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Decisione

72.2005.23

Violenza carnale, coazione sessuale, reato collettivo (200 CP)

7 luglio 2005Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti, il Procuratore rileva come l’accusato abbia agito, accanendosi

brutalmente sulla vittima, compiendo, insieme ai correi, abusi sessuali

reiterati in un lasso di tempo assai lungo, abusi al limite della depravazione,

di nefandezza inaudita, alla soglia dell’agire animalesco, particolarmente

umilianti per la vittima ed estremamente lesivi della di lei integrità fisica e

sessuale. L’accusa evidenzia altresì come l’imputato fu colui che, tra i

correi, ideò il piano criminale, assumendo il ruolo di “capo branco”. Fa notare

inoltre l’assenza di qualsiasi traccia di pentimento da parte di AC 1, ponendo

l’accento sul fatto che l’imputato, dopo i fatti in esame, è fuggito in

Portogallo dove ha continuato imperterrito a commettere abusi sessuali, ma, nei

confronti di una minorenne. Ai fini della commisurazione della pena, il

Procuratore postula l’applicazione dell’aggravante dell’agire collettivo ex

art. 200 CP. Richiama inoltre i precedenti penali a carico dell’accusato,

dichiarando di opporsi a qualsiasi riconoscimento di attenuanti specifiche ai

sensi dell’art. 64 CP; in particolar modo si oppone all’attenuante del lungo

tempo trascorso, stante la cattiva condotta dimostrata dall’accusato negli

ultimi anni, quo all’evasione, quo ai reati commessi, in specie quello di

circolazione in stato d’ebbrezza e detenzione illecita d’armi. A fronte delle

dichiarazioni di __________ circa la quantità di bevande alcoliche assorbite

dall’accusato la sera dei fatti, contesta l’eventuale riconoscimento della

scemata responsabilità. In favore di AC 1, quale unica attenuante generica, il

Procuratore considera la confessione fornita in aula, facendo comunque notare

che si tratterebbe di una confessione strumentale “dell’ultimo minuto”,

rilasciata dall’accusato ai fini di una diminuzione della pena. Posto quanto

precede, l’accusa, richiamata la condanna mite inflitta ai due correi, ossia

per __________ di 2 anni e 10 mesi di reclusione, per __________ di 18 mesi di

reclusione, sospesi con la condizionale per 3 anni, postula invece per

l’accusato una pena più severa di 4 anni di reclusione, a valere quale pena

totalmente aggiuntiva a quella di 4 anni inflittagli il 18.11.1996 dal

Tribunale giudiziario della Circoscrizione di __________ stante il concorso

retrospettivo ex art. 68 cpv. 2 CP. L’accusa, da ultimo, chiede la condanna di AC

1 all’espulsione a vita dalla Svizzera.

§ RC 1, difensore della Parte Civile, la quale si associa

integralmente alla pubblica accusa in merito alla colpevolezza dell’accusato e

chiede l’accoglimento dell’istanza di risarcimento danni, con il relativo

aggiornamento prodotto al dibattimento, elencando le sofferenze psico-fisiche

patite dalla sua cliente a causa dei brutali abusi infertile. In particolare la

difesa enuncia la pedissequa chiusura totale della vittima verso l’esterno con

manifestazioni di umore depresso, caratterizzato dalla paura per ogni cosa, la

sensazione di non essere pulita, nonché la difficoltà ai rapporti

interpersonali. La difesa fa notare altresì che la sua assistita ha già percepito

solo fr. 1'000.- a valere quale torto morale. Chiede perciò che le vengano

assegnati ulteriori fr. 20'000.- nonché che le vengano risarcite le spese

legali di patrocinio per un importo di complessivi fr. 26'588,20.

§ Il Difensore, il quale invita, come premessa, la Corte a

spossessarsi dall’emotività ai fini dell’emanazione di un giudizio obbiettivo,

pur in presenza di fatti che suscitano ribrezzo ed indignazione. Dichiara poi

che l’atto d’accusa andrebbe corretto, sostenendo che non vi è prova alcuna

circa un eventuale ruolo assunto dall’imputato di cosiddetto “capo-branco”,

tanto meno la prova di una premeditazione nell’agire, trattandosi di fatti

improvvisati dai tre correi. Fa notare che AC 1 non fu colui che abusò

maggiormente della vittima. Considera inoltre che i fatti debbano essere letti

in un contesto laddove tutti agivano sotto l’influsso dell’alcool, escludendo

comunque la scemata responsabilità. Ai fini della commisurazione della pena, la

difesa sostiene che non debba essere irrogata all’imputato una pena più severa

di quella inflitta a __________ in ossequio al principio della parità di

trattamento. La difesa fa valere inoltre l’applicazione dell’attenuante del

lungo tempo trascorso ai sensi dell’art. 64 CP ritenendo che l’accusato ha

comunque mantenuto una buona condotta dopo i fatti del 1994/1995, rilevando che

l’evasione non è un reato punibile per il codice penale svizzero, nonché che le

infrazioni perpetrate da AC 1 dopo il 1994, quo alla guida in stato d’ebbrezza

ed alla presunta accusa di detenzione illegale d’armi, non sono in ogni caso di

gravità tale da inficiare il concetto di buona condotta. In conclusione, la

difesa pone l’accento sulla vita e la figura del suo assistito, in particolare

sul trascorso difficile, quo al divorzio, facendo notare che AC 1 si è rifatto

una vita dal 2003, avendo smesso di bere, avendo una professione ed una

relazione sentimentale stabile con __________, per il che, è opinione della

difesa, che non avrebbe più senso, tanto meno un effetto deterrente, rimandarlo

in carcere. Tutto ciò considerato, il Difensore, posto il concorso

retrospettivo ex art. 68 cpv. 2 CP, quale pena aggiuntiva a quella inflitta

all’accusato il 18.11.1996 dal tribunale portoghese, postula una pena non

superiore a 8 mesi di reclusione. Da ultimo, il difensore dichiara di non

opporsi all’espulsione né al riconoscimento delle pretese di Parte Civile,

chiedendo comunque che le pretese vengano commisurate alla gravità del caso ed

alla giurisprudenza in materia.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. È autore

colpevole di:

1.1 violenza

carnale

per avere,

tra il 30 e il 31 agosto 2003,

a __________, __________ e __________, agendo in

correità con __________ e __________,

usando violenza e minaccia, rendendola comunque

inetta a resistere, costretto PC 1 a subire tre congiunzioni carnali?

1.1.1 Trattasi di

reato collettivo giusta l’art. 200 CP?

1.2coazione sessuale

per avere,

tra il 30 e il

31 agosto 2003,

a __________, __________e

__________, agendo in correità con __________ e __________,

usando

violenza e minaccia, comunque rendendola inetta a resistere, costretto PC 1 a

subire un coito anale?

1.2.1 Trattasi di

reato collettivo giusta l’art. 200 CP?

E come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Può

beneficiare di attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

3.1

privativa

della libertà?

3.2

accessoria

dell’espulsione?

4.

Deve

essere condannato a risarcire l’indennità richiesta dalla Parte Civile?

Considerato, in fatto

ed in diritto

1.

AC 1 è nato il __________ a __________, in Portogallo, membro di una

famiglia numerosa di 9 tra fratelli e sorelle e di modeste condizioni

economiche. Il padre si occupava di un piccolo commercio di ferro vecchio (ma

anche di carta usata: cfr. classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori,

AI 25, pag. 13), ma era stato anche contadino ed era per un certo periodo anche

emigrato in Germania in cerca di un reddito migliore. La madre,

comprensibilmente data la prole numerosa, era casalinga. L’accusato, in ragione

delle difficoltà economiche della famiglia, afferma di avere dovuto

interrompere gli studi già in quarta elementare (per il che egli in età adulta

avrebbe poi frequentato due ulteriori anni di scuola primaria) per aiutare il

padre nella sua attività. Nel 1981, all’età di __________ anni è emigrato in

Svizzera dove ha trovato lavoro quale aiuto cucina prima e cuoco poi in vari

esercizi pubblici del nostro cantone. Sostiene in proposito di avere lavorato

presso il __________ di __________, poi da tale __________, quindi a __________

al ristorante sito alla partenza della funivia, al __________ di __________

(che appartiene oggi ad un suo fratello) e presso __________ di __________,

ritenendo di avere lasciato la Svizzera nel 1991 (classificatore acc. 20/05,

sezione atti istruttori, AI 3, verbale 15 novembre 2004 dell’accusato, pag. 2).

In realtà, è lecito pensare che egli abbia

abbandonato la Svizzera al più tardi già verso la fine del 1989, ma

probabilmente nel corso del 1988: il 30 novembre 1989 (come meglio si dirà più

avanti) il Tribunale correzionale del distretto di Losanna l’ha condannato

infatti in contumacia per fatti risalenti al giugno 1988 (doc. TPC 16), ma già

dal 7 gennaio 1987 il AC 1 risultava colpito da un provvedimento amministrativo

di divieto d’entrata in Svizzera della durata di 3 anni (AI 3, pag. 2; doc. TPC

16, pag. 6).

Dalla sentenza resa nei suoi confronti in

Portogallo (della quale pure si dirà meglio in seguito), risulta che egli

avrebbe vissuto anche in Lussemburgo per almeno 3 anni, ciò che l’accusato ha

confermato al dibattimento. Quindi, ma sulle date non vi è certezza, sarebbe

rientrato in Portogallo nel 1991/1992 (data in cui avrebbe divorziato dalla

prima moglie) ed avrebbe acquistato un ristorante, poi rivenduto dopo due anni

(classificatore acc. 20/05, sezione verbali PP, verbale 3 dicembre 2004 avanti

al PP, n. 5, pag. 16), come ribadito al dibattimento, mentre che dalla predetta

sentenza portoghese risulterebbe che egli, più modestamente, al rientro in

patria avrebbe ripreso a lavorare con il padre nella raccolta e rivendita di

carta usata (classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori, AI 25, pag.

13).

Ed in effetti, a riprova quanto meno del fatto

che all’epoca egli non era più ristoratore in proprio, dagli atti in possesso

delle autorità elvetiche risulta che egli il 4 febbraio 1993 aveva presentato

domanda per l’ottenimento di un permesso di lavoro, richiesta che era stata

respinta con decisione che egli aveva impugnato senza successo.

Dal 1° agosto 1993 era tornato come “turista” a __________,

annunciandosi per un periodo di 3 mesi all’ente Turistico del __________

(classificatore acc. 20/05, sezione verbali di polizia, verbale 23 novembre

2004, n. 4 e allegati) in quanto alla ricerca di un lavoro (classificatore acc.

20/05, sezione verbali PP, verbale 24 novembre 2004, n. 1, pag. 2).

Rientrato precipitosamente in patria (nelle

circostanze che vedremo) alla fine dell’agosto del 1993, sarebbe tornato al

paese natale, mentre che verso la fine del 1995 si sarebbe trasferito nella

zona di Lisbona, svolgendo il mestiere di cuoco, cosa che farebbe a tutt’oggi,

salvo una parentesi nel 1999 (dopo la scarcerazione) in cui aveva nuovamente lavorato

con il padre. Dal 2002 si è trasferito nel paese in cui vive l’ultima sua

compagna, con la quale convive, sempre esercitando la professione di cuoco.

2.

Poco chiara, in base agli atti, anche la cronistoria delle relazioni

personali dell’accusato. Si è cercato di fare chiarezza al dibattimento,

accertando che da un primo matrimonio, durato dal 1986 al 1992, non sono nati

figli. Nel __________ o nel __________ il AC 1 si è risposato con la donna da

cui aveva avuto un figlio attorno al __________, che quindi ha oggi circa__________

anni. Si sarebbe trattato, a suo dire, di una sorta di matrimonio riparatore,

contratto all’asserito scopo di “regolarizzare” la posizione del figlio

addirittura dopo che la relazione sentimentale era terminata, per il che esso

sarebbe ben presto sfociato in un nuovo divorzio. Oltre a ciò, durante la

permanenza in Lussemburgo avrebbe avuto tre figli da una relazione

extraconiugale ed in seguito, tornato in Portogallo, altri due figli da

un’altra relazione. Vi sono quindi non meno di 6 figli del prevenuto, nati da

tre differenti relazioni, quando egli aveva invece dichiarato agli agenti

interroganti, ed anche al Procuratore Pubblico (verbale citato, pag. 16), di

avere un unico figlio.

La verità è emersa solo grazie alla predetta sentenza

portoghese che, ancorché leggermente diversa da quanto

sentito al dibattimento, ha fornito alla Corte gli elementi per fare

all’imputato, incomprensibilmente reticente su questo aspetto della sua vita,

le contestazioni del caso (classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori,

AI 25, pag. 13):

" Ha 3

figli con una donna in Lussemburgo, 1 figlio con una donna in Svizzera, e altri

2.

figli con la compagna con la quale viveva durante i tempi dei fatti

denunciati, non ha avuto figli con la donna con cui è stato sposato. I figli

sono mantenuti dalle rispettive madri e dalla pubblica assistenza, essendosi

l’imputato dimesso dagli obblighi paterni."

L’accusato ha ammesso in aula di non avere

rapporti con i tre figli nati in Lussemburgo, mentre che manterrebbe delle

relazioni personali con gli altri tre figli, in favore dei quali effettuerebbe

anche dei pagamenti secondo le sue disponibilità.

Interrogato sulle sue prospettive future, si

dichiara intenzionato a mantenere la relazione con l’attuale compagna (sentita

in aula come testimone), grazie al cui aiuto egli si sarebbe affrancato dal

problema della dipendenza dalle bevande alcoliche che ha segnato buona parte

della sua esistenza.

Desidera pertanto fare ritorno in Portogallo per

riprendere una vita “normale”, svolgendo il proprio lavoro di cuoco, che lo

appassiona. A sostegno di questo intento ha prodotto in aula una bozza

d’accordo con il cognato __________ per un rapporto di lavoro subordinato

nell’ambito alberghiero e della ristorazione, secondo il quale il __________,

che ha già acquistato l’immobile, dichiara di voler assumere l’accusato al suo

rientro in Portogallo, quale cuoco e consulente per la ristorazione (doc. dib.

4, 5 e 6).

3.

Come in parte si evince dal predetto riferimento a sentenze svizzere

e portoghesi, l’imputato ha già subito numerose condanne.

3.1

Il primo decreto d’accusa a suo carico, emesso dall’allora

Procuratore Pubblico della giurisdizione sottocenerina, data dell’8 marzo 1985

e gli ha inflitto una multa di fr. 540.-- per guida in stato di ebrietà (0.9

per mille) (cfr. plico doc. 18 TPC, in cui si trovano tutti i decreti

d’accusa).

3.2

Seconda condanna per guida in stato di ebrietà l’8 aprile 1996 (1.37

per mille), ma anche per minaccia e contravvenzione alla Legge cantonale sul

commercio delle armi e munizioni e sul porto d’armi in relazione al porto di

una pistola scacciacani. Per questi fatti il AC 1 è stato condannato a 9 giorni

d’arresto da espiare.

3.3

La circostanza non l’ha minimamente impressionato: già il mese

successivo, il 20 maggio 1986, è infatti stato nuovamente condannato, questa

volta a 15 giorni d’arresto da espiare, per ripetuta circolazione nonostante la

revoca.

3.4

Anche questa terza sanzione è risultata infruttuosa, visto che il AC

1.

in quel periodo incassava un decreto d’accusa al mese. Il 25 giugno 1986 è

perciò stato nuovamente condannato, questa volta per ripetuto furto in danno

del __________ di __________, a 15 giorni di detenzione da espiare.

3.5

Nuova condanna il 17 novembre 1986, allorché il AC 1 è stato

sanzionato con 30 giorni d’arresto, sempre da espiare, per vie di fatto,

ripetuta infrazione circolazione nonostante la revoca, infrazione alle norme

sulla circolazione e (nuovamente) infrazione alla legge cantonale sul commercio

delle armi e munizioni e sul porto d’armi per avere recato con sé ed estratto

in pubblico una pistola scacciacani.

Dopo 5 condanne, l’autorità amministrativa ha

deciso che il mercato del lavoro locale poteva prescindere da una presenza come

quella del AC 1, che dava visibile prova di essere poco educabile, a dispetto

dell’erogazione di condanne con pene detentive, seppur brevi, da espiare, ed ha

perciò (come detto) emesso a suo carico un divieto d’entrata in Svizzera per un

periodo di tre anni (doc. TPC 16, pag. 8).

3.6

A dispetto di tale divieto, nel giugno del 1988 il AC 1 si trova a

Losanna, e commette nuovi e questa volta pesanti illeciti. Con un connazionale,

improvvisa una corsa d’automobili su strada ed incorre in un grave incidente,

che provoca serie ferite alla passeggera della sua auto. Il AC 1 nella

circostanza ha violato i doveri in caso d’infortunio ed inoltre ha istigato

allo sviamento della giustizia, per avere fatto dichiarare ad un terzo,

contrariamente a verità, di essere stato al volante della vettura condotta in

realtà dall’accusato. Per questo, oltre che per violazione alla LDDS data

dall’avere disatteso il divieto d’entrata, il 30 novembre 1989 il Tribunale

correzionale del distretto di Losanna lo ha condannato in contumacia alla pena

di 1 anno di detenzione (da espiare) e alla pena accessoria dell’espulsione

(effettiva) dalla Svizzera per 5 anni.

Alla luce di questa sentenza sorprende che

l’accusato abbia potuto rientrare in Svizzera ed annunciarsi impunemente come

turista il 1° agosto 1993, dovendo egli secondo logica essere arrestato per

espiare la condanna inflittagli nel 1989 e sanzionato per la violazione del

bando commessa nell’occasione.

3.7

Fino a qui i precedenti penali, cioè quanto risulta a suo carico

prima dei fatti posti a giudizio.

Il curriculum penale dell’accusato non è però

terminato, esistendo a suo carico altre successive condanne.

Si ha in particolare che il 19 dicembre 1996 egli

è stato condannato dal Tribunale di __________ alla pena di 5 anni di

reclusione (ridotta a 4 anni in sede ricorsuale con successiva sentenza 18

giugno 1997) per il reato di ripetuto abuso sessuale di minore.

Dalla motivazione della sentenza di primo grado

(cfr. la traduzione in italiano nel classificatore acc. 20/05, sezione atti

istruttori, AI 25, pag. 11 e segg.) si evince che egli nell’estate del 1995 era

assiduo frequentatore del bar e ristorante “__________” in località __________,

tanto entrare in confidenza con i proprietari, che hanno commesso l’errore di

fidarsi di lui. Durante le vacanze scolastiche, la figlia dei proprietari, nata

il 4 aprile 1982, e che quindi all’epoca aveva poco più di 13 anni, aiutava i

genitori nella conduzione del locale. La sera, tuttavia, essa chiedeva di

essere accompagnata a casa, incombenza che i genitori il 29 luglio 1995 hanno

affidato all’accusato, che si era offerto alla bisogna. Giunti a destinazione,

egli sarebbe entrato nell’appartamento con lei, le avrebbe rivolto dei

complimenti, indi avrebbe tentato di baciarla, ma senza successo.

Egli, tuttavia, sapendo che la fanciulla era a

casa da sola, si sarebbe ripresentato qualche giorno dopo (in data non

precisata) riuscendo a farsi aprire la porta con un espediente.

Quindi, secondo gli accertamenti di quella

sentenza (doc. citato, pag. 12):

" Una

volta dentro l’appartamento, l’imputato ha iniziato nuovamente a dire che lei

era bella, che gli piace molto, e a accarezzarle i seni, ha iniziato a

toglierle i vestiti e la sdraiata sul divano del salotto, dove l’ha svestita

dalla vita in giù. Dopo di che, l’imputato si è tolto i pantaloni e si è

sdraiato sopra di lei, introducendo completamente il pene eretto, nella vagina,

dove lo ha mantenuto per un certo tempo, ritirandolo unicamente per

l’eiaculazione all’esterno.

L. non voleva né che l’imputato la sdraiasse sul

divano, né avere rapporti sessuali con lui, ma non ha offerto resistenza,

soffrendo passivamente il rapporto sessuale. Prima di lasciare l’appartamento,

l’imputato ha detto alla minorenne di non raccontare nulla di ciò che era

successo ai genitori, se no lui avrebbe detto loro che vi era stato il consenso

di L."

Questo squallido episodio non è purtroppo rimasto

un caso isolato (sentenza citata, pag. 12):

" Durante

le vacanze scolastiche fino alla fine del mese di novembre dello stesso anno,

l’imputato e la minorenne hanno continuato ad avere rapporti sessuali, con

l’introduzione del pene nella vagina e eiaculazione all’esterno, con

regolarità, circa una volta alla settimana. Tali rapporti accadevano sempre di

notte, alle ore 21 circa, o quando l’imputato si presentava nell’appartamento o

quando la trasportava in vettura dal lavoro dei genitori, con la scusa di

portarla a casa, eccetto l’ultima volta, che è successa all’interno della

vettura dell’imputato, vicino al palazzo dove abitava la minorenne, dietro lo

stabile denominato “Shopping center”. L’imputato avrebbe continuato a mantenere

tali rapporti, se la sorella della minorenne, S., non avesse scoperto

all’inizio del mese di dicembre ciò che stava succedendo."

La Corte, data questa fattispecie, non ha ritenuto

comprovato che il AC 1 abbia ottenuto i rapporti sessuali con la violenza,

accertando comunque (pag. 13):

" ...che

la minorenne non voleva, di libera scelta, avere il primo rapporto sessuale, ma

non si è neanche opposta, avendo assunto un atteggiamento passivo. La condotta

dell’imputato, più che mantenere rapporti sessuali con la minorenne per mezzo

della violenza, avvicinasi al concetto di seduzione o sfruttamento

dell’inesperienza.

Non vuole questo dire, anzi tutt’al contrario,

che la condotta dell’imputato non sia illecita o riprovevole. In verità riempie

tutti gli elementi del tipo di reato previsto nell’art. 172 N. 2 del CP, che

punisce con la detenzione da 3 a 10 anni “chi ha rapporti sessuali con minori

di 14 anni”."

Certo è comunque che la vittima ha riportato

tangibili e notevoli conseguenze dal profilo psicologico e morale (pag. 13):

" Dopo

e dovuto a questi fatti, L. ha iniziato a chiudersi, era vergognosa e

intimorita davanti a genitori e amici, avendo pensato di morire per essere

libera di tutto ciò. L’accaduto è venuto a conoscenza dove L. viveva, una

piccola località nella periferia di __________, così che L. era motivo di

commenti tra i colleghi e persone conosciute. E’ stata bocciata quell’anno

scolastico. Ha dovuto essere seguita da uno psicologo della scuola che

frequentava ed è stata in cura da uno psicologo di __________. Pian piano sta

recuperando, però sente che nel piccolo locale dove vive difficilmente tutto

sarà dimenticato e si ripercuoterà anche in età adulta e nelle sue prospettive

di avere una vita normale come donna."

Al momento di determinarsi sulla gravità del

reato commesso dal AC 1 e sull’entità della sua colpa, quella Corte ha ritenuto

che (pag. 15)

" Il

grado di illiceità è elevato. Non è in causa l’autodeterminazione della vittima

bensì la sua incapacità naturale, la mancanza di maturità per comprendere e

valutare in tutta la sua dimensione la relazione sessuale. Una bambina di 13

anni non può in nessun modo essere sottomessa ad una esperienza sessuale con un

uomo adulto, su penalità di compromettere la sua percezione futura della

sessualità, non potendo lasciar di creare una immagine frustrante della

sessualità, che si può ripercuotere nella propria identità adulta della

minorenne. Nel caso concreto, l’accusato si è inoltre approfittato del rapporto

di fiducia stabilito con i genitori, per meglio riuscire nei suoi intenti.

Anche il grado di colpa è elevato, sia per il

periodo di tempo durante il quale l’imputato ha mantenuto il reato, sia per il

fatto che si tratta di un uomo esperto nelle relazioni con il sesso opposto,

anche per la quantità di donne con cui ha avuto figli, oltre la moglie. Non è

in causa la sua libertà sessuale. E’ in causa la mancanza di libertà e capacità

di autodeterminazione della minorenne, vista l’età. La libertà finisce dove

comincia la libertà altrui e il rispetto per i diritti altrui, nel caso

concreto per i diritti della bambina a crescere in una forma sana.

Dall’altro lato l’accusato rivela una personalità

disturbata che, come riferito nel verbale d’inchiesta non gli permettono di

assumere le relazioni che stabilisce con il sesso opposto."

Dal che la condanna alla pena di 5 anni di

reclusione, ridotta in secondo grado a 4 anni in base a considerazioni di

diritto intertemporale, essendo intervenuta proprio in quell’epoca una novella

legislativa (cfr. pag. 15 e 17).

Richiesto dal Presidente di esprimersi al

proposito dei fatti del 1995, il AC 1 si è giustificato sostenendo che i

genitori della fanciulla avrebbero saputo della relazione e vi avrebbero

consentito, ma che poi, per una ripicca nei suoi confronti dettata da altri

motivi, l’avrebbero denunciato.

3.8

Il AC 1 ha espiato 2/3 della pena inflittagli a partire dall’11

luglio 1996, ottenendo la libertà condizionale il 19 luglio 1999 (dettagli in:

doc. TPC 19).

Durante l’espiazione si è reso colpevole di

evasione, per non essere rientrato da un congedo, essendosi ubriacato ed avendo

incontrato un’amica. Per questo motivo con sentenza 10 maggio 1999 del

Tribunale di __________ è stato condannato ad otto mesi di detenzione sospesi

condizionalmente per evasione.

Il nostro ordinamento non conosce il reato di

evasione, per il che questa condanna non è rilevante agli occhi della Corte. Si

rileva comunque che essa non ha avuto un particolare peso neppure in

Portogallo, essendo stata sospesa nonostante la precedente carcerazione (ciò

che qui non sarebbe stato possibile ostandovi l’art. 67 CP) e non avendo

impedito la sua liberazione anticipata dalla pena che stava espiando, decisa

dopo poco più di due mesi dalla nuova condanna.

3.9

Il 10 novembre 2003, il Tribunale di __________ ha condannato il qui

accusato al pagamento di un’ammenda di Euro 3.-- al giorno per 90 giorni, per

un totale di Euro 270.--, per guida in stato di grave ebrietà (2.3 per mille).

Al dibattimento l’accusato ha riferito anche di

un ulteriore episodio di guida in stato d’ebrietà, durante il quale sarebbe

incorso in un incidente della circolazione procurandosi anche delle ferite di

una certa gravità (incidente menzionato anche nel verbale di polizia 17

novembre 2004, classificatore acc. 20/05, sezione verbali di polizia, n. 1,

pag. 3 e 4, dove però negava di avere guidato in stato d’ebrietà).

4.

In un orario compreso tra le 02.00 e le 03.00 del 31 agosto 1993, la

direttrice e la vicedirettrice __________ di __________, in via __________,

sono state svegliate dalle grida di una donna che chiedeva loro di chiamare la

polizia, affermando di essere stata violentata da due o tre uomini. La polizia

è tosto intervenuta, raccogliendo le dichiarazioni espresse in “modo

sconclusionato” (classificatore 13/1994, AI 31, allegato 1, pag. 1) dalla

vittima.

Constatato, sulla scorta del riscontro

dell’etilometro pari al 2.05 per mille, che essa era “ubriaca fradicia”

(ibidem) e che aveva precedenti per guida in stato d’ebrietà, veniva

accompagnata al domicilio, ed invitata a riposarsi e a ripresentarsi in polizia

“quando il suo stato fisico fosse migliorato” (doc. citato, pag. 2).

Cosa che essa ha fatto, presentandosi la mattina

successiva. Veniva allora condotta all’Ospedale Civico per la visita medica, il

cui risultato confortava l’ipotesi di una violenza sessuale. Si procedeva

perciò alla sua verbalizzazione, e le indicazioni da lei fornite consentivano

di procedere a due arresti, mentre che un terzo arresto andava a vuoto, in

quanto il sospettato (il qui accusato) risultava essere fuggito in gran fretta,

lasciando addirittura il passaporto nell’appartamento che occupava in un

residence di __________.

Il 2 settembre 1993 l’allora Procuratore Pubblico

Edy Meli ha emanato nei confronti del AC 1 un ordine d’arresto per i fatti che

in questa sede ci occupano (classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori,

AI 1), rimasto senza esito, mentre che il 15 settembre 1993 ha proceduto alla

promozione dell’accusa nei suoi confronti (AI 14).

Il 7 aprile 1994 gli altri due sospettati sono

stati processati avanti alle Assise Criminali di Lugano e condannati -avuto

riguardo ai loro differenti ruoli- a 2 anni e 10 mesi di reclusione l’uno (come

richiesto dalla pubblica accusa) e a 18 mesi sospesi condizionalmente l’altro

(sentenza in classificatore acc. 20/05, nella sezione relativa a quel

giudizio).

La sentenza, commentando la richiesta di pena di

2.

anni e 10 mesi di reclusione per __________, imputato principale di quel

processo, la definiva “particolarmente mite e clemente, al limite

dell’indulgenza” (pag. 36), ed anche “molto mite, sia per rapporto alla

descritta gravità oggettiva e soggettiva dei fatti, sia per rapporto alla

severa comminatoria di pena introdotta dal legislatore con l’adozione dell’art.

200.

CP” (pag. 35).

Quel giudizio, ancorché concernente altri due

accusati (la colpa del più compromesso dei quali veniva definita a pag. 35 come

“gravissima e pesante, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo”),

nelle motivazioni affermava con chiarezza anche la responsabilità del __________

come terzo partecipante alla violenza collettiva, attribuendogli perfino il

ruolo trainante di ideatore dello stupro, di leader e capo del branco, nonché

di autore maggiormente violento e minaccioso nell’esecuzione dei reati (pag. 20

in basso, pag. 32 in basso, pag. 34).

5.

Il 3 luglio 2002 il Procuratore Pubblico Giuseppe Muschietti ha

emanato un nuovo ordine d’arresto nei confronti del AC 1, annullando e sostituendo

così quello del 1993 (classificatore acc. 20/05, sezione atti istruttori, AI

2). Tolto ciò, null’altro risulta essere avvenuto nei confronti del AC 1 nel

periodo compreso tra la promozione dell’accusa e l’emanazione del nuovo ordine

d’arresto.

La Corte, alla luce del lasso di tempo di quasi

12.

anni intercorso tra la data del reato e quella del primo processo, si è

chinata sul tema della prescrizione dell’azione penale, accertando che essa

non è intervenuta.

Se è infatti pacifico che l’azione penale non è

prescritta alla luce dei combinati nuovi art. 70 cpv. 1 lett. b, 70 cpv. 3 e 71

lett. a CP, in vigore dal 1° ottobre 2002, meno chiara appariva a prima vista

la disamina della questione alla luce del diritto previgente, che distingueva

ancora tra prescrizione relativa ed assoluta, ed in tal senso più favorevole

all’imputato e quindi applicabile alla fattispecie, ponendosi in particolare la

questione a sapere se non fosse intervenuta la prescrizione ordinaria decennale

di cui all’art. 70 vCP.

La risposta è come detto stata negativa, già solo

alla luce della considerazione del fatto che il termine decennale in questione

è rimasto sospeso per circa 3 anni, tra l’11 luglio 1996 e il 19 luglio 1999,

ovvero quando il AC 1 ha espiato la pena in Portogallo, e questo in

applicazione dell’art. 72 cifra 1 vCP.

Ritenuta la sospensione, si ha pertanto che il

termine di prescrizione ordinario è trascorso in misura di solo circa 9 anni,

per il che esso sicuramente non si è compiuto.

Diviene pertanto superfluo chiedersi se

l’emanazione di un nuovo ordine di arresto in data 3 luglio 2002, atto

sostanzialmente ripetitivo di quello del 2 settembre 1993 ed emanato proprio al

fine di interrompere la prescrizione, abbia o meno esplicato l’auspicato

effetto interruttivo.

6.

Il 12 novembre 2004 il prevenuto è sbarcato all’aeroporto di

Zurigo-Kloten proveniente da Lisbona, intenzionato a recarsi in Ticino a

visitare amici e parenti. Stante il predetto ordine di arresto, è stato fermato

dalla polizia aeroportuale e quindi, dopo un interrogatorio, consegnato agli

inquirenti ticinesi, rimanendo poi in carcere preventivo sino al dibattimento.

Nel corso dell’istruzione formale, l’accusato ha

inizialmente negato ogni addebito, contestando addirittura di essersi trovato

in Ticino all’epoca dei fatti, oppure dichiarando di soffrire di amnesie e di

non ricordare nulla al riguardo dell’oggetto delle contestazioni.

In seguito, pur contestando di avere commesso

reati, il prevenuto ha quanto meno riconosciuto di avere trascorso la sera del

30.

agosto 1993 nella zona di __________ – __________ in compagnia di due

connazionali, di avere avvicinato una donna in uno dei tanti esercizi pubblici

visitati durante quella serata, e di averla condotta in auto fino alla spiaggia

che la vittima ha raccontato essere stata teatro della violenza (classificatore

acc. 20/05, sezione verbali PP, n. 1, verbale 24 novembre 2004, n. pag. 6 e 7):

" ....osservo

che ho conosciuto tale __________ durante una serata presso un bar; eravamo in

tre (__________, un altro portoghese ed io) in quell’esercizio pubblico e

stavamo bevendo della birra insieme.

Mi ricordo che in quell’occasione si è avvicinata

a noi una signora (non so se sia quella signora che il PP indica quale

vittima). (...) ADR che, successivamente, siamo andati in giro noi quattro.

Preciso che eravamo tutti un po’ “bevuti”. ADR che mi ricordo che ci siamo

recati a divertirci, mi pare in alcuni locali pubblici, prima di finire sulla

spiaggetta di __________. Per quanto mi è dato ricordare, non è per contro

successo nulla di tutto quanto mi viene contestato dal PP. Il PP mi invita a

dirgli cosa sia successo quella sera, rispettivamente su quella spiaggia. AD DF

1.

confermo di non aver fatto nulla di male. ADR che non mi ricordo cosa sia

successo perché eravamo tutti “bevuti”. AD DF 1 rispondo che non vi è stata

violenza ed io non ho avuto alcun rapporto sessuale con la signora in questione."

Già il 28 febbraio 2005, ovvero dopo meno di 4

mesi dall’arresto, il Procuratore Pubblico ha emanato nei confronti di AC 1 l’atto

di accusa che ci occupa, che gli imputa violenza carnale e coazione sessuale

aggravate siccome commesse collettivamente in correità con __________ e __________

7.

Al dibattimento l’accusato ha inizialmente mantenuto la precedente

attitudine difensiva, volta alla negazione di ogni addebito trincerandosi

dietro ad una serie di “forse” e “non ricordo”.

Dopo una breve sospensione del dibattimento,

effettuata allo scopo di consentire al prevenuto di conferire con il proprio

difensore, l’accusato ha mutato la propria attitudine, riconoscendo nel

complesso, senza rammentare tutti i dettagli (il che può essere compreso a

distanza di 12 anni), la correttezza delle indicazioni fattuali di cui all’atto

d’accusa (cfr. verbale dibattimentale, pag. 5).

L’accusato è, di conseguenza, sostanzialmente reo

confesso.

Ha infatti ammesso di conoscere i correi con i

quali ha trascorso la serata del 30 agosto 2003 andando a bere in vari locali.

Ha pure ammesso di avere incontrato la vittima al pub __________ di __________,

di avere iniziato a parlare con lei, di averle offerto da bere, e di averle

fatto delle avances.

In seguito AC 1, __________ e __________ si sono

recati al bar __________, sito dall’altra parte della strada, dove hanno bevuto

dell’altra birra, per ritornare all’entrata del pub __________ intorno alla

mezzanotte, dove hanno nuovamente incontrato la vittima e le hanno offerto un

passaggio in auto alla volta di Campione d’Italia, ove essa intendeva recarsi.

Hanno però precisato alla donna che dovevano prima recarsi a __________,

all’appartamento di AC 1, per cambiarsi d’abito, luogo che il __________ ha

raggiunto in ciclomotore, mentre che gli altri tre vi si sono recati sulla

vettura del __________. Giunti ad un parcheggio nei pressi dell’appartamento,

il AC 1 ha inviato i compagni ad accedervi, mentre che egli è rimasto lì con la

vittima, nei confronti della quale ha reiterato le proprie avances,

nell’intento verosimile di convincerla a salire nell’appartamento con loro al

fine di avere rapporti sessuali. La vittima ha rifiutato, e si è anzi

incamminata in direzione di __________, rinunciando così, di fatto, al

passaggio in auto che le era stato offerto e alla compagnia dei tre.

Poco dopo essa è stata raggiunta dalla vettura,

nel cui abitacolo vi erano solo il __________ e il __________, mentre che il AC

1.

si era nascosto nel bagagliaio, ed invitata a salire sull’auto, cosa che essa

ha fatto. Giunti all’altezza dell’aeroporto di __________, il AC 1 è uscito dal

proprio nascondiglio, ed è entrato nell’abitacolo abbassando uno dei sedili.

Ciò ha sorpreso e spaventato la vittima che, presagendo immediatamente

l’intento dei tre, ha iniziato ad urlare e a dimenarsi, aprendo addirittura la

portiera nell’intento di gettarsi dall’auto in corsa pur di fuggire.

Non riuscendovi e trattenuta dall’abbraccio

dell’imputato, la donna si è calmata ed ha cercato di approntare un’estrema

difesa, in vista di ciò che aveva capito attenderla, sfilando dalla propria

borsetta un tagliacarte e nascondendolo in una manica.

La vettura si è diretta alla volta della piccola

spiaggia sul lago in località __________, dove i tre hanno trascinato la donna

fuori dalla macchina. Dopo averle sollevato il vestito, tolto le calze e lo

slip, e mentre era tenuta in piedi, immobilizzata, il qui imputato, in piedi

davanti a lei, l’ha penetrata compiendo una prima congiunzione carnale, mentre

che il __________, in piedi dietro di lei, si è prodigato per penetrarla per

via anale non riuscendovi, o riuscendo solo in parte, poiché la donna è stata

colta in quel frangente da un attacco di diarrea e gli ha pertanto defecato

addosso. Inoltre, nel contempo, ha estratto dalla manica il tagliacarte e

vibrato con esso alcuni colpi contro la schiena del AC 1, colpendolo sulla

spalla destra. Gettata a terra e disarmata dai suoi aggressori, è stata inviata

nelle acque del lago affinché si pulisse dalle feci. Quindi, uscita dall’acqua,

è nuovamente stata violentata dal AC 1 prima, e dal __________ dopo, subendo da

parte di entrambi la congiunzione carnale, alla quale non si è opposta, avendo

essa preferito assecondarli, dopo l’episodio del tagliacarte e dopo essere

stata minacciata di morte, per tema di essere uccisa.

__________, che fino a quel punto non aveva

inflitto in prima persona degli atti sessuali alla vittima, le ha allora

sollecitato, senza ottenerlo, un coito orale.

La vittima è quindi stata abbandonata in loco,

mentre che gli aggressori se se sono ripartiti sulla vettura del __________.

Dopo essersi nuovamente pulita nel lago, si è recata a chiedere aiuto, così come

indicato al considerando 4.

8.

Sul tema dell’intensità del proposito criminale del AC 1 e della

premeditazione dell’aggressione sessuale, la Corte ha rilevato che -a rigore di

logica- si deve ritenere che l’intenzione di avere rapporti sessuali con la

vittima fosse presente già nel momento in cui l’accusato si è nascosto nel

bagagliaio della Renault del __________, e la vittima è stata indotta a salire

in auto con l’inganno, prospettandole appunto l’assenza di colui che l’aveva

importunata in precedenza e ritenendo (tra l’altro sbagliando) che essa non

sarebbe salita in auto se vi avesse visto il AC 1 L’esistenza di siffatto

proposito, ancorché senza un vero e proprio accordo esplicito tra i correi, era

stata ammessa dal __________ nel corso del procedimento penale a suo carico

(cfr. la sentenza 7 aprile 1994 della Corte delle assise criminali, pag. 19 e

20), ed è stata confermata dal prevenuto in occasione del presente dibattimento

(verbale, pag. 5):

" A

domanda del Presidente, rispondo che al momento in cui mi sono nascosto nella

vettura era presente il proposito o quantomeno l’ipotesi di commettere la

violenza sessuale. Quanto ai rispettivi ruoli ritengo di avere avuto un ruolo

paritario con gli altri due e non di essere stato il capo. Quanto all’idea, è

nata in comune anch’essa e non è stata frutto di una mia iniziativa, ritengo

che nell’occasione si sia agito con improvvisazione."

E’ pertanto corretta l’indicazione dell’atto di

accusa, che individua l’inizio del compimento del reato al momento in cui la

vettura, con il AC 1 nascosto nel bagagliaio, affianca la vittima, e gli altri

due correi la invitano a salire per condurla a Campione d’Italia, ben sapendo

di essere in realtà intenzionati a condurla altrove per usarle violenza.

9.

Quanto al ruolo del AC 1 nel contesto del branco che ha stuprato la

vittima, la Corte, a dispetto delle contestazioni del prevenuto (cfr. la

prefata trascrizione del verbale dibattimentale), è convinta, sulla scorta di

convergenti indizi, che egli sia stato l’ideatore della violenza, la figura

trainante, e perciò il capo dell’orda.

Il convincimento della Corte non deriva affatto

dalle dichiarazioni processuali degli altri due correi, che comprensibilmente

hanno tentato di addossare al AC 1, assente, parte delle proprie colpe, ma da

elementi di ben altro genere.

Il primo rilievo è quello del fatto che all’epoca

gli altri due correi erano degli incensurati, il __________ padre di famiglia e

il __________ di 10 anni più giovane degli altri due, mentre che il AC 1 poteva

vantare già 6 precedenti penali, tra cui quello che lo condannava ad un anno di

detenzione, mai espiato. Facile perciò determinare chi dei tre avesse maggiore

dimestichezza con la violazione delle nostre norme di comportamento civile,

dovendosi quasi ritenere irriducibile il comportamento del AC 1, che aveva

assommato le condanne nel breve lasso di tempo di 4 anni.

Un secondo elemento di valutazione è dato dal

fatto che gli altri due correi (oltre a non avere precedenti, e possedere

quindi un migliore livello di moralità) avevano all’epoca uno stabile legame

con la Svizzera, paese in cui vivevano e lavoravano (il __________ vi risiede

ancora oggi senza più avere avuto problemi con la giustizia), mentre che il AC

1.

ne era già stato espulso, e vi si trovava in violazione del bando. Appare

persino ovvio dedurre chi dei tre potesse avere minori inibizioni nell’adottare

(nuovamente) un comportamento illecito, potendo ritenere che il proprio

soggiorno avesse natura provvisoria, e questo a dispetto delle dichiarazioni

del AC 1 di essere venuto a cercare lavoro, ostando a siffatto asserito intento

già solo l’espulsione pronunciata nei suoi confronti.

E ancora, dal successivo comportamento del AC 1 e

del __________, autori delle violenze più gravi in danno della vittima, risulta

evidente come sia il AC 1 (con riferimento al suo successivo grave reato

sessuale), e non il __________, ad essere disturbato nella sfera sessuale e nel

suo rapporto con le donne.

Altri elementi, tutti convergenti sul AC 1, si

inferiscono dai fatti di quella notte: è il AC 1 ad abbordare la donna al bar,

allungando anche le mani, e perciò a fantasticare per primo di un possibile

fugace contatto sessuale (sia pure lecito), ed è ancora il AC 1 ad importunarla

nel parcheggio nel verosimile intento a tentare di convincerla a salire nel suo

appartamento a raggiungere i compari con una presumibile proposta di sesso di

gruppo. Sempre lui è quello che -secondo la vittima (verbale 3 dicembre 2004

avanti al PP)- ha dato le indicazioni al conducente della vettura per

raggiungere la spiaggia, ed “era quello che in sostanza comandava” (pag.

9). Non a caso, come nella logica di queste turpi azioni, è il AC 1, avuto

riguardo alla gerarchia di quel gruppo, quello che per primo si accomoda, sia

all’inizio, che dopo, allorché la vittima è andata nel lago a lavarsi, mentre

che il __________ deve in sostanza attendere il proprio turno per avere il

rapporto sessuale.

La Corte accerta pertanto che l’idea dello stupro

è sicuramente stata partorita dalla perversa mente del qui prevenuto, che ne ha

pianificato i preliminari (si è nascosto in macchina, ha indicato l’itinerario

alla volta del luogo del crimine) e che ha condotto l’operazione nella fase

esecutiva, facendosi forte della presenza dei correi, ma anche trascinandoli ad

un comportamento che essi non avrebbero di certo avuto senza la sua

determinante presenza. Detto più chiaramente, è convincimento della Corte che

senza AC 1, gli altri due si sarebbero bevuti le loro birre al pub __________

senza nemmeno avere il coraggio di rivolgere la parola alla vittima.

10.

Come già i correi nel loro procedimento, anche l’imputato ha tentato

di attribuire almeno parte della responsabilità dell’accaduto al consumo (o

all’abuso) da parte sua di bevande alcoliche durante quella serata, rilevando

di avere iniziato a bere già nel tardo pomeriggio, e di avere continuato per

tutta la sera, per il che si sarebbe trovato al momento dei fatti in situazione

di ubriachezza.

La Corte ha vagliato l’argomentazione nell’ottica

(auspicata dal prevenuto) di una possibile sua scemata responsabilità,

concludendo in senso negativo, ovvero per l’inesistenza di un influsso

giuridicamente rilevante del consumo di alcol sulla sua capacità di

determinarsi, dopo avere ricostruito con ragionevole precisione i consumi di

bevande alcoliche del prevenuto sulla scorta delle dichiarazioni del correo __________

come pure di quelle dello stesso AC 1.

Secondo il __________, chiamato ad esprimersi

dettagliatamente sul tema in occasione del verbale di interrogatorio del 25 novembre

1993.

(classificatore 13/1994, AI 1.10, pag. 8):

" quella

sera tra le 17.00 e le 24.00 avrò bevuto circa 2 litri di birra. Ho

incominciato con un birrino al __________ di __________ verso le 17.00 poi alla

__________ di __________ e fino alle 20.30 avrò bevuto tre o quattro o cinque

birrini (io bevo sempre birrini).

Un altro birrino l’ho bevuto mentre andavo a __________

in un paese di cui non conosco il nome, vicino a __________. Non l’avevo mai

detto prima di questo paese.

A cena ho bevuto un altro birrino. Da __________

ce ne siamo andati alle 22.30 e siamo rimasti al __________ __________ fino

alle 23.30 dove ho bevuto un birrino, massimo due. Al ristorante del __________

avrò bevuto ancora due o tre birrini fino alle 24.00 o 24.10."

Questi consumi dovrebbero essere speculari a

quelli del prevenuto, atteso che si beveva in compagnia e si procedeva perciò a

“giri” di bevande (in tal senso: verbale dibattimentale, pag. 5, in cui il

prevenuto riconosce di avere consumato quanto il __________), e sulla scorta di

queste dichiarazioni, l’ufficio bioanalitico, interpellato in occasione del

primo procedimento, aveva concluso per un’alcoolemia massima dello 0.60 per

mille, tra le 01.00 e le 02.00 del 31 agosto 1993 (sentenza 7 aprile 1994, pag.

16), per il che al __________ nulla era stato riconosciuto a titolo di scemata

responsabilità nel giudizio a suo carico.

Leggendo però il verbale in favore dei prevenuti,

ed in particolare non attenendosi all’indicazione del __________ del consumo di

“birrini” (cioè dosi da 0.2 litri), ma computando invece delle vere e proprie

birre (0.3 litri), ed anche, laddove indicato, delle “birre da mezzo” (0.5

litri), si poteva al limite ritenere un consumo pro capite di 3.5 litri di

birra nell’intero lasso di tempo, ossia quanto dichiarato dal __________

all’odierno dibattimento (verbale dibattimentale, pag. 6).

Nemmeno in questa ipotesi, tuttavia, il __________

ed il AC 1 andavano ritenuti ubriachi al punto di trovarsi in stato di scemata

responsabilità.

Infatti, effettuando un calcolo empirico sulla

base del prontuario del Laboratorio Bioanalitico di Lugano, secondo il quale

per un uomo del peso di 80 kg (AC 1 ha dichiarato che all’epoca dei fatti

pesava 78/79 kg, verbale dibattimentale, pag. 5) l’assunzione di 3 dl di birra

comporta l’aumento dello 0.15 per mille del tasso alcolemico nel sangue.

Pertanto l’assunzione di 3,5 litri di birra comporta un tasso di 1.75 per

mille. Deducendo quanto smaltito dall’organismo nelle almeno 7 ore intercorse

dall’inizio dell’assunzione di alcolici alla commissione del reato (0.15 per

mille ogni ora secondo le indicazioni del Laboratorio Bioanalitico), si ha che

il valore relativo all’alcol assunto deve essere ridotto di 1.05 per mille,

ragione per cui il computo finale del tasso è dello 0.7 per mille, ben lontano

dal valore del 2 per mille, a partire dal quale può essere presunta una scemata

responsabilità (DTF 122 IV 49).

L’accusato al dibattimento ha invero addotto un

consumo maggiore di alcolici rispetto a quanto indicato all’epoca dal __________

(confermato al dibattimento). Il prevenuto, pur riconoscendo di avere bevuto

quanto gli altri e non di più, ha dichiarato infatti di avere tracannato circa

15.

birre da 3 dl della Feldschlösschen, nonché del vino a cena.

Il consumo di vino in occasione del pasto serale

è una novità del dibattimento che non trova riscontro in nessun verbale

d’interrogatorio. Il particolare è inoltre stato contestato dal __________ in

aula, che della cena aveva ancora un ricordo preciso, sì da affermare che

occasione della sua audizione dibattimentale che “per quanto ricordo, a

cena, consumata a __________ mangiando del pollo, consumammo tutti birra da

mezzo litro e non vino” (verbale dibattimentale, pag. 6).

Tuttavia, anche ammettendo che il AC 1 avesse

bevuto 15 birre da 3 dl e ancora una birra da 0.5 litri a cena, avremmo un

consumo complessivo di 5 litri di birra, che comporta un tasso di alcool nel

sangue del 2.50 per mille. Deducendo il predetto smaltimento fisiologico del

1.05

per mille, si avrebbe comunque un tasso alcolemico al momento dei fatti

dell’1.45 per mille, comunque insufficiente per riconoscere uno stato

giuridicamente rilevante di anche parziale scemata responsabilità.

Tolto perciò quello che in definitiva è solo il

tentativo di scaricare sull’alcool le proprie colpe (limpide in tal senso

dichiarazioni predibattimentali quali “...se fossimo stati sobri non sarebbe

successo” e “...non sono stato io bensì l’alcool”), la verità

(comunque accertata in base ai predetti calcoli) è racchiusa in un frammento di

sincerità contenuto nella sua lettera 22 febbraio 2005 al Procuratore Pubblico,

in cui riconosceva nella sostanza di non essere stato pregiudicato dall’alcol

nell’esercizio delle proprie facoltà mentali (classificatore acc. 20/05,

sezione corrispondenza, n. 36):

" Ammetto

che la sera dei fatti io e due portugese avevamo bevuto un po’ troppo compresa

la signora che ora mi accusa, ma malgrado questo ero ancora in possesso delle

mie facoltà mentali."

il che, a mente della Corte, chiude

definitivamente ogni discorso sul tema della scemata responsabilità.

11.

Secondo l’art. 190 cpv. 1 CP chi costringe una persona di sesso

femminile a subire una congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o

violenza oppure esercitando su di lei pressioni psicologiche o rendendola

inetta a resistere, commette violenza carnale ed è punito con la reclusione

fino a 10 anni.

Parimenti, l’art. 189 cpv. 1 CP punisce con la

reclusione sino a 10 anni o la detenzione chiunque costringe una persona a

subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale,

segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su

di lei o rendendola inetta a resistere.

L’art. 200 CP, poi, stabilisce che se un reato

contro l’integrità sessuale è stato commesso insieme da più persone, il giudice

può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza

andare oltre il massimo legale della specie di pena.

Elemento comune dei primi due disposti - che

proteggono la libera determinazione in ambito sessuale (DTF 119 IV 309

consid 7a) - è la coazione esercitata per indurre una persona, contro il suo

volere, a fare o subire un rapporto sessuale completo o un altro atto di tipo

sessuale (DTF 119 IV 309 consid 7b).

Relativamente ai mezzi utilizzati per costringere

la vittima, i disposti citati menzionano, in particolare, la minaccia, la

violenza, le pressioni psicologiche e il fatto di rendere la vittima inetta a

resistere.

Per minaccia – che non deve necessariamente

essere grave (come prevedeva il vecchio diritto) né riferirsi solo a danni

corporali - bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo

comportamento, induce la vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere

(DTF 122 IV 100; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6. ed. p. 378; Stratenwerth,

Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil I, 5. ed. p. 158 no 7).

Per violenza va inteso il ricorso a una forza

fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle

circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che

non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è sufficiente

che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF

122.

IV 100; Jenny/Schuhbart/Albrecht, Kommentar zum schw.

Strafgesetzbuch, art. 189 n. 16).

Le pressioni psicologiche consistono

nell’assoggettamento della vittima analogo a quello conseguente alla minaccia o

alla violenza ottenuto senza ricorrere a questi mezzi di costrizione, ad

esempio minacciando di un serio pregiudizio una persona vicina alla stessa

vittima oppure provocando un perdurante sentimento di paura nella vittima

medesima e profittando di tale situazione (DTF 124 IV 154).

In generale non è quindi necessario, perché sia

dato il reato in discussione, che la vittima si difenda fino all’esaurimento

delle proprie forze, sufficiente essendo che vi rinunci, ad esempio per effetto

della paura oppure perché considera ogni resistenza vana o causa di

inconvenienti non sopportabili (DTF 75 IV 113; cfr. anche DTF 115

IV 217; DTF 119 IV 309 consid 7b).

12.

Non occorre ripercorrere ulteriormente i fatti posti a giudizio per

stabilire che essi configurano gli ascritti reati di violenza carnale, in

relazione alle congiunzioni carnali alle quali la vittima è stata obbligata, e

di coazione sessuale per rapporto all’atto sessuale costituito dal coito anale,

poco importa se consumato o solo tentato.

Del tutto pacifico è inoltre che entrambi i reati

sono aggravati ai sensi dell’art. 200 CP per essere stati commessi

collettivamente.

Per effetto dei combinati art. 68, 189, 190 e 200

CP, la possibile comminatoria di pena per AC 1 è perciò di 15 anni di

reclusione.

13.

Inoltre, l’art. 187 cifra 1 CP stabilisce che chiunque compie un

atto sessuale con una persona minore di 16 anni è punito con la reclusione sino

a 5 anni o con la detenzione.

Per effetto dell’art. 68 cifra 1 CP, qualora

questo reato venga commesso ripetutamente la pena massima comminabile può

essere aumentata sino ad un massimo di 7 anni e 6 mesi di reclusione.

E’ incontrovertibile che i fatti per i quali il AC

1.

è già stato condannato in Portogallo alla pena di 4 anni di reclusione (circa

15.

congiunzioni carnali con una fanciulla di 13 anni) adempiono appieno i

requisiti della predetta norma.

14.

Giusta l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del

reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue

condizioni personali.

La gravità della colpa - secondo quanto rilevato

da Tribunale federale in numerose sentenze (valgano, quale esempio: DTF

127.

IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a e sentenze ivi citate) - è pertanto

il criterio fondamentale per la fissazione della pena.

Nella sua valutazione entrano in considerazione

numerosi fattori quali il movente e le circostanze esterne, l'intensità del

proposito o della negligenza, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo

d'esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la

durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno ad una banda, la

recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il pentimento, e la volontà

di emendamento, la qualità della collaborazione con gli inquirenti, il

comportamento dopo la perpetrazione del reato, ecc. (DTF 127 IV 101

consid. 2; DTF 124 IV 44 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112

consid. 1;116 IV 288 consid. 2a). Tuttavia, nella misura del possibile, devono

essere evitate sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato, tenendo

conto tra l'altro degli effetti della condanna sulla sua vita (DTF 128

IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3; 118 IV 342 consid. 2).

15.

Il crimine commesso dal AC 1 il 30/31 agosto del 1993 in correità

con i suoi due compari è di elevata ed inusuale gravità nel contesto delle

violenze sessuali. La vittima è stata reiteratamente stuprata e costretta ad

altri atti sessuali dai suoi aggressori, che nemmeno hanno receduto allorché il

di lei corpo non ha retto all’affronto. Senza alcuna remissione, nemmeno di

fronte al ribrezzo, il AC 1 ed i suoi bravi l’hanno spedita nel lago affinché

si lavasse sommariamente dalle sue feci, e quindi l’hanno nuovamente violentata

a ripetizione, senza risparmiarle percosse e minacce di morte, che essa ha

sicuramente preso per vere, cumulando all’oltraggio al suo corpo anche il

timore che dopo di ciò le sarebbe stata tolta la vita. Basti dire, per bene

inquadrare la gravità oggettiva del reato, che la stessa difesa ha riconosciuto

che si tratta di “fatti che suscitano ribrezzo ed indignazione”.

AC 1 giunge a giudizio per i fatti del 1993 come

29enne già abbondantemente compromesso con la giustizia, avendo assommato ben 6

precedenti penali. Poco conta il fatto che i primi 5 siano “solo” decreti

d’accusa per reati tutto sommato minori. Quello che salta all’occhio è la

pervicacia nel commettere sempre nuovi reati a dispetto delle condanne

inflittegli, anche a pene non sospese condizionalmente, e quindi espiate. Anzi,

ai 5 primi piccoli precedenti se ne aggiunge un sesto, ben più grave, che gli

vale una pena da espiare di ben 12 mesi, non espiata perché egli ripara

all’estero. Sanzione anche questa inefficace, visto che lo ritroviamo in

Svizzera entro il periodo per il quale era stato espulso, a macchiarsi della

vergognosa violenza per la quale è oggi a giudizio. Il desolante quadro che ne

esce, è quello di un AC 1 privo di ogni volontà di emendamento, incurante di

ogni norma legale, irriducibile nonostante le sanzioni emesse a suo carico, che

egli anzi sfida, commettendo deliberatamente il nuovo reato di violazione del

bando per tornare in Svizzera con l’asserita intenzione di cercarvi lavoro.

Ad un mese esatto dal suo rientro, dopo un'oziosa

serata di bevute in vari locali con due compari tutto sommato occasionali (non

erano infatti amicizie o conoscenze di lunga data), individua una vittima,

colpevole di averlo prima fatto eccitare al __________ __________ accettando il

suo grossolano corteggiamento fatto di palpeggiamenti alle gambe e forse anche

al seno, e soprattutto di avere poi (e ciò nonostante) rifiutato di fargli

scaricare la libidine in un rapido amplesso, magari da estendere ai gregari,

per un po’ d’eccitazione supplementare. Nell’egoistica logica del AC 1 ciò non

è però consentito, ed allora egli trascina (senza invero troppo faticare) gli

altri due incensurati in quella che inizia forse come una bravata, ma che ben

presto diviene proposito di orrenda violenza collettiva, portato avanti con

brutalità, rozzezza, assenza di scrupoli e notevole determinazione criminale,

se si considera che la vittima si è dibattuta e ha chiesto requie per il non

breve tragitto da __________ al luogo dello stupro, e quindi, sulla spiaggia,

consumato con altrettanta implacabile determinazione e addirittura ribadito

dopo la pausa per consentire alla vittima di lavarsi.

Dal profilo della vita anteriore, della futilità

dell’egoistico movente -soddisfacimento della propria animalesca pulsione-, del

ruolo avuto in seno alla banda, della brutalità dell’esecuzione e dell’assenza

di qualunque riguardo per la vittima, il AC 1 appare pesantemente compromesso,

e ne emerge una colpa soggettivamente molto grave per fatti che oggettivamente

sono altrettanto gravi. Immediatamente dopo i fatti egli si è reso

irreperibile, il che non mitiga evidentemente la sua colpa.

A favore dell’accusato, che al dibattimento si è

comportato correttamente, depone la confessione resa in aula, che ancorché

tardiva è comunque meglio di nessuna confessione, e ha quanto meno

rappresentato un abbozzo di presa di responsabilità, oltre ad avere, in guisa

di gesto di rispetto, risparmiato alla Corte lo stucchevole esercizio di

contestargli in aula tutti gli elementi di prova che avrebbero condotto al

medesimo risultato di ritenerne la colpevolezza.

Va inoltre tenuto conto del tempo trascorso,

ancorché non come attenuante specifica, come richiesto dalla difesa, ma solo in

forma di circostanza di attenuazione generica.

Il computo del tempo trascorso inizia in effetti

al più presto dopo il processo subito in Portogallo nel 1996 (cioè dopo

l’insieme dei fatti per i quali oggi si emette la pena). Nulla cambierebbe

comunque se si volesse computare il tempo già a partire dal 1993, dovendosi in

tal caso accertare che l’accusato non ha tenuto buona condotta per la

pesantissima ricaduta nell’illecito dell’estate del 1995.

A fronte del tempo trascorso, che è lungo anche

computandolo dal 1996, la Corte ha ritenuto di non dovere accordare l’attenuante

specifica per il motivo del successivo comportamento del AC 1. Risulta infatti,

come già visto, che egli ha subito una nuova condanna per evasione nel 1999. E’

ben vero che quei fatti non sono costitutivi di reato in Svizzera (ed in tal

senso non se ne è tenuto conto per ritenerlo maggiormente pregiudicato di

quanto non sia già), ma nel giudizio circa la buona condotta la Corte ritiene

di potere tenere comunque in considerazione il fatto che egli non si è attenuto

alle norme di comportamento del paese in cui risiedeva, commettendovi quello

che in Portogallo è un reato. Oltre a ciò, risulta a carico dell’accusato

un’altra condanna penale per guida in stato d’ebrietà nel 2003 (ebrietà

pesantissima, pari al 2.13 per mille), circostanza che per lui non ha affatto

carattere episodico, ma denota la persistenza in quei comportamenti già

ripetutamente palesati e sanzionati in Svizzera. Siamo perciò anche qui ben

lontani dalla nozione di buon comportamento, specie se si considera che al

dibattimento, parlando dell’incidente d’auto in cui è incorso, ha ammesso che

era stato frutto di un’ulteriore ebrietà al volante, fattispecie per la quale

egli risulta perciò essere stato incorreggibile almeno sino all’asserita svolta

nella sua vita determinata dalla nuova compagna.

Si è infine tenuto conto quanto meno dei problemi

del AC 1 legati al consumo di alcolici, all’asserita volontà di cambiamento e

al quadro positivo presentato in particolare dalla nuova compagna, come pure

del fatto che dovere tornare in carcere in questo momento, dopo tanti anni dai

fatti, sia particolarmente duro ed incisivo per il condannato.

16.

Il AC 1, oltre alle attenuanti testé riconosciutegli e alle altre da

lui invocate, si prevale anche del suo diritto alla parità trattamento rispetto

ai correi giudicati nel 1994, in particolare il __________, che avrebbe avuto

una colpa pari o addirittura maggiore della sua, auspicando perciò che le pene

erogate in quella sede costituiscano una sorta di pietra di paragone per la

sanzione a suo carico, e che poi si consideri ancora il lungo tempo trascorso e

si effettui il concorso retrospettivo con i fatti del 1995, computando quindi i

4.

anni espiati.

L’art. 8 della Costituzione federale promuove il

principio di uguaglianza, in base al quale tutti sono uguali di fronte alla

legge e nessuno deve subire discriminazione per le sue origini, la sua razza,

sesso, età, ecc..

In questo principio trova origine quello della

parità di trattamento processuale secondo cui ognuno deve essere giudicato in

misura uguale a chi ha commesso gli stessi fatti e reati nelle stesse

circostanze. Tuttavia, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, il confronto

tra due casi concreti suole essere in generale infruttuoso, soprattutto in un

procedimento penale, diverse essendo quasi sempre in ognuno di essi le

circostanze soggettive ed oggettive che il giudice è tenuto a considerare (DTF116

IV 292).

Si tratta perciò di un principio ad ampio

spettro, che funge da monito al giudice nel suo agire secondo legalità ed

equità, impedendogli di cadere nell’arbitrarietà. Non è invece concretamente possibile

un’applicazione precisa e simmetrica di un tale principio, troppe risultando le

considerazioni che il giudice, in sede di commisurazione della pena è tenuto a

fare, dovendosi in definitiva ammettere che ogni caso presenta le proprie

particolarità ed è perciò di per sé stante, che ogni persona, dunque ogni reo,

è unica, con un proprio modo di pensare ed agire, anche nell’illecito, e con un

proprio bagaglio di esperienza, così da rendere irriproducibile il cosiddetto

aspetto soggettivo del reato, importante quanto quello oggettivo ai fini della

quantificazione della pena.

Inoltre, invocare il principio di parità di

trattamento prevalendosi di un giudizio precedente della stessa specie che però

risulta contrario al diritto, è in ogni caso escluso, stante la violazione del principio

di legalità, che è prevalente (cfr. Rechtsgleichheit, Beatrice Weber Dürler in

Thürer/Aubert/Müller, Verfassungsrecht der Schweiz, §41, pag. 667; DTF

123.

II 254, consid. 3c), non esistendo quindi il diritto alla parità di

trattamento nell’illecito.

Il caso in questione è molto particolare, visto

che la sentenza invocata dalla difesa riguarda i medesimi fatti qui a giudizio,

avendo statuito sui reati dei correi del AC 1.

Essa non può di principio essere senz’altro

disattesa dall’odierna Corte, la quale non può però nemmeno essere

eccessivamente vincolata nell’esercizio del proprio potere d’apprezzamento. La

corretta soluzione deve perciò essere quella per cui l’odierna

Corte si determina secondo il proprio libero

convincimento, dando però ragione con attenzione dei motivi per i quali dovesse

discostarsi in maniera significativa da quel pronunciamento.

Una prima elementare considerazione, che è motivo

per giustificare una diversità di trattamento tra i correi AC 1 e __________

(mentre che il __________ fa storia sé, avendo delle responsabilità anche

oggettive notevolmente minori), è data dalla differenza della situazione

soggettiva del AC 1 rispetto a quella del __________.

Come si è accertato in precedenza, il AC 1 era

pluripregiudicato, mentre che il __________ era incensurato, il che gli è valso

uno sconto di pena (sentenza 7 aprile 1994, pag. 36) di cui AC 1 non può

beneficiare.

Inoltre, va sicuramente considerato il diverso (e

più grave) ruolo del AC 1 nel contesto di quel reato, essendosi accertato che

egli è stato l’ideatore della violenza ed il capo della gruppo costituitosi

nell’occasione.

Dispositivo

Per questi motivi ne consegue il logico

accertamento del fatto che la stessa Corte del 1994 avrebbe sicuramente

inflitto al __________, qualora l’avesse giudicato, una pena sensibilmente

superiore ai 2 anni e 10 mesi comminati al __________.

Vi è quindi, in virtù della diversa situazione

soggettiva, un primo motivo per relativizzare la portata del confronto con la

sentenza che ha condannato il __________.

Una seconda considerazione che impone di

relativizzare la portata dell’auspicato raffronto deve essere desunta dalle

motivazioni della sentenza del 7 aprile 1994.

Come si è visto (consid. 4), essa reputava la

colpa del __________ (che è sensibilmente inferiore a quella del AC 1) come “gravissima

e pesante, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo” (pag. 35) e

pertanto considerava “particolarmente mite e clemente, al limite

dell’indulgenza” la pena proposta per lui dal Procuratore Pubblico (pag.

36).

Si tratta, a non averne dubbi, di parole di aspra

critica nei confronti del Magistrato inquirente, e del resto la stridente

contrapposizione dei termini qui sopra trascritti non concede altra chiave di

lettura.

Sennonché, quella Corte, che non vi era

vincolata, ha nondimeno ritenuto di aderire alla richiesta del Procuratore

Pubblico, condannando il __________ alla pena per lui richiesta.

Non spetta alla scrivente Corte di ravvisare

contraddittorietà in siffatta decisione, ma quanto meno deve valere la

trasposizione alla sentenza della predetta valutazione espressa da quella

medesima Corte nei confronti della richiesta di pena, e perciò va ritenuto

oggi, sulla scorta di valutazioni contenute in quella stessa sentenza, che il

giudizio nei confronti del __________ è stato particolarmente mite e clemente,

al limite dell’indulgenza, ovvero che ogni possibile margine d’apprezzamento

nella determinazione della pena è stato utilizzato in suo favore.

L’odierna Corte non ritiene di dovere essere

vincolata da quella sentenza all’emanazione in favore del AC 1 di una sentenza

altrettanto mite, clemente ed indulgente, non ravvisando motivo alcuno per

procedere in tal senso nei fatti del 1993, visti oltretutto i suoi precedenti.

Il fatto che la pena del AC 1 per i fatti del

1993 sia una pena di base, alla quale occorre cumulare l’adeguato aumento per i

fatti del 1995 nulla muta (in senso favorevole all’accusato) a questa

considerazione. Anzi, il solo fatto che vi siano degli altri gravi reati da

considerare nel giudizio complessivo, oltre a quelli esecrandi del 1993, è per

la Corte ulteriore motivo, se ve ne fosse ancora bisogno, per astenersi

dall’esercizio di ingiustificata indulgenza, mentre che il __________ ha in

seguito quanto meno dimostrato di meritare la clemenza con cui è stato

trattato, avendo dato buona prova di sé nei 12 anni successivi.

In definitiva, la Corte ritiene di avere

ravvisato sufficienti motivi per non considerarsi particolarmente legata, nel

stabilire la pena per il AC 1, dalla condanna del __________ a 2 anni e 10 mesi

di reclusione, reputando che vi sia pertanto lo spazio, senza per questo

eccedere in apprezzamento o ledere il diritto alla parità di trattamento, per

computare in misura anche sensibilmente più elevata la pena (teorica) a suo

carico per i fatti del 1993.

17. Giusta l’art. 68 cifra 2 CP, se il giudice deve giudicare di un

reato punito con pena privativa della libertà personale, che il colpevole ha

commesso prima di essere stato condannato ad una pena privativa della libertà

personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il

colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi

reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

Come si vede, la norma impone esplicitamente di

evitare che l’autore possa essere punito più severamente di come lo sarebbe se tutti

i delitti fossero giudicati nella medesima istanza, il giudice deve pertanto domandarsi

come avrebbe fissato la pena in caso di concorso simultaneo e di seguito

fissare, tenendo conto della pronuncia già emessa, il supplemento di pena.

Questa situazione, denominata concorso

retrospettivo, prescrive al giudice, per la sua natura forzatamente

artificiosa, un particolare rigore nella commisurazione della pena, dovendosi prima

fissare chiaramente la pena (teorica) addizionale dipendente dal reato o dai

reati commessi prima dell'originaria condanna, e poi determinare l'aumento

della pena per tenere conto dei reati commessi in seguito (DTF 118 IV

121, consid. 2c) oppure, analogamente, qualora consideri più grave il reato

successivo alla prima condanna, dopo avere quantificato la pena per tale

illecito, egli ne determinerà l'aumento per tenere conto del reato commesso in

precedenza (DTF 118 IV 121, con riferimento a DTF 116 IV 17,

consid. 2b).

18. Nel caso concreto, il reato più grave di cui il __________ deve

rispondere è quello di violenza carnale aggravata ai sensi dei combinati art.

190 e 200 CP, relativo ai fatti del 30/31 agosto 1993, per il quale vi è una

comminatoria di pena che arriva fino a 15 anni di reclusione, mentre che per i

ripetuti atti sessuali con fanciulli ai sensi degli art. 68 cifra 1 e 187 cifra

1 CP essa è di 7 anni e 6 mesi di reclusione. La Corte è perciò chiamata a

determinare la pena per i fatti del 1993, quindi ad aumentarla adeguatamente

per i fatti dell’estate/autunno 1995 commessi in Portogallo, stabilendo così

quella che sarebbe la pena complessiva pronunciata in un unico giudizio. Dopo

deduzione, da questa pena complessiva, di quella espiata in Portogallo, ne

risulta la pena aggiuntiva che gli viene inflitta nell’odierno processo.

Irrilevanti nel computo sono di contro le

successive sanzioni per il reato di evasione, reato inesistente in Svizzera la

cui pena fu comunque sospesa, e di guida in stato d’ebrietà, per la quale è

stata emanata una pena detentiva, ma convertita in pena di natura pecuniaria.

Tali successive sanzioni, pertanto, non aggravano e non alleviano la situazione

del ACCO1 ai fini della pronuncia dell’odierna pena aggiuntiva.

19. L’estrema gravità dei fatti del 1993, costitutivi di violenza

carnale e coazione sessuale aggravate, e la notevole entità della colpa

dell’imputato, già pluripregiudicato e comandante di quell’azione, sono già

state ripetutamente esplicitate nei considerandi che precedono. Questa Corte

ritiene che per quei fatti terribili la giusta pena per il AC 1 avrebbe potuto

raggiungere ed anche eccedere i 5 anni di reclusione, senza con questo eccedere

in severità. Del resto, dalla lettura di quella sentenza, emerge chiaramente

che anche la Corte del 1994, seppure clemente con gli imputati minori, lo

avrebbe sanzionato in misura ben maggiore dei 2 anni e 10 mesi di reclusione

inflitti al __________ in ragione dei suoi precedenti e della maggiore colpa.

Questa pena deve essere adeguatamente aumentata

in ragione dei successivi reati del 1995. Anche questi fatti sono di estrema

gravità, così come sottolineato dalla Corte che gli ha inflitto 4 anni di reclusione,

ritenuto il minimo legale di 3 anni ed un massimo di 10 (cfr. l’art. 172 CP

portoghese, doc. dib. 1). Il AC 1, infatti, facendo leva sulla fiducia riposta

in lui dai genitori della fanciulla, ha avuto la possibilità di avvicinarla, ed

immediatamente ne ha approfittato per l’egoistico scopo di dar sfogo alle sue

basse pulsioni. Non pago di avere in tal modo “conquistato” la giovane preda,

ha trovato sollazzevole ripetere i suoi sfoghi con cadenza settimanale per

circa 4 mesi, consumando con la sua vittima, degradata ad oggetto sessuale, la

congiunzione carnale completa per una quindicina di volte, fermato non già da

un tardivo ripensamento, ma solo per il motivo che il muro del silenzio sul

quale confidava per continuare ad agire indisturbato si era spezzato.

La reiterazione di questo reato è uno degli

elementi qualificante della notevole colpa del AC 1 (esplicito: DTF 123 IV 53:

“...il est évident que les cas sont plus graves lorsque

l’auteur a agi à plusieurs reprises...”). Inoltre va

considerata, in assenza di scemata responsabilità, la notevole differenza di

età (non si tratta pertanto di un cosiddetto amore giovanile) e la di vasta

esperienza di vita del AC 1 che era all’epoca sposato per la seconda volta,

oltre ad avere avuto altre relazioni importanti, e padre di numerosi figli,

ovvero investito di compiti educativi. In questa situazione ben si sarebbe

potuto pretendere da lui che si astenesse dal dedicare morbose attenzioni ad

una 13enne e che cercasse altrove di dar sfogo alla

libidine non consumata nel matrimonio. Averlo fatto in queste circostanze,

ovvero potendo reperire altrove delle relazioni più congrue, è pertanto lo

specchio del notevole e consueto egoismo del AC 1, che a tutto il resto, anche

all’integrità sessuale di una tredicenne, antepone il proprio interesse.

La Corte ha esaminato anche la casistica esposta

nella citata DTF 123 IV 53, ed in particolare il raffronto -sia pure con

le dovute distinzioni- con i precedenti di cui alle DTF 119 IV 309, 120

IV 6, molto pesanti per effetto della ripetizione (ma anche per la presenza del

rapporto educativo, qui assente), e di cui alla sentenza 5 giugno 1984 del TF

citata a pag. 54, relativo alla condanna a due anni di detenzione per un solo

atto consensuale con la figlia dell’amica. Essa ha preso atto anche di

precedenti di segno opposto, come in particolare la recente sentenza

6S.469/2004 del 25 maggio 2005 del Tribunale federale, che ha confermato,

seppure definendola “certes clémente”, la pena di 18 mesi sospesi (alla quale

la corte cantonale era giunta comprimendo la teorica pena di 21 mesi di

detenzione e riducendo la pena di 3 anni inflitta in prima sede), per una sola

penetrazione parziale, ottenuta però con la forza, risalente a vari anni prima.

Alla luce di tutte le circostanze del caso in

esame, e visti i predetti precedenti, la Corte ritiene comunque adeguato alla

colpa del AC 1 di ritenere per i ripetuti atti sessuali con fanciulli commessi

nel 1995 un aumento della pena precedente pari ad almeno 2 anni.

Si ha pertanto che la pena di base complessiva

per il prevenuto, per i reati del 1993 e quelli del 1995 è, seppure non di

molto, superiore a 7 anni di reclusione.

Da questa pena non vi sono particolari attenuanti

da portare in deduzione.

Come detto, la confessione dell’ultima ora viene riconosciuta,

così come il comportamento processuale, ma sono circostanze di poco conto. La

Corte considera maggiormente il tempo trascorso ed anche (ma in parte si tratta

in fondo della medesima circostanza) la particolare circostanza di ritrovarsi

nuovamente in carcere a vari anni di distanza, quando invece sembrava infine

avviato un percorso di recupero alla civile convivenza.

Tutto questo considerato, la pena complessiva a

carico del AC 1 viene determinata in 6 anni e 6 mesi di reclusione, ragione per

cui, dopo il computo dei 4 anni ai quali è già stato condannato, la pena

aggiuntiva emessa a suo carico da questa Corte è di 2 anni e 6 mesi di

reclusione, con computo del carcere preventivo sofferto.

In un’ottica molto semplicistica, dimentica dei

complessi problemi di concorso retrospettivo, ma forse non priva di una sua

logica retributiva, si osserva che questa pena aggiuntiva, tolto quanto il AC 1

ha già pagato per i successivi reati, è comunque di 4 mesi inferiore a quella a

suo tempo inflitta al __________, seppure a fronte di maggiori responsabilità.

20. Secondo l’art. 55 cpv. 1 CP, lo straniero condannato alla reclusione

o alla detenzione può essere espulso dal territorio svizzero per un tempo da 3

a 15 anni (in caso di recidiva, a vita). L’espulsione è in primo luogo una

misura di sicurezza a tutela dell’ordine pubblico e nel contempo anche una pena

cui sono applicabili i dettami del già menzionato art. 63 CP.

L’accusato possiede dei legami con la Svizzera; risiedendovi

parte dei suoi fratelli. Egli vive però da molti anni in Portogallo, suo paese

d’origine, nel quale si situa indubbiamente il centro dei suoi interessi

professionali ed affettivi, e dal 1993 non ha più fatto ritorno in Svizzera.

Anche in questi anni, i legami familiari sono stati preservati per il motivo

che i familiari risiedenti in Svizzera si sono costantemente recati in

Portogallo per visitare lui e gli altri parenti, per cui non vi è motivo di

ammettere che il rapporto con i familiari sarebbe compromesso dalla pronuncia

dell’espulsione.

Espulso una prima volta nel 1989, il AC 1 è

comunque tornato in Svizzera e ha delinquito ancor più pesantemente. Per questo

motivo, e data la natura dei reati commessi, si può ben ammettere che egli

possa costituire un problema per la sicurezza pubblica, interesse preminente

nelle considerazioni della Corte rispetto ai suoi legami con il nostro paese.

D’altronde, lo stesso AC 1 ha espresso il desiderio di tornare in patria dopo

la presente vicenda processuale e di proseguirvi il proprio cammino professionale

ed affettivo, non opponendosi pertanto alla pronuncia dell’espulsione.

Considerata la gravità del reato commesso,

ritenuto che si tratta della seconda espulsione, e che la prima sanzione

accessoria non gli aveva impedito di tornare in Svizzera a delinquere, la

durata della stessa viene fissata in 15 anni.

Nelle circostanze date, la Corte non ha motivo di

ritenere che la sospensione condizionale della pena accessoria possa essere di

utilità, ed indurre l’accusato a migliore consiglio.

Egli, come detto, vede il proprio futuro in

Portogallo, e non vi è pertanto motivo o ragione per sospendere l’esecuzione

della pena accessoria, dovendosi al contrario formulare prognosi negativa per

il AC 1 che mai si è adattato alla vita in Svizzera.

21. La parte civile ha aggiornato le proprie richieste in data 6 luglio

2005 (doc. dib. 7), postulando l’attribuzione di fr. 20'000.-- in risarcimento

del torto morale subito e fr. 6'588.20 per spese di patrocinio, pretese al cui

principio l’imputato non si è opposto, rimettendosi ai vigenti criteri

stabiliti da dottrina e giurisprudenza quo alla determinazione dei relativi

importi.

21.1. Appare in effetti del tutto pacifico l’assunto per cui la vittima di

una violenza carnale aggravata è lesa pesantemente nella propria personalità e

può rivendicare il risarcimento del torto morale subito. La richiesta di fr.

20'000.-- formulata a tal titolo dalla vittima è elevata, ed eccede gli importi

normalmente attribuiti in caso di violenza carnale, che a seconda delle

circostanze si attestano sui fr. 10/15'000.--.

Questo è però un caso di particolare gravità,

come risulta dall’applicazione dell’art. 200 CP (oltre che dalla documentazione

versata in atti dalla parte civile a riprova della propria sofferenza), ragione

per cui l’importo di fr. 20'000.-- può senz’altro essere ritenuto giustificato

nel solco della giurisprudenza vigente (cfr. DTF 125 III 274 e

riferimenti).

21.2. La pretesa per spese di patrocinio appare giustificata per rapporto all’impegno

richiesto al legale dal caso in esame. Tenuto conto dell’opera di consulenza ed

assistenza, nonché della preparazione, rispettivamente la presenza al processo,

l’indicazione di un dispendio di tempo 24 ore e 25 minuti appare congrua, e le

spese vive esposte rientrano nella norma, per il che l’intera pretesa di fr.

6'588.20 merita protezione (doc. dib. 7).

22. Alla parte civile spetta pertanto un risarcimento totale di fr.

25'588.20.

Essa ha già ricevuto fr. 1'000.-- dal __________

nell’imminenza del primo processo (cfr. sentenza 7 aprile 1994, pag. 10),

importo che va dedotto dal suo credito, che è pertanto di fr. 24'588.20.

23. Le spese del procedimento, con una tassa di giustizia di

fr. 2'000.--, sono a carico dell’imputato.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che ai n. 2, 3.1, 3.2;

visti gli art. 11, 18, 36, 41, 55, 63, 64, 68,

69, 189, 190, 200 CP;

9

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1

1.1 violenza

carnale aggravata

siccome

commessa collettivamente;

per avere, tra

il 30 e il 31 agosto 2003,

a __________, __________e

__________, agendo in correità con __________ e __________,

usando

violenza e minaccia, comunque rendendola inetta a resistere, costretto __________

a subire tre congiunzioni carnali;

1.2 coazione

sessuale aggravata

siccome commessa collettivamente;

per avere, tra

il 30 e il 31 agosto 2003,

a __________, __________e

__________, agendo in correità con __________ e __________,

usando

violenza e minaccia, comunque rendendola inetta a resistere, costretto PC 1 a

subire un coito anale;

e come

meglio descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di conseguenza, AC 1, è condannato:

2.1 alla

pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 4 anni di

reclusione inflittagli dal Tribunale giudiziario della Circoscrizione di __________

il 18.11.1996;

2.2 al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e delle spese processuali;

2.3 all’espulsione

dalla Svizzera per un periodo di 15 anni.

3. AC 1 è

inoltre condannato al pagamento di fr. 25’588,20 in favore della Parte Civile __________..

4. Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC 1

2. AS 1

3. AS 2

4. AS 3

5. AS 4

6. AS 5

7. AS 6

8. AS 7

9. GI 1

10. GI 2

11. TE 1

12. TE 2

13. IE 1

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Testi fr. 85.--

Interpreti fr. 55.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 2'540.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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