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Decisione

72.2005.132

ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti

10 novembre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. ripetuta truffa

per avere, nel periodo

novembre 2002 – maggio 2003, a Lugano, Agno e Zurigo, a scopo di indebito

profitto, agendo in correità con AC 2,

agendo a nome della __________

ingannato con astuzia i funzionari della società PL 1 Zurigo inducendoli a

compiere atti pregiudizievoli al patrimonio dell’istituto di credito per

complessivi fr. 175'054.15?

agendo a nome della

inesistente __________, Lugano, ingannato con astuzia i funzionari della PL 2

inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio dell’istituto di

credito per complessivi Euro 150'000.-?

1.2 ripetuta falsità in

documenti

per avere, nel periodo

aprile 2001 – aprile 2005, a Lugano, Agno e Zurigo e altre località, in 29

occasioni, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità

con AC 2, allestito documenti falsi e/o attestato in documenti, contrariamente

alla verità, un fatto di importanza giuridica, facendone uso a scopo di

inganno,

e meglio come descritto nell’atto

di accusa?

Considerandi

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.

Deve essere pronunciata la

confisca di quanto in sequestro, rispettivamente deve essere mantenuto il

sequestro conservativo?

B. AC 2

1.

E’ autore colpevole di:

1.1

ripetuta truffa

per avere, nel periodo

novembre 2002 – maggio 2003, a Lugano, Agno e Zurigo, a scopo di indebito

profitto, agendo in correità con AC 1,

agendo a nome della __________,

ingannato con astuzia i funzionari della società PL 1, Zurigo inducendoli a

compiere atti pregiudizievoli al patrimonio dell’istituto di credito per

complessivi fr. 175'054.15?

agendo a nome della

inesistente __________, Lugano, ingannato con astuzia i funzionari della PL 2

inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio dell’istituto di

credito per complessivi Euro 150'000.-?

1.2

ripetuta falsità in

documenti

per avere, nel periodo

aprile 2001 – aprile 2005, a Lugano, Agno e Zurigo e altre località, in 29

occasioni, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità

con AC 1, allestito documenti falsi e/o attestato in documenti, contrariamente

alla verità, un fatto di importanza giuridica, facendone uso a scopo di

inganno,

e meglio come descritto nell’atto

di accusa.

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.

Deve essere pronunciata la

confisca di quanto in sequestro, rispettivamente deve essere mantenuto il

sequestro conservativo?

Preso atto che,

avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato

alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo A per AC 1 affermativamente a tutti i

quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1 e 3 ;

B per AC 2 affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1 e 3;

visti gli art. 18, 36, 41, 48, 50, 58, 59,

60, 63, 68, 69, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle

spese;

1.

AC 1 è autore colpevole di

ripetuta falsità in

documenti

per avere, nel periodo

aprile 2001 – aprile 2005, a Lugano, Agno e Zurigo e altre località, in 29 occasioni,

allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità con AC 2,

allestito documenti falsi e/o attestato in documenti, contrariamente alla

verità, un fatto di importanza giuridica, facendone uso a scopo di inganno,

e meglio come descritto

nell’atto di accusa.

2.

AC 2 è autore colpevole di:

ripetuta falsità in

documenti

per avere, nel periodo

aprile 2001 – aprile 2005, a Lugano, Agno e Zurigo e altre località, in 29

occasioni, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità

con AC 1, allestito documenti falsi e/o attestato in documenti, contrariamente

alla verità, un fatto di importanza giuridica, facendone uso a scopo di

inganno,

e meglio come descritto

nell’atto di accusa.

3.

AC 1 è prosciolto dall’imputazione

di ripetuta truffa.

4.

AC 2 è prosciolto

dall’imputazione di ripetuta truffa

5.

Di conseguenza:

5.1

AC 1 è condannato alla pena

di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

5.2

AC 2 è condannato alla pena

di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

6.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta ai condannati è condizionalmente sospesa con un periodo di

prova di 2 anni.

7.

È ordinato il dissequestro:

7.1

in favore di __________ in

liquidazione, Agno, del ccp. __________;

7.2

in favore di AC 1 del conto __________

presso __________ Banca __________;

7.3

in favore di __________ in

liquidazione, Agno, dopo deduzione delle tasse e spese di giustizia, del conto __________

presso Banca __________

8.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in solido,

con ripartizione interna in ragione di ½ ciascuno.

9.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 750.--

===========

Distinta spese a carico di AC 1:

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 375.--

===========

Distinta spese a carico di AC 2

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 375.--

===========

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PL 1

3.

PL 2

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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