72.2005.47
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti
11 maggio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2005.47
Data decisione, Autorità:
11.05.2005, PENAL
Titolo:
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 41 CPS
art. 47 CPS
art. 68 CPS
art. 68 cf. 2 CPS
art. 19 LSTUP
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2005.47
Mendrisio,
11 maggio 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e residente a
detenuto dal 16 febbraio 2005;
prevenuto colpevole
di:
1. ripetuta
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che
sapeva o comunque doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute
di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
fra il mese di agosto 2004 e il momento
dell'arresto,
acquistato, detenuto, trasportato venduto e
offerto sostanze stupefacenti, in particolare eroina (grado di purezza fra il
13,1% e il 14,5% sul campione sequestrato e analizzato),
e meglio:
1.1 fra il mese di agosto 2004 e il 16 febbraio 2005,
ripetutamente acquistato in occasione di circa 28
trasferte da Lugano a Wiedikon/ZH
da una non meglio identificata "__________",
un quantitativo complessivo di ca. 466 grammi di
eroina
di cui ca. 193 grammi venduti a Lugano, a
Mendrisio ed in altre imprecisate località a circa 20/30 tossicomani,
sottoforma di buste dosi da 0,2/0,3 grammi;
1.2 fra il mese di dicembre 2004 e il 16 febbraio 2005
a Lugano, a Mendrisio ed in altre imprecisate
località,
con parte dello stupefacente di cui al punto 1.1,
offerto ca. 30 grammi di eroina a __________
quale compenso per l'accompagnamento in viaggi a
Zurigo,
ed ulteriori 10 grammi ad altre persone non
meglio identificate;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto
dall’art. 19 cifra 1 e 2 lett. a LStup.;
Fatti
2. ripetuta
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
ripetutamente acquistato per il suo consumo
personale,
un quantitativo complessivo di ca. 233 grammi di
eroina,
quale sostanza rimanente dal quantitativo non
destinato alla vendita di cui al punto 1.1;
fatti avvenuti a
Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate località fra il mese di agosto 2004 e
il 16 febbraio 2005;
reato previsto
dall’art. 19a cifra 1 LStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 47/2005 del 7 aprile 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 10:00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma dell’atto d’accusa, e la condanna dell’imputato alla pena di
18 mesi di detenzione da espiare a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a
quella inflittagli con decreto d’accusa 22.09.2004. Postula inoltre che venga
revocata la sospensione condizionale della pena di 13 mesi di detenzione
inflitta a AC 1 il 25.09.2003 dalla Corte delle Assise correzionali di
Mendrisio, nonché la confisca di quanto posto in sequestro.
§ Il Difensore, il quale non si oppone alla revoca della
sospensione condizionale della pena di 13 mesi di detenzione precedentemente
inflitta al suo cliente e avuto riguardo al trascorso difficile dell’accusato,
chiede che le pena venga contenuta in al massimo 7 mesi di detenzione da
espiare. Chiede altresì la restituzione del telefono cellulare sequestrato in
quanto di proprietà di __________.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. È autore
colpevole di:
1.1 infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o
doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute
di parecchie
persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
tra agosto
2004 e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio, Wiedikon/ZH ed in altre
imprecisate località,
previo
acquisto di circa 466 grammi:
1.1.1 venduto 193 grammi
di eroina?
1.1.2 offerto 40
grammi di eroina?
1.2 contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
tra agosto
2004 e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate
località,
consumato
almeno 233 grammi di eroina?
E come meglio
descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Deve
essere revocata la sospensione condizionale della pena di 13 mesi di detenzione
inflittagli il 25 settembre 2003 dalla Corte delle Assise correzionali di
Mendrisio?
5.
Deve
essere sottoposto a misure di sicurezza giusta l’art. 44 CP?
6.
Deve
essere affidato al patronato penale?
7.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che al n. 3;
visti gli art. 11, 18,
36, 41, 47, 58, 63, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
tra agosto
2004.
e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio, Wiedikon ed in altre
imprecisate località,
previo
acquisto di circa 466 grammi:
1.1.1
venduto 193 grammi
di eroina;
1.1.2
offerto 40
grammi di eroina;
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
tra agosto
2004.
e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate
località,
consumato
almeno 233 grammi di eroina,
e come meglio
descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di
scemata responsabilità, è condannato:
2.1
alla pena di
12.
mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento della tassa di giustizia di fr.
100.
- e delle spese processuali.
3.
È revocata la sospensione condizionale della
pena di 13 mesi di detenzione inflitta a AC 1 il 25 settembre 2003 dalla Corte
delle Assise correzionali di Mendrisio.
4.
AC 1 è affidato al patronato penale per il
periodo di 5 anni.
5.
È ordinata la confisca di tutti gli oggetti e
dei corpi di reato posti sotto sequestro meglio indicati quali corpi di reato
nell’atto d’accusa, nonché la distruzione di 2,5 grammi lordi d’eroina e 23,82
grammi netti d’eroina contenuti in 5 minigrip.
7.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da
oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza
integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 679.40
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 829.40
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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