Lexipedia

Decisione

72.2005.166

truffa ripetuta (pregiudizio per ca. Euro 162'500.-), amministrazione infedele (danno per ca. Euro 303'700.-), proscioglimento

27 febbraio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. AC 1, singolarmente

1. truffa, ripetuta

per avere,

nel 1999, in particolare dal 30.09.1999 al 20.12.1999,

a Lugano ed in altre

località all’estero,

agendo quale azionista e amministratore della __________ nonché

quale gestore (tramite la ditta __________, presso cui era domiciliata la

società e che si occupava di passare gli ordini di investimento) dei capitali

raccolti presso i clienti e depositati sulla relazione intestata alla __________

e quale responsabile di fatto della tenuta della contabilità e del calcolo del

valore delle quote (NAV),

per procacciare a sé un indebito profitto,

ingannato con astuzia persone, affermando cose false e dissimulando

cose vere, inducendole ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio e altrui,

e meglio per avere ingannato 19 investitori clienti della __________

e il socio AC 2, che si occupava di acquisire clientela ed investiva anche

personalmente,

comunicando loro, direttamente o tramite AC 2, un valore delle

singole quote (NAV) che sapeva non corrispondere al vero (valore che veniva

anche pubblicato sul giornale __________ sulla base di sue indicazioni),

inducendoli a sottoscrivere, globalmente, 59 nuove quote del

“fondo” al prezzo medio di EUR 3'028, pari a circa ITL 5'863'026 ciascuna,

mentre in realtà il valore effettivo della singola quota andava

progressivamente diminuendo, attestandosi al 20.12.1999 a EUR 274, pari a ITL

530’228,

causando loro in tal modo al 20.12.1999 un pregiudizio complessivo

di EUR 162'486,

ritenuto altresì che il prezzo di sottoscrizione delle quote

dichiarato e riportato sul __________ è passato da ITL 5'678'857 al 30.09.1999

a ITL 6'007'000 nel dicembre 1999,

ritenuto che, nel periodo 15.10.1999-06.12.1999, AC 1 ha ricevuto,

attraverso la __________, commissioni di ingresso e di gestione per il terzo

trimestre 1999 della __________, di complessivi EUR 13'977.55,

ritenuto altresì che, ad eccezione del cliente PL 2 (una quota) e

dello stesso AC 2 (diciannove quote), gli investitori danneggiati sono stati

nel frattempo risarciti da AC 2, previo trasferimento delle loro quote nella __________,

società riconducibile al solo AC 2, e messa a disposizione per mano di

quest’ultimo del capitale necessario per il completo risarcimento;

2. amministrazione infedele

qualificata

siccome commessa a scopo di lucro, segnatamente per continuare a

percepire commissioni e/o retrocessioni e meglio quelle indicate al punto 1,

per avere,

nelle condizioni di tempo e luogo di cui al punto 1.,

agendo nella qualità

descritta e quindi quale persona obbligata per contratto ad amministrare il

patrimonio altrui rispettivamente sorvegliarne la gestione,

intenzionalmente omesso,

nelle comunicazioni (dirette e/o indirette a mezzo stampa) ai clienti

investitori e a AC 2, di indicare l’esito negativo delle operazioni di tipo

speculativo effettuate, ovvero le perdite subite e la perdita pressoché

integrale del capitale investito, ed il reale valore delle quote, impedendo

pertanto agli stessi (in particolare a quelli che già non sono stati oggetto

della truffa descritta al punto 1) di determinarsi correttamente sul seguito

degli investimenti, causando loro un danno pari almeno alla differenza tra il

valore delle quote (NAV) al 29.09.1999 di EUR 2'848, pari a ITL 5'514'497, ed

il valore delle quote al 20.12.1999 di EUR 574, per complessivi EUR 303'732,

ritenuto che il prezzo di

sottoscrizione delle quote dichiarato e riportato sul __________ era di ITL

5'678'857 al 30.09.1999 ed è andato aumentando, in controtendenza rispetto

all’andamento degli investimenti, fino a ITL 6'007'000 nel dicembre 1999,

ritenuto inoltre che gli

investitori danneggiati sono stati nel frattempo risarciti da AC 2, previo

trasferimento delle loro quote nella __________, società riconducibile al solo AC

2 e messa a disposizione per mano di quest’ultimo del capitale necessario, ad

eccezione di sei clienti personali di AC 1 (PL 1, PL 2, PL 3, __________),

Considerandi

II. AC 2, singolarmente

3.

truffa, ripetuta

per avere,

nel periodo febbraio

2000-novembre 2000,

a Lugano ed in altre

località all’estero,

agendo quale azionista e

amministratore della __________, nonché

quale gestore dei capitali raccolti presso i clienti e depositati

sulla relazione intestata alla __________ presso la __________ e quale

responsabile di fatto della tenuta della contabilità e del calcolo del valore

delle quote (NAV),

per procacciare a sé ed a

altri un indebito profitto, e meglio ai suoi clienti danneggiati nella __________

e le cui quote erano state trasferite nella __________,

ingannato con astuzia

persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendole ad atti

pregiudizievoli del patrimonio proprio e altrui,

e meglio per avere ingannato 24 investitori clienti della __________,

comunicando loro (direttamente e/o indirettamente a mezzo stampa) un valore

delle singole quote (NAV) che sapeva non corrispondere al vero (valore che

veniva anche pubblicato sul giornale __________ sulla base di sue indicazioni),

sottacendo le perdite

subite e la perdita pressoché integrale del capitale precedentemente investito

nella __________,

inducendoli a

sottoscrivere, globalmente, 61 quote del nuovo “fondo”, di cui

-17 quote al prezzo di EUR 3'058.45 mentre in

realtà il valore effettivo della singola quota era di EUR 1'115.56,

-3 quote al prezzo di EUR 3'098.74 mentre in

realtà il valore effettivo della singola quota era di EUR 2'487.81,

-24 quote al prezzo di EUR 3'098.74 mentre in

realtà il valore effettivo della singola quota era di EUR 2'522.78,

-17 quote al prezzo di EUR 3'160.72 mentre in

realtà il valore effettivo della singola quota era di EUR 2'615.55,

causando in tal modo ai citati clienti un pregiudizio complessivo,

perlomeno temporaneo, di EUR 57'952.80,

ritenuto che gli investitori danneggiati sono stati nel frattempo

risarciti da AC 2;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti art. 146 cpv. 1 CP, art. 158 n. 1 cpv. 3 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 167/2005 del 16 dicembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il

procuratore pubblico.

§ L'avv. DUF 1, difensore d'ufficio di AC 1,

assente.

§ L'accusato AC 2 (il quale si è costituito Parte civile in relazione al punto 1 AA), assistito

dal difensore di fiducia avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:50.

Il difensore dà atto dell’avvenuta regolare citazione di AC

1.

Il presidente sentite le motivazioni del prevenuto, preso atto della

dichiarazione non datata versata in atti (doc. dib. 1), ritiene ingiustificata

l’assenza del prevenuto e decide di procedere nei suoi confronti nelle forme

contumaciali giusta l’art. 308 seg. CPP.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua

requisitoria, il quale ripercorre le fasi dell’inchiesta e la difficoltà di

ricostruire quanto realmente avvenuto. Sottolinea il ruolo centrale di AC 1 il

quale è il reale responsabile delle perdite subite dagli investitori nel primo

periodo preso in considerazione dall’AA; egli ha sottaciuto le stesse sia al

socio che ai suoi clienti ben sapendo che gli stessi avevano motivo di ritenere

per correte le indicazioni a loro fornite e pubblicate anche sul “__________”.

Malgrado il ruolo della __________ non possa essere ritenuto marginale, non vi

sono elementi tali per ritenerla complice di AC 1. Gli elementi della truffa a

carico di AC 1 sono dati. Egli è altresì responsabile di amministrazione

infedele nei confronti dei clienti che avevano fornito i fondi iniziali ed ai

quali ha sottaciuto la reale evoluzione dei loro investimenti impedendo loro,

di riflesso, di determinarsi con cognizione di causa.

A sua volta AC 2 non ha informato i clienti delle vere ragioni che

avevano portato al cambiamento di società d’investimento e delle perdite subite

a causa di AC 1. Egli si è quindi reso responsabile di una fattispecie analoga

a quella imputa a AC 1. L’accusa riconosce nondimeno a AC 2 la volontà,

lodevole, di sanare il danno creato da AC 1 e di aver agito per cercare di

permettere ai propri clienti di rientrare dalle perdite subite. Parallelamente

egli però ha sottaciuto quanto realmente avvenuto in precedenza ed ha agito

anche per percepire un profitto.

Il PP, confermato integralmente l’atto d’accusa, conclude

chiedendo:

-per AC 1, la condanna a 20 mesi di detenzione

sospesi per 2 anni e la confisca dell’importo sequestrato con eventuale

attribuzione dello stesso alle parti civile per quanto le loro pretese siano

liquide e comprovate;

-per AC 2 la condanna a 12 mesi di detenzione

sospesi condizionalmente, lo stesso si rimette alla Corte per una eventuale

condanna ad una pena pecuniaria.

§ L'avv. DF 1,

in rappresentanza della PC, il quale si associa alla richiesta dell’accusa quo

alla condanna di AC 1 per il reato di truffa e amministrazione infedele e

chiede la liberazione dell’importo sequestrato a favore di AC 2; lo stesso fa

valere un danno pari o superiore a Euro 60'000.-.

§ L'avv. DUF 1, difensore

di AC 1, il quale contesta la sussistenza del reato di truffa, nega in

particolare che vi fosse inganno astuto come pure l’elemento soggettivo del

reato. AC 1 non si è inoltre appropriato dei fondi attribuitigli ma unicamente

delle commissioni a lui spettanti. La responsabilità di quanto avvenuto ricade

in modo importate anche su __________ che forniva i dati per il calcolo del

valore delle quote. AC 1 può semmai essere ritenuto responsabile dal punto di

vista civile ma non certo penale.

Contesta altresì l’assenza del reato di amministrazione infedele.

Non sussiste inoltre l’indebito profitto, il reato è in ogni caso prescritto

ritenuta la prescrizione di 7 anni.

La difesa conclude pertanto chiedendo il proscioglimento totale

del suo patrocinato ed in via subordinata la condanna ad una pena detentiva

sospesa non superiore a 6 mesi o ad una pena pecuniaria anch’essa sospesa.

Da ultimo chiede che la richiesta di PC sia respinta non essendo

la stessa, al momento attuale, comprovata.

§ L'avv. DF 1,

difensore di AC 2, nega siano dati gli elementi costitutivi del reato di

truffa. AC 2 non ha agito con astuzia, in particolare le pubblicazioni apparse

sul giornale non possono essere ritenute tali, egli non ha inoltre tratto alcun

profitto da queste operazioni anzi egli ha messo soldi suoi per riparare il

danno causato da AC 1. Il suo intento non era quello di truffare ma di salvare

la faccia di fronte i suoi amici e conoscenti ingannati e danneggiati da AC 1.

Conclude pertanto chiedendo l’assoluzione dal reato di truffa;

nella denegato ipotesi di una condanna chiede si tenga conto di tutte le

attenuanti esistenti a favore del suo assistito e postula la comminazione della

pena minima prevista.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

truffa, ripetuta

per avere,

dal 30 settembre al 20 dicembre

1999,

a Lugano ed in altre località all’estero,

a scopo di indebito profitto, ingannato con astuzia 19 investitori

ed il socio AC 2, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al proprio

patrimonio causando loro un pregiudizio complessivo di almeno Euro 162'486?

1.2

amministrazione infedele

per avere,

dal 30 settembre al 20 dicembre

1999,

a Lugano ed in altre località

all’estero,

tenuto per negozio giuridico ad

amministrare il patrimonio altrui ed a sorvegliarne la gestione, mancando al

proprio dovere, danneggiato il patrimonio dei clienti investitori e del socio AC

2.

nella misura di almeno Euro 303’732?

1.2.1

trattasi

di reato aggravato siccome commesso a scopo di indebito profitto?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale?

3.

Deve un risarcimento alla

PC e se sì in che misura?

4.

Deve essere ordinata la

confisca di quanto in sequestro e/o il sequestro conservativo?

B. AC 2

1.

è autore colpevole di:

truffa, ripetuta

per avere,

nel periodo febbraio – novembre

2000,

a Lugano ed in altre località

all’estero,

a scopo di indebito profitto,

ingannato con astuzia 24 investitori, inducendoli a compiere atti

pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi Euro 57'952.80?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale?

Considerato, - che l’imputato AC 2, prosciolto dall’imputazione

a suo carico, e il Procuratore Pubblico hanno rinunciato alla motivazione del

presente giudizio;

- che AC 1, regolarmente

citato, come ammesso dal difensore, non è comparso al processo, facendo

pervenire uno scritto di giustificazione al proprio legale (doc. dib. 1);

- che l’accenno ivi

contenuto a non precisati impedimenti di ordine professionale non può

giustificare l’assenza, per il che si è proceduto nei suoi confronti nelle

forme contumaciali;

- che l’atto di accusa a suo

carico ha trovato conferma al dibattimento;

- che egli è pertanto stato

condannato in contumacia alla pena detentiva di 18 mesi, sospesi per due

anni, al pagamento di tasse e spese di giustizia, e a risarcire alla parte

civile PC 1 l’importo di Euro 60'000.-, al quale è stato attribuito al fine di

detto risarcimento il saldo attivo del conto bancario a suo tempo sequestrato

al AC 2;

rispondendo A. per AC 1 affermativamente ai quesiti

posti, meno che al n. 4;

B. per AC 2 negativamente al n.

1, mentre che il n. 2 diventa privo di oggetto;

visti gli art. 12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 48a, 49, 70, 73, 146 cpv. 1, 158 n

1.

cpv. 3 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di:

1.1

truffa, ripetuta

per avere,

dal 30 settembre al 20 dicembre

1999,

a Lugano ed in altre località

all’estero,

a scopo di indebito profitto,

ingannato con astuzia 19 investitori ed il socio AC 2, inducendoli a compiere

atti pregiudizievoli al proprio patrimonio e causando loro un pregiudizio

complessivo di almeno Euro 162'486;

1.2

amministrazione infedele

qualificata

siccome

commessa a scopo di indebito profitto,

per avere,

dal 30 settembre al 20 dicembre

1999,

a Lugano ed in altre località

all’estero,

tenuto per negozio giuridico ad

amministrare il patrimonio altrui ed a sorvegliarne la gestione, mancando al

proprio dovere, danneggiato il patrimonio dei clienti investitori e del socio AC

2.

nella misura di almeno Euro 303'732;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa.

2.

AC

2.

è prosciolto dall’imputazione di ripetuta truffa.

3.

Di

conseguenza,

3.1

AC

1.

è condannato, in contumacia:

3.1.1

alla

pena detentiva di 18 (diciotto) mesi;

3.1.2

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali;

3.1.3

a

versare alla PC PC 1 l’importo di Euro 60'000.-.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di 2 anni.

5.

Il

saldo attivo del conto intestato al __________ è dissequestrato e attribuito a

AC 2, siccome persona lesa, dopo soddisfacimento delle tasse e spese di

giustizia, sino a concorrenza di Euro 60'000.-.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

rappr. da: DF 1

2.

PL 1

3.

PL 2

4.

PL 3

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Pubbl. FU fr. 150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 900.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster