72.2005.20
tratta di esseri umani (5 rumene) - promovimento della prostituzione - ripetuta infrazione alla LDDS (soggiorno illegale) - favoreggiamento - pornografia - infrazione aggravata alla LCStr - infrazione
24 ottobre 2006Italiano66 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2005.20
Data decisione, Autorità:
24.10.2006, PENAL
Titolo:
tratta di esseri umani (5 rumene) - promovimento della prostituzione - ripetuta infrazione alla LDDS (soggiorno illegale) - favoreggiamento - pornografia - infrazione aggravata alla LCStr - infrazione alla LStup
FAVOREGGIAMENTO
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PORNOGRAFIA
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
PROMOVIMENTO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
TRATTA DI ESSERI UMANI
art. 195 CPS
art. 196 CPS
art. 197 CPS
art. 305 CPS
art. 90 LCSTR
art. 23 LDDS
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto n.
72.2005.20
Mendrisio,
24 ottobre 2006/ep
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
lic.iur. Raffaella Prati,
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del
difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliata a
detenuta dall'8 al 23 marzo 2000 e dal 14 al 16
novembre 2001;
prevenuta colpevole di:
1. tratta di esseri umani
per avere, tra il mese di
gennaio ed il 7 marzo 2000, a Milano e Magliaso, per favorire l’altrui
libidine, esercitato la tratta di esseri umani e meglio per avere:
con riferimento anche a
quanto indicato sotto sub. 2, in correità con __________, in difetto di valido
consenso delle interessate, ovvero sfruttando la situazione di vulnerabilità
delle cittadine rumene __________ (__________), __________ (__________), __________
(__________), __________ (__________), __________ (__________), soggiornanti in
Italia con falsi documenti, in quanto straniere, in precarie condizioni
economiche, prive di validi permessi di soggiorno, ignoranti della lingua,
arruolato le medesime in
Italia quindi trasferite in Ticino dove sono state alloggiate e impiegate quali
prostitute nel proprio esercizio pubblico “__________” a Magliaso, ritenuto che
avrebbe poi organizzato e controllato la loro attività (cfr. sotto sub. 2);
2. promovimento della
prostituzione
per avere, tra il 6 e l’8
marzo 2000, a Magliaso, in correità con __________, __________ e tale __________
alias __________, detta “__________” leso la libertà d’azione di persone dedite
alla prostituzione, sorvegliandole in questa loro attività o imponendo loro il
luogo, il tempo, l’estensione od altre circostanze inerenti all’esercizio della
prostituzione, e meglio
avendo preventivamente e
con l’assistenza di __________, ingaggiato a Milano le cittadine rumene __________
(____________________ __________ soggiornanti in Italia con falsi documenti,
fattele giungere illegalmente in Ticino e impiegatele quali prostitute presso __________
a Magliaso, indi attuato un controllo sul loro lavoro, rispettivamente imposto
determinate condizioni all’esercizio della loro attività e meglio:
sapendo e traendo
vantaggio dalla condizione di dipendenza conseguente all’ignoranza da parte
delle ragazze della lingua italiana e della regione geografica, delle loro
precarie condizioni economiche, della mancanza di documenti di legittimazioni
legali e, quindi, del carattere clandestino del loro soggiorno in Svizzera,
- impartito loro istruzioni
tra cui l’obbligo di rimanere sempre all’interno dell’esercizio pubblico,
consegnando peraltro loro solo una chiave della camera occupata al piano
superiore ma non quella dell’esercizio pubblico o della porta d’accesso
all’immobile, di modo che la notte, alla chiusura dello stesso, non avrebbero
comunque potuto allontanarsi;
- fatto loro obbligo di
essere presenti al bar dalle 11.00 del mattino alla 01.00 di notte, impartendo
istruzioni su come comportarsi con i clienti (obbligo di farli bere);
- impartito loro istruzioni
vincolanti sulle tariffe minime da applicare per le loro prestazioni;
- esercitato una vigilanza
continua all’interno dell’esercizio pubblico sulla loro presenza ed attività;
3. ripetuta infrazione alla
LDDS
per avere, tra settembre 1999
e marzo 2000 a Magliaso e Lugano, in correità con __________ e __________,
facilitato il soggiorno illegale di persone in Svizzera, e meglio per avere,
- tra il 6 e l’8 marzo 2000,
a Magliaso dato alloggio alle cittadine rumene __________, benché consapevole
del fatto che fossero prive dei necessari permessi di entrata e residenza nel
nostro Paese, rispettivamente in possesso di falsi documenti di legittimazione;
- tra il mese di settembre
1999 ed il mese di marzo 2000, in più occasioni dato ospitalità al cittadino
rumeno __________ alias “__________”, benché consapevole del fatto che per
entrare in Svizzera utilizzava un passaporto falso ungherese e, che, pertanto,
non disponeva di permesso di entrata o di soggiorno in questo paese;
- tra il mese di settembre
1999 ed il mese di marzo 2000, in un numero imprecisato di occasioni dato
alloggio a __________, alias “__________”, detta “__________”, cittadina rumena
che sapeva sprovvista di un valido permesso di entrata rispettivamente di
soggiorno in Svizzera;
4. favoreggiamento
per avere, l’8 marzo 2000,
a Chiasso, conformemente a quanto stabilito con il proprio amico __________,
prendendo a bordo del proprio veicolo VW Corrado TI __________, il cittadino
rumeno __________, alias __________, che aveva appena valicato il confine
passando dalla rete in zona “Corni della Breggia” e che sapeva essere oggetto
di un provvedimento di espulsione - effettivamente pronunciato con DA 10.4.2000
di questo Ministero pubblico – sottratto una persona all’esecuzione di una
pena;
5. pornografia
per avere, nel corso del
2000, a Lugano, facendo visionare a clienti due videocassette con scene di atti
sessuali con animali e escrementi umani, mostrato rappresentazioni con
immagini di pornografia vietata;
6. infrazione aggravata
alla LCStr
per avere, l’8 marzo 2002,
tra Chiasso e Lugano, al volante dell’autovettura VW Corrado (TI __________ ),
condotto un veicolo a motore alla velocità di 180 km/h su un tratto in cui la
velocità massima consentita risultava essere di 120 km/h;
7. infrazione alla LFStup
per avere, tra i mesi di
giugno ed ottobre 2001, a Lugano e Ligornetto, senza essere autorizzata, in 5 o
6 diverse occasioni, agendo per conto di __________, negoziato e quindi
acquistato da __________ al prezzo di fr. 130/150.- il grammo complessivamente
gr. 50 di cocaina;
8. esercizio illecito della
prostituzione
per avere, dal 1. ottobre
2002, a Chiasso, esercitando il meretricio ma omettendo di annunciarsi presso
la Polizia cantonale come previsto dall’art. 5 della Legge cantonale
sull’esercizio della prostituzione, infranto prescrizioni cantonali
disciplinanti l’esercizio di tale attività;
reati previsti: dagli
art. 195, 196, 197, 198, 305 CP; 23 LFDDS; 19 cifra 1 LS; 90 cifra 2 in rel.
con art 32 LCstr, 4a ONC e 22 OSStr;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 21/2005 del 23 febbraio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
PP 1.
§ L'accusata AC 1 assistita dal
difensore di fiducia AC 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 15.30.
Il PP apporta
le seguenti modifiche all’atto di accusa: punto 4 non si tratta di DA 10.04.00
ma di DA 30.11.99 e al punto 6 non si tratta di 8.03.02 ma dell’ 8.03.00.
Inoltre non si tratta dell’art. 198 ma 199 CP. Il PP produce DA 30.11.99 ( doc.
dib. 1).
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame,
osserva che la prostituzione vede coinvolte donne provenienti da paesi poveri,
che giungono in Svizzera da clandestine e che dunque si trovano a dover vivere
in condizioni di irregolarità. Nonostante la prostituzione sia un’attività
legale, il suo quadro giuridico è spesso caratterizzato da indefinitezza che
genera situazioni di illegalità come lo sfruttamento, è per questo che le donne
che decidono di parlare vanno aiutate, tutelate e credute. Nel caso in esame la
credibilità delle ragazze non può essere messa in discussione in quanto le loro
versioni sono univoche e coincidono, anche, in parte con quanto raccontato
dell’accusata. Dalle loro dichiarazioni emerge la condizione di sfruttamento in
cui l’accusata le ha obbligate a vivere. Il PP fa riferimento alla sentenza 128
IV 117, ritiene pienamente realizzati sia i presupposti soggettivi che
oggettivi così come i due reati di tratta e di promovimento. Nonostante l’incensuratezza
dell’imputata bisogna considerare che è una donna istruita, che ha agito per un
movente meramente economico e finanziario quindi egoistico e che con questo
reato ha dimostrato totale disprezzo della dignità umana.
Il PP chiede dunque 16
(sedici) mesi di detenzione sospesi condizionalmente, Fr. 4'000.-- di multa e
un risarcimento compensatorio a favore dello stato di Fr. 1'000.--.
§ Il Difensore,
il quale sostiene che la sentenza 128 IV 117 TF sia un grande regalo per gli
organi inquirenti, in quanto parte da una presunzione sbagliata ossia che le
ragazze provenienti da determinati paesi siano povere; secondo il difensore
questa sentenza non va letta statisticamente perché nel 2000 non si può
presumere la povertà in Romania. Queste ragazze, nello specifico erano ricche e
vivevano nel lusso; infatti agli atti non c’erano prove della loro povertà.
L’avvocato Schiavi sostiene che caratteristica di queste ragazze è il grande
egoismo e l’ incredibile attrazione per lo sfarzo ed è per questa loro sete di
ricchezza che sono venute in Svizzera.
Inoltre la dichiarazione
in merito alla loro costrizione nel postribolo non è univoca e comunque anche
se ci fosse stata tale condizione non sarebbe imputabile alla AC 1, che nell’________
avrebbe unicamente investito un capitale, ma alla vera mente di tutta
l’operazione ossia __________. L’accusata ha un’unica colpa nonché
un’attenuante: ha fatto tutto agendo per amore di questo losco figuro.
Il difensore chiede dunque
il proscioglimento dai punti 1 e 2, il riconoscimento delle attenuanti
specifiche dell'aver agito ad incitamento di persone da cui dipende e dei
motivi onorevoli, il dissequestro del conto numero ________ presso la banca del
Sempione intestato all’accusata e la condanna ad una pena massima di sei mesi
di detenzione sospesa condizionalmente.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. È autrice colpevole di
1.1 tratta di esseri umani
per avere, tra il
mese di gennaio ed il 7 marzo 2000, a Milano e Magliaso, agendo in correità con
__________, allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,
esercitato, organizzandola, la tratta di almeno cinque ragazze rumene?
2. promovimento
della prostituzione
per avere, tra il 6
e l’8 marzo 2000, a Magliaso, in correità con __________, __________ e tale __________
alias __________, detta “__________” leso la libertà d’azione di persone dedite
alla prostituzione, sorvegliandole in questa loro attività o imponendo loro il
luogo, il tempo, l’estensione od altre circostanze inerenti all’esercizio della
prostituzione, e meglio come descritto nell’atto di accusa?
3. ripetuta
infrazione alla LDDS
per avere, tra settembre
1999 e marzo 2000 a Magliaso e Lugano, in correità con __________ e __________,
facilitato, dando ospitalità, il soggiorno illegale in Svizzera di __________
alias __________, __________ alias __________ e delle cinque ragazze rumene di
cui al quesito N. 1, tutte persone sprovviste dei necessari documenti di
soggiorno?
4. favoreggiamento
per avere, l’8 marzo 2000, a Chiasso, conformemente a quanto stabilito con il proprio amico __________, prendendo a bordo
del proprio veicolo VW Corrado TI __________, il cittadino rumeno __________
alias __________, che aveva appena valicato il confine passando dalla rete in
zona “Corni della Breggia” e che sapeva essere oggetto di un provvedimento di
espulsione - effettivamente pronunciato con DA 30.11.1999 del Ministero
pubblico – sottratto una persona all’esecuzione di una pena?
5. pornografia
per avere, nel
corso del 2000, a Lugano, facendo visionare a clienti due videocassette con
scene di atti sessuali con animali e escrementi umani, mostrato
rappresentazioni con immagini di pornografia vietata?
6. infrazione aggravata
alla LCStr
per avere, l’8 marzo 2000,
tra Chiasso e Lugano, al volante dell’autovettura VW Corrado (TI __________ ),
conducendo un veicolo a motore alla velocità di 180 km/h su un tratto in cui la velocità massima consentita risultava essere di 120 km/h creato un pericolo per la sicurezza altrui?
7. infrazione alla LFStup
per avere, tra i
mesi di giugno ed ottobre 2001, a Lugano e Ligornetto, senza essere
autorizzata, in 5 o 6 diverse occasioni, agendo per conto di __________,
negoziato e quindi acquistato da __________ al prezzo di fr. 130/150.- il
grammo complessivamente gr. 50 di cocaina;
8. esercizio
illecito della prostituzione
per avere, dal 1.
ottobre 2002, a Chiasso, esercitando il meretricio ma omettendo di annunciarsi
presso la Polizia cantonale come previsto dall’art. 5 della Legge cantonale
sull’esercizio della prostituzione, infranto prescrizioni cantonali disciplinanti
l’esercizio di tale attività,
e meglio come previsto
dall’atto di accusa?
9. Se ha agito per motivi
onorevoli rispettivamente ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da
cui dipende in relazione alle imputazioni di cui ai quesiti numero 3 e 4?
10. Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
11. Deve essere ordinata la
confisca di:
11.1. del saldo del conto numero __________
presso la banca del __________ intestato all’accusata,
11.2. due videocassette
pornografiche,
11.3. documentazione diversa di cui
all’elenco classatore verde?
Considerato, in fatto ed in diritto:
Fatti
I Curriculum vitae
1. AC 1 è nata a New
York il ____________________ da cittadini italiani emigrati negli Stati Uniti.
Il padre era direttore d'orchestra, la madre cantante. Non ha fratelli e sorelle
viventi in quanto il fratello maggiore è deceduto all'età di 10 anni.
La famiglia si è poi
trasferita dapprima a Campione d'Italia quando l'imputata aveva 6 anni e
successivamente, dal 1983 in Ticino.
Frequentate le scuole
elementari nell'enclave e le medie a Bellinzona, AC 1 ha fatto ritorno negli
Stati Uniti dove, nel 1991, si è laureata in economia. Rientrata in Ticino ha
svolto qualche lavoro impiegatizio ed ha pure insegnato lingue straniere, in
particolare inglese.
Il __________ ha avuto una
figlia nata da un relazione con tale __________, per la quale il padre non
versa gli alimenti che le vengono anticipati dal competente ufficio cantonale
nella misura di CHF 456.- al mese.
Il padre è deceduto nel
1999 senza lasciare beni di rilievo.
Il __________ ha avuto un
secondo figlio nato da una relazione con un impiegato di polizia. Il parto, gemellare,
è stato assai drammatico, uno dei due gemelli essendo purtroppo deceduto. Per
questo figlio AC 1 percepisce un contributo alimentare mensile di CHF 1'083.-.
Attualmente vive sempre in
un appartamento di 5 locali in via __________ a Lugano per il quale paga poco
meno di 1'700.- CHF mensili, non svolge attività lucrative, fatte salve qualche
lezioni d'inglese con frequenza del tutto trascurabile e percepisce un assegno
integrativo dallo Stato ed un reddito immobiliare da una proprietà acquistata
qualche tempo fa. Stando a quanto riferito al dibattimento dalla stessa
imputata, le sue entrate si aggirano intorno ai 4'800.- CHF netti al mese, con
cui ha dichiarato di vivere dignitosamente, occupandosi in particolare dei suoi
figli
(Cf verbali MP 23.03.00 e
10.12.04)
Dal profilo penale è
incensurata. Amministrativamente si registra un provvedimento di revoca della
licenza di condurre per la durata due mesi in relazione ai fatti di cui al n. 6
dell'atto di accusa.
2. In passato AC 1 ha
svolto l'attività di prostituta. Aveva un giro di clienti piuttosto facoltosi,
al punto che le pagavano "almeno" CHF 1'000.- per prestazione. Questa
attività è pure stata svolta in Italia dove si recava, in modo itinerante, in
appartamenti gestiti da personaggi del giro, dove si accompagnava con clienti
senza mai avere una "sede" lavorativa fissa (verbale PS 09.10.01).
Accanto a questa attività, la AC 1, almeno fino attorno al 1996, subaffittava
appartamenti da lei presi in locazione, a prostitute, in prevalenza
sudamericane, che le pagavano la somma di 100 franchi al giorno o duemila al
mese. Si trattava in particolare di appartamenti siti a Lugano, Pazzallo,
Besso, Paradiso, Massagno e Chiasso. Questa fonte di reddito dovette poi essere
interrotta per iniziativa dei locatori che intrapresero nei suoi confronti
delle procedure di sfratto a causa delle immissioni moleste che l'attività
delle ragazze cagionava a vicini e coinquilini.
Le ragazze facevano
apparire a loro spese gli annunci sui quotidiani ticinese dove figurava un
numero erotico, all'epoca con prefisso "156". Era generalmente AC 1
che si preoccupava di recarsi presso le agenzie pubblicitarie in cambio di che
ella incassava personalmente e tratteneva per sé il profitto di queste
telefonate a costo maggiorato.
A volte i clienti delle
ragazze non pagavano in contanti ma con la carta di credito. AC 1 metteva loro
a disposizione l'apparecchio necessario per consentire l'addebito del conto dei
clienti ed il relativo accredito su un conto a lei intestato. Una volta
effettuato l'accredito, AC 1 girava, versava o consegnava alla ragazza quanto
di spettanza di quest'ultima. L'imputata traeva invece il suo guadagno dalla
maggiorazione del prezzo tra quanto pagava lei al proprietario e quanto
richiedeva alle ragazze quale subaffitto.
"
D:In tempi passati e/o attuali avete avuto o avete in affitto
altri locali.
R: Attualmente no, ma in passato avevo preso in affitto diversi
appartamenti nel luganese, segnatamente a: Lugano/Besso in via __________; a
Massagno in via __________; Pazzallo, __________; Paradiso in via __________,
la strada vicino all'ex "__________"; Lugano in __________. Al
momento non ne ricordo altri.
D: Per quale motivo avete preso in affitto questi appartamenti ed
a quale scopo erano destinati.
R: In particolare li ho subaffittati a ragazze straniere attive
nella prostituzione.
D: Ci indichi la nazione di origine di queste ragazze e se le
stesse si trovavano regolarmente in Svizzera, segnatamente in Ticino.
R: In particolare erano ragazze provenienti dal sudamerica,
brasiliane, colombiane e qualche domenicana.
(…)
R. Non ricordo quando ho preso in locazione i diversi locali, ma
posso dire che gli stessi sono stati da me lasciati, con disdetta, nel periodo
1995/1996; non ricordo esattamente, ma posso dire che ho lasciato i diversi
locali quando ho avuto dei problemi con la Pretura a seguito dell'attività
illegale che le ragazze esercitavano, alle quali aveva dato in subaffitto i locali.
(…)
D: Lei è stata titolare di utenze telefoniche 156.
R: Si, mi sembra quattro o cinque. Le chiamate effettuate venivano
deviate sui cellulari in uso alle ragazze alle quali avevo dato in subaffitto i
locali.
D: Chi ha dato i cellulari a queste ragazze straniere.
R: Le ragazze disponevano già di un loro cellulare, e con regolare
contratto delle Swisscom le chiamate giungevano direttamente alle ragazze
interessate.
D: Avete pubblicizzato i collegamenti 156.
R: Si sui quotidiani ticinesi, o meglio solo sul Corriere del
Ticino. Erano le ragazze stesse che pagavano questa pubblicità versando direttamente
il denaro alla Pubblicitas oppure versando a me che a mia volta trasmettevo
alla Pubblicitas" (verbale PS 09.03.00).
"
Le somme incassate con il sistema VISA si riferiscono a pagamenti
relativi a prestazioni sessuali da me fatte ai clienti. Devo anche precisare
che quando le ragazze lavoravano per se stesse, ma presso l'appartamento da me
affittato in via __________, permettevo loro di utilizzare questa
apparecchiatura per l'incasso delle loro prestazioni. A volte il sistema VISA
veniva usato quando magari il cliente aveva solo pochi contanti, e per
raggiungere la cifra richiesta pagava la differenza con la propria carta di
credito.
Non sono in grado ora di precisare quali siano stati i miei
incassi con la VISA, rispettivamente quelli fatti dalle ragazze. Posso dire che
quando é indicata una cifra attorno o superiore ai Frsv. 1000.- sicuramente
sono stati miei clienti. Quando la cifra é inferiore é possibile che il cliente
abbia usato la sua carta di credito per pagare la differenza su quanto
richiesto.
Non sono in grado di precisare quali importi richiedevano le
ragazze a cui avevo subaffittato l'appartamento. L'importante per me era che
alla fine del mese o quando lasciavano l'appartamento mi davano l'affitto da me
richiesto. Se per caso la ragazza rimaneva meno di un mese richiedevo la somma
di Frsv. 100.- al giorno; se la ragazza rimaneva un mese richiedevo l'importo
di Frsv. 2000.-.
D: Esaminando la documentazione VISA risulta che in più occasioni
la medesima persona (cliente) ha fatto due versamenti con la sua carta di
credito il medesimo giorno. Lei é in grado di fornire una
spiegazione.
R: Posso dare la seguente spiegazione: chiaramente quando vi sono
degli incontri a scopo sessuale ed a pagamento, la somma pattuita viene
richiesta prima di dare la prestazione. Se il cliente per esempio durante
l'incontro desidera avere qualche cosa di più di quello pattuito, prima di
soddisfare ed ottenere l'ulteriore richiesta deve versare il corrispondente in
denaro.
In certi casi il cliente, dopo la prima prestazione ne richiede
un'altra, se viene concessa, deve pagare in modo anticipato. E' quindi
possibile che nella documentazione bancaria figuri che lo stesso cliente abbia
fatto due "voucher" nel medesimo giorno ma per importi
differenti.
D: Per le prestazioni sessuali date a clienti dalle ragazze che
avevano in affitto i vostri locali e che incassavano con la carta di credito,
lei come si comportava per consegnare loro il denaro dovuto.
R. Quando il cliente lasciava l'appartamento, la ragazza mi
consegnava i "voucher" ed io davo l'importo all'interessata in
contanti.
lo ribadisco ancora una volta che non ho mai lucrato sull'attività
delle ragazze per le loro prestazioni sessuali, in sostanza non ho mai richiesto
delle percentuali". (verbale PS AC 1 10.03.03)
Considerandi
II __________ a
Magliaso
1.
Frequentato per anni
l'ambiente della prostituzione, AC 1, in arte __________, ha maturato l'idea di
aprire un bordello per conto suo. Tassata nel biennio 1999/2000 per un reddito
imponibile di poco superiore a CHF 43'000.-, la donna, pur avendo una figlia a
carico per la quale il padre nemmeno pagava il modesto contributo alimentare inferiore
a CHF 500.- al mese, ha potuto disporre di una somma attorno ai 50'000.-
franchi da investire nell'operazione di rilevamento del bar __________ di
Magliaso. Perciò si mise in relazione d'affari con tale __________, detto __________,
ossia una persona ben addentro al mondo della prostituzione, capace di
reclutare all'estero le ragazze che poi avrebbero, così come poi hanno fatto,
esercitato il meretricio in Italia e/o in Svizzera. Con questo __________, a
detta dell'imputata, ella avrebbe pure intrattenuto una relazione sentimentale.
Fatto sta che nell'autunno 1999, rispondendo ad un'inserzione apparsa sul
giornale, AC 1 si mise in contatto con tale __________ che già gestiva dal 1998
(verbale PS __________ 09.03.00) __________ di Magliaso, esercizio pubblico nel
quale, fino ad allora, ben inteso, si era esercitata la semplice ristorazione.
Gli affari non gli andavano tuttavia bene ed intendeva trovare un subentrante
nel contratto di affitto la cui scadenza era prevista per il 2008.
Le parti s'incontrarono
per discutere della questione. A questi incontri partecipò pure tale __________
(alias ________, alias ________), una ex prostituta residente irregolarmente
nel nostro paese, che avrebbe poi dovuto collaborare, con la sua presenza, al
buon funzionamento dell'esercizio. Ma ci torneremo.
L'affare così come
impostato in un primo tempo non andò in porto per la ferma volontà della
proprietaria - la quale deve aver capito già al primo incontro con l'imputata
delle sue reali intenzioni - di inserire una clausola contrattuale che vietasse
espressamente l'esercizio del meretricio all'interno del locale.
Così AC1:
"
Dopo aver conosciuto il ________ fra me e lui è
nata una relazione sentimentale. Frequentandoci ho saputo che il ________
gestisce una pensione a Milano nella quale arrivano ragazze rumene per
prostituirsi. Si tratta di un ampio giro di persone, come ho già descritto negli interrogatori di polizia.
Durante la nostra frequentazione il ________ mi ha
proposto di farmi avere delle ragazze rumene da far lavorare in Ticino, ma io
gli ho detto che la cosa non mi interessava perché non ero più disposta ad
affittare l'appartamento per quello scopo.
Nel mese di ottobre o novembre 1999 ho visto
l'inserzione che proponeva la vendita ________ con alloggio del ________a
Magliaso. Sapendo che diversi di questi locali con alloggio sono stati in
Ticino adibiti alla prostituzione ho pensato di poter fare la stessa cosa e
quindi ho risposto all'annuncio telefonando a quello che ho poi conosciuto come
________.
Già al telefono gli ho spiegato che il mio scopo era
quello di dare le camere a "turiste" che trovassero i clienti nel
bar. Lui mi disse che secondo lui la cosa era fattibilissima e che ci aveva
pensato lui stesso. Ci siamo quindi incontrati per discutere della cosa. AI
primo incontro era presente con me anche la ________. (...)
Spiegate bene le mie intenzioni al ________e vista
la sua disponibilità a cedere l'attività c'è stato poi anche un incontro con la
proprietaria dell'immobile per vedere la sua disponibilità a farmi subentrare
nel contratto d'affitto. A questo incontro con la proprietaria partecipò anche
il ________, poiché in pratica nell'operazione dell'________ lui ed io eravamo
soci.
La proprietaria era disponibile ad affittarci il
locale, ma pretendeva che nel contratto si inserisse una clausola che escludeva
l'esercizio della prostituzione, clausola che ovviamente a noi non poteva
andare bene, viste le nostre intenzioni" (verbale MP 23.03.00).
2.
Fallito questo primo
tentativo di rilevare l'esercizio pubblico, le parti non si sono date per vinte
ed hanno pensato di costituire, con la consulenza di un legale, così come hanno
costituito una società semplice - da una parte AC1 e ________ e dall'altra ________-
avente per scopo lo sfruttamento dell'attività commerciale del citato esercizio
pubblico, trasformandolo in sostanza in un bordello, mantenendo in essere il
contratto di affitto tra la proprietaria ed il ________, che sarebbe poi stato
assunto dalla nuova gerenza quale dipendente a CHF 5'000.- netti mensili, con
il compito di gerente "ma seguendo le direttive già discusse e secondo i
desideri dei signori AC1 e ________". Parallelamente le parti hanno pure
pattuito l'acquisto, da parte di AC1 e ________ dell'intero inventario. Da
tutta l'operazione, a mente di AC1, ________avrebbe ricevuto CHF 50'000.- in
nero al momento della sottoscrizione nel febbraio 2000, mentre ulteriori CHF
50'000.- avrebbero dovuto essergli versati entro agosto 2000.
Fatto sta che nel febbraio
2000.
AC1 ha preso possesso dei locali ed ha provveduto pure ad alcuni lavori di
sistemazione - per renderlo più consono alla nuova destinazione - di
manutenzione/trasformazione che in aula ha quantificato in ca. 30'000 franchi.
Così AC1 al PP:
"
Per questo accordo noi abbiamo versato fr. 50'000.-
in nero subito al ________, più gli avremmo dato fr. 5'000.- al mese di
stipendio e ancora fr. 50'000.- glieli avremmo versati nell'agosto 2000."
III Le circostanza
dell'arresto
1.
AC1 è stata fermata
in via ________ a Lugano/Paradiso la notte dell'8 marzo 2000, verso le 02.15 in
quanto, dopo una corsa a velocità sfrenata sull'A2, nella sua vettura è stata
trovata in compagnia di tale ________ alias ________, cittadino rumeno già
colpito da provvedimento di espulsione. Così il rapporto di arresto: "
"
In data ed ora di cui sopra, le guardie di confine del posto
mobile di Roggiana-Vacallo, richiedevano il nostro intervento a Lugano in Via ________-uscita
autostradale in quanto avevano fermato i rubricati.
In effetti il ________, in data odierna alle ore 02.00, aveva
raggiunto il territorio svizzero - zona Corni del Breggia all'altezza del
piazzale commerciale oltrepassando il confine dalla rete e non per un valico
doganale.
Fatto ciò saliva a bordo della vettura marca VW Corrado -TI ________
che era in sua attesa. Salito a bordo di quest'ultima, partivano in direzione
di Lugano.
Raggiungevano Lugano percorrendo la tratta autostradale Chiasso-Lugano.
Venivano seguiti dalle GFdC che procedevano al fermo all'uscita
autostradale di Lugano in Via ________.
AI momento del fermo, identificavano il conducente nella AC1 ________e
l'individuo che aveva oltrepassato la rete nel ________
A verbale di interrogatorio la AC1 ha dichiarato di aver trovato
il ________ sulla strada intento a fare autostop.. Ha pure dichiarato di aver
circolato sulla tratta autostradale sopraccitata alla velocità di 180 km/h. Per
questo motivo si procedeva al sequestro della licenza di condurre.
Il ________ ha dichiarato di aver raggiunto il territorio svizzero
oltrepassando la rete attraverso un buco e di aver fatto autostop. Veniva
quindi preso a bordo dalla AC1 per portarlo a Lugano.
AI momento del fermo, il ________ era in possesso della somma di
Lit. 517'400.--
Osservazioni:
La AC1 é conosciuta ai nostri servizi per un caso analogo avvenuto
in data 23.02.2000 a Chiasso. In quell'occasione era stata interrogata poiché
aveva prestato la sua auto marca Mercedes Benz -TI ________ ad un sedicente ________,
14.01
, cittadino rumeno in possesso di un passaporto ungherese falso.
Quest'ultimo era stato arrestato mentre la AC1, dopo interrogatorio, era stata
rilasciata."
Quanto al ________, dopo
le prime reticenze con le quali, tra l'altro, affermava di avegli dato un
passaggio perché faceva autostop, AC1 ha detto:
"
é vero che la persona che si trovava sulla mia auto al momento
del mio arresto l'8.3.00, persona che conosco con il nome di ________ e che
prendo atto risulterebbe chiamarsi ________, era già stata in Svizzera verso la
fine dello scorso anno". (verbale MP 23.03.00)
2.
L'inchiesta si è di
poi concentrata sull'attività della AC1 nell'ambito della prostituzione, emersa
a seguito della perquisizione esperita presso ________ dove sono state
rinvenute cinque giovani cittadine rumene con falsi documenti di
legittimazione. Dopo le prime reticenze, AC1 ha poi ammesso che il locale altro
non era che un postribolo.
Confermato l'arresto da
parte del GIAR il 9 marzo 2000, AC1 è stata in carcere preventivo, detenuta
alla Stampa, fino al 23 marzo 2000.
IV. L'attività all'________
dal 6 all'8 marzo 2000
1.
Come visto
l'apertura dell'osteria era finalizzata alla gestione di un postribolo nel
quale AC1 aveva investito parecchio denaro. I ruoli erano altrettanto chiari:
la donna ci ha messo i soldi e doveva gestire direttamente l'attività e meglio
doveva svolgere il ruolo della padrona mentre ________ era colui che disponeva
delle ragazze da ingaggiare nel bordello, attività peraltro che lui già
svolgeva in Italia e di cui AC1 era perfettamente al corrente.
2.
Le cinque ragazze
fermate dalla polizia sono giunte ________ tutte il 6 marzo 2000, anche se in
momenti diversi, prima una poi l'altra ed infine le altre tre assieme. Tutte
disponevano di documenti falsi, non avevano l'autorizzazione a risiedere in
Svizzera ed erano provviste di scarsi mezzi finanziari. La loro attività non è
stata invero molto frequente dato che il postribolo era aperto da poco e quindi
vi erano (ancora) pochi clienti.
V Le singole
imputazioni
1.
Tratta di esseri
umani
Giusta l'art. 196 cpv. 1
CP chiunque, per favorire l'altrui libidine, esercita la tratta di esseri
umani, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.
1.1
Con la DTF 128 IV 117
l’alta Corte, dopo aver tracciato un profilo di diritto comparato tra norme
interne e internazionali, dando atto della non diretta applicabilità delle
convenzioni internazionali dell’11 ottobre 1933 concernente la repressione
della tratta delle donne maggiorenni e del 4 maggio 1910 concernente la
repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, ha stabilito che chi
arruola all’estero giovani donne in situazione di vulnerabilità, organizza la
loro venuta in Svizzera e le ingaggia affinché si prostituiscano, commette il
reato di tratta di esseri umani. Secondo il TF:
"
Più precisamente nel caso di donne che si prostituiscono, la loro
libertà all'autodeterminazione sessuale non è infranta se acconsentono al
trasferimento da un postribolo all'altro con l'aiuto di un mediatore. Questo
principio vale, tuttavia, solo se esse si dedicano spontaneamente alla
prostituzione e, dietro compenso, ricorrono a intermediari per cambiare posto
di lavoro alla stessa stregua di quanto capita nell'ambito di altre
professioni. Una simile analogia deve tuttavia essere relativizzata tenendo
presente la peculiarità del settore della prostituzione, ove le persone che vi
si dedicano sono confrontate alla discriminazione e alla condanna morale da cui
possono risultare un serio isolamento e una dipendenza personale nonché
finanziaria da protettori, tenutari di postriboli e gestori di saloni di
massaggio. Le prostitute che soggiornano illegalmente in Svizzera sono le più
esposte (v. anche ________, Immissioni moleste legate all'esercizio della
prostituzione, con particolare riferimento alle zone abitative, in RDAT 2000 I
pagg. 168-169).
La questione se la libertà sessuale sia lesa deve quindi essere
decisa in funzione delle circostanze concrete; il consenso
formale della vittima non basta, è imperativo accertare che tale
consenso sia effettivamente libero da costrizioni.
(…)
Ancor oggi e conformemente alla giurisprudenza
pubblicata in DTF 126 IV 225, i presupposti del reato di tratta di esseri
umani possono essere adempiuti in presenza di giovani donne consenzienti, se il
loro consenso è viziato. Per potere escludere con la massima certezza una
qualsiasi relazione di dipendenza che intaccherebbe il libero consenso, le
autorità devono prestare un'attenzione accresciuta alle condizioni, in
particolare sociali ed economiche, in cui le donne accettano di essere
arruolate per prostituirsi. La tratta di esseri umani impone che le eventuali
vittime siano messe sul mercato e sfruttate come vera e propria mercanzia (FF
1924.
III 1068). Tale non può manifestamente essere il caso se esse sono
consapevoli e consenzienti e, pertanto, libere nell'esercizio del loro diritto
all'autodeterminazione sessuale. L'art. 196 CP interpretato alla luce della
nozione di consenso effettivo rispetta gli obblighi internazionali assunti
dalla Svizzera e, come si vedrà qui di seguito, s'inserisce perfettamente
nell'evoluzione normativa attuale.
(…)
La portata dell'art. 196 CP sviluppata nella DTF 126 IV 225 rispecchia
perfettamente questa evoluzione: non vi è tratta di esseri umani solo se non
viene pregiudicato il diritto all'autodeterminazione sessuale della persona
interessata, ossia in assenza di una qualsiasi forma di abuso, minaccia o
sfruttamento di una situazione di vulnerabilità. Il consenso deve corrispondere
effettivamente alla volontà delle prostitute, le quali devono essere
adeguatamente informate sul loro destino e coscienti di quello che le aspetta
senza essere influenzate da condizioni di debolezza o d'incertezza. La nozione
di consenso deve essere interpretata in modo restrittivo tenendo conto dei
molteplici rapporti di dipendenza in cui esse possono trovarsi, soprattutto se
straniere. Nel caso di persone che si recano all'estero per prostituirsi, il
consenso effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza poiché il rischio
di sfruttamento di una situazione di povertà è particolarmente
acuto.
(…)
L'autonomia che le giovani donne godevano nell'esercizio della
loro attività è rilevante solo per la commisurazione della pena."
Questa
giurisprudenza che, nel solco dell’evoluzione dei tempi imposta dalla
mondializzazione, vuole tutelare la libera determinazione della donna in campo
sessuale, è ormai consolidata: se le ragazze provengono da situazioni di
povertà, il loro consenso a far commercio del proprio corpo è viziato e chi le
ingaggia, le accompagna, ne facilita in qualche modo l’operare è punibile di
tratta di esseri umani.
La corte non
misconosce che questa presunzione introdotta, in modo del tutto pertinente da
parte del TF che ha voluto rendere conforme l’applicazione del diritto interno
a quello internazionale a cui la Svizzera non può e non deve sottrarsi, possa
essere sovvertita da elementi concreti, da situazioni reali che rendano il
consenso non solo formale ma anche effettivo. Ma nella fattispecie nulla
consente di affermare che il consenso delle cinque ragazze, per quel che è
della loro trasferta in Svizzera, fosse effettivo ai sensi della richiamata
giurisprudenza.
Innanzi tutto va
detto che la sentenza sopraccitata concerneva delle ragazze provenienti in
particolare dalla Lettonia, paese che a quell’epoca si accingeva ad entrare a
far parte, come attualmente fa parte, dell’Unione Europea. Ciononostante il TF
ha ricordato che occorre essere prudenti nell’affermare un consenso effettivo
da parte di ragazze provenienti dal blocco dell’ex Europa dell’est. La Romania
è uno di questi paesi.
Poco importa che oggi come
oggi la Romania si accinga a far parte a pieno titolo dell'UE, nella situazione
reale del paese da cui provenivano, nel 2000, non è possibile definire il loro
consenso a prostituirsi siccome libero, tanto più che la giurisprudenza non
esige che si trovino in uno stato di miseria. Le argomentazioni difensive
secondo cui queste ragazze sarebbero state libere in quanto alla sola ricerca
del lusso sono rimaste mero parlato e si scontrano con l'asticella posta dalla
giurisprudenza che impone di ammettere questo consenso in modo estremamente
prudente.
1.2
Ma al di là della
situazione economica della Romania, accertamenti incontrovertibili circa la
personale situazione in cui si trovavano le giovani ragazze reclutate
permettono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il loro
consenso a venire in Italia prima ed in Svizzera poi a prostituirsi, semprecchè
si possa parlare di consenso, era viziato. Al riguardo, prima di passare in
rassegna singolarmente la situazione personale di ogni singola ragazza, occorre
rilevare che il difensore ha preteso che in realtà gli accertamenti di polizia
sarebbero stati influenzati, per non dire altro, da quello che ha definito un
regalo fatto loro dal TF con la giurisprudenza testè citata. L'argomentazione è
speciosa. La sentenza di cui sopra segue ad una precedente che aveva stabilito
che non vi è tratta se la donna acconsente liberamente a prostituirsi. Essa è
stata emessa il 29 aprile 2002, ossia oltre 2 anni dopo l'interrogatorio delle
ragazze, allorquando il quadro giurisprudenziale in cui ci si trovava era ben
diverso, bastando, secondo l'interpretazione data allora alla giurisprudenza,
il consenso formale, la questione del consenso viziato essendo, come visto,
stata posta solo successivamente tant'è che la DTF 128 IV 117 è stata resa in
evasione di un ricorso presentato dalla pubblica accusa a seguito di un
proscioglimento confermato dalla corte cantonale di cassazione. Occorre
pertanto sbaragliare il campo da qualsivoglia equivoco al riguardo e
considerare del tutto libere e non affatto indotte da chicchessia le
testimonianze delle donne qui vittime della tratta. Certo, non tutte hanno
ammesso di prostituirsi, ma ciò non può che essere dovuto o a paura di dover
rendere conto a qualcuno di poco raccomandabile al momento del rientro in
patria o a vergogna, al naturale disagio che una persona, in quelle condizioni,
prova di fronte agli inquirenti che la interrogano proprio su argomenti che
toccano la sua sfera più intima, ma ciò nulla toglie al racconto di sostanza
delle ragazze. Lo stesso dicasi per il particolare relativo al furto del loro
passaporto: poco importa se è vero, di certo loro il passaporto autentico non
l'avevano con sé e questo è un fatto accertato in modo, ancora una volta,
incontrovertibile.
D'altro canto queste
giovani donne non avevano alcun interesse a parlare, consapevoli che il loro
destino non sarebbe stato altro che l'espulsione dal paese ed il loro
rimpatrio.
E' inoltre stato accertato
in modo insindacabile che tutte e cinque le ragazze fermate dalla polizia
presso l'osteria della AC1 sono state ingaggiate per prostituirsi.
AC1 sapeva che le ragazze
provenivano da un paese povero come la Romania, provviste di falsi documenti
ungheresi e che erano state reclutate dal ________ la cui attività di magnaccia
le era perfettamente nota. Ella ha quindi avuto un ruolo centrale nel
reclutamento delle ragazze con il fine di esercitare il meretricio: ha reperito
il locale, ci ha messo i soldi, ha accolto le ragazze reclutate dal ________,
le ha istruite su come comportarsi con i clienti nel postribolo, dall'alto
peraltro della sua lunga esperienza, e, come vedremo, ne ha pure assicurato
l'attività.
1.3
Singolarmente, per le
singole ragazze, devono valere le considerazioni che seguono.
a) ________, al momento
del fermo munita del falso passaporto ungherese al nome di ________, è una
ragazza rumena che all'epoca dei fatti aveva poco più di 21 anni. Ha raccontato
che al suo paese, a ________ in Romania, parlando con alcune amiche ha saputo
che se voleva guadagnare dei soldi mediante la prostituzione avrebbe dovuto
rivolgersi ad un tale ________. Fatto sta che è poi emigrata fino a finire all'________
dove ha giusto fatto in tempo ad accompagnarsi con un cliente. Sui motivi per i
quali ha accettato di emigrare prostituendosi è stata chiara: "avevo bisogno di guadagnare soldi"
essendo disoccupata come attestato dalla descrizione delle generalità in testa
ai verbali d'interrogatorio (Verbali PS 10.03 e 14.03.00).
Circa il suo viaggio ha
raccontato di essere partita dalla Romania nel febbraio del 2000 e di essere
giunta dapprima in Ungheria in cerca di un lavoro qualsiasi, dove fu
accompagnata da un passatore. Qui le sarebbe stato fornito il falso passaporto
di cui sopra. Dall'Ungheria, in compagnia di un altro accompagnatore, sarebbe
poi arrivata in Austria e poi in Italia fino a Milano. Qui avrebbe incontrato
pure la ________e la ________con la quale avrebbe poi preso il treno per Varese
ed in seguito sarebbe stata accompagnata a Magliaso da una terza persona. (verbali
PS 9, 10 e 14 marzo 2000).
Al momento del fermo non
conosceva una parola d'italiano se non quelle "del mestiere"
riportatele su un biglietto da una collega (per i dettagli leggasi a p. 4 del
suo verbale d'interrogatorio di polizia del 9 marzo 2000).
Che dire: un viaggio molto
poco confortevole, in piena clandestinità, non certo proprio di chi è alla
ricerca del lusso.
b) ________, al momento
del fermo provvista del falso passaporto ungherese al nome di ________, è una
ragazza rumena nata il ________. Sui motivi per i quali ha accettato di
lasciare il suo paese per poi prostituirsi all'________ dove si è accompagnata
con due clienti è stata assai chiara: "A
causa della mia precaria condizione finanziaria, non lavoro, ho deciso di
emigrare in Italia per cercarmi un posto di lavoro nel ramo alberghiero,
cameriera o aiuto barista" (verbale PS 09.03.00)
precisando poi che al suo
paese era disoccupata e di essere scappata perché litigava spesso con il suo
convivente e di essere giunta in Italia a metà gennaio 2000: "Chi è stato a proporvi di raggiungere l'Italia per poi
esercitare la prostituzione.
Ho
preso questa decisione perché ad un dato momento sono "scappata" di
casa per andare a convivere con il mio ragazzo; poi dopo qualche tempo i soldi
sono finiti ed abbiamo iniziato ad avere dei seri problemi, poi si litigava
continuamente. E' stato il mio ex ragazzo a propormi di raggiungere l'Italia,
in particolare Milano e di prendere contatto con quella signora che abita nella
capitale lombarda, che poi lei mi avrebbe messo in contatto con qualcuno che mi
poteva dare un lavoro. Non sapevo che in Italia mi dovevo prostituire ma poi mi
sono trovata di fronte ad una situazione ed ho dovuto accettare questo tipo di
attività quando mi é stato proposto dalla AC1" (verbale PS
16.03
)
________ è stata la prima
a raggiungere ________ la mattina del 6 marzo 2000. Già allorquando era in
Italia la ragazza conobbe la AC1 ed è stato proprio grazie al diretto
interessamento dell'imputata nei suoi confronti a condurla all'________: "E' stata la ________ all'inizio di marzo a presentarmi la AC1 che in base
a fotografia ho riconosciuto in AC1. La AC1 mi disse che stava aprendo un bar
in Svizzera dove avrei potuto andare a prostituirmi pagando solo una certa cifra
per vitto e alloggio e poi tenendomi i guadagni. Io accettai la proposta e
seguendo le indicazioni di AC1 la domenica 5.3.2000 presi il treno per Varese.
Ad attendermi alla stazione c'era un italiano di cui la AC1 mi aveva dato una
descrizione. Non so come si chiami. Era un uomo di 25/26 anni, alto circa m.
1,70 con capelli neri. Aveva un'automobile piuttosto grande, 4 porte, di colore
blu scuro. Alla stazione, oltre che prendere me, questo italiano prese anche
un'altra ragazza che penso sia arrivata con lo stesso treno, anche se non
abbiamo viaggiato insieme. Si tratta della ________. Il viaggio in auto da
Varese al ristorante è durato circa 45 minuti. Ricordo che abbiamo passato una
frontiera ma non ci hanno controllati. Il ristorante dove eravamo diretti era
poco dopo la frontiera. Ad attenderci nel bar c'erano la AC1, un barista di
nome ________ e una donna di 40/45 anni che penso facesse le pulizie.
ADR.
che le altre 3 ragazze sono arrivate la sera del giorno dopo" (verbale
MP 20.03.00).
c) ________, in
possesso, al momento del fermo del falso passaporto ungherese al nome di ________
è, si fa per dire, la più vecchia delle cinque essendo nata il ________.
Anch'ella è cittadina rumena. Anch'ella pure negando di essersi prostituita -
circostanza rivelatasi del tutto fuori luogo essendo, per stessa ammissione di AC1,
stata ingaggiata proprio per quello, data la finalità del locale - ha spiegato
alla polizia che al suo paese guadagnava 600 mila lei, pari a CHF 60.- al mese
quale sarta. Manifestamente la sua decisione di emigrare all'estero e poi
svolgere il meretricio altro non era che la conseguenza del suo stato di
povertà.
Ad ulteriore dimostrazione
che lo stato della ragazza al suo paese era di povertà vi sono anche per lei le
condizioni di viaggio con le quali si è trasferita in Italia, con la necessità
di procurarsi un passaporto falso, alloggiata in Italia in luoghi di fortuna e
poi trasferitasi in Svizzera senza conoscere nulla del nostro Paese con il solo
scopo, a dispetto delle sue comprensibili reticenze, di esercitare il
meretricio presso l'________ di Magliaso all'uopo predisposta da AC1 e ________
in particolare.
d) ________, munita del
falso passaporto ceco al nome di ________, è nata il ________. Anche lei come ________
ha negato, in un primo tempo, a torto, ma comprensibilmente come detto sopra,
di essersi prostituita, ma sulle sue condizioni in patria ha dichiarato di aver
lasciato il suo paese "a causa della mia
precaria condizione finanziaria, non ho un lavoro e un figlio da mantenere che
ora ho dato in affidamento a mio fratello (verbale PS 09.03.00),
ribadendo il medesimo dire pure davanti al Magistrato.
Anche la ________ è giunta
in Italia quale clandestina proveniente dalla Cechia. Il 3 marzo 2000 ha poi
incontrato un passatore che le ha procurato un falso passaporto ceco in cambio
di 300 mila v. Lit e di una prestazione sessuale: " Tramite una conoscente rumena ho potuto incontrare in
un bar vicino alla stazione Centrale un rumeno chiamato ________ che, a dire
della mia conoscente, poteva aiutarmi. Questo ________ l'ho incontrato il
3.3.00
Gli
ho spiegato la mia situazione e lui ha detto che poteva procurarmi un
passaporto falso ceco e trovarmi lavoro in Svizzera in un bar che era appena
stato aperto. In questo bar mi ha detto che dovevo intrattenere i cliente e
farli consumare. Non mi ha detto che dovevo prostituirmi, ma io ho pensato che
potesse essere qualche cosa del genere. Mi sono rivista con questo ________ la domenica 5 marzo, sempre nella
zona della stazìone. ________ mi ha consegnato il passaporto, ma io avevo solo
Lit. 300'000.- da dargli, che lui disse che erano troppo poche e quindi per
compensare la differenza ho avuto un rapporto sessuale con lui. In realtà io
avevo Lit. 750'000.-, ma non volevo dargliele tutte. Quei soldi me li aveva
lasciati la mia amica rumena come regalo, per aiutarmi e per aiutare mio figlio
che ha un anno e che ho lasciato in Romania.
ADR.
che per consumare il rapporto sessuale io e ________ abbiamo raggiunto un
appartamento che si trovava a 10/15 minuti di taxi dalla stazione. In quell'occasione
________ mi disse che l'indomani avrei dovuto trovarmi alle 17.00 alla stazione
e avrei preso un treno per raggiungere Varese dove c'era un suo conoscente ad
attendermi che mi avrebbe portata in Svizzera. In Svizzera nel bar avrei dovuto
rivolgermi ad una signora bionda che mi avrebbe detto cosa dovevo fare.
ADR.
che ________ mi aveva detto che avrei dovuto pagare qualche cosa per l'alloggio
ma non mi aveva detto come sarei stata retribuita (verbale MP
20.03
).
e) ________, munita di
falso passaporto ungherese al nome di ________, all'epoca dei fatti era poco
più che ventenne ha pure lei negato comprensibilmente di essersi prostituita.
Ha anch'ella lasciato il suo paese per trovarsi un lavoro dato che di
formazione è sarta come la ________. In Italia è stata ospitata da un'amica. Si
è poi trasferita con la ________ e la ________ a Magliaso con il treno via
Varese. Qui giunta, senza conoscere nulla del nostro paese, priva di documenti
validi, ha seguito il medesimo destino delle altre quattro colleghe. Che abbia
mentito poi agli inquirenti sullo scopo della sua venuta in Svizzera è, ancora
una volta comprensibile e poco rilevante, stante che anch'ella, proveniente da
una situazione di povertà propria del suo paese, è stata ingaggiata nel
postribolo della AC1 al fine di esercitare la professione per lo svolgimento
della quale il locale era stato destinato.
1.4
Dati gli accertamenti
di cui sopra, affermare, come pretende il difensore, che queste giovani ragazze
avrebbero lasciato il loro paese in cerca del lusso è, francamente, non solo
poco elegante ma molto poco serio così come è poco serio affermare che il loro
consenso a prostituirsi sarebbe stato libero. Con il che l'imputazione deve
essere confermata così come esposto nell'atto di accusa.
2.
Il promovimento della
prostituzione
2.1
Preliminarmente deve
valere che dibattuta in dottrina è la questione del concorso ideale con il
reato di tratta che, secondo alcuni, assorbirebbe il promovimento, ciò che
renderebbe inutile proseguire nella disamina della fattispecie. In realtà
secondo giurisprudenza il reato di tratta punisce l'organizzazione, l'ingaggio
delle prostitute il cui consenso non è effettivo e meglio la cui scelta di
prostituirsi è fondata su un consenso viziato. Per contro il promovimento della
prostituzione si realizza con l'atto di ledere la libertà sessuale delle
ragazze nell'esercizio del meretricio, in guisa di che è da ammettersi un
concorso ideale (DTF 129 IV 81). Concorso che, sia che sia, non ha pesato nulla
nella commisurazione della pena stante da un lato l'intenzione della AC1 che
altro non ha fatto che compiere tutti gli atti necessari per gestire e far
rendere il suo postribolo a fronte degli importanti investimenti fatti e
dall'altro la considerazione che con tale unico intento ha leso più beni
protetti
2.2
Sospinge alla prostituzione
chi inizia una persona a questo mestiere e la convince a esercitarlo. Perché
questo comportamento sia penalmente rilevante occorre che l'influenza sia
esercitata con una certa intensità e che avvenga abusando di un rapporto di
dipendenza oppure per trane un vantaggio patrimoniale. Si devono dunque
configurare cumulativamente due condizioni: da un lato é necessario che il reo
eserciti una certa pressione sulla vittima; dall'altro deve esserci abuso di
dipendenza oppure fine di lucro. Per pressione esercitata non basta un semplice
consiglio o invito, ma occorre che venga intralciata la libertà di agire della
vittima mediante ad esempio un comportamento pressante o insistente. Per quel
che è della nozione di dipendenza il TF ha ben precisato che il rapporto di
dipendenza non deve necessariamente essere dedotto da condizioni estreme,
bastando pressioni cosiddette ambientali che possono verificarsi ad esempio con
la messa a disposizione di locali e clienti a scopo di prostituzione o fungendo
da intermediario o con lo sfruttamento di condizioni personali in cui la
prostituzione non viene esercitata in libertà dettando ad esempio le regole di
comportamento o applicando tariffe eccessive nel mettere a disposizioni i
locali (DTF 6S 17/2004 del 22.07.04).
2.3
Il prezzo della camera
era di per sé ancora accettabile anche se non si trattava di camere di standart
elevato: 50.- CHF al giorno per la doppia. In più la AC1 chiedeva CHF 30.- per
il vitto che era assai scarso e meglio un uovo ed una porzione scarsa di
spinaci al punto che il ________si è pure recato a fare personalmente la spesa
ed ha cucinato per le ragazze che avevano fame (Verbale MP ________17.03.00).
Dell'incasso si occupava la AC1 o la ________. Le ragazze si sono invero pure
lamentate che non avevano sufficiente lavoro, qualcuna si è pure rifiutata di
pagare la camera. Fatto sta che le regole su come comportarsi con i clienti, su
quanto chiedere loro e sugli orari di presenza al bar le dettava la AC1. Al
riguardo così si sono espressi________: "è
stata la AC1 a spiegare alle ragazze come dovevano comportarsi, in particolare
aveva dato loro indicazioni sulle tariffe da praticare con i clienti per le
prestazioni sessuali e sul fatto che dovessero "agganciare" i clienti
al bar facendosi offrire da bere e poi portandoli in camera. Le ragazze
dovevano stare nel bar tutto il giorno e la notte in camera. La AC1 mi aveva
detto che era meglio se non uscivano. Io penso che in quei 3 giorni le ragazze
non abbiano mai visto un raggio di sole. Il locale rimaneva aperto 7 giorni su
7" (Verbale MP 17.03.00); ________ : "a Magliaso mi dovevo prostituire. E' stata la donna
bionda con le labbra pronunciate che io riconosco nella foto/trittico no.
558878.
(n.d.r. AC1), a dirmi che a Magliaso mi dovevo prostituire. Questa donna
mi disse che nel bar dovevo avvicinare dei potenziali clienti, poi se loro
richiedevano mie prestazioni li dovevo accompagnare in camera, e concedere
quanto richiesto. La donna mi disse per un rapporto sessuale dovevo chiedere al
cliente una somma non inferiore ai Frsv. 100.-, e mi spiego: per un coito orale
la somma richiesta doveva essere di Frsv. 100.-; per un rapporto completo la
somma doveva essere almeno di Frsv. 250/300.- Quello che riuscivo a richiedere
era per me; non dovevo dare ad alcuno una percentuale. lo dovevo solo pagare la
camera in ragione di Frsv. 50.- e Frsv. 30.- per i pasti."
(verbale PS 14.03.00); "Confermo che é
stata la AC1 a dare precise indicazioni sulle tariffe da chiedere ai clienti,
sul tempo che potevamo stare con loro e in genere su come comportarci"
(verbale MP 20.03.00); ________: "Non
mi ha dato delle indicazioni precise su come comportarmi con i clienti, mi ha
detto solo che non potevo chiedere meno di fr. 100.-" (verbale
MP 20.03.00); e ________: "Per la
singola aveva chiesto fr. 100.-- ognuna, mentre per la doppia fr. 50.- ognuna.
Ha precisato di tenere in ordine la camera. Inoltre ci diceva che potevamo
accompagnare i clienti in camera, e che a lei non interessava la cifra che si
chiedeva al cliente. A lei interessava unicamente che noi pagavamo regolarmente
l'affitto. La mia amica d'avventura ________, ha pagato subito la sua parte
d'affitto, perchè aveva i soldi. Io avrei pagato, quando avevo la possibilità
vale a dire dopo aver guadagnato del denaro prostituendomi."
(verbale PS 10.03.00).D'altra parte appare del tutto ovvio che queste ragazze
che nulla conoscevano della Svizzera, nemmeno avessero un'idea di quanto
chiedere al cliente, non immaginandosi certo che il cliente fosse disposto a
pagare cifre attorno a due stipendi percepiti da una sarta al loro paese. Ciò è
tanto più logico e conseguente con il fatto che era la AC1 che aveva investito il
denaro e quindi era lei la persona maggiormente interessata che il business
funzionasse in modo ottimale, e l'affare sarebbe andato bene solo se le ragazze
avessero fatto bene il loro mestiere.
A proposito della libertà
di movimento delle ragazze, poco importa se sia stato detto loro che non
potevano lasciare il locale nemmeno durante le ore di chiusura, determinante
restando il fatto che alle stesse è stata consegnata unicamente la chiave della
camera e non quella dell'ingresso dell'esercizio pubblico cosicchè, per uscire,
avrebbero comunque dovuto chiederla al bancone del bar di guisa che la gerenza
poteva controllare i loro movimenti, inibendo di fatto la loro libertà di
movimento.
A tutto questo aggiungasi
che le ragazze sono giunte a Magliaso senza mezzi (comunque scarsi, nel
migliore dei casi qualche centinaio di franchi), una addirittura senza vestiti
tant'è che fu accompagnata ad acquistarne dei consoni, sprovviste di documenti,
senza conoscere nulla dei luoghi (nemmeno sapevano da che valico erano
transitate, ricordandosi che l'osteria non doveva essere lontana dal confine
poiché ci sono giunte dopo pochi minuti, mentre il cameriere ________ ________
ed il ________non le hanno verosimilmente mai viste uscire dall'EP),
assolutamente nell'impossibilità di rivolgersi a chicchessia per qualsiasi
evenienza, non conoscendo che coloro che le avevano sospinte rispettivamente
mantenute nella prostituzione. Emblematico al riguardo l'episodio occorso alla ________
che, sentitasi male, ha comunque rifiutato qualsiasi assistenza medica per
paura di essere scoperta dalla polizia. Rilevasi che, una volta interrogata
dagli inquirenti, i medici le hanno poi prescritto dei farmaci per il cuore. Al
riguardo così la ________: "effettivamente
é vero che c'é stata una ragazza che stava male. Aveva problemi di cuore ed é
svenuta. Era la ________. A occuparsi della cosa era stata la ________, che
però telefonava regolarmente alla AC1 per chiedere istruzioni. Qualcuno ha
detto che bisognava andare in farmacia a prendere delle medicine, ma il ________
ha detto che senza ricetta medica la farmacia non avrebbe dato medicine per il
cuore. Il ________ si é offerto di portare la ragazza dal medico ma la Ion non
ha voluto e il tutto é stato rinviato al giorno dopo quando poi siamo state
arrestate." (verbale MP 20.03.00) e la stessa ________: "é vero che una volta nel bar sono svenuta. Già da
quando stavo in Romania ho dei problemi al cuore e quando sono nervosa mi sento
male.
Dopo
il mio arresto sono stata visitata dal medico che mi ha dato delle medicine sia
per il cuore che per lo stomaco.
Quando
sono svenuta é intervenuta la ________ che subito ha telefonato alla AC1.
Quest'ultima é arrivata dopo poco e mi ha proposto di chiamare un dottore, cosa
che non ho voluto perché avevo i documenti falsi. " (verbale MP
20.03
).
Ne discende che, tutto ben
valutato, deve essere ritenuto che le ragazze si trovavano in un quadro
costrittivo che nemmeno permetteva loro non solo di autodeterminarsi se
prostituirsi o meno ma pure la loro libertà era pesantemente condizionata ed
intralciata nell'esercizio della professione dalle regole imposte dalla AC1
sulle tariffe sia della camera sia da applicare ai clienti, dal fatto di non
disporre della chiave del locale negli orari notturni, di non conoscere
nessuno, di non avere altri mezzi che il proprio corpo da vendere a
sconosciuti, in guisa di che, affermare che le ragazze fossero libere di
esercitare il meretricio è, ancora una volta, poco serio. L'imputazione merita
pertanto conferma.
3.
La ripetuta infrazione
alla LDDS
Al riguardo non occorre
spendere molte parole per affermare che la AC1 ha dato ospitalità alle persone
indicate nell'atto di accusa consapevole che non avevano alcun permesso di
risiedere nel nostro paese. Lo ha fatto poiché la presenza di queste persone
era necessaria per organizzare l'attività. Non a caso è dal mese di settembre
1999, allorquando sono iniziate le trattative con il ________per rilevare
l'osteria, che la donna ha cominciato ad ospitare il ________, che entrò in
società con lei ed ebbe poi il compito di reperire le ragazze e la ________ che
funse poi da aiuto gerente nell'esercizio come tale. Altro che motivi onorevoli
per la relazione che aveva con il ________ come preteso, ancora una volta in
maniera financo pretestuosa, dalla difesa.
Considerata la
prescrizione settennale il reato deve essere ritenuto a partire da novembre
1999.
Per quel che concerne il
concorso in relazione al soggiorno delle cinque ragazze fermate dalla polizia,
rilevasi che la LDDS persegue lo scopo di proteggere il territorio da residenze
clandestine mentre la tratta ed il promovimento sono reati che ledono la sfera
sessuale delle persone, in guisa di che il concorso, pur essendo di scarsissimo
peso, deve essere ammesso.
4.
Il Favoreggiamento
AC1, dopo le prime
reticenze, ha poi ammesso che la sera dell'8 marzo 2000 non ha incontrato
"________" per caso, ma è andata a prenderlo nei pressi della zona di
confine dietro indicazioni del ________, sapendo che egli era colpito da
provvedimento di espulsione e che, pertanto, non poteva non solo risiedere ma
nemmeno entrare in Svizzera. A suo dire ________ era pure il compagno della ________,
e avrebbe dovuto essere alloggiato anche lui all'________ (verbale MP
10.12
). Egli sarebbe pure colui che avrebbe accompagnato alcune delle cinque
ragazze a Magliaso, le altre essendo state portate invece dal di lui fratello.
Sia che sia AC1 sapeva che ________ era colpito da espulsione e, ciononostante,
lo ha atteso in zona di confine, sapendo che entrava in Svizzera illegalmente,
ed aveva l'intenzione di dargli alloggio. Significativo di poi al riguardo il
tentativo di fuga sull'autostrada dalle forze dell'ordine, accelerando fino a
velocità folle. In siffatte evenienze l'accusa deve essere confermata senza
ulteriori commenti.
5.
La pornografia
In occasione della
perquisizione esperita presso la sua abitazione, sono state rinvenute due
cassette di pornografia "dura", e meglio ritraenti atti sessuali con
animali e con escrementi umani, proibite dalla legge (art. 197 cifra 3 CP). AC1
ha spiegato agli inquirenti che, nell'ambito della sua attività di prostituta,
le è capitato di aver mostrato queste immagini a dei clienti che ne hanno fatto
richiesta: "Quasi tutte le videocassette
trovate al mio domicilio sono state portate da un cliente del quale non voglio
fare il nome. Il tutto risale ad un paio di anni fa. E' capitato che ho fatto
visionare tali filmati ad alcuni clienti che ne hanno fatto richiesta.
L'interrogante mi comunica che la visione di questo materiale é proibita dalla
legge" (verbale PS 07.02.02). Si tratta di fatti avvenuti nel
corso dell'anno 2000. Al dibattimento la donna ha tentato di equivocare
sostenendo che proprio quelle cassette di pornografia dura sarebbero state viste
da altre ragazze cui lei metteva a disposizione l'appartamento per incontri
intimi a pagamento, che le avrebbero poi comunicato il relativo contenuto,
senza che le requisisse perché le facevano schifo (ver. dib. p.2). Questo
giudice non crede alle ritrattazioni della donna. Innanzi tutto le affermazioni
fatte in polizia sono oltre modo chiare: a precisa domanda ha risposto di aver
mostrato a clienti tali immagini, spiegando che le cassette furono portate da
un cliente. Non ha minimamente fatto cenno a informazioni o comunicazioni che
le sarebbero pervenute da terzi. A ciò aggiungasi che il fatto di aver mostrato
immagini del genere a clienti, quantunque proibito dalla legge, appare
senz'altro conforme, senza voler sbilanciarsi in considerazioni di natura
moralistica, alla sua attività. Sia che sia AC1 non aveva alcuna ragione di
affermare cose non vere in polizia, diversamente dall'aula laddove ha cercato
di sottrarsi alle sue responsabilità. Nulla consente peraltro di affermare che
il contenuto di quelle cassette sarebbe stato in realtà scoperto da una o più
ragazze: AC1 non ha spiegato chi sarebbe stato a riferirle quanto pretende, in
che circostanze e perché avrebbe mentito ai poliziotti. Osservasi inoltre che
quand'anche stesse la versione riferita al dibattimento, i locali in cui le
ragazze si prostituivano erano suoi, le cassette erano pertanto nella sua sfera
d'influenza e, nella misura in cui non le ha ritirate, ne ha consentito l'uso,
lasciandole a disposizione nei locali sapendo che sarebbero servite a
soddisfare le esigenze di qualche cliente particolare, rendendo in altre parole
accessibile quel materiale alle prostitute ed ai clienti (Corboz, Les
infractions en droit suisse, Vol I, p. 813).
Quanto al periodo in cui
sono avvenuti i fatti, rilevasi che AC1 ha eserictato il meretricio fino al
2002.
e che, nella migliore delle ipotesi per lei, questi fatti, svoltisi nel
2000, sono accaduti nel mese di febbraio, ossia prima che venisse arrestata la
prima volta.
Ne discende che, pur non
avendo influito in modo significativo nella commisurazione della pena,
l'imputazione va ammessa.
6.
L'infrazione aggravata
alla LCS
Già si è detto che la
donna, inseguita dalla polizia, avendo con sé in auto il ________ di cui sapeva
essere colpito da espulsione, sull'autostrada A2 la notte dell'8 marzo 2000 si
è lanciata in una corsa a velocità elevatissima: 180 km/h almeno da Mendrisio
fino a Lugano/Paradiso dove, poco dopo l'uscita dell'autostrada, è finalmente
stata fermata. Nella misura in cui ha circolato a più di 30 km/h rispetto al
limite di 120 Km/h la donna si è resa colpevole di infrazione aggravata ai
sensi dell'art. 90 cifra 2 LCS.
7.
L'infrazione alla LFStup
L'imputata è rea confessa.
________e ________ erano suoi buoni clienti. Sapeva che tra i due non vi erano
buoni rapporti. Sapeva inoltre che ________ disponeva di cocaina per averne
pure fatto uso assieme. Era pure al corrente che ________ne voleva acquistare
per sé e pure da vendere, come ha precisato in aula. Per non perdere i due
clienti ha quindi fatto da tramite per l'acquisto, in alcune occasioni, di
complessivi 50 g. ca. da ________, sostanza poi consegnata a ________, senza
trarre, dalla mediazione, alcun compenso diretto, il suo scopo in definitiva
essendo quello di conservare i clienti. Così la AC1 alla polizia:
"
Riassumendo confermo che io ho fatto solo da "trait
d'union" tra ________ e ________.
Confermo che io ritengo che tra settembre ed ottobre 2001 ho messo
in contatto ________ e ________ in 3 o 4 occasioni per un'ipotetica consegna di
50.
grammi di cocaina. (...)
I miei contatti in riferimento alla cocaina con ________ confermo
che sono cominciati nell'ottobre 2000 e sono proseguiti sino a sabato 10
novembre 2001. lo con ________ mi sono incontrata per questioni professionali
15/16 volte ed in queste 15/16 volte in una decina lui ha portato della cocaina
che mi ha offerto gratuitamente e che abbiamo sniffato assieme. Assolutamente
non glielo ho pagata ed assolutamente lui non ha preteso che io gliela pagassi
o che la cocaina facesse parte del pagamento per il nostro rapporto" (verbale PS 16.11.01).
8.
L'esercizio illecito
della prostituzione
L'imputata ha precisato di
aver cessato di esercitare il meretricio a partire dal 2002. L'infrazione è
pertanto prescritta dato che sono passati più di tre anni.
VI La commisurazione
della pena
1.
Giusta l'art. 63 CP
il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla
colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore
e delle sue condizioni personali. L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando
il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non
più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo
legale della specie di pena. La gravità della colpa è il criterio fondamentale
per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione
numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito
(determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione
del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o
reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in
particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale,
l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli
eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la
perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione
prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV
112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia
quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF
122.
IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono
nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto
discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito
spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF
19.
giugno 2003 in re M.)
Per il resto è appena il caso di ricordare che nella
commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento,
le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga
fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all’art. 63 CP,
disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure
appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di
apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S.).
2.
Innanzi tutto va
detto che i reati di tratta di essere umani e di promovimento della
prostituzione sono per definizione tra i più abietti perché ledono la libertà
delle persone nella loro sfera più intima.
Per AC1 ha da essere
ritenuta una colpa grave. Di buona formazione, laureata in economia e docente
di lingue, senza particolari difficoltà né economiche né di integrazione, ha
scelto di avviare un postribolo incurante delle condizioni delle ragazze di cui
sapeva essere state ingaggiate dal suo compagno che viveva proprio di questa
attività. Sapeva che venivano da paesi poveri e che di certo la decisione di
prostituirsi non era libera, ma viziata dalla loro povertà. Non si tratta di
dare giudizi morali ma, per fare un confronto fra lei e le cinque ragazze
romene fermate dalla polizia, si può tranquillamente affermare che se per AC1
la decisione di esercitare il meretricio è frutto di una libera scelta, per le
cinque giovani donne romene è invece frutto della loro condizione di povertà.
Donna intelligente e
scaltra, AC1 ha agito per puro fine di lucro, per incrementare le sue entrate,
investendo gran parte dei suoi averi verosimilmente provenienti dalla sua
attività di prostituta, nel bordello che intendeva gestire. Prendendo anche
solo a riferimento la sua notifica di tassazione per gli anni 99/00 si ha che
ella non aveva certo bisogno di aprire un postribolo per guadagnarsi da vivere
e per mantenere la figlia. E per raggiungere tale fine ha leso la libertà sessuale
di più giovani donne. Ma tant'è, gli ambienti da lei frequentati, vicini alla
prostituzione, che di regola sono criminogeni, le hanno di certo fatto ritenere
che in fondo trarre benefici economici dall'esercizio del meretricio altrui,
peraltro esercitato in modo non assolutamente libero, fosse una buona cosa per
incrementare i propri guadagni.
Il concorso tra i reati di
cui ai punti 1,2,3 e 4 non ha pesato granchè, essendo tutti reati inseriti
nell'unico disegno che era quello di avere un proprio bordello, da cui poter
ricavare ottimi profitti, data anche l'ingente somma di denaro investita.
Irrilevante è pure
risultato il reato di pornografia, essendo quelle immagini destinate ad un
pubblico adulto, nell'ambito della sua attività di meretrice.
Per contro sconcerta
constatare come una madre, già detenuta in carcere preventivo per un paio di
settimane, rilasciata in libertà provvisoria, pur di tenersi buoni dei clienti
e, quindi, in definitiva, per meri scopi di lucro, si metta a trafficare cocaina
destinata per finire alla vendita a terzi, incurante della messa in pericolo
della salute pubblica in particolare dei nostri giovani. Ciò deve essere
ritenuto come un fattore aggravante importante della colpa sia per il tipo di
reato sia per il fatto che AC1 ha delinquito in libertà provvisoria.
Ne discende che, astrazion
fatta delle circostanze attenuanti di cui al seguente considerando, si
giustificherebbe una pena attorno ai 24 mesi di detenzione.
3.
A favore
dell'imputata è stata innanzi tutto considerata la sua incensuratezza.
Sempre a diminuzione della
colpa v è il lungo tempo trascorso, in senso tecnico, dai fatti (art. 64 CP) e
meglio per quelli per i quali è trascorso almeno un periodo pari ai 2/3 del
termine di prescrizione (DTF 132 IV 1). Dalla sua seconda messa in libertà
provvisoria non risulta che AC1 abbia nuovamente interessato la giustizia
penale o si sia resa colpevole di ulteriori infrazioni alla legge. Tale
circostanza, peraltro nemmeno invocata, viene ritenuta d'ufficio in ossequio
alla recente giurisprudenza della corte di cassazione (CCRP 20 settembre 2006
in re N.). A ciò aggiungasi la constatazione della violazione del principio di
celerità riferita al fatto che dal primo arresto son passati oltre 6 anni e dal
secondo quasi 5 prima della pronuncia della sentenza di primo grado (DTF 130 IV
54).
A prescindere dal fatto
che l'imputata intendeva gestire il bordello per diversi anni (almeno 8), forza
è constatare che l'attività si è limitata a tre giorni e, pertanto, nel risultato
la tratta, rispettivamente il promovimento - che sono, con l'infrazione alla
LFStup, i reati più gravi - non hanno prodotto un risultato particolarmente
grave: tale considerazione deve essere posta a favore dell'imputata, a
prescindere dalla sua reale intenzione (CCRP 3 agosto 2006 in re W.).
Per finire va pure
ritenuto un comportamento processuale tutto sommato collaborativo: al di là
della negazione di alcuni fatti, stanti le non particolari esigenze poste dalla
giurisprudenza per ammettere tale attenuante generica, il diritto di tacere e
di mentire essendo di rango costituzionale, va pur dato atto a AC1 che, a parte
le prime reticenze, spiegabili verosimilmente con il disagio dettato dal suo
stato di detenzione, ha ammesso in buona parte le sue responsabilità. Certo, il
fatto di aver delinquito, mediando fra due persone lo spaccio di cocaina, in
libertà provvisoria sta a significare che, almeno fino a quel momento, AC1 non
aveva tratto dalla prima inchiesta i necessari insegnamenti, ma il tempo trascorso
senza delinquere dopo il secondo arresto, quello del 14 novembre 2001 e la
nascita del secondo figlio, peraltro certamente traumatica e portatrice di
sofferenza per il decesso del gemello, inducono a ritenere che la prognosi
ancora non può dirsi del tutto sfavorevole.
Non sono per contro state
ritenute le attenuanti specifiche pretese dalla difesa e meglio dell'aver agito
per incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende per
l'imputazione N.4: è vero che AC1 è andata a prendere ________ dietro richiesta
del ________, ma tale atto deve essere letto unicamente quale cortesia fatta al
socio in affari. Così come per l'attenuante dei motivi onorevoli pretesa per
l'imputazione N. 3: le persone in questione sono state ospitate in relazione
all'apertura e all'esercizio del postribolo.
Con il che, tutto ben
ponderato, si giustifica una pena di 15 mesi di detenzione con il beneficio
della sospensione condizionale per due anni. L'applicazione dell'art 196 cpv. 3
CP impone il cumulo della multa. Considerata l'attuale situazione personale di AC1
in particolare dei suoi mutati oneri soprattutto di madre di un secondo figlio,
unita al fatto che, almeno all'apparenza, ella non dovrebbe più ricadere negli
stessi errori - benchè in aula non abbia espresso una sola parola di pentimento
rispettivamente di comprensione per le cinque vittime da lei definite semplici
prostitute alla ricerca del lusso - questo Presidente ha ritenuto di non dover
ulteriormente incidere sul patrimonio della donna, infliggendole una multa di
fr. 700.- che potrà essere compensata con il saldo del conto a lei intestato
che le viene qui dissequestrato.
VII Le confische e
le spese
Pacifica la confisca delle
cassette pornografiche in quanto trattasi di immagini proibite.
Nel corso dell'inchiesta
il PP ha ordinato il sequestro del conto della AC1 presso la banca del ________.
Con decisione 27 febbraio 2002 il Magistrato inquirente ha provveduto al
dissequestro della somma di chf 20'000.-. Il saldo attuale può esserle
dissequestrato, dedotti ben inteso la multa e gli oneri processuali a suo
carico (art. 9 CPP), il proscioglimento dal capo di accusa n.8 non avendo
influito minimamente sul giudizio, trattandosi di una questione tecnica legata
al tempo trascorso.
Per il resto, in merito
alla documentazione di cui al classificatore verde va detto che è ben vero che
è stata acquisita mediante sequestro, ma si tratta comunque di documenti agli
atti. Gli stessi non rientrano nel concetto di corpus sceleris soggetto a
confisca. Rimangono acquisiti agli atti quali effetti personali dell'incarto.
L'autorità competente valuterà, in caso di richiesta, una volta cresciuta in
giudicato la presente, se ed in che misura le potranno essere restituiti.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,
tranne ai quesiti no. 8, 9, 11.1 e 11.3;
visti gli art. 195, 196, 197, 198, 199, 305
CP; 23 LFDDS; 19 cifra 1 LS; 90 cifra 2 in rel. con art. 32 LCstr, 4a ONC e 22
OSStr;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle
spese
dichiara e pronuncia:
1.
AC1 è autrice colpevole di
1.1
tratta di esseri umani
per avere, tra il
mese di gennaio ed il 7 marzo 2000, a Milano e Magliaso, agendo in correità con
________, allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,
esercitato organizzandola la tratta di almeno cinque ragazze rumene procurando
loro il lavoro quali prostitute presso l’________ a Magliaso;
1.2
promovimento della
prostituzione
per avere, tra il 6
e l’8 marzo 2000, a Magliaso, in correità con ________, ________ e tale ________
alias ________, detta “________” leso la libertà d’azione di persone dedite
alla prostituzione, sorvegliandole in questa loro attività o imponendo loro il
luogo, il tempo, l’estensione od altre circostanze inerenti all’esercizio della
prostituzione;
1.3
ripetuta infrazione
alla LDDS
per avere, tra novembre
1999.
e marzo 2000 a Magliaso e Lugano, in correità con ________ e ________,
facilitato il soggiorno illegale di persone in Svizzera, e meglio per avere,
1.3.1
tra il 6 e l’8 marzo 2000, a Magliaso dato alloggio alle cittadine rumene ________ (________), ________ (________), ________
(________), ________ (________), ________, benché consapevole del fatto che
fossero prive dei necessari permessi di entrata e residenza nel nostro Paese,
rispettivamente in possesso di falsi documenti di legittimazione;
1.3.2
tra il mese di novembre
1999.
ed il mese di marzo 2000, in più occasioni dato ospitalità al cittadino
rumeno ________ alias “________”, benché consapevole del fatto che per entrare
in Svizzera utilizzava un passaporto falso ungherese e, che, pertanto, non
disponeva di permesso di entrata o di soggiorno in questo paese;
1.3.3
tra il mese di novembre 1999
ed il mese di marzo 2000, in un numero imprecisato di occasioni dato alloggio a
________, alias “________”, detta “________”, cittadina rumena che sapeva
sprovvista di un valido permesso di entrata rispettivamente di soggiorno in
Svizzera;
1.4
favoreggiamento
per avere, l’8 marzo 2000, a Chiasso, conformemente a quanto stabilito con il proprio amico ________, prendendo a bordo
del proprio veicolo VW Corrado TI ________, il cittadino rumeno ________, alias
________, che aveva appena valicato il confine passando dalla rete in zona
“Corni della Breggia” e che sapeva essere oggetto di un provvedimento di espulsione
- effettivamente pronunciato con DA 30.11.1999 di questo Ministero pubblico –
sottratto una persona all’esecuzione di una pena;
1.5
pornografia
per avere, nel
corso del 2000, a Lugano, facendo visionare a clienti due videocassette con
scene di atti sessuali con animali e escrementi umani, mostrato
rappresentazioni con immagini di pornografia vietata;
1.6
infrazione
aggravata alla LCStr
per avere, l’8 marzo 2002,
tra Chiasso e Lugano, al volante dell’autovettura VW Corrado (TI ________ ),
condotto un veicolo a motore alla velocità di 180 km/h su un tratto in cui la velocità massima consentita risultava essere di 120 km/h;
1.7
infrazione alla LFStup
per avere, tra i
mesi di giugno ed ottobre 2001, a Lugano e Ligornetto, senza essere autorizzata,
in 5 o 6 diverse occasioni, agendo per conto di ________, negoziato e quindi
acquistato da ________ al prezzo di fr. 130/150.- il grammo complessivamente
gr. 50 di cocaina;
e meglio come descritto
nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
2.
AC1 è prosciolta
dall’accusa di esercizio illecito della prostituzione.
2.
AC1 è condannata:
2.1
alla pena di 15 (quindici)
mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento di una multa di
fr. 700.--;
2.3
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
4.
E' ordinata la confisca di
due cassette pornografiche già sequestrate dalla polizia.
5.
Dedotti la multa, la tassa
di giustizia e le spese processuali, è ordinata la restituzione a AC1 del saldo
del conto numero ________ presso la banca del Sempione a lei intestato.
6.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza integrale.
Intimazione a:
-
-
-
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'480.--
Multa fr. 700.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 2'730.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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