72.2005.110
sedicente richiedente l'asilo condannato, quale corriere, di aver trasportato dalla zona di Zurigo a Bellinzona, venduto o procurato a terzi 100 grammi ca. di cocaina incassando il prezzo complessivo
13 ottobre 2005Italiano39 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
72.2005.110
Data decisione, Autorità:
13.10.2005, PENAL
Titolo:
sedicente richiedente l'asilo condannato, quale corriere, di aver trasportato dalla zona di Zurigo a Bellinzona, venduto o procurato a terzi 100 grammi ca. di cocaina incassando il prezzo complessivo di fr. 7'000.- occultati sulla sua persona. Processo indiziario
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 55 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2005.110
Lugano,
13 ottobre 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
,AC1 sedicente
detenuto dal 10 giugno 2005;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
il 10 giugno 2005, a Bellinzona, senza essere
autorizzato, venduto o procurato, a una o più persone non identificate,
per sé o per conto terzi, un imprecisato
quantitativo di cocaina, ma valutato in almeno 130 grammi, con un grado di
purezza indeterminato, al prezzo complessivo di fr. 7'000.-,
sostanza previamente acquistata o consegnatagli
a Zurigo o in altra imprecisata località della
Svizzera tedesca,
da uno sconosciuto, e da lui personalmente
detenuta e trasportata fino a Bellinzona;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo anno 2004 -10 giugno 2005,
a Dielsdorf, Zurigo ed in altre imprecisate
località,
senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di
marijuana (ma almeno 100 grammi), sostanza previamente acquistata da fornitori
non identificati;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
dagli art. 19 cifra 1 e 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 109/2005 del 31 agosto 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 11:35.
In applicazione dell'art. 250 CPP,
d'accordo le Parti, all'accusato viene prospettato in alternativa
all'imputazione di cui al punto 1. dell'atto d'accusa di infrazione alla LF
sugli stupefacenti, il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), per
avere per conto di terzi trasportato fr. 7'000.- da Zurigo in Ticino, sapendo o
dovendo presumere che provenivano da un crimine, il 10 giugno 2005.
Per il quantitativo di droga, 130
grammi, indicato nell'atto d'accusa al punto 1, la Presidente e le Parti
concordano che si può prendere in considerazione anche un quantitativo
inferiore, dell'ordine di un centinaio di grammi.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
confermato integralmente l'atto d'accusa, conclude chiedendo che l'accusato
venga condannato:
- a 10 mesi di detenzione da espiare;
- all'espulsione dal territorio svizzero per anni 5
effettivi.
Chiede altresì la confisca del denaro e degli
oggetti in sequestro indicati nell'atto d'accusa.
§ Il Difensore, il quale pone in evidenza la personalità, la
figura e la difficile vita anteriore del suo patrocinato. Contesta il reato di
infrazione alla LF sugli stupefacenti ritenendo che nel caso concreto non
esistano sufficienti elementi di prova. Per la contravvenzione di cui al punto
2. dell'atto d'accusa ritiene che la fattispecie configuri il caso poco grave
dell'art. 19a cifra 2 LStup per cui sia da prescindere da ogni pena. Conclude
chiedendo in via principale, in virtù del principio in dubio pro reo, il
proscioglimento da ogni imputazione; in via subordinata, vista l'incensuratezza
e, in parte, l'attenuante specifica della giovane età, una drastica riduzione
delle pene proposte, e in particolare chiede che la pena privativa della
libertà non sia superiore al carcere preventivo sofferto e che sia posta al
beneficio della sospensione condizionale. Postula altresì il dissequestro della
somma di fr. 7'000.- così come del cellulare Nokia con relativa carta SIM.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC
1, sedicente
1. è autore
colpevole:
1.1. di infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
previo acquisto o consegna in Svizzera tedesca da
uno sconosciuto, detenzione e trasporto a Bellinzona,
venduto o procurato a terzi circa 130 grammi di
cocaina
al prezzo complessivo di fr. 7'000.-,
a Bellinzona, il 10 giugno 2005,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
1.1.1. trattasi invece
di un quantitativo di cocaina inferiore?
1.1.1.1. oppure di riciclaggio
di denaro
nelle circostanze indicate nel verbale del
dibattimento?
1.2. di contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato all'incirca 100 grammi di marijuana,
a Dielsdorf, Zurigo ed in altre imprecisate
località,
nel periodo compreso tra il 2004 e il 10 giugno
2005,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
2. Ha egli
agito, per quanto attiene al reato descritto al punto 1.2, in parte prima del
compimento del ventesimo anno di età?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1. privativa
della libertà?
3.2. accessoria
dell’espulsione?
4. Deve
subire la confisca di quanto in sequestro ?
Considerando in fatto ed in
diritto
1. Sulla
vita anteriore dell'accusato ben poco si sa, già a cominciare dalle generalità
che egli declina, che, siccome arrivato in Svizzera senza nessun documento, non
possono essere nullamente verificate. Dice di chiamarsi AC 1 (ma, stando agli
inquirenti, sul suo natel sono giunti SMS nei quali viene chiamato __________)
e di essere nato il __________ in Africa e meglio nella Guinea Conakry. Non
avrebbe nè fratelli nè sorelle ed i genitori sarebbero entrambi deceduti. Nel
suo paese non sarebbe stato scolarizzato. Sa comunque parlare correntemente la
lingua francese che afferma di aver appreso "sulla strada". Sa anche
leggere e scrivere, almeno quanto basta per riempire la cosiddetta
"dichiarazione di stato civile".
Al suo paese avrebbe lavorato come facchino. Un
giorno avrebbe preso in consegna un pacco da rimettere a tale "__________",
sennonchè quest'ultimo l'avrebbe accusato di avergli sottratto il pacco, col
che egli sarebbe finito in prigione. Sarebbe poi riuscito a evadere e, benchè
privo di documenti, a imbarcarsi su una nave, con la quale avrebbe raggiunto
una a lui non nota località italiana. Avrebbe visto la gente salire "su
qualcosa di lungo" e sarebbe salito anche lui, arrivando in Svizzera. Ha
poi dichiarato di sapere cos'è un treno e, in Polizia, ha anche detto che in
Svizzera è in realtà giunto con l'automobile di qualcuno (senza meglio
precisare). Certo è che ha inoltrato domanda d'asilo il giorno 20.7.2003,
presso il centro di Vallorbe. È quindi stato trasferito a Chiasso. La domanda è
stata respinta con un decreto di non entrata in materia, emesso il 7.8.2003,
che gli è stato personalmente notificato in quella stessa data, con l'ordine di
lasciare subito la Svizzera.
L'accusato ha impugnato detta decisione il
19.8.2003 ma il suo ricorso è stato dichiarato irricevibile con decisione
15.9.2003 della Commissione di ricorso in materia d'asilo. Nondimeno, egli non
ha lasciato la Svizzera. Dal certificato del CRS, che aveva seco all'atto
dell'arresto, risulta che egli è stato assegnato provvisoriamente come "Nem"
al Canton Zurigo.
All'atto dell'arresto (e quantomeno dal giugno
2004) egli alloggiava presso il centro di Dielsdorf, poco lontano dalla città
sulla Limmat. Per il suo sostentamento riceveva fr. 177.- ogni due settimane.
Non aveva, quanto meno ufficialmente, altre entrate. Nondimeno ammette di aver
regolarmente frequentato bar e discoteche.
Incensurato in Svizzera, all'atto dell'arresto,
il sedicente AC 1 è risultato positivo alla marijuana, sostanza che egli ha
ammesso ed ammette di aver consumato e di consumare. Inizialmente aveva
quantificato in grammi 400 circa il suo consumo di tale sostanza dal suo arrivo
in Svizzera e fino al giugno 2005. Nel seguito, ha corretto tali sue
dichiarazioni, quantificando in grammi cento circa, il suo consumo sull'arco
degli ultimi diciassette mesi circa, ovvero dal gennaio 2004 all'inizio di
giugno 2005. Al riguardo si anticipa qui che tali ripetuti consumi sul lungo
periodo configurano contravvenzione ripetuta all'art. 19a cifra 1 LStup, senza
possibilità di derubricazione -come postulato dal Difensore- nel "caso
poco grave" ai sensi della cifra 2 della medesima norma.
D'altro canto, come si dirà nel seguito, siffatta
contravvenzione -nonostante il concorso ex art. 68 CP- non ha praticamente
incidenza alcuna sulla pena, anche perché l'ha in parte commessa prima del
compimento del ventesimo anno di età.
2. AC 1
è stato controllato e poi fermato dalla Polizia venerdì 10 giugno 2005, un po'
prima delle 18:30, a Bellinzona, all'esterno del piazzale della Stazione.
Proveniva a piedi da viale Officina. Al controllo è risultato avere seco, sulla
persona, nel borsello alcune banconote per totali fr. 470.-, somma di per sé
già inconciliabile con la citata allocazione di fr. 177.- ogni due settimane.
Altresì, egli era in possesso di un natel marca Nokia, funzionante grazie alla
carta SIM Orange di cui l'apparecchio era dotato. Inoltre AC 1 era in possesso
di un abbonamento FFS annuale per l'acquisto di biglietti a metà prezzo,
combinato con il cosiddetto abbonamento "Gleis 7" ("binario
sette") che consente alle persone di età inferiore ai 25 anni di circolare
gratis sui treni dopo le ore 19:00. Aveva pure seco un abbonamento mensile per
l'uso dei bus nella zona di Zurigo.
Durante il controllo, gli agenti notavano che AC
1 evidenziava un certo nervosismo. Lo accompagnavano in un apposito locale sito
dentro lo stabile della Stazione ferroviaria per eseguire una perquisizione più
approfondita e, nel mentre che egli si spogliava, gli agenti notavano che,
toltosi le mutande, egli cercava di occultare nelle stesse una mazzetta di
banconote confezionate nel cellophane, mazzetta che prima teneva occultata
nelle parti intime.
Scoperto ed interpellato in merito alla
provenienza e appartenenza di tale danaro, riferiva che lo stesso non era suo,
essendogli stato consegnato a Zurigo da un "faux blanc" perché lo
trasportasse a Lugano e lo consegnasse ad un altro "faux blanc", e
ciò dietro ricompensa di fr. 100.-.
La mazzetta in questione, costituita di banconote
di diverso taglio (da fr. 100.-, 50.- e 20.-) è risultata ammontare a fr.
6'530.- che, assommati ai fr. 470.- che teneva nel borsello, portano a fr.
7'000.- l'importo complessivo che AC 1 aveva seco.
Nel seguito le suddette banconote sono state
sottoposte al sistema di controllo IMS (spettrometro di mobilità ionica - Ionscan),
talune singolarmente e tutte le altre con il sistema detto ad "apertura a
ventaglio".
Fatti
I risultati di tale verifiche sono stati dalla
Polizia compendiati in un rapporto di trasmissione (AI 10), di data 15.6.2005.
Secondo tale rapporto, eccetto una banconota, le altre (appartenenti alla
mazzetta di fr. 6'530.- occultata nelle mutande) sono risultate positive alla
cocaina e alla eroina. Le banconote contenute nel borsello sono risultate
positive alla cocaina.
Secondo il Procuratore pubblico (che già l'aveva
scritto al Giar nel suo preavviso negativo del 16.8.2005 alla domanda di
libertà provvisoria inoltrata dall'accusato, cfr. AI 35, e che l'ha ribadito in
requisitoria), "… Gli alti valori riscontrati dimostrano che queste
banconote sono entrate in diretto contatto con particelle di queste sostanze
stupefacenti e che non si tratta di semplici "tracce
superficiali"…".
La Pubblica Accusa ha ripreso tale conclusione
dal rapporto di Polizia 9.8.2005 (AI 32), a pagina 3 e 4, ove si legge:
" … Gli alti
valori riscontrati ci permettono di affermare che alcune banconote sono entrate
a contatto diretto con particelle delle citate sostanze stupefacenti e che non
si tratta di "tracce superficiali" dovute a inquinamento
casuale."
Invece il rapporto di trasmissione del 15.6.2005
non menziona tale circostanza. Non fa cioè riferimento a valori di
contaminazione particolarmente elevati. La lettura dei grafici allegati a tale
rapporto è invero assai ardua priva com'è di una "leggenda" o di
qualche spiegazione supplementare, e ciò tanto più alla luce delle osservazioni
(critiche) formulate (nello scritto 10.10.2005 prodotto al dibattimento dal
diligente Difensore) dal prof.dr. __________.
È per tale motivo, in definitiva, che la
sottoscritta Presidente non ha dato particolare importanza alla questione a
sapere se le banconote sequestrate fossero contaminate in modo particolarmente
intenso e diretto da sostanze stupefacenti, e ciò tanto più in quanto -come
hanno dimostrato numerose altre inchieste- una certa contaminazione con
stupefacenti della massa monetaria in circolazione sembra essere piuttosto
usuale, per nulla eccezionale e quindi poco idonea a provare il contatto
diretto e/o indiretto del danaro con questa o quella sostanza stupefacente.
3. Come
già cennato, AC 1, all'atto dell'arresto, aveva seco un natel Nokia con relativa
carta SIM.
Al riguardo egli ha ammesso che il natel era ed è
di sua proprietà. A suo dire, egli l'avrebbe acquistato a fine 2004/inizio 2005
circa, da un cittadino africano per fr. 30.-. Anche al dibattimento egli ha
ribadito che (cfr. verbale 22.6.2005 alla PS, p. 2-3):
" D Di chi è il telefonino Nokia trovato in suo possesso al momento
del fermo?
R È di mia proprietà.
D Di chi è la tessera telefonica Orange inserita nel telefonino
che aveva lei al momento del suo fermo?
R Pure la carta SIM è di mia proprietà.
D Ci indichi il codice PIN per attivare la tessera Orange, che
aveva al momento del fermo.
R Non lo rammento, presso la mia abitazione di Zurigo si trova la
documentazione della Orange ove è riportato il codice in questione.
Preciso che questo telefono mi è stato consegnato da una
persona nel dicembre dell'anno scorso, questa persona ora ha lasciato la
Svizzera.
D Come si chiamerebbe questo simpatico donatore?
R Si chiamava "M__________ " (fonetico), non ricordo il
cognome, era un cittadino africano. Ho corrisposto a M__________ CHF 30.- per
la scheda ed il telefono cellulare, lui non mi ha dato nessuna ricevuta.
Alloggiava pure lui nel medesimo centro per asilanti in cui io abito…"
e che (cfr. verbale PS del 15.7.2005, p. 1):
" D In merito all'utenza telefonica che lei ha dichiarato essere di
sua proprietà, corrispondente al numero telefonico __________, lei ha
dichiarato, nel verbale di interrogatorio del 22.06.2005, di averla ricevuta da
un cittadino africano, tale "M__________ ", al prezzo di fr. 30.- a
Zurigo.
Rammenta
quando ha acquistato la tessera telefonica ed il telefono cellulare?
R Non ricordo quando ho acquistato il telefono da M__________ ma
posso affermare con certezza che dispongo di questo numero da almeno 6
mesi…".
In realtà gli inquirenti hanno potuto sbloccare
l'apparecchio solo chiedendo il PUK alla Datec (AI 23).
In data 17.6.2005 la Polizia zurighese, su
richiesta del Ministero pubblico ticinese, ha proceduto alla perquisizione
della camera (n. 1) occupata dall'accusato presso il Centro asilanti __________
sito a Dielsdorf (ZH), con esito negativo.
4. Come
già cennato, interrogato in merito alla consistente somma di danaro che teneva
occultata sulla sua persona, AC 1 ha dichiarato di avere, la mattina del
10.6.2005, incontrato un "faux blanc", ovvero un arabo da lui
conosciuto solo di vista per averlo già visto nella moschea di Zurigo e di
avergli chiesto la somma di fr. 100.- giacchè era suo desiderio "guadagnare
qualche cosa per il suo futuro" e/o per lasciare la Svizzera e raggiungere
un altro Paese (così al PP, in AI 29, p. 3). In un primo interrogatorio, AC 1
aveva dichiarato di aver fatto tale richiesta al citato "faux blanc" (di
cui non conoscerebbe nè il nome, nè la residenza, nè il numero di telefono), in
un bar sito tra Zurigo e Oerlikon (cfr. verbale 11.6.2005 al Giar). In altro
verbale (del 22.6.2005 alla PS), la cosa sarebbe avvenuta presso la stazione di
Zurigo, mentre che nel verbale reso al PP il 5.8.2005 (come pure in aula), AC 1
è tornato alla prima versione, ovvero ha situato l'incontro in un bar a Zurigo
o Oerlikon. Stando a AC 1, il "faux blanc" gli avrebbe proposto di
ricompensarlo con fr. 100.- se egli (AC 1) fosse venuto in treno a Lugano e
avesse consegnato del danaro ad un altro "faux blanc" che l'avrebbe
atteso sul marciapiede della stazione. AC 1 avrebbe accettato e sarebbe così
partito da Zurigo, col treno, diretto a Lugano, dove però non avrebbe trovato
nessun "faux blanc" in sua attesa alla stazione, col che egli avrebbe
ripreso il treno verso nord, scendendo a Bellinzona, per fare un giro. A
Bellinzona avrebbe bevuto un caffè e sarebbe stato in procinto di tornare in stazione
per ripartire per Zurigo col primo treno in partenza dopo le 19:00, se non
fosse stato fermato dalla Polizia.
In buona sostanza, al dibattimento, AC 1 ha
riproposto la versione già data in sede di istruttoria predibattimentale,
confermando quanto già aveva detto al Procuratore pubblico nel verbale del
5.8.2005, nel quale si legge:
" …
ADR che per quanto riguarda l'arabo che
ho menzionato nei verbali di Polizia, lo posso definire mio amico, questo
perché è mussulmano come me e perché lo vedevo alla moschea di Zurigo. Non so
dire quante volte l'ho visto alla moschea.
ADR che l'ho incontrato in un bar che
si trova a Zurigo o a Oerlikon. Non ricordo il nome di questo bar. Era la prima
volta che gli rivolgevo la parola. Sono stato io a chiedergli fr. 100.- e lui
mi ha risposto proponendomi di fare il trasporto dei soldi. Nelle precedenti
occasioni mi ero limitato a salutarlo.
ADR che a questa persona avevo chiesto
di regalarmi, e non di prestarmi, fr. 100.-.
Preciso che la mattina del 10 giugno 2005 mi sono rivolto
direttamente a lui e non ad altre persone perché avevo l'abitudine di vederlo
alla moschea.
ADR preciso che questo bar non si trova
vicino alla linea ferrovia Zurigo-Oerlikon ma nel quartiere. Non so se si trovi
nel quartiere di Oerlikon.
ADR che il 10 giugno 2005 sono entrato
nel bar perché volevo bere un caffé. Quando ho visto l'arabo ho deciso di
chiedergli i soldi.
ADR che quella mattina avevo nelle mie
tasche circa fr. 300.-. Ho deciso di chiedergli fr. 100.- per guadagnare
qualche cosa per il mio futuro. Il mio desiderio, come ho già spiegato al
Giudice che ha confermato il mio arresto, era di lasciare la Svizzera per
raggiungere un altro paese, in Europa o in America, ma non in Africa. I fr.
300.- che avevo con me li avevo risparmiati ed inoltre il giovedì precedente al
mio arresto avevo ricevuto il soldo corrispondente a fr. 177.-.
ADR che quando ho deciso di ritornare a
Zurigo con i soldi ricevuti dall'arabo ero intenzionato a raggiungerlo presso
lo stesso bar e se non l'avessi trovato sarei andato alla moschea il venerdì
successivo, dove ero sicuro di trovarlo.
ADR non so di che paese sia esattamente
l'arabo. E' di pelle bianca e porta la tunica di vari colori. Non ricordo di
che colore vestiva il giorno in cui mi ha dato i soldi.
ADR non ricordo a che ora sono uscito
di casa il 10 giugno 2005 né a che ora ho incontrato l'arabo. Non ricordo se
era prima o dopo mezzogiorno.
ADR che l'arabo mi aveva detto di
consegnare i soldi a un uomo vestito con una camicia bianca e dei pantaloni che
avrei visto sul marciapiede della stazione di Lugano. Quando sono arrivato in
stazione a Lugano sono sceso dal treno, ho guardato a destra e a sinistra ma
non ho visto nessuno. Sul marciapiede non c'era molta gente e non ho visto
questa persona. Non ricordo esattamente come ho fatto per riprendere il treno e
ritornare verso Bellinzona. Ho fatto il biglietto Lugano-Bellinzona.
ADR non sono in grado di dire quanto
tempo sono rimasto alla stazione di Lugano. Non ho guardato l'orologio. Non ho
l'orologio e non so leggere l'ora.
ADR che l'arabo non mi aveva dato il
suo numero di telefono nel caso in cui avessi avuto dei problemi. Nel caso in
cui qualcuno mi avesse rubato i soldi o li avessi persi sarei ritornato da lui
e gliel'avrei detto. Probabilmente mi avrebbe creduto perché lui è mussulmano
come me. Durante il viaggio da Zurigo a Lugano ho nascosto i soldi nella tasca
destra dei miei pantaloni. Quando sono risalito sul treno per andare verso
Bellinzona ho infilato i soldi nelle mutande perché avevo paura di perderli
visto che volevo scendere a Bellinzona e recarmi in strada.
Ho fatto quest'operazione mentre mi trovavo nel corridoio
della carrozza. Non so se qualcuno mi ha visto fare quest'operazione. Sono
uscito dalla stazione di Bellinzona e sono entrato in un bar vicino. Non
ricordo il nome né dove si trovasse. Ho preso un caffé, ho chiesto che ora
fosse e poi sono ritornato in stazione…".
La surriportata versione di AC 1 è, a non averne
dubbio, menzognera. Già è poco o punto credibile che una persona (il "faux
blanc" di Zurigo) affidi ad un'altra persona (l'accusato nel caso
specifico) una somma di danaro di una certa consistenza al di fuori di un
qualche rapporto di fiducia e/o di reciproca conoscenza, rapporto che nel
concreto caso, per stessa dichiarazione di AC 1, non esisteva, i due non
conoscendosi reciprocamente neppure per nome o per indirizzo, nè curando di
scambiarsi il numero di telefono di guisa da potersi, in caso di necessità,
sentire o rintracciare. Eppure il AC 1 il natel quel giorno lo aveva seco per
cui non sarebbe per lui stato un problema memorizzare il numero!
Tanto più la versione di AC 1 è incredibile solo
che si pensi che, stando al suo dire, colui che a Lugano la somma l'avrebbe
dovuta ricevere (l'altro "faux blanc" per intenderci) nemmeno si è
fatto vivo in stazione a prenderla. Un'assurdità totale il racconto di AC 1, peraltro
smentito dalla certezza che, a Lugano, egli, il 10.6.2005 di sicuro non c'è venuto.
Certezza che viene dall'analisi dei tempi e delle antenne (Standorte) attivate
quel pomeriggio dal natel di AC 1. Sulla base dei tabulati telefonici in atti è
assodato che, nel viaggio sul treno in provenienza da Zurigo e diretto in
Ticino, detto natel ha attivato quale prima antenna a sud delle alpi quella di Dalpe
e ciò alle ore 17:04:05 e quella di Chiggiogna alle 17:04:59. Dopodichè esso,
alle 17:50:47 ha attivato l'antenna di Via Guisan 3 (che fa angolo con Viale
Officina) a Bellinzona. Nel seguito, è pacifico che, alle 18:26:55, il natel
era già in mano agli agenti di Polizia che hanno controllato e fermato AC 1, i
quali hanno con esso chiamato il 112 (ovvero uno dei numeri brevi della Polizia
cantonale), attivando l'antenna del palazzo Stazione, fabbricato viaggiatori,
di Bellinzona. Col che ne deriva, imperativamente, che se AC 1 si trovava
(come si trovava) in zona Dalpe-Chiggiogna alle 17:04 circa e in zona coperta
dall'antenna di Via Guisan a Bellinzona alle 17:50 circa e poi ancora a
Bellinzona alla stazione alle 18:26 circa, è materialmente impossibile che
abbia potuto -perché il lasso di tempo è troppo breve- recarsi fino a Lugano,
scendere dal treno e risalire, sul marciapiede opposto, su un altro treno
diretto a Bellinzona e quivi di nuovo scendere per essere poi fermato, come già
detto, poco prima delle 18:30. Semplicemente i tempi non lo consentono. Dai
suddetti tabulati risulta invece in modo inoppugnabile che, nel pomeriggio del
10.6.2005, il sedicente AC 1 è venuto col treno da Zurigo a Bellinzona,
arrivandovi tra le 17:35 e le 17:40.
Quivi è sceso e si è mosso in città nella zona ricompresa
tra
Via Guisan e Viale Officina (viale ove è ubicato
-tra l'altro- il centro per asilanti), viale dal quale proveniva quando è stato
fermato, alcuni minuti prima delle 18:30, dalla Polizia con la menzionata somma
di fr. 7'000.-, dei quali fr. 6'530.- nascosti nelle parti intime, diretto
verso la stazione per intraprendere il viaggio di ritorno verso Zurigo.
Di tutta evidenza l'accusato ha dato e dà sui
veri motivi della sua trasferta una versione menzognera, per nascondere la
verità, ovvero che quei fr. 7'000.- che nascondeva su di sé erano il prezzo (comprensivo
della sua ricompensa) da lui testè incassato da qualcuno (rimasto sconosciuto)
cui aveva testè rimesso una partita di cocaina, quantificabile (in modo assai
prudente) in circa grammi cento (è notorio, e tutte le più recenti inchieste lo
dimostrano, che detto stupefacente viene venduto di questi tempi a fr. 50.- il
grammo, così -del resto- ha anche dichiarato agli inquirenti tale __________ di
cui si dirà meglio nel seguito).
Data la totale assenza di collaborazione del
sedicente AC 1 che ha continuato, per evidenti motivi di sua strategia
difensiva, a ripetere l'assurda storia del trasporto di danaro per conto di un
non meglio noto "faux blanc", non è dato alla Corte di sapere se AC 1
esercita in proprio il commercio di cocaina o se invece ha agito quel 10.6.2005
quale corriere per conto di terzi. Nel dubbio e a suo favore, la Corte ha
ritenuto che egli, quel 10.6.2005, abbia funto da corriere, anche perché -come
si dirà in appresso- egli ha agito con modalità che portano ad un'unica
conclusione, ovvero che -come lo __________ testè citato- egli era
effettivamente un corriere.
5. Avuto riguardo al Nokia che l'accusato aveva seco, gli inquirenti
hanno potuto acclarare che lo stesso è attivo dal 27.8.2002. La scheda è
anonima nel senso che è stata venduta in epoca in cui non vigeva ancora
l'obbligo di registrare il nome dell'acquirente. A richiesta del Procuratore
pubblico, il GIAR ha autorizzato solo l'acquisizione degli atti dei tabulati
relativi all'ultimo mese, ovvero relativi al periodo 11.5.2005-10.6.2005.
L'esame di detti tabulati ha permesso di
stabilire che, in sì breve tempo, chi possedeva detto cellulare e detta scheda
SIM (ovvero l'accusato AC 1) è venuto in Ticino col treno in sei circostanze (e
non solo in cinque come viene scritto dagli agenti che han condotto l'inchiesta
nel rapporto in atti), segnatamente vi è venuto alle seguenti date e nelle
seguenti circostanze (cfr. AI 22 e AI 32):
- il
giorno di martedì 17.5.2005, giacchè l'utenza telefonica __________ è stata
utilizzata dapprima a Dielsdorf e in zona di Zurigo tra le 7:18:10 e le
8:25:18, dopodichè essa è stata utilizzata in Ticino tra le ore 10:57:32 (prima
antenna attivata a sud delle alpi quel giorno: quella di Rodi-Fiesso) e le ore
12:20:14 e le 12:21:18 a Bellinzona (antenna attivata: quella Monti di Ravecchia);
- il
giorno di martedì 24.5.2005, tra le 10:54:54 (prima attivazione in Ticino
attraverso l'antenna di Rodi-Fiesso) e le ore 13:12:07 (nuovo contatto con
l'antenna di Rodi-Fiesso, sicuramente avvenuto durante il viaggio di rientro a
Zurigo, stante che, dopo essere stato utilizzato per degli SMS, nell'immediato
seguito, il natel ha attivato antenne che corrispondono al tragitto che fa il treno
sulla tratta Ticino-Zurigo, in particolare quelle di Sisikon e Zugo);
- il
giorno di venerdì 3.6.2005, dopo degli utilizzi a Dielsdorf, Adliswil e Zurigo
(tra le 10:41 e le 13:16), il natel e la scheda di cui è questione hanno
attivato alle 16:08:05 e alle 16:08:16 l'antenna di Giornico, alle 16:26:08
quella di Arbedo e alle 16:55:50 quella di Bellinzona-Monti di Ravecchia. Le
successive attivazioni delle antenne (alle 18:58:35 a Bellinzona, palazzo della
Stazione e 21:34:35 Zurigo-Kasernenstrasse, 21:39:16 Zurigo-Hauptbahnhof)
delineano bene i tempi del rientro a Zurigo, in corrispondenza del treno che
parte da Bellinzona intorno alle ore 19:00 con arrivo a Zurigo intorno alle 21:30;
- il
sabato 4.6.2005, l'utilizzo del citato cellulare evidenzia un quarto viaggio da
Zurigo a Bellinzona, con l'attivazione dell'antenna di Quinto alle 10:57:38, di
Giornico alle 11:21:01 e alle 11:21:05, di Arbedo alle 11:36:52 e alle
11:37:17, di Bellinzona-Monti di Ravecchia alle 12:06:28 e alle 12:07:19, con rapido
rientro a Zurigo, visto che alle 14:26:14, 14:26:31, 14:28:03 sono state
attivate le due antenne di Zugo e poi, a partire dalle 15:22:54, quelle di Adliswil,
Zurigo, Dielsdorf e altre ancora;
- il
martedì 7.6.2005, la prima antenna attivata a sud delle alpi (dopo parecchi
utilizzi del natel in zona di Dielsdorf, Zurigo e dintorni e poi, sicuramente
sul treno verso sud, a partire dalle 15:53:34, la cella di Goldau e poi di Arth,
di Rigi-Kulm, di Arth, di Schwyz, di Ibach, di Igenbohl-Brunnen) è quella di Personico,
alle 17:21:02. Indi sono state attivate le celle di Bellinzona, Via Guisan 3,
alle 17:50:41 e alle 17:52:31, dopodichè è possibile ricostruire il viaggio di
ritorno verso Zurigo, attraverso l'attivazione, a partire dalle 18:32:44 delle
antenne di Castione, Lodrino, Personico, Giornico e poi -superata la galleria
del Gottardo- di Ibach, Seewen e Zurigo, tra le 20:49:25 e le 22:15:15, fino a Dielsdorf;
- il
sesto viaggio di venerdì 10.6.2005 (giorno dell'arresto dell'accusato) è pure
ricostruibile seguendo il percorso delle antenne, da quella di Dielsdorf alle
11:41:25 e ancora nel seguito, fino a quella di Zurigo-Hauptbahnhof alle
13:32:39, per poi arrivare -come già cennato al considerando che precede- a Dalpe
alle 17:04:05, a Chiggiogna alle 17:04:59, con presenza a Bellinzona, in zona
di Via Guisan, alle 17:50:47. Avuto riguardo a questo ultimo viaggio è
interessante annotare che, in corrispondenza all'attivazione dell'antenna di Dalpe,
l'accusato ha chiamato il numero di natel __________, numero dal quale egli è
stato richiamato quando era a Bellinzona, in zona Via Guisan-Viale Officina.
Detto
numero è memorizzato nella scheda del Nokia in combinazione col nome "__________",
a dire di AC 1 "un amico di Zurigo" (cfr. verbale PS del 21.7.2005
allegato al rapporto di Polizia).
Dopo aver passato in rassegna tutti i suddetti
viaggi è ancora interessante annotare che non v'è mai stata, in nessun caso, nel
periodo 11.5.-10.6.2005, un'attivazione di antenne a sud di Bellinzona, in
particolare mai è stata attivata dal natel di AC 1 una qualsiasi antenna in
zona di Lugano, risp. sulla tratta Bellinzona-Lugano.
Cinque dei sei suddescritti viaggi in Ticino, e
meglio a Bellinzona, sono stati contestati dagli inquirenti all'accusato, il
quale ha dichiarato di essere venuto in Ticino in sole due occasioni, a
distanza di una settimana circa l'una dall'altra, di cui la seconda il giorno
dell'arresto 10.6.2005 (cfr. verbale PS del 22.6.2005 p. 4 e del 15.7.2005 p.
2-3), quando sarebbe venuto
-come già illustrato- per trasportare il danaro
del "faux blanc"; la prima, all'incirca una settimana prima, per visitare
la sua fidanzata di nome __________ di cui ha dichiarato (sic!) di non
conoscere "il suo cognome, non so dire dove abiti e non possiedo il suo
numero di telefono".
Per finire non l'avrebbe incontrata perché sul
treno sarebbe stato controllato dalla Polizia e respinto a Zurigo.
Al riguardo gli agenti che lo interrogavano hanno
esperito delle indagini accertando che l'accusato era stato controllato e
perquisito dalla Polizia ferroviaria non già la settimana precedente il
10.6.2005, bensì in data 17 aprile 2005.
Siccome privo di un'autorizzazione a lasciare il
Canton Zurigo, era stato invitato a salire sul primo treno diretto a Zurigo.
Gli va dato anche atto che in quell'occasione egli viaggiava sulla tratta
Bellinzona-Lugano e che non aveva su di sè nè droga nè danaro per importo
inusuale, sennò v'è da ritenere che la Polizia ferroviaria l'avrebbe comunicato
ai colleghi della Cantonale.
Altrettanto certo è però che egli non era quivi
venuto per visitare una "fidanzata" di cui non ha saputo dare nessun
elemento idoneo all'identificazione, nè il cognome, nè (nell'era dei cellulari)
un recapito quantomeno telefonico, risp. un'altra qualsiasi indicazione che
permettesse a lui stesso di contattarla e/o rintracciarla.
Per i restanti viaggi in Ticino, l'accusato si è
limitato a negare di averli effettuati adducendo inizialmente che "… è
capitato che io prestassi il mio telefono cellulare a miei amici per delle
telefonate come anche è capitato che io lasciassi il telefono cellulare presso
il Centro dove abitavo e chi viveva con me usava il telefono… omissis… Non lo
so. Non ero a conoscenza che qualcuno venisse in Ticino con il mio telefono. Io
non ho mai dato il mio telefono a nessuno sapendo che stava scendendo in Ticino
o che era intenzionato a farlo…" (cfr. il già citato verbale alla PS
del 15.7.2005, alla p. 1 e alla p. 4).
Davanti al Procuratore pubblico, nel verbale del
5.8.2005, a p. 4, ha modificato leggermente la sua risposta dichiarando:
" Ribadisco
che è stato qualcun altro a portare il mio telefono in Ticino ma non so chi
sia. Per noi è normale che si lasci il natel a disposizione degli amici a
condizione che lo carichino..."
e, a p. 5,
" … Mi è
successo di lasciare il mio telefono a disposizione di altre persone per un
giorno o anche più. Queste persone non mi pagano l'utilizzo del telefono ma me
lo ricaricano. Non so per che importo me lo ricaricano…"
Sennonchè neppure su queste affermazioni AC 1 può
essere creduto, tosto che si consideri che i tabulati acquisiti non rivelano
solo le sei trasferte in Ticino, fatte secondo modalità per molti aspetti analoghe
e ripetitive: in quasi tutti i casi vi è stata l'andata a Bellinzona con una
sosta in città di corta durata (circa un'ora o poco più), seguita da un rapido
rientro a Zurigo, il che ben si configura come il classico viaggio del corriere
che, eseguita la consegna e incassati i soldi, subito ritorna là da dove è
venuto. I tabulati rivelano altresì che l'accusato ha fatto molteplici analoghi
viaggi in Svizzera romanda, in particolare in località Crissier e Losanna (ove
pure esistono centri per asilanti). Ivi si è recato , per quanto riguarda
l'ultimo mese prima dell'arresto per il quale il Giar ha autorizzato il
controllo, il 14, il 16, il 23, il 31.5.2005 e ancora il 1., il 6 e l'8.6.2005.
Troppi viaggi (in così breve lasso di tempo) per
credere che i motivi fossero quelli addotti dall'accusato, ovvero l'aver egli
reso semplici visite ad amici e conoscenti, risp. l'essersi colà recato perché
gli piace l'ambiente francofono.
La realtà è che le modalità con cui ha eseguito
queste trasferte (desumibili dall'attenta analisi dei tabulati) sono assai
simili a quelle dei viaggi in Ticino: l'andata in treno, la breve sosta (spesso
anche meno di un'ora) e il subitaneo ritorno a Zurigo e a Dielsdorf. Modalità
che di nuovo richiamano l'agire tipico del corriere che si sobbarca le ore di
viaggio che occorrono (sproporzionate per rapporto alla brevità della sosta),
fa la sua consegna, incassa il danaro e tosto riparte.
6. Rafforzano
ulteriormente la tesi che AC 1 ha funto da corriere prezzolato della droga i
seguenti fatti e circostanze, presi singolarmente ma soprattutto nel loro
complesso e letti insieme a tutto quanto si è andati sin qui espondendo:
- nella
rubrica del natel di AC 1 gli inquirenti hanno trovato il numero __________
combinato con il nome "D__________ ". Agli inquirenti ticinesi questo
numero di telefono era noto giacchè il cellulare con quella scheda era stato da
loro trovato in uso ad un cittadino liberiano di nome __________, nato il __________1987,
soprannominato I__________, arrestato in Ticino il 28.4.2005 per infrazione
aggravata alla LStup. Dall'inchiesta esperita (denominata "__________")
è emerso che I__________ aveva ripetutamente funto da corriere prezzolato della
cocaina, sulla tratta Zurigo-Lugano, con una ricompensa di circa fr. 500.- per
viaggio.
I__________
(che essendo minorenne è poi stato consegnato alle Autorità zurighesi) nel
corso dei suoi interrogatori aveva confessato di aver trasportato in Ticino, in
una decina di viaggi, complessivamente un chilo circa di cocaina che quivi
consegnava a __________ (cittadino nigeriano, nato il __________1984,
attualmente deferito alle Assise criminali e quindi in attesa di processo).
Di
transenna si annota qui che uno dei motivi -oltre quello del prezzo- che han
convinto la Corte a quantificare in circa 100 grammi (invece dei 130 indicati
nell'atto d'accusa) la cocaina trasportata a Bellinzona il 10.6.2005
dall'accusato è stato quello di considerare che I__________, pacificamente
corriere della droga, trasportava per l'appunto in ogni viaggio all'incirca un
etto di tale sostanza.
È
ben vero che, sottoposta a taluni protagonisti dell'inchiesta "__________"
(ovvero a __________, a __________ e a sua moglie __________) la foto
dell'accusato, nessuno di loro l'ha riconosciuto. __________ neppure ha
riconosciuto il nome D__________. Del pari AC 1, mostrategli le foto delle suddette
persone e quella di __________ (ovvero lo spacciatore per conto del quale __________
"lavorava"), non ne ha riconosciuta nessuna. Nondimeno AC 1 ha dato
risposte tutt'altro che limpide nel verbale della PS del 21.7.2005, nel quale,
a p. 2, richiesto di spiegare la presenza nella sua rubrica telefonica del nome
D__________ accanto al __________ già in uso a I__________, ha dichiarato:
" … Non ho iscritto io questo numero è stata una persona di colore che
non conosco a cui ho prestato il cellulare. Non so come si chiama questa
persona a cui ho prestato il cellulare…"
A pagina 5 dello stesso verbale, invece, ha
dichiarato:
" …
D Chi
è la persona con il nome "D__________ " con il relativo numero di
telefono __________?
R Ho
conosciuto "D__________ " a Zurigo alla Discoteca "Cubanito".
Lui parlava Peul come me e così abbiamo fatto conoscenza.
ADR che
non mi ricordo quando l'avevo incontrato, non sono neanche in grado di dire se
era estate o inverno…",
per
poi ricorreggersi a pagina 6, ove, a precisa domanda, ha risposto:
"
…
D Lei
nella lista di numeri e nomi esposta in partenza ha affermato che D__________
ed il numero di telefono relativo era stato inserito da un suo amico che aveva
utilizzato in precedenza l'apparecchio telefonico. Per quale motivo una volta
terminata la lista telefonica a precisa domanda ha asserito di aver conosciuto
ed incontrato D__________ a Zurigo in discoteca?
R Mi
sono sbagliato, mi sono confuso con "__________", un amico di colore
incontrato alla discoteca "Cubanito".
Dichiaro che D__________ non l'ho mai visto. Prima mi
sono sbagliato. È stato un amico di colore ad inserire questo numero di telefono.
ADR che non so come si chiama la persona che ha inserito il numero
telefonico in rubrica, sono tanti amici e tra gli stessi non saprei indicarvi
quale di loro è stato a fare ciò…".
Una
scusa troppo banale per credere di poter così giustificare il fatto di aver
avuto in memoria il numero di un corriere di cocaina confesso per trasporti di
circa un chilo di sostanza in totale, numero perdipiù palesemente abbinato a un
nome di comodo ("D__________ " invece di __________), senza
dimenticare che -come si è accertato in aula- nonostante le sue invero precarie
condizioni finanziarie, oltre che a girare in continuazione in treno per tutta
la Svizzera, AC 1 -per sua stessa ammissione- conduceva un tipo di vita per lui
molto costoso, frequentando regolarmente discoteche e bar (al dibattimento ha
avuto l'ardire di dichiarare che per lui non era un problema trovare nelle
discoteche e nei locali notturni donne disposte a pagargli l'entrata, risp. le
consumazioni!);
- nella
rubrica del cellulare di AC 1 gli inquirenti hanno anche trovato, memorizzato,
il numero __________ accanto al nome "L__________ ".
Indagini
esperite al riguardo di detto numero e della relativa scheda telefonica hanno
portato ad accertare che esso è stato attivato il 10.9.2004 dopo che la scheda era
stata acquistata da __________, di Bellinzona, pacificamente consumatrice di
cocaina. Costei, interrogata, ha confermato di essere stata lei ad acquistare
la scheda in questione e di averla poi ceduta, in cambio di cocaina, verso la
fine del 2004, insieme al suo cellulare, a un cittadino africano (incontrato a Bellinzona
ma all'epoca residente in un centro per asilanti di Lugano) che per l'appunto
spacciava cocaina. La __________ non ha riconosciuto AC 1 nella foto ostensagli
dagli inquirenti.
Sta
di fatto che il numero telefonico della scheda ceduta da una tossicomane ad uno
spacciatore africano verso la fine del 2004, si trovava memorizzato nella
rubrica del natel di AC 1 all'atto del suo arresto. Nel verbale del 21.7.2005, AC
1 si era espresso sul nome L__________ e sul numero ad esso collegato, nei
seguenti termini: "… È un amico di colore di Zurigo incontrato nella
discoteca "Cubanito", forse abita a Zurigo…"; col che, di
bel nuovo, si confermano e le costose (per uno come AC 1) frequentazioni di discoteche
e le contiguità con persone ricollegabili al commercio della cocaina;
- il
giorno 11.6.2005, quando l'accusato già era in stato d'arresto, alle 13:22:45
sul suo natel (già sequestrato dalla Polizia) è giunta una chiamata dal numero
__________, registrato nella memoria della rubrica accanto al nome "M__________
", nome che l'accusato -nel già citato verbale 21.7.2005- ha dichiarato
essere "… un amico di Winterthur incontrato in un bar di Zurigo…".
Indagini esperite dagli inquirenti hanno portato a stabilire che l'utenza
citata 078 855.16.12 è formalmente intestata a tale A__________ di Zurigo (cfr.
rapporto di Polizia del 15.6.2005 di richiesta dei tabulati telefonici
retroattivi, allegato all'AI 14).
Secondo
gli accertamenti fatti dagli inquirenti nel contesto della già citata inchiesta
"__________", era emerso che A__________ era il formale intestatario
di ulteriori sei utenze, ovvero di ulteriori sei numeri telefonici. L'analisi
dei tabulati retroattivi relativi all'utenza in uso a __________ (il corriere
di cui si è testè detto) ha portato a scoprire che quest'ultimo era entrato in
contatto, prima del suo arresto, con quattro dei citati numeri intestati a A__________.
Il suo mandante (di __________) __________, era, a sua volta, stato in contatto
telefonico con due delle utenze intestate a A__________. Ciò comprova ancora
una volta che l'accusato era in contatto con persone (nel concreto caso M__________)
a loro volta legate al giro (attraverso il "compiacente" A__________)
dei trafficanti (in particolare il __________ e il suo corriere __________) di
cocaina dell'inchiesta "__________". Date le circostanze, è più che
plausibile che, il mancato rientro di AC 1 a Dielsdorf il 10.6.2005, abbia
spinto "M__________ " a cercarlo, contattandolo via natel.
Col che, tutto ben considerato, non possono per
finire esservi dubbi di sorta nel ritenere che, quel 10.6.2005, l'accusato AC 1
è venuto appositamente, col treno, da Zurigo a Bellinzona per quivi portare una
partita dell'ordine di un centinaio di grammi di cocaina, che ha consegnato a
terzi, incassando il prezzo (nascosto nelle mutande) e la sua ricompensa
(riposta nel borsello) quale corriere e che, se non fosse stato fermato,
sarebbe rientrato a Zurigo consegnando il danaro occultato a chi solo lui sa.
7. Dati
i fatti sin qui accertati, si ha in diritto che l'accusato ha commesso
infrazione alla LStup così come imputatogli nell'atto d'accusa (con la già
descritta correzione del quantitativo di cocaina, ritenuto essere dell'ordine
di grandezza di un etto circa). L'ipotesi prospettata in aula di riciclaggio di
danaro è invece venuta a cadere, poiché la tesi di un trasporto di danaro da
Zurigo a Lugano per conto di un "faux blanc" è stata ritenuta
inventata di sana pianta e quindi menzognera.
Della contravvenzione alla LStup con riferimento
agli ammessi reiterati consumi di marijuana, si è già detto e non è qui il caso
di ripetersi.
Venendo alla commisurazione della pena, alla luce
dell'art. 63 CP, è parsa alla Corte del tutto adeguata per rapporto alla
gravità della colpa (e quindi per nulla severa, semmai piuttosto benevola)
quella di dieci mesi di detenzione proposta dalla Pubblica Accusa. Detta pena
tiene ampiamente conto della gravità del reato commesso a fine di lucro, nonché
dell'atteggiamento processuale negativo e, qua e là, financo sfacciato, volto a
negare l'evidenza e a mentire pervicacemente. Un siffatto atteggiamento non è
sicuramente indice di ravvedimento, rispettivamente di maturata consapevolezza
della grave infrazione commessa. D'altro canto siffatta pena, invero mite,
considera in modo importante la giovane età del reo e la sua precaria e
difficile situazione personale e sociale. Detta pena deve essere espiata poiché
la prognosi è, per AC 1, pesantemente infausta. Privo di documenti, in Svizzera
solo perché, proprio a motivo dell'assenza di un valido documento, il suo
allontanamento non può essere eseguito, comunque abituatosi, nei quasi due anni
quivi trascorsi, a uno stile di vita a lui assolutamente non confacente (non ha
un lavoro nè potrà, per legge, averne, frequenta intensamente bar e discoteche,
ovvero luoghi di scioperatezza, nei quali incontra prevalentemente persone
coinvolte nei vietati traffici di droga, tanto che lui stesso è già diventato
un consumatore abituale di marijuana), il rischio di ricadere nella tentazione
di guadagnare facile danaro con il trasporto di stupefacenti, è alto e
concreto. Non avendo più legami col nostro Paese, nel quale egli continua a
soggiornare nonostante le decisioni federali che gli impongono di lasciare la
Svizzera solo perché rifiuta di procurarsi un documento valido per l'espatrio, AC
1 (che quivi ha delinquito commettendo un reato -il trasporto di droga- grave e
lesivo della pubblica salute solo per scopo di lucro), ha da essere espulso per
anni cinque effettivi, così come proposto dal Procuratore pubblico. Anche per
la pena accessoria la prognosi è negativa (per tutti i motivi già testè
evidenziati). I fr. 7'000.- in sequestro debbono essere confiscati ex art. 59
CP siccome provento di reato. Il Nokia con la relativa carta SIM ha pure da
essere confiscato a norma dell'art. 58 CP siccome oggetto utilizzato per tenere
i contatti con persone coinvolte in traffici di droga.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,
tranne che ai quesiti n. 1.1, 1.1.1.1, 3;
visti gli art. 18, 36, 41,
55, 58, 59, 63, 64, 65, 68, 69, 305bis CP;
19 cifra 1, 19a LF stup;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1,
sedicente, è autore colpevole di:
infrazione e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
previo acquisto, risp. presa in consegna nella Svizzera
tedesca
da uno sconosciuto, detenzione e trasporto a
Bellinzona,
venduto o procurato a terzi all'incirca 100
grammi di cocaina
al prezzo complessivo di fr. 7'000.-,
a Bellinzona, il 10 giugno 2005,
nonché per avere, senza essere autorizzato,
in più occasioni,
consumato all'incirca 100 grammi di marijuana,
a Dielsdorf, Zurigo ed in altre imprecisate
località,
nel periodo compreso tra il 2004 e il 10 giugno
2005,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
Considerandi
2.
AC 1 è
prosciolto dall'imputazione di riciclaggio di danaro.
3.
Di
conseguenza, avendo agito, in relazione al reato di contravvenzione alla LStup,
in parte prima del compimento del ventesimo anno d'età, AC 1 (sedicente) è
condannato:
3.1
alla pena di
mesi 10 (dieci) di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
3.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per anni 5 (cinque);
3.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.
4.
È ordinata
la confisca di tutto quanto in sequestro.
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 400.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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