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Decisione

72.2005.69

vendita di 220 grammi di cocaina e offerta 30 grammi di cocaina a tossicodipendenti locali, unita al consumo personale ed all'entrata ed al soggiorno illegali

3 agosto 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

1. infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e

meglio per avere, senza essere autorizzato,

1.1. nel periodo gennaio

2003 – marzo 2004,

a Locarno, Losone ed in altre imprecisate località,

venduto, in più occasioni, a vari tossicodipendenti locali e

segnatamente a __________ detto __________, __________ detto __________, __________,

__________ detto __________, __________ detto __________ o __________ ed altri

non meglio identificati,

complessivamente almeno 300 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato, in prevalenza sottoforma di

ovuli da ca. 10 grammi l’uno, ma anche di sacchetti minigrip da lui

confezionati, al prezzo variante tra fr. 80.- e fr. 140.- il grammo, sostanza

previamente acquistata

a Zurigo, Locarno ed in altre imprecisate località,

da __________ detto __________ da __________ detta __________, da

tali __________ e __________, nonché da altri fornitori non identificati,

in prevalenza sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, al

prezzo variante tra fr. 60.- e fr. 65.- il grammo;

1.2. nel periodo fine anno

2003 – inizio anno 2004,

a Locarno, Lugano ed in altre imprecisate località,

offerto, in più occasioni,

a vari tossicodipendenti locali e segnatamente a __________ ed

altri non meglio identificati,

complessivamente almeno 30 grammi di cocaina, con grado di purezza

indeterminato, sostanza previamente acquistata come descritto al punto 1.1 del

presente atto di accusa;

Considerandi

2.

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo gennaio 2003 – marzo 2004,

a Locarno, Losone, Lugano ed in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina e di marijuana;

3.

infrazione alla LF

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per essere entrato illegalmente in Svizzera,

proveniente dall’Italia, il 25 aprile 2004,

soggiornando nel Cantone Ticino e nel Canton Soletta,

fino al 24 maggio 2004,

senza essere in possesso del necessario visto;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti dagli art. 19 cifra 2 e 19a LS e 23 cpv. 1

LDDS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 70/2005 del 20 maggio 2005, emanato

dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia (GPDF 1

§ L'interprete __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 15:35.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,

confermati l’atto e il decreto di accusa, ritenuto che il quantitativo ammesso

dall’imputato è di complessivi 250 grammi di cocaina invece dei 330 risultanti

dall’atto d’accusa mentre le infrazioni alla LDDS non sono contestate, che

l’atteggiamento dell’imputato è stato poco collaborativo, che non ha precedenti

penali, che i legami con la Svizzera non sono particolarmente stretti, conclude

chiedendo che l’accusato venga condannato a 16 mesi di detenzione da sospendere

condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla pena accessoria

dell’espulsione effettiva, subordinatamente, sospesa per un periodo di prova

lungo.

§ Il Difensore, il quale, ponendo in risalto il fatto che il

proprio patrocinato fosse un consumatore e che si sia fatto trascinare da

connazionali già coinvolti nel mondo della droga, rilevato il fatto che in

realtà una certa collaborazione sia stata data, che egli sia incensurato e che

si stia sforzando per avere un futuro migliore in Svizzera, studiando per

lavorare e costruendosi una famiglia, conclude postulando una riduzione della

pena proposta dal procuratore pubblico da sospendere condizionalmente, si

oppone alla pena dell’espulsione chiedendone la sospensione.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC

1.

1.

E’

autore colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo gennaio 2003 – marzo 2004,

a Locarno, Losone, Zurigo ed in altre imprecisate località,

1.1.1

venduto, in più occasioni, a

vari tossicodipendenti locali, complessivamente almeno 300 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato?

1.1.2

offerto, in più occasioni, a

vari tossicodipendenti locali, complessivamente almeno 30 grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato?

1.1.1.1

trattasi di

infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che

sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone?

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo gennaio 2003 – marzo 2004,

a Locarno, Losone, Lugano ed in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina e di marijuana?

1.3

infrazione alla LF

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per essere,

1.3.1

entrato illegalmente in

Svizzera, proveniente dall’Italia,

il 25 aprile 2004, soggiornando nel Cantone Ticino e nel Canton

Soletta, fino al 24 maggio 2004, senza essere in possesso del necessario visto?

1.3.2

ripetutamente entrato

illegalmente in Svizzera

nel corso del mese di ottobre 2003 da un valico non meglio

precisato e all’inizio del mese di febbraio 2004 dal valico ferroviario

Dirinella, privo di certificati validi di legittimazione?

e per avere,

1.3.3

soggiornato illegalmente in

Svizzera

segnatamente a Soletta e Locarno/Solduno

durante il mese di ottobre 2003 e dall’inizio di febbraio 2004

sino al giorno del suo arresto privo di certificati validi di

legittimazione nonché durante il mese di ottobre 2003?

E meglio come

descritto nel decreto e nell’atto di accusa?

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1

privativa

della libertà?

2.2

accessoria d’espulsione?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti;

visti gli art. 18, 36, 41, 55, 63, 66, 68 e 69 CP;

19.

e 19 a LF Stup;

23.

cpv. 1 LDDS;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli

stupefacenti, aggravata

siccome riferita ad un

quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in

pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo gennaio

2003.

– marzo 2004,

a Locarno, Losone, Zurigo ed in altre

imprecisate località,

1.1.1

venduto,

in più occasioni, a vari tossicodipendenti locali, complessivamente almeno 220

grammi di cocaina,

con grado di purezza indeterminato;

1.1.2

offerto,

in più occasioni, a vari tossicodipendenti locali, complessivamente almeno 30 grammi

di cocaina,

con grado di purezza indeterminato;

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo gennaio 2003 – marzo 2004,

a Locarno, Losone, Lugano ed in altre imprecisate località, senza

essere autorizzato,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina e di marijuana;

1.3

infrazione alla LF

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per essere,

1.3.1

entrato

illegalmente in Svizzera, proveniente dall’Italia,

il 25 aprile 2004, soggiornando nel Cantone Ticino e nel Canton

Soletta, fino al 24 maggio 2004, senza essere in possesso del necessario visto;

1.3.2

ripetutamente

entrato illegalmente in Svizzera

nel corso del mese di ottobre 2003 da un valico non meglio

precisato e all’inizio del mese di febbraio 2004 dal valico ferroviario

Dirinella, privo di certificati validi di legittimazione;

e per avere,

1.3.3

soggiornato

illegalmente in Svizzera

segnatamente a Soletta e Locarno/Solduno

durante il mese di ottobre 2003 e dall’inizio di febbraio 2004

sino al giorno del suo arresto privo di certificati validi di

legittimazione nonché durante il mese di ottobre 2003;

e meglio come descritto nel decreto e nell’atto

di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di

15.

(quindici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di 5 (cinque) anni;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese processuali.

3.

L’esecuzione

delle pene detentiva e d’espulsione inflitte al condannato è condizionalmente sospesa

con un periodo di prova di 4 anni.

4.

Questo giudizio

può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

IE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 3'248.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 3'398.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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