72.2005.35
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15 febbraio 2007Italiano28 min
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Numero d'incarto:
72.2005.35
Data decisione, Autorità:
15.02.2007, PENAL
Titolo:
Infrazione aggravata alla LStup (venduto 1 kg di cocaina) - complicità in infrazione aggravata alla LStup (aiutato nell'acquisto e vendita di almeno 820 gr di cocaina) - riciclaggio di denaro (circa CHF 4'000.--) - trascuranza degli obblighi di mantenimento
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
COMPLICITÀ O CORREITÀ
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
RICICLAGGIO DI DENARO
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 25 CPS
art. 217 CPS
art. 305bis CPS
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2005.35
72.2007.9
Lugano,
15 febbraio 2007/ap
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Corte delle assise criminali
composta dei giudici:
Mauro Ermani (Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 3
AS 4
AS 5
AS 6
con la segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
Conviene oggi nell’aula penale di questo palazzo di
giustizia
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 20 febbraio 12 marzo 2004;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e
meglio per avere, senza essere autorizzato,
a Quartino, Cadenazzo, Bellinzona, Minusio, S. Antonino, Gudo, Camorino
ed in altre imprecisate località,
nel periodo fine anno 2002 – 20 febbraio 2004,
venduto, in più occasioni, in prevalenza a credito, a vari
spacciatori e/o tossicodipendenti locali e segnatamente a __________ ed altri
non meglio identificati, complessivamente almeno 1 kg. di cocaina, con grado di
purezza indeterminato, sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, al prezzo variante
tra fr. 80.- e fr. 150.- il grammo,
sostanza previamente acquistata a credito, a Cadenazzo,
Bellinzona, Gudo e Camorino, da __________, sottoforma di ovuli da ca. 10
grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 65.- e fr. 90.- il grammo;
2. complicità in infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e
meglio per avere, senza essere autorizzato,
a Cadenazzo, nel periodo novembre 2002 – maggio 2003,
in più occasioni, intenzionalmente aiutato __________, fratelli
della sua compagna e convivente __________, nell’acquisto e nella vendita di
almeno 820 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, a vari
tossicodipendenti locali,
e meglio per avere:
2.1 nel periodo ottobre
2002 – febbraio 2003,
ospitato, nel suo appartamento di __________, i fratelli __________,
consentendo loro di ricevere, depositare e custodire la cocaina fornita loro in
particolare da __________, nonché di effettuare le loro vendite di cocaina a
vari spacciatori e/o tossicodipendenti e segnatamente a __________;
2.2 nel periodo marzo –
maggio 2003,
agendo sia singolarmente che con la collaborazione di __________,
in più occasioni, incassato da __________, almeno fr. 7'800.-, denaro che
quest’ultimo doveva ai fratelli __________, per il pagamento della cocaina vendutagli;
importo che in seguito inviò, come convenuto, a __________,
tramite una donna dominicana non identificata;
3 riciclaggio di denaro
per avere,
a Locarno e Bellinzona,
nel periodo 29 marzo – 6 agosto 2003, in almeno sette occasioni,
compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento
dell'origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr. 3'905.-,
somma che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine, segnatamente
dall'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti commessa da __________,
importo che, agendo su richiesta e secondo le loro direttive,
facendo da prestanome, fece trasferire a __________ ed in __________, tramite
bonifici della __________, a beneficio di __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 19
cifra 2 LS e 305bis cifra 1 CP;
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa 34/2005 del 21 marzo 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
Inoltre prevenuto colpevole di:
trascuranza
degli obblighi di mantenimento
per
avere,
a
Bellinzona,
nel
periodo 1.12.2002-30.09.2006,
omesso,
benché ne avesse i mezzi o potesse averli per farlo,
di
prestare gli alimenti dovuti a favore dei figli __________ (1999) e __________
(2001), conformemente a quanto stabilito con la convenzione
sull’obbligo di mantenimento dei minori e sul diritto alle relazioni personali
del 1.10.2001 (ratificata dalla Commissione tutoria regionale di __________ il
16.10.2001), per un importo complessivo di Frs. 47'356.-;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;
e
meglio come descritto nell’atto d’accusa aggiuntivo 9/2007 del 19 gennaio 2007,
emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico .
§ L'accusato AC 1 assistito dal
difensore d'ufficio (GP) avv. dr. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle 09:30 alle 16:10
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale afferma che il mercato di cocaina in Ticino è allentante, rilevando in
particolare che l'inchiesta __________ - iniziata nel mese di novembre 2003,
nell'ambito della quale sono state, tra l'altro, arrestate 25 persone - ha
messo in cattiva luce i cittadini dominicani. Evidenzia che i fatti non sono
contestati da parte di AC 1, tantomeno le imputazioni di cui all'atto di
accusa.
Sottolinea poi alcuni
aspetti, affermando che AC 1 è uno spacciatore puro, che non ha mai fatto uso
di stupefacenti, che è quasi un salutista e che non esita a vendere cocaina. Ha
avuto un guadagno facile, il business funzionava, ciò che gli permetteva di
fare una bella vita, senza troppi sforzi. Ha dapprima iniziato da spacciatore
puro e poi entra nel business e aiuta anche gli stessi fornitori, ospitandoli a
casa sua dove abitavano la di lui compagna e i bambini. Ha dato un aiuto ai
fratelli __________ e ha fatto l'esattore, attivandosi da __________ per
incassare i soldi, il quale, a dire di quest'ultimo, sarebbe stato minacciato
con una pistola giocattolo. Nell'ambiente si sapeva che l'accusato era vicino
ai fratelli __________. Il passo successivo è stato quello di aiutare queste
persone a riciclare il denaro all'estero. Ritiene che sono fatti gravi per una
persona come AC 1, che aveva una formazione, che ha potuto venire in Svizzera
per acquisirne la nazionalità e che non si è fatto riconoscere il suo diploma,
poiché non fa parte della sua natura. Oggi AC 1 ha 27 anni, con tre figli a
carico. Due relazioni con due differenti donne, importando quindi la mentalità
di __________, invece di adattarsi ai nostri costumi e alle nostre leggi. Lo spaccio
si è concentrato soprattutto nel 2003, vi è stata una disponibilità importante
in poco tempo, aveva a portata di mano subito il cliente, __________, al quale
ha fornito tutta la cocaina di cui è in possesso, agendo esclusivamente a scopo
di lucro. Ha attestati di carenza beni per un importo di fr. 100'000.--, non ha
fatto altro che accumulare debiti, non ha un lavoro fisso e non si è impegnato
in altro, pur sapendo di dover mantenere i suoi figli. Ha iniziato a lavorare
solo negli ultimi mesi, pagando qualche contributo alimentare. Ha approfittato
della sua situazione, sapendo che c'è il Cantone che interviene
(disoccupazione, assistenza). AC 1 si è inserito e mosso bene nell'ambiente ed
aveva capito che i fratelli __________ stavano un po' mollando, ha sfruttato
subito le sue conoscenze, dimostrando di saperci fare, agendo con scaltrezza,
in maniera disinvolta, sapendo assumere tutti i ruoli.
Circa la commisurazione
della pena ritiene che occorre tenere conto della sua collaborazione sin dal
momento del suo arresto, ma del resto non poteva fare altro, in quanto
sapeva che la polizia lo stava aspettando. È
uscito dopo 21 giorni di carcere preventivo,
voleva uscire promettendo che avrebbe risolto tutti i suoi
problemi, ma in realtà questi problemi non sono stati risolti e
se ne sono accumulati degli altri. Ha comunque venduto 1 kg di
cocaina di buona qualità, mettendo in pericolo la salute di diverse
persone. Il suo unico scopo era quello di ottenere denaro
per garantirsi un buon tenore di vita, senza troppi sforzi. Ritiene
altresì che va tenuto conto del suo comportamento egoistico,
in quanto vedeva i suoi amici che consumavano cocaina
e ciononostante vendeva loro la sostanza, senza alcuna esitazione.
Occorre infine tenere conto degli altri partecipi dell'inchiesta
coccinella. Afferma che non può beneficiare della scemata
imputabilità, non avendo consumato e non consumando
cocaina.
Conclude chiedendo di
confermare integralmente i due atti di accusa e che l'accusato venga
condannato a 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi di detenzione, dedotto il
carcere preventivo sofferto. Postula altresì la revoca della
sospensione condizionale della pena di 30 giorni di
detenzione inflittagli con decreto d'accusa 30.4.2001.
Chiede infine la confisca degli oggetti indicati nell'atto di accusa ACC
34/2005.
§ Il Difensore, il quale non contesta il
contenuto dei due atti di accusa, sottolineando nondimeno la piena
collaborazione del suo assistito, la piena assunzione delle responsabilità e il
fatto che si autoaccusa. Afferma che AC 1 non quantifica al ribasso come fanno
altri spacciatori, rilevando, tra l'altro, che da un suo verbale
d'interrogatorio emerge anche una sua desistenza, a suo giudizio un
atteggiamento anomalo da parte di uno spacciatore. AC 1 ha confessato e
pertanto vi sono gli estremi di un sincero pentimento. Ritiene poi che è
indicativo il contesto in cui decide di delinquere, ossia una difficile
situazione personale, rilevando che dopo il suo licenziamento non ha più
trovato un'attività lavorativa, ha poi ricevuto l'indennità di disoccupazione,
nonostante sia in possesso di un diploma di tecnico di computer. Si è quindi
trovato in difficoltà finanziarie, ha accumulato numerose procedure esecutive
ed ha subito lo sfratto dal suo appartamento. È proprio in questa fase critica
che ha deciso di rivolgersi a __________. Circa il modus operandi di AC 1,
evidenzia che non dispone di una fitta rete di spacciatori, avendo fatto
capo soltanto a due fornitori. Ha avuto difficoltà a piazzare lo stupefacente,
ha recuperato gli importi solo in parte, non è quindi un esperto, spinto
dall'assenza in Ticino dei fratelli __________. Pone poi l'accento sul fatto
che l'accusato ha comunque tenuto una buona condotta, è riuscito a risocializzarsi,
ha trovato un lavoro a __________ presso il Cantiere __________, dove effettua
con entusiasmo anche turni notturni, adducendo che la ditta gli ha prospettato
un'assunzione a tempo indeterminato e che il suo datore di lavoro è contento
della sua prestazione. Ammette, tra l'altro, che il cellulare è una spesa
ingente, precisando nondimeno che è uno strumento di lavoro per tenersi in
contatto con gli operai. Dal profilo affettivo, AC 1 ha una nuova compagna e
una figlia di pochi mesi. Ammette che dovrebbe fare di più per pagare i
contributi alimentari, ben cosciente del fatto che i versamenti effettuati non
sono sufficienti. È vero che guadagna fr. 4'000.-, ma fino a qualche mese fa la
situazione era differente. L'autovettura in suo possesso è in leasing e la
utilizza per recarsi sul posto di lavoro (__________), avendo
dei turni notturni. Rileva pure che AC 1
ha tagliato tutti i contatti con le persone coinvolte in questa
inchiesta, che ha riconosciuto le proprie responsabilità, che ha deciso di
chiudere con quell'ambiente, rilevando inoltre che non ha mai fatto e non fa
uso di stupefacenti, come confermato dalle analisi delle urine, che vi é una
totale assenza di precedenti penali per reati di droga e che è quindi data una
sostanziale incensuratezza. A domanda del giudice risponde che il sincero
pentimento è da considerarsi come attenuante specifica.
Conclude chiedendo che la
pena proposta dal procuratore pubblico sia ridotta in modo consistente,
comprimendola a 24 mesi, sospesa condizionalmente, e che la revoca sia
protratta nel periodo di prova. Non si oppone alla confisca degli oggetti in
sequestro.
La presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle
parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a Quartino, Cadenazzo, Bellinzona, Minusio, S. Antonino, Gudo, Camorino
ed in altre imprecisate località,
nel periodo compreso tra la fine dell'anno 2002 e il 20.2.2004,
venduto, in più occasioni, in prevalenza a credito, a vari
spacciatori e/o tossicodipendenti locali, complessivamente almeno 1 kg. di
cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di ovuli da ca. 10
grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 80.-- e fr. 150.-- il grammo, sostanza
previamente acquistata a credito, a Cadenazzo, Bellinzona, Gudo e Camorino, da
terze persone, sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, al prezzo variante
tra fr. 65.- e fr. 90.- il grammo;
1.1.1. trattasi di infrazione
aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2. complicità in infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a Cadenazzo, nel periodo
compreso tra il mese di novembre 2002 e il mese di maggio 2003, in più
occasioni, intenzionalmente aiutato i due fratelli della di lui compagna e
convivente, nell’acquisto e nella vendita di almeno 820 grammi di cocaina, con
grado di purezza indeterminato, a vari tossicodipendenti locali, e meglio per
avere
1.2.1. nel periodo compreso
tra il mese di ottobre 2002 e il mese di febbraio 2003, ospitato, nel suo
appartamento, i citati due fratelli, consentendo loro di ricevere, depositare e
custodire la cocaina fornita loro da due persone, nonché di effettuare le loro
vendite di cocaina a vari spacciatori e/o tossicodipendenti;
1.2.2. nonché nel periodo
compreso tra il mese di marzo ed il mese di maggio 2003, agendo sia
singolarmente che con la collaborazione di un'altra persona, in più occasioni,
incassato da un terzo, almeno fr. 7'800.--, denaro che quest’ultimo doveva ai
due fratelli, per il pagamento della cocaina vendutagli;
importo che in seguito inviò, come convenuto, ad una terza
persona, tramite una donna dominicana non identificata;
1.2.3. trattasi di complicità in
infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva
o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone?
1.3. riciclaggio di denaro
per avere, a Locarno e Bellinzona, nel periodo compreso tra il
29.3. e il 6.8.2003, in almeno sette occasioni,
compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento
dell'origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr. 3'905.--, somma
che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 34/2005?
1.4. trascuranza degli obblighi
di mantenimento
per avere, a
Bellinzona, nel periodo compreso tra il 1°.12.2002 e il 30.9.2006,
omesso, benché ne avesse i mezzi o potesse averli per
farlo, di prestare gli alimenti dovuti a favore dei suoi due figli, per
un importo complessivo di fr. 47'356.--,
e meglio come
descritto nell'atto di accusa 9/2007?
Considerandi
2.
Ha dimostrato sincero
pentimento?
3.
Può beneficiare della sospensione
condizionale?
4.
Deve subire la revoca della
sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflittagli con
decreto d'accusa 30.4.2001 del Ministero pubblico?
5.
Deve essere ordinata la
confisca di:
5.1
un cellulare marca Sony
Ericson T68i, IMEI no. con carta SIM no. Orange Prepaid;
5.2
una pistola giocattolo RWS
Mod. C225?
Considerato, in fatto ed in diritto
1.
Il curriculum vitae
di AC 1 è riassunto nel suo verbale 21 dicembre 2004 davanti al PP:
"
Sono nato a __________, dove ho frequentato le scuole primarie,
mentre le scuole medie le ho frequentate qui in Ticino, tra __________.
Sono giunto in Ticino nel 1992. Mia mamma era già in Ticino da
alcuni anni a seguito del matrimonio con __________. Non ricordo la data del
matrimonio. Ho una sorella maggiore di un anno e un fratello più giovane di me
di quattro anni. Tutti e tre siamo stati adottati da __________.
Al termine della scuola media sono andato per tre anni a __________,
dove ho conseguito il diploma di tecnico di computer. Sono andato a __________
perché non mi piaceva stare qui anche per i problemi che avevo con il marito di
mia madre.
Sono poi rientrato in Ticino dove ho lavorato per alcune ditte,
come ho indicato nel mio precedente verbale del 9 marzo 2004, a pag. 2.
Attualmente lavoro ancora come meccanico indipendente. Sono in
attesa di un contratto di lavoro per una ditta che si occupa dei lavori di ristrutturazione
della galleria del __________. Mi è stato detto che dovrei iniziare l'11
gennaio 2005, ma sono ancora in attesa del contratto di lavoro.
In questi mesi sono riuscito a vivere grazie al guadagno del mio
lavoro."
Nel frattempo l'imputato ha svolto diversi lavori temporanei
tramite le agenzie di collocamento, percependo a volte pure la disoccupazione,
fino ad esaurire il periodo quadro. Dal profilo famigliare si segnala che è
padre di due bambini nati il 1. aprile 1999 (__________) e il 3 gennaio 2001 (__________),
nati dalla sua precedente unione con __________. Nella relativa convenzione
sull'obbligo di mantenimento è previsto l'obbligo per il padre di versare un
contributo alimentare di fr. 500.- mensili fino al 6° anno di età,
successivamente di fr. 550.-. L'imputato non ha mai pagato con regolarità gli
alimenti che sono stati anticipati dallo Stato. Quest'ultimo ha per finire
presentato regolare querela penale per uno scoperto, il 24 maggio 2005, di
oltre fr. 30'000.-. A gennaio 2007, nonostante impegni formali assunti in tal
senso, AC 1 non ha pagato con regolarità gli alimenti dovuti, cumulando un
debito complessivo di oltre fr. 47'000.-.
Attualmente l'imputato non ha una situazione professionale ben
definita. Pur essendo di formazione tecnico informatico, con diploma dominicano
non riconosciuto dalle nostre autorità, l'imputato non ha mai intrapreso nulla
al fine di farsi riconoscere in Svizzera tale formazione poiché, a suo dire, il
relativo corso di conversione avrebbe implicato una spesa di fr. 2'000.-; ha
quindi preferito non fare sacrifici in tal senso, dandosi poi al traffico di
stupefacenti.
Dal profilo debitorio l'imputato ha accumulato attestati carenza
beni per oltre fr. 100'000.-.
AC 1 ha un precedente per appropriazione indebita, furto e
circolazione nonostante revoca o rifiuto della licenza di condurre per il quale
è stato condannato con decreto d'accusa 30 aprile 2001 a 30 giorni di
detenzione con il beneficio della sospensione condizionale per due anni. I
fatti di cui in rassegna essendo stati commessi durante il periodo di prova, si
pone quindi la questione della revoca di detto beneficio.
2.
Il procedimento a
carico dell'imputato si inserisce nell'ambito dell'inchiesta denominata “__________”,
relativa ad un traffico di importanti quantitativi di cocaina provenienti dal
Sudamerica e poi trasportati in Ticino dall'Olanda.
Per meglio inquadrare la situazione personale dell’imputato
occorre brevemente riassumere i fatti salienti dell’inchiesta. Essa ha infatti
portato alla scoperta di ingenti quantitativi di cocaina importati dall’Olanda,
in particolare da __________ e dalla sua amica __________, che la acquistavano,
a credito, prevalentemente da tale __________. Tra i loro principali acquirenti
vi erano i fratelli __________, il primo a tutt’oggi latitante a __________ e
il secondo già condannato a 3 anni e nove mesi di reclusione da una nostra Corte
delle assise criminali. Tra i principali clienti dei __________ vi era tale __________
che si occupava di poi rivendere la droga al dettaglio fra i vari
tossicodipendenti della zona, tra cui il suo compagno __________. Sia i __________
acquistavano a credito. Il bisogno di cocaina essendo in costante aumento, __________
non ce la faceva a ricavare denaro sufficiente a pagare i suoi fornitori i
quali, a loro volta erano in debito con i loro, il tutto formando una sorta di
catena di Sant’Antonio che ha poi portato alle minacce che hanno indotto il
padre di __________ a rivolgersi alla polizia facendo poi scattare le relative
operazioni delle forze dell’ordine. Per completezza va rilevato che __________
non si è rifornito soltanto dai __________ poiché quest’ultimi, ad un certo
punto erano partiti per __________. Fra i suoi fornitori figurano infatti lo
stesso duo __________ direttamente, tale __________, omonimo dei fratelli che
ha pure venduto cocaina direttamente a __________ e AC 1, compagno di Iris __________,
sorella dei citati fratelli __________.
Ed è proprio in questo ambito che si è inserito il AC 1.
I fratelli __________ essendo partiti per il Sudamerica, egli si
propose a __________ per entrare in affari direttamente con lui assicurandogli
la sua affidabilità. Così, nel febbraio 2003 __________ ha effettuato un
ulteriore viaggio dall'Olanda portando in Ticino 400 gr. AC 1 gli ha pagato il
dovuto nel giro di due settimane, effettuando il pagamento in due rate, una di
19'000 e l'altra di 7'000 franchi. Costatata l'affidabilità di AC 1, nel marzo
successivo, __________ gli ha portato un nuovo carico di cocaina. In quella
circostanza la droga venne espulsa presso l'abitazione del AC 1 il quale pochi
giorni dopo diede al suo fornitore
fr. 9'000.-. AC 1 ha indicato in tre il numero delle consegne
effettuate: 300 gr. in febbraio-marzo 2003, 400 gr. in marzo-aprile 2003 ed
infine 250 gr. in giugno-luglio 2003, il tutto per complessivi 950 grammi. Il
resto che ha venduto per giungere fino al chilogrammo circa, l'imputato se l'è
procurato da tale __________, non parente dei succitati fratelli __________ e
dalla di lui compagna e poi moglie __________.
Per il resto i fatti indicati negli atti d'accusa sono del tutto
ammessi e non necessitano di ulteriori considerazioni, rinviando per una
maggior illustrazione alla redazione stessa dell'atto di rinvio a giudizio che
è riprodotta in entrata.
3.
AC 1 è stato
arrestato il 20 febbraio 2004 ed è rimasto in carcere preventivo fino al 12
marzo successivo.
Se dal profilo della qualifica giuridica, i fatti indicati negli
atti d'accusa e qui confermati, non pongono problemi, in particolare le
infrazioni alla LStup essendo chiaramente aggravate poiché riferite ad un
quantitativo ben superiore ai 18 gr. che, secondo la giurisprudenza, fa da
spartiacque tra l'infrazione semplice e quella aggravata, così come il riciclaggio
di denaro appare pacifico, unitamente al mancato pagamento degli alimenti
dovuti ai figli nonostante avesse avuto la possibilità di pagare
rispettivamente di conseguire un reditto sufficiente a farvi fronte, controversa
è risultata essere la commisurazione della pena, secondo l'accusa da
commisurarsi in 3 anni e 9 mesi integralmente da espiare mentre la difesa ha
chiesto la condanna a 24 mesi interamente sospesi condizionalmente.
4.
Per l'art. 47 n CP
il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la
pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità
dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
La novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2007 non ha
nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena
previsti dalla previgente normativa (FF 1999 p. 1704). La gravità della colpa
resta il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione
numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito
(determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione
del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o
reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in
particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale,
l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli
eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la
perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione
prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV
112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia
quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF
122.
IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono
nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto
discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito
spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF
19.
giugno 2003 in re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base
al criterio della colpa può nondimeno essere diverso secondo la sensibilità
dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere fissata
non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in
re M.).
Per il resto è appena il caso di ricordare che nella
commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento,
le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga
fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP,
disattenda elementi prescritti da quest'ultima norma oppure appaia
esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di
apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S. e riferimenti).
5.
Nella fattispecie ha
da essere ritenuta una colpa molto grave.
Innanzitutto in relazione all'enorme quantitativo di droga
trafficata che è poi finita effettivamente sul mercato degli stupefacenti.
Certo, in questo traffico l'imputato c'è entrato anche perché era legato alla
sorella dei fratelli __________ già attivi in tale commercio, ma è stato AC 1
stesso a voler inserirsi nel traffico, proponendosi al fornitore che
dall'Olanda portava la droga in Ticino. L'imputato è sostanzialmente risultato
essere un lavativo, lavorando poco e preferendo il guadagno facile, grazie al
traffico di droga, al lavoro duro, alla riconversione della sua formazione al
fine di trovarsi un lavoro onesto. Il tutto aggravato dal fatto che è padre di
due bambini, che non è un tossicodipendente e che ben conosceva gli effetti
della cocaina sulla salute delle persone, essendo in particolare amico del __________
le cui condizioni gli erano perfettamente note.
In buona sostanza AC 1 ha saputo ben approfittare dei benefici
delle nostre assicurazioni sociali, molto meno invece ha saputo assumersi
quelle responsabilità che innanzitutto un padre deve assumersi di fronte ai
propri figli così come non ha mai brillato per operatività e dedizione al
lavoro.
A suo favore è stato considerato il fatto di aver conosciuto le
difficoltà tipiche di chi, già adolescente, è stato sradicato dal suo paese e
trasferito in una realtà ben diversa e per certi versi più difficile dal
profilo dell’assunzione delle responsabilità della vita quotidiana. In modo
importante ha poi a suo favore giocato l'ampia collaborazione fornita agli
inquirenti, giudicata immediata, quale segno importante di assunzione di
responsabilità anche se poi, a questa collaborazione non ha purtroppo seguito
un comportamento esemplare che avrebbe imposto il pagamento puntuale degli
alimenti e la completazione della sua formazione rispettivamente un lavoro più
costante e meno saltuario. Tutto ciò ben ponderato la Corte ha ritenuto
giustificata una pena detentiva di 36 mesi, unita alla revoca della precedente
sospensione condizionale.
6.
Per l'art 43 n. CP
il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte
da eseguire non può eccedere la metà della pena. In caso di sospensione
parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da
eseguire devono essere di almeno sei mesi.
La condizionale parziale è un principio che è stato introdotto
dalla novella legislativa entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno per
consentire al giudice di non dover decidere "tutto o niente". La
norma è applicabile allorquando le condizioni della sospensione condizionale
non sono interamente realizzate, dando la possibilità al giudice di frazionare
la pena, nella preoccupazione di accrescere l'effetto preventivo della sanzione
rappresentato dalla porzione di pena da espiare e dal timore di dover espiare
anche il resto.
Nella fattispecie si ha che oggi come oggi la prognosi di AC 1 non
è per nulla positiva. Già la gravità della colpa è rivelatrice di una
personalità assolutamente deresponsabilizzata, pronta ad inserirsi nella
criminalità pur di trarre, senza troppo sforzo, facili guadagni, mettendo in serio
pericolo la saluta pubblica. Al riguardo preoccupa il fatto che a comportarsi
in questo modo sia un padre di famiglia, all'epoca dei fatti quasi
ventiquattrenne. Dalla precedente condanna AC 1 non ha tratto nessun
insegnamento, anzi, ha commesso reati ben più gravi. Come visto nemmeno dal
punto di vista lavorativo egli si è presentato in aula con una situazione
chiara e soprattutto, pur percependo attualmente un salario attorno ai 4'000.-
fr. mensili non ha puntualmente versato gli alimenti per i figli. Ciò posto,
considerato che la novella legislativa impone al giudice di considerare in modo
preponderante l'aspetto della risocializzazione rispetto a quello della
punizione, la Corte ha ritenuto di valutare in 17 mesi la porzione di pena
effettivamente da espiare, che dovrebbe costituire un periodo sufficiente a far
riflettere l'imputato sulla necessità di assumersi quelle responsabilità che un
uomo della sua età, con i suoi oneri, deve assumersi. Circa il disagio per
l'espiazione della pena in relazione con lo svolgimento dell'attività
lavorativa, l'imputato potrà senz'altro concordare con le autorità di
esecuzione il periodo meno disagevole. Il carcere preventivo va computato sulla
parte di pena da espiare.
Infine, relativamente ai 19 mesi sospesi condizionalmente, la
Corte ha ritenuto giustificato un periodo di prova di 4 anni.
7.
Quanto al materiale
sequestrato, trattandosi di corpus sceleris, dev'essere confiscato.
Le spese sono a carico dell'accusato riconosciuto colpevole (art.
9.
CPP).
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti,
visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 51, 69, 217 e 305bis cifra 1 CP;
19.
cifra 2 LStup;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
a Quartino, Cadenazzo, Bellinzona, Minusio, S. Antonino, Gudo, Camorino
ed in altre imprecisate località,
nel periodo compreso tra la fine dell'anno 2002 e il 20.2.2004,
venduto, in più occasioni, in prevalenza a credito, a vari
spacciatori e/o tossicodipendenti locali, complessivamente almeno 1 kg. di
cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di ovuli da ca. 10
grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 80.-- e fr. 150.-- il grammo, sostanza
previamente acquistata a credito, a Cadenazzo, Bellinzona, Gudo e Camorino, da
terze persone, sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, al prezzo variante
tra fr. 65.-- e fr. 90.-- il grammo;
1.2
complicità in infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato, a Cadenazzo, nel periodo compreso tra il
mese di novembre 2002 e il mese di maggio 2003, in più occasioni,
intenzionalmente aiutato i due fratelli della sua compagna e convivente, nell’acquisto
e nella vendita di almeno 820 grammi di cocaina, con grado di purezza
indeterminato, a vari tossicodipendenti locali, e meglio per avere
1.2.1
nel periodo compreso
tra il mese di ottobre 2002 e il mese di febbraio 2003, ospitato, nel suo
appartamento, i citati due fratelli, consentendo loro di ricevere, depositare e
custodire la cocaina fornita loro da due persone, nonché di effettuare le loro
vendite di cocaina a vari spacciatori e/o tossicodipendenti;
1.2.2
nonché nel periodo
compreso tra il mese di marzo ed il mese di maggio 2003, agendo sia
singolarmente che con la collaborazione di un'altra persona, in più occasioni,
incassato da un terzo, almeno fr. 7'800.--, denaro che quest’ultimo doveva ai
due fratelli, per il pagamento della cocaina vendutagli;
importo che in seguito inviò, come convenuto, a una terza persona,
tramite una donna dominicana non identificata;
1.3
riciclaggio di denaro
per avere, a Locarno e Bellinzona, nel periodo compreso tra il
29.3
e il 6.8.2003, in almeno sette occasioni,
compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento
dell'origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr. 3'905.--, somma
che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine,
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa 34/2005 e precisato nei considerandi.
1.4
trascuranza degli obblighi
di mantenimento
per avere, a
Bellinzona, nel periodo compreso tra il 1°.12.2002 e il 30.9.2006,
omesso, benché ne avesse i mezzi o potesse averli per
farlo, di prestare gli alimenti dovuti a favore dei suoi due figli, per
un importo complessivo di fr. 47'356.--,
e
meglio come descritto nell'atto di accusa 9/2007 e precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza, AC 1 è condannato:
2.1
alla pena detentiva di
36.
(trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento delle tasse di
giustizia di fr. 1'000.-- (mille) e delle spese processuali.
3.
L'esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 19 (diciannove) mesi e al condannato è
impartito un periodo di prova di 4 (quattro) anni. Per il resto è da espiare.
4.
Revocata la sospensione
condizionale, è ordinata l'esecuzione della pena di 30 giorni di detenzione
inflitta al condannato con decreto d'accusa 30.4.2001 del Ministero pubblico.
5.
È ordinata la confisca di:
5.1
un cellulare marca Sony
Ericson T68i, IMEI no., con carta SIM no. Orange Prepaid;
5.2
una pistola giocattolo RWS
Mod. C225.
6.
Questo giudizio può
essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
GI 1
2.
GI 2
3.
AS 1
4.
AS 2
5.
AS 3
6.
AS 4
7.
AS 5
8.
AS 6
9.
AS 7
10.
PC 1
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1’000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 1’400.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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