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Decisione

72.2005.27

truffa e abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati

18 agosto 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. personalmente

apposto sui giustificativi di cassa la firma falsa dei titolari dei conti

addebitati con i prelevamenti a contanti di cui al punto n. 1.1. del presente

atto di accusa,

rispettivamente,

abusato della firma autentica sui giustificativi

di cassa firmati

in bianco dai titolari dei conti addebitati con i

prelevamenti a contanti di cui al punto n. 1.1. del presente atto di accusa;

2.2. personalmente

apposto sugli ordini di bonifico la firma falsa dei titolari dei conti

addebitati con gli importi di cui al punto n. 1.2. del presente atto di accusa,

presentando i documenti così firmati ai

funzionari di PC 1, Lugano, al fine di ingannare questi

ultimi ed ottenere i trasferimenti di cui al suddetto punto dell'atto di

accusa;

3. abuso

di un impianto per l'elaborazione di dati

per avere, a Lugano in data 1° marzo 2004,

per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto,

servendosi in modo abusivo o indebito di dati,

influito su un processo elettronico di

trattamento di dati,

ottenendo il trasferimento a debito del conto nr.

__________ dell'importo di CHF 1'940.-- sul conto nr. __________ __________

presso la __________ intestato all'ex-moglie;

causando al titolare del conto un danno di pari

importo risarcito

da PC 1, la quale non ha formulato richiesta di

risarcimento nel procedimento, avendo AC 1 sottoscritto in suo favore un

riconoscimento di debito di pari importo,

fatti avvenuti

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti

dagli artt. 146 cpv. 1 CP, 147 cpv. 1 e 251 cifra 1 CP;

e meglio come

descritto nell'atto d'accusa 26/2005 del 10.3.2005, emanato dal 1 PP 1 e

contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36, 41,

63, 68 CP e gli artt 9 e segg. CPP e 39 TG, le

seguenti

proposte AC 1

1. È

dichiarato autore colpevole dei reati ascrittigli come sopra.

Considerandi

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di

18.

(diciotto) mesi di detenzione;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia e delle spese processuali.

3.

L'esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di 2 (due) anni.

Presenti

▪ Il

1.

PP 1.

▪ L'accusato AC 1, assistito dal difensore d'ufficio avv.

DIUF.

▪ L'avv. RC 1, in rappresentanza della PC 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 11:30

alle ore 12:00.

Costatato il consenso delle parti alle

proposte in esame;

sentito l'accusato e esaminati gli atti.

Posto dal presidente, con l'accordo delle

parti, il seguente

quesito - Deve

essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?

Previo esame del fatto e del diritto,

ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e

adeguate le proposte in esame,

il presidente risponde

affermativamente al quesito;

richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG

sulle spese;

pronuncia

1.

L'atto

d'accusa 26/2005 del 10.3.2005 contro AC 1

con le

relative proposte è approvato.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del

condannato.

3.

Questo

giudizio è definitivo.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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