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Decisione

72.2005.143

Stupefacenti: vendita a terzi (690 g), deposito (30 g), acquisto ai fini di vendita (68,51 g) e detenzione (6,8 g) di cocaina. Riciclaggio: invio all'estero di Euro 500.-. Devoluzione allo Stato dell'

10 gennaio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi familiari a Santo Domingo e in particolare suo figlio e la madre, malata

- oggi defunta -, di quest'ultimo. Visti altresì il lungo carcere preventivo

sofferto, l'incensuratezza, l'ampia collaborazione fornita dal suo cliente agli

inquirenti, nonché il suo pieno ravvedimento e la vicinanza della di lui

moglie, di cittadinanza svizzera, conclude chiedendo una forte riduzione della

pena proposta da porre al beneficio della sospensione condizionale. Si oppone

alla pena accessoria dell'espulsione visti i legami di AC 1 con il nostro

paese.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

1.1.1 previo

acquisto, venduto all'incirca complessivi 690 grammi di cocaina a vari

tossicodipendenti,

a Locarno, Muralto e in altre imprecisate

località,

nel periodo tra il dicembre 2004 e il 20 giugno

2005?

1.1.2 tenuto in

deposito all'incirca 30 grammi di cocaina,

a Locarno, nel mese di aprile 2005?

1.1.3 accettato e

finanziato l'acquisto di 68.51 grammi di cocaina

(pura al 44,58%), a Mezzovico e Chiasso, il 19-20

giugno 2005?

1.1.4 detenuto a

scopo di vendita 6,8 grammi di cocaina,

poi sequestrati dalla Polizia, a Locarno, il 20

giugno 2005?

1.1.5 trattasi di infrazione

aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o

doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone?

1.2. riciclaggio

di denaro

per aver compiuto un atto suscettibile di

vanificare l'accertamento dell'origine,il ritrovamento e la confisca

dell'importo di Euro 500.-, che sapeva o doveva sapere provenire da un crimine,

inviando detto denaro all'estero tramite bonifico della Western Union,

a Locarno, il 26 febbraio 2005,

e meglio come descritto nell'atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1

privativa

della libertà?

2.2

accessoria

dell'espulsione?

3.

Deve

subire, in tutto o in parte, la confisca di quanto in sequestro?

4.

Deve

essere condannato a risarcire allo Stato tutto o parte dell'indebito profitto

conseguito?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,

tranne che al quesito 2.1, venendo a cadere il quesito 2.2;

visti gli art. 18, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 68,

69, 305bis cifra 1 CP;

19.

cifre 1 e 2 LF stup;

9.

segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

AC 1

1.

è autore

colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

sapendo e comunque dovendo presumere che quelli

trattati erano quantitativi di cocaina tali da mettere in pericolo la

salute di parecchie persone,

agendo in genere in correità con terzi,

previo acquisto, venduto all'incirca complessivi

690.

grammi di cocaina sia sottoforma di ovuli da circa 10 grammi l'uno, sia in

sacchetti minigrip da 1 a 5 grammi l'uno a vari acquirenti al prezzo variante

tra fr. 100.- e fr. 150.- il grammo,

tenuto in deposito per tale __________ detto C__________

per circa una settimana-dieci giorni 30 grammi di

cocaina,

sottoforma di ovuli di ca. 10 grammi l'uno,

sapendo che erano destinati alla vendita,

acquistato, per rivenderli, pagandoli

anticipatamente fr. 4'500.-, 68,51 grammi di cocaina (con un grado di purezza

del 44,58%), sequestrati dalla Polizia, ancora nelle mani dei venditori,

detenuto 6,8 grammi di cocaina destinati alla

vendita a terzi, sequestrati dalla Polizia,

a Locarno, Muralto, Mezzovico, Chiasso e in altre

imprecisate località, nel periodo tra il dicembre 2004 e il 20 giugno 2005;

1.2

riciclaggio

di denaro

per avere compiuto un atto suscettibile di

vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca

dell'importo di Euro 500.-, che sapeva o doveva presumere provenire da un

crimine, segnatamente dalla vendita di sostanze stupefacenti, inviando detto

denaro all'estero tramite bonifico della Western Union,

a Locarno, il 26 febbraio 2005,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Di

conseguenza, AC 1, è condannato:

2.1

alla pena di

anni due e mesi due di detenzione, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto;

2.2

a devolvere

allo Stato l'importo di fr. 6'000.- a titolo di parziale risarcimento

dell'indebito profitto conseguito;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

3.

È ordinata

la confisca della sostanza stupefacente, da distruggere, dei 4 cellulari e

delle tre schede SIM, nonché della documentazione cartacea in sequestro.

È ordinata la restituzione di un cappellino

Adidas.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Devoluzione fr. 6'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 6'750.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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