72.2005.56
Truffa (diligenza esigibile dalla vittima) - falsità in documenti
19 gennaio 2006Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2005.56
Data decisione, Autorità:
19.01.2006, PENAL
Titolo:
Truffa (diligenza esigibile dalla vittima) - falsità in documenti
FALSIFICAZIONE D'ORDINI O DI ISTRUZIONI
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2005.56
Lugano,
19 gennaio 2006/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dall'11 marzo 2004 al 29 aprile 2004;
prevenuto colpevole di:
1. truffa,
ripetuta, tentata e consumata
per avere
a Lugano e Vaduz nonché in altre località in Svizzera e all'estero,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto,
asseritamente con la complicità o correità di
altre persone (__________e __________),
1.1. nel
periodo gennaio 2002 - marzo 2002,
tentato di ingannare con astuzia una persona, affermando
cose false o dissimulando cose vere, in modo tale da indurla ad atti
pregiudizievoli del proprio patrimonio, e meglio per avere
indicando contrariamente al vero che __________.
era l'avente diritto economico della relazione n. __________ aperta presso il PC
2, segnatamente avvalendosi di false "declaration of trust" datate
30.01.2001, nonché sottacendo che si trattava invece di una sua relazione
personale, tentato di indurre __________. a trasferire presso il PC 2 i propri
averi depositati su un conto intestato alla PC 1 presso __________,
ritenuto che l'esecuzione della truffa non è
stata portata a termine per evitare di implicare direttamente il proprio conto
personale, scegliendo l'accusato di procedere nelle modalità di cui sub. 1.2;
1.2 nel periodo
aprile 2002 - gennaio 2003,
ripetutamente ingannato con astuzia persone,
affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti
pregiudizievoli del patrimonio altrui, e meglio per avere
ingannato con astuzia funzionari del PC 2, in
parte servendosi di organi e/o collaboratori della __________ a loro volta
ingannati con astuzia, inducendo i citati funzionari di banca a pregiudicare il
patrimonio della PC 1, di cui avente diritto economico era __________., e
segnatamente a consegnargli la somma di GBP 8'756 rispettivamente a bonificare
la somma complessiva di GBP 424'015 in parte a favore di una terza persona (GBP
25'010), in parte a favore di una propria relazione bancaria presso il
medesimo Istituto bancario (GBP 30'000) ed in parte a favore di due società (__________di
Malta e __________ di Londra) a lui riconducibili o comunque collegate (GBP
369'005),
causando un danno complessivo effettivo alla PC 1
di GBP 432'771 (pari a CHF 937'832 circa),
configurandosi l'inganno astuto:
- nell'aver convinto __________ a trasferire
presso il PC 2, previa apertura di una nuova relazione, i propri averi
depositati su un conto intestato alla PC 1 presso __________ Zurigo, facendosi
all'uopo rilasciare una procura datata 05.04.2002 per agire in nome di __________.
nei confronti della __________, società fiduciaria che aveva costituto e
gestiva la PC 1,
- nell'aver
indotto la __________ ad inviargli a Malta i documenti bancari di apertura
della nuova relazione presso il PC 2, apparentemente allo scopo di velocizzare
l'apertura della nuova relazione ma in realtà allo scopo di (far) procedere
alla loro falsificazione e/o alterazione,
- nell'aver
portato presso il __________ i documenti di apertura previamente falsificati
e/o alterati in modo tale da farlo apparire, contrariamente al vero, quale
avente diritto di firma individuale sulla relazione intestata alla PC 1 e quale
avente diritto economico dei fondi depositati su tale relazione,
- nell'aver
fatto uso del diritto di firma indebitamente ottenuto per prelevare l'importo
di GBP 8'756 in data 17.05.2002 rispettivamente per disporre tre bonifici di
complessive GBP 80'020 il 21-23.05.2002,
- nell'aver
allestito o fatto allestire, dopo che il suo diritto di firma era stato
revocato dalla __________, due false istruzioni datate 05.07.2002 e 17.07.2002
a firma di __________ che, contrariamente al vero, lo autorizzavano a dare
istruzioni alla __________ in merito al trasferimento di fondi, segnatamente
per il preteso acquisto di una proprietà immobiliare a Malta,
- nell'aver
chiesto alla __________ ed ottenuto da quest'ultima, in base alle due false
istruzioni menzionate ed in vista del citato preteso acquisto, il rilascio di
una procura a favore del notaio maltese __________, risultato ignaro di tale
fatto, rispettivamente nell'aver inviato alla __________ un falso contratto
preliminare di compravendita immobiliare datato 27.07.2002,
- nell'aver
successivamente dato istruzioni al PC 2, per il tramite della __________, per
il trasferimento di fondi a favore delle ditte ____________________ di Malta e __________
di Londra, società a lui riconducibili o comunque collegate, ottenendo così,
dal luglio 2002 al gennaio 2003, il bonifico di un importo complessivo di GBP
369'005 a favore di tali società, importo poi utilizzato a favore suo e asseritamente
di altri,
ritenuto che nel frattempo l'accusato ha
restituito l'importo di USD 27'021.24.
2. falsità
in documenti, ripetuta
per avere
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub.
1,
asseritamente con la complicità o correità di
altre persone (__________e __________),
allo scopo di nuocere al patrimonio di una
persona, rispettivamente di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
segnatamente allo scopo di mettere in atto e perfezionare l'inganno astuto di
cui sub. 1,
allestito, rispettivamente fatto allestire,
documenti falsi e/o alterato, rispettivamente fatto alterare, documenti veri,
nonché fatto uso a scopo di inganno di tali documenti, e meglio:
- la "declaration
of trust", datata 30.01.2001, della __________, a firma falsa di __________,
- lo
scritto "declaration of trust account", datato 30.01.2001, del PC 2,
a firma falsa di __________ e __________,
- il
cartoncino firme (Specimen signatures of the company) datato 22.04.2002 della
relazione n. __________ intestata alla PC 1 nonché il formulario A datato
22.04.2002 concernente la medesima relazione aperta presso il PC 2,
- gli
scritti denominati "Instruction", datati 05.07.2002 rispettivamente
17.07.2002, a firma falsa di __________.,
- il
contratto preliminare di compravendita immobiliare datato 27.07.2002.
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti: Art.
146 cpv. 1 CP e Art. 251 Cifra 1 CP; richiamato l'Art. 21 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 54/2005 del 28 aprile 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ DUF 1,
difensore d'ufficio dell'accusato AC 1, assente.
§ RC 1, in rappresentanza
della PC 1
§ IE
1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 11.40.
Il
Presidente, constatato che l'accusato AC 1, regolarmente citato, non é presente
e non ha validamente giustificato l'assenza, decide di procedere nelle forme
contumaciali ai sensi dell'art. 308 e segg. CPPT.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
conferma integralmente l’atto d’accusa in esame ed in particolare la
sussistenza del reato di truffa imputato a AC 1; lo stesso sottolinea come
proprio grazie alla sua elevata formazione, alla sua scaltrezza, ai legami
importanti ed alle sue doti oratorie l’accusato godesse di un gran credito
presso le sue vittime e abbia approfittato di ciò per raggirarle in modo
astuto. Osserva inoltre come AC 1 non abbia dimostrato grande collaborazione e
neppure un vero pentimento per quanto commesso; in fase istruttoria è stato
inoltre possibile accertare come siano pendenti, a Malta, altri procedimenti
civili e penali aventi per oggetto contestazioni analoghe. Tenuto conto della
sentenza e della relativa condanna emessa dalla corte criminale di Malta, il PP
chiede che l’accusato sia condannato ad una pena aggiuntiva di 15 mesi da
espiare e all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni; esso
chiede pure l’attribuzione della cauzione allo Stato. Per quanto attiene la
pena privativa della libertà postula, qualora questa corte non riconoscesse la
sussistenza del reato di truffa per i fatti posteriori al maggio 2002, in via
subordinata, una pena aggiuntiva di 7 mesi da espiare dedotto il carcere
preventivo sofferto.
§ RC 1,
rappresentante PC 1 la quale si associa alla pubblica accusa per quanto
attiene la colpabilità dell’imputato e conclude chiedendo l’importo di GBP
432'771 a titolo di risarcimento e che la parte rimanente della cauzione,
dedotte le spese processuali e di giustizia, sia devoluta alla parte civile.
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la
figura e la vita anteriore del suo patrocinato; sottolinea le difficoltà
economiche in cui lo stesso è venuto a trovarsi negli ultimi anni e in questo
senso invoca la grave angustia. Contesta poi la sussistenza del reato di truffa
ed in particolare nega che vi sia stato inganno astuto, sia in relazione ai
fatti posteriori al maggio 2002 che a quelli anteriori; rimprovera alle parti
civili di non aver agito con la dovuta diligenza. Esso chiede pertanto
l’assoluzione dai reati di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa mentre
riconosce la sussistenza del reato di falsità in documenti. Postula pertanto la
condanna ad una pena aggiuntiva non superiore ai 3 mesi di detenzione,
equivalente ad una pena complessiva di al massimo 18 mesi di detenzione. Il
reato di truffa non essendo adempiuto, la difesa postula che le richieste delle
parti civili siano respinte integralmente, essa conferma nondimeno gli impegni
di natura civile assunti dal suo assistito.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. truffa,
ripetuta, tentata e consumata,
per avere
a Lugano, a Vaduz ed in altre
località in Svizzera e all’estero, in più occasioni,
al fine
di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, asseritamente con la
complicità o correità di terzi,
1.1.1. nel periodo
gennaio 2002 – marzo 2002
tentato
di ingannare, con astuzia, __________, in modo da indurla a compiere atti
pregiudizievoli al proprio patrimonio,
1.1.2. nel periodo
aprile 2002 – gennaio 2003
ingannato
con astuzia funzionari del PC 2 e collaboratori della __________ di __________
inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio della PC 1 __________,
di cui avente diritto economico era __________, per complessivi GBP 432’771
(pari a circa CHF 937'832);
1.2. falsità
in documenti, ripetuta
per avere
a Lugano e Vaduz, non ché in
altre località in Svizzera e all'estero, tra aprile e luglio 2002,
allo
scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, allestito o fatto
allestire, 7 documenti falsi e/o alterato documenti veri, facendone uso a scopo
di inganno,
e meglio
come descritto dall’atto di accusa?
2. Può
beneficiare di attenuanti specifiche ex art. 64 CP?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1. privativa
della libertà?
3.2. d’espulsione?
4. Deve
subire la confisca di quanto in sequestro?
5. Deve
essere condannato al pagamento dell’indennità alle seguenti parti civili:
5.1. PC 1?
5.2. PC 2?
Considerato, in fatto ed in
diritto:
1. AC 1, nato nel __________ a __________, __________, a dispetto dei
prestigiosi trascorsi professionali vantati (classificatore verbali, n. 4, pag.
2), confessava al PP che lo stava interrogando di essere stato condannato in
patria nel gennaio 2003 per truffa, precisando tuttavia di avere impugnato la
sentenza in appello (verbale citato, pag. 3). Nel frattempo quel giudizio è
almeno in parte cresciuto in giudicato, essendo egli stato condannato in
seconda istanza alla pena di 15 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per
4 anni per il reato di falsità in documenti, mentre che è stato scagionato
dall’imputazione di truffa. Essendo il giudizio d’appello del 22 ottobre 2004
relativo a fatti del settembre 2002 (doc. TPC 7), si ha che con l’odierno
giudizio sarà (nell’ipotesi di colpevolezza) pronunciata una pena aggiuntiva a
quella della Corte d’Appello Criminale di __________, ai sensi dell’art. 68
cifra 2 CP.
2. AC
1 è stato arrestato a Lugano
l’11 marzo 2004 (ovvero alla prima occasione utile dopo l’avvio del
procedimento penale nei suoi confronti nel maggio 2003), allorché si è recato
al PC 2 (in seguito: __________) per operare sul proprio conto. Trattenuto in
carcere preventivo sino al 29 aprile 2004, è stato rinviato a giudizio il 28
aprile 2005 per i titoli di ripetuta truffa consumata e tentata, e ripetuta
falsità in documenti. Regolarmente citato al dibattimento, egli non ha fatto
atto di comparsa, ragione per cui si è proceduto nei suoi confronti nelle forme
contumaciali.
3. Secondo quanto da lui raccontato, egli verso la fine del 2001
avrebbe incontrato la cittadina inglese __________, avvocato in pensione, alla
quale egli era stato consigliato da una terza persona per una consulenza in
tema fiscale.
La signora __________ non era comunque del tutto
digiuna in materia, atteso che essa custodiva il proprio gruzzolo di circa £
500'000 presso __________ a __________ non già a proprio nome, ma bensì a nome
di una PC 1, fondazione di diritto del Liechtenstein, della cui gestione si
occupava la società di servizi __________ di __________.
4. L’interessato scopo della consulenza prestata dallo AC 1 era quello
di indurre la signora __________ a trasferire il denaro presso il PC 2, con il
quale egli già intratteneva relazioni a titolo personale, adducendo che in tal
modo egli meglio avrebbe potuto concretizzare i desideri della mandante.
La signora __________ nella primavera del 2002 ha
consentito al trasferimento del denaro __________ di __________ al PC 2, su di
un conto da aprire alla bisogna in nome di PC 1.
AC 1, all’asserito scopo di velocizzare il
trasferimento dei fondi, si è messo a disposizione per aiutare
nell’espletamento delle formalità del caso, ricevendo il corrispondente
incarico.
5. Contrariamente al senso delle istruzioni ricevute, che era come
detto quello di aprire un conto presso il PC 2 a nome di PC 1 del quale la
fondazione medesima avrebbe dovuto essere l’avente diritto economico (in
seguito: ADE) e per il quale avrebbero dovuto avere diritto di firma unicamente
gli organi della stessa, ovvero dei collaboratori della fiduciaria __________, AC
1 ha dapprima tentato di interferire su questa procedura di trasferimento dei
soldi, indi ha effettivamente interferito, al fine di trarre personale
vantaggio, ottenendo indebitamente (e fraudolentemente) la possibilità di
disporre dei denari.
6. In relazione a questo episodio il PP ha formulato a suo carico una
prima imputazione di tentata truffa e falsità in documenti, avendo rinvenuto
una falsa “Declaration of trust” a firma __________ e una falsa “Declaration of
trust account” suppostamente del PC 2 (allegato 2 al verbale n. 7) finalizzate
ad ottenere, truffaldinamente, il trasferimento del denaro della signora __________
sul proprio conto personale, facendo credere alla signora __________ che si
sarebbe trattato di un conto controllato da una fiduciaria, di cui essa sarebbe
stata l’ADE.
Secondo le sue ammissioni, lo AC 1 avrebbe però
rinunciato a portare a termine questo disegno, ritenendo troppo rischiosa
l’implicazione del suo conto personale (verbale n. 8, pag. 2).
7. AC 1 non ha però desistito dall’intento di mettere le mani sul denaro
della signora __________ contestualmente al predetto cambio di istituto
bancario.
Una seconda ipotesi di truffa a suo carico gli
imputa infatti, a giusta ragione, di essersi indebitamente interposto nelle
operazioni di apertura del conto intestato ad PC 1 presso il PC 2, falsificando
Fatti
i documenti di apertura nel senso di dichiararsi, contrariamente al vero, ADE
di tale conto e attribuendosi (conseguentemente) il diritto di disporre del
conto con la propria firma individuale (cfr. i doc. falsificati sub allegato 9
al verbale n. 6).
Profittando del diritto di firma così ottenuto, __________
nel corso del mese di maggio del 2002 in 4 occasioni ha disposto prelievi e
bonifici a debito del conto della PC 1 per complessive £ 88'776.-.
8. Notizia di questi prelevamenti è giunta, sotto forma di avvisi di
addebito ed estratti conto, anche ai fiduciari della signora __________ a __________,
i quali devono pur avere notato che qualcosa non funzionava (ovvero che vi
erano stati degli addebiti che in teoria non avrebbero dovuto esserci, non
avendo operato alcuno dei supposti (unici) titolari del diritto di firma), ed
anche che ciò era riconducibile alla persona dell’accusato, visto che con
scritto 27 maggio 2002 PC 1 impartiva istruzione al PC 2 di “immediately refuse
accepting the signature of Mr. __________. AC 1
as a signatory on the bank account of our company”
(allegato 4 al verbale n. 1; esplicito comunque __________ in: verbale 1, pag.
4).
9. Un semplice ragionamento,
sicuramente alla portata dei fiduciari della signora __________, avrebbe dovuto
far concludere che, tolta l’ipotesi di un errore della banca, gli atti di
disposizione sul conto di PC 1 potevano essere avvenuti solo a seguito
dell’agire truffaldino dello AC 1, Invece di interrogarsi su questa
fondamentale problematica, i fiduciari della signora __________ si sono
limitati a chiedere spiegazioni allo AC 1 circa la causale degli addebiti, cosa
che questi ha prontamente fatto, adducendo dapprima di avere agito in
esecuzione di ordini verbali della signora __________ (verbale n. 1, allegato
6) , e facendo quindi pervenire loro una propria fattura per non precisati
disborsi, di ammontare prossimo a quello dei prelevamenti (verbale 1, allegato
8), non senza avere nel frattempo ottenuto, a luglio 2002, una procura per
gestire (senza disporne) gli averi in conto (verbale 1, allegato 7). Ad una
successiva blanda richiesta di informazioni supplementari al riguardo di detta
fattura e dei singoli prelevamenti (verbale 1, allegato 9), egli non risulta
avere mai dato seguito.
10. Scampato il pericolo, AC 1 ha proseguito nella sua opera volta alla
spoliazione totale del conto.
Convinti i fiduciari di __________ dell’intento
(inesistente) della signora __________ di acquistare un immobile a __________,
egli sulla scorta di false istruzioni della signora __________ recanti la di
lei falsa firma, e valendosi di un altrettanto falso contratto preliminare di
vendita immobiliare, ha indotto i titolari del diritto di firma sul conto
presso il PC 2 ad effettuare consistenti pagamenti, con attitudine invero
singolare per una persona che aveva sempre mantenuto una politica conservativa
nei propri investimenti (cfr. in proposito la predetta procura all. 7 al
verbale n. 1, conferita il 26 luglio allo AC 1: “The portfolio has to be managed
in a very conservative manner”).
Esauriti i fondi, lo AC 1 si è reso irreperibile,
e alla fine del 2002/inizio del 2003 la signora __________, mai informata di
nulla dai fiduciari di __________, ancora si chiedeva se il suo conto a Lugano fosse o meno già stato aperto,
mentre che a quel momento, oltre che aperto, era già stato anche svuotato.
Quando alfine vi è stato un contatto con i signori
di __________ è emerso che anche i prelievi dell’estate erano truffaldini, non
avendo lei mai inteso acquistare immobili a __________.
11. Anche per questo episodio vengono imputati all’accusato i reati di
truffa e di falso in documenti.
A mente della Corte il falso documentale è del
tutto pacifico, non così invece la truffa.
Vero è infatti che i fiduciari della __________,
il cui agire essa si deve lasciare imputare, hanno disatteso le più elementari
regole di prudenza, ergo sono stati crassamente negligenti, avendo omesso
qualsivoglia verifica con la loro mandante quando già a maggio 2002 avevano
avuto l’oggettiva certezza di una situazione spiegabile solo con un reato
commesso dallo ACCO1, il quale si era attribuito ed aveva esercitato un diritto
di firma sul conto che non aveva motivo di essere (oltre ad essersi attribuito
addirittura la titolarità del conto).
Sconsolante è in proposito l’ammissione di
dabbenaggine collettiva del dipendente di __________ (verbale n. 6, pag. 5):
" Non
so spiegarmi perché malgrado queste constatazioni, ovvero che AC 1 disponeva di
un diritto di firma individuale e che le firme di __________ e __________ erano
state falsificate, abbiamo continuato il rapporto con AC 1. Forse ciò è dipeso
dal fatto che all’epoca ci siamo purtroppo concentrati più sugli aspetti
formalistici della vicenda nel senso che abbiamo preteso da AC 1 l’invio della
documentazione a supporto degli addebiti sul conto della __________,
dimenticando l’aspetto delle firme.”
Diviene a questo punto quasi superfluo rilevare
che con qualche semplice verifica, e soprattutto dando prova di un minimo di
ragionamento critico, AC 1 sarebbe stato denunciato già dopo maggio, per il che
l'episodio successivo non avrebbe avuto possibilità di verificarsi. Inoltre, a
fronte della successiva stravagante richiesta di investire tutto l’avere
residuo in immobili maltesi, guarda caso il paese dello AC 1, essi avrebbero
dovuto verificare con la cliente se questa era davvero la sua volontà. Bastava,
in altre parole, una semplice telefonata per rendersi conto dell’inganno.
Essendo stata disattesa la più elementare
diligenza, mentre che invece sarebbe stata esigibile quella (elevata) che si
può pretendere da fiduciari qualificati, agenti a titolo professionale ed
oneroso, non può essere data la protezione di cui all’art. 146 CP (DTF
119 IV 28 e segg.; analoga fattispecie di errata reazione in presenza
dell’evidenza di un reato, ed analoga soluzione nella sentenza 17 marzo 2005
della Corte delle Assise Criminali in re __________ e __________).
AC 1 va pertanto prosciolto dall’addebito di
truffa per il periodo successivo a maggio 2002 e per il consistente importo di
più di £ 369'000.-.
12. Venendo alla commisurazione della pena, si ha che la pena estera
ammonta a 15 mesi di detenzione per un solo falso documentale. Aggiungendo a
ciò gli ulteriori 7 falsi documentali e la truffa perpetrata per £ 88'000.-,
pregiudizio oltretutto in parte rimborsato con gli U$ 27'000.- e rotti che vi
erano sul conto personale presso il__________ al momento dell’arresto, la Corte
ritiene ancora possibile, nelle circostanze date, comprimere la pena
complessiva a carico di AC 1 entro i 18 mesi detenzione per i quali può essere
pronunciata la sospensione condizionale.
L’odierna pena è pertanto di 3 mesi di detenzione,
sospesi per 4 anni (per uniformarsi alla sentenza di __________), pena
aggiuntiva a quella di 14 mesi di detenzione sospesi di cui alla citata
sentenza estera.
13. AC 1 è inoltre espulso dalla Svizzera per 7 anni, pena questa non
sospesa condizionalmente.
14. I documenti falsificati in atti sono strumento di reato e vanno
confiscati.
15. AC 1 è condannato a risarcire ad __________ il maltolto di £ 88'776.-
meno gli U$ 27'021.24 che ha già rimborsato, mentre che per la rimanenza essa è
rinviata al foro civile.
La parte civilePC 2 è a sua volta rinviata al
foro civile per il simbolico risarcimento di fr. 1.- da lei richiesto.
16. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese del procedimento sono
a carico dell’accusato per ¾ e dello Stato per ¼.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2, 3.2, parzialmente 1.1.2;
visti gli art. 18, 21, 36,
41, 48, 50, 55, 58, 68, 69, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP
9 segg.
CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia in contumacia:
1. AC 1 è
autore colpevole di
1.1. truffa,
ripetuta, tentata e consumata,
per avere
a Lugano, a Vaduz ed in altre
località in Svizzera e all’estero,
al fine
di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, asseritamente con la complicità
o correità di terzi,
1.1.1. nel periodo
gennaio – marzo 2002
tentato
di ingannare, con astuzia, __________, in modo da indurla a compiere atti
pregiudizievoli al proprio patrimonio,
1.1.2. nel periodo
aprile – 27 maggio 2002
ingannato
con astuzia funzionari del PC 2 e collaboratori della __________ di __________
inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio della PC 1, __________
__________ di cui avente diritto economico era __________ __________, per
complessivi GBP 88'776--;
1.2. falsità
in documenti, ripetuta
a Lugano e Vaduz, nonché in altre località in
Svizzera e all'estero, tra aprile e luglio 2002,
allo
scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, allestito o fatto
allestire, 7 documenti falsi e/o alterato documenti veri,
e meglio
come descritto nell’atto d'accusa.
Considerandi
2.
Di
conseguenza AC 1 è condannato, in contumacia:
2.1
alla pena di
3.
(tre) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 15 mesi di cui alla
sentenza 22 ottobre 2004 della Corte d'appello Criminale di __________;
2.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per un tempo di 7 (sette) anni;
2.3
al pagamento
di ¾ della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali, che per
¼ rimangono a carico dello Stato.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 4 anni.
4.
È ordinata
la confisca dei documenti falsificati.
5.
AC 1 è
inoltre condannato a pagare alle parti civili le seguenti indennità:
5.1
GBP 88'776.-- a PC 1, __________,
dedotti gli US 27'021,24 già rimborsati.
6.
La PC 2 é rinviata al foro
civile.
7.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Pubbl. FU fr. 150.--
Interpreti fr. 6'193.75
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 7'093.75
===========
Distinta spese a carico di AC 1:
Tassa di giustizia fr. 375.--
Inchiesta preliminare fr. 150.--
Pubbl. FU fr.
112.50
Interpreti fr. 4'645.30
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 37.50
fr. 5'320.30
===========
Il rimanente a carico dello Stato
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PC 2
3.
IE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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