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Decisione

72.2005.110

sedicente richiedente l'asilo condannato, quale corriere, di aver trasportato dalla zona di Zurigo a Bellinzona, venduto o procurato a terzi 100 grammi ca. di cocaina incassando il prezzo complessivo

13 ottobre 2005Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I risultati di tale verifiche sono stati dalla

Polizia compendiati in un rapporto di trasmissione (AI 10), di data 15.6.2005.

Secondo tale rapporto, eccetto una banconota, le altre (appartenenti alla

mazzetta di fr. 6'530.- occultata nelle mutande) sono risultate positive alla

cocaina e alla eroina. Le banconote contenute nel borsello sono risultate

positive alla cocaina.

Secondo il Procuratore pubblico (che già l'aveva

scritto al Giar nel suo preavviso negativo del 16.8.2005 alla domanda di

libertà provvisoria inoltrata dall'accusato, cfr. AI 35, e che l'ha ribadito in

requisitoria), "… Gli alti valori riscontrati dimostrano che queste

banconote sono entrate in diretto contatto con particelle di queste sostanze

stupefacenti e che non si tratta di semplici "tracce

superficiali"…".

La Pubblica Accusa ha ripreso tale conclusione

dal rapporto di Polizia 9.8.2005 (AI 32), a pagina 3 e 4, ove si legge:

" … Gli alti

valori riscontrati ci permettono di affermare che alcune banconote sono entrate

a contatto diretto con particelle delle citate sostanze stupefacenti e che non

si tratta di "tracce superficiali" dovute a inquinamento

casuale."

Invece il rapporto di trasmissione del 15.6.2005

non menziona tale circostanza. Non fa cioè riferimento a valori di

contaminazione particolarmente elevati. La lettura dei grafici allegati a tale

rapporto è invero assai ardua priva com'è di una "leggenda" o di

qualche spiegazione supplementare, e ciò tanto più alla luce delle osservazioni

(critiche) formulate (nello scritto 10.10.2005 prodotto al dibattimento dal

diligente Difensore) dal prof.dr. __________.

È per tale motivo, in definitiva, che la

sottoscritta Presidente non ha dato particolare importanza alla questione a

sapere se le banconote sequestrate fossero contaminate in modo particolarmente

intenso e diretto da sostanze stupefacenti, e ciò tanto più in quanto -come

hanno dimostrato numerose altre inchieste- una certa contaminazione con

stupefacenti della massa monetaria in circolazione sembra essere piuttosto

usuale, per nulla eccezionale e quindi poco idonea a provare il contatto

diretto e/o indiretto del danaro con questa o quella sostanza stupefacente.

3. Come

già cennato, AC 1, all'atto dell'arresto, aveva seco un natel Nokia con relativa

carta SIM.

Al riguardo egli ha ammesso che il natel era ed è

di sua proprietà. A suo dire, egli l'avrebbe acquistato a fine 2004/inizio 2005

circa, da un cittadino africano per fr. 30.-. Anche al dibattimento egli ha

ribadito che (cfr. verbale 22.6.2005 alla PS, p. 2-3):

" D Di chi è il telefonino Nokia trovato in suo possesso al momento

del fermo?

R È di mia proprietà.

D Di chi è la tessera telefonica Orange inserita nel telefonino

che aveva lei al momento del suo fermo?

R Pure la carta SIM è di mia proprietà.

D Ci indichi il codice PIN per attivare la tessera Orange, che

aveva al momento del fermo.

R Non lo rammento, presso la mia abitazione di Zurigo si trova la

documentazione della Orange ove è riportato il codice in questione.

Preciso che questo telefono mi è stato consegnato da una

persona nel dicembre dell'anno scorso, questa persona ora ha lasciato la

Svizzera.

D Come si chiamerebbe questo simpatico donatore?

R Si chiamava "M__________ " (fonetico), non ricordo il

cognome, era un cittadino africano. Ho corrisposto a M__________ CHF 30.- per

la scheda ed il telefono cellulare, lui non mi ha dato nessuna ricevuta.

Alloggiava pure lui nel medesimo centro per asilanti in cui io abito…"

e che (cfr. verbale PS del 15.7.2005, p. 1):

" D In merito all'utenza telefonica che lei ha dichiarato essere di

sua proprietà, corrispondente al numero telefonico __________, lei ha

dichiarato, nel verbale di interrogatorio del 22.06.2005, di averla ricevuta da

un cittadino africano, tale "M__________ ", al prezzo di fr. 30.- a

Zurigo.

Rammenta

quando ha acquistato la tessera telefonica ed il telefono cellulare?

R Non ricordo quando ho acquistato il telefono da M__________ ma

posso affermare con certezza che dispongo di questo numero da almeno 6

mesi…".

In realtà gli inquirenti hanno potuto sbloccare

l'apparecchio solo chiedendo il PUK alla Datec (AI 23).

In data 17.6.2005 la Polizia zurighese, su

richiesta del Ministero pubblico ticinese, ha proceduto alla perquisizione

della camera (n. 1) occupata dall'accusato presso il Centro asilanti __________

sito a Dielsdorf (ZH), con esito negativo.

4. Come

già cennato, interrogato in merito alla consistente somma di danaro che teneva

occultata sulla sua persona, AC 1 ha dichiarato di avere, la mattina del

10.6.2005, incontrato un "faux blanc", ovvero un arabo da lui

conosciuto solo di vista per averlo già visto nella moschea di Zurigo e di

avergli chiesto la somma di fr. 100.- giacchè era suo desiderio "guadagnare

qualche cosa per il suo futuro" e/o per lasciare la Svizzera e raggiungere

un altro Paese (così al PP, in AI 29, p. 3). In un primo interrogatorio, AC 1

aveva dichiarato di aver fatto tale richiesta al citato "faux blanc" (di

cui non conoscerebbe nè il nome, nè la residenza, nè il numero di telefono), in

un bar sito tra Zurigo e Oerlikon (cfr. verbale 11.6.2005 al Giar). In altro

verbale (del 22.6.2005 alla PS), la cosa sarebbe avvenuta presso la stazione di

Zurigo, mentre che nel verbale reso al PP il 5.8.2005 (come pure in aula), AC 1

è tornato alla prima versione, ovvero ha situato l'incontro in un bar a Zurigo

o Oerlikon. Stando a AC 1, il "faux blanc" gli avrebbe proposto di

ricompensarlo con fr. 100.- se egli (AC 1) fosse venuto in treno a Lugano e

avesse consegnato del danaro ad un altro "faux blanc" che l'avrebbe

atteso sul marciapiede della stazione. AC 1 avrebbe accettato e sarebbe così

partito da Zurigo, col treno, diretto a Lugano, dove però non avrebbe trovato

nessun "faux blanc" in sua attesa alla stazione, col che egli avrebbe

ripreso il treno verso nord, scendendo a Bellinzona, per fare un giro. A

Bellinzona avrebbe bevuto un caffè e sarebbe stato in procinto di tornare in stazione

per ripartire per Zurigo col primo treno in partenza dopo le 19:00, se non

fosse stato fermato dalla Polizia.

In buona sostanza, al dibattimento, AC 1 ha

riproposto la versione già data in sede di istruttoria predibattimentale,

confermando quanto già aveva detto al Procuratore pubblico nel verbale del

5.8.2005, nel quale si legge:

" …

ADR che per quanto riguarda l'arabo che

ho menzionato nei verbali di Polizia, lo posso definire mio amico, questo

perché è mussulmano come me e perché lo vedevo alla moschea di Zurigo. Non so

dire quante volte l'ho visto alla moschea.

ADR che l'ho incontrato in un bar che

si trova a Zurigo o a Oerlikon. Non ricordo il nome di questo bar. Era la prima

volta che gli rivolgevo la parola. Sono stato io a chiedergli fr. 100.- e lui

mi ha risposto proponendomi di fare il trasporto dei soldi. Nelle precedenti

occasioni mi ero limitato a salutarlo.

ADR che a questa persona avevo chiesto

di regalarmi, e non di prestarmi, fr. 100.-.

Preciso che la mattina del 10 giugno 2005 mi sono rivolto

direttamente a lui e non ad altre persone perché avevo l'abitudine di vederlo

alla moschea.

ADR preciso che questo bar non si trova

vicino alla linea ferrovia Zurigo-Oerlikon ma nel quartiere. Non so se si trovi

nel quartiere di Oerlikon.

ADR che il 10 giugno 2005 sono entrato

nel bar perché volevo bere un caffé. Quando ho visto l'arabo ho deciso di

chiedergli i soldi.

ADR che quella mattina avevo nelle mie

tasche circa fr. 300.-. Ho deciso di chiedergli fr. 100.- per guadagnare

qualche cosa per il mio futuro. Il mio desiderio, come ho già spiegato al

Giudice che ha confermato il mio arresto, era di lasciare la Svizzera per

raggiungere un altro paese, in Europa o in America, ma non in Africa. I fr.

300.- che avevo con me li avevo risparmiati ed inoltre il giovedì precedente al

mio arresto avevo ricevuto il soldo corrispondente a fr. 177.-.

ADR che quando ho deciso di ritornare a

Zurigo con i soldi ricevuti dall'arabo ero intenzionato a raggiungerlo presso

lo stesso bar e se non l'avessi trovato sarei andato alla moschea il venerdì

successivo, dove ero sicuro di trovarlo.

ADR non so di che paese sia esattamente

l'arabo. E' di pelle bianca e porta la tunica di vari colori. Non ricordo di

che colore vestiva il giorno in cui mi ha dato i soldi.

ADR non ricordo a che ora sono uscito

di casa il 10 giugno 2005 né a che ora ho incontrato l'arabo. Non ricordo se

era prima o dopo mezzogiorno.

ADR che l'arabo mi aveva detto di

consegnare i soldi a un uomo vestito con una camicia bianca e dei pantaloni che

avrei visto sul marciapiede della stazione di Lugano. Quando sono arrivato in

stazione a Lugano sono sceso dal treno, ho guardato a destra e a sinistra ma

non ho visto nessuno. Sul marciapiede non c'era molta gente e non ho visto

questa persona. Non ricordo esattamente come ho fatto per riprendere il treno e

ritornare verso Bellinzona. Ho fatto il biglietto Lugano-Bellinzona.

ADR non sono in grado di dire quanto

tempo sono rimasto alla stazione di Lugano. Non ho guardato l'orologio. Non ho

l'orologio e non so leggere l'ora.

ADR che l'arabo non mi aveva dato il

suo numero di telefono nel caso in cui avessi avuto dei problemi. Nel caso in

cui qualcuno mi avesse rubato i soldi o li avessi persi sarei ritornato da lui

e gliel'avrei detto. Probabilmente mi avrebbe creduto perché lui è mussulmano

come me. Durante il viaggio da Zurigo a Lugano ho nascosto i soldi nella tasca

destra dei miei pantaloni. Quando sono risalito sul treno per andare verso

Bellinzona ho infilato i soldi nelle mutande perché avevo paura di perderli

visto che volevo scendere a Bellinzona e recarmi in strada.

Ho fatto quest'operazione mentre mi trovavo nel corridoio

della carrozza. Non so se qualcuno mi ha visto fare quest'operazione. Sono

uscito dalla stazione di Bellinzona e sono entrato in un bar vicino. Non

ricordo il nome né dove si trovasse. Ho preso un caffé, ho chiesto che ora

fosse e poi sono ritornato in stazione…".

La surriportata versione di AC 1 è, a non averne

dubbio, menzognera. Già è poco o punto credibile che una persona (il "faux

blanc" di Zurigo) affidi ad un'altra persona (l'accusato nel caso

specifico) una somma di danaro di una certa consistenza al di fuori di un

qualche rapporto di fiducia e/o di reciproca conoscenza, rapporto che nel

concreto caso, per stessa dichiarazione di AC 1, non esisteva, i due non

conoscendosi reciprocamente neppure per nome o per indirizzo, nè curando di

scambiarsi il numero di telefono di guisa da potersi, in caso di necessità,

sentire o rintracciare. Eppure il AC 1 il natel quel giorno lo aveva seco per

cui non sarebbe per lui stato un problema memorizzare il numero!

Tanto più la versione di AC 1 è incredibile solo

che si pensi che, stando al suo dire, colui che a Lugano la somma l'avrebbe

dovuta ricevere (l'altro "faux blanc" per intenderci) nemmeno si è

fatto vivo in stazione a prenderla. Un'assurdità totale il racconto di AC 1, peraltro

smentito dalla certezza che, a Lugano, egli, il 10.6.2005 di sicuro non c'è venuto.

Certezza che viene dall'analisi dei tempi e delle antenne (Standorte) attivate

quel pomeriggio dal natel di AC 1. Sulla base dei tabulati telefonici in atti è

assodato che, nel viaggio sul treno in provenienza da Zurigo e diretto in

Ticino, detto natel ha attivato quale prima antenna a sud delle alpi quella di Dalpe

e ciò alle ore 17:04:05 e quella di Chiggiogna alle 17:04:59. Dopodichè esso,

alle 17:50:47 ha attivato l'antenna di Via Guisan 3 (che fa angolo con Viale

Officina) a Bellinzona. Nel seguito, è pacifico che, alle 18:26:55, il natel

era già in mano agli agenti di Polizia che hanno controllato e fermato AC 1, i

quali hanno con esso chiamato il 112 (ovvero uno dei numeri brevi della Polizia

cantonale), attivando l'antenna del palazzo Stazione, fabbricato viaggiatori,

di Bellinzona. Col che ne deriva, imperativamente, che se AC 1 si trovava

(come si trovava) in zona Dalpe-Chiggiogna alle 17:04 circa e in zona coperta

dall'antenna di Via Guisan a Bellinzona alle 17:50 circa e poi ancora a

Bellinzona alla stazione alle 18:26 circa, è materialmente impossibile che

abbia potuto -perché il lasso di tempo è troppo breve- recarsi fino a Lugano,

scendere dal treno e risalire, sul marciapiede opposto, su un altro treno

diretto a Bellinzona e quivi di nuovo scendere per essere poi fermato, come già

detto, poco prima delle 18:30. Semplicemente i tempi non lo consentono. Dai

suddetti tabulati risulta invece in modo inoppugnabile che, nel pomeriggio del

10.6.2005, il sedicente AC 1 è venuto col treno da Zurigo a Bellinzona,

arrivandovi tra le 17:35 e le 17:40.

Quivi è sceso e si è mosso in città nella zona ricompresa

tra

Via Guisan e Viale Officina (viale ove è ubicato

-tra l'altro- il centro per asilanti), viale dal quale proveniva quando è stato

fermato, alcuni minuti prima delle 18:30, dalla Polizia con la menzionata somma

di fr. 7'000.-, dei quali fr. 6'530.- nascosti nelle parti intime, diretto

verso la stazione per intraprendere il viaggio di ritorno verso Zurigo.

Di tutta evidenza l'accusato ha dato e dà sui

veri motivi della sua trasferta una versione menzognera, per nascondere la

verità, ovvero che quei fr. 7'000.- che nascondeva su di sé erano il prezzo (comprensivo

della sua ricompensa) da lui testè incassato da qualcuno (rimasto sconosciuto)

cui aveva testè rimesso una partita di cocaina, quantificabile (in modo assai

prudente) in circa grammi cento (è notorio, e tutte le più recenti inchieste lo

dimostrano, che detto stupefacente viene venduto di questi tempi a fr. 50.- il

grammo, così -del resto- ha anche dichiarato agli inquirenti tale __________ di

cui si dirà meglio nel seguito).

Data la totale assenza di collaborazione del

sedicente AC 1 che ha continuato, per evidenti motivi di sua strategia

difensiva, a ripetere l'assurda storia del trasporto di danaro per conto di un

non meglio noto "faux blanc", non è dato alla Corte di sapere se AC 1

esercita in proprio il commercio di cocaina o se invece ha agito quel 10.6.2005

quale corriere per conto di terzi. Nel dubbio e a suo favore, la Corte ha

ritenuto che egli, quel 10.6.2005, abbia funto da corriere, anche perché -come

si dirà in appresso- egli ha agito con modalità che portano ad un'unica

conclusione, ovvero che -come lo __________ testè citato- egli era

effettivamente un corriere.

5. Avuto riguardo al Nokia che l'accusato aveva seco, gli inquirenti

hanno potuto acclarare che lo stesso è attivo dal 27.8.2002. La scheda è

anonima nel senso che è stata venduta in epoca in cui non vigeva ancora

l'obbligo di registrare il nome dell'acquirente. A richiesta del Procuratore

pubblico, il GIAR ha autorizzato solo l'acquisizione degli atti dei tabulati

relativi all'ultimo mese, ovvero relativi al periodo 11.5.2005-10.6.2005.

L'esame di detti tabulati ha permesso di

stabilire che, in sì breve tempo, chi possedeva detto cellulare e detta scheda

SIM (ovvero l'accusato AC 1) è venuto in Ticino col treno in sei circostanze (e

non solo in cinque come viene scritto dagli agenti che han condotto l'inchiesta

nel rapporto in atti), segnatamente vi è venuto alle seguenti date e nelle

seguenti circostanze (cfr. AI 22 e AI 32):

- il

giorno di martedì 17.5.2005, giacchè l'utenza telefonica __________ è stata

utilizzata dapprima a Dielsdorf e in zona di Zurigo tra le 7:18:10 e le

8:25:18, dopodichè essa è stata utilizzata in Ticino tra le ore 10:57:32 (prima

antenna attivata a sud delle alpi quel giorno: quella di Rodi-Fiesso) e le ore

12:20:14 e le 12:21:18 a Bellinzona (antenna attivata: quella Monti di Ravecchia);

- il

giorno di martedì 24.5.2005, tra le 10:54:54 (prima attivazione in Ticino

attraverso l'antenna di Rodi-Fiesso) e le ore 13:12:07 (nuovo contatto con

l'antenna di Rodi-Fiesso, sicuramente avvenuto durante il viaggio di rientro a

Zurigo, stante che, dopo essere stato utilizzato per degli SMS, nell'immediato

seguito, il natel ha attivato antenne che corrispondono al tragitto che fa il treno

sulla tratta Ticino-Zurigo, in particolare quelle di Sisikon e Zugo);

- il

giorno di venerdì 3.6.2005, dopo degli utilizzi a Dielsdorf, Adliswil e Zurigo

(tra le 10:41 e le 13:16), il natel e la scheda di cui è questione hanno

attivato alle 16:08:05 e alle 16:08:16 l'antenna di Giornico, alle 16:26:08

quella di Arbedo e alle 16:55:50 quella di Bellinzona-Monti di Ravecchia. Le

successive attivazioni delle antenne (alle 18:58:35 a Bellinzona, palazzo della

Stazione e 21:34:35 Zurigo-Kasernenstrasse, 21:39:16 Zurigo-Hauptbahnhof)

delineano bene i tempi del rientro a Zurigo, in corrispondenza del treno che

parte da Bellinzona intorno alle ore 19:00 con arrivo a Zurigo intorno alle 21:30;

- il

sabato 4.6.2005, l'utilizzo del citato cellulare evidenzia un quarto viaggio da

Zurigo a Bellinzona, con l'attivazione dell'antenna di Quinto alle 10:57:38, di

Giornico alle 11:21:01 e alle 11:21:05, di Arbedo alle 11:36:52 e alle

11:37:17, di Bellinzona-Monti di Ravecchia alle 12:06:28 e alle 12:07:19, con rapido

rientro a Zurigo, visto che alle 14:26:14, 14:26:31, 14:28:03 sono state

attivate le due antenne di Zugo e poi, a partire dalle 15:22:54, quelle di Adliswil,

Zurigo, Dielsdorf e altre ancora;

- il

martedì 7.6.2005, la prima antenna attivata a sud delle alpi (dopo parecchi

utilizzi del natel in zona di Dielsdorf, Zurigo e dintorni e poi, sicuramente

sul treno verso sud, a partire dalle 15:53:34, la cella di Goldau e poi di Arth,

di Rigi-Kulm, di Arth, di Schwyz, di Ibach, di Igenbohl-Brunnen) è quella di Personico,

alle 17:21:02. Indi sono state attivate le celle di Bellinzona, Via Guisan 3,

alle 17:50:41 e alle 17:52:31, dopodichè è possibile ricostruire il viaggio di

ritorno verso Zurigo, attraverso l'attivazione, a partire dalle 18:32:44 delle

antenne di Castione, Lodrino, Personico, Giornico e poi -superata la galleria

del Gottardo- di Ibach, Seewen e Zurigo, tra le 20:49:25 e le 22:15:15, fino a Dielsdorf;

- il

sesto viaggio di venerdì 10.6.2005 (giorno dell'arresto dell'accusato) è pure

ricostruibile seguendo il percorso delle antenne, da quella di Dielsdorf alle

11:41:25 e ancora nel seguito, fino a quella di Zurigo-Hauptbahnhof alle

13:32:39, per poi arrivare -come già cennato al considerando che precede- a Dalpe

alle 17:04:05, a Chiggiogna alle 17:04:59, con presenza a Bellinzona, in zona

di Via Guisan, alle 17:50:47. Avuto riguardo a questo ultimo viaggio è

interessante annotare che, in corrispondenza all'attivazione dell'antenna di Dalpe,

l'accusato ha chiamato il numero di natel __________, numero dal quale egli è

stato richiamato quando era a Bellinzona, in zona Via Guisan-Viale Officina.

Detto

numero è memorizzato nella scheda del Nokia in combinazione col nome "__________",

a dire di AC 1 "un amico di Zurigo" (cfr. verbale PS del 21.7.2005

allegato al rapporto di Polizia).

Dopo aver passato in rassegna tutti i suddetti

viaggi è ancora interessante annotare che non v'è mai stata, in nessun caso, nel

periodo 11.5.-10.6.2005, un'attivazione di antenne a sud di Bellinzona, in

particolare mai è stata attivata dal natel di AC 1 una qualsiasi antenna in

zona di Lugano, risp. sulla tratta Bellinzona-Lugano.

Cinque dei sei suddescritti viaggi in Ticino, e

meglio a Bellinzona, sono stati contestati dagli inquirenti all'accusato, il

quale ha dichiarato di essere venuto in Ticino in sole due occasioni, a

distanza di una settimana circa l'una dall'altra, di cui la seconda il giorno

dell'arresto 10.6.2005 (cfr. verbale PS del 22.6.2005 p. 4 e del 15.7.2005 p.

2-3), quando sarebbe venuto

-come già illustrato- per trasportare il danaro

del "faux blanc"; la prima, all'incirca una settimana prima, per visitare

la sua fidanzata di nome __________ di cui ha dichiarato (sic!) di non

conoscere "il suo cognome, non so dire dove abiti e non possiedo il suo

numero di telefono".

Per finire non l'avrebbe incontrata perché sul

treno sarebbe stato controllato dalla Polizia e respinto a Zurigo.

Al riguardo gli agenti che lo interrogavano hanno

esperito delle indagini accertando che l'accusato era stato controllato e

perquisito dalla Polizia ferroviaria non già la settimana precedente il

10.6.2005, bensì in data 17 aprile 2005.

Siccome privo di un'autorizzazione a lasciare il

Canton Zurigo, era stato invitato a salire sul primo treno diretto a Zurigo.

Gli va dato anche atto che in quell'occasione egli viaggiava sulla tratta

Bellinzona-Lugano e che non aveva su di sè nè droga nè danaro per importo

inusuale, sennò v'è da ritenere che la Polizia ferroviaria l'avrebbe comunicato

ai colleghi della Cantonale.

Altrettanto certo è però che egli non era quivi

venuto per visitare una "fidanzata" di cui non ha saputo dare nessun

elemento idoneo all'identificazione, nè il cognome, nè (nell'era dei cellulari)

un recapito quantomeno telefonico, risp. un'altra qualsiasi indicazione che

permettesse a lui stesso di contattarla e/o rintracciarla.

Per i restanti viaggi in Ticino, l'accusato si è

limitato a negare di averli effettuati adducendo inizialmente che "… è

capitato che io prestassi il mio telefono cellulare a miei amici per delle

telefonate come anche è capitato che io lasciassi il telefono cellulare presso

il Centro dove abitavo e chi viveva con me usava il telefono… omissis… Non lo

so. Non ero a conoscenza che qualcuno venisse in Ticino con il mio telefono. Io

non ho mai dato il mio telefono a nessuno sapendo che stava scendendo in Ticino

o che era intenzionato a farlo…" (cfr. il già citato verbale alla PS

del 15.7.2005, alla p. 1 e alla p. 4).

Davanti al Procuratore pubblico, nel verbale del

5.8.2005, a p. 4, ha modificato leggermente la sua risposta dichiarando:

" Ribadisco

che è stato qualcun altro a portare il mio telefono in Ticino ma non so chi

sia. Per noi è normale che si lasci il natel a disposizione degli amici a

condizione che lo carichino..."

e, a p. 5,

" … Mi è

successo di lasciare il mio telefono a disposizione di altre persone per un

giorno o anche più. Queste persone non mi pagano l'utilizzo del telefono ma me

lo ricaricano. Non so per che importo me lo ricaricano…"

Sennonchè neppure su queste affermazioni AC 1 può

essere creduto, tosto che si consideri che i tabulati acquisiti non rivelano

solo le sei trasferte in Ticino, fatte secondo modalità per molti aspetti analoghe

e ripetitive: in quasi tutti i casi vi è stata l'andata a Bellinzona con una

sosta in città di corta durata (circa un'ora o poco più), seguita da un rapido

rientro a Zurigo, il che ben si configura come il classico viaggio del corriere

che, eseguita la consegna e incassati i soldi, subito ritorna là da dove è

venuto. I tabulati rivelano altresì che l'accusato ha fatto molteplici analoghi

viaggi in Svizzera romanda, in particolare in località Crissier e Losanna (ove

pure esistono centri per asilanti). Ivi si è recato , per quanto riguarda

l'ultimo mese prima dell'arresto per il quale il Giar ha autorizzato il

controllo, il 14, il 16, il 23, il 31.5.2005 e ancora il 1., il 6 e l'8.6.2005.

Troppi viaggi (in così breve lasso di tempo) per

credere che i motivi fossero quelli addotti dall'accusato, ovvero l'aver egli

reso semplici visite ad amici e conoscenti, risp. l'essersi colà recato perché

gli piace l'ambiente francofono.

La realtà è che le modalità con cui ha eseguito

queste trasferte (desumibili dall'attenta analisi dei tabulati) sono assai

simili a quelle dei viaggi in Ticino: l'andata in treno, la breve sosta (spesso

anche meno di un'ora) e il subitaneo ritorno a Zurigo e a Dielsdorf. Modalità

che di nuovo richiamano l'agire tipico del corriere che si sobbarca le ore di

viaggio che occorrono (sproporzionate per rapporto alla brevità della sosta),

fa la sua consegna, incassa il danaro e tosto riparte.

6. Rafforzano

ulteriormente la tesi che AC 1 ha funto da corriere prezzolato della droga i

seguenti fatti e circostanze, presi singolarmente ma soprattutto nel loro

complesso e letti insieme a tutto quanto si è andati sin qui espondendo:

- nella

rubrica del natel di AC 1 gli inquirenti hanno trovato il numero __________

combinato con il nome "D__________ ". Agli inquirenti ticinesi questo

numero di telefono era noto giacchè il cellulare con quella scheda era stato da

loro trovato in uso ad un cittadino liberiano di nome __________, nato il __________1987,

soprannominato I__________, arrestato in Ticino il 28.4.2005 per infrazione

aggravata alla LStup. Dall'inchiesta esperita (denominata "__________")

è emerso che I__________ aveva ripetutamente funto da corriere prezzolato della

cocaina, sulla tratta Zurigo-Lugano, con una ricompensa di circa fr. 500.- per

viaggio.

I__________

(che essendo minorenne è poi stato consegnato alle Autorità zurighesi) nel

corso dei suoi interrogatori aveva confessato di aver trasportato in Ticino, in

una decina di viaggi, complessivamente un chilo circa di cocaina che quivi

consegnava a __________ (cittadino nigeriano, nato il __________1984,

attualmente deferito alle Assise criminali e quindi in attesa di processo).

Di

transenna si annota qui che uno dei motivi -oltre quello del prezzo- che han

convinto la Corte a quantificare in circa 100 grammi (invece dei 130 indicati

nell'atto d'accusa) la cocaina trasportata a Bellinzona il 10.6.2005

dall'accusato è stato quello di considerare che I__________, pacificamente

corriere della droga, trasportava per l'appunto in ogni viaggio all'incirca un

etto di tale sostanza.

È

ben vero che, sottoposta a taluni protagonisti dell'inchiesta "__________"

(ovvero a __________, a __________ e a sua moglie __________) la foto

dell'accusato, nessuno di loro l'ha riconosciuto. __________ neppure ha

riconosciuto il nome D__________. Del pari AC 1, mostrategli le foto delle suddette

persone e quella di __________ (ovvero lo spacciatore per conto del quale __________

"lavorava"), non ne ha riconosciuta nessuna. Nondimeno AC 1 ha dato

risposte tutt'altro che limpide nel verbale della PS del 21.7.2005, nel quale,

a p. 2, richiesto di spiegare la presenza nella sua rubrica telefonica del nome

D__________ accanto al __________ già in uso a I__________, ha dichiarato:

" … Non ho iscritto io questo numero è stata una persona di colore che

non conosco a cui ho prestato il cellulare. Non so come si chiama questa

persona a cui ho prestato il cellulare…"

A pagina 5 dello stesso verbale, invece, ha

dichiarato:

" …

D Chi

è la persona con il nome "D__________ " con il relativo numero di

telefono __________?

R Ho

conosciuto "D__________ " a Zurigo alla Discoteca "Cubanito".

Lui parlava Peul come me e così abbiamo fatto conoscenza.

ADR che

non mi ricordo quando l'avevo incontrato, non sono neanche in grado di dire se

era estate o inverno…",

per

poi ricorreggersi a pagina 6, ove, a precisa domanda, ha risposto:

"

D Lei

nella lista di numeri e nomi esposta in partenza ha affermato che D__________

ed il numero di telefono relativo era stato inserito da un suo amico che aveva

utilizzato in precedenza l'apparecchio telefonico. Per quale motivo una volta

terminata la lista telefonica a precisa domanda ha asserito di aver conosciuto

ed incontrato D__________ a Zurigo in discoteca?

R Mi

sono sbagliato, mi sono confuso con "__________", un amico di colore

incontrato alla discoteca "Cubanito".

Dichiaro che D__________ non l'ho mai visto. Prima mi

sono sbagliato. È stato un amico di colore ad inserire questo numero di telefono.

ADR che non so come si chiama la persona che ha inserito il numero

telefonico in rubrica, sono tanti amici e tra gli stessi non saprei indicarvi

quale di loro è stato a fare ciò…".

Una

scusa troppo banale per credere di poter così giustificare il fatto di aver

avuto in memoria il numero di un corriere di cocaina confesso per trasporti di

circa un chilo di sostanza in totale, numero perdipiù palesemente abbinato a un

nome di comodo ("D__________ " invece di __________), senza

dimenticare che -come si è accertato in aula- nonostante le sue invero precarie

condizioni finanziarie, oltre che a girare in continuazione in treno per tutta

la Svizzera, AC 1 -per sua stessa ammissione- conduceva un tipo di vita per lui

molto costoso, frequentando regolarmente discoteche e bar (al dibattimento ha

avuto l'ardire di dichiarare che per lui non era un problema trovare nelle

discoteche e nei locali notturni donne disposte a pagargli l'entrata, risp. le

consumazioni!);

- nella

rubrica del cellulare di AC 1 gli inquirenti hanno anche trovato, memorizzato,

il numero __________ accanto al nome "L__________ ".

Indagini

esperite al riguardo di detto numero e della relativa scheda telefonica hanno

portato ad accertare che esso è stato attivato il 10.9.2004 dopo che la scheda era

stata acquistata da __________, di Bellinzona, pacificamente consumatrice di

cocaina. Costei, interrogata, ha confermato di essere stata lei ad acquistare

la scheda in questione e di averla poi ceduta, in cambio di cocaina, verso la

fine del 2004, insieme al suo cellulare, a un cittadino africano (incontrato a Bellinzona

ma all'epoca residente in un centro per asilanti di Lugano) che per l'appunto

spacciava cocaina. La __________ non ha riconosciuto AC 1 nella foto ostensagli

dagli inquirenti.

Sta

di fatto che il numero telefonico della scheda ceduta da una tossicomane ad uno

spacciatore africano verso la fine del 2004, si trovava memorizzato nella

rubrica del natel di AC 1 all'atto del suo arresto. Nel verbale del 21.7.2005, AC

1 si era espresso sul nome L__________ e sul numero ad esso collegato, nei

seguenti termini: "… È un amico di colore di Zurigo incontrato nella

discoteca "Cubanito", forse abita a Zurigo…"; col che, di

bel nuovo, si confermano e le costose (per uno come AC 1) frequentazioni di discoteche

e le contiguità con persone ricollegabili al commercio della cocaina;

- il

giorno 11.6.2005, quando l'accusato già era in stato d'arresto, alle 13:22:45

sul suo natel (già sequestrato dalla Polizia) è giunta una chiamata dal numero

__________, registrato nella memoria della rubrica accanto al nome "M__________

", nome che l'accusato -nel già citato verbale 21.7.2005- ha dichiarato

essere "… un amico di Winterthur incontrato in un bar di Zurigo…".

Indagini esperite dagli inquirenti hanno portato a stabilire che l'utenza

citata 078 855.16.12 è formalmente intestata a tale A__________ di Zurigo (cfr.

rapporto di Polizia del 15.6.2005 di richiesta dei tabulati telefonici

retroattivi, allegato all'AI 14).

Secondo

gli accertamenti fatti dagli inquirenti nel contesto della già citata inchiesta

"__________", era emerso che A__________ era il formale intestatario

di ulteriori sei utenze, ovvero di ulteriori sei numeri telefonici. L'analisi

dei tabulati retroattivi relativi all'utenza in uso a __________ (il corriere

di cui si è testè detto) ha portato a scoprire che quest'ultimo era entrato in

contatto, prima del suo arresto, con quattro dei citati numeri intestati a A__________.

Il suo mandante (di __________) __________, era, a sua volta, stato in contatto

telefonico con due delle utenze intestate a A__________. Ciò comprova ancora

una volta che l'accusato era in contatto con persone (nel concreto caso M__________)

a loro volta legate al giro (attraverso il "compiacente" A__________)

dei trafficanti (in particolare il __________ e il suo corriere __________) di

cocaina dell'inchiesta "__________". Date le circostanze, è più che

plausibile che, il mancato rientro di AC 1 a Dielsdorf il 10.6.2005, abbia

spinto "M__________ " a cercarlo, contattandolo via natel.

Col che, tutto ben considerato, non possono per

finire esservi dubbi di sorta nel ritenere che, quel 10.6.2005, l'accusato AC 1

è venuto appositamente, col treno, da Zurigo a Bellinzona per quivi portare una

partita dell'ordine di un centinaio di grammi di cocaina, che ha consegnato a

terzi, incassando il prezzo (nascosto nelle mutande) e la sua ricompensa

(riposta nel borsello) quale corriere e che, se non fosse stato fermato,

sarebbe rientrato a Zurigo consegnando il danaro occultato a chi solo lui sa.

7. Dati

i fatti sin qui accertati, si ha in diritto che l'accusato ha commesso

infrazione alla LStup così come imputatogli nell'atto d'accusa (con la già

descritta correzione del quantitativo di cocaina, ritenuto essere dell'ordine

di grandezza di un etto circa). L'ipotesi prospettata in aula di riciclaggio di

danaro è invece venuta a cadere, poiché la tesi di un trasporto di danaro da

Zurigo a Lugano per conto di un "faux blanc" è stata ritenuta

inventata di sana pianta e quindi menzognera.

Della contravvenzione alla LStup con riferimento

agli ammessi reiterati consumi di marijuana, si è già detto e non è qui il caso

di ripetersi.

Venendo alla commisurazione della pena, alla luce

dell'art. 63 CP, è parsa alla Corte del tutto adeguata per rapporto alla

gravità della colpa (e quindi per nulla severa, semmai piuttosto benevola)

quella di dieci mesi di detenzione proposta dalla Pubblica Accusa. Detta pena

tiene ampiamente conto della gravità del reato commesso a fine di lucro, nonché

dell'atteggiamento processuale negativo e, qua e là, financo sfacciato, volto a

negare l'evidenza e a mentire pervicacemente. Un siffatto atteggiamento non è

sicuramente indice di ravvedimento, rispettivamente di maturata consapevolezza

della grave infrazione commessa. D'altro canto siffatta pena, invero mite,

considera in modo importante la giovane età del reo e la sua precaria e

difficile situazione personale e sociale. Detta pena deve essere espiata poiché

la prognosi è, per AC 1, pesantemente infausta. Privo di documenti, in Svizzera

solo perché, proprio a motivo dell'assenza di un valido documento, il suo

allontanamento non può essere eseguito, comunque abituatosi, nei quasi due anni

quivi trascorsi, a uno stile di vita a lui assolutamente non confacente (non ha

un lavoro nè potrà, per legge, averne, frequenta intensamente bar e discoteche,

ovvero luoghi di scioperatezza, nei quali incontra prevalentemente persone

coinvolte nei vietati traffici di droga, tanto che lui stesso è già diventato

un consumatore abituale di marijuana), il rischio di ricadere nella tentazione

di guadagnare facile danaro con il trasporto di stupefacenti, è alto e

concreto. Non avendo più legami col nostro Paese, nel quale egli continua a

soggiornare nonostante le decisioni federali che gli impongono di lasciare la

Svizzera solo perché rifiuta di procurarsi un documento valido per l'espatrio, AC

1 (che quivi ha delinquito commettendo un reato -il trasporto di droga- grave e

lesivo della pubblica salute solo per scopo di lucro), ha da essere espulso per

anni cinque effettivi, così come proposto dal Procuratore pubblico. Anche per

la pena accessoria la prognosi è negativa (per tutti i motivi già testè

evidenziati). I fr. 7'000.- in sequestro debbono essere confiscati ex art. 59

CP siccome provento di reato. Il Nokia con la relativa carta SIM ha pure da

essere confiscato a norma dell'art. 58 CP siccome oggetto utilizzato per tenere

i contatti con persone coinvolte in traffici di droga.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,

tranne che ai quesiti n. 1.1, 1.1.1.1, 3;

visti gli art. 18, 36, 41,

55, 58, 59, 63, 64, 65, 68, 69, 305bis CP;

19 cifra 1, 19a LF stup;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1,

sedicente, è autore colpevole di:

infrazione e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

previo acquisto, risp. presa in consegna nella Svizzera

tedesca

da uno sconosciuto, detenzione e trasporto a

Bellinzona,

venduto o procurato a terzi all'incirca 100

grammi di cocaina

al prezzo complessivo di fr. 7'000.-,

a Bellinzona, il 10 giugno 2005,

nonché per avere, senza essere autorizzato,

in più occasioni,

consumato all'incirca 100 grammi di marijuana,

a Dielsdorf, Zurigo ed in altre imprecisate

località,

nel periodo compreso tra il 2004 e il 10 giugno

2005,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

AC 1 è

prosciolto dall'imputazione di riciclaggio di danaro.

3.

Di

conseguenza, avendo agito, in relazione al reato di contravvenzione alla LStup,

in parte prima del compimento del ventesimo anno d'età, AC 1 (sedicente) è

condannato:

3.1

alla pena di

mesi 10 (dieci) di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

3.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per anni 5 (cinque);

3.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.

4.

È ordinata

la confisca di tutto quanto in sequestro.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 400.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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