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Decisione

72.2005.64

Messa in circolazione di monete false, importazione acquisto e deposito di monete false, appropriazione indebita, ricettazione

23 maggio 2006Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I. AC 1, AC

2 e AC 3, congiuntamente

1. messa

in circolazione di monete false, ripetuta

per avere

a __________

nel

periodo dicembre 2004 - febbraio 2005

agendo in correità tra loro e con una quarta

persona non meglio identificata,

ripetutamente messo in circolazione come genuine

o inalterate banconote contraffate o alterate,

e meglio per avere

AC 3:

consegnato complessivi EUR 47'750 in banconote contraffatte da EUR 50

cadauna, da lui ricevute da persona non meglio identificata (tale __________),

a AC 1, ch'egli sapeva lavorare in banca, affinché (con la collaborazione del

collega AC 2) provasse a cambiarle rispettivamente effettuasse un cambio di

taglio presso la __________, e meglio nelle seguenti tre occasioni:

- nel

dicembre 2004, 3 banconote contraffatte (EUR 150), consegnate "in

prova",

- il

02.02.2005, 800 banconote contraffatte (EUR 40'000), consegnate in cambio del

50% in banconote autentiche,

- il

04.02.2005, 152 banconote contraffatte (EUR 7'600), consegnate in cambio del

50% in banconote autentiche,

ricevendo poi da AC 1 le somme di EUR 20'000.- e

di

CHF 3'500.-, importi asseritamente consegnati a __________,

che gli avrebbe dato EUR 2'000 e CHF 200.-- a titolo di compenso;

AC 1:

preso in consegna da AC 3 le citate banconote,

sapendole contraffatte, e consegnato le stesse al

collega AC 2, responsabile della cassa presso PC 1, affinché provasse a

cambiarle rispettivamente effettuasse un cambio di taglio, immettendo nella

cassa della Banca le banconote contraffatte e prelevandone il controvalore in

banconote autentiche,

ricevendo poi da AC 2 gli importi di EUR 20'000 e

EUR 3'800 (pari a CHF 5'900.-- circa) in banconote autentiche da consegnare a AC

3, ma consegnando a quest'ultimo unicamente EUR 20'000 e CHF 3500.- e

trattenendo per sé la differenza (CHF 2'400) a parziale compensazione di un suo

credito verso AC 3,

ritenuto che AC 1 ha ricevuto da AC 2 anche EUR 75 in banconote autentiche, pari al 50%

delle 3 banconote contraffatte cambiate a titolo di prova, nonché almeno EUR

2000.-- in banconote contraffatte, di cui EUR 100 sono stati utilizzati da AC 1

presso un esercizio pubblico, tentativo fallito in quanto la contraffazione è

stata scoperta e le due banconote sequestrate, EUR 100 sono stati gettati via

nella medesima occasione, e almeno EUR 1'800 sono stati successivamente

distrutti da AC 1;

AC 2:

preso in consegna da AC 1 le citate banconote,

sapendole contraffatte, e immesso le stesse

nella piccola cassa rispettivamente nella cassa 1 della PC 1 in misura di

almeno EUR 45'150 (EUR 150 + EUR 40'000 + EUR 3'800 + EUR 1'200) complessivi,

di cui EUR 45'100 recuperati e sequestrati, prelevandone il controvalore in

banconote autentiche, in parte consegnate a AC 1 per sé e per AC 3 e in parte,

per complessivi EUR 21'275 almeno

(EUR 75 + EUR 20'000 + EUR 1'200), trattenute

per sé stesso,

ritenuto che AC 2 ha consumato l'importo di circa

EUR 12'000 ed ha restituito la somma di EUR 9'300, in banconote autentiche, ancora in suo

possesso,

ritenuto altresì che AC 2, nell’ambito di normali

operazioni di cambio, ha consegnato alcune delle banconote contraffatte

presenti nella cassa della Banca a suoi colleghi di lavoro, che le hanno

riportate in banca dopo averne scoperto la contraffazione;

Considerandi

II. AC 2

2.

appropriazione

indebita, ripetuta

per essersi

nelle

circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1,

per

procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

agendo con

la complicità di AC 1,

ripetutamente appropriato di cose mobili altrui

che gli erano affidate, e meglio per essersi

in qualità di responsabile della cassa o comunque

di collaboratore di PC 1 con autonomia gestionale sulla cassa,

previa immissione nella piccola cassa

rispettivamente nella cassa 1 dell'importo di EUR 45'150 almeno in banconote

contraffatte da EUR 50 cadauna, banconote consegnategli a tale scopo da AC 1

che le aveva a sua volta ricevute da AC 3,

appropriato del corrispondente controvalore in

banconote autentiche, prelevando queste ultime dalla cassa, consegnandole in

parte a AC 1 per sé e per AC 3 e trattenendole in parte (EUR 21'275 almeno)

per sé stesso;

III. AC 1

3.

complicità

in appropriazione indebita, ripetuta

per avere

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub.

1.

e 2,

per procacciare a sé e ad altri un indebito

profitto,

prestato aiuto al collega AC 2 nel commettere

un'appropriazione indebita in danno della comune datrice di lavoro PC 1, e

meglio per avere

preso in consegna da AC 3 EUR 47'750 in banconote contraffatte da EUR 50

cadauna e consegnato le stesse, come da accordi già intercorsi, al collega AC 2,

responsabile della cassa presso la Banca o comunque avente potere gestionale autonomo sulla cassa,

sapendo che AC 2 avrebbe proceduto ad un cambio

di taglio immettendo nella cassa della Banca le banconote contraffatte e

prelevandone il controvalore in banconote autentiche, operazioni effettivamente

eseguite per almeno EUR 45'150 complessivi,

ricevendo poi da AC 2 l'importo complessivo di

EUR 23'875 in banconote

autentiche, consegnandole in parte a AC 3 e trattenendole in parte per sé

realizzando un profitto personale di EUR 75 e CHF 2'400.-;

IV. AC 3

4.

ricettazione

per avere

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub.

1, 2 e 3,

acquistato o ricevuto in dono cose che sapeva o

doveva presumere ottenute da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, e

meglio per avere

previa consegna di complessivi EUR 47'750 in banconote contraffatte da EUR 50

cadauna, da lui ricevute da persona

non meglio identificata (tale __________), a AC 1,

ch'egli sapeva lavorare in banca, affinché provasse a cambiarle rispettivamente

effettuasse un cambio di taglio presso la PC 1,

ricevuto, tramite AC 1, EUR 20'000 e CHF 3'500.--

in banconote autentiche, sapendo o comunque prendendo in considerazione ed

accettando che le stesse erano state ottenute illecitamente, rispettivamente

costituivano il controvalore di atti illeciti commessi in danno del patrimonio

della PC 1 da AC 1 e dal suo collega AC 2, segnatamente mediante operazioni

destinate a cambiare in banca le banconote contraffatte,

ritenuto che AC 3 avrebbe consegnato tali importi

a __________, ottenendo da quest'ultimo un compenso personale di EUR 2'000 e

CHF 200.--;

fatti avvenuti nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art.

242.

cpv. 1 CP, art. 138 Cifra 1 CP, art. 160 Cifra 1 CP; richiamato l’art. 25

CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 63/2005 dell'11 maggio 2005, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1.

§ L'accusato AC

2, assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. dr. DUF 2.

§ L'accusato AC

3, assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 3.

§ La parte civile

PC 1, rappresentata dall'avv. RC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 13.00.

E' pervenuta alla Corte:

- lettera

23.

maggio 2006 della PC 1, contenente le richieste di Parte civile.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma integrale

dell’atto d’accusa compresa l’eventuale modifica dovuta alle accuse

subordinate.

Per il AC

3.

chiede la revoca della sospensione condizionale concessa per il precedente

reato, la condanna a dieci mesi di detenzione sospesi condizionalmente e la sua

effettiva espulsione dalla Svizzera per un periodo di tre anni.

Per il AC

1.

e il AC 2 postula la condanna a dieci mesi di detenzione da porsi al

beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni.

Conclude

chiedendo la confisca delle monete contraffatte e il mantenimento del sequestro

conservativo sulle prestazioni di libero passaggio del AC 2 e del AC 1 come

risarcimento compensativo.

§ L'avv. RC 1, rappr. PC, il quale si associa alla

pubblica accusa riguardo alla tematica del libero passaggio e dei fondi

previdenziali e a quanto detto in fatto e in diritto, chiedendo che vengano

accolte le pretese civili esposte nella raccomandata consegnata al Presidente.

§ Il Difensore di AC 3, avv. DUF 3, il quale pone in risalto

la personalità del suo assistito, che da anni ha il vizio del gioco,

dipingendolo come uno dei più disperati tra i disperati.

Contesta

il reato di messa in circolazione di monete false e quello di ricettazione,

postulando in via principale il proscioglimento del proprio patrocinato e in

via subordinata che venga considerata l’ipotesi di reato meno grave. Chiede

inoltre che la pena venga condizionalmente sospesa e che l’entità sia tale da

non consentire la revoca della sospensione condizionale relativa al precedente

giudizio 2004, ma da permettere invece di emanare un formale ammonimento.

Ritenuto il grado di scolarizzazione minimo del AC 3 e la sua situazione di

perenne dipendenza dal denaro, chiede che sia presa in considerazione la

scemata responsabilità. Si oppone infine all’espulsione, mentre non contesta le

richieste della parte civile e la proroga del periodo di prova.

§ Il Difensore di AC 1, avv. DUF 1,

il quale contesta il reato di messa in circolazione di monete false e quello di

complicità in appropriazione indebita, chiedendo il proscioglimento del proprio

assistito da tali capi di imputazione. Riguardo alla commisurazione della pena

fa presente che il suo patrocinato ha prestato la sua collaborazione, ha agito

per motivi onorevoli, risulta incensurato e si dimostra sinceramente pentito.

Inoltre, chiede che l’ordine di sequestro relativo alla prestazione di libero passaggio

venga revocato.

§ Il Difensore di AC 2, avv. DUF 2, il quale non contesta i capi

d’accusa e pone in risalto nell’ambito della commisurazione della pena

l’esistenza di elementi favorevoli al compimento del reato, in particolare i

requisiti professionali del proprio assistito che dimostrano che non ha mai

ricevuto quale cassiere una formazione adeguata; inoltre, chiede che venga

preso in considerazione il fatto che il suo patrocinato ha collaborato,

fornendo agli inquirenti indicazioni precise che hanno permesso di recuperare

gran parte delle monete false. Chiede infine che si tenga conto del sincero

pentimento e del comportamento tenuto dopo la perpetrazione del reato, che si

caratterizza per l’impegno sul piano familiare. Chiede quindi la massima riduzione

della pena condizionalmente sospesa, la diminuzione del periodo di prova, che

venga tenuto conto del carcere preventivo sofferto e non si oppone al rinvio al

foro civile.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

messa in

circolazione di monete false, ripetuta

per

avere, a __________,

nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,

agendo in correità con AC 2, AC 3 e una quarta

persona non meglio identificata, in tre occasioni,

messo in circolazione banconote da 50 euro

contraffatte per complessivi Euro 47'750?

1.1.1

Trattasi

invece di importazione, acquisto e deposito di monete false?

1.2

complicità

in appropriazione indebita, ripetuta

per

avere, a __________,

nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,

per procacciare a sé e ad altri indebito

profitto,

aiutato AC 2 nel commettere l’appropriazione

indebita

di Euro 45'150 ai danni della PC 1?

E meglio

come descritto nell’atto di accusa.

2.

Sussistono

attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve

subire:

4.1

la

confisca?

4.2

e/o il

sequestro compensativo di quanto in sequestro?

5.

Deve

essere condannato al pagamento dell’indennità richiesta dalla parte civile?

B. AC 2

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

messa in

circolazione di monete false, ripetuta

per

avere, a __________,

nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,

agendo in correità con AC 1, AC 3 e una quarta

persona non meglio identificata, in tre occasioni,

messo in circolazione banconote da 50 euro

contraffatte per complessivi Euro 47'750?

1.1.1

Trattasi

invece di importazione, acquisto e deposito di monete false?

1.2

appropriazione

indebita, ripetuta

per

essersi, a __________,

nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,

a scopo di indebito profitto, nella sua veste di

responsabile della cassa o comunque di collaboratore di PC 1, agendo con

l’aiuto di AC 1,

indebitamente appropriato, previa immissione in

cassa di Euro 45’150 in banconote contraffatte, del corrispettivo in banconote

autentiche?

E meglio

come descritto nell’atto di accusa.

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.

Deve subire:

3.1

la confisca?

3.2

e/o il

sequestro conservativo di quanto in sequestro?

4.

Deve

essere condannato al pagamento dell’indennità richiesta dalla parte civile?

C. AC 3

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

messa in

circolazione di monete false, ripetuta

per

avere, a __________,

nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,

agendo in correità con AC 1, AC 2 e una quarta

persona non meglio identificata, in tre occasioni,

messo in circolazione banconote da 50 euro

contraffatte per complessivi Euro 47'750?

1.1.1

Trattasi

invece di importazione, acquisto e deposito di monete false?

1.2

ricettazione

per

avere, a __________,

nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,

ricevuto da AC 1, previa consegna di Euro 47'750

in banconote contraffatte, Euro 20'000 e fr. 3'500.-, sapendo o dovendo

presumere trattarsi di provento di reato?

1.2.1

Trattasi

invece di riciclaggio di denaro?

E meglio

come descritto nell’atto di accusa.

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1

privativa

della libertà?

2.2

accessoria

dell’espulsione?

3.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 3 mesi di

detenzione inflittagli in data 26.1.2004 dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino?

4.

Deve

subire la confisca di quanto in sequestro?

5.

Deve

essere condannato al pagamento dell’indennità richiesta dalla parte civile?

Considerato, in fatto ed in

diritto

1.

AC 1, incensurato, cittadino svizzero, è nato a __________ il __________.

Ha sempre lavorato come funzionario di banca, e dall’inizio del 1999 svolge la

propria attività presso la PC 1 a __________ quale collaboratore per il settore

back office titoli. Dopo i fatti in rassegna è stato licenziato, per il che

oggi afferma di essere disoccupato. Prima del licenziamento la situazione

economica del AC 1 era apparentemente priva di problemi: allo stipendio lordo

mensile di circa fr. 7'000.- poteva cumulare i bonus annuali, tipici del

settore bancario, senza contare il salario della moglie __________, sposata nel

2004, impiegata come cameriera per circa fr. 4'000.- mensili lordi. Ciò

nonostante, a carico dell’accusato risultano due attestati di carenza beni per

complessivi ca. 23'000.- (AI 29), cosa che al dibattimento egli ha spiegato,

almeno indirettamente, con il fatto di essere stato “malato di slot machines”,

ovvero con la frequentazione di bar (nel periodo in cui vi furono le slot

machines) e dei vari Casinò per giocare.

2.

AC 3, cittadino italiano, nato il __________, è cresciuto in __________

e ha sempre lavorato nell’ambito della ristorazione, sia nel suo paese natio

che quando si è trasferito all’estero. Per un certo periodo avrebbe inoltre

esercitato l’attività di commerciante nel settore dell’abbigliamento, ma senza

successo, ed anzi indebitandosi. Da circa un anno e mezzo egli sarebbe però

disoccupato e non percepirebbe alcuna indennità. Per sopravivere svolgerebbe

alcuni piccoli lavori per amici e conoscenti, mentre la moglie lavorerebbe

alcune ore alla settimana in un locale notturno. Egli è infatti sposato, in

quarte nozze, con una cittadina __________ da cui ha avuto una figlia, che al

momento ha 2 anni e mezzo.

Come si evince dall’estratto del casellario

giudiziale italiano (AI 73), a suo carico figurano ben 12 precedenti penali per

emissione di assegni a vuoto ed uno per partecipazione a giochi d’azzardo. In

Svizzera egli è inoltre stato condannato con decreto d’accusa 26 gennaio 2004

alla pena di 3 mesi di detenzione sospesi per appropriazione indebita e grave

infrazione alle norme della circolazione.

Anch’egli vittima del demone del gioco, avrebbe

una situazione economica disastrosa. Solo i gravi problemi di salute nel

frattempo insorti, l’avrebbero trattenuto dal continuare a giocare, essendo per

lui difficile rimanere in piedi per lungo tempo,.

3.

AC 2 ha rinunciato alla motivazione del presente giudizio. Nato nel __________,

ha svolto la formazione di impiegato di commercio a __________, quindi ha

lavorato nel settore bancario. Presso PC 1 svolgeva, all’epoca dei fatti,

(anche) la funzione di cassiere, pur senza avere seguito la specifica

formazione. Afferma di avere avuto temporanee difficoltà economiche, per

essersi assunto l’onere del mutuo ipotecario dei genitori.

4.

Il 14 febbraio 2005 la direzione di PC 1 ha segnalato al Ministero Pubblico,

per il tramite del suo legale, il rinvenimento nelle proprie casse dell’importo

di ca. Euro 45'000 in banconote false da Euro 50.-. Le indagini effettuate

all’interno dell’istituto avrebbero comprovato la partecipazione di AC 2 e AC 1

nelle operazioni che avevano portato all’entrata in cassa delle banconote

contraffatte.

AC 1 è stato interrogato dagli inquirenti il 22

febbraio 2005 e quindi arrestato, mentre che AC 2 è stato arrestato il giorno

successivo. Entrambi sono rimasti in carcerazione preventiva sino al 3 marzo

2005.

Dopo avere inizialmente negato di aver saputo

trattarsi di banconote contraffatte, AC 1 ha ammesso le proprie responsabilità,

chiamando in causa il AC 2 e indicando in AC 3 la persona che gli aveva

consegnato i soldi falsi. Contestategli le risultanze dell’indagine, anche AC 2

ha ammesso la propria partecipazione, confermando in sostanza quanto dichiarato

da AC 1.

Ne è perciò conseguita l’emissione di un ordine

di arresto nei confronti di AC 3, fermato il 9 marzo 2005 mentre entrava in

Svizzera dal valico di __________.

Mantenuto in carcerazione preventiva sino al 17

marzo 2005, anche il AC 3, vinta l’iniziale reticenza, ha ammesso i fatti

imputatigli confermando la versione fornita dai due coimputati.

5.

Secondo quando dichiarato dagli accusati, nel periodo novembre -

dicembre 2004 AC 1 è stato avvicinato dal AC 3, che conosceva da anni (e con

cui aveva una certa confidenza, tanto da avergli fatto alcuni prestiti di

denaro) per aver abitualmente frequentato il bar in cui lo stesso lavorava.

AC 3, in buona sostanza, ben sapendo che AC 1

lavorava in banca, gli ha chiesto di far controllare 2 o 3 banconote false da

50.

Euro dagli apparecchi automatici di controllo e conteggio in uso negli

istituti di credito (cfr. in RPG AI 34: verbale AC 1 25 febbraio 2005 avanti al

PP, pag. 1). AC 1 ha acconsentito, ed ha perciò portato le banconote false al

suo amico e collega AC 2 che, contrariamente a lui, aveva accesso alla cassa,

affinché le sottoponesse a verifica nell’apparecchio di controllo della banca,

così da stabilire se lo stesso era in grado di rilevarne la contraffazione. Ciò

che AC 2 ha fatto.

Contro ogni previsione, vista in specie la non

eccelsa qualità della falsificazione, facilmente rilevabile ad occhio nudo nel

confronto con una banconota autentica, l’apparecchio di PC 1 non ha

riconosciuto la contraffazione delle banconote. Ciò ha fornito alle persone

coinvolte nella vicenda l’erroneo convincimento della capacità di questi falsi

di superare il controllo effettuato dall’apparecchio, quando invece -è in

seguito emerso- era accaduto che all’atto della verifica effettuata dal AC 2

(così come quando in seguito verranno immessi in cassa, a due riprese, gli

ingenti quantitativi di banconote false) l’operatore, ovvero il AC 2, per

imperizia non aveva abilitato sull’apparecchio la specifica funzione di

controllo magnetico che andava inserita per il controllo degli Euro.

Le tre banconote false da 50 Euro, così accettate

dalla macchina, sono state immesse in cassa dal AC 2 e cambiate con banconote

autentiche (verbale 3 marzo 2005 cfr. AC 2 – AC 1, classificatore AI 51-74,

verbale n. 10, pag. 1). Due di questi falsi sono quindi stati travasati nella

“piccola cassa” della banca (un fondo cassa ad esclusivo uso interno, in specie

per il rimborso delle spese professionali del personale), mentre che della

terza banconota si sono perse le tracce (verbale citato, pag. 1 e 2).

6.

Messo al corrente dell’esito della verifica da AC 1, AC 3 gli ha

segnalato la possibilità di disporre di ulteriori banconote simili, e questo,

ovviamente, non ai fini dell’effettuazione di altri controlli, ma per

effettuare il cambio con banconote autentiche della cassa della banca..

AC 3, per sua parte, poteva disporre di queste

banconote per il tramite di una quarta persona, tale “__________”, napoletano,

che l’aveva avvicinato una notte fuori dal Casinò di Campione per proporgli di

cambiare degli Euro falsi (in RPG AI 56, verbale 11 marzo 2005 di AC 3, pag.

1).

Ne sono seguiti ulteriori contatti tra il AC 1 e

il AC 3, alla fine dei quali si è raggiunto l’accordo per effettuare il cambio

in banca di un’ingente partita di banconote false da Euro 50.- con banconote da

Euro 500.- provenienti dalla cassa di PC 1.

Così ha descritto il AC 1 questa fase delle

trattative, protrattesi per un certo tempo (in AI 34: verbale AC 1 25 febbraio

2005.

avanti al PP, pag. 2):

" ...io

riportai a AC 3 l’esito della verifica fatta da AC 2. AC 3 mi disse che poteva

avere altre banconote simili. Io mi limitai a dire che ne avremmo se del caso poi

parlato; in effetti avevo un certo timore ad entrare in questi affari. (...)

Successivamente AC 2 mi ha invece incitato a prendere contatto con AC 3. AC 2

era interessato alla possibilità di entrare in questo tipo di affare, perché

pensava di guadagnarci. Da parte mia ero più scettico, anche perché pur avendo

anch’io fatto qualche pensiero di guadagnarci qualcosa, non volevo rischiare di

perdere quanto costruito con il lavoro. In effetti io avevo un buon salario e

un ottimo rapporto con i miei superiori. Fatto sta che ad un certo punto ho

chiamato AC 3. Inizialmente non l’ho trovato, fin che è stato lui a

contattarmi, dicendomi che aveva a disposizione circa Euro 50'000.-.

In effetti AC 3 venne a casa mia, con un’altra

persona, che mi

ha presentato come suo amico, portandomi una

somma di Euro 40'000.-. Devo dire che, sapendo dell’arrivo di AC 3, io ne avevo

parlato già con AC 2, il quale mi aveva detto di essere disposto a fare

l’operazione di cambio di taglio in cambio di Euro 20'000.-. Rammento che AC 2

mi disse che il rischio maggiore era il suo per cui voleva una percentuale

importante.

Quando dissi a AC 3 e al suo accompagnatore che AC

2.

pretendeva Euro 20mila, l’accompagnatore di AC 3 mi minacciò dicendomi che

così non ci si poteva comportare e che loro non avevano paura della Svizzera.

Allora io dissi loro di uscire da casa mia, dopo di che me ne andai a lavorare.

Poco dopo venni raggiunto telefonicamente da AC 3, che mi chiese di fare

l’operazione alle nostre condizioni."

7.

Raggiunto l’accordo sui termini della questione -cambio di Euro

40'000.- in banconote false da 50 con il controvalore in banconote autentiche

da 500.- provenienti dalla cassa della banca- e soprattutto sulle modalità di

spartizione del maltolto –Euro 20'000.- per AC 2 (e AC 1) e Euro 20'000.- per AC

3.

e il misterioso quarto uomo “__________”- l’operazione è stata effettuata in

pochi minuti.

AC 3 ha incontrato AC 1 presso l’autosilo di via

Balestra a __________ e gli ha consegnato il denaro falso. AC 1 lo ha

immediatamente consegnato al AC 2, che dopo una quindicina di minuti gli ha

rimesso Euro 20'000.- in banconote da 500.- da consegnare al AC 3, ciò che il AC

1.

ha fatto immediatamente, fuori dalla banca (verbale di AC 1 citato, pag. 3).

8.

Si è quindi stabilito di procedere in tempi brevi ad una seconda

operazione secondo le medesime modalità, cosa avvenuta il 4 febbraio 2005, due

giorni dopo il primo cambio (verbale di AC 1 citato, pag. 3):

" Il

giorno successivo, o la sera stessa, AC 3 mi ha ritelefonato, dicendomi di

disporre ancora di altri Euro 7'600.- in banconote false. Mi chiese di

procedere al cambio di taglio come il giorno precedente ed alle stesse

condizioni. Ciò significava che gli avrei dovuto dare Euro 3'800.- in banconote

buone, La sera stessa chiamai AC 2, il quale fu d’accordo di procedere. In

effetti il giorno seguente ricevetti da AC 3 le banconote false, sotto la

banca, e le consegnai a AC 2, il quale mi diede Euro 3'800.- da consegnare a AC

3, cosa che io feci la sera stessa."

9.

Per la partecipazione a questa vicenda AC 1 ha ricevuto da AC 2 la

metà del controvalore delle prime 3 banconote false cambiate per prova (verbale

di confronto AC 2 – AC 1, citato, pag. 1).

Dal cambio di Euro 40'000.- falsi con altrettanti

buoni provenienti dalla cassa della banca egli non ha di contro ricevuto nulla,

mentre che AC 2 gli avrebbe consegnato Euro 2'000.- in banconote false.

Inoltre, egli avrebbe approfittato della consegna da lui fatta al AC 3 di Euro

3'800.- autentici, provenienti dal secondo cambio di Euro 7'600.- fatto dal AC

2.

in banca, per trattenere per sé fr. 1'900.- in parziale compensazione di

quanto il AC 3 gli doveva per pregressi prestiti (in AI 34, verbale 28 febbraio

2005.

AC 1, pag. 2).

AC 1 ha quindi tentato di utilizzare due delle

banconote false in suo possesso in un esercizio pubblico, ma in quell’occasione

il destinatario si è accorto della falsità delle banconote (cfr. AI 1) ragione

per cui il AC 1 si è liberato di altri due falsi che aveva con sé, mentre che

tutti gli altri falsi in suo possesso sono stati da lui distrutti, presente un

amico che ha potuto confermare la circostanza agli inquirenti (in AI 34,

verbale 28 febbraio 2005 di AC 3).

10.

Secondo l’art. 242 cpv. 1 CP chiunque mette in circolazione come

genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti o

alterati è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione. La

fattispecie di messa in circolazione di monete false è realizzata da qualunque

comportamento mediante il quale denaro falso viene immesso in circolo come

autentico, ragione per cui ne consegue che chi trasmette denaro (falso) come

falso può commettere il reato in rassegna solo se partecipa, correo o complice,

al reato di colui che effettivamente mette in circolazione questo denaro come

autentico (DTF 123 IV 9; Trechsel, Kurzkommentar, 2. edizione, n.

2.

ad art. 242 CP; Lentjes Meili, Basler Kommentar, n. 19-21 ad art. 242

CP). Diversamente, ovvero qualora chi trasmette denaro falso senza pretendere

che sia vero (la cosiddetta consegna o vendita ad un “iniziato”) non partecipa

al successivo reato di messa in circolazione, siffatto autore si rende

colpevole solamente del diverso reato di importazione, acquisto e deposito di

monete false, sanzionato dall’art. 244 CP (DTF 123 IV 9).

11.

Secondo la Corte non vi è dubbio che AC 1 (come tutti gli altri

personaggi coinvolti) debba essere condannato siccome autore colpevole di messa

in circolazione di monete false giusta l’art. 242 cpv. 1 CP commessa in

correità con altre persone.

Dalla fattispecie in rassegna risulta in effetti,

nelle valutazioni della Corte, che egli non si è limitato (in tale ipotesi in

correità con il solo AC 2, che avrebbe messo a disposizione i mezzi per il

pagamento) ad “acquistare” dal duo AC 3 – “__________” le banconote false, ma

che invece, al contrario, ha partecipato ad un disegno più ampio, il cui scopo

ultimo, comune a tutti i partecipanti, era sin dall’inizio quello della messa

in circolazione dei falsi spacciandoli per autentici.

La prova migliore di questa tesi (e perciò

dell’erroneità di quella difensiva di un AC 1 che partecipa solo all’acquisto

dei falsi, lasciando a AC 2 di commettere da solo il successivo reato di messa

in circolazione) è data dal fatto che sin dall’inizio, e lo dimostra il test

effettuato a novembre – dicembre 2004 con il campione di 3 banconote, era

chiaro per tutti i partecipanti che l’operazione poteva essere effettuata solo

alla precisa condizione che i falsi fossero riusciti ad ingannare l’apparecchio

di verifica presente in banca, e questo per il semplice motivo che il denaro

falso doveva essere immesso in circolazione proprio in banca, ed il profitto

ottenuto quindi prelevando dalla cassa della stessa il medesimo importo in

denaro autentico. Vanno in questo senso anche le dichiarazioni del AC 2 circa

il contenuto dei suoi accordi con il AC 1 (verbale AC 2 1° marzo 2005, in AI

34, pag. 2):

" Lì,

visti i miei problemi finanziari, ho cominciato a pensare che forse si poteva

combinare di fare entrare in banca delle banconote false, togliendo dalla cassa

il controvalore in banconote autentiche. Di questa cosa ne ho parlato più volte

con il ed alla fine ho deciso di accettare le banconote false e procedere con

il cambio con quelle vere."

Analogo nel senso, ma più dettagliato, il tenore

delle dichiarazioni rilasciate in occasione del verbale di confronto AC 2 – AC

1.

(verbale n. 10, pag. 2):

" Successivamente

a questa “prova” AC 1 mi disse che questo suo conoscente o amico disponeva di

altre banconote e che era interessato a cambiarle in banca. AC 1 mi disse pure

che questa persona era disposta ad ottenere, in banconote autentiche, solo una

percentuale delle banconote false che avrebbe portato in banca. Se non erro mi

venne detto che questa persona chiedeva il 40% dell’importo. Restava un 60% da

suddividere tra me e AC 1. Io non ho, inizialmente, chiesto una percentuale

precisa per partecipare all’operazione. AC 1 mi aveva però lasciato capire che

io avrei avuto la parte più grande di questo 60% in quanto, come cassiere, il

mio rischio era maggiore."

Anche dalla parte di AC 3 e “__________”, per

quanto risulta dalle dichiarazioni di AC 3 (in AI 56, verbale 11 marzo 2005,

pag. 1, 2, 3):

" ...allora

lui mi chiese se conoscevo qualcuno che potesse cambiarle. Io ho pensato di

rivolgermi a AC 1 che sapevo essere impiegato di banca (...) ...gli ho

consegnato le due banconote false dicendogli se poteva farle controllare da

qualcuno in banca e se vi era eventualmente la possibilità di cambiarle con

denaro autentico (...) Io non ho mai avuto a che fare in prima persona con le

banconote false. Io mi sono limitato a cercare qualcuno che le accettasse e le

mettesse in circolazione."

puntualmente confermate avanti al Procuratore

Pubblico (verbale 16 marzo 2005, verbale n. 16, pag. 2):

" ...siamo

tornati al bar del Casinò e discutendo ancora della questione, dietro sua

sollecitazione su chi avesse potuto verificare la possibilità di smerciare

queste banconote in Svizzera, io gli dissi di conoscere una persona che

lavorava in banca. __________ fu d’accordo di provare con questa persona e a

tale scopo mi diede un paio di banconote, che io ho poi consegnato a AC 1 ,

dicendo a quest’ultimo che se la cosa funzionava conoscevo una persona che

aveva a disposizione un certo importo di queste banconote. So che AC 1 a sua

volta avrebbe dovuto consegnarle ad un suo collega che lavorava in cassa. AC 1

mi disse in seguito che il suo collega aveva detto che si poteva procedere ed

era disponibile a cambiare queste banconote. Da qui è partito tutto."

Vi è perciò, lo si ripete, un unico disegno,

comune a tutti i partecipanti che agiscono secondo i rispettivi ruoli,

finalizzato al conseguimento di un illecito profitto mediante l’immissione

nella cassa della banca di denaro falso con contestuale estrazione del

controvalore in denaro autentico. E’ di contro capzioso il tentativo di

scindere l’operazione in due fasi distinte (prima la vendita dei falsi da AC 3

e __________ a AC 2, poi, in un secondo tempo, la messa in circolazione da

parte del solo AC 2), come vorrebbe la difesa di AC 1, proprio per il predetto

motivo di avere condizionato l’intera operazione alla fattibilità

dell’immissione in cassa dei falsi (previo superamento dei controlli da parte

dell’apposita macchina) e alla contestuale estrazione del denaro autentico, il

che però concretizza già la fattispecie di messa in circolazione, correttamente

ascritta dal PP agli accusati.

Pretendere a questo punto, come ha fatto la

difesa di AC 1, che l’immissione nella cassa della banca non costituisca ancora

una situazione di messa in circolazione ai sensi dell’art. 242 cpv. 1 CP è

affermazione che non merita diffusa confutazione, risultando concettualmente il

contrario dal semplice assunto per cui le banche sono addirittura la sorgente

del denaro circolante, pertanto fonte privilegiata della fattispecie di messa

in circolazione. Inutile a questo punto argomentare con la natura di banca

privata dell’istituto in questione, e perciò con la limitata accessibilità

della cassa, in ogni caso, per sua stessa funzione, destinata a far circolare

denaro contante (in tal senso: Lentjes Meili, opera citata, n. 10-12 ad

art. 242 CP).

12.

Così qualificata in diritto la natura dell’illecita operazione posta

in atto, la Corte rileva che il AC 1 non ha sollevato la questione a sapere se

egli potesse essere considerato, per il suo ruolo meno fondamentale, un

complice invece che un correo.

A giusta ragione, atteso che egli agli occhi

della Corte è in effetti correo, seppure con un ruolo meno significativo

rispetto ad altri, e non solo complice.

Balza in effetti all’occhio che il misterioso “__________”

e AC 2 non possono, con ogni evidenza, essere altro che dei correi, atteso che

i rispettivi ruoli -l’uno ci mette le banconote false, l’altro ha accesso alla

cassa per effettuare l’operazione di cambio- sono assolutamente imprescindibili

per la consumazione del reato.

Altrettanto chiaro è che AC 3 e AC 1 hanno svolto

un ruolo di minore importanza, anche se sarebbe ingiustamente riduttivo

ritenere che essi abbiano solo fatto da tramite, e che siano perciò dei

semplici passacarte. Vero è invece che essi hanno contribuito alla

realizzazione del disegno criminoso, partito dal __________, in primo luogo con

il reperimento delle altre persone con cui concretizzare il progetto. AC 3 ha

“trovato” il AC 1, e questi ha contribuito in maniera determinante alla messa

in circolazione delle false banconote da 50.- Euro individuando nel AC 2, fino

a quel momento ignaro di tutto, la persona adatta e nella posizione di

effettuare il cambio, e formulando quindi al suo indirizzo la proposta

dell’illecito, determinandolo così ad accettare (dichiara AC 2, verbale n. 10,

pag. 4: “Il fatto che la cosa sia stata inizialmente proposta dall’amico e

collega AC 1 può aver giocato un ruolo”). Appare quindi chiaro che chi

reperisce un correo e gli propone il disegno criminoso non può per sua parte

essere un semplice complice. Oltre a procurare la disponibilità del AC 2, AC 1

ha funto da tramite nelle trattative interne al gruppo, avvenute a distanza tra

“__________” e AC 2, ed in specie ha partecipato a tutte le operazioni di messa

in circolazione di banconote contraffatte, prendendo in consegna i falsi dal AC

3, portandoli in banca al AC 2, ed ha inoltre preso in consegna la parte di

denaro autentico prelevato dalla cassa spettante a “__________” e AC 3,

consegnandola al AC 3. Il tutto, per ritenere AC 1 correo, e non complice del

reato in rassegna.

Al proposito, non deve trarre in inganno la

pochezza dell’indebito profitto da lui conseguito (75.- Euro autentici dal

cambio di prova, 2'000.- Euro falsi ricevuti da AC 2 dalla seconda operazione

di cambio). Si tratta in effetti del risultato di situazioni contingenti, e non

dell’espressione della volontà degli autori. Vero è infatti che esisteva un

accordo di massima di spartizione a metà tra chi avrebbe effettuato il cambio (AC

2.

e AC 1) e chi procurava il denaro falso (“__________” e AC 3), laddove poi

nei rapporti interni ogni coppia avrebbe provveduto autonomamente alla

spartizione interna. E nei rapporti tra AC 2 e AC 1 non era di certo previsto

che quest’ultimo dovesse ricevere solo un pourboire. Si rinvia sul tema al

passaggio già trascritto poc’anzi, estratto dal verbale a confronto dei due (verbale

n. 10, pag. 2):

" Restava

un 60% da suddividere tra me e AC 1. Io non ho, inizialmente, chiesto una percentuale

precisa per partecipare all’operazione. AC 1 mi aveva però lasciato capire che

io avrei avuto la parte più grande di questo 60% in quanto, come cassiere, il

mio rischio era maggiore."

AC 1 in quel verbale conferma le parole del

correo e fornisce ulteriori spiegazioni sul tema della sua retribuzione (pag.

2):

" Confermo

quanto dichiarato da AC 2, ricordando però che in occasione della visita a casa

mia di AC 3 e del suo conoscente sono stato minacciato nel senso di limitare le

nostre richieste. Proprio per questo motivo io ho consegnato integralmente

l’importo di Euro 20'000.- a AC 3 e non ho chiesto a AC 2 di darmi una parte

della restante somma di Euro 20'000.- che egli aveva prelevato."

Vi è pertanto timore di AC 1 nei confronti di AC

3.

e soprattutto dello sconosciuto accompagnatore, e forse anche nei confronti

del AC 2, ma è comunque chiaro che se AC 1 non riceve una fetta maggiore del

maltolto non è perché non la ritenga dovuta in ragione del suo ruolo, ma è

conseguenza di circostanze particolari (cfr. anche il suo prefato verbale 25

febbraio 2005 avanti al PP, pag. 2: “AC 2 era interessato alla possibilità

di entrare in questo tipo di affare, perché pensava di guadagnarci. Da parte

mia ero più scettico, anche perché pur avendo anch’io fatto qualche pensiero di

guadagnarci qualcosa, non volevo rischiare di perdere quanto costruito con il

lavoro”; pag. 3: “Non ho chiesto nulla per me, perché dopo aver ricevuto

le minacce, volevo avere a che fare il meno possibile con questa storia.”).

Volendo fare un paragone cinematografico, AC 1

nella circostanza assomiglia vagamente al pensionato, cliente del medesimo bar,

che i perfidi quattro amici di “Amici miei” fanno partecipare a finte notturne scorribande criminose, e

che di seguito deve assistere, senza nulla ricevere (ma non perché ne manchi il

desiderio), alla spartizione di favolosi finti bottini (anch’essi in banconote

false).

13.

E’ incontrovertibile che AC 2, prelevando in più occasioni dalla

cassa n. 1 di PC 1, a lui affidata, il controvalore del denaro falso immesso,

ha ripetutamente commesso il reato di appropriazione indebita.

Facendogli difetto il requisito dell’affidamento,

AC 1 non può avere partecipato a questo reato in qualità di correo. Egli,

nondimeno, vi ha partecipato laddove ha individuato nel AC 2 la persona alla

quale proporre questo disegno criminoso, prevedente fin dall’inizio di

“cambiare” il denaro con quello della banca, di cui ci si sarebbe perciò

necessariamente appropriati senza motivo e senza diritto, e laddove,

concretamente, gli ha consegnato il denaro falso da immettere in cassa in

sostituzione di quello autentico, e per così occultare l’appropriazione

indebita, ed ha poi preso in consegna almeno parte del maltolto, portandola poi

all’esterno dell’istituto bancario per rimetterla ai sodali. A mente della

Corte è indubbio che siffatta consapevole partecipazione alla sottrazione di

denaro di pertinenza della datrice di lavoro PC 1 configuri complicità nella

ripetuta appropriazione indebita messa in atto dal AC 2, reato che concorre

idealmente con quello di messa in circolazione di monete false, dovendo

siffatta conclusione essere ammessa per analogia dall’ammissibilità del

concorso con il reato di truffa (Trechsel, opera citata, n. 4 ad art.

242.

CP).

14.

Secondo l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del

reo, tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare dei motivi a

delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali. Per l’art.

68.

cifra 1 CP, quando per uno o più atti l’autore incorre in più pene privative

della libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato

più grave, aumentandola in misura adeguata.

AC 1, quasi quarantenne ed incensurato, dovrebbe

avere raggiunto da tempo l’età della ragione, ma la fattispecie a giudizio è la

tangibile riprova del contrario. La sua vita anteriore appare priva di

particolari disagi o di situazioni anomale nell’ottica del presente episodio di

delinquenza, eccezion fatta per la radicata propensione al gioco. Deve in

effetti al gioco la sua situazione finanziaria non totalmente rassicurante (una

buona entrata mensile e qualche risparmio secondo il verbale 22 febbraio 2005,

pag. 1, nondimeno una situazione di formale carenza di beni per fr. 23'000.-

secondo l’AI 29), ed è il gioco l’apparente denominatore comune della sua

amicizia con il AC 3, dal quale è giunta la proposta di partecipare

all’illecito. Più che la gravità oggettiva dei reati commessi dal AC 1 -la

messa in circolazione di denaro falso è comunque un reato subdolo e grave appare

l’abuso di fiducia nei confronti della datrice di lavoro, che proprio non lo

meritava- colpisce nella fattispecie, in senso negativo, la facilità con cui il

AC 1, persona sino a quel momento onesta e priva di pressanti preoccupazioni

economiche, aderisce senza alcuna apparente resistenza alla prima proposta di

illecito, formulata oltretutto da un guitto (nel ruolo del bandito) come il AC

3, che gli prospetta di smerciare, nella banca per cui lavora da 6 anni, delle

banconote da 50 Euro tanto false che “anche un bambino si sarebbe accorto

che erano false” (verbale AC 3 11 marzo 2005, pag. 1, in: AI 56). Parrebbe

logico, a fronte di una simile proposta, l’immediato e definitivo rifiuto,

togliendo anche il saluto al AC 3. AC 1, invece, accetta di entrare in materia

e, dapprima, di effettuare almeno il test con l’apparecchio che in banca

verifica le banconote. Siffatta attitudine è invero sconcertante, specie nelle

circostanze date. Se letta in chiave negativa, consentirebbe di ritenere il AC

1.

totalmente privo di valori, rimasto onesto sino ai 40 anni solo perché

nessuno gli ha mai proposto prima un qualche affare poco pulito. Quando poi

l’apparecchio (per l’imperizia del AC 2) sembra confortare la tesi della bontà

di banconote false di bassa qualità, viene a cadere ogni residua riserva del AC

1, mosso a questo punto dal desiderio di guadagnare denaro facile (come lui

stesso ha ammesso), sia pure a danno della datrice di lavoro.

Messa in questi termini, l’attitudine del AC 1

appare sconsolante, e di sicura soggettiva gravità. La Corte ha però preferito

stemperare questo severo giudizio con la considerazione di una residua

immaturità e vulnerabilità del AC 1, indirettamente attestata anche dalla

propensione al gioco, conferendo perciò all’accaduto natura tutto sommato

episodica, ancorché preoccupante.

Dopo l’iniziale reticenza AC 1 ha comunque

pienamente confessato i fatti a giudizio, dichiarando al dibattimento di

essersene del tutto distanziato. Ha sofferto qualche giorno di carcere

preventivo ed è duramente segnato dalla perdita del posto di lavoro,

consapevole del fatto che gli sarà difficile trovare nuovamente spazio nel

settore bancario, al quale apparteneva. Considerando anche il ruolo secondario

avuto nella vicenda (seppure come correo), e che egli (anche se le aspettative

erano diverse) non ha tratto particolare beneficio economico dai reati, la

Corte ha ritenuto di non dovere esprimere una condanna eccessivamente severa,

riconoscendogli una colpa in definitiva minore di quella dei due coimputati.

La difesa ha invocato le attenuanti specifiche

dell’essere stato indotto in tentazione dalla condotta della vittima,

dell’avere agito per motivi onorevoli e del sincero pentimento.

Invero, l’invocazione delle prime due, espressa

in forma apodittica in corso d’arringa, esula, vista la fattispecie, dalle

capacità di comprensione della Corte, che riconosce così i propri limiti.

Sarà, se del caso, compito del difensore quello

di spiegare compiutamente all’autorità di ricorso come e perché le suddette

circostanze di attenuazione specifica di pena potrebbero attagliarsi alla

fattispecie data.

Quanto al sincero pentimento, la Corte ha già

riconosciuto poc’anzi (e ne farà un elemento di prognosi favorevole) che il AC

1.

ha preso coscienza dell’errore commesso e che anche al dibattimento si è

scusato per il grave errore commesso. Siffatto comportamento, che dovrebbe

essere la regola nel contesto di un procedimento giudiziario, non configura

però ancora l’invocata attenuante, mancando con ogni evidenza quello sforzo

particolare che il legislatore esige affinché si possa ammettere, valutazione

da effettuare con un certo rigore, il sincero pentimento.

Va perciò ricordato, in tal senso, che il AC 1

non ha immediatamente confessato il reato, ma ha invece concordato una versione

di comodo con il AC 2 e, a dispetto dell’evidenza, l’ha propinata in prima

battuta agli inquirenti (il che è verosimilmente la causa dei giorni di carcere

preventivo sofferti). Inoltre, tolte la confessione e le soggettive

dichiarazioni di rincrescimento, null’altro risulta essere stato fatto dal AC 1.

Egli, in particolare, nulla risulta avere intrapreso nei confronti della

datrice di lavoro danneggiata, né in forma di un almeno parziale risarcimento

(ed egli si è anzi opposto al discutibile provvedimento chiesto dall’istituto e

volto a bloccare i suoi averi previdenziali di secondo pilastro) e nemmeno in

forma di uno spontaneo riconoscimento del proprio debito (cfr. invece l’AI 59,

pag. 6, in cui egli si esprime in termini di “...eventuali impegni di risarcimento

per un importo maggiore, fatti firmare dalla banca ma apertamente viziati

quantomeno da errore...”), che non risulta in atti, tanto che la parte

civile ha dovuto instare al dibattimento per la sua formale condanna al

risarcimento.

Tanto basta per affermare l’inesistenza

dell’invocata attenuante.

Tenuto conto di tutte le circostanze, la Corte ha

ritenuto adeguata alla colpa del AC 1 la pena di 8 mesi di detenzione, con

computo del carcere preventivo sofferto, pena sospesa condizionalmente per due

anni, potendo essere senz’altro formulata una prognosi favorevole per

l’imputato.

15.

AC 2, autore colpevole di ripetuta messa in circolazione di monete

false e ripetuta appropriazione indebita, è condannato alla pena di 10 mesi di

detenzione sospesi per tre anni, con computo del carcere preventivo sofferto.

AC 3, reo di ripetuta messa in circolazione di

monete false e di ricettazione, è invece condannato alla pena di 9 mesi di

detenzione, con computo del carcere preventivo sofferto, e all’espulsione dalla

Svizzera per 3 anni, pene entrambe condizionalmente sospese per tre anni.

Nei confronti del AC 3, che ha pesantemente

delinquito nel periodo di prova, è inoltre revocata la sospensione condizionale

della pena di tre mesi di detenzione inflittagli il 26 gennaio 2004 dal

Ministero Pubblico.

16.

Le banconote false sequestrate devono essere confiscate, siccome

strumento di reato.

E’ invece ordinato il dissequestro delle

prestazioni di libero passaggio di AC 2 e AC 1.

17.

I tre condannati, in solido, sono inoltre tenuti a risarcire la

parte civile PC 1 del pregiudizio residuo, correttamente cifrato nel memoriale

presentato al dibattimento in fr. 43'647.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo

2005.

Per il richiesto risarcimento delle spese legali

non è di contro stata fornita alla Corte dalla parte civile alcuna possibilità

di verifica, ragione per cui la pretesa deve essere demandata al foro civile.

18.

La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese processuali sono a

carico dei condannati in solido, con ripartizione interna in ragione di 1/3

ciascuno.

Rispondendo A. per

AC 1 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1,

2, 4.2;

B. per AC 2

affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1, 3.2;

C. per AC

3.

affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.1, 1.2.1;

visti gli art. 18, 21, 25,

36, 41, 48, 50, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 69,

138.

cifra

1, 160 cifra 1, 242 cpv. 1, 244, 305 bis CP;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1

è autore colpevole di:

1.1

messa in

circolazione di monete false, ripetuta

per

avere, a __________,

nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,

agendo in correità con AC 2, AC 3 e una quarta

persona non meglio identificata, in tre occasioni,

messo in circolazione banconote da 50 euro

contraffatte per complessivi Euro 47'750;

1.2

complicità

in appropriazione indebita, ripetuta

per

avere, a __________,

nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,

per procacciare a sé e ad altri indebito

profitto,

aiutato AC 2 nel commettere l’appropriazione

indebita

di Euro 45'150 ai danni della PC 1;

e meglio

come descritto nell’atto di accusa.

2.

AC 2

è autore colpevole di:

2.1

messa in

circolazione di monete false, ripetuta

per

avere, a __________,

nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,

agendo in correità con AC 1, AC 3 e una quarta

persona non meglio identificata, in tre occasioni,

messo in circolazione banconote da 50 euro

contraffatte per complessivi Euro 47'750;

2.2

appropriazione

indebita, ripetuta

per

essersi, a __________,

nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,

a scopo di indebito profitto, nella sua veste di

responsabile della cassa o comunque di collaboratore di PC 1, agendo con

l’aiuto di AC 1, indebitamente appropriato, previa immissione in cassa di Euro

45’150 in banconote contraffatte, del corrispettivo in banconote autentiche;

e meglio

come descritto nell’atto di accusa.

3.

AC 3

è autore colpevole di:

3.1

messa in

circolazione di monete false, ripetuta

per

avere, a __________,

nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,

agendo in correità con AC 1, AC 2 e una quarta

persona non meglio identificata, in tre occasioni,

messo in circolazione banconote da 50 euro

contraffatte per complessivi Euro 47'750;

3.2

ricettazione

per

avere, a __________,

nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,

ricevuto da AC 1, previa consegna di Euro 47'750

in banconote contraffatte, Euro 20'000 e fr. 3'500.-,

sapendo o dovendo presumere trattarsi di provento

di reato;

e meglio

come descritto nell’atto di accusa.

4.

Di

conseguenza:

4.1

AC 1

è condannato:

4.1.1

alla pena di

8.

(otto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

4.1.2

l’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 anni.

4.2

AC 2

è condannato:

4.2.1

alla pena di

10.

(dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

4.2.2

l’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 3 anni.

4.3

AC 3

è condannato:

4.3.1

alla pena di

9.

(nove) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

4.3.2

all’espulsione

dalla Svizzera per il periodo di 3 anni;

4.3.3

l’esecuzione

delle pene detentiva e d’espulsione inflitte al condannato è condizionalmente

sospesa con un periodo di prova di 3 anni.

5.

AC 1, AC

2.

e AC 3 sono condannati a pagare, in solido, fr. 43'647.-- oltre interessi al

5% dal 1.3.2005 alla PC PC 1, che per il rimanente delle proprie pretese è

rinviata al foro civile.

6.

E’

revocata la sospensione condizionale della pena di 3 mesi di detenzione

inflitta a AC 3 in data 26.1.2004.

7.

E’

ordinata la confisca delle banconote contraffatte sequestrate.

8.

E’

ordinato il dissequestro delle prestazioni di libero passaggio di AC 2 e AC 1.

9.

La tassa

di giustizia di fr. 600.-- e le spese processuali sono a carico dei condannati

in solido, con ripartizione interna in ragione di 1/3 ciascuno.

10.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 600.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Teste fr. 61.20

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 911.20

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 200.--

Inchiesta

preliminare fr. 66.65

Teste fr. 20.40

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65

fr. 303.70

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 200.--

Inchiesta

preliminare fr. 66.65

Teste fr. 20.40

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65

fr. 303.70

============

Distinta

spese a carico di AC 3

Tassa di

giustizia fr. 200.--

Inchiesta

preliminare fr. 66.70

Teste fr. 20.40

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.70

fr. 303.80

============

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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