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Decisione

72.2005.48

tentata rapina ad un distributore di benzina

11 maggio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. tentata

rapina

per avere,

agendo in correità con __________

che portava seco la pistola Kimar cal. 8 mmk

(replica) poi ritrovata nell'appartamento condiviso dai due,

tentato di commettere un furto ai danni della PL

1 di Chiasso perlustrata il giorno precedente,

sapendo di dover usare violenza o minaccia alla

vita o all'integrità fisica della commessa del chiosco al fine di raggiungere

lo scopo,

e meglio

per avere,

il 10 gennaio 2005 a Chiasso,

dopo essersi recati ambedue sul posto a piedi,

funto da "palo" a __________ dandogli

indicazioni gestuali sul momento migliore per agire,

controllando in particolare che non vi fossero

intoppi e/o testimoni oculari nei paraggi, incitandolo quindi ad agire al

momento ritenuto propizio: indicazione che il __________ seguiva avviandosi in

direzione del chiosco abbassando sul viso il passamontagna portato dapprima

come berretto.

Quest'ultimo, giunto in prossimità dell'entrata

del chiosco, si vedeva puntare in volto una potente torcia da parte di un

testimone oculare che da uno stabile prospiciente aveva seguito tutta la scena

il quale gridava nel contempo al suo indirizzo "...cosa stai facendo?

Fermati!...". I due, sorpresi dall'inatteso intervento del testimone, si

davano quindi alla fuga;

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto

dall'art. 140 cifra 1 CPS in rel. con l'art. 21 cpv. 1 CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 43/2005 del 8 aprile 2005, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa elencando i numerosi indizi di

colpevolezza a carico dell’accusato. Ciò posto chiede la condanna di AC 1 alla

pena di 13 mesi detenzione, rimettendosi al giudizio della Corte per quanto

riguarda la concessione della sospensione condizione della pena. Chiede altresì

che il prevenuto venga condannato all’espulsione effettiva dalla Svizzera per

un periodo di 7 anni, nonché la confisca di quanto posto sotto sequestro.

§ Il Difensore, il quale, in via principale, in assenza

d’indizi solidi e convergenti contesta le imputazioni ascritte al suo cliente,

chiedendone il proscioglimento. In subordine, posto che l’imputazione di atti

preparatori in rapina di cui al punto 1 dell’atto d’accusa è comunque assorbita

dall’imputazione di tentata rapina, punto 2 dell’atto d’accusa, chiede che la

pena venga massicciamente ridotta. Da ultimo, si oppone alla pronuncia

dell’espulsione, non contestando di contro la richiesta di confisca di quanto

sequestrato.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. È autore

colpevole di:

1.1 atti

preparatori punibili di rapina

per

avere, il 9 gennaio 2005, a Chiasso,

unitamente a __________,

compiuto una perlustrazione alla PL 1

di Chiasso, osservando altresì le abitudini della

commessa

del negozio del distributore, alfine di

commettervi una rapina

il giorno seguente?

1.2 tentata

rapina

per avere, il

10 gennaio 2005, a Chiasso,

agendo in correità con __________,

tentato di compiere una rapina alla PL 1 di

Chiasso, fungendo da “palo”

mentre __________, munito di pistola a salve

Kimar cal. 8 mmk

si apprestava a commettere la rapina sennonché,

colti in flagrante, si davano alla fuga?

1.2.1 Trattasi

invece di complicità in tentata rapina?

E come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1

privativa

della libertà?

2.2

accessoria

dell’espulsione?

3.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1, 1.2.1, 2.2;

visti gli art. 18, 36,

41, 55, 63, 68, 69, 140, 260 bis CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1

è autore colpevole di:

1.1

tentata

rapina

per avere, il

10.

gennaio 2005, a Chiasso,

agendo in

correità con __________,

tentato di

compiere una rapina alla PL 1 di Chiasso, fungendo da “palo”

mentre __________,

munito di pistola a salve Kimar cal. 8 mmk

si apprestava

a commettere la rapina sennonché,

colti in

flagrante, si davano alla fuga;

e come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

2.

AC 1 è prosciolto dall’imputazione di atti

preparatori punibili di rapina.

3.

Di conseguenza, AC 1, è condannato:

3.1

alla pena di

12.

mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

3.2

all’espulsione dal territorio svizzero

per la durata di 5 anni;

3.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione della pena privativa della libertà

inflitta al condannato è condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.

5.

È ordinata la confisca della pistola a salve

Kimar cal. 8 mmk ed è mantenuto il sequestro conservativo in garanzia del

pagamento di tasse e spese di giustizia, di fr. 17.35 e Euro 22.37, mentre che

per la rimanenza gli oggetti sequestrati vengono dissequestrati e restituiti a AC

1.

6.

Questo giudizio può essere impugnato mediante

ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere

presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione

entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PL 1

rappr. da: RL 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 1'055.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'405.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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