72.2005.23
Violenza carnale, coazione sessuale, reato collettivo (200 CP)
7 luglio 2005Italiano71 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2005.23
Data decisione, Autorità:
07.07.2005, PENAL
Titolo:
Violenza carnale, coazione sessuale, reato collettivo (200 CP)
COAZIONE SESSUALE
REATO COLLETTIVO
VIOLENZA CARNALE
art. 189 CPS
art. 190 CPS
art. 200 CPS
Incarto n.
72.2005.23
Lugano,
7 luglio 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dei
giudici:
Claudio Zali
(Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori
giurati:
AS 1
AS 2
AS 3
AS 5
AS 6
con la segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Conviene oggi
nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia
per giudicare
AC 1
e domiciliato a __________
detenuto dal 12 novembre 2004;
prevenuto colpevole
di:
1. violenza
carnale, aggravata
siccome commessa collettivamente,
per avere,
la notte tra il 30 e il 31 agosto 1993,
a __________, __________ e __________ (in
località __________),
AC 1,
agendo in correità con __________ e __________,
usando violenza e minaccia, e comunque rendendola
inetta a resistere, ripetutamente costretto la signora __________
a subire la congiunzione carnale,
e meglio, per avere:
-
a __________, a bordo dell'auto Renault targata __________,
di
proprietà di __________,
in
cui avevano preso posto __________ e __________,
mentre
AC 1 si era nascosto nel relativo baule, accessibile dal sedile posteriore,
affiancato
PC1., che camminava in direzione di __________, convincendola a salire a bordo
della vettura, con la fallace promessa di portarla a Campione d'Italia,
sottacendole nel contempo la presenza di __________ nel baule, il quale l'aveva
in precedenza molestata;
-
ad __________, subito dopo che AC 1 era improvvisamente rientrato nella parte
posteriore dell'abitacolo nel baule, sorprendendo PC 1
deviato
in direzione di __________ – __________ così come tra gli autori in precedenza
concordato, e allo scopo di costringere
PC
1. a subire rapporti sessuali, ignorando le ripetute suppliche della vittima,
che chiedeva di fermare la vettura e di lasciarla scendere, trattenendola
invece con la forza dal tentativo di fuga dal veicolo messo in opera dalla
stessa;
-
a __________, in località __________, in prossimità della locale, appartata
spiaggetta,
circondato
e immobilizzato, in particolare trattenendola per le braccia, PC 1.,
strappandole, o togliendole comunque con la forza, gli indumenti, anche quelli
intimi,
costretto
inoltre PC 1., con violenza e minacce, a subire, in piedi, una prima
congiunzione carnale ad opera di AC 1, e un contemporaneo coito anale da parte
di __________,
persistendo
nell'ignorare le richieste di liberazione della vittima, impossibilitata a
fuggire e in balia dei tre correi,
la
quale, in quel frangente, nonostante fosse colta da un attacco di diarrea
dovuto al panico, riusciva ancora a liberare un braccio, tentando di difendersi
e colpendo l'aggressore che le stava davanti (AC 1) con un tagliacarte che
aveva precedentemente preso dalla borsetta e nascosto nella manica prima di
scendere dall'auto, venendo però gettata a terra e disarmata dai tre autori;
-
sempre sulla spiaggetta in questione, e sotto l'influsso di violenza e minacce
– AC 1 avendola pure minacciata di morte impugnando il tagliacarte sottrattole
– da parte dei tre correi, che non desistevano dai loro propositi,
costretto
PC 1. a subire una seconda e una terza congiunzione carnale, ad opera di AC 1,
rispettivamente di __________, mentre __________ richiedeva, senza ottenerlo,
un coito orale,
abbandonando
in seguito sul posto la vittima, sul cui corpo si riscontreranno ematomi,
escoriazioni, contusioni e lacerazioni sul viso, sulle braccia e nella zona
genitale;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dai
combinati art. 190 cpv. 1 e 200 CP;
2. coazione
sessuale, aggravata
siccome commessa collettivamente,
per avere,
nelle condizioni di tempo e di luogo di cui sub
1,
AC 1,
agendo in correità con __________ e __________,
con le identiche modalità descritte sub 1,
usando violenza e minaccia, e comunque rendendola
inetta a resistere, costretto __________. a subire un atto analogo alla
congiunzione carnale,
e meglio, per avere,
agendo con le modalità di cui sub 1,
costretto __________ a subire un coito anale da
parte di __________, contemporaneo alla prima penetrazione vaginale subita
dalla vittima ad opera di __________;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dai
combinati art. 189 cpv. 1 e 200 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 20/2005 del 28 febbraio 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia (GP) DF 1.
§ RC 1, in rappresentanza
della PC1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- mercoledì 6 luglio 2005 dalle ore 9:30 alle ore 17:50
- giovedì 7 luglio 2005 dalle ore 9:30 alle ore 12:00
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa, considerando che i fatti ivi
descritti trovano riscontro nelle tavole processuali. Sull’aspetto oggettivo,
sottolinea la gravità dei reati, osservando che si è di fronte ad uno degli
episodi peggiori di abusi sessuali di gruppo commessi in Ticino. Ripercorrendo
Fatti
i fatti, il Procuratore rileva come l’accusato abbia agito, accanendosi
brutalmente sulla vittima, compiendo, insieme ai correi, abusi sessuali
reiterati in un lasso di tempo assai lungo, abusi al limite della depravazione,
di nefandezza inaudita, alla soglia dell’agire animalesco, particolarmente
umilianti per la vittima ed estremamente lesivi della di lei integrità fisica e
sessuale. L’accusa evidenzia altresì come l’imputato fu colui che, tra i
correi, ideò il piano criminale, assumendo il ruolo di “capo branco”. Fa notare
inoltre l’assenza di qualsiasi traccia di pentimento da parte di AC 1, ponendo
l’accento sul fatto che l’imputato, dopo i fatti in esame, è fuggito in
Portogallo dove ha continuato imperterrito a commettere abusi sessuali, ma, nei
confronti di una minorenne. Ai fini della commisurazione della pena, il
Procuratore postula l’applicazione dell’aggravante dell’agire collettivo ex
art. 200 CP. Richiama inoltre i precedenti penali a carico dell’accusato,
dichiarando di opporsi a qualsiasi riconoscimento di attenuanti specifiche ai
sensi dell’art. 64 CP; in particolar modo si oppone all’attenuante del lungo
tempo trascorso, stante la cattiva condotta dimostrata dall’accusato negli
ultimi anni, quo all’evasione, quo ai reati commessi, in specie quello di
circolazione in stato d’ebbrezza e detenzione illecita d’armi. A fronte delle
dichiarazioni di __________ circa la quantità di bevande alcoliche assorbite
dall’accusato la sera dei fatti, contesta l’eventuale riconoscimento della
scemata responsabilità. In favore di AC 1, quale unica attenuante generica, il
Procuratore considera la confessione fornita in aula, facendo comunque notare
che si tratterebbe di una confessione strumentale “dell’ultimo minuto”,
rilasciata dall’accusato ai fini di una diminuzione della pena. Posto quanto
precede, l’accusa, richiamata la condanna mite inflitta ai due correi, ossia
per __________ di 2 anni e 10 mesi di reclusione, per __________ di 18 mesi di
reclusione, sospesi con la condizionale per 3 anni, postula invece per
l’accusato una pena più severa di 4 anni di reclusione, a valere quale pena
totalmente aggiuntiva a quella di 4 anni inflittagli il 18.11.1996 dal
Tribunale giudiziario della Circoscrizione di __________ stante il concorso
retrospettivo ex art. 68 cpv. 2 CP. L’accusa, da ultimo, chiede la condanna di AC
1 all’espulsione a vita dalla Svizzera.
§ RC 1, difensore della Parte Civile, la quale si associa
integralmente alla pubblica accusa in merito alla colpevolezza dell’accusato e
chiede l’accoglimento dell’istanza di risarcimento danni, con il relativo
aggiornamento prodotto al dibattimento, elencando le sofferenze psico-fisiche
patite dalla sua cliente a causa dei brutali abusi infertile. In particolare la
difesa enuncia la pedissequa chiusura totale della vittima verso l’esterno con
manifestazioni di umore depresso, caratterizzato dalla paura per ogni cosa, la
sensazione di non essere pulita, nonché la difficoltà ai rapporti
interpersonali. La difesa fa notare altresì che la sua assistita ha già percepito
solo fr. 1'000.- a valere quale torto morale. Chiede perciò che le vengano
assegnati ulteriori fr. 20'000.- nonché che le vengano risarcite le spese
legali di patrocinio per un importo di complessivi fr. 26'588,20.
§ Il Difensore, il quale invita, come premessa, la Corte a
spossessarsi dall’emotività ai fini dell’emanazione di un giudizio obbiettivo,
pur in presenza di fatti che suscitano ribrezzo ed indignazione. Dichiara poi
che l’atto d’accusa andrebbe corretto, sostenendo che non vi è prova alcuna
circa un eventuale ruolo assunto dall’imputato di cosiddetto “capo-branco”,
tanto meno la prova di una premeditazione nell’agire, trattandosi di fatti
improvvisati dai tre correi. Fa notare che AC 1 non fu colui che abusò
maggiormente della vittima. Considera inoltre che i fatti debbano essere letti
in un contesto laddove tutti agivano sotto l’influsso dell’alcool, escludendo
comunque la scemata responsabilità. Ai fini della commisurazione della pena, la
difesa sostiene che non debba essere irrogata all’imputato una pena più severa
di quella inflitta a __________ in ossequio al principio della parità di
trattamento. La difesa fa valere inoltre l’applicazione dell’attenuante del
lungo tempo trascorso ai sensi dell’art. 64 CP ritenendo che l’accusato ha
comunque mantenuto una buona condotta dopo i fatti del 1994/1995, rilevando che
l’evasione non è un reato punibile per il codice penale svizzero, nonché che le
infrazioni perpetrate da AC 1 dopo il 1994, quo alla guida in stato d’ebbrezza
ed alla presunta accusa di detenzione illegale d’armi, non sono in ogni caso di
gravità tale da inficiare il concetto di buona condotta. In conclusione, la
difesa pone l’accento sulla vita e la figura del suo assistito, in particolare
sul trascorso difficile, quo al divorzio, facendo notare che AC 1 si è rifatto
una vita dal 2003, avendo smesso di bere, avendo una professione ed una
relazione sentimentale stabile con __________, per il che, è opinione della
difesa, che non avrebbe più senso, tanto meno un effetto deterrente, rimandarlo
in carcere. Tutto ciò considerato, il Difensore, posto il concorso
retrospettivo ex art. 68 cpv. 2 CP, quale pena aggiuntiva a quella inflitta
all’accusato il 18.11.1996 dal tribunale portoghese, postula una pena non
superiore a 8 mesi di reclusione. Da ultimo, il difensore dichiara di non
opporsi all’espulsione né al riconoscimento delle pretese di Parte Civile,
chiedendo comunque che le pretese vengano commisurate alla gravità del caso ed
alla giurisprudenza in materia.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. È autore
colpevole di:
1.1 violenza
carnale
per avere,
tra il 30 e il 31 agosto 2003,
a __________, __________ e __________, agendo in
correità con __________ e __________,
usando violenza e minaccia, rendendola comunque
inetta a resistere, costretto PC 1 a subire tre congiunzioni carnali?
1.1.1 Trattasi di
reato collettivo giusta l’art. 200 CP?
1.2coazione sessuale
per avere,
tra il 30 e il
31 agosto 2003,
a __________, __________e
__________, agendo in correità con __________ e __________,
usando
violenza e minaccia, comunque rendendola inetta a resistere, costretto PC 1 a
subire un coito anale?
1.2.1 Trattasi di
reato collettivo giusta l’art. 200 CP?
E come meglio
descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Può
beneficiare di attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1
privativa
della libertà?
3.2
accessoria
dell’espulsione?
4.
Deve
essere condannato a risarcire l’indennità richiesta dalla Parte Civile?
Considerato, in fatto
ed in diritto
1.
AC 1 è nato il __________ a __________, in Portogallo, membro di una
famiglia numerosa di 9 tra fratelli e sorelle e di modeste condizioni
economiche. Il padre si occupava di un piccolo commercio di ferro vecchio (ma
anche di carta usata: cfr. classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori,
AI 25, pag. 13), ma era stato anche contadino ed era per un certo periodo anche
emigrato in Germania in cerca di un reddito migliore. La madre,
comprensibilmente data la prole numerosa, era casalinga. L’accusato, in ragione
delle difficoltà economiche della famiglia, afferma di avere dovuto
interrompere gli studi già in quarta elementare (per il che egli in età adulta
avrebbe poi frequentato due ulteriori anni di scuola primaria) per aiutare il
padre nella sua attività. Nel 1981, all’età di __________ anni è emigrato in
Svizzera dove ha trovato lavoro quale aiuto cucina prima e cuoco poi in vari
esercizi pubblici del nostro cantone. Sostiene in proposito di avere lavorato
presso il __________ di __________, poi da tale __________, quindi a __________
al ristorante sito alla partenza della funivia, al __________ di __________
(che appartiene oggi ad un suo fratello) e presso __________ di __________,
ritenendo di avere lasciato la Svizzera nel 1991 (classificatore acc. 20/05,
sezione atti istruttori, AI 3, verbale 15 novembre 2004 dell’accusato, pag. 2).
In realtà, è lecito pensare che egli abbia
abbandonato la Svizzera al più tardi già verso la fine del 1989, ma
probabilmente nel corso del 1988: il 30 novembre 1989 (come meglio si dirà più
avanti) il Tribunale correzionale del distretto di Losanna l’ha condannato
infatti in contumacia per fatti risalenti al giugno 1988 (doc. TPC 16), ma già
dal 7 gennaio 1987 il AC 1 risultava colpito da un provvedimento amministrativo
di divieto d’entrata in Svizzera della durata di 3 anni (AI 3, pag. 2; doc. TPC
16, pag. 6).
Dalla sentenza resa nei suoi confronti in
Portogallo (della quale pure si dirà meglio in seguito), risulta che egli
avrebbe vissuto anche in Lussemburgo per almeno 3 anni, ciò che l’accusato ha
confermato al dibattimento. Quindi, ma sulle date non vi è certezza, sarebbe
rientrato in Portogallo nel 1991/1992 (data in cui avrebbe divorziato dalla
prima moglie) ed avrebbe acquistato un ristorante, poi rivenduto dopo due anni
(classificatore acc. 20/05, sezione verbali PP, verbale 3 dicembre 2004 avanti
al PP, n. 5, pag. 16), come ribadito al dibattimento, mentre che dalla predetta
sentenza portoghese risulterebbe che egli, più modestamente, al rientro in
patria avrebbe ripreso a lavorare con il padre nella raccolta e rivendita di
carta usata (classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori, AI 25, pag.
13).
Ed in effetti, a riprova quanto meno del fatto
che all’epoca egli non era più ristoratore in proprio, dagli atti in possesso
delle autorità elvetiche risulta che egli il 4 febbraio 1993 aveva presentato
domanda per l’ottenimento di un permesso di lavoro, richiesta che era stata
respinta con decisione che egli aveva impugnato senza successo.
Dal 1° agosto 1993 era tornato come “turista” a __________,
annunciandosi per un periodo di 3 mesi all’ente Turistico del __________
(classificatore acc. 20/05, sezione verbali di polizia, verbale 23 novembre
2004, n. 4 e allegati) in quanto alla ricerca di un lavoro (classificatore acc.
20/05, sezione verbali PP, verbale 24 novembre 2004, n. 1, pag. 2).
Rientrato precipitosamente in patria (nelle
circostanze che vedremo) alla fine dell’agosto del 1993, sarebbe tornato al
paese natale, mentre che verso la fine del 1995 si sarebbe trasferito nella
zona di Lisbona, svolgendo il mestiere di cuoco, cosa che farebbe a tutt’oggi,
salvo una parentesi nel 1999 (dopo la scarcerazione) in cui aveva nuovamente lavorato
con il padre. Dal 2002 si è trasferito nel paese in cui vive l’ultima sua
compagna, con la quale convive, sempre esercitando la professione di cuoco.
2.
Poco chiara, in base agli atti, anche la cronistoria delle relazioni
personali dell’accusato. Si è cercato di fare chiarezza al dibattimento,
accertando che da un primo matrimonio, durato dal 1986 al 1992, non sono nati
figli. Nel __________ o nel __________ il AC 1 si è risposato con la donna da
cui aveva avuto un figlio attorno al __________, che quindi ha oggi circa__________
anni. Si sarebbe trattato, a suo dire, di una sorta di matrimonio riparatore,
contratto all’asserito scopo di “regolarizzare” la posizione del figlio
addirittura dopo che la relazione sentimentale era terminata, per il che esso
sarebbe ben presto sfociato in un nuovo divorzio. Oltre a ciò, durante la
permanenza in Lussemburgo avrebbe avuto tre figli da una relazione
extraconiugale ed in seguito, tornato in Portogallo, altri due figli da
un’altra relazione. Vi sono quindi non meno di 6 figli del prevenuto, nati da
tre differenti relazioni, quando egli aveva invece dichiarato agli agenti
interroganti, ed anche al Procuratore Pubblico (verbale citato, pag. 16), di
avere un unico figlio.
La verità è emersa solo grazie alla predetta sentenza
portoghese che, ancorché leggermente diversa da quanto
sentito al dibattimento, ha fornito alla Corte gli elementi per fare
all’imputato, incomprensibilmente reticente su questo aspetto della sua vita,
le contestazioni del caso (classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori,
AI 25, pag. 13):
" Ha 3
figli con una donna in Lussemburgo, 1 figlio con una donna in Svizzera, e altri
2.
figli con la compagna con la quale viveva durante i tempi dei fatti
denunciati, non ha avuto figli con la donna con cui è stato sposato. I figli
sono mantenuti dalle rispettive madri e dalla pubblica assistenza, essendosi
l’imputato dimesso dagli obblighi paterni."
L’accusato ha ammesso in aula di non avere
rapporti con i tre figli nati in Lussemburgo, mentre che manterrebbe delle
relazioni personali con gli altri tre figli, in favore dei quali effettuerebbe
anche dei pagamenti secondo le sue disponibilità.
Interrogato sulle sue prospettive future, si
dichiara intenzionato a mantenere la relazione con l’attuale compagna (sentita
in aula come testimone), grazie al cui aiuto egli si sarebbe affrancato dal
problema della dipendenza dalle bevande alcoliche che ha segnato buona parte
della sua esistenza.
Desidera pertanto fare ritorno in Portogallo per
riprendere una vita “normale”, svolgendo il proprio lavoro di cuoco, che lo
appassiona. A sostegno di questo intento ha prodotto in aula una bozza
d’accordo con il cognato __________ per un rapporto di lavoro subordinato
nell’ambito alberghiero e della ristorazione, secondo il quale il __________,
che ha già acquistato l’immobile, dichiara di voler assumere l’accusato al suo
rientro in Portogallo, quale cuoco e consulente per la ristorazione (doc. dib.
4, 5 e 6).
3.
Come in parte si evince dal predetto riferimento a sentenze svizzere
e portoghesi, l’imputato ha già subito numerose condanne.
3.1
Il primo decreto d’accusa a suo carico, emesso dall’allora
Procuratore Pubblico della giurisdizione sottocenerina, data dell’8 marzo 1985
e gli ha inflitto una multa di fr. 540.-- per guida in stato di ebrietà (0.9
per mille) (cfr. plico doc. 18 TPC, in cui si trovano tutti i decreti
d’accusa).
3.2
Seconda condanna per guida in stato di ebrietà l’8 aprile 1996 (1.37
per mille), ma anche per minaccia e contravvenzione alla Legge cantonale sul
commercio delle armi e munizioni e sul porto d’armi in relazione al porto di
una pistola scacciacani. Per questi fatti il AC 1 è stato condannato a 9 giorni
d’arresto da espiare.
3.3
La circostanza non l’ha minimamente impressionato: già il mese
successivo, il 20 maggio 1986, è infatti stato nuovamente condannato, questa
volta a 15 giorni d’arresto da espiare, per ripetuta circolazione nonostante la
revoca.
3.4
Anche questa terza sanzione è risultata infruttuosa, visto che il AC
1.
in quel periodo incassava un decreto d’accusa al mese. Il 25 giugno 1986 è
perciò stato nuovamente condannato, questa volta per ripetuto furto in danno
del __________ di __________, a 15 giorni di detenzione da espiare.
3.5
Nuova condanna il 17 novembre 1986, allorché il AC 1 è stato
sanzionato con 30 giorni d’arresto, sempre da espiare, per vie di fatto,
ripetuta infrazione circolazione nonostante la revoca, infrazione alle norme
sulla circolazione e (nuovamente) infrazione alla legge cantonale sul commercio
delle armi e munizioni e sul porto d’armi per avere recato con sé ed estratto
in pubblico una pistola scacciacani.
Dopo 5 condanne, l’autorità amministrativa ha
deciso che il mercato del lavoro locale poteva prescindere da una presenza come
quella del AC 1, che dava visibile prova di essere poco educabile, a dispetto
dell’erogazione di condanne con pene detentive, seppur brevi, da espiare, ed ha
perciò (come detto) emesso a suo carico un divieto d’entrata in Svizzera per un
periodo di tre anni (doc. TPC 16, pag. 8).
3.6
A dispetto di tale divieto, nel giugno del 1988 il AC 1 si trova a
Losanna, e commette nuovi e questa volta pesanti illeciti. Con un connazionale,
improvvisa una corsa d’automobili su strada ed incorre in un grave incidente,
che provoca serie ferite alla passeggera della sua auto. Il AC 1 nella
circostanza ha violato i doveri in caso d’infortunio ed inoltre ha istigato
allo sviamento della giustizia, per avere fatto dichiarare ad un terzo,
contrariamente a verità, di essere stato al volante della vettura condotta in
realtà dall’accusato. Per questo, oltre che per violazione alla LDDS data
dall’avere disatteso il divieto d’entrata, il 30 novembre 1989 il Tribunale
correzionale del distretto di Losanna lo ha condannato in contumacia alla pena
di 1 anno di detenzione (da espiare) e alla pena accessoria dell’espulsione
(effettiva) dalla Svizzera per 5 anni.
Alla luce di questa sentenza sorprende che
l’accusato abbia potuto rientrare in Svizzera ed annunciarsi impunemente come
turista il 1° agosto 1993, dovendo egli secondo logica essere arrestato per
espiare la condanna inflittagli nel 1989 e sanzionato per la violazione del
bando commessa nell’occasione.
3.7
Fino a qui i precedenti penali, cioè quanto risulta a suo carico
prima dei fatti posti a giudizio.
Il curriculum penale dell’accusato non è però
terminato, esistendo a suo carico altre successive condanne.
Si ha in particolare che il 19 dicembre 1996 egli
è stato condannato dal Tribunale di __________ alla pena di 5 anni di
reclusione (ridotta a 4 anni in sede ricorsuale con successiva sentenza 18
giugno 1997) per il reato di ripetuto abuso sessuale di minore.
Dalla motivazione della sentenza di primo grado
(cfr. la traduzione in italiano nel classificatore acc. 20/05, sezione atti
istruttori, AI 25, pag. 11 e segg.) si evince che egli nell’estate del 1995 era
assiduo frequentatore del bar e ristorante “__________” in località __________,
tanto entrare in confidenza con i proprietari, che hanno commesso l’errore di
fidarsi di lui. Durante le vacanze scolastiche, la figlia dei proprietari, nata
il 4 aprile 1982, e che quindi all’epoca aveva poco più di 13 anni, aiutava i
genitori nella conduzione del locale. La sera, tuttavia, essa chiedeva di
essere accompagnata a casa, incombenza che i genitori il 29 luglio 1995 hanno
affidato all’accusato, che si era offerto alla bisogna. Giunti a destinazione,
egli sarebbe entrato nell’appartamento con lei, le avrebbe rivolto dei
complimenti, indi avrebbe tentato di baciarla, ma senza successo.
Egli, tuttavia, sapendo che la fanciulla era a
casa da sola, si sarebbe ripresentato qualche giorno dopo (in data non
precisata) riuscendo a farsi aprire la porta con un espediente.
Quindi, secondo gli accertamenti di quella
sentenza (doc. citato, pag. 12):
" Una
volta dentro l’appartamento, l’imputato ha iniziato nuovamente a dire che lei
era bella, che gli piace molto, e a accarezzarle i seni, ha iniziato a
toglierle i vestiti e la sdraiata sul divano del salotto, dove l’ha svestita
dalla vita in giù. Dopo di che, l’imputato si è tolto i pantaloni e si è
sdraiato sopra di lei, introducendo completamente il pene eretto, nella vagina,
dove lo ha mantenuto per un certo tempo, ritirandolo unicamente per
l’eiaculazione all’esterno.
L. non voleva né che l’imputato la sdraiasse sul
divano, né avere rapporti sessuali con lui, ma non ha offerto resistenza,
soffrendo passivamente il rapporto sessuale. Prima di lasciare l’appartamento,
l’imputato ha detto alla minorenne di non raccontare nulla di ciò che era
successo ai genitori, se no lui avrebbe detto loro che vi era stato il consenso
di L."
Questo squallido episodio non è purtroppo rimasto
un caso isolato (sentenza citata, pag. 12):
" Durante
le vacanze scolastiche fino alla fine del mese di novembre dello stesso anno,
l’imputato e la minorenne hanno continuato ad avere rapporti sessuali, con
l’introduzione del pene nella vagina e eiaculazione all’esterno, con
regolarità, circa una volta alla settimana. Tali rapporti accadevano sempre di
notte, alle ore 21 circa, o quando l’imputato si presentava nell’appartamento o
quando la trasportava in vettura dal lavoro dei genitori, con la scusa di
portarla a casa, eccetto l’ultima volta, che è successa all’interno della
vettura dell’imputato, vicino al palazzo dove abitava la minorenne, dietro lo
stabile denominato “Shopping center”. L’imputato avrebbe continuato a mantenere
tali rapporti, se la sorella della minorenne, S., non avesse scoperto
all’inizio del mese di dicembre ciò che stava succedendo."
La Corte, data questa fattispecie, non ha ritenuto
comprovato che il AC 1 abbia ottenuto i rapporti sessuali con la violenza,
accertando comunque (pag. 13):
" ...che
la minorenne non voleva, di libera scelta, avere il primo rapporto sessuale, ma
non si è neanche opposta, avendo assunto un atteggiamento passivo. La condotta
dell’imputato, più che mantenere rapporti sessuali con la minorenne per mezzo
della violenza, avvicinasi al concetto di seduzione o sfruttamento
dell’inesperienza.
Non vuole questo dire, anzi tutt’al contrario,
che la condotta dell’imputato non sia illecita o riprovevole. In verità riempie
tutti gli elementi del tipo di reato previsto nell’art. 172 N. 2 del CP, che
punisce con la detenzione da 3 a 10 anni “chi ha rapporti sessuali con minori
di 14 anni”."
Certo è comunque che la vittima ha riportato
tangibili e notevoli conseguenze dal profilo psicologico e morale (pag. 13):
" Dopo
e dovuto a questi fatti, L. ha iniziato a chiudersi, era vergognosa e
intimorita davanti a genitori e amici, avendo pensato di morire per essere
libera di tutto ciò. L’accaduto è venuto a conoscenza dove L. viveva, una
piccola località nella periferia di __________, così che L. era motivo di
commenti tra i colleghi e persone conosciute. E’ stata bocciata quell’anno
scolastico. Ha dovuto essere seguita da uno psicologo della scuola che
frequentava ed è stata in cura da uno psicologo di __________. Pian piano sta
recuperando, però sente che nel piccolo locale dove vive difficilmente tutto
sarà dimenticato e si ripercuoterà anche in età adulta e nelle sue prospettive
di avere una vita normale come donna."
Al momento di determinarsi sulla gravità del
reato commesso dal AC 1 e sull’entità della sua colpa, quella Corte ha ritenuto
che (pag. 15)
" Il
grado di illiceità è elevato. Non è in causa l’autodeterminazione della vittima
bensì la sua incapacità naturale, la mancanza di maturità per comprendere e
valutare in tutta la sua dimensione la relazione sessuale. Una bambina di 13
anni non può in nessun modo essere sottomessa ad una esperienza sessuale con un
uomo adulto, su penalità di compromettere la sua percezione futura della
sessualità, non potendo lasciar di creare una immagine frustrante della
sessualità, che si può ripercuotere nella propria identità adulta della
minorenne. Nel caso concreto, l’accusato si è inoltre approfittato del rapporto
di fiducia stabilito con i genitori, per meglio riuscire nei suoi intenti.
Anche il grado di colpa è elevato, sia per il
periodo di tempo durante il quale l’imputato ha mantenuto il reato, sia per il
fatto che si tratta di un uomo esperto nelle relazioni con il sesso opposto,
anche per la quantità di donne con cui ha avuto figli, oltre la moglie. Non è
in causa la sua libertà sessuale. E’ in causa la mancanza di libertà e capacità
di autodeterminazione della minorenne, vista l’età. La libertà finisce dove
comincia la libertà altrui e il rispetto per i diritti altrui, nel caso
concreto per i diritti della bambina a crescere in una forma sana.
Dall’altro lato l’accusato rivela una personalità
disturbata che, come riferito nel verbale d’inchiesta non gli permettono di
assumere le relazioni che stabilisce con il sesso opposto."
Dal che la condanna alla pena di 5 anni di
reclusione, ridotta in secondo grado a 4 anni in base a considerazioni di
diritto intertemporale, essendo intervenuta proprio in quell’epoca una novella
legislativa (cfr. pag. 15 e 17).
Richiesto dal Presidente di esprimersi al
proposito dei fatti del 1995, il AC 1 si è giustificato sostenendo che i
genitori della fanciulla avrebbero saputo della relazione e vi avrebbero
consentito, ma che poi, per una ripicca nei suoi confronti dettata da altri
motivi, l’avrebbero denunciato.
3.8
Il AC 1 ha espiato 2/3 della pena inflittagli a partire dall’11
luglio 1996, ottenendo la libertà condizionale il 19 luglio 1999 (dettagli in:
doc. TPC 19).
Durante l’espiazione si è reso colpevole di
evasione, per non essere rientrato da un congedo, essendosi ubriacato ed avendo
incontrato un’amica. Per questo motivo con sentenza 10 maggio 1999 del
Tribunale di __________ è stato condannato ad otto mesi di detenzione sospesi
condizionalmente per evasione.
Il nostro ordinamento non conosce il reato di
evasione, per il che questa condanna non è rilevante agli occhi della Corte. Si
rileva comunque che essa non ha avuto un particolare peso neppure in
Portogallo, essendo stata sospesa nonostante la precedente carcerazione (ciò
che qui non sarebbe stato possibile ostandovi l’art. 67 CP) e non avendo
impedito la sua liberazione anticipata dalla pena che stava espiando, decisa
dopo poco più di due mesi dalla nuova condanna.
3.9
Il 10 novembre 2003, il Tribunale di __________ ha condannato il qui
accusato al pagamento di un’ammenda di Euro 3.-- al giorno per 90 giorni, per
un totale di Euro 270.--, per guida in stato di grave ebrietà (2.3 per mille).
Al dibattimento l’accusato ha riferito anche di
un ulteriore episodio di guida in stato d’ebrietà, durante il quale sarebbe
incorso in un incidente della circolazione procurandosi anche delle ferite di
una certa gravità (incidente menzionato anche nel verbale di polizia 17
novembre 2004, classificatore acc. 20/05, sezione verbali di polizia, n. 1,
pag. 3 e 4, dove però negava di avere guidato in stato d’ebrietà).
4.
In un orario compreso tra le 02.00 e le 03.00 del 31 agosto 1993, la
direttrice e la vicedirettrice __________ di __________, in via __________,
sono state svegliate dalle grida di una donna che chiedeva loro di chiamare la
polizia, affermando di essere stata violentata da due o tre uomini. La polizia
è tosto intervenuta, raccogliendo le dichiarazioni espresse in “modo
sconclusionato” (classificatore 13/1994, AI 31, allegato 1, pag. 1) dalla
vittima.
Constatato, sulla scorta del riscontro
dell’etilometro pari al 2.05 per mille, che essa era “ubriaca fradicia”
(ibidem) e che aveva precedenti per guida in stato d’ebrietà, veniva
accompagnata al domicilio, ed invitata a riposarsi e a ripresentarsi in polizia
“quando il suo stato fisico fosse migliorato” (doc. citato, pag. 2).
Cosa che essa ha fatto, presentandosi la mattina
successiva. Veniva allora condotta all’Ospedale Civico per la visita medica, il
cui risultato confortava l’ipotesi di una violenza sessuale. Si procedeva
perciò alla sua verbalizzazione, e le indicazioni da lei fornite consentivano
di procedere a due arresti, mentre che un terzo arresto andava a vuoto, in
quanto il sospettato (il qui accusato) risultava essere fuggito in gran fretta,
lasciando addirittura il passaporto nell’appartamento che occupava in un
residence di __________.
Il 2 settembre 1993 l’allora Procuratore Pubblico
Edy Meli ha emanato nei confronti del AC 1 un ordine d’arresto per i fatti che
in questa sede ci occupano (classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori,
AI 1), rimasto senza esito, mentre che il 15 settembre 1993 ha proceduto alla
promozione dell’accusa nei suoi confronti (AI 14).
Il 7 aprile 1994 gli altri due sospettati sono
stati processati avanti alle Assise Criminali di Lugano e condannati -avuto
riguardo ai loro differenti ruoli- a 2 anni e 10 mesi di reclusione l’uno (come
richiesto dalla pubblica accusa) e a 18 mesi sospesi condizionalmente l’altro
(sentenza in classificatore acc. 20/05, nella sezione relativa a quel
giudizio).
La sentenza, commentando la richiesta di pena di
2.
anni e 10 mesi di reclusione per __________, imputato principale di quel
processo, la definiva “particolarmente mite e clemente, al limite
dell’indulgenza” (pag. 36), ed anche “molto mite, sia per rapporto alla
descritta gravità oggettiva e soggettiva dei fatti, sia per rapporto alla
severa comminatoria di pena introdotta dal legislatore con l’adozione dell’art.
200.
CP” (pag. 35).
Quel giudizio, ancorché concernente altri due
accusati (la colpa del più compromesso dei quali veniva definita a pag. 35 come
“gravissima e pesante, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo”),
nelle motivazioni affermava con chiarezza anche la responsabilità del __________
come terzo partecipante alla violenza collettiva, attribuendogli perfino il
ruolo trainante di ideatore dello stupro, di leader e capo del branco, nonché
di autore maggiormente violento e minaccioso nell’esecuzione dei reati (pag. 20
in basso, pag. 32 in basso, pag. 34).
5.
Il 3 luglio 2002 il Procuratore Pubblico Giuseppe Muschietti ha
emanato un nuovo ordine d’arresto nei confronti del AC 1, annullando e sostituendo
così quello del 1993 (classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori, AI
2). Tolto ciò, null’altro risulta essere avvenuto nei confronti del AC 1 nel
periodo compreso tra la promozione dell’accusa e l’emanazione del nuovo ordine
d’arresto.
La Corte, alla luce del lasso di tempo di quasi
12.
anni intercorso tra la data del reato e quella del primo processo, si è
chinata sul tema della prescrizione dell’azione penale, accertando che essa
non è intervenuta.
Se è infatti pacifico che l’azione penale non è
prescritta alla luce dei combinati nuovi art. 70 cpv. 1 lett. b, 70 cpv. 3 e 71
lett. a CP, in vigore dal 1° ottobre 2002, meno chiara appariva a prima vista
la disamina della questione alla luce del diritto previgente, che distingueva
ancora tra prescrizione relativa ed assoluta, ed in tal senso più favorevole
all’imputato e quindi applicabile alla fattispecie, ponendosi in particolare la
questione a sapere se non fosse intervenuta la prescrizione ordinaria decennale
di cui all’art. 70 vCP.
La risposta è come detto stata negativa, già solo
alla luce della considerazione del fatto che il termine decennale in questione
è rimasto sospeso per circa 3 anni, tra l’11 luglio 1996 e il 19 luglio 1999,
ovvero quando il AC 1 ha espiato la pena in Portogallo, e questo in
applicazione dell’art. 72 cifra 1 vCP.
Ritenuta la sospensione, si ha pertanto che il
termine di prescrizione ordinario è trascorso in misura di solo circa 9 anni,
per il che esso sicuramente non si è compiuto.
Diviene pertanto superfluo chiedersi se
l’emanazione di un nuovo ordine di arresto in data 3 luglio 2002, atto
sostanzialmente ripetitivo di quello del 2 settembre 1993 ed emanato proprio al
fine di interrompere la prescrizione, abbia o meno esplicato l’auspicato
effetto interruttivo.
6.
Il 12 novembre 2004 il prevenuto è sbarcato all’aeroporto di
Zurigo-Kloten proveniente da Lisbona, intenzionato a recarsi in Ticino a
visitare amici e parenti. Stante il predetto ordine di arresto, è stato fermato
dalla polizia aeroportuale e quindi, dopo un interrogatorio, consegnato agli
inquirenti ticinesi, rimanendo poi in carcere preventivo sino al dibattimento.
Nel corso dell’istruzione formale, l’accusato ha
inizialmente negato ogni addebito, contestando addirittura di essersi trovato
in Ticino all’epoca dei fatti, oppure dichiarando di soffrire di amnesie e di
non ricordare nulla al riguardo dell’oggetto delle contestazioni.
In seguito, pur contestando di avere commesso
reati, il prevenuto ha quanto meno riconosciuto di avere trascorso la sera del
30.
agosto 1993 nella zona di __________ – __________ in compagnia di due
connazionali, di avere avvicinato una donna in uno dei tanti esercizi pubblici
visitati durante quella serata, e di averla condotta in auto fino alla spiaggia
che la vittima ha raccontato essere stata teatro della violenza (classificatore
acc. 20/05, sezione verbali PP, n. 1, verbale 24 novembre 2004, n. pag. 6 e 7):
" ....osservo
che ho conosciuto tale __________ durante una serata presso un bar; eravamo in
tre (__________, un altro portoghese ed io) in quell’esercizio pubblico e
stavamo bevendo della birra insieme.
Mi ricordo che in quell’occasione si è avvicinata
a noi una signora (non so se sia quella signora che il PP indica quale
vittima). (...) ADR che, successivamente, siamo andati in giro noi quattro.
Preciso che eravamo tutti un po’ “bevuti”. ADR che mi ricordo che ci siamo
recati a divertirci, mi pare in alcuni locali pubblici, prima di finire sulla
spiaggetta di __________. Per quanto mi è dato ricordare, non è per contro
successo nulla di tutto quanto mi viene contestato dal PP. Il PP mi invita a
dirgli cosa sia successo quella sera, rispettivamente su quella spiaggia. AD DF
1.
confermo di non aver fatto nulla di male. ADR che non mi ricordo cosa sia
successo perché eravamo tutti “bevuti”. AD DF 1 rispondo che non vi è stata
violenza ed io non ho avuto alcun rapporto sessuale con la signora in questione."
Già il 28 febbraio 2005, ovvero dopo meno di 4
mesi dall’arresto, il Procuratore Pubblico ha emanato nei confronti di AC 1 l’atto
di accusa che ci occupa, che gli imputa violenza carnale e coazione sessuale
aggravate siccome commesse collettivamente in correità con __________ e __________
7.
Al dibattimento l’accusato ha inizialmente mantenuto la precedente
attitudine difensiva, volta alla negazione di ogni addebito trincerandosi
dietro ad una serie di “forse” e “non ricordo”.
Dopo una breve sospensione del dibattimento,
effettuata allo scopo di consentire al prevenuto di conferire con il proprio
difensore, l’accusato ha mutato la propria attitudine, riconoscendo nel
complesso, senza rammentare tutti i dettagli (il che può essere compreso a
distanza di 12 anni), la correttezza delle indicazioni fattuali di cui all’atto
d’accusa (cfr. verbale dibattimentale, pag. 5).
L’accusato è, di conseguenza, sostanzialmente reo
confesso.
Ha infatti ammesso di conoscere i correi con i
quali ha trascorso la serata del 30 agosto 2003 andando a bere in vari locali.
Ha pure ammesso di avere incontrato la vittima al pub __________ di __________,
di avere iniziato a parlare con lei, di averle offerto da bere, e di averle
fatto delle avances.
In seguito AC 1, __________ e __________ si sono
recati al bar __________, sito dall’altra parte della strada, dove hanno bevuto
dell’altra birra, per ritornare all’entrata del pub __________ intorno alla
mezzanotte, dove hanno nuovamente incontrato la vittima e le hanno offerto un
passaggio in auto alla volta di Campione d’Italia, ove essa intendeva recarsi.
Hanno però precisato alla donna che dovevano prima recarsi a __________,
all’appartamento di AC 1, per cambiarsi d’abito, luogo che il __________ ha
raggiunto in ciclomotore, mentre che gli altri tre vi si sono recati sulla
vettura del __________. Giunti ad un parcheggio nei pressi dell’appartamento,
il AC 1 ha inviato i compagni ad accedervi, mentre che egli è rimasto lì con la
vittima, nei confronti della quale ha reiterato le proprie avances,
nell’intento verosimile di convincerla a salire nell’appartamento con loro al
fine di avere rapporti sessuali. La vittima ha rifiutato, e si è anzi
incamminata in direzione di __________, rinunciando così, di fatto, al
passaggio in auto che le era stato offerto e alla compagnia dei tre.
Poco dopo essa è stata raggiunta dalla vettura,
nel cui abitacolo vi erano solo il __________ e il __________, mentre che il AC
1.
si era nascosto nel bagagliaio, ed invitata a salire sull’auto, cosa che essa
ha fatto. Giunti all’altezza dell’aeroporto di __________, il AC 1 è uscito dal
proprio nascondiglio, ed è entrato nell’abitacolo abbassando uno dei sedili.
Ciò ha sorpreso e spaventato la vittima che, presagendo immediatamente
l’intento dei tre, ha iniziato ad urlare e a dimenarsi, aprendo addirittura la
portiera nell’intento di gettarsi dall’auto in corsa pur di fuggire.
Non riuscendovi e trattenuta dall’abbraccio
dell’imputato, la donna si è calmata ed ha cercato di approntare un’estrema
difesa, in vista di ciò che aveva capito attenderla, sfilando dalla propria
borsetta un tagliacarte e nascondendolo in una manica.
La vettura si è diretta alla volta della piccola
spiaggia sul lago in località __________, dove i tre hanno trascinato la donna
fuori dalla macchina. Dopo averle sollevato il vestito, tolto le calze e lo
slip, e mentre era tenuta in piedi, immobilizzata, il qui imputato, in piedi
davanti a lei, l’ha penetrata compiendo una prima congiunzione carnale, mentre
che il __________, in piedi dietro di lei, si è prodigato per penetrarla per
via anale non riuscendovi, o riuscendo solo in parte, poiché la donna è stata
colta in quel frangente da un attacco di diarrea e gli ha pertanto defecato
addosso. Inoltre, nel contempo, ha estratto dalla manica il tagliacarte e
vibrato con esso alcuni colpi contro la schiena del AC 1, colpendolo sulla
spalla destra. Gettata a terra e disarmata dai suoi aggressori, è stata inviata
nelle acque del lago affinché si pulisse dalle feci. Quindi, uscita dall’acqua,
è nuovamente stata violentata dal AC 1 prima, e dal __________ dopo, subendo da
parte di entrambi la congiunzione carnale, alla quale non si è opposta, avendo
essa preferito assecondarli, dopo l’episodio del tagliacarte e dopo essere
stata minacciata di morte, per tema di essere uccisa.
__________, che fino a quel punto non aveva
inflitto in prima persona degli atti sessuali alla vittima, le ha allora
sollecitato, senza ottenerlo, un coito orale.
La vittima è quindi stata abbandonata in loco,
mentre che gli aggressori se se sono ripartiti sulla vettura del __________.
Dopo essersi nuovamente pulita nel lago, si è recata a chiedere aiuto, così come
indicato al considerando 4.
8.
Sul tema dell’intensità del proposito criminale del AC 1 e della
premeditazione dell’aggressione sessuale, la Corte ha rilevato che -a rigore di
logica- si deve ritenere che l’intenzione di avere rapporti sessuali con la
vittima fosse presente già nel momento in cui l’accusato si è nascosto nel
bagagliaio della Renault del __________, e la vittima è stata indotta a salire
in auto con l’inganno, prospettandole appunto l’assenza di colui che l’aveva
importunata in precedenza e ritenendo (tra l’altro sbagliando) che essa non
sarebbe salita in auto se vi avesse visto il AC 1 L’esistenza di siffatto
proposito, ancorché senza un vero e proprio accordo esplicito tra i correi, era
stata ammessa dal __________ nel corso del procedimento penale a suo carico
(cfr. la sentenza 7 aprile 1994 della Corte delle assise criminali, pag. 19 e
20), ed è stata confermata dal prevenuto in occasione del presente dibattimento
(verbale, pag. 5):
" A
domanda del Presidente, rispondo che al momento in cui mi sono nascosto nella
vettura era presente il proposito o quantomeno l’ipotesi di commettere la
violenza sessuale. Quanto ai rispettivi ruoli ritengo di avere avuto un ruolo
paritario con gli altri due e non di essere stato il capo. Quanto all’idea, è
nata in comune anch’essa e non è stata frutto di una mia iniziativa, ritengo
che nell’occasione si sia agito con improvvisazione."
E’ pertanto corretta l’indicazione dell’atto di
accusa, che individua l’inizio del compimento del reato al momento in cui la
vettura, con il AC 1 nascosto nel bagagliaio, affianca la vittima, e gli altri
due correi la invitano a salire per condurla a Campione d’Italia, ben sapendo
di essere in realtà intenzionati a condurla altrove per usarle violenza.
9.
Quanto al ruolo del AC 1 nel contesto del branco che ha stuprato la
vittima, la Corte, a dispetto delle contestazioni del prevenuto (cfr. la
prefata trascrizione del verbale dibattimentale), è convinta, sulla scorta di
convergenti indizi, che egli sia stato l’ideatore della violenza, la figura
trainante, e perciò il capo dell’orda.
Il convincimento della Corte non deriva affatto
dalle dichiarazioni processuali degli altri due correi, che comprensibilmente
hanno tentato di addossare al AC 1, assente, parte delle proprie colpe, ma da
elementi di ben altro genere.
Il primo rilievo è quello del fatto che all’epoca
gli altri due correi erano degli incensurati, il __________ padre di famiglia e
il __________ di 10 anni più giovane degli altri due, mentre che il AC 1 poteva
vantare già 6 precedenti penali, tra cui quello che lo condannava ad un anno di
detenzione, mai espiato. Facile perciò determinare chi dei tre avesse maggiore
dimestichezza con la violazione delle nostre norme di comportamento civile,
dovendosi quasi ritenere irriducibile il comportamento del AC 1, che aveva
assommato le condanne nel breve lasso di tempo di 4 anni.
Un secondo elemento di valutazione è dato dal
fatto che gli altri due correi (oltre a non avere precedenti, e possedere
quindi un migliore livello di moralità) avevano all’epoca uno stabile legame
con la Svizzera, paese in cui vivevano e lavoravano (il __________ vi risiede
ancora oggi senza più avere avuto problemi con la giustizia), mentre che il AC
1.
ne era già stato espulso, e vi si trovava in violazione del bando. Appare
persino ovvio dedurre chi dei tre potesse avere minori inibizioni nell’adottare
(nuovamente) un comportamento illecito, potendo ritenere che il proprio
soggiorno avesse natura provvisoria, e questo a dispetto delle dichiarazioni
del AC 1 di essere venuto a cercare lavoro, ostando a siffatto asserito intento
già solo l’espulsione pronunciata nei suoi confronti.
E ancora, dal successivo comportamento del AC 1 e
del __________, autori delle violenze più gravi in danno della vittima, risulta
evidente come sia il AC 1 (con riferimento al suo successivo grave reato
sessuale), e non il __________, ad essere disturbato nella sfera sessuale e nel
suo rapporto con le donne.
Altri elementi, tutti convergenti sul AC 1, si
inferiscono dai fatti di quella notte: è il AC 1 ad abbordare la donna al bar,
allungando anche le mani, e perciò a fantasticare per primo di un possibile
fugace contatto sessuale (sia pure lecito), ed è ancora il AC 1 ad importunarla
nel parcheggio nel verosimile intento a tentare di convincerla a salire nel suo
appartamento a raggiungere i compari con una presumibile proposta di sesso di
gruppo. Sempre lui è quello che -secondo la vittima (verbale 3 dicembre 2004
avanti al PP)- ha dato le indicazioni al conducente della vettura per
raggiungere la spiaggia, ed “era quello che in sostanza comandava” (pag.
9). Non a caso, come nella logica di queste turpi azioni, è il AC 1, avuto
riguardo alla gerarchia di quel gruppo, quello che per primo si accomoda, sia
all’inizio, che dopo, allorché la vittima è andata nel lago a lavarsi, mentre
che il __________ deve in sostanza attendere il proprio turno per avere il
rapporto sessuale.
La Corte accerta pertanto che l’idea dello stupro
è sicuramente stata partorita dalla perversa mente del qui prevenuto, che ne ha
pianificato i preliminari (si è nascosto in macchina, ha indicato l’itinerario
alla volta del luogo del crimine) e che ha condotto l’operazione nella fase
esecutiva, facendosi forte della presenza dei correi, ma anche trascinandoli ad
un comportamento che essi non avrebbero di certo avuto senza la sua
determinante presenza. Detto più chiaramente, è convincimento della Corte che
senza AC 1, gli altri due si sarebbero bevuti le loro birre al pub __________
senza nemmeno avere il coraggio di rivolgere la parola alla vittima.
10.
Come già i correi nel loro procedimento, anche l’imputato ha tentato
di attribuire almeno parte della responsabilità dell’accaduto al consumo (o
all’abuso) da parte sua di bevande alcoliche durante quella serata, rilevando
di avere iniziato a bere già nel tardo pomeriggio, e di avere continuato per
tutta la sera, per il che si sarebbe trovato al momento dei fatti in situazione
di ubriachezza.
La Corte ha vagliato l’argomentazione nell’ottica
(auspicata dal prevenuto) di una possibile sua scemata responsabilità,
concludendo in senso negativo, ovvero per l’inesistenza di un influsso
giuridicamente rilevante del consumo di alcol sulla sua capacità di
determinarsi, dopo avere ricostruito con ragionevole precisione i consumi di
bevande alcoliche del prevenuto sulla scorta delle dichiarazioni del correo __________
come pure di quelle dello stesso AC 1.
Secondo il __________, chiamato ad esprimersi
dettagliatamente sul tema in occasione del verbale di interrogatorio del 25 novembre
1993.
(classificatore 13/1994, AI 1.10, pag. 8):
" quella
sera tra le 17.00 e le 24.00 avrò bevuto circa 2 litri di birra. Ho
incominciato con un birrino al __________ di __________ verso le 17.00 poi alla
__________ di __________ e fino alle 20.30 avrò bevuto tre o quattro o cinque
birrini (io bevo sempre birrini).
Un altro birrino l’ho bevuto mentre andavo a __________
in un paese di cui non conosco il nome, vicino a __________. Non l’avevo mai
detto prima di questo paese.
A cena ho bevuto un altro birrino. Da __________
ce ne siamo andati alle 22.30 e siamo rimasti al __________ __________ fino
alle 23.30 dove ho bevuto un birrino, massimo due. Al ristorante del __________
avrò bevuto ancora due o tre birrini fino alle 24.00 o 24.10."
Questi consumi dovrebbero essere speculari a
quelli del prevenuto, atteso che si beveva in compagnia e si procedeva perciò a
“giri” di bevande (in tal senso: verbale dibattimentale, pag. 5, in cui il
prevenuto riconosce di avere consumato quanto il __________), e sulla scorta di
queste dichiarazioni, l’ufficio bioanalitico, interpellato in occasione del
primo procedimento, aveva concluso per un’alcoolemia massima dello 0.60 per
mille, tra le 01.00 e le 02.00 del 31 agosto 1993 (sentenza 7 aprile 1994, pag.
16), per il che al __________ nulla era stato riconosciuto a titolo di scemata
responsabilità nel giudizio a suo carico.
Leggendo però il verbale in favore dei prevenuti,
ed in particolare non attenendosi all’indicazione del __________ del consumo di
“birrini” (cioè dosi da 0.2 litri), ma computando invece delle vere e proprie
birre (0.3 litri), ed anche, laddove indicato, delle “birre da mezzo” (0.5
litri), si poteva al limite ritenere un consumo pro capite di 3.5 litri di
birra nell’intero lasso di tempo, ossia quanto dichiarato dal __________
all’odierno dibattimento (verbale dibattimentale, pag. 6).
Nemmeno in questa ipotesi, tuttavia, il __________
ed il AC 1 andavano ritenuti ubriachi al punto di trovarsi in stato di scemata
responsabilità.
Infatti, effettuando un calcolo empirico sulla
base del prontuario del Laboratorio Bioanalitico di Lugano, secondo il quale
per un uomo del peso di 80 kg (AC 1 ha dichiarato che all’epoca dei fatti
pesava 78/79 kg, verbale dibattimentale, pag. 5) l’assunzione di 3 dl di birra
comporta l’aumento dello 0.15 per mille del tasso alcolemico nel sangue.
Pertanto l’assunzione di 3,5 litri di birra comporta un tasso di 1.75 per
mille. Deducendo quanto smaltito dall’organismo nelle almeno 7 ore intercorse
dall’inizio dell’assunzione di alcolici alla commissione del reato (0.15 per
mille ogni ora secondo le indicazioni del Laboratorio Bioanalitico), si ha che
il valore relativo all’alcol assunto deve essere ridotto di 1.05 per mille,
ragione per cui il computo finale del tasso è dello 0.7 per mille, ben lontano
dal valore del 2 per mille, a partire dal quale può essere presunta una scemata
responsabilità (DTF 122 IV 49).
L’accusato al dibattimento ha invero addotto un
consumo maggiore di alcolici rispetto a quanto indicato all’epoca dal __________
(confermato al dibattimento). Il prevenuto, pur riconoscendo di avere bevuto
quanto gli altri e non di più, ha dichiarato infatti di avere tracannato circa
15.
birre da 3 dl della Feldschlösschen, nonché del vino a cena.
Il consumo di vino in occasione del pasto serale
è una novità del dibattimento che non trova riscontro in nessun verbale
d’interrogatorio. Il particolare è inoltre stato contestato dal __________ in
aula, che della cena aveva ancora un ricordo preciso, sì da affermare che
occasione della sua audizione dibattimentale che “per quanto ricordo, a
cena, consumata a __________ mangiando del pollo, consumammo tutti birra da
mezzo litro e non vino” (verbale dibattimentale, pag. 6).
Tuttavia, anche ammettendo che il AC 1 avesse
bevuto 15 birre da 3 dl e ancora una birra da 0.5 litri a cena, avremmo un
consumo complessivo di 5 litri di birra, che comporta un tasso di alcool nel
sangue del 2.50 per mille. Deducendo il predetto smaltimento fisiologico del
1.05
per mille, si avrebbe comunque un tasso alcolemico al momento dei fatti
dell’1.45 per mille, comunque insufficiente per riconoscere uno stato
giuridicamente rilevante di anche parziale scemata responsabilità.
Tolto perciò quello che in definitiva è solo il
tentativo di scaricare sull’alcool le proprie colpe (limpide in tal senso
dichiarazioni predibattimentali quali “...se fossimo stati sobri non sarebbe
successo” e “...non sono stato io bensì l’alcool”), la verità
(comunque accertata in base ai predetti calcoli) è racchiusa in un frammento di
sincerità contenuto nella sua lettera 22 febbraio 2005 al Procuratore Pubblico,
in cui riconosceva nella sostanza di non essere stato pregiudicato dall’alcol
nell’esercizio delle proprie facoltà mentali (classificatore acc. 20/05,
sezione corrispondenza, n. 36):
" Ammetto
che la sera dei fatti io e due portugese avevamo bevuto un po’ troppo compresa
la signora che ora mi accusa, ma malgrado questo ero ancora in possesso delle
mie facoltà mentali."
il che, a mente della Corte, chiude
definitivamente ogni discorso sul tema della scemata responsabilità.
11.
Secondo l’art. 190 cpv. 1 CP chi costringe una persona di sesso
femminile a subire una congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o
violenza oppure esercitando su di lei pressioni psicologiche o rendendola
inetta a resistere, commette violenza carnale ed è punito con la reclusione
fino a 10 anni.
Parimenti, l’art. 189 cpv. 1 CP punisce con la
reclusione sino a 10 anni o la detenzione chiunque costringe una persona a
subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale,
segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su
di lei o rendendola inetta a resistere.
L’art. 200 CP, poi, stabilisce che se un reato
contro l’integrità sessuale è stato commesso insieme da più persone, il giudice
può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza
andare oltre il massimo legale della specie di pena.
Elemento comune dei primi due disposti - che
proteggono la libera determinazione in ambito sessuale (DTF 119 IV 309
consid 7a) - è la coazione esercitata per indurre una persona, contro il suo
volere, a fare o subire un rapporto sessuale completo o un altro atto di tipo
sessuale (DTF 119 IV 309 consid 7b).
Relativamente ai mezzi utilizzati per costringere
la vittima, i disposti citati menzionano, in particolare, la minaccia, la
violenza, le pressioni psicologiche e il fatto di rendere la vittima inetta a
resistere.
Per minaccia – che non deve necessariamente
essere grave (come prevedeva il vecchio diritto) né riferirsi solo a danni
corporali - bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo
comportamento, induce la vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere
(DTF 122 IV 100; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6. ed. p. 378; Stratenwerth,
Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil I, 5. ed. p. 158 no 7).
Per violenza va inteso il ricorso a una forza
fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle
circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che
non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è sufficiente
che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF
122.
IV 100; Jenny/Schuhbart/Albrecht, Kommentar zum schw.
Strafgesetzbuch, art. 189 n. 16).
Le pressioni psicologiche consistono
nell’assoggettamento della vittima analogo a quello conseguente alla minaccia o
alla violenza ottenuto senza ricorrere a questi mezzi di costrizione, ad
esempio minacciando di un serio pregiudizio una persona vicina alla stessa
vittima oppure provocando un perdurante sentimento di paura nella vittima
medesima e profittando di tale situazione (DTF 124 IV 154).
In generale non è quindi necessario, perché sia
dato il reato in discussione, che la vittima si difenda fino all’esaurimento
delle proprie forze, sufficiente essendo che vi rinunci, ad esempio per effetto
della paura oppure perché considera ogni resistenza vana o causa di
inconvenienti non sopportabili (DTF 75 IV 113; cfr. anche DTF 115
IV 217; DTF 119 IV 309 consid 7b).
12.
Non occorre ripercorrere ulteriormente i fatti posti a giudizio per
stabilire che essi configurano gli ascritti reati di violenza carnale, in
relazione alle congiunzioni carnali alle quali la vittima è stata obbligata, e
di coazione sessuale per rapporto all’atto sessuale costituito dal coito anale,
poco importa se consumato o solo tentato.
Del tutto pacifico è inoltre che entrambi i reati
sono aggravati ai sensi dell’art. 200 CP per essere stati commessi
collettivamente.
Per effetto dei combinati art. 68, 189, 190 e 200
CP, la possibile comminatoria di pena per AC 1 è perciò di 15 anni di
reclusione.
13.
Inoltre, l’art. 187 cifra 1 CP stabilisce che chiunque compie un
atto sessuale con una persona minore di 16 anni è punito con la reclusione sino
a 5 anni o con la detenzione.
Per effetto dell’art. 68 cifra 1 CP, qualora
questo reato venga commesso ripetutamente la pena massima comminabile può
essere aumentata sino ad un massimo di 7 anni e 6 mesi di reclusione.
E’ incontrovertibile che i fatti per i quali il AC
1.
è già stato condannato in Portogallo alla pena di 4 anni di reclusione (circa
15.
congiunzioni carnali con una fanciulla di 13 anni) adempiono appieno i
requisiti della predetta norma.
14.
Giusta l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del
reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue
condizioni personali.
La gravità della colpa - secondo quanto rilevato
da Tribunale federale in numerose sentenze (valgano, quale esempio: DTF
127.
IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a e sentenze ivi citate) - è pertanto
il criterio fondamentale per la fissazione della pena.
Nella sua valutazione entrano in considerazione
numerosi fattori quali il movente e le circostanze esterne, l'intensità del
proposito o della negligenza, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo
d'esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la
durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno ad una banda, la
recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il pentimento, e la volontà
di emendamento, la qualità della collaborazione con gli inquirenti, il
comportamento dopo la perpetrazione del reato, ecc. (DTF 127 IV 101
consid. 2; DTF 124 IV 44 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112
consid. 1;116 IV 288 consid. 2a). Tuttavia, nella misura del possibile, devono
essere evitate sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato, tenendo
conto tra l'altro degli effetti della condanna sulla sua vita (DTF 128
IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3; 118 IV 342 consid. 2).
15.
Il crimine commesso dal AC 1 il 30/31 agosto del 1993 in correità
con i suoi due compari è di elevata ed inusuale gravità nel contesto delle
violenze sessuali. La vittima è stata reiteratamente stuprata e costretta ad
altri atti sessuali dai suoi aggressori, che nemmeno hanno receduto allorché il
di lei corpo non ha retto all’affronto. Senza alcuna remissione, nemmeno di
fronte al ribrezzo, il AC 1 ed i suoi bravi l’hanno spedita nel lago affinché
si lavasse sommariamente dalle sue feci, e quindi l’hanno nuovamente violentata
a ripetizione, senza risparmiarle percosse e minacce di morte, che essa ha
sicuramente preso per vere, cumulando all’oltraggio al suo corpo anche il
timore che dopo di ciò le sarebbe stata tolta la vita. Basti dire, per bene
inquadrare la gravità oggettiva del reato, che la stessa difesa ha riconosciuto
che si tratta di “fatti che suscitano ribrezzo ed indignazione”.
AC 1 giunge a giudizio per i fatti del 1993 come
29enne già abbondantemente compromesso con la giustizia, avendo assommato ben 6
precedenti penali. Poco conta il fatto che i primi 5 siano “solo” decreti
d’accusa per reati tutto sommato minori. Quello che salta all’occhio è la
pervicacia nel commettere sempre nuovi reati a dispetto delle condanne
inflittegli, anche a pene non sospese condizionalmente, e quindi espiate. Anzi,
ai 5 primi piccoli precedenti se ne aggiunge un sesto, ben più grave, che gli
vale una pena da espiare di ben 12 mesi, non espiata perché egli ripara
all’estero. Sanzione anche questa inefficace, visto che lo ritroviamo in
Svizzera entro il periodo per il quale era stato espulso, a macchiarsi della
vergognosa violenza per la quale è oggi a giudizio. Il desolante quadro che ne
esce, è quello di un AC 1 privo di ogni volontà di emendamento, incurante di
ogni norma legale, irriducibile nonostante le sanzioni emesse a suo carico, che
egli anzi sfida, commettendo deliberatamente il nuovo reato di violazione del
bando per tornare in Svizzera con l’asserita intenzione di cercarvi lavoro.
Ad un mese esatto dal suo rientro, dopo un'oziosa
serata di bevute in vari locali con due compari tutto sommato occasionali (non
erano infatti amicizie o conoscenze di lunga data), individua una vittima,
colpevole di averlo prima fatto eccitare al __________ __________ accettando il
suo grossolano corteggiamento fatto di palpeggiamenti alle gambe e forse anche
al seno, e soprattutto di avere poi (e ciò nonostante) rifiutato di fargli
scaricare la libidine in un rapido amplesso, magari da estendere ai gregari,
per un po’ d’eccitazione supplementare. Nell’egoistica logica del AC 1 ciò non
è però consentito, ed allora egli trascina (senza invero troppo faticare) gli
altri due incensurati in quella che inizia forse come una bravata, ma che ben
presto diviene proposito di orrenda violenza collettiva, portato avanti con
brutalità, rozzezza, assenza di scrupoli e notevole determinazione criminale,
se si considera che la vittima si è dibattuta e ha chiesto requie per il non
breve tragitto da __________ al luogo dello stupro, e quindi, sulla spiaggia,
consumato con altrettanta implacabile determinazione e addirittura ribadito
dopo la pausa per consentire alla vittima di lavarsi.
Dal profilo della vita anteriore, della futilità
dell’egoistico movente -soddisfacimento della propria animalesca pulsione-, del
ruolo avuto in seno alla banda, della brutalità dell’esecuzione e dell’assenza
di qualunque riguardo per la vittima, il AC 1 appare pesantemente compromesso,
e ne emerge una colpa soggettivamente molto grave per fatti che oggettivamente
sono altrettanto gravi. Immediatamente dopo i fatti egli si è reso
irreperibile, il che non mitiga evidentemente la sua colpa.
A favore dell’accusato, che al dibattimento si è
comportato correttamente, depone la confessione resa in aula, che ancorché
tardiva è comunque meglio di nessuna confessione, e ha quanto meno
rappresentato un abbozzo di presa di responsabilità, oltre ad avere, in guisa
di gesto di rispetto, risparmiato alla Corte lo stucchevole esercizio di
contestargli in aula tutti gli elementi di prova che avrebbero condotto al
medesimo risultato di ritenerne la colpevolezza.
Va inoltre tenuto conto del tempo trascorso,
ancorché non come attenuante specifica, come richiesto dalla difesa, ma solo in
forma di circostanza di attenuazione generica.
Il computo del tempo trascorso inizia in effetti
al più presto dopo il processo subito in Portogallo nel 1996 (cioè dopo
l’insieme dei fatti per i quali oggi si emette la pena). Nulla cambierebbe
comunque se si volesse computare il tempo già a partire dal 1993, dovendosi in
tal caso accertare che l’accusato non ha tenuto buona condotta per la
pesantissima ricaduta nell’illecito dell’estate del 1995.
A fronte del tempo trascorso, che è lungo anche
computandolo dal 1996, la Corte ha ritenuto di non dovere accordare l’attenuante
specifica per il motivo del successivo comportamento del AC 1. Risulta infatti,
come già visto, che egli ha subito una nuova condanna per evasione nel 1999. E’
ben vero che quei fatti non sono costitutivi di reato in Svizzera (ed in tal
senso non se ne è tenuto conto per ritenerlo maggiormente pregiudicato di
quanto non sia già), ma nel giudizio circa la buona condotta la Corte ritiene
di potere tenere comunque in considerazione il fatto che egli non si è attenuto
alle norme di comportamento del paese in cui risiedeva, commettendovi quello
che in Portogallo è un reato. Oltre a ciò, risulta a carico dell’accusato
un’altra condanna penale per guida in stato d’ebrietà nel 2003 (ebrietà
pesantissima, pari al 2.13 per mille), circostanza che per lui non ha affatto
carattere episodico, ma denota la persistenza in quei comportamenti già
ripetutamente palesati e sanzionati in Svizzera. Siamo perciò anche qui ben
lontani dalla nozione di buon comportamento, specie se si considera che al
dibattimento, parlando dell’incidente d’auto in cui è incorso, ha ammesso che
era stato frutto di un’ulteriore ebrietà al volante, fattispecie per la quale
egli risulta perciò essere stato incorreggibile almeno sino all’asserita svolta
nella sua vita determinata dalla nuova compagna.
Si è infine tenuto conto quanto meno dei problemi
del AC 1 legati al consumo di alcolici, all’asserita volontà di cambiamento e
al quadro positivo presentato in particolare dalla nuova compagna, come pure
del fatto che dovere tornare in carcere in questo momento, dopo tanti anni dai
fatti, sia particolarmente duro ed incisivo per il condannato.
16.
Il AC 1, oltre alle attenuanti testé riconosciutegli e alle altre da
lui invocate, si prevale anche del suo diritto alla parità trattamento rispetto
ai correi giudicati nel 1994, in particolare il __________, che avrebbe avuto
una colpa pari o addirittura maggiore della sua, auspicando perciò che le pene
erogate in quella sede costituiscano una sorta di pietra di paragone per la
sanzione a suo carico, e che poi si consideri ancora il lungo tempo trascorso e
si effettui il concorso retrospettivo con i fatti del 1995, computando quindi i
4.
anni espiati.
L’art. 8 della Costituzione federale promuove il
principio di uguaglianza, in base al quale tutti sono uguali di fronte alla
legge e nessuno deve subire discriminazione per le sue origini, la sua razza,
sesso, età, ecc..
In questo principio trova origine quello della
parità di trattamento processuale secondo cui ognuno deve essere giudicato in
misura uguale a chi ha commesso gli stessi fatti e reati nelle stesse
circostanze. Tuttavia, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, il confronto
tra due casi concreti suole essere in generale infruttuoso, soprattutto in un
procedimento penale, diverse essendo quasi sempre in ognuno di essi le
circostanze soggettive ed oggettive che il giudice è tenuto a considerare (DTF116
IV 292).
Si tratta perciò di un principio ad ampio
spettro, che funge da monito al giudice nel suo agire secondo legalità ed
equità, impedendogli di cadere nell’arbitrarietà. Non è invece concretamente possibile
un’applicazione precisa e simmetrica di un tale principio, troppe risultando le
considerazioni che il giudice, in sede di commisurazione della pena è tenuto a
fare, dovendosi in definitiva ammettere che ogni caso presenta le proprie
particolarità ed è perciò di per sé stante, che ogni persona, dunque ogni reo,
è unica, con un proprio modo di pensare ed agire, anche nell’illecito, e con un
proprio bagaglio di esperienza, così da rendere irriproducibile il cosiddetto
aspetto soggettivo del reato, importante quanto quello oggettivo ai fini della
quantificazione della pena.
Inoltre, invocare il principio di parità di
trattamento prevalendosi di un giudizio precedente della stessa specie che però
risulta contrario al diritto, è in ogni caso escluso, stante la violazione del principio
di legalità, che è prevalente (cfr. Rechtsgleichheit, Beatrice Weber Dürler in
Thürer/Aubert/Müller, Verfassungsrecht der Schweiz, §41, pag. 667; DTF
123.
II 254, consid. 3c), non esistendo quindi il diritto alla parità di
trattamento nell’illecito.
Il caso in questione è molto particolare, visto
che la sentenza invocata dalla difesa riguarda i medesimi fatti qui a giudizio,
avendo statuito sui reati dei correi del AC 1.
Essa non può di principio essere senz’altro
disattesa dall’odierna Corte, la quale non può però nemmeno essere
eccessivamente vincolata nell’esercizio del proprio potere d’apprezzamento. La
corretta soluzione deve perciò essere quella per cui l’odierna
Corte si determina secondo il proprio libero
convincimento, dando però ragione con attenzione dei motivi per i quali dovesse
discostarsi in maniera significativa da quel pronunciamento.
Una prima elementare considerazione, che è motivo
per giustificare una diversità di trattamento tra i correi AC 1 e __________
(mentre che il __________ fa storia sé, avendo delle responsabilità anche
oggettive notevolmente minori), è data dalla differenza della situazione
soggettiva del AC 1 rispetto a quella del __________.
Come si è accertato in precedenza, il AC 1 era
pluripregiudicato, mentre che il __________ era incensurato, il che gli è valso
uno sconto di pena (sentenza 7 aprile 1994, pag. 36) di cui AC 1 non può
beneficiare.
Inoltre, va sicuramente considerato il diverso (e
più grave) ruolo del AC 1 nel contesto di quel reato, essendosi accertato che
egli è stato l’ideatore della violenza ed il capo della gruppo costituitosi
nell’occasione.
Dispositivo
Per questi motivi ne consegue il logico
accertamento del fatto che la stessa Corte del 1994 avrebbe sicuramente
inflitto al __________, qualora l’avesse giudicato, una pena sensibilmente
superiore ai 2 anni e 10 mesi comminati al __________.
Vi è quindi, in virtù della diversa situazione
soggettiva, un primo motivo per relativizzare la portata del confronto con la
sentenza che ha condannato il __________.
Una seconda considerazione che impone di
relativizzare la portata dell’auspicato raffronto deve essere desunta dalle
motivazioni della sentenza del 7 aprile 1994.
Come si è visto (consid. 4), essa reputava la
colpa del __________ (che è sensibilmente inferiore a quella del AC 1) come “gravissima
e pesante, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo” (pag. 35) e
pertanto considerava “particolarmente mite e clemente, al limite
dell’indulgenza” la pena proposta per lui dal Procuratore Pubblico (pag.
36).
Si tratta, a non averne dubbi, di parole di aspra
critica nei confronti del Magistrato inquirente, e del resto la stridente
contrapposizione dei termini qui sopra trascritti non concede altra chiave di
lettura.
Sennonché, quella Corte, che non vi era
vincolata, ha nondimeno ritenuto di aderire alla richiesta del Procuratore
Pubblico, condannando il __________ alla pena per lui richiesta.
Non spetta alla scrivente Corte di ravvisare
contraddittorietà in siffatta decisione, ma quanto meno deve valere la
trasposizione alla sentenza della predetta valutazione espressa da quella
medesima Corte nei confronti della richiesta di pena, e perciò va ritenuto
oggi, sulla scorta di valutazioni contenute in quella stessa sentenza, che il
giudizio nei confronti del __________ è stato particolarmente mite e clemente,
al limite dell’indulgenza, ovvero che ogni possibile margine d’apprezzamento
nella determinazione della pena è stato utilizzato in suo favore.
L’odierna Corte non ritiene di dovere essere
vincolata da quella sentenza all’emanazione in favore del AC 1 di una sentenza
altrettanto mite, clemente ed indulgente, non ravvisando motivo alcuno per
procedere in tal senso nei fatti del 1993, visti oltretutto i suoi precedenti.
Il fatto che la pena del AC 1 per i fatti del
1993 sia una pena di base, alla quale occorre cumulare l’adeguato aumento per i
fatti del 1995 nulla muta (in senso favorevole all’accusato) a questa
considerazione. Anzi, il solo fatto che vi siano degli altri gravi reati da
considerare nel giudizio complessivo, oltre a quelli esecrandi del 1993, è per
la Corte ulteriore motivo, se ve ne fosse ancora bisogno, per astenersi
dall’esercizio di ingiustificata indulgenza, mentre che il __________ ha in
seguito quanto meno dimostrato di meritare la clemenza con cui è stato
trattato, avendo dato buona prova di sé nei 12 anni successivi.
In definitiva, la Corte ritiene di avere
ravvisato sufficienti motivi per non considerarsi particolarmente legata, nel
stabilire la pena per il AC 1, dalla condanna del __________ a 2 anni e 10 mesi
di reclusione, reputando che vi sia pertanto lo spazio, senza per questo
eccedere in apprezzamento o ledere il diritto alla parità di trattamento, per
computare in misura anche sensibilmente più elevata la pena (teorica) a suo
carico per i fatti del 1993.
17. Giusta l’art. 68 cifra 2 CP, se il giudice deve giudicare di un
reato punito con pena privativa della libertà personale, che il colpevole ha
commesso prima di essere stato condannato ad una pena privativa della libertà
personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il
colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi
reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
Come si vede, la norma impone esplicitamente di
evitare che l’autore possa essere punito più severamente di come lo sarebbe se tutti
i delitti fossero giudicati nella medesima istanza, il giudice deve pertanto domandarsi
come avrebbe fissato la pena in caso di concorso simultaneo e di seguito
fissare, tenendo conto della pronuncia già emessa, il supplemento di pena.
Questa situazione, denominata concorso
retrospettivo, prescrive al giudice, per la sua natura forzatamente
artificiosa, un particolare rigore nella commisurazione della pena, dovendosi prima
fissare chiaramente la pena (teorica) addizionale dipendente dal reato o dai
reati commessi prima dell'originaria condanna, e poi determinare l'aumento
della pena per tenere conto dei reati commessi in seguito (DTF 118 IV
121, consid. 2c) oppure, analogamente, qualora consideri più grave il reato
successivo alla prima condanna, dopo avere quantificato la pena per tale
illecito, egli ne determinerà l'aumento per tenere conto del reato commesso in
precedenza (DTF 118 IV 121, con riferimento a DTF 116 IV 17,
consid. 2b).
18. Nel caso concreto, il reato più grave di cui il __________ deve
rispondere è quello di violenza carnale aggravata ai sensi dei combinati art.
190 e 200 CP, relativo ai fatti del 30/31 agosto 1993, per il quale vi è una
comminatoria di pena che arriva fino a 15 anni di reclusione, mentre che per i
ripetuti atti sessuali con fanciulli ai sensi degli art. 68 cifra 1 e 187 cifra
1 CP essa è di 7 anni e 6 mesi di reclusione. La Corte è perciò chiamata a
determinare la pena per i fatti del 1993, quindi ad aumentarla adeguatamente
per i fatti dell’estate/autunno 1995 commessi in Portogallo, stabilendo così
quella che sarebbe la pena complessiva pronunciata in un unico giudizio. Dopo
deduzione, da questa pena complessiva, di quella espiata in Portogallo, ne
risulta la pena aggiuntiva che gli viene inflitta nell’odierno processo.
Irrilevanti nel computo sono di contro le
successive sanzioni per il reato di evasione, reato inesistente in Svizzera la
cui pena fu comunque sospesa, e di guida in stato d’ebrietà, per la quale è
stata emanata una pena detentiva, ma convertita in pena di natura pecuniaria.
Tali successive sanzioni, pertanto, non aggravano e non alleviano la situazione
del ACCO1 ai fini della pronuncia dell’odierna pena aggiuntiva.
19. L’estrema gravità dei fatti del 1993, costitutivi di violenza
carnale e coazione sessuale aggravate, e la notevole entità della colpa
dell’imputato, già pluripregiudicato e comandante di quell’azione, sono già
state ripetutamente esplicitate nei considerandi che precedono. Questa Corte
ritiene che per quei fatti terribili la giusta pena per il AC 1 avrebbe potuto
raggiungere ed anche eccedere i 5 anni di reclusione, senza con questo eccedere
in severità. Del resto, dalla lettura di quella sentenza, emerge chiaramente
che anche la Corte del 1994, seppure clemente con gli imputati minori, lo
avrebbe sanzionato in misura ben maggiore dei 2 anni e 10 mesi di reclusione
inflitti al __________ in ragione dei suoi precedenti e della maggiore colpa.
Questa pena deve essere adeguatamente aumentata
in ragione dei successivi reati del 1995. Anche questi fatti sono di estrema
gravità, così come sottolineato dalla Corte che gli ha inflitto 4 anni di reclusione,
ritenuto il minimo legale di 3 anni ed un massimo di 10 (cfr. l’art. 172 CP
portoghese, doc. dib. 1). Il AC 1, infatti, facendo leva sulla fiducia riposta
in lui dai genitori della fanciulla, ha avuto la possibilità di avvicinarla, ed
immediatamente ne ha approfittato per l’egoistico scopo di dar sfogo alle sue
basse pulsioni. Non pago di avere in tal modo “conquistato” la giovane preda,
ha trovato sollazzevole ripetere i suoi sfoghi con cadenza settimanale per
circa 4 mesi, consumando con la sua vittima, degradata ad oggetto sessuale, la
congiunzione carnale completa per una quindicina di volte, fermato non già da
un tardivo ripensamento, ma solo per il motivo che il muro del silenzio sul
quale confidava per continuare ad agire indisturbato si era spezzato.
La reiterazione di questo reato è uno degli
elementi qualificante della notevole colpa del AC 1 (esplicito: DTF 123 IV 53:
“...il est évident que les cas sont plus graves lorsque
l’auteur a agi à plusieurs reprises...”). Inoltre va
considerata, in assenza di scemata responsabilità, la notevole differenza di
età (non si tratta pertanto di un cosiddetto amore giovanile) e la di vasta
esperienza di vita del AC 1 che era all’epoca sposato per la seconda volta,
oltre ad avere avuto altre relazioni importanti, e padre di numerosi figli,
ovvero investito di compiti educativi. In questa situazione ben si sarebbe
potuto pretendere da lui che si astenesse dal dedicare morbose attenzioni ad
una 13enne e che cercasse altrove di dar sfogo alla
libidine non consumata nel matrimonio. Averlo fatto in queste circostanze,
ovvero potendo reperire altrove delle relazioni più congrue, è pertanto lo
specchio del notevole e consueto egoismo del AC 1, che a tutto il resto, anche
all’integrità sessuale di una tredicenne, antepone il proprio interesse.
La Corte ha esaminato anche la casistica esposta
nella citata DTF 123 IV 53, ed in particolare il raffronto -sia pure con
le dovute distinzioni- con i precedenti di cui alle DTF 119 IV 309, 120
IV 6, molto pesanti per effetto della ripetizione (ma anche per la presenza del
rapporto educativo, qui assente), e di cui alla sentenza 5 giugno 1984 del TF
citata a pag. 54, relativo alla condanna a due anni di detenzione per un solo
atto consensuale con la figlia dell’amica. Essa ha preso atto anche di
precedenti di segno opposto, come in particolare la recente sentenza
6S.469/2004 del 25 maggio 2005 del Tribunale federale, che ha confermato,
seppure definendola “certes clémente”, la pena di 18 mesi sospesi (alla quale
la corte cantonale era giunta comprimendo la teorica pena di 21 mesi di
detenzione e riducendo la pena di 3 anni inflitta in prima sede), per una sola
penetrazione parziale, ottenuta però con la forza, risalente a vari anni prima.
Alla luce di tutte le circostanze del caso in
esame, e visti i predetti precedenti, la Corte ritiene comunque adeguato alla
colpa del AC 1 di ritenere per i ripetuti atti sessuali con fanciulli commessi
nel 1995 un aumento della pena precedente pari ad almeno 2 anni.
Si ha pertanto che la pena di base complessiva
per il prevenuto, per i reati del 1993 e quelli del 1995 è, seppure non di
molto, superiore a 7 anni di reclusione.
Da questa pena non vi sono particolari attenuanti
da portare in deduzione.
Come detto, la confessione dell’ultima ora viene riconosciuta,
così come il comportamento processuale, ma sono circostanze di poco conto. La
Corte considera maggiormente il tempo trascorso ed anche (ma in parte si tratta
in fondo della medesima circostanza) la particolare circostanza di ritrovarsi
nuovamente in carcere a vari anni di distanza, quando invece sembrava infine
avviato un percorso di recupero alla civile convivenza.
Tutto questo considerato, la pena complessiva a
carico del AC 1 viene determinata in 6 anni e 6 mesi di reclusione, ragione per
cui, dopo il computo dei 4 anni ai quali è già stato condannato, la pena
aggiuntiva emessa a suo carico da questa Corte è di 2 anni e 6 mesi di
reclusione, con computo del carcere preventivo sofferto.
In un’ottica molto semplicistica, dimentica dei
complessi problemi di concorso retrospettivo, ma forse non priva di una sua
logica retributiva, si osserva che questa pena aggiuntiva, tolto quanto il AC 1
ha già pagato per i successivi reati, è comunque di 4 mesi inferiore a quella a
suo tempo inflitta al __________, seppure a fronte di maggiori responsabilità.
20. Secondo l’art. 55 cpv. 1 CP, lo straniero condannato alla reclusione
o alla detenzione può essere espulso dal territorio svizzero per un tempo da 3
a 15 anni (in caso di recidiva, a vita). L’espulsione è in primo luogo una
misura di sicurezza a tutela dell’ordine pubblico e nel contempo anche una pena
cui sono applicabili i dettami del già menzionato art. 63 CP.
L’accusato possiede dei legami con la Svizzera; risiedendovi
parte dei suoi fratelli. Egli vive però da molti anni in Portogallo, suo paese
d’origine, nel quale si situa indubbiamente il centro dei suoi interessi
professionali ed affettivi, e dal 1993 non ha più fatto ritorno in Svizzera.
Anche in questi anni, i legami familiari sono stati preservati per il motivo
che i familiari risiedenti in Svizzera si sono costantemente recati in
Portogallo per visitare lui e gli altri parenti, per cui non vi è motivo di
ammettere che il rapporto con i familiari sarebbe compromesso dalla pronuncia
dell’espulsione.
Espulso una prima volta nel 1989, il AC 1 è
comunque tornato in Svizzera e ha delinquito ancor più pesantemente. Per questo
motivo, e data la natura dei reati commessi, si può ben ammettere che egli
possa costituire un problema per la sicurezza pubblica, interesse preminente
nelle considerazioni della Corte rispetto ai suoi legami con il nostro paese.
D’altronde, lo stesso AC 1 ha espresso il desiderio di tornare in patria dopo
la presente vicenda processuale e di proseguirvi il proprio cammino professionale
ed affettivo, non opponendosi pertanto alla pronuncia dell’espulsione.
Considerata la gravità del reato commesso,
ritenuto che si tratta della seconda espulsione, e che la prima sanzione
accessoria non gli aveva impedito di tornare in Svizzera a delinquere, la
durata della stessa viene fissata in 15 anni.
Nelle circostanze date, la Corte non ha motivo di
ritenere che la sospensione condizionale della pena accessoria possa essere di
utilità, ed indurre l’accusato a migliore consiglio.
Egli, come detto, vede il proprio futuro in
Portogallo, e non vi è pertanto motivo o ragione per sospendere l’esecuzione
della pena accessoria, dovendosi al contrario formulare prognosi negativa per
il AC 1 che mai si è adattato alla vita in Svizzera.
21. La parte civile ha aggiornato le proprie richieste in data 6 luglio
2005 (doc. dib. 7), postulando l’attribuzione di fr. 20'000.-- in risarcimento
del torto morale subito e fr. 6'588.20 per spese di patrocinio, pretese al cui
principio l’imputato non si è opposto, rimettendosi ai vigenti criteri
stabiliti da dottrina e giurisprudenza quo alla determinazione dei relativi
importi.
21.1. Appare in effetti del tutto pacifico l’assunto per cui la vittima di
una violenza carnale aggravata è lesa pesantemente nella propria personalità e
può rivendicare il risarcimento del torto morale subito. La richiesta di fr.
20'000.-- formulata a tal titolo dalla vittima è elevata, ed eccede gli importi
normalmente attribuiti in caso di violenza carnale, che a seconda delle
circostanze si attestano sui fr. 10/15'000.--.
Questo è però un caso di particolare gravità,
come risulta dall’applicazione dell’art. 200 CP (oltre che dalla documentazione
versata in atti dalla parte civile a riprova della propria sofferenza), ragione
per cui l’importo di fr. 20'000.-- può senz’altro essere ritenuto giustificato
nel solco della giurisprudenza vigente (cfr. DTF 125 III 274 e
riferimenti).
21.2. La pretesa per spese di patrocinio appare giustificata per rapporto all’impegno
richiesto al legale dal caso in esame. Tenuto conto dell’opera di consulenza ed
assistenza, nonché della preparazione, rispettivamente la presenza al processo,
l’indicazione di un dispendio di tempo 24 ore e 25 minuti appare congrua, e le
spese vive esposte rientrano nella norma, per il che l’intera pretesa di fr.
6'588.20 merita protezione (doc. dib. 7).
22. Alla parte civile spetta pertanto un risarcimento totale di fr.
25'588.20.
Essa ha già ricevuto fr. 1'000.-- dal __________
nell’imminenza del primo processo (cfr. sentenza 7 aprile 1994, pag. 10),
importo che va dedotto dal suo credito, che è pertanto di fr. 24'588.20.
23. Le spese del procedimento, con una tassa di giustizia di
fr. 2'000.--, sono a carico dell’imputato.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che ai n. 2, 3.1, 3.2;
visti gli art. 11, 18, 36, 41, 55, 63, 64, 68,
69, 189, 190, 200 CP;
9
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1
1.1 violenza
carnale aggravata
siccome
commessa collettivamente;
per avere, tra
il 30 e il 31 agosto 2003,
a __________, __________e
__________, agendo in correità con __________ e __________,
usando
violenza e minaccia, comunque rendendola inetta a resistere, costretto __________
a subire tre congiunzioni carnali;
1.2 coazione
sessuale aggravata
siccome commessa collettivamente;
per avere, tra
il 30 e il 31 agosto 2003,
a __________, __________e
__________, agendo in correità con __________ e __________,
usando
violenza e minaccia, comunque rendendola inetta a resistere, costretto PC 1 a
subire un coito anale;
e come
meglio descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.
Di conseguenza, AC 1, è condannato:
2.1 alla
pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 4 anni di
reclusione inflittagli dal Tribunale giudiziario della Circoscrizione di __________
il 18.11.1996;
2.2 al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e delle spese processuali;
2.3 all’espulsione
dalla Svizzera per un periodo di 15 anni.
3. AC 1 è
inoltre condannato al pagamento di fr. 25’588,20 in favore della Parte Civile __________..
4. Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1. PC 1
2. AS 1
3. AS 2
4. AS 3
5. AS 4
6. AS 5
7. AS 6
8. AS 7
9. GI 1
10. GI 2
11. TE 1
12. TE 2
13. IE 1
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Testi fr. 85.--
Interpreti fr. 55.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 2'540.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster