72.2005.64
Messa in circolazione di monete false, importazione acquisto e deposito di monete false, appropriazione indebita, ricettazione
23 maggio 2006Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2005.64
Data decisione, Autorità:
23.05.2006, PENAL
Titolo:
Messa in circolazione di monete false, importazione acquisto e deposito di monete false, appropriazione indebita, ricettazione
APPROPRIAZIONE INDEBITA
IMITAZIONE DI BANCONOTE O DI MONETE O DI VALORI DI BOLLO
IMPORTAZIONE O ACQUISTO O DEPOSITO DI MONETE FALSE
RICETTAZIONE
art. 138 cf. 1 CPS
art. 160 cf. 1 CPS
art. 242 cpv. 1 CPS
art. 244 CPS
art. 305bis CPS
Incarto n.
72.2005.64
Mendrisio,
23 maggio 2006/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Patrizia Vitulano, dr. iur.
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e domiciliato a
in carcere preventivo dal 22 febbraio 2005 al 3 marzo 2005;
2. AC 2
e domiciliato a
in carcere preventivo dal 23 febbraio 2005 al 3 marzo 2005;
3. AC 3
e domiciliato a
in carcere preventivo dal 9 marzo 2005 al 17 marzo 2005;
prevenuti colpevoli di:
Fatti
I. AC 1, AC
2 e AC 3, congiuntamente
1. messa
in circolazione di monete false, ripetuta
per avere
a __________
nel
periodo dicembre 2004 - febbraio 2005
agendo in correità tra loro e con una quarta
persona non meglio identificata,
ripetutamente messo in circolazione come genuine
o inalterate banconote contraffate o alterate,
e meglio per avere
AC 3:
consegnato complessivi EUR 47'750 in banconote contraffatte da EUR 50
cadauna, da lui ricevute da persona non meglio identificata (tale __________),
a AC 1, ch'egli sapeva lavorare in banca, affinché (con la collaborazione del
collega AC 2) provasse a cambiarle rispettivamente effettuasse un cambio di
taglio presso la __________, e meglio nelle seguenti tre occasioni:
- nel
dicembre 2004, 3 banconote contraffatte (EUR 150), consegnate "in
prova",
- il
02.02.2005, 800 banconote contraffatte (EUR 40'000), consegnate in cambio del
50% in banconote autentiche,
- il
04.02.2005, 152 banconote contraffatte (EUR 7'600), consegnate in cambio del
50% in banconote autentiche,
ricevendo poi da AC 1 le somme di EUR 20'000.- e
di
CHF 3'500.-, importi asseritamente consegnati a __________,
che gli avrebbe dato EUR 2'000 e CHF 200.-- a titolo di compenso;
AC 1:
preso in consegna da AC 3 le citate banconote,
sapendole contraffatte, e consegnato le stesse al
collega AC 2, responsabile della cassa presso PC 1, affinché provasse a
cambiarle rispettivamente effettuasse un cambio di taglio, immettendo nella
cassa della Banca le banconote contraffatte e prelevandone il controvalore in
banconote autentiche,
ricevendo poi da AC 2 gli importi di EUR 20'000 e
EUR 3'800 (pari a CHF 5'900.-- circa) in banconote autentiche da consegnare a AC
3, ma consegnando a quest'ultimo unicamente EUR 20'000 e CHF 3500.- e
trattenendo per sé la differenza (CHF 2'400) a parziale compensazione di un suo
credito verso AC 3,
ritenuto che AC 1 ha ricevuto da AC 2 anche EUR 75 in banconote autentiche, pari al 50%
delle 3 banconote contraffatte cambiate a titolo di prova, nonché almeno EUR
2000.-- in banconote contraffatte, di cui EUR 100 sono stati utilizzati da AC 1
presso un esercizio pubblico, tentativo fallito in quanto la contraffazione è
stata scoperta e le due banconote sequestrate, EUR 100 sono stati gettati via
nella medesima occasione, e almeno EUR 1'800 sono stati successivamente
distrutti da AC 1;
AC 2:
preso in consegna da AC 1 le citate banconote,
sapendole contraffatte, e immesso le stesse
nella piccola cassa rispettivamente nella cassa 1 della PC 1 in misura di
almeno EUR 45'150 (EUR 150 + EUR 40'000 + EUR 3'800 + EUR 1'200) complessivi,
di cui EUR 45'100 recuperati e sequestrati, prelevandone il controvalore in
banconote autentiche, in parte consegnate a AC 1 per sé e per AC 3 e in parte,
per complessivi EUR 21'275 almeno
(EUR 75 + EUR 20'000 + EUR 1'200), trattenute
per sé stesso,
ritenuto che AC 2 ha consumato l'importo di circa
EUR 12'000 ed ha restituito la somma di EUR 9'300, in banconote autentiche, ancora in suo
possesso,
ritenuto altresì che AC 2, nell’ambito di normali
operazioni di cambio, ha consegnato alcune delle banconote contraffatte
presenti nella cassa della Banca a suoi colleghi di lavoro, che le hanno
riportate in banca dopo averne scoperto la contraffazione;
Considerandi
II. AC 2
2.
appropriazione
indebita, ripetuta
per essersi
nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1,
per
procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
agendo con
la complicità di AC 1,
ripetutamente appropriato di cose mobili altrui
che gli erano affidate, e meglio per essersi
in qualità di responsabile della cassa o comunque
di collaboratore di PC 1 con autonomia gestionale sulla cassa,
previa immissione nella piccola cassa
rispettivamente nella cassa 1 dell'importo di EUR 45'150 almeno in banconote
contraffatte da EUR 50 cadauna, banconote consegnategli a tale scopo da AC 1
che le aveva a sua volta ricevute da AC 3,
appropriato del corrispondente controvalore in
banconote autentiche, prelevando queste ultime dalla cassa, consegnandole in
parte a AC 1 per sé e per AC 3 e trattenendole in parte (EUR 21'275 almeno)
per sé stesso;
III. AC 1
3.
complicità
in appropriazione indebita, ripetuta
per avere
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub.
1.
e 2,
per procacciare a sé e ad altri un indebito
profitto,
prestato aiuto al collega AC 2 nel commettere
un'appropriazione indebita in danno della comune datrice di lavoro PC 1, e
meglio per avere
preso in consegna da AC 3 EUR 47'750 in banconote contraffatte da EUR 50
cadauna e consegnato le stesse, come da accordi già intercorsi, al collega AC 2,
responsabile della cassa presso la Banca o comunque avente potere gestionale autonomo sulla cassa,
sapendo che AC 2 avrebbe proceduto ad un cambio
di taglio immettendo nella cassa della Banca le banconote contraffatte e
prelevandone il controvalore in banconote autentiche, operazioni effettivamente
eseguite per almeno EUR 45'150 complessivi,
ricevendo poi da AC 2 l'importo complessivo di
EUR 23'875 in banconote
autentiche, consegnandole in parte a AC 3 e trattenendole in parte per sé
realizzando un profitto personale di EUR 75 e CHF 2'400.-;
IV. AC 3
4.
ricettazione
per avere
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub.
1, 2 e 3,
acquistato o ricevuto in dono cose che sapeva o
doveva presumere ottenute da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, e
meglio per avere
previa consegna di complessivi EUR 47'750 in banconote contraffatte da EUR 50
cadauna, da lui ricevute da persona
non meglio identificata (tale __________), a AC 1,
ch'egli sapeva lavorare in banca, affinché provasse a cambiarle rispettivamente
effettuasse un cambio di taglio presso la PC 1,
ricevuto, tramite AC 1, EUR 20'000 e CHF 3'500.--
in banconote autentiche, sapendo o comunque prendendo in considerazione ed
accettando che le stesse erano state ottenute illecitamente, rispettivamente
costituivano il controvalore di atti illeciti commessi in danno del patrimonio
della PC 1 da AC 1 e dal suo collega AC 2, segnatamente mediante operazioni
destinate a cambiare in banca le banconote contraffatte,
ritenuto che AC 3 avrebbe consegnato tali importi
a __________, ottenendo da quest'ultimo un compenso personale di EUR 2'000 e
CHF 200.--;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art.
242.
cpv. 1 CP, art. 138 Cifra 1 CP, art. 160 Cifra 1 CP; richiamato l’art. 25
CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 63/2005 dell'11 maggio 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1.
§ L'accusato AC
2, assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. dr. DUF 2.
§ L'accusato AC
3, assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 3.
§ La parte civile
PC 1, rappresentata dall'avv. RC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 13.00.
E' pervenuta alla Corte:
- lettera
23.
maggio 2006 della PC 1, contenente le richieste di Parte civile.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma integrale
dell’atto d’accusa compresa l’eventuale modifica dovuta alle accuse
subordinate.
Per il AC
3.
chiede la revoca della sospensione condizionale concessa per il precedente
reato, la condanna a dieci mesi di detenzione sospesi condizionalmente e la sua
effettiva espulsione dalla Svizzera per un periodo di tre anni.
Per il AC
1.
e il AC 2 postula la condanna a dieci mesi di detenzione da porsi al
beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni.
Conclude
chiedendo la confisca delle monete contraffatte e il mantenimento del sequestro
conservativo sulle prestazioni di libero passaggio del AC 2 e del AC 1 come
risarcimento compensativo.
§ L'avv. RC 1, rappr. PC, il quale si associa alla
pubblica accusa riguardo alla tematica del libero passaggio e dei fondi
previdenziali e a quanto detto in fatto e in diritto, chiedendo che vengano
accolte le pretese civili esposte nella raccomandata consegnata al Presidente.
§ Il Difensore di AC 3, avv. DUF 3, il quale pone in risalto
la personalità del suo assistito, che da anni ha il vizio del gioco,
dipingendolo come uno dei più disperati tra i disperati.
Contesta
il reato di messa in circolazione di monete false e quello di ricettazione,
postulando in via principale il proscioglimento del proprio patrocinato e in
via subordinata che venga considerata l’ipotesi di reato meno grave. Chiede
inoltre che la pena venga condizionalmente sospesa e che l’entità sia tale da
non consentire la revoca della sospensione condizionale relativa al precedente
giudizio 2004, ma da permettere invece di emanare un formale ammonimento.
Ritenuto il grado di scolarizzazione minimo del AC 3 e la sua situazione di
perenne dipendenza dal denaro, chiede che sia presa in considerazione la
scemata responsabilità. Si oppone infine all’espulsione, mentre non contesta le
richieste della parte civile e la proroga del periodo di prova.
§ Il Difensore di AC 1, avv. DUF 1,
il quale contesta il reato di messa in circolazione di monete false e quello di
complicità in appropriazione indebita, chiedendo il proscioglimento del proprio
assistito da tali capi di imputazione. Riguardo alla commisurazione della pena
fa presente che il suo patrocinato ha prestato la sua collaborazione, ha agito
per motivi onorevoli, risulta incensurato e si dimostra sinceramente pentito.
Inoltre, chiede che l’ordine di sequestro relativo alla prestazione di libero passaggio
venga revocato.
§ Il Difensore di AC 2, avv. DUF 2, il quale non contesta i capi
d’accusa e pone in risalto nell’ambito della commisurazione della pena
l’esistenza di elementi favorevoli al compimento del reato, in particolare i
requisiti professionali del proprio assistito che dimostrano che non ha mai
ricevuto quale cassiere una formazione adeguata; inoltre, chiede che venga
preso in considerazione il fatto che il suo patrocinato ha collaborato,
fornendo agli inquirenti indicazioni precise che hanno permesso di recuperare
gran parte delle monete false. Chiede infine che si tenga conto del sincero
pentimento e del comportamento tenuto dopo la perpetrazione del reato, che si
caratterizza per l’impegno sul piano familiare. Chiede quindi la massima riduzione
della pena condizionalmente sospesa, la diminuzione del periodo di prova, che
venga tenuto conto del carcere preventivo sofferto e non si oppone al rinvio al
foro civile.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1.
E’ autore
colpevole di:
1.1
messa in
circolazione di monete false, ripetuta
per
avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
agendo in correità con AC 2, AC 3 e una quarta
persona non meglio identificata, in tre occasioni,
messo in circolazione banconote da 50 euro
contraffatte per complessivi Euro 47'750?
1.1.1
Trattasi
invece di importazione, acquisto e deposito di monete false?
1.2
complicità
in appropriazione indebita, ripetuta
per
avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
per procacciare a sé e ad altri indebito
profitto,
aiutato AC 2 nel commettere l’appropriazione
indebita
di Euro 45'150 ai danni della PC 1?
E meglio
come descritto nell’atto di accusa.
2.
Sussistono
attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Deve
subire:
4.1
la
confisca?
4.2
e/o il
sequestro compensativo di quanto in sequestro?
5.
Deve
essere condannato al pagamento dell’indennità richiesta dalla parte civile?
B. AC 2
1.
E’ autore
colpevole di:
1.1
messa in
circolazione di monete false, ripetuta
per
avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
agendo in correità con AC 1, AC 3 e una quarta
persona non meglio identificata, in tre occasioni,
messo in circolazione banconote da 50 euro
contraffatte per complessivi Euro 47'750?
1.1.1
Trattasi
invece di importazione, acquisto e deposito di monete false?
1.2
appropriazione
indebita, ripetuta
per
essersi, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
a scopo di indebito profitto, nella sua veste di
responsabile della cassa o comunque di collaboratore di PC 1, agendo con
l’aiuto di AC 1,
indebitamente appropriato, previa immissione in
cassa di Euro 45’150 in banconote contraffatte, del corrispettivo in banconote
autentiche?
E meglio
come descritto nell’atto di accusa.
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
3.
Deve subire:
3.1
la confisca?
3.2
e/o il
sequestro conservativo di quanto in sequestro?
4.
Deve
essere condannato al pagamento dell’indennità richiesta dalla parte civile?
C. AC 3
1.
E’ autore
colpevole di:
1.1
messa in
circolazione di monete false, ripetuta
per
avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
agendo in correità con AC 1, AC 2 e una quarta
persona non meglio identificata, in tre occasioni,
messo in circolazione banconote da 50 euro
contraffatte per complessivi Euro 47'750?
1.1.1
Trattasi
invece di importazione, acquisto e deposito di monete false?
1.2
ricettazione
per
avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
ricevuto da AC 1, previa consegna di Euro 47'750
in banconote contraffatte, Euro 20'000 e fr. 3'500.-, sapendo o dovendo
presumere trattarsi di provento di reato?
1.2.1
Trattasi
invece di riciclaggio di denaro?
E meglio
come descritto nell’atto di accusa.
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1
privativa
della libertà?
2.2
accessoria
dell’espulsione?
3.
Deve
subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 3 mesi di
detenzione inflittagli in data 26.1.2004 dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino?
4.
Deve
subire la confisca di quanto in sequestro?
5.
Deve
essere condannato al pagamento dell’indennità richiesta dalla parte civile?
Considerato, in fatto ed in
diritto
1.
AC 1, incensurato, cittadino svizzero, è nato a __________ il __________.
Ha sempre lavorato come funzionario di banca, e dall’inizio del 1999 svolge la
propria attività presso la PC 1 a __________ quale collaboratore per il settore
back office titoli. Dopo i fatti in rassegna è stato licenziato, per il che
oggi afferma di essere disoccupato. Prima del licenziamento la situazione
economica del AC 1 era apparentemente priva di problemi: allo stipendio lordo
mensile di circa fr. 7'000.- poteva cumulare i bonus annuali, tipici del
settore bancario, senza contare il salario della moglie __________, sposata nel
2004, impiegata come cameriera per circa fr. 4'000.- mensili lordi. Ciò
nonostante, a carico dell’accusato risultano due attestati di carenza beni per
complessivi ca. 23'000.- (AI 29), cosa che al dibattimento egli ha spiegato,
almeno indirettamente, con il fatto di essere stato “malato di slot machines”,
ovvero con la frequentazione di bar (nel periodo in cui vi furono le slot
machines) e dei vari Casinò per giocare.
2.
AC 3, cittadino italiano, nato il __________, è cresciuto in __________
e ha sempre lavorato nell’ambito della ristorazione, sia nel suo paese natio
che quando si è trasferito all’estero. Per un certo periodo avrebbe inoltre
esercitato l’attività di commerciante nel settore dell’abbigliamento, ma senza
successo, ed anzi indebitandosi. Da circa un anno e mezzo egli sarebbe però
disoccupato e non percepirebbe alcuna indennità. Per sopravivere svolgerebbe
alcuni piccoli lavori per amici e conoscenti, mentre la moglie lavorerebbe
alcune ore alla settimana in un locale notturno. Egli è infatti sposato, in
quarte nozze, con una cittadina __________ da cui ha avuto una figlia, che al
momento ha 2 anni e mezzo.
Come si evince dall’estratto del casellario
giudiziale italiano (AI 73), a suo carico figurano ben 12 precedenti penali per
emissione di assegni a vuoto ed uno per partecipazione a giochi d’azzardo. In
Svizzera egli è inoltre stato condannato con decreto d’accusa 26 gennaio 2004
alla pena di 3 mesi di detenzione sospesi per appropriazione indebita e grave
infrazione alle norme della circolazione.
Anch’egli vittima del demone del gioco, avrebbe
una situazione economica disastrosa. Solo i gravi problemi di salute nel
frattempo insorti, l’avrebbero trattenuto dal continuare a giocare, essendo per
lui difficile rimanere in piedi per lungo tempo,.
3.
AC 2 ha rinunciato alla motivazione del presente giudizio. Nato nel __________,
ha svolto la formazione di impiegato di commercio a __________, quindi ha
lavorato nel settore bancario. Presso PC 1 svolgeva, all’epoca dei fatti,
(anche) la funzione di cassiere, pur senza avere seguito la specifica
formazione. Afferma di avere avuto temporanee difficoltà economiche, per
essersi assunto l’onere del mutuo ipotecario dei genitori.
4.
Il 14 febbraio 2005 la direzione di PC 1 ha segnalato al Ministero Pubblico,
per il tramite del suo legale, il rinvenimento nelle proprie casse dell’importo
di ca. Euro 45'000 in banconote false da Euro 50.-. Le indagini effettuate
all’interno dell’istituto avrebbero comprovato la partecipazione di AC 2 e AC 1
nelle operazioni che avevano portato all’entrata in cassa delle banconote
contraffatte.
AC 1 è stato interrogato dagli inquirenti il 22
febbraio 2005 e quindi arrestato, mentre che AC 2 è stato arrestato il giorno
successivo. Entrambi sono rimasti in carcerazione preventiva sino al 3 marzo
2005.
Dopo avere inizialmente negato di aver saputo
trattarsi di banconote contraffatte, AC 1 ha ammesso le proprie responsabilità,
chiamando in causa il AC 2 e indicando in AC 3 la persona che gli aveva
consegnato i soldi falsi. Contestategli le risultanze dell’indagine, anche AC 2
ha ammesso la propria partecipazione, confermando in sostanza quanto dichiarato
da AC 1.
Ne è perciò conseguita l’emissione di un ordine
di arresto nei confronti di AC 3, fermato il 9 marzo 2005 mentre entrava in
Svizzera dal valico di __________.
Mantenuto in carcerazione preventiva sino al 17
marzo 2005, anche il AC 3, vinta l’iniziale reticenza, ha ammesso i fatti
imputatigli confermando la versione fornita dai due coimputati.
5.
Secondo quando dichiarato dagli accusati, nel periodo novembre -
dicembre 2004 AC 1 è stato avvicinato dal AC 3, che conosceva da anni (e con
cui aveva una certa confidenza, tanto da avergli fatto alcuni prestiti di
denaro) per aver abitualmente frequentato il bar in cui lo stesso lavorava.
AC 3, in buona sostanza, ben sapendo che AC 1
lavorava in banca, gli ha chiesto di far controllare 2 o 3 banconote false da
50.
Euro dagli apparecchi automatici di controllo e conteggio in uso negli
istituti di credito (cfr. in RPG AI 34: verbale AC 1 25 febbraio 2005 avanti al
PP, pag. 1). AC 1 ha acconsentito, ed ha perciò portato le banconote false al
suo amico e collega AC 2 che, contrariamente a lui, aveva accesso alla cassa,
affinché le sottoponesse a verifica nell’apparecchio di controllo della banca,
così da stabilire se lo stesso era in grado di rilevarne la contraffazione. Ciò
che AC 2 ha fatto.
Contro ogni previsione, vista in specie la non
eccelsa qualità della falsificazione, facilmente rilevabile ad occhio nudo nel
confronto con una banconota autentica, l’apparecchio di PC 1 non ha
riconosciuto la contraffazione delle banconote. Ciò ha fornito alle persone
coinvolte nella vicenda l’erroneo convincimento della capacità di questi falsi
di superare il controllo effettuato dall’apparecchio, quando invece -è in
seguito emerso- era accaduto che all’atto della verifica effettuata dal AC 2
(così come quando in seguito verranno immessi in cassa, a due riprese, gli
ingenti quantitativi di banconote false) l’operatore, ovvero il AC 2, per
imperizia non aveva abilitato sull’apparecchio la specifica funzione di
controllo magnetico che andava inserita per il controllo degli Euro.
Le tre banconote false da 50 Euro, così accettate
dalla macchina, sono state immesse in cassa dal AC 2 e cambiate con banconote
autentiche (verbale 3 marzo 2005 cfr. AC 2 – AC 1, classificatore AI 51-74,
verbale n. 10, pag. 1). Due di questi falsi sono quindi stati travasati nella
“piccola cassa” della banca (un fondo cassa ad esclusivo uso interno, in specie
per il rimborso delle spese professionali del personale), mentre che della
terza banconota si sono perse le tracce (verbale citato, pag. 1 e 2).
6.
Messo al corrente dell’esito della verifica da AC 1, AC 3 gli ha
segnalato la possibilità di disporre di ulteriori banconote simili, e questo,
ovviamente, non ai fini dell’effettuazione di altri controlli, ma per
effettuare il cambio con banconote autentiche della cassa della banca..
AC 3, per sua parte, poteva disporre di queste
banconote per il tramite di una quarta persona, tale “__________”, napoletano,
che l’aveva avvicinato una notte fuori dal Casinò di Campione per proporgli di
cambiare degli Euro falsi (in RPG AI 56, verbale 11 marzo 2005 di AC 3, pag.
1).
Ne sono seguiti ulteriori contatti tra il AC 1 e
il AC 3, alla fine dei quali si è raggiunto l’accordo per effettuare il cambio
in banca di un’ingente partita di banconote false da Euro 50.- con banconote da
Euro 500.- provenienti dalla cassa di PC 1.
Così ha descritto il AC 1 questa fase delle
trattative, protrattesi per un certo tempo (in AI 34: verbale AC 1 25 febbraio
2005.
avanti al PP, pag. 2):
" ...io
riportai a AC 3 l’esito della verifica fatta da AC 2. AC 3 mi disse che poteva
avere altre banconote simili. Io mi limitai a dire che ne avremmo se del caso poi
parlato; in effetti avevo un certo timore ad entrare in questi affari. (...)
Successivamente AC 2 mi ha invece incitato a prendere contatto con AC 3. AC 2
era interessato alla possibilità di entrare in questo tipo di affare, perché
pensava di guadagnarci. Da parte mia ero più scettico, anche perché pur avendo
anch’io fatto qualche pensiero di guadagnarci qualcosa, non volevo rischiare di
perdere quanto costruito con il lavoro. In effetti io avevo un buon salario e
un ottimo rapporto con i miei superiori. Fatto sta che ad un certo punto ho
chiamato AC 3. Inizialmente non l’ho trovato, fin che è stato lui a
contattarmi, dicendomi che aveva a disposizione circa Euro 50'000.-.
In effetti AC 3 venne a casa mia, con un’altra
persona, che mi
ha presentato come suo amico, portandomi una
somma di Euro 40'000.-. Devo dire che, sapendo dell’arrivo di AC 3, io ne avevo
parlato già con AC 2, il quale mi aveva detto di essere disposto a fare
l’operazione di cambio di taglio in cambio di Euro 20'000.-. Rammento che AC 2
mi disse che il rischio maggiore era il suo per cui voleva una percentuale
importante.
Quando dissi a AC 3 e al suo accompagnatore che AC
2.
pretendeva Euro 20mila, l’accompagnatore di AC 3 mi minacciò dicendomi che
così non ci si poteva comportare e che loro non avevano paura della Svizzera.
Allora io dissi loro di uscire da casa mia, dopo di che me ne andai a lavorare.
Poco dopo venni raggiunto telefonicamente da AC 3, che mi chiese di fare
l’operazione alle nostre condizioni."
7.
Raggiunto l’accordo sui termini della questione -cambio di Euro
40'000.- in banconote false da 50 con il controvalore in banconote autentiche
da 500.- provenienti dalla cassa della banca- e soprattutto sulle modalità di
spartizione del maltolto –Euro 20'000.- per AC 2 (e AC 1) e Euro 20'000.- per AC
3.
e il misterioso quarto uomo “__________”- l’operazione è stata effettuata in
pochi minuti.
AC 3 ha incontrato AC 1 presso l’autosilo di via
Balestra a __________ e gli ha consegnato il denaro falso. AC 1 lo ha
immediatamente consegnato al AC 2, che dopo una quindicina di minuti gli ha
rimesso Euro 20'000.- in banconote da 500.- da consegnare al AC 3, ciò che il AC
1.
ha fatto immediatamente, fuori dalla banca (verbale di AC 1 citato, pag. 3).
8.
Si è quindi stabilito di procedere in tempi brevi ad una seconda
operazione secondo le medesime modalità, cosa avvenuta il 4 febbraio 2005, due
giorni dopo il primo cambio (verbale di AC 1 citato, pag. 3):
" Il
giorno successivo, o la sera stessa, AC 3 mi ha ritelefonato, dicendomi di
disporre ancora di altri Euro 7'600.- in banconote false. Mi chiese di
procedere al cambio di taglio come il giorno precedente ed alle stesse
condizioni. Ciò significava che gli avrei dovuto dare Euro 3'800.- in banconote
buone, La sera stessa chiamai AC 2, il quale fu d’accordo di procedere. In
effetti il giorno seguente ricevetti da AC 3 le banconote false, sotto la
banca, e le consegnai a AC 2, il quale mi diede Euro 3'800.- da consegnare a AC
3, cosa che io feci la sera stessa."
9.
Per la partecipazione a questa vicenda AC 1 ha ricevuto da AC 2 la
metà del controvalore delle prime 3 banconote false cambiate per prova (verbale
di confronto AC 2 – AC 1, citato, pag. 1).
Dal cambio di Euro 40'000.- falsi con altrettanti
buoni provenienti dalla cassa della banca egli non ha di contro ricevuto nulla,
mentre che AC 2 gli avrebbe consegnato Euro 2'000.- in banconote false.
Inoltre, egli avrebbe approfittato della consegna da lui fatta al AC 3 di Euro
3'800.- autentici, provenienti dal secondo cambio di Euro 7'600.- fatto dal AC
2.
in banca, per trattenere per sé fr. 1'900.- in parziale compensazione di
quanto il AC 3 gli doveva per pregressi prestiti (in AI 34, verbale 28 febbraio
2005.
AC 1, pag. 2).
AC 1 ha quindi tentato di utilizzare due delle
banconote false in suo possesso in un esercizio pubblico, ma in quell’occasione
il destinatario si è accorto della falsità delle banconote (cfr. AI 1) ragione
per cui il AC 1 si è liberato di altri due falsi che aveva con sé, mentre che
tutti gli altri falsi in suo possesso sono stati da lui distrutti, presente un
amico che ha potuto confermare la circostanza agli inquirenti (in AI 34,
verbale 28 febbraio 2005 di AC 3).
10.
Secondo l’art. 242 cpv. 1 CP chiunque mette in circolazione come
genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti o
alterati è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione. La
fattispecie di messa in circolazione di monete false è realizzata da qualunque
comportamento mediante il quale denaro falso viene immesso in circolo come
autentico, ragione per cui ne consegue che chi trasmette denaro (falso) come
falso può commettere il reato in rassegna solo se partecipa, correo o complice,
al reato di colui che effettivamente mette in circolazione questo denaro come
autentico (DTF 123 IV 9; Trechsel, Kurzkommentar, 2. edizione, n.
2.
ad art. 242 CP; Lentjes Meili, Basler Kommentar, n. 19-21 ad art. 242
CP). Diversamente, ovvero qualora chi trasmette denaro falso senza pretendere
che sia vero (la cosiddetta consegna o vendita ad un “iniziato”) non partecipa
al successivo reato di messa in circolazione, siffatto autore si rende
colpevole solamente del diverso reato di importazione, acquisto e deposito di
monete false, sanzionato dall’art. 244 CP (DTF 123 IV 9).
11.
Secondo la Corte non vi è dubbio che AC 1 (come tutti gli altri
personaggi coinvolti) debba essere condannato siccome autore colpevole di messa
in circolazione di monete false giusta l’art. 242 cpv. 1 CP commessa in
correità con altre persone.
Dalla fattispecie in rassegna risulta in effetti,
nelle valutazioni della Corte, che egli non si è limitato (in tale ipotesi in
correità con il solo AC 2, che avrebbe messo a disposizione i mezzi per il
pagamento) ad “acquistare” dal duo AC 3 – “__________” le banconote false, ma
che invece, al contrario, ha partecipato ad un disegno più ampio, il cui scopo
ultimo, comune a tutti i partecipanti, era sin dall’inizio quello della messa
in circolazione dei falsi spacciandoli per autentici.
La prova migliore di questa tesi (e perciò
dell’erroneità di quella difensiva di un AC 1 che partecipa solo all’acquisto
dei falsi, lasciando a AC 2 di commettere da solo il successivo reato di messa
in circolazione) è data dal fatto che sin dall’inizio, e lo dimostra il test
effettuato a novembre – dicembre 2004 con il campione di 3 banconote, era
chiaro per tutti i partecipanti che l’operazione poteva essere effettuata solo
alla precisa condizione che i falsi fossero riusciti ad ingannare l’apparecchio
di verifica presente in banca, e questo per il semplice motivo che il denaro
falso doveva essere immesso in circolazione proprio in banca, ed il profitto
ottenuto quindi prelevando dalla cassa della stessa il medesimo importo in
denaro autentico. Vanno in questo senso anche le dichiarazioni del AC 2 circa
il contenuto dei suoi accordi con il AC 1 (verbale AC 2 1° marzo 2005, in AI
34, pag. 2):
" Lì,
visti i miei problemi finanziari, ho cominciato a pensare che forse si poteva
combinare di fare entrare in banca delle banconote false, togliendo dalla cassa
il controvalore in banconote autentiche. Di questa cosa ne ho parlato più volte
con il ed alla fine ho deciso di accettare le banconote false e procedere con
il cambio con quelle vere."
Analogo nel senso, ma più dettagliato, il tenore
delle dichiarazioni rilasciate in occasione del verbale di confronto AC 2 – AC
1.
(verbale n. 10, pag. 2):
" Successivamente
a questa “prova” AC 1 mi disse che questo suo conoscente o amico disponeva di
altre banconote e che era interessato a cambiarle in banca. AC 1 mi disse pure
che questa persona era disposta ad ottenere, in banconote autentiche, solo una
percentuale delle banconote false che avrebbe portato in banca. Se non erro mi
venne detto che questa persona chiedeva il 40% dell’importo. Restava un 60% da
suddividere tra me e AC 1. Io non ho, inizialmente, chiesto una percentuale
precisa per partecipare all’operazione. AC 1 mi aveva però lasciato capire che
io avrei avuto la parte più grande di questo 60% in quanto, come cassiere, il
mio rischio era maggiore."
Anche dalla parte di AC 3 e “__________”, per
quanto risulta dalle dichiarazioni di AC 3 (in AI 56, verbale 11 marzo 2005,
pag. 1, 2, 3):
" ...allora
lui mi chiese se conoscevo qualcuno che potesse cambiarle. Io ho pensato di
rivolgermi a AC 1 che sapevo essere impiegato di banca (...) ...gli ho
consegnato le due banconote false dicendogli se poteva farle controllare da
qualcuno in banca e se vi era eventualmente la possibilità di cambiarle con
denaro autentico (...) Io non ho mai avuto a che fare in prima persona con le
banconote false. Io mi sono limitato a cercare qualcuno che le accettasse e le
mettesse in circolazione."
puntualmente confermate avanti al Procuratore
Pubblico (verbale 16 marzo 2005, verbale n. 16, pag. 2):
" ...siamo
tornati al bar del Casinò e discutendo ancora della questione, dietro sua
sollecitazione su chi avesse potuto verificare la possibilità di smerciare
queste banconote in Svizzera, io gli dissi di conoscere una persona che
lavorava in banca. __________ fu d’accordo di provare con questa persona e a
tale scopo mi diede un paio di banconote, che io ho poi consegnato a AC 1 ,
dicendo a quest’ultimo che se la cosa funzionava conoscevo una persona che
aveva a disposizione un certo importo di queste banconote. So che AC 1 a sua
volta avrebbe dovuto consegnarle ad un suo collega che lavorava in cassa. AC 1
mi disse in seguito che il suo collega aveva detto che si poteva procedere ed
era disponibile a cambiare queste banconote. Da qui è partito tutto."
Vi è perciò, lo si ripete, un unico disegno,
comune a tutti i partecipanti che agiscono secondo i rispettivi ruoli,
finalizzato al conseguimento di un illecito profitto mediante l’immissione
nella cassa della banca di denaro falso con contestuale estrazione del
controvalore in denaro autentico. E’ di contro capzioso il tentativo di
scindere l’operazione in due fasi distinte (prima la vendita dei falsi da AC 3
e __________ a AC 2, poi, in un secondo tempo, la messa in circolazione da
parte del solo AC 2), come vorrebbe la difesa di AC 1, proprio per il predetto
motivo di avere condizionato l’intera operazione alla fattibilità
dell’immissione in cassa dei falsi (previo superamento dei controlli da parte
dell’apposita macchina) e alla contestuale estrazione del denaro autentico, il
che però concretizza già la fattispecie di messa in circolazione, correttamente
ascritta dal PP agli accusati.
Pretendere a questo punto, come ha fatto la
difesa di AC 1, che l’immissione nella cassa della banca non costituisca ancora
una situazione di messa in circolazione ai sensi dell’art. 242 cpv. 1 CP è
affermazione che non merita diffusa confutazione, risultando concettualmente il
contrario dal semplice assunto per cui le banche sono addirittura la sorgente
del denaro circolante, pertanto fonte privilegiata della fattispecie di messa
in circolazione. Inutile a questo punto argomentare con la natura di banca
privata dell’istituto in questione, e perciò con la limitata accessibilità
della cassa, in ogni caso, per sua stessa funzione, destinata a far circolare
denaro contante (in tal senso: Lentjes Meili, opera citata, n. 10-12 ad
art. 242 CP).
12.
Così qualificata in diritto la natura dell’illecita operazione posta
in atto, la Corte rileva che il AC 1 non ha sollevato la questione a sapere se
egli potesse essere considerato, per il suo ruolo meno fondamentale, un
complice invece che un correo.
A giusta ragione, atteso che egli agli occhi
della Corte è in effetti correo, seppure con un ruolo meno significativo
rispetto ad altri, e non solo complice.
Balza in effetti all’occhio che il misterioso “__________”
e AC 2 non possono, con ogni evidenza, essere altro che dei correi, atteso che
i rispettivi ruoli -l’uno ci mette le banconote false, l’altro ha accesso alla
cassa per effettuare l’operazione di cambio- sono assolutamente imprescindibili
per la consumazione del reato.
Altrettanto chiaro è che AC 3 e AC 1 hanno svolto
un ruolo di minore importanza, anche se sarebbe ingiustamente riduttivo
ritenere che essi abbiano solo fatto da tramite, e che siano perciò dei
semplici passacarte. Vero è invece che essi hanno contribuito alla
realizzazione del disegno criminoso, partito dal __________, in primo luogo con
il reperimento delle altre persone con cui concretizzare il progetto. AC 3 ha
“trovato” il AC 1, e questi ha contribuito in maniera determinante alla messa
in circolazione delle false banconote da 50.- Euro individuando nel AC 2, fino
a quel momento ignaro di tutto, la persona adatta e nella posizione di
effettuare il cambio, e formulando quindi al suo indirizzo la proposta
dell’illecito, determinandolo così ad accettare (dichiara AC 2, verbale n. 10,
pag. 4: “Il fatto che la cosa sia stata inizialmente proposta dall’amico e
collega AC 1 può aver giocato un ruolo”). Appare quindi chiaro che chi
reperisce un correo e gli propone il disegno criminoso non può per sua parte
essere un semplice complice. Oltre a procurare la disponibilità del AC 2, AC 1
ha funto da tramite nelle trattative interne al gruppo, avvenute a distanza tra
“__________” e AC 2, ed in specie ha partecipato a tutte le operazioni di messa
in circolazione di banconote contraffatte, prendendo in consegna i falsi dal AC
3, portandoli in banca al AC 2, ed ha inoltre preso in consegna la parte di
denaro autentico prelevato dalla cassa spettante a “__________” e AC 3,
consegnandola al AC 3. Il tutto, per ritenere AC 1 correo, e non complice del
reato in rassegna.
Al proposito, non deve trarre in inganno la
pochezza dell’indebito profitto da lui conseguito (75.- Euro autentici dal
cambio di prova, 2'000.- Euro falsi ricevuti da AC 2 dalla seconda operazione
di cambio). Si tratta in effetti del risultato di situazioni contingenti, e non
dell’espressione della volontà degli autori. Vero è infatti che esisteva un
accordo di massima di spartizione a metà tra chi avrebbe effettuato il cambio (AC
2.
e AC 1) e chi procurava il denaro falso (“__________” e AC 3), laddove poi
nei rapporti interni ogni coppia avrebbe provveduto autonomamente alla
spartizione interna. E nei rapporti tra AC 2 e AC 1 non era di certo previsto
che quest’ultimo dovesse ricevere solo un pourboire. Si rinvia sul tema al
passaggio già trascritto poc’anzi, estratto dal verbale a confronto dei due (verbale
n. 10, pag. 2):
" Restava
un 60% da suddividere tra me e AC 1. Io non ho, inizialmente, chiesto una percentuale
precisa per partecipare all’operazione. AC 1 mi aveva però lasciato capire che
io avrei avuto la parte più grande di questo 60% in quanto, come cassiere, il
mio rischio era maggiore."
AC 1 in quel verbale conferma le parole del
correo e fornisce ulteriori spiegazioni sul tema della sua retribuzione (pag.
2):
" Confermo
quanto dichiarato da AC 2, ricordando però che in occasione della visita a casa
mia di AC 3 e del suo conoscente sono stato minacciato nel senso di limitare le
nostre richieste. Proprio per questo motivo io ho consegnato integralmente
l’importo di Euro 20'000.- a AC 3 e non ho chiesto a AC 2 di darmi una parte
della restante somma di Euro 20'000.- che egli aveva prelevato."
Vi è pertanto timore di AC 1 nei confronti di AC
3.
e soprattutto dello sconosciuto accompagnatore, e forse anche nei confronti
del AC 2, ma è comunque chiaro che se AC 1 non riceve una fetta maggiore del
maltolto non è perché non la ritenga dovuta in ragione del suo ruolo, ma è
conseguenza di circostanze particolari (cfr. anche il suo prefato verbale 25
febbraio 2005 avanti al PP, pag. 2: “AC 2 era interessato alla possibilità
di entrare in questo tipo di affare, perché pensava di guadagnarci. Da parte
mia ero più scettico, anche perché pur avendo anch’io fatto qualche pensiero di
guadagnarci qualcosa, non volevo rischiare di perdere quanto costruito con il
lavoro”; pag. 3: “Non ho chiesto nulla per me, perché dopo aver ricevuto
le minacce, volevo avere a che fare il meno possibile con questa storia.”).
Volendo fare un paragone cinematografico, AC 1
nella circostanza assomiglia vagamente al pensionato, cliente del medesimo bar,
che i perfidi quattro amici di “Amici miei” fanno partecipare a finte notturne scorribande criminose, e
che di seguito deve assistere, senza nulla ricevere (ma non perché ne manchi il
desiderio), alla spartizione di favolosi finti bottini (anch’essi in banconote
false).
13.
E’ incontrovertibile che AC 2, prelevando in più occasioni dalla
cassa n. 1 di PC 1, a lui affidata, il controvalore del denaro falso immesso,
ha ripetutamente commesso il reato di appropriazione indebita.
Facendogli difetto il requisito dell’affidamento,
AC 1 non può avere partecipato a questo reato in qualità di correo. Egli,
nondimeno, vi ha partecipato laddove ha individuato nel AC 2 la persona alla
quale proporre questo disegno criminoso, prevedente fin dall’inizio di
“cambiare” il denaro con quello della banca, di cui ci si sarebbe perciò
necessariamente appropriati senza motivo e senza diritto, e laddove,
concretamente, gli ha consegnato il denaro falso da immettere in cassa in
sostituzione di quello autentico, e per così occultare l’appropriazione
indebita, ed ha poi preso in consegna almeno parte del maltolto, portandola poi
all’esterno dell’istituto bancario per rimetterla ai sodali. A mente della
Corte è indubbio che siffatta consapevole partecipazione alla sottrazione di
denaro di pertinenza della datrice di lavoro PC 1 configuri complicità nella
ripetuta appropriazione indebita messa in atto dal AC 2, reato che concorre
idealmente con quello di messa in circolazione di monete false, dovendo
siffatta conclusione essere ammessa per analogia dall’ammissibilità del
concorso con il reato di truffa (Trechsel, opera citata, n. 4 ad art.
242.
CP).
14.
Secondo l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del
reo, tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare dei motivi a
delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali. Per l’art.
68.
cifra 1 CP, quando per uno o più atti l’autore incorre in più pene privative
della libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato
più grave, aumentandola in misura adeguata.
AC 1, quasi quarantenne ed incensurato, dovrebbe
avere raggiunto da tempo l’età della ragione, ma la fattispecie a giudizio è la
tangibile riprova del contrario. La sua vita anteriore appare priva di
particolari disagi o di situazioni anomale nell’ottica del presente episodio di
delinquenza, eccezion fatta per la radicata propensione al gioco. Deve in
effetti al gioco la sua situazione finanziaria non totalmente rassicurante (una
buona entrata mensile e qualche risparmio secondo il verbale 22 febbraio 2005,
pag. 1, nondimeno una situazione di formale carenza di beni per fr. 23'000.-
secondo l’AI 29), ed è il gioco l’apparente denominatore comune della sua
amicizia con il AC 3, dal quale è giunta la proposta di partecipare
all’illecito. Più che la gravità oggettiva dei reati commessi dal AC 1 -la
messa in circolazione di denaro falso è comunque un reato subdolo e grave appare
l’abuso di fiducia nei confronti della datrice di lavoro, che proprio non lo
meritava- colpisce nella fattispecie, in senso negativo, la facilità con cui il
AC 1, persona sino a quel momento onesta e priva di pressanti preoccupazioni
economiche, aderisce senza alcuna apparente resistenza alla prima proposta di
illecito, formulata oltretutto da un guitto (nel ruolo del bandito) come il AC
3, che gli prospetta di smerciare, nella banca per cui lavora da 6 anni, delle
banconote da 50 Euro tanto false che “anche un bambino si sarebbe accorto
che erano false” (verbale AC 3 11 marzo 2005, pag. 1, in: AI 56). Parrebbe
logico, a fronte di una simile proposta, l’immediato e definitivo rifiuto,
togliendo anche il saluto al AC 3. AC 1, invece, accetta di entrare in materia
e, dapprima, di effettuare almeno il test con l’apparecchio che in banca
verifica le banconote. Siffatta attitudine è invero sconcertante, specie nelle
circostanze date. Se letta in chiave negativa, consentirebbe di ritenere il AC
1.
totalmente privo di valori, rimasto onesto sino ai 40 anni solo perché
nessuno gli ha mai proposto prima un qualche affare poco pulito. Quando poi
l’apparecchio (per l’imperizia del AC 2) sembra confortare la tesi della bontà
di banconote false di bassa qualità, viene a cadere ogni residua riserva del AC
1, mosso a questo punto dal desiderio di guadagnare denaro facile (come lui
stesso ha ammesso), sia pure a danno della datrice di lavoro.
Messa in questi termini, l’attitudine del AC 1
appare sconsolante, e di sicura soggettiva gravità. La Corte ha però preferito
stemperare questo severo giudizio con la considerazione di una residua
immaturità e vulnerabilità del AC 1, indirettamente attestata anche dalla
propensione al gioco, conferendo perciò all’accaduto natura tutto sommato
episodica, ancorché preoccupante.
Dopo l’iniziale reticenza AC 1 ha comunque
pienamente confessato i fatti a giudizio, dichiarando al dibattimento di
essersene del tutto distanziato. Ha sofferto qualche giorno di carcere
preventivo ed è duramente segnato dalla perdita del posto di lavoro,
consapevole del fatto che gli sarà difficile trovare nuovamente spazio nel
settore bancario, al quale apparteneva. Considerando anche il ruolo secondario
avuto nella vicenda (seppure come correo), e che egli (anche se le aspettative
erano diverse) non ha tratto particolare beneficio economico dai reati, la
Corte ha ritenuto di non dovere esprimere una condanna eccessivamente severa,
riconoscendogli una colpa in definitiva minore di quella dei due coimputati.
La difesa ha invocato le attenuanti specifiche
dell’essere stato indotto in tentazione dalla condotta della vittima,
dell’avere agito per motivi onorevoli e del sincero pentimento.
Invero, l’invocazione delle prime due, espressa
in forma apodittica in corso d’arringa, esula, vista la fattispecie, dalle
capacità di comprensione della Corte, che riconosce così i propri limiti.
Sarà, se del caso, compito del difensore quello
di spiegare compiutamente all’autorità di ricorso come e perché le suddette
circostanze di attenuazione specifica di pena potrebbero attagliarsi alla
fattispecie data.
Quanto al sincero pentimento, la Corte ha già
riconosciuto poc’anzi (e ne farà un elemento di prognosi favorevole) che il AC
1.
ha preso coscienza dell’errore commesso e che anche al dibattimento si è
scusato per il grave errore commesso. Siffatto comportamento, che dovrebbe
essere la regola nel contesto di un procedimento giudiziario, non configura
però ancora l’invocata attenuante, mancando con ogni evidenza quello sforzo
particolare che il legislatore esige affinché si possa ammettere, valutazione
da effettuare con un certo rigore, il sincero pentimento.
Va perciò ricordato, in tal senso, che il AC 1
non ha immediatamente confessato il reato, ma ha invece concordato una versione
di comodo con il AC 2 e, a dispetto dell’evidenza, l’ha propinata in prima
battuta agli inquirenti (il che è verosimilmente la causa dei giorni di carcere
preventivo sofferti). Inoltre, tolte la confessione e le soggettive
dichiarazioni di rincrescimento, null’altro risulta essere stato fatto dal AC 1.
Egli, in particolare, nulla risulta avere intrapreso nei confronti della
datrice di lavoro danneggiata, né in forma di un almeno parziale risarcimento
(ed egli si è anzi opposto al discutibile provvedimento chiesto dall’istituto e
volto a bloccare i suoi averi previdenziali di secondo pilastro) e nemmeno in
forma di uno spontaneo riconoscimento del proprio debito (cfr. invece l’AI 59,
pag. 6, in cui egli si esprime in termini di “...eventuali impegni di risarcimento
per un importo maggiore, fatti firmare dalla banca ma apertamente viziati
quantomeno da errore...”), che non risulta in atti, tanto che la parte
civile ha dovuto instare al dibattimento per la sua formale condanna al
risarcimento.
Tanto basta per affermare l’inesistenza
dell’invocata attenuante.
Tenuto conto di tutte le circostanze, la Corte ha
ritenuto adeguata alla colpa del AC 1 la pena di 8 mesi di detenzione, con
computo del carcere preventivo sofferto, pena sospesa condizionalmente per due
anni, potendo essere senz’altro formulata una prognosi favorevole per
l’imputato.
15.
AC 2, autore colpevole di ripetuta messa in circolazione di monete
false e ripetuta appropriazione indebita, è condannato alla pena di 10 mesi di
detenzione sospesi per tre anni, con computo del carcere preventivo sofferto.
AC 3, reo di ripetuta messa in circolazione di
monete false e di ricettazione, è invece condannato alla pena di 9 mesi di
detenzione, con computo del carcere preventivo sofferto, e all’espulsione dalla
Svizzera per 3 anni, pene entrambe condizionalmente sospese per tre anni.
Nei confronti del AC 3, che ha pesantemente
delinquito nel periodo di prova, è inoltre revocata la sospensione condizionale
della pena di tre mesi di detenzione inflittagli il 26 gennaio 2004 dal
Ministero Pubblico.
16.
Le banconote false sequestrate devono essere confiscate, siccome
strumento di reato.
E’ invece ordinato il dissequestro delle
prestazioni di libero passaggio di AC 2 e AC 1.
17.
I tre condannati, in solido, sono inoltre tenuti a risarcire la
parte civile PC 1 del pregiudizio residuo, correttamente cifrato nel memoriale
presentato al dibattimento in fr. 43'647.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo
2005.
Per il richiesto risarcimento delle spese legali
non è di contro stata fornita alla Corte dalla parte civile alcuna possibilità
di verifica, ragione per cui la pretesa deve essere demandata al foro civile.
18.
La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese processuali sono a
carico dei condannati in solido, con ripartizione interna in ragione di 1/3
ciascuno.
Rispondendo A. per
AC 1 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1,
2, 4.2;
B. per AC 2
affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1, 3.2;
C. per AC
3.
affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.1, 1.2.1;
visti gli art. 18, 21, 25,
36, 41, 48, 50, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 69,
138.
cifra
1, 160 cifra 1, 242 cpv. 1, 244, 305 bis CP;
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1
è autore colpevole di:
1.1
messa in
circolazione di monete false, ripetuta
per
avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
agendo in correità con AC 2, AC 3 e una quarta
persona non meglio identificata, in tre occasioni,
messo in circolazione banconote da 50 euro
contraffatte per complessivi Euro 47'750;
1.2
complicità
in appropriazione indebita, ripetuta
per
avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
per procacciare a sé e ad altri indebito
profitto,
aiutato AC 2 nel commettere l’appropriazione
indebita
di Euro 45'150 ai danni della PC 1;
e meglio
come descritto nell’atto di accusa.
2.
AC 2
è autore colpevole di:
2.1
messa in
circolazione di monete false, ripetuta
per
avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
agendo in correità con AC 1, AC 3 e una quarta
persona non meglio identificata, in tre occasioni,
messo in circolazione banconote da 50 euro
contraffatte per complessivi Euro 47'750;
2.2
appropriazione
indebita, ripetuta
per
essersi, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
a scopo di indebito profitto, nella sua veste di
responsabile della cassa o comunque di collaboratore di PC 1, agendo con
l’aiuto di AC 1, indebitamente appropriato, previa immissione in cassa di Euro
45’150 in banconote contraffatte, del corrispettivo in banconote autentiche;
e meglio
come descritto nell’atto di accusa.
3.
AC 3
è autore colpevole di:
3.1
messa in
circolazione di monete false, ripetuta
per
avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
agendo in correità con AC 1, AC 2 e una quarta
persona non meglio identificata, in tre occasioni,
messo in circolazione banconote da 50 euro
contraffatte per complessivi Euro 47'750;
3.2
ricettazione
per
avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
ricevuto da AC 1, previa consegna di Euro 47'750
in banconote contraffatte, Euro 20'000 e fr. 3'500.-,
sapendo o dovendo presumere trattarsi di provento
di reato;
e meglio
come descritto nell’atto di accusa.
4.
Di
conseguenza:
4.1
AC 1
è condannato:
4.1.1
alla pena di
8.
(otto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
4.1.2
l’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 anni.
4.2
AC 2
è condannato:
4.2.1
alla pena di
10.
(dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
4.2.2
l’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 3 anni.
4.3
AC 3
è condannato:
4.3.1
alla pena di
9.
(nove) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
4.3.2
all’espulsione
dalla Svizzera per il periodo di 3 anni;
4.3.3
l’esecuzione
delle pene detentiva e d’espulsione inflitte al condannato è condizionalmente
sospesa con un periodo di prova di 3 anni.
5.
AC 1, AC
2.
e AC 3 sono condannati a pagare, in solido, fr. 43'647.-- oltre interessi al
5% dal 1.3.2005 alla PC PC 1, che per il rimanente delle proprie pretese è
rinviata al foro civile.
6.
E’
revocata la sospensione condizionale della pena di 3 mesi di detenzione
inflitta a AC 3 in data 26.1.2004.
7.
E’
ordinata la confisca delle banconote contraffatte sequestrate.
8.
E’
ordinato il dissequestro delle prestazioni di libero passaggio di AC 2 e AC 1.
9.
La tassa
di giustizia di fr. 600.-- e le spese processuali sono a carico dei condannati
in solido, con ripartizione interna in ragione di 1/3 ciascuno.
10.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 600.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Teste fr. 61.20
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 911.20
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 66.65
Teste fr. 20.40
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65
fr. 303.70
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 66.65
Teste fr. 20.40
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65
fr. 303.70
============
Distinta
spese a carico di AC 3
Tassa di
giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 66.70
Teste fr. 20.40
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.70
fr. 303.80
============
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
TE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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