72.2005.21
Rapina, consumo stupefacente, violazione norme circolazione
25 agosto 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2005.21
Data decisione, Autorità:
25.08.2005, PENAL
Titolo:
Rapina, consumo stupefacente, violazione norme circolazione
CONSUMO DI STUPEFACENTI
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
RAPINA
art. 140 agg. 1 CPS
art. 90 LCSTR
art. 19 cpv. a LSTUP
Incarto n.
72.2005.21
Mendrisio,
25 agosto 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Roberta Arnold,
dr. iur,
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 29.11.2003 al 24.12.2003;
prevenuto colpevole
di:
1. rapina
per avere,
a __________,
la sera del 28 novembre 2003,
nei pressi della fermata del trenino Agno-Ponte
Tresa,
usando violenza contro PC 1 e rendendola incapace
di opporre resistenza commesso un furto in suo danno, conseguendo una refurtiva
di almeno fr. 200.00 e €100;
ed in specie
dopo essere partito dalla sua abitazione di
Lamone a bordo del proprio veicolo,
portando seco un passamontagna da lui preparato
all’uopo,
raggiunto __________,
parcheggiato vicino al distributore __________,
atteso l’uscita della commessa,
osservando la direzione presa da quest’ultima,
seguitola a piedi fino alla fermata del trenino
Agno-Ponte Tresa,
mettendosi sul viso il passamontagna per non
farsi riconoscere,
balzando davanti alla commessa e cercato di
strapparle la borsetta (contenente fr. 200.00 (duecento), Euro 100.00 (cento),
bigliettini ed oggetti vari), facendola contemporaneamente cadere a terra e
procurandole così, le lesioni alla testa attestate dal certificato medico del
28 novembre 2003 dell’Ospedale Civico di Lugano;
cercato l’accusato di strappare una seconda volta
la borsetta, che la vittima tratteneva, riuscendo egli nel suo intento,
cadendo parimenti l’accusato, rialzandosi
immediatamente e dandosi alla fuga a piedi con la refurtiva, urtando nel mentre
uno scooterista,
ed infine allontanandosi a bordo del proprio
veicolo portando seco la borsetta sottratta.
ritenuto altresì che il giorno precedente
l’accusato aveva esperito un sopralluogo per verificare i movimenti della
commessa al momento della chiusura serale del distributore di benzina.
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti, ripetuta
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo fine novembre 2002 - fine novembre
2003,
nel Luganese,
consumato,
un imprecisato quantitativo di cocaina per via
nasale ma almeno 0,2/0,3 grammi due volte al mese nonché fumato almeno dieci
spinelli.
3. infrazione
alle norme della circolazione,
per avere,
il 28 novembre 2003,
sulla tratta Lamone – Ponte Tresa (andata e
ritorno),
circolato a bordo del veicolo Citroen Saxo __________,
dopo avere consumato degli stupefacenti, risultando positivo alla cocaina ed
alla marijuana al momento del suo esame tossicologico delle urine di data 29
novembre 2003.
fatti avvenuti:
nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reati previsti:
dagli art. 140 cifra 1 CP; art. 19a LStup; art. 90 cifra 1 v. LCStr, richiamato
l’art. 2 v. ONC.
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 22/2005 del 28 febbraio 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia (GP) DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato integralmente l’atto di accusa in esame,
conclude chiedendo che l’accusato venga condannato a:
- 14 mesi
sospesi condizionalmente
- la
confisca di quanto indicato nell’ ACC
Chiede
inoltre il rinvio alla PC che non si è fatta viva.
§ Il Difensore, il quale concordando con l’esposizione
fattuale e giuridica di quanto esposto nell’ ACC, chiede che la commisurazione
della pena venga ridotta, tenendo conto della colpa e del passato
dell’imputato. AC 1 non ha mai pianificato di esercitare o minacciare atti di
violenza sulla vittima. Aveva pianificato lo scippo senza tener conto di
un’eventuale resistenza da parte della vittima, che ha poi portato al suo
ferimento. Quindi il comportamento violento è stato adottato per vincere la
resistenza della stessa e non per farle del male. Quindi il suo agire non è
stato concepito, ma trasformato, in rapina. Se la vittima non avesse reagito,
oggi tratteremmo di un furto di lieve entità. Pertanto è arbitrario sostenere
che AC 1 ha dato evidenza di particolare pericolosità. Va tenuto conto anche
del fatto che il vizio del gioco a questi livelli consiste in una malattia di
cui non si può incolpare l’imputato. I sintomi consistono anche nel compiere
reati per poter finanziare tale attività. Pur non sostenendo che in casu
abbiamo una scemata responsabilità, bisogna tener conto di questo fatto, che lo
ha portato a infrangere la legge. Il fatto che abbia delegato alla PP il ruolo
Fatti
di curatrice è anche sintomatico di volersi assumere le proprie responsabilità.
Per cui la difesa chiede una pena non superiore ai 7 mesi, da sospendere
condizionalmente. Non si oppone alla confisca, anche se non si tratta di
oggetti serviti in senso stretto per compiere i reati.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. rapina
per
avere,
a __________,
il 28
novembre 2003,
nei
pressi della fermata del trenino Lugano-Ponte Tresa,
usando
violenza contro PC 1 e rendendola incapace di opporre resistenza commesso un
furto in suo danno, conseguendo una refurtiva di almeno fr. 200.00 e €100?
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti, ripetuta
per
avere,
senza
essere autorizzato,
nel
periodo fine novembre 2002 - fine novembre 2003,
nel
Luganese,
consumato
almeno 0,2/0,3 grammi di cocaina due volte al mese nonché fumato almeno dieci
spinelli di marijuana?
1.3. infrazione
alle norme della circolazione
per
avere,
il 28
novembre 2003,
sulla tratta
Lamone – Ponte Tresa,
circolato
con il veicolo Citroen Saxo __________, dopo avere consumato degli stupefacenti
e meglio
come descritto dall’ atto di accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
3.
Deve
subire la confisca di quanto sequestrato?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti;
visti gli art. 18, 36, 41,
58, 63, 68, 69 e 140 CP;
19a
LStup, 90 LCStr,
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
rapina
per
avere,
a __________,
il 28
novembre 2003,
nei
pressi della fermata del trenino Lugano-Ponte Tresa,
usando
violenza contro PC 1 e rendendola incapace di opporre resistenza commesso un
furto in suo danno, conseguendo una refurtiva di almeno fr. 200.00 e €100.
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti, ripetuta
per
avere,
senza
essere autorizzato,
nel
periodo fine novembre 2002 - fine novembre 2003,
nel
Luganese,
consumato
almeno 0,2/0,3 grammi di cocaina due volte al mese nonché fumato almeno dieci
spinelli di marijuana.
1.3
infrazione
alle norme della circolazione
per
avere,
il 28
novembre 2003,
sulla
tratta Lamone – Ponte Tresa,
circolato
con il veicolo Citroen Saxo __________, dopo avere consumato degli stupefacenti
e meglio
come descritto nell’ atto di accusa.
2.
Di
conseguenza AC 1 è condannato:
2.1
alla pena di
10.
(dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 anni.
4.
È ordinata
la confisca del passamontagna e il dissequestro degli altri oggetti.
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
PC 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 450.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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