72.2005.158
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
25 gennaio 2006Italiano41 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2005.158
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, PENAL
Titolo:
infrazione aggravata alla LStup (singolarmente e in correità venduto oltre 400 g e detenuto 885,38 g di cocaina - complicità per vendita e detenzione di oltre 1300 g di cocaina) - infrazione alla LDDS (soggiorno illegale) - contravvenzione alla LStup - infrazione alla LArm (tirapugni)
COMPLICITÀ O CORREITÀ
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
RECIDIVA
RESPONSABILITÀ SCEMATA
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 33 LARM
art. 23 LDDS
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
art. 11 VCPS
art. 25 VCPS
art. 67 VCPS
Incarto n.
72.2005.158
Locarno,
25 gennaio 2006/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del
difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e
domiciliato a
detenuto
dal 3 maggio 2005;
2. AC 2
e
domiciliato a
detenuto
dal 3 maggio 2005;
3. AC 3
e
domiciliato a
detenuto dal 3 maggio al 6 luglio 2005;
prevenuti colpevoli di:
A. AC 1 e AC 2,
congiuntamente
1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapevano o
dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone,
per avere, senza essere
autorizzati,
a __________,
nel periodo inizio marzo 2005 e fino al giorno dell’arresto,
1.1 venduto a diversi
consumatori/spacciatori locali
tra cui __________, __________ __________
e terzi non meglio identificati
lmeno 405 grammi di cocaina al prezzo di fr. 80.-- / fr. 90.--
al grammo, sostanza previamente ricevuta a credito
nell’appartamento di __________ in occasione
di cinque differenti consegne effettuate
da non meglio identificati “__________” e “__________”;
1.2 detenuto
nell’appartamento di __________,
185,82 grammi netti di cocaina (con un grado di purezza
media del 37,70%), sostanza destinata alla vendita a terzi
ed occultata da AC 1 dietro un radiatore nell’imminenza del loro
arresto, stupefacente sequestrato dalla Polizia il
03 maggio 2005;
1.3 detenuto
nell’appartamento di __________,
un quantitativo complessivo di 699.56 grammi netti di cocaina contenuta in 6 involucri (con un grado di purezza variante tra
il 16,50% ed il 50,80%), sostanza destinata alla vendita a terzi
ed occultata nel soffitto a lamelle ribassato del locale bagno, stupefacente
sequestrato dalla Polizia il 5 ottobre 2005;
B. AC 1, singolarmente
2. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________,
nell’appartamento di __________,
nel periodo febbraio 2005 /
3 marzo 2005,
venduto a __________ e __________,
15/20 grammi di cocaina al prezzo di fr. 80.-- / 90.-- al grammo,
stupefacente consegnatogli a tal fine da __________;
3. infrazione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per essere entrato illegalmente in Svizzera attraverso il
valico di __________ il 06/07 febbraio 2005 e per aver soggiornato
illegalmente a Lugano fino al 3 maggio 2005 siccome sprovvisto di validi
certificati di legittimazione (passaporto sprovvisto del visto richiesto);
4. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato,
a Lugano ed altre località
non meglio indicate,
nel periodo dal 20.04.2005
al 03.05.2005,
consumato un imprecisato quantitativo ma almeno
5 grammi di cocaina;
C. AC
2, singolarmente
5. infrazione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per essere entrato
illegalmente in Svizzera
attraverso il valico di Chiasso, l’11 febbraio 2005
e per aver soggiornato illegalmente a Lugano
fino al 3 maggio 2005
siccome sprovvisto di validi certificati di legittimazione
(passaporto sprovvisto del visto richiesto);
6. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a Lugano ed altre località
non meglio indicate,
nel periodo inizio marzo
2005 / 03.05.2005,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina
(ma almeno 30 grammi) e di marijuana (ma almeno 10 grammi) nonché detenuto 6 grammi lordi di marijuana;
D. AC 3, singolarmente
7. complicità in infrazione
alla LF sugli Stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere
autorizzato,
tra Lugano, Massagno, Como
ed altre imprecisate località,
nel periodo febbraio 2005 /
3 maggio 2005,
intenzionalmente aiutato AC 1, AC 2 e terzi correi nella vendita e
nella detenzione ai fini di vendita
di 1'325,38 grammi di cocaina (pari ai quantitativi di cui ai
punti 1, 4 e 6 del presente Atto di accusa), in particolare per avere:
- stipulato il contratto di
locazione per l’appartamento di __________, anticipando personalmente fr.
2'000.-- per la cauzione e fr. 1'000.-- per il pagamento del canone di
locazione per il primo mese (marzo 2005), appartamento dove AC 1 e AC 2, hanno
venduto e detenuto ai fini di vendita, i quantitativi di cocaina di cui al
punto 1, 4 e 6 del presente Atto di accusa;
- preso contatto con la
responsabile della società __________
e funto da interprete tra la stessa e AC 1
al fine di favorire lo sgombero dell’appartamento di via ________,
facendosi garante per la pulizia dell’appartamento e pagando l’affitto di marzo
2005 consegnando materialmente fr. 900.--, datigli da AC 1, alla sig.ra __________;
- appreso da AC 1
dell’arrivo di AC 2
a Como (I), provveduto ad andarlo a prendere alla stazione
ferroviaria in compagnia di +__________ al fine di condurlo
in Svizzera, nell’appartamento di __________, non riuscendo
nell’intento poiché al valico di Chiasso, AC 2 fu respinto in Italia in quanto
sprovvisto del necessario visto d’entrata per cui l’accusato provvide a
riaccompagnarlo a Como;
- fatto recuperare il
bagaglio che AC 2 - entrato autonomamente in Svizzera il giorno successivo al
fermo in frontiera, - aveva lasciato presso un albergo di Como per poi
recapitarglielo nell’appartamento di __________ a __________;
- fatto stipulare alla sua
amica __________ un abbonamento telefonico corrispondente al n. __________
che diede a AC 1 che lo utilizzò per le vendite
di cocaina;
- provveduto, su richiesta
di AC 1,
a far stipulare alla sua amica __________ due ulteriori
abbonamenti telefonici che consegnò poi a AC 1;
- provveduto, su richiesta
di AC 1,
a far stipulare a __________, un abbonamento
telefonico italiano che poi consegnò a AC 1;
- consegnato a AC 1 e AC 2
elettrodomestici vari per l’appartamento di __________ ( televisore, video,
play station ecc.) oltre ad aver acquistato in più occasioni generi alimentari
da lui personalmente portati in predetto appartamento;
8. infrazione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere, a Lugano,
nel periodo inizio marzo 2005/03.05.2005,
favorito il soggiorno illegale di AC 1 e di AC 2, in particolare
assicurando il loro illecito soggiorno presso l’appartamento di __________
– di cui aveva stipulato a proprio nome il contratto d’affitto,
depositato, anticipandola, la cauzione nonché anticipato
fr. 1'000.-- per il pagamento del primo mese di locazione – nonché
consegnando ad entrambi vari generi alimentari ed altri oggetti così come indicato
al punto 7 del presente atto di accusa;
9. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a Lugano ed altre località
non meglio indicate,
nel periodo 29.07.2004 al
03.05.2005,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, eroina, ecstasy,
hascisc e marijuana nonché detenuto sulla sua
persona al momento del fermo 2,4 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata al proprio consumo personale e sequestrata dalla
Polizia;
10. infrazione alla LF sulle
Armi
per avere, il 26.08.2005 a Lugano,
portato senza diritto, un tirapugni in ferro di color argento,
sequestrato dalla Polizia;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti art.
19 cifra 2 LS, art. 25 CP, art. 23 cpv. 1 LDDS, art. 19a LS; art. 33 LArm
richiamato l’art. 4 lett. d) e 5 LArm;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 160/2005 del 7 dicembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
PP 1.
§ L'accusato AC 1 assistito dal
difensore d'ufficio (GP) DUF 1.
§ L'accusato AC 2 assistito dal
difensore d'ufficio (GP) DUF 2
§ Il DUF 3 difensore d'ufficio (GP)
dell'accusato AC 3, assente.
§ IE 1
Espleti i pubblici dibattimenti
martedì 24 gennaio 2006 dalle ore 9:35 alle ore 16:20
mercoledì 25 gennaio 2006 dalle ore
9:35 alle ore 15:40
La Presidente constatato che
l'accusato AC 3, regolarmente citato presso il suo domicilio non è presente e
non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione decide di
procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali, à sensi
degli art. 308 e segg. CPPT.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale chiede, in fatto ed in diritto, la conferma dell'atto di
accusa. Per la commisurazione della pena sottolinea la gravità oggettiva dei
fatti in giudizio ritenuto l'ingente quantitativo di cocaina trattata dei protagonisti,
lo spregio da questi dimostrato per la vita altrui, agendo, altresì, per puro
fine di lucro. A ciò si aggiunge il breve lasso di tempo in cui gli accusati
hanno agito nell'ambito di una attività intensa e ben organizzata favorita
dalle agevolazioni logistiche fornite da AC 3. Si aggiunge anche la
determinazione dell'agire degli imputati che risiedevano illegalmente sul
territorio elvetico e quindi il concorso degli altri reati collaterali.
Stigmatizza poi l'assenza di collaborazione: la sola collaborazione prestata
dagli imputati agli inquirenti è stata quella finalizzata a non far emergere la
verità. Essi hanno sottaciuto la presenza della cocaina sequestrata in seconda
battuta ed hanno assunto un atteggiamento marcatamente omertoso ciò che ne
riflette la professionalità e non l'asserita e pretesa immaturità. L'unico che
ha abbozzato un inizio di collaborazione, repentinamente ritrattata, è stato AC
2. L'atteggiamento degli imputati non è poi cambiato nemmeno in aula. AC 3 non
si è neppure presentato, perseverando nell'atteggiamento negatorio ed ostile
assunto durante tutta l'inchiesta. Per AC 3, poi, pesa la recidiva specifica ai
sensi dell'art. 67 CP. Tutto questo è indicativo di colpa grave non mitigata da
scemata responsabilità. Nemmeno per Schneider deve essere ritenuta
l'applicazione dell'art. 11 CP, il suo consumo rientrando nei criteri di
commisurazione della pena ai sensi dell'art. 63 CP.
In conclusione chiede che vengano pronunciate le pene seguenti:
- Per AC 1:
3 anni di detenzione;
l'espulsione per 10 anni vista l'assenza di legami con la
Svizzera.
- Per AC 2:
2 anni e 6 mesi detenzione;
l'espulsione per 10 anni vista l'assenza di legami con la
Svizzera.
- Per AC 3:
2 anni e 6 mesi di detenzione.
Chiede da ultimo la confisca di quanto in sequestro.
§ Il DUF 3,
difensore di AC 3, il quale sottolinea che l'assenza del suo patrocinato non
equivale alla prova della sua colpa. Ribadisce che il suo cliente ha agito
all'oscuro del traffico di cocaina messo in atto da AC 1 e AC 2. Quello che,
nei fatti, si è, a posteriori, rivelato un aiuto allo spaccio, in realtà era
stato un aiuto ad una persona della quale si fidava e con la quale era in
amicizia. I suoi precedenti non devono giocare a suo sfavore. Sottolinea
inoltre la sua completa estraneità al fatto che i due soggiornassero in
Svizzera illegalmente. Per quanto concerne l'imputazione di contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti, sottolinea come il reato debba essere
considerato di lieve entità. Per quel che concerne per contro la
contravvenzione alla LARM, evidenzia come egli non sapesse che il trasporto di
un oggetto, facente parte della sua collezione di armi, fosse un reato. In
conclusione chiede, in via principale, l'assoluzione da tutti i capi di accusa.
In via subordinata chiede che nell'aggravante della complicità in infrazione
alla Lstup non venga confermato il quantitativo di cocaina rinvenuta in seconda
battuta in quanto non poteva averne conoscenza e chiede, quindi, una massiccia
riduzione della pena ritenuto anche il suo ruolo altamente marginale in tutta
la vicenda.
§ Il DUF 2,
difensore di AC 2, il quale evidenzia la personalità e la vita anteriore del suo
patrocinato. Stigmatizza il ruolo secondario giocato dal suo assistito nel
traffico di cocaina, in termini di quantitativi venduti, di tempo dedicato allo
spaccio, di esperienza e di misconoscenza dell'identità di chi tirava le fila.
Chiede che gli venga ascritta solo la vendita del quantitativo da lui
consegnato agli acquirenti ovvero di 150 grammi. Chiede altresì che, per questa
imputazione, si tenga conto del fatto che lui agiva poiché si sentiva
nell'obbligo di fare un favore a AC 1 che lo ospitava senza farlo partecipare
ai costi di vitto e di alloggio. Chiede per contro l'assoluzione dal reato di
detenzione della cocaina rinvenuta dagli inquirenti nell'ottobre del 2005 in
quanto ne era totalmente all'oscuro. Il rinvenimento delle sue impronte digitali
è dovuto al fatto che chi ha nascosto la cocaina l'ha impacchettata
verosimilmente con i sacchetti presenti nel cassetto della cucina. Sottolinea
poi il fatto che, malgrado il suo consumo sia iniziato per curiosità e non si
sia mai trasformato in una vera e propria dipendenza, lo stesso ha influito sul
suo agire che non è mai stato dettato dal fine di lucro bensì dalla necessità
di ricambiare il vitto e l'alloggio che gli veniva offerto dall'amico AC 1.
Egli ha sì ottenuto fr. 6'000.-- ma si trattava di guadagni saltuari e non
importanti. Evoca le difficoltà vissute dal suo assistito durante il carcere
preventivo che lo hanno portato a dire cose non vere nella speranza di
accontentare gli inquirenti ed a momenti di depressione. Sottolinea poi
l'incensuratezza del suo assistito ed il fatto che quanto gli viene imputato è
da ascrivere ad un capitolo isolato nella sua vita. La prognosi è senz'altro
positiva in quanto il suo assistito non ricadrà mai più negli stessi errori e
chiede quindi che la pena che verrà pronunciata venga posta al beneficio della
sospensione condizionale. Se AC 2 non è stato collaborativo e se ha cambiato
molte volte le sue versioni ciò è dovuto al fatto che egli teme possibili
ritorsioni contro lui o contro i suoi famigliari. Ad un certo punto un barlume
di verità l'ha detta. Secondo giurisprudenza (RJN 94, 96 e ss) un prevenuto che
mente può essere degno della sospensione della pena. A 24 anni ha diritto al
reinserimento sociale. Conclude chiedendo che la pena non ecceda i 18 mesi di detenzione
da porre al beneficio della sospensione condizionale per un lungo periodo di
prova, rimettendosi per contro al giudizio della Corte per quanto attiene al
periodo della pena dell'espulsione.
§ La DUF 1,
difensore di AC 1, la quale sottolinea la personalità, la vita anteriore del
suo patrocinato e le ragioni che lo hanno portato in Svizzera. Sottolinea come
non abbia avuto alcun guadagno dalle vendite effettuate in __________ mentre
evidenzia il ruolo passivo assunto da AC 1 nell'avviare lo spaccio in __________
dal quale ha unicamente ricavato vitto e alloggio. La versione dei fatti resa
dal suo cliente è costante e lineare e deve per questo essere assolto
dall'imputazione relativa al deposito di ca. 700 grammi di cocaina della cui
esistenza egli era all'oscuro. Il rinvenimento delle sue impronte digitali è
dovuto al fatto che chi ha nascosto la cocaina l'ha impacchettata
verosimilmente con i sacchetti presenti nel cassetto della cucina e che deve
aver agito quando lui non era in casa. Se gli viene imputata una mancanza di
collaborazione questa è dovuta al semplice fatto che lui non era al corrente di
chi organizzava il traffico e quindi non ha potuto riferire di più di quanto ha
ammesso. Chiede poi che nella commisurazione della pena venga tenuta in
considerazione la sua collaborazione, la sua incensuratezza ed il suo ruolo
marginale nello spaccio. Afferma inoltre che AC 1 non commetterà mai più gli
stessi errori e che quindi la prognosi è favorevole. Non opponendosi né
all'espulsione né alla confisca di quanto in sequestro chiede da ultimo che la
pena non ecceda i 18 mesi di detenzione.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. E’ autore colpevole di:
1.1. infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato,
singolarmente ed in correità con AC 2,
1.1.1. venduto 405 grammi di cocaina?
1.1.2. detenuto 185,82 grammi di
cocaina destinati alla vendita?
1.1.3. detenuto 699,56 grammi di
cocaina destinati alla vendita?
1.1.4. venduto 15/20 grammi di
cocaina?
1.1.5. trattasi di infrazione
aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2. infrazione alla legge federale
concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri
per essere entrato
illegalmente in Svizzera attraverso
il valico di Ponte Tresa, il 06/07 febbraio 2005 e per aver
soggiornato illegalmente a Lugano fino al 3 maggio 2005 siccome
sprovvisto di validi certificati di legittimazione (passaporto sprovvisto del
visto richiesto)?
1.3. contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo ma almeno
5 grammi di cocaina,
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
2. Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena:
2.1. privativa della libertà?
2.2. d’espulsione?
3. Deve essere ordinata la
confisca di:
3.1. 187,35 grammi lordi (peso
netto gr. 185,82) di cocaina (reperto SAD no. 3092.1);
3.2. 6 grammi lordi di marijuana
(reperto SAD no. 3092.2);
3.3. 699,56 grammi netti di
cocaina (contenuta in 6 involucri) (reperto SAD no. 3229);
3.4. CHF 1'882.-- (versati sul ccp
del Tribunale Penale Cantonale);
3.5. 1 bilancia digitale marca
MAC;
3.6. 1 telefono cellulare marca
SONY ERICSSON con inserita una carta SIM italiana della TIM;
3.7. 1 telefono cellulare marca
PANASONIC con inserita una carta SIM SUNRISE;
3.8. 1 telefono cellulare marca
SAMSUNG con inserita una carta SIM SUNRISE;
3.9. 1 telefono cellulare marca
NOKIA senza carta SIM;
3.10. 1 telefono cellulare marca
SIEMENS MC 60 con inserita una carta SIM SUNRISE corrispondente al no. __________;
3.11. 2 schede SIM SUNRISE;
3.12. 1 passaporto __________
rilasciato a nome di __________, __________;
3.13. materiale cartaceo;
3.14. 1 paio di scarpe GUCCI di
colore marrone;
3.15. 3 paia di scarpe PRADA;
3.16. 1 paio di scarpe ESPRIT;
3.17. 5 magliette EMPORIO ARMANI;
3.18. 1 felpa EMPORIO ARMANI;
3.19. 3 costumi da bagno (Armani,
Adidas, Ralph Laurent);
3.20. 1 giacca sportiva PRADA;
3.21. 9 paia di calze di cui 7 paia
restituite a AC 2?
B. __________
1. E’ autore colpevole di:
1.1. infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato,
in correità con AC 1,
1.1.1. venduto 405 grammi di cocaina?
1.1.2. detenuto 185,82 grammi di
cocaina destinati alla vendita?
1.1.3. detenuto 699,56 grammi di
cocaina destinati alla vendita?
1.1.4. trattasi di quantità inferiore
di cocaina?
1.1.5. trattasi di infrazione
aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2. infrazione alla legge
federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri
per essere entrato illegalmente in Svizzera attraverso
il valico di Chiasso, l'11 febbraio 2005 e per aver
soggiornato illegalmente a Lugano fino al 3 maggio 2005
siccome sprovvisto di validi certificati di legittimazione
(passaporto sprovvisto del visto richiesto)?
1.3. contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina
(ma almeno 30 grammi), di marijuana (ma almeno 10 grammi) nonché
detenuto 6 grammi lordi di marijuana;
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
2. Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena:
2.1. privativa della libertà?
2.2. d’espulsione?
3. Deve essere ordinata la
confisca di:
3.1. 187,35 grammi lordi (peso
netto gr. 185,82) di cocaina (reperto SAD no. 3092.1);
3.2. 6 grammi lordi di marijuana
(reperto SAD no. 3092.2);
3.3. 699,56 grammi netti di
cocaina (contenuta in 6 involucri) (reperto SAD no. 3229);
3.4. CHF 1'882.-- (versati sul ccp
del Tribunale Penale Cantonale);
3.5. 1 bilancia digitale marca
MAC;
3.6. 1 telefono cellulare marca
SONY ERICSSON con inserita una carta SIM italiana della TIM;
3.7. 1 telefono cellulare marca
PANASONIC con inserita una carta SIM SUNRISE;
3.8. 1 telefono cellulare marca
SAMSUNG con inserita una carta SIM SUNRISE;
3.9. 1 telefono cellulare marca
NOKIA senza carta SIM;
3.10. 1 telefono cellulare marca
SIEMENS MC 60 con inserita una carta SIM SUNRISE corrispondente al no. __________
3.11. 2 schede SIM SUNRISE;
3.12. 1 passaporto __________
rilasciato a nome di __________ 17.06.1982;
3.13. materiale cartaceo;
3.14. 1 paio di scarpe GUCCI di
colore marrone;
3.15. 3 paia di scarpe PRADA;
3.16. 1 paio di scarpe ESPRIT;
3.17. 5 magliette EMPORIO ARMANI;
3.18. 1 felpa EMPORIO ARMANI;
3.19. 3 costumi da bagno (Armani,
Adidas, Ralph Laurent);
3.20. 1 giacca sportiva PRADA;
3.21. 9 paia di calze di cui 7 paia
restituite a AC 2?
C. AC 3
1. E’ autore colpevole di:
1.1. complicità infrazione alla
legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
tra Lugano, Massagno, Como ed altre imprecisate località,
nel periodo febbraio 2005 / 3 maggio 2005,
intenzionalmente aiutato AC 1, AC 2 e terzi correi nella vendita e
nella detenzione ai fini di vendita
di 1'325,38 grammi di cocaina, in particolare per avere:
1.1.1. stipulato il contratto di
locazione per l'appartamento di __________ anticipando personalmente fr.
2'000.-- per la cauzione e fr. 1'000.-- per il pagamento del canone di
locazione per il primo mese (marzo 2005), appartamento dove AC 1 e AC 2,
hanno venduto e detenuto ai fini di vendita, i quantitativi di
cocaina di cui al punto 1, 4 e 6 del presente atto di accusa?
1.1.2. preso contatto con la responsabile
della società __________
e funto da interprete tra la stessa e AC 1
al fine di favorire lo sgombero dell'appartamento di __________
facendosi garante per la pulizia dell'appartamento e pagando l'affitto di marzo
2005 consegnando materialmente fr. 900.--, datigli da AC 1, alla sig.ra __________?
1.1.3. appreso da __________
dell'arrivo di AC 2
a Como (I), provveduto ad andarlo a prendere alla stazione
ferroviaria in compagnia di +__________ al fine di condurlo
in Svizzera, nell'appartamento di __________ non riuscendo
nell'intento poiché al valico di Chiasso, AC 2 fu respinto in Italia in quanto
sprovvisto del necessario visto d'entrata per cui l'accusato provvide a riaccompagnarlo
a Como?
1.1.4. fatto recuperare il bagaglio
che AC 2
- entrato autonomamente in Svizzera il giorno successivo
al fermo in frontiera, - aveva lasciato presso un albergo di
Como per poi recapitarglielo nell'appartamento di __________
a __________?
1.1.5. fatto stipulare alla sua amica
__________ un abbonamento telefonico corrispondente al n. ________
che diede a AC 1 che lo utilizzò per le vendite
di cocaina?
1.1.6. provveduto, su richiesta di __________,
a far stipulare alla sua amica __________
due ulteriori abbonamenti telefonici che consegnò poi a AC 1?
1.1.7. provveduto, su richiesta di AC
1,
a far stipulare a __________,
un abbonamento telefonico italiano che poi consegnò a AC 1
1.1.8. consegnato a AC 1 e AC 2
elettrodomestici vari per l'appartamento di __________ ( televisore, video,
play station ecc.) oltre ad aver acquistato
in più occasioni generi alimentari da lui personalmente
portati in predetto appartamento?
1.1.9. trattasi di infrazione
aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2. infrazione alla legge
federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri
per avere, a Lugano,
nel periodo inizio marzo 2005/03.05.2005,
favorito il soggiorno illegale di AC 1 e di AC 2, in particolare
assicurando il loro illecito soggiorno presso l'appartamento di __________
- di cui aveva stipulato a proprio nome il contratto d'affitto,
depositato, anticipandola, la cauzione nonché anticipato
fr. 1'000.-- per il pagamento del primo mese di locazione - nonché
consegnando ad entrambi vari generi alimentari
ed altri oggetti così come indicato al punto 7 del presente
atto di accusa?
1.3. contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, eroina, ecstasy,
hascisc e marijuana,
nonché detenuto 2.4 grammi lordi di cocaina?
1.4. infrazione alla legge
federale sulle armi
per avere portato senza diritto un tirapugni in ferro di color
argento;
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
2. E’ recidivo?
3. Ha agito in stato di
scemata responsabilità?
4. Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena?
5. Deve essere ordinata la
confisca di:
5.1. 2,4 grammi lordi (peso netto
gr. 0,3) di cocaina (reperto no. 3098);
5.2. 3 agende telefoniche;
5.3. 1 cassetta SONY;
5.4. 2 scatole (confezioni)
telefoni cellulari vuote;
5.5. 4 carte SIM per telefoni
cellulari (3 SWISSCOM + 1 RING);
5.6. materiale cartaceo;
5.7. 1 bilancia digitale marca
EDINEX;
5.8. 1 telefono cellulare marca
NOKIA 1100 con inserita carta SIM SWISSCOM;
5.9. 1 telefono cellulare marca
NOKIA 6600 con inserita carta SIM SUNRISE;
5.10. 1 telefono cellulare marca
NOKIA 7810 con inserita carta SIM ORANGE?
Considerato in fatto ed in diritto
1. vita
Della sua vita, AC 1, nato l’11 maggio 1981, cittadino serbo, ha
raccontato quanto segue:
"
Ho frequentato le scuole dell'obbligo e poi una scuola
elettrotecnica e mi sono diplomato quale elettrotecnico. Ho lavorato due mesi
nella ditta __________. Poi sono andato in un chiosco e poi in un'altra ditta
di elettrotecnica. Dopo in una ditta di computer e frigoriferi, facevo il
rappresentante. Ho lavorato anche come cuoco. Ho cambiato tanti lavori,
rimanendo sempre in Serbia. Ultimamente, in Serbia, guadagnavo l'equivalente di
euro 100.-- al mese, in media. In Serbia vivevo con i miei genitori e mio
fratello. Al momento sono privo di mezzi finanziari, i miei genitori non hanno
lavoro e sono poveri, sono proprietari di una piccola casa in Serbia." (PS
2.5.2005)
AC 2, nato il __________, ha pure vissuto a __________.
Finite le scuole dell’obbligo, ha frequentato per un anno una
scuola superiore di commercio che ha abbandonato a causa delle difficoltà
incontrate nel conciliare studio e lavoro visto che, a causa della disagiata
situazione economica dei genitori, doveva mantenersi da solo.
Né AC 1 né AC 2 hanno precedenti penali.
Diversa è la situazione di AC 3, cittadino svizzero, nato il __________
a __________, che è stato condannato,una prima volta, il 16.6.1998 dal
Tribunale correzionale di Losanna a 2 anni di detenzione per furto, atti
preparatori per rapina, danneggiamento, truffa, violazione di domicilio,
fabbricazione di monete false, falso in certificati, infrazione aggravata e
contravvenzione alla LFStup e, una seconda volta, l’8.2.2002, dalle Assise
correzionali di Bellinzona, a tre anni di detenzione per infrazione aggravata
e contravvenzione alla LFStup e per infrazione alla LFArm.
Entrambe le pene sono state, in un primo tempo, sospese: la prima
per un trattamento ambulatoriale e la seconda per un collocamento.
Tuttavia, le misure sono fallite e AC 3 ha così scontato -
interamente non avendo nemmeno beneficiato dell’art 38 cifra 1 CP - le due
pene.
Egli è stato rimesso in libertà il 29.7.2004.
Altre informazioni sulla vita di AC 3 questa Corte non ha potuto
avere.
2. circostanze
dell’arresto
Gli imputati sono stati arrestati grazie a delle intercettazioni
telefoniche – ordinate nell’ambito dell’inchiesta Guasta 2 - che hanno permesso
di accertare che __________ (persona già conosciuta agli inquirenti ) si
riforniva di cocaina da spacciatori di etnia slava.
Fermato la sera del 2 maggio 2005 dopo essere stato visto uscire
dallo stabile sito in __________, __________ venne trovato in possesso di 8,7
grammi di cocaina.
A quel momento, __________ si avvalse del diritto di non
rispondere.
Tuttavia, vedendo il nome di AC 3 su una delle bucalettere dello
stabile, la polizia fece irruzione nell’appartamento corrispondente (app. no __________
dove trovarono AC 1 e AC 2, risultati poi soggiornare illegalmente in Svizzera.
AC 2 dirà, poi, che i due si erano appena preparati delle strisce
di cocaina da inalare e che, entrati i poliziotti, avevano buttato per terra lo
stupefacente.
Nell’appartamento vennero rinvenuti 187,35 grammi di cocaina
nascosti dietro un termosifone (in seguito, AC 1 ammise di averceli nascosti
dopo avere sentito del rumore sulle scale ed avere intuito l’arrivo della
polizia) e 1.882.- fr dentro un cassetto della cucina.
Inoltre, vennero sequestrati dei telefoni cellulari e delle
pesole.
Sia l'esame tossicologico delle urine effettuato a AC 1, che
quello effettuato a AC 2 diede esito positivo alla cocaina.
Alle ore 23.15 della stessa sera gli inquirenti notarono, fra
alcune persone ferme all'entrata dell'immobile di viale, AC 3 e __________.
Fatti
I due vennero subito fermati.
__________ ammise sin dall’inizio di avere acquistato nel mese di
marzo 5/10 grammi di cocaina da AC 1 e AC 2.
AC 3, per contro, dichiarò di avere affittato l'appartamento per AC
1 e di essersi recato regolarmente a fargli visita, ma di non sapere nulla del
traffico di stupefacenti in atto.
3. L’inchiesta fu
piuttosto difficoltosa poiché gli indagati si diedero un gran da fare per intorpidire
le acque mentendo spudoratamente.
Nonostante questo impegno, è stato possibile accertare che sia AC
1 che AC 2 decisero di prendere la via per la Svizzera per svolgervi
un’attività di spaccio.
Entrambi lasciarono il loro paese in aereo. Entrambi atterrarono
in Italia. AC 1 – arrivato per primo – sembra avere soggiornato alcuni giorni a
Firenze, prima di avviarsi verso il Ticino dove è entrato illegalmente.
AC 2, invece – partito un po’ di tempo dopo e sempre in contatto
telefonico con l’amico (entrambi hanno vissuto a __________ e si conoscevano)
- da Malpensa si è diretto dapprima a Como da dove – sempre grazie ai contatti
telefonici con l’amico AC 1 – è stato raggiunto da AC 3 che doveva portarlo a
Lugano. Questo primo tentativo di entrata andò vuoto poiché l’autovettura venne
fermata in dogana e AC 2 , non avendo i documenti richiesti, venne respinto.
L’imputato riuscì, tuttavia, ad entrare in Svizzera il giorno
successivo, e a raggiungere la stazione di Lugano dove venne recuperato da AC 3
che lo portò nell’appartamento di __________ dove alloggiava AC 1.
AC 3, alcuni giorni dopo, provvide pure, grazie ad un suo amico, a
recuperare a Como i bagagli che AC 2 aveva lasciato nell’albergo per evitare di
destare sospetti e di essere controllato durante il passaggio in dogana.
Va, a questo proposito, fatto un inciso.
L’appartamento di __________ venne affittato , per il periodo dal 6
ottobre al 31 dicembre 2004, da __________ __________ , compagna di __________,
detto “__________”, su cui pende un ordine d’arresto per reati di spaccio. Dal
1.gennaio 2005, il contratto d’affitto per quell’appartamento venne ripreso,
con effetto sino al 31.3.2005, da __________, pure di __________.
Nell’appartamento di via __________, in questo periodo, oltre al __________,
soggiornò anche __________ detto __________.
Secondo quanto si legge nel rapporto di polizia:
"
tutte queste persone hanno alcune similitudini. La prima è che,
eccezion fatta per __________, hanno risieduto illegalmente in Svizzera. Tutti
sono originari di __________ in Serbia Montenegro. Tutti sono spacciatori di
cocaina facenti parte di una banda appositamente costituitasi ed operante
sull’intero suolo elvetico con ramificazioni in Olanda e in Serbia Montenegro…”
(cfr rapporto di polizia pag 10 e seg)
Sia quel che sia, si è potuto appurare che, nell’appartamento di
via __________, AC 1, istruito da __________, spacciò una ventina di grammi di
cocaina.
Lo spaccio si svolgeva all’interno dell’appartamento con gli
acquirenti che vi si recavano per acquistare i quantitativi che loro
occorrevano.
Già in questo primo periodo, AC 3 svolse un’attività di supporto
allo spaccio nel senso che – oltre che degli spostamenti di cui abbiamo già
detto – si occupava praticamente della sussistenza (portando cibo e altre cose
nell’appartamento).
Che si trattasse di supporto cosciente allo spaccio è
incontestabile.
Verso fine febbraio 2005 – all’epoca erano stati operati, con un
certo clamore mediatico, i primi arresti dell’inchiesta Guasta – sorse la
necessità di cambiare appartamento.
AC 1 ha raccontato che fu __________, prima di partire (__________aveva
– sembra- lasciato il nostro paese circa una settimana dopo l’arrivo di AC 1),
a dire all’imputato che, se era intenzionato a spacciare in modo più serio di
quanto fatto sin lì, doveva cambiare appartamento.
Della bisogna si occupò AC 3 che – risolte le questioni relative
all’appartamento di via __________ – trovò un nuovo appartamento in viale __________,
firmò il relativo contratto d’affitto e consegnò al proprietario fr 3.000.-
(caparra e canone di locazione per il primo mese).
Va detto che, per il mese di marzo 2005, oltre all’affitto per il
nuovo appartamento, venne pagato l’affitto per quello di via __________.
Chi fu ad effettivamente sborsare quei soldi non è stato possibile
appurare con certezza.
Certamente non fu AC 3 che di soldi non ne doveva avere molti.
In aula, dopo le molte versioni date, AC 1 ha detto che quei soldi
li diede lui a AC 3 ma che, in realtà, fu __________ a lasciarglieli per quello
scopo prima di partire.
Se andò effettivamente così o se, invece, quei soldi erano frutto
di uno spaccio in via __________ più importante di quello emerso non è dato
sapere.
Fatto è che quei soldi dalle tasche di qualcuno uscirono.
Difficile è anche solo ipotizzare che quel qualcuno li abbia
guadagnati con il sudore della fronte.
Comunque, dopo che i due imputati si trasferirono in viale __________,
l’attività di spaccio riprese subito.
I vecchi clienti vennero immediatamente informati del
trasferimento e poterono così continuare a far capo al solito venditore.
__________, sentito al dibattimento, ha dichiarato di avere avuto
le istruzioni necessarie al reperimento preciso del luogo di spaccio in una
telefonata che ricevette subito, nei primi giorni di marzo.
Dai tabulati risulta che quella telefonata fu fatta dal cellulare
in uso esclusivo a AC 3.
In aula, __________ ha dichiarato che chi gli telefonò parlava
italiano.
Ritenuto che né AC 1 né AC 2 parlavano italiano, non si può che
dedurre che fu lo stesso AC 3 a telefonare a __________ e, dunque, che lo AC 3,
nonostante le sue negazioni, era perfettamente al corrente e partecipava al
traffico di cocaina che nell’appartamento si svolgeva.
AC 3, peraltro, per sua stessa ammissione, si recava regolarmente
– quasi quotidianamente – nell’appartamento. In esso aveva, addirittura,
portato il suo televisore, la sua play-station e dei video-giochi. Inoltre,
continuava, più o meno regolarmente, ad occuparsi della sussistenza dei due
spacciatori.
Sino all’intervento della polizia, i due – con il supporto dello AC
3 - vendettero almeno 405 grammi di cocaina.
Lo stupefacente veniva portato loro da due serbi provenienti –
sembra – dalla Svizzera interna.
I due lasciavano la cocaina in affidamento a AC 1 per la vendita.
AC 1 ha dichiarato di non conoscere i suoi fornitori se non di
nome (__________e __________).
Si tratta di un’ affermazione inverosimile ritenuto che
difficilmente qualcuno affida ad uno sconosciuto – quale sarebbe stato il AC 1
per questi __________ e __________ – della merce di un certo valore senza
pretendere nulla, in particolare senza esigere nessuna garanzia circa il
pagamento.
Ciò detto, nulla di diverso si è riusciti a far dire di diverso
all’imputato.
Quanto a AC 2, lui non avrebbe mai assistito alle consegne dello
stupefacente.
Le indicazioni sui prezzi di vendita (variabili a seconda degli
acquirenti) venivano date dai due fornitori a AC 1 che, a sua volta, le
trasmetteva a AC 2.
Le modalità di vendita erano le stesse che in via __________.
Nessuna vendita in strada. Il cliente arrivava nell’appartamento, pagava e
riceveva la cocaina.
I soldi venivano messi nel cassetto della cucina.
Da quel cassetto – secondo le loro dichiarazioni - i due potevano
attingere per le spese di mantenimento e il pagamento dell’affitto.
Il guadagno di AC 1 avrebbe dovuto essere – sempre secondo quanto
da lui dichiarato – di fr 6.- per ogni grammo di cocaina venduto.
Diverse le versioni date sul momento in cui questi soldi gli
sarebbero stati versati. In un primo tempo, gli avrebbero dovuto essere versati
al rientro in patria. In un secondo tempo, lui avrebbe dovuto averli già in
Svizzera. In un terzo tempo, lui avrebbe potuto scegliere il momento del
pagamento e avrebbe scelto il pagamento in patria.
Petrovic, invece, nulla avrebbe guadagnato dallo spaccio ma
l’avrebbe fatto – dice lui – solo per sdebitarsi con l’amico che gli dava
ospitalità.
La realtà era sicuramente diversa.
Del resto, nell’appartamento sono stati trovati e sequestrati
numerosi capi d’abbigliamento firmati che AC 2 ha dichiarato essere stati
acquistati da lui con un prestito di fr 4.000.- che gli avrebbe fatto AC 1 –
dichiarazione poi ritrattata – e con altri 1.000.- fr che gli avrebbe dato uno
sconosciuto che aveva passato una notte nell’appartamento.
Non è necessario affannarsi per mostrare che quanto dichiarato da AC
Considerandi
2.
sull’origine di quei soldi è una menzogna.
I fornitori, invece, ritiravano i soldi delle vendite
gradualmente, ad ogni fornitura successiva, prendendoli semplicemente dal
cassetto della cucina.
Insomma, stando alle dichiarazioni degli imputati, in quel
cassetto, tutti attingevano più o meno liberamente, in un clima caratterizzato
dalla più grande fiducia reciproca nonostante il fatto che venditori e
fornitori della merce non si conoscessero.
La realtà era sicuramente diversa ma non ha potuto essere
accertata con precisione.
I 185 grammi trovati nell’appartamento era quanto ancora invenduto
della terza consegna di stupefacente e che i due imputati avrebbero dovuto
continuare a vendere se non fosse intervenuta la polizia.
4.
In seguito a
circostanze particolari (cfr rapporto di polizia), il 5 ottobre 2005 la polizia
effettuò una nuova perquisizione dell’appartamento di viale __________.
Nascosti nel soffitto a lamelle ribassato del bagno
dell’appartamento vennero rinvenuti 699.56 grammi di cocaina.
Gli imputati hanno negato di avere avuto qualcosa a che fare con
tale stupefacente.
Tuttavia, le impronte digitali trovate sui sacchetti indicano
chiaramente e senza alcuna ombra di dubbio che i due avevano in affidamento
anche quella partita di cocaina, evidentemente anch’essa destinata alla
vendita.
5.
Sulla base di tali
accertamenti, l’atto di accusa è stato integralmente confermato.
Ritenuto l’importante quantitativo di stupefacente messo in
circolazione e l’intensità dell’agire delinquenziale visto che tale
importante quantitativo è stato messo in circolazione in un tempo relativamente
breve e considerato , poi, l’esclusivo fine di lucro che ha mosso i due
imputati, pur tenendo conto della loro relativamente giovane età e della loro
incensuratezza, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AC 1 una pena di 2
anni e 6 mesi di detenzione e adeguata alla colpa di AC 2 – che ha avuto un
ruolo leggermente più defilato rispetto al compagno – la pena di 2 anni e 3
mesi di detenzione.
Alle pene detentive si è aggiunta, per entrambi, la pena
accessoria dell’espulsione effettiva per 7 anni.
AC 3 deve rispondere – oltre che di infrazione alla LDDS,
infrazione alla LFArmi e di contravvenzione alla LFStup - per complicità in
infrazione aggravata agli stupefacenti.
Tuttavia, si tratta di una complicità importante, qualificata che
si avvicina alla correità.
Ritenuta inoltre la sua recidività, la sua colpa appare
particolarmente grave.
Perciò, pur potendo egli beneficiare dell’attenuante della scemata
responsabilità , la Corte ha ritenuto di dovergli infliggere la pena di due
anni di detenzione.
6.
Tutto quanto in
sequestro è poi stato confiscato.
Rispondendo A. per AC 1, a tutti i quesiti, tranne ai
quesiti no. 2.1., 2.2.;
B. per AC 2, a tutti i quesiti,
tranne ai quesiti no. 1.1.4., 2.1., 2.2.,
C. per AC 3, affermativamente a
tutti i quesiti, tranne al quesito no. 4;
visti gli art. 11, 18, 25, 36, 41, 55, 58,
59, 63, 66, 67, 68 e 69 CP;
19.
n. 1 e n. 2, 19a n. 1 LStup;
23.
cpv. 1 LDDS;
4.
lett. d, 5 e 33 LArm;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
legge federale sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva
o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo
la salute di parecchie persone
per avere, senza essere
autorizzato,
singolarmente ed in correità con AC 2,
1.1.1
venduto 420 grammi di cocaina;
1.1.2
detenuto 885,38 grammi di
cocaina destinati alla vendita;
1.2
infrazione alla legge
federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri
per essere entrato illegalmente in Svizzera attraverso
il valico di Ponte Tresa, il 06/07 febbraio 2005 e per aver
soggiornato illegalmente a Lugano fino al 3 maggio 2005 siccome sprovvisto di
validi certificati di legittimazione (passaporto sprovvisto del visto
richiesto);
1.3
contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo ma almeno
5.
grammi di cocaina.
2.
AC 2 è autore colpevole di:
2.1
infrazione aggravata alla
legge federale sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva
o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo
la salute di parecchie persone
per avere, senza essere autorizzato,
in correità con AC 1,
2.1.1
venduto 405 grammi di cocaina;
2.1.2
detenuto 885,38 grammi di
cocaina destinati alla vendita;
2.2
infrazione alla legge
federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri
per essere entrato illegalmente in Svizzera attraverso
il valico di Chiasso, l'11 febbraio 2005 e per aver
soggiornato illegalmente a Lugano fino al 3 maggio 2005 siccome
sprovvisto di validi certificati di legittimazione (passaporto sprovvisto del
visto richiesto);
2.3
contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina
(ma almeno 30 grammi), di marijuana (ma almeno 10 grammi) nonché
detenuto 6 grammi lordi di marijuana.
3.
AC 3 è autore colpevole di:
3.1
complicità in infrazione
aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva
o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo
la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere
autorizzato,
tra Lugano, Massagno, Como ed altre imprecisate località,
nel periodo febbraio 2005 / 3 maggio 2005,
intenzionalmente aiutato AC 1, AC 2 e terzi correi nella vendita e
nella detenzione ai fini di vendita
di 1'325,38 grammi di cocaina, in particolare per avere:
3.1.1
stipulato il contratto di
locazione per l'appartamento di Viale __________, anticipando personalmente fr.
2'000.-- per la cauzione e fr. 1'000.-- per il pagamento del canone di
locazione per il primo mese (marzo 2005), appartamento dove AC 1 e AC 2, hanno
venduto e detenuto ai fini di vendita, i quantitativi di cocaina di cui al
punto 1, 4 e 6 del presente atto di accusa;
3.1.2
preso contatto con la
responsabile della società __________
e funto da interprete tra la stessa e AC 1
al fine di favorire lo sgombero dell'appartamento di via ________,
facendosi garante per la pulizia dell'appartamento e pagando l'affitto di marzo
2005.
consegnando materialmente fr. 900.--, datigli da AC 1, alla sig.ra __________
3.1.3
appreso da AC 1 dell'arrivo di
AC 2
a Como (I), provveduto ad andarlo a prendere alla stazione
ferroviaria in compagnia di +__________ al fine di condurlo
in Svizzera, nell'appartamento di Via __________, non riuscendo
nell'intento poiché al valico di Chiasso, AC 2 fu respinto in Italia in quanto
sprovvisto del necessario visto d'entrata per cui l'accusato provvide a
riaccompagnarlo a Como;
3.1.4
fatto recuperare il bagaglio
che AC 2
- entrato autonomamente in Svizzera il giorno successivo
al fermo in frontiera, - aveva lasciato presso un albergo di
Como per poi recapitarglielo nell'appartamento di via __________
a __________;
3.1.5
fatto stipulare alla sua amica
__________
un abbonamento telefonico corrispondente al n. __________ che
diede a AC 1 che lo utilizzò per le vendite
di cocaina;
3.1.6
provveduto, su richiesta di AC
1,
a far stipulare alla sua amica __________ due ulteriori
abbonamenti telefonici che consegnò poi a AC 1;
3.1.7
provveduto, su richiesta di AC
1.
a far stipulare a __________, un abbonamento telefonico italiano
che poi consegnò a AC 1
3.1.8
consegnato a AC 1 e AC 2
elettrodomestici vari per l'appartamento di Viale __________ ( televisore,
video, play station ecc.) oltre ad aver acquistato in più occasioni generi
alimentari da lui personalmente portati in predetto appartamento;
3.2
infrazione alla legge
federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri
per avere, a Lugano,
nel periodo inizio marzo 2005/03.05.2005,
favorito il soggiorno illegale di AC 1 e di AC 2 in particolare
assicurando il loro illecito soggiorno presso l'appartamento di Viale __________
- di cui aveva stipulato a proprio nome il contratto d'affitto,
depositato, anticipandola, la cauzione nonché anticipato
fr. 1'000.-- per il pagamento del primo mese di locazione - nonché
consegnando ad entrambi vari generi alimentari
ed altri oggetti così come indicato al punto 7 del presente
atto di accusa;
3.3
contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, eroina, ecstasy,
hascisc e marijuana, nonché detenuto 2.4 grammi
lordi di cocaina;
3.4
infrazione alla legge
federale sulle armi
per avere portato senza diritto un tirapugni in ferro di color
argento,
e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei
considerandi.
4.
Di conseguenza:
4.1
AC 1 è condannato:
4.1.1
alla pena di 2 (due) anni e 6
(sei) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
4.1.2
all’espulsione dal territorio
svizzero per un tempo di 7 (sette) anni.
4.2
AC 2 è condannato:
4.2.1
alla pena di 2 (due) anni e 3
(tre) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
4.2.2
all’espulsione dal territorio
svizzero per un tempo di 7 (sette) anni.
4.3
AC 3, essendo recidivo, ed
avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato, in contumacia,
alla pena di 2 (due) anni di detenzione, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 600.--. e le spese processuali sono a carico dei condannati AC 1, AC 2 e AC
3.
in solido ed in parti uguali.
6.
E’ ordinata la confisca di:
6.1
187,35 grammi lordi (peso
netto gr. 185,82) di cocaina (reperto SAD no. 3092.1);
6.2
6 grammi lordi di marijuana
(reperto SAD no. 3092.2);
6.3
699,56 grammi netti di
cocaina (contenuta in 6 involucri) (reperto SAD no. 3229);
6.4
CHF 1'882.-- (versati sul ccp
del Tribunale Penale Cantonale);
6.5
1 bilancia digitale marca
MAC;
6.6
1 telefono cellulare marca
SONY ERICSSON con inserita una carta SIM italiana della TIM;
6.7
1 telefono cellulare marca PANASONIC
con inserita una carta SIM SUNRISE;
6.8
1 telefono cellulare marca
SAMSUNG con inserita una carta SIM SUNRISE;
6.9
1 telefono cellulare marca
NOKIA senza carta SIM;
6.10
1 telefono cellulare marca
SIEMENS MC 60 con inserita una carta SIM SUNRISE corrispondente al no. __________;
6.11
2 schede SIM SUNRISE;
6.12
1 passaporto __________
rilasciato a nome di __________ __________
6.13
materiale cartaceo;
6.14
1 paio di scarpe GUCCI di
colore marrone;
6.15
3 paia di scarpe PRADA;
6.16
1 paio di scarpe ESPRIT;
6.17
5 magliette EMPORIO ARMANI;
6.18
1 felpa EMPORIO ARMANI;
6.19
3 costumi da bagno (Armani,
Adidas, Ralph Laurent);
6.20
1 giacca sportiva PRADA;
6.21
9 paia di calze di cui 7 paia
restituite a AC 2
6.22
2,4 grammi lordi (peso netto
gr. 0,3) di cocaina (reperto no. 3098);
6.23
3 agende telefoniche;
6.24
1 cassetta SONY;
6.25
2 scatole (confezioni)
telefoni cellulari vuote;
6.26
4 carte SIM per telefoni
cellulari (3 SWISSCOM + 1 RING);
6.27
materiale cartaceo;
6.28
1 bilancia digitale marca
EDINEX;
6.29
1 telefono cellulare marca
NOKIA 1100 con inserita carta SIM SWISSCOM;
6.30
1 telefono cellulare marca
NOKIA 6600 con inserita carta SIM SUNRISE;
6.31
1 telefono cellulare marca
NOKIA 7810 con inserita carta SIM ORANGE.
7.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 600.--
Inchiesta
preliminare fr. 2'971.--
Spese diverse fr. 382.30
Teste fr. 67.20
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 50.--
fr. 4'070.50
============
Distinta spese a
carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 990.35
Teste fr. 22.40
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 16.65
fr. 1'229.40
============
Distinta spese a carico di AC
2.
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 990.35
Teste fr. 22.40
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 16.65
fr. 1'229.40
============
Distinta spese a carico di AC
3.
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 990.30
Spese diverse fr. 382.30
Teste fr. 22.40
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 16.70
fr. 1'611.70
============
Intimazione a:
terzi implicati
1.
IE 1
2.
TE 1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster