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Decisione

72.2005.56

Truffa (diligenza esigibile dalla vittima) - falsità in documenti

19 gennaio 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti di apertura nel senso di dichiararsi, contrariamente al vero, ADE

di tale conto e attribuendosi (conseguentemente) il diritto di disporre del

conto con la propria firma individuale (cfr. i doc. falsificati sub allegato 9

al verbale n. 6).

Profittando del diritto di firma così ottenuto, __________

nel corso del mese di maggio del 2002 in 4 occasioni ha disposto prelievi e

bonifici a debito del conto della PC 1 per complessive £ 88'776.-.

8. Notizia di questi prelevamenti è giunta, sotto forma di avvisi di

addebito ed estratti conto, anche ai fiduciari della signora __________ a __________,

i quali devono pur avere notato che qualcosa non funzionava (ovvero che vi

erano stati degli addebiti che in teoria non avrebbero dovuto esserci, non

avendo operato alcuno dei supposti (unici) titolari del diritto di firma), ed

anche che ciò era riconducibile alla persona dell’accusato, visto che con

scritto 27 maggio 2002 PC 1 impartiva istruzione al PC 2 di “immediately refuse

accepting the signature of Mr. __________. AC 1

as a signatory on the bank account of our company”

(allegato 4 al verbale n. 1; esplicito comunque __________ in: verbale 1, pag.

4).

9. Un semplice ragionamento,

sicuramente alla portata dei fiduciari della signora __________, avrebbe dovuto

far concludere che, tolta l’ipotesi di un errore della banca, gli atti di

disposizione sul conto di PC 1 potevano essere avvenuti solo a seguito

dell’agire truffaldino dello AC 1, Invece di interrogarsi su questa

fondamentale problematica, i fiduciari della signora __________ si sono

limitati a chiedere spiegazioni allo AC 1 circa la causale degli addebiti, cosa

che questi ha prontamente fatto, adducendo dapprima di avere agito in

esecuzione di ordini verbali della signora __________ (verbale n. 1, allegato

6) , e facendo quindi pervenire loro una propria fattura per non precisati

disborsi, di ammontare prossimo a quello dei prelevamenti (verbale 1, allegato

8), non senza avere nel frattempo ottenuto, a luglio 2002, una procura per

gestire (senza disporne) gli averi in conto (verbale 1, allegato 7). Ad una

successiva blanda richiesta di informazioni supplementari al riguardo di detta

fattura e dei singoli prelevamenti (verbale 1, allegato 9), egli non risulta

avere mai dato seguito.

10. Scampato il pericolo, AC 1 ha proseguito nella sua opera volta alla

spoliazione totale del conto.

Convinti i fiduciari di __________ dell’intento

(inesistente) della signora __________ di acquistare un immobile a __________,

egli sulla scorta di false istruzioni della signora __________ recanti la di

lei falsa firma, e valendosi di un altrettanto falso contratto preliminare di

vendita immobiliare, ha indotto i titolari del diritto di firma sul conto

presso il PC 2 ad effettuare consistenti pagamenti, con attitudine invero

singolare per una persona che aveva sempre mantenuto una politica conservativa

nei propri investimenti (cfr. in proposito la predetta procura all. 7 al

verbale n. 1, conferita il 26 luglio allo AC 1: “The portfolio has to be managed

in a very conservative manner”).

Esauriti i fondi, lo AC 1 si è reso irreperibile,

e alla fine del 2002/inizio del 2003 la signora __________, mai informata di

nulla dai fiduciari di __________, ancora si chiedeva se il suo conto a Lugano fosse o meno già stato aperto,

mentre che a quel momento, oltre che aperto, era già stato anche svuotato.

Quando alfine vi è stato un contatto con i signori

di __________ è emerso che anche i prelievi dell’estate erano truffaldini, non

avendo lei mai inteso acquistare immobili a __________.

11. Anche per questo episodio vengono imputati all’accusato i reati di

truffa e di falso in documenti.

A mente della Corte il falso documentale è del

tutto pacifico, non così invece la truffa.

Vero è infatti che i fiduciari della __________,

il cui agire essa si deve lasciare imputare, hanno disatteso le più elementari

regole di prudenza, ergo sono stati crassamente negligenti, avendo omesso

qualsivoglia verifica con la loro mandante quando già a maggio 2002 avevano

avuto l’oggettiva certezza di una situazione spiegabile solo con un reato

commesso dallo ACCO1, il quale si era attribuito ed aveva esercitato un diritto

di firma sul conto che non aveva motivo di essere (oltre ad essersi attribuito

addirittura la titolarità del conto).

Sconsolante è in proposito l’ammissione di

dabbenaggine collettiva del dipendente di __________ (verbale n. 6, pag. 5):

" Non

so spiegarmi perché malgrado queste constatazioni, ovvero che AC 1 disponeva di

un diritto di firma individuale e che le firme di __________ e __________ erano

state falsificate, abbiamo continuato il rapporto con AC 1. Forse ciò è dipeso

dal fatto che all’epoca ci siamo purtroppo concentrati più sugli aspetti

formalistici della vicenda nel senso che abbiamo preteso da AC 1 l’invio della

documentazione a supporto degli addebiti sul conto della __________,

dimenticando l’aspetto delle firme.”

Diviene a questo punto quasi superfluo rilevare

che con qualche semplice verifica, e soprattutto dando prova di un minimo di

ragionamento critico, AC 1 sarebbe stato denunciato già dopo maggio, per il che

l'episodio successivo non avrebbe avuto possibilità di verificarsi. Inoltre, a

fronte della successiva stravagante richiesta di investire tutto l’avere

residuo in immobili maltesi, guarda caso il paese dello AC 1, essi avrebbero

dovuto verificare con la cliente se questa era davvero la sua volontà. Bastava,

in altre parole, una semplice telefonata per rendersi conto dell’inganno.

Essendo stata disattesa la più elementare

diligenza, mentre che invece sarebbe stata esigibile quella (elevata) che si

può pretendere da fiduciari qualificati, agenti a titolo professionale ed

oneroso, non può essere data la protezione di cui all’art. 146 CP (DTF

119 IV 28 e segg.; analoga fattispecie di errata reazione in presenza

dell’evidenza di un reato, ed analoga soluzione nella sentenza 17 marzo 2005

della Corte delle Assise Criminali in re __________ e __________).

AC 1 va pertanto prosciolto dall’addebito di

truffa per il periodo successivo a maggio 2002 e per il consistente importo di

più di £ 369'000.-.

12. Venendo alla commisurazione della pena, si ha che la pena estera

ammonta a 15 mesi di detenzione per un solo falso documentale. Aggiungendo a

ciò gli ulteriori 7 falsi documentali e la truffa perpetrata per £ 88'000.-,

pregiudizio oltretutto in parte rimborsato con gli U$ 27'000.- e rotti che vi

erano sul conto personale presso il__________ al momento dell’arresto, la Corte

ritiene ancora possibile, nelle circostanze date, comprimere la pena

complessiva a carico di AC 1 entro i 18 mesi detenzione per i quali può essere

pronunciata la sospensione condizionale.

L’odierna pena è pertanto di 3 mesi di detenzione,

sospesi per 4 anni (per uniformarsi alla sentenza di __________), pena

aggiuntiva a quella di 14 mesi di detenzione sospesi di cui alla citata

sentenza estera.

13. AC 1 è inoltre espulso dalla Svizzera per 7 anni, pena questa non

sospesa condizionalmente.

14. I documenti falsificati in atti sono strumento di reato e vanno

confiscati.

15. AC 1 è condannato a risarcire ad __________ il maltolto di £ 88'776.-

meno gli U$ 27'021.24 che ha già rimborsato, mentre che per la rimanenza essa è

rinviata al foro civile.

La parte civilePC 2 è a sua volta rinviata al

foro civile per il simbolico risarcimento di fr. 1.- da lei richiesto.

16. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese del procedimento sono

a carico dell’accusato per ¾ e dello Stato per ¼.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2, 3.2, parzialmente 1.1.2;

visti gli art. 18, 21, 36,

41, 48, 50, 55, 58, 68, 69, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP

9 segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia in contumacia:

1. AC 1 è

autore colpevole di

1.1. truffa,

ripetuta, tentata e consumata,

per avere

a Lugano, a Vaduz ed in altre

località in Svizzera e all’estero,

al fine

di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, asseritamente con la complicità

o correità di terzi,

1.1.1. nel periodo

gennaio – marzo 2002

tentato

di ingannare, con astuzia, __________, in modo da indurla a compiere atti

pregiudizievoli al proprio patrimonio,

1.1.2. nel periodo

aprile – 27 maggio 2002

ingannato

con astuzia funzionari del PC 2 e collaboratori della __________ di __________

inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio della PC 1, __________

__________ di cui avente diritto economico era __________ __________, per

complessivi GBP 88'776--;

1.2. falsità

in documenti, ripetuta

a Lugano e Vaduz, nonché in altre località in

Svizzera e all'estero, tra aprile e luglio 2002,

allo

scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, allestito o fatto

allestire, 7 documenti falsi e/o alterato documenti veri,

e meglio

come descritto nell’atto d'accusa.

Considerandi

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannato, in contumacia:

2.1

alla pena di

3.

(tre) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 15 mesi di cui alla

sentenza 22 ottobre 2004 della Corte d'appello Criminale di __________;

2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di 7 (sette) anni;

2.3

al pagamento

di ¾ della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali, che per

¼ rimangono a carico dello Stato.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 4 anni.

4.

È ordinata

la confisca dei documenti falsificati.

5.

AC 1 è

inoltre condannato a pagare alle parti civili le seguenti indennità:

5.1

GBP 88'776.-- a PC 1, __________,

dedotti gli US 27'021,24 già rimborsati.

6.

La PC 2 é rinviata al foro

civile.

7.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Pubbl. FU fr. 150.--

Interpreti fr. 6'193.75

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 7'093.75

===========

Distinta spese a carico di AC 1:

Tassa di giustizia fr. 375.--

Inchiesta preliminare fr. 150.--

Pubbl. FU fr.

112.50

Interpreti fr. 4'645.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 37.50

fr. 5'320.30

===========

Il rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

IE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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