72.2005.132
ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti
10 novembre 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
72.2005.132
Data decisione, Autorità:
10.11.2006, PENAL
Titolo:
ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
72.2005.132
Mendrisio,
10 novembre 2006/ep
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del
difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e
domiciliato a
2. AC 2
e
domiciliato a
entrambi in carcere preventivo dal 9 maggio 2005 al 3 giugno 2005;
prevenuti colpevoli di:
1. Ripetuta truffa
per avere,
a Lugano, Agno e Zurigo,
in due occasioni nel
periodo novembre 2002 - agosto 2004,
agendo in correità e per
procacciarsi un indebito profitto,
ingannato con astuzia i
funzionari della PL 1, Zurigo, e della PL 2, Lugano,
affermando cose false o
dissimulando cose vere,
inducendoli in tal modo ad
atti pregiudizievoli al loro patrimonio per una somma complessiva pari a Euro
150'000.- (fr. 229'320.- al cambio del 27.05.2003) e fr. 175'054.15,
e meglio per avere
1.1. in data 22.11.2002, a
nome della __________ succursale di Lugano, chiesto alla PL 1, Zurigo la
concessione di un finanziamento di fr. 175'054,15 affermando, contrariamente al
vero, che il leasing avrebbe avuto ad oggetto un sistema IBM AS/400 fornito
dalla __________., Monaco,
e che il finanziamento
sarebbe stato garantito personalmente dall’ __________, Agno, direttore della
succursale,
sottoponendo alla società
finanziatrice falsi documenti, in particolare
- un “atto
di fideiussione” datato 25.11.2002 per fr. 177'000.- riportante la falsa
firma dell'__________ Agno, e la falsa autentica dell’ __________, Agno,
- un “contratto
di acquisto” datato 25.11.2002 (su formulario PL 1) con falsa firma dei
rappresentanti della __________,
- un
“protocollo di consegna” datato 25.11__________, Agno,
- un bilancio al 31.12.2002 della __________.,
succursale di Lugano, con dati non corrispondenti al vero,
ed ottenendo così dalla PL
1, Zurigo, il versamento della somma di Euro 118'000.- a favore della __________,
Monaco (valuta 06.12.2002), e da quest’ultima, in base ad accordi
precedentemente assunti, l’immediato trasferimento della somma di Euro
114'000.- a favore del conto __________ intestato a __________ presso __________,
Lugano (valuta 11.12.2002),
importo utilizzato per il
pagamento di spese relative alla società __________. e per il pagamento di
spese personali degli accusati,
ritenuto come parte del
debito sia stato nel frattempo risarcito;
1.2. in data 22.05.2003, a
nome dell’inesistente __________, Lugano, chiesto alla PL 2, Lugano,
rispettivamente rinegoziato con quest’ultima, la concessione di una linea di
credito di Euro 150'000.-, affermando, contrariamente al vero, che i fondi
sarebbero stati utilizzati per l’acquisto di materiale hardware necessario
all’esecuzione di un contratto stipulato con la __________ Monaco, sottacendo
che quest’ultima società era di loro pertinenza economica,
ed affermando che la linea
di credito sarebbe stata garantita personalmente dall’ __________, Agno,
sottoponendo alla banca
falsi documenti, in particolare
- l’intera
documentazione di apertura del conto __________ a firma falsa dell’ __________,
Agno (contratto relativo all’apertura di un conto e di un deposito, regolamento
di deposito, condizioni generali, elenco firme, autorizzazione per l’esecuzione
di ordini telefonici, contratto fiduciario, documentazione “go-banking”),
- l’intera
documentazione bancaria relativa alla concessione della linea di credito a firma
falsa dell’ __________, Agno (contratto di credito 20.05.2003, condizioni
generali/regolamento di deposito 20.05.2003, aggiunta al contratto di credito
06.07.2004 /24.08.2004),
- l’intera
documentazione contabile e contrattuale a sostegno della richiesta di
finanziamento (businnes plan maggio 2003 dal contenuto inveritiero, bilancio
provvisorio 31.12.2003 - contabilità 1999/2000, 2001 e 2002 - bilancio
31.12.2003 dell’inesistente __________, Agno, rapporti di revisione per gli
esercizi 2002 e 2003 dello PC 1 a firma falsa di __________, contratto __________
__________ e a firma di fantasia del rappresentante della __________ Monaco)
- un “atto
di fideiussione” datato 22.05.2003 per Euro 165'000.- ripo__________, Agno,
e la falsa autentica __________, Agno,
- un estratto
RC 26.03.2003 della inesistente __________, Agno, creato ad arte,
ed ottenendo così dalla PL
2, Lugano, il versamento (valuta 27.05.2003) della somma di Euro 150'000.- a
favore del conto __________ intestato alla inesistente __________, Agno,
importo utilizzato per il
pagamento di spese relative alla società __________. e per il pagamento di
spese personali degli accusati,
ritenuto come parte del
debito sia stato nel frattempo risarcito;
2. Ripetuta falsità in
documenti
per avere,
a Lugano, Agno e Zurigo,
in più occasioni nel
periodo aprile 2001- aprile 2005,
agendo in correità e per
procacciarsi un indebito vantaggio,
formato documenti falsi ed
attestato in documenti, contrariamente alla verità, un fatto di importanza
giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno di tali documenti,
e meglio per avere,
- creato ad
arte l’autorizzazione alla guida del veicolo Audi 4 Avant datata 25.04.2001
apponendo sul documento la firma falsa dell’ __________, Agno,
- creato ad
arte l’autorizzazione alla guida del veicolo Audi A4 Avant datata 26.04.2001
apponendo sul documento la firma falsa dell'__________, Agno, e la falsa
autentica dell’ __________, Agno,
- creato ad
arte l’autorizzazione alla guida del veicolo Volkswagen Golf datata 20.01.2003
apponendo sul doc__________, Agno, e la falsa autentica dell’ __________, Agno,
e per avere
- apposto la
firma falsa dell’ __________, Agno,__________, Agno, sull’ ”atto di
fideiussione” datato 25.11.2002 per fr. 177'000.-,
- apposto la
firma falsa dei rappresentanti della __________, Monaco, sul “contratto di
acquisto” datato 25.11.2002 (formulario PL 1),
- apposto la
firma falsa dell’ __________, Agno, sul “protocollo di consegna” datato
25.11.2002,
- allestito il
bilancio al 31.12.2002 della __________, succursale di Lugano, con dati non
corrispondenti al vero,
nonché consegnato detta
documentazione alla società PL 1, Zurigo, al fine di concretizzare l’inganno di
cui al punto 1.1 del presente atto di accusa
e per avere
- apposto la
firma falsa dell'__________, Agno sull’intera documentazione di apertura del
conto __________ (contratto relativo all’apertura di un conto e di un deposito,
regolamento di deposito, condizioni generali, elenco firme, autorizzazione per
l’esecuzione di ordini telefonici, contratto fiduciario, documentazione go-banking),
- a__________,
Agno sull’intera documentazione bancaria relativa alla concessione della linea
di credito (contratto di credito 20.05.2003, condizioni generali /regolamento
di deposito 20.05.2003, aggiunta al contratto di credito 06.07.2004/24.08.2004),
- allestito
documentazione contabile e contrattuale con dati non corrispondenti al vero (businnes
plan maggio 2003 dal contenuto inveritiero, bilancio provvisorio 31.12.2003 -
contabilità 1999/2000, 2001 e 2002 - bilancio 31.12.2003 dell’inesistente __________,
Agno, rapporti di revisione per gli esercizi 2002 e 2003 dello PC 1 a firma
falsa di __________, contratto __________ / __________, Monaco a firma falsa
dell’__________ e a firma di fantasia del rappresentante della __________.,
Monaco),
- apposto la
firma falsa dell’ __________ Agno, e la falsa autentica dell’ __________, Agno,
sull’ “atto di fideiussione” datato 22.05.2003 per Euro 165'000.-,
- creato ad
arte due estratti RC 26.03.2003 e 20.02.2005 della inesistente __________,
Agno, con dati non corrispondenti al vero;
nonché consegnato detta
documentazione alla __________, Lugano, anche al fine di concretizzare
l’inganno di cui al punto 1.2 del presente atto di accusa;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
dagli art. 146 cpv. 1 CP e art. 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 132/2005 del 12 ottobre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
PP 1.
§ DF 2, difensore di fiducia di AC 1,
assente.
§ L'accusato AC 2, assistito dal difensore di
fiducia DF 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 12.00.
Il presidente con l’accordo
delle parti autorizza l’assenza di AC 1, ai sensi dell’art. 229 CPP, per motivi
di salute.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale ripercorre e contestualizza i fatti oggetto dell’atto
d’accusa. Ricorda che gli imputati hanno iniziato a delinquere per far fronte
alle loro difficoltà economiche; terminati i soldi ottenuti con il primo
leasing concesso dalla PL 1, essi hanno richiesto una seconda linea di credito
alla PL 2. A supporto delle loro truffe essi hanno formulato un numero
impressionante di documenti falsi ed hanno fatto capo a società “paravento”.
Per evitare di essere scoperti essi si sono rivolti inoltre a due soggetti
diversi. La difesa ritiene che malgrado l’evidenza della falsità della
fideiussione, gli elementi della truffa siano dati.
Per la commisurazione
della pena essa sottolinea l’energia criminale profusa dagli imputati per
portare a termine i reati oggi in esame. Essa sottolinea inoltre la gravità
delle falsificazioni effettuate; oltre ad aver ricreato documenti ed estratti
vari essi hanno falsificato anche la firma di un pubblico notaio. Ricorda
inoltre l’importanza dell’illecito conseguito pari a circa fr. 500'000.-.
Evidenzia inoltre come i fatti siano sì stati ammessi dagli imputati ma solo dopo
10 giorni di detenzione e dopo un importante intervento persuasivo effettuato
dai rispettivi difensori. A favore degli accusati menziona la loro
incensuratezza ed il fatto che le PC sono state tacitate. Negli ultimi anni
inoltre gli imputati non hanno più interessato la giustizia.
Confermato integralmente
l’atto d’accusa, il PP chiede la condanna per entrambi gli accusati a 15 mesi
di detenzione, senza opporsi alla sospensione condizionale della stessa. Questa
pena deve essere ritenuta equa anche nella denegata ipotesi che venisse a
cadere il reato di truffa. Il PP chiede inoltre il sequestro conservativo del
conto presso la Banca __________, a garanzia delle tasse e spese di giustizia.
§ Il Difensore di AC
1, avv. DF 2, la quale pone in risalto la figura, la personalità e la vita
anteriore del suo assistito; sottolinea i gravi problemi di salute che l’hanno
colpito negli ultimi anni. Essa contesta il reato di truffa e nega che i due
accusati abbiamo dato prova di grande astuzia nel loro agire; non solo la
fideiussione ma anche altri documenti prodotti dagli stessi erano palesemente
falsi. La PL 1 e la banca non hanno inoltre effettuato le più elementari
verifiche.
A favore del suo assistito
sottolinea la sua incensuratezza e come questi abbia tacitato le parti civili.
Ricorda inoltre come la carcerazione abbia profondamente segnato il suo
patrocinato.
Tutto questo considerato
chiede pertanto l’assoluzione dal reato di truffa e una massiccia riduzione
della pena proposta, da porsi al beneficio della sospensione condizionale.
§ Il Difensore di
AC 2, avv. DF 1, il quale chiede a sua volta l’assoluzione dal reato di
truffa mancando l’elemento dell’astuzia. Sottolinea inoltre il ruolo
fondamentale della fideiussione, palesemente falsa; questo documento avrebbe
dovuto far suonare un campanello d’allarme nelle parti civili. Rileva come il
suo assistito abbia preso coscienza della gravità di quanto commesso e si sia
ravveduto. Da qui anche il suo impegno per risarcire, con l’aiuto della
famiglia, la parti civili. La difesa si rimette al giudizio della Corte per la
commisurazione della pena.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti:
Fatti
A. AC 1
1. E’ autore colpevole di:
1.1. ripetuta truffa
per avere, nel periodo
novembre 2002 – maggio 2003, a Lugano, Agno e Zurigo, a scopo di indebito
profitto, agendo in correità con AC 2,
agendo a nome della __________
ingannato con astuzia i funzionari della società PL 1 Zurigo inducendoli a
compiere atti pregiudizievoli al patrimonio dell’istituto di credito per
complessivi fr. 175'054.15?
agendo a nome della
inesistente __________, Lugano, ingannato con astuzia i funzionari della PL 2
inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio dell’istituto di
credito per complessivi Euro 150'000.-?
1.2 ripetuta falsità in
documenti
per avere, nel periodo
aprile 2001 – aprile 2005, a Lugano, Agno e Zurigo e altre località, in 29
occasioni, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità
con AC 2, allestito documenti falsi e/o attestato in documenti, contrariamente
alla verità, un fatto di importanza giuridica, facendone uso a scopo di
inganno,
e meglio come descritto nell’atto
di accusa?
Considerandi
2.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
3.
Deve essere pronunciata la
confisca di quanto in sequestro, rispettivamente deve essere mantenuto il
sequestro conservativo?
B. AC 2
1.
E’ autore colpevole di:
1.1
ripetuta truffa
per avere, nel periodo
novembre 2002 – maggio 2003, a Lugano, Agno e Zurigo, a scopo di indebito
profitto, agendo in correità con AC 1,
agendo a nome della __________,
ingannato con astuzia i funzionari della società PL 1, Zurigo inducendoli a
compiere atti pregiudizievoli al patrimonio dell’istituto di credito per
complessivi fr. 175'054.15?
agendo a nome della
inesistente __________, Lugano, ingannato con astuzia i funzionari della PL 2
inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio dell’istituto di
credito per complessivi Euro 150'000.-?
1.2
ripetuta falsità in
documenti
per avere, nel periodo
aprile 2001 – aprile 2005, a Lugano, Agno e Zurigo e altre località, in 29
occasioni, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità
con AC 1, allestito documenti falsi e/o attestato in documenti, contrariamente
alla verità, un fatto di importanza giuridica, facendone uso a scopo di
inganno,
e meglio come descritto nell’atto
di accusa.
2.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
3.
Deve essere pronunciata la
confisca di quanto in sequestro, rispettivamente deve essere mantenuto il
sequestro conservativo?
Preso atto che,
avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato
alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo A per AC 1 affermativamente a tutti i
quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1 e 3 ;
B per AC 2 affermativamente a
tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1 e 3;
visti gli art. 18, 36, 41, 48, 50, 58, 59,
60, 63, 68, 69, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle
spese;
1.
AC 1 è autore colpevole di
ripetuta falsità in
documenti
per avere, nel periodo
aprile 2001 – aprile 2005, a Lugano, Agno e Zurigo e altre località, in 29 occasioni,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità con AC 2,
allestito documenti falsi e/o attestato in documenti, contrariamente alla
verità, un fatto di importanza giuridica, facendone uso a scopo di inganno,
e meglio come descritto
nell’atto di accusa.
2.
AC 2 è autore colpevole di:
ripetuta falsità in
documenti
per avere, nel periodo
aprile 2001 – aprile 2005, a Lugano, Agno e Zurigo e altre località, in 29
occasioni, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità
con AC 1, allestito documenti falsi e/o attestato in documenti, contrariamente
alla verità, un fatto di importanza giuridica, facendone uso a scopo di
inganno,
e meglio come descritto
nell’atto di accusa.
3.
AC 1 è prosciolto dall’imputazione
di ripetuta truffa.
4.
AC 2 è prosciolto
dall’imputazione di ripetuta truffa
5.
Di conseguenza:
5.1
AC 1 è condannato alla pena
di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
5.2
AC 2 è condannato alla pena
di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
6.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta ai condannati è condizionalmente sospesa con un periodo di
prova di 2 anni.
7.
È ordinato il dissequestro:
7.1
in favore di __________ in
liquidazione, Agno, del ccp. __________;
7.2
in favore di AC 1 del conto __________
presso __________ Banca __________;
7.3
in favore di __________ in
liquidazione, Agno, dopo deduzione delle tasse e spese di giustizia, del conto __________
presso Banca __________
8.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in solido,
con ripartizione interna in ragione di ½ ciascuno.
9.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza integrale.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 750.--
===========
Distinta spese a carico di AC 1:
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 375.--
===========
Distinta spese a carico di AC 2
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 375.--
===========
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PL 1
3.
PL 2
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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