72.2005.34
infrazione aggravata alla LFstup - finanziamento e spaccio cocaina
10 maggio 2005Italiano57 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2005.34
Data decisione, Autorità:
10.05.2005, PENAL
Titolo:
infrazione aggravata alla LFstup - finanziamento e spaccio cocaina
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA FALSA ATTESTAZIONE
FINANZIAMENTO AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 160 CPS
art. 253 CPS
art. 23 LDDS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2005.34
Castagnola,
10 maggio 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Orsetta Bernasconi,
vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale dell'ex sala del Consiglio comunale, senza
intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del
difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e domiciliato a
detenuto dall'8 settembre 2004;
2. AC 2
e domiciliata a
detenuta dal 6
dicembre 2004 al 4 gennaio 2005;
prevenuti colpevoli
di:
A) AC 1, singolarmente
1. infrazione
parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato:
1.1 a Lugano, nel periodo marzo 2004 / 08.09.2004
ripetutamente venduto a __________, __________,
certo __________ e ad altri clienti non meglio identificati almeno 608 grammi
di cocaina a Fr. 90.- / Fr. 100.- il grammo, sostanza previamente
acquistata a Zurigo da certi __________ ed __________ non meglio identificati
al prezzo di Fr. 60.- / Fr. 70.- il grammo e che gli fu consegnata a Lugano e
Bellinzona da loro emissari rimasti sconosciuti;
1.2 a Lugano, nel periodo marzo 2004 / 08.09.2004
ripetutamente offerto gratuitamente a __________
e a certo __________ 6 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata nelle
medesime circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1.1;
1.3 a Lugano-Pregassona,
nel periodo 01.10.2002 / 08.09.2004:
1.3.1 ripetutamente procurato a AC 2 che gli aveva anticipato i soldi 20
grammi di marijuana,
1.3.2 ripetutamente offerto gratuitamente
a AC 2 80 grammi di marijuana,
sostanza previamente acquistata in più occasioni
a Lugano,
in vari canapai e da spacciatori algerini non meglio
identificati
a Fr. 5.- / Fr. 7.- il grammo;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto
dall’art. 19 cfr. 2 e 1 LS;
2. conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione
per avere, a Chiasso, il 09.12.1999,
usando inganno, indotto i competenti funzionari
pubblici ad attestare in un permesso d’asilo, contrariamente al vero,
che le sue generalità erano: __________, nato il
12.10.1982 a __________ (India);
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto
dall’art. 253 CPS;
3. ripetuta
ricettazione
per avere, a Lugano, nel corso dell’estate 2004,
acquistato da un cittadino russo non meglio
identificato:
3.1 un
apparecchio fotografico digitale Casio Exilim 4.0 con carta memoria al prezzo
di Fr. 120.-,
3.2 un
apparecchio fotografico di marca sconosciuta al
prezzo di Fr. 150.-,
sapendo o dovendo presumere come gli stessi
fossero stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto
dall’art. 160 cfr. 1 CPS;
4. infrazione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per essere entrato illegalmente in Svizzera:
4.1 l'08.12.1999,
da zona boschiva in territorio di Chiasso,
4.2 in
almeno sei occasioni,
nel periodo dicembre 1999 / 29.04.2004,
a zona boschiva in territorio di Chiasso,
nonché per avervi illegalmente soggiornato,
segnatamente a Lugano-Pregassona,
nel periodo 06.07.2004 / 08.09.2004,
senza essere in possesso di validi documenti di
legittimazione (passaporto privo del richiesto visto);
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto
dall’art. 23 cpv. 1 LFDDS;
5. contravvenzione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere, a __________,
nel periodo 15.06.2004 / 31.08.2004,
svolto attività lucrativa quale lavapiatti presso
un esercizio pubblico senza essere in possesso del richiesto permesso
di Polizia degli stranieri, con un dichiarato suo
compenso
di Fr. 2'000.-;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto
dall’art. 23 cpv. 6 LFDDS;
6. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a Lugano, __________, Lugano-__________ ed in altre
località del Luganese non meglio precisate,
nel periodo 01.10.2002 / 08.09.2004
consumato personalmente un imprecisato
quantitativo di cocaina (ma almeno 32 grammi), di marijuana (ma almeno 86
grammi) e di hashish (ma almeno 10 grammi),
nonché per aver detenuto sulla sua persona,
il 08.09.2004, 23,89 grammi netti di cocaina (con
un grado di purezza medio del 50%), destinati al suo consumo personale,
sostanza sequestratagli dalla Polizia al momento del suo arresto;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto
dall’art. 19a cfr. 1 LS;
B) AC 2,
singolarmente
7. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzata,
a Lugano-__________, nel periodo 02.04.2004 /
03.06.2004, ripetutamente finanziato l’acquisto da parte di AC 1 di parte della
cocaina di cui al punto 1.1 del presente atto d’accusa, consegnandogli in
quattro distinte occasioni un importo complessivo di Fr. 26'000.-, grazie al
quale AC 1 ha potuto acquistare almeno 390 grammi di cocaina,
sostanza che l’accusata sapeva o doveva presumere
sarebbe stata successivamente destinata alla vendita a terzi;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto
dall’art. 19 cfr. 2 LS;
8. complicità
in infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata,
a Lugano-__________,
nel periodo 17.07.2004 / 12.08.2004,
intenzionalmente aiutato in due occasioni AC 1
nella sua vendita di 6 grammi di cocaina a due distinti __________ non meglio
identificati, stupefacente già computatogli al punto 1.1 del presente atto
d’accusa, in particolare per aver incassato da questi due acquirenti il
relativo complessivo importo di Fr. 600.-, somma successivamente messa a
disposizione di AC 1;
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto:
dall’art. 19 cfr. 1 LS in relazione con l’art. 25 CPS;
9. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata,
a Lugano-__________ ed in altre località non
meglio precisate,
nel periodo 01.10.2002 / 06.12.2004
onsumato personalmente un imprecisato
quantitativo di marijuana;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto
dall’art. 19a cfr. 1 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 32/2005 del 17 marzo 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1.
AC 2 assistita dal difensore di fiducia avv. DF 1.
§ L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 16:30.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale:
- per AC 1, confermato integralmente l’atto di accusa, ritenuto che è
pregiudicato, che ha delinquito durante il periodo di prova concesso con DA
3.5.2004, ritenuti inoltre l’atteggiamento poco collaborativo dimostrato
durante l’inchiesta e la prognosi negativa, non potendosi applicare in casu
l’art. 11 CP, conclude chiedendo che sia condannato ad una pena di 26 mesi di
detenzione, a valere quale pena aggiuntiva a quella di cui al DA 3.5.2004
nonché alla pena accessoria dell’espulsione per 10 anni. Chiede inoltre che sia
revocata la sospensione condizionale della pena di 8 giorni di detenzione
inflitta con il DA 3.5.200 nonché la confisca di tutto quanto in sequestro ad
eccezione dell’importo di fr. 1'700.- da restituire a AC 2;
-
perAC 2, confermato integralmente l’atto di
accusa, ritenuto che anche lei non è incensurata ed in considerazione del
comportamento poco chiaro adottato in corso di inchiesta, conclude chiedendo
che sia condannata ad una pena di 18 mesi di detenzione posta al beneficio
della sospensione condizionale per 2 anni. Chiede inoltre la confisca di tutto
quanto in sequestro ad eccezione dell’importo di fr. 1'700.- da restituire
all’accusata.
§ DUF 1, rappr. di AC 1, il quale, poste in risalto la vita e la
situazione personale del suo assistito, contesta che il reato di cui al punto 2
dell’atto di accusa sia consumato, ritenendo trattarsi di tentativo e conclude
chiedendo cheAC 1 sia condannato ad una pena massima di 21 mesi, da porsi al
beneficio della sospensione condizionale sulla scorta della giurisprudenza del
TF sulla compressione delle pene. Non si oppone alla revoca della sospensione
condizionale della precedente condanna né all’applicazione dell’art. 68 n. 2
CP. Neppure si oppone alla confisca di quanto in sequestro.
§ All'avv. DF 1, rappr. di AC 2, il quale contesta i reati
di infrazione aggravata e complicità in infrazione alla LFstup di cui ai punti
7 e 8 dell’atto di accusa mancando le prove. In via subordinata chiede
l’applicazione dell’art. 19 n.3 LFstup relativamente al reato di infrazione
aggravata.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 1
1. E’
autore colpevole di:
1.1. infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere
essere tale da mettere in pericolo la salute
di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato:
1.1.1. a Lugano, nel
periodo marzo 2004 / 08.09.2004
ripetutamente venduto almeno 608 grammi di
cocaina?
1.1.2. a Lugano, nel periodo marzo 2004 / 08.09.2004
ripetutamente offerto gratuitamente 6 grammi di
cocaina?
1.1.3. a Lugano-__________,
nel periodo 01.10.2002/8.9.2004 ripetutamente procurato a AC 2 che gli aveva
anticipato i soldi 20 grammi di marijuana?
1.1.4. a Lugano-__________,
nel periodo 01.10.2002/8.9.2004 ripetutamente offerto gratuitamente a AC 2
80 grammi di marijuana?
1.2. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
per
avere, a Chiasso, il 09.12.1999, usando inganno,
indotto i competenti funzionari pubblici ad
attestare in un permesso d’asilo, contrariamente al vero,
che le sue generalità erano:
__________, nato il 12.10.1982 a __________ (India)?
1.2.1. trattasi di
tentativo?
1.3. ripetuta ricettazione
per avere, a Lugano, nel corso dell’estate 2004,
in due occasioni, acquistato da un cittadino
russo non meglio identificato un apparecchio fotografico digitale Casio Exilim
4.0 con carta memoria al prezzo di Fr. 120.- nonché un apparecchio fotografico
di marca sconosciuta al prezzo di Fr. 150.-,
sapendo o dovendo presumere come gli stessi
fossero stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio?
1.4. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri
1.4.1. per essere entrato illegalmente in Svizzera da zona boschiva
in territorio di Chiasso, in almeno sette
occasioni,
nel periodo 08.12.1999, al 29.04.2004?
1.4.2. per avere illegalmente
soggiornato in Svizzera,
segnatamente a Lugano-__________,
nel periodo 06.07.2004 / 08.09.2004,
senza essere in possesso di validi documenti di
legittimazione?
1.5. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri
per
avere, a __________,
nel periodo 15.06.2004 / 31.08.2004,
svolto attività lucrativa quale lavapiatti presso
un esercizio pubblico senza essere in possesso del richiesto permesso
di Polizia degli stranieri, con un dichiarato suo
compenso
di Fr. 2'000.-?
1.6. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a Lugano, __________, Lugano-__________ ed in
altre località del Luganese, nel periodo 1.10.2002 / 8.9.2004
consumato personalmente un imprecisato quantitativo
di cocaina (ma almeno 32 grammi), di marijuana (ma almeno 86 grammi) e di
hashish (ma almeno 10 grammi), nonché per aver detenuto sulla sua persona, il
08.09.2004, 23,89 grammi netti di cocaina (con un grado di purezza medio del
50%), destinati al suo consumo personale?
E meglio come
descritto dall’atto di accusa?
2. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1. privativa
della libertà?
2.2. d’espulsione?
3. Deve
subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 8 giorni di
detenzione inflittagli il 3.5.2004 dal Ministero pubblico di Lugano ?
B. AC 2
1. E’
autrice colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere
essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzata,
a Lugano-__________, nel periodo 2.4.2004 /
3.6.2004, ripetutamente finanziato l’acquisto da parte di AC 1 di almeno 390
grammi della cocaina di cui sub punt1 1.1.1 e 1.1.2 consegnandogli in quattro
distinte occasioni un importo complessivo di Fr. 26'000.-, sostanza che
l’accusata sapeva o doveva
presumere sarebbe stata successivamente destinata alla vendita a terzi?
1.1.1. trattasi
di un importo inferiore?
1.1.2. trattasi
di un numero di grammi inferiore?
1.1.3. trattasi
di infrazione semplice?
1.1.4. trattasi
di infrazione commessa per negligenza?
1.2. complicità in infrazione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzata, a Lugano-__________,
nel periodo 17.07.2004 / 12.08.2004, in due
occasioni, intenzionalmente aiutato AC 1 ad incassare da due acquirenti Fr.
600.- relativi ad una vendita di 6 grammi di cocaina, somma successivamente
messa a disposizione di AC 1?
1.2.1. trattasi di
un numero di occasioni inferiore?
1.2.2. trattasi di
un quantitativo di cocaina inferiore?
1.2.3. trattasi di
un importo incassato inferiore?
1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata,
a Lugano-__________ ed in altre località non
meglio precisate,
nel periodo 1.10.2002 / 6.12.2004, consumato
personalmente
un imprecisato quantitativo di marijuana?
E
meglio come descritto dall’atto di accusa?
2. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena?
C. Deve essere
ordinata la confisca di:
1. Fr.
8'060.-?
2.Euro
690.-?
3.23.89
grammi di cocaina?
4. 4.5
grammi di marijuana?
5. 0.9
grammi di hashish?
6. 1
bilancia?
7. 1
telefono SIEMENS M 55 con carta SIM Sunrise __________?
8. carta
SIM Swisscom?
9. 1
tessera ferroviaria a nome di __________?
10. 1 PC portatile HP Papillon ZE 5320/5300?
11. 1 apparecchio fotografico digitale Casio
Exilim 4.0?
12. 1
apparecchio fotografico di marca sconosciuta?
13. 10
sacchetti Minigrip?
14. 2 grammi
lordi semi di canapa?
15. 2 cylum?
16. 1 pipa ad
acqua?
Considerato in fatto
ed in diritto
1. A titolo di premessa si dirà che nel presente procedimento AC 1
(detto __________) è stato condannato alla pena di 18 mesi di detenzione sospesi
condizionalmente per 5 anni nonché all’espulsione effettiva dalla Svizzera per
10 anni, mentre AC 2 è stata condannata a 14 mesi di detenzione con la
condizionale per due anni. AC 1 non ha inteso impugnare il giudizio, facendo
anzi uso della sua facoltà, come del resto il Procuratore Pubblico, di
rinunciare alle motivazioni scritte della sentenza. AC 2 dal canto suo ha
presentato tempestiva dichiarazione di ricorso in cassazione. Ciò posto le
presenti motivazioni sono limitate alla posizione della AC 2, i riferimenti al AC
1 limitandosi a quanto necessario per il giudizio sulla donna.
2. AC
2, in seguitoAC 2, è una donna di 54 anni di origini appenzellesi che ha
praticamente sempre vissuto in Ticino. Il padre ha infatti lavorato per anni
presso la Società di Navigazione Lago di Lugano. Dopo le scuole dell’obbligo si
è diplomata all’età di 20 anni quale impiegata presso la scuola di commercio di
Massagno. Ha poi svolto questa attività presso vari istituti di credito a
Lugano per poi finire al Giornale del Popolo fin verso l’inizio degli anni ’90.
Nel 1973 si è sposata con tale don AC 2 da cui ha
divorziato all’inizio degli anni '80. Da questa unione è nato un figlio, __________,
che oggi ha 29 anni e lavora quale venditore di autovetture. Nel 1996 si è nuovamente
sposata con tale __________ ma questo matrimonio è durato poco: divorziata nel
2004, viveva separata già da diverso tempo.
Tornando alla sua attività professionale AC 2 ha
ripreso la ditta di pulizie del suo primo marito nel 1996, allorquando questi
fece ritorno al suo paese. Dopo un paio d’anni chiuse però l’attività e tornò a
lavorare sotto padrone, dapprima quale donna delle pulizie ed in seguito quale
cameriera. Al momento dell’arresto avvenuto il 6 dicembre 2004 AC 2 lavorava
quale cameriera presso il ristorante __________ percependo un salario netto di
fr. 1'700.- al mese oltre fr. 500.- in media quale mance. Al dibattimento si è
acclarato che la donna percepiva pure un importo di fr. 1'000.- ca. al mese
quale rimborso del credito da scioglimento del regime matrimoniale relativo
alla prima unione.
AC 2 è inoltre proprietaria dell’appartamento di __________
a __________, dove vive, pagato fr. 350'000.- con un onere ipotecario attuale
di poco inferiore ai 200'000 CHF. (cfr. AI 39).
Da qualche anno la donna ha pure ospitato a casa
sua, tramite il soccorso operaio, alcuni asilanti dietro pagamento di un
corrispettivo.
La difesa ha inoltre prodotto una dichiarazione
da cui si evince che l’imputata, nell’agosto 2001, ha pure riscattato una
polizza assicurativa di fr. 10'182.- (doc. dib. 2).
Come detto da qualche annoAC 2 affittava una
camera presso la sua abitazione a vari asilanti per il tramite del Soccorso
Operaio che le versava ca. 450.- CHF al mese. Da 1999 al 2002 in casa
dell’imputata ha pure vissuto tale __________ su cui torneremo in seguito.
Dal profilo penaleAC 2 non è incensurata.
Risultano a suo carico infatti le seguenti decisioni giudiziarie:
-
DAP 19.11.1990 delle Assise pretoriali di Lugano
per sottrazione di lieve entità, reato commesso a Lugano il 12.3.1990; condanna
ad una multa di fr. 100.-;
-
sentenza 22.7.1991 del Tribunale di Varese per
infrazione contro la LFstup, reato commesso il 5.7.1990; condanna ad una pena
di 6 mesi reclusione sospesa per un periodo di prova di 5 anni nonché ad una
multa di Lit. 2'000'000.- (cfr. estratto casellario giudiziale, AI 7);
-
DAP 21.5.1993 Pretura Lugano per ripetuto furto,
reato commesso a Canobbio e Balerna il 14.9.1991, risp. 28.11.1991; condanna ad
una pena di 6 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni;
-
DAP 7.10.1994 Pretura Lugano per sottrazione di
poca entità, reato commesso a Molino Nuovo il 13.6.1994, condanna ad una multa
di fr. 100.-;
-
DAP 20.11.1996 MP Lugano per furto di lieve
entità, reato commesso a Morbio Inferiore il 28.3.1996; condanna ad una multa
di fr. 100.-;
-
DAC 21.8.2000 MP Lugano per infrazione alla LCS
per ebbrezza al volante, reato commesso a Viganello il 25.5.2000; condanna a
una pena di 30 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni nonché ad una multa di fr. 1’000.- (cfr. estratto casellario
giudiziale, AI 7);
-
DA 3.11.2003 MP Lugano per inosservanza da parte
del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento, reato
commesso a Pregassona il 26.8.2002 e 15.1.2003; condanna ad una multa di fr.
150.-.
Dall’estratto UE aggiornato al 14 aprile 2004
risultano pendenti a carico della AC 2 10 esecuzioni per un ammontare
complessivo di fr. 3'840,75 senza attestati di carenza beni (AI 17).
3. AC 2 conobbe AC 1, ragazzo di 34 anni proveniente dall’India e
richiedente l’asilo nel nostro Paese, circa tre anni or sono. Con il passare
del tempo i due divennero dapprima amici e poi amanti. Negli ultimi tre anni il
ragazzo visse praticamente costantemente presso la donna, tranne alcuni momenti
in cui “spariva per poi fare ritorno presso di me” (Verbale PS AC 2 13.09.04).
Per quanto qui di rilievo si dirà che AC 1 venne
in Svizzera l’8 dicembre 1999, passando da un valico non autorizzato, dove
presentò domanda d’asilo sotto false generalità. Egli era inizialmente noto
come AC 1 nato il 12.10.82. Dopo essere stato assegnato a più centri per asilanti,
da novembre 2001 si stabilì presso laAC 2. La sua domanda d’asilo è stata
respinta definitivamente il 1. aprile 2003. Il 18 marzo precedente aveva fatto
rientro al centro di Cadro e dal 6 luglio 2004 era dato per scomparso. In
realtà ha sempre vissuto presso la AC 2, salvo che di tanto in tanto si recava
ad esempio in Italia per brevi periodi presso amici. Nel periodo in cui ha
risieduto nel nostro paese il ragazzo ha lavorato per vari periodi soprattutto
quale lavapiatti, a volte con regolare permesso e a volte in nero.
4. Nel
marzo 2004 AC 1 ha intrapreso l’attività di spaccio di stupefacenti, in particolare
di cocaina. Privo di mezzi ed intenzionato a rientrare con un po’ di soldi al
suo paese, AC 1, anche perché a suo dire doveva pagare un debito di ca. fr.
16'000.- nei confronti di non meglio precisati suoi estorsori russi, ritenne
che un modo facile per racimolare danaro era buttarsi nel traffico di cocaina.
Migliori accertamenti hanno poi consentito di appurare che, effettivamente,
stava organizzando il ritorno in India previsto per ca. una settimana dopo il
suo arresto, grazie anche al fatto che nel frattempo si era fatto rilasciare un
valido passaporto, scadente nel marzo 2005, che teneva nascosto nell’abitazione
della AC 2. Ma tant’è.
In data 8.9.2004, nell’ambito dell’inchiesta
denominata “GEKO”, la PS procedeva all’arresto di __________ (di seguito __________),
il quale ammetteva in sede di interrogatorio di aver venduto della cocaina per
conto di un certo __________, suo ex collega di lavoro presso l’albergo __________
di Paradiso, di origini indiane, avente circa 20/25 anni e residente illegalmente
in Svizzera. Grazie a queste “preziose informazioni” la polizia riusciva nella
sua banca dati ad identificare__________ nella persona di AC 1. Mostrata la
relativa foto al __________, questi subito lo riconobbe.
Ottenuto l’ordine di arresto la polizia cominciava
quindi le ricerche per rintracciare il AC 1. Irreperibile agli indirizzi noti,
il __________ dava spontaneamente alla polizia “l’idea di telefonargli onde
programmare un appuntamento con lui…” (cfr. verbale PS __________ 8.9.2004,
all. 34 AI 90), ciò che consentì il suo arresto.
Dopo alcune reticenze iniziali AC 1 ha poi finito
per ammettere le sue responsabilità così come indicato nell’atto di accusa
esposto in ingresso. In particolare, egli ha sempre
cercato di minimizzare l’entità di tale spaccio, dovendo poi ammettere
perlomeno i quantitativi imputatigli nell’atto di accusa davanti ai chiari
riscontri oggettivi emersi in corso di inchiesta.
Egli ha inoltre cercato di mantenere fuori dalla
vicenda l’amica AC 2, salvo poi spiegare, in occasione del suo verbale di
interrogatorio del 1° dicembre 2004 al Magistrato, la provenienza dei finanziamenti
che ella gli aveva stanziato per l’acquisto della cocaina, illustrando con precisione
il ruolo della donna.
Inizialmente ha parlato di uno spaccio di soli
210 grammi di cocaina (verbale PS 10.09.04) nato dalla sua conoscenza con __________
presso l’albergo __________ dove lavorava. Saputo che a Zurigo vi era un certo__________
che poteva fornirgli della cocaina, nel marzo 2004 si è recato nella città sulla
Limmat proprio per incontrare tale __________. Questi, in una moschea, lo ha
poi messo in contatto con tale __________ che gli spiegò che era in grado di
procurargli della cocaina a fr. 65.- il grammo ca. Non disponendo di mezzi,
dopo aver preteso con successo di farsi consegnare un campione della roba, AC 1
è poi rientrato a Lugano con la promessa che si sarebbe attivato per racimolare
il denaro necessario ed iniziare così il suo traffico. Una volta tornato a
Lugano ha fatto provare la cocaina all’amico __________ dichiaratosi disposto
ad acquistarla a fr. 90.- il grammo.
Nel suo verbale dinanzi al PP, alla presenza del
suo difensore, il 1° dicembre 2004 AC 1 ha dichiarato:
"
…Sono ora disposto a dichiarare quanto segue. A
partire dal mese di marzo 2004 perché ribadisco prima non ho mai consumato né
spacciato cocaina, ho acquistato complessivamente 670 grammi
di predetto stupefacente che ha avuto la seguente
destinazione: vendite per 555 grammi a __________, vendite per 20 grammi a __________,
vendite - di cui non ho mai parlato prima - per
30 grammi ad un altro personaggio che si chiama __________ e di cui dirò in
seguito. La differenza di 65 grammi è stata da me consumata nella misura di
60 grammi nei mesi già indicati nei precedenti
verbali e 5 grammi li
ho offerti ad __________. Non ho offerto a nessun
altro né tantomeno ad AC 2. (…)"
"__________"in verità si chiama__________,
cittadino svizzero che il AC 1 non voleva nominare per non creargli problemi.
AC 1 menziona poi nel verbale (p. 5) un secondo __________,
che era stato inquilino della AC 2, al quale avrebbe venduto 3 grammi di
cocaina (cfr. anche punto 8 AA).
Stando a quanto dichiarato nel succitato verbale del
PP 1.12.2004 (AI 78) risulta in sostanza quanto segue:
Acquisti: 670 g
- vendite: 555 g (__________)
20 g (__________)
30 g (__________)
3
g (__________)
608
g
Dei restanti 62 grammi, 6 g sono stati offerti
(cfr. AA 1.2.), 32 g consumati e 24 g sequestrati.
Quanto al finanziamento di questo traffico, AC 1
ha sempre dichiarato che non disponeva dall’inizio del denaro necessario. Nel
suo citato verbale del 1° dicembre 2004 davanti al magistrato ha dichiarato:
"
Dopo riflessione e a seguito delle contestazioni
del Magistrato sono ora disposto a dichiarare quanto segue. Come noto io avevo
un debito di fr. 16'000.- con AC 2 in relazione alle minacce che avevo ricevuto
e di cui ho già parlato. Era altresì mia intenzione ritornare in India ma prima
di ciò saldare questo mio debito. Ho cercato un modo per guadagnare in fretta e
ho quindi pensato di iniziare a spacciare della cocaina e ciò da marzo 2004.
Non avevo però denaro contante e quindi ho chiesto ad AC 2 se poteva
finanziarmi un primo acquisto a Zurigo. Lei mi ha dato fr. 4'000.- sapendo,
così come negli ulteriori suoi finanziamenti, come le cifre prestate sarebbero
servite per pagare in parte le precedenti forniture e in parte acquistarne di
nuova. Nel corso dei mesi io ho dovuto ancora ricorrere ai suoi prestiti in
quanto il mio guadagno su ogni singolo grammo non era importante (da 20.- a
40.- fr.) rispettivamente __________ non sempre mi pagava o era in ritardo.
Ragion per cui per continuare nei miei acquisti è capitato che ho dovuto
ricorrere ad ulteriori finanziamenti da parte di AC 2 che per ogni suo
finanziamento ben sapeva a cosa questi soldi servivano e cioè alle mie compere
di cocaina che poi avrei venduto a Lugano. Con queste spiegazioni confermo che AC
2 dopo il primo finanziamento di fr. 4'000.- me ne ha fatti almeno altre 3 per
fr. 6'000.-, fr. 6'000.- e fr. 9'000.- per un totale di fr. 25'000.-. Questo è
un importo complessivo minimo nella misura in cui è anche possibile che la
cifra totale si aggiri sui 27'000.- o 28'000.- fr. Di questo finanziamento
complessivo nel corso dei mesi io a AC 2 avrò restituito solo circa fr. 7'000.-.
Il debito di fr. 16'000.- è stato ridotto sino a fr. 8'000.-. Con AC 2 sono
tuttora debitore di fr. 26'000.-.AC 2 evidentemente, seppur sotto mia
dettatura, prendeva nota di come stavano andando questi miei affari. Sui fogli
già contestatimi in polizia abbiamo delle indicazioni con singole date relative
a degli acquisti, a delle vendite e alla mia situazione di dare/avere in merito
a questo spaccio. Dichiaro che AC 2 non ha mai venduto anche se sapeva che io
vendevo. Tra uno e l‘altro finanziamento passava mediamente da un mese ad un
mese e mezzo.
La nota “P” indicata nel foglio sta ancora per
Portoghese mentre la nota “AN” non è un nuovo acquirente come pensava il
Magistrato ma è sempre lo stesso ____________________ che in verità si chiama__________,
cittadino svizzero. Prima ho detto una bugia poiché non volevo che avesse dei
problemi.
ADR che confermo che AC 2 sapeva il prezzo che io pagavo a Zurigo
per la cocaina così come il prezzo a cui la rivendevo."
5. A seguito delle suddette dichiarazioni fatte dal AC 1 nel citato
verbale (AI 78) che, in particolare, coinvolgono la __________ a causa dei
finanziamenti che la donna gli avrebbe stanziato per l’acquisto di cocaina, il
procuratore pubblico ha emesso in data 2.12.2004 un ordine di arresto nei
confronti della medesima (AI 5), sino a quel momento più volte interrogata
dalla polizia. Il 6.12.2004, in occasione di un ulteriore verbale davanti alla
PS la AC 2 veniva poi arrestata per infrazione alla LF sugli stupefacenti (cfr.
Rapp. di arresto 6.12.2004, AI 6).
L’arresto della AC 2 è stato confermato dal GIAR
il 7.12.2004 come da relativo verbale agli atti (AI 9). Lo stesso giorno la
medesima è stata trasferita al penitenziario cantonale (AI 11).
Il PP ha poi ordinato la scarcerazione
dell'accusata in data 4.1.2005, subordinando il rilascio al rispetto delle
seguenti norme di condotta (cfr. VI PP 4.1.2004, AI 44):
- elezione del domicilio legale presso il difensore;
- restare a disposizione dell’autorità inquirente (Magistratura e Polizia)
a semplice interpellanza telefonica;
- divieto di prendere contatti sia direttamente che indirettamente o
in qualsiasi altro modo o maniera con tutte le persone interessate all’inchiesta.
6. AC 2 non è mai stata lineare nel suo dire. Ella ha dapprima negato ogni
addebito salvo poi gradatamente ammettere, ma limitatamente alla somma di fr.
10'000.- di aver finanziato l’amico nei suoi traffici, salvo precisare in aula
di aver intuito solo verso la fine di maggio 2004 che doveva trattarsi di un
traffico di droga, convinta però che fosse solo marijuana. Ma andiamo con
ordine.
a)
Nel suo verbale del 28.12.2004 davanti al PP la
donna ha dichiarato:
"
…Dichiaro che ad un certo momento, ma non posso
essere più precisa sulla data, __________ mi ha detto che lui voleva iniziare
un’attività (fare da contatto) nel commercio di “roba”. Lui doveva servire da
contatto fra due persone per ottenere un prezzo più basso. Per questa sua
attività mi ha chiesto un primo prestito. Per “roba” avevo capito che era
qualcosa di illegale, e ho pensato che era qualcosa con degli stupefacenti
anche se non sapevo di che
genere. E’ vero che a __________ in più occasioni ho prestato dei soldi ma
“erano sempre gli stessi che giravano”.
Preciso che mi è impossibile dire quanti soldi ho prestato e
quante volte. “C’è scritto lì nelle carte”. Dichiaro che la prima volta si è
trattato di un massimo di fr. 7000.— e mai si è superato questo importo.
Preciso che a casa mia giravano dei soldi di cui __________ con il mio permesso
poteva accedere e che prendeva. Preciso che erano sempre gli stessi e quindi, a
mio modo di vedere, lui li rimetteva e poi li riprendeva. Ricordo che io gli
ebbi a dire, in relazione ai soldi prestati, “quello che esce deve rientrare”.
Dichiaro che io da questa storia non ci ho guadagnato nulla nel senso che a me __________
non ha mai ridato espressamente degli importi.
Dichiaro
che __________ mi era inizialmente debitore dell’importo di fr. 6000.- per
affitti non pagati, mentre che per quel che concerne la questione della Russia,
aveva già restituito il prestito fatto. Dichiaro che __________ ad un certo
momento, ed eravamo nella primavera 2004, ha manifestato la sua intenzione di
voler andare, anche perché sapeva,
non avendo neanche più un lavoro, che doveva partire.
__________
prima di partire era intenzionato a guadagnare qualche soldo anche per pagare
certe sue spese correnti quali la Cassa Malati, che io espressamente gli avevo
ricordato. Io formalmente a lui non ho mai chiesto il pagamento degli affitti
arretrati a cui avrei rinunciato. E’ corretto dire che, e io lo sapevo perché così mi fu detto, che __________
ha iniziato questa sua attività con gli stupefacenti per racimolare qualche
soldo prima di partire e per solvere i suoi debiti quali la Cassa Malati. E’
corretto quindi dire, lo riconosco, che al momento del mio primo finanziamento
che stimo di fr. 7000.-- io gli ho dato questa cifra per solvere questi suoi
debiti ed avere qualche soldo prima della sua partenza, sapendo che gli avrebbe utilizzati per questa
sua “intermediazione”, così come dettomi dallo stesso __________.
Dichiaro
che io sapevo a cosa servivano
Fatti
i soldi prestati ma non ho avuto alcun ruolo nel successivo suo spaccio. Non ho
mai venduto, non ho mai tenuto i contatti con i clienti o con i fornitori. Non
sapevo neppure che andava a Zurigo.
Ad
un certo momento però, anche se non posso essere più precisa sulla data, ho
avuto qualche dubbio, non tanto sulla sua attività ma sul fatto, visto che gli
avevo dato dei soldi, che mi volesse ancora fregare. Non è che dubitavo di __________
ma dubitavo del “portoghese” (n.d.r. __________) perché a dire di __________ quest’ultimo
non gli pagava le forniture, non gli ridava indietro i soldi, privando quindi __________
della possibilità di incassare il dovuto per poi smettere.
Mi
ricordo che __________ mi diceva “che lui non poteva smettere perché se no poi
l’altro non poteva vendere e lui non riusciva ad essere pagato”. Dichiaro che
ad un certo punto ho anche litigato con __________, tanto da metterlo alla
porta con le valigie sull’uscio. Gli ho preso la chiave d’entrata. Ho poi
deciso di riprenderlo a casa poiché __________ si era messo a dormire sul
dondolo all’esterno dell’abitazione e non volevo che i vicini vedessero."
b)
Con scritto 30 dicembre 2004 dal carcere AC 2 ha
ammesso di aver finanziato l’attività di AC 1 nella misura limitata di fr.
10'000.-:
"… Desidero precisare infatti che ho
messo a disposizione massimi 10000 Fr. con cui poi __________ ha fatto
"gli affari suoi".
(…)
Si
trattava di una sorta di suo "deposito" nel mio salotto a cui lui
faceva capo quando riteneva di averne bisogno.
È
per questo che nei verbali ho sempre parlato di "stessi soldi che giravano"
proprio perché uscivano, poi rientravano e così di seguito. Non sempre erano la
stessa cifra.
(…)
Di
questi soldi, non so quanto è rientrato e come già detto dovrebbero essere
quelli che stavano sul mobiletto nero del salotto a destra."
c)
Richiesta di precisare queste affermazioni,
davanti al Magistrato, AC 2 ha riferito:
"…per
confermare questa mia dichiarazione redatta al PCT assieme al mio difensore e
che firmo seduta stante su tutti i tre fogli. Confermo di aver finanziato
l’attività di __________ solo con un importo di fr. 10'000.- e meglio i due
5'000.- di cui all’allegato 7 di data 2.4.04 rispettivamente senza data. Io di
fatto ho solo finanziato questa cifra di fr. 10'000.-
(…)
Il
prosieguo degli altri acquisti di AC 1 contesto che siano stati da me
finanziati nella misura in cui lo stesso riutilizzava per i successivi suoi
acquisti i guadagni conseguiti dalle pregresse vendite e così di seguito. In
questo senso deve essere considerata la mia dichiarazione che erano “sempre gli
stessi soldi”. Nel senso che se non vi fossero stati i fr. 10'000.- iniziali AC
1 non poteva poi procedere agli ulteriori acquisti come indicati nell’allegato
4. I 10'000.- franchi da me imprestati non mi sono più stati ridati perché come
detto li riutilizzava per i suoi nuovi acquisti. Dichiaro che è impossibile che
io abbia dato a AC 1 l’importo da lui indicato di fr. 27'000.-/28'000.- circa
in più occasioni anche perché una cifra di questo genere a casa non è mai
girata.
ADR che a parte ciò non ho da fare
ulteriori dichiarazioni su quanto da me scritto.
ADR che è vero che io ho chiesto a __________
di poter rientrare nel prestito di fr. 10'000.- a lui fatto. Non ho mai
ricevuto niente. Ricordo che gli avevo detto “quello che è uscito deve
rientrare”. Dei 9'000.- finali so che una parte anche se non so quanto, avrebbe
dovuta essermi ridata mentre la rimanenza __________ l’avrebbe usata per pagare
i suoi debiti e partire." (verbale PP 03.01.05).
d)
In aula AC 2 ha per contro sostenuto di aver
saputo solo verso la fine di maggio 2004 che il compagno trafficava in droga,
pensando alla marijuana e, di conseguenza, di essersi resa conto solo a quel
momento di aver finanziato un traffico di stupefacenti. Soltanto dopo l’arresto
di AC 1 avrebbe poi appreso che si trattava di cocaina.
7. Che
AC 2 sapesse delle attività di spaccio di cocaina di AC 1 non vi è ragione di
dubitare. Tutti gli indizi, la chiamata di correo di AC 1 e le dichiarazioni
della stessa AC 2 conducono nell’unica direzione possibile e meglio che la
donna ha agito con consapevolezza e volontà sin dall’inizio,
a) Nel suo verbale del 28 dicembre 2004 davanti al PP, con il proprio
difensore, AC 2 ha precisato che il AC 1 le aveva riferito che intendeva
iniziare un commercio di “roba” limitandosi a fungere da contatto e per tale
attività le ha chiesto un prestito. Ora, come visto questa attività AC 1 l’ha
iniziata già nel marzo 2004, di guisa che la consapevolezza di AC 2 risale già
all’inizio dell’attività di AC 1. In quel verbale la donna insiste di poi non
già sulla sua asserita ignoranza del destino del suo denaro prestato all’amico,
ma sull’entità e meglio per 10'000.- e non, come contestatole, 26'000 franchi.
Lo stesso discorso vale per il suo scritto 30 dicembre 2004 dal carcere, dove
insiste che si trattava di fr. 10'000.- che erano sempre quelli, che aveva
messo a disposizione del AC 1, precisando che a volte rientravano parzialmente
a volte lui ne prendeva quanti erano a disposizione. Ma anche nel successivo
verbale del 3 gennaio 2005, sempre davanti al Procuratore Pubblico e alla
presenza del suo patrocinatore, AC 2 ha parlato di aver finanziato il traffico
dell’amico, di avergli prestato i soldi per il suo traffico e, all’affermazione
del magistrato che non le negava come fosse possibile che AC 1 avesse
parzialmente riutilizzato la stessa somma per ulteriori acquisti di “cocaina”,
la donna si è limitata ad insistere sull’entità del finanziamento, senza negare
che fosse al corrente del fatto che l’amico trafficava cocaina.
b)
In occasione del verbale di polizia del 17.11.04 a
AC 1 sono state contestate varie annotazioni fatte, in prevalenza su buste,
sequestrate presso la AC 2 dove egli viveva, al momento del suo arresto, poi
annesse allo stesso verbale. Nel citato scritto dal carcere del 30.12.04, la
stessa AC 2 dichiara che l’all. 4 indica il riepilogo delle operazioni di
finanziamento a AC 1 e meglio:
"10000 150 g 2.4
7000
100 g 27.4
7000
100 g 16.5
9000
150 g 3.6"
A
ciò aggiungasi che proprio la AC 2 ha dichiarato di aver scritto su quella
busta la dicitura “venerdì 3.6 fr 9'000.- __________ 150 g a titolo di
prestito”.
Ora,
di tutta evidenza, se avesse scoperto solo a fine maggio dell’attività illecita
del compagno, mal si comprende per quale ragione ancora il 3 giugno gli abbia
fornito del denaro.
E
che “g” significhi grammi e non giorni come ha preteso la AC 2 in occasione del
suo verbale del 28.12.04 appare del tutto evidente: intanto a __________ lei
stessa ha detto che non chiedeva di pagarle la camera ed in secondo luogo la
pigione che praticava per gli ospiti del soccorso operaio era di fr. 450 al
mese e non già di fr. 9'000.- per 150 giorni. D’altronde mal si comprende come
si possano prestare dei soldi per il pagamento di una camera che lei stessa ha
messo a disposizione.
c)
Che il 27.4 AC 1 abbia ricevuto proprio l’importo
di fr. 7'000 dalla AC 2, trova conferma nell’all. 7 al citato verbale laddove,
in basso cerchiato, è indicato: “100 g Fr 7000 27.4” con la firma dello
stesso AC 1.
d)
La stessa AC 2 precisa nel suo verbale del
28.12.04 che le annotazioni sui citati allegati sono di suo pugno. In queste
annotazioni vi è concordanza di date fra l’indicazione 03.06.04 per fr. 9'000.-
e gr. 150 e quella per la data 27 aprile 2004 per fr. 7'000.- con la firma “__________”,
il quale ha confermato che si tratta di uno dei prestiti ricevuti dalla donna. Tali
circostanze confermano l’attendibilità delle affermazioni del AC 1, al di là
delle sue goffe ritrattazioni in occasione del suo ultimo verbale di polizia.
Peraltro nell’all. 7 vi sono due indicazioni relative ad altrettanti prestiti di
fr. 5'000.- che, assommati ai 9’000.- ed ai 7'000.- già citati conducono a fr.
26'000.-, somma poco distante ai 27/28'000.- dichiarati da AC 1.
e)
Va inoltre aggiunto che vi è ulteriore
correlazione fra quanto indicato su detti foglietti e la logica dell’intera
attività del AC 1 e meglio: in un primo tempo, nell’aprile 2004 ha avuto
bisogno dei primi prestiti e quindi si è rivolto alla AC 2. Comperando a 60/70
fr. il grammo come ha dichiarato e vendendo a 90/100.- realizzava un certo
profitto. Questo profitto gli permetteva da un lato di rimborsare il prestito e
dall’altro di racimolare qualche migliaio di franchi per lui. Così si spiega
perché, in occasione della fornitura del 16 maggio 2004, non ha avuto bisogno
del prestito della AC 2, per poi riprendere a far capo ai finanziamenti della
donna il 3 giugno successivo. Ad ulteriore dimostrazione della fedefacenza
della chiamata in correità del AC 1 vi è infine la circostanza che proprio
quando si recò a Zurigo, nell’aprile 2004, lo fece per andare a pagare i
fornitori e, proprio nell’aprile 2004, sono iniziati i finanziamenti di AC 2:
"Non
avevo però denaro contante e quindi ho chiesto ad AC 2 se poteva finanziarmi un
primo acquisto a Zurigo. Lei mi ha dato fr. 4'000.- sapendo, così come negli
ulteriori suoi finanziamenti, come le cifre prestate sarebbero servite per
pagare in parte le precedenti forniture e in parte acquistarne di nuova". (Verbale MP AC 1 1.12.04)
f)
Alla luce di quanto suesposto, al di là di ogni
ragionevole dubbio, questo giudice ha raggiunto il cristallino convincimento
che la AC 2 sapeva di finanziare il AC 1 nella sua attività di spaccio di
cocaina. Poco importa che non fosse al corrente di chi fossero gli acquirenti,
a chi fosse destinato lo stupefacente e quanti soldi ne ricavava.
Consequenzialità di soldi, di quantità e di tempo rendono certa la circostanza
che ella sapeva che AC 1 la comperava con i suoi soldi e la rivendeva.
g)
Resta il problema dell’entità del finanziamento. A
mente di AC 2 si sarebbe trattato di soli fr. 10'000.- perché “erano sempre
quelli che giravano”. A torto. Innanzi tutto è la stessa AC 2 ad affermare
davanti al PP che tutto quanto usciva, nel senso che veniva prestato a AC 1,
doveva rientrare. Ora, pur ammettendo che ciò sia stato il caso, quantunque i
conteggi di cui agli allegati al citato verbale indichino il rimborso dei soli
fr. 5'000.- prestati il 2 aprile 2004, poco importa se la fonte fossero sempre
gli iniziali fr. 10'000.-: una volta ricevuto il prestito, AC 1 comprava la
cocaina e la rivendeva, restituendo così la somma mutuata. In occasione della
successiva fornitura ripeteva la stessa operazione e così di seguito per le
quattro per le quali ha avuto bisogno di un finanziamento della AC 2 e meglio
il 2.4.04 fr 5'000.- restituiti in varie tranche entro il 23.04.2004 (all7), il
27.04.04 fr. 7'000.- (all. 7), il 3.06.04 fr. 9'000.- (all. 4) e in data non
precisata altri fr. 5'000.- (all. 7). Il tutto per almeno fr. 26'000.-. Si è
quindi trattato di 4 finanziamenti effettuati di volta in volta. Ciò che, se si
considera il costo di fr. 70.- al gr. che corrisponde all’ipotesi più
favorevole all’accusata (AC 1 ha infatti riferito che la comperava ad un prezzo
variante fra i 60 e i 70 fr. Il g.), corrisponde ad un finanziamento
dell’acquisto di oltre 370 g. di cocaina. Con il che, fatta la canonica tara al
10%, si ha che AC 2 ha finanziato un traffico di almeno 37 grammi puri di
cocaina, che configurano un'infrazione aggravata alla LFStup (il limite dei 18
grammi essendo ampiamente superato), commesso intenzionalmente e non già, come
preteso dalla difesa, per negligenza.
8. Quo
all’imputazione di cui al punto 8 dell’atto di accusa va premesso che la stessa
non ha avuto influenza pratica sulla commisurazione della pena, trattandosi di
una fattispecie che, presa a sé stante, appare trascurabile per rapporto al
volume del traffico finanziato dalla donna e indicato al N. 7 dell’atto di
rinvio a giudizio. Detto questo l’accusa va confermata per le seguenti ragioni.
a) AC
1 davanti al PP il 1.12.2004 (AI 78, p. 5) ha
dichiarato quanto segue:
"…
Allegato 4: dichiaro ora quanto segue dopo che mi sono state contestate
le frasi “messi qui 300.- dati da __________ il 17.07” e sotto “messi qui i
300.- di __________ il 12.08.”. Per il primo __________ si tratta del mio
acquirente a cui avevo dato prima 3 grammi di cocaina. E’ venuto a casa a dare
i soldi e li ha dati ad AC 2 che ne sapeva la causale. Dichiaro che AC 2 non ha avuto nessun contatto con
gli altri miei acquirenti (Patric e ZE). Ripeto, malgrado lo scetticismo del
Magistrato, che AC 2 non ha mai venduto. Per il secondo __________ differente
dal primo dichiaro che è uno che abitava da AC 2. Io avevo visto questo __________
consumare della cocaina e quindi gli ho venduto 3 grammi. Si tratta di un altro
mio acquirente di cui mi scuso non essermi ricordato. Questo __________ i soldi
per l’acquisto li ha poi dati ad AC 2…”.
In
merito al suddetto capo di imputazione si legge ancora nel verbale di polizia
del AC 1 del 6.12.2004 (all. 17 AI 90) quanto segue:
"…D Chi
sono questi “__________”, persone a cui avrebbe venduto della cocaina? Conosce
i loro cognomi o può dirci altro in maniera che li possiamo identificare?
R il
primo __________, che ha solo sniffato cocaina una volta con me, abitava con AC
Considerandi
2.
a casa sua. parlava italiano. Dovete chiederlo a AC 2.
Il
secondo __________, l’ho incontrato al parco Ciani dopo aprile/maggio 2004. Gli
consegnavo la cocaina a Cassarate, vicino alla Migros, nel parco giochi. In
totale gli ho consegnato circa 35 grammi di cocaina. Lui mi deve ancora del
denaro, ma non ricordo quanto. Io gli rifornivo di gr 5 o 10 alla volta.
L’ultima consegna era di gr 17 e mi ha dato solo 300/400.- franchi. perciò
calcolando che la vendevo a fr 90.- il grammo, mi dovrebbe dare perciò ancora
un migliaio di franchi. E’ un tipo grosso, dovrebbe lavorare nella zona di Stabio.
Non so dare altre precisazioni. Era lui che mi telefonava sul mio telefonino
(non ricordo quale numero) e mio chiedeva ad esempio “7 ragazzi” ed io glieli
portavo all’appuntamento […]
D Quanta
cocaina ed a chi AC 2 ha venduto in sua assenza?
R AC
2.
non ha mai venduto cocaina per me. Ha solo preso fr. 300.- da __________ in
mia assenza. Potrebbero anche essere i soldi dell’affitto. Sono confuso…”
b) La AC 2 ha contestato l’imputazione in oggetto. Si legge infatti nel
verbale di polizia 6.12.2004 (all. 27 AI 90):
"…D Prendo
atto che dall’inchiesta risulta che io avrei anche venduto della cocaina in
assenza di AC 1 incassando denaro contante; a chi ha venduto cocaina; quante
volte? quanto ha incassato?
R Non
è vero nulla.
D Conosce
due distinte persone di nome __________, clienti di AC 1 per acquisti di
cocaina? Uno avrebbe abitato anche a casa sua.
R No,
ne conosco con questa storia.
D Prendo
atto che dall’inchiesta risulta che io avrei ospitato a casa mia, un certo __________.
Chi è questa persona?
R Conosco
un certo __________, che ha abitato a casa mia. Me lo aveva portato suo padre,
è rimasto qualche mese, ma non ricordo più il cognome. Aveva un cognome strano.
Non c’entra nulla con questa storia.
D Prendo
atto che dall’inchiesta risulta che questo __________, al quale lei dava
ospitalità, era anche consumatore di cocaina e che l’avrebbe anche pagata per
acquisti di questa droga. Cosa risponde?
R Non
è vero…”.
Si
legge ancora nel verbale di polizia della donna 9.12.2004 (all. 28 AI 90, p.
3):
"…D Come
si chiamava di cognome questo __________, che ha ospitato a casa sua? Quanto ci
è rimasto? Quanto la pagava per il vitto e l’alloggio?
R Non
so il cognome. Pagava fr 550.- al mese e d è rimasto da ottobre 2003 a fine
febbraio 2004.
D Lei
vuole farci credere che non conosce questo __________ di cognome, dopo che lo
ha ospitato a casa sua per 5 mesi? Lo vuole forse proteggere da qualcosa?
R Non
mi ricordo. Aveva un cognome strano ma italiano…”;
e davanti al PP il 28.12.2004 (AI 32):
"…ADR: per
ribadire che non so il cognome __________ da me ospitato da ottobre 2003 a
febbraio 2004. Dichiaro che non ho ospitato altri __________.
Il Magistrato rimane
sorpreso del fatto che non mi ricordi il nome di questa persona e ciò anche
perché risulterebbe, sempre a dire del __________, che io ebbi a ricevere da
questo __________ dei soldi a seguito di una vendita di cocaina che __________
gli avrebbe fatto.
ADR: che contesto quanto detto da __________.
Io non ho mai ricevuto da nessuno un qualsivoglia importo a seguito di una
vendita di cocaina fatta da __________
[…]
In merito all’all.
4, rispondendo alle contestazioni del Magistrato dichiaro:
-
che è mia la scrittura relativa alla consegna in due occasioni di fr. 300.-
da parte di __________. Solo in un caso ho ricevuto questi soldi ma non come
dice __________, e lo contesto, come suo pagamento di cocaina che lui gli aveva
dato, ma perché __________ doveva pagarmi fr. 300.- per spese di telefono. Si
tratta sempre __________ di cui non mi ricordo il cognome. Questa questione non
c’entra niente con questa storia…”.
c)
Ora sia le affermazioni di AC 1 che, come visto,
sono apparse credibili, prima del goffo dietrofront fatto per tentare di
salvare la compagna ma che non ha sortito effetto, le sue dichiarazioni
trovando ampio riscontro nella documentazione rinvenuta presso l’abitazione
della donna, sia la dicitura usata dalla AC 2 non lasciano dubbi: nell’all. 4
la stessa utilizza
per
ben due volte l’espressione “messi qui i 300.-“. Ciò non può che configurare
una comunicazione al AC 1 avente lo scopo di informarlo che __________ aveva
pagato il dovuto e che lei aveva messo lì i soldi, mentre, al di là del
disordine con cui sono stati redatti tutti gli allegati rinvenuti in casa, essi
appaiono piuttosto chiari allorquando si trattava dei prestiti laddove veniva
indicata proprio la dicitura "prestito" con tanto di firma del AC 1
(cfr. all. 7). A ciò aggiungasi che tutte le indicazioni indicate su quella
busta si riferivano ad attività di spaccio di cocaina. D’altro canto se fosse
vero che si tratti di soldi depositati da __________ per la camera mal si
comprende come la donna non abbia da un lato usato l'espressione
"ricevuti" e dall'altro non abbia fornito migliori informazioni sull’identità
di questo __________ (chi fosse il padre, da dove veniva), la cui esistenza
nemmeno lei ha posto in dubbio, così da permetterle di eventualmente esperire
un accertamento diretto. Del resto visto il lungo tempo che questi è rimasto a
casa sua e dato che era noto che consumava cocaina, ben si comprende che la AC
2.
non abbia piuttosto voluto rivelarne l'identità.
Ne
discende che anche tale imputazione merita conferma.
d)
Per il resto l’accusa di cui al n. 9 dell’atto di
accusa non merita migliori osservazione senonchè i fatti sono ammessi così come
esposti nell’atto di rinvio a giudizio.
9.
Giusta
l’art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale,
alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali. L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre
che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo
condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura
adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar
oltre al massimo legale della specie di pena. La gravità della colpa è il
criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in
considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del
proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di
esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o
reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in
particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale,
l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli
eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la
perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione
prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV
112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia
quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF
122.
IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono
nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto
discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito
spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF
19.
giugno 2003 in re M.)
Per il resto è appena il caso di ricordare che
nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di
apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la
sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei
all’art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima
norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso
di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S.).
La colpa di AC 2 va considerata di una certa
gravità. Ora, è ben vero che non ha agito per scopo di lucro ma senz’altro
mossa da sentimenti autentici di affetto nei confronti del giovane compagno,
tuttavia da una persona della sua età ci si deve attendere maggiore senso di
responsabilità. Donna non certo di primo pelo, non ha esitato a finanziare
l’amico sapendo che trafficava cocaina, la cui pericolosità per la salute
pubblica è fatto notorio. Né vanno banalizzati i suoi precedenti, quantunque
riferiti a casi ancora ritenuti delle bagattelle siccome sfociati in decreti di
accusa, fatta salva la condanna pronunciata dalle autorità italiane quantunque
piuttosto lontana nel tempo.
A ciò aggiungasi un atteggiamento processuale
poco responsabile, di diniego delle proprie responsabilità, segno di scarsa
volontà di emendamento. Non da ultimo non deve nemmeno essere banalizzato il
consumo di marijuana, considerata l’età matura dell’accusata.
A suo favore sono stati considerati il fatto che
è una donna che ha sempre lavorato, nonostante le vicissitudini famigliari, le
sue attuali condizioni di salute ancora precarie a seguito di un incidente domestico
che ha comportato il suo ricovero in ospedale per quasi una settimana (doc.
dib. 5) e dal quale non sembra essersi ancora completamente rimessa nonché una
situazione professionale che appare, per il futuro, senza grandi prospettive
ciò che, alla sua età, deve essere visto più come una punizione ulteriore e non
già quale elemento di prognosi negativa.
Tutto ben ponderato una pena di quattordici mesi
di detenzione appare senz’altro giustificata e conforme ai cennati dettami
dell’art. 63 CP.
Non sussistendo impedimenti oggettivi, il
magistrato d’accusa peraltro nemmeno essendosi opposto, nulla osta a porre la
pena al beneficio della sospensione condizionale per due anni.
10.
Resta la questione delle confische.
a)
Quo al denaro liquido in sequestro deve valere che
l’atto di accusa indica siccome di spettanza di AC 1 sia l’importo di fr.
8'060.- sia quello di euro 690.-. Ciò è dovuto al fatto che tali somme sono
state rinvenute presso l’abitazione della coppia in occasione dell’arresto del AC
1: fr. 3'070.- trovati nel salotto e fr. 4'990.- in bagno. Fatto sta che la __________
ne rivendica la proprietà.
b)
AC 1 inizialmente ha dichiarato che solo fr.
1'840.- erano provento della sua attività di spaccio (AI 28 e 29). In occasione
del suo verbale del 1.12.04 davanti al PP ha poi riconosciuto che la totalità
degli importi sequestrati, euro compresi, provengono dalla vendita di cocaina,
senza escludere che una parte possa derivare dalla pigione della camera
affittata da AC 2 ad un albanese (cfr. anche verbale PS 06.12.04).
c) La AC 2 non ha saputo precisare quanto denaro contante ci fosse a
casa sua, rivendicando comunque la proprietà sia degli Euro sia dei franchi
svizzeri e precisando trattarsi di denaro derivante dagli stipendi, dai
risparmi e dagli affitti (verbale
polizia 3.9.2004). Aggiunge nel verbale di polizia 9.12.2004 che il denaro che
girava per casa, da lei poi messo in bagno, non ha niente a che fare con i
prestiti fatti a AC 1.
Il
28.12.2004
(AI 32) la AC 2 riferisce poi che solo una parte dei soldi
sequestrati era provento dell’attività illecita del AC 1, e meglio:
"…solo
una parte di questi soldi era provento dell’attività illecita di __________
ossia quelli sulla destra del mobiletto in sala. Non so quanti erano. Gli altri
importi sono invece leciti ed erano messi sulla sinistra del mobiletto, in un
cofanetto su una bilancia elettronica e in un barattolo su una cassapanca sulla
prima rampa di scale.
Sul mobiletto sulla
sinistra vi era un determinato importo che non ricordo ma che proveniva dal
resto del mio salario. Nel cofanetto c’erano circa fr. 3500.-- in tre pezzi da
fr. 1000.-- (mio salario) e fr. 550.-- dati da un inquilino quale pigione. Non
so quanti soldi c’erano nel barattolo. Erano importi provenienti da mia madre e
mia sorella sotto forma di regalo. Erano soldi che avevo ricevuto da diverso
tempo come regali per Natali e compleanni…”.
d)
E’ stato accertato che il denaro sequestrato è
risultato fortemente contaminato dalla cocaina e meglio che presenta una
quantità molecolare altissima della sostanza (all. 59 AI 90). Lo stesso AC 1
ha, come visto, ammesso che si tratta in gran parte di soldi provento dai suoi
traffici.
Ulteriore elemento
indiziante, anche solo per un importo parziale, lo fornisce il luogo di
ritrovamento: cosa ci facesse, in bagno, la somma di quasi 5 mila franchi, non
ha spiegazioni se non nell’intenzione del AC 1 di nasconderli.
A tale riguardo poco
importa se, come ha riferito il teste __________ in aula, AC 2 “aveva sempre
soldi un po’ da tutte le parti” financo fr. 500.- sotto il tappeto (verb. dib.
p. 3): a parte il fatto che egli ha parlato di cifre inferiori, fino a fr.
2'000.-, ciò che è determinante è che il denaro sequestrato, come riferito da AC
1, era in gran parte suo di lui, frutto del suo traffico di stupefacenti come
del resto conferma l’alta quantità molecolare di cocaina rinvenuta sulle
banconote.
e)
AC 2 ha prodotto (AI 40 e doc. dib. 3) alcuni
biglietti di auguri di buon compleanno che, uniti alla dichiarazione del figlio
(doc. dib. 4) secondo il quale sarebbe “usanza famigliare fare regali in soldi
così da permetterle di poterli spendere come meglio credeva”, dimostrerebbero
che essa aveva disponibilità di denaro liquido in casa. Ancora una volta la
circostanza si rivela inconsistente. Questo giudice non pone in dubbio che la
donna possa anche aver ricevuto dei regali d’uso in denaro, ma da lì a fondare
la circostanza che sia la legittima proprietaria di quello sequestrato al AC 1
in casa sua ne passa. Innanzi tutto si tratta quasi tutti di bigliettini,
peraltro risalenti al 2001, ossia all’anno in cui ella compì i 50 anni, salvo
un paio che si riferiscono al 2003, mentre il sequestro è avvenuto nel
settembre 2004, che non provano alcunché e meglio che si tratterebbe di regali
di una certa consistenza. Ora, già l’entità dell’importo del denaro sequestrato
esclude che si possa trattare di soldi ricevuti in regalo. D’altro canto è pure
emerso che la donna disponeva di un conto postale su cui aveva una certa
disponibilità, di guisa che è fuori da ogni logica che ella tenesse in casa
somme così ingenti per un periodo così prolungato. Il fatto che tenesse, come
riferito dal teste in aula, in casa, in modo disordinato, anche un paio di
migliaia di franchi non muta alcunché alla sostanza che quel denaro, intriso di
cocaina, era di provenienza illecita.
Lo stesso discorso
vale per l’importo di fr. 10'162.- ricevuto quale riscatto di una polizza di
assicurazione sulla vita, lo stesso essendo intervenuto ben 3 anni prima il
sequestro del denaro a AC 1, e meglio il 21 agosto 2001 (doc. dib. 2).
f) Facendo un calcolo, quantunque approssimativo del giro di affari
di AC 1 si ha che nel periodo oggetto del presente procedimento ha acquistato
cocaina per almeno 670 grammi ad una media di fr. 65 il grammo, per poi
venderla ad una media da 90.- a 100.- franchi il grammo. Da questi occorre
dedurne almeno 62 che corrispondono ai 32 consumati sommati ai 24 sequestrati ed
ai 6 offerti. Il giro di affari è quindi pari a ca. fr. 54'000.- incassati a
fronte di ca. CHF 43'000.- spesi. Se a questa differenza di fr. 11'000.-
vengono dedotti fr. 4'000.- per forniture che ZE non gli ha pagato (cfr.
verbale PP 29.9.04), si ottiene l’importo di fr. 7'000.- che corrisponde
all’incirca a quanto AC 1 ha ricavato al netto dal suo giro d’affari, dedotti
fr. 1'700.- che vengono qui sotto riconosciuti siccome di proprietà della AC 2
(let. g). Il tutto ad ulteriore elemento che rafforza l’attendibilità del dire
dello stesso AC 1 circa la provenienza del denaro rinvenuto in casa e a lui
sequestrato.
g)
Per il resto questo presidente dà atto
all’accusata di aver dimostrato che il 31 agosto 2004 le è stato versato il
saldo dello stipendio pari a fr. 1'700.- come da ricevuta di medesima data
prodotta con l’AI 40, in guisa di che, il sequestro essendo intervenuto solo
l’8 settembre successivo, può ritenersi verosimile che quella parte del denaro
sequestrato sia proprio il suo stipendio. D’altronde lo stesso AC 1 non ha
escluso che parte di quei soldi potessero essere della AC 2, anche se li ha
riferiti all’incasso dell’affitto della camera - del resto lui non si occupava
della contabilità dei proventi leciti della compagna e può benissimo aver
confuso le cose, essenziale restando che secondo lui una parte potesse essere
della donna - mentre la circostanza che anche quelle banconote fossero sporche
in modo perlomeno anomalo di cocaina, si spiega semmai con il fatto che siano
entrate a diretto contatto con le altre. Ne discende che a AC 2 può essere
restituita la somma di fr. 1'700.- da cui vanno però dedotti i costi
processuali.
h) Infine nulla osta alla confisca di tutto quanto in sequestro, ivi
compresa la pipa ad acqua, trattandosi di corpus sceleris, e meglio di mezzo
utilizzato per fumare marijuana.
Rispondendo A. per AC 1 affermativamente
a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.2.1, 2.2;
B. per AC 2
affermativamente a tutti i questi tranne ai quesiti no. 1.1.1, 1.1.2,
1.1
, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3;
C. negativamente
al quesito 10, parzialmente affermativamente al quesito 1 e positivamente a
tutti gli altri quesiti;
visti gli art. 18, 21, 25,
36, 41, 55, 58, 59, 63, 68 e 69, 160, 253 CP;
19.
e 19a LS;
23.
LDDS;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere
essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato:
1.1.1
a Lugano, nel
periodo marzo 2004 / 08.09.2004
ripetutamente venduto almeno 608 grammi di
cocaina;
1.1.2
a Lugano, nel periodo marzo 2004 / 08.09.2004
ripetutamente offerto gratuitamente 6 grammi di
cocaina;
1.1.3
a Lugano-,
nel periodo 01.10.2002/8.9.2004 ripetutamente procurato a AC 2 che gli aveva
anticipato i soldi 20 grammi di marijuana;
1.1.4
a Lugano-__________,
nel periodo 01.10.2002/8.9.2004 ripetutamente offerto gratuitamente a AC 2
80.
grammi di marijuana;
1.2
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
per avere, a Chiasso, il 09.12.1999, usando
inganno,
indotto i competenti funzionari pubblici ad
attestare in un permesso d’asilo, contrariamente al vero,
che le sue generalità erano:
__________, nato il 12.10.1982 a __________ (India);
1.3
ripetuta
ricettazione
per avere, a Lugano, nel corso dell’estate 2004,
in due occasioni acquistato da un cittadino russo
non meglio identificato un apparecchio
fotografico digitale
Casio Exilim 4.0 con carta memoria al prezzo di
Fr. 120.-
nonché un apparecchio fotografico di marca
sconosciuta al prezzo di Fr. 150.-,
sapendo o dovendo presumere come gli stessi fossero stati ottenuti
mediante un reato contro il patrimonio;
1.4
infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.4.1
per essere entrato illegalmente in Svizzera, da zona boschiva
in territorio di Chiasso, in almeno sette
occasioni,
nel periodo 08.12.1999, al 29.04.2004;
1.4.2
per avere
illegalmente soggiornato in Svizzera,
segnatamente a Lugano-__________,
nel periodo 06.07.2004 / 08.09.2004,
senza essere in possesso di validi documenti di
legittimazione;
1.5
contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri
per
avere, a __________,
nel periodo 15.06.2004 / 31.08.2004,
svolto attività lucrativa quale lavapiatti presso
un esercizio pubblico senza essere in possesso del richiesto permesso
di Polizia degli stranieri, con un dichiarato suo
compenso
di Fr. 2'000.-;
1.6
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a Lugano, __________, Lugano-__________ ed in
altre località
del Luganese, nel periodo 1.10.2002 / 8.9.2004
consumato personalmente un imprecisato
quantitativo di cocaina (ma almeno 32 grammi), di marijuana (ma almeno 86
grammi) e di hashish (ma almeno 10 grammi),
nonché per aver detenuto sulla sua persona, il
08.09
,
23,89 grammi netti di cocaina (con un grado di
purezza medio
del 50%), destinati al suo consumo personale,
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.
AC
2.
è autrice colpevole
di:
2.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere
essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzata,
a Lugano-__________, nel periodo 2.4.2004 /
3.6
, ripetutamente finanziato l’acquisto da parte di AC 1
di almeno 370/390 grammi della cocaina di cui sub
punti 1.1.1
e 1.1.2 consegnandogli in quattro distinte
occasioni un importo complessivo di Fr. 26'000.-, sostanza che l’accusata sapeva o doveva presumere sarebbe stata
successivamente destinata alla vendita a terzi;
2.2
complicità in infrazione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzata,
a Lugano-__________, nel periodo
17.07
/12.08.2004,
in due occasioni intenzionalmente aiutato AC 1 nella
vendita di 6 grammi della cocaina di cui sub punti 1.1.1. e 1.1.2, incassando
da due acquirenti il relativo complessivo importo
di fr. 600.-, somma successivamente messa a
disposizione di AC 1;
2.3
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata,
a Lugano-__________ ed in altre località non
meglio precisate,
nel periodo 1.10.2002/6.12.2004, consumato
personalmente
un imprecisato quantitativo di marijuana,
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
3.
Di
conseguenza
3.1
AC 1 è
condannato:
3.1.1
alla pena di
18.
(diciotto) mesi di detenzione, a valere parzialmente quale pena addizionale
a quella di cui al DA 3.5.2004 del Ministero pubblico di Lugano, nella quale è
computato il carcere preventivo sofferto;
3.1.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per un tempo di 10
(dieci)
anni.
3.2
AC 2 è
condannata:
3.2.1
alla pena di
14.
(quattordici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto.
4.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta ai condannati è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 5 (cinque) anni per AC 1 e di 2 (due) anni per AC 2.
5.
E’
revocata la sospensione condizionale della pena di 8 giorni di detenzione
inflitta a AC 1 in data 3.5.2004 dal Ministero pubblico di Lugano.
6.
E’
ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione dell’importo di
fr. 1'700.- e del PC portatile HP Papillon restituiti a AC 2, dedotte la tassa
di giustizia e le spese processuali.
7.
La tassa
di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono poste a carico dei
condannati in solido in ragione di 3/5 a carico di AC 1 e di 2/5 a carico di AC
2.
8.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 1'400.--
Perizia fr. 492.--
Teste fr. 44.40
Spese
diverse fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 50.--
fr. 2'586.40
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 300.--
Inchiesta
preliminare fr. 840.--
Perizia fr. 295.20
Spese diverse fr. 100.--
Teste fr. 26.60
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 30.--
fr. 1'591.80
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 560.--
Perizia fr. 196.80
Teste fr. 17.80
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 20.--
fr. 994.60
============
Intimazione a:
terzi implicati
IE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster