Lexipedia

Decisione

72.2005.131

Spaccio di bolas di cocaina da parte di cittadino di etnia africana; espulsione effettiva maglrado matrimonio con una cittadina svizzera

12 gennaio 2006Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I miei genitori vivono tuttora a __________. Ho

due sorelle, una maggiore di me e l’altra più piccola che vivono pure nella

Svizzera Interna.

Già nell’adolescenza ho iniziato a consumare

marijuana e, dall’età di 18 anni, ho iniziato a consumare eroina. Ho sempre

lavorato e quindi avevo i soldi per comperarmi la droga. Non ho mai commesso

reati contro il patrimonio e non ho mai spacciato droga.

Sono stata denunciata in passato per consumo di

canapa (una volta) ed una volta successiva per consumo di eroina (a Zurigo ca.

5 anni fa). In quest’ultima circostanza mi era stata fatta la revoca della

licenza di condurre.

Non avevo un buon rapporto con i miei genitori e

questo si è protratto sino a quando non è nata mia figlia __________. Tra

l’altro i miei genitori erano contrari al mio matrimonio con AC 1.

Dal 1993 risiedo in Ticino. All’inizio mi ero

messa in terapia a Sala Capriasca per togliermi dal consumo di eroina. Poi ho

cominciato a lavorare presso l’Istituto Don Orione. Poi ho lavorato presso

l’Istituto San Nicolao di Treggia. Posso dire che – generalmente – ho sempre

avuto una attività lavorativa ciò che mi permetteva di “tirare avanti”. Ripeto

che non ho mai spacciato droga.

Quando ero già in Ticino e consumavo ancora

eroina, la acquistavo dai “soliti personaggi” o al Parco Ciani o andavo io

stessa a prenderla a Zurigo. Sempre solo e esclusivamente per il mio consumo.

Nel novembre 2002, nel mentre andavo a Zurigo dai

miei genitori, in treno, ho conosciuto quello che sarebbe poi diventato mio

marito, ossia il AC 1.

Trattasi di un cittadino nigeriano che mi ha

detto essere nato il __________. Mi disse che era un giocatore di calcio. Io

avevo appena terminato una lunga relazione con un ragazzo luganese.

Con AC 1 ci siamo scambiati gli indirizzi e dopo

poco tempo ci siamo messi assieme. All’inizio lui abitava ancora a Sciaffusa

mentre io abitavo in Ticino.

Successivamente mi disse la verità ossia che era asilante

a Sciaffusa.

Ci siamo sposati il 14.01.2005. Faccio presente che in data 02.10.2003 dalla nostra relazione è nata la __________.

Già prima di sposarci vivevamo comunque già assieme. Mi ricordo che ero incinta

all’ottavo mese quando abbiamo iniziato la convivenza…"

(verbale PS 29.03.05)

Il domicilio coniugale era a __________ in __________

presso l'appartamento della moglie, per il quale pagava una pigione di fr.

950.- mensili (all. 47 al rapp. di polizia).

4. Il 29 marzo 2005 __________ si è presentata in polizia denunciando il

marito di vendere cocaina ad asilanti di origine africana ospiti dei centri CRS

del Luganese nonché a tossicodipendenti locali. Ella si era precedentemente

rivolta ad un suo conoscente, tale signor __________, impiegato presso

l'ufficio del controllo abitanti di __________, chiedendogli consiglio su come

fare per denunciare il marito. Fatto sta che, al momento della denuncia, la

donna ha chiaramente manifestato la sua disponibilità a collaborare con gli

inquirenti purché non le venisse tolto l'affidamento della bambina:

" … mi

sono presentata spontaneamente in data odierna alle ore 1400 presso lo

sportello della Polizia Comunale di __________ dato che conosco il Signor __________,

addetto del controllo abitanti. A lui ho esposto a grandi linee il mio problema,

a quel punto, mi ha indirizzato presso i vostri servizi. A lui ho

esplicitamente detto che avrei collaborato con la Polizia solo se fossi stata

certa che non avrei perso la bambina.

Io sono al corrente di una situazione di droga

molto importante e meglio posso fornire le informazioni che vado di seguito a

narrare. Premetto che nemmeno io sono del tutto “pulita”.

(…)

D.18: come mai vi siete decisa adesso a denunciare in polizia lo

spaccio di droga di vostro marito?

R.19: con più mi sono allontanata dal problema droga ed avendo una

bambina non tolleravo più questa situazione. Avevo anche più volte minacciato

mio marito che se non la smetteva di spacciare e non si cercava un lavoro

regolare l’avrei denunciato. Lui rideva e non ci credeva che io lo potessi

fare!

(…)

Se mi sono decisa a venire spontaneamente in

Polizia è anche perché non ne posso più di questa situazione. Intendo

divorziare da mio marito e rientrare dai miei genitori nella Svizzera interna

ed accudire la mia bambina…" (verbale PS __________ 29.03.05)

"

Per quanto riguarda il motivo per il quale ho denunciato mio

marito l’ho già spiegato diverse volte. Ribadisco che inizialmente quello che

lui faceva e che io facevo per quanto riguarda le consegne non mi sembrava così

grave, visto che uscivo da quell’ambiente.

Poi però più il tempo passava, mi sono accorta che non era giusto

e avevo paura per mia figlia anche perché se la Polizia fosse venuta una volta

a casa avevo paura che me l’avrebbero tolta. Ho quindi chiesto più volte a mi

marito, sia prima che dopo il matrimonio, di smetterla, ma lui non mi ha mai

presa sul serio. Mi sono accorta che a lui no gliene fregava niente di me e di

nostra figlia. Ho quindi deciso di andare in Polizia e di denunciarlo.

ADR che non ci sono altri motivi." (verbale MP __________ 08.09.05)

Sulla scorta delle informazioni raccolte dalla

moglie, __________ è stato fermato dalla polizia lo stesso giorno nei pressi

della sua abitazione. Al suo domicilio, nel contenitore del toner della

stampante del PC di famiglia, sono stati rinvenuti 150, 11 g di cocaina che

l'accusato ha riconosciuto come suoi (AI 49). L'arresto è poi stato confermato

dal GIAR il giorno seguente. Associato in un primo tempo alle carceri

pretoriali di Mendrisio, è stato trasferito al PCT, dove si trova a tutt'oggi,

a far data dal 19 maggio 2005.

Sottoposto ad esame delle urine, AC 1 è risultato

negativo al consumo di droghe cosiddette pesanti. D'altronde egli non ha mai

preteso di essere un tossicodipendente. Vero è che ha dichiarato di aver

consumato un imprecisato quantitativo di hascisc.

5. In punto all'accertamento dei fatti va detto innanzi tutto che

l'accusato ha sempre negato, fino al dibattimento, di aver trafficato cocaina

nel periodo da settembre 2003 ad agosto 2004 (AA N. 1.1.), salvo poi al

dibattimento ammettere di aver spacciato circa 105 g. Egli ha per contro

ammesso di aver, nel periodo da agosto 2004 a marzo 2005, rivenduto la cocaina

limitatamente a quella fornitagli da __________, su cui torneremo in seguito.

Al riguardo va fatta una premessa d'ordine

metodologico. Partendo dall'assunto, accertato, che l'accusato non ha consumato

cocaina, è evidente che quella di cui è entrato in possesso è stata venduta,

rispettivamente, per il quantitativo rinvenuto nel PC di casa, era destinata

alla vendita. L'entità della droga effettivamente trafficata può essere

stabilita o in base alle dichiarazioni dei fornitori o in base a quelle degli

acquirenti.

6. Per il periodo di cui al N. 1.1. dell'atto d'accusa va detto che le

ammissioni dell'accusato in aula sono state tardive e non sono risultate

affatto utili per l'accertamento dell'entità del traffico. AC 1 si è infatti

limitato ad ammettere ciò di cui gli inquirenti già erano a conoscenza,

aggiungendo, bontà sua, giusto 5/8 g di cocaina che avrebbe venduto a tale __________.

In effetti, dai verbali d'interrogatorio in atti dei vari acquirenti __________,

__________, __________, __________ ed __________ (quest'ultimo sentito in aula)

si può stabilire con certezza che AC 1 ha venduto loro un quantitativo globale

di almeno 100 g di cocaina già nel periodo da settembre 2003 ad agosto 2004,

cui vanno aggiunti i 5 g che lo stesso AC 1 ha dichiarato al dibattimento di

aver venduto ad __________.

La Corte ha preso atto delle ammissioni tardive

dell'accusato e si è posta la domanda a sapere se egli, come indicato nell'atto

di accusa, non abbia spacciato un quantitativo maggiore. Il PP in aula ha

spiegato che i 500 g indicati nell'atto di accusa sono delle ricostruzioni per

difetto in base al numero dei viaggi che presumibilmente l'accusato ha fatto a

Zurigo moltiplicati per il quantitativo medio che era solito portare.

Al riguardo si è potuto accertare che __________

in quel periodo andava regolarmente a Sciaffusa a ritirare il soldo a lui

spettante quale asilante, ammontante a fr. 79.- la settimana. Da settembre 2003

la L'Amico gli aveva chiesto di trasferirsi in Ticino poiché gli ultimi due

mesi di gravidanza stava poco bene ed aveva bisogno che il compagno le stesse

vicino. AC 1 in parte accettò, anche se a volte, quando andava a Sciaffusa a

ritirare il suddetto soldo, non faceva poi subito rientro a casa. Quei soldi,

fr. 79.- la settimana, non gli consentivano di certo di mantenersi il tenore di

vita che aveva: è vero che alla compagna non versava un centesimo e

l'abbonamento al treno gli consentiva, entro certi orari, di viaggiare gratis,

ma quando era in giro doveva pur mantenersi, ivi compreso il cellulare che,

notoriamente, non è un bene di prima necessità, nonostante l'evoluzione dei

tempi e le mutate esigenze della moderna società. La moglie, sulla cui

credibilità si dirà in seguito con riferimento al n. 1.2. dell'atto di accusa,

ha riferito di alcuni viaggi effettuati dal marito, al termine dei quali AC 1

si recava in bagno ad espellere la cocaina che portava nell'intestino per poi

ripulirla, farla asciugare e preparare le bolas da vendere, riferendo altresì che

in media si trattava di 6/7 ovuli per volta, di ca. 10 g l'uno. Ella non ha

però saputo riferire con quale frequenza il marito eseguiva queste operazioni,

precisando di non essere in grado di dire se ciò capitava ogni volta che lo

vedeva tornare da Sciaffusa dove ritirava il soldo.

Questi elementi fattuali danno certo il quadro

del personaggio AC 1 e meglio di colui il quale doveva avere i contatti

"giusti" con i fornitori già prima che si trasferisse in Ticino da

colei che diventerà poi sua moglie, testimoniati peraltro dalla precedente

condanna dell'ottobre 2002 da parte delle autorità di Gossau per lo stesso

reato, ma ancora non consentono di stabilire con sufficiente tranquillità in

ca. 500 g il traffico di cocaina posto in essere dal AC 1 in questo primo

periodo, la ricostruzione delle quantità che gli inquirenti hanno potuto

raccogliere non potendo condurre, oltre ad ogni ragionevole dubbio, al di là

delle citate ammissioni dello stesso AC 1 in aula che, come detto, equivalgono

sostanzialmente a quanto riferito dai tossicodipendenti che da lui si

rifornivano, non essendo sufficienti a dissipare ogni dubbio al riguardo. Ne

consegue che forza è constatare come per questo primo periodo la Corte ha

condannato AC 1 per la vendita di almeno 105 g di cocaina.

7.1. Per quel che è del secondo capo d'imputazione (AA N. 1.2.), e meglio

quello relativo al periodo dall'agosto 2004 al momento dell'arresto, va detto

che anche qui AC 1 ha ammesso unicamente ciò che, incontestabilmente, emerge

dalle testimonianze in atti. E lo fatto in modo anche qui tardivo, aspettando

che le prove gli venissero poste sotto il naso.

Va detto che per questo periodo si dispongono di

maggiori informazioni circa la provenienza della cocaina. Infatti, da agosto

2004 cessano sostanzialmente i viaggi di AC 1 a Zurigo poiché la sostanza gli

viene portata in casa da tale __________, un minorenne pure lui asilante, che

la trasportava con il medesimo sistema: la metteva nell'intestino e la

espelleva poi a casa del AC 1. Al riguardo è irrilevante sapere dove i due si

sarebbero conosciuti (a Lugano secondo __________, alla stazione di Zurigo

secondo AC 1) e se il __________ agiva agli ordini del __________, un amico di AC

1, o se se era piuttosto __________ ad essere il capo di __________ (secondo

quanto ha riferito la __________). Fatto sta che AC 1 ha cercato anche in

questo caso di sminuire le sue responsabilità. La polizia gli ha infatti

dapprima prospettato le dichiarazioni del __________ che parlavano di ca. 900 g

di cocaina in occasione di 8 viaggi in Ticino da Zurigo, ma l'accusato ha risposto

che si sarebbe trattato solo di pochi grammi. Successivamente, in occasione del

verbale di confronto tra i due davanti al PP (18.05.05) __________ ha precisato

di aver consegnato per la vendita a AC 1 ca. 1 kg di cocaina. AC 1 ha

contestato, ammettendo soltanto 4 ovuli (ca. 40 g). Successivamente, resosi

conto in occasione del suo verbale d'interrogatorio dinanzi al PP del 15 luglio

2005, che gli inquirenti avevano pure in parte ricostruito i quantitativi in

base alle dichiarazioni di alcuni acquirenti e meglio __________, __________, __________,

__________ e __________ (per quasi 400 g) ha finito per ammettere di aver

venduto ca. 400 g di cocaina (verbale PS 10.08.05). Che dire: "ammetto

solo i quantitativi che la polizia è in grado secondo me di provare". Questa

è risultata essere una costante nel racconto del AC 1, con l'aggiunta che è sempre

stata tutta colpa della moglie, che lo ha fatto venire in Ticino a spacciare

droga, perché voleva i soldi per il mantenimento della bambina, ecc.

7.2. La realtà è ben diversa da quella riferita dal AC 1 e meglio che sia

i quantitativi di cocaina trattata erano ben maggiori sia che il ruolo

dell'accusato era quello dell'organizzatore del traffico e non quello della

persona soggiogata dalla moglie.

In effetti le affermazioni della __________ hanno

trovato parecchi riscontri agli atti e sono parse alla Corte credibili e

lineari. Innnanzi tutto la Corte ha dato atto alla donna del coraggio che ha

avuto nel denunciare il marito e meglio una situazione che le era diventata

insostenibile per la presenza della bambina, che cominciava a crescere, in un

appartamento che era diventato una sorta di magazzino della droga. Ella non ha

mai fatto mistero delle sue responsabilità. Ha ammesso tranquillamente di aver

convinto lei il marito a venire in Ticino perchè aveva bisogno di lui già verso

la fine della gravidanza, di avergli presentato lei dei clienti a cui vendere

della cocaina non, come pretende il ACCO1, "perché così fan tutti i

neri", ma proprio per convincerlo a venire in Ticino per starle accanto,

mentre lui tentava di resistere perché già aveva il suo giro in Svizzera

interna, mentre a Sud delle Alpi non conosceva nessuno. E per tacere del fatto

che la donna, al momento di recarsi in polizia aveva poco da guadagnare e molto

da perdere o rischiare di perdere. E' vero che ha posto come condizione che non

le venisse tolto l'affidamento della piccola, ma questa è unicamente l'umana

espressione della preoccupazione di una madre responsabile che si trova in una

situazione del genere, poiché nessuna garanzia al riguardo le era stata data. E

nemmeno poteva riceverne, poiché la questione non dipendeva dalla polizia, né

tantomeno dal responsabile dell'ufficio controllo abitanti cui si era

precedentemente rivolta, la competenza per ordinare il suo arresto essendo del

magistrato, nemmeno, in definitiva, quello inquirente. E sulle rimostranze

della donna nei confronti del marito, affinché questi contribuisse alle spese

di famiglia, la Corte ha rilevato che si tratta di richieste del tutto

legittime, a fronte dell'assoluta mancanza di assunzione di responsabilità

anche in questo ambito da parte del consorte. Ma da ciò pretendere che __________

abbia voluto denunciare il marito ed attribuirgli un ruolo maggiore per

vendetta, ne corre, tanto più che ella, come detto, dalla denuncia aveva molto

più da perdere.

Fatto sta che il giro della droga trafficata da AC

1 si amplia con l'entrata in scena, nell'agosto 2004, di __________, persona

anch'ella risultata lineare e coerente, allorquando ha raccontato dei suoi

viaggi in Ticino e di come trasportava la droga.

Il quantitativo di 1 Kg di cocaina che __________

ha riferito di aver consegnato a AC 1 trova infatti riscontro nei tabulati

telefonici relativi all'utenza in uso allo stesso __________, da cui emerge che

alle date da lui indicate gli standort indicano non solo che lui viaggiava da

Zurigo a Lugano o viceversa, ma pure che era in contatto con il collegamento

telefonico in uso a AC 1. Questi riscontri oggettivi vestono la credibilità

della __________, la quale ha pure lei riferito che il quantitativo di 1 Kg è

corretto.

7.3. A fronte delle lineari e credibili affermazioni di __________, AC 1

ha contrapposto tutta una serie di bugie, di mezze ammissioni con vari

distinguo sul suo reale ruolo, che rendono la sua versione assolutamente

inattendibile. Basti al riguardo ricordare che solo ad inchiesta inoltrata ha

ammesso che la cocaina ritrovata nel toner era di sua proprietà, mentre in

precedenza aveva sostenuto che l'aveva solo in deposito per conto di terzi e

che unicamente di fronte alle chiare contestazioni degli inquirenti, al

cospetto delle quali non poteva più negare l'evidenza, ha allora ammesso di

aver trafficato cocaina, ma sempre e solo nei quantitativi di cui sapeva che le

forze dell'ordine disponevano di prove evidenti. Questo esercizio lo ha poi

compiuto anche in aula allorquando ha finalmente ammesso di aver venduto

cocaina anche nel periodo indicato al N. 1.1. dell'atto di accusa.

7.4. In siffatte evenienze, stante l'assoluta credibilità della __________

e delle ammissioni del __________, non occorre disquisire altro per ammettere

che AC 1 ha trafficato almeno 1 kg di cocaina fornitagli dallo stesso __________.

Del resto, che AC 1 vendeva cocaina è un dato di fatto incontrovertibile, in

guisa di che non è necessaria la prova del nove, con la ricostruzione minuziosa

del quantitativo in base alle dichiarazioni dei singoli acquirenti, anche perchè,

se tale prova fosse sempre necessaria, difficilmente si potrebbe giungere a

giudizi di condanna dato che di regola, negli ambienti dei tossicodipendenti,

l'omertà impera e chi acquista è solito sminuire i quantitativi anche per

rendere il meno gravosa possibile la propria posizione davanti alla giustizia.

Si ha quindi che la Corte ha accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio,

che il kg di cocaina fornito da __________ a AC 1 è stato da quest'ultimo

venduto a terzi. Da questo chilogrammo occorre dedurre i 150g rinvenuti nel toner

a casa dell'accusato, che sono oggetto dell'imputazione di cui al N. 1.3.

dell'atto di accusa che è stata, di tutta evidenza, ammessa.

7.5. Accertato in un chilogrammo il quantitativo di cocaina consegnato da

__________ a AC 1, di cui 850 g venduti e 150 g rinvenuti dalla polizia a casa

dell'accusato al momento del suo arresto, occorre stabilire se l'imputato ha

venduto e in che misura dell'altra cocaina, l'atto di accusa rimproverandogli

un traffico di almeno 1'250 g.

Come detto le affermazioni della __________ e del

__________ sono risultate del tutto credibili. Costoro indicano: il __________,

almeno un paio di altre forniture da parte del __________ direttamente, la

moglie, una da parte di una donna incinta che non aveva bisogno di trasportarla

nel proprio ventre poichè la poteva nascondere sopra la pancia e una o due da

parte di un altro ragazzo. Certo, al riguardo di queste ulteriori forniture,

non si possono accertare i quantitativi esatti. Nella valutazione di questi

quantitativi la Corte ha quindi voluto applicare criteri molto prudenti ed ha

stabilito in ca. 150 g l'entità totale di queste forniture. Il tutto per

giungere alla conclusione che AC 1 ha venduto complessivamente almeno un

chilogrammo di cocaina dall'agosto 2004 al 29 marzo 2005.

8.1. Per l’art. 19 della LF sugli stupefacenti (LS), chiunque

intenzionalmente e senza essere autorizzato tra l’altro acquista, trasporta,

importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o

vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è punito con la

detenzione o con la multa (n. 1). Nei casi gravi la pena è però della

reclusione o della detenzione non inferiore a un anno, cui può essere cumulata

una multa fino un milione di franchi (n. 2).

Un caso è

ad esempio grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si

riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute

di parecchie persone (lett. a): il che è oggettivamente dato già per

quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113; con la

precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 gr. di eroina pura o di 18 gr. di

cocaina pura (DTF 109 IV 145, con le precisazioni in DTF 119 IV

180 e 120 IV 334). Per quanto riguarda poi l’aspetto soggettivo, occorre tenere

presente che le nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante è ormai una

realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211; cfr. anche 106 IV 232).

Già solo per i quantitativi spacciati di cocaina

spacciata AC 1 adempie manifestamente i requisiti dell'infrazione aggravata,

ulteriori disquisizioni al riguardo appaiono del tutto superflue.

8.2. L'accusato

ha ammesso di aver fatto uso di hashish. Trattandosi di una contravvenzione, la

stessa si prescrive in tre anni, di guisa che il periodo ritenuto ai fini del

presente giudizio deve risalire dal gennaio 2003 in avanti e non da ottobre

2002 come indicato nell'atto di accusa. Si tratta invero di un dettaglio perché

la questione nulla ha pesato nella quantificazione della pena.

8.3. AC 1

possiede una "valida" licenza di condurre nigeriana. Egli ha ammesso

di aver fatto uso della vettura della moglie. Sennonché l'art. 42 OAC prescrive

che la patente internazionale rilasciata dalle autorità nigeriane il 20 giugno

2003 ha validità di 1 anno da che lo straniero è in Svizzera. Dopodiché egli

deve convertirla in una licenza svizzera. AC 1 ha ammesso di non averlo fatto concretamente.

L'accusa di cui al N. 3 dell'atto di accusa va pertanto confermata, con la

precisione che anch'essa non ha avuto rilevanza nella commisurazione della

sanzione.

9.1. Giusta

l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto

dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.

La gravità della colpa - secondo quanto rilevato

dal TF in numerose sentenze (valgano, quale esempio: DTF 127 IV 101 consid. 2a;

122 IV 241 consid. 1a e sentenze ivi citate) - è il criterio fondamentale per

la fissazione della pena.

Nella sua valutazione entrano in considerazione

numerosi fattori quali il movente e le circostanze esterne, l'intensità del

proposito o della negligenza, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo

d'esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la

durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno ad una banda, la

recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il pentimento, e la volontà

di emendamento, la qualità della collaborazione con gli inquirenti, il

comportamento dopo la perpetrazione del reato, ecc. (DTF 127 IV 101 consid. 2;

DTF 124 IV 44 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1;116 IV 288 consid.

2a).

ll criterio essenziale è, dunque, quello della

gravità della colpa e, pertanto, il giudice

deve prendere in considerazione, in primo luogo, gli elementi che portano

sull'atto in quanto tale, in particolare sul risultato dell'attività illecita,

sui modi di esecuzione e, dal punto di vista soggettivo, sull'intensità del

dolo così come dei motivi del delinquere. L'importanza della colpa dipende

altresì dalla libertà di decisione di cui ha disposto l'autore: più gli sarebbe

stato facile rispettare la norma violata, più fortemente pesa la sua decisione

di trasgredirla e quindi più è grave la sua colpa (DTF 127 IV 101; 122 IV 241 consid 1 p. 243 e sentenze

citate).

Per il resto è appena il caso di ricordare che

nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di

apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la

sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei

all'art. 63 CP, disattenda elementi prescritti da quest'ultima norma oppure

appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di

apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S. e riferimenti).

9.2. La Corte ha ritenuto la colpa del AC 1 estremamente grave innanzi

tutto per l'importante quantità di droga spacciata e quindi per il

considerevole e concreto pericolo per la salute pubblica che egli ha creato. A

ciò aggiungasi la constatazione che, da quando è in Svizzera, l'accusato altro

non ha fatto che trafficare droga, senza mai nemmeno tentare di trovarsi un

lavoro onesto, nonostante fosse già stato condannato per lo stesso reato nel

2002. Nemmeno la nascita della figlia ed il conseguente matrimonio hanno funto

da deterrente, anzi: una volta diventato padre, AC 1 ha addirittura

incrementato i suoi traffici! Ad ulteriore aggravio della colpa vi è un

atteggiamento processuale negatorio, portato ad ammettere i fatti solo dopo che

gli inquirenti gli avevano posto di fronte prove schiaccianti e volto a

minimizzare il suo ruolo nonchè a far ricadere sulla moglie responsabilità che

ella non ha. E' vero che, al termine del dibattimento, egli si è prostrato

davanti alla corte implorando perdono, ma non basta dirsi pentiti per ottenere

sconti pena, se nemmeno si ha il coraggio di ammettere appieno le proprie

responsabilità. Al riguardo, nonostante l'enorme giro d'affari, nulla gli

inquirenti hanno potuto fare per recuperare i soldi rimanenti dal citato

traffico: a parte qualche versamento di importi irrisori a persone sconosciute

tramite la On Time e la Western Union, dei soldi incassati non vi è traccia;

ciò che dimostra ulteriormente quanto insignificante sia stata la

collaborazione fornita dall'imputato. Altro che sincero pentimento come ha

preteso la difesa!

Anche il ruolo avuto da __________ nel traffico è

stato importante. Infatti egli non può essere catalogato tra i piccoli

spacciatori da strada, ma si situa almeno un gradino più in alto poichè lui

vendeva a spacciatori che a loro volta rivendevano ai tossicodipendenti. Basti

al riguardo richiamare, a puro titolo esemplificativo, le dichiarazioni fatte

da Lagoon Moses davanti al PP nel suo verbale d'interrogatorio in atti nonchè

la sentenza 25 maggio 2005 nei confronti di __________. AC 1 ha fatto della sua

abitazione coniugale, dove viveva anche la piccola __________, il centro della

sua attività di compra-vendita all'ingrosso di cocaina.

Ad ulteriore aggravamento della colpa vi è il movente

di mero lucro che ha spinto AC 1 ad agire. Motivi quindi futili! Del resto AC 1

mente quando dice di aver agito per aiutare la moglie, poichè quest'ultima ha

lavorato finchè è rimasta incinta, poi ha percepito le indennità di

disoccupazione e, da ultimo, dalla documentazione relativa ai suoi conti

bancari risulta che ella non aveva bisogno del denaro del marito, perchè ne

aveva a sufficienza di suo.

9.3. A favore dell'accusato la Corte ha considerato la circostanza

attenuante della giovane età giusta l'art. 64 CP per almeno parte del periodo

in cui ha delinquito (fino al compimento dei 20 anni), a cui fanno però da contraltare

la recidiva in senso tecnico (art. 67 CP) in relazione alla condanna

pronunciata il 24 luglio 2003 dal Giudice Istruttore di Soletta ed il fatto che

ha delinquito durante il periodo di prova di cui alla condanna inflittagli il

1. ottobre 2002 dalla medesima autorità di Gossau. Pur dovendo osservare che AC

1 ha mentito anche sul suo passato (a mo' di esempio la madre che in un primo

tempo aveva detto che era morta mentre poi ha dichiarato che vive con il padre

adottivo), la Corte ha dato atto all'imputato, quale elemento di parziale

attenuante generica della colpa, di un'esistenza difficile, fino al momento in

cui giunse in Svizzera, propria peraltro a quasi tutti i suoi concittadini che

vengono nel nostro paese a chiedere asilo politico, così come ha considerato la

durata del carcere preventivo, in parte scontato nelle celle pretoriali di

Mendrisio, e il disagio che comporta l'espiazione della pena in un paese

lontano dalla sua famiglia d'origine.

9.4. Tutto ciò considerato e ben ponderato la Corte ha ritenuto adeguata

una pena di tre anni e tre mesi di reclusione.

Già solo per il fatto che la durata della pena

inflitta è superiore ai 18 mesi, il beneficio della sospensione condizionale

non entra in linea di conto.

Per contro avendo delinquito nel periodo di

prova, s'impone la revoca della sospensione condizionale della pena di tre mesi

di detenzione inflittagli con decisione 1. ottobre 2002 dall'Untersuchungsamt

di Gossau giusta l'art. 41 n. 3 cpv. 1 CP.

10.1. In punto all'espulsione va detto che nel giudicare se una persona

autrice di crimini o delitti intenzionali debba essere espulsa o meno, il

giudice non deve tener conto soltanto dei legami che questa persona ha con il

nostro paese, ma pure dell'interesse pubblico inteso come salvaguardia della

pubblica collettività (CCRP 19 maggio 1998 in re A.). AC 1 ha gravemente

attentato all'ordine pubblico, vendendo un enorme quantitativo di cocaina,

violando un bene giuridico collettivo fondamentale come la salute pubblica. In

questo senso si giustifica la sua espulsione dalla Svizzera per la durata di 10

anni.

10.2. Più delicata appare la questione della sospensione condizionale dell'espulsione.

A fronte della grave violazione dell'ordine pubblico, egli infatti, almeno

sulla carta, vanta ancora dei legami familiari abbastanza stretti con la

Svizzera, dove risiedono moglie e figlia.

Il legame con la moglie appare tuttavia

irrimediabilmente compromesso sia dallo scritto annesso al verbale 20 aprile

2005 nel quale _______ ben esprime i suoi sentimenti nei confronti del marito

sia dall'atteggiamento dell'accusato stesso. Emergono al riguardo dagli atti

due soli incontri tra i coniugi così come, da che AC 1 è in prigione, non

risulta che abbia mai chiesto di incontrare moglie e figlia, preoccupandosi

piuttosto, sia durante l'inchiesta sia in aula, di far ricadere le sue colpe

sulla consorte. Aggiungasi che da che ha iniziato la sua relazione con la __________,

AC 1 non ha mai contribuito al di lei sostentamento, anzi era lei che gli

pagava quantomeno l'alloggio, così come il matrimonio non ha assolutamente

funto da deterrente allo spaccio di droga, l'accusato avendo continuato come

prima.

Per quanto concerne la figlia forza è constatare

come nemmeno di lei l'accusato non si è mai occupato. Dopo la sua nascita AC 1

altro di meglio non ha fatto che incrementare il suo giro di affari legato alla

vendita di cocaina.

Agli atti vi è una sola lettera indirizzata alla

piccolina, nella quale egli non trova di meglio che scaricare tutte le sue

colpe sulla moglie, nonchè mamma di __________. Non risulta inoltre che egli si

sia mai attivato per avere, dal carcere, dei contatti con la piccola. Per il resto

nulla di concreto, ma soltanto parole, nient'altro.

Anche dal profilo della risocializzazione, oggi

come oggi, in Svizzera AC 1 non ha alcuna prospettiva concreta. Non si è mai

guadagnato onestamente da vivere, non ha mai nemmeno tentato di avere un lavoro

onesto e non ha mai contribuito al sostentamento famigliare. Una volta

liberato, senza una formazione, sprovvisto di conoscenze delle lingue

nazionali, in ristrettezze economiche e privo di qualsiasi contatto esterno con

la nostra realtà avendo sempre e soltanto frequentato ambienti ai margini della

società, il rischio che ricada nell'illecito è di conseguenza estremamente

elevato. Ne discende che la prognosi di AC 1 al riguardo non può, oggi, che

essere negativa. La sua espulsione effettiva appare inoltre conforme all'art. 8

CEDU a tutela dell'ordine pubblico, a fronte della gravità delle infrazioni

commesse (CCRP 26 novembre 2004 in re M).

Per completezza di informazione si dirà che,

partendo dall'assunto che, salva prova contraria che non è stata apportata in

questa sede, AC 1 è in possesso di un valido documento d'identità, spetterà

alle autorità preposte all'esecuzione della pena decidere, al momento

opportuno, se una volta scontati i due terzi della pena ricorreranno gli

estremi per differire, a titolo di prova, l'espulsione effettiva giusta il

combinato disposto di cui agli art. 55 n. 2 CP e 339 cpv. 1 let. f CPP.

11. Le spese sono a carico dell'accusato riconosciuto colpevole (art. 9

CPP). Non disponendo la Corte di prove certe che l'importo sequestrato è

provento dell'attività illecita, sulla somma di fr. 670.- è mantenuto il

sequestro conservativo a parziale garanzia del pagamento delle spese

processuali. Per il resto tutto il materiale sequestrato va confiscato in

quanto corpus sceleris.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 4.1, 4.2 e parzialmente affermativamente

al quesito n. 1.2;

visti gli art. 18, 35, 41,

55, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 68 e 69, 109 CP;

19 n. 1 e 2 e 19a

LStup;

95 n. 1 LCS;

42 OAC;

9 segg. CPP e 39

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è

autore colpevole di:

1.1. infrazione

aggravata alla LStup

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina

che sapeva o doveva presumere

essere tale da mettere in pericolo la salute

di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, in più

occasioni,

1.1.1. nel periodo

settembre 2003-agosto 2004,

parzialmente in correità con la moglie __________,

venduto a diversi acquirenti almeno 105 grammi di

cocaina;

1.1.2. nel periodo

agosto 2004-29 marzo 2005

venduto a diversi acquirenti almeno 1 kg di

cocaina;

1.1.3. nel periodo

inizio marzo-29 marzo 2005

detenuto 16 ovuli di cocaina dal quantitativo

complessivo

di 150.11 grammi netti (grado di purezza 45.85%);

1.2. contravvenzione

alla LStup

per avere, senza essere autorizzato,

tra il 12 gennaio 2003 e il 29 marzo 2005

in diverse località della Svizzera

consumato un imprecisato quantitativo di hashish;

1.3. guida

senza licenza di condurre

per avere

tra il settembre 2003 e il 29 marzo 2005, in più

occasioni, condotto sulle strade del luganese l'automobile di proprietà della

moglie senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

e

meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

AC 1 è

prosciolto dal reato di contravvenzione alla LStup per il periodo dall'ottobre

2002.

al 12 gennaio 2003 e per i rimanenti quantitativi di cocaina di cui ai

punti 1.1. e 1.2 dell'atto di accusa.

3.

Di

conseguenza AC 1, essendo recidivo e vista la giovane età è condannato:

3.1

alla pena di

3.

(tre) anni e 3 (tre) mesi di reclusione nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto;

3.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di 10 (dieci) anni;

3.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese processuali.

4.

Revocata

la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione della pena di 3 (tre) mesi

di detenzione inflitta al condannato in data 1.10.2002 dal Untersuchungsamt Gossau.

5.

E’

ordinata la confisca di quanto in sequestro ad eccezione dell'importo di fr.

670.

- sul quale è mantenuto il sequestro conservativo a parziale garanzia del

pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

AS 1

2.

AS 2

3.

AS 3

4.

AS 4

5.

AS 5

6.

AS 6

7.

AS 7

8.

IE 1

9.

GI 1

10.

GI 2

11.

TE 1

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 1'400.--

Spese diverse fr. 320.75

Testi fr. 81.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 2'901.75

============

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster