72.2005.29
coltivazione e vendita di canapa (marijuana)
3 agosto 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2005.29
Data decisione, Autorità:
03.08.2005, PENAL
Titolo:
coltivazione e vendita di canapa (marijuana)
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 let. c cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2005.29
Lugano,
3 agosto 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Greta Cipolla, lic.iur.
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo
di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 28 luglio al 5 agosto 2003;
prevenuto colpevole
di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome commessa per mestiere, realizzando in tal
modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole
e meglio per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo luglio 1999 – 31 marzo 2003,
a Balerna, Iragna, Mendrisio, Magliaso, Melano,
Riva S. Vitale ed in altre imprecisate località,
ripetutamente coltivato, per terzi, acquistato,
trasportato, detenuto, confezionato e venduto,
sia all’ingrosso che al dettaglio, sostanze
stupefacenti, in particolare derivati della canapa (marijuana),
agendo sia personalmente, che in correità con __________,
come pure quale dipendente dell’azienda agricola __________ e __________ e
della società __________,
in particolare per avere:
1.1 a
Balerna, nel periodo luglio - dicembre 1999,
in correità con __________,
ripetutamente venduto, presso il negozio di
canapaio __________, un imprecisato quantitativo di canapa, ma almeno 20 kg.,
confezionata in “sacchetti odorosi”, che sapeva destinata al consumo quale
prodotto stupefacente,
sostanza previamente acquistata presso i negozi
di canapaio __________ e __________ di Lugano, conseguendo un guadagno
personale di almeno fr. 15'000.-/20'000.-;
1.2 a
Iragna, nel periodo gennaio 2001 - ottobre 2002,
presso l’azienda agricola __________,
dove lavorava quale capo giardiniere con uno
stipendio mensile lordo di fr. 5'000.-,
prodotto e coltivato almeno 10’000/20’000 talee
di canapa, successivamente vendute da __________,
nonché coltivato e portato a maturazione almeno
600 piante di canapa, con metodo “green house”, il cui raccolto sapeva destinato
al consumo quale prodotto stupefacente;
1.3 a
Balerna, nel periodo novembre – dicembre 2002,
in correità con __________, venduto a __________
detto __________, padre di __________,
ca. 200 kg. di fiori secchi di canapa, al prezzo
di fr. 2'000.- il kg., sostanza previamente acquistata da __________ e __________,
al prezzo di fr. 1'600.- il kg.,
conseguendo un guadagno personale di fr. 40'000.-;
1.4 a
Riva S. Vitale ed in altre imprecisate località,
nel periodo novembre – dicembre 2002,
venduto, in più occasioni,
a tale __________ e ad altre persone non
identificate,
complessivamente ca. 60 kg. di fiori secchi di
canapa,
al prezzo di fr. 2'000.- il kg., sostanza
previamente acquistata da __________, al prezzo di fr. 1'600.- il kg.,
conseguendo un guadagno personale di fr.
24'000.-;
1.5 a
Melano ed in altre imprecisate località,
nel corso dell’anno 2002,
venduto, in più occasioni, a persone non
identificate,
almeno 2/3 kg. di fiori secchi di canapa, al
prezzo di fr. 3'500.- / 4'000.- il kg.,
sostanza previamente acquistata da __________,
al prezzo di fr. 2'500.- / 3'000.- il kg.,
conseguendo un guadagno personale di almeno fr. 2'000.- / 3'000.-;
1.6 a
Magliaso, nel periodo ottobre 2002 – 31 marzo 2003,
previa fornitura ed allestimento delle necessarie
infrastrutture
ed attrezzature (in particolare: lampade, vasche,
impianto computerizzato per l’irrigazione ed altro materiale adatto allo
scopo),
coltivato, per conto della ditta __________,
di cui era pure azionista, e portato a quasi
completa maturazione, ca. 10'000 talee di canapa, il cui raccolto sapeva
destinato al consumo quale prodotto stupefacente,
conseguendo un guadagno personale di fr.
12'000.-, invece dell’importo di fr. 30'000.- / 50’000.- pattuito;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a Melano ed in altre imprecisate località,
nel periodo 1. ottobre 2002 – 31 marzo 2003,
consumato in diverse occasioni,
marijuana sotto forma di “spinelli”,
sostanza che, per la maggior parte dei casi,
prelevava dai quantitativi indicati al punto 1 del presente atto di accusa;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 19 cifra 2 e 19a LS, richiamati gli art. 18, 36, 41, 63,
66, 68 e 69 CP;
e meglio come
descritto nell'atto d'accusa 28/2005 dell'11.3.2005, emanato dal 1 PP 1 e
contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36, 41, 63, 66, 68 e 69, le
seguenti
proposte 1. AC
Fatti
1 è dichiarato autore colpevole dei reati ascrittigli come sopra.
2. Di conseguenza AC 1, è condannato alla pena di 14 (quattordici) mesi
di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, a valere
quale pena aggiuntiva a quelle inflittegli il 15.05.2000 dal Ministero pubblico
del cantone Ticino, il 18.06.2002 dal Tribunale di divisione 9B ed il
02.06.2003, dal Ministero pubblico del cantone Ticino.
3. L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è
condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle
pene:
4.1 di 15 giorni di detenzione, di cui al decreto di accusa del
15.05.2000, del Ministero pubblico del cantone Ticino, ma l’ammonisce
formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP);
4.2 di 20 giorni di detenzione, di cui alla decreto di accusa 18.06.2002
del Tribunale di divisione 9B, ma l’ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv.
2 CP);
4.3 di 30 giorni di detenzione, di cui al decreto di accusa del
02.06.2003, del Ministero pubblico del cantone Ticino, ma ne prolunga di 1 (un)
anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP).
5. Ordina la confisca di:
- fr. 5'300.- (versati sul ccp del Tribunale Penale),
- € 240.-
(versati al Tribunale Penale),
- 8,5 grammi di marijuana, 1,6 grammi di hashish e un boccettino di
vetro (c/o Polizia Scientifica, 6500 Bellinzona),
- 2 porta foto (c/o Polizia Scientifica, 6500 Bellinzona).
Presenti
▪ Il
1 PP 1.
▪ AC 1, assistito dal difensore d'ufficio DUF
1.
▪
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30
Considerandi
alle ore 9:40.
Costatato il consenso delle parti alle
proposte in esame;
sentito l'accusato e esaminati gli atti.
Posto dal presidente, con l'accordo delle parti,
il seguente
quesito - Deve
essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?
Previo esame del fatto e del diritto,
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e
adeguate le proposte in esame,
il presidente risponde
affermativamente al quesito;
richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG
sulle spese;
pronuncia
1.
L'atto
d'accusa aa 28/2005 dell'11.3.2005 contro AC 1 con le relative proposte è
approvato.
2.
La tassa
di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del
condannato.
3.
Questo
giudizio è definitivo.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 450.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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