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Decisione

72.2005.52

§Spaccio di eroina da parte di tossicodipendente di lunga data. Reato qualificato.

8 marzo 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

19 cifra 1 e 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 52/2005 del 19 aprile 2005, emanato dal Procuratore

pubblico.

E inoltre prevenuto colpevole di:

1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita

ad un quantitativo complessivo di eroina che sapeva o doveva sapere essere tale

da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per

avere

a

__________

dall’autunno

2003 a gennaio 2005

senza

essere autorizzato,

venduto

o offerto a diversi consumatori della piazza __________

fra i quali __________, in buste dosi da grammi 0.1, al prezzo di fr. 50.--

l’una, un quantitativo di ca. 60 grammi di eroina con grado di purezza

sconosciuto (quantitativo in aggiunta ai 68/76 grammi di cui all’ACC

52.2005),

sostanza precedentemente acquistata a __________

da __________;

reato previsto

dall’art. 19 cifra 1 e 2 LS;

Considerandi

2.

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere

a __________ e dintorni,

fra l’ottobre 2002 e il gennaio 2005,

senza essere autorizzato,

consumato

personalmente ca. grammi 240 di eroina, sostanza precedentemente

acquistata da __________.

reato previsto

dall’art. 19a LS;

fatti avvenuti

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa

aggiuntivo 162/2005 del 13 dicembre 2005, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10:00 alle ore 11:05.

È

pervenuto alla Corte:

- fax Sepem 7.3.2006 concernente espiazione pena di 3 giorni di detenzione.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato l'atto di accusa e ritenendo di poter fare oggi una

prognosi non del tutto sfavorevole, conclude chiedendo che l'accusato sia

condannato ad una pena di 9 mesi di detenzione (aggiuntiva al DA 26.11.2006 del

MP) da porsi al beneficio della sospensione condizionale. Chiede inoltre la

confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore, il quale, pone in

risalto la figura e la vita anteriore del suo assistito ed in applicazione

della scemata responsabilità ed in ragione di una situazione attuale stabile,

conclude chiedendo una sensibile riduzione della pena richiesta dal PP, da

porsi al beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla confisca

di quanto in sequestro.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

1.1.1

a __________,

dal mese di ottobre 2002 all’11 gennaio 2005,

venduto o offerto a

diversi consumatori della piazza __________

un quantitativo

complessivo variante fra 68 e 76 grammi di eroina?

1.1.2

a __________,

dall’agosto 2004 e al gennaio 2005,

offerto a __________ ca. grammi 1 di cocaina?

1.1.3

a __________,

dall'autunno 2003 a gennaio 2005,

venduto o offerto a diversi consumatori della

piazza __________ un quantitativo di ca. 60 grammi di eroina?

1.1.1.1

trattasi di

infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da

mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________ e dintorni, fra l’ottobre 2002 e il

gennaio 2005, consumato personalmente ca. grammi 620-640 di eroina e grammi 124-134 di cocaina,

e meglio come descritto dagli atti di accusa?

2.

Ha agito

in stato di scemata responsabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 20 giorni di

detenzione inflittagli il 5.8.2002 dal MP di Lugano?

5.

Deve

subire la confisca di quanto in sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti, tranne al quesito n. 4 e parzialmente affermativamente al

quesito n. 1.2;

visti gli art. 11, 18, 36,

41, 58, 63, 66, 68, 69 e 109 CP;

19.

n. 1 e

2.

e 19a LStup;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

__________

è autore colpevole di

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute

di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato,

1.1.1

dal mese di

ottobre 2002 al gennaio 2005,

venduto o offerto a diversi consumatori della

piazza __________ un quantitativo complessivo di almeno 128 grammi di eroina;

1.1.2

dall’agosto 2004 e al gennaio 2005,

offerto a __________ ca. grammi 1 di cocaina;

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

a __________ e dintorni, fra l'8 marzo 2003 e il

gennaio 2005, consumato personalmente ca. grammi 620 di eroina e grammi 124 di cocaina;

e meglio

come descritto negli atti di accusa.

2.

AC 1 è

prosciolto dall'accusa di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per il

periodo dal 1.10.2002 all'8.3.2003.

3.

Di

conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è

condannato:

3.1

alla pena di

6.

(sei) mesi di detenzione, a valere quale pena addizionale a quella di 3

giorni di detenzione inflittagli in data 26.11.2003 dal MP Lugano, nella quale

è computato il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

5.

Non è

revocata la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena di 20 giorni di

detenzione inflitta al condannato in data 5.8.2002 dal MP di Lugano.

6.

E'

ordinata la confisca di quanto in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 50.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 342.45

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 642.45

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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