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Decisione

72.2004.98

Appropriazione indebita, circolazione in stato di ebrietà, infrazione grave alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso di infortunio, circolazione senza licenza,

25 agosto 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti Art. 138 Cifra 1 CP, Art. 90 Cifra 2 LCS in combinazione con gli

art. 31, 34 LCS, Art. 91 cpv. 1 LCS, Art. 92 cpv. 1 LCS, Art. 95 Cifra 2 LCS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 108/2004 del 3 settembre 2004, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

§ PC 1, rappr. dall'avv. RC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 11.30.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che

l’accusato venga condannato a:

- 12 mesi

di detenzione (5-6 per il reato patrimoniale e il resto per LCStr), non

ulteriormente riducibili,

- sospensione

condizionale con periodo di prova di 4 anni,

- a titolo

preventivo, espulsione accessoria di 3 anni sospesa per un periodo di prova di

4 anni,

- revoca

della precedente sospensione condizionale della pena detentiva di 45 giorni,

- risarcimento

alle PC.

§ Al rappresentante di PC, il quale ricorda come la PC 1 che ha un precetto esecutivo per

l’intero importo dell’incarto di ca. 30'000 CHF, con relativo danno immagine,

non sia stata informata della transazione di risarcimento nei confronti della

PC PC 3. Ricorda che il danno totale supera l’importo di 100'000 CHF. Inoltre AC

1 subito dopo la denuncia nel febbraio 2003, ha continuato ad utilizzare

abusivamente i veicoli della ditta. Inoltre la PC 1 aveva dato al Sig. AC 1 un

appartamento in affitto. Tre mensilità di canone di locazione pagate dalla PC 1

non sono state ancora risarcite. Fra la PC 1 e AC 1 c’era un accordo a lui

molto favorevole, che li davo largo margine di manovra. Gli si imputa una

gestione scellerata. Non vengono accettate le varie promesse fatte da AC 1,

scusatosi sempre dopo esser stato colto in fallo. Pertanto la PC aderisce alle

richieste del PP per quel che concerne il decreto e chiede che venga condannato

alla rifusione degli importi determinati nell’istruttoria, cioè di CHF 39’894,

riservandosi di far valere ulteriori pretese in sede civile.

§ Il Difensore, il quale ponendo in risalto come il danno

patrimoniale era un caso da diritto privato, concorda con la stesura dell’ ACC.

Ricorda la piena collaborazione del Sig. AC 1, che ha permesso di ricostruire i

movimenti di denaro. Nel febbraio 2003 l’arresto ha segnato per lui la fine di

un incubo, iniziato con la notifica della malattia della madre, che ha portato AC

1 ad assumere due infermieri specializzati e ad altre ingenti spese mediche. Tale

calvario, durato 10 mesi, lo ha scioccato a livello personale ed economico,

portandolo ad avere anche problemi con l’alcool e di natura finanziaria (ca.

110 milioni di £). Nel 2002, con l’impiego c/o la PC 1 come unico

rappresentante per il Ticino, è venuto a contatto con ingenti somme di denaro

che l’hanno indotto in tentazione proprio nel periodo di profonda crisi

interiore. L’appropriazione è avvenuta non per pagare vizi quali il gioco o

altro, ma per curare la madre. Questa non è stata effettuata con astuzia, ma è

subentrata una volta che AC 1 era realmente in possesso del denaro sui suoi

conti. Inoltre ha fatto diversi tentativi di risarcimento nei confronti della

ditta, impediti anche dalla PC 3, non ancora soddisfatta dei pagamenti. Egli ha

preso coscienza della gravità dei fatti ed ha intrapreso volontariamente una

cura presso uno psicologo. Tenendo conto dei motivi a delinquere, la vita

incensurata a priori di, eccetto LCStr, il risarcimento a PC 3, la totale

collaborazione con gli inquirenti e in sede dibattimentale, viene chiesta una sensibile

riduzione della pena proposta dal PP e del periodo di prova. Si oppone alla

pena accessoria di espulsione, in quanto esorbitante rispetto alla gravità dei

fatti commessi. Per le pretese di PC si chiede il rinvio al foro civile.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. appropriazione

indebita, ripetuta

per essersi, nel periodo

30.07.2002-09.02.2003, a Chiasso e Morbio Superiore,

a scopo di indebito

profitto

indebitamente

appropriato della somma di CHF 39'894 affidatigli per il tramite di pagamenti

effettuati da clienti della PC 1, sua datrice di lavoro?

1.2. circolazione

in stato di ebrietà, ripetuta

per avere, in due

occasioni,

condotto veicoli a motore

in stato di ebrietà,

e meglio il 27 agosto

2003 a Morbio Inferiore, con un tasso di alcoolemia minimo 2.97 g/kg - massimo

3.49 g/kg, e il 13 gennaio 2004, in territorio di Chiasso e sul tragitto

Chiasso-Genestrerio,

con un tasso di alcoolemia

minimo 2.37 g/kg - massimo 2.69 g/kg?

1.3. infrazione grave alle

norme della circolazione, ripetuta

per avere

violando gravemente le

norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o

assunto il rischio di detto pericolo, e meglio per avere, nelle circostanze di

tempo e di luogo di cui ai punti 2.1 e 2.2 AA, negligentemente perso la

padronanza del veicolo condotto?

.

1.4. inosservanza dei doveri in

caso d'infortunio

per avere

nelle circostanze di tempo

e di luogo di cui al punto 3.2 AA,

omesso di avvisare

immediatamente il danneggiato proprietario del muro o, in difetto, la polizia?

1.5. circolazione senza licenza

per avere, il 13.1.2004 a

Chiasso e sul tratto Chiasso-Genestrerio

condotto la __________ __________

targata __________, sebbene la guida in territorio svizzero gli fosse stata

vietata a tempo indeterminato dalla competente autorità del Cantone Ticino il

23.10.2003?

e meglio

come descritto nell’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1

privativa

della libertà;

2.2

accessoria d’espulsione?

3.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 45 gg di

detenzione inflittagli il 29.7.2002 dal Ministero Pubblico di Lugano?

4.

Deve

essere condannato al pagamento dell’indennità alle parti civili?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti;

visti gli art. 18, 36, 41,

55, 63, 68 e 69, 138 CP;

90.

cfr.

2, 91, 92, 95 LCS

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

appropriazione

indebita, ripetuta

per essersi, nel periodo

30.07

-09.02.2003, a Chiasso e Morbio Superiore,

a scopo di indebito

profitto

indebitamente

appropriato della somma di CHF 39'894 affidatigli per il tramite di pagamenti

effettuati da clienti della PC 1, sua datrice di lavoro.

1.2

circolazione in stato di

ebrietà, ripetuta

per avere, in due

occasioni,

condotto veicoli a motore

in stato di ebrietà,

e meglio il 27 agosto

2003.

a Morbio Inferiore, con un tasso di alcoolemia minimo 2.97 g/kg - massimo

3.49

g/kg, e il 13 gennaio 2004, in territorio di Chiasso e sul tragitto

Chiasso-Genestrerio,

con un tasso di alcoolemia

minimo 2.37 g/kg - massimo 2.69 g/kg.

1.3

infrazione grave alle

norme della circolazione, ripetuta

per avere

violando gravemente le

norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o

assunto il rischio di detto pericolo, e meglio per avere, nelle circostanze di

tempo e di luogo di cui ai punti 2.1 e 2.2 AA, negligentemente perso la

padronanza del veicolo condotto.

.

1.4

inosservanza dei doveri in

caso d'infortunio

per avere

nelle circostanze di tempo

e di luogo di cui al punto 3.2 AA,

omesso di avvisare

immediatamente il danneggiato proprietario del muro o, in difetto, la polizia.

1.5

circolazione senza licenza

per avere, il 13.1.2004 a

Chiasso e sul tratto Chiasso-Genestrerio

condotto la __________ __________

targata __________., sebbene la guida in territorio svizzero gli fosse stata

vietata a tempo indeterminato dalla competente autorità del Cantone Ticino il

23.10.2003

e meglio

come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di

10.

(dieci) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per il periodo di 3 anni (tre) anni;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali;

2.4

a

pagare fr. 38'984.- alla PC PC 1, __________;

3.

L’esecuzione

della pena detentiva e di quella accessoria di espulsione inflitta al

condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 (tre) anni.

4.

La

sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione inflittagli il

29.7.2002

dal Ministero Pubblico di Lugano è revocata.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PL 1

5.

PL 2

6.

PL 3

7.

PL 4

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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