72.2005.141
Stupefacenti: in correità detenuto, trasportato e importato in Svizzera 68,51 g di cocaina. Guida in stato di inattitudine. Scemata responsabilità per un correo e giovane età per l'altro correo. Espul
21 dicembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
72.2005.141
Data decisione, Autorità:
21.12.2005, PENAL
Titolo:
Stupefacenti: in correità detenuto, trasportato e importato in Svizzera 68,51 g di cocaina. Guida in stato di inattitudine. Scemata responsabilità per un correo e giovane età per l'altro correo. Espulsioni effettive.
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
art. 11 CPS
art. 55 CPS
art. 64 cpv. 9 CPS
art. 91 cpv. 2 LCSTR
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto n.
72.2005.141
Lugano,
21 dicembre 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
detenuto dal 20 giugno 2005;
2. AC 2
detenuto dal 20 giugno al 13 luglio 2005;
prevenuti colpevoli di:
Fatti
A. AC 1 e AC
2, in correità
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute
di parecchie persone
e meglio per avere, senza essere autorizzati,
la notte del 19/20 giugno 2005,
a Chiasso, in entrata al valico autostradale di
Brogeda,
detenuto, trasportato ed importato in Svizzera,
68,51 grammi netti di cocaina (grado di purezza medio del 44,58%), confezionata in un sacchetto
minigrip bianco,
occultato sotto il tappetino del sedile del
passeggero dell’autovettura marca Fiat Punto targata (I) __________,
di proprietà di __________, ma condotta da suo
figlio AC 2 e sulla quale viaggiava,
quale passeggero, AC 1,
cocaina acquistata, la sera del 19 giugno 2005,
a Ponte Chiasso, da AC 1
da due spacciatori dominicani non identificati di
nome “Alberto”
e “Alvel o Albel”, al prezzo di fr. 50.- il
grammo,
da lui previamente contattati telefonicamente da
Mezzovico
ed incontrati poche ore dopo a Cantù,
sostanza destinata interamente a __________,
al quale l’aveva precedentemente offerta e che,
a questo scopo, gli aveva consegnato fr. 4'500.-,
accompagnandoli inoltre da Mezzovico a Chiasso,
con la sua autovettura marca Mitsubishi targata __________,
attendendo il loro rientro a Chiasso dapprima presso il Bar Glamour e poi
presso lo Snack Bar Pedrocchino’s,
conseguendo,
AC 1,
un illecito profitto di fr. 1’000.-;
B. AC 1
Considerandi
2.
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a Mezzovico, il 19 giugno 2005, presso il Motel __________,
senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,
sostanza previamente acquistata da uno
spacciatore non identificato, incontrato in quel luogo;
C. AC 2
3.
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a Mezzovico, il 19 giugno 2005, presso il Motel __________,
senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,
sostanza offertagli da AC 1;
4.
guida
in stato di inattitudine
per avere,
a Chiasso, il 19/20 giugno 2005,
circolato alla guida dell’autovettura marca Fiat
Punto targata (I) __________, di proprietà di sua madre __________, sotto
l’influsso di sostanze stupefacenti (cocaina);
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli
art. 19 cifra 2 e 19a LS e 91 cpv. 2 LCS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 143/2005 del 14 novembre 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1.
§ L'accusatoAC 2
assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 2.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 15:30.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
confermato integralmente l'atto d'accusa, ritenuti i diversi ruoli avuti dagli
accusati e riconosciuta la giovane età a AC 2, conclude chiedendo la condanna
di:
- AC
1: a 16 mesi di detenzione, pena per la quale non si oppone alla concessione
del beneficio della sospensione condizionale, nonché all'espulsione dal
territorio svizzero per anni 3 effettivi;
- AC
2: a 12 mesi di detenzione, pena per la quale non si oppone alla concessione
della sospensione condizionale, nonché all'espulsione dal territorio svizzero
per anni 3 effettivi;
Chiede altresì la confisca dello stupefacente,
dei valori e degli oggetti in sequestro, indicati nell'atto d'accusa, ad
eccezione del natel Nokia di pertinenza di AC 2, per il quale non si oppone al
dissequestro.
§ Il Difensore di AC 1, il quale pone in risalto la
personalità, la figura e il carattere del suo assistito nonché la di lui
difficile situazione economica e famigliare. Evidenzia altresì l'incensuratezza
e il lungo carcere preventivo sofferto. Non contesta né in fatto né in diritto
l'atto d'accusa ma evidenzia come l'agire del suo patrocinato sia stato
influenzato dai suoi consumi di cocaina. In applicazione dell'attenuante
specifica della scemata responsabilità conclude chiedendo per il suo cliente la
condanna ad una pena non superiore agli 8 mesi di detenzione da porre al
beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla pena
dell'espulsione, purché contenuta in tre anni, e nemmeno si oppone alla
confisca di quanto in sequestro.
§ Il Difensore di AC 2, il quale non contesta né in fatto né
in diritto l'atto d'accusa. Pone in evidenza la vita anteriore, la personalità
e il carattere ancora immaturo del suo patrocinato nonché il ruolo marginale da
lui avuto nella commissione del reato. Del suo assistito sottolinea pure
l'incensuratezza, la collaborazione dimostrata in inchiesta e il pieno
ravvedimento. Conclude chiedendo, vista la giovane età, una riduzione della
pena proposta e la concessione alla stessa del beneficio della sospensione
condizionale. Non si oppone alla pena accessoria dell'espulsione. Chiede il
dissequestro e la restituzione al suo cliente del natel Nokia. Per gli altri
oggetti e valori in sequestro non si oppone alla loro confisca.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 1
1.
è autore
colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
agendo in correità con AC 2,
detenuto, trasportato e importato in Svizzera
68,51 grammi netti di cocaina,
con un grado di purezza del 44,58%,
a Chiasso, attraverso il valico autostradale di
Brogeda,
la notte del 19-20 giugno 2005?
1.1.1
trattasi di reato
aggravato siccome riferito ad un quantitativo di cocaina che sapeva o
doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone?
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,
a Mezzovico, il 19 giugno 2005,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
2.
Ha egli
agito in stato di scemata responsabilità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1
privativa
della libertà?
3.2
accessoria
dell’espulsione?
4.
Dev'essere
ordinata la confisca della cocaina sequestrata,
di fr. 1'000.-, di due natel Motorola con
relative carte SIM?
B. AC 2
1.
è autore
colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
agendo in
correità con AC 1,
detenuto,
trasportato e importato in Svizzera
68,51 grammi netti di cocaina,
con un grado di purezza del 44,58%,
a
Chiasso, attraverso il valico autostradale di Brogeda,
la notte del 19-20 giugno 2005?
1.1.1
trattasi di reato
aggravato siccome riferito ad un quantitativo di cocaina che sapeva o
doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone?
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato
un imprecisato quantitativo di cocaina,
a
Mezzovico, il 19 giugno 2005?
1.3
guida in
stato di inattitudine
per avere
circolato alla guida della vettura marca Fiat Punto, sotto l'influsso di
sostanze stupefacenti,
a
Chiasso, il 19-20 giugno 2005,
e meglio
come descritto nell’atto di accusa?
2.
Ha egli
agito prima del compimento del ventesimo anno di età?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1
privativa
della libertà?
3.2
accessoria
dell’espulsione?
4.
Dev'essere
ordinata la confisca del natel Nokia con relativa carta SIM?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo A. per AC 1,
affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al quesito n. 3.2;
B. per AC 2,
affermativamente a tutti i quesiti,
tranne
che ai quesiti n. 3.2 e 4;
visti gli art. 11, 18, 36,
41, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 68, 69 CP;
19.
cifre 1 e 2, 19a LFStup;
91.
cpv. 2 LCStr;
9.
segg.,
260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 e AC
2,
sono coautori colpevoli di:
infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute
di parecchie persone
per avere, senza essere autorizzati,
agendo in correità tra loro,
previo acquisto, detenuto, trasportato e
importato in Svizzera 68,51 grammi netti di cocaina,
con un grado di purezza del 44,58%,
a
Chiasso, attraverso il valico autostradale di Brogeda,
la notte del 19-20 giugno 2005.
2.
AC 1 è
autore colpevole di:
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato
un imprecisato quantitativo di cocaina,
a
Mezzovico, il 19 giugno 2005.
3.
AC 2 è
autore colpevole di:
3.1
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
consumato
un imprecisato quantitativo di cocaina,
a
Mezzovico, il 19 giugno 2005;
3.2
guida in
stato di inattitudine
per avere circolato alla guida dell'autovettura
marca Fiat Punto sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cocaina),
dimostrandosi quindi inabile alla guida,
a Chiasso, il 19/20 giugno 2005,
e meglio
come descritto nell'atto d'accusa.
4.
Di
conseguenza, avendo AC 1
agito in stato di scemata responsabillità e
avendo AC 2 agito prima del compimento del 20.esimo anno d'età,
4.1
AC 1
è condannato:
4.1.1
alla pena di 15
(quindici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
4.1.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per anni 5 (cinque).
4.2
AC 2 è
condannato:
4.2.1
alla pena di 10
(dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.2.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per anni 3 (tre).
5.
La tassa
di giustizia di fr. 800.- e le spese processuali sono poste a carico dei
condannati in solido in ragione di un mezzo ciascuno.
6.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo
di prova di 5 (cinque) anni.
7.
L'esecuzione
della pena detentiva inflitta a AC 2 è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 3 (tre) anni.
8.
È ordinata
la confisca della cocaina, da distruggere, della somma di fr. 1'000.-, dei due
cellulari marca Motorola con relative carte SIM.
9.
È ordinato
il dissequestro del cellulare marca Nokia con relativa carta SIM da restituire
a AC 2.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 800.--
Inchiesta
preliminare fr. 301.30
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'151.30
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 400.--
Inchiesta
preliminare fr. 150.65
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 575.65
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 400.--
Inchiesta
preliminare fr. 150.65
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 575.65
============
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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