72.2005.111
Ripetuta truffa
16 maggio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
72.2005.111
Data decisione, Autorità:
16.05.2006, PENAL
Titolo:
Ripetuta truffa
TRUFFA
art. 146 CPS
Incarto n.
72.2005.111
Lugano,
16 maggio 2006/ep
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
1. truffa
per mestiere, sub. ripetuta truffa
per avere,
a __________
e in altre località della Svizzera,
nel
periodo 18.4.2002-14.3.2004,
affermando
cose false e dissimulando cose vere,
ripetutamente
indotto, con astuzia, sia i dipendenti di alcune casse malati, sia i dipendenti
di una compagnia di assicurazione, sia alcuni medici da lui consultati, a
compiere atti pregiudizievoli per il loro patrimonio e per quello altrui, al
fine di procacciarsi un indebito profitto costante nel tempo, tale da
permettere di qualificare il suo agire come truffa per mestiere, avendo egli
conseguito un indebito profitto complessivo di almeno CHF 138'302,50, nel
periodo di 23 mesi;
in specie,
per avere
indotto i dipendenti della casse malati PC 1, __________ (ora fallita), PC 2 e PC
3, rispettivamente i dipendenti della compagnia di assicurazione __________, a
stipulare con lui delle polizze assicurative per infortuni professionali (finalizzate
all’ottenimento di indennità giornaliere per perdita di guadagno), fornendo
false generalità oppure sottacendo loro di essere già assicurato per il
medesimo evento presso altre casse malati e/o presso un’altra compagnia
d’assicurazione,
nonché
per avere annunciato a queste ultime infortuni in parte simulati oppure
annunciati contemporaneamente a più assicuratori e per avere prodotto alla
cassa malati PC 1 dei certificati medici e delle attestazioni mediche da lui
ottenuti con inganno, fornendo ai medici da lui consultati (__________, nonché
ai medici dell’Ospedale regionale di __________), false generalità e false
indicazioni in merito all’eziologia delle patologie di cui dichiarava di
soffrire, che i medici, ingannati, trasponevano nei certificati da loro
rilasciati all’indirizzo dell’assicuratore interessato,
ottenendo
così il versamento di indennità assicurative per infortunio non dovute, avendo
egli avuto inoltre cura di rivolgersi, per ogni singolo filone truffaldino,
sempre al medesimo gruppo di medici, a seconda delle casse malati e/o della
compagnia di assicurazione da lui interpellate, al fine di impedire che queste
(o i medici da lui consultati), interagendo, potessero scoprire l’inganno;
in
particolare, per avere stipulato le seguenti polizze di assicurazione
infortuni:
□ tre polizze con la cassa malati PC
1,: la prima, in data 26.1.2000 (n. _______) fornendo un falso nominativo (__________);
la seconda, in data 26.1.2001 (n. _______) fornendo un falso nominativo (AC 1)
e una falsa data di nascita (_______); la terza, in data 25.11.2002 (polizza n.
_______);
□ una polizza con la cassa malati _____,
_____, in data 1.3.2002;
□ una polizza con la cassa malati __________
(nel frattempo fallita), in data 1.3.2002;
□ una polizza con la PL 1, in data
1.12.2002;
□ una polizza con la PC 2, in data
1.4.2002;
chiedendo
ed ottenendo indebitamente, sulla base delle stesse e sulla scorta dei
certificati medici e delle attestazioni mediche da lui ottenute fornendo false
indicazioni e informazioni (falso cognome: __________ anziché AC 1; false date
di nascita: _______ e _______anziché _______; e false indicazioni in merito
alla causa degli asseriti infortuni da lui subiti), sfruttando l’errore in cui
gli assicuratori sono venuti in tal modo a trovarsi, le seguenti indennità per
infortunio:
□ complessivi CHF 85'125.- dalla
cassa malati PC 1, nel periodo 21.2.2001-14.03.2004, per infortuni (in parte
simulati e in parte annunciati contemporaneamente anche ad altre casse malati,
e meglio alle casse malati __________, PC 2, e PC 3; nonché alla compagnia di
assicurazione PL 1, per la polizza n. _______, da lui stipulata fornendo un
falso cognome e una falsa data di nascita);
□ complessivi CHF 53'177,50, nel
periodo 1.6.2002-20.4.2003, per infortuni (in parte simulati), annunciati,
contemporaneamente, a diverse assicuratori, e più precisamente: alla cassa
malati __________ (per complessivi CHF 7'022,50, nel periodo
18.4.2002-20.4.2003), alla cassa malati PC 3 (per complessivi CHF 39'435.-, nel
periodo 1.6.2002-20.4.2003), alla cassa malati PC 2 (per complessivi CHF
4'050.-, nel periodo 26.8.2002-24.12.2002) e alla PL 1 (per complessivi CHF
2'670.-, nel periodo 30.9.2002-24.11.2002);
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti art. 146 cifra 2, sub. cifra 1, CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 106/2005 del 1° settembre 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio lic. iur. DUF 1.
§ L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 11.10.
Preliminarmente
il PP, col consenso della difesa, rettifica alcune indicazioni dell’atto
d’accusa: a pag. 1 il periodo delle asserite malversazioni inizia il 21.2.2001
e non il 18.4. 2002, la durata dell’asserito illecito è pertanto di 37 mesi e
non di 23, e a pag. 3 riga uno il periodo inizia il 18.4.2002 e non il 1.6.2002
e alla riga cinque della stessa pagina la data è 15.7.2002 e non 20.4.2003.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
osserva come i fatti e gli importi contenuti nell’atto
d’accusa non siano contestati dall’accusato. Ricorda il modus operandi
dell’accusato e sottolinea gli accorgimenti presi dallo stesso per evitare che
le assicurazioni interessate si rendessero conto di interagire con la medesima
persona. Egli ha sicuramente adempiuto i presupposti del reato di truffa.
Osserva inoltre come pure i presupposti dell’aggravante siano dati: lo stesso
accusato ha ammesso di aver vissuto grazie al reddito conseguito dalle truffe
alle assicurazioni.
Confermato
integralmente l’atto d’accusa, il PP chiede la condanna ad una pena di 13 mesi
di detenzione sospesi condizionalmente; chiede inoltre che lo stesso sia
condannato a pagare quanto riconosciuto alle parti civile nell’atto d’accusa.
§ Il Difensore, il quale ripercorre le imputazioni dell’atto
d’accusa. In merito all’assicurazione PC 1 nega sia dato l’elemento
dell’astuzia. Già al momento della stipulazione del contratto (ma anche in
seguito), la stessa avrebbero potuto, tramite semplici verifiche, scoprire
l’inganno messo in atto dal suo patrocinato. Questo reato deve pertanto essere derubricato
in appropriazione indebita ripetuta.
Anche
negli altri casi qui in esame, le assicurazioni hanno mancato di diligenza
omettendo le più semplici verifiche. Egli chiede pertanto, anche per questi
casi, il proscioglimento dal reato di truffa per mestiere, sub. ripetuta
truffa, e la derubrica in appropriazione indebita.
Contestualizza
i fatti in esame e sottolinea il difficile momento che viveva l’accusato
all’epoca in cui ha delinquito; il difensore osserva come nel frattempo egli
abbia risolto i suoi problemi e si sia ricostruito una nuova vita. Ai fini
della commisurazione della pena chiede si tenga conto sia di quella difficile
situazione che del sincero pentimento ex art. 64 CP dimostrato dal suo
assistito.
Conclude
pertanto chiedendo la condanna del suo assistito ad una pena non superiore a 5
mesi di detenzione sospesi condizionalmente. Riconosce inoltre le pretese di
parte civili desumibili dall’atto d’accusa.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. ripetuta
truffa
per
avere, nel periodo 21.2.2001 – 14.3.2004, a __________ ed in altre località
della Svizzera, al fine di procacciarsi un indebito profitto, affermando cose
false e dissimulando cose vere, indotto con astuzia dipendenti delle compagnie
assicurative PC 1, __________, PC 2, PC 3 e PL 1 e alcuni medici da lui
consultati a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio degli enti
assicurativi, conseguendo un indebito profitto complessivo di almeno fr. 138'302.50?
1.1.1. trattasi di
reato aggravato siccome commesso per mestiere?
1.1.2. trattasi
invece, del tutto o in parte, di appropriazione indebita, ripetuta?
E meglio
come descritto nell’atto di accusa.
Considerandi
2.
Sussistono
attenuati specifiche giusta l’art. 64 CP?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Deve
essere condannato al pagamento delle indennità richieste dalle parti civili?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1, 1.1.2, 2;
visti gli art. 18, 36, 41,
48, 50, 63, 64, 68, 146 CP;
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di
1.1
ripetuta
truffa
per
avere, nel periodo 21.2.2001 – 14.3.2004, a __________ ed in altre località
della Svizzera, al fine di procacciarsi un indebito profitto, affermando cose
false e dissimulando cose vere, indotto con astuzia dipendenti delle compagnie
assicurative PC 1, __________, PC 2, PC 3 e PL 1 e alcuni medici da lui
consultati a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio degli enti
assicurativi, conseguendo un indebito profitto complessivo di almeno fr.
138'302.50;
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di
conseguenza AC 1 è condannato:
2.1
alla pena di
10.
(dieci) mesi di detenzione a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a
quella di 5 giorni di detenzione inflittagli in data 14.10.2002 dal Ministero
pubblico del Canton Ticino;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 anni.
4.
AC 1 è
inoltre condannato a pagare le seguenti indennità:
4.1
fr.
85'125.- alla CM PC 1;
4.2
fr. 39'435.-
alla CM PC 3;
4.3
fr. 4'050.-
alla CM PC 2
4.4
fr. 7'022.50
alla CM __________.
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PC 2
3.
PC 3
4.
PL 1
5.
IE 1
6.
PC 4
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 450.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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