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Decisione

72.2005.34

infrazione aggravata alla LFstup - finanziamento e spaccio cocaina

10 maggio 2005Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

i soldi prestati ma non ho avuto alcun ruolo nel successivo suo spaccio. Non ho

mai venduto, non ho mai tenuto i contatti con i clienti o con i fornitori. Non

sapevo neppure che andava a Zurigo.

Ad

un certo momento però, anche se non posso essere più precisa sulla data, ho

avuto qualche dubbio, non tanto sulla sua attività ma sul fatto, visto che gli

avevo dato dei soldi, che mi volesse ancora fregare. Non è che dubitavo di __________

ma dubitavo del “portoghese” (n.d.r. __________) perché a dire di __________ quest’ultimo

non gli pagava le forniture, non gli ridava indietro i soldi, privando quindi __________

della possibilità di incassare il dovuto per poi smettere.

Mi

ricordo che __________ mi diceva “che lui non poteva smettere perché se no poi

l’altro non poteva vendere e lui non riusciva ad essere pagato”. Dichiaro che

ad un certo punto ho anche litigato con __________, tanto da metterlo alla

porta con le valigie sull’uscio. Gli ho preso la chiave d’entrata. Ho poi

deciso di riprenderlo a casa poiché __________ si era messo a dormire sul

dondolo all’esterno dell’abitazione e non volevo che i vicini vedessero."

b)

Con scritto 30 dicembre 2004 dal carcere AC 2 ha

ammesso di aver finanziato l’attività di AC 1 nella misura limitata di fr.

10'000.-:

"… Desidero precisare infatti che ho

messo a disposizione massimi 10000 Fr. con cui poi __________ ha fatto

"gli affari suoi".

(…)

Si

trattava di una sorta di suo "deposito" nel mio salotto a cui lui

faceva capo quando riteneva di averne bisogno.

È

per questo che nei verbali ho sempre parlato di "stessi soldi che giravano"

proprio perché uscivano, poi rientravano e così di seguito. Non sempre erano la

stessa cifra.

(…)

Di

questi soldi, non so quanto è rientrato e come già detto dovrebbero essere

quelli che stavano sul mobiletto nero del salotto a destra."

c)

Richiesta di precisare queste affermazioni,

davanti al Magistrato, AC 2 ha riferito:

"…per

confermare questa mia dichiarazione redatta al PCT assieme al mio difensore e

che firmo seduta stante su tutti i tre fogli. Confermo di aver finanziato

l’attività di __________ solo con un importo di fr. 10'000.- e meglio i due

5'000.- di cui all’allegato 7 di data 2.4.04 rispettivamente senza data. Io di

fatto ho solo finanziato questa cifra di fr. 10'000.-

(…)

Il

prosieguo degli altri acquisti di AC 1 contesto che siano stati da me

finanziati nella misura in cui lo stesso riutilizzava per i successivi suoi

acquisti i guadagni conseguiti dalle pregresse vendite e così di seguito. In

questo senso deve essere considerata la mia dichiarazione che erano “sempre gli

stessi soldi”. Nel senso che se non vi fossero stati i fr. 10'000.- iniziali AC

1 non poteva poi procedere agli ulteriori acquisti come indicati nell’allegato

4. I 10'000.- franchi da me imprestati non mi sono più stati ridati perché come

detto li riutilizzava per i suoi nuovi acquisti. Dichiaro che è impossibile che

io abbia dato a AC 1 l’importo da lui indicato di fr. 27'000.-/28'000.- circa

in più occasioni anche perché una cifra di questo genere a casa non è mai

girata.

ADR che a parte ciò non ho da fare

ulteriori dichiarazioni su quanto da me scritto.

ADR che è vero che io ho chiesto a __________

di poter rientrare nel prestito di fr. 10'000.- a lui fatto. Non ho mai

ricevuto niente. Ricordo che gli avevo detto “quello che è uscito deve

rientrare”. Dei 9'000.- finali so che una parte anche se non so quanto, avrebbe

dovuta essermi ridata mentre la rimanenza __________ l’avrebbe usata per pagare

i suoi debiti e partire." (verbale PP 03.01.05).

d)

In aula AC 2 ha per contro sostenuto di aver

saputo solo verso la fine di maggio 2004 che il compagno trafficava in droga,

pensando alla marijuana e, di conseguenza, di essersi resa conto solo a quel

momento di aver finanziato un traffico di stupefacenti. Soltanto dopo l’arresto

di AC 1 avrebbe poi appreso che si trattava di cocaina.

7. Che

AC 2 sapesse delle attività di spaccio di cocaina di AC 1 non vi è ragione di

dubitare. Tutti gli indizi, la chiamata di correo di AC 1 e le dichiarazioni

della stessa AC 2 conducono nell’unica direzione possibile e meglio che la

donna ha agito con consapevolezza e volontà sin dall’inizio,

a) Nel suo verbale del 28 dicembre 2004 davanti al PP, con il proprio

difensore, AC 2 ha precisato che il AC 1 le aveva riferito che intendeva

iniziare un commercio di “roba” limitandosi a fungere da contatto e per tale

attività le ha chiesto un prestito. Ora, come visto questa attività AC 1 l’ha

iniziata già nel marzo 2004, di guisa che la consapevolezza di AC 2 risale già

all’inizio dell’attività di AC 1. In quel verbale la donna insiste di poi non

già sulla sua asserita ignoranza del destino del suo denaro prestato all’amico,

ma sull’entità e meglio per 10'000.- e non, come contestatole, 26'000 franchi.

Lo stesso discorso vale per il suo scritto 30 dicembre 2004 dal carcere, dove

insiste che si trattava di fr. 10'000.- che erano sempre quelli, che aveva

messo a disposizione del AC 1, precisando che a volte rientravano parzialmente

a volte lui ne prendeva quanti erano a disposizione. Ma anche nel successivo

verbale del 3 gennaio 2005, sempre davanti al Procuratore Pubblico e alla

presenza del suo patrocinatore, AC 2 ha parlato di aver finanziato il traffico

dell’amico, di avergli prestato i soldi per il suo traffico e, all’affermazione

del magistrato che non le negava come fosse possibile che AC 1 avesse

parzialmente riutilizzato la stessa somma per ulteriori acquisti di “cocaina”,

la donna si è limitata ad insistere sull’entità del finanziamento, senza negare

che fosse al corrente del fatto che l’amico trafficava cocaina.

b)

In occasione del verbale di polizia del 17.11.04 a

AC 1 sono state contestate varie annotazioni fatte, in prevalenza su buste,

sequestrate presso la AC 2 dove egli viveva, al momento del suo arresto, poi

annesse allo stesso verbale. Nel citato scritto dal carcere del 30.12.04, la

stessa AC 2 dichiara che l’all. 4 indica il riepilogo delle operazioni di

finanziamento a AC 1 e meglio:

"10000 150 g 2.4

7000

100 g 27.4

7000

100 g 16.5

9000

150 g 3.6"

A

ciò aggiungasi che proprio la AC 2 ha dichiarato di aver scritto su quella

busta la dicitura “venerdì 3.6 fr 9'000.- __________ 150 g a titolo di

prestito”.

Ora,

di tutta evidenza, se avesse scoperto solo a fine maggio dell’attività illecita

del compagno, mal si comprende per quale ragione ancora il 3 giugno gli abbia

fornito del denaro.

E

che “g” significhi grammi e non giorni come ha preteso la AC 2 in occasione del

suo verbale del 28.12.04 appare del tutto evidente: intanto a __________ lei

stessa ha detto che non chiedeva di pagarle la camera ed in secondo luogo la

pigione che praticava per gli ospiti del soccorso operaio era di fr. 450 al

mese e non già di fr. 9'000.- per 150 giorni. D’altronde mal si comprende come

si possano prestare dei soldi per il pagamento di una camera che lei stessa ha

messo a disposizione.

c)

Che il 27.4 AC 1 abbia ricevuto proprio l’importo

di fr. 7'000 dalla AC 2, trova conferma nell’all. 7 al citato verbale laddove,

in basso cerchiato, è indicato: “100 g Fr 7000 27.4” con la firma dello

stesso AC 1.

d)

La stessa AC 2 precisa nel suo verbale del

28.12.04 che le annotazioni sui citati allegati sono di suo pugno. In queste

annotazioni vi è concordanza di date fra l’indicazione 03.06.04 per fr. 9'000.-

e gr. 150 e quella per la data 27 aprile 2004 per fr. 7'000.- con la firma “__________”,

il quale ha confermato che si tratta di uno dei prestiti ricevuti dalla donna. Tali

circostanze confermano l’attendibilità delle affermazioni del AC 1, al di là

delle sue goffe ritrattazioni in occasione del suo ultimo verbale di polizia.

Peraltro nell’all. 7 vi sono due indicazioni relative ad altrettanti prestiti di

fr. 5'000.- che, assommati ai 9’000.- ed ai 7'000.- già citati conducono a fr.

26'000.-, somma poco distante ai 27/28'000.- dichiarati da AC 1.

e)

Va inoltre aggiunto che vi è ulteriore

correlazione fra quanto indicato su detti foglietti e la logica dell’intera

attività del AC 1 e meglio: in un primo tempo, nell’aprile 2004 ha avuto

bisogno dei primi prestiti e quindi si è rivolto alla AC 2. Comperando a 60/70

fr. il grammo come ha dichiarato e vendendo a 90/100.- realizzava un certo

profitto. Questo profitto gli permetteva da un lato di rimborsare il prestito e

dall’altro di racimolare qualche migliaio di franchi per lui. Così si spiega

perché, in occasione della fornitura del 16 maggio 2004, non ha avuto bisogno

del prestito della AC 2, per poi riprendere a far capo ai finanziamenti della

donna il 3 giugno successivo. Ad ulteriore dimostrazione della fedefacenza

della chiamata in correità del AC 1 vi è infine la circostanza che proprio

quando si recò a Zurigo, nell’aprile 2004, lo fece per andare a pagare i

fornitori e, proprio nell’aprile 2004, sono iniziati i finanziamenti di AC 2:

"Non

avevo però denaro contante e quindi ho chiesto ad AC 2 se poteva finanziarmi un

primo acquisto a Zurigo. Lei mi ha dato fr. 4'000.- sapendo, così come negli

ulteriori suoi finanziamenti, come le cifre prestate sarebbero servite per

pagare in parte le precedenti forniture e in parte acquistarne di nuova". (Verbale MP AC 1 1.12.04)

f)

Alla luce di quanto suesposto, al di là di ogni

ragionevole dubbio, questo giudice ha raggiunto il cristallino convincimento

che la AC 2 sapeva di finanziare il AC 1 nella sua attività di spaccio di

cocaina. Poco importa che non fosse al corrente di chi fossero gli acquirenti,

a chi fosse destinato lo stupefacente e quanti soldi ne ricavava.

Consequenzialità di soldi, di quantità e di tempo rendono certa la circostanza

che ella sapeva che AC 1 la comperava con i suoi soldi e la rivendeva.

g)

Resta il problema dell’entità del finanziamento. A

mente di AC 2 si sarebbe trattato di soli fr. 10'000.- perché “erano sempre

quelli che giravano”. A torto. Innanzi tutto è la stessa AC 2 ad affermare

davanti al PP che tutto quanto usciva, nel senso che veniva prestato a AC 1,

doveva rientrare. Ora, pur ammettendo che ciò sia stato il caso, quantunque i

conteggi di cui agli allegati al citato verbale indichino il rimborso dei soli

fr. 5'000.- prestati il 2 aprile 2004, poco importa se la fonte fossero sempre

gli iniziali fr. 10'000.-: una volta ricevuto il prestito, AC 1 comprava la

cocaina e la rivendeva, restituendo così la somma mutuata. In occasione della

successiva fornitura ripeteva la stessa operazione e così di seguito per le

quattro per le quali ha avuto bisogno di un finanziamento della AC 2 e meglio

il 2.4.04 fr 5'000.- restituiti in varie tranche entro il 23.04.2004 (all7), il

27.04.04 fr. 7'000.- (all. 7), il 3.06.04 fr. 9'000.- (all. 4) e in data non

precisata altri fr. 5'000.- (all. 7). Il tutto per almeno fr. 26'000.-. Si è

quindi trattato di 4 finanziamenti effettuati di volta in volta. Ciò che, se si

considera il costo di fr. 70.- al gr. che corrisponde all’ipotesi più

favorevole all’accusata (AC 1 ha infatti riferito che la comperava ad un prezzo

variante fra i 60 e i 70 fr. Il g.), corrisponde ad un finanziamento

dell’acquisto di oltre 370 g. di cocaina. Con il che, fatta la canonica tara al

10%, si ha che AC 2 ha finanziato un traffico di almeno 37 grammi puri di

cocaina, che configurano un'infrazione aggravata alla LFStup (il limite dei 18

grammi essendo ampiamente superato), commesso intenzionalmente e non già, come

preteso dalla difesa, per negligenza.

8. Quo

all’imputazione di cui al punto 8 dell’atto di accusa va premesso che la stessa

non ha avuto influenza pratica sulla commisurazione della pena, trattandosi di

una fattispecie che, presa a sé stante, appare trascurabile per rapporto al

volume del traffico finanziato dalla donna e indicato al N. 7 dell’atto di

rinvio a giudizio. Detto questo l’accusa va confermata per le seguenti ragioni.

a) AC

1 davanti al PP il 1.12.2004 (AI 78, p. 5) ha

dichiarato quanto segue:

"…

Allegato 4: dichiaro ora quanto segue dopo che mi sono state contestate

le frasi “messi qui 300.- dati da __________ il 17.07” e sotto “messi qui i

300.- di __________ il 12.08.”. Per il primo __________ si tratta del mio

acquirente a cui avevo dato prima 3 grammi di cocaina. E’ venuto a casa a dare

i soldi e li ha dati ad AC 2 che ne sapeva la causale. Dichiaro che AC 2 non ha avuto nessun contatto con

gli altri miei acquirenti (Patric e ZE). Ripeto, malgrado lo scetticismo del

Magistrato, che AC 2 non ha mai venduto. Per il secondo __________ differente

dal primo dichiaro che è uno che abitava da AC 2. Io avevo visto questo __________

consumare della cocaina e quindi gli ho venduto 3 grammi. Si tratta di un altro

mio acquirente di cui mi scuso non essermi ricordato. Questo __________ i soldi

per l’acquisto li ha poi dati ad AC 2…”.

In

merito al suddetto capo di imputazione si legge ancora nel verbale di polizia

del AC 1 del 6.12.2004 (all. 17 AI 90) quanto segue:

"…D Chi

sono questi “__________”, persone a cui avrebbe venduto della cocaina? Conosce

i loro cognomi o può dirci altro in maniera che li possiamo identificare?

R il

primo __________, che ha solo sniffato cocaina una volta con me, abitava con AC

Considerandi

2.

a casa sua. parlava italiano. Dovete chiederlo a AC 2.

Il

secondo __________, l’ho incontrato al parco Ciani dopo aprile/maggio 2004. Gli

consegnavo la cocaina a Cassarate, vicino alla Migros, nel parco giochi. In

totale gli ho consegnato circa 35 grammi di cocaina. Lui mi deve ancora del

denaro, ma non ricordo quanto. Io gli rifornivo di gr 5 o 10 alla volta.

L’ultima consegna era di gr 17 e mi ha dato solo 300/400.- franchi. perciò

calcolando che la vendevo a fr 90.- il grammo, mi dovrebbe dare perciò ancora

un migliaio di franchi. E’ un tipo grosso, dovrebbe lavorare nella zona di Stabio.

Non so dare altre precisazioni. Era lui che mi telefonava sul mio telefonino

(non ricordo quale numero) e mio chiedeva ad esempio “7 ragazzi” ed io glieli

portavo all’appuntamento […]

D Quanta

cocaina ed a chi AC 2 ha venduto in sua assenza?

R AC

2.

non ha mai venduto cocaina per me. Ha solo preso fr. 300.- da __________ in

mia assenza. Potrebbero anche essere i soldi dell’affitto. Sono confuso…”

b) La AC 2 ha contestato l’imputazione in oggetto. Si legge infatti nel

verbale di polizia 6.12.2004 (all. 27 AI 90):

"…D Prendo

atto che dall’inchiesta risulta che io avrei anche venduto della cocaina in

assenza di AC 1 incassando denaro contante; a chi ha venduto cocaina; quante

volte? quanto ha incassato?

R Non

è vero nulla.

D Conosce

due distinte persone di nome __________, clienti di AC 1 per acquisti di

cocaina? Uno avrebbe abitato anche a casa sua.

R No,

ne conosco con questa storia.

D Prendo

atto che dall’inchiesta risulta che io avrei ospitato a casa mia, un certo __________.

Chi è questa persona?

R Conosco

un certo __________, che ha abitato a casa mia. Me lo aveva portato suo padre,

è rimasto qualche mese, ma non ricordo più il cognome. Aveva un cognome strano.

Non c’entra nulla con questa storia.

D Prendo

atto che dall’inchiesta risulta che questo __________, al quale lei dava

ospitalità, era anche consumatore di cocaina e che l’avrebbe anche pagata per

acquisti di questa droga. Cosa risponde?

R Non

è vero…”.

Si

legge ancora nel verbale di polizia della donna 9.12.2004 (all. 28 AI 90, p.

3):

"…D Come

si chiamava di cognome questo __________, che ha ospitato a casa sua? Quanto ci

è rimasto? Quanto la pagava per il vitto e l’alloggio?

R Non

so il cognome. Pagava fr 550.- al mese e d è rimasto da ottobre 2003 a fine

febbraio 2004.

D Lei

vuole farci credere che non conosce questo __________ di cognome, dopo che lo

ha ospitato a casa sua per 5 mesi? Lo vuole forse proteggere da qualcosa?

R Non

mi ricordo. Aveva un cognome strano ma italiano…”;

e davanti al PP il 28.12.2004 (AI 32):

"…ADR: per

ribadire che non so il cognome __________ da me ospitato da ottobre 2003 a

febbraio 2004. Dichiaro che non ho ospitato altri __________.

Il Magistrato rimane

sorpreso del fatto che non mi ricordi il nome di questa persona e ciò anche

perché risulterebbe, sempre a dire del __________, che io ebbi a ricevere da

questo __________ dei soldi a seguito di una vendita di cocaina che __________

gli avrebbe fatto.

ADR: che contesto quanto detto da __________.

Io non ho mai ricevuto da nessuno un qualsivoglia importo a seguito di una

vendita di cocaina fatta da __________

[…]

In merito all’all.

4, rispondendo alle contestazioni del Magistrato dichiaro:

-

che è mia la scrittura relativa alla consegna in due occasioni di fr. 300.-

da parte di __________. Solo in un caso ho ricevuto questi soldi ma non come

dice __________, e lo contesto, come suo pagamento di cocaina che lui gli aveva

dato, ma perché __________ doveva pagarmi fr. 300.- per spese di telefono. Si

tratta sempre __________ di cui non mi ricordo il cognome. Questa questione non

c’entra niente con questa storia…”.

c)

Ora sia le affermazioni di AC 1 che, come visto,

sono apparse credibili, prima del goffo dietrofront fatto per tentare di

salvare la compagna ma che non ha sortito effetto, le sue dichiarazioni

trovando ampio riscontro nella documentazione rinvenuta presso l’abitazione

della donna, sia la dicitura usata dalla AC 2 non lasciano dubbi: nell’all. 4

la stessa utilizza

per

ben due volte l’espressione “messi qui i 300.-“. Ciò non può che configurare

una comunicazione al AC 1 avente lo scopo di informarlo che __________ aveva

pagato il dovuto e che lei aveva messo lì i soldi, mentre, al di là del

disordine con cui sono stati redatti tutti gli allegati rinvenuti in casa, essi

appaiono piuttosto chiari allorquando si trattava dei prestiti laddove veniva

indicata proprio la dicitura "prestito" con tanto di firma del AC 1

(cfr. all. 7). A ciò aggiungasi che tutte le indicazioni indicate su quella

busta si riferivano ad attività di spaccio di cocaina. D’altro canto se fosse

vero che si tratti di soldi depositati da __________ per la camera mal si

comprende come la donna non abbia da un lato usato l'espressione

"ricevuti" e dall'altro non abbia fornito migliori informazioni sull’identità

di questo __________ (chi fosse il padre, da dove veniva), la cui esistenza

nemmeno lei ha posto in dubbio, così da permetterle di eventualmente esperire

un accertamento diretto. Del resto visto il lungo tempo che questi è rimasto a

casa sua e dato che era noto che consumava cocaina, ben si comprende che la AC

2.

non abbia piuttosto voluto rivelarne l'identità.

Ne

discende che anche tale imputazione merita conferma.

d)

Per il resto l’accusa di cui al n. 9 dell’atto di

accusa non merita migliori osservazione senonchè i fatti sono ammessi così come

esposti nell’atto di rinvio a giudizio.

9.

Giusta

l’art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale,

alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita

anteriore e delle sue condizioni personali. L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre

che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo

condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura

adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar

oltre al massimo legale della specie di pena. La gravità della colpa è il

criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in

considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del

proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di

esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o

reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in

particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale,

l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli

eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la

perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione

prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV

112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia

quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF

122.

IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono

nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto

discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito

spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF

19.

giugno 2003 in re M.)

Per il resto è appena il caso di ricordare che

nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di

apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la

sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei

all’art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima

norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso

di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S.).

La colpa di AC 2 va considerata di una certa

gravità. Ora, è ben vero che non ha agito per scopo di lucro ma senz’altro

mossa da sentimenti autentici di affetto nei confronti del giovane compagno,

tuttavia da una persona della sua età ci si deve attendere maggiore senso di

responsabilità. Donna non certo di primo pelo, non ha esitato a finanziare

l’amico sapendo che trafficava cocaina, la cui pericolosità per la salute

pubblica è fatto notorio. Né vanno banalizzati i suoi precedenti, quantunque

riferiti a casi ancora ritenuti delle bagattelle siccome sfociati in decreti di

accusa, fatta salva la condanna pronunciata dalle autorità italiane quantunque

piuttosto lontana nel tempo.

A ciò aggiungasi un atteggiamento processuale

poco responsabile, di diniego delle proprie responsabilità, segno di scarsa

volontà di emendamento. Non da ultimo non deve nemmeno essere banalizzato il

consumo di marijuana, considerata l’età matura dell’accusata.

A suo favore sono stati considerati il fatto che

è una donna che ha sempre lavorato, nonostante le vicissitudini famigliari, le

sue attuali condizioni di salute ancora precarie a seguito di un incidente domestico

che ha comportato il suo ricovero in ospedale per quasi una settimana (doc.

dib. 5) e dal quale non sembra essersi ancora completamente rimessa nonché una

situazione professionale che appare, per il futuro, senza grandi prospettive

ciò che, alla sua età, deve essere visto più come una punizione ulteriore e non

già quale elemento di prognosi negativa.

Tutto ben ponderato una pena di quattordici mesi

di detenzione appare senz’altro giustificata e conforme ai cennati dettami

dell’art. 63 CP.

Non sussistendo impedimenti oggettivi, il

magistrato d’accusa peraltro nemmeno essendosi opposto, nulla osta a porre la

pena al beneficio della sospensione condizionale per due anni.

10.

Resta la questione delle confische.

a)

Quo al denaro liquido in sequestro deve valere che

l’atto di accusa indica siccome di spettanza di AC 1 sia l’importo di fr.

8'060.- sia quello di euro 690.-. Ciò è dovuto al fatto che tali somme sono

state rinvenute presso l’abitazione della coppia in occasione dell’arresto del AC

1: fr. 3'070.- trovati nel salotto e fr. 4'990.- in bagno. Fatto sta che la __________

ne rivendica la proprietà.

b)

AC 1 inizialmente ha dichiarato che solo fr.

1'840.- erano provento della sua attività di spaccio (AI 28 e 29). In occasione

del suo verbale del 1.12.04 davanti al PP ha poi riconosciuto che la totalità

degli importi sequestrati, euro compresi, provengono dalla vendita di cocaina,

senza escludere che una parte possa derivare dalla pigione della camera

affittata da AC 2 ad un albanese (cfr. anche verbale PS 06.12.04).

c) La AC 2 non ha saputo precisare quanto denaro contante ci fosse a

casa sua, rivendicando comunque la proprietà sia degli Euro sia dei franchi

svizzeri e precisando trattarsi di denaro derivante dagli stipendi, dai

risparmi e dagli affitti (verbale

polizia 3.9.2004). Aggiunge nel verbale di polizia 9.12.2004 che il denaro che

girava per casa, da lei poi messo in bagno, non ha niente a che fare con i

prestiti fatti a AC 1.

Il

28.12.2004

(AI 32) la AC 2 riferisce poi che solo una parte dei soldi

sequestrati era provento dell’attività illecita del AC 1, e meglio:

"…solo

una parte di questi soldi era provento dell’attività illecita di __________

ossia quelli sulla destra del mobiletto in sala. Non so quanti erano. Gli altri

importi sono invece leciti ed erano messi sulla sinistra del mobiletto, in un

cofanetto su una bilancia elettronica e in un barattolo su una cassapanca sulla

prima rampa di scale.

Sul mobiletto sulla

sinistra vi era un determinato importo che non ricordo ma che proveniva dal

resto del mio salario. Nel cofanetto c’erano circa fr. 3500.-- in tre pezzi da

fr. 1000.-- (mio salario) e fr. 550.-- dati da un inquilino quale pigione. Non

so quanti soldi c’erano nel barattolo. Erano importi provenienti da mia madre e

mia sorella sotto forma di regalo. Erano soldi che avevo ricevuto da diverso

tempo come regali per Natali e compleanni…”.

d)

E’ stato accertato che il denaro sequestrato è

risultato fortemente contaminato dalla cocaina e meglio che presenta una

quantità molecolare altissima della sostanza (all. 59 AI 90). Lo stesso AC 1

ha, come visto, ammesso che si tratta in gran parte di soldi provento dai suoi

traffici.

Ulteriore elemento

indiziante, anche solo per un importo parziale, lo fornisce il luogo di

ritrovamento: cosa ci facesse, in bagno, la somma di quasi 5 mila franchi, non

ha spiegazioni se non nell’intenzione del AC 1 di nasconderli.

A tale riguardo poco

importa se, come ha riferito il teste __________ in aula, AC 2 “aveva sempre

soldi un po’ da tutte le parti” financo fr. 500.- sotto il tappeto (verb. dib.

p. 3): a parte il fatto che egli ha parlato di cifre inferiori, fino a fr.

2'000.-, ciò che è determinante è che il denaro sequestrato, come riferito da AC

1, era in gran parte suo di lui, frutto del suo traffico di stupefacenti come

del resto conferma l’alta quantità molecolare di cocaina rinvenuta sulle

banconote.

e)

AC 2 ha prodotto (AI 40 e doc. dib. 3) alcuni

biglietti di auguri di buon compleanno che, uniti alla dichiarazione del figlio

(doc. dib. 4) secondo il quale sarebbe “usanza famigliare fare regali in soldi

così da permetterle di poterli spendere come meglio credeva”, dimostrerebbero

che essa aveva disponibilità di denaro liquido in casa. Ancora una volta la

circostanza si rivela inconsistente. Questo giudice non pone in dubbio che la

donna possa anche aver ricevuto dei regali d’uso in denaro, ma da lì a fondare

la circostanza che sia la legittima proprietaria di quello sequestrato al AC 1

in casa sua ne passa. Innanzi tutto si tratta quasi tutti di bigliettini,

peraltro risalenti al 2001, ossia all’anno in cui ella compì i 50 anni, salvo

un paio che si riferiscono al 2003, mentre il sequestro è avvenuto nel

settembre 2004, che non provano alcunché e meglio che si tratterebbe di regali

di una certa consistenza. Ora, già l’entità dell’importo del denaro sequestrato

esclude che si possa trattare di soldi ricevuti in regalo. D’altro canto è pure

emerso che la donna disponeva di un conto postale su cui aveva una certa

disponibilità, di guisa che è fuori da ogni logica che ella tenesse in casa

somme così ingenti per un periodo così prolungato. Il fatto che tenesse, come

riferito dal teste in aula, in casa, in modo disordinato, anche un paio di

migliaia di franchi non muta alcunché alla sostanza che quel denaro, intriso di

cocaina, era di provenienza illecita.

Lo stesso discorso

vale per l’importo di fr. 10'162.- ricevuto quale riscatto di una polizza di

assicurazione sulla vita, lo stesso essendo intervenuto ben 3 anni prima il

sequestro del denaro a AC 1, e meglio il 21 agosto 2001 (doc. dib. 2).

f) Facendo un calcolo, quantunque approssimativo del giro di affari

di AC 1 si ha che nel periodo oggetto del presente procedimento ha acquistato

cocaina per almeno 670 grammi ad una media di fr. 65 il grammo, per poi

venderla ad una media da 90.- a 100.- franchi il grammo. Da questi occorre

dedurne almeno 62 che corrispondono ai 32 consumati sommati ai 24 sequestrati ed

ai 6 offerti. Il giro di affari è quindi pari a ca. fr. 54'000.- incassati a

fronte di ca. CHF 43'000.- spesi. Se a questa differenza di fr. 11'000.-

vengono dedotti fr. 4'000.- per forniture che ZE non gli ha pagato (cfr.

verbale PP 29.9.04), si ottiene l’importo di fr. 7'000.- che corrisponde

all’incirca a quanto AC 1 ha ricavato al netto dal suo giro d’affari, dedotti

fr. 1'700.- che vengono qui sotto riconosciuti siccome di proprietà della AC 2

(let. g). Il tutto ad ulteriore elemento che rafforza l’attendibilità del dire

dello stesso AC 1 circa la provenienza del denaro rinvenuto in casa e a lui

sequestrato.

g)

Per il resto questo presidente dà atto

all’accusata di aver dimostrato che il 31 agosto 2004 le è stato versato il

saldo dello stipendio pari a fr. 1'700.- come da ricevuta di medesima data

prodotta con l’AI 40, in guisa di che, il sequestro essendo intervenuto solo

l’8 settembre successivo, può ritenersi verosimile che quella parte del denaro

sequestrato sia proprio il suo stipendio. D’altronde lo stesso AC 1 non ha

escluso che parte di quei soldi potessero essere della AC 2, anche se li ha

riferiti all’incasso dell’affitto della camera - del resto lui non si occupava

della contabilità dei proventi leciti della compagna e può benissimo aver

confuso le cose, essenziale restando che secondo lui una parte potesse essere

della donna - mentre la circostanza che anche quelle banconote fossero sporche

in modo perlomeno anomalo di cocaina, si spiega semmai con il fatto che siano

entrate a diretto contatto con le altre. Ne discende che a AC 2 può essere

restituita la somma di fr. 1'700.- da cui vanno però dedotti i costi

processuali.

h) Infine nulla osta alla confisca di tutto quanto in sequestro, ivi

compresa la pipa ad acqua, trattandosi di corpus sceleris, e meglio di mezzo

utilizzato per fumare marijuana.

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente

a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.2.1, 2.2;

B. per AC 2

affermativamente a tutti i questi tranne ai quesiti no. 1.1.1, 1.1.2,

1.1

, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3;

C. negativamente

al quesito 10, parzialmente affermativamente al quesito 1 e positivamente a

tutti gli altri quesiti;

visti gli art. 18, 21, 25,

36, 41, 55, 58, 59, 63, 68 e 69, 160, 253 CP;

19.

e 19a LS;

23.

LDDS;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina

che sapeva o doveva presumere

essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato:

1.1.1

a Lugano, nel

periodo marzo 2004 / 08.09.2004

ripetutamente venduto almeno 608 grammi di

cocaina;

1.1.2

a Lugano, nel periodo marzo 2004 / 08.09.2004

ripetutamente offerto gratuitamente 6 grammi di

cocaina;

1.1.3

a Lugano-,

nel periodo 01.10.2002/8.9.2004 ripetutamente procurato a AC 2 che gli aveva

anticipato i soldi 20 grammi di marijuana;

1.1.4

a Lugano-__________,

nel periodo 01.10.2002/8.9.2004 ripetutamente offerto gratuitamente a AC 2

80.

grammi di marijuana;

1.2

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

per avere, a Chiasso, il 09.12.1999, usando

inganno,

indotto i competenti funzionari pubblici ad

attestare in un permesso d’asilo, contrariamente al vero,

che le sue generalità erano:

__________, nato il 12.10.1982 a __________ (India);

1.3

ripetuta

ricettazione

per avere, a Lugano, nel corso dell’estate 2004,

in due occasioni acquistato da un cittadino russo

non meglio identificato un apparecchio

fotografico digitale

Casio Exilim 4.0 con carta memoria al prezzo di

Fr. 120.-

nonché un apparecchio fotografico di marca

sconosciuta al prezzo di Fr. 150.-,

sapendo o dovendo presumere come gli stessi fossero stati ottenuti

mediante un reato contro il patrimonio;

1.4

infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.4.1

per essere entrato illegalmente in Svizzera, da zona boschiva

in territorio di Chiasso, in almeno sette

occasioni,

nel periodo 08.12.1999, al 29.04.2004;

1.4.2

per avere

illegalmente soggiornato in Svizzera,

segnatamente a Lugano-__________,

nel periodo 06.07.2004 / 08.09.2004,

senza essere in possesso di validi documenti di

legittimazione;

1.5

contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri

per

avere, a __________,

nel periodo 15.06.2004 / 31.08.2004,

svolto attività lucrativa quale lavapiatti presso

un esercizio pubblico senza essere in possesso del richiesto permesso

di Polizia degli stranieri, con un dichiarato suo

compenso

di Fr. 2'000.-;

1.6

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano, __________, Lugano-__________ ed in

altre località

del Luganese, nel periodo 1.10.2002 / 8.9.2004

consumato personalmente un imprecisato

quantitativo di cocaina (ma almeno 32 grammi), di marijuana (ma almeno 86

grammi) e di hashish (ma almeno 10 grammi),

nonché per aver detenuto sulla sua persona, il

08.09

,

23,89 grammi netti di cocaina (con un grado di

purezza medio

del 50%), destinati al suo consumo personale,

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

AC

2.

è autrice colpevole

di:

2.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina

che sapeva o doveva presumere

essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzata,

a Lugano-__________, nel periodo 2.4.2004 /

3.6

, ripetutamente finanziato l’acquisto da parte di AC 1

di almeno 370/390 grammi della cocaina di cui sub

punti 1.1.1

e 1.1.2 consegnandogli in quattro distinte

occasioni un importo complessivo di Fr. 26'000.-, sostanza che l’accusata sapeva o doveva presumere sarebbe stata

successivamente destinata alla vendita a terzi;

2.2

complicità in infrazione alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzata,

a Lugano-__________, nel periodo

17.07

/12.08.2004,

in due occasioni intenzionalmente aiutato AC 1 nella

vendita di 6 grammi della cocaina di cui sub punti 1.1.1. e 1.1.2, incassando

da due acquirenti il relativo complessivo importo

di fr. 600.-, somma successivamente messa a

disposizione di AC 1;

2.3

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata,

a Lugano-__________ ed in altre località non

meglio precisate,

nel periodo 1.10.2002/6.12.2004, consumato

personalmente

un imprecisato quantitativo di marijuana,

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

3.

Di

conseguenza

3.1

AC 1 è

condannato:

3.1.1

alla pena di

18.

(diciotto) mesi di detenzione, a valere parzialmente quale pena addizionale

a quella di cui al DA 3.5.2004 del Ministero pubblico di Lugano, nella quale è

computato il carcere preventivo sofferto;

3.1.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di 10

(dieci)

anni.

3.2

AC 2 è

condannata:

3.2.1

alla pena di

14.

(quattordici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta ai condannati è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 5 (cinque) anni per AC 1 e di 2 (due) anni per AC 2.

5.

E’

revocata la sospensione condizionale della pena di 8 giorni di detenzione

inflitta a AC 1 in data 3.5.2004 dal Ministero pubblico di Lugano.

6.

E’

ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione dell’importo di

fr. 1'700.- e del PC portatile HP Papillon restituiti a AC 2, dedotte la tassa

di giustizia e le spese processuali.

7.

La tassa

di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono poste a carico dei

condannati in solido in ragione di 3/5 a carico di AC 1 e di 2/5 a carico di AC

2.

8.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'400.--

Perizia fr. 492.--

Teste fr. 44.40

Spese

diverse fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 50.--

fr. 2'586.40

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 300.--

Inchiesta

preliminare fr. 840.--

Perizia fr. 295.20

Spese diverse fr. 100.--

Teste fr. 26.60

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 30.--

fr. 1'591.80

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 200.--

Inchiesta

preliminare fr. 560.--

Perizia fr. 196.80

Teste fr. 17.80

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 20.--

fr. 994.60

============

Intimazione a:

terzi implicati

IE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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