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Decisione

72.2005.12

Abusi sessuali su figlia minorenne. Riconosciuta indennità di fr. 20'000.- per torto morale.

24 marzo 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

23 marzo 2006 dalle ore 9:35 alle ore 17:00

venerdì

24 marzo 2006 dalle ore 9:30 alle ore 15:15

D'accordo le parti, in relazione

all'imputazione di coazione sessuale, il presidente prospetta in via

subordinata il reato di sfruttamento dello stato di bisogno a' sensi dell'art.

193 CP per il periodo dal febbraio 2000 al febbraio 2003. Solo per il periodo

dal 18.12.2002 al febbraio 2003, prospetta il reato di atti sessuali con

persone dipendenti ex art. 188 CP.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,

poste in risalto le sofferenze della vittima e la gravità dei fatti e

confermato integralmente l'atto di accusa, illustrando in particolare gli

elementi che sostengono il reato di coazione, conclude chiedendo che l'accusato

sia condannato a 28 mesi di detenzione da espiare. Chiede inoltre la

prosecuzione della cura ambulatoriale già in corso. Non si oppone ad

un'eventuale sospensione dell'esecuzione della pena per la continuazione della

terapia.

§ L'avv., rappresentante di parte civile, il quale si

associa alle conclusioni del procuratore pubblico e chiede, conformemente

all'istanza prodotta, il risarcimento dei danni subiti dalla sua assistita

quantificati in complessivi fr. 38'306.-, con riserva del danno futuro relativo

ad ulteriori cure. Chiede, inoltre, quale norma di condotta a' sensi degli

art. 43 n. 2 e 41 n. 2 C, il risarcimento del danno entro un termine ragionevole.

§ Il Difensore, che dichiara che, dopo profonda riflessione,

il suo patrocinato ha deciso di ammettere che i fatti si sono, effettivamente,

svolti così come raccontato dalla figlia e che lui, nonostante potesse rendersi

conto della realtà, ha voluto a lungo credere che le cose fossero diverse ed ha

così interpretato in modo non corretto alcuni atteggiamenti della figlia. Per

questo, e per rispetto della figlia, riconoscendo di essere l'unico

responsabile di quanto accaduto, ha deciso di non contestare la sussistenza in

diritto del reato di coazione. Pone, poi, in risalto la figura, la personalità

e la vita anteriore del suo assistito e, in applicazione dell'attenuante

specifica del sincero pentimento e dell'art. 11 CP relativamente al primo

episodio di abuso, conclude chiedendo una pena contenuta entro i 18 mesi di

detenzione, da porsi al beneficio della sospensione condizionale. Nel caso in

cui fosse decisa una pena superiore a questo limite, chiede che sia ordinato

un trattamento ambulatorio ex art. 43 CP, con sospensione dell'esecuzione della

pena per permetterne lo svolgimento.

Sulle pretese di parte civile, riconosce le spese

relative alla psicoterapia così come indicate dalla PC e riconosce il torto

morale, rimettendosi però al giudizio della corte per quanto attiene al suo

ammontare. Considera invece esagerati e non sufficientemente comprovati i costi

legali per i quali chiede una riduzione.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. atti

sessuali con fanciulli

ai danni

della figlia minore di anni sedici in almeno 10/12 occasioni dal febbraio 2000

al 17 dicembre 2002?

1.2. coazione

sessuale

ai danni

della figlia in almeno 11/13 occasioni

dal febbraio 2000 al 2 febbraio 2003,

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

In

relazione al punto 1.2,

2.1

per il

periodo dal febbraio 2000 al 2 febbraio 2003 è egli

invece autore colpevole di sfruttamento dello stato di bisogno?

2.2

per il

periodo dal 18.12.2002 al 2.2.2003 è egli invece autore

colpevole di atti sessuali con persone dipendenti?

3.

Ha egli

agito per l'episodio del febbraio 2000 in stato di scemata responsabilità?

4.

Può

beneficiare dell'attenuante specifica del sincero pentimento?

5.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

6.

Deve

essere ordinato un trattamento ambulatorio ex art. 43 CP?

7.

Deve

essere imposta una norma di condotta e, se sì, quale?

8.

Deve

essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 2.1, 2.2,

4, 7;

visti gli art. 11, 18, 36,

41, 43, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 187 n. 1, 188 n. 1,

189.

n. 1 e 193 n. 1 CP;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di

1.1

atti sessuali con fanciulli

ai danni

della figlia minore di anni sedici in almeno 10/12 occasioni dal febbraio 2000

al 17 dicembre 2002;

1.2

coazione

sessuale

ai danni

della figlia in almeno 11/13 occasioni

dal febbraio 2000 al 2 febbraio 2003,

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1, avendo parzialmente agito in stato di scemata responsabilità,

è condannato:

2.1

alla pena di

2.

(due) anni di detenzione;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

3.

Il

condannato è sottoposto a un trattamento ambulatoriale a cura del dott. __________,

secondo le modalità e i tempi ritenuti adeguati e necessari dal terapeuta, con contestuale sospensione

dell’esecuzione della pena.

4.

AC 1 è inoltre condannato a versare alla parte civile:

4.1

un’indennità

di fr. 20'000.- per torto morale;

4.2

fr. 2'339.-

per spese mediche;

4.3

fr.

10'967.55 per spese legali.

§ Per il

resto la parte civile è rinviata al foro civile.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PE 1

5.

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 166.60

Testi fr. 127.40

Perizia fr. 8'117.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 9'161.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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