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Decisione

72.2005.3

furto di abbonamenti per mezzi pubblici e relativa falsificazione

10 novembre 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti dagli articoli 139 cifra 1, 186, 251 cifra 1 CP, 90 cifra 1 e 91

cpv. 1 LCS; richiamato l'art. 1 cpv. 2 OCP1

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 3/2005 del 11 gennaio 2005, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1tz

assistito del difensore d'ufficio lic. iur. DUF 1.

§ L'accusato AC 2

assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 2.

§ L'accusato AC 3

assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9.40 alle ore 11.15.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

, confermato integralmente l’atto di accusa in esame,

conclude chiedendo che:

- AC 1 venga

condannato alla pena di 6 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 3 anni e alla confisca di quanto in sequestro.

- AC 2 venga

condannato alla pena di 6 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni e alla confisca di quanto in sequestro.

- AC 3 venga

condannato alla pena di 6 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni.

§ Il Difensore di AC 1, DUF 1, la

quale mettendo in rilievo la giovane età del suo assistito al tempo in cui

commise i reati di cui all’atto di accusa, la situazione familiare ed esponendo

altresì alla corte la sua buona volontà suffragata dal superamento con buoni

risultati dell’esame finale di Tirocinio e dal conseguente ottenimento di un

contratto di lavoro, conclude auspicando una riduzione della pena proposta dal

PP e si affida alla clemenza della corte.

§ Il Difensore di AC 2, avv. DF 2, il quale in apertura della sua arringa pone in risalto il fatto

che il suo patrocinato non ha mai avuto a che fare con la giustizia e chiede

che la corte ne tenga conto nella formulazione del giudizio. Lo stesso non

contesta il reato di falsità in documenti. Contesta invece che al suo assistito

possa essere imputato il reato di violazione di domicilio, poiché è entrato

nella sala di attesa ma non ha oltrepassato il bancone ed asserendo inoltre che

nella fattispecie si tratti comunque di dolo eventuale poiché non sapeva se

le porte della sala di attesa erano state lasciate aperte volontariamente.

Contesta inoltre che allo stesso possa essere imputato il reato di furto, poiché,

nel caso in questione si può parlare al massimo di complicità di cui all’art.

25 CPS. Conclude dunque chiedendo che il suo assistito venga prosciolto

dall’accusa dei reati di violazione di domicilio e furto ascrittigli nell’atto

di accusa e richiama per la commisurazione della pena tutte le attenuanti

previste dal CPS a lui applicabili con conseguente riduzione della pena

proposta dal PP.

§ Il Difensore di AC 3, avv. DF 1, Il quale non contesta il reato di violazione di domicilio di cui

all’atto di accusa, ma chiede che il suo assistito venga prosciolto dal reato

di furto. Conclude asserendo che per il suo assistito si tratta comunque di

reato di lieve entità e chiede dunque una riduzione della pena proposta dal PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti:

A. AC

1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. furto

per

avere, in correità con AC 2 e AC 3 , a Capriasca, località Tesserete, presso

gli uffici di Lugano Turismo, il 27/28.12.2003, per procacciarsi un indebito

profitto e al fine di appropriarsene, sottratto, senza scasso,cose mobili

altrui?

1.2. violazione

di domicilio

per essere entrato indebitamente, in correità con

AC 2 e AC 3 a Capriasca, località Tesserete, il 27/28.12.2003, nei locali

dell'ufficio di PC 2, contro la volontà dell'avente diritto?

1.3. falsità

in documenti

per avere, in parte in correità con AC 2 , al

fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto, a Paradiso nel periodo

27.12.03 / 22.05.04, formato almeno 8 documenti falsi utilizzando degli

abbonamenti “Arcobaleno”?

1.4. infrazione

alle norme della circolazione

per avere, a Capriasca, il 03.10.2004, perso la

padronanza dell’autoveicolo condotto, invadendo la corsia di contromano e

scontrandosi con un veicolo procedente in senso contrario?

1.5. circolazione

in stato di ebrietà

per avere a Capriasca, il 03.10.2004,condotto l’autovettura Fiat

Uno, targata __________, in stato di ebrietà (alcoolemia min. 1,33 / mass. 1,69

grammi per mille ),

e meglio come

descritto nell’atto di accusa?

Considerandi

2.

Sussistono

attenuanti specifiche ?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà ?

4.

Deve

subire la confisca di quanto in sequestro?

B. AC 2

1.

E’ autore colpevole di:

1.1

furto

per avere, in correità con AC 1 e AC 3 , a Capriasca, località

Tesserete, presso gli uffici di PC 2, il 27/28.12.2003, per procacciarsi un

indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto, senza scasso, cose

mobili altrui?

1.1.1

Trattasi

invece di complicità?

1.1.2

Trattasi di

reato di lieve entità?

1.2

violazione

di domicilio

per

essere entrato indebitamente, in correità con AC 1 e AC 3 a Capriasca,

località Tesserete, il 27/28.12.2003, nei locali dell'ufficio di PC 2, contro

la volontà dell'avente diritto ?

1.3

falsità in documenti

per

avere, in correità con AC 1 , al fine di procacciare a sé o a altri un indebito

profitto, a Paradiso in data imprecisata del marzo 2004, formato 2 documenti

falsi utilizzando degli abbonamenti “Arcobaleno”,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa?

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.

Deve

subire la confisca di quanto in sequestro?

C. AC 3

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

furto

per

avere, in correità con AC 1 e AC 2 , a Capriasca, località Tesserete, presso

gli uffici di PC 2, il 27/28.12.2003, per procacciarsi un indebito profitto e

al fine di appropriarsene, sottratto, senza scasso, cose mobili altrui?

1.1.1

Trattasi di

reato di lieve entità?

1.2

violazione

di domicilio

Per essere entrato indebitamente, in correità con

DUF 1 e AC 2 a Capriasca, località Tesserete, il 27/28.12.2003, nei locali

dell'ufficio di PC 2, contro la volontà dell'avente diritto,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa?

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena

privativa

della libertà?

Considerato, in fatto ed in

diritto:

- che i tre prevenuti sono stati riconosciuti dalla Corte colpevoli

degli ascritti reati di furto e violazione di domicilio, commessi agendo in

correità;

- che lo

svolgimento dei fatti, così come concordemente descritto da tutti gli accusati,

è infatti sicuramente costitutivo di detti reati;

- che

emerge altresì che essi hanno agito in esecuzione di un disegno comune,

ancorché improvvisato al presentarsi della propizia occasione, per il che essi

sono correi;

- che le

obiezioni difensive relative alla mancata realizzazione dei reati sono del

tutto infondate;

- che è

infatti del tutto irrilevante per il perfezionarsi del reato di violazione di

domicilio la circostanza per cui il AC 2 non avrebbe oltrepassato il bancone

dopo essere entrato in sala d’aspetto, essendogli ascritto di avere agito in

correità con chi invece il bancone l’ha oltrepassato;

- che è

addirittura pretestuoso invocare l’assenza dell’elemento soggettivo al riguardo

del medesimo reato, non potendosi seriamente affermare che uno o più dei

prevenuti abbiano potuto pensare di potere lecitamente accedere, dopo le ore

23.

, ai locali in questione, essendo di contro ben chiaro che gli stessi

erano rimasti accessibili unicamente a causa di un errore del personale

preposto;

- che la

tesi del furto di lieve entità è manifestamente infondata, e questo

indipendentemente dal valore della refurtiva, per il motivo che gli autori

hanno agito con l’intento di rubare ciò che avrebbero trovato nei locali in cui

sono penetrati, e non nel prefissato disegno di asportare unicamente beni di

scarso valore;

- che per

medesimo predetto motivo dell’avere agito in correità non può nemmeno essere

addotta la tesi della complicità nel furto di chi si è limitato a fare il palo;

- che

inoltre AC 1 e AC 2 sono autori colpevoli di falsità in documenti commessa in

correità tra di loro, addebito che non contestano, e il solo AC 1 è autore

colpevole di un’ulteriore falsità in documenti e di reati in tema di

circolazione stradale commessi singolarmente;

- che le

pene devono essere differenziate per tenere conto delle rispettive

responsabilità;

- che,

considerate tutte le circostanze, a AC 1 devono essere inflitti 4 mesi, a AC 2

3.

mesi e a AC 3 75 giorni di detenzione;

- che tutte

le pene possono essere sospese condizionalmente;

- che per AC

1.

il periodo di prova è di 3 anni, per gli altri imputati di 2;

- che va

pronunciata la confisca di quanto in sequestro;

- che le

spese del procedimento sono da porre a carico dei condannati;

Rispondendo: A. Per AC 1 affermativamente a tutti i quesiti;

B. Per AC 2

affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1. e 1.1.2;

C. Per AC 3 affermativamente

a tutti i quesiti, tranne al quesito no. 1.1.1;

visti gli art. 18, 25, 36,

41, 63, 64, 65, 66, 68, 172 ter, 139 cifra 1, 186, 251 cifra 1 CP; 90 cifra 1 e

91.

cpv. 1 LCS; 1 cpv. 2 OCP1;

9.

segg. CPP

e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

A. AC 1

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

furto

per

avere, in correità con AC 2 e AC 3 , a Capriasca, località Tesserete, presso

gli uffici di PC 2, il 27/28.12.2003, per procacciarsi un indebito profitto e

al fine di appropriarsene, sottratto, senza scasso, cose mobili altrui;

1.2

violazione

di domicilio

per

essere entrato indebitamente, in correità con AC 2 e AC 3 a Capriasca,

località Tesserete, il 27/28.12.2003, nei locali dell'ufficio di PC 2, contro

la volontà dell'avente diritto;

1.3

falsità

in documenti, ripetuta

per avere, in parte in correità con AC 2 , al fine di procacciare a

sé o a altri un indebito profitto, a Paradiso nel periodo 27.12.03 - 22.05.04,

formato almeno 8 documenti falsi utilizzando degli abbonamenti “Arcobaleno”;

1.4

infrazione

alle norme della circolazione

per

avere, a Capriasca il 03.10.2004, perso la padronanza dell’autoveicolo

condotto, invadendo la corsia di contromano e scontrandosi con un veicolo

procedente in senso contrario;

1.5

circolazione

in stato di ebrietà

per

avere, a Capriasca, il 03.10.2004 condotto la vettura Fiat Uno __________ in

stato di ebrietà (alcoolemia. min 1,33% - max. 1,69% ),

e meglio

come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1, vista la giovane età, è condannato:

2.1

alla pena di

4.

( quattro ) mesi di detenzione; a valere come pena aggiuntiva a quella di 10

giorni di detenzione di cui al DA 31.10.2005 del MP;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.-- e di 1/3 delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

4.

È ordinata

la confisca di quanto in sequestro.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione

di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

B. AC 2

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

furto

per

avere, in correità con AC 1 e AC 3 , a Capriasca, località Tesserete, presso

gli uffici di PC 2, il 27/28.12.2003, per procacciarsi un indebito profitto e

al fine di appropriarsene, sottratto, senza scasso, cose mobili altrui;

1.2

violazione

di domicilio

per essere

entrato indebitamente, in correità con AC 1 e AC 3 a Capriasca, località

Tesserete, il 27/28.12.2003, nei locali dell'ufficio di PC 2, contro la volontà

dell'avente diritto;

1.3

falsità

in documenti

per

avere, in correità con AC 1 , al fine di procacciare a sé o a altri un indebito

profitto, a Paradiso in data imprecisata del marzo 2004, formato 2 documenti

falsi utilizzando degli abbonamenti Arcobaleno;

e meglio

come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC 2 è condannato:

2.1

alla pena di

3.

(tre ) mesi di detenzione;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.-- e di 1/3 delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 ( due ) anni.

4.

È ordinata

la confisca di quanto in sequestro.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

C. AC 3

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

furto

per

avere, in correità con AC 1 e AC 2 , a Capriasca, località Tesserete, presso

gli uffici di PC 2, il 27/28.12.2003, per procacciarsi un indebito profitto e

al fine di appropriarsene, sottratto, senza scasso, cose mobili altrui;

1.2

violazione

di domicilio

per

essere entrato indebitamente, in correità con AC 1 e AC 2 a Capriasca,

località Tesserete, il 27/28.12.2003, nei locali dell'ufficio di PC 2, contro

la volontà dell'avente diritto;

e meglio

come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 3 è condannato:

2.1

alla pena di

75.

( settantacinque ) giorni di detenzione;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr 200.-- e di 1/3 delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 ( due ) anni.

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi;

la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 600.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 850.--

===========

Distinta spese a carico di AC 1:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 66.70

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.70

fr. 283.40

===========

Distinta spese a carico di AC 2:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 66.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65

fr. 283.30

===========

Distinta spese a carico di AC 3:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 66.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65

fr. 283.30

===========

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PL 1

4.

PL 2

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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