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Decisione

72.2005.51

spaccio di cocaina e consumo di marijuana

25 maggio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

19 Cifra 1 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 51/2005 del 15 aprile 2005, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1.

§ IE 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:00.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede la conferma dell'atto d'accusa e la condanna dell'imputato alla pena di

8 mesi di detenzione da espiare, nonché all'espulsione dalla Svizzera per la

durata di 5 anni. Da ultimo postula la confisca degli oggetti e del denaro

posti sotto sequestro; nonché la confisca e la distruzione della droga

sequestrata.

§ Il Difensore, il quale, chiede una massiccia riduzione

della pena, sospesa comunque condizionalmente in considerazione del fatto che

il suo cliente è incensurato.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1, sedicente

1. È autore

colpevole di:

1.1 infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

tra settembre 2004 e febbraio 2005, a Lugano e a

Canobbio,

venduto 66,5 grammi di cocaina?

1.2 contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra febbraio 2003 al 24 febbraio 2005

a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate

località,

consumato almeno 50 grammi di marijuana?

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena.

2.1

privativa

della libertà?

2.2

accessoria

dell’espulsione?

3.

Deve

essere ordinata la confisca o il sequestro conservativo del denaro e degli

oggetti posti sotto sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che al n. 2, mentre che per i n. 1.1 e 3 la risposta è

parzialmente affermativa;

visti gli art. 11, 18, 36,

41, 55, 58, 63, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;

9.

e segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

AC 1,

sedicente, é autore colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

tra settembre 2004 e febbraio 2005, a Lugano e a

Canobbio, venduto circa 45 grammi di cocaina;

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra febbraio 2003 al 24 febbraio 2005

a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate

località,

consumato almeno 50 grammi di marijuana;

e come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, AC 1 sedicente, è condannato:

2.1

alla pena di

5.

mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

3.

È ordinata

la confisca o il sequestro conservativo in garanzia del pagamento di tasse e

spese di giustizia, di

3.1

fr. 130.-

3.2

un telefono

cellulare Nokia IMEI con carta SIM no. __________.

4.

È ordinato

il dissequestro dell’apparecchio fotografico Sony

n. __________.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

TE 1

2.

TE 2

3.

TE 3

4.

IE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 350.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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