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Decisione

72.2005.123

Ripetuta truffa alla banca mediante presentazione di fiches di cassa indebitamente compilate per circa fr. 1 mio, ripetuta appropriazione indebita qualificata per avere agito come fiduciario finanziar

17 luglio 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

1. è autore

colpevole di:

1.1. truffa, ripetuta

per

essersi appropriato indebitamente e con inganno astuto a __________ e altre

località nel periodo 24 novembre 1997-18 maggio 2001 di un valore complessivo

di CHF 941'898.45, appartenente in varia misura a sei clienti dell’istituto

bancario PC 4, per la gestione dei quali aveva ricevuto una procura

amministrativa;

1.2. appropriazione

indebita qualificata, ripetuta

per

essersi indebitamente appropriato a __________ ed altre imprecisate località

nel periodo 24 marzo 1995-24 maggio 1996, di una somma di denaro conferita da

due clienti alla __________, di cui era membro e direttore, agendo nella sua

qualità di fiduciario finanziario, e meglio della somma di LIT 258'928'800.- di

proprietà di PC 2 e della somma di CHF 75'714.60 di proprietà di PC 3;

1.3. falsità

in documenti, ripetuta

per avere

a __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo 24 marzo 1995 – 18 maggio 2001,

in più occasioni, formato un documento falso o

alterato un documento vero, abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui

segno a mano autentico per formare un documento suppositizio e far uso di tale

documento a scopo di inganno,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

4.

Deve un

risarcimento alle PC, e se sì, in quale misura?

5.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto sequestrato?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, salvo al quesito n. 4 al quale ha risposto in modo

parzialmente affermativo;

visti gli artt. 12,

40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 138 cifra 2, 146 cpv. 1, 251

cifra 1 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG

sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di:

1.1

truffa, ripetuta

per

essersi appropriato indebitamente e con inganno astuto a __________ e altre

località nel periodo 24 novembre 1997-18 maggio 2001 di un valore complessivo

di CHF 941'898.45, appartenente in varia misura a sei clienti dell’istituto

bancario PC 4, per la gestione dei quali aveva ricevuto una procura amministrativa;

1.2

appropriazione

indebita qualificata, ripetuta

per essersi indebitamente appropriato a __________

ed altre imprecisate località nel periodo 24 marzo 1995-24 maggio 1996, di una

somma di denaro conferita da due clienti alla __________, di cui era membro e

direttore, agendo nella sua qualità di fiduciario finanziario, e meglio della

somma di LIT 258'928'800.- di proprietà di PC 2 e della somma di CHF 65'714.60,

di proprietà di PC 3;

1.3

falsità

in documenti, ripetuta

per avere

a __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo 24 marzo 1995 – 18 maggio 2001,

in più occasioni, formato un documento falso o

alterato un documento vero, abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui

segno a mano autentico per formare un documento suppositizio e far uso di tale

documento a scopo di inganno;

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, visto il lungo tempo trascorso,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 22 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

a

versare alla PC PC 2 l’importo di CHF 222'218.- quale risarcimento del danno e

di CHF 5'000.- quale risarcimento delle spese legali;

2.3

a versare

alla PC PC 4 gli importi di CHF 194'985.36, EUR 155'854.89, USD 61'939.48 e CHF

29'669.30, come indicato nell’istanza 16.7.2008;

2.4

a versare

alla PC PC 3 l’importo di CHF 65'714.60 quale risarcimento del danno e di CHF 500.-

quali ripetibili;

2.3

al

pagamento delle tasse di giustizia di CHF 300.- (trecento) e delle spese

processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).

4.

È ordinata

la confisca di quanto in sequestro.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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