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Decisione

72.2005.40

accoltellamento - giovane età - revoca sospensione condizionale-

12 maggio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti d’identità), nonché il carattere particolare della vittima,

- sostiene

che il suo patrocinato ha agito per legittima difesa, seppur eccedendone i

limiti;

- chiede

l’applicazione delle attenuanti della giovane età e dell’agire nell’impeto

d’ira determinato da ingiusta provocazione;

- chiede

una riduzione della pena e non si oppone alla pena accessoria dell’espulsione.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1, sedicente

1. é autore

colpevole di:

1.1. lesioni

semplici, qualificate

per avere,

il 23 novembre 2004,

a Lugano in __________ presso il __________ __________,

facendo uso di un coltello da cucina,

intenzionalmente cagionato a PC 1 una ferita da

punta e da taglio nell’emitorace sinistro che ha causato un pneumotorace traumatico,

nonché 10 ferite da punta e da taglio superficiali?

1.1.1 ha egli agito

per legittima difesa?

1.1.2 trattasi di

eccesso di legittima difesa?

1.2. infrazione

alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere soggiornato illegalmente in Svizzera

dal 7 agosto 2004 al 5 dicembre 2004

privo di certificati validi di legittimazione e

nonostante la decisione del 27.10.2003 di non entrata in materia emanata

dall’Ufficio federale per i rifugiati in merito alla sua domanda d’asilo del

11.08.2003?

e meglio come descritto nell'atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare dell’attenuante:

2.1

della

giovane età?

2.2

dell’agire

nell’impeto d’ira/d’intenso dolore determinato da ingiusta provocazione o

offesa?

3.

Può beneficiare

della sospensione condizionale della pena:

3.1

privativa

della libertà?

3.2

d’espulsione?

4.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale:

4.1

della pena

di 10 giorni di detenzione nonché dell'espulsione dal territorio svizzero per

un tempo di 3 anni inflitte con decreto 12.07.2004 del MP di Lugano?

4.2

della pena

di 60 giorni di detenzione inflitta con decisione 06.08.2004 del Bezirksanwaltschaft

T-1 di Zurigo?

5.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo

affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti 2.2 e 3,

visti gli art. 11, 18, 33, 36,

41, 55, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 123 cifra 2 CP;

23.

cpv. 1

LDDS;

9.

e segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1, sedicente, è autore colpevole di:

1.1

lesioni

semplici, qualificate

per avere,

il 23 novembre 2004,

a Lugano in __________ presso il __________,

facendo uso di un coltello da cucina,

intenzionalmente cagionato a PC 1 una ferita da

punta e da taglio nell’emitorace sinistro che ha causato un pneumotorace

traumatico, nonché 10 ferite da punta e da taglio superficiali;

1.2

infrazione

alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere soggiornato illegalmente in Svizzera

dal 7 agosto 2004 al 5 dicembre 2004

privo di certificati validi di legittimazione e

nonostante la decisione del 27.10.2003 di non entrata in materia emanata

dall’Ufficio federale per i rifugiati in merito alla sua domanda d’asilo del

11.08

,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Di

conseguenza, avendo ecceduto i limiti della legittima difesa e vista la giovane

età AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di

10.

(dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di 7 anni in aggiunta ai 3 anni di cui al

DAC 12.07.2004 del MP di Lugano;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

Revocata

la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione:

3.1

della pena

di 10 giorni di detenzione inflitta al condannato con DAC 12.07.2004 del MP di

Lugano;

3.2

della pena

dell’espulsione di 3 anni inflitta con DAC 12.07.2004 del MP di Lugano;

3.3

della pena di 60 giorni di detenzione

inflitta con decisione 06.08.2004 del Bezirksanwaltschaft T-1 di Zurigo.

4.

È ordinata

la confisca di quanto in sequestro.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Perizia fr. 600.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'150.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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