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Decisione

72.2005.4

Cittadini moldavi e rumeni che agivano in banda per commettere furti in Svizzera; fuga in automobile da un posto di blocco della polizia; incendio in una cella

11 marzo 2005Italiano205 min

Source ti.ch

Fatti

I. Le

vite anteriori

1. AC1

AC1

(in seguito AC1) nasce il _________a _________,

capitale della Moldavia. Le sue generalità non hanno potuto essere accertate

essendo sprovvisto di documenti. Egli riferisce di avere una sorella maggiore

(1974), sposata con figli e un fratello minore (1977 o 1978), pure sposato ma

senza figli, attualmente residenti in Moldavia dopo alcuni anni passati in

Italia, in provincia di Pavia, con anche i genitori. La famiglia di AC1 avrebbe

infatti vissuto in Italia dal 1996 al 2004 (anno del rientro in Moldavia), la

madre e la sorella lavorando come addette alle pulizie, il padre e il fratello

sui cantieri.

AC1 riferisce di non aver mai intrattenuto dei

buoni rapporti con la famiglia che, come si vedrà, lascia all’età di sedici

anni. Il padre (1944) in Moldavia era un poliziotto e dopo aver lasciato il

paese ha esercitato diversi lavori occasionali come manovale ed elettricista.

La madre (1942) invece era operaia in una fabbrica di tessuti.

AC1 racconta di aver frequentato per due anni le

scuole in Moldavia, fino all’età di otto anni, dopodiché la famiglia si

trasferisce in Romania, a Husi sul confine con la Moldavia, dove AC1 perfeziona

il curriculum scolastico conseguendo il diploma di apprendista. Nel 1991, in

modo improvviso, tutta la famiglia si trasferisce in Polonia e dopo circa un

anno, sempre per decisione unilaterale del padre, in Ungheria.

Messo nel cassetto il sogno di diventare

calciatore, all’età di sedici anni, visti i continui dissapori con il padre,

descritto come uomo autoritario, violento ed incline all’abuso di alcool, AC1

decide di andarsene. Comincia così una serie di peregrinazioni clandestine in

diversi paesi per tempi più o meno brevi: Turchia dove rimane un paio di mesi

lavorando in una piccola fabbrica, Ungheria, Serbia, Romania e Polonia, dove

lavora come contadino.

In Polonia, il diciannovenne AC1 incontra la

prima compagna di vita, una sua connazionale dalla quale nel 1995 avrà un

figlio. Nella speranza di trovare una migliore situazione economica e di

riunirsi poi con figlio e compagna, nel 1997 egli approda come clandestino a

Milano, dove trova lavoro come muratore. Nel 1999, in viaggio verso l’Italia,

la ragazza e il bambino di quattro anni sono vittime di un grave incidente

stradale: il bambino perde la vita e la madre rimane paralizzata. La tragedia

segna la fine del rapporto della coppia e per AC1 comincia un periodo piuttosto

buio che durerà fino all’incontro con l’attuale moglie, di nazionalità rumena,

avvenuto casualmente a Milano verso la fine del 2000. Da questa unione nascerà,

il _________, il figlio _________.

Con la nuova compagna AC1 si trasferisce poi a

Pavia e trova lavoro in un’impresa edile di Torino, dove rimane la settimana

rincasando il venerdì sera o il sabato mattina. Anche lei riesce a trovare

lavoro dopo qualche mese. La relazione subisce poi qualche incrinatura a causa

dei contributi economici elargiti alla madre e ai fratelli della moglie e al

loro conseguente arrivo in Italia. Questi litigi portano AC1 ad avere scatti

d’ira che sfociano addirittura in atti di auotolesionismo.

AC1 è occupato a Torino fino al 2003 quando

interrompe il rapporto di lavoro poiché, a suo dire, non retribuito. La compagna

sarebbe stata tenuta all’oscuro di questa decisione - come peraltro da lei

stessa riferito nella lettera prodotta in aula agli atti (doc. Dib. 3) e nel

lasso di tempo fino al suo arresto AC1 fa il pendolare sì, ma tra l’Italia e la

Svizzera coinvolto nelle diverse incursioni illecite di cui si dirà.

Attualmente la moglie di AC1 lavorerebbe in un

ristorante con regolare contratto di lavoro e permesso di soggiorno in Italia.

A carico di AC1 c’è un decreto d’accusa di data

29.10.2002 del Ministero pubblico di Lugano per i reati di ripetuto furto,

ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso

e infrazione alla LDDS, commessi nell’ottobre 2002 e a cui sono state inflitte

una pena di 45 giorni di detenzione sospesa condizionalmente con periodo di

prova di 2 anni e l’espulsione effettiva dalla Svizzera per 3 anni.

2. AC2

Le generalità di AC2 (in seguito AC2) non hanno

potuto essere accertate in quanto sprovvisto di documenti. Il passaporto

sarebbe andato perduto e la carta di identità si troverebbe presso l’abitazione

della sua compagna a Torino. Nulla è però stato versato in atti. Egli vivrebbe

nella clandestinità a Torino assieme ad un gruppo di moldavi.

In merito al suo trascorso egli ha riferito nel

verbale dinanzi al PP del 3.11.2004 (AI 119, p. 6) quanto segue:

" …Sono

nato __ anni fa in Moldavia a _________. I miei genitori sono divorziati

da 6 anni. Entrambi vivono in Moldavia (mia madre però a _________). Ho una sorella e due fratelli

che attualmente vivono due in Italia e un fratello in Moldavia.

Mio padre era autista ed oggi è pensionato. La

madre lavora quale donna di servizio in una scuola.

In Italia mia sorella è sposata con un cittadino moldavo

con permesso di soggiorno. Abita a _________. L’altro fratello è giunto 8 mesi fa in Italia e vive a _________. Egli lavora come venditore di

prodotti ortofrutticoli. Occasionalmente fa anche il meccanico.

Ho fatto 10 anni di scuola e due presso una

scuola professionale alfine di apprendere il lavoro di operatore chimico.

Ho lavorato in Moldavia come muratore e

nell’agricoltura. E questo fino al 1993. In seguito sono migrato in Polonia,

Ungheria, Serbia, Croazia e Macedonia. In ognuno di questi paesi ho lavorato

come muratore.

Sono in seguito rientrato in Moldavia (1998). Per

quattro anni non fatto molto se non vendere sigarette che acquistavo in

Moldavia e poi rivendevo maggiorate nel prezzo in Romania. Siccome la

concorrenza era alta, i margini di guadagno erano bassi.

Oltre alle sigarette vendevo in Romania pure

conserve, sale di limone e altro. Il tutto era per sopravvivere. Non si

diventava ricchi con queste attività.

Nel 2002 sono giunto in Italia, a _________. Li ho lavorato come muratore in

nero e presso un negozio ortofrutticolo. Ho poi incontrato come già raccontato AC1

e altri moldavi.

Voglio aggiungere che in Italia attualmente vivo

con la mia compagna di nazionalità rumena. Abita a _________. Lavora come cassiera in un centro di servizi telefonici e

multimediali. Questo è stato possibile siccome ha potuto dare in cura per

qualche ora al giorno nostra figlia ad una sua zia…".

La figlia, di nome _________è nata il _________.

Dal verbale dinanzi al PP del 2.9.2004 (AI 80)

risulta che AC2 avrebbe un debito con i passatori che lo avevano portato in

Italia. AC2 ha inoltre raccontato di essersi recato in Ticino in un paio di

occasioni nel 2003 con l’intento - vano - di chiedere asilo. Sarebbe, infatti,

stato fermato dalla polizia in entrambe le circostanze e poi riaccompagnato a

Chiasso, al confine con l’Italia.

Dagli atti AC2 risulta essere incensurato.

3. AC3

AC3 (in seguito AC3) ha prodotto al dibattimento

un documento d’identità e un certificato di nascita in originale (doc. dib. 1 e

2), potendosi così considerare accertate le sue generalità.

Egli riferisce sulla sua vita nel verbale dinanzi

al PP del 29.7.2004 (AI 56, p. 4), e meglio:

" …Sono

andato a scuola a _________in

Romania. Ho fatto 10 classi fra elementari e medie. Siamo una famiglia di 9

fratelli. I miei genitori sono degli agricoltori. 1 dei miei fratelli e 1

sorella sono in Italia, 2 in Jugoslavia i rimanenti sono in Romania. Ho

lavorato nell’edilizia come operaio. Ricevevo uno stipendio di 4-5 milioni di

Lei che corrispondono a ca. fr. 200.--. Non erano abbastanza per vivere. I miei

fratelli aiutavano i miei genitori in fattoria. Avevamo 2 cavalli e 20 pecore.

Ho lasciato la Romania quando avevo 20 anni e

sono andato in Jugoslavia (Serbia). Li ho lavorato sempre nel settore

dell’edilizia malgrado ci fosse la guerra. In quel posto dove io ero si parlava

in rumeno. Rimanevo in Jugoslavia 1 mese e poi uscivo per poterci rientrare

dopo. Non avevo un visto prolungato.

Sono in seguito tornato in Romania dove ho

trovato lavoro ed ho conosciuto la mia ragazza che a tutt’oggi frequento. Essa

abita a Vaslui. Io desideravo che lei mi

raggiungesse in Italia. In Italia io sono arrivato la prima volta nel 2002. In

questo paese io non ho mai avuto nessun permesso. Ho sempre vissuto come un

clandestino. Dal 2002 ho lavorato una volta per 2 settimane. Sono poi venuto in

Svizzera con un minorenne e un’altra persona dove ho commesso dei furti, sono

stato arrestato e processato…".

Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero

risulta a carico di AC3 una decisione di data 2.10.2002 del Strafbefehlsrichter

Basel-Stadt per il reato di entrata illegale commesso in data 20.9.2002 cui è

stata inflitta una pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente con

periodo di prova di 2 anni e una multa di CHF 500.-- (AI 17).

Agli atti c’è inoltre una sentenza del 20.12.2002

delle Assise correzionali di Bellinzona che ha condannato AC3 per ripetuto

furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio,

ripetuto furto d’uso, infrazione alla LDDS, ripetuta circolazione senza licenza

di condurre alla pena di 9 mesi di detenzione condizionalmente sospesa per un

periodo di prova di 2 anni e all’espulsione dalla Svizzera per 7 anni (cfr. fascicolo

AI 88).

Quest’ultima decisione ha portato l’Ufficio

federale degli stranieri a pronunciare nei suoi confronti un divieto di entrata

in Svizzera, valevole illimitatamente, siccome “straniero il cui

comportamento ha dato adito a lagnanze” (cfr. fascicolo AI 88).

Considerandi

II. Le

circostanze degli arresti

L’arresto dei tre correi comparsi oggi in aula è

da inserirsi nel contesto del fenomeno, presente da diversi anni, delle bande

di cittadini rumeni e moldavi che dalla vicina Italia (torinese), dove risiedono

clandestinamente, giungono in territorio elvetico varcando illegalmente il

confine con l’intento di commettere furti. Queste bande agiscono in Ticino e in

altri cantoni spostandosi a piedi, rispettivamente con automobili rubate,

bivaccando nei boschi e operando di notte essenzialmente in abitazioni, anche

in presenza dei proprietari.

AC1, AC2 e AC3 sono stati arrestati la notte del

14.

giugno 2004 a _________/NW

mentre erano diretti verso Nord a bordo di un’automobile rubata il giorno prima

a _________, dopo aver

perpetrato una serie di furti nel Mendrisiotto e in Leventina. Incappati in un

posto di blocco all’interno del tunnel del _________, proseguivano senza osservare le indicazioni dell’agente preposto

al controllo fino alla fine della galleria. Una volta fuori abbandonavano il

veicolo e non rendendosi conto dell’altezza vista l’oscurità, si gettavano dal

cavalcavia dell’autostrada.

AC1 veniva trovato poco dopo ferito nel giardino

di un edificio e quindi arrestato. Gli altri due correi riuscivano invece a

scappare nel bosco e venivano arrestati solo la sera seguente, scoperti dalla

polizia di Nidwaldo su segnalazione di un passante, mentre si nascondevano

dentro una stalla.

A causa delle ferite riportate nella caduta, AC1

è stato subito ricoverato nel Kantonsspital di Lucerna. Il 16.6.2004 è poi

stato trasportato a Lugano presso l’Ospedale Civico dove è rimasto degente fino

al 21.6.2004, giorno del suo trasferimento alla Stampa.

AC2 era ferito ad ambedue i piedi: è stato

trovato senza scarpe e con i piedi fasciati. Dopo il fermo si è resa necessaria

la sua ospedalizzazione a Stans, presso il Kantonsspital NW. Il 21.6.2004 è

stato portato presso il carcere giudiziario di Stans e il 25.6.2004 in Ticino,

presso le carceri pretoriali di Mendrisio. Dal 21.7.2004 è detenuto alla

Stampa.

Feritosi solo lievemente, AC3 è subito stato

associato al carcere giudiziario di Stans e il 17.6.2004 è stato trasferito in

Ticino presso le carceri pretoriali di Lugano. Dal 22.7.2004 è detenuto alla

Stampa.

Al momento del fermo a carico di AC1 pendevano

già due ordini di arresto, uno grigionese del 7/10 ottobre 2003 e l’altro

emesso dal Ministero pubblico di Lugano in data 19.2.2004, entrambi conseguenti

la scoperta di furti a lui riconducibili per la presenza sui luoghi delle sue

impronte digitali.

Nell’automobile BMW abbandonata sull’autostrada e

addosso ai tre accusati è stata rinvenuta diversa refurtiva (denaro, gioielli,

orologi, apparecchi elettronici, telefonini, vestiti) sequestrata dalla polizia

del canton Nidwaldo in occasione dell’arresto e poi trasmessa alle autorità

ticinesi. Gli oggetti riconosciuti dalle parti lese come di loro proprietà sono

stati restituiti, quelli non riconosciuti sono stati repertati (cfr. all. 155-164

AI 147).

III. I

reati connessi con la fuga al _________

Siccome riferiti ai fatti avvenuti nel canton Nidwaldo

testé descritti, di seguito vengono subito trattate le imputazioni di cui ai

punti 19 e 20 nonché 11 e 12 dell’atto di accusa ascritte a AC1,

rispettivamente a AC3.

A. AC1

1.

L’ipotesi accusatoria di cui al punto 19 dell’atto di accusa,

ritiene AC1 colpevole di infrazione alla legge federale sulla circolazione

stradale per avere, alla guida dell’automobile BMW rubata, forzato il posto di

blocco predisposto dalla polizia del canton Nidwaldo nel tunnel del _________, e meglio per avere proseguito a

velocità sostenuta fino alla fine della galleria non rispettando l'indicazione

dei segnali luminosi e non ottemperando alle segnalazione della polizia che gli

intimavano di fermarsi, per avere abbandonato il veicolo sulla corsia di

emergenza con il motore acceso e la chiave di avviamento inserita nonché per

avere attraversato le carreggiate dell’autostrada e scavalcato le barriere di

recinzione per fuggire.

In entrata al dibattimento, d’accordo le parti,

il presidente ha prospettato la subordinata di infrazione grave alla LCStr. per

circolazione ad una velocità di 100 km/h a fronte di un limite di 60 km/h

giusta gli art. 90 cfr. 2 e 32 LCStr. (verbale dibattimento, p. 4 e 5), ipotesi

che - come si vedrà - trova riscontro nei verbali degli accusati.

Stando al rapporto della polizia del canton Nidwaldo

del 21.6.2004 agli atti (inc. MP 5271/2004), il posto di blocco era segnalato

in modo chiaro e conforme con luci, lampeggianti e dalla presenza di tre agenti

di polizia. In prossimità del medesimo era inoltre indicata la velocità massima

di 60 km/h. Sentiti in ambito rogatoriale, i poliziotti presenti sul posto di

blocco hanno confermato queste circostanze. L’agente _________ ha in particolare precisato di aver chiaramente intimato alla BMW

guidata dallo AC1 di fermarsi con l’ausilio di segnali luminosi. La medesima ha

pure riferito di avere incrociato lo sguardo con AC1 il quale avrebbe prima

decelerato e, una volta allontanatosi di una settantina di metri di nuovo, dato

gas.

Nessuno dei due agenti è invece stato in grado di

dare indicazioni sulla velocità della vettura guidata dallo AC1 (cfr. verbali _________e _________

del 3.11.2004 in atti).

Gli accusati sono stati interrogati più volte dal

procuratore pubblico in merito ai fatti avvenuti la notte del 14.6.2004 nel

tunnel del _________.

AC1 ha riferito in sede di inchiesta di aver

visto, qualche metro prima dell’uscita del tunnel del _________, una “figura”, una “forma umana” che pensava fosse un

manichino, che segnalava con una paletta di rallentare. Ha negato di aver visto

delle luci, degli agenti, dei segnali indicanti la presenza del posto di blocco

e dei segnali di limitazione della velocità a 60 km/h. A suo dire viaggiava ad una

velocità di 100 km/h e quando si è accorto (su indicazione dell’AC2) che era

seguito dalla polizia ha fermato l’auto. Scesi tutti e tre, di corsa hanno

attraversato l’autostrada e sono poi saltati dal viadotto (cfr. verbali dinanzi

al PP 15.10.2004 e 18.10.2004, AI 5 e 6). Anche dopo aver visionato il CD-Rom

sul passaggio dell’auto all’interno della galleria, ancora rappresentato in

aula, AC1 ha negato di essersi reso conto che vi fosse un posto di blocco.

AC2 era seduto dietro. Egli ha riferito di aver

visto all’interno del tunnel “come un uomo che alzava e abbassava il

braccio”. Dice di aver visto unicamente questa “figura umana” di cui

non ha saputo dire se fosse un poliziotto o un manichino. Racconta che dopo

aver percorso ulteriori 200/300 metri, ad una velocità di circa 100/110 km/h,

si è accorto che un’auto della polizia li stava inseguendo e che una volta

fuori dal tunnel AC1 ha accostato la macchina al bordo della carreggiata, tutti

e tre sono scesi, hanno attraversato l’autostrada e quindi sono saltati dal

viadotto (AI 11 e 15). Dopo la visione del CD-Rom ha ammesso di aver visto dei

segnali luminosi senza però poter distinguere se si trattasse di un agente che

intimava loro di fermarsi.

AC3 occupava il posto del passeggero anteriore.

Egli riferisce che stava parlando al telefono e che verso l’uscita della

galleria ha visto qualcuno vestito di rosso, senza capire se si trattasse di

una persona o di un manichino, che muoveva una paletta in alto e in basso.

Racconta che dopo la “figura”, sulla parte sinistra della carreggiata

erano posteggiati dei veicoli, come si vede nella sequenza del CD-Rom, e dice

inoltre di aver visto anche tre poliziotti ciò che peraltro trova riscontro

nelle testimonianze dei poliziotti agli atti.

Ora, gli accusati non possono essere considerati

credibili nella misura in cui sostengono di non aver realizzato di essere

incorsi un posto di blocco. Quanto riferito in proposito dagli agenti della

polizia del canton Nidwaldo trova invece riscontro nelle immagini del Cd-rom

agli atti. Immagini che mostrano, in particolare, come il medesimo fosse ben

segnalato con luci e lampeggianti e con la presenza del poliziotto munito di

bastone luminoso che difficilmente poteva essere confuso con un manichino,

vista anche la sua posizione nella carreggiata. Benché non risulti dal filmato

ma solo da quanto riferito dalla polizia del canton Nidwaldo, è senz’altro da

ritenere che in ragione dell’allestimento di un posto di controllo fosse

altresì indicato in prossimità un limite di velocità ridotto, nella fattispecie

di 60 km/h. D'altro canto appare pure del tutto logico e conforme al corso

ordinario delle cose che, a fronte della presenza di un posto di blocco, dei

delinquenti, in possesso di refurtiva appena procacciatasi, tentino di sottrarvisi,

se del caso, forzandolo, ciò che implica, di tutta evidenza, una velocità tale

da permettere loro di raggiungere lo scopo.

Alla luce di ciò che precede, ed in particolare

delle dichiarazioni di AC1 e AC2 secondo cui la velocità dell’automobile

sostenuta all’interno della galleria era di circa 100 km/h, il punto 19

dell’atto di accusa deve essere confermato nel senso della subordinata. AC1

deve pertanto essere ritenuto colpevole di infrazione grave della circolazione

stradale per eccesso di velocità giusta l’art. 90 cpv. 2 cum art. 32 LCStr..

2.

Avendo forzato il posto di blocco, AC1 è stato inoltre ritenuto

colpevole di impedimento di atti dell’autorità (punto 20 dell’atto di accusa).

Giusta l’art. 286 CP è punito con la detenzione

sino ad un mese o con la multa, chiunque impedisce ad una autorità, a un membro

di un’autorità o ad un funzionario di procedere ad un atto che entra nelle loro

attribuzioni.

In casu, trattandosi di un posto blocco volto al

controllo della velocità, è pacifico che l’intimazione di fermarsi data

dall’agente _________per

procedere alle verifiche del caso rientrasse nelle sue funzioni . Proseguendo

oltre, AC1 ha così impedito al poliziotto di svolgere ciò che era in diritto di

fare, realizzando appieno le condizioni dell’art. 286 CP.

Ne consegue che l’imputazione in questione deve

essere confermata.

B. AC3

1.

Secondo le ipotesi accusatorie di cui ai punti 11 e 12 dell’atto di

accusa AC3 è ritenuto colpevole di istigazione a infrazione alla legge federale

sulla circolazione stradale nonché di istigazione ad impedimento di atti

dell’autorità per avere, nelle circostanze di cui ai punti 19 e 20 dell’atto di

accusa, come passeggero della vettura BMW guidata da AC1, intenzionalmente

determinato quest’ultimo a forzare il blocco di polizia nella galleria del _________ dicendogli “vai avanti e trova

un’uscita”.

Nell’ambito delle indagini per l’accertamento dei

fatti avvenuti a _________/NW

nella galleria del _________, AC1

è stato sentito dal procuratore pubblico in tre occasioni e durante l’ultimo verbale

del 15.11.2004 (AI 17. p. 2) ha segnatamente dichiarato:

" … AC3

era al mio fianco… Ricordo che in prossimità del blocco alla vista dell’agente

che faceva dei segnali, AC3 mi disse «Vai avanti e trova un’uscita»".

Nuovamente sentito dal procuratore pubblico, AC1

ha riferito in proposito nel verbale 22.11.2004 (AI 21) quanto segue:

"

… D in relazione alla sua affermazione

secondo la quale AC3 l’avrebbe incitata a continuare oltre il posto di

controllo della polizia, come stava seduto AC3?

R AC3 era seduto davanti e parlava al telefono. In precedenza

al telefono di AC3 aveva parlato, sempre con la stessa persona, anche AC2.

Eravamo ancora all’interno del tunnel ma verso l’uscita, quando il AC3 mi disse

di non fermarmi e di andare oltre il posto di controllo. Non so cosa lui abbia

visto.

D Quando AC3 le ha detto “Vai fino alla prossima uscita”?

R proprio nello stesso momento in cui mi disse di non

fermarmi.

D AC2 ha parlato? Cosa ha detto?

R Nulla. Solamente fuori dal tunnel mi ha detto che stava arrivando

la polizia.

D AC3 era seduto normalmente sul suo sedile da passeggero?

R Si. AC3 era seduto normalmente sul sedile da passeggero.

D avevate messo della musica in auto?

R si. Il volume era però abbassato siccome AC3 parlava al

telefono.

D AC3 stava ancora telefonando quando lei ha detto di non

fermarsi e oltrepassare il posto di controllo?

R si. Stava ancora parlando con l’altra persona.

ADR che l’auto l’ho fermata appena AC2 mi aveva detto che stava

arrivando la polizia.

ADR confermo che io non ho mai avuto la licenza di condurre. Dei

tre credo che solamente AC3 abbia la licenza. Non saprei perché lui non ha mai

condotto la vettura…".

AC3 ha confermato le dichiarazioni fatte da AC1 e

meglio come si legge nel verbale dinanzi al PP del 25.11.2004 (AI 24) qui

riportato:

" …Prendo

atto che secondo il rapporto giunto dal canton NW a seguito della rogatoria

intercantonale è emerso che in precedenza al blocco della polizia, erano

chiaramente presenti segnali indicanti la presenza di un controllo ed inoltre erano

stati attivati.

Prendo atto che AC1 ha dichiarato: Ricordo che in

prossimità del blocco alla vista dell’agente che faceva dei segnali, AC3 mi

disse «Vai avanti e trova una uscita».

In merito rispondo che è vero. Quando ho capito

che si trattava di un blocco ho detto a AC1 di proseguire fino alla prossima

uscita. Una volta che ci siamo accorti che la polizia ci seguiva AC1 ha detto a

noi che si sarebbe fermato al lato della carreggiata e che dovevamo scappare. A

mio giudizio anche senza il mio intervento AC1 non si sarebbe comunque fermato.

A domanda dell’avv. _________rispondo che questa frase l’ho

detta proprio dopo il blocco e prima di uscire dal tunnel, al momento in cui io

personalmente avevo realizzato che si trattava di un blocco di polizia

Prendo atto che l’agente di polizia _________ della polizia di NW,

interrogato dal competente magistrato del canton NW ha dichiarato che al

momento del passaggio gli sembrato vedere il conducente, con fare dubitativo e

riflessivo su cosa stesse facendo, stesse parlando con i passeggeri della

vettura.

D lei stava parlando o stava comunicando cosa a AC1 in quel

frangente?

R io ero al telefono. AC2 guardava i CD.

AC1 nell’interrogatorio del 22.11.2004 davanti

al PP ha dichiarato da una parte che lei era seduto normalmente sul sedile del

passeggero e che stava parlando al telefono con una persona che conosceva anche

AC2.

Rispondo che ero al telefono con la mia ragazza.

Ho forse anche parlato con un amico. Ero seduto con il sedile era leggermente

abbassato. Non so precisare quanto.

AC1 ha inoltre precisato che il suo

incitamento a proseguire lei lo ha comunicato mentre stava ancora parlando al

telefono.

Cosa dichiara in merito?

R si, è corretto…".

A questo preciso riguardo AC2 non è più stato

interrogato. Dai verbali da lui precedentemente resi non emerge comunque che AC1

e AC3 abbiano fatto commenti sul blocco di polizia (cfr. AI 11 e 15).

2.

Già si è stabilito che AC1 si è reso colpevole di infrazione grave

alla LCStr. e di impedimento di atti dell’autorità per aver forzato il posto di

blocco nel tunnel del _________.

Occorre ora stabilire se AC3, passeggero seduto al fianco di AC1, abbia

determinato quest’ultimo a commettere tali azioni.

Come riassunto in DTF 128 IV 11 consid. 2a,

l'istigatore è colui che intenzionalmente determina altri a commettere un

crimine o un delitto (art. 24 cpv. 1 CP). L'istigazione consiste nel fare

nascere in un'altra persona la decisione di compiere un determinato atto. La

decisione dell'istigato di commettere l'atto deve risultare dall'incitamento

dell'istigatore. Fra questi due elementi deve esserci nesso di causalità. Non è

necessario che l'istigatore abbia dovuto persuadere l'istigato; la volontà di

agire può essere stabilita anche nella persona disposta ad agire o che si mette

a disposizione per compiere un atto perseguito penalmente e questo fintanto che

l'autore non si è ancora deciso a passare concretamente all'azione. Per contro

non vi è istigazione quando l'autore dell'atto era già determinato a compierlo

(DTF 127 IV 122 consid. 2b/aa pag. 127ss., 124 IV 34 consid 2c pag. 37 ss.; G. Stratenwerth,

op. cit., AT I, § 13 N 96; H. Schulz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts,

Vol I, Berna 1984, pag. 292, S. Trechsel/P. Noll, Schweizerisches Strafrecht,

AT I, Zurigo 1994, pag. 184, J. Rehberg/A. Donatsch, op. cit., pag. 122, BSK StGB

I - M. Forster, op. cit., Art. 24 N 12 ss.). Nemmeno vi è istigazione quando

una persona si limita a creare una situazione nella quale un'altra persona

potrebbe eventualmente decidersi a compiere un reato. L'istigazione implica

piuttosto un'influenza psichica o intellettuale diretta sulla formazione della

volontà altrui. Può configurare istigazione ogni comportamento idoneo a far

nascere in un altro la decisione di agire: basta anche una sola domanda, un

suggerimento o uno stimolo concludente.

Sotto l'aspetto soggettivo, l'istigazione deve

essere intenzionale; il dolo eventuale è comunque sufficiente (DTF 116 IV 1 consid.

3.

d pag. 3, S. Trechsel, op.cit., Art. 24 N 6, G. Stratenwerth,

op. cit. § 13 N 99, BSK StGB I - M. Forster, op. cit., Art.

24.

N 3 ss.). Occorre pertanto che l'istigatore abbia saputo e voluto o

perlomeno preso in considerazione ed accettato che il suo intervento era di

natura tale da determinare l'istigato a commettere il reato. Affinché vi sia

istigazione è poi necessario che l'istigato abbia agito, ossia che abbia

commesso o abbia perlomeno tentato di commettere il reato. Se per un qualsiasi

motivo l'istigato non ha commesso l'infrazione l'istigatore, se del caso, è

perseguibile per tentativo, per quanto il reato inteso è un crimine (art. 24

cpv. 2 CP).

Poiché l'istigazione è una forma della

partecipazione al compimento di un determinato reato, i suoi elementi materiali

sono quelli dello stesso reato.

La pubblica accusa ha ritenuto l’istigazione

sulla scorta della frase pronunciata da AC3 “vai avanti e trova un’uscita”.

Ora, inserite nel contesto del momento (tre ladri stranieri, circolanti

nottetempo a bordo di una BMW rubata con targhe ticinesi nella quale è stipata

refurtiva proveniente dai numerosi furti messi a segno nei giorni precedenti,

che incappano in un controllo della polizia nel canton Nidwaldo) le parole

dette da AC3 non possono essere considerate determinanti nella presa di

decisione dello AC1 di forzare il posto di blocco. E’ invece da ritenere che AC1

fosse già deciso ad agire così; d’altronde stando alla sua versione dei fatti,

egli neppure si era reso conto di aver superato un posto di blocco. La

risolutezza di AC1 è inoltre dimostrata dal fatto che quando si è accorto di

essere inseguito dalla polizia, ha subito pensato alla fuga abbandonando la

vettura sulla corsia d’emergenza e saltando poi dal viadotto.

Inoltre, non v’è ragione per non credere a AC3,

che ha peraltro confermato senza riserve le dichiarazioni rese dal correo in

proposito. Come risulta dal suo verbale di interrogatorio sopra riportato, egli

ha precisato di aver detto la frase incriminata dopo il blocco e prima di

uscire dal tunnel, ciò che esclude una sua influenza sull’agire di AC1. Infine,

ma non da ultimo, va rilevato che in qualità di passeggero, AC3 non aveva alcun

controllo sulla situazione, tanto più che stava telefonando.

Non potendo qui ammettere che AC3 abbia

esercitato un'influenza psichica, intellettuale e/o diretta sulla determinazione

della volontà di AC1 e dovendo escludere il nesso di causalità tra la frase

detta da quest’ultimo e la decisione di AC1 di non fermarsi davanti alla

polizia, l’imputazione di istigazione a infrazione alla LCSt e istigazione ad

impedimento di atti dell’autorità non può essere confermata. AC3 deve pertanto

essere prosciolto dai capi di accusa di cui ai punti 11 e 12 dell’atto di

accusa.

IV. Furti,

furti d'uso e reati connessi di danneggiamento e violazione di domicilio

1.

Dalle

risultanze dell’inchiesta (denominata “inchiesta Raid”) è emerso che AC1 e AC2

hanno cominciato ad agire insieme nel dicembre 2002, commettendo tre furti a Pedrinate

(punti 5.1, 5.2 e 5.3 dell’atto di accusa). Tra il luglio e l’ottobre 2003, AC1

è stato poi protagonista con altri correi di diverse incursioni in Ticino e

altri cantoni (cfr. punti 13 a 16 dell’atto di accusa) e, a partire dal

novembre 2003, è ricominciata la collaborazione con AC2 con il quale ha messo a

segno, a scadenza quasi settimanale, un numero consistente di furti e furti

d’uso, essenzialmente nella zona del Mendrisiotto, ma anche in Leventina,

canton Berna e canton Vaud (cfr. punti 5 a 8 dell’atto di accusa). Nell’ultima

scorreria del giugno 2004, finita con l’arresto, si è poi aggiunto il terzo

correo AC3 (cfr. punti 1 a 4 dell’atto di accusa).

Dai verbali istruttori e da quanto raccontato

dagli accusati al dibattimento è inoltre emerso che AC1 e AC2 si sarebbero

conosciuti a Torino nel 2002, in una discoteca ritrovo di moldavi e albanesi

dove avrebbero pianificato la loro prima incursione comune del dicembre 2002

con il correo _________. Nel

giugno 2004, sempre a Torino, AC3 avrebbe incontrato AC2 in un parco e

accettato la proposta di quest’ultimo di andare in Svizzera a rubare.

AC1, durante i primi interrogatori, ha cercato di

sminuire il suo coinvolgimento nei furti contestatigli dalla polizia,

riconoscendo solo quelli per i quali erano state trovate le sue impronte

digitali. Egli ha cambiato atteggiamento quando ha saputo che anche i correi AC2

e AC3 erano stati arrestati. Da questo momento ha prestato la sua

collaborazione ammettendo essenzialmente gli addebiti, salvo alcune eccezioni

di cui si dirà.

AC3 ha da subito riconosciuto la propria

colpevolezza, dando ampia spiegazione in merito. AC2 ha pure da subito ammesso

le proprie responsabilità, sebbene in alcuni casi solo dopo essere stato

chiamato in causa da AC1.

In numerose fattispecie è invece stata

contestata, da tutti e tre i correi, la refurtiva denunciata.

Laddove non si sono trovati riscontri scientifici

(in buona parte dei casi) è stato grazie alle ammissioni degli accusati, anche

tramite fotografie e sopralluoghi, che è stato possibile agli inquirenti

ricostruire percorsi, obiettivi e modus operandi delle incursioni incriminate.

Previo accordo telefonico, i correi si

incontravano alla stazione di Milano (AC1 proveniente da Pavia, gli altri

correi, tra cui AC2 e AC3, da Torino), con il treno si spostavano a Como e con

la corriera raggiungevano quindi il confine (Maslianico o Ponte Chiasso) e da

lì entravano in Svizzera a piedi attraverso i boschi (zone di Vacallo,

rispettivamente di Pedrinate).

Gli obiettivi, essenzialmente abitazioni, erano

sempre situati in prossimità del bosco e raggiunti a piedi durante la notte. La

refurtiva consisteva prevalentemente in denaro, gioielli, apparecchi

elettronici e telefoni cellulari. Generi alimentari, indumenti e coperte

venivano di norma sottratti per assicurarsi l’accampamento all’aperto. I furti

d’uso delle automobili erano dettati dalla necessità di raggiungere mete più

lontane, quali il Sopraceneri e altri cantoni.

Per entrare nelle abitazioni, utilizzavano la

tecnica dello strappo del cilindro tramite cacciavite o chiave inglese, oppure forzavano

le finestre con un cacciavite. Dove presente, veniva pure manomessa

l’illuminazione esterna a sensori e, a volte, messo fuori uso il sistema di

allarme. Gli autori penetravano nelle case anche in presenza dei proprietari

dormienti – i quali, nella maggior parte dei casi, non si accorgevano di nulla

– evitando le camere da letto. Nelle case rimanevano una trentina di minuti.

Durante i furti non vi era una particolare suddivisione dei ruoli: individuato

l’obiettivo, una volta l’uno, una volta l’altro operava lo scasso ed

all’interno dell’abitazione tutti arraffavano quanto potevano, mettendo a

soqquadro le abitazioni.

Il bottino veniva poi venduto da AC2 a non meglio

precisati ricettatori sulla piazza di Torino e il ricavato spartito tra i

correi in parti uguali.

Secondo quanto riferito dagli accusati durante

l’inchiesta e ancora al dibattimento, essi rubavano per garantire il loro

sostentamento e quello della famiglia. Per AC2 vi sarebbe inoltre stata la

necessità di saldare il debito dei passatori che lo pressavano. Sempre stando

alle loro dichiarazioni avrebbero scelto la Svizzera per le peregrinazioni

furtive in quanto, rispetto all’Italia sarebbe “più facile” penetrare nelle

abitazioni e inoltre poiché la Svizzera sarebbe un paese ricco.

2.

Il

punto 5 dell’atto di accusa imputa a AC1 e AC2 congiuntamente la commissione di

81.

furti nel periodo 25/26 dicembre 2002 e tra il 1 dicembre 2003 e il 6 giugno

2004.

nella regione del Mendrisiotto in 70 occasioni, a Biasca in 7 e ad Ambrì

in 4 occasioni.

AC2 e AC1 ammettono i furti, tranne quelli di cui

ai punti 5.9, 5.13, 5.14, 5.15, 5.44, 5.63, 5.64, trattati qui di seguito, gli

altri non meritando particolari osservazioni corrispondendo essenzialmente a

quanto descritto nell'atto di rinvio a giudizio a cui, per ragioni di

praticità, si rinvia.

a) In

merito al furto 5.9 dell’atto di accusa.

Trattasi di un tentato furto commesso a _________, il 19.12.2003 tra le 19h00 e le

19h10 ai danni di PC. L’autore è penetrato

nell’abitazione dopo avere forzato la finestra di una stanza. Avendo provocato

rumore, è stato messo in fuga dal proprietario senza nulla asportare.

Secondo la pubblica accusa il furto in questione

sarebbe ascrivibile ai dei due imputati per la loro presenza nella zona in quei

giorni, per l’assenza di ladri a _________ nel periodo posteriore al loro arresto nonché per il modus operandi.

In sede di inchiesta AC1 e AC2 hanno negato di

aver tentato il furto in esame, anche dopo il sopralluogo, specificando di non

aver nemmeno riconosciuto l’abitazione (cfr. verbale di polizia 6.7.2004 e

verbale dinanzi al PP 29.7.2004 di AC2 e verbale di polizia 8.9.2004 e verbale

dinanzi al PP 7.10.2004 di AC1).

Ora, nel caso specifico, gli indizi apportati

dalla pubblica accusa non sono parsi alla Corte sufficienti per ammettere,

senza dubbio, che il furto sia stato compiuto dai due accusati. L’argomento

dell’assenza di ladri a _________ dopo l’arresto dei due non è supportato da alcunché. L’indizio del

modus operandi è labile: dal formulario di denuncia (all. 55 AI 147, class. 3)

solo si evince che è stata scassinata la finestra di una stanza, senza altri

particolari. In ogni modo non sarebbe una tecnica particolarmente originale o

presentante caratteristiche tali da essere ricondotta unicamente ai due

accusati.

L’indizio della presenza di AC1 e AC2 a _________ tra il 17 e 20 dicembre per il

fatto che hanno ammesso la commissione del furto 5.7 dell’atto di accusa,

ancorché sommato a quello del modus operandi non è ancora sufficiente, non

potendosi escludere che altri lo abbiano commesso in quel lasso di tempo.

Ne discende che la pubblica accusa non ha fatto

fronte all’onere probatorio che le incombeva e AC1 e AC2 devono pertanto essere

posti almeno al beneficio del dubbio e quindi prosciolti dall’imputazione di

furto di cui al punto 5.9 dell’atto di accusa.

b) In merito al furto 5.13 dell’atto di accusa.

Trattasi di un furto commesso a _________, il 22.1.2004 tra le 7h30 e le

17h15 ai danni di PC. Il/i ladri sono penetrati nell’abitazione rompendo il

vetro di una finestra. Refurtiva denunciata: un apparecchio fotografico, un

orologio, gioielli, coltelli da cucina, un paio di scarpe, generi alimentari e

denaro per un valore complessivo di fr. 10'560.--.

Sul luogo del furto sono state trovate tracce di

sangue che, secondo il rapporto di comparazione DNA del 28.7.2004 della polizia

scientifica (all. 168, AI 147, class. 4), risulta essere il sangue dello AC1.

In sede di inchiesta AC1 ha riferito alla polizia

e al procuratore pubblico di non ricordare di avere commesso il furto in

rassegna, anche dopo sopralluogo e a fronte del rapporto della polizia

scientifica (cfr. verbali di polizia 27.8.2004, 8.9.2004 e verbale dinanzi al

PP 7.10.2004).

Anche AC2 ha riferito agli inquirenti di non

ricordare di aver commesso il furto in questione e meglio come si evince dal

verbale dinanzi al PP del 25.11.2004 (AI 144):

" …Il

PP mi sottopone il documento fotografico A e mi chiede se mi ricordo di essere

stato in questa casa. Il PP mi fa presente che è la casa di PC a _________, il furto è avvenuto il 22 gennaio

2004.

Il PP m’informa che in questa casa è stata rilevata una traccia di DNA

corrispondente a AC1. Rispondo che in una occasione avevamo bevuto molto. Oggi

non mi ricordo. E possibile che siamo entrati in questa casa. La polizia mi ha

condotto in loco ma anche così facendo non ho l’ho riconosciuta. Non ricordo

nemmeno qual è stata la refurtiva…".

Al dibattimento AC1 ha ribadito di non ricordarsi

di essere stato nella casa oggetto del furto in rassegna. AC2, pure ha

dichiarato di non ricordarsi precisando però che “se c’è stato lui ci sono

stato anch’io perché eravamo sempre assieme” (verbale dibattimento, p. 5).

Ora, nella fattispecie, la presenza sul luogo del

delitto delle tracce di sangue di AC1 sul vetro della finestra scassata, è

senz’altro riscontro a lui solo sufficiente per ammettere la colpevolezza di AC1

e, di conseguenza, di AC2 vista la sua dichiarazione testé citata.

Ne discende che il capo d’accusa di cui al punto

5.13

dell’atto di accusa deve essere confermato.

c) In merito al furto 5.14 dell’atto di accusa.

Trattasi di un tentato furto commesso a _________il 22.1.2004 tra le 9h30 e le 11h00

ai danni di _________. L’autore

è penetrato nel locale piscina forzando la finestra con un attrezzo atto allo

scopo. Tentava poi di forzare la serratura della porta per accedere agli altri

locali ma non riuscendoci lasciava il luogo senza nulla asportare.

AC2, sentito in merito dalla polizia e dopo

sopralluogo, ha dichiarato nel verbale 12.7.2004 (all. 19 AI 147, class. 2, p.

5) di non essere l’autore del furto. Davanti al PP egli ha poi ribadito di non

riconoscere la casa oggetto del tentato furto, e meglio come si evince dal

verbale 25.11.2004 (AI 144, p. 2):

" …Il

PP mi sottopone il documento fotografico B e mi chiede se mi ricordo di essere

stato in questa casa. Il PP mi fa presente che è la casa di _________a _________, il tentato furto è avvenuto il 22 gennaio 2004. Mi informa inoltre

che la casa si trova vicino a quella del signor _________ (200 metri in linea d’aria e 300 metri seguendo la strada).

Rispondo di non ricordarmi di essere stato nella

casa che mi viene mostrata in fotografia. La polizia mi ha condotto in loco ma

anche così facendo non ho l’ho riconosciuta. E possibile comunque che abbiamo

tentato di entrare in questa casa…".

AC1 è stato sentito in proposito dalla polizia in

data 27.8.2004 (all. 3 AI 147, class. 1, p. 8) e in questa sede ha dichiarato

di non ricordarsi del furto. Nel successivo verbale di polizia 8.9.2004 (all. 5

AI 147, class. 1, p. 6) egli esclude di essere l’autore del furto. Riferisce

infatti:

" …Non

ho nulla da dire. Per quanto riguarda quest’abitazione escludo di essere

l’autore poiché si trova proprio sulla strada sterrata che utilizzavo per

entrare e uscire dalla Svizzera. Per tale motivo non volevo commettere furti

proprio su quel tragitto…".

Nel verbale dinanzi al PP 7.10.2004 (AI 103, p.

9) AC1 ha, infine, dichiarato quanto segue:

" …Il

PP mi sottopone il documento fotografico n. 27 allegato al verbale di polizia

del 27.08.2004 e mi chiede se mi ricordo di essere stato in questa casa. Il PP

mi fa presente che è la casa di _________a _________, il

tentato furto è avvenuto il 22 gennaio 2004. Mi informa inoltre che la casa si

trova vicino a quella del signor _________ (200 metri in linea d’aria e 300 metri seguendo la strada).

Rispondo di non ricordarmi di essere stato nella

casa che mi viene mostrata in fotografia. La polizia mi ha condotto in loco ma

anche così facendo non ho l’ho riconosciuta…".

Ora, il furto in rassegna è stato commesso nello

stesso paese, lo stesso giorno e a poca distanza di tempo dal furto 5.13

dell’atto di accusa. Inoltre la casa di PC è situata in prossimità di quella di

PC. Il fatto che la medesima si trovi proprio sulla strada utilizzata da AC1

per entrare e uscire dalla Svizzera è semmai un motivo in più per ritenere la

sua presenza sui luoghi.

Alla luce di tutti questi elementi, considerate

inoltre le modalità di azione e il tipo di refurtiva sottratta, la Corte ha

ritenuto sufficientemente provata la colpevolezza di AC1 in questo frangente.

Quanto alla colpevolezza di AC2, la medesima è data giacché è assodato che

agiva sempre in correità con AC1 come d’altronde da lui stesso dichiarato in

aula (cfr. verbale dibattimento, p. 5).

Di conseguenza, dev’essere confermato anche il

punto 5.14 dell’atto di accusa.

d) In merito al furto 5.15 dell’atto di accusa.

Trattasi di un furto commesso a _________in via _________, tra le 14h00 del 22.1.2004 e le 3h30 del 23.1.2004 ai danni di _________. L’autore o gli autori si sono

arrampicati sul balcone con l’ausilio di un massiccio appendiabiti e scassinando

la porta finestra sono penetrati nell’abitazione.

Refurtiva denunciata: orologi, gioielli e denaro

per un valore complessivo denunciato di fr. 36'720.-- .

La parte lesa è stata sentita dalla polizia

esattamente un mese dopo il furto, ossia il 22.2.2004. In sostanza ha riferito

che il pomeriggio di giovedì 22.1.2004 ha lasciato il suo domicilio, come di

consuetudine, verso le ore 14.00 per recarsi al lavoro a _________e di essere rientrata in tarda

notte, verso le 3h30. Una volta in casa dice di aver trovato la finestra del

balcone aperta, mentre che prima di uscire aveva chiuso tutte le finestre,

tranne la finestrella del bagno con inferriata per i gatti, e abbassato le

tapparelle delle camere da letto al piano inferiore. Tutti i cassetti e le ante

dei mobili erano aperti e regnava un grande disordine (cfr. all. 61 AI 147,

class. 3).

AC2 nel verbale di polizia 15.7.2004, dopo

sopralluogo, ha dichiarato di non essere l’autore del furto (all. 21 AI 147,

class. 2, p. 3). Nuovamente contestatogli il furto dal PP, egli ha dichiarato

nel verbale 25.11.2004 (AI 144) quanto segue:

" …IL

PP mi sottopone il doc. fotografico C e mi chiede se mi ricordo di essere stato

in questa casa. Il PP mi fa presente che è la casa di _________e che si trova a ca. 400 metri da quella di _________e che è stata oggetto di furto lo stesso giorno di _________e _________. Rispondo di non ricordarmi di essere stato nella casa che mi viene

mostrata in fotografia. La polizia mi ha condotto in loco ma anche così facendo

non ho l’ho riconosciuta…".

AC1, dal canto suo, nel verbale di polizia

27.8.2004

ha dichiarato di non ricordarsi del furto in questione (all. 3 AI

147, class. 1, p. 8). Nuovamente sentito in proposito dal PP, il quale pure gli

ha sottoposto la fotografia ritraente casa _________, egli ha confermato nel verbale 7.10.2004 di non ricordarsi di

essere stato nella casa (cfr. AI 103, p. 9).

Ora, gli indizi portati dalla pubblica accusa in casu

sono il modus operandi, il tipo di refurtiva nonché il fatto che i due accusati

hanno commesso due furti a _________ lo stesso giorno. Tali indizi non sono parsi alla Corte sufficienti

per ammettere, senza dubbio, che il furto sia imputabile ai due accusati. Come

già rilevato, l’indizio del modus operandi è, da solo, labile, ritenuto come

nella fattispecie i ladri abbiano scassinato una finestra, modalità non certo tipica

dei soli due accusati. Pure è debole l’argomento del tipo di refurtiva, giacché

di ladri di gioielli e denaro ne è pieno il mondo. E’ poi da negare l’unità di

luogo: il paese di Morbio Inferiore non confina con quello di _________, anzi li separa il comune di Morbio

Superiore nonché una strada tortuosa di qualche chilometro. Si veda al

proposito la ricostruzione grafica del percorso in oggetto fatta dalla PS (all.

183.

p. 8, AI 147, class. 4).

Da notare, infine, che nel citato verbale di

polizia 15.7.2004 a AC2 sono stati contestati altri furti ai quali si è

dichiarato estraneo (dichiarazione confermata dinanzi al PP, cfr. AI 55) e che

non sono contemplati nell’atto di accusa: uno commesso a Morbio Inferiore il 17

gennaio 2004 e l’altro commesso a Vacallo, paese confinante, tra il 25 e il 26

gennaio 2004. Ciò che perlomeno dimostra l’esistenza di altri ladri.

Ne discende che la pubblica accusa non ha fatto

fronte all’onere probatorio che le incombeva e AC1 e AC2 devono pertanto essere

prosciolti dall’imputazione di furto di cui al punto 5.15 dell’atto di accusa,

quantomeno in applicazione del principio in dubio pro reo.

e) In merito al furto 5.44 dell’atto di accusa.

Trattasi di un tentato furto commesso a _________, il 7.5.2004 alle ore 3.15 ai

danni di _________. Gli autori,

hanno tentato di introdursi nell’abitazione, ma sono stati messi in fuga dal

proprietario. Questi è stato sentito dalla polizia il 21 agosto 2004 alla quale

ha dichiarato di essere stato svegliato da dei rumori e di aver visto delle

lampadine tascabili illuminare la finestra della sua stanza. Riferisce poi di

essersi alzato e di aver gridato, vedendo poi dalla finestra due persone che

fuggivano senza però averle potute vedere in viso. Posto di fronte ad una serie

di fotografie, tra cui quelle ritraenti AC2 e AC1, il signor _________ non ha riconosciuto nessuno (cfr.

all. 90 AI 147, class. 3).

La pubblica accusa ha fondato la colpevolezza dei

due accusati sul fatto che i medesimi si trovavano nei paraggi, sulla

testimonianza della parte civile, sui dati statistici allestiti dalla polizia.

AC2 ha dichiarato nel verbale di polizia 6.7.2004

(all. 16 AI 147, class. 2, p. 6) quanto segue:

" …La

casa (all. 11) mi è stata fatta vedere durante il sopralluogo e nella

fotografia si vede solo il tetto e nell’altra una panoramica. Rispondo di non

esserci mai stato e di non essere entrato nel giardino…".

Egli ribadisce di non aver mai commesso il

tentato furto nel verbale dinanzi al PP 29.7.2004 (AI 55, p. 9).

AC1, dal canto suo, ha dichiarato nel

verbale di polizia 8.9.2004 di non aver commesso il furto nell’abitazione in

questione (all. 5 AI 147, cl. 1, p. 15).

Egli ha poi confermato la sua versione nel

verbale dinanzi al PP 7.10.2004 (AI 103, p. 23).

Ora, nel caso specifico

gli indizi apportati dalla pubblica accusa non sono parsi alla Corte

sufficienti per ammettere, senza dubbio, che il furto sia stato compiuto dai

due accusati. Di particolare debolezza sono le statistiche della polizia agli

atti: non perché la maggior parte dei furti registrati a _________ sono riconducibili a AC1 e AC2 -

per loro ammissione - che per forza anche quelli senza paternità vanno loro

attribuiti. La presenza di AC1 e AC2 a _________ - e non a_________,

che comunque dista alcuni chilometri - nei giorni precedenti e seguenti la

commissione del furto in questione, non è un indizio conclusivo. Neppure è di

grande aiuto la testimonianza della vittima che non ha saputo dare indicazione

alcuna in merito ai supposti ladri visti fuggire.

Ne discende che in mancanza di migliori riscontri

AC1 e AC2 devono essere prosciolti dall’imputazione di furto di cui al punto

5.44

dell’atto di accusa.

f) In merito al furto 5.63 dell’atto di accusa.

Trattasi di un tentato furto commesso in via _________a _________il 23.5.2004 tra le 2h30 e le 2h45 ai danni di PC. L’autore o gli

autori, hanno tentato di entrare all’interno dell’abitazione attraverso la

finestra del bagno parzialmente aperta a ribalta, ma accortisi della presenza

in casa del proprietario sono fuggiti.

La vittima è stata interrogata dalla polizia in

data 11.11.2004, riferendo in particolare che all’ora indicata, mentre stava

guardando la televisione ha sentito il rumore della finestra a ribalta del

bagno che si apriva, poi trovata completamente aperta (cfr. all. 109 AI 147,

class. 4).

AC2 ha dichiarato nel verbale di polizia

16.7.2004

(all. 22 AI 147, cl. 2, p. 5) quanto segue:

" …Allegato

4, 5, 6 e 7: ho visionato le fotografie degli allegati summenzionati. Mi

ricordo bene che erano 5 case uguali e che noi siamo entrati solo in 3 poiché

nelle altre 2 vi erano le luci accese e meglio in quella di colore rosa le luci

erano accese mentre quella azzurra ad un certo momento è uscito un uomo i

pigiama che ha controllato l’esterno….

Gli interroganti mi dicono che anche la casa

azzurra il proprietario ha sporto denuncia per tentato furto. Gli autori

dovrebbero essere passati dalla finestra del bagno che era aperta a ribalta. A

tale proposito posso dire che quella sera pioveva e tirava un forte vento

secondo il mio punto di vista questa persona ha lasciato la finestra del bagno

aperta ed è possibile che, a causa del vento, questo serramento abbia sbattuto svegliando

il proprietario che come detto abbiamo visto uscire dall’abitazione. Noi appena

terminato il furto nella casa che ho indicato con il numero 3 abbiamo sentito

un rumore forte come se qualche finestra avesse sbattuto. Per tale motivo ci

siamo nascosti in un vicino boschetto ed è stato in questo momento che abbiamo

potuto vedere l’uomo sopraccitato guardare all’esterno da una finestra. Una

volta che la situazione si è calmata siamo usciti dal boschetto e abbiamo preso

la vettura VW Bora di colore scuro le cui chiavi d’avviamento le avevamo prese

nell’abitazione indicato con il numero 2…".

AC2 ha poi ribadito nel verbale dinanzi al PP

29.7.2004

(AI 55, p. 18) di non essere l’autore del furto.

AC1 ha, dal canto suo, dichiarato nel verbale di

polizia 9.9.2004 (all. 6 AI 147, cl. 1, p. 9 e 11) quanto segue:

" …Allegato

14, 15, 16 e 17: Si tratta di abitazioni a schiera …..Contesto questo tentativo

di furto. Ricordo bene che abbiamo fatto il furto in tre abitazioni.

Corrisponde al vero che in una di queste abitazioni ad un certo punto una

persona è uscita o si è affacciata da una finestra. Noi in quel momento ci

trovavamo vicino ad una di queste case che abbiamo “visitato” e appena abbiamo

avuto il sentore che una finestra o porta si stesse aprendo ci siamo nascosti

in un boschetto appena lì vicino dove siamo rimasti per qualche minuto. Quando

la situazione si è tranquillizzata abbiamo preso la Bora di cui avevamo già la

chiave d’avviamento…".

AC1 ha poi ribadito nel verbale dinanzi al PP

7.10.2004

(AI 103, p. 19) quanto segue:

" …Per

quanto riguarda il tentato furto commesso a _________ (PC), il 23 maggio 2004, contesto di aver commesso lo stesso.

Confermo che ci eravamo nascosti nei boschi, dopo i 3 furti di cui ho appena

detto sopra, e poi ce ne siamo andati…".

Al dibattimento AC1 e AC2 hanno dichiarato, con

riferimento al furto in questione, che sono state loro mostrate solo le

fotografie, senza aver fatto sopralluoghi (verbale dibattimento, p. 6).

Ora, la stessa notte del 22/23 maggio 2005 in via

_________a _________ sono stati commessi altri tre

furti tra le 23h10 e le 7h00, tutti ammessi da AC1 e AC2 (cfr. punti 5.59, 5.61

e 5.62 dell’atto di accusa). Dai loro verbali agli atti, risulta assodato che i

due si aggiravano tra le case di via _________nell’intervallo di tempo indicato, potendosi così ammettere, in casu,

l’unità di tempo e di luogo. Vi è anche da ritenere che, essendosi trattato di

un tentato furto senza danni, la parte civile non aveva nessun interesse

particolare a denunciarlo.

Malgrado le contestazioni di AC1 e AC2, questi

elementi sono parsi alla Corte sufficienti a fondare il proprio convincimento

sulla loro colpevolezza e, dunque, a confermare il punto 5.63 dell’atto di

accusa. D'altro canto, a fronte dei numerosi furti commessi, il fatto che gli

accusati neghino proprio questo addebito, ancora non significa che non abbiano

voluto collaborare: proprio il numero impressionante di furti può, nella loro

memoria, aver provocato dei vuoti, tanto più che in casu si tratta, come visto,

di un semplice tentativo e non è stato fatto alcun sopralluogo.

g) In merito al furto 5.64 dell’atto di accusa.

Trattasi di un furto commesso a _________il 23.5.2004 tra le 5h00 e le 5h15

ai danni del PC. L’autore è penetrato all’interno dell’officina dopo aver

staccato il sensore dell’illuminazione esterna e forzato una porta secondaria.

All’interno ha poi forzato la serratura del locale ufficio e sottratto denaro

per un valore complessivo denunciato di fr. 2'968.10 (cfr. formulario di

denuncia all. 110 AI 147, class. 4).

In data 24.11.2004 è stata sentita dalla PS

l’inquilina della stessa palazzina dove è ubicato il PC, che ha chiamato la

polizia la notte del furto. A distanza di tempo la teste non ha saputo indicare

con certezza l’ora della telefonata riferendo segnatamente che:

" …in

ogni caso era notte fonda e circa tra le ore 0200 e le 0400. Comunque è

avvenuta al massimo nel giro di 5 minuti dopo aver udito i rumori provenienti

dal garage. Tengo a precisare che io sento, dal primo piano, tutti i rumori

provenienti dal piano terra e quindi dall’entrata del garage. Rammento inoltre

che dopo la mia chiamata, circa 15/20 minuti più tardi, è giunta una pattuglia

della polizia. Purtroppo i ladri erano già fuggiti. Io comunque non avevo visto

nulla in proposito…".

AC2 ha dichiarato nel verbale di polizia

16.7.2004

(all. 22 AI 147, cl. 2, p. 5), sulla scorta di due fotografie, che

nessuno di noi due ha fatto il furto che mi viene contestato. Egli ha poi ribadito la contestazione nel

verbale dinanzi al PP 29.7.2004 (AI 55, p. 19).

AC1 ha contestato la commissione del furto in

questione nel verbale di polizia 9.9.2004 precisando di essere sicuro di non

essere lui, con AC2, l’autore del furto (cfr. all. 6 AI 147, cl. 1, p. 11). AC1

ha poi confermato nel verbale dinanzi al PP 7.10.2004 (AI 103, p. 21) quanto

segue:

" …Per

quanto riguarda il tentato furto commesso a _________ (PC), il 23 maggio 2004, contesto di aver commesso lo stesso.

Il PP mi fa presente che questo tentato furto è

avvenuto la stessa sera in cui sono stati commessi i furti di cui sopra con le

modalità analoghe a quelle da voi praticate (strappo del cilindro).

Riconfermo che non siamo stati noi…".

Al dibattimento AC1 e AC2 hanno precisato, per

quanto riguarda il punto 5.64 dell’atto di accusa, che sono state loro mostrate

solo le foto e non hanno fatto sopralluoghi, escludendo comunque di aver

compiuto furti ai danni di garage.

Ora, in ragione della particolarità

dell’obiettivo, ossia un garage (in nessun altro caso hanno commesso furti ai

danni di autorimesse), e dell’ubicazione del medesimo nei pressi della stazione

ferroviaria, quindi in luogo poco discosto (negli altri casi sceglievano

obiettivi almeno apparentemente più sicuri), la Corte ha ritenuto di poter

credere agli accusati prosciogliendoli dal capo di imputazione 5.64 dell’atto

di accusa.

h) In merito al furto 5.75 dell’atto di accusa.

Trattasi di un furto commesso a _________ tra le 21h00 del 3.6.2004 e le

8h00 del 4.6.2004 ai danni di PC. L’autore ha tentato di penetrare nella casa

mediante strappo del cilindro ma non vi è riuscito poiché la porta era munita

di paracilindro (cfr. all. 124 AI 147, class. 4).

AC2 e AC1 hanno contestato il tentato furto in

rassegna dichiarando agli inquirenti di non ricordare la casa mostrata loro in

fotografia e che dopo il furto di cui al punto 5.73 dell’atto di accusa,

essendo arrivata la polizia, sarebbero fuggiti nel bosco senza compiere o

tentare altri furti (cfr. verbale di polizia 30.6.2004 e verbale PP 29.7.2004

di AC2; verbale di polizia 27.8.2004 e verbale PP 7.10.2004 di AC1).

Ora, in casu, si può ammettere che vi sia unità

di tempo e di luogo, visto che nello stesso periodo e nella stessa zona di _________ AC1 e AC2 hanno ammesso la

commissione di numerosi furti (5.73, 5.74, 5.76, 5.77, 5.78), tutti con la

medesima tecnica dello strappo del cilindro, ancorché l’indizio del modus operandi

sia poco incisivo. La Corte ha ritenuto questi elementi sufficienti a fondare

il proprio convincimento circa la colpevolezza di AC1 e AC2 e, pertanto, il

punto 5.63 dell’atto di accusa deve essere confermato, valendo per il resto le

medesime considerazioni finali fatte alla let. f) di questo considerando.

3.

In considerazione di quanto precede, il punto 5 dell’atto di accusa

è confermato, tranne per i furti di cui ai punti 5.9, 5.15, 5.44 e 5.64.

Deve altresì essere confermato il punto 7

dell’atto di accusa concernente le imputazioni di ripetuto danneggiamento ai

sensi dell’art. 144 CP, tranne per quanto concerne i punti 7.9, 7.15 e 7.61,

connessi ai furti testé menzionati. Trattandosi inoltre di reato a querela di

parte, è emerso che per i punti 7.71 e 7.75 dell’atto d’accusa le parti civili

non hanno sporto formale querela sicché AC2 e AC1 vanno prosciolti anche da

questi capi di imputazione.

Pure va confermata l’imputazione di ripetuta

violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP (punto 8 dell’atto di

accusa), tranne per i casi relativi ai punti 5.9, 5.44 e 5.64 dell’atto di

accusa, laddove gli accusati sono stati prosciolti dal reato di furto tentato o

consumato.

4.

Il punto 13 dell’atto di accusa imputa a AC1, singolarmente, ma in

correità con tale _________e

tale _________, la commissione

di 13 furti, avvenuti tra il 2 luglio e il 21 ottobre 2003 a _________ (6), a _________/GR (1), _________/AG

(1), _________/FR (1), a _________/LU (2) e a _________/VD (2).

Eccezion fatta per i furti 13.7, 13.12 e 13.13

dell’atto di accusa, di cui si dirà qui di seguito, AC1 è reo confesso, di

guisa che vengono anche qui trattate solo le fattispecie contestate, rinviando

per il resto al testo dell'atto di accusa.

a) In merito al furto 13.7 dell’atto di accusa.

Trattasi di un tentato furto commesso a _________/LU tra le 22h00 del 12.8.2003 e le

11h00 del 13.8.2003 ai danni di PC. L’autore ha tentato di penetrare

nell’abitazione forzando il battente della porta d’accesso al giardino senza

riuscirvi (cfr. all. 43 AI 147, class. 3).

AC1 contesta il tentato furto sia nel verbale di

polizia 16.9.2004, nel quale dichiara di non ricordarsi di aver commesso questo

tentato furto, sia dinanzi al PP nel verbale 8.10.2004 (AI 105, p. 9) nel quale

ha dichiarato quanto segue:

" …Il

PP mi chiede se abbiamo tentato il furto nella casa di PC, _________/LU nelle immediate vicinanze del

negozio di biciclette. Il tentato furto è avvenuto il 12/13 agosto 2003.

Dichiaro che in questa casa non ci siamo stati.

In effetti non disponevamo di una vettura con cui allontanarci dai

luoghi…".

Ora, il tentato furto in questione è avvenuto la

stessa notte e nelle immediate vicinanze del furto del punto 13.8, ammesso da AC1.

Potendosi così ammettere che nel caso specifico vi sia unità di tempo e di

luogo, ritenuto poi che la spiegazione fornita da AC1 al riguardo non è parsa

credibile (pretendendo addirittura di non essere stato sui luoghi), la Corte ha

così ritenuto di confermare l’imputazione di cui al punto 13.7. dell’atto di

accusa.

b) In merito al furto 13.12 dell’atto di accusa.

Trattasi di un tentato furto commesso a _________ il 20.10.2003 tra le 17h00 e le

22h30 ai danni di PC (cfr. all. 48 AI 147, class. 3).

AC1 ha riferito in proposito nel verbale di

polizia 8.9.2004 (all. 5 AI 147, class. 1, p. 9), versione poi confermata nei

successivi verbali dinanzi al PP 7.10.2004 e 26.10.2004, di aver tentato di

rubare, con i correi _________

e_________la vettura Ford

Escort verde targata _________,

di proprietà di PC, precisando però di non aver tentato il furto

nell’abitazione. Il furto d’uso (punto 14.8 dell’atto di accusa) che, secondo AC1,

sarebbe servito a spostarsi verso Lugano e Bellinzona per fare furti, è poi

stato sventato dalla polizia che, giunta sul posto, ha costretto i tre ladri a

fuggire. AC1 sarebbe stato l’unico a riuscire a rifugiarsi nel bosco per poi

rientrare in Italia.

Al dibattimento AC1 ha ribadito la versione data.

La pubblica accusa, ritenendo la medesima plausibile, non si è così opposta al

proscioglimento di AC1 dal capo di imputazione in oggetto. Di conseguenza a AC1,

per quanto riguarda il reato di danneggiamento di cui al punto 15.12 dell’atto

di accusa, in alternativa a “tentativo di furto di cui al punto 13.12”,

è stato imputato “tentativo di commettere il furto d’uso di cui al punto

14.

” dell’atto di accusa (cfr. verbale dibattimento, p. 6), imputazione

che va con questa precisazione, pertanto confermata in questa sede.

c) In merito al furto 13.13 dell’atto di accusa.

Trattasi di un furto commesso a _________ tra le 20h30 del 18.10.2003 e le

19h00 del 21.10.2003 ai danni di _________. Gli autori sono penetrati nell’abitazione infrangendo il vetro di

una porta finestra, sottraendo refurtiva (diversi utensili da cucina, abiti, prodotti

da toilette e 2 chiavi) per un valore complessivo denunciato di fr. 1'440.-- (cfr.

all. 49 AI 147, class. 3).

AC1 ha contestato il furto nel verbale di polizia

8.9.2003

dichiarando, dopo aver esperito il sopralluogo, di non aver nessun

ricordo specifico dell’abitazione in questione (all. 5 AI 147, class. 1, p. 4).

Versione poi ribadita dinanzi al PP nel verbale 7.10.2004 (AI 103, p. 10).

La Corte, alla luce di quanto emerso in merito al

furto 13.12, potendo ritenere che AC1, con i correi, si trovasse a _________ con lo scopo di trovare

un’automobile per recarsi nel luganese o bellinzonese ed in mancanza di

migliori riscontri, ha deciso per il proscioglimento di AC1 anche da questo

capo di imputazione, ponendo lo stesso al beneficio del dubbio, in assenza di

riscontri precisi e rassicuranti, il modus operandi e la sola presenza in loco,

non essendo come visto decisivi.

d) Alla luce delle considerazioni che precedono il punto 13 dell’atto

di accusa è confermato, tranne per i furti di cui ai punti 13.12 e 13.13.

Deve altresì essere confermato il punto 15

dell’atto di accusa concernente le imputazioni di ripetuto danneggiamento ai

sensi dell’art. 144 CP, tranne per quanto concerne il punto 15.13. Per quanto

attiene al punto 15.12 già si è detto che lo stesso deve essere imputato a AC1

relativamente al furto d’uso di cui al punto 14.8 dell’atto di accusa.

Pure va confermata l’imputazione di ripetuta

violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP (punto 16 dell’atto di

accusa), tranne per il caso relativo al punto 13.13 dell’atto di accusa.

5.

AC1, AC2 e AC3, congiuntamente, sono accusati di aver commesso i 10

furti (9 consumati e 1 tentato) di cui al punto 1 dell’atto di accusa, e meglio

a _________ (2), _________ (2), _________ (3) e_________ (3)

tra il 10 giugno e il 14 giugno 2004, giorno del loro arresto.

I tre correi non hanno sollevato contestazioni in

merito alla commissione dei suddetti furti, né in sede di inchiesta né durante

il dibattimento, sicché si danno tutti per compiuti a conferma del punto 1

dell’atto di accusa. Si danno altresì per compiuti i reati connessi di ripetuto

danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio, con conseguente conferma del

punto 3, rispettivamente del punto 4 dell’atto di accusa.

6.

In merito alla refurtiva.

L’atto di accusa imputa a AC1 di aver sottratto

refurtiva per un valore complessivo denunciato di fr. 445'544.40, a AC2 per un

valore complessivo denunciato di fr. 376'173.90 e a AC3 per un valore

complessivo denunciato di fr. 56'936.--.

Gli accusati hanno parzialmente contestato questi

ammontare sia in fase di inchiesta sia al dibattimento. AC1 e AC2 hanno

nondimeno stimato il valore della refurtiva sottratta tra i 100'000.-- e i

200'000.-- franchi. AC3, invece, non ha formulato quantificazione alcuna.

La Corte, in considerazione del fatto che parte

della refurtiva sequestrata è rimasta senza paternità, che non tutte le parti

lese sono state sentite e che, comunque, le dichiarazioni date non sempre sono

apparse credibili e fedefacenti (condividendo così le argomentazioni difensive)

ed in mancanza di migliori riscontri oggettivi, ha ritenuto di poter ammettere

le valutazioni fatte da AC1 e AC2 in ragione di fr. 200'000.-- . In assenza di

un minor valore cifrato, per quanto attiene a AC3 la Corte ha invece ritenuto

come accertato l’ammontare indicato nell’atto di accusa sub punto 1. Si tratta

invero di una stima approssimativa, fatta per difetto, che ha quasi unicamente

scopo redazionale. La questione infatti, come vedremo, non ha assunto per la

Corte, grande importanza. Determinante non è risultata l'entità, comunque

consistente degli oggetti sottratti, ma il numero impressionante di furti

perpetrati, la colpa misurandosi soprattutto, in casi come questi, in funzione

della reiterazione dell'agire piuttosto che dell'entità della refurtiva.

7.

Le

aggravanti

a) Giusta l’art. 139 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o

con la detenzione chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa

mobile altrui alfine di appropriarsene.

Il furto è aggravato, e perciò passibile di una

pena massima di dieci anni di reclusione e di una pena minima di tre mesi di

detenzione se l’autore fa mestiere del furto, oppure di una pena massima di

dieci anni di reclusione e di una pena minima di sei mesi di detenzione se

l’autore ha agito in qualità di affiliato ad una banda intesa a commettere

furti.

L'aggravante della banda si giustifica per la

maggior pericolosità dei singoli componenti unitisi in sodalizio, dovendosi

riconoscere, detto in parole povere, che l'unione fa la forza o, meglio,

influisce psichicamente e fisicamente in modo negativo sul comportamento e

sulla determinazione dei correi (DTF 78 IV 233). Occorre quindi che due

o più persone si mettano assieme con la volontà, espressa o tacita, di

commettere in futuro più azioni criminose (più di due, comunque) qualificate

come furto, anche se non ancora ben definite e/o pianificate (DTF 102 IV

166, 100 IV 220; Schubarth, Komm., all'art. 137

n. 129 ss; Trechsel, Kurzkomm., all'art. 139 n. 16 s.; Rehberg -

Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102; Noll, Schweiz. Strafrecht,

BT I, p. 140 s.), purché si tratti di un'unione stretta e stabile, dotata di un

minimo di organizzazione (DTF 124 IV 86, 124 IV 286).

L’aggravante dell’agire per mestiere implica

un’attività delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a

reiterare nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche

accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività,

dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall’intento di

garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (DTF 123 IV

116, 119 IV 129, 117 IV 65, 116 IV 319 e 335).

Da notare che il riconoscimento dell'aggravante

del mestiere ha l'effetto di assorbire il tentativo (DTF 123 IV 113;

Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 15 ad art. 139 CP, pag. 241).

Il simultaneo verificarsi di più circostanze

aggravanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma

può essere considerato ai fini della determinazione della pena nel contesto

dell'applicazione dell’art. 63 CP (DTF 120 IV 330; SJ 1997, 181).

b) Nella fattispecie, le difese hanno contestato l’aggravante del

mestiere e, tranne per AC3, quella della banda.

Eccezion fatta per il caso di AC3, di cui si dirà

più avanti, la contestazione del mestiere non regge. Alla luce dei fatti è

invero da ritenere che AC1 e AC2 hanno commesso i furti alla stregua di

un’attività professionale, sia in ragione della frequenza sia in ragione del

numero. Si è visto che la loro "collaborazione" è cominciata nel

dicembre 2002 per poi riprendere nel dicembre 2003 e continuare, con regolarità

quasi settimanale, fino al giugno 2004, momento dell’arresto. AC1 si è inoltre

reso colpevole di un’altra serie di furti, sicché il periodo in cui ha

perseguito l’attività delittuosa si protrae di ulteriori quattro mesi, e il

numero di furti da lui commessi aumenta. AC1 è stato ritenuto colpevole da

questa Corte di 98 furti, AC2 di 87. Il loro modo di procedere era ben

determinato, sebbene i mezzi consacrati all’attività delittuosa potessero

apparire modesti: trasferte in Svizzera effettuate a mezzo di treno e corriera

e poi a piedi nei boschi, tali trasferte erano regolari ed organizzate,

dovendosi gli accusati allontanare dalla famiglia (AC1 tenendo addirittura la

moglie all’oscuro di tutto) e con i rischi connessi alla loro clandestinità.

Una volta su territorio elvetico era chiaro il loro intento di commettere

quanti più furti possibile (spingendosi anche fin oltre Gottardo) o, perlomeno,

di raggiungere un bottino soddisfacente, per poi rientrare in Italia e

piazzarlo ai ricettatori. Con ciò si garantivano quindi dei redditi con una

certa costanza, tanto più che, come da loro stessi

dichiarato, non potevano contare sugli introiti di un’attività lavorativa.

Per AC3, invece, il discorso cambia. Convinto da AC2

a fare il “viaggio” in Svizzera, la sua comparsa nella vicenda è stata

estemporanea e il suo ruolo minore. AC3 si è reso colpevole con gli altri due

accusati dei 10 furti commessi tra il 10 e il 14 giugno 2004. Ora, i criteri

posti dalla giurisprudenza in merito all’applicazione dell’aggravante del

mestiere sono rigorosi e, relativamente a AC3, né il numero di furti, né il

periodo dell’attività delittuosa e neppure l’utile che avrebbe conseguito con

la realizzazione del bottino, giustificano l’applicazione di tale aggravante.

c) L’aggravante della banda è applicabile a tutti e tre gli accusati.

Essi non hanno mai operato singolarmente. Lo stesso AC1 ha ammesso in sede di

inchiesta di non essere mai venuto da solo in Svizzera a rubare, riferendo

altresì che “anche altri sono sempre venuti in gruppi e mai da soli”

(cfr. AI 110). AC2 ha riferito dal canto suo che parlando con AC1 delle

difficoltà finanziarie è nata l’idea di andare in Svizzera a rubare (cfr. AI

80). Quanto a AC3, come testé visto, si è aggiunto ai due, su preciso invito di

AC2, sapendo “cosa si andava a fare in Svizzera” (cfr. AI 80). Dai

verbali resi durante l’inchiesta, e ancora al dibattimento, è emerso

chiaramente che l’unione era volta alla commissione di furti da perpetrarsi in

Svizzera (essenzialmente nel Mendrisiotto, ma all’occorrenza anche altrove)

secondo un piano prestabilito, peraltro comune a tutte le fattispecie

contemplate nell’atto di accusa, quo al punto d’incontro, al modo di

raggiungere il confine e penetrare su suolo elvetico, alla ricerca

dell’obiettivo discosto muovendosi nei boschi o, per le mete lontane rubando

automobili, quo alla modalità di effrazione e alla spartizione del bottino. I

correi agivano quindi in maniera organizzata, benché le azioni criminose

fossero lasciate ad una certa improvvisazione.

Da quanto precede, ne discende che, in diritto,

il punto 1 dell’atto di accusa va confermato, eccezion fatta per il caso di AC3

al quale, come visto, non è applicabile l’aggravante del mestiere. Sono inoltre

integralmente confermati in diritto i punti 5 e 13 dell’atto di accusa.

V. Furti

d'uso

1.

Gli accusati devono rispondere anche dell’accusa di furto d’uso ai

sensi dell’art. 94 cfr. 1 LCStr.

Il furti d’uso di cui al punto 2 dell’atto di

accusa (ascritto a AC1, AC2 e AC3 congiuntamente) e quelli di cui al punto 14

(ascritti a AC1 singolarmente) sono certi e pacifici visto che tutti ammessi.

Relativamente ai furti d’uso contemplati al punto

6.

dell’atto di accusa, commessi in correità da AC1 e AC2, gli stessi sono

ammessi salvo quelli di cui ai punti 6.2. e 6.3, entrambi avvenuti ad _________/BE nel medesimo parcheggio e la

stessa notte del 27/28 novembre 2003 (cfr. all. 147 e 148 AI 147, class. 4).

AC1 e AC2 hanno infatti contestato di aver

tentato di rubare le due Opel con targhe bernesi. AC1 ha in particolare escluso

la loro colpevolezza per il fatto che

" …noi

ci concentriamo sulle Ford Escort, Fiesta e Mondeo le quali, in genere,

presentano il blocco di avviamento con un tondino in plastica che può essere

tolto e, inserendo un cacciavite, parte. Per aprire l’auto basta forzare la

portiera partendo dalla parte superiore, inserendo poi la mano…". (verbale PP 8.10.2004 di AC1 e cfr.

verbale PP 3.11.2004 di AC2)

Ora, in casu pare più che plausibile, viste

l’unità di tempo e di luogo, che il furto consumato di cui al punto 6.4

dell’atto di accusa, pure avvenuto ad _________ la notte indicata e sulla medesima via, sia stato preceduto dai due

tentativi contestati e questo poichè è apparso del tutto logico che i tre,

stante la loro necessità di avere a disposizione un veicolo, abbiano dapprima

tentato di rubarne due senza successo, per poi finalmente riuscire nel loro

intento alla terza occasione. Ne consegue che anche i punti 6.2 e 6.3 dell’atto

di accusa devono essere confermati.

Visto quanto sopra, i punti 2, 6 e 14 dell’atto

di accusa sono integralmente confermati. Trovano altresì conferma le

imputazioni di ripetuto danneggiamento riferite ai furti summenzionati (punti

3.

, 7.79, 7.80, 15.14 a 15.18 dell’atto di accusa).

VI. Gli

altri reati ad eccezione dell'incendio imputato al solo AC1

1.

A AC2 singolarmente è imputato il reato di ripetuta infrazione alla

LDDS (art. 23 n. 1 e art. 1,2 e 3 OEnS) per essere ripetutamente entrato in

Svizzera privo di documenti di legittimazione e necessari visti nei periodi e

nelle circostanze indicati al punto 9 dell’atto di accusa cui, per brevità, si

rimanda.

L’infrazione in rassegna è certa e pacifica. AC2

ha, infatti, ammesso nei vari verbali resi agli inquirenti e ancora all’odierno

dibattimento di essere entrato in Svizzera sprovvisto di ogni documento e

passando attraverso il bosco da valichi non autorizzati (cfr. AI 80).

Ne consegue che il punto 9 dell’atto di accusa

deve essere confermato.

2.

A AC3 singolarmente è imputato il reato di violazione del bando ai

sensi dell’art. 291 CP, per avere il 9/10 giugno 2004, entrando in Svizzera attraverso

i boschi da un imprecisato valico non autorizzato del Mendrisiotto, violato la

decisione di espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni

inflittagli dalla Corte delle Assise correzionali di Bellinzona in data 20

dicembre 2002.

AC3 ha ammesso l’addebito. Egli ha in particolare

riferito nei verbali davanti al PP del 29.7.2004 (AI 56, p. 3) e del 2.9.2004

(AI 81, p. 3) che da Como, dove lui e i suoi due correi sono arrivati in treno,

hanno preso un bus fino a Ponte Chiasso e da qui hanno raggiunto a piedi

Chiasso attraverso i boschi. AC3 ha poi riferito nel verbale dinanzi al PP

2.9.2004

che al momento dell’espulsione dopo il processo del dicembre 2002

aveva capito che la decisione di espulsione della Corte delle assise

correzionali di Bellinzona del 20.12.2002 era effettiva per un periodo di 7

anni.

Alla luce di ciò che precede e considerato che il

periodo di espulsione andrebbe a scadere il 20 dicembre 2009, il punto 10

dell’atto di accusa dev’essere confermato.

3.

A AC1 singolarmente sono imputati altri reati: ripetuta violazione

del bando, circolazione con veicolo a motore senza licenza di condurre nonché

incendio intenzionale aggravato.

a) A AC1 è ascritto il reato di ripetuta violazione del bando ai sensi

dell’art. 291 CP per essere in data 25 dicembre 2002 e dal 2/5 luglio 2003 al

14.

giugno 2004, da imprecisati valichi non autorizzati (zona boschiva),

segnatamente in località Roggiana (Vacallo) e Pedrinate, in provenienza

dall’Italia, ripetutamente entrato in Svizzera nonostante l’espulsione

pronunciata contro lui dal Ministero pubblico di Lugano in data 29 ottobre 2002

e valida fino al 29 ottobre 2005 (cfr. punto 17 atto di accusa).

Nel verbale dinanzi al PP del 18.10.2004 AC1 ha

in sostanza riferito di non sapere che non poteva più entrare in Svizzera dal

29.10

, che al momento della notifica del decreto di accusa era “così

contento di poter andare che ho firmato senza leggere quanto stava scritto…”.

Al dibattimento egli ha invece chiaramente

ammesso che al momento della notifica dell’atto di accusa (avvenuto il

30.10

) sapeva che non sarebbe più potuto entrare in Svizzera. (verbale

dibattimento, p. 3).

Ne discende la conferma del punto 17 dell’atto di

accusa.

b) In merito al reato di circolazione con veicolo a motore senza

licenza di condurre.

AC1 si è reso colpevole di questo reato per

avere, dopo aver sottratto le autovetture nelle circostanze di luogo e tempo di

cui ai punti 2, 6.1, 6.4 - 6.8, 14.1, 14.2, 14.5 e 14.7 dell’atto di accusa,

circolato alla guida delle stesse senza essere titolare della necessaria

licenza di condurre, e meglio come descritto al punto 21 dell’atto di accusa

cui, per brevità, si rimanda.

Il reato è certo e pacifico. Come visto, i furti

d’uso indicati sono tutti ammessi da AC1 nei vari verbali d’interrogatorio e

segnatamente nel verbale dinanzi al PP 26.10.2004 (AI 117).

Egli ha poi dichiarato nel verbale dinanzi al PP

18.10.2004

(AI 110, p. 5) che

" …ero

sempre io che guidavo tranne quando ero con _________ AC2 e AC3 non hanno mai guidato in mia presenza….non ho mai avuto

una patente di guida…".

Nuovamente sentito dal PP nell’ambito

dell’inchiesta relativa all’episodio nel Canton Nidwaldo del 14.6.2004, AC1 ha,

infine, confermato di non aver mai avuto la licenza di condurre (VI 22.11.2004,

AI 21 inc. MP 5271/2004).

Ne discende che trova conferma anche il punto 21

dell’atto di accusa.

VII. L’incendio

intenzionale

1.

La mattina del 20.7.2004, il procuratore pubblico ha dato l’ordine

alla PS di trasferire AC1, detenuto alla Stampa dal 21.6.2004, presso le

carceri pretoriali di Mendrisio al posto del correo AC2, a sua volta destinato

al penitenziario cantonale. Secondo lo scritto 19.10.2004 del Dr. Castelli agli

atti, AC1 era senz’altro in grado di sopportare l’incarcerazione in tale struttura

(cfr. AI 45).

AC1 riferisce di quel giorno segnatamente nel

verbale dinanzi al PP del 15.10.2003 (AI 31) che si riporta qui di seguito, e

meglio:

" …Il

PP mi chiede di raccontare cosa è successo quel giorno in cui è capitato

l’incendio.

Mi ricordo che era un martedì. Mi sono svegliato

come al solito verso le 06.00 del mattino. Ho atteso fino alle 07.00 il momento

della colazione. Sono rimasto in cella fino alle 08.00 e poi sono andato nel

locale “televisione”. In effetti io non avevo la TV in cella siccome non ce

n’erano più a disposizione.

Alla TV a quell’ora passano dei telefilm in

serie. Quel giorno ho parlato, come normalmente facevo, con il detenuto _________che si occupa delle pulizie. Con

lui quasi tutti i giorni bevo il caffè.

Sono rimasto lì fino alle 11.00. Dopo di che sono

uscito per l’ora di passeggio. In genere in quel momento mi intrattenevo con

altri 2 detenuti: 1 rumeno e 1 moldavo. Con loro si discuteva della vita prima

del carcere e dei motivi per cui ci si trovava in prigione.

Alle 11.45 sono poi ritornato in cella per il

pranzo.

Come tutti i giorni fra le 10.00 e le 11.45, per

una durata di ca. mezzora, non ricordo esattamente quanto tempo è durato quel

giorno, avevo i colloqui con le operatrici dell’Ufficio di patronato. In

particolare si occupavano di me la sig.a _________ (martedì – giovedì) e _________ (lunedì – mercoledì – venerdì). Quel giorno ho incontrato la

signora _________I.

ADR anche attualmente ho questi

colloqui in modo regolare quasi tutti i giorni.

In genere, per il loro tramite, “comunicavo” con

mia moglie; ritenuto che io non avevo la possibilità di chiamarla direttamente.

Mia moglie in quei periodi chiamava la signora _________ 2 o 3 volte alla settimana. Aveva saputo, non so come,

dell’incidente avvenuto nel canton Nidwaldo.

Gli incontri con le signore _________ o _________avvenivano nel loro ufficio.

Non ricordo di cosa abbiamo discusso quel giorno.

Ricordo che in quel periodo soffrivo alla spalla

per i postumi dell’incidente. Nei giorni precedenti, un medico, di cui non

ricordo il nome, mi aveva detto che l’operazione chirurgica alla spalla avrebbe

avuto un tasso di riuscita del 10 %. Questo mi preoccupava. Per questa

menomazione ho chiesto di poter vedere un altro medico. Questa opportunità l’ho

concretizzata quando alla stampa è giunto un medico che mi ha visitato ed ha

constatato che la menomazione era qualche cosa che era successa anche a lui e

mi ha fatto portare all’ospedale di Lugano. Qui una dottoressa mi ha visitato e

mi ha comunicato che non vi era nulla da fare e l’osso che era uscito sarebbe

rimasto così.

In genere la signora _________cercava di rimontarmi il morale e di incoraggiarmi.

Comunque ribadisco che quel giorno mi sentivo

come gli altri giorni.

ADR non ricordo se quel giorno avevo

visto il dott. CASTELLI. Ogni giorno mi chiamavano in infermeria per cambiare

il bendaggio. Comunque il dott. CASTELLI mi aveva visitato alcune volte.

Verso le 13.30 mi fu detto di prepararmi perché

dovevo recarmi a Lugano per essere interrogato.

Al momento di lasciare la camera il detenuto _________mi chiese se durante la mia

assenza, lui poteva utilizzare la mia radio e mi chiese di chiedere alla

guardia se sarei ritornato al PCT.

Al cancello ho quindi chiesto all’agente mi

trasportava a Lugano se sarei tornato al PCT precisando che le mie cose le

avevo lasciate in cella. Lui mi rispose di si.

A Lugano, presso la PG, sono quindi stato

interrogato sui furti. L’interrogatorio si è svolto come il precedente siccome

io continuavo a rispondere che se c’erano le mie impronte ero io che avevo

commesso il furto.

Al termine dell’interrogatorio, gli ispettori di

polizia mi dissero che ci saremmo ancora visti in altre circostanze ma nulla

sulla mia destinazione.

Sono in seguito stato accompagnato nelle celle

pretoriali di Lugano. Lì ho chiesto alla guardia quando sarei stato trasportato

al PCT perché avrei dovuto prendere la medicina. Mi fu risposto che non c’erano

mezzi di trasporto disponibili.

Dopo ca. 1 ora sono stato chiamato e sono salito

su un furgone con un altro prigioniero, credo di origine marocchina. Dal

furgone ho potuto notare che ci stavamo immettendo in autostrada e dai cartelli

segnaletici ho visto che ci stavamo recando verso Mendrisio/Chiasso. Ho allora

pensato che la mia destinazione era l’Italia e che quindi sarei stato

scarcerato. Quando sono sceso dal furgone ho constatato che eravamo a Mendrisio

presso il posto di polizia. Ho allora pensato che la deviazione era stata fatta

per depositare l’altro detenuto che era con me sul furgone. Portato all’interno

dell’immobile ho chiesto di poter andare alla toilette. Mi fu risposto che

potevo usufruire della toilette all’interno della mia cella. Ho allora chiesto

per quale ragione ero stato trasferito presso le celle di Mendrisio allorquando

tutta la mia roba era alla stampa. Mi dissero che i miei effetti erano già lì a

Mendrisio. Allora chiesi per quale ragione mi avevano trasferito vista la mia

situazione fisica. In questi frangenti mostravo il mio braccio al collo. Mi

risposero che non ne conoscevano il motivo. In seguito sono stato portato nella

cella. Io continuavo a chiedere, con voce alta e fare arrabbiato, il motivo per

il quale ero stato destinato alle carceri pretoriali. I 2 agenti di custodia

ribadivano che loro non ne conoscevano il motivo. Sulla porta della cella mi

sono fermato e ho nuovamente chiesto ad alta voce, le ragioni del mio

trasferimento. Avevo notato che all’interno della cella vi era un’altra

persona.

ADR non dicevo alle guardie che non

volevo entrare in quella cella.

Di li a poco il detenuto presente nella cella si

rivolse alla guardia chiedendo di essere trasferito che lui non voleva rimanere

lì. La guardia gli disse allora di prendere le sue cose che sarebbe stato

trasferito in un’altra cella. Uscito costui, io sono entrato nella cella.

Gli agenti di custodia hanno chiuso la porta ed

io ho iniziato a gridare che volevo tornare alla Stampa.

Di li a poco ho iniziato a sbattere la finestra

ed ho rotto il vetro, ma non l’intelaiatura in legno. I pezzi di vetro sono

caduti all’interno della cella. Questi pezzi erano comunque di una certa

dimensione e dallo spessore sporgevano i figli siccome erano vetri armati. Ne

ho preso uno cercando di tagliarmi. Visto il tipo di vetro ho desistito perché

non avrebbe funzionato.

ADR non avevo

ancora deciso dove tagliarmi.

Sempre gridando, ho gettato tutto quanto ho

trovato sul letto, sulla pensilina e sul tavolo per terra. Il materiale l’ho

gettato in prossimità della porta.

Mi sono in seguito messo a sedere sulla sedia più

vicina alla porta rispettivamente più lontana dalla finestra.

Ho iniziato a fumare e a piangere e guardavo

verso la finestra. I mozziconi delle sigarette che fumavo li spegnevo sotto i

piedi.

ADR le sigarette le avevo con me

infilate nei calzoni all’altezza della cintura. Non mi sono state ritirate

prima di entrare in cella. Avevo con me l’accendino vicino al pacchetto delle

sigarette.

Era forse la terza sigaretta che accendevo quando

ho preso da terra una rivista, ho strappato un foglio e l’ho acceso. Con la

mano sinistra l’ho quindi lanciato in aria. Non ho guardato dove questo è

atterrato. Ricordo che in quei momenti piangevo e pensavo alla mia famiglia.

Il PP mi chiede come sono riuscito a lanciare

il foglio con la mano sinistra conto tenuto che la stessa era bendata.

Rispondo che avevo sfilato il braccio dal

bendaggio tracollare ed ho lanciato il foglio. In quel momento ho anche provato

un dolore alla spalla.

D Perché non ha pensato di lanciarlo

con la destra?

R perché

nella mano destra tenevo l’accendino.

ADR non so che distanza c’era tra me e

il materiale ammucchiato.

ADR dopo aver lanciato il foglio io

sono rimasto seduto sulla mia sedia e non mi sono mosso.

ADR la sigaretta che ho acceso

contestualmente al foglio di carta è l’ultima che ho fumato all’interno di

quella cella.

Come già spiegato, dopo aver lanciato il foglio,

stavo seduto sulla sedia con i gomiti appoggiati sulle ginocchia fumavo con il

corpo in direzione dell’angolo della cella e sguardo rivolto verso la finestra.

ADR non so spiegare perché ho preso

quel foglio di carta, perché l’ho acceso e perché l’ho lanciato.

ADR non so spiegare perché ho acceso

il foglio contestualmente alla terza sigaretta e non alla seconda o alla prima.

ADR in quel momento io pensavo solo

alla mia famiglia, non pensavo a nient’altro e nemmeno che il gesto fatto

poteva rappresentare un pericolo per me o per qualcun altro.

ADR quando mi sono accorto

dell’incendio non avevo ancora terminato di fumare la sigaretta.

Ad un certo punto ho sentito l’odore del fumo e

di bruciato. Ho rivolto lo sguardo verso il materiale ammucchiato. Ho notato

del fumo e delle piccole fiamme. Mi sono alzato per dirigermi verso la porta.

Ho inciampato in un materasso che si è mosso. Da sotto il materasso è uscita

una grande fiammata. A quel momento ho iniziato a gridare “si è accesa la cella”

e a chiedere aiuto. Mi sono diretto alla porta ed ho suonato il campanello. Ho

pure dato alcuni calci alla porta.

Dopo un breve tempo, che valuto in 30 secondi, la

stanza era piena di fumo.

Quando mi sono accorto che le fiamme erano

diventate importanti, mi sono diretto verso la finestra, aggrappandomi alla

stessa con la mano destra e cercando di respirare aria pulita. Sono però stato

raggiunto sulla parte sinistra del corpo rispettivamente del braccio, da una

fiammata. Ho cercato allora di salire sul letto superiore, ho sentito che era

più caldo e quindi sono sceso nel letto di sotto e sono rimasto li

accovacciato, nell’angolo con parete, con la schiena rivolta verso il fuoco.

Dopo un po’ di tempo ho sentito qualcuno che mi

chiamava. Dopo alcune volte che mi chiamavano ho capito che mi dicevano di

uscire. Io allora sono uscito camminando leggermente piegato in avanti (non

correndo). Facevo fatica a respirare e non vedevo dove stavo andando. Gli occhi

non potevo aprirli perché mi facevano male.

ADR non ricordo

se sono passato attraverso le fiamme.

All’uscita della cella sono caduto. Ero disteso

sulla schiena quando una guardia mi ha trascinato per i piedi lontano dalla

cella. Ho chiesto di lasciarmi che avrei cercato di camminare da solo anche

perché ero bruciato sulla schiena e faceva male. Ricordo che sono giunti i

sanitari con l’ambulanza. Sono stato medicato e poi messo sulla barella.

In seguito ricordo unicamente di essermi

svegliato all’ospedale di Losanna.

Voglio precisare che se avessi voluto provocare

un incendio per danneggiare quale gesto di ribellione avrei preso le

precauzioni di proteggermi con un lenzuolo bagnato.

D non è che con tale atto lei ha voluto ledere a sé stesso?

R non ricordo cosa volevo in quel

momento. Dopo questi fatti il pensiero di togliermi mi viene spesso. Rammento

un episodio avvenuto un giorno, all’ora di pranzo, quando dopo essere stato

interrogato dalla polizia sono stato messo in una cella pretoriale di Lugano

per il pranzo. Mi fu consegnato un sacchetto di plastica con all’interno il

mangiare. Non ricordo se quel giorno ho mangiato o meno. Ho preso il sacchetto

di plastica e me lo sono infilato in testa. Ad un certo momento ho visto

l’immagine di mio figlio ed allora ho tolto il sacchetto dalla mia

faccia…".

Le dichiarazioni di AC1 trovano sostanzialmente

riscontro nelle deposizioni degli agenti di custodia _________e _________ agli

atti.

Dalla testimonianza 28.10.2004 di _________del (AI 52), il quale si era

occupato del trasferimento di AC1, emerge che egli al momento in cui si è

presentato al PCT per prelevare AC1 aveva solo ricevuto disposizioni di

condurlo presso la polizia giudiziaria di Lugano per un interrogatorio.

L’ordine di trasferire AC1 a Mendrisio gli era stato comunicato dalla PS solo

dopo esperito l’interrogatorio di quest’ultimo. Egli riferisce in particolare

che:

" …

quando fu fatta questa comunicazione AC1 era già stato messo in una delle celle

di attesa. Io ho chiesto agli ispettori se AC1 era stato messo al corrente

durante l’interrogatorio e loro mi risposero di no. Per quel che è dei suoi

effetti personali, ricordo che io li ho caricati sul furgone in procinto di

trasportare AC1 e un altro detenuto a Mendrisio (…) Al momento di salire sul

furgone io ho comunicato a AC1 che sarebbe stato trasferito a Mendrisio (...)

Ricordo che la mia comunicazione che l’avrei portato a Mendrisio era in realtà

una risposta ad una sua domanda a sapere se rientrava al PCT (…)Alla mia

comunicazione che si andava a Mendrisio, AC1 ha sgranato gli occhi e chiesto

perché. Non ha comunque avuto reazioni violente oppure dato segnali di

protesta. Mentre andavano verso il furgono e mentre vi saliva notavo che il suo

stato di agitazione aumentava. Durante il tragitto non vi sono stati problemi.

Non ho sentito picchiare contro le pareti interne dell’auto. Giunti alle

pretoriali di Mendrisio, ho posteggiato e sono andato a chiamare il mio collega

_________siccome ho intuito e

sapevo che il trasferimento al dal PCT alle pretoriali non è mai gradito a

nessun prigioniero (…)Quando è sceso dal furgone ho notato che la sua

agitazione era nel frattempo decisamente aumentata. Appena sceso ha comunicato

che era contrario a questo suo trasferimento. Chiedeva il perché di tale

trasferimento ed inoltre si esprimeva nel senso che era già stato al PCT [alle

pretoriali, ndr.], che alle pretoriali non ci sono le agevolazioni del PCT, che

al PCT poteva tenere la porta aperta giornalmente a seguito del problema che

aveva avuto alla spalla-braccio sinistro. Ricordo che aveva chiesto se poteva

godere dello stesso trattamento anche alle pretoriali. Gli fu evidentemente

risposto che ciò non era possibile (…)Al momento della comunicazione che la

porta sarebbe stata chiusa l’animo di AC1 si è surriscaldato. Nel frattempo e

mentre io discutevo con AC1, abbiamo insieme percorso il tragitto che dal frugono

porta alla zona celle (…) Da lì via AC1 ha comunciato a dire “io non rimango

qua”. Credo che in un’occasione avesse pure manifestato che soffriva al

braccio. Il collega _________

tentava di calmarlo rispondendo alle sue domande come poteva. AC1 chiedeva le

sigarette con insistenza. Giunti davanti alla sua cella (nr. 6) _________ ha aperto il sacchetto di plastica

con gli effetti di AC1 e gli ha consegnato le sigarette. AC1 ancor prima di

entrare in cella ne accese una. Li per un attimo AC1 si era calmato. Comunque

era sempre e ancora fuori dalla cella (…)Dopo la sigaretta AC1 è stato fatto

entrare nella cella. Entrato, _________ gli aveva indicato la cena sul tavolino all’interno della cella. A

quel punto AC1 ha osservato la cella girando lo sguardo tutto intorno facendo

così una sorta di panoramica del locale. Mentre chiudevamo la porta lui disse

“Io qui questa sera non rimango. Faccio qualcosa per farmi portare via”…".

Il teste _________, in servizio presso il posto di Mendrisio, riferisce nella sua

deposizione del 22.10.2004 (AI 46) che AC1 ha da subito manifestato il suo

disappunto circa il trasferimento in quella sede e conferma di avergli

consegnato un pacchetto di sigarette e un accendino prima di farlo entrare in

cella.

Entrambi i testi riferiscono che dopo aver chiuso

la porta AC1 ha continuato a protestare dando forti colpi all’interno della

cella e gridando che voleva andar via, che lì non voleva stare e che “avrebbe

fatto casino”, con il che il detenuto compagno di AC1 ha chiesto di essere

trasferito ed è stato assegnato alla cella nr. 5. _________ ha cercato più volte di calmare AC1 e ha pure interpellato

l’ufficiale di picchetto sul da farsi. I due agenti precisano che AC1 non è mai

stato aggressivo né ha mai usato violenza contro di loro. In ogni modo, il suo

malcontento è cresciuto vieppiù di intensità ed è culminato con l’incendio

all’interno della cella.

_________ riferisce al

proposito di avere inizialmente sentito qualcuno gridare “aiuto” e poi di aver

udito il segnale di chiamata proveniente dalla cella nr. 6. In compagnia

dell’appuntato di polizia _________ (cfr. AI 57), venuto per constatare quali danni AC1 stava causando,

si è poi diretto verso la cella nr. 6. Arrivati in fondo al corridoio i due

agenti hanno visto del fumo fuoriuscire da sopra la porta ed hanno quindi dato

l’allarme incendio procurandosi poi maschere ed estintori. Nel frattempo è

giunto in aiuto anche l’agente _________, che pure ha visto il fumo uscire da sopra la porta della cella.

_________, resosi conto

che il catenaccio della porta era caldo, si è fatto scudo con la medesima e

l’ha aperta, facendo retrocedere i due colleghi. Ne è uscita subito una

fiammata, durata un secondo, dopodiché _________, tolto di mano l’estintore a _________, ha cominciato a spegnere le fiamme. Questi ha quindi raggiunto di

corsa la centrale per avvisare pompieri, ambulanza e procurarsi un altro

estintore.

Non potendo entrare visto il calore

insopportabile _________e _________ hanno intimato a AC1 di uscire, il

quale barcollando è riuscito a tuffarsi fuori dalla cella ed è subito svenuto. _________si è quindi preoccupato di portarlo

nell’infermeria e poi fuori in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Riferisce che

AC1 continuava a ripetere “ho sbagliato”.

Nel frattempo sono arrivati anche i pompieri che

hanno completamente spento il fuoco nella cella nr. 6, mentre il fumo si era

propagato per il corridoio sino ad insinuarsi nelle celle vicine dove al

momento dell'incendio vi erano sette detenuti (compreso AC1) mentre nelle

altre, tre. Gli stessi sono poi tutti stati evacuati.

Nell’ambito dell’inchiesta sono stati sentiti

altri testi.

Il detenuto _________, inizialmente compagno di AC1 nella cella nr. 6, ha in particolare

raccontato (cfr. verbale PP 2.11.2004, AI 61) che quando AC1 è entrato in cella

lo ha salutato e che, parlando con gli agenti custodia, diceva loro che avrebbe

fatto qualcosa per farsi spostare utilizzando espressioni del tipo “vedrai

cosa faccio”, “faccio peggio”, “spacco tutto”. Anche lui riferisce che AC1

dava calci alla porta e che malgrado gli interventi degli agenti non si

calmava. Conferma altresì di aver chiesto e ottenuto di essere spostato in

un’altra cella a causa di questo comportamento. Egli riferisce poi che

" …una

volta nella nuova cella, dove eravamo in 3, ad un certo punto ho sentito dei

vetri rompersi ed un gran baccano. Inizialmente non ho sentito delle voci. Ad

un certo punto ho visto entrare del fumo da sotto la porta della cella. Si

iniziava a sentire della puzza. Fuori delle voci che gridavano “fuoco, fuoco” e

si sentivano pure le guardie che correvano avanti e indietro.

Di lì a poco, si è aperta la finestrella (o la

porta) della porta ed una guardia ci ha chiesto se stavamo bene e se c’era del

fumo.

Abbiamo risposto che stavamo bene. Di fumo non ce

n’era quasi. Debbo però dire che eravamo in 3 in quella cella e tutti fumavano.

In seguito ci hanno fatto uscire e ci hanno messo in una stanza, in fondo al

corridoio, dove abbiamo attesa ca. 4 ore, mentre i pompieri spegnevano

l’incendio.

ADR sentire gente andare e venire

fuori del corridoio noi non ci siamo preoccupati. Avevamo però capito che c’era

un incendio in corso.

Devo precisare che tutto è successo in pochi

istanti ed in modo rapido…"

Il dott. _________, medico chirurgo attivo presso il servizio autoambulanza del Mendrisiotto,

che è intervenuto la sera del 20.7.2004 per prestare i primi soccorsi,

segnatamente a AC1, ha riferito in particolare nel verbale 2.11.2004 (AI 62)

che a causa del forte odore di bruciato che si sentiva nella cella nr. 6 aveva

segnatamente sconsigliato di tenere in detenzione le persone assegnate alle

celle attigue, vista la presumibile presenza di gas nocivi.

Il teste _________, sergente della polizia cantonale di Mendrisio, richiamato in centrale

dal collega _________mentre era

fuori sede con il collega _________, ha riferito nel verbale dinanzi al PP del 29.10.2004 (AI 56) che

quando è arrivato al Pretorio ha notato del fumo uscire dalla porta d’entrata

principale. Non è entrato perché non disponeva di una maschera e non ha notato

persone che davano segno di intossicazione. Si è poi occupato di organizzare il

trasporto degli altri detenuti, destinati alle celle pretoriali di Bellinzona.

Il teste _________, appuntato della polizia cantonale, si è in particolare occupato

del piantonamento di AC1 insieme a _________durante il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Mendrisio.

Nel verbale dinanzi al PP 25.10.2004 (AI 48) egli ha riferito che AC1 era

sempre rimasto cosciente e che al pronto soccorso, quando è stato svestito,

l’infermiere ha fatto notare che nelle mutande aveva un accendino di plastica

rosso, poi consegnato, con gli indumenti, alla polizia giudiziaria. Nella sua

deposizione il teste riferisce altresì che AC1, era preoccupato di rimanere

sfigurato per le ustioni al viso e al capo e di farsi vedere dal figlio in tali

condizioni. Riferisce infine che AC1 aveva detto “ho fatto una cavolata”.

A seguito delle ustioni riportate nell’incendio

(ustioni di II grado superficiale in 40% della superficie corporale totale,

secondo la prima diagnosi dell'OBV del 20.7.2004, all. AI 47) AC1 è stato

portato la notte del 20/21 luglio 2004 presso il reparto ustionati del

CHUV di Losanna. Diagnosticando bruciature superficiali di I e II grado in 18%

della superficie corporale totale e una sindrome da inalazione di I grado, i

medici di questo reparto lo hanno trattenuto fino al 28 luglio, data in cui è

stato trasferito all’Ospedale Civico di Lugano. (cfr. AI 1, 2 e 68). Il giorno

seguente, in considerazione della sua carcerabilità, AC1 è stato ricondotto al

penitenziario cantonale (cfr. AI 7).

La Sezione della logistica ha stimato in fr.

25'000..-- i costi per risistemare la cella nr. 6 (AI 30). A consuntivo la

spesa effettiva di ripristino dei danni è stata di fr. 22'609.—(doc. A

posteriore alla chiusura dell’istruzione formale).

Nell’ambito dell’inchiesta è stata ordinata una

perizia tecnica, allestita dal dott. _________dell’istituto di polizia scientifica e criminologia di Losanna (AI

67), che è poi stato sentito dal PP in data 6.12.2004 per una delucidazione

della medesima (AI 86). Il perito ha in particolare accertato che è stato

l’intervento di AC1 a provocare l’incendio nella cella nr. 6. Egli ha escluso

che l’incendio sia potuto partire da una sigaretta, essendo necessaria una

fiamma aperta, come pure da un foglio di carta lanciato in aria acceso

(versione data da AC1). L’incendio non ha potuto propagarsi oltre l’ammasso

composto dai materassi e dalle coperte gettati per terra, in compenso ha

guadagnato di intensità molto rapidamente ciò che non ha permesso a AC1 di

intervenire convenientemente.

Il perito ha inoltre rilevato che le fiamme hanno

costituito un pericolo per AC1 e per gli agenti di custodia nel momento in cui

hanno aperto la porta e ne è uscita la fiammata, mentre i gas tossici che si

sono propagati, anche all’interno delle celle contigue alla numero 6 (monossido

di carbonio e cianuro di idrogeno) hanno costituito un pericolo per i detenuti

occupanti queste celle, per l’agente _________ in particolare che non era munito di maschera anti gas e per AC1.

Nell’ambito dell’inchiesta è stata pure sentita

l’operatrice sociale _________,

che si occupava di seguire AC1 all’interno del penitenziario cantonale, la

quale ha in particolare riferito nel suo verbale 14.10.2003 (AI 23), di avere

avuto il colloquio più difficile con AC1 proprio prima del suo trasferimento

alle pretoriali di Mendrisio. La teste riferisce che

" …in

quel colloquio ha pianto continuamente. Era disperato. Non vedeva più

prospettive per il suo futuro. Sentiva a quanto da lui dettomi, dei dolori

insopportabili alla spalla e non sentiva nessun beneficio a seguito della

fisioterapia. Era preoccupato per dolore anche in prospettiva professionale

futura. Diversi erano i fattori che hanno contribuito a questo stato di

disperazione e fra questi la mancanza di notizie recenti da parte dell’avvocato

e l’assenza dei contatti con la moglie. Durante il colloquio ho cercato di dare

qualche contenuto a questi vuoti. Ho chiamato l’avvocato. E stato chiarito per

quale ragione il PP non aveva potuto sentirlo il giorno 19 luglio 2004 siccome

impegnato in un processo. Ho cercato di chiarire l’inghippo che non aveva

permesso di consegnarli una piccola televisione. Gli ho pure comunicato che la

moglie mi chiamava due volte alla settimana per avere sue notizie, che moglie e

figlio stavano bene. Inoltre gli avevo comunicato che mi sarei adoperata per

far si che avesse dei contatti telefonici con la moglie.

Benché fosse rimasto in questo stato emotivo

delicato, alla fine del colloquio mi è sembrato stare meglio. A mio giudizio

c’era uno spazio per far passare certi messaggi volti a far capire la

situazione […]

Il giovedì mattina torno in ufficio, mentre sto

vendendo qualcun altro, mi chiama la moglie che mi racconta che AC1 si era

incendiato e che era stato portato a Losanna […] Io sono rimasta sconcertata

siccome non capivo come si era potuto trasferire una persona in quello stato

alle pretoriali… In merito alle ragioni che l’hanno spinto a provocare

l’incendio, AC1 non sa dare spiegazioni….".

Secondo la perizia della dottoressa _________, psichiatra presso il servizio

cantonale di psichiatria e psicologia medica di Savosa, la capacità di AC1 di

valutare il carattere illecito dell’atto non era scemata; era invece parzialmente

scemata, in grado lieve, la sua capacità di agire secondo tale valutazione e

ciò in ragione della sua fragilità psicologica al momento del fatto (AI 74 e 78).

Al dibattimento AC1 ha

ribadito che

" quando

sono stato messo nella cella delle pretoriali di Mendrisio e hanno chiuso la

porta, ho urlato e ho preso tutto quello che mi è capitato tra le mani e l’ho

buttato per terra e ho anche suonato il campanello dell’allarme. Gridavo che

volevo tornare alla Stampa. Ho anche spaccato il vetro della finestra. Questo

perché non volevo rimanere alle pretoriali. Il motivo era che dovevo fare

fisioterapia, avevo male alla spalla e avevo male alle costole dove avevo anche

un buco. Per il resto concordo con quanto dichiarato dall’operatrice sociale _________ nel verbale 14.10.2004".

2.

Giusta l’art. 221 cpv. 1 chiunque cagiona intenzionalmente un

incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per

l’incolumità pubblica, è punito con la reclusione.

La pena è della reclusione non inferiore a tre

anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle

persone (art. 221 cpv. 2 CP).

Se dall’incendio è derivato soltanto un danno di

lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.

Secondo la giurisprudenza, per incendio, ai sensi

dell’art. 221 CP, si intende un fuoco di tale ampiezza da rendere impossibile

lo spegnimento per colui che l’ha acceso, e non qualsiasi sinistro di poca

importanza che può essere dominato facilmente e senza pericolo dall’autore

stesso (STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285; DTF

107.

IV 182; DTF 105 IV 129; DTF 85 IV 224). Sapere se il fuoco ha

assunto una tale estensione è una circostanza di fatto (DTF 105 IV 130).

Vanno quindi prese in considerazione la situazione concreta, le conoscenze

generali dell’autore ed i mezzi a sua disposizione (Roelli/Fleischanderl,

Basler Kommentar II, ad 221 n.7). Detta condizione è adempiuta anche in caso di

combustione lenta (come quella di tessuti, coperte di lana, materassi ecc.), sempreché

la sua ampiezza non permetta più all’agente di dominarla.

L’incendio intenzionale è un’infrazione di

risultato. Pertanto, affinché esso sia oggettivamente realizzato è necessario

che l’autore abbia causato un danno alla cosa altrui oppure, in alternativa,

che l’incendio abbia causato un pericolo per l’incolumità pubblica (Corboz,

Les infractions principales II, ad 221, n. 15).

La nozione di pericolo per l’incolumità pubblica

comporta una messa in pericolo in senso lato, quantunque relativamente indeterminata

al momento dell’atto criminale, di qualsiasi bene giuridico protetto e non in

senso specifico dell’essere umano

(STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF

117.

IV 285). Va per contro applicata l’aggravante di

cui all’art. 221 cpv. 2 CP se l’autore ha voluto ed accettato di mettere in

pericolo la vita e l’integrità corporale di diverse persone per esempio di

coloro che occupano l’immobile dove appicca il fuoco (Corboz, Les infractions

principales II, ad 221, n. 26). L’incendio qualificato presuppone che la vita e

l’integrità delle persone siano state effettivamente messe in pericolo in modo

concreto in virtù della maniera in cui l’incendio si è sviluppato e che

l’agente, nel senso di un dolo diretto, abbia avuto coscienza di tale messa in

pericolo concreta e l’abbia voluta (DTF 123 IV 130). L’intenzione deve portare

sulla creazione del pericolo, non sulla realizzazione del rischio (Corboz,

Les infractions principales II, ad 221, n. 40).

Il comportamento dell’autore deve essere la causa

naturale ed adeguata dell’incendio (Corboz, Les infractions principales

II, ad 221, n. 13).

Affinché il reato di incendio intenzionale di cui

all’art. 221 cpv. 1 CP sia soggettivamente realizzato è necessario, per lo meno

nella forma del dolo eventuale, che l’agente abbia intenzionalmente provocato

una situazione comportante un pericolo a lui noto e che egli ha quindi voluto

(DTF 105 IV 39, 105 IV 127), ovvero che egli abbia voluto causare un incendio

sapendo che tale incendio avrebbe causato un danno alla cosa altrui oppure un

pericolo per l’incolumità pubblica (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar

II, ad 221 n.15).

Se l’autore ha voluto, per lo meno nella forma

del dolo eventuale, causare un incendio ai sensi dell’art. 221 CP, ma il fuoco

non ha assunto quell’ampiezza tale da non rendere più possibile per l’autore

stesso lo spegnimento del fuoco, l’infrazione è realizzata ma non consumata

(art.21-23 CP) (DTF 117 IV 285; DTF 115 IV 223) anche se ha

cagionato dei danni alla cosa altrui (Stratenwerth, BT II §28 n 9).

3.

Nella fattispecie è certo e pacifico che AC1 ha appiccato il fuoco

ai materassi e coperte provocando così l’incendio nella cella nr. 6 e causando

un danno di fr. 22'609.-. Stante l’entità del danno è da escludere

l’applicazione del capoverso 3 dell’art. 221 CP come sostenuto dalla difesa a

motivo che il danno rappresenterebbe meno del 5% del valore di tutto lo stabile.

A parte il fatto che già l'entità come tale (fr. 22'609.-) esclude a priori

l'applicazione dell'invocata norma, il danno cagionato non va solo soppesato in

percentuale per rapporto al valore globale dell'intero palazzo del pretorio,

diversamente significherebbe far dipendere la punibilità dal solo valore

dell'intero oggetto, allorquando la norma persegue lo scopo non già di

preservare dei valori patrimoniali, bensì di proteggere la collettività dei

pericoli insiti nel fuoco, con la conseguenza che più lo stabile è grande e/o

di grande valore, meno grave è incendiarne una parte (Trechsel, Kurzkommentar,

ad art 222).

L’atto di accusa imputa a AC1 la commissione di

un incendio aggravato. La difesa ha contestato l’infrazione qualificata non

considerando realizzati in casu né l’elemento oggettivo né quello soggettivo.

Ora, dalle testimonianze agli atti e dalla

perizia tecnica è emerso chiaramente che l’incendio nella cella nr. 6 ha

costituito un concreto pericolo, non solo per AC1, ma anche per le altre

persone occupanti le carceri. In particolare per gli agenti _________, _________e _________ i quali,

malgrado la prontezza dimostrata, non possono essere equiparati a dei

soccorritori professionisti normalmente esclusi dalla protezione dell’art. 221

CP (DTF 83 IV 25). Gli stessi, e soprattutto _________ che ha aperto la porta della cella, si sono esposti alle fiamme e,

come i detenuti assegnati alle celle attigue alla nr. 6, hanno inalato i gas

tossici che si sono propagati.

Le argomentazioni della difesa non possono quindi

su questo punto essere condivise.

La Corte non ha invece ritenuto sufficientemente

provato l’aspetto soggettivo. Nei verbali agli atti AC1 ha sempre dichiarato di

non aver mai pensato che l’incendio potesse costituire un pericolo per lui e

terze persone. Ma a prescindere da ciò, giova rilevare che AC1 non ha mai

dimostrato aggressività nei confronti degli agenti di custodia che lo hanno

rinchiuso e neppure verso il compagno di cella che ha pure salutato quando è entrato

(cfr. AI 61). L’incendio nella cella è stata la conseguenza ultima di una

rabbia manifestata in crescendo attraverso una serie di atti che AC1, come

ancora dichiarato in aula, ha messo in atto al solo scopo di ritornare alla

Stampa. Ciò è confortato dalla deposizione del perito _________ (AI 78) quando in particolare dice che

" …AC1,

che si è reso conto che rompendo tutto non aveva ottenuto risposta positiva, ha

alzato la posta e che in tale circostanza non ha ponderato correttamente le

conseguenze in termini di pericolosità dell’atto che stava compiendo…".

D’altronde la sua richiesta di essere portato via

dalla pretoriali poteva essere legittima ritenuto che egli conosceva le

condizioni detentive in questa struttura – peraltro dichiarate non conformi

alla CEDU e al diritto federale (cfr. sentenza Giar 29.8.2003 in re B.) –

perché già ci era stato (cfr. DAC 29.10.2002).

Vi è inoltre da ritenere che AC1, prima di

appiccare il fuoco non ha preso nessuna precauzione per preservare se stesso,

anzi, avendo originato l’incendio in prossimità della porta del bagno, si è

precluso una possibile fonte di salvezza, ossia l’accesso all’acqua. Alla luce

di questi elementi, non è stato possibile alla Corte determinare con la

necessaria certezza che AC1 abbia effettivamente avuto coscienza del pericolo

creato e l’abbia voluto.

In mancanza di migliori riscontri in questo senso

ed in applicazione del principio in dubio pro reo, l’applicazione

dell’aggravante deve qui essere esclusa. Il punto 18 dell’atto di accusa è

pertanto confermato limitatamente al reato di incendio semplice ex art. 221

cpv. 1 CP.

VIII. La

commisurazione della pena

Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena,

nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei

motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.

La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena.

A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e

circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato

ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e

così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la

sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione

seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in

genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea

di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà

di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il

giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo

fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei

numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena,

una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144),

una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio

dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in

re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base al criterio della

colpa può nondimeno essere diverso secondo la sensibilità dell'imputato e che

di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere fissata non in funzione della

durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in re M.).

Per il resto è appena il caso di ricordare che

nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di

apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la

sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei

all'art. 63 CP, disattenda elementi prescritti da quest'ultima norma oppure

appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di

apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S. e riferimenti).

L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il

reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non

più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo

legale della specie di pena.

a) Le difese di AC1 e AC2 hanno chiesto l’applicazione della grave

angustia in ragione della grave situazione personale ed economica in cui

versavano i rispettivi assistiti al momento dei fatti. Per AC2, in particolare,

a causa del debito nei confronti dei passatori che l’avrebbero portato in

Italia.

Ai sensi dell’art. 64 cpv. 2 CP il giudice può

attenuare la pena se il colpevole ha agito in stato di grave angustia. La grave

angustia può essere di natura psichica o fisica: l’autore è spinto ad agire

illecitamente poiché si trova in una situazione analoga a quello dello stato di

necessità, per cui l’unica via d’uscita è quella di un atto penalmente punibile

(DTF 107 IV 94). Tale situazione può essere generata da serie difficoltà

finanziarie (DTF 110 IV 9), da minacce alla carriera professionale o alle

relazioni famigliari o da un forte aggravio psicologico dovuto allo

scioglimento della famiglia (DTF 107 IV 94 citata). Per applicare tale

attenuante va considerato il principio della proporzionalità: occorre da una

parte ponderare i motivi che hanno spinto l’autore ad agire e dall’altra il

valore dei beni giuridici colpiti.

Non

vi è dubbio che AC1 in particolare si trovasse in una situazione economica

difficile, peraltro insita nella sua condizione di immigrato clandestino,

spesso senza lavoro oppure occupato in nero e, di conseguenza, mal retribuito.

A ciò aggiungasino i suoi oneri famigliari. Ma non basta. L'enorme disproporzione

tra le sue condizioni economiche e personali e i numerosissimi furti commessi

non può, di tutta evidenza, assimilare il suo stato, a quello di uno stato di

necessità come esige la giurisprudenza. D'altra parte, pure l'entità delle

refurtive dimostra che l'agire dell'accusato andava bene al di là dei suoi

bisogni primari, e, in definitiva, pure la sua situazione di clandestino, con

tutti i disagi che ciò comporta, è frutto di una sua scelta. La Corte ritiene

infatti al riguardo che, se avesse delinquito davvero solo per fame, mal si

comprende per quale motivo non sia rimasto nella zona in cui abitava, ma sia

venuto fino in Svizzera con mezzi pubblici, varcando la frontiera in modo

illegale, spostandosi spesso a piedi per lunghi tratti, senza con ciò, di tutta

evidenza, condividere l'ipotesi solo accennata dal PP, secondo cui se avesse

rubato o lavorato in nero in Italia, il reato sarebbe stato almeno da

considerarsi "onorevole". Certo, la vita al suo paese è dura, ma

ammettere l'invocata attenuante nelle concrete evenienze, equivarrebbe a

riconoscerla ad ogni immigrato irregolare, proveniente da un paese povero e/o

sottosviluppato (ciò che è quasi sempre il caso), che viene nel nostro paese a

rubare per soddisfare, tra l'altro ma non solo, le proprie necessità di

sostentamento.

Di queste difficili condizioni la Corte ha tenuto

in debito conto nell'ambito dell'art. 63 CP.

Per

AC2 valgono sostanzialmente le medesime considerazioni fatte per AC1.

Aggiungasi che, delle pretese minacce da parte dei suoi passatori, non vi è

traccia all'incarto. Anzi, a giudicare dai suoi legami che aveva con i ricettatori

e, quindi, con gli ambienti ad essi legati, appare piuttosto che egli fosse ben

addentro i meandri della delinquenza e che la sua decisione di venire in

Svizzera a delinquere è stata più che altro una scelta di vita. Sia che sia

anche per lui vale lo stesso discorso fatto per AC1 sulla manifesta disproporzione

tra le sue condizioni personali ed economiche e gli innumerevoli atti criminosi

commessi, con refurtive che andavano ben oltre i suoi bisogni primari e con

lunghe trasferte che travalicavano crassamente l'esigenza di soddisfare solo la

necessità di sfamarsi.

b) La difesa di AC2 ha inoltre chiesto, alternativamente l’applicazione

dell’attenuante specifica della grave minaccia, sempre in ragione del debito

nei confronti dei pretesi passatori.

I motivi citati in punto alla grave angustia e -meglio-

la disproporzione con i numerosi reati commessi e l'assenza di qualsivoglia

elemento che renda, al di là delle peraltro vaghe parole dell'accusato, anche

soltanto verosimile non solo i vantati debiti, ma pure le pressioni che i

passatori avrebbero su di lui esercitato per il rimborso di non meglio

precisate pretese, escludono già di primo acchito l'invocata attenuante.

c) La difesa di AC1 ha inoltre chiesto l’applicazione dell’attenuante

del sincero pentimento.

In base all’art. 64 cpv. 7 CP il giudice più

attenuare la pena se il reo ha dimostrato con fatti sincero pentimento, se

specialmente ha risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui.

Non ogni risarcimento del danno è indice di

sincero pentimento.

L’art. 64 cpv. 7 CP presuppone nell’autore una

condotta che comporti uno sforzo particolare in relazione con il delitto

commesso. Il comportamento penitente deve essere in stretto rapporto con il

reato e risultare provocato da un riconoscimento della colpa; esso richiede

dall’autore un particolare sforzo al quale si assoggetta non solo sotto la

pressione di un procedimento penale pendente o imminente (Rep. 1987, 255).

Mediante il richiamo esplicito alle possibilità concrete del reo, il

legislatore ha in effetti voluto sottolineare come sia necessario uno sforzo

particolare da parte sua: l’autore deve dimostrare di essersi pentito

esercitando con perseveranza, uno sforzo particolare, spontaneo e

disinteressato comportante dei sacrifici allo scopo di riparare il male

arrecato. Si richiedono dunque cumulativamente due condizioni: il sincero

pentimento ed il risarcimento del danno (STF del 19.6.2003, 6S,135/2003 e

riferimenti; DTF 107 IV 89 e riferimenti dottrinali). Un atteggiamento corretto

(e finanche il ravvedimento) non realizza quindi già di per sé gli estremi del

sincero pentimento (Rep. 1987, 255).

Già solo per il fatto che, nella prima fase

dell'inchiesta, AC1 abbia avuto un atteggiamento di scarsa collaborazione

affermando di ammettere unicamente quei furti in cui erano state rinvenute le

sue impronte, esclude l'applicazione dell'attenuante specifica del sincero

pentimento, la presa di coscienza delle proprie responsabilità dovendo essere

immediata e priva di considerazioni di tattica processuale.

La sola collaborazione, di poi, non basta. Non

basta confessare la stragrande maggioranza degli addebiti e dirsi pentiti.

Occorre uno sforzo particolare che, nella fattispecie, al di là delle parole di

pentimento e le ammissioni, manifestamente non c'è stato.

d) AC1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica in punto al reato

di incendio. Il perito, nelle sue conclusioni – e su questo punto accusa e

difesa concordano perfettamente – ha stabilito che l’accusato, pur conservando

una buona parte della sua capacità di comprendere il carattere illecito

dell’atto, ha commesso l’atto in stato di scemata responsabilità di grado

lieve. Su tale questione non occorre quindi disquisire oltre: pur se secondo

dottrina e giurisprudenza il giudice non è vincolato alle conclusioni peritali,

nella pratica se ne può scostare solo se fatti, circostanze o indizi

controvertibili ne pongano seriamente in dubbio la credibilità (DTF 101 IV 129;

102.

IV 125). Circa l’influenza delle scemata responsabilità sulla

commisurazione della pena nella prassi si è sviluppata la tendenza a ritenere

appropriata una riduzione del 25% in caso di responsabilità lievemente scemata,

del 50% in caso di responsabilità mediamente scemata e attorno al 75% in caso

di scemata responsabilità di tipo grave, senza però dover imporre una riduzione

lineare (DTF 123 IV 151).

e) Per l’art. 66 bis CP se

l'agente è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto

che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal

procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

AC1 ha chiesto di essere posto al beneficio pure

di tale disposto sia in relazione alle ferite riportate nella fuga dal _________ sia in relazione a quelle patite a

seguito dell’incendio.

La giurisprudenza ha già avuto modo di considerare

che, al di là del testo della norma che sembrerebbe imporre, in caso di

applicazione, il proscioglimento, l’abbandono o l’esenzione da pena, anche in

caso di reati intenzionali entra in considerazione pure un’attenuazione della

pena (DTF 121 IV 162): determinante è che a fronte della colpa dell’autore, in

considerazione delle conseguenze dirette dell’atto da lui subite, la sanzione

penale appaia a tal punto inadeguata, tale da ledere il comune sentimento di

giustizia (BJP 1996 N. 26). In sostanza vi deve essere proporzionalità tra

l’atto commesso e il risultato prodottosi a danno dell’autore (DTF 117 IV 245).

Per quanto è dell’incendio si ha che AC1 è

senz’altro rimasto ustionato ma, al di là delle iniziali preoccupazioni, le

conseguenze non sono state particolarmente gravi: ustioni superficiali di I° e II°

grado su una superficie del 18% (AI 1, 2 e 68). Ciò è confermato dallo stesso AC1

che in aula ha affermato che quanto gli dà più fastidio sono le conseguenze

della caduta dal viadotto del _________ piuttosto che quelle dell’incendio (verb. dib. p. 7). A ciò si

contrappongono sia lo scopo della norma che è di prevenire pericoli collettivi

sia la gravità oggettiva del pericolo stesso effettivamente creato e l’entità

del danno cagionato, come visto tutt’altro che trascurabile. Ne discende che le

ustioni riportate da AC1 – che sono sì la conseguenza diretta del suo agire –

non sono tali da rendere necessaria, perché altrimenti contraria al senso

comune di giustizia, l’applicazione dell’art. 66 bis CP anche soltanto nelle

forme di un’attenuante specifica. Certo, del fatto che AC1 in definitiva sia

risultata l’unica persona rimasta ustionata dal suo stesso agire, la Corte ha

tenuto conto nell’ambito dell’art. 63 CP.

Quo ai reati legati alla fuga dal _________, la Corte ha ritenuto per contro

adempiuti i requisiti dell’art. 66 bis CP. Intanto il bene protetto dalla norma

(impedimento d’atti di autorità) protegge un bene giuridico meno importante

rispetto all’incendio. Pure l’infrazione alla LCS è apparsa sì tecnicamente

grave, nel senso che adempie i requisiti dell’art. 90 cifra 2, ma, tutto

sommato, mitigata da una colpa non particolarmente grave. Alla Corte è apparso

infatti del tutto umano – senza con ciò voler sostenere l’impunità di tale

agire – che un individuo che ha commesso dei furti la cui refurtiva si trova in

suo possesso, alla vista delle forze dell’ordine abbia, come primo istinto,

quello di scappare, di sfuggire al suo arresto. Che questo atteggiamento sia

da considerarsi umanamente comprensibile ne ha dato prova pure il legislatore

che – a differenza di altri paesi – non ha represso ad esempio la semplice

evasione da un istituto di pena. Ora, a fronte della situazione, così come si

presentava a AC1 quella notte, la sua fuga non ha per la Corte avuto un

particolare peso nel giudicare la sua colpa. Prevalgono, nell’ottica dell’art.

66.

bis, per contro, le non trascurabili lesioni patite dall’accusato nel

perfezionare la sua fuga, ritenuto che dalla copiosa documentazione in atti è

emerso che ha riportato un trauma toracico sinistro, una contusione al fianco

sinistro, una contusione epatica e una lussazione acromio-claveare sinistra (AI

91).

f) Nella fattispecie la colpa di AC1 è estremamente grave. Innanzi

tutto va sottolineata l’estrema gravità oggettiva del suo agire che si

riscontra nel numero impressionante di furti commessi. Non tanto per l’entità

della refurtiva, come detto, ma per la reiterazione dell’agire e l’assenza di

scrupoli dimostrata nel non accertarsi che le abitazioni visitate fossero

tutte, almeno in quel momento, disabitate. E non vi è peggior sensazione di

malessere che di sentirsi non protetti in casa propria.

Colpa grave anche nell’aver agito per mero scopo

di lucro, preoccupandosi di poi di piazzare, per il tramite di AC2, la refurtiva

in Italia. Certo, come detto, l’entità effettiva degli oggetti rubati, pur non

potendo essere determinata con precisione, non è certo trascurabile anche se, a

ben vedere, in alcuni casi la tesi degli accusati è parsa più convincente: ad

esempio a proposito del grotto _________, cosa ne avrebbero fatto gli accusati di oltre 20 kg di carne è un

quesito che non trova risposta più plausibile se non che in quella circostanza

essi si siano limitati a cibarsi, oppure nel caso del Rolex che sarebbe stato rubato

poco prima del fermo: l’orologio non essendo stato rinvenuto nell’auto

abbandonata al momento della fuga e non essendo stato ritrovato laddove i tre

sono scappati nonostante la messa al setaccio di tutta la zona da parte delle

forze dell’ordine confederate e, per il resto, essendo poco probabile che i tre

se ne siano disfatti, dato il valore dell’oggetto, liberamente prima ancora di

accorgersi di incappare in un controllo di polizia, molto poco plausibile è che

l’abbiano effettivamente rubato. Fatto sta che, lo si ripete, determinante nella

valutazione della colpa, per la Corte è stata la ripetitività, la reiterazione

dell’agire concretizzatasi in un numero impressionante di furti.

Ad aggravare la colpa vi è di poi il concorso con

il reato di incendio intenzionale, quantunque non aggravato. Se da un lato il

suo agire è parso alla Corte comprensibile avuto riguardo ai motivi a

delinquere a fronte di un’incarcerazione che, in quel luogo, come visto, non si

giustificava né in astratto (le celle pretoriali di Mendrisio violano la CEDU),

né in concreto con riferimento alle condizioni personali dello stesso (AI 23),

dall’altro non va sminuito il pericolo concreto posto in essere con l’incendio,

non solo per lui, ma anche e soprattutto per gli altri ospiti delle celle e per

il personale di guardia. Tale colpa va comunque mitigata da uno stato di

scemata responsabilità che, come visto, è di livello lieve e si attesta attorno

al 25%.

Anche se non si tratta tecnicamente di un

recidivo, AC1 lo è di fatto, nella misura in cui è già stato condannato per

furto ad una pena sospesa, accompagnata dall’espulsione, dopo diversi giorni di

carcere preventivo. Aggiungasi infine che la prognosi è assai negativa non solo

per l’assenza di qualsiasi prospettiva futura, ma pure per il fatto che è

sprovvisto di documenti di legittimazione e che, finora almeno, neppure si è

peritato di richiedere e di ottenere; ciò che fa ritenere che preferisca

rimanere nell’illegalità, quale clandestino, piuttosto che accettare il

rimpatrio nel suo paese, dove, tutto sommato, ha comunque le maggiori

possibilità di risocializzarsi.

A suo favore sono per contro state ritenute la

sua situazione famigliare ed il suo passato difficili, proprie di un immigrato

clandestino, spinto a lasciare il suo paese per ragioni economiche. In fondo AC1

può essere definito un povero disperato, senza grandi prospettive per il

futuro, che si è dato alla macchia, compiendo atti oggettivamente gravi, per

soddisfare in parte anche bisogni primari. Pure apprezzata è stata una certa

collaborazione, quantunque non istantanea ma intervenuta solo dopo aver saputo

che gli altri due avevano in sostanza cantato. A questo proposito si richiama

la giurisprudenza del TF che non pone esigenze severe nel riconoscere

l’attenuante generica della collaborazione, considerato che negare per paura

della sanzione o per vergogna è un sentimento del tutto umano che non va

giudicato con severità, soprattutto allorquando gli fa poi seguito un

atteggiamento collaborativo, come nel caso di AC1. A tale riguardo è ben vero

che in alcuni casi, che costituiscono però una trascurabile minoranza,

l’accusato non ha ammesso furti da lui commessi, ma ciò è spiegabile, nella

maggior parte di questi, più da confusione dei luoghi a fronte del numero

impressionante di furti commessi, che da vera mancanza di assunzione di

responsabilità.

La Corte ha inoltre tenuto conto della

sensibilità alla pena, nella misura in cui la più parte delle persone vicine

all’accusato all’estero, in Italia, in condizioni economiche difficili e,

pertanto, anche se non vivono così lontano, non potranno fargli visita con la

regolarità e la frequenza che sono invece proprie dei parenti dei detenuti

indigeni, per non tacere della sofferenza legata al fatto che dovrà stare

lontano dal figlioletto in tenera età ancora per un tempo relativamente lungo.

Da ultimo, sono pure state considerate

l’attenuante specifica dell’art. 66 bis CP per i fatti del _________ ed il fatto che, tutto sommato,

nell’incendio è comunque risultata la persona che ha riportato le maggiori

conseguenze sul piano fisico, nonché del suo stato di scemata responsabilità

lieve nell'incendio stesso.

g) Per AC2 devono valere le medesime considerazioni fatte per AC1

circa la reiterazione, l’insistenza, la ripetitività e il movente del suo agire

delittuoso nonché il pericolo che ha rappresentato per l’ordine pubblico nel

periodo in cui ha delinquito. Anche se ha commesso un numero minore di furti,

la colpa di AC2 è cionondimeno assai grave se solo si pon mente al fatto che è

lui che teneva i contatti con i ricettatori e, in definitiva, era lui che si

occupava di organizzare la rivendita sul mercato nero della refurtiva.

AC2, apparso peraltro al dibattimento persona di

buona intelligenza, con conoscenze della lingua italiana migliori rispetto agli

altri, ha avuto un ruolo molto importante proprio perché si è occupato anche

della fase successiva ai furti e meglio di piazzare la refurtiva sul mercato

nero in Italia e di suddividere poi i guadagni con AC1 in particolare.

Anche AC2 non ha i documenti e, al proposito,

devono valere le stesse considerazioni fatte per AC1: rimanere nella

clandestinità è ormai divenuta una scelta di vita, altrimenti non si

comprenderebbero le reticenze nel presentare (la carta d'identità si

troverebbe, come visto, presso la sua amica a _________) o nel richiedere i propri documenti alle competenti autorità che

gli consentirebbero il rimpatrio (ma magari anche la regolarizzazione della sua

situazione in Italia dove vivono la compagna e la figlia) e, in definitiva, di

avere migliori chance di risocializzazione.

A suo favore la Corte ha, come per AC1,

considerato la sua collaborazione, la sensibilità alla pena con le sofferenze

ad essa legate che sono analoghe a quelle espresse per AC1, le sue difficili

condizioni economiche e famigliari, la sua vita anteriore di povertà, il

disagio economico che lo ha spinto a rubare, anche se non solo per cibarsi. A

ciò aggiungasi che AC2 è incensurato, quantunque la prognosi sia di tutta

evidenza negativa.

h) AC3, nella graduatoria della colpa all’interno del trio, arriva

senz’altro in ultima posizione e non soltanto per il numero minore di furti

commessi. Il suo ruolo è stato infatti minore nella commissione dei furti, ai

quali ha partecipato sostanzialmente perché poi voleva dirigersi in Francia,

laddove gli amici gli avevano promesso che lo avrebbero portato, almeno fino al

confine. A suo sfavore pesa sia il fatto di essere già stato giudicato da una

nostra Corte per il medesimo titolo di reato e di aver delinquito durante il

periodo di prova, tradendo la fiducia in lui riposta dalla precedente Corte

giudicante. Nemmeno l’espulsione effettiva, avvenuta nella giusta forma, ha

sortito quell’effetto deterrente che si sperava. A ciò aggiungasi il concorso

con il reato di violazione del bando.

A suo favore sono stati considerati anche per lui

un passato difficile, la sensibilità alla pena, la piena collaborazione con gli

inquirenti ed il fatto che disponga di documenti di legittimazione validi che

potranno, presto, consentire, un nuovo – e speriamo definitivo come da lui

stesso dichiarato in aula – rimpatrio dove, apparentemente, avrebbe un lavoro (doc

TPC 20).

i) Tutto

ciò ben considerato e ponderato, nel commisurare la pena, la Corte si è chiesta

se, per i soli reati di furti, quantunque seriali, data in particolare la

situazione personale che accomuna i tre imputati, il deferimento ad una Corte

criminale fosse giustificato, giungendo alla conclusione che non occorre in

generale dar prova di particolare severità nel giudicare dei poveri disperati

che rubano, in sostanza, perché si trovano in condizioni economiche, per usare

un eufemismo, assai disagiate. E questo tenuto conto anche delle più recenti

sentenze delle nostre Corti che, in processi legati a reati finanziari relativi

ad importi milionari e commessi sostanzialmente per pura cupidigia, raramente

hanno pronunciato pene che hanno sforato la competenza di un'assise

correzionale.

Ciò posto, astrazion fatta per AC1 per il quale

pesa il concorso con altri reati, soprattutto l’incendio, questa Corte ritiene che

anche per AC2, incensurato, per quanto autore colpevole di furti seriali nelle

circostanze sopra descritte, debba essere pronunciata una pena inferiore ai tre

anni. È peraltro risultato che, pur costituendo una banda in senso tecnico, il

trio non costituiva, come ha sembrato adombrare il magistrato d'accusa nella

sua requisitoria, un anello di una non meglio definita organizzazione di

portata internazionale dedita al crimine: AC1,AC2e AC3 sono sic et sempliciter

tre ladri di professione, punto.

Di conseguenza la Corte ha ritenuto adeguate:

-

per AC1 una pena di tre anni e tre mesi di

reclusione

-

perAC2una pena di due anni e sei mesi di

reclusione

-

per AC3 una pena di dodici mesi di detenzione.

l) Come previsto all'art. 41 CP il giudice può sospendere

l'esecuzione di una condanna non superiore ai 18 mesi (la giurisprudenza ha poi

stabilito che fino a 21 mesi occorre infliggerne solo 18 per poter rimanere

entro i limiti della sospensione) se per il condannato è possibile esprimere

una prognosi favorevole e se nei 5 anni precedenti il reato egli non ha subito

condanne superiori ai tre mesi per reati intenzionali. Già per il fatto che la

durata della pena inflitta supera i 18 mesi, questo beneficio non entra in

linea di conto nel caso in esame, per quanto riguarda AC1 e AC2.

Per quanto concerne AC3, pur non sussistendo

impedimenti oggettivi, il carcere preventivo sofferto relativo alla precedente

condanna non essendo determinante, non è possibile formulare una prognosi

favorevole. Egli infatti, a distanza di poco tempo, ha ricominciato a

delinquere, macchiandosi, tra l'altro, dei medesimi reati per i quali era già

stato condannato. Aggiungasi che nonostante il rimpatrio, invece di rimanere

nel suo paese dove ha il centro dei suoi affetti, ha fatto ritorno in Italia,

per poi raggiungere la Svizzera dove ha nuovamente rubato. Egli ha così

dimostrato di non aver saputo approfittare della fiducia che la Corte aveva in

lui riposto. D’altro canto nemmeno la prospettiva, peraltro non documentata da

carte certe, il doc TPC 20 essendo una semplice dichiarazione di intenti, di

avere un lavoro appare decisiva: egli necessita infatti di un periodo di

riflessione in carcere, nel quale potrà meditare sugli errori commessi e quindi

approfittare per finalmente redimersi.

Osservasi che AC3 deve pure subire la revoca

della precedente sospensione condizionale avendo delinquito durante il periodo

di prova e la presente fattispecie non potendosi, manifestamente, considerare

un caso di lieve gravità ai sensi dell’art. 41 cifra 3 § 2 CP, che normalmente

corrisponde ad una pena che si situa tra i 3 e i 6 mesi di detenzione (DTF 122

IV 156). D’altro canto va detto che, quand’anche non gli venissero concessi i

benefici di legge in relazione alle due condanne da espiare, la sua permanenza

in prigione non sarà, sia che sia, particolarmente lunga.

Lo stesso discorso deve valere per AC1 in

relazione alla condanna relativa al DAC 29 ottobre 2002 del Ministero pubblico.

m) La

difesa di AC1 ha chiesto, in caso di condanna da espiare, che l'imputato sia

sottoposto ad un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'art. 43 CP. A tale

riguardo la Corte non ha ritenuto di dover ordinare tale misura e quindi

astringere il condannato a seguire il trattamento. La perizia psichiatrica

conclude infatti che

" Un

trattamento ambulatoriale (psicoterapeutico) potrebbe essere utile per aiutare

una stabilizzazione della personalità, a patto che vi sia la collaborazione e

la consapevolezza di malattia del soggetto."

Con il che tale misura potrà semmai essere

richiesta autonomamente dall'imputato, in corso di espiazione, sempre che abbia

(nel frattempo) acquisito consapevolezza della sua malattia.

IX. L’espulsione

Per l’art. 55 cfr. 1 CPS il giudice può espellere

dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è

stato condannato alla reclusione o alla detenzione. Nel caso di recidiva,

l’espulsione può essere pronunciata a vita.

a) L’espulsione

è sia una pena sia una misura di sicurezza e persegue pertanto un duplice

obiettivo, di sanzionare il condannato e di protezione dell’ordine pubblico

(DTF 104 IV 222). Essa è una sanzione che tocca le libertà individuali. Nella

sua valutazione occorre quindi tener conto dei legami dell’accusato con il

nostro paese e con quello di origine.

b) Nella fattispecie si ha che dal profilo dell’ordine pubblico,

l’espulsione degli imputati si appalesa giustificata, financo necessaria. Essi

non intrattengono alcun legame con il nostro paese, dove sono anzi venuti, AC1

e AC2 ripetutamente, e AC3 una sola volta ma già in passato lo aveva fatto, al

solo scopo di rubare. La ripetitività, la reiterazione del loro agire e, per il

solo AC3, il fallimento degli effetti educativi della precedente condanna,

escludono a priori che l’espulsione possa essere posta al beneficio della

sospensione condizionale.

Ne discende che AC1 va espulso per ulteriori 7

anni, AC2per la durata di 7 anni e AC3 per altri 5 anni.

X. Pretese

di Parti civili

Viste le assoluzioni dai capi di imputazione 5.9,

7.

, 5.15, 7.15, 5.44, 5.64, 7.61, 7.71, 7.75 13.12, 15.12, 13.13, 15.13

dell’atto di accusa, non si fa luogo a pronuncia sulle pretese di parte civile

avanzate in relazione a questi reati.

Dal momento che la documentazione agli atti non

fornisce alla Corte i sufficienti riscontri per il calcolo del danno, le

restanti pretese delle parti civili sono rinviate al foro civile, come peraltro

postulato dalla pubblica accusa e dalle difese. Stessa conclusione si impone

per le pretese avanzate dalle compagnie di assicurazione trattandosi di danno

indiretto (Rusca/Salmina/Verda, Commento al CPP, n. 4 ad art. 69; JdT 1978 I

557; DTF 104 II 96; RVJ 1990 p. 104, SJ 2001 I 199; ZBL 1995 p. 149).

XI. Confisca

E’certo e pacifico che tutti gli oggetti

sequestrati siano provento di reato e pertanto vanno confiscati.

Per quel che riguarda segnatamente il denaro

liquido, vengono confiscati gli importi relativi a franchi, euro e dollari ,

sussistendo sufficienti elementi a comprova della loro provenienza illecita,

mentre per l’importo di Lei 100'000.-- viene ordinato il sequestro

conservativo a garanzia degli oneri processuali.

XII. Tasse

e spese

La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- e le spese processuali sono

poste a carico dei condannati in solido in ragione di 1/3 a carico di AC 1, 1/3

a carico di AC 2 e di 1/6 a carico di AC 3 e di 1/6 a carico dello Stato.

Rispondendo: A. per

AC 1 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti nr. 1.2.4, 1.6.1,

1.9

, 3, 4.2, 5.1, 5.2, 7;

B. per

AC 2 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti nr. 1.2.3, 1.5.1, 2,

3.

, 3.2;

C. per

AC 3 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti nr. 1.1.1, 1.1.3,

1.1.4

, 1.3.1, 1.4.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2;

D. per

le Parti civili, negativamente al quesito nr. 1;

E. per

la confisca, in parte affermativamente ed in parte negativamente al

quesito nr. 1;

visti gli art. 11,

18, 21, 24, 35, 36, 41, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 66bis, 68, 69, 139 cfr.

1,2 e 3, 144 cfr. 1, 186, 221, 286, 291 CP;

90.

cpv. 1 e 2, 87, 32, 43, 94 cfr. 1, 95 cfr. 1 LCStr.;

22.

e 36 ONC;

23.

cpv. 1 LDDS;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

AC

1.

sedicente, è autore colpevole di:

1.1

ripetuto

furto aggravato

siccome commesso per mestiere e come associato ad una banda intesa a

commettere furti,

per avere, in 98 occasioni, di cui 69 consumate e 29 tentate,

nel periodo 25 dicembre 2002 - 14 giugno 2004,

in diverse località del Ticino e della Svizzera,

agendo in parte in correità con AC 2 e AC 3 e in parte con terze persone,

sottratto o tentato di sottrarre da abitazioni private,

in cui penetrava con scasso o approfittando di un

accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari

per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 200'000.--;

1.2

ripetuto

furto d'uso

per avere, in 18 occasioni,

agendo

in parte in correità con AC 2 e AC 3,

in parte con terze persone,

nel periodo 29 luglio 2003 - 13 giugno 2004,

in diverse località svizzere e del Ticino,

sottratto o tentato di sottrarre autoveicoli alfine di utilizzarli per

spostarsi all'interno del territorio svizzero risp. fino al confine con

l'Italia;

1.3

ripetuto

danneggiamento

per avere, in 101 occasioni,

agendo in parte in correità con AC 2 e AC 3,

in parte con terze persone,

alfine di commettere o tentare di commettere parte dei furti risp. dei furti

d'uso di cui sub. 1.1. e 1.2.,

intenzionalmente danneggiato cose altrui,

provocando danni per almeno un ammontare denunciato di fr. 109'148.65;

1.4

ripetuta

violazione di domicilio

per essersi, in 72 occasioni,

agendo in parte in correità con AC 2 e AC 3,

in parte con terze persone,

indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi

diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.;

1.5

ripetuta

violazione del bando

commessa in almeno 22 occasioni,

per avere entrando in Svizzera il 25 dicembre 2002 e tra il 2 luglio 2003 e il

14.

giugno 2004 da imprecisati valichi non autorizzati, violato la decisione

d'espulsione dal territorio svizzero per tre anni inflittagli il 29.10.2002 dal

Ministero pubblico di Lugano;

1.6

incendio

intenzionale

per avere, il 20 luglio 2004 a __________,

presso le carceri pretoriali alle quali era stato

associato,

cagionato intenzionalmente l'incendio alla cella

n. 6,

provocando un danno allo Stato di fr. 22'609.--;

1.7

infrazione

grave alla LF sulla circolazione stradale

avendo, il 14 giugno 2004 a __________ /NW,

circolando con la vettura BMW Touring targata __________,

non ottemperando alle segnalazioni della polizia

che gli intimavano di fermarsi, forzando quindi il blocco predisposto e

proseguendo ad una velocità di almeno 100 km/h a fronte di un limite di 60 km/h

sull'autostrada A2 in direzione nord,

violato gravemente le norme della circolazione

stradale e posto in pericolo la propria e l'altrui incolumità;

1.8

impedimenti

di atti d'autorità,

per avere,

nelle surriferite circostanze di tempo e luogo,

alfine di evitare il controllo della polizia,

impedito agli agenti di polizia di procedere ad un atto rientrante nelle loro

attribuzioni;

1.9

circolazione

con veicolo a motore senza licenza di circolazione

commessa in 6 occasioni, per avere,

in diverse località del Ticino e della Svizzera,

nel periodo 28 luglio 2003 - 14 giugno 2004,

circolato alla guida di autovetture da lui

precedentemente sottratte senza essere titolare della necessaria licenza di

condurre,

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC2,

sedicente, è autore colpevole di:

2.1

ripetuto

furto aggravato

siccome commesso per mestiere e come associato ad una banda intesa a

commettere furti,

per avere, in 87 occasioni, di cui 61 consumate e 26 tentate,

nel periodo 25 dicembre 2002 - 14 giugno 2004,

in diverse località del Ticino,

agendo in parte in correità con AC 1 e AC 3 e in parte con terze persone,

sottratto o tentato di sottrarre da abitazioni private,

in cui penetrava con scasso o approfittando di un

accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari

per un valore complessivo denunciato di circa fr. 200'000.--;

2.2

ripetuto

furto d'uso

per avere, in 9 occasioni,

agendo

in parte in correità con AC 1 e AC 3, in parte con terze persone,

nel periodo 27 novembre 2003 - 13 giugno 2004,

in diverse località del Ticino, a __________ /BE

e __________ /VD, sottratto o tentato di sottrarre autoveicoli alfine di

utilizzarli per spostarsi all'interno del territorio svizzero

risp. fino al confine con l'Italia;

2.3

ripetuto

danneggiamento

per avere, in 85 occasioni,

agendo in parte in correità con AC 1 e AC 3,

in parte con terze persone,

alfine di commettere o tentare di commettere parte dei furti

risp. dei furti d'uso di cui sub. 2.1. e 2.2.,

intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando

danni per un ammontare denunciato di fr. 83'868.20;

2.4

ripetuta

violazione di domicilio

per essersi, in 63 occasioni,

agendo in parte in correità con AC 1 e AC 3

in parte con terze persone,

indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi

diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 2.1.;

2.5

ripetuta

infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri

commessa in almeno 18 occasioni,

per essere entrato illegalmente in Svizzera

nel periodo 25 dicembre 2002 - 11 giugno 2004,

attraverso imprecisati valichi non autorizzati,

privo di documenti di legittimazione e dei

necessari visti,

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

3.

AC

3.

è autore colpevole di:

3.1

ripetuto

furto aggravato

siccome commesso come associato ad una banda intesa a commettere furti,

per avere, in 10 occasioni, di cui 9 consumate e 1 tentata,

in diverse località del Ticino,

nel periodo 10/14 giugno 2004,

agendo in correità con AC 1 e AC 2,

sottratto o tentato di sottrarre da abitazioni private,

in cui penetrava con scasso o approfittando di un

accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari

per un valore complessivo denunciato di fr. 56'936.--;

3.2

furto

d'uso

per avere,

il 13 giugno 2004, a _________,

agendo in correità con AC 1 e AC 2,

sottratto a scopo d'uso la vettura BMW Touring targata __________;

3.3

ripetuto

danneggiamento

per avere, in 10 occasioni,

agendo in correità con AC 1 e AC 2,

alfine di commettere o tentare di commettere parte dei furti e il furto d'uso

di cui sub. 3.1. e 3.2.,

intenzionalmente danneggiato cose altrui,

provocando danni per ammontare denunciato di fr. 15'196.--;

3.4

ripetuta

violazione di domicilio

per essersi, in 9 occasioni,

agendo in correità con AC 1 e AC 2

indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi

diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 3.1.;

3.5

violazione

del bando

per avere, entrando in Svizzera il 9/10 giugno 2004

da un imprecisato valico non autorizzato,

violato la decisione d'espulsione dal territorio

svizzero per sette anni inflittagli il 20.12.2002 dalla Corte delle Assise

Correzionali di Bellinzona;

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

4.

AC

1.

è prosciolto dal reato di:

4.1

furto

aggravato di cui ai punti 5.9; 5.15, 5.44, 5.64, 13.12, 13.13 dell’atto di

accusa;

4.2

ripetuto danneggiamento

di cui ai punti 7.9, 7.15, 7.61, 7.71, 7.75, 15.12 e 15.13 dell’atto di accusa;

4.3

ripetuta

violazione di domicilio di cui al punto 8 in relazione ai punti 5.9, 5.44 e

5.64

dell’atto di accusa e di cui al punto 16 in relazione al punto 13.13

dell’atto di accusa.

5.

AC2

è prosciolto dal reato di:

5.1

furto

aggravato di cui ai punti 5.9; 5.15, 5.44 e 5.64 dell’atto di accusa;

5.2

ripetuto

danneggiamento di cui ai punti 7.9, 7.15, 7.61, 7.71 e 7.75 dell’atto di

accusa;

5.3

ripetuta

violazione di domicilio di cui al punto 8 in relazione ai punti 5.9, 5.44 e

5.64

dell’atto di accusa.

6.

AC

3.

è prosciolto dal reato di:

6.1

istigazione

a infrazione grave alla LF sulla circolazione stradale;

6.2

istigazione

ad impedimento di atti di autorità.

7.

Di

conseguenza:

7.1

AC

1.

avendo agito in stato di scemata responsabilità in relazione al reato di

incendio intenzionale e beneficiando dell’attenuante dell’art. 66bis CP per

quanto concerne il rato di impedimento di atti di autorità, è condannato:

7.1.1

alla

pena di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi di reclusione, nella quale è computato il

carcere preventivo sofferto;

7.1.2

all'espulsione

dal territorio svizzero per 7(sette) anni, in aggiunta ai 3 (tre) anni già

inflittigli con decreto d'accusa 29.10.2002 del Ministero pubblico, Lugano;

7.1.3

revocata la

sospensione condizionale, è ordinata l'esecuzione della pena di 45 giorni di

detenzione inflittagli con decreto d'accusa 29.10.2002 del Ministero pubblico,

Lugano.

7.2

AC

2.

è condannato:

7.2.1

alla

pena di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi di reclusione, nella quale è computato il

carcere preventivo sofferto;

7.2.2

all'espulsione

dal territorio svizzero per 7 (sette) anni.

7.3

AC

3.

è condannato:

7.3.1

alla

pena di 12 (dodici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto;

7.3.2

all'espulsione

dal territorio svizzero per 5 (cinque) anni, in aggiunta ai 7 anni già

inflittigli con sentenza 20.12.2002 della Corte delle Assise Correzionali di

Bellinzona;

7.3.3

revocata la

sospensione condizionale, è ordinato l’esecuzione della pena di 9 (nove) mesi

di detenzione inflittagli con sentenza 20.12.2002 della Corte delle Assise

Correzionali di Bellinzona.

8.

La

tassa di giustizia di fr. 3'000.-- e le spese processuali sono poste a carico

dei condannati in solido in ragione di 1/3 a carico di AC 1 di 1/3 a carico di AC

2.

e di 1/6 a carico di AC 3 e di 1/6 a carico dello Stato.

9.

Per

ogni ragione creditoria le parti civili sono rinviate al competente foro

civile.

10.

E'

ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione dell’importo di

Lei 100'000.- sul quale è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia

parziale del pagamento delle spese processuali.

11.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla lodevole

CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di

questa Corte entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni

dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 3'000.-

Inchiesta

preliminare fr. 8'836.50

Perizia fr. 2'312.50

Interprete fr. 270.--

Spese

diverse fr. 46'695.70

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 61'214.70

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'945.50

Perizia fr. 2'312.50

Interprete fr. 90.--

Spese diverse fr. 44'563.65

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.40

fr. 50'945.05

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'945.50

Interprete fr. 90.--

Spese diverse fr. 2'059.35

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.40

fr. 6'128.25

============

Distinta spese a carico di AC 3

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'472.70

Interprete fr. 45.--

Spese diverse fr. 72.70

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.60

fr. 2'107.--

============

Il

rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

5.

PC 5

6.

PC 6

7.

PC 7

8.

PC 8

9.

PC 9

10.

PC 10

11.

PC 11

12.

PC 12

13.

PC 13

14.

PC 14

15.

PC 15

16.

PC 16

17.

PC 17

18.

PC 18

19.

PC 19

20.

PC 20

21.

PC 21

22.

PC 22

23.

PC 23

24.

PC 24

25.

PC 25

26.

PC 26

27.

PC 27

28.

PC 28

29.

PC 29

30.

PC 30

31.

PC 31

32.

PC 32

33.

PC 33

34.

PC 34

35.

PC 35

36.

PC 36

37.

PC 37

38.

PC 38

39.

PC 39

40.

PC 40

41.

PC 41

42.

PC 42

43.

PC 43

44.

PC 44

45.

PC 45

46.

PC 46

47.

PC 47

48.

PC 48

49.

PC 49

50.

PC 50

51.

PC 51

52.

PC 52

53.

PC 53

54.

PC 54

55.

PC 55

56.

PC 56

57.

PC 57

58.

PC 58

59.

PC 59

60.

PC 60

61.

PC 61

62.

PC 62

63.

PC 63

64.

PC 64

65.

PC 65

66.

PC 66

67.

PC 67

68.

PC 68

69.

PC 69

70.

PC 70

71.

PC 71

72.

PC 72

73.

PC 73

74.

PC 74

75.

PC 75

76.

PC 76

77.

PC 77

78.

PC 78

79.

PC 79

80.

PC 80

81.

PC 81

82.

PC 82

83.

PC 83

84.

PC 84

85.

PC 85

86.

PC 86

87.

PC 87

88.

PC 88

89.

PC 89

90.

PC 90

91.

PC 91

92.

PC 92

93.

PC 93

94.

PC 94

95.

PC 95

96.

PC 96

97.

PC 97

98.

PC 98

99.

PC 99

100.

PC 100

101.

PC 101

102.

PC 102

103.

PC 103

104.

PC 104

105.

PC 105

106.

PC 106

107.

PC 107

108.

PC 108

109.

PC 109

110.

PC 110

111.

PL 1

112.

PL 2

113.

PL 3

114.

PL 4

115.

PL 5

116.

PL 6

117.

PL 7

118.

PL 8

119.

PL 9

120.

PL 10

121.

PL 11

122.

PL 12

123.

GI 1

124.

GI 2

125.

AS 1

126.

AS 2

127.

AS 3

128.

AS 4

129.

AS 5

130.

AS 6

131.

AS 7

132.

IE 1

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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