72.2005.117
Stupefacenti: venduto 290 grammi cocaina, procurato 35 grammi cocaina, consumo
23 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2005.117
Data decisione, Autorità:
23.03.2006, PENAL
Titolo:
Stupefacenti: venduto 290 grammi cocaina, procurato 35 grammi cocaina, consumo
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 11 CPS
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19 cpv. a LSTUP
Incarto n.
72.2005.117
Lugano,
23 marzo 2006/ep
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dall'8 agosto 2003 al 5 settembre 2003;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
in
particolare per avere,
senza
essere autorizzato,
nel
periodo agosto 2004 e fino alla fine di febbraio 2005,
a Lugano,
1.1. venduto,
a diversi
consumatori non meglio indicati,
un
quantitativo complessivo di 290 grammi di cocaina al prezzo di fr. 120.-- al grammo, sostanza previamente
acquistata da __________, __________ e da __________ al prezzo di fr. 100.- al
grammo,
conseguendo
un illecito profitto stimato dall’accusato in fr. 5'000.-- oltre ad un
imprecisato quantitativo di cocaina cedutogli dagli acquirenti dopo ciascun
acquisto ed interamente destinata al proprio consumo personale;
1.2. procurato,
a __________,
in 3
distinte occasioni, complessivamente 30 grammi di cocaina, in particolare
accompagnando quest’ultimo da __________, venditore della sostanza, dietro
compenso corrispostogli dall’acquirente, di complessivi 3 grammi di cocaina interamente destinati
al proprio consumo personale,
nonché procurato
ad un suo conoscente non meglio identificato, 5 grammi di cocaina indirizzando
l’acquirente da __________ che gli corrispose quale compenso 1 grammo di cocaina interamente destinato
al proprio consumo personale;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
senza
essere autorizzato,
nel
periodo ottobre 2002 e fino al 21 marzo 2005,
a Lugano
e Bellinzona,
consumato
un imprecisato quantitativo ma almeno 100 grammi di cocaina;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti art. 19 cifra 2 LS, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 43/2004 del 8 gennaio 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia (GP) DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 14.30.
Le parti rilevano la parziale prescrizione della contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti e concordano di limitare l’imputazione al periodo
posteriore al 21 marzo 2003.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato integralmente l’atto d’accusa in esame, conclude chiedendo che
l’accusato venga condannato a 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 4 anni. Chiede altresì la revoca della sospensione
condizionale delle pene di cui ai DAC 16.12.2002 e 20.1.2004;
§ Il Difensore, il quale si associa
alla richiesta dell’accusa.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: A. AC
1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nel periodo agosto 2004 - febbraio 2005, a Lugano,
1.1.1. venduto 290
grammi di cocaina?
1.1.2. procurato 35
grammi di cocaina?
1.1.1.1 trattasi di
infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva
o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone?
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nel periodo 21 marzo 2003 e fino al 21 marzo
2005, a Lugane e Bellinzona, consumato almeno 100 grammi di cocaina?
E meglio come
descritto dall’atto di accusa.
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
3.
Sussistono
attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?
4.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
5.
Deve
subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 5 giorni di
detenzione di cui al DAC 16.12.2002 e della pena di 90 giorni di detenzione di
cui al DAC 20.1.2004 del Ministero pubblico del Cantone Ticino?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne al quesito no. 3;
visti gli art. 11, 18, 36,
41, 48, 50, 63, 64, 65, 66, 68 CP;
19.
cifra
2.
e 19a LFStup;
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone per avere, senza
essere autorizzato, nel periodo agosto 2004 - febbraio 2005, a Lugano,
1.1.1
venduto 290
grammi di cocaina;
1.1.2
procurato 35
grammi di cocaina;
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nel periodo 21 marzo 2003 e fino al 21 marzo
2005, a Lugano e Bellinzona,
consumato almeno 100 grammi di cocaina;
e meglio
come descritto nell’atto d'accusa.
2.
Di
conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è
condannato:
2.1
alla pena di
12.
(dodici) mesi di detenzione;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 4 anni.
4.
E’
revocata la sospensione condizionale della pena di 5
giorni di detenzione di cui al DAC 16.12.2002 e della pena di 90 giorni di
detenzione di cui al DAC 20.1.2004 del Ministero pubblico del Cantone Ticino.
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 350.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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