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Decisione

72.2005.127

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 settembre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

5.9.2007 dell’avv. RC 1, tutrice e rappresentante legale della PC PC 1, nella

quale essa fa valere una pretesa di fr. 9'931,40 (recte: fr. 9'331,40 come

indicato nel presente verbale) più interessi legali.

L’accusato e il suo difensore convengono

che il periodo 1996/2002 indicato nell’atto d’accusa per il reato di

appropriazione indebita qualificata può stare, ritenuto però che le

appropriazioni indebite per il proprio profitto personale sono cessate nel

marzo 2000 (cfr. verbale 6.5.2003, p. 5 in fondo e verbale 10.9.2004, AI 76, p.

5).

La Presidente discute con l’avv. RC 2 la

sua pretesa di cui all’AI 96 e l’avv. RC 2 dichiara di essere disposto a far

valere in via subordinata, a titolo di risarcimento parziale del danno subito

dal suo patrocinato, l’importo di fr. 435'455,60 ritenuto nell’atto d’accusa

più interessi legali a partire dal 1.1.2003.

Il PP fa presente che per quanto

riguarda il danno subito dalla signora PC 1 indicato nell’atto d’accusa in fr.

9'931,40, in realtà la cifra esatta è quella di fr. 9'331,40.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede la conferma dell’atto d’accusa e propone la condanna dell’accusato alla

pena detentiva di mesi ventidue. Non si oppone alla concessione della

sospensione condizionale con un periodo di prova di anni due. Chiede che le

pretese della PC PC 1 siano accolte, che sui beni sequestrati sia mantenuto il

sequestro conservativo a garanzia delle pretese della stessa PC, che la

documentazione in sequestro sia restituita agli enti che l’hanno prodotta.

§ L'avv. RC 2, nella sua qualità di rappresentante della PC PC

2 dichiara di associarsi a quanto dichiarato dal PP per quanto attiene la

conferma del reato di cui all’atto d’accusa. Per quanto attiene le pretese,

egli, in via principale propone che AC 1 sia condannato a risarcire al suo

patrocinato l’importo di fr. 763'682.30, costituito dalle poste da lui già

partitamente indicate nella sua lettera del 27.1.2005 in atti sub AI 96. In via

subordinata chiede la rifusione dell’importo ritenuto come malversato nell’atto

d’accusa (pari a fr. 435'455.60) nonché una congrua cifra per ripetibili.

§ Il Difensore, il quale non contesta l’imputazione di

appropriazione indebita qualificata per l’importo complessivo di fr. 444'787.-

ma ribadisce che il suo patrocinato ha delinquito non già nel periodo 1996 -

2002 bensì per un periodo minore, ovvero dal 1996 fino al marzo 2000 e ciò

conformemente a quanto univocamente da lui dichiarato nei suoi verbali (in

particolare in quello - rimasto incontestato - del 10.9.2004) e ancora

all’odierno dibattimento. Per il resto, alla luce del tempo trascorso e del di

lui ravvedimento, chiede una sensibile riduzione della pena.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. appropriazione indebita ripetuta

di

complessivi fr. 444'787.-

a __________

e in altre località,

nel periodo 1996 - 31.12.2002?

1.1.1. oppure per un

periodo minore, ovvero fino al marzo 2000?

1.1.1.1. trattasi

di reato qualificato siccome commesso nella sua qualità di

tutore?

Considerandi

2.

può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

deve un risarcimento alle seguenti Parti civili:

3.1

PC

1?

3.2

PC 2?

4.

deve

essere confiscato quanto in sequestro ed elencato nell’atto d’accusa, risp.

mantenuto il sequestro conservativo su detti beni?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente

ai quesiti posti, meno che al quesito 1.1,

in

modo parzialmente affermativo ai quesiti 3.2 e 4;

visti gli art. 12, 40,

42, 44, 47, 49, 51, 70, 71, 73, 138 cifre 1 e 2 CP;

9.

e segg., 260, 264,

267.

cpv. 2 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di

ripetuta

appropriazione indebita qualificata

siccome

commessa nella sua qualità di tutore,

in danno

dei pupilli PC 2 e PC 1

cui

sottrasse, convertendoli a proprio indebito profitto,

averi

patrimoniali a lui affidati per un importo complessivo

di fr. 444'787.-,

a __________

ed in altre località,

a partire

dal 1996 e fino al marzo 2000 circa.

2.

Di conseguenza, AC 1 è condannato:

2.1

alla

pena detentiva di diciotto (18) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto;

2.2

a

versare alla PC PC 2 a titolo di risarcimento parziale per il danno subito,

l’importo di fr. 435'455.60 più interessi legali al 5% a far tempo dal

1.10

, nonché l’importo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;

2.3

a

versare alla PC PC 1 l’importo di fr. 9'331,40 più interessi legali al 5% a far

tempo dal 1.10.2005;

2.4

al

pagamento delle tasse di giustizia di fr. 350.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di anni due (2).

4.

È

ordinata la confisca del saldo attivo del conto n. () intestato al condannato,

c/o Banca Stato con sua assegnazione alla PC PC 2 a copertura delle ripetibili

di cui al dispositivo 2.2.

5.

In

vista dell’esecuzione del risarcimento ordinato al punto 2.3 e dell’incasso

della tassa di giustizia e delle spese processuali

è

mantenuto il sequestro conservativo sulla quota di comproprietà di ½ di AC 1

sul fondo n. __________.

6.

È

ordinata la restituzione (per il tramite del Ministero Pubblico) della

documentazione in sequestro agli enti che l’hanno prodotta.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 350.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 600.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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