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Decisione

72.2005.158

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 gennaio 2006Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I due vennero subito fermati.

__________ ammise sin dall’inizio di avere acquistato nel mese di

marzo 5/10 grammi di cocaina da AC 1 e AC 2.

AC 3, per contro, dichiarò di avere affittato l'appartamento per AC

1 e di essersi recato regolarmente a fargli visita, ma di non sapere nulla del

traffico di stupefacenti in atto.

3. L’inchiesta fu

piuttosto difficoltosa poiché gli indagati si diedero un gran da fare per intorpidire

le acque mentendo spudoratamente.

Nonostante questo impegno, è stato possibile accertare che sia AC

1 che AC 2 decisero di prendere la via per la Svizzera per svolgervi

un’attività di spaccio.

Entrambi lasciarono il loro paese in aereo. Entrambi atterrarono

in Italia. AC 1 – arrivato per primo – sembra avere soggiornato alcuni giorni a

Firenze, prima di avviarsi verso il Ticino dove è entrato illegalmente.

AC 2, invece – partito un po’ di tempo dopo e sempre in contatto

telefonico con l’amico (entrambi hanno vissuto a __________ e si conoscevano)

- da Malpensa si è diretto dapprima a Como da dove – sempre grazie ai contatti

telefonici con l’amico AC 1 – è stato raggiunto da AC 3 che doveva portarlo a

Lugano. Questo primo tentativo di entrata andò vuoto poiché l’autovettura venne

fermata in dogana e AC 2 , non avendo i documenti richiesti, venne respinto.

L’imputato riuscì, tuttavia, ad entrare in Svizzera il giorno

successivo, e a raggiungere la stazione di Lugano dove venne recuperato da AC 3

che lo portò nell’appartamento di __________ dove alloggiava AC 1.

AC 3, alcuni giorni dopo, provvide pure, grazie ad un suo amico, a

recuperare a Como i bagagli che AC 2 aveva lasciato nell’albergo per evitare di

destare sospetti e di essere controllato durante il passaggio in dogana.

Va, a questo proposito, fatto un inciso.

L’appartamento di __________ venne affittato , per il periodo dal 6

ottobre al 31 dicembre 2004, da __________ __________ , compagna di __________,

detto “__________”, su cui pende un ordine d’arresto per reati di spaccio. Dal

1.gennaio 2005, il contratto d’affitto per quell’appartamento venne ripreso,

con effetto sino al 31.3.2005, da __________, pure di __________.

Nell’appartamento di via __________, in questo periodo, oltre al __________,

soggiornò anche __________ detto __________.

Secondo quanto si legge nel rapporto di polizia:

"

tutte queste persone hanno alcune similitudini. La prima è che,

eccezion fatta per __________, hanno risieduto illegalmente in Svizzera. Tutti

sono originari di __________ in Serbia Montenegro. Tutti sono spacciatori di

cocaina facenti parte di una banda appositamente costituitasi ed operante

sull’intero suolo elvetico con ramificazioni in Olanda e in Serbia Montenegro…”

(cfr rapporto di polizia pag 10 e seg)

Sia quel che sia, si è potuto appurare che, nell’appartamento di

via __________, AC 1, istruito da __________, spacciò una ventina di grammi di

cocaina.

Lo spaccio si svolgeva all’interno dell’appartamento con gli

acquirenti che vi si recavano per acquistare i quantitativi che loro

occorrevano.

Già in questo primo periodo, AC 3 svolse un’attività di supporto

allo spaccio nel senso che – oltre che degli spostamenti di cui abbiamo già

detto – si occupava praticamente della sussistenza (portando cibo e altre cose

nell’appartamento).

Che si trattasse di supporto cosciente allo spaccio è

incontestabile.

Verso fine febbraio 2005 – all’epoca erano stati operati, con un

certo clamore mediatico, i primi arresti dell’inchiesta Guasta – sorse la

necessità di cambiare appartamento.

AC 1 ha raccontato che fu __________, prima di partire (__________aveva

– sembra- lasciato il nostro paese circa una settimana dopo l’arrivo di AC 1),

a dire all’imputato che, se era intenzionato a spacciare in modo più serio di

quanto fatto sin lì, doveva cambiare appartamento.

Della bisogna si occupò AC 3 che – risolte le questioni relative

all’appartamento di via __________ – trovò un nuovo appartamento in viale __________,

firmò il relativo contratto d’affitto e consegnò al proprietario fr 3.000.-

(caparra e canone di locazione per il primo mese).

Va detto che, per il mese di marzo 2005, oltre all’affitto per il

nuovo appartamento, venne pagato l’affitto per quello di via __________.

Chi fu ad effettivamente sborsare quei soldi non è stato possibile

appurare con certezza.

Certamente non fu AC 3 che di soldi non ne doveva avere molti.

In aula, dopo le molte versioni date, AC 1 ha detto che quei soldi

li diede lui a AC 3 ma che, in realtà, fu __________ a lasciarglieli per quello

scopo prima di partire.

Se andò effettivamente così o se, invece, quei soldi erano frutto

di uno spaccio in via __________ più importante di quello emerso non è dato

sapere.

Fatto è che quei soldi dalle tasche di qualcuno uscirono.

Difficile è anche solo ipotizzare che quel qualcuno li abbia

guadagnati con il sudore della fronte.

Comunque, dopo che i due imputati si trasferirono in viale __________,

l’attività di spaccio riprese subito.

I vecchi clienti vennero immediatamente informati del

trasferimento e poterono così continuare a far capo al solito venditore.

__________, sentito al dibattimento, ha dichiarato di avere avuto

le istruzioni necessarie al reperimento preciso del luogo di spaccio in una

telefonata che ricevette subito, nei primi giorni di marzo.

Dai tabulati risulta che quella telefonata fu fatta dal cellulare

in uso esclusivo a AC 3.

In aula, __________ ha dichiarato che chi gli telefonò parlava

italiano.

Ritenuto che né AC 1 né AC 2 parlavano italiano, non si può che

dedurre che fu lo stesso AC 3 a telefonare a __________ e, dunque, che lo AC 3,

nonostante le sue negazioni, era perfettamente al corrente e partecipava al

traffico di cocaina che nell’appartamento si svolgeva.

AC 3, peraltro, per sua stessa ammissione, si recava regolarmente

– quasi quotidianamente – nell’appartamento. In esso aveva, addirittura,

portato il suo televisore, la sua play-station e dei video-giochi. Inoltre,

continuava, più o meno regolarmente, ad occuparsi della sussistenza dei due

spacciatori.

Sino all’intervento della polizia, i due – con il supporto dello AC

3 - vendettero almeno 405 grammi di cocaina.

Lo stupefacente veniva portato loro da due serbi provenienti –

sembra – dalla Svizzera interna.

I due lasciavano la cocaina in affidamento a AC 1 per la vendita.

AC 1 ha dichiarato di non conoscere i suoi fornitori se non di

nome (__________e __________).

Si tratta di un’ affermazione inverosimile ritenuto che

difficilmente qualcuno affida ad uno sconosciuto – quale sarebbe stato il AC 1

per questi __________ e __________ – della merce di un certo valore senza

pretendere nulla, in particolare senza esigere nessuna garanzia circa il

pagamento.

Ciò detto, nulla di diverso si è riusciti a far dire di diverso

all’imputato.

Quanto a AC 2, lui non avrebbe mai assistito alle consegne dello

stupefacente.

Le indicazioni sui prezzi di vendita (variabili a seconda degli

acquirenti) venivano date dai due fornitori a AC 1 che, a sua volta, le

trasmetteva a AC 2.

Le modalità di vendita erano le stesse che in via __________.

Nessuna vendita in strada. Il cliente arrivava nell’appartamento, pagava e

riceveva la cocaina.

I soldi venivano messi nel cassetto della cucina.

Da quel cassetto – secondo le loro dichiarazioni - i due potevano

attingere per le spese di mantenimento e il pagamento dell’affitto.

Il guadagno di AC 1 avrebbe dovuto essere – sempre secondo quanto

da lui dichiarato – di fr 6.- per ogni grammo di cocaina venduto.

Diverse le versioni date sul momento in cui questi soldi gli

sarebbero stati versati. In un primo tempo, gli avrebbero dovuto essere versati

al rientro in patria. In un secondo tempo, lui avrebbe dovuto averli già in

Svizzera. In un terzo tempo, lui avrebbe potuto scegliere il momento del

pagamento e avrebbe scelto il pagamento in patria.

Petrovic, invece, nulla avrebbe guadagnato dallo spaccio ma

l’avrebbe fatto – dice lui – solo per sdebitarsi con l’amico che gli dava

ospitalità.

La realtà era sicuramente diversa.

Del resto, nell’appartamento sono stati trovati e sequestrati

numerosi capi d’abbigliamento firmati che AC 2 ha dichiarato essere stati

acquistati da lui con un prestito di fr 4.000.- che gli avrebbe fatto AC 1 –

dichiarazione poi ritrattata – e con altri 1.000.- fr che gli avrebbe dato uno

sconosciuto che aveva passato una notte nell’appartamento.

Non è necessario affannarsi per mostrare che quanto dichiarato da AC

Considerandi

2.

sull’origine di quei soldi è una menzogna.

I fornitori, invece, ritiravano i soldi delle vendite

gradualmente, ad ogni fornitura successiva, prendendoli semplicemente dal

cassetto della cucina.

Insomma, stando alle dichiarazioni degli imputati, in quel

cassetto, tutti attingevano più o meno liberamente, in un clima caratterizzato

dalla più grande fiducia reciproca nonostante il fatto che venditori e

fornitori della merce non si conoscessero.

La realtà era sicuramente diversa ma non ha potuto essere

accertata con precisione.

I 185 grammi trovati nell’appartamento era quanto ancora invenduto

della terza consegna di stupefacente e che i due imputati avrebbero dovuto

continuare a vendere se non fosse intervenuta la polizia.

4.

In seguito a

circostanze particolari (cfr rapporto di polizia), il 5 ottobre 2005 la polizia

effettuò una nuova perquisizione dell’appartamento di viale __________.

Nascosti nel soffitto a lamelle ribassato del bagno

dell’appartamento vennero rinvenuti 699.56 grammi di cocaina.

Gli imputati hanno negato di avere avuto qualcosa a che fare con

tale stupefacente.

Tuttavia, le impronte digitali trovate sui sacchetti indicano

chiaramente e senza alcuna ombra di dubbio che i due avevano in affidamento

anche quella partita di cocaina, evidentemente anch’essa destinata alla

vendita.

5.

Sulla base di tali

accertamenti, l’atto di accusa è stato integralmente confermato.

Ritenuto l’importante quantitativo di stupefacente messo in

circolazione e l’intensità dell’agire delinquenziale visto che tale

importante quantitativo è stato messo in circolazione in un tempo relativamente

breve e considerato , poi, l’esclusivo fine di lucro che ha mosso i due

imputati, pur tenendo conto della loro relativamente giovane età e della loro

incensuratezza, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AC 1 una pena di 2

anni e 6 mesi di detenzione e adeguata alla colpa di AC 2 – che ha avuto un

ruolo leggermente più defilato rispetto al compagno – la pena di 2 anni e 3

mesi di detenzione.

Alle pene detentive si è aggiunta, per entrambi, la pena

accessoria dell’espulsione effettiva per 7 anni.

AC 3 deve rispondere – oltre che di infrazione alla LDDS,

infrazione alla LFArmi e di contravvenzione alla LFStup - per complicità in

infrazione aggravata agli stupefacenti.

Tuttavia, si tratta di una complicità importante, qualificata che

si avvicina alla correità.

Ritenuta inoltre la sua recidività, la sua colpa appare

particolarmente grave.

Perciò, pur potendo egli beneficiare dell’attenuante della scemata

responsabilità , la Corte ha ritenuto di dovergli infliggere la pena di due

anni di detenzione.

6.

Tutto quanto in

sequestro è poi stato confiscato.

Rispondendo A. per AC 1, a tutti i quesiti, tranne ai

quesiti no. 2.1., 2.2.;

B. per AC 2, a tutti i quesiti,

tranne ai quesiti no. 1.1.4., 2.1., 2.2.,

C. per AC 3, affermativamente a

tutti i quesiti, tranne al quesito no. 4;

visti gli art. 11, 18, 25, 36, 41, 55, 58,

59, 63, 66, 67, 68 e 69 CP;

19.

n. 1 e n. 2, 19a n. 1 LStup;

23.

cpv. 1 LDDS;

4.

lett. d, 5 e 33 LArm;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva

o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo

la salute di parecchie persone

per avere, senza essere

autorizzato,

singolarmente ed in correità con AC 2,

1.1.1

venduto 420 grammi di cocaina;

1.1.2

detenuto 885,38 grammi di

cocaina destinati alla vendita;

1.2

infrazione alla legge

federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri

per essere entrato illegalmente in Svizzera attraverso

il valico di Ponte Tresa, il 06/07 febbraio 2005 e per aver

soggiornato illegalmente a Lugano fino al 3 maggio 2005 siccome sprovvisto di

validi certificati di legittimazione (passaporto sprovvisto del visto

richiesto);

1.3

contravvenzione alla legge

federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo ma almeno

5.

grammi di cocaina.

2.

AC 2 è autore colpevole di:

2.1

infrazione aggravata alla

legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva

o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo

la salute di parecchie persone

per avere, senza essere autorizzato,

in correità con AC 1,

2.1.1

venduto 405 grammi di cocaina;

2.1.2

detenuto 885,38 grammi di

cocaina destinati alla vendita;

2.2

infrazione alla legge

federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri

per essere entrato illegalmente in Svizzera attraverso

il valico di Chiasso, l'11 febbraio 2005 e per aver

soggiornato illegalmente a Lugano fino al 3 maggio 2005 siccome

sprovvisto di validi certificati di legittimazione (passaporto sprovvisto del

visto richiesto);

2.3

contravvenzione alla legge

federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina

(ma almeno 30 grammi), di marijuana (ma almeno 10 grammi) nonché

detenuto 6 grammi lordi di marijuana.

3.

AC 3 è autore colpevole di:

3.1

complicità in infrazione

aggravata alla legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva

o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo

la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere

autorizzato,

tra Lugano, Massagno, Como ed altre imprecisate località,

nel periodo febbraio 2005 / 3 maggio 2005,

intenzionalmente aiutato AC 1, AC 2 e terzi correi nella vendita e

nella detenzione ai fini di vendita

di 1'325,38 grammi di cocaina, in particolare per avere:

3.1.1

stipulato il contratto di

locazione per l'appartamento di Viale __________, anticipando personalmente fr.

2'000.-- per la cauzione e fr. 1'000.-- per il pagamento del canone di

locazione per il primo mese (marzo 2005), appartamento dove AC 1 e AC 2, hanno

venduto e detenuto ai fini di vendita, i quantitativi di cocaina di cui al

punto 1, 4 e 6 del presente atto di accusa;

3.1.2

preso contatto con la

responsabile della società __________

e funto da interprete tra la stessa e AC 1

al fine di favorire lo sgombero dell'appartamento di via ________,

facendosi garante per la pulizia dell'appartamento e pagando l'affitto di marzo

2005.

consegnando materialmente fr. 900.--, datigli da AC 1, alla sig.ra __________

3.1.3

appreso da AC 1 dell'arrivo di

AC 2

a Como (I), provveduto ad andarlo a prendere alla stazione

ferroviaria in compagnia di +__________ al fine di condurlo

in Svizzera, nell'appartamento di Via __________, non riuscendo

nell'intento poiché al valico di Chiasso, AC 2 fu respinto in Italia in quanto

sprovvisto del necessario visto d'entrata per cui l'accusato provvide a

riaccompagnarlo a Como;

3.1.4

fatto recuperare il bagaglio

che AC 2

- entrato autonomamente in Svizzera il giorno successivo

al fermo in frontiera, - aveva lasciato presso un albergo di

Como per poi recapitarglielo nell'appartamento di via __________

a __________;

3.1.5

fatto stipulare alla sua amica

__________

un abbonamento telefonico corrispondente al n. __________ che

diede a AC 1 che lo utilizzò per le vendite

di cocaina;

3.1.6

provveduto, su richiesta di AC

1,

a far stipulare alla sua amica __________ due ulteriori

abbonamenti telefonici che consegnò poi a AC 1;

3.1.7

provveduto, su richiesta di AC

1.

a far stipulare a __________, un abbonamento telefonico italiano

che poi consegnò a AC 1

3.1.8

consegnato a AC 1 e AC 2

elettrodomestici vari per l'appartamento di Viale __________ ( televisore,

video, play station ecc.) oltre ad aver acquistato in più occasioni generi

alimentari da lui personalmente portati in predetto appartamento;

3.2

infrazione alla legge

federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri

per avere, a Lugano,

nel periodo inizio marzo 2005/03.05.2005,

favorito il soggiorno illegale di AC 1 e di AC 2 in particolare

assicurando il loro illecito soggiorno presso l'appartamento di Viale __________

- di cui aveva stipulato a proprio nome il contratto d'affitto,

depositato, anticipandola, la cauzione nonché anticipato

fr. 1'000.-- per il pagamento del primo mese di locazione - nonché

consegnando ad entrambi vari generi alimentari

ed altri oggetti così come indicato al punto 7 del presente

atto di accusa;

3.3

contravvenzione alla legge

federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, eroina, ecstasy,

hascisc e marijuana, nonché detenuto 2.4 grammi

lordi di cocaina;

3.4

infrazione alla legge

federale sulle armi

per avere portato senza diritto un tirapugni in ferro di color

argento,

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei

considerandi.

4.

Di conseguenza:

4.1

AC 1 è condannato:

4.1.1

alla pena di 2 (due) anni e 6

(sei) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

4.1.2

all’espulsione dal territorio

svizzero per un tempo di 7 (sette) anni.

4.2

AC 2 è condannato:

4.2.1

alla pena di 2 (due) anni e 3

(tre) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

4.2.2

all’espulsione dal territorio

svizzero per un tempo di 7 (sette) anni.

4.3

AC 3, essendo recidivo, ed

avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato, in contumacia,

alla pena di 2 (due) anni di detenzione, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 600.--. e le spese processuali sono a carico dei condannati AC 1, AC 2 e AC

3.

in solido ed in parti uguali.

6.

E’ ordinata la confisca di:

6.1

187,35 grammi lordi (peso

netto gr. 185,82) di cocaina (reperto SAD no. 3092.1);

6.2

6 grammi lordi di marijuana

(reperto SAD no. 3092.2);

6.3

699,56 grammi netti di

cocaina (contenuta in 6 involucri) (reperto SAD no. 3229);

6.4

CHF 1'882.-- (versati sul ccp

del Tribunale Penale Cantonale);

6.5

1 bilancia digitale marca

MAC;

6.6

1 telefono cellulare marca

SONY ERICSSON con inserita una carta SIM italiana della TIM;

6.7

1 telefono cellulare marca PANASONIC

con inserita una carta SIM SUNRISE;

6.8

1 telefono cellulare marca

SAMSUNG con inserita una carta SIM SUNRISE;

6.9

1 telefono cellulare marca

NOKIA senza carta SIM;

6.10

1 telefono cellulare marca

SIEMENS MC 60 con inserita una carta SIM SUNRISE corrispondente al no. __________;

6.11

2 schede SIM SUNRISE;

6.12

1 passaporto __________

rilasciato a nome di __________ __________

6.13

materiale cartaceo;

6.14

1 paio di scarpe GUCCI di

colore marrone;

6.15

3 paia di scarpe PRADA;

6.16

1 paio di scarpe ESPRIT;

6.17

5 magliette EMPORIO ARMANI;

6.18

1 felpa EMPORIO ARMANI;

6.19

3 costumi da bagno (Armani,

Adidas, Ralph Laurent);

6.20

1 giacca sportiva PRADA;

6.21

9 paia di calze di cui 7 paia

restituite a AC 2

6.22

2,4 grammi lordi (peso netto

gr. 0,3) di cocaina (reperto no. 3098);

6.23

3 agende telefoniche;

6.24

1 cassetta SONY;

6.25

2 scatole (confezioni)

telefoni cellulari vuote;

6.26

4 carte SIM per telefoni

cellulari (3 SWISSCOM + 1 RING);

6.27

materiale cartaceo;

6.28

1 bilancia digitale marca

EDINEX;

6.29

1 telefono cellulare marca

NOKIA 1100 con inserita carta SIM SWISSCOM;

6.30

1 telefono cellulare marca

NOKIA 6600 con inserita carta SIM SUNRISE;

6.31

1 telefono cellulare marca

NOKIA 7810 con inserita carta SIM ORANGE.

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 600.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'971.--

Spese diverse fr. 382.30

Teste fr. 67.20

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 50.--

fr. 4'070.50

============

Distinta spese a

carico di AC 1

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 990.35

Teste fr. 22.40

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 16.65

fr. 1'229.40

============

Distinta spese a carico di AC

2.

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 990.35

Teste fr. 22.40

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 16.65

fr. 1'229.40

============

Distinta spese a carico di AC

3.

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 990.30

Spese diverse fr. 382.30

Teste fr. 22.40

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 16.70

fr. 1'611.70

============

Intimazione a:

terzi implicati

1.

IE 1

2.

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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