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Decisione

72.2005.10

circolato in stato di ebrietà con autoveicolo e investito da tergo un motociclista che rimane ferito in modo grave (lesioni colpose gravi perché messo in pericolo di vita)

11 agosto 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. E’ autore colpevole

di:

1.1. lesioni colpose gravi

per avere,

a Sant'Antonino, il 23.11.2003, verso le ore

01.30,

guidando l’autovettura Subaru Justy targata __________

investito da tergo il motoveicolo Yamaha

condotto da PC 1,

causandogli, a seguito della collisione,

le lesioni di cui ai certificati medici agli

atti,

lesioni che ne misero in pericolo la vita e

comportarono

un grave danno alla salute fisica e mentale con

deficit neuropsicologici residui di medio-grave entità?

1.2. circolazione in stato di ebrietà

per avere, il 23.11.2003,

guidato l'autovettura Subaru Justy targata __________

sulla tratta Giubiasco - Sant'Antonino in stato

di ebrietà (alcolemia minima 1,83 g/kg, massima di 2,17 g/kg)?

E meglio come descritto nell’atto di accusa.

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti;

visti gli art. 18, 36, 41,

63, 68 CP;

125.

CP;

91.

LCS;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle

spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

lesioni colpose gravi

per avere,

a Sant'Antonino, il 23.11.2003, verso le ore

01.

,

guidando l’autovettura Subaru Justy targata __________,

investito da tergo il motoveicolo Yamaha

condotto da PC 1,

causandogli, per negligenza, a seguito della

collisione,

le lesioni gravi di cui ai certificati medici

agli atti,

lesioni che ne misero in pericolo la vita e

comportarono

un grave danno alla salute fisica e mentale con

deficit neuropsicologici residui di medio-grave entità;

1.2

circolazione in stato di ebrietà

per avere, il 23.11.2003,

guidato l'autovettura Subaru Justy targata __________

sulla tratta Giubiasco - Sant'Antonino in stato

di ebrietà (alcolemia minima 1,83 g/kg, massima di 2,17 g/kg);

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di

7.

(sette) mesi di detenzione;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 anni.

4.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP;

la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa

Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 1'570.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'920.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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