72.2005.166
truffa ripetuta (pregiudizio per ca. Euro 162'500.-), amministrazione infedele (danno per ca. Euro 303'700.-), proscioglimento
27 febbraio 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
72.2005.166
Data decisione, Autorità:
27.02.2007, PENAL
Titolo:
truffa ripetuta (pregiudizio per ca. Euro 162'500.-), amministrazione infedele (danno per ca. Euro 303'700.-), proscioglimento
AMMINISTRAZIONE INFEDELE
TRUFFA
art. 146 CPS
art. 158 cpv. 3 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2005.166
Lugano,
27 febbraio 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con
l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e residente
a
2. AC 2
e residente
a
prevenuti colpevoli di:
Fatti
I. AC 1, singolarmente
1. truffa, ripetuta
per avere,
nel 1999, in particolare dal 30.09.1999 al 20.12.1999,
a Lugano ed in altre
località all’estero,
agendo quale azionista e amministratore della __________ nonché
quale gestore (tramite la ditta __________, presso cui era domiciliata la
società e che si occupava di passare gli ordini di investimento) dei capitali
raccolti presso i clienti e depositati sulla relazione intestata alla __________
e quale responsabile di fatto della tenuta della contabilità e del calcolo del
valore delle quote (NAV),
per procacciare a sé un indebito profitto,
ingannato con astuzia persone, affermando cose false e dissimulando
cose vere, inducendole ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio e altrui,
e meglio per avere ingannato 19 investitori clienti della __________
e il socio AC 2, che si occupava di acquisire clientela ed investiva anche
personalmente,
comunicando loro, direttamente o tramite AC 2, un valore delle
singole quote (NAV) che sapeva non corrispondere al vero (valore che veniva
anche pubblicato sul giornale __________ sulla base di sue indicazioni),
inducendoli a sottoscrivere, globalmente, 59 nuove quote del
“fondo” al prezzo medio di EUR 3'028, pari a circa ITL 5'863'026 ciascuna,
mentre in realtà il valore effettivo della singola quota andava
progressivamente diminuendo, attestandosi al 20.12.1999 a EUR 274, pari a ITL
530’228,
causando loro in tal modo al 20.12.1999 un pregiudizio complessivo
di EUR 162'486,
ritenuto altresì che il prezzo di sottoscrizione delle quote
dichiarato e riportato sul __________ è passato da ITL 5'678'857 al 30.09.1999
a ITL 6'007'000 nel dicembre 1999,
ritenuto che, nel periodo 15.10.1999-06.12.1999, AC 1 ha ricevuto,
attraverso la __________, commissioni di ingresso e di gestione per il terzo
trimestre 1999 della __________, di complessivi EUR 13'977.55,
ritenuto altresì che, ad eccezione del cliente PL 2 (una quota) e
dello stesso AC 2 (diciannove quote), gli investitori danneggiati sono stati
nel frattempo risarciti da AC 2, previo trasferimento delle loro quote nella __________,
società riconducibile al solo AC 2, e messa a disposizione per mano di
quest’ultimo del capitale necessario per il completo risarcimento;
2. amministrazione infedele
qualificata
siccome commessa a scopo di lucro, segnatamente per continuare a
percepire commissioni e/o retrocessioni e meglio quelle indicate al punto 1,
per avere,
nelle condizioni di tempo e luogo di cui al punto 1.,
agendo nella qualità
descritta e quindi quale persona obbligata per contratto ad amministrare il
patrimonio altrui rispettivamente sorvegliarne la gestione,
intenzionalmente omesso,
nelle comunicazioni (dirette e/o indirette a mezzo stampa) ai clienti
investitori e a AC 2, di indicare l’esito negativo delle operazioni di tipo
speculativo effettuate, ovvero le perdite subite e la perdita pressoché
integrale del capitale investito, ed il reale valore delle quote, impedendo
pertanto agli stessi (in particolare a quelli che già non sono stati oggetto
della truffa descritta al punto 1) di determinarsi correttamente sul seguito
degli investimenti, causando loro un danno pari almeno alla differenza tra il
valore delle quote (NAV) al 29.09.1999 di EUR 2'848, pari a ITL 5'514'497, ed
il valore delle quote al 20.12.1999 di EUR 574, per complessivi EUR 303'732,
ritenuto che il prezzo di
sottoscrizione delle quote dichiarato e riportato sul __________ era di ITL
5'678'857 al 30.09.1999 ed è andato aumentando, in controtendenza rispetto
all’andamento degli investimenti, fino a ITL 6'007'000 nel dicembre 1999,
ritenuto inoltre che gli
investitori danneggiati sono stati nel frattempo risarciti da AC 2, previo
trasferimento delle loro quote nella __________, società riconducibile al solo AC
2 e messa a disposizione per mano di quest’ultimo del capitale necessario, ad
eccezione di sei clienti personali di AC 1 (PL 1, PL 2, PL 3, __________),
Considerandi
II. AC 2, singolarmente
3.
truffa, ripetuta
per avere,
nel periodo febbraio
2000-novembre 2000,
a Lugano ed in altre
località all’estero,
agendo quale azionista e
amministratore della __________, nonché
quale gestore dei capitali raccolti presso i clienti e depositati
sulla relazione intestata alla __________ presso la __________ e quale
responsabile di fatto della tenuta della contabilità e del calcolo del valore
delle quote (NAV),
per procacciare a sé ed a
altri un indebito profitto, e meglio ai suoi clienti danneggiati nella __________
e le cui quote erano state trasferite nella __________,
ingannato con astuzia
persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendole ad atti
pregiudizievoli del patrimonio proprio e altrui,
e meglio per avere ingannato 24 investitori clienti della __________,
comunicando loro (direttamente e/o indirettamente a mezzo stampa) un valore
delle singole quote (NAV) che sapeva non corrispondere al vero (valore che
veniva anche pubblicato sul giornale __________ sulla base di sue indicazioni),
sottacendo le perdite
subite e la perdita pressoché integrale del capitale precedentemente investito
nella __________,
inducendoli a
sottoscrivere, globalmente, 61 quote del nuovo “fondo”, di cui
-17 quote al prezzo di EUR 3'058.45 mentre in
realtà il valore effettivo della singola quota era di EUR 1'115.56,
-3 quote al prezzo di EUR 3'098.74 mentre in
realtà il valore effettivo della singola quota era di EUR 2'487.81,
-24 quote al prezzo di EUR 3'098.74 mentre in
realtà il valore effettivo della singola quota era di EUR 2'522.78,
-17 quote al prezzo di EUR 3'160.72 mentre in
realtà il valore effettivo della singola quota era di EUR 2'615.55,
causando in tal modo ai citati clienti un pregiudizio complessivo,
perlomeno temporaneo, di EUR 57'952.80,
ritenuto che gli investitori danneggiati sono stati nel frattempo
risarciti da AC 2;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti art. 146 cpv. 1 CP, art. 158 n. 1 cpv. 3 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 167/2005 del 16 dicembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
procuratore pubblico.
§ L'avv. DUF 1, difensore d'ufficio di AC 1,
assente.
§ L'accusato AC 2 (il quale si è costituito Parte civile in relazione al punto 1 AA), assistito
dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:50.
Il difensore dà atto dell’avvenuta regolare citazione di AC
1.
Il presidente sentite le motivazioni del prevenuto, preso atto della
dichiarazione non datata versata in atti (doc. dib. 1), ritiene ingiustificata
l’assenza del prevenuto e decide di procedere nei suoi confronti nelle forme
contumaciali giusta l’art. 308 seg. CPP.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale ripercorre le fasi dell’inchiesta e la difficoltà di
ricostruire quanto realmente avvenuto. Sottolinea il ruolo centrale di AC 1 il
quale è il reale responsabile delle perdite subite dagli investitori nel primo
periodo preso in considerazione dall’AA; egli ha sottaciuto le stesse sia al
socio che ai suoi clienti ben sapendo che gli stessi avevano motivo di ritenere
per correte le indicazioni a loro fornite e pubblicate anche sul “__________”.
Malgrado il ruolo della __________ non possa essere ritenuto marginale, non vi
sono elementi tali per ritenerla complice di AC 1. Gli elementi della truffa a
carico di AC 1 sono dati. Egli è altresì responsabile di amministrazione
infedele nei confronti dei clienti che avevano fornito i fondi iniziali ed ai
quali ha sottaciuto la reale evoluzione dei loro investimenti impedendo loro,
di riflesso, di determinarsi con cognizione di causa.
A sua volta AC 2 non ha informato i clienti delle vere ragioni che
avevano portato al cambiamento di società d’investimento e delle perdite subite
a causa di AC 1. Egli si è quindi reso responsabile di una fattispecie analoga
a quella imputa a AC 1. L’accusa riconosce nondimeno a AC 2 la volontà,
lodevole, di sanare il danno creato da AC 1 e di aver agito per cercare di
permettere ai propri clienti di rientrare dalle perdite subite. Parallelamente
egli però ha sottaciuto quanto realmente avvenuto in precedenza ed ha agito
anche per percepire un profitto.
Il PP, confermato integralmente l’atto d’accusa, conclude
chiedendo:
-per AC 1, la condanna a 20 mesi di detenzione
sospesi per 2 anni e la confisca dell’importo sequestrato con eventuale
attribuzione dello stesso alle parti civile per quanto le loro pretese siano
liquide e comprovate;
-per AC 2 la condanna a 12 mesi di detenzione
sospesi condizionalmente, lo stesso si rimette alla Corte per una eventuale
condanna ad una pena pecuniaria.
§ L'avv. DF 1,
in rappresentanza della PC, il quale si associa alla richiesta dell’accusa quo
alla condanna di AC 1 per il reato di truffa e amministrazione infedele e
chiede la liberazione dell’importo sequestrato a favore di AC 2; lo stesso fa
valere un danno pari o superiore a Euro 60'000.-.
§ L'avv. DUF 1, difensore
di AC 1, il quale contesta la sussistenza del reato di truffa, nega in
particolare che vi fosse inganno astuto come pure l’elemento soggettivo del
reato. AC 1 non si è inoltre appropriato dei fondi attribuitigli ma unicamente
delle commissioni a lui spettanti. La responsabilità di quanto avvenuto ricade
in modo importate anche su __________ che forniva i dati per il calcolo del
valore delle quote. AC 1 può semmai essere ritenuto responsabile dal punto di
vista civile ma non certo penale.
Contesta altresì l’assenza del reato di amministrazione infedele.
Non sussiste inoltre l’indebito profitto, il reato è in ogni caso prescritto
ritenuta la prescrizione di 7 anni.
La difesa conclude pertanto chiedendo il proscioglimento totale
del suo patrocinato ed in via subordinata la condanna ad una pena detentiva
sospesa non superiore a 6 mesi o ad una pena pecuniaria anch’essa sospesa.
Da ultimo chiede che la richiesta di PC sia respinta non essendo
la stessa, al momento attuale, comprovata.
§ L'avv. DF 1,
difensore di AC 2, nega siano dati gli elementi costitutivi del reato di
truffa. AC 2 non ha agito con astuzia, in particolare le pubblicazioni apparse
sul giornale non possono essere ritenute tali, egli non ha inoltre tratto alcun
profitto da queste operazioni anzi egli ha messo soldi suoi per riparare il
danno causato da AC 1. Il suo intento non era quello di truffare ma di salvare
la faccia di fronte i suoi amici e conoscenti ingannati e danneggiati da AC 1.
Conclude pertanto chiedendo l’assoluzione dal reato di truffa;
nella denegato ipotesi di una condanna chiede si tenga conto di tutte le
attenuanti esistenti a favore del suo assistito e postula la comminazione della
pena minima prevista.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
truffa, ripetuta
per avere,
dal 30 settembre al 20 dicembre
1999,
a Lugano ed in altre località all’estero,
a scopo di indebito profitto, ingannato con astuzia 19 investitori
ed il socio AC 2, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al proprio
patrimonio causando loro un pregiudizio complessivo di almeno Euro 162'486?
1.2
amministrazione infedele
per avere,
dal 30 settembre al 20 dicembre
1999,
a Lugano ed in altre località
all’estero,
tenuto per negozio giuridico ad
amministrare il patrimonio altrui ed a sorvegliarne la gestione, mancando al
proprio dovere, danneggiato il patrimonio dei clienti investitori e del socio AC
2.
nella misura di almeno Euro 303’732?
1.2.1
trattasi
di reato aggravato siccome commesso a scopo di indebito profitto?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2.
Può beneficiare della
sospensione condizionale?
3.
Deve un risarcimento alla
PC e se sì in che misura?
4.
Deve essere ordinata la
confisca di quanto in sequestro e/o il sequestro conservativo?
B. AC 2
1.
è autore colpevole di:
truffa, ripetuta
per avere,
nel periodo febbraio – novembre
2000,
a Lugano ed in altre località
all’estero,
a scopo di indebito profitto,
ingannato con astuzia 24 investitori, inducendoli a compiere atti
pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi Euro 57'952.80?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2.
Può beneficiare della
sospensione condizionale?
Considerato, - che l’imputato AC 2, prosciolto dall’imputazione
a suo carico, e il Procuratore Pubblico hanno rinunciato alla motivazione del
presente giudizio;
- che AC 1, regolarmente
citato, come ammesso dal difensore, non è comparso al processo, facendo
pervenire uno scritto di giustificazione al proprio legale (doc. dib. 1);
- che l’accenno ivi
contenuto a non precisati impedimenti di ordine professionale non può
giustificare l’assenza, per il che si è proceduto nei suoi confronti nelle
forme contumaciali;
- che l’atto di accusa a suo
carico ha trovato conferma al dibattimento;
- che egli è pertanto stato
condannato in contumacia alla pena detentiva di 18 mesi, sospesi per due
anni, al pagamento di tasse e spese di giustizia, e a risarcire alla parte
civile PC 1 l’importo di Euro 60'000.-, al quale è stato attribuito al fine di
detto risarcimento il saldo attivo del conto bancario a suo tempo sequestrato
al AC 2;
rispondendo A. per AC 1 affermativamente ai quesiti
posti, meno che al n. 4;
B. per AC 2 negativamente al n.
1, mentre che il n. 2 diventa privo di oggetto;
visti gli art. 12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 48a, 49, 70, 73, 146 cpv. 1, 158 n
1.
cpv. 3 CP;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC
1.
è autore colpevole di:
1.1
truffa, ripetuta
per avere,
dal 30 settembre al 20 dicembre
1999,
a Lugano ed in altre località
all’estero,
a scopo di indebito profitto,
ingannato con astuzia 19 investitori ed il socio AC 2, inducendoli a compiere
atti pregiudizievoli al proprio patrimonio e causando loro un pregiudizio
complessivo di almeno Euro 162'486;
1.2
amministrazione infedele
qualificata
siccome
commessa a scopo di indebito profitto,
per avere,
dal 30 settembre al 20 dicembre
1999,
a Lugano ed in altre località
all’estero,
tenuto per negozio giuridico ad
amministrare il patrimonio altrui ed a sorvegliarne la gestione, mancando al
proprio dovere, danneggiato il patrimonio dei clienti investitori e del socio AC
2.
nella misura di almeno Euro 303'732;
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa.
2.
AC
2.
è prosciolto dall’imputazione di ripetuta truffa.
3.
Di
conseguenza,
3.1
AC
1.
è condannato, in contumacia:
3.1.1
alla
pena detentiva di 18 (diciotto) mesi;
3.1.2
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali;
3.1.3
a
versare alla PC PC 1 l’importo di Euro 60'000.-.
4.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di 2 anni.
5.
Il
saldo attivo del conto intestato al __________ è dissequestrato e attribuito a
AC 2, siccome persona lesa, dopo soddisfacimento delle tasse e spese di
giustizia, sino a concorrenza di Euro 60'000.-.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
rappr. da: DF 1
2.
PL 1
3.
PL 2
4.
PL 3
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Pubbl. FU fr. 150.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 900.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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