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Decisione

72.2005.47

infrazione alla legge federale sugli stupefacenti

11 maggio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2. ripetuta

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

ripetutamente acquistato per il suo consumo

personale,

un quantitativo complessivo di ca. 233 grammi di

eroina,

quale sostanza rimanente dal quantitativo non

destinato alla vendita di cui al punto 1.1;

fatti avvenuti a

Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate località fra il mese di agosto 2004 e

il 16 febbraio 2005;

reato previsto

dall’art. 19a cifra 1 LStup;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 47/2005 del 7 aprile 2005, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 10:00.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede la conferma dell’atto d’accusa, e la condanna dell’imputato alla pena di

18 mesi di detenzione da espiare a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a

quella inflittagli con decreto d’accusa 22.09.2004. Postula inoltre che venga

revocata la sospensione condizionale della pena di 13 mesi di detenzione

inflitta a AC 1 il 25.09.2003 dalla Corte delle Assise correzionali di

Mendrisio, nonché la confisca di quanto posto in sequestro.

§ Il Difensore, il quale non si oppone alla revoca della

sospensione condizionale della pena di 13 mesi di detenzione precedentemente

inflitta al suo cliente e avuto riguardo al trascorso difficile dell’accusato,

chiede che le pena venga contenuta in al massimo 7 mesi di detenzione da

espiare. Chiede altresì la restituzione del telefono cellulare sequestrato in

quanto di proprietà di __________.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. È autore

colpevole di:

1.1 infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o

doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute

di parecchie

persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

tra agosto

2004 e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio, Wiedikon/ZH ed in altre

imprecisate località,

previo

acquisto di circa 466 grammi:

1.1.1 venduto 193 grammi

di eroina?

1.1.2 offerto 40

grammi di eroina?

1.2 contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

tra agosto

2004 e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate

località,

consumato

almeno 233 grammi di eroina?

E come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata responsabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve

essere revocata la sospensione condizionale della pena di 13 mesi di detenzione

inflittagli il 25 settembre 2003 dalla Corte delle Assise correzionali di

Mendrisio?

5.

Deve

essere sottoposto a misure di sicurezza giusta l’art. 44 CP?

6.

Deve

essere affidato al patronato penale?

7.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che al n. 3;

visti gli art. 11, 18,

36, 41, 47, 58, 63, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale

da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

tra agosto

2004.

e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio, Wiedikon ed in altre

imprecisate località,

previo

acquisto di circa 466 grammi:

1.1.1

venduto 193 grammi

di eroina;

1.1.2

offerto 40

grammi di eroina;

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

tra agosto

2004.

e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate

località,

consumato

almeno 233 grammi di eroina,

e come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di

scemata responsabilità, è condannato:

2.1

alla pena di

12.

mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr.

100.

- e delle spese processuali.

3.

È revocata la sospensione condizionale della

pena di 13 mesi di detenzione inflitta a AC 1 il 25 settembre 2003 dalla Corte

delle Assise correzionali di Mendrisio.

4.

AC 1 è affidato al patronato penale per il

periodo di 5 anni.

5.

È ordinata la confisca di tutti gli oggetti e

dei corpi di reato posti sotto sequestro meglio indicati quali corpi di reato

nell’atto d’accusa, nonché la distruzione di 2,5 grammi lordi d’eroina e 23,82

grammi netti d’eroina contenuti in 5 minigrip.

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da

oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza

integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 679.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 829.40

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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