72.2005.106
SPACCIO DI COCAINA, ANCHE COME COMPLICE PER AVERNE TESTATO LA PUREZZA, E CONSUMO DI COCAINA
5 ottobre 2005Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2005.106
Data decisione, Autorità:
05.10.2005, PENAL
Titolo:
SPACCIO DI COCAINA, ANCHE COME COMPLICE PER AVERNE TESTATO LA PUREZZA, E CONSUMO DI COCAINA
COMPLICITÀ O CORREITÀ
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
art. 25 CPS
art. 67 CPS
19a LSTUP
art. 19 let. a LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2005.106
Lugano,
5 ottobre 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
criminali
composta dei giudici:
Claudio Zali
(Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 1
AS 2
AS 3
AS 5
AS 7
con la segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo
di giustizia
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 3 marzo 2005;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale di mettere in pericolo la salute di parecchie persone
e meglio
per avere,
nel
periodo agosto 2003 / 3 marzo 2005,
a Lugano
ed altre imprecisate località,
1.1. venduto,
sia da
solo che parzialmente in correità con la moglie __________, a diversi
consumatori e spacciatori locali tra cui __________, __________, __________ e
terzi non meglio identificati anche presso le discoteche __________, __________
e __________, un quantitativo complessivo minimo di 1832 e massimo di 1972 grammi di cocaina, parzialmente
tagliata, al prezzo variante da fr. 90.-- a fr. 120.-- al grammo,
sostanza acquistata nella misura di 300 grammi da un non meglio identificato
cittadino serbo __________ e nella misura di 1'400 grammi dallo zio __________ al prezzo
di fr. 60.-- / 70-- al grammo,
conseguendo
un illecito profitto, calcolando un guadagno medio di fr. 20.-- al grammo, pari
a fr. 36'640.--;
1.2. detenuto
presso il
proprio domicilio,
in
correità con la moglie __________ un quantitativo complessivo di 21,37 grammi di cocaina, con un grado di
purezza media di 39,8%, sostanza destinata alla vendita a terzi;
1.3. complicità
in infrazione alla LF sugli Stupefacenti, aggravata, tentata
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
e meglio
per avere,
a Lugano,
nel corso
del mese di ottobre 2004,
intenzionalmente
aiutato __________,
nell’acquisto
poi non realizzatosi di un chilo di cocaina in particolare procedendo a
testare presso il suo appartamento, la purezza della sostanza in vista
dell’acquisto da parte dello zio, al quale sconsigliò l’acquisto non avendo la
sostanza un grado di purezza a suo giudizio sufficiente;
2. complicità
in infrazione alla LF sugli Stupefacenti, aggravata,
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
e meglio
per avere,
a Lugano,
nel periodo estate 2004 e fino a gennaio 2005,
intenzionalmente
aiutato __________,
nell’acquisto
di un imprecisato quantitativo di cocaina ma di almeno 6 chili,
procedendo in tre distinte occasioni a testare la purezza della cocaina in
vista dell’acquisto successivamente concluso dallo zio __________;
3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
senza
essere autorizzato,
nel
periodo luglio 2003/dicembre 2004,
a Lugano
ed altre località non meglio indicate,
consumato
un imprecisato quantitativo ma almeno 148 grammi di cocaina;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti art. 19 cifra 2 LS; art. 19a LS
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 104/2005 dell'11 agosto 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 15.30.
Ai sensi
dell’art. 250 CPP il presidente prospetta al riguardo del punto 2 dell’atto di accusa
l’imputazione di complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.
Sono ammesse
le imputazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’atto di accusa. Con il consenso
del PP il quantitativo imputato al punto 1.1 è rettificato in grammi 1800
di cocaina.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
ripercorre i fatti che hanno portato all’arresto dell’accusato e pone in
evidenza la gravità dei reati imputatigli, l’accusato avendo peraltro agito in
modo reiterato, rendendosi perfettamente conto dell’illiceità del suo
comportamento e a mero scopo di lucro, salvo in una prima fase in cui lo
spaccio di stupefacente gli serviva anche per assicurarsi il proprio consumo.
In considerazione dei precedenti penali a carico dell’accusato, del fatto che
in concreto, malgrado un certo consumo di cocaina, non sono comunque dati i
presupposti della scemata responsabilità ai sensi dell’art. 11 CP, il PP
postula la conferma dell’atto di accusa e conclude chiedendo che l’accusato sia
condannato alla pena di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi di reclusione nonché
all’espulsione effettiva dalla Svizzera per un periodo di 10 (dieci) anni.
Chiede inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena di 75 giorni
di detenzione di cui al DA 8.11.1999 del MP di Lugano e la confisca di tutto
quanto in sequestro;
§ Il Difensore, il quale premette che la richiesta di pena
formulata dal PP è estremamente severa e pesante rispetto ai fatti dell’atto di
accusa e ad altri casi analoghi, pur considerando che il suo assistito ha
sbagliato in maniera oggettivamente grave visti gli ingenti quantitativi di
cocaina ammessi. Pone quindi in evidenza gli elementi importanti che permettono
una riduzione di pena, in particolare:
- il
consumo di cocaina che, per lo meno in una prima fase dello spaccio, lascia
spazio per il riconoscimento della scemata responsabilità ex art. 11 CP
ancorché di grado lieve;
- la
collaborazione prestata agli inquirenti, di importanza determinante, che ha
peraltro contribuito ad accorciare i tempi dell’inchiesta;
- la
confessione, segno di ravvedimento a valere anche come segno di riconoscimento
per l’applicazione dell’attenuante specifica del sincero pentimento;
- il
comportamento esemplare avuto durante il carcere preventivo, sofferto da oltre
7 mesi;
- il grado
di purezza della cocaina venduta che porta a considerare in casu un
quantitativo di 180 g di sostanza pura;
- l’utilizzo
del provento dei traffici: per effettuare pagamenti correnti e saldare debiti
pregressi;
- la
situazione personale del suo assistito, marito e padre di un figlio piccolo che
ha bisogno di lui.
Considerandi
infine che i precedenti penali a carico del suo assistito non devono pesare
eccessivamente sulla commisurazione della pena, conclude chiedendo una
massiccia riduzione della pena opponendosi altresì, in via principale,
all’espulsione effettiva dal territorio svizzero. In via subordinata chiede che
l’espulsione sia posta al beneficio della sospensione condizionale, visto il
radicamento del suo assistito, in Ticino dal 1991.
Posti
dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1.
E’ autore
colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato,
a Lugano ed altre
imprecisate località, nel periodo agosto 2003/3 marzo 2005,
1.1.1
venduto, parzialmente in
correità con la moglie __________, a diversi consumatori e spacciatori locali un
quantitativo complessivo di 1800 grammi di cocaina;
1.1.2
detenuto, in correità con la
moglie __________, 21,37 grammi di cocaina (con un grado di purezza media di
39,8%);
1.1.1.1
trattasi di infrazione
aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o
doveva presumere essere tale di mettere in pericolo la salute di parecchie
persone;
1.2
complicità in infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, a Lugano, nel periodo estate 2004 e fino a gennaio 2005,
intenzionalmente aiutato lo zio __________ nell’acquisto o nei preparativi
all’acquisto di almeno 7 chili di cocaina, procedendo in quattro distinte
occasioni a testarne la purezza, ritenuto che in tre occasioni __________ ha
acquistato complessivamente 6 kg di cocaina;
1.2.1
trattasi di complicità in
infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva
o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone;
1.3
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, nel periodo luglio 2003/dicembre 2004, a Lugano ed altre località,
consumato almeno 148 grammi di cocaina;
e meglio
come descritto dall’atto di accusa?
2.
E’ egli
recidivo?
3.
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
4.
Sussiste
l’attenuante specifica del sincero pentimento?
5.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
5.1
privativa
della libertà;
5.2
d’espulsione?
6.
Deve
subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 75 giorni di detenzione
di cui al DA 8.11.1999 del MP di Lugano?
7.
Deve
subire la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto ed in
diritto:
1.
AC 1 è nato il __________ a __________, in Serbia-Montenegro. Il padre è
emigrato in Svizzera già negli anni ’80, ed egli, con il fratello, lo ha
raggiunto nel 1991. Giunto in Ticino, a Lugano, vi ha terminato le scuole medie
ed in seguito ha svolto l’apprendistato di carrozziere (battilamiera) a Noranco,
conseguendo il relativo diploma. Terminata la formazione è rimasto disoccupato
per circa un anno, quindi ha tentato di avviare un’attività indipendente aprendo
una carrozzeria a __________. Questa attività è cessata dopo solo circa 6 mesi
per mancanza di lavoro, ma il prevenuto sostiene di non avere contratto debiti
a seguito di questo insuccesso. Nel 2000 ha prestato lavoro temporaneo con la
Job Contact, e dal 2001 ha lavorato in fabbrica, sino all’arresto, alla ____________________,
attiva nella produzione di pompette e vaporizzatori per i flaconi di cosmetici,
percependo un salario mensile lordo di fr. 3450.--. Il 31 dicembre 2001
l’accusato ha sposato __________, una giovane ragazza che aveva conosciuto
durante le vacanze estive in patria. La moglie ha potuto raggiungere l’accusato
solo nell’agosto del 2002, ed egli per quella data ha locato un appartamento in
via __________, a __________, con una pigione di circa fr. 1'000.-- mensili,
mentre che in precedenza egli viveva con i genitori. La moglie, di professione
venditrice, non è riuscita a trovare lavoro in Ticino, e poco tempo dopo è
rimasta incinta, dando alla luce il primogenito dell’accusato in data __________
2003.
Interrogato sulla propria situazione economica, AC
1.
ha affermato di non avere debiti, ma di avere faticato ad arrivare a fine
mese con il proprio salario avendo moglie e un figlio a carico, mentre che in
precedenza, quand’era solo e viveva con i suoi, non avrebbe avuto problemi di
soldi. Dopo il suo arresto i problemi economici per la sua famiglia sono
evidentemente aumentati. Moglie e figlio, nonostante l’aiuto dei genitori
dell’accusato, vivono tuttora nel medesimo appartamento, ma sono ora a carico
della pubblica assistenza.
2.
L’accusato non è incensurato, risultando a suo carico tre precedenti
penali.
Con decreto d’accusa del 27 settembre 1999 il
Ministero Pubblico gli ha inflitto una multa di fr. 200.-- per violazione di
domicilio per essersi introdotto nottetempo, con alcuni amici, nel Centro
sportivo __________ per fare il bagno in piscina.
Nuovo decreto d’accusa in data 8 novembre 1999
per i titoli di rissa, aggressione e danneggiamento, con condanna a 75 giorni
di detenzione sospesi per 3 anni. In proposito l’accusato al dibattimento ha
raccontato di avere partecipato, con altri, ad una sorta di spedizione punitiva
nei confronti di un connazionale colpevole di avere fatto delle presunte
avances ad una donna sposata, episodio che si colloca nel contesto del giro
d’amicizie da bar, in uno dei numerosi esercizi pubblici di Lugano (ed
adiacenze) frequentato quasi esclusivamente da cittadini dell’ex Iugoslavia.
Il terzo decreto d’accusa ha sanzionato il
prevenuto con 15 giorni di detenzione da espiare (ed espiati) per ricettazione,
commessa tra il 18 agosto 1999 e il 31 marzo 2000.
3.
Secondo le sue affermazioni, il rapporto di AC 1 con la cocaina
sarebbe iniziato nell’estate del 2003, in occasione di uscite serali con gli
“amici” che gli avrebbero offerto l’opportunità di provare questa sostanza.
Sulle prime -ha dichiarato l’accusato- la droga non gli avrebbe fatto alcun
particolare effetto, per il che egli avrebbe persistito, conseguendo il risultato desiderato, tanto da diventare nel seguito
acquirente di questa sostanza. Giova rimarcare sin d’ora la palese immaturità
desumibile da siffatto comportamento: a quel momento, in effetti, AC 1 era da
poco sposato, con moglie a carico ed in attesa del primo figlio, che sarebbe
nato di lì a pochi mesi. Confrontato con difficoltà di bilancio, e consapevole
delle future nuove spese, di tutto aveva bisogno l’accusato tranne che di darsi
al costoso vizietto della cocaina. A dispetto di ciò, egli ha invece iniziato a
consumare stupefacente con una certa regolarità, assumendo sino a 3 grammi per
settimana, ergo almeno 12 grammi al mese, pari ad un costo (stimato per
difetto) di almeno fr. 1'200.-- al mese, che l’accusato non possedeva. Va però detto
che l’accusato, dopo questo picco iniziale, ha nel tempo saputo tenere sotto
controllo il proprio consumo, che egli afferma essersi ridotto a circa 2 grammi
settimanali a partire da gennaio e fino a luglio 2004, per poi ulteriormente
scendere ad un solo grammo settimanale fra agosto e dicembre 2004, data in cui
egli ha smesso di consumare cocaina, per il che l’esame tossicologico delle
urine effettuato al momento dell’arresto ha dato esito negativo (AI 29,
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, allegato 7).
In assenza della prova oggettiva fornita
dall’analisi biologica, il consumo di cocaina da parte del prevenuto ha trovato
riscontro nelle credibili affermazioni della moglie (verbale 8 marzo 2005, AI
29, allegato 8, pag. 1 e 2), che hanno confermato le parole del marito anche
quo alle circostanze del consumo indotto dalla frequentazione di una certa
cerchia di amici. E’ così stato fugato il possibile sospetto di consumi
dichiarati al possibile fine strumentale di ridurre in misura corrispondente
l’entità dell’attività di spaccio e/o di invocare circostanze di attenuazione
della responsabilità conseguenti ai consumi.
Si ha pertanto, sulla scorta delle indicazioni
dell’accusato, che i suoi consumi complessivi di cocaina nel periodo luglio
2003.
– dicembre 2004, costituenti contravvenzione alla LFStup così come
indicato al punto 4 AA, sono da determinare in circa 148 grammi (AI 12, verbale
d’interrogatorio avanti al PP 21 marzo 2005, pag. 2).
4.
A fronte di un’entrata mensile inferiore a fr. 3'500.-- per due
persone, appare logico constatare che il predetto costo dei consumi iniziali
dell’accusato poteva essere finanziato unicamente con il provento supplementare
di un’attività di spaccio di cocaina (il che, come meglio si dirà più avanti,
non equivale tuttavia a riconoscere l’esistenza di uno stato di scemata
responsabilità ai sensi dell’art. 11 CP).
Secondo le affermazioni dell’accusato, delle
quali non vi è motivo di dubitare, egli nell’estate del 2003, durante un
periodo di ferie a __________ (Serbia), avrebbe fatto la conoscenza di tale __________,
residente a Zurigo e già attivo nel traffico di cocaina, per il che i due si
sarebbero accordati nel senso che, una volta rientrati in Svizzera, __________
avrebbe iniziato a rifornire l’accusato di cocaina da rivendere, cosa che egli
avrebbe fatto durante gli ultimi mesi del 2003. In 4 distinte occasioni, __________
sarebbe così venuto con il treno a Lugano per consegnare cocaina allo AC 1,
fornendogli 50 grammi di cocaina le prime due volte, e 100 grammi le altre due
volte (essendosi nel frattempo ampliato il giro di clienti), per un totale di
300.
grammi di cocaina (AI 12, verbale citato, pag. 2 e 3).
L’accusato ha acquistato a fr. 60.--/70.-- il
grammo, mentre che le vendite (e questo sia in questa prima fase, che in
seguito) venivano fatte di sera, a sconosciuti, in vari locali notturni, oppure
in favore di una ristretta cerchia di acquirenti fissi, come __________, __________
e __________, con un utile medio di circa fr. 20.-- per grammo venduto (AI 12,
pag. 6).
5.
Dopo l’ultima consegna di 100 grammi, AC 1 afferma di avere “perso
il contatto con __________” (AI 12, pag. 3), ciò che al dibattimento ha
spiegato nel senso di avere intuito che il __________, divenuto irreperibile,
potesse essere stato arrestato.
La circostanza non è però stata motivo di
riflessione per l’accusato, né ha costituito un serio ostacolo per la
continuazione dei suoi traffici.
Egli ha infatti ben presto trovato un nuovo
canale d’approvvigionamento addirittura all’interno della famiglia nella
persona dello zio __________, che secondo l’accusato aveva iniziato a
trafficare (ma ben più pesantemente, all’ingrosso) dopo avere visto che lo
faceva il nipote (cioè il prevenuto), intuendo le prospettive di facile
guadagno.
Quindi, nel gennaio 2004 AC 1 chiede allo zio di
diventare il suo fornitore, ciò che egli accetta consegnandogli, a scadenze
bimestrali, 7 partite da 200 grammi per un totale di circa 1400 grammi di
cocaina (AI 12, pag. 3).
Detto stupefacente proveniva (evidentemente)
dalle partite che il __________ acquistava, a chili, dai propri fornitori.
Atteso che lo AC 1, come si dirà più avanti, era coinvolto in questi acquisti,
egli era consapevole di acquistare sostanza ad elevato grado di purezza
(esplicito: AI 12, pag. 3: “La cocaina che mi ha successivamente dato è
sempre stata di ottima qualità.... era pura al 60/70%”), tanto da potere
essere ulteriormente tagliata (quella trovata in suo possesso era, dopo il
taglio, ancora pura circa al 40%; cfr. AI 29, allegati 16 e 17), cosa che egli
faceva aggiungendo un 20-30% di bicarbonato. I 1400 grammi acquistati dallo zio
sono così diventati, alla vendita, almeno 1680 grammi nell’ipotesi del taglio
al 20%, oppure fino a 1820 grammi nell'ipotesi del taglio al 30% (AI 12, pag.
3).
L’ipotesi più favorevole all’accusato è quindi
quella di 1680 grammi, ai quali vanno aggiunti i predetti 300 grammi acquistati
in precedenza da __________, per un totale di 1980 grammi.
Deducendo da questo quantitativo i 148 grammi
consumati personalmente dall’accusato, e i 21 grammi rinvenuti al suo domicilio
(e comunque destinati alla vendita, visto che egli non consumava più da mesi),
si ha che lo AC 1 ha venduto nel complesso, nelle predette modalità, almeno
1800.
grammi di cocaina, come da lui ammesso al dibattimento (cfr. verbale
dibattimentale, pag. 2 in basso).
In queste vendite egli ha pure marginalmente
coinvolto la giovane moglie (condannata da una Corte delle Assise Correzionali
alla pena di 8 mesi di detenzione sospesi condizionalmente), che in sua
assenza, in più occasioni, ha consegnato al principale cliente del marito, __________,
un totale di circa 100 grammi di stupefacente.
Computando un utile medio di fr. 20.-- al grammo,
il profitto complessivo teorico conseguito dall’accusato è di fr. 36'000.--, ma
visto che il __________ ha accumulato nei suoi confronti un debito per
forniture a credito di ben fr. 10'000.-- il guadagno effettivo per le vendite
effettuate dovrebbe ammontare a circa fr. 25'000.-- (cfr. verbale
dibattimentale, pag. 3).
Che siffatta fattispecie (vendita di 1800 grammi
“lordi” di cocaina, detenzione a scopo di vendita di ulteriori 22 grammi)
costituisca nel complesso, per il quantitativo trattato, infrazione aggravata
alla LFStup secondo l’art. 19 cifra 2 di tale legge, è del tutto pacifico e non
deve essere qui ulteriormente motivato.
6.
L’accusato non si è limitato alla vendita a terzi di buona parte
della cocaina da lui acquistata ma invece, come detto, ha assistito in più occasioni
lo zio __________ negli ingenti acquisti che questi effettuava.
Il suo ruolo era in specie quello di effettuare
un test su di un campione dello stupefacente di cui veniva proposto l’acquisto
allo zio, così da determinarne il grado di purezza e da potere stabilire, a
seconda del risultato, se si trattava di merce di cui era conveniente
l’acquisto. L’accusato ha così descritto le modalità del test che eseguiva per
conto dello zio (AI 12, pag. 5):
" Per
quel che concerne il sistema della verifica della purezza della cocaina,
confermo che ero io stesso che controllavo la purezza con il sistema
dell’ammoniaca. Mi spiego: si mette l’ammoniaca in un cucchiaio dove si
aggiunge 1 gr. di cocaina. Si riscalda il cucchiaio sul fornello e si cuoce.
Nel cucchiaio rimane il “pulito”, lo si pesa e da qui si capisce la percentuale
di purezza. Se prima era un grammo e poi diventa 0,7 o 0,8, la purezza è del
70/80%”.
Il prevenuto aveva dapprima ammesso di avere
prestato questo tipo di consulenza in favore dello zio in 3 occasioni (AI 19,
verbale 26 aprile 2005 dell’accusato, pag. 2), ma a fronte delle contestazioni
dell’inquirente (fondate sulle indicazioni fornite dal __________, secondo cui
il nipote l’avrebbe aiutato 7 volte), egli ha in seguito rettificato la propria
ammissione, riconoscendo di avere analizzato la sostanza da acquistare in un
numero maggiore di occasioni (AI 42, verbale 2 agosto 2005, pag. 2):
" Mio
zio __________, quando me la faceva testare, non mi diceva dove o da chi
l’aveva presa né se me la faceva testare in vista di decidere o meno l’acquisto
o se l’aveva già acquistata. Mio zio portava la cocaina a casa mia e mi
chiedeva se era o meno buona. Io facevo il test con il sistema dell’ammoniaca e
dopo gli dicevo se era o meno buona dicendogli il grado di purezza.
Solo nel caso del chilo di cocaina del ragazzo (__________)
che era salito su nel mio appartamento con lo zio, io sapevo che dovevo testare
la cocaina perché mio zio doveva decidere se acquistarla o meno.
Sapevo poi che dovevo testarla in vista di un
acquisto di due chili anche quando mio zio portò a casa il ½ chilo che puzzava
di nafta che faceva parte della partita dei 2 chili.
Io gli sconsigliai l’acquisto ma dopo seppi che
aveva acquistato ugualmente i 2 chili.
Quando mio zio mi ha fatto provare a ottobre 2004
e a gennaio 2005 la cocaina, mi disse, in entrambi i casi che doveva decidere
se acquistare o meno la partita di 2 chili che gli avevano portato.
Io dopo aver testato la cocaina in queste 2
occasioni, gli dissi che era buona e che poteva comprarla. So che dopo mio zio
ha acquistato la cocaina (2 chili a ottobre 2004 e 2 chili a gennaio 2005).”
7.
Sulla base di queste affermazioni l’atto di accusa a questo
proposito imputa al prevenuto unicamente i 4 episodi in cui AC 1 ha ammesso di
essere stato consapevole dell’intento dello zio di effettuare un acquisto di
cocaina.
Più precisamente, il punto 2 AA addebita al
prevenuto complicità in tentata infrazione aggravata alla LFStup in relazione
dell’episodio in cui è coinvolto __________, allorché l’acquisto di 1 kg non è
stato poi effettuato da __________ a causa dell’asserita cattiva qualità dello
stupefacente, mentre che il punto 3 AA gli addebita complicità in infrazione
aggravata alla LFStup (consumata) al riguardo dei tre casi in cui dopo la
consulenza dell’imputato il __________ ha acquistato (ogni volta) 2 kg di
cocaina.
L’imputato, come si è visto, ammette
pacificamente la propria partecipazione a questi acquisti dello zio, per il che
i fatti di cui alle imputazioni in questione sono da ritenere accertati (cfr. anche
il verbale dibattimentale, pag. 3).
Dal profilo giuridico, invece, la Corte ritiene
che non vi sia motivo di distinguere, come fatto dal Procuratore Pubblico, tra
complicità in infrazione aggravata alla LFStup tentata e consumata a dipendenza
dell’effettivo acquisto o meno dello stupefacente in questione.
Secondo la Corte, invece, si tratta di complicità
in infrazione (consumata) aggravata alla LFStup sia nel caso in cui l’acquisto
si perfezioni, che nel caso in cui ciò non avvenga, dovendosi ammettere in
siffatta ipotesi che il __________, facendo testare la droga in vista prima
dell’acquisto, abbia commesso quanto meno degli atti preparatori all’acquisto,
che però in tema di LFStup hanno valenza di infrazione di per sé stante (art.
19.
cifra 1 cpv. 6 LFStup, in relazione con il cpv. 5).
L‘accusato va pertanto condannato unicamente per
complicità in infrazione aggravata alla LFStup, senza menzione di tentativi
d’infrazione, in concreto inesistenti. Dal profilo sostanziale nulla muta,
mentre che dal profilo formale ciò costituisce un aggravamento della situazione
dell’accusato, che peraltro, ai sensi dell’art. 250 CPP, gli è stato
regolarmente notificato in entrata di dibattimento (cfr. verbale
dibattimentale, pag. 2).
8.
Dei predetti traffici (o almeno di parte di essi), gli inquirenti
hanno avuto notizia nel gennaio del 2005, con l’arresto di __________, che ha
riferito di avere agito in qualità di mediatore in una vendita, risalente
all’ottobre 2004, ad un “albanese”, vendita non perfezionata poiché la merce
non aveva superato il test di purezza che l’acquirente aveva fatto eseguire da
un connazionale. Identificato “l’albanese” nel __________, era stato possibile
per gli inquirenti risalire al qui imputato come colui che in quell’occasione
aveva svolto il test di purezza sul campione di cocaina. Dopo un’ulteriore fase
investigativa assistita anche da controlli telefonici, il 3 marzo 2005 sono
scattati gli arresti per molti dei personaggi coinvolti, tra cui il prevenuto,
fermato a __________ sul posto di lavoro e rimasto in carcere preventivo sino
all’odierno processo.
In corso d’inchiesta l’accusato, tolta qualche
iniziale reticenza, ha confessato le proprie responsabilità, fornendo in tal
senso fattiva collaborazione agli inquirenti, tanto che l’atto d’accusa è in
sostanza fondato sulle sue dichiarazioni.
Al dibattimento, durante il quale egli si è
comportato in maniera corretta, egli ha confermato senza reticenze la propria
precedente confessione.
9.
Così
accertati i fatti, giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti
della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a
delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. L'art.
68.
cifra 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative
della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima
comminata e senza andare oltre al massimo legale della specie di pena. La
gravità della colpa è pertanto il criterio fondamentale per la fissazione della
pena.
10.
La Corte nelle proprie valutazioni ha innanzitutto dovuto
considerare la gravità oggettiva notevole dei reati commessi dallo AC 1. Egli
ha infatti spacciato un importante quantitativo di stupefacente (1800 grammi),
oltretutto, nel complesso, con un grado di purezza sicuramente superiore al
presuntivo 10% che la giurisprudenza ammette in assenza di migliori riscontri.
Nel caso di specie, in effetti, i migliori riscontri -tolti i 300 g acquistati
dal misterioso __________, dei quali nulla sappiamo- sono dati dalla
circostanza per cui il prevenuto acquistava dallo zio, e che perciò si deve
ammettere che si sia trattato, almeno in buona parte, di forniture provenienti
dalle partite per le quali AC 1 aveva effettuato il test di purezza, e al
riguardo delle quali va ammesso un grado di purezza di circa il 60% (almeno)
prima del taglio, e del 40% dopo il taglio effettuato dall’accusato,
percentuale corrispondente del resto a quella riscontrata nella cocaina
sequestratagli in occasione dell’arresto.
Non si vogliono fare qui calcoli di dettaglio, ma
su queste basi sarebbe indubbiamente riduttivo ritenere un grado di purezza del
10% per tutto il quantitativo smerciato dal prevenuto (per complessivi 180
grammi di cocaina pura), mentre che assai più attendibile è ritenere un grado
di purezza nettamente superiore, e perciò (stimando per difetto) almeno 500
grammi di sostanza pura, anche se determinante è in definitiva il fatto che ad
opera dell’accusato sono state immesse sul mercato dosi al dettaglio per
l’equivalente di 1800 grammi di stupefacente, ossia non meno di 1800 dosi da 1
grammo.
Questo reato, a ben vedere, potrebbe giustificare
da solo la pena comminata allo AC 1 (cfr. p. es. la
sentenza 23 gennaio 2001 della Corte delle Assise Criminali di Locarno che
aveva inflitto 3 anni e 9 mesi di reclusione a __________, reo confesso e fino ad allora incensurato, per un traffico di
complessivi 1780 grammi di cocaina), mentre che non va dimenticato che a suo
carico sussiste anche l’ulteriore reato di complicità in un ulteriore traffico
di vari chili di stupefacente ad alto grado di purezza, circostanza che
evidentemente aggrava la sua posizione, nel computo della pena di base, in
misura di almeno parecchi mesi aggiuntivi, mentre che poco o nulla va cumulato
a causa della contravvenzione commessa con i consumi personali, circostanza che
anzi è nel complesso (come si dirà) favorevole all’accusato.
Stabilite le pesanti responsabilità oggettive
dell’imputato, la Corte dal profilo soggettivo ha ritenuto, in suo favore, che
egli da poco aveva superato il limite dei 25 anni per essere considerato un
giovane adulto, ravvisando comunque degli aspetti di leggerezza, e quindi
immaturità nel suo agire. E’ inoltre stato considerato il fatto che egli era,
ed era sempre stato un lavoratore. Ciò da un lato è senz’altro meritorio, ma
d’altra parte la Corte ha colto una connotazione marcatamente negativa nella
considerazione che egli, anche se poco retribuito, era bene inserito nel tessuto
sociale, non solo per la stabilità professionale, ma anche per la disponibilità
di un solido retroterra affettivo, dovuto alla presenza della famiglia
d’origine e di quella che da poco si era creato lui, con moglie ed un figlio
piccolo.
Non si può quindi ritenere lo AC 1 alla stregua
di uno sbandato senza legami, che rastrella denaro con ogni mezzo, consapevole
di avere poco da perdere (se non la libertà) e della propria presenza
provvisoria nel nostro contesto. E’ pertanto grave, per la Corte, che uno AC 1
apparentemente bene integrato, lavoratore, marito e padre di famiglia, privo di
insormontabili problemi economici, abbia delinquito in maniera così pesante, ed
in forma reiterata, durante più di un anno e mezzo, il che toglie ogni
connotazione episodica al suo agire, che al contrario era sistematico e non
privo di pericolosità.
Non va inoltre disatteso, che l’accusato non era
incensurato, avendo subito già 3 condanne: se sulla prima, ad una multa, si può
sorvolare, degno di nota è che dopo una seconda condanna a pena detentiva
sospesa (che ora dovrà essere espiata, avendo AC 1 delinquito nel periodo di
prova), ve ne era stata una terza che egli aveva espiato, ragione per cui il
prevenuto è tecnicamente un recidivo ai sensi dell’art. 67 CP.
Anche volendo fare astrazione per un attimo dalla
stereotipa indicazione di cui all’art. 67 CP di un obbligatorio aggravamento
della pena a causa della recidiva, la Corte, individualizzando il discorso, ha
dovuto concludere comunque che lo AC 1, a dispetto della situazione famigliare
di cui si è detto, ha dimostrato di non avere appreso nulla dalla privazione
della libertà, ma di anzi essere caduto poco tempo dopo in pesantissimi reati,
il che è soggettivamente indizio chiaro di colpa grave.
La disamina dei suoi motivi a delinquere ha
evidenziato che egli è stato sicuramente condizionato sia dal proprio consumo,
che ha finanziato con il provento dell’attività di spaccio, che da un giro di
discutibili compagnie, grazie alle quali ha appunto iniziato a consumare.
Il rilievo, di per sé favorevole all’accusato, va
comunque debitamente contestualizzato, nel senso che il consumo dell’accusato
fornisce solo la motivazione iniziale, spiega cioè la ragione per la quale AC 1
ha iniziato a spacciare, ma non significa assolutamente che tutta la sua
intensa ed ingente attività di spacciatore e fiancheggiatore di trafficanti può
essere giustificata con i suoi consumi, né significa che questi erano tali da
non consentirgli una scelta diversa, e che quindi egli abbia agito in una
situazione di diminuita responsabilità giuridicamente rilevante.
La riprova di queste affermazioni è data
dall’intensità e dall’evoluzione dei consumi di cocaina dell’accusato. Egli
sostiene di avere inizialmente consumato 3 grammi di cocaina alla settimana,
cosa che, nella sua situazione economica, comportava una spesa che egli non era
in grado di sostenere se non con un introito supplementare. L’auspicio di disporre
di un guadagno extra per pagarsi la cocaina ha indotto l’accusato ad iniziare a
spacciare. Visti però in termini assoluti, i consumi dello AC 1 non erano
secondo la Corte di intensità tale da doverlo ritenere dipendente dallo
stupefacente, attestando 3 grammi alla settimana di un consumo tutto sommato
ancora sporadico, limitato ad alcuni giorni alla settimana. Vero è piuttosto
che si trattava di un costoso vizio, che egli ha ritenuto di doversi permettere
grazie all’illecita attività di spaccio. In questi termini, dell’invocata
scemata responsabilità ex art. 11 CP non vi è nemmeno l’ombra. Il rilievo,
d’altronde, è confermato nella sua validità dalla successiva evoluzione dei
consumi dell’accusato: con l’aumentare dell’attività di spaccio questi
diminuiscono, sino a sparire, il che dimostra l’assenza di una reale dipendenza
dalla sostanza, e quindi la poca rilevanza della circostanza sulla volontà di
delinquere dell’accusato, tolta la predetta spinta iniziale.
Caduta progressivamente (fino a sparire) la
possibile chiave di lettura data dai propri consumi, lo AC 1, e ciò è
riprovevole, diviene uno spacciatore puro, animato da semplice volontà di
facile guadagno con il quale, come ha spiegato in aula, arrotondava il proprio
budget familiare. E’ in quest’ambito che va nuovamente rammentato come egli
abbia reiterato i propri illeciti per più di un anno e mezzo, perseverando sino
all’arresto, sordo ad ogni monito, come quello, significativo, del probabile
arresto del suo primo fornitore (o comunque della “sparizione” che egli si è
spiegato con l’arresto), ma anche quello, teoricamente fondamentale nella vita
di un individuo, della nascita del proprio primogenito. In queste circostanze,
l’ulteriore reiterazione degli illeciti, coinvolgendo oltretutto la moglie (che
per questo motivo ha a sua volta subito un procedimento penale) ed utilizzando
l’appartamento coniugale per parte delle vendite e per eseguire i test di
purezza, è indice di mancanza di scrupoli, ed in tal senso appare quasi
ridicolo (se non ipocrita) il pudore manifestato in quelle occasioni mandando
il bimbo in fasce in un’altra stanza mentre egli effettuava il test di purezza
(verbale 1° aprile 2005 di __________, AI 29, allegato 10, pag. 2).
A favore dell’accusato la Corte ha ritenuto, in
forma significativa, la collaborazione prestata agli inquirenti, ma non l’attenuante
specifica del sincero pentimento da lui invocata. Secondo la Corte, infatti,
non è sufficiente una fattiva collaborazione per potere ammettere l’attenuante
in questione, occorrendo ancora, in aggiunta, il compimento di uno sforzo
particolare che dia tangibile riscontro del ravvedimento e della dissociazione
dal proprio passato delinquenziale. Nel caso dell’accusato, non vi è nulla, a
parte la predetta collaborazione con gli inquirenti a suffragare il compimento
del richiesto sforzo supplementare. A ben vedere, oltretutto, lo AC 1 si è
limitato a rendere piena confessione al riguardo degli episodi che lo
concernono, ma non si è spinto sino al punto di chiamare compiutamente in causa
gli altri personaggi coinvolti con lui o con cui è entrato in contatto, avendo
egli anzi ammesso di avere fornito delle dichiarazioni al ribasso in favore di
clienti e fornitori, ed essendo infine stata necessaria la chiamata di correo
dello zio per accertare quante volte egli avesse effettivamente effettuato il
test di purezza per suo conto (cfr. AI 42). Vi è pertanto, a mente della Corte,
una buona collaborazione ma nulla di più. Di un tangibile sforzo supplementare
attestante concreto ravvedimento non vi è nemmeno l’ombra, dal che il
convincimento della Corte che l’invocazione dell’attenuante sia in definitiva
un collaudato tecnicismo difensivo, privo tuttavia di riscontri in circostanze
rilevanti accertate dalla Corte. Il tema, quindi, va considerato, come fatto
dalla Corte (ed è comunque ciò che più ha pesato in favore dell’accusato),
nell’ottica dell’art. 63 CP, ma non in quella dell’art. 64 CP.
In aggiunta, la Corte ha ancora considerato a
favore del prevenuto il carcere preventivo sofferto da circa 7 mesi, il di lui
corretto comportamento processuale, come pure una certa sensibilità alla pena
per il motivo di dovere assistere dal carcere ai primi anni di vita del figlio
e per avere lasciato moglie e figlio in una situazione difficile. Né è infine
stato trascurato l’aspetto risocializzante della sanzione, che si esprime con
una pena che non deve essere percepita come eccessivamente punitiva, senza che
ciò comporti però lo svilimento della sanzione, sino al punto di dovere
concedere a tutti il beneficio della sospensione condizionale -invero in
concreto non invocato- per non ostacolare il reinserimento sociale.
11.
Tutto ciò considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa
dell’accusato la pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione, con computo del carcere
preventivo sofferto.
Inoltre, avendo egli pesantemente delinquito
durante il periodo di prova della precedente condanna a 75 giorni di
detenzione, si ha che la sospensione condizionale di questa sanzione deve
essere revocata.
12.
Giusta l’art. 55 cpv. 1 CP il giudice può espellere dal territorio
svizzero per un periodo compreso tra 3 e 15 anni lo straniero che è stato
condannato alla reclusione o alla detenzione.
Nel caso del prevenuto, La Corte per determinarsi
sulla richiesta di pronuncia di questa pena accessoria ha valutato l’esistenza
di solidi legami con il nostro paese, nel quale è arrivato da ragazzo poco meno
di 15 anni fa con la famiglia (che ancora vive qui), in cui ha svolto la
propria formazione professionale, ed in cui ha formato la propria famiglia,
ancorché con una connazionale, da poco giunta in Svizzera. Riconosciuti questi
legami, non è a cuor leggero che la Corte ha nondimeno pronunciato l’espulsione
nei suoi confronti. A danno dello AC 1 hanno pesato il fatto di essere giunto
alla terza condanna ad una pena detentiva nello spazio di pochi anni, ma soprattutto
quello di essere questa volta caduto, a dispetto dell’espiazione di una
precedente sanzione, in reati estremamente gravi, sicuramente pericolosi (e non
solo in astratto) per la collettività, non dovendo essere ulteriormente
dimostrata l’incidenza sull’ordine pubblico dell’agire di chi, per definizione,
con il proprio comportamento mette in pericolo la salute di un numero elevato
di persone. Pertanto, la Corte nelle proprie valutazioni ha in definitiva
ritenuto adeguata alla colpa dell’accusato anche la pronuncia, nell’intento di
punirlo, di questa incisiva sanzione accessoria, dovendosi inoltre considerare
preminente, nella valutazione, l’imperativo di prevenzione generale per
riguardo al suo interesse all’omessa pronuncia della pena accessoria.
Avuto riguardo alla durata della pena principale,
la Corte ha determinato in 7 anni la durata dell’espulsione.
Potendosi formulare una prognosi nel complesso
favorevole, proprio in considerazione dei predetti legami con la Svizzera, la
pena accessoria viene condizionalmente sospesa.
Il fatto che l’accusato, oggi 27enne, abbia già
subito la quarta condanna, la terza ad una pena detentiva e la seconda da
espiare, ha indotto la Corte a qualche perplessità sulla prognosi, ragione per
cui il periodo di prova è stato fissato in 4 anni.
13.
I fr. 2'920.-- sequestrati sono provento di reato (AI 12, pag. 5) e
quindi suscettibili di confisca. La rimanenza del materiale sequestrato è
strumento di reato, e va perciò pure confiscata, con distruzione dello
stupefacente. Fanno eccezione i documenti personali, che sono da dissequestrare
e restituire all’accusato.
14.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese processuali sono a
carico del condannato.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 3, 4 e 5.1;
visti gli art. 11, 18, 21,
25, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 66, 67, 68 e 69 CP;
19.
n. 1 e
2.
e 19a Lstup;
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un
quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in
pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a
Lugano ed altre imprecisate località, nel periodo agosto 2003/3 marzo 2005,
1.1.1
venduto, parzialmente in
correità con la moglie __________, a diversi consumatori e spacciatori locali un
quantitativo complessivo di 1800 grammi di cocaina;
1.1.2
detenuto, in correità con la
moglie __________, un quantitativo complessivo di 21,37 grammi di cocaina (con
un grado di purezza media di 39,8%);
1.2
complicità in infrazione
alla LF sugli stupefacenti aggravata
siccome riferita ad un
quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in
pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a
Lugano, nel periodo estate 2004 e fino a gennaio 2005, intenzionalmente aiutato
lo zio __________ nell’acquisto o nei preparativi all’acquisto di almeno 7
chili di cocaina, procedendo in quattro distinte occasioni a testarne la
purezza, ritenuto che in tre occasioni __________ ha acquistato
complessivamente 6 kg di cocaina;
1.3
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, nel periodo luglio 2003/dicembre 2004, a Lugano ed altre località,
consumato almeno 148 grammi di cocaina;
e meglio
come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza AC 1, essendo recidivo, è condannato:
2.1
alla pena di
3.
(tre) anni e 9 (nove) mesi di reclusione, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto;
2.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per un tempo di 7 (sette) anni;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 1’000.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena d’espulsione inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con
un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
4.
Revocata
la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione della pena di 75 giorni di
detenzione di cui al DA 8.11.1999 del MP di Lugano.
5.
E’
ordinata la confisca di quanto in sequestro, con distruzione dello
stupefacente, ad eccezione dei documenti personali dell’imputato che sono
dissequestrati in suo favore.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
AS 1
2.
AS 2
3.
AS 3
4.
AS 4
5.
AS 5
6.
AS 6
7.
AS 7
8.
GI 1
9.
GI 2
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 1'300.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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