72.2005.116
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14 ottobre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
72.2005.116
Data decisione, Autorità:
14.10.2005, PENAL
Titolo:
ripetuta truffa di anziano per complessivi fr. 55'470.- e Euro 77'000.-, conosciuto vendendo tovaglie porta a porta, sfruttando la sua condizione di senilità e solitudine e facendogli credere di volerlo sposare, di avere debiti sulla casa in Croazia e di dover pagare una multa per lavoro in nero
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
72.2005.116
Lugano,
14 ottobre 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Blenio
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuta dal 3 maggio 2005;
prevenuta colpevole di:
1. truffa
ripetuta
per avere a Olivone,
fra il 28 gennaio 2005 e 14 aprile 2005,
in correità con il marito __________,
agendo alfine di procacciare a se e ad altri un
indebito profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia PC 1,
affermando cose false e dissimulando cose vere,
inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli
al suo patrimonio per un importo di complessivi fr. 55'470.-- e di € 77'000.--;
e meglio per avere,
sfruttando le a lei note condizioni di
solitudine, anzianità, malattia e di senile debilitazione della vittima,
carpendo altresì la sua fiducia dimostrandosi affabile nei suoi confronti,
orchestrando chiamate telefoniche alla vittima di
sollecito per la consegna del denaro e di rassicurazione per la restituzione
dell’importo, effettuate verosimilmente dal marito __________,
organizzando un incontro con un presunto agente
di polizia ticinese, che in realtà altri non era che il marito __________,
tacendo la sua vera identità, affermando
contrariamente al vero che l’abitazione in Croazia di cui era proprietaria con
Fatti
i genitori è stata posta sottosequestro a fronte dell’impossibilità di pagare
il mutuo ipotecario, di dover far fronte ad una multa emessa nei suoi confronti
dalla polizia degli stranieri del canton Ticino per una infrazione alla LF
sulla dimora e il domicilio degli stranieri (“lavoro in nero”),
e ancora, e sempre in modo falso,
affermando di essere nubile, senza prole e pronta
a sposarlo,
contando sul fatto che la vittima non poteva
verificare le sue affermazioni, con la promessa di restituire le somme al più
presto e per il tramite di un conto nr. __________ presso la Polizia di Chiasso e a tal proposito pure sottoscrivendo
il 15 febbraio 2005 il documento “riconoscimento di debito” ben sapendo che non
avrebbe mai proceduto a restituire il denaro,
ingannato con astuzia PC 1, inducendolo in tal
modo a consegnargli a più riprese somme di denaro,
e più precisamente:
•
in data 31 gennaio 2005 o giorni immediatamente
successivi, a Olivone, indotto PC 1 a consegnarle la somma di euro 10'000 che
la vittima aveva teste acquistato presso la Banca Raiffeisen di Olivone (in seguito BR)
pagandoli con un importo di corrispondenti fr. 15'700.--,
denaro prelevato
dallo stesso PC 1 sul suo conto risparmio seniori presso la BR di Olivone in data
31 gennaio 2005;
•
in data 8 febbraio 2005, a Biasca,
presso il Buffet
della stazione,
indotto PC 1 a
consegnare a __________, presentatosi come agente di polizia ticinese,
la somma di fr.
25'000.--; denaro prelevato dallo stesso
PC 1 sul suo conto
risparmio seniori presso
la BR di Olivone, con
3 distinte operazioni,
in data 7 febbraio
2005;
•
in data 14 febbraio 2005 o giorni immediatamente
successivi, indotto PC 1 a consegnarle la somma di euro 12'000 che la vittima
aveva testé acquistato presso la BR di Olivone pagandoli fr. 18'774.--; denaro prelevato dallo stesso PC
1 sul suo conto risparmio seniori presso la BR di Olivone in data 14 febbraio 2005;
•
in data 23 febbraio 2005 o giorni immediatamente
successivi, indotto PC 1 a versarle la somma di euro 20'000, denaro che lo
stesso PC 1 aveva ottenuto in data 23 febbraio 2005 presentando all’incasso
alla BR di Olivone gli assegni circolari n. __________ e __________ di euro
10'000 cadauno emessi in data 15 febbraio 2005 dalla Banca Popolare di Intra,
sede di __________;
•
in data 28 febbraio 2005 o giorni immediatamente
successivi, indotto PC 1 a consegnarle fr. 30'470.-- , denaro ottenuto da PC 1
a seguito dell’incasso degli assegni n. __________ e __________ di euro 10'000
cadauno, emessi dalla Banca Popolare di Intra, sede di __________ il giorno 15
febbraio 2005 e relativo cambio effettuato presso la BR;
•
in data 28 febbraio 2005 o giorni immediatamente
successivi, indotto PC 1 a consegnarle la somma di euro 10'000, denaro ottenuto
da PC 1 a seguito dell’incasso dell’assegno n. 52-01875487, emesso dalla Banca
Popolare di Intra, sede di __________, il giorno 15 febbraio 2005;
•
in data 12 marzo 2005 o giorni immediatamente
seguenti, indotto PC 1 a consegnatale la somma di euro 25'000, denaro ottenuto
da PC 1 il giorno 12 marzo 2005 a seguito della vendita da parte di PC 1 stesso della sua parte di
comproprietà di un immobile sito in __________ (I) alla nipote __________;
reato previsto
dall’art. 146 cpv. 1 CP;
Considerandi
2.
falsità
in documenti
per avere, ad Olivone, il 15 febbraio 2005,
allo scopo di procacciare a sé un indebito
vantaggio e di nuocere al patrimonio altrui, formato falsi documenti,
e meglio per avere
in tali circostanze sottoscritto con nome e
cognome di __________ il documento riconoscimento di debito che la vittima
PC 1 gli aveva sottoposto a tutela del denaro
che nelle circostanze descritte al pto 1 del
presente atto di accusa, le aveva consegnato;
reato previsto
dall’art. 251 cifra 1 CP;
3.
appropriazione
indebita
per essersi
fra il 5 e il 15 febbraio 2005, a Ronco sopra
Ascona,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un
indebito profitto
indebitamente appropriata di varie lenzuola,
cuscini e altri oggetti del valore complessivo denunciato di fr. 1'325.-- a lei
affidati avendo locato la casa di vacanza “__________” ammobiliata,
per il periodo 28 gennaio – 15 febbraio 2005;
reato previsto
dall’art. 138 cifra 1 CP;
4.
infrazione
alla Legge federale sul commercio ambulante
per avere,
in diverse località del cantone Ticino,
almeno dall’estate 2003 al gennaio 2005,
in correità con __________,
senza aver richiesto e ottenuto il necessario
permesso,
visitando economie domestiche private senza
essere stata chiamata e offrendo e vendendo in forma ambulante in particolare
tovaglie e centrini,
ripetutamente esercitato in modo illegale il
commercio ambulante;
reato previsto
dall’art. 14 LFCamb;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 115/2005 del 12 settembre 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il.
§ L'accusata AC 1
assistita dal difensore d'ufficio avv. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 12:30.
È pervenuta alla
Corte:
- istanza di risarcimento del 13.10.2005 della dott. iur. RC 1, in cui
la PC Comunione ereditaria fu PC 1 chiede complessivamente l'importo di fr. 176'873.50 oltre interessi (doc. TPC 4).
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
esamina nel dettaglio i fatti descritti nell'atto d'accusa e gli elementi
costitutivi dei relativi reati, in particolare quello di truffa ai sensi
dell'art. 146 CP. Confermato integralmente in fatto e in diritto l'atto
d'accusa, conclude chiedendo la condanna dell'accusata:
- alla pena di 13 mesi di detenzione sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di anni 3 e
- alla pena accessoria dell'espulsione per anni 5
effettivi, non avendo la donna nessun legame con il nostro paese.
§ Il Difensore, il quale chiede il proscioglimento della sua
assistita dal reato di truffa perché nel concreto caso fa difetto il requisito
dell'astuzia, dal reato di falsità in documenti e dal reato d'appropriazione
indebita perché non è provato che l'accusata abbia partecipato alla sottrazione
di lenzuola e altri oggetti dai vani locati. Per l'infrazione alla LF sul
commercio ambulante, che non contesta, chiede l'inflizione di una pena esigua
da porre al beneficio della sospensione condizionale. Non si pronuncia
sull'espulsione.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC
1.
1.
è autrice
colpevole di:
1.1
ripetuta
truffa
in danno
di PC 1
per un importo di fr. 55'470.- e di Euro
77'000.-,
a
Olivone, Biasca e in altre località,
nel periodo tra il 28 gennaio 2005 e il 14 aprile
2005?
1.2
falsità
in documenti
commessa
a Olivone il 15 febbraio 2005?
1.3
appropriazione
indebita
commessa
a Ronco sopra Ascona,
fra il 5
e il 15 febbraio 2005?
1.4
infrazione
alla LF sul commercio ambulante
commessa
in diverse località del Canton Ticino,
dall'estate
2003.
al gennaio 2005,
e meglio
come descritto nell’atto di accusa?
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1
privativa
della libertà?
2.2
accessoria
dell’espulsione?
3.
Deve
essere condannata a risarcire:
3.1
la PC Comunione
ereditaria fu PC 1 rappresentata dalla dott. iur. RC 1?
3.2
la PC PC 2
rappresentata da RC 2?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.3., 2.2, venendo a cadere il
quesito 3.2;
visti gli art. 18, 36, 41,
55, 63, 68, 69, 138, 146, 251 CP;
14.
LF sul commercio ambulante;
9.
segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autrice colpevole di:
1.1
ripetuta
truffa
per
avere,
agendo a scopo d'indebito profitto, in ripetute
occasioni,
fraudolentemente indotto PC 1
a consegnarle somme di denaro per un importo
complessivo di fr. 55'470.- e di Euro 77'000.- (pari a fr. 119'273.-),
ovvero per un importo complessivo di fr.
174'743.-,
a Olivone, Biasca e in altre località,
nel
periodo tra il 28 gennaio 2005 e il 14 aprile 2005;
1.2
falsità
in documenti
per
avere,
nel
contesto del reato di truffa descritto al considerando che precede, apposto su
un riconoscimento di debito la firma
falsa di __________,
a Olivone
il 15 febbraio 2005;
1.3
infrazione
alla LF sul commercio ambulante
per
avere, senza essere autorizzata,
ripetutamente
esercitato il commercio ambulante,
in varie località del Canton Ticino,
nel periodo tra l'estate 2003 e il gennaio 2005,
e meglio
come descritto nell’atto d'accusa.
2.
AC 1 è
prosciolta dall'imputazione di appropriazione indebita descritta al punto 3.
dell'atto d'accusa.
3.
Di
conseguenza, AC 1 è condannata:
3.1
alla pena di
mesi 13 (tredici) di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
3.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per anni 5 (cinque),
3.3
a versare fr.
176'873.50 alla PC Comunione ereditaria fu PC 1 rappresentata dalla dr. iur. RC
1;
3.4
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.
4.
La pretesa
della PC PC 2, stante il proscioglimento dell'accusata, viene a cadere.
5.
L’esecuzione
della pena privativa della libertà inflitta alla condannata è condizionalmente
sospesa con un periodo di prova di tre anni.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PC 2
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese diverse fr. 1'151.90
Perizia fr. 500.65
Interpreti fr. 180.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 2'382.55
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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