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Decisione

72.2005.13

tratta di esseri umani- contravvenzione alla LDDS- violazione del bando

14 aprile 2005Italiano111 min

Source ti.ch

Fatti

i due hanno accompagnato due sere la donna sul marciapiede e sono poi andati a

riprenderla. La terza sera lo hanno fatto da soli e sono stati arrestati dalla

polizia. Secondo gli accordi AC 3 e AC 2 dovevano incassare il 50% del provento

del lavoro di __________. Questi guadagni venivano custoditi da AC 3. Su questo

punto va detto che le modalità non sono emerse in modo molto chiaro. AC 3 ha

spiegato che teneva lei i soldi in custodia, su richiesta della stessa __________,

poiché non sapeva dove tenerli e, d’altra parte, aveva pure timore che glieli

rubassero. Fatto sta che nelle tre sere in cui si è prostituita la donna ha

incassato la somma di ca. 260.- CHF (verbale PS AC 2 15.11.04), che ha tenuto

Ira. In siffatte evenienze, in assenza di migliori accertamenti, non si può

affermare che questo denaro sia stato trattenuto contro la volontà di __________

ma piuttosto per volontà della stessa che voleva tenerlo al sicuro.

a) Stanti

tali accertamenti la corte ha ritenuto che nel caso di questa seconda trasferta

di __________ in Svizzera il comportamento degli accusati non è costitutivo di

tratta e questo non perché secondo alcuni autorevoli testi di dottrina una

persona sola non basterebbe per costituire la tratta poiché la legge utilizza

l’espressione al plurale “esseri umani” - anche perché in questo caso

basterebbe la disponibilità a “trattare” più ragazze - ma a motivo del fatto

che l’agire degli accusati si è limitato a dirle dove arrivare senza nemmeno

finanziarle il viaggio, a mostrarle il luogo dove prostituirsi, ad

accompagnarla sui luoghi e a portarla a casa dove era ospite. Il tutto per il

50% dei suoi guadagni. Il resto le era già noto dalla precedenza esperienza al

bar __________. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che non

costituisce tratta il solo fatto di spostare una prostituta da un postribolo

all’altro su suolo elvetico. L’attività di AC 3 e AC 2 in questo caso si è

limitata a favorire in qualche modo l’attività della donna, ma, senza

particolari accertamenti (e in questo senso la fretta di rimpatriarla senza

puntualmente interrogarla è stata quanto mai precipitosa ed inopportuna) non si

può affermare che la stessa, già al corrente di cosa significasse venire in

Svizzera a prostituirsi per averlo già fatto al bar __________, sia stata in

qualche modo lesa nella sua autodeterminazione in campo sessuale. D’altronde

gli accusati non l’hanno fatta venire in Svizzera la seconda volta: loro erano

già qui e il viaggio se l’è pagato __________ stessa.

b) Certo AC 2 e AC 3 non hanno agito per benevolenza, ma per puro fine

di lucro concordando con la donna la divisione a metà dei suoi guadagni. Ma ciò

ancora non basta per configurare il reato subordinato del promovimento della prostituzione

ai sensi dell’art. 195 CP. Risulta infatti che la donna era libera di

prostituirsi come voleva, tant’è che fu lei a scegliere l’opzione della strada

poiché così non doveva pagare la camera. E nemmeno è sostenibile che gli

accusati le imponessero orari e luoghi: si recava in route de __________ a

quegli orari semplicemente perché è in quei luoghi e a quegli orari che

solitamente si possono trovare clienti.

Per il resto deve valere che la donna aveva

scelto lei di dare in custodia i suoi soldi a AC 3 e disponeva del proprio

passaporto.

Ne discende che gli accusati non l’hanno sospinta

(quando venne la seconda in Svizzera i due non esercitarono alcuna pressione

sulla donna) a prostituirsi né l’hanno mantenuta nella prostituzione, il loro

agire essendosi limitato come detto ad indicarle come arrivare a __________ e

dove e a che ora prostituirsi. Certo, per tali atti avevano il loro tornaconto,

ma questo tornaconto dipendeva sia nei modi che nell’entità dall’attività

scelta da __________, senza che i due esercitassero una qualsivoglia pressione

se, ad esempio, non lavorava abbastanza. Nella sua attività __________ era

infatti libera: gli orari e i luoghi li determinavano il mercato e non gli

accusati.

Con il che il reato di cui all’art. 195 CP è

escluso (DTF 22 luglio 2004 in re B.).

15. Quo alle imputazioni di cui ai punti 2 e 4 dell’atto di accusa va

premesso che per la corte tali reati, peraltro configuranti delle

contravvenzioni, non hanno come tali pesato alcunché sulla determinazione della

pena, tanto più che sono puniti con una semplice ammenda che persino il PP non

ha indicato nella sua richiesta di pena. A titolo puramente accademico si dirà

che secondo la giurisprudenza assumere uno straniero senza permesso è

costitutivo di contravvenzione alla LDDS. Per assunzione si intende dar lavoro,

non necessariamente alla cui base vi sia un contratto d’impiego ai sensi del CO

e quindi un vero e proprio rapporto di subordinazione (DTF 118 IV 262 e rif.).

Ora non vi è dubbio che sia nel caso del bar __________ che in quello di __________

a __________ – in quest’ultimo caso per i soli AC 2 e AC 3 – l’attività degli

imputati è assimilabile a chi ingaggia stranieri senza permesso, nella misura

in cui hanno dato lavoro, rispettamene hanno permesso loro, dietro compenso, di

esercitare la professione.

16. Già si è detto che sia AC 2 sia AC 3 sono entrati in Svizzera

nonostante i decreti di espulsione promulgati nei loro confronti e di cui erano

perfettamente al corrente. Per Ira l’accusa va precisata nel tempo, nel senso

che dopo essere stata presa a rubare i profumi il 12 febbraio 2004 è uscita in

Italia dove ha lavorato in nero per un certo periodo ed è rientrata in Svizzera

presso AC 1 nel marzo/aprile dello stesso anno, mentre AC 2 rimase nel nostro

paese. I due sono poi rientrati in Bulgaria e tornati in Svizzera un’altra

volta in occasione dei fatti di __________. Con il che entrambi si sono resi

colpevoli in almeno due occasioni del reato di violazione del bando.

17. Quo alle imputazioni di furto a carico di AC 3 e AC 2 (punto 5

dell’atto di accusa) si impongono le seguenti osservazioni

a) In relazione all’imputazione 5.1. va detto che il negozio PL 1 di

Bellinzona è dotato di videocamera. In occasione della denuncia per furto

avvenuta il 10 febbraio 2004, il responsabile dell’emporio sig. __________, ha

consegnato una videocassetta agli inquirenti i quali, dopo averla visionata,

gliel’hanno restituita. Le immagini sono poi state cancellate verosimilmente

dai responsabili del negozio. Soltanto il 6 maggio successivo gli inquirenti

hanno mostrato a __________ le foto dei due imputati. Questo ha dichiarato di

riconoscerli senza ombra di dubbio in due degli autori del furto. Sulle

modalità del furto __________ così si è espresso:

" Uno

entra dalla porla separatamente, in seguito si dirige verso la cassa, in un

secondo tempo ritorna sui suoi passi.

Nel frattempo entrano nel negozio la ragazza e il

ragazzo con i capelli castano chiari. In seguito si trovavo tutti e 3 davanti

all'aspirapolvere, il ragazzo con i capelli scuri si dirige ancora verso la

cassa mentre gli altri due, disattivano l'allarme sull'oggetto.

Prendono l'aspirapolvere e questi due escono,

mentre il terzo che faceva da palo esce in un secondo tempo."

(verbale PS 10.02.04 all. 35)

Questo riconoscimento non ha comunque convinto la

corte.

Intanto gli imputati, che negano entrambi di

essere gli autori di quel furto, hanno ammesso di averne commessi circa

un’altra quindicina in vari negozi, soprattutto di vestiti e profumi, in parte

anche da destinare alle ragazze che avevano portato in Svizzera, di guisa che

mal si comprende per quale ragione debbano negarne uno di un valore di poco

superiore al limite posto dall’art. 172ter CP. Secondariamente anche la

tipologia della refurtiva esula da quella di cui erano soliti impadronirsi: in

precedenza avevano sempre rubato capi di abbigliamento e profumi, oppure soldi

mediante indebiti prelievi al bancomat (doc. TPC 16), tranne nel caso del

ricevitore satellitare che ben però si inserisce nella necessità di carpire le

immagini televisive del loro paese. Vi è poi da chiedersi a cosa serviva loro

un aspirapolvere, vista la vita sregolata di clandestini in continuo movimento

che conducevano? Pure la presenza di una terza persona, considerato come hanno

sempre agito in due, lascia per lo meno qualche dubbio sull’attendibilità del

riconoscimento. Intendiamoci: non che la corte sia anche solo sfiorata

dall’idea che __________ non sia in buona fede, ma le circostanze non

consentono di fugare ogni dubbio, tanto più che il riconoscimento, se proprio

così lo si vuole definire, è avvenuto oltre tre mesi dopo i fatti, allorquando

la prova video era già stata distrutta, confrontando non già le immagini (che

erano appunto già state cancellate) ma con le sole fotografie degli accusati,

senza in particolare mostrarne altre per consentire un paragone migliore e più

attendibile. Ne discende che gli accusati vanno assolti per mancanza di prove

incontrovertibili.

b) Pacifica

è la commissione del furto di cui al punto 5.2 dell’atto di accusa. L’autore

materiale è AC 2, ma AC 3 ha condiviso il piano sin dall’inizio, ammettendo in

aula di essere entrata nel negozio PC 1 di Locarno assieme all’amico, con

l’intento di rubare dei profumi. AC 2 dal canto suo ha dichiarato di essersi

accorto di essere stato pizzicato dai responsabili del servizio d’ordine e di

essersela data a gambe, mentre la ragazza è stata arrestata. In realtà Ira non

fu in un primo tempo condannata per furto ma solo per violazione del bando,

anche in questo caso (come è capitato a __________ a __________) in modo

eccessivamente sbrigativo (doc. TPC 15).

Resta la qualifica giuridica del reato. In

effetti l’importo sottratto è inferiore a CHF 300.-, somma che la

giurisprudenza indica quale spartiacque tra la contravvenzione dell’art. 172ter

e il crimine di furto. Prudenzialmente questo giudice, pur conscio del fatto

che la giurisprudenza esige, per applicare la semplice contravvenzione, che

l’intenzione dell’autore sia riferita, sin dall’inizio, ad un elemento

patrimoniale di poco valore, ritiene non sufficientemente dimostrato che ciò

non sia il caso. In altri termini, nei casi di furti nei grandi magazzini,

laddove i prezzi sono esposti e ben visibili, chi si appropria di merce con

l’intenzione di non pagarla, conosce sin dall’inizio il valore della stessa, di

guisa che se i due imputati si sono limitati ad una refurtiva di fr. 237.-, si

deve ritenere che hanno commesso un furto di lieve entità. Del resto pretendere

che i due non si sarebbero fermati a quei tre profumi se AC 2 non si fosse

accorto di essere stato visto, equivarrebbe a fare un arbitrario processo alle

intenzioni.

18. Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della

comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a

delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. L'art.

68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative

della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima

comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena. La

gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A

tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze

esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza

di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto

riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione

familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita,

l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere.

Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto,

compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di

emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice

fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore

di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e

diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una

comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una

certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio

dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in

re M.)

Per il resto è appena il caso di ricordare che

nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di

apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la

sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei

all’art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima

norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso

di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S.).

a) AC 1 è senz’altro l’ideatrice e l’organizzatrice della tratta delle

quattro ragazze giunte al bar __________. Ella ha agito per puro egoismo, per

mero scopo di lucro, commettendo un reato gravissimo, ossia un crimine per cui

il legislatore ha previsto una speciale pena minima di sei mesi di detenzione.

Ella, pur lasciando libertà alle ragazze nello svolgere la loro attività, ha

dimostrato scarso rispetto per la dignità umana, valore essenziale dal quale

una società che si vuol definire moderna e civile non può e non deve

assolutamente prescindere. Il fatto di aver agito per mero scopo di lucro

commettendo un reato così grave dimostra un’avidità fuori del comune.

Ella non ha esitato a coinvolgere il proprio

figlio, salvo poi fargli ricadere gran parte delle colpe. Un atteggiamento che

la corte non lesina a definire disgustoso, se solo si pensi che non ha avuto in

tutto il procedimento una sola parola di conforto per AC 2, nonostante il suo

grande e comprensibile imbarazzo a ribadire la realtà dei fatti davanti a lei. Basti

al riguardo pensare al verbale di confronto o allorquando ha dichiarato “che

il mio ruolo è stato quello di andarle a prendere in Italia su richiesta

telefonica di mio figlio” (PS 1) e ha negato di essere stata lei a chiamare

__________ (che ha dichiarato che fu proprio AC 1 a chiamarlo senza spiegargli

i veri motivi di quella trasferta) perché necessitava di una seconda auto per

andare a Milano a prendere le ragazze, attribuendo anche questa telefonata al

figlio, accusato addirittura di essere l’impresario di __________.

E’ stato accertato che è stata AC 1 a dettare la

maggiorazione del prezzo della camera, dicendo al figlio che in particolare a __________

aveva detto che costava CHF 250.- al giorno invece di 110.-, così da

ritagliarsi il suo guadagno. E tutto ciò non certo sotto le minacce di __________,

ma per sua scelta autonoma, tant'è che quando le ragazze non guadagnavano

abbastanza era lei che pagava al gerente il prezzo della stanza (CHF 110.-)

onde evitare che questi scoprisse che ci faceva la cresta.

Pure l’atteggiamento processuale va giudicato

negativamente, alla continua ricerca di minimizzare se non di negare le proprie

responsabilità: dalle minacce inesistenti del __________ (certo, è più che

plausibile che questi avesse interesse a riempire il locale anche di ragazze

bulgare così da variare l’offerta e che lo abbia proposto alla __________, ma

da qui alle minacce ne corre), al tentativo di confondere la destinazione del

supplemento sul costo della camera con le rimostranze che i protettori bulgari,

non ricevendo i soldi che si aspettavano, le avevano rivolto in modo, visto

l’ambiente, anche poco urbano. Ma il fatto che queste rimostranze, financo

minacce, son state indirizzate a lei, la dice lunga sul suo ruolo di attrice

principale della tratta.

Questa scarsa capacità di assumersi le proprie

responsabilità emerge pure dal fatto che ha preteso di essersi licenziata di

sua iniziativa proprio perché non accettava la situazione delle ragazze. In

realtà ha poi dovuto, seppur a denti stretti, ammettere che fu __________ a

licenziarla (AI 28 p. 7), senza però ammetterne i motivi e meglio che aveva

scoperto la tresca sul prezzo della camera.

A favore dell’accusata è stata invece considerata

l’assenza di precedenti, il fatto che a parte il periodo in cui ha svolto la

sua attività presso il bar __________, ha sempre lavorato onestamente così come

attualmente, assieme al suo compagno, gestisce un esercizio pubblico che nulla

ha a che fare con gli ambienti della prostituzione. Ciò che dimostra perlomeno

che ha saputo dare un taglio netto, pur non assumendosi le proprie

responsabilità fino in fondo, a questo genere di vita.

Va pure dato atto, come detto, all’accusata di

aver lasciato libertà alle ragazze nell’esercizio della loro attività, tant’è

che non ha fatto storie allorquando hanno chiesto di essere trasferite al __________

o a __________; d’altra parte però non era nemmeno in condizioni di intralciare

queste loro decisioni, altrimenti __________ avrebbe scoperto che incassava il

citato supplemento sul costo della camera. Comunque, sia che sia la corte non

ha ravvisato minacce o maltrattamenti di sorta da parte di AC 1 nei confronti

delle ragazze nell’esercizio della prostituzione.

b) Per AC 2 valgono le stesse considerazioni circa l’odioso movente e

lo scarso rispetto per la dignità umana fatte per AC 1. E’ ben vero che

l’iniziativa è partita dalla madre, ma è altrettanto vero che egli l’ha

condivisa sin dall’inizio. L’accusato non ha infatti esitato un attimo, dopo

averne parlato con l’amica, a mettersi alla ricerca di ragazze disposte a

venire in Svizzera nelle circostanze descritte nei considerandi precedenti.

Anche il risultato è immediato: __________ accetta e __________, di cui doveva

necessariamente conoscerne l’assenza di scrupoli altrimenti mal si

comprenderebbe perché si sia rivolto proprio a lui, gli procura subito __________.

Nessuno scrupolo si è fatto nemmeno di fronte alla giovanissima età di __________,

all’epoca del primo contatto verosimilmente ancora minorenne o, comunque,

maggiorenne da pochissimi giorni.

Se l’ideatrice e l’organizzatrice principale

della tratta è stata la madre, il ruolo di AC 2 è stato comunque importante: è

lui che ha organizzato il viaggio delle quattro ragazze, è lui che le ha

ricercate rivolgendosi a personaggi di cui sapeva che erano dei magnaccia. Ha

agito in prima persona.

AC 2 non si è nemmeno mai fatto alcun problema ad

incassare dalla madre quanto era stato pattuito sulla maggiorazione del prezzo

della camera, frutto dell’inganno ordito dalla madre.

Ad attenuazione della colpa vi è senz’altro una

certo qual condizionamento per il fatto che ha agito dietro iniziativa della

propria madre, nonché un atteggiamento processuale sostanzialmente corretto e

collaborativo. A tale riguardo per la corte non ha minimamente pesato il fatto

che abbia ritrattato davanti alla madre, tale atteggiamento essendo comprensibile,

rivelatore di una certa sudditanza psicologica verso una genitrice che, invero,

non si è mai occupata di lui e, sostanzialmente, di un’esistenza difficile,

propria alla stragrande maggioranza dei giovani cresciuti nel suo paese.

Queste attenuanti generiche, che pure hanno avuto

il suo peso nella commisurazione della pena, si compensano al cospetto dei

precedenti che, pur non essendo, se presi singolarmente, di particolare

gravità, sono rivelatori di una ripetuta volontà di vivere nella delinquenza.

Nelle poche volte in cui è venuto in Svizzera AC 2 ha spesso rubato, anche in

occasioni che non sono poi sfociate in atti giudiziari.

c) AC 3 è senz’altro la meno colpevole dei tre. Senza AC 2 non

sarebbe mai stata coinvolta in questa brutta storia. Il suo ruolo, a mente di

chi scrive, è stato quello della semplice complice, limitandosi ad aiutare

l’amico e, di riflesso, la AC 1, a commettere la tratta. Ella infatti non ha

mai preso una decisione autonoma, limitandosi ad assistere l’amico sia nel reclutare

le ragazze, sia nel farle venire in Svizzera sia nell’incassare i guadagni.

Tutti i protagonisti la descrivono infatti come l’amica di AC 2 che era sempre

presente ma che mai ha preso un’iniziativa. Certo, il suo comportamento

configura un’assistenza sia psicologica che concreta nella realizzazione del

reato, la sua presenza risultando infatti a volte rassicurante per le ragazze

così come ha avuto il suo tornaconto in termini finanziari. In altre parole il

suo comportamento ha sì apportato un contributo causale in termini di presenza

(AC 2 le riferiva tutto quello che decideva la madre) e di assistenza nella

commissione del reato, senza travalicare i confini della complicità.

Ciò posto va considerato che nemmeno la colpa di AC

3 va banalizzata: pur condizionata dal compagno, ha comunque anch’ella agito

per mero scopo di lucro. A ciò aggiungasi che ha preferito fare la vita da

clandestina nonostante avesse un lavoro al proprio paese. Su di lei pesano pure

i precedenti, anche se le va dato atto che i suoi guai trovano origine nella

relazione stessa con AC 2: ogni qualvolta ha avuto a che fare con la giustizia,

è successo in compagnia di lui e per iniziativa di lui, che non ha esitato un

attimo a lasciarla sola nelle mani della polizia in occasione del furto del 12

febbraio 2004.

d) Tutto ciò ben ponderato appare equo condannare AC 1 alla pena di 15

mesi di detenzione. La stessa pena va inflitta a AC 2 in considerazione del

concorso con i reati di furto e di violazione del bando e dei precedenti che compensano

il ruolo minore avuto nella tratta per rapporto alla madre. Infine per AC 3,

che ha agito quale complice nel reato principale di tratta di esseri umani, che

al momento dei fatti era ancora una giovane adulta e, che in tutti gli altri

reati sia precedenti che oggetto di questo giudizio, ha agito a rimorchio

dell’amico, si giustifica una pena di nove mesi di detenzione, pena che va

considerata pure nel principio del concorso retrospettivo, in relazione alla

condanna del 12 febbraio 2004, tenuto conto dei fatti che hanno portato a quel

giudizio (BJP 2005 N. 619).

Si tratta ancora di pene tutto sommato prudenti,

tenuto conto delle comminatorie di legge e dello scopo anche preventivo del

diritto penale, a fronte di un fenomeno che, in tempi recenti, ha assunto un'ampiezza

che non può non preoccupare.

19. Per l’art. 41 n. 1 CP, il giudice può sospendere l'esecuzione di una

condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o a

una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano

supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o

delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il

danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

La sospensione non è ammissibile se, nei cinque

anni precedenti il reato commesso, il condannato ha scontato una pena di

reclusione o di detenzione superiore a tre mesi per un crimine o un delitto

intenzionale. Le sentenze estere sono equiparate a quelle svizzere se non contraddicono

ai principi del diritto svizzero.

Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice

prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni.

In caso di cumulo di pene, il giudice può

limitare la sospensione condizionale a talune di esse.

Per tutti e tre gli imputati non vi sono di

principio impedimenti oggettivi alla concessione di tale beneficio.

La sola questione litigiosa è di sapere se il presupposto

soggettivo dell'art. art. 41 n. 1 CP sia adempiuto nella fattispecie ossia se

in funzione degli antecedenti e del carattere degli accusati, sia prevedibile

che tale misura li dissuada dal commettere altri crimini o delitti (DTF 119 IV

195; 114 IV 95).

In un certo senso si tratta di fare un pronostico sul

comportamento futuro del condannato (DTF 119 IV 195, 117 IV 3). Per decidere se

la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato

dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere a una valutazione globale

(DTF 119 IV 195; 117 IV 3; 114 IV 95). Occorre considerare, le circostanze in

cui è stato commesso l'atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale

del condannato e la sua reputazione al momento del giudizio, segnatamente il

suo atteggiamento e la sua mentalità (STF 12.3.2003 6S.47712002). Il pronostico

deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire il carattere dell'accusato

e le sue chance di ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per

valutare il rischio di recidiva è indispensabile un esame globale della

personalità dell'autore. Vaghe speranze circa il suo comportamento futuro non

sono sufficienti per emettere un pronostico favorevole (DTF 115 IV 81). Nel

formulare un pronostico sulla condotta futura del condannato, il giudice di

merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento; nell'esercitarlo è

peraltro tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili. Non è

consentito in particolare attribuire a determinate circostanze da considerare

secondo l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP un rilievo capitale e sottovalutarne o

trascurarne al contempo altre, anch'esse entranti in linea di conto (DTF 123 IV

107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV 291). Nella sua motivazione il

giudice deve esporre tutti gli elementi essenziali che egli prende in

considerazione nella sua valutazione (DTF 117 IV 112).

Secondo la giurisprudenza il silenzio o il diniego dell'autore non

evidenziano per forza un difetto di carattere tale da escludere una sospensione

della pena poiché un tale comportamento può essere dettato da diverse ragioni.

Colui che nega per vergogna, per paura della punizione, o di perdere il suo

lavoro può essere ancora posto al beneficio della sospensione condizionale. Per

contro l'accusato che si ostina coscientemente ad indurre le autorità penali in

errore o fa cadere le sue colpe su terzi per sottrarsi ad una condanna denota

una particolare assenza di scrupoli, ciò che di regola non permette di sperare

che un pena sospesa condizionalmente sia sufficiente a distoglierlo in modo

duraturo dal delinquere. Lo stesso vale per colui che persiste a negare

l'evidenza o che rifiuta di riconoscere un crasso errore e dunque l'illiceità

del suo atto (DTF 101 IV 257; 94 IV 51).

Se è vero che un difetto di carattere, la mancanza di scrupoli o

l'assenza di una presa di coscienza dell'illiceità degli atti commessi

giustificano una prognosi sfavorevole, il giudice non è per questo dispensato

dal procedere ad un apprezzamento di tutte le circostanze pertinenti per

giungere alla giudizio di adeguatezza di una sospensione condizionale. Pertanto

confronterà tutte le circostanze che gli permettono di giungere a conclusioni

circa il carattere dell'accusato con le informazioni raccolte sulla sua vita

anteriore la sua reputazione la sua situazione personale e il suo comportamento

dopo l'infrazione. Solo dopo un valutazione globale di tutti questi elementi il

giudice potrà validamente giungere a valutare la prognosi (STF 19.1.2000,

6S.762/1999; DTF 115 IV 85; 94 IV 51; 82 IV 5).

Egli terrà conto di tutte le circostanze fino al giorno del suo

giudizio (STF 15.12.1997,6S.258/1997; Schneider, Basler Kommentar I, ad art.

41 n. 73).

L'esistenza di reati precedenti della stessa natura costituiscono

indizi sfavorevoli che , tuttavia, non escludono senz'altro la sospensione

condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85).

a) AC 1 è incensurata. Se da un lato ha dimostrato una certa mancanza di

capacità di assumersi le proprie responsabilità e, in definitiva, poca

resipiscenza, dall’altro va pur considerato che dispone di un lavoro certo

quale cameriera/aiuto gerente di un’osteria in un piccolo paese che nulla ha a

che vedere con il fenomeno della prostituzione. In queste condizioni, pur

considerato il suo comportamento processuale negativo, questo giudice ritiene

che vi sia ancora spazio per la formulazione di una prognosi favorevole, purchè

il periodo di prova sia di una certa durata, onde rafforzare l’effetto

deterrente della presente condanna. In altri termini è bene ricordare

all’imputata che, qualora dovesse nuovamente ricadere nella tentazione di

commettere nuovi reati, molto difficilmente potrà sfuggire al carcere. Con il

che il periodo di prova è fissato in quattro anni.

b) AC 3 è, come visto, pregiudicata. Ciò non impedisce di formulare anche

per lei un pronostico favorevole. In fondo il suo ruolo minore nella tratta –

ma anche in tutti i reati di cui si è macchiata – va ricercato nei suoi

sentimenti che prova per AC 2. Il relativamente lungo periodo passato in

carcere preventivo unito ad un atteggiamento processuale positivo, consentono,

al di là della dubbia attendibilità del documento prodotto al dibattimento

dalla difesa che attesterebbe che la ragazza avrebbe un posto di lavoro come

impiegata presso le ferrovie bulgare, mancando l’indicazione del salario e in

considerazione del fatto che si tratta di un’attività che non ha mai svolto e

per la quale non ha nemmeno mai seguito una formazione, consentono di formulare

una prognosi favorevole, purchè supportata dall’effettiva espulsione e da un

periodo di prova analogo a quello stabilito perAC 1.

Considerato che la fattispecie non può rientrare

nei casi di poca gravità ai sensi dell’art. 41 n. 3 cpv. 2 CP, Ira deve subire

la revoca delle precedenti condanne avendo delinquito nel periodo di prova. Per

quel che è della condanna del 12 febbraio 2004 essa è, come visto, stata

considerata in base pure al principio del concorso retrospettivo, nella

commisurazione della pena. Ne discende che per Ira la pena qui pronunciata

viene condizionalmente sospesa per quattro anni, fermo restando la revoca di

tutte le precedenti sospensioni, ciò che implica, tenuto conto del carcere

preventivo già sofferto, la scarcerazione dell’accusata, come vedremo, una

volta esperite le pratiche per l’espulsione.

c) Diverso è il discorso per AC 2. I suoi precedenti sono infatti stati

tutti commessi da principale protagonista, coinvolgendo la sua compagna. Quasi

sistematicamente, allorquando è venuto in Svizzera, lo ha fatto violando la

legge, commettendo vari furti e, da ultimo, i reati di cui alla presente

condanna. Ha sempre tradito la fiducia in lui riposta dalle nostre autorità,

dimostrando di non essere in grado di dare finalmente un taglio alla vita

precedente. Anche dal profilo professionale, nemmeno al suo paese, si

intravedono rassicuranti prospettive. A parte il fatto che secondo ancora la

più recente giurisprudenza non si deve sospendere una pena ogni qualvolta

l’imputato abbia qualche teorica prospettiva di lavoro, in caso contrario

sarebbe praticamente impossibile infliggere una pena da espiare a un imputato

che al momento della condanna esercita un’attività lavorativa (CCRP 17 marzo

2005 in A), AC 2 stesso ha ammesso che quando rientrerà in Bulgaria non avrà un

lavoro sicuro e che, se potrà fare l’autista, la sua attività sarà molto

limitata dal fatto che non potrà per cinque anni lasciare il paese. A parte la

scarsa attendibilità di tali affermazioni, va detto innanzi tutto che la

documentazione prodotta (doc. TPC 3) non è atta a dimostrare che egli avrebbe

da subito a disposizione un lavoro che gli permetterebbe di sopravvivere e

quindi di non tornare a seguire la via dell’illegalità, mancando in particolare

delle condizioni di assunzione del tempo di lavoro (da quando? fino a quando?) e

soprattutto dell’indicazione del salario. In assenza di elementi che dimostrino

effettive e concrete possibilità di reinserimento sociale al suo paese, non

basta dirsi pentito e chiedere scusa: è per contro giunta l’ora di assumersi le

proprie responsabilità. E d’altronde AC 2 presenta le caratteristiche tipiche

della persona per la quale la prognosi è negativa, nella misura in cui ha

nuovamente commesso anche, in particolare i furti e la violazione del bando,

reati per i quali era già stato punito. In altre parole ha continuato a ledere

i medesimi beni protetti (patrimonio e sicurezza pubblica). E’ quindi

necessario un giusto periodo di riflessione affinché AC 2 mediti sui numerosi

errori commessi prima di essere liberato, in caso contrario le possibilità che

torni nella clandestinità e a delinquere sono eccessivamente elevate.

Certo, la corte è cosciente del fatto che la

detenzione sarà per lui abbastanza dura (anche se, conto tenuto degli sconti di

legge, in definitiva si tratterà ancora di qualche mese) in considerazione del

fatto che non potrà incontrare Ira: ma, in definitiva, questo ulteriore elemento

di sofferenza dovrebbe piuttosto servire da riflessione ulteriore ed aiutarlo a

riprendere il giusto cammino al momento in cui sarà scarcerato.

Non potendosi anche per lui definire, la presente

fattispecie, un caso di poca gravità ai sensi dell'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP, AC 2

deve pure subire la revoca dell'ultima sospensione condizionale relativa alla

condanna a 40 giorni di detenzione inflittagli con DAP del 4 settembre 2003.

20. Per quanto riguarda l’espulsione, cui peraltro le difese nemmeno si

sono opposte, va detto che dal profilo dell’ordine pubblico, la domanda va

accolta nella misura richiesta dall’accusa, tenuto conto che per stessa

ammissione degli imputati il legame di entrambi con AC 1, nemmeno in

prospettiva di un eventuale matrimonio, non è particolarmente solido. Questa

misura essendo già fallita in passato, non si giustifica di tutta evidenza una

sospensione condizionale.

Per AC 3 in particolare va aggiunto che nel 2004

ha lavorato per un certo periodo in nero in Italia e che, secondo il suo

racconto, Losanna non era che una tappa per recarsi in Francia a cercare lavoro

sempre in nero. In queste condizioni la sua espulsione deve essere eseguita in

modo effettivo, il semplice accompagnamento comporterebbe rischi accresciuti

che la donna si dia alla clandestinità in paesi a noi vicini, in attesa della

liberazione del compagno.

21. Resta infine da decidere sulla confisca dell’importo di fr. 1'500.-

rinvenuto sugli accusati AC 2 e Ira al momento del loro arresto, alla quale le

difese hanno correttamente aderito. In effetti non vi è chi non veda come quei

soldi siano stati guadagnati in modo illecito: vuoi quali rimasugli della

tratta, vuoi per dei lavoretti compiuti presso l’abitazione della madre, essi

non sono provento da attività legale.

Le spese seguono la declaratoria di colpevolezza

(art. 9 CPP). Conto tenuto del fatto che AC 3 e AC 2 sono oggetto di un

giudizio anche di parziale assoluzione, si giustifica di ripartire gli oneri

nella misura di ¼ ciascuno agli accusati e il rimanente ¼ allo Stato.

Rispondendo A. per AC 1,

affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1,

B. per AC 2,

affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1.1, 1.1.2,

1.1.2.1, 1.3.1, 1.3.1.1, 2.1, 2.2;

C. per AC 3,

affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1.1, 1.1.2,

1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.3.1, 1.3.1.1, 2, 3.2;

visti gli art. 3, 6bis, 7,

18, 25, 36, 41, 48, 55, 59, 63, 64, 65, 68 e 69, 139, 172ter, 195, 196, 291 CP;

23 LDDS,

9 segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è

autrice colpevole di:

1.1. tratta

di esseri umani

per avere,

nel periodo dal 15 novembre/dicembre 2003 –

inizio marzo 2004, a __________, __________, __________, __________,

__________ __________ e __________,

agendo in correità con AC 2 e AC 3,

allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a

fine di lucro,

esercitato, organizzandola, la tratta di quattro

ragazze di nazionalità bulgara, procurando loro il lavoro quali prostitute

presso __________ di __________;

1.2. contravvenzione

alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere,

nelle circostanze descritte al punto 1.1,

agendo in correità con AC 2 e AC 3,

intenzionalmente e per fine di lucro,

ripetutamente impiegato le cittadine straniere __________,

__________, __________ __________ e __________,

senza le necessarie autorizzazioni di polizia;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

Considerandi

2.

AC 2 è

autore colpevole di:

2.1

tratta

di esseri umani

per avere,

2.1.1

nel periodo

dal 15 novembre/dicembre 2003 – inizio marzo 2004, a __________, __________, __________,

__________ __________,

__________ e __________,

agendo in correità con __________ e AC 3,

allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a

fine di lucro,

esercitato, organizzandola, la tratta di quattro

ragazze di nazionalità bulgara, procurando loro il lavoro quali prostitute

presso __________ di __________;

2.2

ripetuta

contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri

per avere,

2.2.1

nelle circostanze descritte al punto 2.1.1,

agendo in correità con AC 1 e AC 3,

intenzionalmente e per fine di lucro,

ripetutamente impiegato le cittadine straniere __________,

__________, __________ e __________,

senza le necessarie autorizzazioni di polizia;

2.2.2

nel periodo

ottobre 2004, fino al 12 ottobre 2004,

agendo in correità con AC 3, intenzionalmente e per fine di lucro,

impiegato la cittadina bulgara __________, senza

la necessaria autorizzazione di polizia;

2.3

furto di lieve entità

per avere,

2.3.1

a __________, in

__________, l’11 febbraio 2004,

agendo in correità con AC 3 sottratto, ai danni

della PC 1

tre confezioni di profumo marca Kruzos,

del valore complessivo di fr. 237.--;

2.4

ripetuta

violazione del bando

per essere entrato in Svizzera,

da Chiasso e da altre imprecisate località,

in almeno 2 occasioni,

nel periodo gennaio 2004 - 12 ottobre 2004,

nonostante l'espulsione dalla Svizzera per tre

anni,

decretata contro di lui dal Ministero pubblico

del Cantone Ticino

il 21.10.2002;

e meglio come descritto dall’atto di accusa.

3.

AC 3 è

autrice colpevole di:

3.1

complicità

in tratta di esseri umani

per avere,

3.1.1

nel periodo dal 15 novembre/dicembre 2003 –

inizio marzo 2004,

a __________, ____________________, __________, __________,

__________ e __________,

agendo quale complice con AC 1,

allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a

fine di lucro,

esercitato, organizzandola, la tratta di quattro

ragazze di nazionalità bulgara, procurando loro il lavoro quali prostitute

presso __________ di __________;

3.2

ripetuta

contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri

per avere,

3.2.1

nel periodo ottobre 2004, fino al 12 ottobre

2004,

agendo in correità con AC 1 e AC 2,

intenzionalmente e per fine di lucro,

ripetutamente impiegato, le cittadine straniere

Gergana __________, __________, __________ e __________,

senza le necessarie autorizzazioni di polizia;

3.2.2

nel periodo

ottobre 2004, fino al 12 ottobre 2004,

agendo in correità con AC 2,

intenzionalmente e per fine di lucro,

impiegato la cittadina bulgara __________, senza

la necessaria autorizzazione di polizia;

3.3

furto di lieve entità

per avere,

3.3.1

a __________, in

__________, l’11 febbraio 2004,

agendo in correità con AC 2,

sottratto ai danni della PC 1,

tre confezioni di profumo marca Kruzos,

del valore complessivo di fr. 237.--;

3.4

ripetuta

violazione del bando

per essere entrata in Svizzera,

da Chiasso e da altre imprecisate località,

in almeno 2 occasioni,

nel periodo marzo/aprile 2004 - 12 ottobre 2004,

nonostante l'espulsione dalla Svizzera per tre

anni,

decretata contro di lei dal Ministero pubblico

del Cantone Ticino

il 4.9.2003;

e meglio come descritto dall’atto di accusa.

4.

AC 2 è

prosciolto dai reati di:

4.1

tratta di

esseri umani di cui al punto 3 dell’atto di accusa;

4.2

furto di cui al

punto 5.1 dell’atto di accusa.

5.

AC 3 è

prosciolta dai reati di:

5.1

tratta di

esseri umani di cui al punto 3 dell’atto di accusa;

5.2

furto di cui al

punto 5.1 dell’atto di accusa.

6.

Di

conseguenza

6.1

AC 1 è

condannata:

6.1.1

alla pena di

15.

(quindici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto.

6.2

AC 2 è

condannato:

6.2.1

alla pena di

15.

(quindici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

6.2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un periodo di 4 (quattro) anni (in aggiunta ai 3

(tre) anni già inflittigli con DAC 21.10.2002 del Ministero Pubblico di

Lugano).

6.3

AC 3 è

condannata:

6.3.1

alla pena di

9.

(nove) mesi di detenzione (a valere quale pena addizionale a quella di 30

giorni di detenzione inflittale con DAC 12.2.2004 del Ministero Pubblico di

Lugano), nella quale è computato il carcere preventivo sofferto ;

6.3.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (in aggiunta ai 3 (tre)

anni già infittile con DAC 4.9.2003 del Ministero Pubblico di Lugano.)

7.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta alla condannata AC 1 è condizionalmente sospesa

con un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

8.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta alla condannata AC 3 è condizionalmente sospesa

con un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

9.

Revocata la sospensione condizionale è ordinata

l’esecuzione della pena di 40 giorni di detenzione inflitta a AC 2 il 4.9.2003

dal Ministero Pubblico di Lugano.

10.

Revocata

la sospensione condizionale è ordinata l’esecuzione delle pene inflitte a AC 3 di:

10.1

20.

giorni di detenzione inflitti alla condannata con DAC 4.9.2003 del Ministero

Pubblico di Lugano;

10.2

25

giorni di detenzione inflitti alla condannata con DAC 14.11.2003 del Kreispräsident

di Coira;

10.3

30

giorni di detenzione inflitti con DAC 12.2.2004 del Ministero Pubblico di

Lugano.

11.

È

ordinata la confisca della somma di fr. 1'500.- già sequestrata dalla polizia

ai condannati AC 2 e AC 3.

12.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- e le spese processuali sono a carico dei condannati in

solido in ragione di 1/4 ciascuno, e 1/4 è a carico dello Stato.

13.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Teste fr. 165.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'415.--

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 250.--

Inchiesta

preliminare fr. 50.--

Teste fr. 41.25

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50

fr. 353.75

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 250.--

Inchiesta

preliminare fr. 50.--

Teste fr. 41.25

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50

fr. 353.75

============

Distinta

spese a carico di AC 3

Tassa di

giustizia fr. 250.--

Inchiesta

preliminare fr. 50.--

Teste fr. 41.25

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50

fr. 353.75

============

Il rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC

1.

2.

PL

1.

3.

IE

1.

4.

TE

1.

5.

TE

2.

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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