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Decisione

72.2005.117

Stupefacenti: venduto 290 grammi cocaina, procurato 35 grammi cocaina, consumo

23 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti art. 19 cifra 2 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 43/2004 del 8 gennaio 2004, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia (GP) DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 14.30.

Le parti rilevano la parziale prescrizione della contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti e concordano di limitare l’imputazione al periodo

posteriore al 21 marzo 2003.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato integralmente l’atto d’accusa in esame, conclude chiedendo che

l’accusato venga condannato a 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente

per un periodo di prova di 4 anni. Chiede altresì la revoca della sospensione

condizionale delle pene di cui ai DAC 16.12.2002 e 20.1.2004;

§ Il Difensore, il quale si associa

alla richiesta dell’accusa.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: A. AC

1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, nel periodo agosto 2004 - febbraio 2005, a Lugano,

1.1.1. venduto 290

grammi di cocaina?

1.1.2. procurato 35

grammi di cocaina?

1.1.1.1 trattasi di

infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva

o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone?

1.2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, nel periodo 21 marzo 2003 e fino al 21 marzo

2005, a Lugane e Bellinzona, consumato almeno 100 grammi di cocaina?

E meglio come

descritto dall’atto di accusa.

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata responsabilità?

3.

Sussistono

attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

5.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 5 giorni di

detenzione di cui al DAC 16.12.2002 e della pena di 90 giorni di detenzione di

cui al DAC 20.1.2004 del Ministero pubblico del Cantone Ticino?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne al quesito no. 3;

visti gli art. 11, 18, 36,

41, 48, 50, 63, 64, 65, 66, 68 CP;

19.

cifra

2.

e 19a LFStup;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone per avere, senza

essere autorizzato, nel periodo agosto 2004 - febbraio 2005, a Lugano,

1.1.1

venduto 290

grammi di cocaina;

1.1.2

procurato 35

grammi di cocaina;

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, nel periodo 21 marzo 2003 e fino al 21 marzo

2005, a Lugano e Bellinzona,

consumato almeno 100 grammi di cocaina;

e meglio

come descritto nell’atto d'accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è

condannato:

2.1

alla pena di

12.

(dodici) mesi di detenzione;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 4 anni.

4.

E’

revocata la sospensione condizionale della pena di 5

giorni di detenzione di cui al DAC 16.12.2002 e della pena di 90 giorni di

detenzione di cui al DAC 20.1.2004 del Ministero pubblico del Cantone Ticino.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 350.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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