72.2005.10
circolato in stato di ebrietà con autoveicolo e investito da tergo un motociclista che rimane ferito in modo grave (lesioni colpose gravi perché messo in pericolo di vita)
11 agosto 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2005.10
Data decisione, Autorità:
11.08.2005, PENAL
Titolo:
circolato in stato di ebrietà con autoveicolo e investito da tergo un motociclista che rimane ferito in modo grave (lesioni colpose gravi perché messo in pericolo di vita)
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
LESIONE COLPOSA
LESIONE GRAVE
MOTO / MOTOVEICOLI
art. 125 cpv. 2 CPS
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto n.
72.2005.10
Lugano,
11 agosto 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Roberta Arnold, dr.iur.
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole
di:
1. lesioni
colpose gravi
per avere,
a Sant'Antonino, in data 23.11.2003, verso le ore
01.30, circolando al volante dell'autovettura Subaru Justy targata
__________, sulla strada cantonale in direzione
di Locarno,
nello stato psicofisico descritto al punto 2 del
presente atto d'accusa, investito da tergo il motoveicolo Yamaha YQ100 targato __________
condotto da PC 1,
causandogli per negligenza, a seguito della
collisione, le gravi lesioni di cui ai certificati medici agli atti del 26.__________.2003
dell'Ospedale __________ e del 26.02.2004, 13.04.2004 e 28.10.2004 della
Clinica __________,__________ lesioni che ne misero in pericolo la vita e
comportarono un grave danno alla salute fisica e mentale con deficit
neuropsicologici residui (in particolare difficoltà linguistiche e di memoria
visiva a lungo termine, rallentamento attentivo, deficit di attenzione
selettiva e sostenuta e deficit esecutivo-frontali) tali da ostacolargli lo
svolgimento autonomo di un'attività;
2. circolazione
in stato di ebrietà
per avere, il 23.11.2003,
guidato l'autovettura Subaru Justy targata __________
sulla tratta Giubiasco - Sant'Antonino in stato
di ebrietà (alcolemia minima 1,83 g/kg, massima di 2,17 g/kg);
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
dagli artt. 125 cpv. 2 CP e 91 cpv. 1 LCS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 11/2005 del 25 gennaio 2005, emanato dal sostituto Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il SP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia
avv. DF 1.
§ Le PCPC 1, PC 2
e PC 3 rappresentate dall'avv. RC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:35 alle ore 11:05.
Sentiti § Il sostituto Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale, confermato integralmente l’atto di accusa in esame
conclude chiedendo che l’accusato venga condannato a 7 mesi di detenzione, non
opponendosi ad un’eventuale sospensione condizionale della pena.
§ L'avv. RC 1, rappresentante delle PC, la quale, ponendo in
risalto le pesanti conseguenze dell’incidente sia per la vittima, sia per i
famigliari, si rimette all’ equo giudizio della corte, chiedendo che AC 1 venga
ritenuto colpevole dei due capi imputati, mentre le pretese per le spese di
parte civile verranno fatte valere in altra sede. Viene fatto inoltre un
appello di natura umanitaria, non giuridica, all’ imputato e al suo entourage
lavorativo, al fine di aiutare la vittima in tutti i modi possibili a reinserirsi
nel mondo lavorativo.
§ Il Difensore, il quale, ponendo in risalto i sensi di
colpa dell’imputato, fino ad allora incensurato, come pure la sua intenzione di
riconoscere le sue responsabilità per l’incidente, che ha fortemente segnato
anche la sua vita, soprattutto la sua situazione finanziaria, chiede una
sensibile riduzione della pena e la sua sospensione condizionale.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
Fatti
1. E’ autore colpevole
di:
1.1. lesioni colpose gravi
per avere,
a Sant'Antonino, il 23.11.2003, verso le ore
01.30,
guidando l’autovettura Subaru Justy targata __________
investito da tergo il motoveicolo Yamaha
condotto da PC 1,
causandogli, a seguito della collisione,
le lesioni di cui ai certificati medici agli
atti,
lesioni che ne misero in pericolo la vita e
comportarono
un grave danno alla salute fisica e mentale con
deficit neuropsicologici residui di medio-grave entità?
1.2. circolazione in stato di ebrietà
per avere, il 23.11.2003,
guidato l'autovettura Subaru Justy targata __________
sulla tratta Giubiasco - Sant'Antonino in stato
di ebrietà (alcolemia minima 1,83 g/kg, massima di 2,17 g/kg)?
E meglio come descritto nell’atto di accusa.
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti;
visti gli art. 18, 36, 41,
63, 68 CP;
125.
CP;
91.
LCS;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle
spese;
dichiara
e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
lesioni colpose gravi
per avere,
a Sant'Antonino, il 23.11.2003, verso le ore
01.
,
guidando l’autovettura Subaru Justy targata __________,
investito da tergo il motoveicolo Yamaha
condotto da PC 1,
causandogli, per negligenza, a seguito della
collisione,
le lesioni gravi di cui ai certificati medici
agli atti,
lesioni che ne misero in pericolo la vita e
comportarono
un grave danno alla salute fisica e mentale con
deficit neuropsicologici residui di medio-grave entità;
1.2
circolazione in stato di ebrietà
per avere, il 23.11.2003,
guidato l'autovettura Subaru Justy targata __________
sulla tratta Giubiasco - Sant'Antonino in stato
di ebrietà (alcolemia minima 1,83 g/kg, massima di 2,17 g/kg);
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.
Di
conseguenza AC 1 è condannato:
2.1
alla pena di
7.
(sette) mesi di detenzione;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 anni.
4.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP;
la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa
Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PC 2
3.
PC 3
4.
PC 4
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 1'570.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'920.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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