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Decisione

72.2005.20

tratta di esseri umani (5 rumene) - promovimento della prostituzione - ripetuta infrazione alla LDDS (soggiorno illegale) - favoreggiamento - pornografia - infrazione aggravata alla LCStr - infrazione

24 ottobre 2006Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I Curriculum vitae

1. AC 1 è nata a New

York il ____________________ da cittadini italiani emigrati negli Stati Uniti.

Il padre era direttore d'orchestra, la madre cantante. Non ha fratelli e sorelle

viventi in quanto il fratello maggiore è deceduto all'età di 10 anni.

La famiglia si è poi

trasferita dapprima a Campione d'Italia quando l'imputata aveva 6 anni e

successivamente, dal 1983 in Ticino.

Frequentate le scuole

elementari nell'enclave e le medie a Bellinzona, AC 1 ha fatto ritorno negli

Stati Uniti dove, nel 1991, si è laureata in economia. Rientrata in Ticino ha

svolto qualche lavoro impiegatizio ed ha pure insegnato lingue straniere, in

particolare inglese.

Il __________ ha avuto una

figlia nata da un relazione con tale __________, per la quale il padre non

versa gli alimenti che le vengono anticipati dal competente ufficio cantonale

nella misura di CHF 456.- al mese.

Il padre è deceduto nel

1999 senza lasciare beni di rilievo.

Il __________ ha avuto un

secondo figlio nato da una relazione con un impiegato di polizia. Il parto, gemellare,

è stato assai drammatico, uno dei due gemelli essendo purtroppo deceduto. Per

questo figlio AC 1 percepisce un contributo alimentare mensile di CHF 1'083.-.

Attualmente vive sempre in

un appartamento di 5 locali in via __________ a Lugano per il quale paga poco

meno di 1'700.- CHF mensili, non svolge attività lucrative, fatte salve qualche

lezioni d'inglese con frequenza del tutto trascurabile e percepisce un assegno

integrativo dallo Stato ed un reddito immobiliare da una proprietà acquistata

qualche tempo fa. Stando a quanto riferito al dibattimento dalla stessa

imputata, le sue entrate si aggirano intorno ai 4'800.- CHF netti al mese, con

cui ha dichiarato di vivere dignitosamente, occupandosi in particolare dei suoi

figli

(Cf verbali MP 23.03.00 e

10.12.04)

Dal profilo penale è

incensurata. Amministrativamente si registra un provvedimento di revoca della

licenza di condurre per la durata due mesi in relazione ai fatti di cui al n. 6

dell'atto di accusa.

2. In passato AC 1 ha

svolto l'attività di prostituta. Aveva un giro di clienti piuttosto facoltosi,

al punto che le pagavano "almeno" CHF 1'000.- per prestazione. Questa

attività è pure stata svolta in Italia dove si recava, in modo itinerante, in

appartamenti gestiti da personaggi del giro, dove si accompagnava con clienti

senza mai avere una "sede" lavorativa fissa (verbale PS 09.10.01).

Accanto a questa attività, la AC 1, almeno fino attorno al 1996, subaffittava

appartamenti da lei presi in locazione, a prostitute, in prevalenza

sudamericane, che le pagavano la somma di 100 franchi al giorno o duemila al

mese. Si trattava in particolare di appartamenti siti a Lugano, Pazzallo,

Besso, Paradiso, Massagno e Chiasso. Questa fonte di reddito dovette poi essere

interrotta per iniziativa dei locatori che intrapresero nei suoi confronti

delle procedure di sfratto a causa delle immissioni moleste che l'attività

delle ragazze cagionava a vicini e coinquilini.

Le ragazze facevano

apparire a loro spese gli annunci sui quotidiani ticinese dove figurava un

numero erotico, all'epoca con prefisso "156". Era generalmente AC 1

che si preoccupava di recarsi presso le agenzie pubblicitarie in cambio di che

ella incassava personalmente e tratteneva per sé il profitto di queste

telefonate a costo maggiorato.

A volte i clienti delle

ragazze non pagavano in contanti ma con la carta di credito. AC 1 metteva loro

a disposizione l'apparecchio necessario per consentire l'addebito del conto dei

clienti ed il relativo accredito su un conto a lei intestato. Una volta

effettuato l'accredito, AC 1 girava, versava o consegnava alla ragazza quanto

di spettanza di quest'ultima. L'imputata traeva invece il suo guadagno dalla

maggiorazione del prezzo tra quanto pagava lei al proprietario e quanto

richiedeva alle ragazze quale subaffitto.

"

D:In tempi passati e/o attuali avete avuto o avete in affitto

altri locali.

R: Attualmente no, ma in passato avevo preso in affitto diversi

appartamenti nel luganese, segnatamente a: Lugano/Besso in via __________; a

Massagno in via __________; Pazzallo, __________; Paradiso in via __________,

la strada vicino all'ex "__________"; Lugano in __________. Al

momento non ne ricordo altri.

D: Per quale motivo avete preso in affitto questi appartamenti ed

a quale scopo erano destinati.

R: In particolare li ho subaffittati a ragazze straniere attive

nella prostituzione.

D: Ci indichi la nazione di origine di queste ragazze e se le

stesse si trovavano regolarmente in Svizzera, segnatamente in Ticino.

R: In particolare erano ragazze provenienti dal sudamerica,

brasiliane, colombiane e qualche domenicana.

(…)

R. Non ricordo quando ho preso in locazione i diversi locali, ma

posso dire che gli stessi sono stati da me lasciati, con disdetta, nel periodo

1995/1996; non ricordo esattamente, ma posso dire che ho lasciato i diversi

locali quando ho avuto dei problemi con la Pretura a seguito dell'attività

illegale che le ragazze esercitavano, alle quali aveva dato in subaffitto i locali.

(…)

D: Lei è stata titolare di utenze telefoniche 156.

R: Si, mi sembra quattro o cinque. Le chiamate effettuate venivano

deviate sui cellulari in uso alle ragazze alle quali avevo dato in subaffitto i

locali.

D: Chi ha dato i cellulari a queste ragazze straniere.

R: Le ragazze disponevano già di un loro cellulare, e con regolare

contratto delle Swisscom le chiamate giungevano direttamente alle ragazze

interessate.

D: Avete pubblicizzato i collegamenti 156.

R: Si sui quotidiani ticinesi, o meglio solo sul Corriere del

Ticino. Erano le ragazze stesse che pagavano questa pubblicità versando direttamente

il denaro alla Pubblicitas oppure versando a me che a mia volta trasmettevo

alla Pubblicitas" (verbale PS 09.03.00).

"

Le somme incassate con il sistema VISA si riferiscono a pagamenti

relativi a prestazioni sessuali da me fatte ai clienti. Devo anche precisare

che quando le ragazze lavoravano per se stesse, ma presso l'appartamento da me

affittato in via __________, permettevo loro di utilizzare questa

apparecchiatura per l'incasso delle loro prestazioni. A volte il sistema VISA

veniva usato quando magari il cliente aveva solo pochi contanti, e per

raggiungere la cifra richiesta pagava la differenza con la propria carta di

credito.

Non sono in grado ora di precisare quali siano stati i miei

incassi con la VISA, rispettivamente quelli fatti dalle ragazze. Posso dire che

quando é indicata una cifra attorno o superiore ai Frsv. 1000.- sicuramente

sono stati miei clienti. Quando la cifra é inferiore é possibile che il cliente

abbia usato la sua carta di credito per pagare la differenza su quanto

richiesto.

Non sono in grado di precisare quali importi richiedevano le

ragazze a cui avevo subaffittato l'appartamento. L'importante per me era che

alla fine del mese o quando lasciavano l'appartamento mi davano l'affitto da me

richiesto. Se per caso la ragazza rimaneva meno di un mese richiedevo la somma

di Frsv. 100.- al giorno; se la ragazza rimaneva un mese richiedevo l'importo

di Frsv. 2000.-.

D: Esaminando la documentazione VISA risulta che in più occasioni

la medesima persona (cliente) ha fatto due versamenti con la sua carta di

credito il medesimo giorno. Lei é in grado di fornire una

spiegazione.

R: Posso dare la seguente spiegazione: chiaramente quando vi sono

degli incontri a scopo sessuale ed a pagamento, la somma pattuita viene

richiesta prima di dare la prestazione. Se il cliente per esempio durante

l'incontro desidera avere qualche cosa di più di quello pattuito, prima di

soddisfare ed ottenere l'ulteriore richiesta deve versare il corrispondente in

denaro.

In certi casi il cliente, dopo la prima prestazione ne richiede

un'altra, se viene concessa, deve pagare in modo anticipato. E' quindi

possibile che nella documentazione bancaria figuri che lo stesso cliente abbia

fatto due "voucher" nel medesimo giorno ma per importi

differenti.

D: Per le prestazioni sessuali date a clienti dalle ragazze che

avevano in affitto i vostri locali e che incassavano con la carta di credito,

lei come si comportava per consegnare loro il denaro dovuto.

R. Quando il cliente lasciava l'appartamento, la ragazza mi

consegnava i "voucher" ed io davo l'importo all'interessata in

contanti.

lo ribadisco ancora una volta che non ho mai lucrato sull'attività

delle ragazze per le loro prestazioni sessuali, in sostanza non ho mai richiesto

delle percentuali". (verbale PS AC 1 10.03.03)

Considerandi

II __________ a

Magliaso

1.

Frequentato per anni

l'ambiente della prostituzione, AC 1, in arte __________, ha maturato l'idea di

aprire un bordello per conto suo. Tassata nel biennio 1999/2000 per un reddito

imponibile di poco superiore a CHF 43'000.-, la donna, pur avendo una figlia a

carico per la quale il padre nemmeno pagava il modesto contributo alimentare inferiore

a CHF 500.- al mese, ha potuto disporre di una somma attorno ai 50'000.-

franchi da investire nell'operazione di rilevamento del bar __________ di

Magliaso. Perciò si mise in relazione d'affari con tale __________, detto __________,

ossia una persona ben addentro al mondo della prostituzione, capace di

reclutare all'estero le ragazze che poi avrebbero, così come poi hanno fatto,

esercitato il meretricio in Italia e/o in Svizzera. Con questo __________, a

detta dell'imputata, ella avrebbe pure intrattenuto una relazione sentimentale.

Fatto sta che nell'autunno 1999, rispondendo ad un'inserzione apparsa sul

giornale, AC 1 si mise in contatto con tale __________ che già gestiva dal 1998

(verbale PS __________ 09.03.00) __________ di Magliaso, esercizio pubblico nel

quale, fino ad allora, ben inteso, si era esercitata la semplice ristorazione.

Gli affari non gli andavano tuttavia bene ed intendeva trovare un subentrante

nel contratto di affitto la cui scadenza era prevista per il 2008.

Le parti s'incontrarono

per discutere della questione. A questi incontri partecipò pure tale __________

(alias ________, alias ________), una ex prostituta residente irregolarmente

nel nostro paese, che avrebbe poi dovuto collaborare, con la sua presenza, al

buon funzionamento dell'esercizio. Ma ci torneremo.

L'affare così come

impostato in un primo tempo non andò in porto per la ferma volontà della

proprietaria - la quale deve aver capito già al primo incontro con l'imputata

delle sue reali intenzioni - di inserire una clausola contrattuale che vietasse

espressamente l'esercizio del meretricio all'interno del locale.

Così AC1:

"

Dopo aver conosciuto il ________ fra me e lui è

nata una relazione sentimentale. Frequentandoci ho saputo che il ________

gestisce una pensione a Milano nella quale arrivano ragazze rumene per

prostituirsi. Si tratta di un ampio giro di persone, come ho già descritto negli interrogatori di polizia.

Durante la nostra frequentazione il ________ mi ha

proposto di farmi avere delle ragazze rumene da far lavorare in Ticino, ma io

gli ho detto che la cosa non mi interessava perché non ero più disposta ad

affittare l'appartamento per quello scopo.

Nel mese di ottobre o novembre 1999 ho visto

l'inserzione che proponeva la vendita ________ con alloggio del ________a

Magliaso. Sapendo che diversi di questi locali con alloggio sono stati in

Ticino adibiti alla prostituzione ho pensato di poter fare la stessa cosa e

quindi ho risposto all'annuncio telefonando a quello che ho poi conosciuto come

________.

Già al telefono gli ho spiegato che il mio scopo era

quello di dare le camere a "turiste" che trovassero i clienti nel

bar. Lui mi disse che secondo lui la cosa era fattibilissima e che ci aveva

pensato lui stesso. Ci siamo quindi incontrati per discutere della cosa. AI

primo incontro era presente con me anche la ________. (...)

Spiegate bene le mie intenzioni al ________e vista

la sua disponibilità a cedere l'attività c'è stato poi anche un incontro con la

proprietaria dell'immobile per vedere la sua disponibilità a farmi subentrare

nel contratto d'affitto. A questo incontro con la proprietaria partecipò anche

il ________, poiché in pratica nell'operazione dell'________ lui ed io eravamo

soci.

La proprietaria era disponibile ad affittarci il

locale, ma pretendeva che nel contratto si inserisse una clausola che escludeva

l'esercizio della prostituzione, clausola che ovviamente a noi non poteva

andare bene, viste le nostre intenzioni" (verbale MP 23.03.00).

2.

Fallito questo primo

tentativo di rilevare l'esercizio pubblico, le parti non si sono date per vinte

ed hanno pensato di costituire, con la consulenza di un legale, così come hanno

costituito una società semplice - da una parte AC1 e ________ e dall'altra ________-

avente per scopo lo sfruttamento dell'attività commerciale del citato esercizio

pubblico, trasformandolo in sostanza in un bordello, mantenendo in essere il

contratto di affitto tra la proprietaria ed il ________, che sarebbe poi stato

assunto dalla nuova gerenza quale dipendente a CHF 5'000.- netti mensili, con

il compito di gerente "ma seguendo le direttive già discusse e secondo i

desideri dei signori AC1 e ________". Parallelamente le parti hanno pure

pattuito l'acquisto, da parte di AC1 e ________ dell'intero inventario. Da

tutta l'operazione, a mente di AC1, ________avrebbe ricevuto CHF 50'000.- in

nero al momento della sottoscrizione nel febbraio 2000, mentre ulteriori CHF

50'000.- avrebbero dovuto essergli versati entro agosto 2000.

Fatto sta che nel febbraio

2000.

AC1 ha preso possesso dei locali ed ha provveduto pure ad alcuni lavori di

sistemazione - per renderlo più consono alla nuova destinazione - di

manutenzione/trasformazione che in aula ha quantificato in ca. 30'000 franchi.

Così AC1 al PP:

"

Per questo accordo noi abbiamo versato fr. 50'000.-

in nero subito al ________, più gli avremmo dato fr. 5'000.- al mese di

stipendio e ancora fr. 50'000.- glieli avremmo versati nell'agosto 2000."

III Le circostanza

dell'arresto

1.

AC1 è stata fermata

in via ________ a Lugano/Paradiso la notte dell'8 marzo 2000, verso le 02.15 in

quanto, dopo una corsa a velocità sfrenata sull'A2, nella sua vettura è stata

trovata in compagnia di tale ________ alias ________, cittadino rumeno già

colpito da provvedimento di espulsione. Così il rapporto di arresto: "

"

In data ed ora di cui sopra, le guardie di confine del posto

mobile di Roggiana-Vacallo, richiedevano il nostro intervento a Lugano in Via ________-uscita

autostradale in quanto avevano fermato i rubricati.

In effetti il ________, in data odierna alle ore 02.00, aveva

raggiunto il territorio svizzero - zona Corni del Breggia all'altezza del

piazzale commerciale oltrepassando il confine dalla rete e non per un valico

doganale.

Fatto ciò saliva a bordo della vettura marca VW Corrado -TI ________

che era in sua attesa. Salito a bordo di quest'ultima, partivano in direzione

di Lugano.

Raggiungevano Lugano percorrendo la tratta autostradale Chiasso-Lugano.

Venivano seguiti dalle GFdC che procedevano al fermo all'uscita

autostradale di Lugano in Via ________.

AI momento del fermo, identificavano il conducente nella AC1 ________e

l'individuo che aveva oltrepassato la rete nel ________

A verbale di interrogatorio la AC1 ha dichiarato di aver trovato

il ________ sulla strada intento a fare autostop.. Ha pure dichiarato di aver

circolato sulla tratta autostradale sopraccitata alla velocità di 180 km/h. Per

questo motivo si procedeva al sequestro della licenza di condurre.

Il ________ ha dichiarato di aver raggiunto il territorio svizzero

oltrepassando la rete attraverso un buco e di aver fatto autostop. Veniva

quindi preso a bordo dalla AC1 per portarlo a Lugano.

AI momento del fermo, il ________ era in possesso della somma di

Lit. 517'400.--

Osservazioni:

La AC1 é conosciuta ai nostri servizi per un caso analogo avvenuto

in data 23.02.2000 a Chiasso. In quell'occasione era stata interrogata poiché

aveva prestato la sua auto marca Mercedes Benz -TI ________ ad un sedicente ________,

14.01

, cittadino rumeno in possesso di un passaporto ungherese falso.

Quest'ultimo era stato arrestato mentre la AC1, dopo interrogatorio, era stata

rilasciata."

Quanto al ________, dopo

le prime reticenze con le quali, tra l'altro, affermava di avegli dato un

passaggio perché faceva autostop, AC1 ha detto:

"

é vero che la persona che si trovava sulla mia auto al momento

del mio arresto l'8.3.00, persona che conosco con il nome di ________ e che

prendo atto risulterebbe chiamarsi ________, era già stata in Svizzera verso la

fine dello scorso anno". (verbale MP 23.03.00)

2.

L'inchiesta si è di

poi concentrata sull'attività della AC1 nell'ambito della prostituzione, emersa

a seguito della perquisizione esperita presso ________ dove sono state

rinvenute cinque giovani cittadine rumene con falsi documenti di

legittimazione. Dopo le prime reticenze, AC1 ha poi ammesso che il locale altro

non era che un postribolo.

Confermato l'arresto da

parte del GIAR il 9 marzo 2000, AC1 è stata in carcere preventivo, detenuta

alla Stampa, fino al 23 marzo 2000.

IV. L'attività all'________

dal 6 all'8 marzo 2000

1.

Come visto

l'apertura dell'osteria era finalizzata alla gestione di un postribolo nel

quale AC1 aveva investito parecchio denaro. I ruoli erano altrettanto chiari:

la donna ci ha messo i soldi e doveva gestire direttamente l'attività e meglio

doveva svolgere il ruolo della padrona mentre ________ era colui che disponeva

delle ragazze da ingaggiare nel bordello, attività peraltro che lui già

svolgeva in Italia e di cui AC1 era perfettamente al corrente.

2.

Le cinque ragazze

fermate dalla polizia sono giunte ________ tutte il 6 marzo 2000, anche se in

momenti diversi, prima una poi l'altra ed infine le altre tre assieme. Tutte

disponevano di documenti falsi, non avevano l'autorizzazione a risiedere in

Svizzera ed erano provviste di scarsi mezzi finanziari. La loro attività non è

stata invero molto frequente dato che il postribolo era aperto da poco e quindi

vi erano (ancora) pochi clienti.

V Le singole

imputazioni

1.

Tratta di esseri

umani

Giusta l'art. 196 cpv. 1

CP chiunque, per favorire l'altrui libidine, esercita la tratta di esseri

umani, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

1.1

Con la DTF 128 IV 117

l’alta Corte, dopo aver tracciato un profilo di diritto comparato tra norme

interne e internazionali, dando atto della non diretta applicabilità delle

convenzioni internazionali dell’11 ottobre 1933 concernente la repressione

della tratta delle donne maggiorenni e del 4 maggio 1910 concernente la

repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, ha stabilito che chi

arruola all’estero giovani donne in situazione di vulnerabilità, organizza la

loro venuta in Svizzera e le ingaggia affinché si prostituiscano, commette il

reato di tratta di esseri umani. Secondo il TF:

"

Più precisamente nel caso di donne che si prostituiscono, la loro

libertà all'autodeterminazione sessuale non è infranta se acconsentono al

trasferimento da un postribolo all'altro con l'aiuto di un mediatore. Questo

principio vale, tuttavia, solo se esse si dedicano spontaneamente alla

prostituzione e, dietro compenso, ricorrono a intermediari per cambiare posto

di lavoro alla stessa stregua di quanto capita nell'ambito di altre

professioni. Una simile analogia deve tuttavia essere relativizzata tenendo

presente la peculiarità del settore della prostituzione, ove le persone che vi

si dedicano sono confrontate alla discriminazione e alla condanna morale da cui

possono risultare un serio isolamento e una dipendenza personale nonché

finanziaria da protettori, tenutari di postriboli e gestori di saloni di

massaggio. Le prostitute che soggiornano illegalmente in Svizzera sono le più

esposte (v. anche ________, Immissioni moleste legate all'esercizio della

prostituzione, con particolare riferimento alle zone abitative, in RDAT 2000 I

pagg. 168-169).

La questione se la libertà sessuale sia lesa deve quindi essere

decisa in funzione delle circostanze concrete; il consenso

formale della vittima non basta, è imperativo accertare che tale

consenso sia effettivamente libero da costrizioni.

(…)

Ancor oggi e conformemente alla giurisprudenza

pubblicata in DTF 126 IV 225, i presupposti del reato di tratta di esseri

umani possono essere adempiuti in presenza di giovani donne consenzienti, se il

loro consenso è viziato. Per potere escludere con la massima certezza una

qualsiasi relazione di dipendenza che intaccherebbe il libero consenso, le

autorità devono prestare un'attenzione accresciuta alle condizioni, in

particolare sociali ed economiche, in cui le donne accettano di essere

arruolate per prostituirsi. La tratta di esseri umani impone che le eventuali

vittime siano messe sul mercato e sfruttate come vera e propria mercanzia (FF

1924.

III 1068). Tale non può manifestamente essere il caso se esse sono

consapevoli e consenzienti e, pertanto, libere nell'esercizio del loro diritto

all'autodeterminazione sessuale. L'art. 196 CP interpretato alla luce della

nozione di consenso effettivo rispetta gli obblighi internazionali assunti

dalla Svizzera e, come si vedrà qui di seguito, s'inserisce perfettamente

nell'evoluzione normativa attuale.

(…)

La portata dell'art. 196 CP sviluppata nella DTF 126 IV 225 rispecchia

perfettamente questa evoluzione: non vi è tratta di esseri umani solo se non

viene pregiudicato il diritto all'autodeterminazione sessuale della persona

interessata, ossia in assenza di una qualsiasi forma di abuso, minaccia o

sfruttamento di una situazione di vulnerabilità. Il consenso deve corrispondere

effettivamente alla volontà delle prostitute, le quali devono essere

adeguatamente informate sul loro destino e coscienti di quello che le aspetta

senza essere influenzate da condizioni di debolezza o d'incertezza. La nozione

di consenso deve essere interpretata in modo restrittivo tenendo conto dei

molteplici rapporti di dipendenza in cui esse possono trovarsi, soprattutto se

straniere. Nel caso di persone che si recano all'estero per prostituirsi, il

consenso effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza poiché il rischio

di sfruttamento di una situazione di povertà è particolarmente

acuto.

(…)

L'autonomia che le giovani donne godevano nell'esercizio della

loro attività è rilevante solo per la commisurazione della pena."

Questa

giurisprudenza che, nel solco dell’evoluzione dei tempi imposta dalla

mondializzazione, vuole tutelare la libera determinazione della donna in campo

sessuale, è ormai consolidata: se le ragazze provengono da situazioni di

povertà, il loro consenso a far commercio del proprio corpo è viziato e chi le

ingaggia, le accompagna, ne facilita in qualche modo l’operare è punibile di

tratta di esseri umani.

La corte non

misconosce che questa presunzione introdotta, in modo del tutto pertinente da

parte del TF che ha voluto rendere conforme l’applicazione del diritto interno

a quello internazionale a cui la Svizzera non può e non deve sottrarsi, possa

essere sovvertita da elementi concreti, da situazioni reali che rendano il

consenso non solo formale ma anche effettivo. Ma nella fattispecie nulla

consente di affermare che il consenso delle cinque ragazze, per quel che è

della loro trasferta in Svizzera, fosse effettivo ai sensi della richiamata

giurisprudenza.

Innanzi tutto va

detto che la sentenza sopraccitata concerneva delle ragazze provenienti in

particolare dalla Lettonia, paese che a quell’epoca si accingeva ad entrare a

far parte, come attualmente fa parte, dell’Unione Europea. Ciononostante il TF

ha ricordato che occorre essere prudenti nell’affermare un consenso effettivo

da parte di ragazze provenienti dal blocco dell’ex Europa dell’est. La Romania

è uno di questi paesi.

Poco importa che oggi come

oggi la Romania si accinga a far parte a pieno titolo dell'UE, nella situazione

reale del paese da cui provenivano, nel 2000, non è possibile definire il loro

consenso a prostituirsi siccome libero, tanto più che la giurisprudenza non

esige che si trovino in uno stato di miseria. Le argomentazioni difensive

secondo cui queste ragazze sarebbero state libere in quanto alla sola ricerca

del lusso sono rimaste mero parlato e si scontrano con l'asticella posta dalla

giurisprudenza che impone di ammettere questo consenso in modo estremamente

prudente.

1.2

Ma al di là della

situazione economica della Romania, accertamenti incontrovertibili circa la

personale situazione in cui si trovavano le giovani ragazze reclutate

permettono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il loro

consenso a venire in Italia prima ed in Svizzera poi a prostituirsi, semprecchè

si possa parlare di consenso, era viziato. Al riguardo, prima di passare in

rassegna singolarmente la situazione personale di ogni singola ragazza, occorre

rilevare che il difensore ha preteso che in realtà gli accertamenti di polizia

sarebbero stati influenzati, per non dire altro, da quello che ha definito un

regalo fatto loro dal TF con la giurisprudenza testè citata. L'argomentazione è

speciosa. La sentenza di cui sopra segue ad una precedente che aveva stabilito

che non vi è tratta se la donna acconsente liberamente a prostituirsi. Essa è

stata emessa il 29 aprile 2002, ossia oltre 2 anni dopo l'interrogatorio delle

ragazze, allorquando il quadro giurisprudenziale in cui ci si trovava era ben

diverso, bastando, secondo l'interpretazione data allora alla giurisprudenza,

il consenso formale, la questione del consenso viziato essendo, come visto,

stata posta solo successivamente tant'è che la DTF 128 IV 117 è stata resa in

evasione di un ricorso presentato dalla pubblica accusa a seguito di un

proscioglimento confermato dalla corte cantonale di cassazione. Occorre

pertanto sbaragliare il campo da qualsivoglia equivoco al riguardo e

considerare del tutto libere e non affatto indotte da chicchessia le

testimonianze delle donne qui vittime della tratta. Certo, non tutte hanno

ammesso di prostituirsi, ma ciò non può che essere dovuto o a paura di dover

rendere conto a qualcuno di poco raccomandabile al momento del rientro in

patria o a vergogna, al naturale disagio che una persona, in quelle condizioni,

prova di fronte agli inquirenti che la interrogano proprio su argomenti che

toccano la sua sfera più intima, ma ciò nulla toglie al racconto di sostanza

delle ragazze. Lo stesso dicasi per il particolare relativo al furto del loro

passaporto: poco importa se è vero, di certo loro il passaporto autentico non

l'avevano con sé e questo è un fatto accertato in modo, ancora una volta,

incontrovertibile.

D'altro canto queste

giovani donne non avevano alcun interesse a parlare, consapevoli che il loro

destino non sarebbe stato altro che l'espulsione dal paese ed il loro

rimpatrio.

E' inoltre stato accertato

in modo insindacabile che tutte e cinque le ragazze fermate dalla polizia

presso l'osteria della AC1 sono state ingaggiate per prostituirsi.

AC1 sapeva che le ragazze

provenivano da un paese povero come la Romania, provviste di falsi documenti

ungheresi e che erano state reclutate dal ________ la cui attività di magnaccia

le era perfettamente nota. Ella ha quindi avuto un ruolo centrale nel

reclutamento delle ragazze con il fine di esercitare il meretricio: ha reperito

il locale, ci ha messo i soldi, ha accolto le ragazze reclutate dal ________,

le ha istruite su come comportarsi con i clienti nel postribolo, dall'alto

peraltro della sua lunga esperienza, e, come vedremo, ne ha pure assicurato

l'attività.

1.3

Singolarmente, per le

singole ragazze, devono valere le considerazioni che seguono.

a) ________, al momento

del fermo munita del falso passaporto ungherese al nome di ________, è una

ragazza rumena che all'epoca dei fatti aveva poco più di 21 anni. Ha raccontato

che al suo paese, a ________ in Romania, parlando con alcune amiche ha saputo

che se voleva guadagnare dei soldi mediante la prostituzione avrebbe dovuto

rivolgersi ad un tale ________. Fatto sta che è poi emigrata fino a finire all'________

dove ha giusto fatto in tempo ad accompagnarsi con un cliente. Sui motivi per i

quali ha accettato di emigrare prostituendosi è stata chiara: "avevo bisogno di guadagnare soldi"

essendo disoccupata come attestato dalla descrizione delle generalità in testa

ai verbali d'interrogatorio (Verbali PS 10.03 e 14.03.00).

Circa il suo viaggio ha

raccontato di essere partita dalla Romania nel febbraio del 2000 e di essere

giunta dapprima in Ungheria in cerca di un lavoro qualsiasi, dove fu

accompagnata da un passatore. Qui le sarebbe stato fornito il falso passaporto

di cui sopra. Dall'Ungheria, in compagnia di un altro accompagnatore, sarebbe

poi arrivata in Austria e poi in Italia fino a Milano. Qui avrebbe incontrato

pure la ________e la ________con la quale avrebbe poi preso il treno per Varese

ed in seguito sarebbe stata accompagnata a Magliaso da una terza persona. (verbali

PS 9, 10 e 14 marzo 2000).

Al momento del fermo non

conosceva una parola d'italiano se non quelle "del mestiere"

riportatele su un biglietto da una collega (per i dettagli leggasi a p. 4 del

suo verbale d'interrogatorio di polizia del 9 marzo 2000).

Che dire: un viaggio molto

poco confortevole, in piena clandestinità, non certo proprio di chi è alla

ricerca del lusso.

b) ________, al momento

del fermo provvista del falso passaporto ungherese al nome di ________, è una

ragazza rumena nata il ________. Sui motivi per i quali ha accettato di

lasciare il suo paese per poi prostituirsi all'________ dove si è accompagnata

con due clienti è stata assai chiara: "A

causa della mia precaria condizione finanziaria, non lavoro, ho deciso di

emigrare in Italia per cercarmi un posto di lavoro nel ramo alberghiero,

cameriera o aiuto barista" (verbale PS 09.03.00)

precisando poi che al suo

paese era disoccupata e di essere scappata perché litigava spesso con il suo

convivente e di essere giunta in Italia a metà gennaio 2000: "Chi è stato a proporvi di raggiungere l'Italia per poi

esercitare la prostituzione.

Ho

preso questa decisione perché ad un dato momento sono "scappata" di

casa per andare a convivere con il mio ragazzo; poi dopo qualche tempo i soldi

sono finiti ed abbiamo iniziato ad avere dei seri problemi, poi si litigava

continuamente. E' stato il mio ex ragazzo a propormi di raggiungere l'Italia,

in particolare Milano e di prendere contatto con quella signora che abita nella

capitale lombarda, che poi lei mi avrebbe messo in contatto con qualcuno che mi

poteva dare un lavoro. Non sapevo che in Italia mi dovevo prostituire ma poi mi

sono trovata di fronte ad una situazione ed ho dovuto accettare questo tipo di

attività quando mi é stato proposto dalla AC1" (verbale PS

16.03

)

________ è stata la prima

a raggiungere ________ la mattina del 6 marzo 2000. Già allorquando era in

Italia la ragazza conobbe la AC1 ed è stato proprio grazie al diretto

interessamento dell'imputata nei suoi confronti a condurla all'________: "E' stata la ________ all'inizio di marzo a presentarmi la AC1 che in base

a fotografia ho riconosciuto in AC1. La AC1 mi disse che stava aprendo un bar

in Svizzera dove avrei potuto andare a prostituirmi pagando solo una certa cifra

per vitto e alloggio e poi tenendomi i guadagni. Io accettai la proposta e

seguendo le indicazioni di AC1 la domenica 5.3.2000 presi il treno per Varese.

Ad attendermi alla stazione c'era un italiano di cui la AC1 mi aveva dato una

descrizione. Non so come si chiami. Era un uomo di 25/26 anni, alto circa m.

1,70 con capelli neri. Aveva un'automobile piuttosto grande, 4 porte, di colore

blu scuro. Alla stazione, oltre che prendere me, questo italiano prese anche

un'altra ragazza che penso sia arrivata con lo stesso treno, anche se non

abbiamo viaggiato insieme. Si tratta della ________. Il viaggio in auto da

Varese al ristorante è durato circa 45 minuti. Ricordo che abbiamo passato una

frontiera ma non ci hanno controllati. Il ristorante dove eravamo diretti era

poco dopo la frontiera. Ad attenderci nel bar c'erano la AC1, un barista di

nome ________ e una donna di 40/45 anni che penso facesse le pulizie.

ADR.

che le altre 3 ragazze sono arrivate la sera del giorno dopo" (verbale

MP 20.03.00).

c) ________, in

possesso, al momento del fermo del falso passaporto ungherese al nome di ________

è, si fa per dire, la più vecchia delle cinque essendo nata il ________.

Anch'ella è cittadina rumena. Anch'ella pure negando di essersi prostituita -

circostanza rivelatasi del tutto fuori luogo essendo, per stessa ammissione di AC1,

stata ingaggiata proprio per quello, data la finalità del locale - ha spiegato

alla polizia che al suo paese guadagnava 600 mila lei, pari a CHF 60.- al mese

quale sarta. Manifestamente la sua decisione di emigrare all'estero e poi

svolgere il meretricio altro non era che la conseguenza del suo stato di

povertà.

Ad ulteriore dimostrazione

che lo stato della ragazza al suo paese era di povertà vi sono anche per lei le

condizioni di viaggio con le quali si è trasferita in Italia, con la necessità

di procurarsi un passaporto falso, alloggiata in Italia in luoghi di fortuna e

poi trasferitasi in Svizzera senza conoscere nulla del nostro Paese con il solo

scopo, a dispetto delle sue comprensibili reticenze, di esercitare il

meretricio presso l'________ di Magliaso all'uopo predisposta da AC1 e ________

in particolare.

d) ________, munita del

falso passaporto ceco al nome di ________, è nata il ________. Anche lei come ________

ha negato, in un primo tempo, a torto, ma comprensibilmente come detto sopra,

di essersi prostituita, ma sulle sue condizioni in patria ha dichiarato di aver

lasciato il suo paese "a causa della mia

precaria condizione finanziaria, non ho un lavoro e un figlio da mantenere che

ora ho dato in affidamento a mio fratello (verbale PS 09.03.00),

ribadendo il medesimo dire pure davanti al Magistrato.

Anche la ________ è giunta

in Italia quale clandestina proveniente dalla Cechia. Il 3 marzo 2000 ha poi

incontrato un passatore che le ha procurato un falso passaporto ceco in cambio

di 300 mila v. Lit e di una prestazione sessuale: " Tramite una conoscente rumena ho potuto incontrare in

un bar vicino alla stazione Centrale un rumeno chiamato ________ che, a dire

della mia conoscente, poteva aiutarmi. Questo ________ l'ho incontrato il

3.3.00

Gli

ho spiegato la mia situazione e lui ha detto che poteva procurarmi un

passaporto falso ceco e trovarmi lavoro in Svizzera in un bar che era appena

stato aperto. In questo bar mi ha detto che dovevo intrattenere i cliente e

farli consumare. Non mi ha detto che dovevo prostituirmi, ma io ho pensato che

potesse essere qualche cosa del genere. Mi sono rivista con questo ________ la domenica 5 marzo, sempre nella

zona della stazìone. ________ mi ha consegnato il passaporto, ma io avevo solo

Lit. 300'000.- da dargli, che lui disse che erano troppo poche e quindi per

compensare la differenza ho avuto un rapporto sessuale con lui. In realtà io

avevo Lit. 750'000.-, ma non volevo dargliele tutte. Quei soldi me li aveva

lasciati la mia amica rumena come regalo, per aiutarmi e per aiutare mio figlio

che ha un anno e che ho lasciato in Romania.

ADR.

che per consumare il rapporto sessuale io e ________ abbiamo raggiunto un

appartamento che si trovava a 10/15 minuti di taxi dalla stazione. In quell'occasione

________ mi disse che l'indomani avrei dovuto trovarmi alle 17.00 alla stazione

e avrei preso un treno per raggiungere Varese dove c'era un suo conoscente ad

attendermi che mi avrebbe portata in Svizzera. In Svizzera nel bar avrei dovuto

rivolgermi ad una signora bionda che mi avrebbe detto cosa dovevo fare.

ADR.

che ________ mi aveva detto che avrei dovuto pagare qualche cosa per l'alloggio

ma non mi aveva detto come sarei stata retribuita (verbale MP

20.03

).

e) ________, munita di

falso passaporto ungherese al nome di ________, all'epoca dei fatti era poco

più che ventenne ha pure lei negato comprensibilmente di essersi prostituita.

Ha anch'ella lasciato il suo paese per trovarsi un lavoro dato che di

formazione è sarta come la ________. In Italia è stata ospitata da un'amica. Si

è poi trasferita con la ________ e la ________ a Magliaso con il treno via

Varese. Qui giunta, senza conoscere nulla del nostro paese, priva di documenti

validi, ha seguito il medesimo destino delle altre quattro colleghe. Che abbia

mentito poi agli inquirenti sullo scopo della sua venuta in Svizzera è, ancora

una volta comprensibile e poco rilevante, stante che anch'ella, proveniente da

una situazione di povertà propria del suo paese, è stata ingaggiata nel

postribolo della AC1 al fine di esercitare la professione per lo svolgimento

della quale il locale era stato destinato.

1.4

Dati gli accertamenti

di cui sopra, affermare, come pretende il difensore, che queste giovani ragazze

avrebbero lasciato il loro paese in cerca del lusso è, francamente, non solo

poco elegante ma molto poco serio così come è poco serio affermare che il loro

consenso a prostituirsi sarebbe stato libero. Con il che l'imputazione deve

essere confermata così come esposto nell'atto di accusa.

2.

Il promovimento della

prostituzione

2.1

Preliminarmente deve

valere che dibattuta in dottrina è la questione del concorso ideale con il

reato di tratta che, secondo alcuni, assorbirebbe il promovimento, ciò che

renderebbe inutile proseguire nella disamina della fattispecie. In realtà

secondo giurisprudenza il reato di tratta punisce l'organizzazione, l'ingaggio

delle prostitute il cui consenso non è effettivo e meglio la cui scelta di

prostituirsi è fondata su un consenso viziato. Per contro il promovimento della

prostituzione si realizza con l'atto di ledere la libertà sessuale delle

ragazze nell'esercizio del meretricio, in guisa di che è da ammettersi un

concorso ideale (DTF 129 IV 81). Concorso che, sia che sia, non ha pesato nulla

nella commisurazione della pena stante da un lato l'intenzione della AC1 che

altro non ha fatto che compiere tutti gli atti necessari per gestire e far

rendere il suo postribolo a fronte degli importanti investimenti fatti e

dall'altro la considerazione che con tale unico intento ha leso più beni

protetti

2.2

Sospinge alla prostituzione

chi inizia una persona a questo mestiere e la convince a esercitarlo. Perché

questo comportamento sia penalmente rilevante occorre che l'influenza sia

esercitata con una certa intensità e che avvenga abusando di un rapporto di

dipendenza oppure per trane un vantaggio patrimoniale. Si devono dunque

configurare cumulativamente due condizioni: da un lato é necessario che il reo

eserciti una certa pressione sulla vittima; dall'altro deve esserci abuso di

dipendenza oppure fine di lucro. Per pressione esercitata non basta un semplice

consiglio o invito, ma occorre che venga intralciata la libertà di agire della

vittima mediante ad esempio un comportamento pressante o insistente. Per quel

che è della nozione di dipendenza il TF ha ben precisato che il rapporto di

dipendenza non deve necessariamente essere dedotto da condizioni estreme,

bastando pressioni cosiddette ambientali che possono verificarsi ad esempio con

la messa a disposizione di locali e clienti a scopo di prostituzione o fungendo

da intermediario o con lo sfruttamento di condizioni personali in cui la

prostituzione non viene esercitata in libertà dettando ad esempio le regole di

comportamento o applicando tariffe eccessive nel mettere a disposizioni i

locali (DTF 6S 17/2004 del 22.07.04).

2.3

Il prezzo della camera

era di per sé ancora accettabile anche se non si trattava di camere di standart

elevato: 50.- CHF al giorno per la doppia. In più la AC1 chiedeva CHF 30.- per

il vitto che era assai scarso e meglio un uovo ed una porzione scarsa di

spinaci al punto che il ________si è pure recato a fare personalmente la spesa

ed ha cucinato per le ragazze che avevano fame (Verbale MP ________17.03.00).

Dell'incasso si occupava la AC1 o la ________. Le ragazze si sono invero pure

lamentate che non avevano sufficiente lavoro, qualcuna si è pure rifiutata di

pagare la camera. Fatto sta che le regole su come comportarsi con i clienti, su

quanto chiedere loro e sugli orari di presenza al bar le dettava la AC1. Al

riguardo così si sono espressi________: "è

stata la AC1 a spiegare alle ragazze come dovevano comportarsi, in particolare

aveva dato loro indicazioni sulle tariffe da praticare con i clienti per le

prestazioni sessuali e sul fatto che dovessero "agganciare" i clienti

al bar facendosi offrire da bere e poi portandoli in camera. Le ragazze

dovevano stare nel bar tutto il giorno e la notte in camera. La AC1 mi aveva

detto che era meglio se non uscivano. Io penso che in quei 3 giorni le ragazze

non abbiano mai visto un raggio di sole. Il locale rimaneva aperto 7 giorni su

7" (Verbale MP 17.03.00); ________ : "a Magliaso mi dovevo prostituire. E' stata la donna

bionda con le labbra pronunciate che io riconosco nella foto/trittico no.

558878.

(n.d.r. AC1), a dirmi che a Magliaso mi dovevo prostituire. Questa donna

mi disse che nel bar dovevo avvicinare dei potenziali clienti, poi se loro

richiedevano mie prestazioni li dovevo accompagnare in camera, e concedere

quanto richiesto. La donna mi disse per un rapporto sessuale dovevo chiedere al

cliente una somma non inferiore ai Frsv. 100.-, e mi spiego: per un coito orale

la somma richiesta doveva essere di Frsv. 100.-; per un rapporto completo la

somma doveva essere almeno di Frsv. 250/300.- Quello che riuscivo a richiedere

era per me; non dovevo dare ad alcuno una percentuale. lo dovevo solo pagare la

camera in ragione di Frsv. 50.- e Frsv. 30.- per i pasti."

(verbale PS 14.03.00); "Confermo che é

stata la AC1 a dare precise indicazioni sulle tariffe da chiedere ai clienti,

sul tempo che potevamo stare con loro e in genere su come comportarci"

(verbale MP 20.03.00); ________: "Non

mi ha dato delle indicazioni precise su come comportarmi con i clienti, mi ha

detto solo che non potevo chiedere meno di fr. 100.-" (verbale

MP 20.03.00); e ________: "Per la

singola aveva chiesto fr. 100.-- ognuna, mentre per la doppia fr. 50.- ognuna.

Ha precisato di tenere in ordine la camera. Inoltre ci diceva che potevamo

accompagnare i clienti in camera, e che a lei non interessava la cifra che si

chiedeva al cliente. A lei interessava unicamente che noi pagavamo regolarmente

l'affitto. La mia amica d'avventura ________, ha pagato subito la sua parte

d'affitto, perchè aveva i soldi. Io avrei pagato, quando avevo la possibilità

vale a dire dopo aver guadagnato del denaro prostituendomi."

(verbale PS 10.03.00).D'altra parte appare del tutto ovvio che queste ragazze

che nulla conoscevano della Svizzera, nemmeno avessero un'idea di quanto

chiedere al cliente, non immaginandosi certo che il cliente fosse disposto a

pagare cifre attorno a due stipendi percepiti da una sarta al loro paese. Ciò è

tanto più logico e conseguente con il fatto che era la AC1 che aveva investito il

denaro e quindi era lei la persona maggiormente interessata che il business

funzionasse in modo ottimale, e l'affare sarebbe andato bene solo se le ragazze

avessero fatto bene il loro mestiere.

A proposito della libertà

di movimento delle ragazze, poco importa se sia stato detto loro che non

potevano lasciare il locale nemmeno durante le ore di chiusura, determinante

restando il fatto che alle stesse è stata consegnata unicamente la chiave della

camera e non quella dell'ingresso dell'esercizio pubblico cosicchè, per uscire,

avrebbero comunque dovuto chiederla al bancone del bar di guisa che la gerenza

poteva controllare i loro movimenti, inibendo di fatto la loro libertà di

movimento.

A tutto questo aggiungasi

che le ragazze sono giunte a Magliaso senza mezzi (comunque scarsi, nel

migliore dei casi qualche centinaio di franchi), una addirittura senza vestiti

tant'è che fu accompagnata ad acquistarne dei consoni, sprovviste di documenti,

senza conoscere nulla dei luoghi (nemmeno sapevano da che valico erano

transitate, ricordandosi che l'osteria non doveva essere lontana dal confine

poiché ci sono giunte dopo pochi minuti, mentre il cameriere ________ ________

ed il ________non le hanno verosimilmente mai viste uscire dall'EP),

assolutamente nell'impossibilità di rivolgersi a chicchessia per qualsiasi

evenienza, non conoscendo che coloro che le avevano sospinte rispettivamente

mantenute nella prostituzione. Emblematico al riguardo l'episodio occorso alla ________

che, sentitasi male, ha comunque rifiutato qualsiasi assistenza medica per

paura di essere scoperta dalla polizia. Rilevasi che, una volta interrogata

dagli inquirenti, i medici le hanno poi prescritto dei farmaci per il cuore. Al

riguardo così la ________: "effettivamente

é vero che c'é stata una ragazza che stava male. Aveva problemi di cuore ed é

svenuta. Era la ________. A occuparsi della cosa era stata la ________, che

però telefonava regolarmente alla AC1 per chiedere istruzioni. Qualcuno ha

detto che bisognava andare in farmacia a prendere delle medicine, ma il ________

ha detto che senza ricetta medica la farmacia non avrebbe dato medicine per il

cuore. Il ________ si é offerto di portare la ragazza dal medico ma la Ion non

ha voluto e il tutto é stato rinviato al giorno dopo quando poi siamo state

arrestate." (verbale MP 20.03.00) e la stessa ________: "é vero che una volta nel bar sono svenuta. Già da

quando stavo in Romania ho dei problemi al cuore e quando sono nervosa mi sento

male.

Dopo

il mio arresto sono stata visitata dal medico che mi ha dato delle medicine sia

per il cuore che per lo stomaco.

Quando

sono svenuta é intervenuta la ________ che subito ha telefonato alla AC1.

Quest'ultima é arrivata dopo poco e mi ha proposto di chiamare un dottore, cosa

che non ho voluto perché avevo i documenti falsi. " (verbale MP

20.03

).

Ne discende che, tutto ben

valutato, deve essere ritenuto che le ragazze si trovavano in un quadro

costrittivo che nemmeno permetteva loro non solo di autodeterminarsi se

prostituirsi o meno ma pure la loro libertà era pesantemente condizionata ed

intralciata nell'esercizio della professione dalle regole imposte dalla AC1

sulle tariffe sia della camera sia da applicare ai clienti, dal fatto di non

disporre della chiave del locale negli orari notturni, di non conoscere

nessuno, di non avere altri mezzi che il proprio corpo da vendere a

sconosciuti, in guisa di che, affermare che le ragazze fossero libere di

esercitare il meretricio è, ancora una volta, poco serio. L'imputazione merita

pertanto conferma.

3.

La ripetuta infrazione

alla LDDS

Al riguardo non occorre

spendere molte parole per affermare che la AC1 ha dato ospitalità alle persone

indicate nell'atto di accusa consapevole che non avevano alcun permesso di

risiedere nel nostro paese. Lo ha fatto poiché la presenza di queste persone

era necessaria per organizzare l'attività. Non a caso è dal mese di settembre

1999, allorquando sono iniziate le trattative con il ________per rilevare

l'osteria, che la donna ha cominciato ad ospitare il ________, che entrò in

società con lei ed ebbe poi il compito di reperire le ragazze e la ________ che

funse poi da aiuto gerente nell'esercizio come tale. Altro che motivi onorevoli

per la relazione che aveva con il ________ come preteso, ancora una volta in

maniera financo pretestuosa, dalla difesa.

Considerata la

prescrizione settennale il reato deve essere ritenuto a partire da novembre

1999.

Per quel che concerne il

concorso in relazione al soggiorno delle cinque ragazze fermate dalla polizia,

rilevasi che la LDDS persegue lo scopo di proteggere il territorio da residenze

clandestine mentre la tratta ed il promovimento sono reati che ledono la sfera

sessuale delle persone, in guisa di che il concorso, pur essendo di scarsissimo

peso, deve essere ammesso.

4.

Il Favoreggiamento

AC1, dopo le prime

reticenze, ha poi ammesso che la sera dell'8 marzo 2000 non ha incontrato

"________" per caso, ma è andata a prenderlo nei pressi della zona di

confine dietro indicazioni del ________, sapendo che egli era colpito da

provvedimento di espulsione e che, pertanto, non poteva non solo risiedere ma

nemmeno entrare in Svizzera. A suo dire ________ era pure il compagno della ________,

e avrebbe dovuto essere alloggiato anche lui all'________ (verbale MP

10.12

). Egli sarebbe pure colui che avrebbe accompagnato alcune delle cinque

ragazze a Magliaso, le altre essendo state portate invece dal di lui fratello.

Sia che sia AC1 sapeva che ________ era colpito da espulsione e, ciononostante,

lo ha atteso in zona di confine, sapendo che entrava in Svizzera illegalmente,

ed aveva l'intenzione di dargli alloggio. Significativo di poi al riguardo il

tentativo di fuga sull'autostrada dalle forze dell'ordine, accelerando fino a

velocità folle. In siffatte evenienze l'accusa deve essere confermata senza

ulteriori commenti.

5.

La pornografia

In occasione della

perquisizione esperita presso la sua abitazione, sono state rinvenute due

cassette di pornografia "dura", e meglio ritraenti atti sessuali con

animali e con escrementi umani, proibite dalla legge (art. 197 cifra 3 CP). AC1

ha spiegato agli inquirenti che, nell'ambito della sua attività di prostituta,

le è capitato di aver mostrato queste immagini a dei clienti che ne hanno fatto

richiesta: "Quasi tutte le videocassette

trovate al mio domicilio sono state portate da un cliente del quale non voglio

fare il nome. Il tutto risale ad un paio di anni fa. E' capitato che ho fatto

visionare tali filmati ad alcuni clienti che ne hanno fatto richiesta.

L'interrogante mi comunica che la visione di questo materiale é proibita dalla

legge" (verbale PS 07.02.02). Si tratta di fatti avvenuti nel

corso dell'anno 2000. Al dibattimento la donna ha tentato di equivocare

sostenendo che proprio quelle cassette di pornografia dura sarebbero state viste

da altre ragazze cui lei metteva a disposizione l'appartamento per incontri

intimi a pagamento, che le avrebbero poi comunicato il relativo contenuto,

senza che le requisisse perché le facevano schifo (ver. dib. p.2). Questo

giudice non crede alle ritrattazioni della donna. Innanzi tutto le affermazioni

fatte in polizia sono oltre modo chiare: a precisa domanda ha risposto di aver

mostrato a clienti tali immagini, spiegando che le cassette furono portate da

un cliente. Non ha minimamente fatto cenno a informazioni o comunicazioni che

le sarebbero pervenute da terzi. A ciò aggiungasi che il fatto di aver mostrato

immagini del genere a clienti, quantunque proibito dalla legge, appare

senz'altro conforme, senza voler sbilanciarsi in considerazioni di natura

moralistica, alla sua attività. Sia che sia AC1 non aveva alcuna ragione di

affermare cose non vere in polizia, diversamente dall'aula laddove ha cercato

di sottrarsi alle sue responsabilità. Nulla consente peraltro di affermare che

il contenuto di quelle cassette sarebbe stato in realtà scoperto da una o più

ragazze: AC1 non ha spiegato chi sarebbe stato a riferirle quanto pretende, in

che circostanze e perché avrebbe mentito ai poliziotti. Osservasi inoltre che

quand'anche stesse la versione riferita al dibattimento, i locali in cui le

ragazze si prostituivano erano suoi, le cassette erano pertanto nella sua sfera

d'influenza e, nella misura in cui non le ha ritirate, ne ha consentito l'uso,

lasciandole a disposizione nei locali sapendo che sarebbero servite a

soddisfare le esigenze di qualche cliente particolare, rendendo in altre parole

accessibile quel materiale alle prostitute ed ai clienti (Corboz, Les

infractions en droit suisse, Vol I, p. 813).

Quanto al periodo in cui

sono avvenuti i fatti, rilevasi che AC1 ha eserictato il meretricio fino al

2002.

e che, nella migliore delle ipotesi per lei, questi fatti, svoltisi nel

2000, sono accaduti nel mese di febbraio, ossia prima che venisse arrestata la

prima volta.

Ne discende che, pur non

avendo influito in modo significativo nella commisurazione della pena,

l'imputazione va ammessa.

6.

L'infrazione aggravata

alla LCS

Già si è detto che la

donna, inseguita dalla polizia, avendo con sé in auto il ________ di cui sapeva

essere colpito da espulsione, sull'autostrada A2 la notte dell'8 marzo 2000 si

è lanciata in una corsa a velocità elevatissima: 180 km/h almeno da Mendrisio

fino a Lugano/Paradiso dove, poco dopo l'uscita dell'autostrada, è finalmente

stata fermata. Nella misura in cui ha circolato a più di 30 km/h rispetto al

limite di 120 Km/h la donna si è resa colpevole di infrazione aggravata ai

sensi dell'art. 90 cifra 2 LCS.

7.

L'infrazione alla LFStup

L'imputata è rea confessa.

________e ________ erano suoi buoni clienti. Sapeva che tra i due non vi erano

buoni rapporti. Sapeva inoltre che ________ disponeva di cocaina per averne

pure fatto uso assieme. Era pure al corrente che ________ne voleva acquistare

per sé e pure da vendere, come ha precisato in aula. Per non perdere i due

clienti ha quindi fatto da tramite per l'acquisto, in alcune occasioni, di

complessivi 50 g. ca. da ________, sostanza poi consegnata a ________, senza

trarre, dalla mediazione, alcun compenso diretto, il suo scopo in definitiva

essendo quello di conservare i clienti. Così la AC1 alla polizia:

"

Riassumendo confermo che io ho fatto solo da "trait

d'union" tra ________ e ________.

Confermo che io ritengo che tra settembre ed ottobre 2001 ho messo

in contatto ________ e ________ in 3 o 4 occasioni per un'ipotetica consegna di

50.

grammi di cocaina. (...)

I miei contatti in riferimento alla cocaina con ________ confermo

che sono cominciati nell'ottobre 2000 e sono proseguiti sino a sabato 10

novembre 2001. lo con ________ mi sono incontrata per questioni professionali

15/16 volte ed in queste 15/16 volte in una decina lui ha portato della cocaina

che mi ha offerto gratuitamente e che abbiamo sniffato assieme. Assolutamente

non glielo ho pagata ed assolutamente lui non ha preteso che io gliela pagassi

o che la cocaina facesse parte del pagamento per il nostro rapporto" (verbale PS 16.11.01).

8.

L'esercizio illecito

della prostituzione

L'imputata ha precisato di

aver cessato di esercitare il meretricio a partire dal 2002. L'infrazione è

pertanto prescritta dato che sono passati più di tre anni.

VI La commisurazione

della pena

1.

Giusta l'art. 63 CP

il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla

colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore

e delle sue condizioni personali. L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando

il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non

più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo

legale della specie di pena. La gravità della colpa è il criterio fondamentale

per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione

numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito

(determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione

del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o

reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in

particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale,

l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli

eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la

perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione

prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV

112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia

quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF

122.

IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono

nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto

discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito

spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF

19.

giugno 2003 in re M.)

Per il resto è appena il caso di ricordare che nella

commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento,

le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga

fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all’art. 63 CP,

disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure

appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di

apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S.).

2.

Innanzi tutto va

detto che i reati di tratta di essere umani e di promovimento della

prostituzione sono per definizione tra i più abietti perché ledono la libertà

delle persone nella loro sfera più intima.

Per AC1 ha da essere

ritenuta una colpa grave. Di buona formazione, laureata in economia e docente

di lingue, senza particolari difficoltà né economiche né di integrazione, ha

scelto di avviare un postribolo incurante delle condizioni delle ragazze di cui

sapeva essere state ingaggiate dal suo compagno che viveva proprio di questa

attività. Sapeva che venivano da paesi poveri e che di certo la decisione di

prostituirsi non era libera, ma viziata dalla loro povertà. Non si tratta di

dare giudizi morali ma, per fare un confronto fra lei e le cinque ragazze

romene fermate dalla polizia, si può tranquillamente affermare che se per AC1

la decisione di esercitare il meretricio è frutto di una libera scelta, per le

cinque giovani donne romene è invece frutto della loro condizione di povertà.

Donna intelligente e

scaltra, AC1 ha agito per puro fine di lucro, per incrementare le sue entrate,

investendo gran parte dei suoi averi verosimilmente provenienti dalla sua

attività di prostituta, nel bordello che intendeva gestire. Prendendo anche

solo a riferimento la sua notifica di tassazione per gli anni 99/00 si ha che

ella non aveva certo bisogno di aprire un postribolo per guadagnarsi da vivere

e per mantenere la figlia. E per raggiungere tale fine ha leso la libertà sessuale

di più giovani donne. Ma tant'è, gli ambienti da lei frequentati, vicini alla

prostituzione, che di regola sono criminogeni, le hanno di certo fatto ritenere

che in fondo trarre benefici economici dall'esercizio del meretricio altrui,

peraltro esercitato in modo non assolutamente libero, fosse una buona cosa per

incrementare i propri guadagni.

Il concorso tra i reati di

cui ai punti 1,2,3 e 4 non ha pesato granchè, essendo tutti reati inseriti

nell'unico disegno che era quello di avere un proprio bordello, da cui poter

ricavare ottimi profitti, data anche l'ingente somma di denaro investita.

Irrilevante è pure

risultato il reato di pornografia, essendo quelle immagini destinate ad un

pubblico adulto, nell'ambito della sua attività di meretrice.

Per contro sconcerta

constatare come una madre, già detenuta in carcere preventivo per un paio di

settimane, rilasciata in libertà provvisoria, pur di tenersi buoni dei clienti

e, quindi, in definitiva, per meri scopi di lucro, si metta a trafficare cocaina

destinata per finire alla vendita a terzi, incurante della messa in pericolo

della salute pubblica in particolare dei nostri giovani. Ciò deve essere

ritenuto come un fattore aggravante importante della colpa sia per il tipo di

reato sia per il fatto che AC1 ha delinquito in libertà provvisoria.

Ne discende che, astrazion

fatta delle circostanze attenuanti di cui al seguente considerando, si

giustificherebbe una pena attorno ai 24 mesi di detenzione.

3.

A favore

dell'imputata è stata innanzi tutto considerata la sua incensuratezza.

Sempre a diminuzione della

colpa v è il lungo tempo trascorso, in senso tecnico, dai fatti (art. 64 CP) e

meglio per quelli per i quali è trascorso almeno un periodo pari ai 2/3 del

termine di prescrizione (DTF 132 IV 1). Dalla sua seconda messa in libertà

provvisoria non risulta che AC1 abbia nuovamente interessato la giustizia

penale o si sia resa colpevole di ulteriori infrazioni alla legge. Tale

circostanza, peraltro nemmeno invocata, viene ritenuta d'ufficio in ossequio

alla recente giurisprudenza della corte di cassazione (CCRP 20 settembre 2006

in re N.). A ciò aggiungasi la constatazione della violazione del principio di

celerità riferita al fatto che dal primo arresto son passati oltre 6 anni e dal

secondo quasi 5 prima della pronuncia della sentenza di primo grado (DTF 130 IV

54).

A prescindere dal fatto

che l'imputata intendeva gestire il bordello per diversi anni (almeno 8), forza

è constatare che l'attività si è limitata a tre giorni e, pertanto, nel risultato

la tratta, rispettivamente il promovimento - che sono, con l'infrazione alla

LFStup, i reati più gravi - non hanno prodotto un risultato particolarmente

grave: tale considerazione deve essere posta a favore dell'imputata, a

prescindere dalla sua reale intenzione (CCRP 3 agosto 2006 in re W.).

Per finire va pure

ritenuto un comportamento processuale tutto sommato collaborativo: al di là

della negazione di alcuni fatti, stanti le non particolari esigenze poste dalla

giurisprudenza per ammettere tale attenuante generica, il diritto di tacere e

di mentire essendo di rango costituzionale, va pur dato atto a AC1 che, a parte

le prime reticenze, spiegabili verosimilmente con il disagio dettato dal suo

stato di detenzione, ha ammesso in buona parte le sue responsabilità. Certo, il

fatto di aver delinquito, mediando fra due persone lo spaccio di cocaina, in

libertà provvisoria sta a significare che, almeno fino a quel momento, AC1 non

aveva tratto dalla prima inchiesta i necessari insegnamenti, ma il tempo trascorso

senza delinquere dopo il secondo arresto, quello del 14 novembre 2001 e la

nascita del secondo figlio, peraltro certamente traumatica e portatrice di

sofferenza per il decesso del gemello, inducono a ritenere che la prognosi

ancora non può dirsi del tutto sfavorevole.

Non sono per contro state

ritenute le attenuanti specifiche pretese dalla difesa e meglio dell'aver agito

per incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende per

l'imputazione N.4: è vero che AC1 è andata a prendere ________ dietro richiesta

del ________, ma tale atto deve essere letto unicamente quale cortesia fatta al

socio in affari. Così come per l'attenuante dei motivi onorevoli pretesa per

l'imputazione N. 3: le persone in questione sono state ospitate in relazione

all'apertura e all'esercizio del postribolo.

Con il che, tutto ben

ponderato, si giustifica una pena di 15 mesi di detenzione con il beneficio

della sospensione condizionale per due anni. L'applicazione dell'art 196 cpv. 3

CP impone il cumulo della multa. Considerata l'attuale situazione personale di AC1

in particolare dei suoi mutati oneri soprattutto di madre di un secondo figlio,

unita al fatto che, almeno all'apparenza, ella non dovrebbe più ricadere negli

stessi errori - benchè in aula non abbia espresso una sola parola di pentimento

rispettivamente di comprensione per le cinque vittime da lei definite semplici

prostitute alla ricerca del lusso - questo Presidente ha ritenuto di non dover

ulteriormente incidere sul patrimonio della donna, infliggendole una multa di

fr. 700.- che potrà essere compensata con il saldo del conto a lei intestato

che le viene qui dissequestrato.

VII Le confische e

le spese

Pacifica la confisca delle

cassette pornografiche in quanto trattasi di immagini proibite.

Nel corso dell'inchiesta

il PP ha ordinato il sequestro del conto della AC1 presso la banca del ________.

Con decisione 27 febbraio 2002 il Magistrato inquirente ha provveduto al

dissequestro della somma di chf 20'000.-. Il saldo attuale può esserle

dissequestrato, dedotti ben inteso la multa e gli oneri processuali a suo

carico (art. 9 CPP), il proscioglimento dal capo di accusa n.8 non avendo

influito minimamente sul giudizio, trattandosi di una questione tecnica legata

al tempo trascorso.

Per il resto, in merito

alla documentazione di cui al classificatore verde va detto che è ben vero che

è stata acquisita mediante sequestro, ma si tratta comunque di documenti agli

atti. Gli stessi non rientrano nel concetto di corpus sceleris soggetto a

confisca. Rimangono acquisiti agli atti quali effetti personali dell'incarto.

L'autorità competente valuterà, in caso di richiesta, una volta cresciuta in

giudicato la presente, se ed in che misura le potranno essere restituiti.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,

tranne ai quesiti no. 8, 9, 11.1 e 11.3;

visti gli art. 195, 196, 197, 198, 199, 305

CP; 23 LFDDS; 19 cifra 1 LS; 90 cifra 2 in rel. con art. 32 LCstr, 4a ONC e 22

OSStr;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle

spese

dichiara e pronuncia:

1.

AC1 è autrice colpevole di

1.1

tratta di esseri umani

per avere, tra il

mese di gennaio ed il 7 marzo 2000, a Milano e Magliaso, agendo in correità con

________, allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,

esercitato organizzandola la tratta di almeno cinque ragazze rumene procurando

loro il lavoro quali prostitute presso l’________ a Magliaso;

1.2

promovimento della

prostituzione

per avere, tra il 6

e l’8 marzo 2000, a Magliaso, in correità con ________, ________ e tale ________

alias ________, detta “________” leso la libertà d’azione di persone dedite

alla prostituzione, sorvegliandole in questa loro attività o imponendo loro il

luogo, il tempo, l’estensione od altre circostanze inerenti all’esercizio della

prostituzione;

1.3

ripetuta infrazione

alla LDDS

per avere, tra novembre

1999.

e marzo 2000 a Magliaso e Lugano, in correità con ________ e ________,

facilitato il soggiorno illegale di persone in Svizzera, e meglio per avere,

1.3.1

tra il 6 e l’8 marzo 2000, a Magliaso dato alloggio alle cittadine rumene ________ (________), ________ (________), ________

(________), ________ (________), ________, benché consapevole del fatto che

fossero prive dei necessari permessi di entrata e residenza nel nostro Paese,

rispettivamente in possesso di falsi documenti di legittimazione;

1.3.2

tra il mese di novembre

1999.

ed il mese di marzo 2000, in più occasioni dato ospitalità al cittadino

rumeno ________ alias “________”, benché consapevole del fatto che per entrare

in Svizzera utilizzava un passaporto falso ungherese e, che, pertanto, non

disponeva di permesso di entrata o di soggiorno in questo paese;

1.3.3

tra il mese di novembre 1999

ed il mese di marzo 2000, in un numero imprecisato di occasioni dato alloggio a

________, alias “________”, detta “________”, cittadina rumena che sapeva

sprovvista di un valido permesso di entrata rispettivamente di soggiorno in

Svizzera;

1.4

favoreggiamento

per avere, l’8 marzo 2000, a Chiasso, conformemente a quanto stabilito con il proprio amico ________, prendendo a bordo

del proprio veicolo VW Corrado TI ________, il cittadino rumeno ________, alias

________, che aveva appena valicato il confine passando dalla rete in zona

“Corni della Breggia” e che sapeva essere oggetto di un provvedimento di espulsione

- effettivamente pronunciato con DA 30.11.1999 di questo Ministero pubblico –

sottratto una persona all’esecuzione di una pena;

1.5

pornografia

per avere, nel

corso del 2000, a Lugano, facendo visionare a clienti due videocassette con

scene di atti sessuali con animali e escrementi umani, mostrato

rappresentazioni con immagini di pornografia vietata;

1.6

infrazione

aggravata alla LCStr

per avere, l’8 marzo 2002,

tra Chiasso e Lugano, al volante dell’autovettura VW Corrado (TI ________ ),

condotto un veicolo a motore alla velocità di 180 km/h su un tratto in cui la velocità massima consentita risultava essere di 120 km/h;

1.7

infrazione alla LFStup

per avere, tra i

mesi di giugno ed ottobre 2001, a Lugano e Ligornetto, senza essere autorizzata,

in 5 o 6 diverse occasioni, agendo per conto di ________, negoziato e quindi

acquistato da ________ al prezzo di fr. 130/150.- il grammo complessivamente

gr. 50 di cocaina;

e meglio come descritto

nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC1 è prosciolta

dall’accusa di esercizio illecito della prostituzione.

2.

AC1 è condannata:

2.1

alla pena di 15 (quindici)

mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento di una multa di

fr. 700.--;

2.3

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa per un periodo di

prova di 2 (due) anni.

4.

E' ordinata la confisca di

due cassette pornografiche già sequestrate dalla polizia.

5.

Dedotti la multa, la tassa

di giustizia e le spese processuali, è ordinata la restituzione a AC1 del saldo

del conto numero ________ presso la banca del Sempione a lei intestato.

6.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Intimazione a:

-

-

-

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'480.--

Multa fr. 700.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'730.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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