Lexipedia

Decisione

72.2005.111

Ripetuta truffa

16 maggio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti art. 146 cifra 2, sub. cifra 1, CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 106/2005 del 1° settembre 2005, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio lic. iur. DUF 1.

§ L'interprete IE 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 11.10.

Preliminarmente

il PP, col consenso della difesa, rettifica alcune indicazioni dell’atto

d’accusa: a pag. 1 il periodo delle asserite malversazioni inizia il 21.2.2001

e non il 18.4. 2002, la durata dell’asserito illecito è pertanto di 37 mesi e

non di 23, e a pag. 3 riga uno il periodo inizia il 18.4.2002 e non il 1.6.2002

e alla riga cinque della stessa pagina la data è 15.7.2002 e non 20.4.2003.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

osserva come i fatti e gli importi contenuti nell’atto

d’accusa non siano contestati dall’accusato. Ricorda il modus operandi

dell’accusato e sottolinea gli accorgimenti presi dallo stesso per evitare che

le assicurazioni interessate si rendessero conto di interagire con la medesima

persona. Egli ha sicuramente adempiuto i presupposti del reato di truffa.

Osserva inoltre come pure i presupposti dell’aggravante siano dati: lo stesso

accusato ha ammesso di aver vissuto grazie al reddito conseguito dalle truffe

alle assicurazioni.

Confermato

integralmente l’atto d’accusa, il PP chiede la condanna ad una pena di 13 mesi

di detenzione sospesi condizionalmente; chiede inoltre che lo stesso sia

condannato a pagare quanto riconosciuto alle parti civile nell’atto d’accusa.

§ Il Difensore, il quale ripercorre le imputazioni dell’atto

d’accusa. In merito all’assicurazione PC 1 nega sia dato l’elemento

dell’astuzia. Già al momento della stipulazione del contratto (ma anche in

seguito), la stessa avrebbero potuto, tramite semplici verifiche, scoprire

l’inganno messo in atto dal suo patrocinato. Questo reato deve pertanto essere derubricato

in appropriazione indebita ripetuta.

Anche

negli altri casi qui in esame, le assicurazioni hanno mancato di diligenza

omettendo le più semplici verifiche. Egli chiede pertanto, anche per questi

casi, il proscioglimento dal reato di truffa per mestiere, sub. ripetuta

truffa, e la derubrica in appropriazione indebita.

Contestualizza

i fatti in esame e sottolinea il difficile momento che viveva l’accusato

all’epoca in cui ha delinquito; il difensore osserva come nel frattempo egli

abbia risolto i suoi problemi e si sia ricostruito una nuova vita. Ai fini

della commisurazione della pena chiede si tenga conto sia di quella difficile

situazione che del sincero pentimento ex art. 64 CP dimostrato dal suo

assistito.

Conclude

pertanto chiedendo la condanna del suo assistito ad una pena non superiore a 5

mesi di detenzione sospesi condizionalmente. Riconosce inoltre le pretese di

parte civili desumibili dall’atto d’accusa.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. ripetuta

truffa

per

avere, nel periodo 21.2.2001 – 14.3.2004, a __________ ed in altre località

della Svizzera, al fine di procacciarsi un indebito profitto, affermando cose

false e dissimulando cose vere, indotto con astuzia dipendenti delle compagnie

assicurative PC 1, __________, PC 2, PC 3 e PL 1 e alcuni medici da lui

consultati a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio degli enti

assicurativi, conseguendo un indebito profitto complessivo di almeno fr. 138'302.50?

1.1.1. trattasi di

reato aggravato siccome commesso per mestiere?

1.1.2. trattasi

invece, del tutto o in parte, di appropriazione indebita, ripetuta?

E meglio

come descritto nell’atto di accusa.

Considerandi

2.

Sussistono

attenuati specifiche giusta l’art. 64 CP?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve

essere condannato al pagamento delle indennità richieste dalle parti civili?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1, 1.1.2, 2;

visti gli art. 18, 36, 41,

48, 50, 63, 64, 68, 146 CP;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di

1.1

ripetuta

truffa

per

avere, nel periodo 21.2.2001 – 14.3.2004, a __________ ed in altre località

della Svizzera, al fine di procacciarsi un indebito profitto, affermando cose

false e dissimulando cose vere, indotto con astuzia dipendenti delle compagnie

assicurative PC 1, __________, PC 2, PC 3 e PL 1 e alcuni medici da lui

consultati a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio degli enti

assicurativi, conseguendo un indebito profitto complessivo di almeno fr.

138'302.50;

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di

10.

(dieci) mesi di detenzione a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a

quella di 5 giorni di detenzione inflittagli in data 14.10.2002 dal Ministero

pubblico del Canton Ticino;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 anni.

4.

AC 1 è

inoltre condannato a pagare le seguenti indennità:

4.1

fr.

85'125.- alla CM PC 1;

4.2

fr. 39'435.-

alla CM PC 3;

4.3

fr. 4'050.-

alla CM PC 2

4.4

fr. 7'022.50

alla CM __________.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PL 1

5.

IE 1

6.

PC 4

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster