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Decisione

72.2004.99

contravvenuto al decreto d'espulsione entrando in CH

7 ottobre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reati

previsti dagli artt. 291 CP, art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, art. 144 cpv. 1

CP, art. 95 cifra 1 LCStr;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 109/2004 del 8 settembre 2004, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il SP1.

§ L'accusato AC1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 10.05.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede che l’accusato venga condannato ad una pena di otto mesi di detenzione,

nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

§ Il Difensore, il quale concorda con la proposta di pena

postulata dalla pubblica accusa;

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti AC1

1. È autore

colpevole di:

1.1 violazione

del bando, ripetuta

per

avere, in due occasioni, l’8 e il 16 aprile 2004, entrando in territorio

svizzero dal valico doganale di Chiasso, rispettivamente dalla frontiera in

zona Fornasette, contravvenuto al decreto d’espulsione a vita dal territorio

della Confederazione, pronunciato dalla Corte delle Assise correzionali di

Lugano il 6 maggio 1986 ?

1.2 furto

d’uso, ripetuto

per

avere, tra l’8 e il 16 aprile 2004, a Chiasso e Agno, in due occasioni,

sottratto per farne uso, un veicolo a motore, Fiat Uno, TI __________, di

proprietà di PC2 e un veicolo a motore, Fiat Uno, TI __________, di proprietà

di PC1?

1.3 danneggiamento,

ripetuto

per

avere, tra l’8 e il 16 aprile 2004, a Chiasso e Agno, intenzionalmente

danneggiato due veicoli a motore Fiat Uno di proprietà altrui?

1.4 circolazione

senza licenza di condurre, ripetuta

per

avere, tra l’8 e il 16 aprile 2004, a Chiasso, Miglieglia, Cademario ed in

altre imprecisate località, circolato in più occasioni, alla guida di due

veicoli a motore Fiat Uno senza essere titolare della licenza di condurre?

E come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

È egli

recidivo?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve

essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?

5.

Deve

essere ordinata la confisca degli oggetti sequestrati?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che ai ni. 3 e 4;

Visti gli art. 18, 36, 41, 58,

63, 67, 68, 69, 144, 291 CP;

94.

e 95

LCStr;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC1 é

autore colpevole di:

1.1

violazione

del bando, ripetuta

per

avere, in due occasioni, l’8 e il 16 aprile 2004, entrando in territorio

svizzero dal valico doganale di Chiasso, rispettivamente dalla frontiera in

zona Fornasette, contravvenuto al decreto d’espulsione a vita dal territorio

della Confederazione, pronunciato nei suoi confronti dalla Corte delle Assise

correzionali di Lugano il 6 maggio 1986;

1.2

furto

d’uso, ripetuto

per

avere, tra l’8 e il 16 aprile 2004, a Chiasso e Agno, in due occasioni,

sottratto per farne uso, un veicolo a motore, Fiat Uno, TI __________, di

proprietà di PC2 e un veicolo a motore, Fiat Uno, TI __________, di proprietà

di PC1;

1.3

danneggiamento,

ripetuto

per

avere, tra l’8 e il 16 aprile 2004, a Chiasso e Agno, intenzionalmente

danneggiato due veicoli a motore Fiat Uno di proprietà altrui,

1.4

circolazione

senza licenza di condurre, ripetuta

per

avere, tra l’8 e il 16 aprile 2004, a Chiasso, Miglieglia, Cademario ed in

altre imprecisate località, circolato in più occasioni, alla guida di due

veicoli a motore Fiat Uno senza essere titolare della licenza di condurre;

E come

meglio descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, essendo recidivo, AC1, è condannato:

2.1

alla pena di

8.

mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali;

3.

È ordinata

la confisca degli oggetti posti sotto sequestro;

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC1

2.

PC2

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 350.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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