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Decisione

72.2005.116

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 ottobre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori è stata posta sottosequestro a fronte dell’impossibilità di pagare

il mutuo ipotecario, di dover far fronte ad una multa emessa nei suoi confronti

dalla polizia degli stranieri del canton Ticino per una infrazione alla LF

sulla dimora e il domicilio degli stranieri (“lavoro in nero”),

e ancora, e sempre in modo falso,

affermando di essere nubile, senza prole e pronta

a sposarlo,

contando sul fatto che la vittima non poteva

verificare le sue affermazioni, con la promessa di restituire le somme al più

presto e per il tramite di un conto nr. __________ presso la Polizia di Chiasso e a tal proposito pure sottoscrivendo

il 15 febbraio 2005 il documento “riconoscimento di debito” ben sapendo che non

avrebbe mai proceduto a restituire il denaro,

ingannato con astuzia PC 1, inducendolo in tal

modo a consegnargli a più riprese somme di denaro,

e più precisamente:

in data 31 gennaio 2005 o giorni immediatamente

successivi, a Olivone, indotto PC 1 a consegnarle la somma di euro 10'000 che

la vittima aveva teste acquistato presso la Banca Raiffeisen di Olivone (in seguito BR)

pagandoli con un importo di corrispondenti fr. 15'700.--,

denaro prelevato

dallo stesso PC 1 sul suo conto risparmio seniori presso la BR di Olivone in data

31 gennaio 2005;

in data 8 febbraio 2005, a Biasca,

presso il Buffet

della stazione,

indotto PC 1 a

consegnare a __________, presentatosi come agente di polizia ticinese,

la somma di fr.

25'000.--; denaro prelevato dallo stesso

PC 1 sul suo conto

risparmio seniori presso

la BR di Olivone, con

3 distinte operazioni,

in data 7 febbraio

2005;

in data 14 febbraio 2005 o giorni immediatamente

successivi, indotto PC 1 a consegnarle la somma di euro 12'000 che la vittima

aveva testé acquistato presso la BR di Olivone pagandoli fr. 18'774.--; denaro prelevato dallo stesso PC

1 sul suo conto risparmio seniori presso la BR di Olivone in data 14 febbraio 2005;

in data 23 febbraio 2005 o giorni immediatamente

successivi, indotto PC 1 a versarle la somma di euro 20'000, denaro che lo

stesso PC 1 aveva ottenuto in data 23 febbraio 2005 presentando all’incasso

alla BR di Olivone gli assegni circolari n. __________ e __________ di euro

10'000 cadauno emessi in data 15 febbraio 2005 dalla Banca Popolare di Intra,

sede di __________;

in data 28 febbraio 2005 o giorni immediatamente

successivi, indotto PC 1 a consegnarle fr. 30'470.-- , denaro ottenuto da PC 1

a seguito dell’incasso degli assegni n. __________ e __________ di euro 10'000

cadauno, emessi dalla Banca Popolare di Intra, sede di __________ il giorno 15

febbraio 2005 e relativo cambio effettuato presso la BR;

in data 28 febbraio 2005 o giorni immediatamente

successivi, indotto PC 1 a consegnarle la somma di euro 10'000, denaro ottenuto

da PC 1 a seguito dell’incasso dell’assegno n. 52-01875487, emesso dalla Banca

Popolare di Intra, sede di __________, il giorno 15 febbraio 2005;

in data 12 marzo 2005 o giorni immediatamente

seguenti, indotto PC 1 a consegnatale la somma di euro 25'000, denaro ottenuto

da PC 1 il giorno 12 marzo 2005 a seguito della vendita da parte di PC 1 stesso della sua parte di

comproprietà di un immobile sito in __________ (I) alla nipote __________;

reato previsto

dall’art. 146 cpv. 1 CP;

Considerandi

2.

falsità

in documenti

per avere, ad Olivone, il 15 febbraio 2005,

allo scopo di procacciare a sé un indebito

vantaggio e di nuocere al patrimonio altrui, formato falsi documenti,

e meglio per avere

in tali circostanze sottoscritto con nome e

cognome di __________ il documento riconoscimento di debito che la vittima

PC 1 gli aveva sottoposto a tutela del denaro

che nelle circostanze descritte al pto 1 del

presente atto di accusa, le aveva consegnato;

reato previsto

dall’art. 251 cifra 1 CP;

3.

appropriazione

indebita

per essersi

fra il 5 e il 15 febbraio 2005, a Ronco sopra

Ascona,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un

indebito profitto

indebitamente appropriata di varie lenzuola,

cuscini e altri oggetti del valore complessivo denunciato di fr. 1'325.-- a lei

affidati avendo locato la casa di vacanza “__________” ammobiliata,

per il periodo 28 gennaio – 15 febbraio 2005;

reato previsto

dall’art. 138 cifra 1 CP;

4.

infrazione

alla Legge federale sul commercio ambulante

per avere,

in diverse località del cantone Ticino,

almeno dall’estate 2003 al gennaio 2005,

in correità con __________,

senza aver richiesto e ottenuto il necessario

permesso,

visitando economie domestiche private senza

essere stata chiamata e offrendo e vendendo in forma ambulante in particolare

tovaglie e centrini,

ripetutamente esercitato in modo illegale il

commercio ambulante;

reato previsto

dall’art. 14 LFCamb;

fatti avvenuti nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 115/2005 del 12 settembre 2005, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il.

§ L'accusata AC 1

assistita dal difensore d'ufficio avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

È pervenuta alla

Corte:

- istanza di risarcimento del 13.10.2005 della dott. iur. RC 1, in cui

la PC Comunione ereditaria fu PC 1 chiede complessivamente l'importo di fr. 176'873.50 oltre interessi (doc. TPC 4).

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

esamina nel dettaglio i fatti descritti nell'atto d'accusa e gli elementi

costitutivi dei relativi reati, in particolare quello di truffa ai sensi

dell'art. 146 CP. Confermato integralmente in fatto e in diritto l'atto

d'accusa, conclude chiedendo la condanna dell'accusata:

- alla pena di 13 mesi di detenzione sospesi

condizionalmente con un periodo di prova di anni 3 e

- alla pena accessoria dell'espulsione per anni 5

effettivi, non avendo la donna nessun legame con il nostro paese.

§ Il Difensore, il quale chiede il proscioglimento della sua

assistita dal reato di truffa perché nel concreto caso fa difetto il requisito

dell'astuzia, dal reato di falsità in documenti e dal reato d'appropriazione

indebita perché non è provato che l'accusata abbia partecipato alla sottrazione

di lenzuola e altri oggetti dai vani locati. Per l'infrazione alla LF sul

commercio ambulante, che non contesta, chiede l'inflizione di una pena esigua

da porre al beneficio della sospensione condizionale. Non si pronuncia

sull'espulsione.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC

1.

1.

è autrice

colpevole di:

1.1

ripetuta

truffa

in danno

di PC 1

per un importo di fr. 55'470.- e di Euro

77'000.-,

a

Olivone, Biasca e in altre località,

nel periodo tra il 28 gennaio 2005 e il 14 aprile

2005?

1.2

falsità

in documenti

commessa

a Olivone il 15 febbraio 2005?

1.3

appropriazione

indebita

commessa

a Ronco sopra Ascona,

fra il 5

e il 15 febbraio 2005?

1.4

infrazione

alla LF sul commercio ambulante

commessa

in diverse località del Canton Ticino,

dall'estate

2003.

al gennaio 2005,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa?

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1

privativa

della libertà?

2.2

accessoria

dell’espulsione?

3.

Deve

essere condannata a risarcire:

3.1

la PC Comunione

ereditaria fu PC 1 rappresentata dalla dott. iur. RC 1?

3.2

la PC PC 2

rappresentata da RC 2?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.3., 2.2, venendo a cadere il

quesito 3.2;

visti gli art. 18, 36, 41,

55, 63, 68, 69, 138, 146, 251 CP;

14.

LF sul commercio ambulante;

9.

segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autrice colpevole di:

1.1

ripetuta

truffa

per

avere,

agendo a scopo d'indebito profitto, in ripetute

occasioni,

fraudolentemente indotto PC 1

a consegnarle somme di denaro per un importo

complessivo di fr. 55'470.- e di Euro 77'000.- (pari a fr. 119'273.-),

ovvero per un importo complessivo di fr.

174'743.-,

a Olivone, Biasca e in altre località,

nel

periodo tra il 28 gennaio 2005 e il 14 aprile 2005;

1.2

falsità

in documenti

per

avere,

nel

contesto del reato di truffa descritto al considerando che precede, apposto su

un riconoscimento di debito la firma

falsa di __________,

a Olivone

il 15 febbraio 2005;

1.3

infrazione

alla LF sul commercio ambulante

per

avere, senza essere autorizzata,

ripetutamente

esercitato il commercio ambulante,

in varie località del Canton Ticino,

nel periodo tra l'estate 2003 e il gennaio 2005,

e meglio

come descritto nell’atto d'accusa.

2.

AC 1 è

prosciolta dall'imputazione di appropriazione indebita descritta al punto 3.

dell'atto d'accusa.

3.

Di

conseguenza, AC 1 è condannata:

3.1

alla pena di

mesi 13 (tredici) di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

3.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per anni 5 (cinque),

3.3

a versare fr.

176'873.50 alla PC Comunione ereditaria fu PC 1 rappresentata dalla dr. iur. RC

1;

3.4

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

4.

La pretesa

della PC PC 2, stante il proscioglimento dell'accusata, viene a cadere.

5.

L’esecuzione

della pena privativa della libertà inflitta alla condannata è condizionalmente

sospesa con un periodo di prova di tre anni.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 1'151.90

Perizia fr. 500.65

Interpreti fr. 180.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'382.55

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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