72.2005.48
tentata rapina ad un distributore di benzina
11 maggio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2005.48
Data decisione, Autorità:
11.05.2005, PENAL
Titolo:
tentata rapina ad un distributore di benzina
RAPINA
art. 140 CPS
Incarto n.
72.2005.48
Mendrisio,
11 maggio 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 30 gennaio 2005;
prevenuto colpevole
di:
1. atti
preparatori punibili di rapina
per aver preso, conformemente ad un piano,
concrete disposizioni tecniche ed organizzative
la cui natura ed estensione erano tali da mostrare che si accingesse a
commettere una rapina,
e meglio
per avere,
il 9 gennaio 2005, verso le ore 20.00 a Chiasso,
accompagnato __________ con il suo veicolo __________
targato __________, presso la PL 1,
appostandosi in seguito nelle vicinanze,
compiendo alcuni giri dell'isolato e gesticolando verso il __________ nel
frattempo sceso dal veicolo al fine di osservare e controllare sia la zona sia
le mosse e le abitudini della commessa addetta al chiosco;
il tutto finalizzato ad una perlustrazione del
posto atto a predisporre l'attuazione della rapina che sarà poi messa in atto
il giorno successivo;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto
dall'art. 260bis cpv. 1 CPS;
Fatti
2. tentata
rapina
per avere,
agendo in correità con __________
che portava seco la pistola Kimar cal. 8 mmk
(replica) poi ritrovata nell'appartamento condiviso dai due,
tentato di commettere un furto ai danni della PL
1 di Chiasso perlustrata il giorno precedente,
sapendo di dover usare violenza o minaccia alla
vita o all'integrità fisica della commessa del chiosco al fine di raggiungere
lo scopo,
e meglio
per avere,
il 10 gennaio 2005 a Chiasso,
dopo essersi recati ambedue sul posto a piedi,
funto da "palo" a __________ dandogli
indicazioni gestuali sul momento migliore per agire,
controllando in particolare che non vi fossero
intoppi e/o testimoni oculari nei paraggi, incitandolo quindi ad agire al
momento ritenuto propizio: indicazione che il __________ seguiva avviandosi in
direzione del chiosco abbassando sul viso il passamontagna portato dapprima
come berretto.
Quest'ultimo, giunto in prossimità dell'entrata
del chiosco, si vedeva puntare in volto una potente torcia da parte di un
testimone oculare che da uno stabile prospiciente aveva seguito tutta la scena
il quale gridava nel contempo al suo indirizzo "...cosa stai facendo?
Fermati!...". I due, sorpresi dall'inatteso intervento del testimone, si
davano quindi alla fuga;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto
dall'art. 140 cifra 1 CPS in rel. con l'art. 21 cpv. 1 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 43/2005 del 8 aprile 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa elencando i numerosi indizi di
colpevolezza a carico dell’accusato. Ciò posto chiede la condanna di AC 1 alla
pena di 13 mesi detenzione, rimettendosi al giudizio della Corte per quanto
riguarda la concessione della sospensione condizione della pena. Chiede altresì
che il prevenuto venga condannato all’espulsione effettiva dalla Svizzera per
un periodo di 7 anni, nonché la confisca di quanto posto sotto sequestro.
§ Il Difensore, il quale, in via principale, in assenza
d’indizi solidi e convergenti contesta le imputazioni ascritte al suo cliente,
chiedendone il proscioglimento. In subordine, posto che l’imputazione di atti
preparatori in rapina di cui al punto 1 dell’atto d’accusa è comunque assorbita
dall’imputazione di tentata rapina, punto 2 dell’atto d’accusa, chiede che la
pena venga massicciamente ridotta. Da ultimo, si oppone alla pronuncia
dell’espulsione, non contestando di contro la richiesta di confisca di quanto
sequestrato.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. È autore
colpevole di:
1.1 atti
preparatori punibili di rapina
per
avere, il 9 gennaio 2005, a Chiasso,
unitamente a __________,
compiuto una perlustrazione alla PL 1
di Chiasso, osservando altresì le abitudini della
commessa
del negozio del distributore, alfine di
commettervi una rapina
il giorno seguente?
1.2 tentata
rapina
per avere, il
10 gennaio 2005, a Chiasso,
agendo in correità con __________,
tentato di compiere una rapina alla PL 1 di
Chiasso, fungendo da “palo”
mentre __________, munito di pistola a salve
Kimar cal. 8 mmk
si apprestava a commettere la rapina sennonché,
colti in flagrante, si davano alla fuga?
1.2.1 Trattasi
invece di complicità in tentata rapina?
E come meglio
descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1
privativa
della libertà?
2.2
accessoria
dell’espulsione?
3.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1, 1.2.1, 2.2;
visti gli art. 18, 36,
41, 55, 63, 68, 69, 140, 260 bis CP;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1
è autore colpevole di:
1.1
tentata
rapina
per avere, il
10.
gennaio 2005, a Chiasso,
agendo in
correità con __________,
tentato di
compiere una rapina alla PL 1 di Chiasso, fungendo da “palo”
mentre __________,
munito di pistola a salve Kimar cal. 8 mmk
si apprestava
a commettere la rapina sennonché,
colti in
flagrante, si davano alla fuga;
e come meglio
descritto nell’atto d’accusa.
2.
AC 1 è prosciolto dall’imputazione di atti
preparatori punibili di rapina.
3.
Di conseguenza, AC 1, è condannato:
3.1
alla pena di
12.
mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
3.2
all’espulsione dal territorio svizzero
per la durata di 5 anni;
3.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.
4.
L’esecuzione della pena privativa della libertà
inflitta al condannato è condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.
5.
È ordinata la confisca della pistola a salve
Kimar cal. 8 mmk ed è mantenuto il sequestro conservativo in garanzia del
pagamento di tasse e spese di giustizia, di fr. 17.35 e Euro 22.37, mentre che
per la rimanenza gli oggetti sequestrati vengono dissequestrati e restituiti a AC
1.
6.
Questo giudizio può essere impugnato mediante
ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere
presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione
entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
PL 1
rappr. da: RL 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 1'055.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'405.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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