72.2005.15
in due occasioni distinte nell'ambito di una disputa un giovane ferisce con un coltello tipo militare con lama di ca. 5 cm un altro giovane che rimane ferito (lesioni semplici aggravate). È consumator
18 agosto 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2005.15
Data decisione, Autorità:
18.08.2005, PENAL
Titolo:
in due occasioni distinte nell'ambito di una disputa un giovane ferisce con un coltello tipo militare con lama di ca. 5 cm un altro giovane che rimane ferito (lesioni semplici aggravate). È consumatore di marijuana
COLTELLO
LESIONE SEMPLICE AGGRAVATA
art. 123 cf. 2 CPS
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2005.15
Lugano,
18 agosto 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Greta Cipolla, lic.iur.
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 5 al 25 settembre 2004;
prevenuto colpevole
di:
1. lesioni
semplici, ripetute e aggravate
siccome ha fatto uso di un’arma o di un oggetto
pericoloso,
per avere,
-
il 26 giugno 2004, a Riva S. Vitale, nel corso di una disputa con PL 1,
colpendolo al fianco sinistro con un coltello tipo militare munito di lama
della lunghezza di ca. 5 cm, procurandogli una ferita superficiale della
lunghezza di circa 10 cm (e meglio come al certificato medico 15 settembre 2004
dell’Ospedale regionale di Lugano),
-
il 5 settembre 2004, a Lugano, nel corso di una disputa con PC 1, colpendolo
due volte al fianco sinistro con un coltello tipo militare munito di lama della
lunghezza di circa 5 cm, procurandogli una ferita superficiale di circa 2 cm e
una seconda profonda 4 cm ca. (e meglio come ai certificati medici 5 e 15
settembre 2004 dell’Ospedale regionale di Lugano),
intenzionalmente cagionato un danno al corpo o
alla salute di una persona;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo febbraio/settembre 2004,
a Lugano e Paradiso, senza essere autorizzato,
acquistato da terzi non identificati un
imprecisato quantitativo
di marijuana destinata al consumo personale (una
cinquantina
di spinelli);
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti
dagli art. 123 cifra 2 CP e 19a LFStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 15/2005 del 14 febbraio 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia (GP) DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
confermato integralmente l’atto di accusa in esame, considerata la prognosi
poco favorevole all’accusato per la sua totale mancanza di progettualità e
l’assenza di punti di riferimento, posta la gravità del caso e la sua non
occasionalità, tenuto conto del carcere preventivo sofferto, conclude chiedendo
che l’accusato venga condannato alla pena parzialmente aggiuntiva di 9 mesi di
detenzione, non opponendosi alla sospensione condizionale della pena, purché il
periodo di prova sia di almeno 3 anni, né alla misura del Patronato; non chiede
la revoca della sospensione condizionale relativa alla precedente condanna, ma
postula che ne sia prolungato il periodo di prova. Per l’istanza di Parte
Civile invita al rinvio al foro civile e chiede la confisca di quanto in
sequestro.
§ Il Difensore, il quale, ponendo in risalto la situazione
familiare difficile del proprio patrocinato, la sua difficoltà d’inserimento e
l’incapacità di portare a termine i progetti per il proprio futuro, ritenuto
che AC 1 necessiti di aiuto, vista anche la condizione di giovane adulto,
chiede che il proprio patrocinato sia aiutato, non opponendosi alla misura del
Patronato penale. Visto lo stato di ubriachezza in occasione dei fatti, invita
la Corte a considerare una scemata responsabilità lieve e dunque chiede una
riduzione della pena. Si oppone alla richiesta di parte civile poiché troppo
elevata.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
Fatti
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. lesioni
semplici, ripetute
per avere
intenzionalmente cagionato un danno al corpo o
alla salute
di una persona,
e meglio, per avere,
1.1.1 il 26 giugno
2004, a Riva S. Vitale,
colpito PL 1 al fianco sinistro con un coltello
tipo militare munito di lama della lunghezza di
ca. 5 cm, procurandogli una ferita superficiale della lunghezza di circa
10 cm;
1.1.2 il 5
settembre 2004, a Lugano,
colpito PC 1 due volte al fianco sinistro con un
coltello tipo militare munito di lama della lunghezza di circa 5 cm,
procurandogli una ferita superficiale di circa 2 cm e una seconda profonda 4 cm
ca.?
1.1.1.1 trattasi di
reato aggravato siccome commesso facendo uso di un’arma o di un oggetto
pericoloso?
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo febbraio/settembre 2004,
a Lugano e Paradiso, senza essere autorizzato,
acquistato da terzi non identificati un
imprecisato quantitativo
di marijuana destinata al consumo personale (una
cinquantina
di spinelli)?
E meglio come descritto dall’atto di accusa.
Considerandi
2.
Ha
agito in stato di scemata responsabilità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Devono
essere ordinate misure di sicurezza o norme di condotta?
5.
Deve
subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 30 giorni di
detenzione inflittagli il 25.08.2004 dalla Pretura Penale di Bellinzona?
6.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto oggetto di sequestro?
7.
Deve
essere condannato al pagamento dell’indennità richiesta dalla parte civile?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2, 5 e 7;
visti gli art. 11, 18, 36,
41, 47, 58, 63, 66, 68, 69 e 123 CP;
19a LF Stup;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di
1.1
lesioni
semplici, ripetute e aggravate
siccome commesse facendo uso di un’arma o di un
oggetto pericoloso,
per avere, intenzionalmente,
1.1.1
il 26 giugno
2004, a Riva S. Vitale,
colpito PL 1 al fianco sinistro con un coltello
tipo militare munito di lama della lunghezza di ca. 5 cm, procurandogli una ferita
superficiale della lunghezza di circa 10 cm;
1.1.2
il 5
settembre 2004, a Lugano,
colpito PC 1 due volte al fianco sinistro con un
coltello tipo militare munito di lama della lunghezza di circa 5 cm,
procurandogli una ferita superficiale di circa 2 cm e una seconda profonda 4 cm
ca.;
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo febbraio/settembre 2004,
a Lugano e Paradiso, senza essere autorizzato,
acquistato da terzi non identificati un
imprecisato quantitativo
di marijuana destinata al consumo personale (una
cinquantina
di spinelli);
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.
Di
conseguenza AC 1 è condannato:
2.1
alla pena di
7.
(sette) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto,
a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza
25.08.2004
della Pretura Penale di Bellinzona;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 3 anni.
4.
La
sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflitta al
condannato in data 25.08.2004 della Pretura Penale di Bellinzona non è
revocata, ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.
5.
AC 1 è
affidato al Patronato penale per la durata di 3 anni.
6.
E’
ordinata la confisca di quanto in sequestro.
7.
La Parte
Civile PC 1 è rinviata al foro civile per il risarcimento della propria
pretesa.
8.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PL 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 267.20
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 417.20
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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