72.2004.99
contravvenuto al decreto d'espulsione entrando in CH
7 ottobre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2004.99
Data decisione, Autorità:
07.10.2004, PENAL
Titolo:
contravvenuto al decreto d'espulsione entrando in CH
VIOLAZIONE DEL BANDO
art. 291 CPS
art. 94 cf. 1 LCSTR
art. 95 cf. 1 LCSTR
Incarto n.
72.2004.99
Lugano,
7 ottobre 2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin,
vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC1
e domiciliato a
detenuto dal 16 aprile 2004;
prevenuto colpevole
di:
1. violazione
del bando, ripetuta
per
avere,
in due
occasioni,
in data 8
aprile 2004 rispettivamente in data 16 aprile 2004,
entrando
in territorio svizzero passando dal valico doganale di Chiasso rispettivamente
passando dalla frontiera verde in zona Fornasette,
contravvenuto
al decreto di espulsione a vita dal territorio della Confederazione pronunciato
nei suoi confronti dalla Corte delle Assise Correzionali di Lugano il 6 maggio
1986;
2. furto
d'uso, ripetuto
2.1. per
avere,
in data 8
aprile 2004,
a
Chiasso,
sottratto
per farne uso il veicolo a motore FIAT Uno targato TI __________ di proprietà
di PC1, vettura recuperata a Cademario e restituita alla parte civile;
2.2. per
avere,
in data
16 aprile 2004,
a Agno,
sottratto
per farne uso il veicolo a motore FIAT Uno targato TI __________ di proprietà
di PC2, vettura recuperata a Melide e restituita alla parte civile;
3. danneggiamento,
ripetuto
per
avere,
nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui ai punti 2.1 e 2.2,
compiendo
i furti d'uso intenzionalmente danneggiato veicoli a motore di proprietà
altrui;
4. ripetuta
circolazione senza licenza di condurre
per avere,
tra l'8
aprile 2004 e il 10 aprile 2004 rispettivamente il 16 aprile 2004,
tra Chiasso, Miglieglia e Cademario ed in altre località non meglio
precisate rispettivamente tra Agno e Melide ed in altre località non meglio
precisate,
circolato alla guida del veicolo a motore FIAT Uno targato TI __________
rispettivamente del veicolo a motore FIAT Uno targato TI __________,
senza
essere titolare della licenza di condurre richiesta;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reati
previsti dagli artt. 291 CP, art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, art. 144 cpv. 1
CP, art. 95 cifra 1 LCStr;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 109/2004 del 8 settembre 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il SP1.
§ L'accusato AC1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 10.05.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede che l’accusato venga condannato ad una pena di otto mesi di detenzione,
nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
§ Il Difensore, il quale concorda con la proposta di pena
postulata dalla pubblica accusa;
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti AC1
1. È autore
colpevole di:
1.1 violazione
del bando, ripetuta
per
avere, in due occasioni, l’8 e il 16 aprile 2004, entrando in territorio
svizzero dal valico doganale di Chiasso, rispettivamente dalla frontiera in
zona Fornasette, contravvenuto al decreto d’espulsione a vita dal territorio
della Confederazione, pronunciato dalla Corte delle Assise correzionali di
Lugano il 6 maggio 1986 ?
1.2 furto
d’uso, ripetuto
per
avere, tra l’8 e il 16 aprile 2004, a Chiasso e Agno, in due occasioni,
sottratto per farne uso, un veicolo a motore, Fiat Uno, TI __________, di
proprietà di PC2 e un veicolo a motore, Fiat Uno, TI __________, di proprietà
di PC1?
1.3 danneggiamento,
ripetuto
per
avere, tra l’8 e il 16 aprile 2004, a Chiasso e Agno, intenzionalmente
danneggiato due veicoli a motore Fiat Uno di proprietà altrui?
1.4 circolazione
senza licenza di condurre, ripetuta
per
avere, tra l’8 e il 16 aprile 2004, a Chiasso, Miglieglia, Cademario ed in
altre imprecisate località, circolato in più occasioni, alla guida di due
veicoli a motore Fiat Uno senza essere titolare della licenza di condurre?
E come meglio
descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
È egli
recidivo?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Deve
essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?
5.
Deve
essere ordinata la confisca degli oggetti sequestrati?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che ai ni. 3 e 4;
Visti gli art. 18, 36, 41, 58,
63, 67, 68, 69, 144, 291 CP;
94.
e 95
LCStr;
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC1 é
autore colpevole di:
1.1
violazione
del bando, ripetuta
per
avere, in due occasioni, l’8 e il 16 aprile 2004, entrando in territorio
svizzero dal valico doganale di Chiasso, rispettivamente dalla frontiera in
zona Fornasette, contravvenuto al decreto d’espulsione a vita dal territorio
della Confederazione, pronunciato nei suoi confronti dalla Corte delle Assise
correzionali di Lugano il 6 maggio 1986;
1.2
furto
d’uso, ripetuto
per
avere, tra l’8 e il 16 aprile 2004, a Chiasso e Agno, in due occasioni,
sottratto per farne uso, un veicolo a motore, Fiat Uno, TI __________, di
proprietà di PC2 e un veicolo a motore, Fiat Uno, TI __________, di proprietà
di PC1;
1.3
danneggiamento,
ripetuto
per
avere, tra l’8 e il 16 aprile 2004, a Chiasso e Agno, intenzionalmente
danneggiato due veicoli a motore Fiat Uno di proprietà altrui,
1.4
circolazione
senza licenza di condurre, ripetuta
per
avere, tra l’8 e il 16 aprile 2004, a Chiasso, Miglieglia, Cademario ed in
altre imprecisate località, circolato in più occasioni, alla guida di due
veicoli a motore Fiat Uno senza essere titolare della licenza di condurre;
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di
conseguenza, essendo recidivo, AC1, è condannato:
2.1
alla pena di
8.
mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali;
3.
È ordinata
la confisca degli oggetti posti sotto sequestro;
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC1
2.
PC2
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 350.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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