraio 2003, ha continuato ad utilizzare
abusivamente i veicoli della ditta. Inoltre la PC 1 aveva dato al Sig. AC 1 un
appartamento in affitto. Tre mensilità di canone di locazione pagate dalla PC 1
non sono state ancora risarcite. Fra la PC 1 e AC 1 c’era un accordo a lui
molto favorevole, che li davo largo margine di manovra. Gli si imputa una
gestione scellerata. Non vengono accettate le varie promesse fatte da AC 1,
scusatosi sempre dopo esser stato colto in fallo. Pertanto la PC aderisce alle
richieste del PP per quel che concerne il decreto e chiede che venga condannato
alla rifusione degli importi determinati nell’istruttoria, cioè di CHF 39’894,
riservandosi di far valere ulteriori pretese in sede civile.
§ Il Difensore, il quale ponendo in risalto come il danno
patrimoniale era un caso da diritto privato, concorda con la stesura dell’ ACC.
Ricorda la piena collaborazione del Sig. AC 1, che ha permesso di ricostruire i
movimenti di denaro. Nel febbraio 2003 l’arresto ha segnato per lui la fine di
un incubo, iniziato con la notifica della malattia della madre, che ha portato AC
1 ad assumere due infermieri specializzati e ad altre ingenti spese mediche. Tale
calvario, durato 10 mesi, lo ha scioccato a livello personale ed economico,
portandolo ad avere anche problemi con l’alcool e di natura finanziaria (ca.
110 milioni di £). Nel 2002, con l’impiego c/o la PC 1 come unico
rappresentante per il Ticino, è venuto a contatto con ingenti somme di denaro
che l’hanno indotto in tentazione proprio nel periodo di profonda crisi
interiore. L’appropriazione è avvenuta non per pagare vizi quali il gioco o
altro, ma per curare la madre. Questa non è stata effettuata con astuzia, ma è
subentrata una volta che AC 1 era realmente in possesso del denaro sui suoi
conti. Inoltre ha fatto diversi tentativi di risarcimento nei confronti della
ditta, impediti anche dalla PC 3, non ancora soddisfatta dei pagamenti. Egli ha
preso coscienza della gravità dei fatti ed ha intrapreso volontariamente una
cura presso uno psicologo. Tenendo conto dei motivi a delinquere, la vita
incensurata a priori di, eccetto LCStr, il risarcimento a PC 3, la totale
collaborazione con gli inquirenti e in sede dibattimentale, viene chiesta una sensibile
riduzione della pena proposta dal PP e del periodo di prova. Si oppone alla
pena accessoria di espulsione, in quanto esorbitante rispetto alla gravità dei
fatti commessi. Per le pretese di PC si chiede il rinvio al foro civile.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. appropriazione
indebita, ripetuta
per essersi, nel periodo
30.07.2002-09.02.2003, a Chiasso e Morbio Superiore,
a scopo di indebito
profitto
indebitamente
appropriato della somma di CHF 39'894 affidatigli per il tramite di pagamenti
effettuati da clienti della PC 1, sua datrice di lavoro?
1.2. circolazione
in stato di ebrietà, ripetuta
per avere, in due
occasioni,
condotto veicoli a motore
in stato di ebrietà,
e meglio il 27 agosto
2003 a Morbio Inferiore, con un tasso di alcoolemia minimo 2.97 g/kg - massimo
3.49 g/kg, e il 13 gennaio 2004, in territorio di Chiasso e sul tragitto
Chiasso-Genestrerio,
con un tasso di alcoolemia
minimo 2.37 g/kg - massimo 2.69 g/kg?
1.3. infrazione grave alle
norme della circolazione, ripetuta
per avere
violando gravemente le
norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o
assunto il rischio di detto pericolo, e meglio per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui ai punti 2.1 e 2.2 AA, negligentemente perso la
padronanza del veicolo condotto?
.
1.4. inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio
per avere
nelle circostanze di tempo
e di luogo di cui al punto 3.2 AA,
omesso di avvisare
immediatamente il danneggiato proprietario del muro o, in difetto, la polizia?
1.5. circolazione senza licenza
per avere, il 13.1.2004 a
Chiasso e sul tratto Chiasso-Genestrerio
condotto la __________ __________
targata __________, sebbene la guida in territorio svizzero gli fosse stata
vietata a tempo indeterminato dalla competente autorità del Cantone Ticino il
23.10.2003?
e meglio
come descritto nell’atto di accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1
privativa
della libertà;
2.2
accessoria d’espulsione?
3.
Deve
subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 45 gg di
detenzione inflittagli il 29.7.2002 dal Ministero Pubblico di Lugano?
4.
Deve
essere condannato al pagamento dell’indennità alle parti civili?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti;
visti gli art. 18, 36, 41,
55, 63, 68 e 69, 138 CP;
90.
cfr.
2, 91, 92, 95 LCS
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
appropriazione
indebita, ripetuta
per essersi, nel periodo
30.07
-09.02.2003, a Chiasso e Morbio Superiore,
a scopo di indebito
profitto
indebitamente
appropriato della somma di CHF 39'894 affidatigli per il tramite di pagamenti
effettuati da clienti della PC 1, sua datrice di lavoro.
1.2
circolazione in stato di
ebrietà, ripetuta
per avere, in due
occasioni,
condotto veicoli a motore
in stato di ebrietà,
e meglio il 27 agosto
2003.
a Morbio Inferiore, con un tasso di alcoolemia minimo 2.97 g/kg - massimo
3.49
g/kg, e il 13 gennaio 2004, in territorio di Chiasso e sul tragitto
Chiasso-Genestrerio,
con un tasso di alcoolemia
minimo 2.37 g/kg - massimo 2.69 g/kg.
1.3
infrazione grave alle
norme della circolazione, ripetuta
per avere
violando gravemente le
norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o
assunto il rischio di detto pericolo, e meglio per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui ai punti 2.1 e 2.2 AA, negligentemente perso la
padronanza del veicolo condotto.
.
1.4
inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio
per avere
nelle circostanze di tempo
e di luogo di cui al punto 3.2 AA,
omesso di avvisare
immediatamente il danneggiato proprietario del muro o, in difetto, la polizia.
1.5
circolazione senza licenza
per avere, il 13.1.2004 a
Chiasso e sul tratto Chiasso-Genestrerio
condotto la __________ __________
targata __________., sebbene la guida in territorio svizzero gli fosse stata
vietata a tempo indeterminato dalla competente autorità del Cantone Ticino il
23.10.2003
e meglio
come descritto nell’atto di accusa.
2.
Di
conseguenza AC 1 è condannato:
2.1
alla pena di
10.
(dieci) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
2.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per il periodo di 3 anni (tre) anni;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali;
2.4
a
pagare fr. 38'984.- alla PC PC 1, __________;
3.
L’esecuzione
della pena detentiva e di quella accessoria di espulsione inflitta al
condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 (tre) anni.
4.
La
sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione inflittagli il
29.7.2002
dal Ministero Pubblico di Lugano è revocata.
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PC 2
3.
PC 3
4.
PL 1
5.
PL 2
6.
PL 3
7.
PL 4
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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