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Decisione

72.2005.141

Stupefacenti: in correità detenuto, trasportato e importato in Svizzera 68,51 g di cocaina. Guida in stato di inattitudine. Scemata responsabilità per un correo e giovane età per l'altro correo. Espul

21 dicembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. AC 1 e AC

2, in correità

1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina

che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute

di parecchie persone

e meglio per avere, senza essere autorizzati,

la notte del 19/20 giugno 2005,

a Chiasso, in entrata al valico autostradale di

Brogeda,

detenuto, trasportato ed importato in Svizzera,

68,51 grammi netti di cocaina (grado di purezza medio del 44,58%), confezionata in un sacchetto

minigrip bianco,

occultato sotto il tappetino del sedile del

passeggero dell’autovettura marca Fiat Punto targata (I) __________,

di proprietà di __________, ma condotta da suo

figlio AC 2 e sulla quale viaggiava,

quale passeggero, AC 1,

cocaina acquistata, la sera del 19 giugno 2005,

a Ponte Chiasso, da AC 1

da due spacciatori dominicani non identificati di

nome “Alberto”

e “Alvel o Albel”, al prezzo di fr. 50.- il

grammo,

da lui previamente contattati telefonicamente da

Mezzovico

ed incontrati poche ore dopo a Cantù,

sostanza destinata interamente a __________,

al quale l’aveva precedentemente offerta e che,

a questo scopo, gli aveva consegnato fr. 4'500.-,

accompagnandoli inoltre da Mezzovico a Chiasso,

con la sua autovettura marca Mitsubishi targata __________,

attendendo il loro rientro a Chiasso dapprima presso il Bar Glamour e poi

presso lo Snack Bar Pedrocchino’s,

conseguendo,

AC 1,

un illecito profitto di fr. 1’000.-;

B. AC 1

Considerandi

2.

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a Mezzovico, il 19 giugno 2005, presso il Motel __________,

senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

sostanza previamente acquistata da uno

spacciatore non identificato, incontrato in quel luogo;

C. AC 2

3.

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a Mezzovico, il 19 giugno 2005, presso il Motel __________,

senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

sostanza offertagli da AC 1;

4.

guida

in stato di inattitudine

per avere,

a Chiasso, il 19/20 giugno 2005,

circolato alla guida dell’autovettura marca Fiat

Punto targata (I) __________, di proprietà di sua madre __________, sotto

l’influsso di sostanze stupefacenti (cocaina);

fatti avvenuti nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli

art. 19 cifra 2 e 19a LS e 91 cpv. 2 LCS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 143/2005 del 14 novembre 2005, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1.

§ L'accusatoAC 2

assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 2.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 15:30.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,

confermato integralmente l'atto d'accusa, ritenuti i diversi ruoli avuti dagli

accusati e riconosciuta la giovane età a AC 2, conclude chiedendo la condanna

di:

- AC

1: a 16 mesi di detenzione, pena per la quale non si oppone alla concessione

del beneficio della sospensione condizionale, nonché all'espulsione dal

territorio svizzero per anni 3 effettivi;

- AC

2: a 12 mesi di detenzione, pena per la quale non si oppone alla concessione

della sospensione condizionale, nonché all'espulsione dal territorio svizzero

per anni 3 effettivi;

Chiede altresì la confisca dello stupefacente,

dei valori e degli oggetti in sequestro, indicati nell'atto d'accusa, ad

eccezione del natel Nokia di pertinenza di AC 2, per il quale non si oppone al

dissequestro.

§ Il Difensore di AC 1, il quale pone in risalto la

personalità, la figura e il carattere del suo assistito nonché la di lui

difficile situazione economica e famigliare. Evidenzia altresì l'incensuratezza

e il lungo carcere preventivo sofferto. Non contesta né in fatto né in diritto

l'atto d'accusa ma evidenzia come l'agire del suo patrocinato sia stato

influenzato dai suoi consumi di cocaina. In applicazione dell'attenuante

specifica della scemata responsabilità conclude chiedendo per il suo cliente la

condanna ad una pena non superiore agli 8 mesi di detenzione da porre al

beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla pena

dell'espulsione, purché contenuta in tre anni, e nemmeno si oppone alla

confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore di AC 2, il quale non contesta né in fatto né

in diritto l'atto d'accusa. Pone in evidenza la vita anteriore, la personalità

e il carattere ancora immaturo del suo patrocinato nonché il ruolo marginale da

lui avuto nella commissione del reato. Del suo assistito sottolinea pure

l'incensuratezza, la collaborazione dimostrata in inchiesta e il pieno

ravvedimento. Conclude chiedendo, vista la giovane età, una riduzione della

pena proposta e la concessione alla stessa del beneficio della sospensione

condizionale. Non si oppone alla pena accessoria dell'espulsione. Chiede il

dissequestro e la restituzione al suo cliente del natel Nokia. Per gli altri

oggetti e valori in sequestro non si oppone alla loro confisca.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: A. AC 1

1.

è autore

colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

agendo in correità con AC 2,

detenuto, trasportato e importato in Svizzera

68,51 grammi netti di cocaina,

con un grado di purezza del 44,58%,

a Chiasso, attraverso il valico autostradale di

Brogeda,

la notte del 19-20 giugno 2005?

1.1.1

trattasi di reato

aggravato siccome riferito ad un quantitativo di cocaina che sapeva o

doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone?

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

a Mezzovico, il 19 giugno 2005,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

2.

Ha egli

agito in stato di scemata responsabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

3.1

privativa

della libertà?

3.2

accessoria

dell’espulsione?

4.

Dev'essere

ordinata la confisca della cocaina sequestrata,

di fr. 1'000.-, di due natel Motorola con

relative carte SIM?

B. AC 2

1.

è autore

colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

agendo in

correità con AC 1,

detenuto,

trasportato e importato in Svizzera

68,51 grammi netti di cocaina,

con un grado di purezza del 44,58%,

a

Chiasso, attraverso il valico autostradale di Brogeda,

la notte del 19-20 giugno 2005?

1.1.1

trattasi di reato

aggravato siccome riferito ad un quantitativo di cocaina che sapeva o

doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone?

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

consumato

un imprecisato quantitativo di cocaina,

a

Mezzovico, il 19 giugno 2005?

1.3

guida in

stato di inattitudine

per avere

circolato alla guida della vettura marca Fiat Punto, sotto l'influsso di

sostanze stupefacenti,

a

Chiasso, il 19-20 giugno 2005,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa?

2.

Ha egli

agito prima del compimento del ventesimo anno di età?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

3.1

privativa

della libertà?

3.2

accessoria

dell’espulsione?

4.

Dev'essere

ordinata la confisca del natel Nokia con relativa carta SIM?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo A. per AC 1,

affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al quesito n. 3.2;

B. per AC 2,

affermativamente a tutti i quesiti,

tranne

che ai quesiti n. 3.2 e 4;

visti gli art. 11, 18, 36,

41, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 68, 69 CP;

19.

cifre 1 e 2, 19a LFStup;

91.

cpv. 2 LCStr;

9.

segg.,

260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 e AC

2,

sono coautori colpevoli di:

infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina

che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute

di parecchie persone

per avere, senza essere autorizzati,

agendo in correità tra loro,

previo acquisto, detenuto, trasportato e

importato in Svizzera 68,51 grammi netti di cocaina,

con un grado di purezza del 44,58%,

a

Chiasso, attraverso il valico autostradale di Brogeda,

la notte del 19-20 giugno 2005.

2.

AC 1 è

autore colpevole di:

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

consumato

un imprecisato quantitativo di cocaina,

a

Mezzovico, il 19 giugno 2005.

3.

AC 2 è

autore colpevole di:

3.1

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

consumato

un imprecisato quantitativo di cocaina,

a

Mezzovico, il 19 giugno 2005;

3.2

guida in

stato di inattitudine

per avere circolato alla guida dell'autovettura

marca Fiat Punto sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cocaina),

dimostrandosi quindi inabile alla guida,

a Chiasso, il 19/20 giugno 2005,

e meglio

come descritto nell'atto d'accusa.

4.

Di

conseguenza, avendo AC 1

agito in stato di scemata responsabillità e

avendo AC 2 agito prima del compimento del 20.esimo anno d'età,

4.1

AC 1

è condannato:

4.1.1

alla pena di 15

(quindici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

4.1.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per anni 5 (cinque).

4.2

AC 2 è

condannato:

4.2.1

alla pena di 10

(dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

4.2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per anni 3 (tre).

5.

La tassa

di giustizia di fr. 800.- e le spese processuali sono poste a carico dei

condannati in solido in ragione di un mezzo ciascuno.

6.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo

di prova di 5 (cinque) anni.

7.

L'esecuzione

della pena detentiva inflitta a AC 2 è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

8.

È ordinata

la confisca della cocaina, da distruggere, della somma di fr. 1'000.-, dei due

cellulari marca Motorola con relative carte SIM.

9.

È ordinato

il dissequestro del cellulare marca Nokia con relativa carta SIM da restituire

a AC 2.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 800.--

Inchiesta

preliminare fr. 301.30

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'151.30

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 400.--

Inchiesta

preliminare fr. 150.65

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 575.65

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 400.--

Inchiesta

preliminare fr. 150.65

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 575.65

============

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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