72.2005.51
spaccio di cocaina e consumo di marijuana
25 maggio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
72.2005.51
Data decisione, Autorità:
25.05.2005, PENAL
Titolo:
spaccio di cocaina e consumo di marijuana
CONSUMO DI STUPEFACENTI
ESPULSIONE
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 55 CPS
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2005.51
Mendrisio,
25 maggio 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 sedicente
e residente a
detenuto dal 24 febbraio 2005;
prevenuto colpevole
di:
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo tra settembre 2004 e febbraio 2005,
a Lugano, nei pressi dell'Ospedale Civico, e a
Canobbio nei dintorni dell'ipermercato Carrefour,
venduto un quantitativo totale di almeno 66.5 gr.
di cocaina
a diversi tossicomani locali e meglio:
a __________, gr. 41.5;
a __________, gr. 10;
a __________, gr. 14;
a __________, gr. 1;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
dal mese di febbraio 2003 al 24 febbraio 2005,
a Lugano e dintorni, consumato un quantitativo
imprecisato di marijuana, ma almeno 50 gr.;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art.
Fatti
19 Cifra 1 LS, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 51/2005 del 15 aprile 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1.
§ IE 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma dell'atto d'accusa e la condanna dell'imputato alla pena di
8 mesi di detenzione da espiare, nonché all'espulsione dalla Svizzera per la
durata di 5 anni. Da ultimo postula la confisca degli oggetti e del denaro
posti sotto sequestro; nonché la confisca e la distruzione della droga
sequestrata.
§ Il Difensore, il quale, chiede una massiccia riduzione
della pena, sospesa comunque condizionalmente in considerazione del fatto che
il suo cliente è incensurato.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1, sedicente
1. È autore
colpevole di:
1.1 infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
tra settembre 2004 e febbraio 2005, a Lugano e a
Canobbio,
venduto 66,5 grammi di cocaina?
1.2 contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
tra febbraio 2003 al 24 febbraio 2005
a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate
località,
consumato almeno 50 grammi di marijuana?
E come meglio descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena.
2.1
privativa
della libertà?
2.2
accessoria
dell’espulsione?
3.
Deve
essere ordinata la confisca o il sequestro conservativo del denaro e degli
oggetti posti sotto sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che al n. 2, mentre che per i n. 1.1 e 3 la risposta è
parzialmente affermativa;
visti gli art. 11, 18, 36,
41, 55, 58, 63, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;
9.
e segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
1.
AC 1,
sedicente, é autore colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
tra settembre 2004 e febbraio 2005, a Lugano e a
Canobbio, venduto circa 45 grammi di cocaina;
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
tra febbraio 2003 al 24 febbraio 2005
a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate
località,
consumato almeno 50 grammi di marijuana;
e come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di
conseguenza, AC 1 sedicente, è condannato:
2.1
alla pena di
5.
mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
3.
È ordinata
la confisca o il sequestro conservativo in garanzia del pagamento di tasse e
spese di giustizia, di
3.1
fr. 130.-
3.2
un telefono
cellulare Nokia IMEI con carta SIM no. __________.
4.
È ordinato
il dissequestro dell’apparecchio fotografico Sony
n. __________.
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
TE 1
2.
TE 2
3.
TE 3
4.
IE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 350.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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