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Decisione

72.2005.26

spaccio di cocaina

3 agosto 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti, tenuto conto della sua incensuratezza, del fatto che abbia smesso sua

sponte e che la vendita non fosse a fine di lucro ma per pagare il proprio

consumo, conclude chiedendo una riduzione della pena proposta dal PP a 10 mesi

di detenzione da sospendere condizionalmente.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC

1

1. E’

autore colpevole di:

1.1.infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

a Gordola,

Tenero, Locarno, Verscio, Lavertezzo ed in altre imprecisate località,

nel periodo

gennaio 2003 - settembre/ottobre 2003,

in più

occasioni,

1.1.1 venduto 550 grammi di cocaina?

1.1.2 offerto 20

grammi di cocaina?

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo gennaio 2003 – marzo/aprile 2004,

a Gordola ed in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato,

consumato almeno 180 grammi di cocaina,

nonché un imprecisato quantitativo di hashish e

di marijuana?

E meglio come

descritto nell’atto di accusa.

Considerandi

2.

Ha

agito in stato di scemata responsabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti;

visti gli art. 11, 18, 36,

41, 63, 66 e 69 CP;

19.

e 19a LF Stup;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle

spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

a Gordola, Tenero,

Locarno, Verscio, Lavertezzo ed in altre imprecisate località,

nel periodo

gennaio 2003 - settembre/ottobre 2003,

in più

occasioni,

1.1.1

venduto 550 grammi di cocaina;

1.1.2

offerto 20

grammi di cocaina;

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo gennaio 2003 – marzo/aprile 2004,

a Gordola

ed in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato,

consumato almeno 180 grammi di cocaina,

nonché un imprecisato quantitativo di hashish e

di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è

condannato:

2.1

alla pena di

18.

(diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 3 anni.

4.

Questo giudizio

può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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