72.2005.12
Abusi sessuali su figlia minorenne. Riconosciuta indennità di fr. 20'000.- per torto morale.
24 marzo 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
72.2005.12
Data decisione, Autorità:
24.03.2006, PENAL
Titolo:
Abusi sessuali su figlia minorenne. Riconosciuta indennità di fr. 20'000.- per torto morale.
ATTI SESSUALI CON FANCIULLI
COAZIONE SESSUALE
RESPONSABILITÀ SCEMATA
TORTO MORALE
TRATTAMENTO AMBULATORIALE
art. 11 CPS
art. 43 cf. 1 CPS
art. 60 CPS
art. 187 cf. 1 CPS
art. 189 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2005.12
Lugano,
24 marzo 2006/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
1. ripetuti
atti sessuali con fanciulli (art. 187 cifra 1 CP)
per avere
a __________,
dal febbraio 2000 al 17 dicembre 2002,
ripetutamente in almeno 10/12 (dieci/dodici)
occasioni,
compiuto atti sessuali con la figlia minorenne di
età inferiore agli anni 16 (sedici) PC 1 (_______);
e meglio per avere
presso il proprio domicilio,
dal febbraio 2000 al 17 dicembre 2002,
in occasione dell’esercizio del diritto di
visita,
introducendosi nel di lei letto, bloccandola
nella lavanderia, in corridoio e nel suo ufficio sulla sedia davanti alla
play-station, ripetutamente accarezzato la figlia minorenne di età inferiore
agli anni 16 (sedici) su tutto il corpo e quindi anche sui genitali e sui seni,
sia sopra che sotto i vestiti, ripetutamente spogliato e masturbato la figlia
nonché avuto con lei dei ripetuti rapporti orali, ripetutamente tentato di
introdurre il suo dito nella vagina della figlia riuscendovi solo parzialmente,
ripetutamente sospinto la figlia a toccargli il pene, ed inoltre ripetutamente
strofinato il suo pene in erezione ma non denudato sui genitali della figlia,
senza mai giungere all’eiaculazione;
2. ripetuta
coazione sessuale (art. 189 cifra 1 CP)
per avere
nelle circostanze di luogo, di tempo e di modo di
cui al punto 1 del presente atto di accusa,
nonché, a __________,
dal 18 dicembre 2002 al 2 febbraio 2003,
in almeno un’occasione, nella camera da letto
matrimoniale presso il proprio domicilio, appoggiando e strofinando il suo pene
nudo in erezione alla vagina nuda della figlia minore PC 1, non pervenendo
comunque all’eiaculazione, costretto la figlia minorenne PC 1 (_______), a
subire contro la sua volontà atti sessuali,
segnatamente usando nei suoi confronti pressioni
psicologiche e sfruttando la situazione in cui la minore PC 1 si trovava
(rapporto padre figlia, clima famigliare severo e a lei ostile, sentimento di
paura, di rassegnazione e di impotenza nei riguardi del padre, differenza di
età, sentimento di sottomissione), che minava la sua capacità di opporre
resistenza concreta;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 187 cifra 1 cpv. 1 e 189 cpv. 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 12/2005 del 27 gennaio 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1 e la lic.iur. __________.
§ L'avv. RC 1, in
rappresentanza della PC A.O.
Espleti i pubblici dibattimenti
giovedì
Fatti
23 marzo 2006 dalle ore 9:35 alle ore 17:00
venerdì
24 marzo 2006 dalle ore 9:30 alle ore 15:15
D'accordo le parti, in relazione
all'imputazione di coazione sessuale, il presidente prospetta in via
subordinata il reato di sfruttamento dello stato di bisogno a' sensi dell'art.
193 CP per il periodo dal febbraio 2000 al febbraio 2003. Solo per il periodo
dal 18.12.2002 al febbraio 2003, prospetta il reato di atti sessuali con
persone dipendenti ex art. 188 CP.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
poste in risalto le sofferenze della vittima e la gravità dei fatti e
confermato integralmente l'atto di accusa, illustrando in particolare gli
elementi che sostengono il reato di coazione, conclude chiedendo che l'accusato
sia condannato a 28 mesi di detenzione da espiare. Chiede inoltre la
prosecuzione della cura ambulatoriale già in corso. Non si oppone ad
un'eventuale sospensione dell'esecuzione della pena per la continuazione della
terapia.
§ L'avv., rappresentante di parte civile, il quale si
associa alle conclusioni del procuratore pubblico e chiede, conformemente
all'istanza prodotta, il risarcimento dei danni subiti dalla sua assistita
quantificati in complessivi fr. 38'306.-, con riserva del danno futuro relativo
ad ulteriori cure. Chiede, inoltre, quale norma di condotta a' sensi degli
art. 43 n. 2 e 41 n. 2 C, il risarcimento del danno entro un termine ragionevole.
§ Il Difensore, che dichiara che, dopo profonda riflessione,
il suo patrocinato ha deciso di ammettere che i fatti si sono, effettivamente,
svolti così come raccontato dalla figlia e che lui, nonostante potesse rendersi
conto della realtà, ha voluto a lungo credere che le cose fossero diverse ed ha
così interpretato in modo non corretto alcuni atteggiamenti della figlia. Per
questo, e per rispetto della figlia, riconoscendo di essere l'unico
responsabile di quanto accaduto, ha deciso di non contestare la sussistenza in
diritto del reato di coazione. Pone, poi, in risalto la figura, la personalità
e la vita anteriore del suo assistito e, in applicazione dell'attenuante
specifica del sincero pentimento e dell'art. 11 CP relativamente al primo
episodio di abuso, conclude chiedendo una pena contenuta entro i 18 mesi di
detenzione, da porsi al beneficio della sospensione condizionale. Nel caso in
cui fosse decisa una pena superiore a questo limite, chiede che sia ordinato
un trattamento ambulatorio ex art. 43 CP, con sospensione dell'esecuzione della
pena per permetterne lo svolgimento.
Sulle pretese di parte civile, riconosce le spese
relative alla psicoterapia così come indicate dalla PC e riconosce il torto
morale, rimettendosi però al giudizio della corte per quanto attiene al suo
ammontare. Considera invece esagerati e non sufficientemente comprovati i costi
legali per i quali chiede una riduzione.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. atti
sessuali con fanciulli
ai danni
della figlia minore di anni sedici in almeno 10/12 occasioni dal febbraio 2000
al 17 dicembre 2002?
1.2. coazione
sessuale
ai danni
della figlia in almeno 11/13 occasioni
dal febbraio 2000 al 2 febbraio 2003,
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
In
relazione al punto 1.2,
2.1
per il
periodo dal febbraio 2000 al 2 febbraio 2003 è egli
invece autore colpevole di sfruttamento dello stato di bisogno?
2.2
per il
periodo dal 18.12.2002 al 2.2.2003 è egli invece autore
colpevole di atti sessuali con persone dipendenti?
3.
Ha egli
agito per l'episodio del febbraio 2000 in stato di scemata responsabilità?
4.
Può
beneficiare dell'attenuante specifica del sincero pentimento?
5.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena?
6.
Deve
essere ordinato un trattamento ambulatorio ex art. 43 CP?
7.
Deve
essere imposta una norma di condotta e, se sì, quale?
8.
Deve
essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 2.1, 2.2,
4, 7;
visti gli art. 11, 18, 36,
41, 43, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 187 n. 1, 188 n. 1,
189.
n. 1 e 193 n. 1 CP;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di
1.1
atti sessuali con fanciulli
ai danni
della figlia minore di anni sedici in almeno 10/12 occasioni dal febbraio 2000
al 17 dicembre 2002;
1.2
coazione
sessuale
ai danni
della figlia in almeno 11/13 occasioni
dal febbraio 2000 al 2 febbraio 2003,
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.
Di
conseguenza AC 1, avendo parzialmente agito in stato di scemata responsabilità,
è condannato:
2.1
alla pena di
2.
(due) anni di detenzione;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.
3.
Il
condannato è sottoposto a un trattamento ambulatoriale a cura del dott. __________,
secondo le modalità e i tempi ritenuti adeguati e necessari dal terapeuta, con contestuale sospensione
dell’esecuzione della pena.
4.
AC 1 è inoltre condannato a versare alla parte civile:
4.1
un’indennità
di fr. 20'000.- per torto morale;
4.2
fr. 2'339.-
per spese mediche;
4.3
fr.
10'967.55 per spese legali.
§ Per il
resto la parte civile è rinviata al foro civile.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PC 2
3.
PC 3
4.
PE 1
5.
TE 1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese diverse fr. 166.60
Testi fr. 127.40
Perizia fr. 8'117.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 9'161.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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