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Decisione

72.2005.21

Rapina, consumo stupefacente, violazione norme circolazione

25 agosto 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di curatrice è anche sintomatico di volersi assumere le proprie responsabilità.

Per cui la difesa chiede una pena non superiore ai 7 mesi, da sospendere

condizionalmente. Non si oppone alla confisca, anche se non si tratta di

oggetti serviti in senso stretto per compiere i reati.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. rapina

per

avere,

a __________,

il 28

novembre 2003,

nei

pressi della fermata del trenino Lugano-Ponte Tresa,

usando

violenza contro PC 1 e rendendola incapace di opporre resistenza commesso un

furto in suo danno, conseguendo una refurtiva di almeno fr. 200.00 e €100?

1.2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti, ripetuta

per

avere,

senza

essere autorizzato,

nel

periodo fine novembre 2002 - fine novembre 2003,

nel

Luganese,

consumato

almeno 0,2/0,3 grammi di cocaina due volte al mese nonché fumato almeno dieci

spinelli di marijuana?

1.3. infrazione

alle norme della circolazione

per

avere,

il 28

novembre 2003,

sulla tratta

Lamone – Ponte Tresa,

circolato

con il veicolo Citroen Saxo __________, dopo avere consumato degli stupefacenti

e meglio

come descritto dall’ atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.

Deve

subire la confisca di quanto sequestrato?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti;

visti gli art. 18, 36, 41,

58, 63, 68, 69 e 140 CP;

19a

LStup, 90 LCStr,

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

rapina

per

avere,

a __________,

il 28

novembre 2003,

nei

pressi della fermata del trenino Lugano-Ponte Tresa,

usando

violenza contro PC 1 e rendendola incapace di opporre resistenza commesso un

furto in suo danno, conseguendo una refurtiva di almeno fr. 200.00 e €100.

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti, ripetuta

per

avere,

senza

essere autorizzato,

nel

periodo fine novembre 2002 - fine novembre 2003,

nel

Luganese,

consumato

almeno 0,2/0,3 grammi di cocaina due volte al mese nonché fumato almeno dieci

spinelli di marijuana.

1.3

infrazione

alle norme della circolazione

per

avere,

il 28

novembre 2003,

sulla

tratta Lamone – Ponte Tresa,

circolato

con il veicolo Citroen Saxo __________, dopo avere consumato degli stupefacenti

e meglio

come descritto nell’ atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di

10.

(dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 anni.

4.

È ordinata

la confisca del passamontagna e il dissequestro degli altri oggetti.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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