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Decisione

72.2005.1

vendita al dettaglio di 1320/1590 grammi di cocaina oltre ad averne offerta e procurata a terzi. Un correo beneficiato di scemata responsabilità ma recidivo

4 marzo 2005Italiano74 min

Source ti.ch

Fatti

i soldi e quindi non riuscivo ad acquistare dello stupefacente, che non

consumavo. A fronte di ciò confermo in questa sede che nel periodo ottobre

2003/giorno del mio arresto ho consumato complessivamente circa 50 grammi di

cocaina. Confermo pure le indicazioni da me date a pagina 2 del VI PP

26.08.2004 in merito a come mi sono procurato predetta sostanza rispettivamente

in ordine ai quantitativi successivamente venduti sempre in questo periodo.

(…)

ADR che confermo il mio consumo di marijuana

(non di hashish) in tre o quattro occasioni, l'ultima volta dopo essere

rientrato dalla Street Parade di Zurigo, sempre a Lugano, nel periodo gennaio

2004/agosto 2004. Questo stupefacente mi è sempre stato offerto da terze

conoscenze. Avrò al massimo fumato 1 o 2 grammi.

(…)

L'accusato ed il difensore dichiarano di non aver

altro da aggiungere.

Si procede ad uno scheletrico riassunto di quanto

mi sarà imputato in merito alla mia attività con gli stupefacenti, riservate

nuove risultanze di inchiesta.

Consumo

- dall'ottobre

2003/giorno dell'arresto, a Lugano ed in altre località non meglio precisate un

quantitativo di circa 50 grammi di cocaina comprensivo delle offerte da parte

di terzi;

- dal

gennaio 2004/giorno dell'arresto, a Lugano ed in altre località non meglio

precisate un quantitativo di marijuana di 1 o 2 grammi;

…."

(verbale PP 17.11.04).

Anche in aula ha dichiarato di non essere mai

stato un tossicodipendente e di non aver fatto fatica a smettere con la cocaina

dopo il suo arresto (verb. dib. p. 3).

B. Le

circostanze degli arresti

1. AC

1

Nell’ambito dell’inchiesta denominata __________,

che ha comportato, tra l’altro, diverse intercettazioni telefoniche, emergeva

il coinvolgimento dell’imputato in diversi traffici di importanti quantitativi

di cocaina. Si legge in particolare nel rapporto di arresto del 10 agosto 2004:

" …

Per questo motivo si metteva in atto un servizio di Polizia atto a fermare il AC

1 al suo rientro in Svizzera, presumibilmente dal valico di Brusata/Novazzano. Senonchè

per motivi sinora sconosciuti il AC 1 non si recava in Italia con la sua auto e

neppure ci andava passando dal valico di Brusata.

Passava per contro da Giaggiolo accompagnandosi

con il cittadino italiano, qui residente, __________, 1965 ed a bordo del

veicolo in uso a quest'ultimo, una Porsche Carrera 4 targata __________.

Questo repentino cambiamento

"spiazzava" in parte il nostro intervento al valico e praticamente la

Porsche veniva segnalata a Lugano e pertanto già quando era rientrata in

Svizzera.

La coppia veniva quindi fermata in via __________

a Lugano all'altezza della chiesa del Cristo Risorto.

Non si rinveniva stupefacente nè sulle persone

fermate nè sul veicolo del __________.

__________, interrogato, forniva una versione sufficientemente

credibile, dichiarandosi comunque completamente estraneo a qualsiasi genere di

reato o complice di AC 1 quo eventuali traffici di droga.

Dopo interrogatorio veniva pertanto

rilasciato…".

AC 1 si trova in

carcere preventivo dal 9 agosto 2004 (data del fermo di polizia), l’arresto

essendo stato confermato dal GIAR il giorno dopo (AI 11), dal 2 settembre 2004

al PCT mentre in precedenza era detenuto presso le celle pretoriali di Lugano

(AI 21).

Considerandi

2.

AC

2.

A seguito, tra l’altro, delle dichiarazioni del AC

1, si è potuto stabilire il coinvolgimento del AC 2 in gran parte dei traffici

oggetto della medesima inchiesta. L’arresto è avvenuto presso l’abitazione

della compagna (l’imputato era ancora registrato siccome residente in via __________

a Lugano, ma già viveva di fatto presso la __________) la mattina del 4 ottobre

2004:

" …

Questa mattina si sono presentati al mio domicilio di via __________, tre

agenti della Polizia in civile che si sono regolarmente legittimati. Mi è stato

intimato l'ordine di perquisizione e arresto. Sono stato quindi qui tradotto

dove vengo interrogato. Prendo conoscenza che nel verbale D sta per domanda R

sta per risposta ADR per risposta a domanda diretta.

ADR che non sono stati commessi danni

al mio domicilio e non ho rimostranze da fare nei confronti degli agenti

intervenuti. Per quanto concerne quanto asportato faccio riferimento al verbale

perquisizione e sequestro separato.

Vengo informato che il reato per il quale sono

stato fermato è infrazione aggravata alla Legge federale stupefacenti, in

seguito LS, e contravvenzione alla LS il tutto in relazione a traffico e

consumo di cocaina. …"

(verbale PS 04.10.04).

L’arresto essendo stato confermato dal GIAR in

data 5 ottobre 2004 (AI 8), l’accusato è stato associato alle celle pretoriali

di Bellinzona dove egli stesso ha inteso rimanervi fino al 1 febbraio 2005. Ciò

si desume dal fatto che già il 20 ottobre 2004 il PP intendeva disporre il suo

trasferimento alla Stampa ma l’accusato non ha voluto (AI 30) e che in coda al

verbale di interrogatorio 24.11.04, il PP ha chiaramente avvertito nuovamente

il AC 2 della possibilità di essere immediatamente trasferito al PCT,

trasferimento ancora una volta rifiutato dallo stesso AC 2 il quale poi, il 1.

febbraio 2005, ha presentato richiesta in tal senso per il tramite degli agenti

di custodia, allo stesso PP che l’ha immediatamente accolta (doc. TPC 3 e 4). A

tale riguardo non tragga in inganno la data indicata sulla richiesta ed il

timbro di ricezione da parte del Ministero Pubblico che indicano il 1. gennaio

(all. 2 al doc. TPC 2), trattandosi manifestamente di una svista, il fax

contenente la richiesta di trasferimento dalle pretoriali di Bellinzona al PCT

essendo giunto dal Comando della polizia il 1. febbraio 2005 alle ore 11.54

come attesta l’indicazione in alto dell’apparecchio fax del MP. Che poi non si

trattava del 1° gennaio ma del 1° febbraio lo conferma il testo stesso della

richiesta che indica il giorno di martedì, il 1° febbraio essendo proprio un

martedì, mentre Capodanno 2005 era un sabato.

C. I

fatti dell’atto di accusa

Va innanzi tutto premesso che i prevenuti sono

rei confessi. Essi, dopo alcune reticenze iniziali, hanno finito per rendere

piena confessione. Invero AC 1 ha inizialmente esitato parlando di soli 200

grammi di cocaina (verbale PS 09.08.04) così come ha impiegato qualche verbale

prima di confermare in toto quanto gli viene ora imputato (cfr. verbali PS 10,

25, 26 agosto 2004). Anche AC 2 non è stato sin dall’inizio lineare al 100%

allorquando ha detto, a proposito dei fornitori, di essere il referente della

sola __________, AC 1 essendo quello dei due albanese, ciò che si è poi

rivelato essere non vero (verbale PS 13.10.04 contro MP 20.10.04 p. 2 in alto).

Ma tant’è. Come vedremo la corte ha considerato per entrambi un comportamento

processuale collaborativo.

L’inchiesta è stata assai laboriosa, soprattutto

nella ricostruzione dei quantitativi acquistati e venduti dal duo AC 2/AC 1,

ritenuto che per un certo periodo hanno “lavorato” assieme, ma hanno pure avuto

un “commercio” autonomo. Ma andiamo con ordine.

1.

Lo

spaccio di 1'120 g. di cocaina (punto 1 dell’atto di accusa)

Dopo alcune reticenze in punto ai reciproci ruoli

nell’ambito di questo traffico, nel verbale di confronto dinanzi al PP del 20

ottobre 2004, i due si sono dati atto che

" … di

comune intesa e senza che nessuno obbligasse l'altro durante i mesi di giugno

2002/agosto 2003 abbiamo deciso di rifornirci di cocaina a Zurigo per poi

rivenderla ad un prezzo maggiorato in Ticino sia per conseguire un guadagno,

per garantire (ma solo per AC 2) il proprio consumo nonché per finanziare i

successivi acquisti; …"

I due si sono conosciuti all’epoca in cui AC 2

frequentava il __________. Entrambi hanno accompagnato in Svizzera delle prostitute.

L’idea di trafficare assieme droga nacque anche frequentando l’ambiente della

prostituzione, all’epoca in cui AC 2 già aveva iniziato a consumare cocaina.

I contatti con i fornitori li aveva AC 2 a

Zurigo. In particolare si è trattato di non meglio identificati cittadini

albanesi e soprattutto di tale (pure lei non meglio identificata) __________

(trattasi del nome d’arte), di stanza a Zurigo, già prostituta presso il __________

__________:

" … __________

non è vero che l'ho incontrata casualmente a Zurigo. Lei nel periodo ottobre

novembre 2002 mi aveva chiamato al telefono perché voleva sapere come era la

situazione dei locali a luci rosse in Ticino. Perché sua madre voleva venire a

lavorare in Ticino come prostituta e fra l'altro già vi aveva lavorato. __________ mi disse che se sua madre mi avrebbe

chiamato dovevo dirle che non c'era la possibilità di lavorare. In sostanza __________

non voleva che la mamma ricominciasse l'attività di prostituta. Inoltre __________

mi ha domandato informazioni su tale __________, mi sembra che si chiami __________.

lo conosco questa donna in quanto aveva lavorato al __________ ed era stata

processata dal Procuratore Villa ed io ero stato chiamato come teste nel

processo. L'interesse di __________ era penso per questione di prostituzione.

Durante questa telefonata __________ mi chiede se non c'è la possibilità di

vederci. lo le dico che a Zurigo arrivavo per cui ci si poteva incontrare.

Sempre in quel periodo ottobre novembre 2002 sono

andato a Zurigo e mi sono incontrato con __________. Da lì si è parlato

dei locali e si è caduti nel discorso della cocaina anche perché io già facevo

con AC 1 dei piccoli traffici (vedi storia con albanesi)…. "

(verbale PS AC 2 13.10.04).

Fatto sta che, nel periodo giugno 2002/agosto

2003.

da questi albanesi e da questa __________, AC 2 ha acquistato, al prezzo

di fr. 70.- il grammo, 1'120 grammi di cocaina che ha poi rivenduto a AC 1 al

prezzo di fr. 100.- il grammo, realizzando, all’insaputa di quest’ultimo, un

beneficio di fr. 30.- il grammo, AC 1 essendo convinto che l’amico gliela

vendeva a prezzo di costo. In realtà, con questo beneficio __________ si è

procurato dell’altra cocaina che in parte ha venduto (nella misura di ca. 270

g. nelle modalità descritte al punto 4.1. dell’atto di accusa), regalato a

terzi ed in parte ha consumato personalmente. Gli acquisti avvenivano nella

Svizzera interna, prevalentemente a Zurigo. AC 2 vi si recava a volte da solo

con la sua autovettura, a volte pure con quella di AC 1 in sua compagnia (una

decina di volte), a volte con vetture di terzi accompagnato da altri (cfr. N.

1.

let. b) dell’atto di accusa), per un totale di 37 viaggi. La droga veniva

depositata presso il AC 2 che preparava le buste dosi da 0.8/0.9 g. l’una.

Quasi quotidianamente AC 1 gli chiedeva di consegnargli la cocaina che

rivendeva a sua volta a vari tossicodipendenti. Di questi 1'120 g. infatti AC 1

ne ha venduti in totale 1'070 a tali __________, __________, __________, __________,

__________ e altri non meglio identificati a fr. 150 il g., senza essere

ulteriormente tagliata (AI 29), mentre 50 g. li ha offerti a conoscenti

occasionali così come emerge dai suoi interrogatori di polizia confermati

davanti al PP (AI 28 e 33).

Come detto AC 2 sui citati 1'120 g. di cocaina

forniti a AC 1 ci faceva una cresta di fr. 30.- il g.

Con questo guadagno egli ha acquistato, nel

periodo giugno 2002/agosto 2003, ulteriore cocaina che ha consumato, regalato e

venduto a sua volta a vari tossicodipendenti tra cui __________ __________, __________

e __________ e altri conosciuti prevalentemente con i loro pseudonimi. Per

ulteriori precisazioni sui quantitativi si fa riferimento alla tabella esposta

nell’AI 29 a p. 2 e 3.

Di questo giochetto AC 1 si è accorto solo a

dicembre 2003, ma non ha protestato: da un lato perché, comunque sia, lui

realizzava a sua volta il suo guadagno (fr. 50 al g.) e dall’altro, sia che

sia, gli andava bene così perché era AC 2 che si assumeva i rischi di gestire i

contatti con i fornitori. A ciò aggiungasi che da circa agosto 2003 i due si

erano separati per le ragioni che vedremo qui appresso.

Per il resto la corte osserva che AC 2 ha pure

disposto di almeno fr. 11'000.- (AI 30 p. 2) che ha investito nei successivi

acquisti di eroina con la __________, somma che non poteva che derivargli dai

traffici di cocaina, non avendo altre fonti sufficienti, l’attività di

trasporto di prostitute costituendo un cespite d’entrata che nemmeno gli poteva

garantire i beni di prima necessità.

Da parte sua AC 1 ha tratto, da questa attività,

un guadagno netto di fr. 5'000.- al mese e meglio fr. 77'000.- in 15 mesi (AI

20.

p. 4).

2.

AC 2

singolarmente

Come detto AC 2, da agosto 2003, ha ridotto

sensibilmente la sua attività di spaccio di cocaina. Cionondimeno ha comunque

fatto, fino a dicembre 2003, ulteriori tre viaggi a Zurigo acquistando cocaina

da __________ a fr. 70 il g., sostanza che poi ha rivenduto nella misura di ca.

200.

g. a AC 1, a __________ e ad altri tossicodipendenti nonchè procurato

gratuitamente, nella misura di 120 g. alla compagna __________ mentre 30 g. li

ha consumati personalmente:

"

- è vero che nel periodo

agosto-settembre/dicembre 2003, agendo da solo, io sono andato ancora tre volte

a Zurigo per fare degli acquisiti di cocaina da __________. In ogni viaggio ho

comperato 50 grammi alla volta al prezzo di fr. 70.- al grammo. In due di

questi viaggi assieme a me c'era __________ che per se, ogni volta, ha

acquistato 10 grammi per lui. Non mi ricordo se __________ sapeva il

quantitativo da me trasportato. Di certo sapeva che andavo a prendere della

cocaina. Il terzo viaggio, non posso dire se in ordine cronologico, è stato

fatto con il mio amico portoghese già citato nei verbali che è sempre stato

all'oscuro di tutto. Questo quantitativo di 150 grammi è stato pagato ad

eccezione forse di un qualche 1'000.- fr.;

- del quantitativo di 150 grammi, 30 grammi sono stati da me

consumati mentre 20 sono stati offerti, nel Luganese, in più occasioni, sia

alla mia compagna che a vari amici;

- la rimanenza di grammi 100 è stata da me venduta sempre in

questo periodo ai clienti che già avevo nel periodo in cui "agivo"

assieme a __________. Normalmente vendevo a fr. 100.- la busta dose da 0,8 /

0,9 anche se è capitato di vendere a fr. 80.- laddove il cliente, come ad

esempio __________, acquistava dei quantitativi del genere di 10/15 grammi alla

volta;

- che io __________ lo conoscevo da novembre 2002 cioè quando me

lo ha presentato . __________. Era il suo precedente fornitore. Da quella data

e sino a dicembre 2003 stimo di avergli venduto almeno un ottantina di grammi.

Nel periodo settembre/dicembre 2003 saranno stati almeno 30. Mi viene

contestato che in base alle risultanze all'incarto dovrebbero essere perlomeno

50.

lo rimango sulla mia posizione vuoi perché poteva avere utilizzato

precedenti suoi acquisti da me, da lui non consumati, o vuoi perché poteva

avere altri fornitori;

- per il quantitativo di 100 grammi relativo al periodo

settembre/dicembre 2003 stimo di aver venduto 30 grammi a AC 1 (due occasioni

per 5 grammi e 20 grammi a dicembre), 30 grammi a __________ e 30 grammi a __________

che acquistava anche 10 grammi a settimana. La differenza è da assegnare ai

miei precedenti clienti che me la chiedevano sotto forma di buste dose;

(…)

- che questo quantitativo di 100 grammi venduti ha da essere

sommato a quello di 277,5 grammi di cui ai miei precedenti verbali e che si

riferisce al periodo giugno 2002/agosto 2003…. " (AI 30).

Per il resto si fa riferimento ai verbali di PS

27.10.04

di __________ e 21.10.04 di __________. D’altro canto AC 2 in aula ha

nuovamente ribadito la correttezza delle imputazioni di cui ai punti 4.2, 4.3,

4.4

e 4.5 dell’atto di accusa, così come riassunti a verbale dinanzi al PP il

24.11.04

(AI 45 p. 6).

Come detto il sodalizio tra i due si è sciolto a

partire da agosto 2003, anche se AC 2 ha in parte nuovamente procurato, ma per

quantitativi inferiori, della cocaina a AC 1 anche dopo, in concomitanza con

l’inizio della relazione fra AC 2 stesso e la __________. A tale riguardo va

però precisato che se AC 2 ha sì ridotto le vendite, ha cionondimeno continuato

il consumo, effettuando pure vendite di cocaina a terzi, quantunque in modo

meno intensivo. D’altro canto in quel periodo, per procacciarsi la droga, AC 2

non aveva bisogno impellente di denaro potendo contare sull’aiuto della

compagna.

3.

AC 2 e l’eroina

Come detto attorno a dicembre 2003 AC 2 fa, per

usare un eufemismo, il salto di qualità e passa all’eroina. Sulle ragioni di

questo ulteriore passo ha riferito che l’inalazione di cocaina gli faceva male

al naso e che alcuni amici gli consigliarono appunto di provare l’eroina:

" Stupidamente

e senza andare da un medico, benché avessi dolori al naso per la cocaina già

assunta durante il periodo giugno 2002/agosto 2003, mi sono fatto consigliare

dai soliti amici di utilizzare dell'eroina, sempre per via nasale, che mi

avrebbe alleviato il dolore. Il risultato di ciò è che sono diventato

dipendente di quest'ultima sostanza, … "

(verbale PP 15.10.04).

D’altro canto l’amica __________ ha dichiarato:

" …

Premetto che già 4 o 5 anni fa io facevo uso di eroina. Dopo la nascita di mio

figlio, nel 2001 avevo terminato anche la cura di metadone, era il 2000. Per

cui ne ero uscita completamente.

Nel novembre/dicembre del 2003 stupidamente a causa

dell'uso di cocaina avevo dei problemi di stato d'animo. Sono io che allora

ebbi la sventurata idea di ricominciare ad utilizzare eroina in modo saltuario

senza nulla dire a AC 2. Ero io stessa che andavo in piazza e da spacciatori

locali acquistavo qualche cinquantello che poi consumavo da solo.

Era ancora dicembre quando lo confessai a AC 2 di

questo mio "vizio" e dato che lui aveva dei dolori causati dalla

cocaina, gli proposi stupidamente di consumare con me l'eroina. Iniziammo

perciò a consumare eroina assieme.

Siamo sempre andati avanti a cinquantelli e centelli.

Però era diventato quotidiano per entrambi. lo avevo avuto la fortuna di

lavorare sino a fine ottobre 2003 e quindi avevo da parte anche dei soldi che

ho dilapidato. Anche AC 2 ci metteva dei soldi ma non troppi.

ADR che da gennaio 2004 sino a fine

agosto 2004 di media si spendeva fr 100 al giorno. Con l'interrogante calcolo

in 8 mesi cioè 240 giorni facendo 100 fr al giorno avrei speso circa 24000

franchi. Mi sembrano tanti ma se calcolo che ho dilapidato 14000 franchi che

erano i miei risparmi, ho fatto un prestito di fr. 12000 fr. dei quali quasi

10000.

franchi li ho utilizzati per l'eroina, si arriva al calcolo dei 24000

franchi spesi per l'eroina cioè circa 240 grammi di eroina. Devo precisare che

questo consumo, diciamo assieme, è cominciato già a novembre 2003 per cui non

sono lontano dalla realtà nell'aggiungere ulteriori 60 grammi. Per cui sia

arriva a 300 grammi di eroina acquistati, di cui la metà usata da me e metà

usata da AC 2.

(….)

Precisando nuovamente che in ogni caso noi a

terze persone non abbiamo dato nulla, che sia se acquistavo io o acquistava AC

2.

era in ogni caso per tutti e due, precisando che la

somma investita per questi 350 grammi di eroina quindi ca 35000 franchi, 24000

sono stati da me finanziati mentre il resto circa 11000 erano di AC 2, posso

affermare che:

acquistati globalmente 350 grammi

consumati da me 200

consumati da AC 2 150

Acquistati da me e consegnati a AC 2 il 50 per

cento, ed al contrario il 50 per cento….”

(Verbale PS __________

19.10

).

AC 2 ha sostanzialmente ammesso quanto riferito

dall’amica:

" … Il

Magistrato mi dà lettura di quanto detto da __________ in ordine alle nostre

comuni storie di eroina nel proprio VI di Pol del 19.10.2004 alle R7, R8 e R9.

Sostanzialmente non contesto queste sue dichiarazioni. concordo sul

quantitativo di 350 grammi nella misura in cui per noi era importante avere la

nostra busta dose quotidiana per non essere in manco. Mi sta bene il finanziamento

di fr. 24'000.- da parte di __________ e fr. 11'000.- da parte mia. Non

contesto che questi acquisti per un globale di 350 grammi possano essere stati

fatti per circa 200 grammi da me e la differenza direttamente da __________.

…"

L’indicazione nell'atto di accusa (n. 4.6.) di

ca. 150 g., peraltro non contestata dalla difesa, riferita ad un quantitativo

complessivamente procurato alla compagna appare dunque corretta, nella misura

in cui i due consumavano assieme, chi la procurava non chiedeva i soldi

all’altro, ma è stata __________ a finanziare circa i 2/3 del fabbisogno, e

prevalentemente era lui che andava ad acquistarla poiché la donna era spesso

impegnata ad accudire il figlio. D’altra parte la portata di questo traffico

non è data tanto dal quantitativo – d’altra parte nessuno sostiene che AC 2

abbia mai spacciato eroina a terzi o che ne abbia venduta per trarre un

beneficio – quanto, come detto, dal salto di qualità che lo ha portato dalla

cocaina all’eroina. Ma ci torneremo.

4.

AC 1 singolarmente

A parte il traffico dipendente dai 1'120 g. di

cocaina procuratigli da AC 2 e di cui si è detto sopra, AC 1 da agosto 2003

fino a dicembre 2003 ha proseguito il suo commercio al dettaglio vendendo 50 g.

provenienti da ulteriori forniture di AC 2 a vari tossicodipendenti quali __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________ e altri

conosciuti solo con il loro soprannome.

Successivamente si è rivolto, per i suoi acquisti

a tali __________ e __________ nonché ad altri spacciatori rimasti sconosciuti,

dai quali la acquistava a fr. 100/130 il g., per poi rivenderla agli abituali

acquirenti cui aveva già venduto in precedenza quella procuratagli da AC 2, il

tutto per ca. 150 g. A ciò aggiungasi che da __________ ha pure acquistato un

imprecisato quantitativo poi ceduto a __________ nella misura di 35 g. Il tutto

come precisato dallo stesso AC 1 nel suo verbale riassuntivo 17.11.04 dinanzi

al PP (AI 33 p. 4).

5.

Conclusioni

a) In

definitiva atti scritti e risultanze dibattimentali hanno permesso di accertare

che da giugno 2002 ad agosto 2003 AC 2 ha procurato a AC 1 1'120 g. di cocaina

al prezzo di fr. 100.- l’uno, sostanza acquistata al prezzo di fr. 70.- il

grammo. Con questo guadagno AC 2 si è in parte finanziato un suo traffico

autonomo vendendo (270 g. ca.) e offrendo (ca. 120 g.) cocaina a terzi ed in

parte si è assicurato il proprio consumo. AC 1 dal canto suo ha venduto questa

cocaina a terzi nella misura di 1'070 g, mentre i rimanenti 50 g. li ha offerti

a vari tossici. In questo periodo non ha mai consumato cocaina.

b) Nel

periodo da agosto 2003 a dicembre 2003 AC 2 ha ridotto la sua attività, ma ha

comunque ancora venduto cocaina a AC 1 e ad altri per un totale di ca. 200 g.

Di questa cocaina ulteriormente acquistata da AC

2, AC 1 ne ha venduti ca. 50 g. avendo, a partire da ottobre 2003, iniziato

pure a consumarne saltuariamente.

c) Nel

corso del 2004 e fino al suo arresto AC 2 ha ulteriormente ridotto i suoi

commerci di cocaina, limitandosi, per così dire, a procurare 10 g. ad una

persona non meglio identificata che gli aveva anticipato il denaro nonché a

offrirne alla compagna ed a __________ un quantitativo complessivo di 10 g. (AA

n. 4.5.). Nel 2004 però AC 2 è passato all’eroina, procurandone ca. 150 g. alla

compagna, pure lei tossicodipendente (AA n. 4.5.).

d) Nel

2004.

AC 1 ha acquistato cocaina prevalentemente da __________ e da __________,

procurandone a quest’ultimo pure 35 g., vendendone 150 g. a vari tossici e

consumandone un imprecisato quantitativo.

D. Diritto

1.

Per

l’art. 19 n. 1 della LF sugli stupefacenti (LS), chiunque intenzionalmente e

senza essere autorizzato tra l’altro acquista, offre, procura a terzi, trasporta

o vende stupefacenti oppure fa preparativi a questi scopi è punito con la

detenzione o con la multa. Nei casi gravi la pena è della reclusione o della

detenzione non inferiore a un anno (cui può essere cumulata una multa fino un

milione di franchi); e un caso è ad esempio grave se l’autore sa o deve

presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che

può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 n. 2 lett. a

LS).

2.

Nella

specie si ha che AC 2 ha venduto cocaina a (il traffico posto in essere con __________

fino ad agosto 2003 altro non era che una vendita, visto che gli procurava la

cocaina realizzando un beneficio del 30%) per complessivi 1'590 g., ne ha

procurata al prezzo di costo ad uno sconosciuto per 10 g. e ne ha offerta a

terzi per 120 g., per un totale di oltre un kg e settecento g.

Si tratta di quantitativi estremamente elevati

che superano di gran lunga la soglia dei 18 g. di sostanza pura posta dalla

giurisprudenza per qualificare l’infrazione di aggravata, tenuto di un grado di

purezza minimo del 10% (sotto questo limite la sostanza non ha praticamente gli

effetti desiderati) ritenuto dalla prassi delle nostre corti allorquando il

grado di purezza non ha potuto essere altrimenti accertato poichè la droga è

stata consumata (CCRP 20 ottobre 2000 in re H. e B.). A tale riguardo si

osservi comunque che nessuno dei tossici destinatari della sostanza proveniente

dal AC 2 si è mai lamentato della qualità della sostanza, definendola anzi

“buona” (vedasi a mo’ di esempio verbale PS 21 ottobre 2004 di __________ a p.

3), e quella sequestrata a AC 1 al momento del suo arresto aveva un grado di

purezza del 30.85%!

Pur non agendo per scopo di lucro AC 2 ha pure

procurato all’amica ca. 150 g. di eroina. Anche in questo caso si tratta di un

infrazione aggravata poiché si tratta di un quantitativo che supera i 12 g.

puri posti dalla giurisprudenza.

Per il resto AC 2 è pure autore colpevole di

contravvenzione alla LS per aver consumato, dall’ottobre 2002 – data di entrata

in vigore della novella legislativa sulla prescrizione, per il periodo

precedente l’accusato beneficiando della lex mitior – almeno 300 g. di cocaina

e 175 di eroina.

3.

Anche AC 1 è autore colpevole di infrazione aggravata alla LS. Egli

ha infatti venduto cocaina per complessivi 1'270 g., procurato a terzi

35.

g. e offerto a terzi 50 g. di cocaina, per un

totale oltre un kg e 350 g.

Per quanto concerne la contravvenzione essa è

invece limitata a 50 g. di cocaina solo a partire dall’ottobre 2003.

E. La

commisurazione della pena

Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena,

nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei

motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.

La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena.

A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e

circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato

ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e

così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la

sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione

seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in

genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea

di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà

di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il

giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo

fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei

numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena,

una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144),

una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio

dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in

re M.).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che il criterio decisivo nella

commisurazione della pena non è la quantità della droga trattata, bensì

l’aspetto soggettivo (DTF 121 IV 193) e, in particolare, che la quantità e la

purezza dello stupefacente è di rilievo solo ove l’imputato intendesse trattare

droga particolarmente diluita (DTF 122 IV 299) o facesse dipendere la sua

attività delittuosa proprio dai quantitativi (CCRP 22 ottobre 2004 in re S.).

Per il resto è appena il caso di ricordare che

nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di

apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la

sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei

all’art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima

norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso

di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S.).

1.

AC

2.

a) Non

vi è dubbio che la colpa di AC 2 è estremamente grave. Il primo pensiero della

corte non va solo all’importante quantitativo di cocaina spacciato, ma pure al

lungo periodo durante il quale ha agito ed al pericolo concreto che ha

rappresentato per la salute di molte persone. Che la droga sia un veleno, a

volte mortale è fatto notorio. AC 2 non è un giovane che ha sbandato per

immaturità, ma è persona matura, di buona famiglia, che in passato ha pure

ricoperto importanti cariche istituzionali. Alla corte è parso sconcertante che

una persona così matura possa, ancora all’età di cinquant’anni circa, mettersi

a consumare ed a trafficare droghe.

Ad aggravare la colpa di AC 2 vi è poi il fatto

che ha compiuto il salto di qualità, passando all’eroina, non limitandosi a

consumarla, ma pure procurandola alla sua amica, di vent’anni più giovane e

madre di un figlio in tenera età. Certo, non è lui che l'ha determinata a riprendere

il consumo di eroina e lungi da questa Corte dare giudizi morali sulla

differenza di età tra i due, resta però il fatto che AC 2 è uomo maturo e

avrebbe dovuto costituire un punto di riferimento per la propria compagna. Ora,

è ben vero che la __________ non era alla prima esperienza con la cocaina e con

l’eroina, ma altrettanto vero è che l’accusato si è prestato a procurarle

l’eroina ed ha pure in gran parte approfittato degli averi di lei per acquistarla.

La corte ha pure considerato che AC 2 ha avuto un

ruolo di maggiore responsabilità rispetto a AC 1 nel traffico dei 1'120 g.

spacciati assieme e ciò indipendentemente dal fatto che sia di otto anni più

vecchio e che la decisione di mettersi in “società” sia stata comune: è infatti

lui che aveva i contatti con i fornitori albanesi e con la Jacqueline ed è lui

che ha ingannato il socio facendogli credere che gliela rivendeva a prezzo di

costo, salvo poi destinare il proprio guadagno non solo per acquistare cocaina

per il proprio consumo, ma pure per alimentare a sua volta il suo traffico

parallelo dimostrando con ciò egoismo e assenza di scrupoli. A ciò aggiungasi

che era lui che teneva la cocaina in deposito e che faceva le dosi.

Inoltre AC 2 è un recidivo ai sensi dell’art. 67

CP che recita

" Se l'agente

è condannato alla reclusione o dalla detenzione e se nel momento del reato non

erano ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui egli scontò in tutto od in

parte un'altra pena di reclusione o di detenzione, il giudice aumenta la durata

della pena, ma non può andar oltre al massimo della specie di pena."

Ora, nonostante abbia scontato quasi due mesi e

mezzo di prigione, di cui 15 di detenzione, quantunque in carcere aperto,

proprio dopo la sua liberazione AC 2 si è messo a consumare e vendere cocaina,

continuando a frequentare ambienti quali locali notturni e a luci rosse che,

notoriamente, sono i più a rischio.

Per finire anche il guadagno realizzato non è

stato trascurabile, se solo si consideri che, al lordo, dai 1'120 g. procurati

a AC 1, AC 2 ha guadagnato oltre fr. 33'000.- a cui vanno aggiunti oltre fr.

8'000.- in relazione agli ulteriori 270 g. venduti tra quelli acquistati grazie

al guadagno realizzato dalle vendite a AC 1, nonché oltre fr. 2'000.- relativi

ai 200 g. venduti di cui al punto 4.1. dell’atto di accusa.

b) La

difesa ha chiesto l’applicazione della grave angustia a causa della grave

situazione economica in cui AC 2 versava al momento dei fatti. Ai sensi dell’art.

64.

cpv. 2 CP il giudice può attenuare la pena se il colpevole ha agito in stato

di grave angustia. La grave angustia può essere di natura psichica o fisica:

l’autore è spinto ad agire illecitamente poiché si trova in una situazione

analoga a quello dello stato di necessità, per cui l’unica via d’uscita è

quella di un atto penalmente punibile (DTF 107 IV 94). Tale situazione può

essere generata da serie difficoltà finanziarie (DTF 110 IV 9), da minacce alla

carriera professionale o alle relazioni famigliari o da un forte aggravio

psicologico dovuto allo scioglimento della famiglia(DTF 107 IV 94 citata). Per

applicare tale attenuante va considerato il principio della proporzionalità:

occorre da una parte ponderare i motivi che hanno spinto l’autore ad agire e

dall’altra il valore dei beni giuridici colpiti.

Ora, non vi è dubbio che AC 2, prima di

commettere gli atti oggetti del presente procedimento già si trovava in una

situazione economica precaria. Ciò non basta tuttavia per riconoscere

l’invocata attenuante specifica. Infatti gli atti da lui commessi, peraltro

nemmeno per ripianare i debiti, sono di una gravità tale da essere

assolutamente disproporzionati per rapporto alle sue condizioni economiche. Basti

al riguardo pensare che il rapporto tra cocaina spacciata e consumata è di

circa 2/3 a 1/3. D’altro canto nemmeno agli atti vi sono prove tangibili che

egli, in quel periodo, abbia cercato senza successo di lavorare onestamente,

limitandosi a prestare il suo aiuto ad importare ragazze destinate a

prostituirsi nei postriboli che lui stesso ben conosceva. Peraltro nemmeno ha

chiesto aiuti sociali, preferendo buttarsi nel traffico di droga. Ne discende

che manifestamente non può essere ammessa l’invocata attenuante specifica, con

la precisazione che della sua situazione economica la corte ha adeguatamente

tenuto conto nell’ambito dell’art. 63 CP.

c) La

difesa ha pure chiesto che AC 2 sia posto al beneficio dell’attenuante

specifica del sincero pentimento. Essa ha argomentato, invero in modo ben

articolato, che già prima del suo arresto l’accusato ha deciso spontaneamente

di smettere non solo i suoi traffici ma pure di dare un taglio al consumo di

stupefacenti. Con scritto 1. marzo 2005 indirizzato all’avv. DUF 2 il dott. __________,

suo medico di fiducia da alcuni anni, ha confermato che in data 2 settembre

2004.

AC 2 si presentò nel suo studio in compagnia della sua compagna, in uno

stato di ansia che dava l’impressione che avesse poco prima fatto uso di

eroina. In quell’incontro AC 2 e __________ chiesero al medico di poter

partecipare al programma di somministrazione legale di metadone. Il medico

spiegò che egli da anni non faceva più parte dei medici autorizzati e, previo

colloquio con il medico cantonale, li indirizzò dal dott. __________ (doc. dib.

2C). Non è nota l'evoluzione concreta che ha avuto questa cura fino al momento

dell’arresto. Si sa che AC 2 ha dichiarato che gli è stata prescritta una cura metadonica

con sette ketalgine, che notoriamente sono una dose assai modesta (verbale PP

15.10

) poi ridotte a 5, mentre nella visita di entrata al PCT (il 2 febbraio

2005) il medico del penitenziario non ha rilevato alcunché al riguardo,

limitandosi ad osservare che il paziente presentava una iperemia alle mucose

nasali, compatibile con l’uso cronico di stupefacenti, per la quale non è

escluso un intervento chirurgico. Va comunque detto che al momento dell’arresto,

se da un lato il dottor __________ (AI 23) ha constatato uno stato generale di

salute scevro di aparticolari problemi fatto salvo per le narici, dall'altro le

analisi delle urine hanno rilevato una positività al solo metadone (all. 8a al

Rapporto di polizia), ciò che rende certamente credibile che l’accusato abbia

effettivamente cominciato detta cura, senza tuttavia poter affermare alcunché

circa l’evoluzione, quantunque fosse passato circa un mese prima del suo fermo.

Ma tant’è. La Corte ha comunque considerato questo gesto siccome sincero e

frutto di una positiva presa di coscienza.

In materia di traffici di stupefacenti, laddove è

difficile, se non impossibile, pretendere un risarcimento pecuniario alle vittime,

la giurisprudenza ha cionondimeno stabilito che occorre da un lato che

l’imputato si assuma completamente e da subito le sue responsabilità, ciò che

passa necessariamente attraverso una piena collaborazione con gli inquirenti e

quindi da una completa ammissione delle proprie colpe (Sentenza Assise

Criminali 04.04.01 in re L.) e dall’altro che abbia fatto uno sforzo

particolare, non ispirato a considerazioni di opportunità (DTF 107 IV 99 e CCRP

25.

marzo 1993 in re C.). A tale riguardo non è stata ammessa l’invocata

attenuante specifica nel caso di un cittadino sudamericano, domiciliato in

Svizzera, che, dal suo paese, è spontaneamente rientrato consegnandosi alla

polizia, la sua azione essendo stata dettata pure da considerazioni

opportunistiche circa il suo futuro e meglio non perdere il domicilio ed

assicurare in avvenire una residenza nel nostro paese pure per il figlio e la

futura sposa (sentenza Corte Criminale 16 dicembre 2004 recentemente confermata

dalla CCRP).

Nella fattispecie si ha che va senz’altro dato

atto a AC 2 di aver collaborato e di essersi, anche se tardivamente e

soprattutto in modo soltanto graduale, autonomamente diciamo così “ravveduto”,

cessando di trafficare già prima del suo arresto e prendendo contatto con il

suo medico al fine di iniziare una cura disintossicante. Ciò tuttavia – pur

costituendo fattori che la corte ha soppesato in modo assai importante nella

commisurazione della pena – ancora non costituisce quello sporzo particolare,

quella “tätige Reue, aktive Anstrengung” (Trechsel, Kurzkommentar, N. 20-23)

esatti dalla giurisprudenza per ammettere l’attenuante specifica del sincero

pentimento. A parte il fatto che nel primo verbale di polizia non ha detto

tutta la verità, ciò già di per sé esclude il riconoscimento dell'invocata

attenuante, va detto che in particolare la collaborazione di AC 2 non si è

spinta fino, ad esempio, a smascherare i fornitori, le sue indicazioni su __________

e sugli albanesi essendo rimaste assai vaghe. Lo sforzo particolare che impone

l’art. 64 CP si può infatti configurare allorquando una persona, ravvedutasi,

si costituisce alle forze dell’ordine in modo autonomo, senza fare calcoli e

consente, grazie al suo dire, di risalire ai responsabili del traffico,

confessando atti che altrimenti sarebbero rimasti sconosciuti. AC 2 si è sì

ravveduto, si è sì autonomamente determinato a disintossicarsi, ma questi atti

hanno pesantemente condizionato la commisurazione della pena, senza tuttavia

costituire un’attenuante specifica. In altri termini il comportamento di AC 2

si avvicina molto al sincero pentimento e, in definitiva, nella commisurazione

della pena, ha pesato quasi come se tale attenuante fosse stata formalmente

riconosciuta.

d) A favore dell’imputato è stata pure considerata, oltre alla

collaborazione ed al ravvedimento di cui si è detto sopra, una lieve scemata

responsabilità. E’ ben vero che agli atti non vi è alcun accertamento peritale

in tal senso. Tuttavia __________ era, al momento dei fatti, un

tossicodipendente. La Corte ha ritenuto a suo favore una scemata responsabilità

(art. 11 CP) di tipo lieve in considerazione del fatto che in generale si è

sviluppata nella prassi dei nostri tribunali la convinzione che una persona che

dipende da doghe pesanti ha una scala di valori diversa da quella normalmente e

socialmente riconosciuta che lo portano ad avere una visione del mondo

condizionata dal suo bisogno di stupefacenti da cui dipende e senza i quali sta

male. Il grado lieve dipende dal rapporto tra quantità oggetto di infrazione e

quantità oggetto di contravvenzione di cui si è detto prima.

2.

AC 1

a) Anche per AC 1 la corte ha ritenuto una colpa particolarmente

grave. Da un lato perché ha messo in circolazione ben oltre un kg. di cocaina,

cagionando un importante pericolo per la salute altrui. A questo riguardo deve

valere che se è vero che il quantitativo di droga messo in circolazione non è

il criterio determinante per la commisurazione della pena, esso concorre

comunque a definire il grado di colpa, poiché maggiore è lo stupefacente messo

in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui vita è messa in

pericolo. La colpa di AC 1 è apparsa tanto più grave ove si consideri che ha

agito su un arco di tempo relativamente lungo e che il suo agire è stato

stoppato solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Inoltre, se è vero

che si trovava in difficoltà economiche, egli non ha fatto particolari sforzi

per trovarsi un lavoro onesto ma, anche lui come AC 2, ha preferito frequentare

ambienti malfamati, a rischio, che lo hanno poi portato a commettere gli atti

di cui oggi deve rispondere. Spaventa poi che un uomo, non più giovanissimo, di

quasi 40 anni, possa facilmente lanciarsi in importanti traffici di

stupefacenti quali la cocaina per puro scopo di lucro, traendone un importante

reddito (ca. fr. 5'000.- netti al mese per 15 mesi!), non avendo egli mai

dipeso da questa sostanza: l’ha venduta ancor prima di provarla. E non venga la

difesa ad accampare scusanti osservando che, pur avendone avuto la possibilità,

si è sempre rifiutato di commerciare eroina perché ne conosce le nefaste

conseguenze sulla salute altrui. D’accordo, non ha spacciato eroina, ma intanto

questa sua consapevolezza dimostra che era perfettamente al corrente che anche

la cocaina è una droga dalle conseguenze pesanti per la salute dei consumatori,

ed inoltre, non per il solo fatto che un delinquente si limiti a commettere

determinati reati gravi e si rifiuti di farne altri, debba essere premiato, un

po’ come il plurimo assassino che, dopo aver ucciso diverse vittime, risparmia

l’ultima. L’argomento non è serio.

b) Esclusa

ogni ipotesi di scemata responsabilità, lo stesso AC 1 ha confermato in aula

che nemmeno allorquando ha consumato cocaina, peraltro in una fase successiva a

quella relativa alla maggior parte dei suoi traffici, si è mai sentito

dipendente da detta sostanza, a favore dell’accusato è stata ritenuta la sua

collaborazione con gli inquirenti. E’ ben vero che all’inizio le sue ammissioni

non sono state complete e quanto contenuto nell’atto di accusa ha dovuto,

sempre nella prima fase, con particolare riferimento alle intercettazioni

telefoniche, in parte essere stimolato, è però anche vero che egli ha poi reso

ampia confessione indicando esattamente i nomi dei fornitori e, nella misura in

cui gli erano noti o ne ricordava i nominativi, anche quelli degli acquirenti.

Ora, in un’epoca in cui, sempre più spesso, le corti si trovano confrontate con

individui che si ostinano ad assumere atteggiamenti di negazione fin

dell’evidenza, la corte ha ritenuto di riconoscere anche a AC 1 l’attenuante

generica della collaborazione alla stessa stregua di AC 2.

c) A

favore di AC 1 è pure stata considerata un’esistenza difficile, senza mai una

figura paterna di riferimento e costernata da difficoltà affettive facilmente

immaginabili se solo si pensi che nemmeno la madre ha mai potuto occuparsi in

modo rassicurante di lui, come attesta il suo collocamento dall’età di 4 anni

fino agli undici anni presso __________ (doc. dib. 1 e), nonché le sue precarie

condizioni economiche che lo hanno poi spinto, visto il fallimento

dell’attività commerciale precedentemente avviata, a delinquere.

Da ultimo non va nemmeno misconosciuto il fatto

che AC 1, a differenza di AC 2, è del tutto incensurato.

3.

Conclusioni

La Corte, nel combinare le aggravanti

rispettivamente le attenuanti della colpa, dell’uno e dell’altro imputato, ha

ritenuto le stesse equivalenti da giustificare una pena uguale per entrambi. Se

per AC 2 ha pesato uno spaccio di un quantitativo maggiore, un’età più avanzata,

la recidiva tecnica, il ruolo maggiore nel procurarsi la droga e la scaltrezza

del suo agire (fregava pure l’amico), a fronte però di una lieve scemata

responsabilità, di una desistenza che, unita alla collaborazione, ha sfiorato

il sincero pentimento, per AC 1 hanno da un lato pesato l’agire per puro scopo

di lucro, la determinazione con cui ha immesso sul mercato importanti

quantitativi di stupefacente ed il fatto che ha cessato solo grazie

all’intervento degli inquirenti, e dall’altro il riconoscimento di attenuanti

generiche importanti come l’incensuratezza, un passato assai più difficile e

tribolato nonché una buona collaborazione con gli inquirenti.

Entrambe le difese hanno postulato una pena di 18

mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale a motivo che

ambedue, dal carcere, sono cionondimeno riusciti a trovare un lavoro, un loro

reinserimento sociale diventando assai più problematico qualora non fosse loro

concessa tale opportunità. AC 2, che potrebbe trovare alloggio presso la sua

compagna __________, ha infatti prodotto una dichiarazione della __________ di __________

mediante la quale la stessa manifesta la sua disponibilità ad assumerlo al 50% quale

addetto alla “postalizzazione” con un salario lordo di fr. 2'150 al mese (doc.

dib. 2A), mentre AC 1 ha presentato una dichiarazione dell’amico __________ (n.d.r.

quello che fu fermato assieme a lui e poi rilasciato al momento del suo

arresto) da cui emerge la disponibilità a dargli alloggio, se venisse

scarcerato, per un po’ di tempo in caso di necessità (doc. dib. 1 D) nonché una

proposta di lavoro presso la __________, __________ quale magazziniere / responsabile

della logistica, a tempo indeterminato a partire da subito, con un salario

lordo di fr. 3'000.- mensili. Ora, è ben vero che lo scopo principale del

diritto penale è eminentemente di natura preventiva. Cionondimeno il TF ha

stabilito che una pena può essere sospesa condizionalmente per non pregiudicare

il reinserimento sociale dell’imputato semprecchè essa sia proporzionale alla

sua colpa, situando a 21 mesi il limite massimo che può entrare in linea di

conto per comprimere la pena in diciotto mesi onde consentirne la sospensione

condizionale (DTF 118 IV 342 e 127 IV 97).

Ora, manifestamente, nel caso di AC 2 e di AC 1

una pena di così lieve durata appare al di fuori di ogni parametro per rapporto

alla loro colpa e costituirebbe un’insostenibile banalizzazione delle loro

responsabilità, di guisa che la questione della sospensione condizionale non

può porsi.

Del resto gli inevitabili disagi che una pena da

espiare comporta, soprattutto al momento di reinserirsi nel mondo del lavoro

non bastano in sè per ottenere riduzioni di pena, men che meno nelle

proporzioni chieste dalle difese. In caso contrario sarebbe praticamente

impossibile infliggere una pena da espiare ad un imputato che, al momento del

giudizio, esercita un'attività lavorativa (CCRP 19 gennaio 2005 in re M. e 17

marzo 2005 in re A.).

Tutto ciò ben ponderato la Corte ha giudicato

adeguata una pena per entrambi di tre anni e sei mesi di reclusione. Va infatti

osservato che AC 2 e AC 1, come sopra ricordato, non sono due giovanotti che

hanno sbandato, ma persone mature da cui è doveroso attendersi comportamenti

più consoni alle regole del vivere civile. La pena inflitta loro deve pertanto,

anche sotto questo profilo, costituire un giusto periodo di riflessione circa

la portata e la gravità delle rispettive colpe.

Per AC 2 si impone pure la revoca della

sospensione condizionale per tre anni della pena di 15 giorni inflittagli dal

MP Lugano con DAP del 3 settembre 2001, avendo delinquito durante il periodo di

prova, la presente fattispecie non potendo, di tutta evidenza, essere

annoverata tra i casi di lieve entità ai sensi dell’art. 41 cifra 3 CP (DTF 117

IV 97; BJP 1986 N.9).

Trattandosi di pene da espiare non entra in

considerazione la richiesta di sottoporre gli accusati a patronato (art. 41

cifra 2 CP).

F. Le

confische

Va premesso che oggetto di confisca possono

essere solo quegli oggetti che l’atto di accusa indica siccome sequestrati. A

tale riguardo inammissibile è la richiesta della difesa di AC 1 volta

dissequestro del veicolo VW (cfr. all. al rapporto di arresto), non figurando

tale oggetto nella lista di quelli per cui il PP postula la confisca.

Per quel che concerne i telefoni cellulari essi

vanno confiscati in quanto mezzi utilizzati dagli accusati per commettere i

reati (corpus sceleris) così come emerge dalle numerose intercettazioni

telefoniche in atti. Del resto, in particolare AC 2 non aveva i mezzi per

acquistarsi ben cinque telefonini se non finanziandosi con il provento del

traffico di stupefacente. A ciò aggiungasi che il numero stesso (ben 5) di

cellulari dimostra che altro non gli servivano che per commettere gli illeciti

di cui in rassegna, diversamente non si comprenderebbe quale necessità abbia

una persona piena di debiti come lui, di possedere così tanti apparecchi

telefonici.

Pacifica la confisca dello stupefacente e dei

mezzi per preparare, vendere e/o consumare le dosi di cocaina e/o, per AC 2,

eroina (pesole, minigrip, cannuccia, boccetta e lametta), non vi è prova certa

e rassicurante che l’importo di fr. 325,80 sequestrati a AC 1 sia direttamente

provento dei suoi illeciti, anche se tale ipotesi appare la più verosimile: su

tale importo viene quindi ordinato il sequestro conservativo a parziale

garanzia delle spese processuali che i due condannati devono sopportare.

Rispondendo A. per

AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 2., 3. e 4.;

B. per

AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.5., 1.1.6.,

1.1.7

, 1.2., 3., 5. e 7.;

visti gli art. 11,

18, 35, 41, 47, 58, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 69 CP

19.

cfr. 1 e 2, 19a LFstup.

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per

avere senza essere autorizzato,

1.1.1

nel

periodo giugno 2002/agosto 2003,

a Lugano, Giubiasco ed in altre località del Luganese,

agendo in correità con AC 2,

ripetutamente venduto ed offerto gratuitamente almeno 1120 grammi di cocaina a

suoi clienti e ad altre persone non meglio identificate, sostanza ripetutamente

procuratagli da AC 2 all'asserito prezzo di fr. 100.--;

1.1.2

nel

periodo agosto 2003 / dicembre 2003,

a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate,

ripetutamente venduto a vari suoi clienti, nonché ad altre persone non meglio

identificate, 50 grammi di cocaina a fr. 100.-- la busta dose da 0,60 grammi,

sostanza previamente acquistata a Lugano da AC 2 e da spacciatori locali non

meglio identificati a fr. 100.-- il grammo;

1.1.3

nel

periodo dicembre 2003 / 9 agosto 2004,

a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate,

ripetutamente venduto a vari suoi clienti, nonché ad altre persone non meglio

identificate, 150 grammi di cocaina parzialmente tagliata a fr. 150.-- il

grammo rispettivamente fr. 70.--/100.-- la busta dose da 0,70 grammi, sostanza

previamente acquistata a Lugano, Grancia, Melide e Bellinzona da __________, __________

e da altri spacciatori locali non meglio identificati a fr. 100.--/130.-- il

grammo;

1.1.4

nel

periodo maggio 2004 / 9 agosto 2004,

a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate,

ripetutamente procurato a __________, che gli aveva anticipato i soldi, 35

grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata a Lugano e Grancia da __________

e da altri spacciatori non meglio identificati a fr. 100.--/130.-- il grammo;

1.2

contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano, Giubiasco ed in altre località del Luganese non meglio precisate,

nel periodo ottobre 2003 / 9 agosto 2004,

consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 50

grammi) e di marijuana (un qualche grammo), nonché per aver detenuto 8,87

grammi netti di cocaina con un grado di purezza del 30,85%, sequestratigli

dalla polizia il 9 agosto 2004, giorno del suo arresto,

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC

2.

è autore colpevole di:

2.1

infrazione

aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina e di eroina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere senza essere autorizzato,

2.1.1

nel

periodo giugno 2002/agosto 2003,

a Lugano, Giubiasco, nel Luganese, a Zurigo, Zugo ed in altre imprecisate

località della Svizzera Interna,

agendo in correità con AC 1,

ripetutamente procurato, trasportato e ceduto a quest'ultimo o su incarico del

medesimo almeno 1120 grammi di cocaina destinati alla vendita, sostanza

previamente acquistata da certa __________ e da altri spacciatori non meglio

identificati al prezzo di fr. 70.-- il grammo;

2.1.2

nel

periodo agosto 2003 / dicembre 2003,

a Lugano, Lamone ed in altre località del Luganese non meglio precisate,

ripetutamente venduto a vari suoi clienti, nonché ad altre persone non meglio

identificate, 270 grammi di cocaina a fr. 100.-- la busta dose da 0,80 / 0,90

grammi, sostanza previamente acquistata nelle circostanze di tempo e di luogo

di cui al punto 1 A.A.;

2.1.3

nel

periodo agosto 2003 / dicembre 2003,

a Lugano, Lamone ed in altre località del Luganese non meglio precisate,

ripetutamente venduto a AC 1 e __________, ad alcuni suoi clienti, nonché ad

altre persone non meglio identificate, 200 grammi di cocaina a fr. 80.--/100.--

il grammo rispettivamente la busta dose da 0,80 / 0,90 grammi, sostanza

acquistata a Zurigo a fr. 70.-- il grammo;

2.1.4

nel

periodo giugno 2002 / dicembre 2003,

a Lugano, Zurigo ed in altre località del Luganese non meglio precisate,

ripetutamente offerto gratuitamente a __________ e __________, nonché a vari

suoi conoscenti non meglio identificati, 120 grammi di cocaina, sostanza

previamente acquistata nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai punti 1

lettera c) e 4.2. dell'A.A.;

2.1.5

nel

periodo gennaio 2004 / agosto 2004,

in una non meglio precisata località del Luganese,

procurato ad una terza persona non identificata, che gli aveva anticipato i

soldi, 10 grammi di cacaina, sostanza previamente acquistata a Zurigo a fr.

100.

-- il grammo;

2.1.6

nel

periodo gennaio 2004 / agosto 2004,

a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate,

ripetutamente offerto gratuitamente a __________ e a __________, 10 grammi di

cocaina, sostanza previamente acquistata nelle circostanze di tempo e di luogo

di cui al punto 4.4. dell'A.A., a fr. 100.-- il grammo rispettivamente a fr.

50.

-- la bolas;

2.1.7

nel

periodo gennaio 2004 / agosto 2004,

a Lugano,

ripetutamente procurato a __________, rispettivamente offertole gratuitamente,

almeno 150 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata a Zurigo e a

Lugano da alcuni spacciatori non meglio identificati a fr. 40.-- / fr. 100.--

il grammo;

2.2

contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano, nel Luganese ed in altre località non meglio precisate,

nel periodo 1. ottobre 2002 / agosto 2004,

consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 300

grammi) e di eroina (ma almeno 175 grammi),

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

3.

AC

2.

è prosciolto dal reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per

i fatti descritti ai punti n. 4.4., 4.5. e 4.6. AA e di contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti per il periodo settembre-ottobre 2004.

4.

Di

conseguenza:

4.1

AC

1.

è condannato alla pena di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi di reclusione nella

quale è computato il carcere preventivo sofferto;

4.2

AC

2, avendo agito in stato di scemata responsabilità ed essendo recidivo, è

condannato alla pena di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi di reclusione nella quale è

computato il carcere preventivo sofferto.

5.

La

tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e le spese processuali sono a carico dei

condannati in solido, in ragione di 1/2 ciascuno.

6.

Revocata

la sospensione condizionale, è ordinata l'esecuzione della pena di 15 giorni di

detenzione inflitti a AC 2 con decreto d'accusa 3.9.2001 del Ministero

pubblico, Lugano.

7.

E'

ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, lo stupefacente e gli altri

oggetti da distruggere, ad eccezione del denaro sequestrato a AC 1 sul quale è

mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento della tassa di

giustizia e delle spese processuali.

8.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 2'000.-

Inchiesta

preliminare fr. 2'410.-

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.-

fr. 4'510.-

===========

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 1'000.-

Inchiesta

preliminare fr. 1'205.-

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-

fr. 2'255.-

===========

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 1'000.-

Inchiesta

preliminare fr. 1'205.-

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-

fr. 2'255.-

===========

Intimazione a:

terzi implicati

1.

AS 1

2.

AS 2

3.

AS 3

4.

AS 4

5.

AS 5

6.

AS 6

7.

AS 7

8.

GI 1

9.

GI 2

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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