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Decisione

72.2005.15

in due occasioni distinte nell'ambito di una disputa un giovane ferisce con un coltello tipo militare con lama di ca. 5 cm un altro giovane che rimane ferito (lesioni semplici aggravate). È consumator

18 agosto 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. lesioni

semplici, ripetute

per avere

intenzionalmente cagionato un danno al corpo o

alla salute

di una persona,

e meglio, per avere,

1.1.1 il 26 giugno

2004, a Riva S. Vitale,

colpito PL 1 al fianco sinistro con un coltello

tipo militare munito di lama della lunghezza di

ca. 5 cm, procurandogli una ferita superficiale della lunghezza di circa

10 cm;

1.1.2 il 5

settembre 2004, a Lugano,

colpito PC 1 due volte al fianco sinistro con un

coltello tipo militare munito di lama della lunghezza di circa 5 cm,

procurandogli una ferita superficiale di circa 2 cm e una seconda profonda 4 cm

ca.?

1.1.1.1 trattasi di

reato aggravato siccome commesso facendo uso di un’arma o di un oggetto

pericoloso?

1.2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo febbraio/settembre 2004,

a Lugano e Paradiso, senza essere autorizzato,

acquistato da terzi non identificati un

imprecisato quantitativo

di marijuana destinata al consumo personale (una

cinquantina

di spinelli)?

E meglio come descritto dall’atto di accusa.

Considerandi

2.

Ha

agito in stato di scemata responsabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Devono

essere ordinate misure di sicurezza o norme di condotta?

5.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 30 giorni di

detenzione inflittagli il 25.08.2004 dalla Pretura Penale di Bellinzona?

6.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto oggetto di sequestro?

7.

Deve

essere condannato al pagamento dell’indennità richiesta dalla parte civile?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2, 5 e 7;

visti gli art. 11, 18, 36,

41, 47, 58, 63, 66, 68, 69 e 123 CP;

19a LF Stup;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di

1.1

lesioni

semplici, ripetute e aggravate

siccome commesse facendo uso di un’arma o di un

oggetto pericoloso,

per avere, intenzionalmente,

1.1.1

il 26 giugno

2004, a Riva S. Vitale,

colpito PL 1 al fianco sinistro con un coltello

tipo militare munito di lama della lunghezza di ca. 5 cm, procurandogli una ferita

superficiale della lunghezza di circa 10 cm;

1.1.2

il 5

settembre 2004, a Lugano,

colpito PC 1 due volte al fianco sinistro con un

coltello tipo militare munito di lama della lunghezza di circa 5 cm,

procurandogli una ferita superficiale di circa 2 cm e una seconda profonda 4 cm

ca.;

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo febbraio/settembre 2004,

a Lugano e Paradiso, senza essere autorizzato,

acquistato da terzi non identificati un

imprecisato quantitativo

di marijuana destinata al consumo personale (una

cinquantina

di spinelli);

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di

7.

(sette) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto,

a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza

25.08.2004

della Pretura Penale di Bellinzona;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 3 anni.

4.

La

sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflitta al

condannato in data 25.08.2004 della Pretura Penale di Bellinzona non è

revocata, ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.

5.

AC 1 è

affidato al Patronato penale per la durata di 3 anni.

6.

E’

ordinata la confisca di quanto in sequestro.

7.

La Parte

Civile PC 1 è rinviata al foro civile per il risarcimento della propria

pretesa.

8.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PL 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 267.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 417.20

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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