72.2005.60
Corriere di cocaina dall'Olanda a Milano arrestato sul treno a Chiasso con kg 7,968 di cocaina. Invocato errore sui fatti perché credeva di trasportare un quantitativo minore.
26 agosto 2005Italiano65 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2005.60
Data decisione, Autorità:
26.08.2005, PENAL
Titolo:
Corriere di cocaina dall'Olanda a Milano arrestato sul treno a Chiasso con kg 7,968 di cocaina. Invocato errore sui fatti perché credeva di trasportare un quantitativo minore.
ERRORE SUI FATTI
ESPULSIONE
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DI STUPEFACENTI
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 19 CPS
art. 55 CPS
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19 cf. 4 LSTUP
Incarto n.
72.2005.60
Lugano,
26 agosto 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dei
giudici:
Agnese
Balestra-Bianchi (Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori
giurati:
AS 1
AS 3
AS 4
AS 5
AS 7
con la segretaria:
Elena Tagli Schmid,
vicecancelliera
Conviene oggi
nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 11 luglio 2004;
prevenuto colpevole
di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo
la salute di parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato, nei giorni 10/11.07.2004,
agendo in correità ed in base ad un organizzato piano con __________,
importato in Svizzera, trasportato e detenuto 7 chili e 968,67 grammi netti di
cocaina (con un grado di purezza variante tra il 25,90% e il 90%), sapendo o
dovendo presumere come tale stupefacente sarebbe stato destinato alla vendita a
terzi, presumibilmente in Italia,
in specie per avere:
- confermato la
propria disponibilità a __________, che a tal fine lo
aveva contattato nei giorni precedenti la partenza, per effettuare un trasporto
di sei chili di cocaina dall’Olanda a Milano dove ad attenderlo vi sarebbe
stato __________od un emissario di quest’ultimo, il
tutto contro un dichiarato suo compenso di Euro 2'500.- che avrebbe ricevuto da
__________ una volta ritornato in Olanda,
- ricevuto, il
10.07.2004, in fine mattinata, a Barendrecht (Olanda), da __________,
presso l’abitazione di quest’ultimo, una valigia marca Delsey dove
all’interno,
in due zaini
marca PQC, erano occultati sei pani di cocaina
e sei
confezioni con vari ovuli di predetta sostanza per un peso totale complessivo
netto di 7 chili e 968,67 grammi, trasferendosi successivamente in compagnia di
__________ e di alcuni suoi famigliari alla stazione di
Breda
(Olanda) per
prendere il torpedone delle ore 13.15 della compagnia Eurolines con
destinazione Milano,
rinunciandovi
però dopo aver constatato come sarebbe
stato l’unico
passeggero a salire,
- accettato, su
proposta di __________, di effettuare il previsto
viaggio in treno tanto che sempre il 10.07.2004,
dopo essere
ritornato a casa e successivamente accompagnato da __________alla
stazione ferroviaria di Utrecht (Olanda), preso il treno Intercity 251
Francoforte/ Basilea/Chiasso/Milano delle ore 21.00 trasportando con sé la
sopraccitata valigia Delsey con la sostanza stupefacente,
ritenuto che
la mattina dell’11.07.2004, verso le ore 11.10,
al momento di
un normale controllo passeggeri da parte di due funzionari doganali, fu fermato
su predetto treno al
valico
ferroviario di Chiasso in quanto trovato in possesso
del
sopraccitato quantitativo di cocaina, stupefacente sequestrato lo stesso giorno
dalla polizia Cantonale a
seguito del
suo arresto;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 19 cfr. 1 e 2 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 59/2005 del 9 maggio 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia DF 1.
§ IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- giovedì 25 agosto 2005 dalle ore 9:00 alle ore 18:45
- venerdì 26 agosto 2005 dalle ore 9:00 alle ore 12:30
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
pone in risalto la gravità oggettiva dei fatti, l'ingente valore economico e
l'elevato grado di purezza della cocaina trasportata dall'accusato, il quale ha
agito con piena coscienza in correità con __________per fine di lucro.
Riconosce la collaborazione fornita da AC 1 ma non nella forma dell'attenuante
specifica del sincero pentimento. Confermato integralmente l'atto d'accusa
conclude chiedendo che l'accusato venga condannato:
- alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione;
- all'espulsione dal territorio svizzero per anni
15 effettivi.
Chiede inoltre la confisca di tutti gli oggetti
in sequestro.
§ Il Difensore, il quale, del suo patrocinato, pone in
risalto il carattere buono e fiducioso verso il prossimo, la figura di
instancabile ed onesto lavoratore, la conduzione di una vita anteriore
dignitosa, nonché i risultati brillanti da questi ottenuti sia in campo
sportivo che in campo lavorativo. Non contesta i fatti, ma, sostenendo la
credibilità di AC 1, sottolinea il ruolo marginale avuto da quest'ultimo nel
trasporto di cocaina, trasporto organizzato esclusivamente da __________, e che
il suo assistito aveva deciso di eseguire soltanto per aiutare l'amico in
pericolo di vita. Invoca l'errore sui fatti ex art. 19 CP e il principio
dell'"in dubio pro reo", avendo AC 1 creduto di trasportare un
quantitativo di cocaina di all'incirca 6 kg. Conclude chiedendo, in
applicazione delle attenuanti specifiche dell'aver agito per motivi onorevoli e
del sincero pentimento, la riduzione della pena proposta fino ad un massimo di 3
anni di reclusione. Per quanto concerne la pena accessoria dell'espulsione
chiede in via principale che la stessa non venga pronunciata e in via
subordinata, se pronunciata, che venga posta al beneficio della sospensione
condizionale. Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
agendo in
correità con terzi,
detenuto,
trasportato e importato in Svizzera dall'Olanda,
7 chili e 968.67 grammi netti di cocaina,
sapendo o dovendo presumere che tale sostanza era
destinata a essere messa in commercio,
a
Rotterdam, Barendrecht, Utrecht, sulla tratta ferroviaria Basilea-Chiasso,
nonché in altre località imprecisate, il 10-11.07.2004,
e meglio
come descritto nell'atto d'accusa?
1.1.1. oppure
detenuto, trasportato e importato in Svizzera dall'Olanda solo 6 kg?
1.1.1.1. trattasi di infrazione
aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o
doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone?
2. Ha egli
agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto?
3. Ha egli
agito per motivi onorevoli?
4. Può
beneficiare dell’attenuante del sincero pentimento?
5. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
5.1. privativa
della libertà?
5.2. accessoria
dell'espulsione?
6. Dev'essere
ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerando, in
fatto ed in diritto
1. AC 1
è nato e cresciuto in Olanda, in seno alla famiglia, composta dai genitori e da
un fratello.
Già durante gli anni della scuola obbligatoria
aveva dimostrato un certo talento per lo sport.
AC 1 dichiara di aver avuto un'infanzia e una
gioventù felici. Unico problema il padre che, dopo un incidente dal quale non
si è mai rimesso bene, soffrendo anche di depressione, si era dato all'alcool.
A seguito di ciò i suoi genitori si erano separati. Stante che parte della
famiglia di sua madre viveva negli Stati Uniti, all'età di 16-17 anni, AC 1 si
è colà trasferito, dapprima nello Stato dell'Ohio, dove vivevano la nonna
materna e degli zii.
Ivi ha frequentato il primo anno della High-School
e da lì è iniziata la sua carriera nel baseball, sport nel quale è riuscito a
raggiungere risultati di rilievo. Al punto si è distinto che è stato scelto per
giocare in altre squadre approdando anche nella prestigiosa squadra dei
"Los Angeles Dodgers", dapprima nelle classi inferiori e poi fino ai
più alti livelli, giocando nella cosiddetta "Major League".
All'epoca, AC 1 tornava in Olanda solo durante le vacanze estive. Per finire,
negli USA, egli ha soggiornato per circa tre anni e concluso gli studi con un
diploma che corrisponde all'incirca alla nostra maturità.
Sennonché la pratica dello sport a quei livelli
così competitivi, dopo tre anni di gioco molto intenso, gli ha procurato il
logoramento delle caviglie e delle ginocchia per cui, per lui, è venuto il
momento di rinunciare ai campionati americani e al professionismo.
Nel 1991 è dunque tornato a Rotterdam, dove ha
trovato lavoro presso l'azienda cittadina dei trasporti, funzione che gli
permetteva di continuare a giocare a baseball, anche se a livelli europei e non
americani, e dunque in modo costante e regolare ma meno impegnativo. Anche in
Olanda ha comunque giocato ai più alti livelli europei, ottenendo ancora grandi
soddisfazioni, per quasi dieci anni, ovvero fino al 2000, quando ha deciso di
smettere.
AC 1 ha sposato __________ nel 1996.
Fatti
I due si conoscevano sin da ragazzi, ovvero
dall'età di 15 anni. __________ era una ragazza molto bella, col che essa,
scelse di fare la modella. Negli anni tra il 1989 e il 1996 essa raggiunse un
certo successo, lavorando in Italia, in trasmissioni televisive sulla rete Mediaset.
Arrivava, all'epoca, a guadagnare fino a 12 milioni di lire al mese. __________,
in quegli anni, fece molte conoscenze nel mondo dei VIP dello spettacolo
italiano, alcune delle quali ha mantenuto anche nel seguito, per cui essa,
ancora nel 2004, si recava in Italia anche due volte al mese, ospite di amici
molto facoltosi.
AC 1 e la moglie acquistarono una casa a Rotterdam
che poterono ristrutturare grazie all'aiuto del padre di __________ che era
titolare di un'impresa edile.
Nel 1998, AC 1 lasciò il lavoro presso l'azienda
municipale, convinto da due suoi amici dell'ambiente del baseball a mettersi a
lavorare con loro nel commercio dell'abbigliamento di marca (Braez).
Egli restò con loro due anni ma poi li abbandonò,
accorgendosi via via che egli lavorava molto e loro molto poco e che egli
prelevava poco a titolo di stipendio, mentre essi spendevano e spandevano.
Trovò un posto presso la ditta di trasporti __________,
come autista di muletto. All'atto dell'arresto lavorava ancora presso tale
ditta, presso la quale aveva fatto una certa carriera, diventando, col tempo,
caposquadra e poi "manager del deposito", con una ventina di operai
sotto di lui.
Vi è agli atti l'estratto conto presso la banca __________
sul quale si faceva accreditare il salario e esso conferma che al mese egli
percepiva intorno ai 1'800.- euro, e ciò -a suo dire- per quattordici volte
l'anno.
La moglie __________, dopo aver cessato
l'attività in Italia, si è impiegata presso la filiale dell'aeroporto di
Amsterdam (__________) __________.
Ha iniziato come cassiera e anch'essa, negli anni
ha fatto carriera, arrivando a percepire un salario che, nel 2004, era di circa
2000 euro al mese.
Frattanto anche il rapporto di AC 1 col proprio
padre era migliorato, stante che quest'ultimo era diventato astemio. Il padre è
poi deceduto nel 2003. AC 1 mantiene a tutt'oggi ottimi rapporti con la madre e
con il fratello (che sono venuti a Lugano ad assisterlo anche in occasione del
dibattimento, insieme alla moglie __________).
A dire di AC 1, prima dell'arresto, né lui né la
moglie avevano problemi di danaro. Senza figli, a suo dire, essi potevano permettersi
l'alto tenore di vita che conducevano. Possedevano la casa, due macchine, praticavano
il golf, frequentavano regolarmente una palestra e viaggiavano molto. Sono
stati in Egitto, in Kenia, alle Maldive, negli USA, in Canada e in altri paesi.
Entrambi conoscono bene l'Italia, __________ per avervi lavorato per anni e AC
1 per averla visitata numerose volte, sia quando giocava a baseball, sia in
vacanza.
Incensurato in Svizzera (paese nel quale non ha
mai risieduto e col quale mai ha avuto legami di sorta), AC 1 ha subito in
Olanda tre condanne per violazione delle norme della circolazione: il 2.1.2004
ha pagato una multa di euro 273.-, il 15.1.2004 ha pagato una multa di euro
150.- e il 4.3.2004 ha pagato una multa di euro 200.- e ha subito il ritiro
della patente per 4 mesi, tre dei quali posti al beneficio della sospensione
condizionale.
All'atto dell'arresto, AC 1 è stato sottoposto
all'analisi tossicologica con esito negativo. Egli dichiara di non essere
consumatore di sostanze stupefacenti di nessun tipo. Interrogata in proposito,
anche la di lui moglie ha dichiarato che nessuno dei due è consumatore di
sostanze stupefacenti, pur dando atto che in gioventù, all'età di 16 anni
circa, entrambi, per curiosità, avevano provato -come molti altri giovani-
cocaina, ecstasy e marijuana, ma la cosa era finita lì. __________ ha anche
dichiarato che AC 1, ai tempi della sua attività sportiva, aveva usato
steroidi, circostanza questa che egli ha negato. Durante la perquisizione della
loro abitazione -avvenuta, su rogatoria ticinese, nell'ottobre 2004- gli
inquirenti hanno trovato delle pastiglie che ha dichiarato essere vecchie
pastiglie di ecstasy che nemmeno più ricordava di possedere.
Ad ogni buon conto si accerta qui -essendo il
fatto pacifico e incontestato- che AC 1 non è un consumatore di sostanze
stupefacenti.
Di AC 1, __________, uno dei direttori della __________,
interrogato per rogatoria il 28.10.2004, ha riferito (cfr. la traduzione del verbale
olandese, in atti nel classeur V):
" … AC 1 è
entrato in servizio presso la nostra ditta, come impiegato nel magazzino il 1
novembre 2000. Dopo un anno è stato assunto da noi a contratto fisso. Lui
guadagna nella sopraccitata funzione € 1850.- lordo al mese. Nella citata
funzione, lui è responsabile per il caricare,
transitare e scaricare della merce, che trasportano i nostri camion. Fino all'inizio
di quest'anno ha eseguito il suo lavoro a piacere e ha potuto eseguire pure una
funzione come manager del magazzino. Per completare, le comunico che abbiamo
due manager di magazzino. Fino a sei mesi fa, non c'era nessun problema.
Dopodiché ci sono stati dei cambiamenti. AC 1 arrivava in ritardo ed
ogni tanto lasciava il suo lavoro prima del dovuto. Non eseguiva più bene Il
suo lavoro. Lui doveva tenere sotto controllo il comportamento di altri
impiegati e correggerli, ma non lo faceva. Ultimamente era già saltato
all'occhio il suo stile di vita, fino a poco tempo fa aveva una Audi TT, ma
l'ultima volta è venuto con una versione costosa di una Volkswagen Golf. A noi
era noto che andava regolarmente in Italia.
Attorno al 11 luglio 2004,
sua moglie ha chiamato la nostra ditta, chiedendo se AC
1 era andato all'estero per lavoro. Come impiegato del magazzino non visita
clienti e sicuramente non all'estero. Da sua moglie abbiamo sentito tramite un
e-mail che era stato fermato in Svizzera con delle sostanze stupefacenti.
Potrebbe essere giusto che nel 2000/2001, tramite
la nostra ditta, sono stati trasportati dei container con delle sostanze stupefacenti
dalla Germania all'Inghilterra. Non mi ricordo questo. Quello che mi ricordo è la
spedizione che conteneva hasj, proveniente dalla Francia con dei vestiti.
In collegamento al giocare a calcio in Inghilterra,
le posso dichiarare che una volta il personale della nostra filiale di Waddinxveen
ha giocato in Inghilterra. AC 1 è venuto in Inghilterra quella volta per giocare
a calcio. Non mi ricordo più la data esatta di questo avvenimento.
ha lavorato presso la nostra ditta come impiegato
del magazzino dal 7 febbraio 2000 fino all'aprile 2002. In febbraio 2002 si è
messo in malattia. Dopo, in concordanza con lui, il suo contratto è stato
sciolto tramite il giudice del cantone. …"
AC 1 e __________ si sono conosciuti nel 2000
quando lavoravano entrambi presso la __________.
Di __________ si possono qui anticipare alcune
informazioni pervenute in via di rogatoria da parte delle Autorità olandesi.
Da un rapporto datato 6.7.2004 (cfr. scatola 2/2,
plico 2) della Polizia di Rotterdam, risulta che, nel suo quartiere, egli è
considerato da taluni vicini come un "asociale" nel senso che crede
di essere superiore agli altri.
Dal suo casellario giudiziale emergono tre
condanne a multe per infrazioni alle norme della circolazione stradale, nonché
una condanna a prestazioni di lavoro per "violenza pubblica" ("openlijke
geweldpleging").
Considerandi
2.
AC 1
è stato controllato dalle guardie di confine svizzere sul treno Intercity
proveniente da Basilea, la mattina di domenica 11.7.2004, verso le 11:00. Come
di regola, le guardie di confine salgono sul treno a Lugano ed eseguono i loro
controlli durante il tragitto Lugano-Chiasso. A proposito del controllo
effettuato quell'11.7.2004, il caporale delle guardie __________ ha redatto il
seguente rapporto, di stessa data (cfr. allegato all'AI 2):
" … Il
giorno 11.07.04, durante il turno di servizio 0800-1200, alle ore 11.10 sul
treno IC 251 proveniente da Basilea con destinazione Milano, in collaborazione
con la PM __________,
procedevo al controllo di :
AC 1, nato il __________ cittadino (NLD) res.
a __________ (NLD) in __________, impiegato.
Il citato viaggiava solo ed era su di un vagone
di 2° classe non fumatori, Iato finestrino situato circa a metà convoglio.
In base al controllo documenti, ho constatato che
in quella carrozza la persona era l'unica che provenisse da una nazione a
rischio.
Lo stesso ha esibito un biglietto ferroviario per
un treno cuccette con partenza da Utrecht (NLD) e con destinazione Basilea. In
più aveva un secondo biglietto per poter proseguire il viaggio con l'itinerario
sopraccitato.
Durante il controllo dei bagagli, constatavo che
in una valigia rigida, marca "Delsey" in mezzo ai vestiti vi erano 2
zainetti sportivi marca "POC", colore crema -verde.
Procedevo al controllo del contenuto di uno
zainetto e notavo 3 pani avvolti nel cellophane trasparente. In più vi erano 3
sacchetti con degli ovuli di colore bianco sempre avvolti nel
cellophane.
Immediatamente intuivo che si poteva trattare di
sostanza stupefacente.
Nello stesso momento, il signor AC 1,
accorgendosi di essere stato scoperto, mostrava in viso una smorfia di
sorpresa. Avvertivo il collega PM __________ di cosa si trattava e assieme con
la persona ci recavamo nel WC più vicino per poter stabilire il vero contenuto
della merce lontano da occhi indiscreti.
Munito di guanti al lattice e un coltellino
aprivo un pacco e subito notavo una polvere bianca e all'olfatto un forte odore
di acido. La persona assisteva a tutta l'operazione di apertura
del pacchetto.
Ho subito riposto il tutto nella valigia e ho
avvisato sulla situazione i colleghi al po gcf che cominciavano alle ore 11.30,
i quali si sono presentati al binario 1 per rinforzo.
AI po gcf, abbiamo proceduto al controllo della
sostanza con il minilab, la quale si è rivelata cocaina.
Effettuato visita personale con esito negativo.
Durante la visita dei bagagli, ho rinvenuto una ricevuta d'acquisto della
valigia datata 10.07.2004, svariati indirizzi precisi di quartieri di Milano, con
annotazioni di nomi e ubicazione di appartamenti.
Il comportamento del fermato non ha mai denotato
segni di nervosismo. La persona ha dichiarato al SAD che avrebbe dovuto
consegnare la merce a Milano ad una persona di
colore che lo attendeva alla stazione Centrale e
avrebbe ricevuto come compenso EU 1'500.- …"
A Chiasso, AC 1 è stato fatto scendere dal treno
ed è stato preso in consegna, sia lui sia la valigia che trasportava, dai
servizi di polizia dell'antidroga, ai quali, in sintesi, ha dichiarato di
essere partito da Utrecht (NL) la sera precedente e che la valigia gli sarebbe
stata consegnata da uno sconosciuto mulatto alla stazione, il quale gli avrebbe
promesso 1'500.- euro per il trasporto, ricompensa che avrebbe ricevuto a
Milano dal destinatario.
Ha altresì dichiarato di sapere che stava trasportando
qualcosa di illegale (anche se non aveva aperto la valigia) perché nessuno
"paga nessuno per niente".
AC 1 è stato sottoposto, oltre all'analisi
tossicologica di cui si è già detto, anche al prelievo delle tracce
microscopiche sotto le unghie delle mani e dei palmi, analisi che pure hanno
dato esito negativo.
La cocaina contenuta nei due zaini è stata pesata
e sottoposta al controllo di purezza. Vi è in atti il rapporto dell'Istituto di
polizia scientifica della Scuola delle scienze criminologiche di Losanna al
quale per i dettagli si rinvia (cfr. AI 74), non senza qui ricordare che la
sostanza è risultata pesare complessivamente grammi 7'968.67, pura per valori
diversi, in ogni caso pura al 100% per grammi 4'988, ovvero -in pratica- per
quasi 5 kg, sui quasi 8 kg tagliati.
La droga risultava essere stata confezionata in
modo diverso, ovvero:
- in ragione di 4 kg, in quattro pani da 1 kg
circa l'uno,
puri per valori del 68, dell'80, dell'86 e
del 90 per cento.
Su due di detti pani era impresso un logo di
donna;
- in
ragione di un ulteriore chilogrammo, in due pani da mezzo kg l'uno, sui quali
figurava la scritta "Bolonja", per essi il tasso di purezza è
risultato dell'ordine del 25-30 per cento;
- per
tre ulteriori chili, la cocaina era confezionata in sei sacchetti da circa
mezzo chilo l'uno, contenente ciascuno 72-75 ovuli, risultati contenere, a loro
volta, cocaina pura per valori situantisi intorno al 55-56 per cento.
- Su
cinque dei sei sacchetti vi era iscritta la parola "SHOKU" che, in
albanese, significa "amico".
Per quel che se ne può dedurre (AC 1 ha
dichiarato di nulla sapere al riguardo), forse parte della sostanza avrebbe
avuto la città di Bologna come destinazione finale e, forse, parte era
destinata ad un non meglio noto spacciatore albanese. Ma, al riguardo si
possono fare solo supposizioni.
Certo è invece che la cocaina aveva, in gran
parte, un elevato tenore di purezza che avrebbe di sicuro consentito un
ulteriore "taglio" per farne aumentare la quantità e, quindi, il
valore, già di per sé enorme.
Pani e sacchetti sono stati fotografati e le foto
si trovano nel già citato AI 74.
All'atto del fermo, AC 1 è stato perquisito. Egli
è risultato essere in possesso di valido passaporto olandese (sul quale vi sono
i timbri di suoi precedenti viaggi), di euro 90 e di US dollari 15, di due
carte di credito (una carta Maestro, tirata sul suo conto presso la __________
e una Mastercard tirata sul conto della moglie presso la __________; cfr. PS
21).
Inoltre egli aveva seco un biglietto ferroviario
di sola andata per la tratta Utrecht-Milano comprato il 10.7.2004 al prezzo di
euro 157,20, la ricevuta, per euro 29, per il supplemento per la cuccetta (AC 1
è partito da Utrecht alle 21:00 del 10.7.2004, con il cosiddetto "Citynightline"
che arriva a Basilea alle 6:51) e la ricevuta per la prenotazione del posto
sull'Intercity Basilea-Milano, che arriva a Milano alle 12:35 della domenica
11.7.2004
In aula, AC 1 ha dichiarato di aver pagato tali
somme per contanti, con danaro datogli da __________. Invece dagli atti risulta
che AC 1 ha pagato biglietto e prenotazioni usando la sua carta di credito
"Maestro", nr. __________, addebitando di conseguenza il suo conto co.
la __________, per euro 192.70 (cfr. scontrino del 10.7.2004, ore 20:34, all. 8
al verbale di __________ 11.7.2004, a sua volta allegato al rapporto di arresto
AI 2, nonché l'estratto conto della __________, all. all'AI 131).
Egli aveva inoltre seco altri biglietti con nomi,
indirizzi e numeri telefonici di persone, alcune delle quali abitanti a Milano
e dintorni. Altresì egli era munito di due cellulari, un Motorola di sua
proprietà che rispondeva al nr. __________ e un Nokia (a suo dire consegnatogli
il 10.7.2004 dal già citato __________) rispondente al nr. 0031.623.704.397.
Dell'uso di detti cellulari, si dirà, nella misura del necessario, nel seguito.
Dagli atti della risposta delle Autorità olandesi
alla rogatoria inoltrata dal Procuratore pubblico ticinese, avuto riguardo ai
contatti telefonici intercorsi tra AC 1 e __________, tra AC 1 e la convivente
di quest'ultimo (di nome __________) e di __________ con __________, risulta
-sulla base dei tabulati- che nel periodo giugno 2004 - 10.7.2004 vi sono state
parecchie telefonate tra l'accusato e __________, una telefonata il 23.6.2004
tra ACCO 1 e il numero di cellulare in uso a __________ e una tra __________ e
il numero di cellulare in uso a __________ AC 1 e ciò l'8.7.2004 (cfr. AI 98
e tabulati allegati). In ogni caso -come è già stato cennato- non è controverso
che AC 1 e __________ si conoscono dal 2000 circa, avendo entrambi lavorato
presso la __________. __________ ha lasciato il posto nel 2002, ma
lui e AC 1 hanno continuato a frequentarsi, ancorché
irregolarmente. Certo è che i loro rapporti si sono intensificati quantomeno
dal giugno 2004 in poi, stante che l'8.6.2004 veniva fondata ed iscritta a
registro la società "__________" (cfr. AI 123), ragione sociale
derivata dalla combinazione dei loro cognomi. Stando a AC 1, la gestione degli
affari della società sarebbe pertoccata al solo __________ che si voleva
mettere in proprio. All'uopo __________ ha affittato un magazzino a Rotterdam
che è pure stato perquisito, senza che vi fosse rinvenuto alcunché di
significativo. AC 1 dichiara di non aver messo capitali propri nella società.
Il suo ruolo sarebbe stato solo quello di appoggiare, all'occasione, sulla __________
(ovvero su __________) clienti della __________ che avevano necessità di
stoccare merci a Rotterdam, merce che la __________ non era, in quel
particolare momento, in grado di stoccare lei stessa. In pratica, AC 1 avrebbe -a
suo dire- girato a __________ eventuali "eccedenze" della __________.
AC 1 e __________ si sono poi incontrati almeno
tre volte durante la settimana che va dal 5 al 10.7.2004 a motivo del trasporto
di cocaina qui in giudizio, ma di ciò si dirà nel dettaglio nel seguito.
Per tornare ai rapporti tra __________ e __________,
stando alle deposizioni in atti di __________ e di __________, le due coppie si
conoscevano solo superficialmente essendosi -come coppie- incontrate in non più
di due-tre occasioni.
Di interesse sono, infine, alcuni documenti
sequestrati, in sede di perquisizione, nell'abitazione di Rotterdam nella quale
__________ vive con la convivente e tre figli, risp. nelle sue vetture, a
partire dalla copia di una fattura emessa l'11.7.2004 dalla Europcar, una ditta
che noleggia automobili presso l'aeroporto di Bergamo.
Da detto documento risulta che alle 8:48 di
quella domenica 11.7.2004 (data del fermo di AC 1 a Chiasso), __________ prese
a noleggio, all'aeroporto di Bergamo, una vettura Peugeot 206 che riconsegnò
entro le 19:00 di quello stesso giorno allo stesso posto, compiendo con essa
119.
km e pagando con la propria carta di credito euro 121.22. Detta fattura
prova cioè che lo stesso giorno in cui AC 1 sarebbe dovuto arrivare a Milano
con la partita di cocaina, __________ era pure in Italia. Interrogato per
rogatoria (cfr. nel classeur V -atti del Openbaar Ministerie, Rotterdam-
separazione 5, la traduzione in italiano del suo verbale 14.10.2004), __________
(pur negando di essere coinvolto nel trasporto di cocaina materialmente
eseguito da AC 1) ha ammesso di aver volato la mattina in questione da
Amsterdam (aeroporto di Schiphol) fino a Bergamo e di aver quivi noleggiato una
vettura con la quale raggiunse la stazione di Milano dove avrebbe dovuto
incontrare AC 1, sennonché di fatto non lo incontrò. A dire di __________
sarebbe stato AC 1 a chiedergli di recarsi in Italia in aereo e di andarlo a
prendere alla stazione di Milano.
AC 1 -reticente in sede predibattimentale su
questo punto (a suo dire __________ non gli avrebbe mai detto prima della sua
partenza da Utrecht chi sarebbe venuto alla stazione di Milano a riceverlo e a
prendere in consegna la valigia, lasciandogli intendere che forse veniva lui -__________
- o forse un'altra persona), in aula, contestatagli la descritta fattura della Europcar
e le dichiarazioni di __________ di esser venuto in Italia con l'aereo la
mattina dell'11.7.2004, è finalmente pervenuto ad ammettere che, prima della
sua partenza dall'Olanda, __________ e lui erano in chiaro sul fatto che ACCO 1
avrebbe trasportato la cocaina a Milano a mezzo treno, mentre che __________
l'avrebbe raggiunto con l'aereo e l'avrebbe quindi atteso fuori dalla stazione
di Milano con una vettura a nolo. Stando a AC 1, __________ sarebbe venuto a
prenderlo e si sarebbe così ripreso la valigia con la cocaina.
A dire di AC 1 non era a lui nullamente nota la
destinazione della cocaina dopo che egli l'avrebbe rimessa, a Milano, a __________.
In aula, AC 1 ha altresì ammesso che era nei suoi
accordi con __________ che, la domenica sera, sarebbero entrambi rientrati in
Olanda con l'aereo.
Le ammissioni fatte da AC 1 in aula -come si
spiegherà nel seguito- sono assai significative.
Tornando alle perquisizioni eseguite per
rogatoria in Olanda nell'abitazione e nelle vetture in uso a __________, è
ancora interessante annotare che egli è risultato essere in possesso di carte
attestanti suoi viaggi in aereo, effettuati prima dell'11.7.2004 e anche
successivamente.
Segnatamente dette carte indicano che:
- già
il 21.5.2004, __________ aveva viaggiato con l'aereo da Amsterdam a Bergamo e
ritorno;
- il
15-16.6.2004, __________ aveva volato da Rotterdam a Londra e ritorno;
- del
viaggio Amsterdam-Bergamo (con trasferta a Milano con la Peugeot noleggiata)
dell'11.7.2004 si è già detto;
- di
nuovo __________ ha compiuto in aereo il medesimo tragitto Amsterdam-Bergamo il
21.7
, ovvero dieci giorni dopo l'arresto di AC 1.
3.
Venendo
ai fatti oggetto del presente giudizio, si è già in precedenza cennato alla
circostanza che, dopo essere stato fermato, __________ ha mentito agli agenti
che l'hanno interrogato dichiarando che, la sera precedente, trovandosi alla
stazione di Utrecht per prendere il treno diretto a Milano (ove avrebbe inteso
soggiornare due giorni per vacanza) era stato avvicinato da uno sconosciuto di
etnia mulatta, il quale gli avrebbe chiesto di trasportargli una valigia fino a
Milano, dove sarebbe stato avvicinato da una persona che gli avrebbe rimesso,
dietro riconsegna della valigia, l'importo di 1'500.- euro a titolo di
ricompensa. A suo dire, egli avrebbe "accettato senza pormi troppi
problemi. Mi disse che avrei dovuto portare questa valigia sino Milano alla
Stazione centrale dove sarei stato avvicinato da una persona o chiamato sul
cellulare Nokia blu che lui mi ha consegnato appositamente.
lo non
ho domandato cosa contenesse la valigia ed ho accettato di effettuare il
trasporto dietro compenso di euro 1500.- che tra l'altro non ho ancora
ricevuto. Ho dubitato che fosse qualche cosa di poco pulito comunque ho preso
in consegna la valigia ed ho effettuato il trasporto.
Solamente
quando, dopo essere stato fermato a Chiasso dalle Guardie di Confine, ed è
stata aperta la valigia, ho visto che nei due zaini vi era contenuto un grosso
quantitativo di sostanza che ad occhio potevo immaginare cosa fosse.
Aggiungo
che lo scopo del mio viaggio a Milano era quello di pianificare una futura vacanza
in Italia in Camper con mia moglie. …"
Tradotto il giorno 12.7.2004 davanti al Giar, AC
1.
è passato a dire di aver accettato di trasportare a Milano la valigia che
sapeva contenere droga (anche se non sapeva di che tipo né per quale
quantitativo) perché "si sentiva minacciato". Segnatamente, egli
sarebbe stato contattato qualche giorno prima della data di partenza "da
una persona" che sapeva tutto di lui e che l'avrebbe convinto a fare il
trasporto "con velate minacce".
Reinterrogato il 14.7.2004 in Polizia (e in
chiusura del verbale dal PP), AC 1, dopo aver dichiarato di non aver sin lì
detto il vero, è passato a dire di aver effettuato il trasporto per conto di un
suo amico di nome "__________" (di cui in quel momento non voleva
rivelare altri dati "per paura", anche se non era al corrente se
costui facesse o meno parte di "un'organizzazione criminale"). Sin
dall'inizio, ovvero sin dal 5 o dal 6.7.2004, quando gli avrebbe proposto di
trasportare per lui della droga a Milano, "__________" gli avrebbe detto
che egli (AC 1) ne avrebbe tratto un beneficio finanziario.
Il giovedì 8.7.2004, l'amico gli avrebbe detto
che si trattava di trasportare sei chili di cocaina e il giorno della partenza
gli avrebbe detto che la ricompensa, ammontante a euro 2'500.-, gliel'avrebbe
pagata al suo rientro (di AC 1) dall'Italia.
Nel pomeriggio del sabato 10.7.2004, AC 1 avrebbe
informato sua moglie __________ del trasporto che si accingeva a fare,
mentendole tuttavia sul quantitativo, ovvero dicendole che si trattava di trasportare
tre chili di cocaina. La moglie sarebbe stata del tutto contraria al viaggio,
essi avrebbero litigato al riguardo, ma egli sarebbe ugualmente partito. Solo
dopo essere stato fermato avrebbe saputo che negli zaini (dentro i quali egli
in precedenza mai avrebbe guardato) v'erano occultati quasi otto chili di
sostanza.
Sarebbe stato al corrente dei rischi e della
pericolosità della droga. Inizialmente sarebbe stato contrario a fare il
trasporto ma poi, vista l'insistenza dell'amico si sarebbe "lasciato
convincere" anche perché "io sono una persona che fa tutto per gli
amici".
Nei successivi verbali del 15 e del 16.7.2004 AC
1.
ribadiva nei dettagli le modalità del viaggio dall'Olanda verso l'Italia
(che, in un primo tempo, avrebbe dovuto effettuare con un pullman che da Breda
raggiunge -via strada- Milano e che, invece, effettuò, per finire, con il
treno), senza più entrare nel discorso dei motivi che l'avevano spinto ad
accettare di fare, a pagamento, il corriere della cocaina.
Nel verbale del 22.7.2004, a p. 9, gli inquirenti
hanno nuovamente chiesto a AC 1 di voler fornire loro qualche ulteriore
informazione sull'identità del citato "__________", col che,
"dopo lunga riflessione", dopo "una crisi di pianto" e
"un colloquio" con i verbalizzanti AC 1 è passato a dare loro le
generalità di costui, ovvero di __________ (oppure __________) __________, di
36.
anni, residente a Barendrecht, già suo collega presso la __________, dalla
quale era stato licenziato nel 2002.
In quel verbale, AC 1 ha dichiarato di non essere
al corrente degli affari di __________, "lui mi ha chiesto di fare questa
cosa perché penso era sotto pressione".
Davanti al Procuratore, nel verbale del
28.7
, presente il Difensore, sul motivo del trasporto, AC 1 si è espresso
nei seguenti termini:
" ... Dichiaro
che se ho dato seguito alla proposta di __________ non era per miei problemi
economici, ma l'ho fatto solo per una questione d'amicizia. lo nel limite del
possibile cerco d'aiutare degli amici in difficoltà. Ho visto che __________
era preoccupato, e ciò l'ho visto dal suo volto, se la cocaina non fosse giunta
a Milano il week-end del mio arresto.
Per aiutarlo mi sono messo quindi a sua
disposizione anche se la prima volta che me ne ha parlato l'avevo
"insaccato" dicendogli chiaro e netto che non mi interessava. Preciso
inoltre che per ottenere il mio assenso __________ non ha ricorso ad alcuna
forma di minaccia, pressione o altro atto intimidatorio sia nei miei confronti
che in quelli di mia moglie.
A dimostrazione che io in questa storia ho agito
solo per aiutare __________ che mi sembrava in seria difficoltà, dichiaro che
io non gli ho chiesto quali sarebbero state le conseguenze o i problemi a cui
sarebbe andato incontro anche perché non ne volevo sapere di più di questa
storia.
A domanda del mio difensore preciso che in
passato non vi sono state situazioni in cui __________ ha dovuto intervenire in
mio aiuto.
lo prima di oggi l'avevo solo aiutato nella
possibile ricerca di clienti per la sua nuova attività di deposito sopra menzionata.
A domanda del mio difensore preciso che io non ho
chiesto a __________ quali potevano essere le conseguenze in caso di non arrivo
della cocaina. lo ho pensato che se non l'avessi aiutato __________ rischiava
di "perdere un cliente" o di essere minacciato nel senso più ampio
possibile. Mi immaginavo comunque il peggio, almeno delle minacce gravi."
e, a p. 6 del medesimo verbale ha precisato:
" … Con la
frase a pag. 10 del VI 14.07.2004 "conosco i rischi della droga"
intendevo unicamente dire che sia per la cultura liberale per la marijuana nel
mio paese che per le informazioni che si leggono sui giornali o alla televisione
sono a conoscenza, così come chiunque altro, di cos'è la droga e dei relativi
rischi. Preciso che benché io potessi sapere il valore economico di quanto
trasportavo non ho mai fatto dei calcoli né tantomeno ho mai trattato con __________
in merito al mio compenso nell'ipotesi in cui, così come erroneamente ritenuto
dal Magistrato, io avessi considerato il mio compenso per insufficiente.
Ribadisco che a __________ quando mi ha proposto il mio guadagno gli ho detto
che andava bene anche perché non ho la più pallida idea di come vengono pagati
i corrieri. Preciso altresì che io ho agito per amicizia e per aiutare __________.
Probabilmente l'avrei fatto anche a gratis. Non è, come contestatomi dal
Magistrato, che ho agito solo "da buon samaritano" ma è che quando
gli amici sono in difficoltà io sono sempre pronto ad aiutarli. E' chiaro che
normalmente per aiutare un amico non sono di certo disposto a fare cose
illecite. In concreto però __________ aveva realmente bisogno e quindi ho
accettato. …"
Frattanto la moglie di AC 1, interrogata in polizia
quello stesso 28.7.2004, aveva in buona sostanza dichiarato -mettendosi così in
aperta contraddizione con le dichiarazioni rese in precedenza dal marito- che,
per quanto a lei noto, il viaggio all'estero del marito del 10-11.7.2004 era
stato un viaggio di lavoro, per conto della __________, come le avrebbe
confermato uno dei dirigenti dell'azienda da lei interpellato telefonicamente.
Come si legge nel citato verbale, quando gli interroganti le hanno letto alcuni
stralci della deposizione del coniuge e le hanno chiesto informazioni sulla sua
conoscenza di __________, la donna non ha più voluto rispondere e si è
rifiutata di continuare il verbale. Nel seguito ha poi chiesto di essere nuovamente
sentita, il che è avvenuto davanti al PP in data 17.8.2004. Al PP ha reso
dichiarazioni che ricalcano quelle già rese dal marito, come ben emerge dal
seguente stralcio:
" … Mi viene
rimessa copia del mio verbale d'interrogatorio in polizia del 28 luglio 2004
ore 14:27 di cui prendo privatamente lettura. Dichiaro che in questo verbale
non ho detto tutta la verità ed è per questo motivo che oggi sono comparsa.
Quello che si può salvare dal verbale è il
curriculum vitae mio e di mio marito.
… omissis …
ADR che è vero che sabato 10.07.2004 mio marito
mi ha detto nel corso della mattinata che doveva andare via un paio di giorni
per lavoro. Eravamo a casa. lo non gli ho chiesto dove andava. Qualche ora dopo
è rincasato il che mi ha sorpreso e si è giustificato dicendo che era cambiato
il programma. A quel momento gli ho chiesto dove doveva andare e lui mi ha
risposto che doveva portare 3 kg di cocaina a Milano per conto di un amico, che
è il __________. Non mi ricordo se in quel frangente mio marito mi ha detto
altri dettagli. E' passato troppo tempo. Mi aveva comunque detto che un qualche
soldo glielo avrebbero dato (mi pare € 2000/2500.--) anche se lui non lo faceva
per soldi, non ne abbiamo bisogno, ma solo per amicizia per un amico in
difficoltà. lo mi ricordo che mi sono arrabbiata fortemente ed ho iniziato a
dirgli che era pazzo, che non valeva la pena, che era rischioso e perché non lo
faceva fare al __________. Non mi ricordo che risposte
mi ha dato mio marito ma comunque continuava a dirmi di non preoccuparmi. Ho
litigato con AC 1 ma non sono riuscita a fargli cambiare idea. E' possibile che
mi abbia dato altri dettagli in merito a questo viaggio ma francamente non li
ricordo. So solo che doveva stare via qualche giorno e si era giustificato
anche per il fatto che essendo in Italia poteva organizzare le nostre prossime
vacanze. Non sono riuscita a fare cambiare opinione a __________, né tantomeno
ho pensato di telefonare a __________ per dirgli qualcosa o per evitare questo
viaggio. Dopo il litigio ho proposto a __________ di andare a fare due passi
sperando da una parte, presa un po' d'aria, di fargli cambiare idea o comunque
di ritardare la sua partenza sperando così che più non partisse.
Mi ricordo che siamo andati a fare delle spese e
tornati a casa abbiamo cenato. E' uscito verso le 20/21:00. Gli ho ribadito di
non farlo ma non è servito a nulla.
ADR per assicurare al Magistrato che io in questa
storia non c'entro nulla…."
Sia o non sia una coincidenza, resta il fatto che
__________ ha trascorso in Italia i giorni che vanno dal 28.6. al 5.7.2004 e
che nemmeno era in casa quando gli agenti della polizia ticinese, in data
11.7
, hanno tentato di chiamarla sul telefono fisso del domicilio. Il
ripetuto uso della sua carta di credito prova che la donna era in Italia nel
surriferito periodo 28.6.-5.7.2004. Inoltre dai tabulati è emerso che il suo
natel personale (risp. la tessera telefonica Vodafone in suo uso) è stato
collegato all'antenna di Agno, __________, la sera del 30.6.2004, alle 22:55
(cfr. anche AI 26 p. 4 e AI 87 controllato quest'ultimo a mano del relativo
dischetto).
Al dibattimento AC 1 ha riproposto in buona
sostanza, con le precisazioni di cui si dirà, la sua versione dei fatti così
come egli già l'aveva proposta al PP, in presenza del suo difensore, nel testè
citato verbale del 28.7.2004.
A dire di AC 1, la prima volta che __________
ebbe a chiedergli di trasportare per lui una partita di droga (di cui non gli avrebbe
detto né il tipo né il peso, ma a __________ fu comunque subito chiaro che di
chili e non di grammi si trattava) a Milano, sarebbe stato il lunedì 5.7.2004.
A dire di AC 1, __________ gli avrebbe telefonato per poterlo incontrare con
urgenza. AC 1 gli avrebbe dato appuntamento per quello stesso giorno in una stazione
di servizio poco lontana dalla __________, giacché AC 1 doveva al più presto
tornare sul posto di lavoro. __________, con aria preoccupata, gli avrebbe
detto che se il trasporto non fosse avvenuto entro il prossimo week-end, per
lui (__________) sarebbero stati "guai", gli avrebbe detto che ne
andava della sua incolumità (di __________). Siffatte parole non avrebbero
suscitato in AC 1 desiderio di saperne di più, né sulle circostanze per le
quali __________ s'era ritrovato con chili di droga in mano, né sul genere di
"guai" e/o "minacce" che lo preoccupavano. In aula, a
precisa domanda, AC 1 ha testualmente risposto di aver avuto "piena
fiducia" in __________ e che lui (AC 1) "sapeva come vanno queste
cose nel mondo del narcotraffico" (nel senso che è un mondo violento in
cui non si può sgarrare), per cui egli non ritenne di porre a __________ ulteriori
domande.
A suo dire, preso atto della richiesta di __________,
AC 1, quel lunedì, si sarebbe limitato a redarguirlo ("insaccarlo") e
a dirgli che mai egli si sarebbe prestato a fare un siffatto illegale
trasporto. Dopodiché i due si sarebbero lasciati e AC 1 sarebbe tornato al
lavoro. Nel seguito, __________ l'avrebbe richiamato al telefono ed egli
avrebbe acconsentito ad incontrarlo di nuovo il martedì 6.7.2004, presso la
solita stazione di servizio. Di nuovo __________ gli avrebbe chiesto di
trasportare la droga per lui ed in quella circostanza gli avrebbe precisato che
si trattava di cocaina e che i chili da trasportare erano sei. Neppure in
quella sede __________ avrebbe accennato ad una ricompensa (di essa gli avrebbe
parlato solo nel seguito).
In aula AC 1 ha sostenuto che __________, quel
martedì, avrebbe avuto il "volto disperato" e avrebbe espresso grande
preoccupazione per l'incolumità propria, della convivente e financo dei
figlioletti, se la cocaina non fosse giunta a Milano entro il prossimo
week-end.
Neppure in questa seconda occasione AC 1 ritenne
di dover porre a __________ qualche domanda sull'insolita, anomala situazione
in cui quest'ultimo diceva di trovarsi, ovvero con una partita di sei chili di
cocaina per le mani e confrontato con pesanti minacce di narcotrafficanti
riguardanti sia lui sia i suoi familiari. Al dibattimento AC 1 ha sostenuto che
simili domande non erano necessarie: a lui sarebbe bastato vedere la
"disperazione" sul volto di __________ per sapere che quest'ultimo
gli stava dicendo la verità, col che, solo per toglierlo da siffatta "disperazione",
egli finì per accettare di fare il trasporto della cocaina in sua vece.
Richiesto di spiegare se, prima di accettare
l'illecita e rischiosa proposta di __________, non abbia domandato a quest'ultimo
il motivo per il quale non si faceva lui stesso carico di un tale trasporto, AC
1, al dibattimento, ha risposto affermativamente, ovvero che egli pose a __________
tale domanda, alla quale __________ (bontà sua!) avrebbe risposto che lui
"aveva cose più importanti da fare" (sic!). Preso atto di ciò la
sottoscritta Presidente ha chiesto a AC 1 di spiegare quali mai potessero
essere queste cose così importanti che impedivano a __________ di fare lui
stesso il trasporto, togliendosi così dall'asserito stato di angoscia e
disperazione, al che AC 1, imperturbabile, ha ribadito che __________ gli
disse di avere "cose più importanti da fare", di cui egli nulla gli
chiese credendogli sulla parola, data la "piena fiducia" che riponeva
in lui.
In buona sostanza __________ in aula ha ribadito
che decise di aiutare __________ (accettando di trasportare, a suo dire, sei
chili di cocaina fino a Milano) "per pura amicizia", vista la
"disperazione" sul volto di lui e ciò prima ancora che __________
avesse a prospettargli una qualsiasi ricompensa. __________ gli avrebbe parlato
di ciò solo nel seguito, verosimilmente il giorno della partenza, accennandogli
ad una remunerazione di 500 euro per chilo (e quindi, per 6 chili, di euro
3'000.- e non 2'500.- a forfait come AC 1 aveva detto nei verbali).
D'altro canto, ha sostenuto AC 1 al dibattimento,
la questione della ricompensa sarebbe stata per lui del tutto
"secondaria" (così egli si è testualmente espresso) stante che lui e
la moglie percepivano ottimi salari, più che sufficienti a garantire loro un
buon standard di vita, senza che vi fosse per loro necessità alcuna di
integrarli facendo trasporti di droga.
Nel seguito -ha narrato AC 1 in aula- lui e __________
si accordarono sulle modalità del viaggio che AC 1 avrebbe dovuto fare in
pullman. Sarebbe stato __________ a procurare il biglietto e, all'uopo, AC 1
dovette fornirgli il suo numero di passaporto poiché così esigeva l'agenzia di
viaggio. Sostiene AC 1 che fu ancora __________ ad acquistare la valigia dentro
la quale sarebbe stata nascosta la cocaina. La garanzia che gli inquirenti
ticinesi hanno rinvenuto dentro la valigia prova che l'acquisto è avvenuto il
giorno stesso della partenza di AC 1, ovvero il 10.7.2004. La commessa che
vendette la valigia -interrogata in via di rogatoria- ha dichiarato che, a sua
memoria (in negozio quel giorno v'erano stati 200-300 clienti), ad acquistarla
fu un uomo calvo (e AC 1 lo è) ma non l'ha poi riconosciuto quando gli è stata
mostrata la fotografia. Per il resto AC 1 ha dichiarato che la mattina di
sabato 10.7.2004, egli uscì di casa verso le ore 9:30-10:00 per recarsi a casa
di __________. Si erano infatti accordati nel senso che alla stazione di
partenza del pullman di Breda, l'avrebbe accompagnato __________. Il pullman
sarebbe partito alle 13:00. Giunto a casa di __________, AC 1 avrebbe visto la
valigia già confezionata (per cui la cocaina riposta negli zaini egli sostiene
di non averla vista) ma ancora aperta.
A suo dire, __________ gli consegnò un cellulare
Nokia (quello stesso che gli è stato sequestrato all'atto dell'arresto insieme
al suo Motorola) con la motivazione che serviva per stare in contatto tra loro
durante il viaggio. Il Nokia in questione, secondo AC 1, era nuovo poiché
ancora aveva la plastica sul display. Come hanno appurato gli inquirenti
ticinesi e come confermano gli atti giunti dall'Olanda in via di rogatoria, il
Nokia era munito di una tessera prepagata (il cui acquirente non può essere
identificato) rispondente al numero __________. Detto Nokia, all'atto del
sequestro, risultava "bloccato in uscita". AC 1 ha sostenuto di
essersene accorto solo sul treno quando cercò di collegarsi con __________ utilizzando
l'unico numero che era stato memorizzato nel Nokia (ovvero il numero __________
combinato con il nome "__________"). Se il cellulare fosse
"bloccato in uscita" perché manipolato da __________ o da AC 1 o
perché il credito della carta era esaurito, non è dato di sapere.
Contestatogli dalla scrivente Presidente che dai
tabulati olandesi risulta che la mattina del 10.7.2004 il detto Nokia è stato
ripetutamente, ancorché per pochi secondi, in collegamento con il citato numero
__________ -__________ - (e ciò alle 10:43, alle 10:45, alle 10:50 e ancora
alle 11:22, dopo che già alle 10:42 v'era stato un collegamento di 14 secondi
tra il numero di "__________" e il numero del Nokia), AC 1 ha
dichiarato che __________, quella mattina, a casa sua, aveva seco due
cellulari, il Nokia che diede a lui e un secondo che tenne per sé e che era
munito della scheda rispondente al numero _____________ -POP- (col che a AC 1
fu chiaro che "__________" altri non era che __________).
Dopodiciò -sempre a dire di AC 1- essi provvidero
insieme a memorizzare sul Nokia il numero di "__________", mettendo
in contatto i due cellulari ripetutamente, così come risulta dai tabulati. La
surriferita spiegazione di AC 1 è plausibile. Se sia anche veritiera non si sa,
stante che in tal caso non si spiega come mai alle 10:44 di quello stesso
sabato 10.7.2004 (ovvero quando a suo dire già stava a casa di __________), AC
1, usando il suo Motorola, abbia chiamato il numero _____________ ovvero il numero
normalmente (e ufficialmente) in uso a __________ (circostanza che AC 1 spiega
dicendo di essere stato per strada diretto a casa di __________ e che l'avrebbe
chiamato col Motorola per segnalargli il suo arrivo). Ma tant'è!
Sul seguito degli eventi di quel sabato
10.7
, in aula AC 1 ha ribadito quanto già aveva narrato in sede predibattimentale,
ovvero ha confermato che __________ (con la convivente e i figlioletti) lo
accompagnarono con l'auto alla stazione dei bus di Breda. Ivi s'avvidero che AC
1.
sarebbe stato l'unico passeggero a salire sul pullman a quella fermata.
Temendo che qualcuno potesse ricollegare l'unico passeggero salito a Breda
(cioè il AC 1) con l'unica valigia caricata a Breda, a dire di AC 1, __________
gli impedì di partire (nei verbali aveva detto che era stata sua la decisione
di non partire). AC 1 in un primo momento avrebbe pensato che il viaggio veniva
così a cadere, ma __________ gli avrebbe detto che a questo punto occorreva
partire col treno. Fu così che AC 1 telefonò per informarsi circa gli orari dei
treni che viaggiano dall'Olanda all'Italia. Decisero così di rinviare la
partenza alle 21:00 quando dalla stazione di Utrecht sarebbe transitato il
cosiddetto "Citynight" diretto a Basilea. Fu ancora __________ che,
preso seco in auto uno dei figlioletti, accompagnò a Utrecht il AC 1, il quale
-come già cennato- nel pomeriggio era, nel frattempo rincasato e aveva
raccontato, nei già descritti termini, alla moglie del trasporto che
s'apprestava a compiere.
A dire di AC 1, la valigia con la cocaina rimase,
fino alla sua partenza da Utrecht, sempre nella custodia di __________.
E' certo che durante il viaggio, AC 1 non
utilizzò più il suo Motorola, né in Olanda, né sul percorso svizzero.
Dai tabulati olandesi relativi al numero __________
-__________ - risultano collegamenti con il Nokia la domenica 11.7.2004 alle
ore 6:29, alle ore 6:33 e alle ore 9:35. Quest'ultimo collegamento __________ -NOKIA
è attestato anche dai tabulati svizzeri, dai quali risulta che il Nokia alle
9:35 attivò l'antenna di Göschenen.
AC 1 in aula ha dato atto che __________ gli
telefonò la domenica mattina per chiedergli se il viaggio proseguiva bene.
Si annota qui di transenna che, quando lo chiamò
alle 9:35, __________ era già atterrato a Bergamo e stava verosimilmente
viaggiando in auto verso Milano.
Sempre dai tabulati olandesi emerge che __________
-__________ a partire dalle 13:00 circa (verosimilmente dopo aver atteso invano
l'arrivo di AC 1 a Milano previsto per le 12:30 circa) si è collegato numerose
volte con numeri italiani e olandesi, risp. con la propria segreteria
telefonica (evidentemente per vedere se qualcuno
-AC 1?- avesse lasciato dei messaggi).
4.
Il
9.8.2005
il procuratore ____ ha trasmesso alla Corte copia di un rapporto di
esecuzione di rogatoria allestito in data 5.8.2005 dalla polizia giudiziaria
ticinese, dal quale emerge che il 6.6.2005 tale __________, cittadino olandese,
nato il 12.11.1963 e residente a Barendrecht è stato fermato al volante di un
camion con targhe olandesi in territorio di __________ (Francia), in entrata
dalla Spagna al valico del Perthus. Nel camion la polizia francese ha rivenuto
oltre 12 kg di cocaina. L'autista, interrogato in via di rogatoria da un agente
della polizia giudiziaria francese, alla presenza di due agenti di polizia
ticinese, ha ammesso di aver funto da autista, in due viaggi, per conto di un
suo vicino di casa, __________. Nel maggio 2005 __________ ha sostenuto di aver
volato da Amsterdam a Barcellona dove lo aspettava __________ che gli avrebbe
affidato la guida di un camion con l'istruzione di condurlo a Milano. __________
l'avrebbe seguito durante tale viaggio a bordo di una vettura.
Giunto a Milano, __________ gli avrebbe fatto posteggiare
il camion in un parking, dopodiché avrebbe preso __________ a bordo della
vettura (che era a noleggio) e con questa avrebbero raggiunto l'aeroporto e
sarebbero ritornati ad Amsterdam con l'aereo. __________ avrebbe dato a __________
-a titolo di ricompensa- euro 3'000.-. Verso la fine del maggio 2005, __________
gli avrebbe chiesto di fargli da autista per un secondo viaggio. Sarebbero
partiti insieme da Rotterdam il 3.6.2005 a bordo di un camion con rimorchio,
alla cui guida era __________. Avrebbero raggiunto una località presso
Barcellona, avrebbero trascorso il week-end in un hotel e il lunedì avrebbero
scaricato il camion presso una ditta il cui nome __________ ha dichiarato di
non più ricordare. Dopodiciò, __________ avrebbe telefonato in Olanda ad un
"suo amico", ovvero a colui che gli avrebbe dato le istruzioni per il
ritorno. Dopo una seconda telefonata all'"amico" in Olanda, __________
avrebbe detto a __________ che non c'era nulla da caricare, di mettersi al
volante e di ricondurre il camion vuoto in Olanda. __________, invece, sarebbe
rientrato con una vettura presa a nolo, pretestando che aveva fretta perché uno
dei suoi figli stava per essere operato.
Passato il confine spagnolo ed entrato in
territorio francese, __________ sarebbe stato controllato e si sarebbe così
scoperto che sul camion v'erano 12 chili di cocaina.
__________ ha altresì dichiarato di non conoscere
AC 1. Mostratagli la fotografia di __________, __________ non ha riconosciuto
la donna, benché il suo volto gli fosse "molto familiare".
Mostratagli la fotografia di __________, neppure AC 1 ha saputo riconoscerlo.
__________ ha sostenuto di essere stato
"usato" da __________ e di aver avuto solo dopo l'arresto di __________
la certezza che in entrambi i viaggi (sia quello di maggio a Milano, sia quello
del 6.6.2005) __________ gli aveva fatto trasportare cocaina. Ha comunque dato
atto di essersi posto già in occasione del primo trasporto -a motivo delle
inusuali circostanze in cui esso è avvenuto- la questione dell'illiceità dello
stesso.
5.
A
mente del suo patrocinatore, AC 1 ha dato sui fatti una versione credibile in
tutti i suoi punti, per cui egli dovrebbe essere dichiarato autore colpevole di
infrazione aggravata alla LF stupefacenti in relazione al trasporto di sei chili
di cocaina (di cui peraltro non avrebbe conosciuto il grado di purezza) e non
di kg 7,968 come imputatogli con l'atto d'accusa, e ciò sia in base al
principio "in dubio pro reo", sia per aver egli compiuto l'illecito
trasporto in stato di errore sui fatti (ex art. 19 CP), ovvero credendo di star
trasportando 6 e non quasi 8 chili di droga. Inoltre, sempre a giudizio del
difensore, nella commisurazione della pena, occorrerebbe tener conto di due
attenuanti specifiche (ex art. 64 CP), quella di aver dimostrato dopo l'arresto
"sincero pentimento" (avendo ammesso sin dal principio le sue colpe e
avendo pienamente collaborato con gli inquirenti) e quella di aver agito
"per motivi onorevoli" (ovvero, in estrema sintesi, per amicizia, per
togliere dalla disperazione l'amico e per preservarne la sua integrità fisica e
quella della sua famiglia).
Le descritte argomentazioni difensive
presuppongono -come del resto ha riconosciuto l'attento Difensore- che AC 1
abbia reso sui fatti una confessione completa e veritiera in ogni suo punto e
che non abbia invece, colto in flagranza di grave reato, per migliorare la sua
sin dall'inizio invero compromessa situazione processuale, mescolato il vero e
il falso, riferendo, ad esempio, in maniera fedele fatti e circostanze per così
dire "neutri" dal profilo della sua responsabilità e -comunque- più
facilmente verificabili (quali -ad esempio- i tragitti e gli itinerari
compiuti), mentendo invece su quegli elementi che attengono al foro interiore e
che sono per loro stessa natura difficili da controllare (ad esempio i motivi
che l'hanno portato a delinquere).
Esaminata la versione resa da AC 1 in aula, la
Corte ha dovuto constatare che AC 1, in più di un'occasione, ha dato, su
questioni fondamentali, risposte incongrue, poco o punto plausibili, quando non
addirittura scopertamente illogiche e insensate, tanto più inattendibili e non
credibili ove si consideri che AC 1 è -così come lo era al momento dei fatti- un
uomo adulto, di trentaquattro anni, istruito -negli USA ha conseguito un
diploma più o meno corrispondente alla maturità-, che ha sin dall'adolescenza
saputo raggiungere altissimi livelli in uno sport duro e di competizione, che
per anni ha conosciuto il successo, anche economico, che ha molto viaggiato,
frequentando tipi diversi di persone, che ha professionalmente sperimentato
anche la slealtà e il tradimento degli amici, perdendoci anche dei soldi,
quando si è fatto sfruttare e turlupinare da due ex-colleghi nei due anni del
commercio __________ che all'epoca dei fatti -per quanto noto- aveva un ottimo
rapporto con la moglie e con la sua famiglia d'origine, un uomo -per dirla in
breve- esperto e cognito delle cose della vita. In tali condizioni, la Corte
non ha quindi potuto credergli quando egli ha raccontato di avere, il martedì 6.7.2004,
accettato l'illecita e rischiosa proposta di __________ (che, appena il giorno
prima, aveva rettamente e fermamente rifiutato) solo per "aiutare"
l'amico "disperato" e di aver poi perseverato in tale decisione anche
dopo averne parlato con la moglie che vi si sarebbe opposta energicamente,
facendogli presente tutti i gravi rischi cui andava incontro e finendo per
litigare con lei. Già non v'è chi non veda come una tale versione sia di quelle
molto difficili da credere, siccome fondata su elementi innaturali, forzati e
illogici. Non rientra di sicuro nel normale andamento delle cose il fatto di
"imbarcarsi", lui, incensurato, d'impulso e senza interesse, in
un'operazione gravemente illecita e rischiosa per "puro spirito
d'amicizia" (posto che tale si possa definire il rapporto di conoscenza
tra due ex-colleghi che di tanto in tanto si sentivano e si vedevano),
anteponendo quindi siffatta "amicizia" financo al pluriennale
rapporto affettivo con la propria moglie (a dire di AC 1 furiosamente contraria
al suo viaggio al punto che il sabato i coniugi si sarebbero lasciati
litigando!).
Nel concreto caso è tanto più difficile credere a
AC 1 considerando che egli -benchè in aula sia stato ripetutamente richiesto-
non è stato in grado di indicare come mai "l'amico" __________
avrebbe tanto insistito per mandare lui in Italia con la cocaina, senza
indicargli un solo concreto motivo che gli impedisse di cavarsi da solo dalla "drammatica"
situazione in cui diceva di essersi messo, trasportando lui stesso a Milano la
partita di droga. A AC 1 era ben noto che __________ era praticamente
disoccupato (lavorava dal 2002 solo saltuariamente presso ditte di lavoro
temporaneo e l'attività in proprio con la __________ era appena in procinto di
essere avviata), che, siccome autista, era avvezzo a viaggiare anche sulle
lunghe distanze in camion e financo in aereo, per cui non poteva esservi
impedimento alcuno al farsi da sé il trasporto. L'affermazione -ribadita più
volte da AC 1 in aula- secondo cui __________ gli avrebbe detto di aver
"cose più importanti da fare" è nel contempo sfacciata e ridicola.
Ammesso e non concesso che fossero in gioco l'incolumità di __________, della
sua donna e dei figlioletti, che mai poteva avere __________ -in generale ma
anche agli occhi di AC 1- di più urgente da fare se non cercare con ogni mezzo
(segnatamente portando lui stesso la cocaina a Milano, il più presto e il più in
fretta possibile) di far cessare l'asserito stato di pericolo? Nulla aveva __________
da fare e AC 1 ben lo sapeva, tant'è che al dibattimento non ha fatto altro che
ripetere che __________ aveva "cose più importanti da fare", senza
riuscire a menzionarne concretamente neppure una e proponendo il solito, vieto
ritornello che egli aveva "piena fiducia" in __________, per cui
quando costui gli avrebbe detto di avere "cose più importanti da fare",
AC 1 gli avrebbe creduto punto e basta.
Sennonché il "nobile",
"onorevole" movente (di aver trasportato chili di cocaina per
"amicizia") si è poi definitivamente sgretolato quando AC 1, in aula,
è pervenuto a finalmente ammettere che gli accordi tra __________ e lui
prevedevano che entrambi, ancorchè separatamente, si sarebbero recati in Italia
e che __________ l'avrebbe atteso alla Stazione Centrale ove lui gli avrebbe
rimesso la valigia. Perché delle due l'una:
o __________ era seriamente impedito di
trasportare lui stesso la cocaina a Milano e, allora, forse, avrebbe avuto un
qualche senso l'affermazione di AC 1 di essersi prestato a sostituirlo
nell'illecito trasporto, sacrificandosi "per amicizia", per
proteggere l'incolumità sua e della famiglia (ma, in tale evenienza, per forza
di cose, solo AC 1 si sarebbe recato a Milano e non anche l'impedito __________)
oppure non era vero niente, __________ non era nullamente impedito di recarsi a
Milano (e tantomeno minacciato), solo che voleva recarvicisi (come di fatto vi
ci si recò) senza la cocaina in mano, senza correre rischi, previo accordo con AC
1.
che il trasporto materiale l'avrebbe fatto quest'ultimo, dietro remunerazione
beninteso (perché è così che avvengono nella realtà questo tipo di cose)!
Alla circostanza che dall'Olanda in direzione di
Milano (più o meno contemporaneamente ma separatamene, AC 1 col treno e la
valigia della cocaina, __________ in aereo con nulla di compromettente seco)
viaggiarono entrambi, non si può dare altro significato, se non quello (l'unico
logico, razionale e sensato) che AC 1, quando è partito, sapeva perfettamente che
il suo ruolo era quello del -prezzolato- trasportatore materiale della droga,
del "corriere" che apposta viene assoldato per prendere su di sè i
rischi che tale mansione comporta (e nel concreto caso i chilometri da
percorrere, con parecchi chili di cocaina nella valigia, erano molti, varcando
ben tre confini!).
Col che ne deriva che il millantato nobile
movente, quello di aver agito per amicizia, per salvaguardare l'incolumità di un
amico e dei suoi familiari, s'avvera essere una bugia, un pretesto cui AC 1 è
ricorso in sede d'inchiesta per tentare di migliorare la propria posizione
processuale, gravemente compromessa dal rinvenimento nella valigia dello
scottante contenuto.
In realtà AC 1 ha accettato di fare l'illecito
trasporto per trarne un guadagno, perché questa è la regola nei casi, noti, di
"corrieri", perché lui stesso ha evocato nei suoi verbali e anche in
aula (ancorché come fatto "secondario") l'esistenza di una ricompensa
(che l'atto d'accusa cifra in 2'500.- euro), ed anche perché, nello specifico
caso, è invero più che plausibile che, aldilà della più volte ribadita (da AC 1)
agiata sua condizione finanziaria, in realtà, finiti i tempi dei successi
sportivi e delle connesse ricadute economiche, sia per lui diventato difficile
finanziare con i soli redditi del lavoro abitudini e standards di vita elevati,
acquisiti nei dorati tempi passati.
D'altro canto il tentativo di AC 1 di migliorare
per quanto possibile la sua posizione processuale è ben emerso agli occhi della
Corte, non solo in relazione al (per così dire) "onorevole" movente,
ma anche in relazione al quantitativo di cocaina che __________ gli avrebbe
fatto credere di star trasportando, sei chili invece dei quasi otto chili che AC
1.
ha effettivamente trasportato.
Stante che con lo scenario proposto da AC 1 (di
un trasporto fatto per amicizia, per salvare l'amico "disperato" e i
suoi familiari da pericolosi narcotrafficanti), sarebbe potuta sembrare
bizzarra e fuori posto la bugia a lui detta dall'"angosciato amico" __________
sul quantitativo di droga da trasportare (tanto più in quanto nella versione di
AC 1, la sua disponibilità ad "aiutare" __________ fu frutto di un
suo moto dell'animo, per nulla condizionato dal quantitativo da trasportare:
sapeva che erano chili e non grammi, quanti chili esattamente non gli
interessava), in aula AC 1 è venuto ad affermare (senza averne mai accennato in
quei termini in sede predibattimentale) che __________, prima della partenza,
ebbe a prospettargli una ricompensa di 500.- euro per ogni chilo trasportato.
Una novità, un piccolo cambiamento di versione che apparentemente "peggiora"
la sua posizione, avendo egli (AC 1) in sede predibattimentale riferito di una
ricompensa forfettaria di ("soli") 2'500.- euro, cifra ripresa anche
dall'atto d'accusa. Una novità, un cambiamento di versione che ha avuto invece
e soprattutto un altro scopo, quello cioè di rafforzare la sua tesi di aver
egli saputo del trasporto di soli sei chili. Gli avesse davvero __________
promesso euro 500 per chilo trasportato, ecco che, agli occhi della Corte,
sarebbe potuto sembrare plausibile che __________, ancorchè disperato e
angosciato, gli avesse nondimeno mentito: avrebbe cioè avuto un preciso
interesse a farlo e ciò per "pagarlo" di meno, ovvero "solo"
3000.
euro (500 x 6), invece di 4000 euro (500 x quasi 8).
Anche questo "stratagemma" dell'ultima
ora prova, ad ogni buon conto, che AC 1, lungi dall'essere l'ingenua vittima di
__________, sa invece elaborare per conto suo quelle furbizie che possono
giovargli e che non si fa alcuno scrupolo nel proporle alla Corte come se fossero
delle verità.
Col che per finire, dipartendosi dal solido e
fondato convincimento che AC 1 non è stato né impietosito né raggirato da __________,
per cui ha consapevolmente intrapreso l'illecito trasporto di cocaina a scopo
di lucro (e non per amicizia), dopo aver concordato con __________ modalità ed
itinerario del viaggio d'andata, di incontro alla Stazione di Milano e financo di
ritorno in Olanda, la Corte ha ritenuto di dover conseguentemente accertare che
AC 1 era consapevole del quantitativo che doveva trasportare e che di fatto ha
trasportato e che, in ogni caso, nell'ipotesi a lui più favorevole, si è
assunto consapevolmente il rischio di trasportare tanta droga quanta __________
ne avesse occultata in valigia, ovvero quasi otto chili. Fosse vero che prima
di partire non ha visto né verificato il contenuto della valigia, ciò non fa
altro che confermare che la sua disponibilità era totale, volta cioè a
trasportare tutti i chili che __________ avesse messo in valigia. AC 1, del
resto, non ha mai affermato di aver condizionato il suo consenso ad eseguire
l'illecito trasporto al fatto che i chili da trasportare fossero sei piuttosto
che sette o quasi otto.
I suddetti accertamenti comportano, in diritto,
che AC 1 ha intenzionalmente violato la legge federale sugli stupefacenti, e ciò
nella forma grave dell'infrazione, grave a motivo del quantitativo (chili e non
grammi) che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la
salute di parecchie persone.
AC 1 ha violato l'art. 19 cfr. 1 e 2 LFstup.
senza essere in nessun modo in errore sulla situazione di fatto (art. 19 CP).
La tesi secondo cui egli avrebbe eseguito
l'illecito trasporto credendo che __________ era in una sorta di "stato di
necessità", creato da pesanti minacce di ignoti narcotrafficanti, è stata
-come sin qui spiegato- ritenuta inveritiera, così come quella secondo cui egli
avrebbe agito per "amicizia", nonché quella secondo cui egli avrebbe
creduto che del trasporto di sei chili di cocaina si trattava e non di quasi
otto.
6.
Giusta
l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale,
alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali. La gravità della colpa è il
criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in
considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità di
proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di
esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o
reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in
particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale,
l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli
eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la
perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione
prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV
112).
Nella
commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta
l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15).
In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella
commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile
(DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi
con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19
giugno 200 in re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base al
criterio della colpa può nondimeno essere diversa secondo la sensibilità
dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere fissata
non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in
re M.).
Nel concreto
caso la colpa di AC 1 è estremamente grave già per il rilevante quantitativo di
cocaina trasportato, suscettibile di mettere in pericolo la salute di
moltissime persone, ben oltre la soglia di quei 18 grammi che la giurisprudenza
pone, a mo' di spartiacque, tra l'infrazione semplice della LFStup. e quella
aggravata. E tanto più grave è la sua colpa se si considera che a farsi
"corriere della droga" a scopo di lucro è stata una persona adulta,
istruita, che dalla vita ha avuto molto in termini di successo sportivo (e, di
riflesso, economico), ma anche in termini più personali, avendo egli fatto un
buon matrimonio, con una donna che ha amato sin dall'età giovanile, pure essa
reduce da un certo successo, ancorché in altro campo, con la quale ha vissuto
-per quel che egli stesso ha narrato- un'esistenza felice, fatta di lavoro
certo (e, nello sport, anche di sacrificio), ma anche di molti momenti assai
piacevoli, quali i viaggi e le vacanze in diverse parti del mondo, nonché le
frequentazioni mondane.
Che a farsi prezzolato
corriere della droga sia stato un uomo che dalla vita ha avuto tante
opportunità è cosa che, da un lato allarma e preoccupa grandemente, dall'altro
aggrava la sua colpa, stante che AC 1 ha pesantemente delinquito varcando senza
remore il confine tra il lecito e l'illecito, sicuramente non per bisogno (lui
e la moglie avevano buoni stipendi ed erano proprietari della casa in cui
abitavano), bensì per continuare a concedersi il superfluo, se non addirittura
il lusso. Così agendo, egli ha dimostrato totale assenza di scrupolo e tratti
egoistici del carattere che fanno particolarmente grave la sua colpa. Né rende
meno fosco il descritto quadro di personalità, il fatto che durante
l'istruttoria predibattimentale e soprattutto in aula, egli abbia cercato di
sminuire la sua colpa.
Lungi
dall'assumersi appieno la responsabilità dell'illecito trasporto fatto, egli ha
cercato in diversi modi di accreditare una versione dei fatti inveritiera su
punti essenziali, in particolare sul movente e ciò anche quando, in modo
provocatorio certo, ma soprattutto per dargli modo di fare un atto di attiva
resipiscenza, gli è stato fatto presente che talune sue affermazioni
sconfinavano in una sfacciata temerarietà (tipo quella secondo cui __________
"aveva cose più importanti da fare", forse doveva incontrarsi con la
regina d'Olanda? o col primo ministro? Domande provocatorie alle quali AC 1 ha opposto
una totale chiusura, limitandosi a ribadire che __________ "aveva cose più
importanti da fare", col che egli gli credette poiché in lui aveva
"fiducia piena e cieca"). Un tale atteggiamento processuale da parte
di persona praticamente incensurata, in carcere preventivo da oltre tredici
mesi, non è certo indice di pentimento, risp. di maturata consapevolezza della
gravità del proprio agire. Esso denota invece carattere ostinato e caparbio
(probabilmente così si è temprato nei lunghi anni della dura competizione
sportiva), capacità di mentire ad oltranza pur di raggiungere lo scopo di
sminuire la propria colpa.
In tali
condizioni non v'è certo spazio per la concessione dell'attenuante del
"sincero pentimento".
Tutto ciò
considerato, ovvero, in sintesi, la particolare gravità oggettiva e soggettiva
del reato commesso con determinazione e dimostrando assenza di scrupoli, con
movente di lucro, basso ed egoistico (e non certo "onorevole"), senza
che circostanze avverse avessero in qualche modo concorso a fargli varcare il
confine tra il lecito e l'illecito (anzi, a lui invero nulla mancava, né il
lavoro, né gli affetti familiari), confessando la sua colpa, ma nel contempo
cercando di "aggiustare" i fatti come meglio gli conveniva, pur
tenendo conto in modo più ampio rispetto alla proposta di pena formulata dal
Procuratore pubblico, della sua sostanziale incensuratezza, della durata del
carcere preventivo sofferto, della durezza della pena da espiare lontano dal
suo Paese e dai suoi familiari e, più in generale, della condizione personale,
familiare e sociale di lui, la Corte ha ritenuto equa ed adeguata la condanna
di AC 1 alla pena di anni cinque di reclusione, pena che, già per la misura,
deve essere espiata.
Nei confronti
di AC 1 la Corte ha altresì deciso di pronunciare la pena accessoria
dell'espulsione effettiva, e ciò per anni quindici. A tale conclusione la Corte
è pervenuta avendo ben presente il tenore dell'art. 55 cpv. 1 CP, giusta il
quale lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione può essere
espulso dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni (e a vita
in caso di recidiva). L'espulsione è avantutto una misura di sicurezza a tutela
dell'ordine pubblico.
Essa è,
tuttavia, anche una pena cui sono applicabili l'art. 63 CP per la sua
commisurazione e l'art. 41 CP per la sua eventuale sospensione condizionale (DTF
117.
IV 229; 119 IV 197; DTF 114 IV 95). Per
accordare o negare la sospensione condizionale è determinante solo il
pronostico relativo alla futura condotta in Svizzera; non interessa sapere se
le possibilità di reinserimento sociale siano maggiori in Svizzera o nel paese
d'origine. Prospettive favorevoli possono valere per la pena principale e non
per quella accessoria, in specie quando la prognosi inerente alla prima è
positiva solo se la seconda viene effettivamente espiata (DTF 104 IV 225 consid.
1b, ripreso in DTF 114 IV 97).
AC 1 è un
cittadino straniero che non ha mai avuto legami di sorta con il nostro Paese,
dal quale è transitato (perlomeno l'11.7.2004) solo per delinquere, ovvero in
qualità di prezzolato corriere e per portare a termine l'illegale trasporto di
un ingente quantitativo di cocaina. Il reato da lui commesso è di quelli
particolarmente gravi, che evocano profonda esigenza di tutela dell'ordine
pubblico e di salvaguardia della pubblica salute, beni seriamente minacciati
(la tossicodipendenza è -e non è inutile qui ricordarlo- una vera e propria
piaga sociale!) da tutti coloro che collaborano (e guadagnano) come corrieri o
in altri ruoli, nella diffusione del turpe commercio degli stupefacenti. Nel
concreto caso non v'è spazio alcuno per una sospensione condizionale della
pena accessoria, poiché -come già spiegato con riferimento alla pena privativa
della libertà- AC 1 ha delinquito in modo oggettivamente e soggettivamente
grave, accettando, senza remore di sorta e per deteriore scopo di lucro, di
fungere da corriere internazionale di un ingente quantitativo di cocaina, acciò
non spinto da propria tossicodipendenza né da altra disgraziata contingenza, al
contrario potendo lui contare, nel suo Paese, su un lavoro sicuro, su solidi
legami familiari e su un inserimento sociale di tutta soddisfazione. L'aver
pesantemente delinquito in circostanze tutt'altro che sfavorevoli rende il suo
comportamento ancor più censurabile e la prognosi invero negativa.
Quanto in
sequestro deve essere pacificamente confiscato.
Rispondendo affermativamente a tutti
i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.1.1., 2, 3, 4, 5;
visti gli art. 18, 19, 35,
41, 55, 58, 63, 64, 69 CP;
19.
cifra
1, 2 e 4 LF stup;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
sapendo e
comunque dovendo presumere che quello trattato era un quantitativo di cocaina
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
agendo in correità con __________,
preso in consegna a Utrecht, detenuto,
trasportato ed importato dall'Olanda, passando attraverso la Germania, in
Svizzera una valigia nella quale, occultati in due zaini, erano contenuti kg 7
e grammi 968,67 di cocaina (pura per valori varianti tra il 25,9 e il 90 per
cento) sostanza che, se non fosse stato arrestato, egli avrebbe rimesso a
Milano a __________,
a
Rotterdam, Lugano e Chiasso ed in altre località svizzere e straniere il 10 e
l'11.7.2004.
e meglio
come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza, AC 1 è condannato:
2.1
alla pena di
5.
(cinque) anni di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
2.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per anni 15 (quindici),
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 1'800.- e delle spese processuali.
3.
È ordinata
la confisca di quanto in sequestro.
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
AS 1
2.
AS 2
3.
AS 3
4.
AS 4
5.
AS 5
6.
AS 6
7.
AS 7
8.
IE 1
9.
GI 1
10.
GI 2
Per la Corte delle assise criminali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'800.--
Inchiesta preliminare fr. 7'560.--
Perizie fr. 2'665.30
Interpreti fr. 5'670.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 17'795.30
============
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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Requisiti minimi |
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