72.2005.143
Stupefacenti: vendita a terzi (690 g), deposito (30 g), acquisto ai fini di vendita (68,51 g) e detenzione (6,8 g) di cocaina. Riciclaggio: invio all'estero di Euro 500.-. Devoluzione allo Stato dell'
10 gennaio 2006Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.2005.143
Data decisione, Autorità:
10.01.2006, PENAL
Titolo:
Stupefacenti: vendita a terzi (690 g), deposito (30 g), acquisto ai fini di vendita (68,51 g) e detenzione (6,8 g) di cocaina. Riciclaggio: invio all'estero di Euro 500.-. Devoluzione allo Stato dell'indebito profitto. Rinunciato a espulsione (coniugato con cittadina svizzera di origine straniera).
DEPOSITO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
RICICLAGGIO DI DENARO
art. 59 cf. 2 CPS
art. 305bis cf. 1 CPS
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2005.143
Lugano,
10 gennaio 2006/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuto dal 20 giugno 2005;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone e meglio per avere, senza essere autorizzato,
1.1. nel periodo dicembre 2004 – 20 giugno 2005,
a Locarno, Muralto ed in altre imprecisate
località,
agendo sia singolarmente che in correità con __________,
contro il quale si procede separatamente,
venduto, in più
occasioni, a vari tossicodipendenti locali e segnatamente a __________ ed altri
non meglio identificati, complessivamente almeno 690 grammi di cocaina, con
grado di purezza indeterminato, sia sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno
che di sacchetti minigrip da 1 a 5 grammi l’uno, da lui confezionati, al prezzo
variante tra fr. 100.- e fr. 150.- il grammo, sostanza previamente acquistata a
Zurigo, Bellinzona, Locarno ed in altre imprecisate località, sia a contanti
che a credito, da uno spacciatore dominicano di nome “Juan”,
da __________ detto “C__________”,
da __________ detto “__________” o “__________” e
da __________ detto “__________”, in prevalenza sottoforma di
ovuli da ca. 10 grammi l’uno, al prezzo variante
tra fr. 50.- e
fr. 70.- il grammo;
1.2. nel mese di aprile 2005,
a Locarno, nel suo appartamento, tenuto in
deposito, per circa una settimana – dieci giorni, a garanzia di un prestito di
fr. 1'000.- concesso a __________ detto “C__________”, circa 30 grammi
di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di ovuli di ca. 10
grammi l’uno, sostanza riconsegnata a “C__________”, ad eccezione di un ovulo
lasciatogli in regalo per compensarlo degli interessi non
versatigli,quantitativo da lui poi destinato alla vendita, come descritto al
punto 1.1 del presente atto di accusa;
1.3. il 19 – 20 giugno 2005,
a Mezzovico e Chiasso, accettato e finanziato
l’acquisto di 68,51 grammi netti di cocaina (grado di purezza medio del
44,58%), sostanza offertagli da __________ detto J__________ e da lui
acquistata, la sera del 19 giugno 2005, a Ponte Chiasso, al prezzo di fr. 50.-
il grammo, da due spacciatori dominicani non identificati di nome “Alberto” e
“Alvel o Albel”, contattati a Cantù,
in particolare, accettando la sua offerta,
accompagnandolo poi da Mezzovico a Chiasso con la sua autovettura marca
Mitsubishi targata __________, consegnandogli fr. 4'500.- ed attendendo il suo
rientro a Chiasso, dapprima presso il Bar __________ e poi presso lo Snack Bar __________,
dove però __________ non giunse, poiché la mattina del 20 giugno 2005, venne
arrestato in entrata al valico autostradale di Chiasso Brogeda, unitamente al
suo correo __________, con conseguente sequestro della cocaina;
1.4. il 20 giugno 2005,
a Locarno, nel suo appartamento, detenuto 6,8
grammi lordi di cocaina, con grado di purezza indeterminato,
sostanza previamente acquistata come descritto al
punto 1.1 del presente atto di accusa e che era destinata alla vendita a terzi,
se non fosse stata sequestrata dalla Polizia, il giorno del suo arresto;
2. riciclaggio
di denaro
per avere,
a Locarno, il 26 maggio 2005,
compiuto un atto suscettibile di vanificare
l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca dell’importo di €
500.-, denaro che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine,
segnatamente dall'infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
commessa da __________ detto “C__________”, importo che, agendo
su richiesta e secondo le sue direttive e quelle
di tale “L__________”, facendo da prestanome, egli fece trasferire in Spagna,
tramite bonifico della Western Union, a beneficio di __________ detto “__________”;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
dagli art. 19 cifra 2 LS e 305bis cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 144/2005 del 15 novembre 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 11:30.
Con l'accordo delle Parti le circostanze
di tempo di cui al punto 2. dell'atto d'accusa vengono corrette in 26 febbraio
2005 anziché 26 maggio 2005.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
confermato integralmente l'atto d'accusa con le precisazioni di cui al verbale
del dibattimento e sottolineata la gravità dei fatti, conclude chiedendo che
l'accusato venga condannato:
- a
28 mesi di detenzione;
- all'espulsione
dal territorio svizzero per anni 3, non opponendosi alla concessione del
beneficio della sospensione condizionale;
- al
pagamento di fr. 12'000.- da devolvere allo Stato a titolo di risarcimento
dell'indebito profitto conseguito.
Chiede inoltre la confisca della cocaina e degli
altri oggetti in sequestro ad accezione del cappellino marca Adidas per il
quale non si oppone al suo dissequestro.
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità e la
vita anteriore del suo patrocinato, proveniente da una realtà povera. Di lui
pure evidenzia che dal suo arrivo in Svizzera ha sempre svolto attività
lavorativa, con soddisfazione dei suoi datori di lavoro, i quali sono a
tutt'oggi pronti a impiegarlo di nuovo una volta uscito dal carcere. Non
contesta né in fatto né in diritto l'atto d'accusa ma sottolinea come il suo
assistito abbia iniziato a spacciare cocaina per poter aiutare finanziariamente
Fatti
i suoi familiari a Santo Domingo e in particolare suo figlio e la madre, malata
- oggi defunta -, di quest'ultimo. Visti altresì il lungo carcere preventivo
sofferto, l'incensuratezza, l'ampia collaborazione fornita dal suo cliente agli
inquirenti, nonché il suo pieno ravvedimento e la vicinanza della di lui
moglie, di cittadinanza svizzera, conclude chiedendo una forte riduzione della
pena proposta da porre al beneficio della sospensione condizionale. Si oppone
alla pena accessoria dell'espulsione visti i legami di AC 1 con il nostro
paese.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1 previo
acquisto, venduto all'incirca complessivi 690 grammi di cocaina a vari
tossicodipendenti,
a Locarno, Muralto e in altre imprecisate
località,
nel periodo tra il dicembre 2004 e il 20 giugno
2005?
1.1.2 tenuto in
deposito all'incirca 30 grammi di cocaina,
a Locarno, nel mese di aprile 2005?
1.1.3 accettato e
finanziato l'acquisto di 68.51 grammi di cocaina
(pura al 44,58%), a Mezzovico e Chiasso, il 19-20
giugno 2005?
1.1.4 detenuto a
scopo di vendita 6,8 grammi di cocaina,
poi sequestrati dalla Polizia, a Locarno, il 20
giugno 2005?
1.1.5 trattasi di infrazione
aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o
doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone?
1.2. riciclaggio
di denaro
per aver compiuto un atto suscettibile di
vanificare l'accertamento dell'origine,il ritrovamento e la confisca
dell'importo di Euro 500.-, che sapeva o doveva sapere provenire da un crimine,
inviando detto denaro all'estero tramite bonifico della Western Union,
a Locarno, il 26 febbraio 2005,
e meglio come descritto nell'atto di accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1
privativa
della libertà?
2.2
accessoria
dell'espulsione?
3.
Deve
subire, in tutto o in parte, la confisca di quanto in sequestro?
4.
Deve
essere condannato a risarcire allo Stato tutto o parte dell'indebito profitto
conseguito?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,
tranne che al quesito 2.1, venendo a cadere il quesito 2.2;
visti gli art. 18, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 68,
69, 305bis cifra 1 CP;
19.
cifre 1 e 2 LF stup;
9.
segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
AC 1
1.
è autore
colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
sapendo e comunque dovendo presumere che quelli
trattati erano quantitativi di cocaina tali da mettere in pericolo la
salute di parecchie persone,
agendo in genere in correità con terzi,
previo acquisto, venduto all'incirca complessivi
690.
grammi di cocaina sia sottoforma di ovuli da circa 10 grammi l'uno, sia in
sacchetti minigrip da 1 a 5 grammi l'uno a vari acquirenti al prezzo variante
tra fr. 100.- e fr. 150.- il grammo,
tenuto in deposito per tale __________ detto C__________
per circa una settimana-dieci giorni 30 grammi di
cocaina,
sottoforma di ovuli di ca. 10 grammi l'uno,
sapendo che erano destinati alla vendita,
acquistato, per rivenderli, pagandoli
anticipatamente fr. 4'500.-, 68,51 grammi di cocaina (con un grado di purezza
del 44,58%), sequestrati dalla Polizia, ancora nelle mani dei venditori,
detenuto 6,8 grammi di cocaina destinati alla
vendita a terzi, sequestrati dalla Polizia,
a Locarno, Muralto, Mezzovico, Chiasso e in altre
imprecisate località, nel periodo tra il dicembre 2004 e il 20 giugno 2005;
1.2
riciclaggio
di denaro
per avere compiuto un atto suscettibile di
vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca
dell'importo di Euro 500.-, che sapeva o doveva presumere provenire da un
crimine, segnatamente dalla vendita di sostanze stupefacenti, inviando detto
denaro all'estero tramite bonifico della Western Union,
a Locarno, il 26 febbraio 2005,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2.
Di
conseguenza, AC 1, è condannato:
2.1
alla pena di
anni due e mesi due di detenzione, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto;
2.2
a devolvere
allo Stato l'importo di fr. 6'000.- a titolo di parziale risarcimento
dell'indebito profitto conseguito;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.
3.
È ordinata
la confisca della sostanza stupefacente, da distruggere, dei 4 cellulari e
delle tre schede SIM, nonché della documentazione cartacea in sequestro.
È ordinata la restituzione di un cappellino
Adidas.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Devoluzione fr. 6'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 6'750.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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