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Decisione

72.2005.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 febbraio 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;

e

meglio come descritto nell’atto d’accusa aggiuntivo 9/2007 del 19 gennaio 2007,

emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico .

§ L'accusato AC 1 assistito dal

difensore d'ufficio (GP) avv. dr. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle 09:30 alle 16:10

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale afferma che il mercato di cocaina in Ticino è allentante, rilevando in

particolare che l'inchiesta __________ - iniziata nel mese di novembre 2003,

nell'ambito della quale sono state, tra l'altro, arrestate 25 persone - ha

messo in cattiva luce i cittadini dominicani. Evidenzia che i fatti non sono

contestati da parte di AC 1, tantomeno le imputazioni di cui all'atto di

accusa.

Sottolinea poi alcuni

aspetti, affermando che AC 1 è uno spacciatore puro, che non ha mai fatto uso

di stupefacenti, che è quasi un salutista e che non esita a vendere cocaina. Ha

avuto un guadagno facile, il business funzionava, ciò che gli permetteva di

fare una bella vita, senza troppi sforzi. Ha dapprima iniziato da spacciatore

puro e poi entra nel business e aiuta anche gli stessi fornitori, ospitandoli a

casa sua dove abitavano la di lui compagna e i bambini. Ha dato un aiuto ai

fratelli __________ e ha fatto l'esattore, attivandosi da __________ per

incassare i soldi, il quale, a dire di quest'ultimo, sarebbe stato minacciato

con una pistola giocattolo. Nell'ambiente si sapeva che l'accusato era vicino

ai fratelli __________. Il passo successivo è stato quello di aiutare queste

persone a riciclare il denaro all'estero. Ritiene che sono fatti gravi per una

persona come AC 1, che aveva una formazione, che ha potuto venire in Svizzera

per acquisirne la nazionalità e che non si è fatto riconoscere il suo diploma,

poiché non fa parte della sua natura. Oggi AC 1 ha 27 anni, con tre figli a

carico. Due relazioni con due differenti donne, importando quindi la mentalità

di __________, invece di adattarsi ai nostri costumi e alle nostre leggi. Lo spaccio

si è concentrato soprattutto nel 2003, vi è stata una disponibilità importante

in poco tempo, aveva a portata di mano subito il cliente, __________, al quale

ha fornito tutta la cocaina di cui è in possesso, agendo esclusivamente a scopo

di lucro. Ha attestati di carenza beni per un importo di fr. 100'000.--, non ha

fatto altro che accumulare debiti, non ha un lavoro fisso e non si è impegnato

in altro, pur sapendo di dover mantenere i suoi figli. Ha iniziato a lavorare

solo negli ultimi mesi, pagando qualche contributo alimentare. Ha approfittato

della sua situazione, sapendo che c'è il Cantone che interviene

(disoccupazione, assistenza). AC 1 si è inserito e mosso bene nell'ambiente ed

aveva capito che i fratelli __________ stavano un po' mollando, ha sfruttato

subito le sue conoscenze, dimostrando di saperci fare, agendo con scaltrezza,

in maniera disinvolta, sapendo assumere tutti i ruoli.

Circa la commisurazione

della pena ritiene che occorre tenere conto della sua collaborazione sin dal

momento del suo arresto, ma del resto non poteva fare altro, in quanto

sapeva che la polizia lo stava aspettando. È

uscito dopo 21 giorni di carcere preventivo,

voleva uscire promettendo che avrebbe risolto tutti i suoi

problemi, ma in realtà questi problemi non sono stati risolti e

se ne sono accumulati degli altri. Ha comunque venduto 1 kg di

cocaina di buona qualità, mettendo in pericolo la salute di diverse

persone. Il suo unico scopo era quello di ottenere denaro

per garantirsi un buon tenore di vita, senza troppi sforzi. Ritiene

altresì che va tenuto conto del suo comportamento egoistico,

in quanto vedeva i suoi amici che consumavano cocaina

e ciononostante vendeva loro la sostanza, senza alcuna esitazione.

Occorre infine tenere conto degli altri partecipi dell'inchiesta

coccinella. Afferma che non può beneficiare della scemata

imputabilità, non avendo consumato e non consumando

cocaina.

Conclude chiedendo di

confermare integralmente i due atti di accusa e che l'accusato venga

condannato a 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi di detenzione, dedotto il

carcere preventivo sofferto. Postula altresì la revoca della

sospensione condizionale della pena di 30 giorni di

detenzione inflittagli con decreto d'accusa 30.4.2001.

Chiede infine la confisca degli oggetti indicati nell'atto di accusa ACC

34/2005.

§ Il Difensore, il quale non contesta il

contenuto dei due atti di accusa, sottolineando nondimeno la piena

collaborazione del suo assistito, la piena assunzione delle responsabilità e il

fatto che si autoaccusa. Afferma che AC 1 non quantifica al ribasso come fanno

altri spacciatori, rilevando, tra l'altro, che da un suo verbale

d'interrogatorio emerge anche una sua desistenza, a suo giudizio un

atteggiamento anomalo da parte di uno spacciatore. AC 1 ha confessato e

pertanto vi sono gli estremi di un sincero pentimento. Ritiene poi che è

indicativo il contesto in cui decide di delinquere, ossia una difficile

situazione personale, rilevando che dopo il suo licenziamento non ha più

trovato un'attività lavorativa, ha poi ricevuto l'indennità di disoccupazione,

nonostante sia in possesso di un diploma di tecnico di computer. Si è quindi

trovato in difficoltà finanziarie, ha accumulato numerose procedure esecutive

ed ha subito lo sfratto dal suo appartamento. È proprio in questa fase critica

che ha deciso di rivolgersi a __________. Circa il modus operandi di AC 1,

evidenzia che non dispone di una fitta rete di spacciatori, avendo fatto

capo soltanto a due fornitori. Ha avuto difficoltà a piazzare lo stupefacente,

ha recuperato gli importi solo in parte, non è quindi un esperto, spinto

dall'assenza in Ticino dei fratelli __________. Pone poi l'accento sul fatto

che l'accusato ha comunque tenuto una buona condotta, è riuscito a risocializzarsi,

ha trovato un lavoro a __________ presso il Cantiere __________, dove effettua

con entusiasmo anche turni notturni, adducendo che la ditta gli ha prospettato

un'assunzione a tempo indeterminato e che il suo datore di lavoro è contento

della sua prestazione. Ammette, tra l'altro, che il cellulare è una spesa

ingente, precisando nondimeno che è uno strumento di lavoro per tenersi in

contatto con gli operai. Dal profilo affettivo, AC 1 ha una nuova compagna e

una figlia di pochi mesi. Ammette che dovrebbe fare di più per pagare i

contributi alimentari, ben cosciente del fatto che i versamenti effettuati non

sono sufficienti. È vero che guadagna fr. 4'000.-, ma fino a qualche mese fa la

situazione era differente. L'autovettura in suo possesso è in leasing e la

utilizza per recarsi sul posto di lavoro (__________), avendo

dei turni notturni. Rileva pure che AC 1

ha tagliato tutti i contatti con le persone coinvolte in questa

inchiesta, che ha riconosciuto le proprie responsabilità, che ha deciso di

chiudere con quell'ambiente, rilevando inoltre che non ha mai fatto e non fa

uso di stupefacenti, come confermato dalle analisi delle urine, che vi é una

totale assenza di precedenti penali per reati di droga e che è quindi data una

sostanziale incensuratezza. A domanda del giudice risponde che il sincero

pentimento è da considerarsi come attenuante specifica.

Conclude chiedendo che la

pena proposta dal procuratore pubblico sia ridotta in modo consistente,

comprimendola a 24 mesi, sospesa condizionalmente, e che la revoca sia

protratta nel periodo di prova. Non si oppone alla confisca degli oggetti in

sequestro.

La presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle

parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Quartino, Cadenazzo, Bellinzona, Minusio, S. Antonino, Gudo, Camorino

ed in altre imprecisate località,

nel periodo compreso tra la fine dell'anno 2002 e il 20.2.2004,

venduto, in più occasioni, in prevalenza a credito, a vari

spacciatori e/o tossicodipendenti locali, complessivamente almeno 1 kg. di

cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di ovuli da ca. 10

grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 80.-- e fr. 150.-- il grammo, sostanza

previamente acquistata a credito, a Cadenazzo, Bellinzona, Gudo e Camorino, da

terze persone, sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, al prezzo variante

tra fr. 65.- e fr. 90.- il grammo;

1.1.1. trattasi di infrazione

aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.2. complicità in infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Cadenazzo, nel periodo

compreso tra il mese di novembre 2002 e il mese di maggio 2003, in più

occasioni, intenzionalmente aiutato i due fratelli della di lui compagna e

convivente, nell’acquisto e nella vendita di almeno 820 grammi di cocaina, con

grado di purezza indeterminato, a vari tossicodipendenti locali, e meglio per

avere

1.2.1. nel periodo compreso

tra il mese di ottobre 2002 e il mese di febbraio 2003, ospitato, nel suo

appartamento, i citati due fratelli, consentendo loro di ricevere, depositare e

custodire la cocaina fornita loro da due persone, nonché di effettuare le loro

vendite di cocaina a vari spacciatori e/o tossicodipendenti;

1.2.2. nonché nel periodo

compreso tra il mese di marzo ed il mese di maggio 2003, agendo sia

singolarmente che con la collaborazione di un'altra persona, in più occasioni,

incassato da un terzo, almeno fr. 7'800.--, denaro che quest’ultimo doveva ai

due fratelli, per il pagamento della cocaina vendutagli;

importo che in seguito inviò, come convenuto, ad una terza

persona, tramite una donna dominicana non identificata;

1.2.3. trattasi di complicità in

infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva

o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone?

1.3. riciclaggio di denaro

per avere, a Locarno e Bellinzona, nel periodo compreso tra il

29.3. e il 6.8.2003, in almeno sette occasioni,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento

dell'origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr. 3'905.--, somma

che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 34/2005?

1.4. trascuranza degli obblighi

di mantenimento

per avere, a

Bellinzona, nel periodo compreso tra il 1°.12.2002 e il 30.9.2006,

omesso, benché ne avesse i mezzi o potesse averli per

farlo, di prestare gli alimenti dovuti a favore dei suoi due figli, per

un importo complessivo di fr. 47'356.--,

e meglio come

descritto nell'atto di accusa 9/2007?

Considerandi

2.

Ha dimostrato sincero

pentimento?

3.

Può beneficiare della sospensione

condizionale?

4.

Deve subire la revoca della

sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflittagli con

decreto d'accusa 30.4.2001 del Ministero pubblico?

5.

Deve essere ordinata la

confisca di:

5.1

un cellulare marca Sony

Ericson T68i, IMEI no. con carta SIM no. Orange Prepaid;

5.2

una pistola giocattolo RWS

Mod. C225?

Considerato, in fatto ed in diritto

1.

Il curriculum vitae

di AC 1 è riassunto nel suo verbale 21 dicembre 2004 davanti al PP:

"

Sono nato a __________, dove ho frequentato le scuole primarie,

mentre le scuole medie le ho frequentate qui in Ticino, tra __________.

Sono giunto in Ticino nel 1992. Mia mamma era già in Ticino da

alcuni anni a seguito del matrimonio con __________. Non ricordo la data del

matrimonio. Ho una sorella maggiore di un anno e un fratello più giovane di me

di quattro anni. Tutti e tre siamo stati adottati da __________.

Al termine della scuola media sono andato per tre anni a __________,

dove ho conseguito il diploma di tecnico di computer. Sono andato a __________

perché non mi piaceva stare qui anche per i problemi che avevo con il marito di

mia madre.

Sono poi rientrato in Ticino dove ho lavorato per alcune ditte,

come ho indicato nel mio precedente verbale del 9 marzo 2004, a pag. 2.

Attualmente lavoro ancora come meccanico indipendente. Sono in

attesa di un contratto di lavoro per una ditta che si occupa dei lavori di ristrutturazione

della galleria del __________. Mi è stato detto che dovrei iniziare l'11

gennaio 2005, ma sono ancora in attesa del contratto di lavoro.

In questi mesi sono riuscito a vivere grazie al guadagno del mio

lavoro."

Nel frattempo l'imputato ha svolto diversi lavori temporanei

tramite le agenzie di collocamento, percependo a volte pure la disoccupazione,

fino ad esaurire il periodo quadro. Dal profilo famigliare si segnala che è

padre di due bambini nati il 1. aprile 1999 (__________) e il 3 gennaio 2001 (__________),

nati dalla sua precedente unione con __________. Nella relativa convenzione

sull'obbligo di mantenimento è previsto l'obbligo per il padre di versare un

contributo alimentare di fr. 500.- mensili fino al 6° anno di età,

successivamente di fr. 550.-. L'imputato non ha mai pagato con regolarità gli

alimenti che sono stati anticipati dallo Stato. Quest'ultimo ha per finire

presentato regolare querela penale per uno scoperto, il 24 maggio 2005, di

oltre fr. 30'000.-. A gennaio 2007, nonostante impegni formali assunti in tal

senso, AC 1 non ha pagato con regolarità gli alimenti dovuti, cumulando un

debito complessivo di oltre fr. 47'000.-.

Attualmente l'imputato non ha una situazione professionale ben

definita. Pur essendo di formazione tecnico informatico, con diploma dominicano

non riconosciuto dalle nostre autorità, l'imputato non ha mai intrapreso nulla

al fine di farsi riconoscere in Svizzera tale formazione poiché, a suo dire, il

relativo corso di conversione avrebbe implicato una spesa di fr. 2'000.-; ha

quindi preferito non fare sacrifici in tal senso, dandosi poi al traffico di

stupefacenti.

Dal profilo debitorio l'imputato ha accumulato attestati carenza

beni per oltre fr. 100'000.-.

AC 1 ha un precedente per appropriazione indebita, furto e

circolazione nonostante revoca o rifiuto della licenza di condurre per il quale

è stato condannato con decreto d'accusa 30 aprile 2001 a 30 giorni di

detenzione con il beneficio della sospensione condizionale per due anni. I

fatti di cui in rassegna essendo stati commessi durante il periodo di prova, si

pone quindi la questione della revoca di detto beneficio.

2.

Il procedimento a

carico dell'imputato si inserisce nell'ambito dell'inchiesta denominata “__________”,

relativa ad un traffico di importanti quantitativi di cocaina provenienti dal

Sudamerica e poi trasportati in Ticino dall'Olanda.

Per meglio inquadrare la situazione personale dell’imputato

occorre brevemente riassumere i fatti salienti dell’inchiesta. Essa ha infatti

portato alla scoperta di ingenti quantitativi di cocaina importati dall’Olanda,

in particolare da __________ e dalla sua amica __________, che la acquistavano,

a credito, prevalentemente da tale __________. Tra i loro principali acquirenti

vi erano i fratelli __________, il primo a tutt’oggi latitante a __________ e

il secondo già condannato a 3 anni e nove mesi di reclusione da una nostra Corte

delle assise criminali. Tra i principali clienti dei __________ vi era tale __________

che si occupava di poi rivendere la droga al dettaglio fra i vari

tossicodipendenti della zona, tra cui il suo compagno __________. Sia i __________

acquistavano a credito. Il bisogno di cocaina essendo in costante aumento, __________

non ce la faceva a ricavare denaro sufficiente a pagare i suoi fornitori i

quali, a loro volta erano in debito con i loro, il tutto formando una sorta di

catena di Sant’Antonio che ha poi portato alle minacce che hanno indotto il

padre di __________ a rivolgersi alla polizia facendo poi scattare le relative

operazioni delle forze dell’ordine. Per completezza va rilevato che __________

non si è rifornito soltanto dai __________ poiché quest’ultimi, ad un certo

punto erano partiti per __________. Fra i suoi fornitori figurano infatti lo

stesso duo __________ direttamente, tale __________, omonimo dei fratelli che

ha pure venduto cocaina direttamente a __________ e AC 1, compagno di Iris __________,

sorella dei citati fratelli __________.

Ed è proprio in questo ambito che si è inserito il AC 1.

I fratelli __________ essendo partiti per il Sudamerica, egli si

propose a __________ per entrare in affari direttamente con lui assicurandogli

la sua affidabilità. Così, nel febbraio 2003 __________ ha effettuato un

ulteriore viaggio dall'Olanda portando in Ticino 400 gr. AC 1 gli ha pagato il

dovuto nel giro di due settimane, effettuando il pagamento in due rate, una di

19'000 e l'altra di 7'000 franchi. Costatata l'affidabilità di AC 1, nel marzo

successivo, __________ gli ha portato un nuovo carico di cocaina. In quella

circostanza la droga venne espulsa presso l'abitazione del AC 1 il quale pochi

giorni dopo diede al suo fornitore

fr. 9'000.-. AC 1 ha indicato in tre il numero delle consegne

effettuate: 300 gr. in febbraio-marzo 2003, 400 gr. in marzo-aprile 2003 ed

infine 250 gr. in giugno-luglio 2003, il tutto per complessivi 950 grammi. Il

resto che ha venduto per giungere fino al chilogrammo circa, l'imputato se l'è

procurato da tale __________, non parente dei succitati fratelli __________ e

dalla di lui compagna e poi moglie __________.

Per il resto i fatti indicati negli atti d'accusa sono del tutto

ammessi e non necessitano di ulteriori considerazioni, rinviando per una

maggior illustrazione alla redazione stessa dell'atto di rinvio a giudizio che

è riprodotta in entrata.

3.

AC 1 è stato

arrestato il 20 febbraio 2004 ed è rimasto in carcere preventivo fino al 12

marzo successivo.

Se dal profilo della qualifica giuridica, i fatti indicati negli

atti d'accusa e qui confermati, non pongono problemi, in particolare le

infrazioni alla LStup essendo chiaramente aggravate poiché riferite ad un

quantitativo ben superiore ai 18 gr. che, secondo la giurisprudenza, fa da

spartiacque tra l'infrazione semplice e quella aggravata, così come il riciclaggio

di denaro appare pacifico, unitamente al mancato pagamento degli alimenti

dovuti ai figli nonostante avesse avuto la possibilità di pagare

rispettivamente di conseguire un reditto sufficiente a farvi fronte, controversa

è risultata essere la commisurazione della pena, secondo l'accusa da

commisurarsi in 3 anni e 9 mesi integralmente da espiare mentre la difesa ha

chiesto la condanna a 24 mesi interamente sospesi condizionalmente.

4.

Per l'art. 47 n CP

il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la

pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità

dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

La novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2007 non ha

nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena

previsti dalla previgente normativa (FF 1999 p. 1704). La gravità della colpa

resta il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione

numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito

(determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione

del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o

reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in

particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale,

l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli

eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la

perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione

prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV

112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia

quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF

122.

IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono

nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto

discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito

spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF

19.

giugno 2003 in re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base

al criterio della colpa può nondimeno essere diverso secondo la sensibilità

dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere fissata

non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in

re M.).

Per il resto è appena il caso di ricordare che nella

commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento,

le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga

fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP,

disattenda elementi prescritti da quest'ultima norma oppure appaia

esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di

apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S. e riferimenti).

5.

Nella fattispecie ha

da essere ritenuta una colpa molto grave.

Innanzitutto in relazione all'enorme quantitativo di droga

trafficata che è poi finita effettivamente sul mercato degli stupefacenti.

Certo, in questo traffico l'imputato c'è entrato anche perché era legato alla

sorella dei fratelli __________ già attivi in tale commercio, ma è stato AC 1

stesso a voler inserirsi nel traffico, proponendosi al fornitore che

dall'Olanda portava la droga in Ticino. L'imputato è sostanzialmente risultato

essere un lavativo, lavorando poco e preferendo il guadagno facile, grazie al

traffico di droga, al lavoro duro, alla riconversione della sua formazione al

fine di trovarsi un lavoro onesto. Il tutto aggravato dal fatto che è padre di

due bambini, che non è un tossicodipendente e che ben conosceva gli effetti

della cocaina sulla salute delle persone, essendo in particolare amico del __________

le cui condizioni gli erano perfettamente note.

In buona sostanza AC 1 ha saputo ben approfittare dei benefici

delle nostre assicurazioni sociali, molto meno invece ha saputo assumersi

quelle responsabilità che innanzitutto un padre deve assumersi di fronte ai

propri figli così come non ha mai brillato per operatività e dedizione al

lavoro.

A suo favore è stato considerato il fatto di aver conosciuto le

difficoltà tipiche di chi, già adolescente, è stato sradicato dal suo paese e

trasferito in una realtà ben diversa e per certi versi più difficile dal

profilo dell’assunzione delle responsabilità della vita quotidiana. In modo

importante ha poi a suo favore giocato l'ampia collaborazione fornita agli

inquirenti, giudicata immediata, quale segno importante di assunzione di

responsabilità anche se poi, a questa collaborazione non ha purtroppo seguito

un comportamento esemplare che avrebbe imposto il pagamento puntuale degli

alimenti e la completazione della sua formazione rispettivamente un lavoro più

costante e meno saltuario. Tutto ciò ben ponderato la Corte ha ritenuto

giustificata una pena detentiva di 36 mesi, unita alla revoca della precedente

sospensione condizionale.

6.

Per l'art 43 n. CP

il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di

un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte

da eseguire non può eccedere la metà della pena. In caso di sospensione

parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da

eseguire devono essere di almeno sei mesi.

La condizionale parziale è un principio che è stato introdotto

dalla novella legislativa entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno per

consentire al giudice di non dover decidere "tutto o niente". La

norma è applicabile allorquando le condizioni della sospensione condizionale

non sono interamente realizzate, dando la possibilità al giudice di frazionare

la pena, nella preoccupazione di accrescere l'effetto preventivo della sanzione

rappresentato dalla porzione di pena da espiare e dal timore di dover espiare

anche il resto.

Nella fattispecie si ha che oggi come oggi la prognosi di AC 1 non

è per nulla positiva. Già la gravità della colpa è rivelatrice di una

personalità assolutamente deresponsabilizzata, pronta ad inserirsi nella

criminalità pur di trarre, senza troppo sforzo, facili guadagni, mettendo in serio

pericolo la saluta pubblica. Al riguardo preoccupa il fatto che a comportarsi

in questo modo sia un padre di famiglia, all'epoca dei fatti quasi

ventiquattrenne. Dalla precedente condanna AC 1 non ha tratto nessun

insegnamento, anzi, ha commesso reati ben più gravi. Come visto nemmeno dal

punto di vista lavorativo egli si è presentato in aula con una situazione

chiara e soprattutto, pur percependo attualmente un salario attorno ai 4'000.-

fr. mensili non ha puntualmente versato gli alimenti per i figli. Ciò posto,

considerato che la novella legislativa impone al giudice di considerare in modo

preponderante l'aspetto della risocializzazione rispetto a quello della

punizione, la Corte ha ritenuto di valutare in 17 mesi la porzione di pena

effettivamente da espiare, che dovrebbe costituire un periodo sufficiente a far

riflettere l'imputato sulla necessità di assumersi quelle responsabilità che un

uomo della sua età, con i suoi oneri, deve assumersi. Circa il disagio per

l'espiazione della pena in relazione con lo svolgimento dell'attività

lavorativa, l'imputato potrà senz'altro concordare con le autorità di

esecuzione il periodo meno disagevole. Il carcere preventivo va computato sulla

parte di pena da espiare.

Infine, relativamente ai 19 mesi sospesi condizionalmente, la

Corte ha ritenuto giustificato un periodo di prova di 4 anni.

7.

Quanto al materiale

sequestrato, trattandosi di corpus sceleris, dev'essere confiscato.

Le spese sono a carico dell'accusato riconosciuto colpevole (art.

9.

CPP).

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti,

visti gli art. 12, 40, 42, 43,

44, 47, 49, 51, 69, 217 e 305bis cifra 1 CP;

19.

cifra 2 LStup;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

a Quartino, Cadenazzo, Bellinzona, Minusio, S. Antonino, Gudo, Camorino

ed in altre imprecisate località,

nel periodo compreso tra la fine dell'anno 2002 e il 20.2.2004,

venduto, in più occasioni, in prevalenza a credito, a vari

spacciatori e/o tossicodipendenti locali, complessivamente almeno 1 kg. di

cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di ovuli da ca. 10

grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 80.-- e fr. 150.-- il grammo, sostanza

previamente acquistata a credito, a Cadenazzo, Bellinzona, Gudo e Camorino, da

terze persone, sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, al prezzo variante

tra fr. 65.-- e fr. 90.-- il grammo;

1.2

complicità in infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, a Cadenazzo, nel periodo compreso tra il

mese di novembre 2002 e il mese di maggio 2003, in più occasioni,

intenzionalmente aiutato i due fratelli della sua compagna e convivente, nell’acquisto

e nella vendita di almeno 820 grammi di cocaina, con grado di purezza

indeterminato, a vari tossicodipendenti locali, e meglio per avere

1.2.1

nel periodo compreso

tra il mese di ottobre 2002 e il mese di febbraio 2003, ospitato, nel suo

appartamento, i citati due fratelli, consentendo loro di ricevere, depositare e

custodire la cocaina fornita loro da due persone, nonché di effettuare le loro

vendite di cocaina a vari spacciatori e/o tossicodipendenti;

1.2.2

nonché nel periodo

compreso tra il mese di marzo ed il mese di maggio 2003, agendo sia

singolarmente che con la collaborazione di un'altra persona, in più occasioni,

incassato da un terzo, almeno fr. 7'800.--, denaro che quest’ultimo doveva ai

due fratelli, per il pagamento della cocaina vendutagli;

importo che in seguito inviò, come convenuto, a una terza persona,

tramite una donna dominicana non identificata;

1.3

riciclaggio di denaro

per avere, a Locarno e Bellinzona, nel periodo compreso tra il

29.3

e il 6.8.2003, in almeno sette occasioni,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento

dell'origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr. 3'905.--, somma

che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine,

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa 34/2005 e precisato nei considerandi.

1.4

trascuranza degli obblighi

di mantenimento

per avere, a

Bellinzona, nel periodo compreso tra il 1°.12.2002 e il 30.9.2006,

omesso, benché ne avesse i mezzi o potesse averli per

farlo, di prestare gli alimenti dovuti a favore dei suoi due figli, per

un importo complessivo di fr. 47'356.--,

e

meglio come descritto nell'atto di accusa 9/2007 e precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza, AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di

36.

(trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento delle tasse di

giustizia di fr. 1'000.-- (mille) e delle spese processuali.

3.

L'esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 19 (diciannove) mesi e al condannato è

impartito un periodo di prova di 4 (quattro) anni. Per il resto è da espiare.

4.

Revocata la sospensione

condizionale, è ordinata l'esecuzione della pena di 30 giorni di detenzione

inflitta al condannato con decreto d'accusa 30.4.2001 del Ministero pubblico.

5.

È ordinata la confisca di:

5.1

un cellulare marca Sony

Ericson T68i, IMEI no., con carta SIM no. Orange Prepaid;

5.2

una pistola giocattolo RWS

Mod. C225.

6.

Questo giudizio può

essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

GI 1

2.

GI 2

3.

AS 1

4.

AS 2

5.

AS 3

6.

AS 4

7.

AS 5

8.

AS 6

9.

AS 7

10.

PC 1

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1’000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 1’400.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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