72.2005.44
Vendita di 40 grammi di cocaina e consumo.
8 marzo 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
72.2005.44
Data decisione, Autorità:
08.03.2006, PENAL
Titolo:
Vendita di 40 grammi di cocaina e consumo.
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2005.44
Lugano,
8 marzo 2006/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Leventina
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliata a
prevenuta colpevole di:
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo giugno-novembre 2004, a __________,
senza essere autorizzata, in più occasioni
venduto a __________ al prezzo di fr. 100.- il grammo un quantitativo
complessivo di grammi 40 di cocaina;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
fra il 1. ottobre 2002 e il 23 dicembre 2004, a __________,
senza essere autorizzata, ripetutamente
acquistato a __________ per il suo consumo personale, un quantitativo
complessivo di almeno 20 grammi di cocaina;
fatti avvenuti
nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reati previsti
art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 45/2005 del 1 aprile 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusata AC 1
assistita dal difensore di fiducia lic.iur. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:05 alle ore 14:45.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato l'atto di accusa, salvo per il periodo prescritto
relativamente al consumo di stupefacenti, e ritenuta la prognosi favorevole
conclude chiedendo che l'accusata sia condannata ad una pena di 5 mesi di
detenzione. Non si oppone alla concessione della sospensione condizionale.
§ Il Difensore, il quale chiede di modificare il punto 1
dell'atto di accusa nel senso di "procurato" invece di
"venduto" e, relativamente al punto 2 dell'atto di accusa; chiede di
considerare l'ammonimento così come previsto dall'art. 19a n. 2 LStup. Chiede
infine che la pena sia contenuta in massimo tre mesi di detenzione.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
Fatti
1. E’ autrice
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LStup
per
avere,
senza essere autorizzata,
a __________ e __________ nel periodo
giugno-novembre 2004
procurato in più occasioni a __________ un
quantitativo complessivo di 40 grammi di cocaina?
1.2. contravvenzione
alla LStup
per
avere,
senza essere autorizzata,
a __________, fra il 1.10.2002 e il 23 dicembre
2004
consumato personalmente almeno 20 grammi di cocaina,
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente
ai quesiti 1.1 e 2, e parzialmente affermativamente al quesito n. 1.2;
visti gli art. 18, 36,
41, 63, 68, 109 CP;
19.
n. 1 e 19a LStup;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autrice colpevole di
1.1
infrazione alla LStup
per
avere,
senza essere autorizzata,
a __________ e __________ nel periodo
giugno-novembre 2004
procurato in più occasioni a __________ un
quantitativo complessivo di 40 grammi di cocaina;
1.2
contravvenzione
alla LStup
per
avere,
senza essere autorizzata,
a __________, fra l'8.3.2003 e il 23 dicembre
2004.
consumato personalmente un imprecisato
quantitativo di cocaina,
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.
AC 1 è prosciolta
dal reato di contravvenzione alla LStup di cui al punto 2 dell'atto di accusa
per il periodo dal 1.10.2002 all'8.3.2003.
3.
Di
conseguenza AC 1 è condannata:
3.1
alla pena di
4.
(quattro) mesi di detenzione;
3.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese processuali.
4.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta alla condannata è
condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 50.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 300.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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