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Decisione

72.2005.126

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 febbraio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti: AC

1

1. è

autore colpevole di:

appropriazione indebita ripetuta

commessa nel periodo aprile-giugno 2004

a __________ ed in altre località,

di complessivi fr. 192'459,15 a lui affidati,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

1.1. oppure per

un importo minore?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

3.

Deve un

risarcimento alla PC 1, __________, in liquidazione, e se sì per quale importo?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, tranne che al quesito 1.1.;

visti gli art. 12, 40,

42, 44, 47, 49, 138 cifra 1 CP,

9.

e segg.,

260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

ripetuta appropriazione indebita

per avere,

nel periodo aprile-giugno 2004

a __________ e in altre località

ripetutamente impiegato a proprio indebito profitto

l'importo complessivo di circa fr. 190'000.-, a lui affidato,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, AC 1 è

condannato:

2.1

alla pena

detentiva di mesi 12 (dodici);

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 250.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

La PC 1,

in liquidazione, è rinviata al competente foro civile.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 500.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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