72.2005.7
Duplice omicidio dei propri genitori picchiati in testa con una mazza e finiti con un coltello, in stato di grave scemata responsabilità. Pena sospesa per internamento.
7 aprile 2005Italiano117 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.2005.7
Data decisione, Autorità:
07.04.2005, PENAL
Titolo:
Duplice omicidio dei propri genitori picchiati in testa con una mazza e finiti con un coltello, in stato di grave scemata responsabilità. Pena sospesa per internamento.
COLTELLO
OMICIDIO INTENZIONALE
art. 43 cpv. 1 cf. 2 CPS
art. 64 cpv. 7 CPS
art. 111 CPS
LAV
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2005.7
Castagnola,
7 aprile 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dei
giudici:
Agnese
Balestra-Bianchi (Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori
giurati:
AS 1
AS 2
AS 3
AS 4
AS 5
con la segretaria:
Elena Tagli, vicecancelliera
Conviene oggi
nell’aula penale di questo ex sala del Consiglio comunale
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 31 gennaio 2004;
prevenuto colpevole
di:
1. duplice
assassinio
per avere
a __________, in via __________,
al proprio domicilio ove abitava con i genitori,
in data 30 gennaio 2004,
poco dopo le ore 23:00,
agendo con particolare mancanza di scrupoli,
segnatamente con modalità particolarmente perverse,
intenzionalmente ucciso il proprio padre V __________ e
la propria madre V __________
e meglio per avere,
con un bastone a forma di clava raccolto in
giardino,
dapprima colpito a sorpresa da tergo il padre
seduto sul divano in sala con un colpo alla testa (nuca),
indi, inseguendola dietro il divano, colpito la
madre pure alla testa,
in seguito colpito nuovamente il padre, disteso
inerme al suolo, alla testa in modo reiterato con almeno altri 2 (due) colpi
e quindi colpito nuovamente la madre, distesa
inerme al suolo dietro il divano, alla testa in modo reiterato con almeno altri
3 (tre) colpi,
successivamente dopo aver recuperato in cucina un
grosso coltello con lama della lunghezza di 21 (ventuno) cm,
mirando alle parti vitali,
appoggiando la lama del coltello sui corpi
esanimi e rantolanti, e spingendola all’interno degli stessi facendo pressione
con il proprio corpo sull’arma,
accoltellato il padre alla schiena con 4
(quattro) colpi di cui 1 (uno) al cuore e 3 (tre) ai polmoni, e la madre al
petto con 1 (un) colpo al cuore;
reato previsto
dall’art. 112 CP
2. infrazione
alle norme della circolazione
per avere
in data 31 gennaio 2004,
sulle tratte __________ – Lugano - __________ e
ritorno,
in 2 circostanze,
sotto l’influsso di sostanze stupefacenti,
circolato alla guida della vettura Mitsubischi
Pajero TI __________ di proprietà di __________;
reato previsto
art. 90 cifra 2 della legge federale sulla circolazione stradale
3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere
fra il gennaio 2003 e il 31 gennaio 2004,
a Lugano, __________, __________ e altre
località,
senza essere autorizzato,
con una frequenza media di una o due volte alla
settimana esclusi i periodi di degenza in istituti medici o in comunità
terapeutiche,
ripetutamente acquistato, solitamente in
prossimità dei Centri d’accoglienza per richiedenti l’asilo della croce Rossa
Svizzera, e consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,
e segnatamente,
3.1 il 30 gennaio 2004,
a Lugano,
acquistato 2 (due) bolas di cocaina (di
quantitativo imprecisato) pagandole fr. 80.-- e
consumato detta sostanza presso il locale
sanitario del sottopassaggio della stazione FFS di Lugano;
3.2 il 31 gennaio 2004,
a __________ e __________,
acquistato 6 (cinque) bolas di cocaina (di
quantitativo imprecisato) pagandole fr. 440.— più un telefono natel e
consumato detta sostanza presso la propria
abitazione;
reato previsto
dall’art. 19a della Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze
psicotrope
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 8/2005 del 19 gennaio 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1,
assistito dal difensore d'ufficio
DUF 1.
§ RC 1, in rappresentanza
della PC 2.
§ RC 2, in
rappresentanza delle PC 4 e PC 3.
Espleti i pubblici dibattimenti
- lunedì 4 aprile 2005 dalle ore 9:30 alle ore 18:20
- martedì 5 aprile 2005 dalle ore 9:30 alle ore 16:15
- mercoledì 6 aprile 2005 dalle ore 9:30 alle ore 15:50
- giovedì 7 aprile 2005 dalle ore 9:30 alle ore 15:20.
Verbale dibattimentale del 4 aprile
2005, pomeriggio, p. 5-6:
A questo punto dopo averne discusso con
le parti, la Presidente, in applicazione dell’art. 250 CPP, notifica all’accusato
e alle parti l’imputazione subordinata a quella di assassinio (art. 112 CP) di
cui al punto 1. dell’atto d’accusa, di duplice omicidio intenzionale (art. 111
CP). Sentito il difensore, DUF 1, la Presidente notifica pure l’imputazione
ancor più subordinata di duplice omicidio passionale ex art. 113 CP, siccome
commesso in stato di profonda prostrazione.
Sulla questione dell'integrazione dell'atto
d'accusa:
- A richiesta della Presidente il Procuratore pubblico precisa che
laddove l’atto d’accusa imputa a AC 1 di aver agito con particolare mancanza di
scrupoli egli ha poi solo a titolo esemplificativo fatto riferimento alle
modalità perverse, con ciò intendendo anche il movente e lo scopo.
- Il Difensore obietta che l’atto d’accusa non prevede il movente
e lo scopo particolarmente perversi, condizioni che sono tutte alternative
nell’ipotesi del reato di assassinio e che non sono contemplate nell’atto di
accusa come prevedono gli art. 200 e 250 CPP. Sulla questione di un'eventuale
integrazione dell'atto di accusa la Difesa intende comunque riflettere.
Verbale
dibattimentale del 5 aprile 2005, pomeriggio, p. 9:
La Presidente
chiede DUF 1 se ha riflettuto sulla questione di una possibile integrazione
dell’atto d’accusa facendo cenno al movente DUF 1 risponde di averci riflettuto
e di considerare non possibile detta integrazione né alla luce dell’art. 200
lett. b CPP (ove si dice che l’atto d’accusa deve fare cenno “alle circostanze
che influiscono sulla qualifica legale”) né dell’art. 250 CPP. Oltretutto una
tale integrazione a questo punto violerebbe le garanzie procedurali della
Difesa e impedirebbe alla Corte di accertare dei fatti non indicati nell’atto
d’accusa che influiscono sulla qualifica legale.
Il
Procuratore si riconferma in ciò che ha detto ieri ovvero che movente e scopo
sono per lui già contenuti nella dizione “con particolare mancanza di
scrupoli”.
A questo punto la Presidente, preso atto
di ciò, lascia l’atto d’accusa così com’è.
Sono pervenute
alla Corte:
- istanza
di risarcimento 31.03.2005 RC 2, in cui le Parti civili PC 4 e PC 3 chiedono un
importo totale di fr. 7'973.40 per titolo di spese di patrocinio;
- istanza
di risarcimento 1.04.2005 RC 1, in cui la Parte civile PC 2 chiede un importo
complessivo di fr. 12'900.- per titolo di spese di patrocinio.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
ripercorre nel dettaglio i fatti accaduti il 30 e 31 gennaio 2004. Spiegando la
genesi e gli elementi costitutivi del reato di assassinio e facendo altresì
riferimento alla giurisprudenza federale, evidenzia una serie di circostanze
che denotano nell'autore una particolare mancanza di scrupoli e che l'accusato,
nell'uccidere i propri genitori, avrebbe dimostrato, segnatamente agendo con
premeditazione e con modalità, movente e scopo (futile e sproporzionato il
movente e egoistico lo scopo comunque riferito a trovare danaro con cui
comprare droga) particolarmente perversi. Pure il suo comportamento subito dopo
Fatti
i fatti (drogandosi nella casa dei genitori che egli sapeva contrari al consumo
di stupefacenti) denoterebbe estremo sangue freddo e perversità. Sostiene
quindi l'adempimento del reato di duplice assassinio ex art. 112 CP.
Descrive il rapporto conflittuale che esisteva
tra l'accusato e i suoi genitori nonché la sua incapacità di resistere al
bisogno di drogarsi - malgrado i diversi ricoveri in strutture psichiatriche e
collocamenti in comunità terapeutiche - che lo hanno condotto alla ricerca di
denaro per acquistare sostanze stupefacenti. Confermato integralmente l'atto d'accusa,
anche per quanto riguarda i reati minori, visti i precedenti penali,
considerata l'ampia confessione e collaborazione dell'accusato e riconosciuta
una grave scemata responsabilità, conclude chiedendo che AC 1 venga condannato
alla pena di 9 anni di reclusione. Chiede la revoca della sospensione
condizionale della pena di 90 giorni di detenzione inflittagli con decreto
d'accusa del 29.07.2002, pene queste la cui esecuzione, sulla base delle
conclusioni del perito giudiziario, chiede che venga sospesa giusta l'art. 43
n. 1 cpv. 2 CP per dar luogo alla misura dell'internamento. Postula la confisca
di quanto in sequestro ed elencato nell'atto d'accusa.
§ RC 2, rappresentante delle PC PC 3 e PC 4, il quale si associa
alla Pubblica Accusa per quanto attiene alla colpabilità dell'accusato e
conclude chiedendo la condanna di AC 1 al risarcimento delle sole spese di
patrocinio di complessivi fr. 7'973.40, come alla sua istanza 31.03.2005 (cfr.
doc. TPC 20).
§ RC 1, rappresentante della PC PC 2, il quale si associa alla
Pubblica Accusa per quanto attiene alla colpabilità dell'accusato e conclude
chiedendo che AC 1 venga condannato a risarcire la PC 2 delle spese di
patrocinio di fr. 11'400.-, nonché di fr. 1'500.- pari ai costi assunti per
l'allestimento di una ricostruzione tridimensionale, come alla sua istanza
1.04.2005 (cfr. doc. TPC 22 e 23).
§ Il Difensore, il quale esordisce esprimendo grande
cordoglio alle Parti civili, agli altri componenti della famiglia __________, e
alla comunità di __________ rimasta molto scossa dai fatti del gennaio 2004.
Non contesta i reati minori di cui ai punti 2. e 3. dell'atto d'accusa ma si
oppone al reato di assassinio di cui al punto 1. ada. Evidenzia come il gesto
di AC 1 sia stato impulsivo, improvviso, conseguente a un moto di rabbia e da
inserire in uno stato psicologico compromesso, in particolare di schizofrenia
paranoide secondo la diagnosi del TE 1 risp. di disturbo della personalità di
tipo borderline in abuso cronico di cocaina secondo il perito giudiziario. A
mente del difensore ciò costituisce omicidio passionale ex art. 113 CP, per cui
per tale reato AC 1 andrebbe condannato. In subordine l'agire del suo
patrocinato, può, sulla base dei fatti descritti nell'atto d'accusa, essere
qualificato al massimo come omicidio intenzionale ex art. 111 CP. Di
conseguenza, vista la grave scemata responsabilità, nonché il sincero
pentimento ex art. 64 CP (AC 1 non solo ha subito confessato bensì anche si è
spontaneamente costituito) il patrocinatore auspica che AC 1 venga condannato
ad una pena che non superi gli anni tre e mezzo di reclusione. Nella denegata
ipotesi che la Corte dovesse ritenere dati gli estremi dell'omicidio
intenzionale, egli postula che la pena non superi gli anni cinque di
reclusione, e ciò in ossequio alla giurisprudenza del TF in presenza di
attenuanti quali quelle testé evocate. Non si oppone alla confisca di quanto in
sequestro e contesta che nel concreto caso sia auspicabile applicare la misura
dell'internamento essendo sufficiente quella del trattamento ambulatoriale
giusta l'art. 43 n. 1 cpv. 1 CP.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC
1
1. è autore
colpevole di:
1.1. duplice
assassinio
per avere,
agendo con particolare mancanza di scrupoli,
segnatamente con modalità particolarmente
perverse, intenzionalmente ucciso i genitori †__________ e †__________,
a __________, il 30 gennaio 2004,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
1.1.1. trattasi
invece di duplice omicidio intenzionale?
1.1.2. trattasi
invece di duplice omicidio passionale?
1.2. infrazione
alle norme della circolazione
per avere,
in due occasioni,
circolato alla guida della vettura Mitsubischi
Pajero sotto l'influsso di sostanze stupefacenti,
sulle tratte __________ - Lugano - __________ e
ritorno,
il 31 gennaio 2004?
1.3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
previo acquisto,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,
a Lugano, __________, __________ e in altre
località,
nel periodo compreso fra il gennaio 2003 e il 31
gennaio 2004,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
Considerandi
2.
Ha egli
agito in stato di scemata responsabilità?
3.
Ha egli
dimostrato sincero pentimento?
4.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
5.
Deve
essere ordinata una misura, e se sì quale?
6.
Deve
subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di
detenzione inflittagli con DAC del 29.07.2002 dal Ministero pubblico?
7.
Dev'essere
condannato a risarcire le spese legali alle seguenti Parti civili:
7.1
PC 3, __________
e PC 4, __________?
7.2
PC 2, __________?
8.
Dev'essere
ordinata in tutto o in parte la confisca di quanto in sequestro ed elencato
nell’atto d’accusa?
Considerando, in
fatto ed in diritto
1.
Dall'infanzia
al gennaio 2004
AC 1
è nato a Sorengo il __________ ed è cresciuto in seno alla famiglia, composta
dai genitori e da due sorelle maggiori di lui, siccome nate la prima nel 1970 e
la seconda nel 1972. La nascita di AC 1 è stata accolta con grande gioia dalla
famiglia, stante che con essa era finalmente arrivato il desiderato
"figlioletto maschio".
AC 1 è stato quindi un bimbo molto atteso ed
anche coccolato. La famiglia __________ era di condizioni relativamente
benestanti, essendo proprietaria di parecchi fondi, a partire da quello su cui
sorge la casa d'abitazione a __________, fino a quello di __________ (dove la
famiglia soleva, in passato, passare le vacanze in una cascina poi riattata a
casa di vacanza), fino ai fondi di "__________", siti in territorio
di __________, fondi acquisiti più tardi da __________, preparati in modo da
impiantarvi un vigneto e ove da alcuni anni già egli teneva due cavalli da
sella.
__________ è entrato presto alle dipendenze dello
Stato, in qualità di segretario presso la sezione forestale di Bellinzona.
Nel 1982 egli è stato trasferito ad __________ dove
vi erano gli uffici del sesto circondario. Ivi __________ ha lavorato come
forestale fino al giorno della sua tragica morte. __________ avrebbe compiuto i
sessant'anni il 18.4.2004, eppertanto aveva chiesto ed ottenuto il
pensionamento a far tempo dal 1.5.2004. È incontestato che a tale decisione
egli era giunto anche con l'idea di aver più tempo da dedicare al figlio, per
"stargli dietro" e coinvolgerlo di più nei lavori agricoli e nel
progetto di vigneto a __________. __________ era stato nel corso della sua vita
anche municipale di __________. Era un uomo con molteplici interessi. Era
cacciatore, pescatore e appassionato di diversi sport, dello sci,
dell'escursionismo ed anche delle armi. Aveva coinvolto in tali suoi interessi,
fin da piccolo, il figlio AC 1 che, tosto che ne ebbe l'età, frequentò i corsi
di tiro presso il poligono di __________. Col padre, AC 1, da ragazzo, era
stato a caccia, a pesca, imparando i rudimenti di tali attività, ha fatto escursionismo
e ha imparato a sciare. Giocava anche all'hockey.
La madre di AC 1, __________, detta __________,
nata il __________, era figlia di un industriale ______ che, da anni, aveva
scelto il Ticino come luogo di dimora della famiglia. Il padre di __________ è
deceduto qualche settimana prima del presente processo. La nonna materna di AC
1, tuttora vivente, abitava col marito a soli trecento metri circa
dall'abitazione della figlia. __________ e la propria madre hanno sempre avuto
un ottimo rapporto tra di loro. Entrambe volevano molto bene ad AC 1, anche se,
col tempo, __________, a causa dei problemi di lui, era diventata molto ansiosa
e iperprotettiva nei suoi confronti.
Al nonno materno, moglie e figlia, hanno sempre
tenuto nascosto che AC 1 abusava di sostanze stupefacenti.
AC 1, dal canto suo, ha dichiarato e dichiara di
aver avuto un rapporto privilegiato col nonno paterno e ciò finchè lui visse
(il nonno paterno è morto nel 1990).
Per il resto, i rapporti dei coniugi __________
con le loro due figlie maggiori (una ______ presso un'azienda parastatale e la
seconda, ______, ora sposata in quel di __________ e madre di quattro figli in
tenera età) sono sempre stati ottimi. Particolarmente intensi erano i rapporti
tra __________ e la figlia sposata. Esse si sentivano al telefono quasi tutti i
giorni e la madre confidava alla figlia le sue preoccupazioni perAC 1.
Informazioni più di dettaglio sulla persona di __________
e di __________ __________, la Corte le ha avute prendendo conoscenza in aula
delle dichiarazioni rese a verbale dai colleghi di lavoro di __________,
signori ing. __________ e __________, da __________ (sindaco di __________),
dalla nonna materna __________, dal genero __________ e, ovviamente, dalle
sorelle di AC 1. I relativi verbali si danno qui per riprodotti. Che, a partire
dalla seconda metà degli anni novanta, il rapporto tra AC 1 e i suoi genitori
sia diventato via via sempre più difficile, era noto sia alle sorelle di AC 1,
sia a coloro (parenti o conoscenti) che, per un motivo o l'altro, venivano in
contatto con i membri della famiglia__________.
I rapporti tra genitori e figlio -come si vedrà
qui di seguito- si sono via via deteriorati man mano che è andata delineandosi
in AC 1 una psicopatologia (acuita da una tossicofilia) che si cercherà di
illustrare qui di seguito.
Finchè ha frequentato le scuole elementari non
pare che AC 1 abbia avuto particolari problemi. Certo è che verso gli undici
anni, in seconda media, ha cominciato, frequentando altri ragazzi della zona, a
fumare spinelli e a essere svogliato e trascurato nei doveri scolastici, al
punto che in terza media egli è stato bocciato. Ha ripetuto l'anno (a __________)
ed è stato poi promosso solo per decisione del Consiglio di classe, stante che
molte sue note ancora non raggiungevano la sufficienza. A quel momento, i
genitori decisero di fargli frequentare la quarta media a __________, presso il
Collegio __________. Per quell'anno il comportamento di AC 1 migliorò,
quantomeno per quel che ne fu del rendimento scolastico, col risultato che
ottenne senza problemi la licenza di scuola media del tipo A.
Si impuntò nel non voler proseguire gli studi e
scelse di fare il tirocinio di muratore di tre anni, col che, tra il 1993 ed il
1996.
frequentò i corsi SPAI, a __________, nel contempo lavorando a __________
presso l'impresa __________. Conseguì l'attestato di capacità di muratore il
31.8
, e ciò benchè, già in precedenza, si fossero in lui manifestati i
sintomi di disturbi psichici che nel seguito si acuirono e benchè egli già avesse
fatto esperienze con droghe leggere e pesanti.
In pratica si ha che dalla seconda media in poi, AC
1.
non ha mai smesso l'uso di spinelli. Intorno ai quattordici anni ha preso a
frequentare i raves parties e le discoteche (in particolare l'______) facendo,
in quelle occasioni, esperienze ripetute di abusi alcolici ed anche droghe
sintetiche (LSD ed extasy).
Intorno ai quindici anni di età, per qualche mese,
ha provato anche l'eroina che, inizialmente aspirava e in seguito, si
iniettava.
A suo dire, sospese l'uso di eroina, stante che
la sostanza gli causava dei malesseri, in ciò aiutato da una delle sorelle,
quella di professione infermiera, all'epoca l'unica della famiglia a conoscere
taluni episodi di suoi abusi di sostanze stupefacenti (compresi gli
allucinogeni). Certo è che AC 1 nascose ai genitori e financo ai medici curanti
fino almeno al febbraio 1999 che egli, a partire dalla fine del 1996 - inizio
1997, ovvero un po' prima di compiere i 20 anni, aveva cominciato a far uso di
cocaina, dapprima saltuariamente e per aspirazione e poi, dopo il compimento del
ventesimo anno di età, più regolarmente e massicciamente, per via endovenosa.
Sarà, infatti, in occasione del suo primo ricovero
a Viarnetto che emergerà uno stato acuto di abuso di cocaina, sostanza che -in
quella sede- AC 1 ammetterà ai curanti di aver assunto
-come detto- già a partire dalla fine del 1996
(Capodanno 1996: recte S. Silvestro 1996), inizialmente con uso saltuario, financo
interrotto durante la prima degenza alla CPC di Mendrisio (durata dal
30.12.1997
al 24.2.1998), consumo ripreso nell'agosto 1998 in modo sempre più
frequente e massiccio, nel contesto di sue nuove frequentazioni, a Lugano, di
un gruppo di giovani consumatori.
Tornando agli anni del tirocinio, si ha che,
all'inizio di febbraio del 1995, l'accusato è stato inviato d'urgenza
dall'allora suo medico curante dottor __________ allo psichiatra TE 1 che l'ha
visto dapprima nella Clinica di __________ e nei giorni seguenti nel suo studio
di Lugano. Lo stato bizzarro e di agitazione motoria da lui manifestati,
portarono lo specialista a ipotizzare che AC 1 soffrisse di "... una
patologia psicotica (schizofrenia paranoide probabile) abbastanza
completa, anche se non è possibile accertare le manifestazioni una per una
...".
Sin da allora il TE 1 instaurò una farmacoterapia
a base di neurolettici.
Dopo alcune visite, AC 1 ammise di essere un
consumatore di spinelli, non accennò invece alle pregresse esperienze con alcool
e allucinogeni, risp. con eroina.
Superò in poche settimane la fase acuta e potè
tornare a scuola e al lavoro, anche se sia lui, sia i genitori mantennero
periodici contatti con il TE 1, il quale si era ormai convinto della fondatezza
della diagnosi da lui posta, rammaricandosi egli di non riuscire a far capire,
risp. accettare ai genitori la gravità della malattia. Già il 4.4.1995, il TE 1
annotava infatti nella sua cartella che "... la madre è sempre ansiosa,
il padre sembra anche molto preoccupato e, verosimilmente, complica la situazione,
accusando AC 1 di "essere un lazzarone ...".
In maggio il TE 1 ha sottoposto AC 1 ad una serie
di tests che ha fatto eseguire al suo collaboratore __________.
Come emerge dal rapporto datato 1.6.1995, la
conclusione del __________ definisce AC 1 come "… un soggetto
borderline con una tendenza autodistruttiva, poco portato a metabolizzare, di
difficile presa in carica e con una prognosi non del tutto fausta, specie se
dovesse manifestarsi una tendenza alla tossicomania o all'alcolismo…".
Si anticipa qui che i tests che il perito
giudiziario prof. PE 1 ha fatto eseguire (in corso di allestimento, nel 2004,
della perizia giudiziaria) alla propria collaboratrice dott. __________,
portano ad una conclusione assai simile a quella testè riprodotta, descritta
già il 1.6.1995 dal __________, portano cioè in direzione di un "disturbo
di personalità borderline", piuttosto che in direzione di una "schizofrenia
paranoide". D'altro canto -come si vedrà in appresso- in diverse occasioni,
all'atto della sua "ammissione" o "riammissione" in questa
o quella clinica, quando è stato visitato da medici che non lo conoscevano, le
annotazioni relative al suo stato di allora non fanno stato di comportamenti
bizzarri, di allucinazioni, di dispercezioni, quanto piuttosto del contrario,
ovvero di persona lucida e bene orientata nei vari domini, anche se spesso in
evidente stato di abuso di sostanze tossiche.
Tornando alla cronologia dei fatti, si ha che una
nuova situazione di "urgenza" si presentò nell'aprile del 1996,
qualche tempo prima del matrimonio della sorella.
Un diverbio in famiglia rese AC 1 molto
aggressivo al punto da arrivare a puntare uno dei fucili del padre contro la
sorella e contro la madre e, per finire, contro se stesso, spaventandole da
morire. Dopo il diploma, AC 1 continuò a lavorare presso l'impresa __________
in attesa di essere chiamato a militare.
Il TE 1 era molto perplesso circa l'idoneità di AC
1.
ad inserirsi nella vita militare ma non ostacolò la cosa, rendendosi conto
che tanto AC 1 quanto il padre riponevano nella frequentazione della scuola
reclute grandi aspettative.
AC 1 entrò in servizio il 10.2.1997, ma nel giro
di una decina di giorni veniva dimesso e dichiarato inabile ancorché non avesse
fatto nulla di particolare. Si era solo presentato quasi subito in infermeria
lamentando uno strappo muscolare alla schiena e subito era balzato al centro
dell'attenzione. Inoltre i suoi superiori si erano molto preoccupati per il
fatto che era stato arruolato negli autisti, funzione che sembrava loro poco
compatibile con i medicamenti che prendeva. L'insuccesso pesò su AC 1 ed anche
sul padre che non capiva tanta rigidità da parte dell'esercito.
AC 1 tornò al lavoro e la cartella clinica del TE
1.
non segnala, per i mesi che ne seguirono, altre crisi e ciò fin verso
dicembre, quando la madre avvisò il medico che AC 1 stava di nuovo peggiorando.
La cartella clinica segnala genericamente che il giovane aveva un "comportamento
inquietante". La situazione precipitò subito dopo Natale e Santo
Stefano quando la madre, allarmata, segnalò al medico un'aggressività di AC 1
verso il padre, aggressività che si ripetè il 29.12.1997 quando AC 1,
arrabbiato perché gli sembrava che il padre accudisse meglio il proprio cavallo
del suo, gli si avventò contro prendendolo per il collo. Ne seguì, da parte del
TE 1, il ricovero di AC 1 presso la CPC di Mendrisio che -come cennato- si
prolungò per circa due mesi.
In quell'occasione il TE 1 motivò il ricovero con
un certificato (in atti nella mappetta 4A) del seguente tenore:
" Vi invio
per ricovero coatto il sunnominato paziente, che presenta uno scompenso
incipiente di schizofrenia paranoide nota da circa due anni.
Trattato per il primo episodio con Risperdal, ha
presentato un inizio di ricaduta, dopo sospensione dei farmaci, una diecina di
giorni fa. Attualmente (da 4 giorni) assume Serdolect, da oggi 8 mg. Seguirà
rapporto dettagliato."
Nel rapporto del 29.5.1998, sottoscritto dal __________
e dalla __________ della CPC (AC 1 era stato dimesso il 24.2.1998), viene riportata
come diagnosi quella di "episodio di riesacerbazione … di una
schizofrenia paranoica cronica" e nel testo del rapporto si legge che
all'ammissione AC 1 sembrava "una bomba ad orologeria meccanica capace
di scoppiare in ogni momento".
Tornato che fu al domicilio, l'accusato continuò
ad essere seguito dal TE 1.
Per i successivi tre mesi restò "in
malattia" non svolgendo attività lavorativa. Dal giugno al settembre 1998 AC
1.
lavorò al 50 per cento (cfr. mappetta 6A). In ottobre fu di nuovo in
malattia. Lavorò poi al cento per cento nel periodo 4.11.1998-10.1.1999. Nel
gennaio 1999 fu di nuovo inabile al lavoro ed infine lavorò ancora per un paio
di settimane (fino cioè al 15.2.1999), quando venne di nuovo ricoverato in
istituto psichiatrico, a Viarnetto e, per la prima volta, con l'indicazione di "abuso
di cocaina".
Ivi rimase circa tre settimane, durante le quali
venne sottoposto ad una terapia disintossicante oltre che a quella neurolettica
ed antidepressiva che già aveva instaurato per lui il TE 1.
In clinica conobbe __________ una paziente con
problemi di ordine psichiatrico, con la quale si legò in amicizia e che
frequentò anche nel seguito. La loro relazione continua anche ora. __________
ha seguito il processo e visita regolarmente l'accusato al PCT.
Dimesso da Viarnetto, egli tornò al domicilio di __________,
riprendendo al 50 per cento l'attività di muratore. Sennonché a breve termine ricominciò
a frequentare le solite compagnie di tossicodipendenti, col che riprese a
drogarsi, dapprima fumando spinelli e poi sniffando cocaina. Rientrava spesso a
casa la sera tardi, sotto l'effetto di alcool e di droghe.
Tale stile di vita lo portò ben presto a
scompensare, col che il 4.5.1999 venne di nuovo ricoverato a Viarnetto per una
disintossicazione dalla cocaina. Durante la degenza venne proposto all'accusato
di proseguire il trattamento terapeutico presso il Centro di recupero per
tossicodipendenti di Villa Argentina, nella sede di Viglio. AC 1 accettò e fu
così, il 7.6.1999, accolto in Villa Argentina. Fuggì una settimana dopo,
rientrando al domicilio e ricadendo da subito nel consumo di canapa e di droghe
sintetiche. Il rapporto con gli operatori di Villa Argentina non fu però
interrotto col che, dopo un paio di settimane, AC 1 accettò di ritornare nel
Centro e di riprendere l'iter terapeutico. Sennonché, il 20.7.1999, egli chiese
di poterlo interrompere per la sua incapacità di sopportare la vita in
comunità. Poiché era agitato e di difficile gestione, il vicedirettore __________,
previo contatto con i curanti di Viarnetto, ne ottenne il ricovero quello
stesso giorno. Il progetto era quello di rimotivare AC 1 a continuare la
terapia nel Centro, sennonché egli non fu più disponibile e, dietro sua
insistenza, il 5.8.1999, venne dimesso. Ricadde ben presto nella solita vita
disordinata, dissipando diverse centinaia di franchi in sostanze stupefacenti
ed alcool. A causa di tali suoi dissennati comportamenti ripresero anche i
litigi con i genitori. Il 12.8.1999, circolando sotto l'influsso di alcool e
droga, incorse anche in due piccoli tamponamenti. Il giorno successivo, dopo
un'ennesima discussione con i genitori causata dalla sua continua, insistente
richiesta di soldi, AC 1 prese la pistola del padre minacciando di suicidarsi.
I genitori lo convinsero a presentarsi dalla dottoressa __________ direttrice
della Clinica di Viarnetto, la quale, a sua volta, convinseAC 1 a farsi
ricoverare alla CPC di Mendrisio, stante che egli rifiutava il ricovero a
Viarnetto.
Fu così che quello stesso 13.8.1999, AC 1 fu per
la seconda volta ricoverato a Mendrisio dove rimase degente per circa due
settimane. Data la situazione di conflitto familiare, fu messa sul tappeto la
questione a sapere se non fosse il caso di nominare al giovane un tutore, ma
sia AC 1 sia il padre rifiutarono.
La dimissione avvenne per gradi nel senso che
intorno al 24-25.8.1999 egli ottenne di lavorare nel laboratorio protetto della
CPC di giorno, rientrando la sera a dormire al domicilio.
Dimesso definitivamente il 31.8.1999, AC 1 riprese
a drogarsi già ai primi di settembre. La madre, vieppiù angosciata e
preoccupata, telefonava di continuo al TE 1. L'intera famiglia era sotto
pressione al punto che anche il nonno materno telefonò al medico. Per finire il
TE 1 ordinò un nuovo ricovero a Viarnetto il 13.10.1999, clinica presso la
quale AC 1 restò degente fino al 25.10.1999 e poi ancora dal 29.11.1999 al
2.12.1999
Durante tali periodi i curanti cercarono di far ridecollare il
collocamento a Villa Argentina, senza successo, giacchè AC 1, ivi trasferito,
vi si trattenne solo cinque giorni, il 7.12.1999 rientrando al domicilio.
Quivi la sua situazione non migliorò di certo,
stante che egli continuava ad abusare di alcool e di canapa, col che, poi, non
era in grado di portare avanti il lavoro se non per brevi periodi.
I genitori non accettavano (né evidentemente
potevano accettare) tali comportamenti per cui le discussioni erano all'ordine
del giorno.
La dott. __________ della Clinica di Viarnetto,
interrogata dal PP il 7.6.2004 (ovvero dopo l'uccisione dei coniugi __________)
ha così riassunto, dal suo punto di vista di ex-medico curante, la situazione
che si era in quegli anni creata in casa __________ (cfr. verbale citato p. 2 e
s):
" … una mia
prima ipotesi era quella del suicidio, cosa fra l’altro che AC 1 mi aveva
comunicato. In realtà, quando AC 1 mi ha parlato della presenza di armi in casa
e della possibilità di suicidarsi con una di queste, io avevo ipotizzato un
omicidio del padre e un susseguente suo suicidio.
Avevo pensato al padre siccome egli non capendo
la malattia del figlio, il suo modo normativo di interagire con lui provocava
nel paziente dei vissuti di umiliazione, ferito dai quali lui avrebbe potuto
agire impulsivamente (crisi di rabbia, che poteva essere incontrollata). Ricordo
un colloquio fra me, AC 1 e il padre, ove AC 1 voleva comunicare che era malato
ma che avrebbe comunque combinato qualcosa di buono. Il padre era rimasto
abbastanza sulle sue.AC 1 si era allora sentito incompreso. Aveva pianto ed il
padre l’aveva allora ripreso dicendo che gli uomini non piangono. Per il padre
l’aspetto fisico lavorativo era molto presente, questo era stato trasmesso
anche al figlio. In conseguenza di questo io avevo chiesto ai genitori di far
sparire da casa le armi. Di fronte a questa richiesta il padre non ha preso sul
serio la richiesta ritenendosi un esperto in materia e in grado di gestire e
valutare i rischi.
Davanti a questa ipotesi o fantasia nonché del
fatto che la famiglia era fragilizzata dalla malattia di AC 1 e dall’incapacità
di affidare il figlio alla cura di terzi, si sono cercate diverse soluzioni fra
le quali una tutela che avrebbe permesso sia di mediare la relazione fraAC 1 e
i genitori sia di procedere ad un collocamento terapeutico prolungato
(privazione di libertà ai fini di assistenza). Una terapia farmacologia
adeguata a lungo termine e un inserimento in una struttura protetta avrebbe
permesso di staccare AC 1 dalla famiglia ritenuta un ambiente inadeguato
siccome troppo ansiogeno per lui.
Sottolineo il personaggio della madre
estremamente ambivalente, ansiosa, protettiva. I genitori avevano un conflitto
fra loro circa AC 1, il padre essendo estremamente severo e normativo. A volte
la madre, in occasione di un ricovero, mi aveva chiesto di essere io a
comunicare ciò al padre…."
Nel marzo del 2000, AC 1, con la scusa di fare un
viaggio ad Amsterdam con un amico, è riuscito a prelevare fr. 3'600.- dal
proprio conto in banca (conto che i genitori erano riusciti a bloccare).
Sennonché come ebbe in mano la somma non si recò ad Amsterdam, bensì la spese
tutta in bolas di cocaina che consumò senza ritegno, di guisa che il TE 1, dopo
averlo ricoverato per tre giorni a Castelrotto, ha predisposto, il 27.3.2000,
il suo collocamento (il sesto ormai) a Viarnetto, dove AC 1 rimase degente fino
all'8.5.2000.
Tranquillo e collaborante per i primi giorni
(tanto da prendere in considerazione di avviare una terapia presso il
Gabbiano), nel seguito AC 1 ritornò ben presto insofferente delle regole
impostegli dalla clinica. Fumò uno spinello durante un breve congedo e, tornato
in clinica, chiese egli stesso di essere contenuto in reparto chiuso,
affermando di avere idee suicidali. Stando ai medici curanti lo stato
depressivo era dovuto all'angoscia che gli procurava l'idea di essere collocato
in una comunità. Così hanno concluso i medici di Viarnetto il loro rapporto
22.5
:
" Superata
la crisi depressiva…
omissis…,AC 1 ha manifestato un atteggiamento di
totale chiusura rispetto a tali proposte ritenendo, all'eventuale rifiuto dei
genitori di accoglierlo al proprio domicilio, di essere in grado di vivere da
solo o eventualmente di convivere con un'amica. Preoccupati da tale
possibilità, i genitori del paziente dimostrando di nuovo la loro ambivalenza,
accettano di riprendere nuovamente AC 1 al proprio domicilio. Quest'ultimo dopo
un colloquio con il medico curante TE 1, accetta di essere sottoposto all'esame
tossicologico delle urine una volta a settimana presso il dott. __________,
cercando di riprendere gradualmente l'attività lavorativa. In data 8.5.2000
viene quindi dimesso al proprio domicilio con l'accordo dei genitori. La
prognosi resta dubbia. …"
In realtà parrebbe che nei mesi successivi AC 1
sia riuscito ad astenersi dal consumo di cocaina. In concomitanza con la
dimissione da Viarnetto dell'8.5.2000, egli ha presentato domanda di
prestazioni AI. Ciò ha messo in moto gli operatori AI addetti alla
riqualificazione professionale, col che in settembre al giovane è stata
prospettata la possibilità di riqualificarsi frequentando il tirocinio di
giardiniere, alloggiando presso il Centro di __________ in settimana, lavorando
di giorno presso le serre della __________ e rientrando al domicilio solo per
il week-end. La proposta ha esatto, per essere realizzata, tempi tecnici
piuttosto lunghi, per cui AC 1 (nel frattempo tenuto sotto controllo sia dal
dr. __________ sia dal TE 1 con sua sottoposizione a regolari analisi delle
urine) ha potuto iniziare la nuova formazione solo a far tempo dal febbraio
2001.
Ha superato bene i tre mesi di "osservazione", col che gli
operatori del Centro già avevano deciso la sua ammissione al tirocinio (con
conseguente finanziamento AI) per il periodo di tre anni, ovvero dal settembre
2001.
al giugno 2004. Sennonché, AC 1, durante le vacanze estive del 2001 (periodo
in cui il Centro di __________ rimaneva chiuso), ritornato a __________,
riprese le solite frequentazioni, è ricaduto dapprima nell'abuso di canapa e
poi, come gli riuscì di mettere le mani sull'importo di fr. 4'000.- versatogli
dall'AI quale indennità per i tre mesi di "osservazione", non ha
trovato di meglio che sperperarli nell'acquisto di cocaina, massicciamente
consumata per inalazione, al punto da autoricoverarsi a Viarnetto. Ivi rimase
per pochi giorni (in pratica dal 29.8. al 3.9.2001), sufficienti per essere di
nuovo preso a carico dagli operatori AI che lo riaccettarono a __________. AC 1
riprese la formazione con una motivazione assai ridotta rispetto alla primavera
precedente. A giudizio degli educatori, egli si dimostrò, in questa seconda
fase, chiuso, introverso ed apatico. Essi stessi avvertirono che egli abusava
di sostanze stupefacenti e di alcolici, per cui, per finire, il tirocinio nel
settembre/ottobre 2001, su consiglio del TE 1, venne interrotto in vista di un
nuovo ricovero (l'ottavo) a Viarnetto.
Il rapporto dei medici della Clinica luganese del
18.11.2001
fa stato di un'ammissione per uno "stato misto psicotico con
abuso di cannabis e alcool". Ai curanti, AC 1 giustificò tali abusi
con l'aumento dell'ansia e dell'insofferenza che gli causavano l'ambiente di
lavoro e le difficoltà col padre. In pratica non sopportava di dormire lontano
da casa e l'ambiente delle serre gli stava troppo stretto. Nonostante
l'interessamento degli operatori AI, per finire, AC 1 rifiutò di tornare a __________.
I suoi obiettivi (tornare a casa e trovare un lavoro come selvicoltore) furono
giudicati inadeguati dai curanti che gli fecero presente sia le difficoltà di
trovare un lavoro sia i problemi connessi con la convivenza col padre,
dopodiché, stante che più non sussistevano i presupposti per un ricovero
coatto, dovettero, su sua richiesta, dimetterlo.
Una volta a casa accettò di essere seguito dal __________
e per qualche mese lavorò come muratore presso un amico del padre.
Ricadde nel consumo di cocaina nel febbraio 2002,
via via assumendone sempre maggiori dosi in via parenterale (fino a 4 gr. al
giorno) e alla fine assumendo anche della ketalgine acquistata sul mercato
nero. Il 5.4.2002 venne ricoverato a Viarnetto dal __________ per abuso di
sostanze stupefacenti.
All'ammissione non evidenziava né alterazioni del
pensiero e del suo flusso, né fenomeni dispercettivi. Era invece assai
ambivalente circa il suo futuro, da un lato ammettendo di aver bisogno di
avviare un percorso terapeutico in un centro per tossicodipendenti, dall'altro
chiedendo di essere dimesso e di poter ritornare a casa. Non ravvisando sintomi
di una psicosi florida, per finire, i curanti, pochi giorni dopo, ovvero il
10.4.2002
lo dimisero con prognosi infausta (in pratica segnalando l'alto
rischio di ricaduta nell'appetenza tossicomane).
Il che accadde puntualmente il giorno successivo,
quando, verso le 15:00, venne da __________ a Lugano perché "si sentiva in
manco". Aveva seco fr. 60.-/70.- che spese per acquistare tre bolas che si
iniettò usando una siringa testè procuratasi in una farmacia. All'atto dell'uso
si accorse che lo spacciatore gli aveva venduto pochissima sostanza per cui l'iniezione
non solo non gli apportò benessere bensì maggior nervosismo. Si sentiva ancora
in manco ed era agitato perché aveva bisogno di droga e gli eran rimasti solo
10.
franchi. Camminava lungo via Cattaneo e tosto che vide una donna venirgli
incontro, decise di scipparle la borsetta, cosa che mise subito in atto.
Giuntole vicino le strappò la borsetta che la donna teneva sulla spalla. Egli
tirò con forza, il che sbilanciò la donna che cadde e che fu trascinata da lui
per qualche metro fino a quando il laccio della borsa si spaccò ed egli potè
fuggirsene con la refurtiva. A suo dire trovò il portamonete ma non vide il
danaro, nascosto in un apposito comparto. Buttò via borsetta e contenuto e fece
per allontanarsi, quando venne fermato da una pattuglia. Era infatti accaduto
che un passante l'aveva visto scippare la signora e aveva chiamato la Polizia. AC
1.
restò in carcere preventivo dall'11.4. al 24.4.2002, dopodiché rientrò a __________,
al domicilio dei genitori. Con decreto del 29.7.2002, egli venne condannato per
furto aggravato, per lesioni semplici e per danneggiamento e per
contravvenzione alla LF stupefacenti a 90 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per anni quattro e ad una multa di fr. 500.-.
In passato, già il 26.4.2000 e il 18.9.2000, era
stato condannato (la prima volta per atti contro la pubblica incolumità e la
seconda volta per ripetuta contravvenzione alla LF stupefacenti) a due multe,
l'una di fr. 100.- e l'altra di fr. 200.-.
A dire del TE 1 che lo visitò in carcere, AC 1
sopportò bene la carcerazione. Così si è espresso testualmente lo specialista
nel verbale del 18.3.2004 (confermato al dibattimento):
" … Annoto …
che ho avuto modo di visitare AC 1 allorquando si trovava in carcere presso il
PCT. Sorprendentemente avevo osservato in quel breve periodo (3 settimane) un
miglioramento generale del suo stato di salute mentale, una capacità di
abituarsi alle regole del carcere e questo senza che gli fossero somministrati,
per quanto mi risulta, particolari farmaci. È mia opinione che questo potrebbe
fondarsi sul fatto che esistevano regole chiare alle quale non si poteva fuggire,
chiari limiti spaziali così come interazioni con persone “semplici”…."
Naturalmente l'episodio delittuoso suddetto,
unito al fatto che, poco tempo dopo il rilascio dal carcere, AC 1 ha ripreso a
consumare cocaina, ha peggiorato i già difficili rapporti familiari.
Il 28.5.2002, dopo un ennesimo abuso di cocaina,
il TE 1 ordinava il ricovero coatto di AC 1 presso la CPC di Mendrisio, dalla
quale veniva tosto dimesso il 7.6.2002 poiché nel giro di pochi giorni la sua
situazione si era, per quanto si poteva pretendere, stabilizzata.
Nei giorni successivi, su richiesta sia della
madre sia dei medici della CPC, AC 1 incontrava gli operatori dell'Antenna
Alice, i quali avviarono le pratiche per un nuovo collocamento a Villa
Argentina, passando per un ricovero di circa tre settimane presso la Clinica
Alabardia. Nel frattempo, il 13.6.2002 veniva riconosciuta a AC 1 una rendita
intera AI di fr. 1'373.- mensili, con effetto retroattivo al 1.2.2000.
Rientrato al domicilio dopo la dimissione dalla
CPC, AC 1 ricominciava l'uso di sostanze tossiche. Riusciva a entrare in
possesso di fr. 1'300.- di quelli inviatigli dall'AI e li dissipava in poche
ore per acquistare stupefacenti che consumava in modo massiccio fino al
25.6
, quando veniva ricoverato presso la Clinica di San Nazzaro.
Nel rapporto allestito dai medici in atti, di
data 3.8.2002, si legge:
" Status
psichico all'entrata
Alla semplice osservazione il paziente si
presenta con un aspetto abbastanza curato nell'abbigliamento e nella persona.
L'espressione è piuttosto statica, l'atteggiamento è colIaborante; al colloquio
lucido e ben orientato nei tre domini. L'eloquio è scarno ma coerente,
incentrato sulle sue problematiche di salute. Non sono evidenti attuali disturbi
del corso formale del pensiero ed il paziente non verbalizza alcuna
dispercezione. Il livello della sua motivazione a perseguire un programma di disassuefazione e di rientro in comunità sembra essere
molto basso. La mimica é impoverita, la percezione pronta e libera da errore;
continua l'attenzione, non sono evidenti disturbi della concentrazione e della
memoria a breve termine. La capacità di critica è poco conservata. L'emotività
é controllata, il comportamento é adeguato. L'affettività é eutimica, la sfera
della volontà é diminuita, non è presente ideazione suicidale. Il sonno é
disturbato nel mantenimento. La coscienza e la critica della malattia non sono
del tutto presenti."
Veniva dimesso il 15.7.2002 in discreto stato di
equilibrio psicofisico per essere immediatamente trasferito presso Villa
Argentina.
Come emerge dall'istoriato che segue, ben si può
dire che a partire dal giugno 2002 è iniziato per AC 1 un prolungato periodo di
ricoveri e collocamenti presso varie strutture (Alabardia, Villa Argentina e
CPC Mendrisio) che si è concluso in pratica il giorno di San Silvestro,
31.12
, con la sua dimissione dalla CPC e ritorno al domicilio di __________,
dove è restato fino al 31.1.2004 giorno successivo a quello in cui ha ucciso i
genitori. Nel periodo giugno 2002-fine dicembre 2003, AC 1 non è più stato per
periodi di una durata qualche po' significativa a casa, bensì è rimasto quasi
sempre ricoverato e/o collocato.
È utile, al proposito, compendiare qui di seguito
la cronologia di detti ricoveri e/o collocamenti:
25.06.2002
- 15.07.2002
co. Clinica Alabardia
15.07.2002
-
10/13.09.2002
co. Villa Argentina
13.09.2002
- 03.12.2002
co. CPC Mendrisio
03.12.2002
-
03/05.02.2002
co. Villa Argentina
05.02.2003
- 26.02.2003
co. CPC Mendrisio
27.02.2003
tentativo fallito di
ricollocamento a Villa Argentina
27.02.2003
- 07.06.2003
co. CPC Mendrisio
07.06.2003
- 01.07.2003
AC 1 passa al regime
"clinica di
giorno"
01.07.2003
- 10.07.2003
co. CPC Mendrisio
10.07.2003
- 24.08.2003
AC 1 è riammesso al
regime "clinica di giorno"
24.08.2003
- 14.10.2003
co. CPC Mendrisio
14.10.2003
- 31.10.2003
AC 1 passa al regime
"clinica di
giorno"
31.10.2003
- 31.12.2003
co. CPC Mendrisio
31.12.2003
data dell'ultima
dimissione
dalla CPC
Ciò significa che sull'arco di 18 mesi circa, AC
1.
ha vissuto in casa, a __________, con i genitori, solo per periodi molto
brevi, in pratica solo quando i curanti della CPC autorizzarono dei congedi
durante i week-end.
Invece, nei periodi in cuiAC 1 fu ammesso
"al regime di clinica di giorno", il programma prevedeva che egli
dormisse in un appartamento appositamente locato per lui a Mendrisio e che di
giorno fosse occupato nelle serre di Casvegno, risp. in altri laboratori
protetti situati dentro la CPC.
Evidentemente AC 1 ha talvolta profittato di tali
periodi di (per così dire) "libertà vigilata" per rientrare, senza
autorizzazione al domicilio. D'altro canto anche quando, in alcune occasioni, è
"fuggito" da Villa Argentina ha sempre finito con il rifugiarsi in
casa.
Certo è che i periodi passati in casa nel periodo
giugno 2002 - dicembre 2003 sono stati di assai più breve durata rispetto agli
anni precedenti.
I motivi che hanno portato al fallimento del
collocamento a Viglio nell'estate 2002 sono riassunti nel rapporto 13.9.2002
del vicedirettore __________, dal quale emerge bene come inizialmente AC 1
abbia affrontato con entusiasmo e buona volontà (quasi eccessivi) la vita
residenziale e come poi tale motivazione sia scemata rapidamente, fissandosi
sul pensiero "voglio abbandonare la terapia", come quindi si siano verificati
i due episodi di abuso di droga destinati a velocizzare l'interruzione del
trattamento, sapendo AC 1 di poter comunque contare sull'ambivalenza dei
genitori, incapaci, per troppo affetto, di chiudergli la porta di casa. Conclude
il rapporto con l'esigenza, prioritaria, di nominare un tutore a AC 1, quale "figura
neutra riguardo alle dinamiche perturbate della famiglia".
La nomina di un tutore (nella persona dell'avv. TU
1) è avvenuta il 1.10.2002. Essa è stata caldeggiata anche dal TE 1, condivisa
dai genitori diAC 1 e, per finire, accettata anche da lui.
Va peraltro segnalato che, dopo la
"fuga" da Villa Argentina con relativo "rifugiarsi" in
casa, AC 1, nondimeno, questa volta non ha potuto restarci, bensì è stato
subito coattivamente ricoverato alla CPC di Mendrisio dalla Commissione tutoria
regionale (CTR) di ______. Al riguardo, nel rapporto d'ammissione del 13.9.2002
allestito dal dottor __________ si legge:
" ANAMNESI:
Si tratta di un paziente già ricoverato altre
volte nella nostra clinica a partire dal 1997 per una schizofrenia paranoide e
una politossicodipendenza. Nell'ultimo periodo era ospite della comunità Villa
Argentina da dove si era allontanato per recarsi al
domicilio dei genitori. Aveva pure abusato di cocaina e vi era il timore di
atti eteroaggressivi. La CTR, informata dai genitori, decideva un ricovero
coatto. Il paziente finiva per accettare passivamente questa decisione pur
senza condividerla e minimizzando le preoccupazioni dei genitori.
All'ammissione il colloquio, anche in presenza
dei genitori, risultava piuttosto difficoltoso per la scarsa collaborazione del
paziente e per il disagio da parte dei genitori di affrontare tematiche
evidentemente dolorose. Confermano comunque l'impossibilità che il figlio
resti a casa con loro e la possibilità di comportamenti aggressivi, soprattutto
nei confronti del padre.
Il paziente appare curato nella persona e
nell'abbigliamento. E' orientato, l'atteggiamento è piuttosto distaccato. Non
riferisce dispercezioni e non sono evidenti disturbi formali del pensiero. Il
tono dell'umore appare solo leggermente abbassato, comprensibile rispetto alla
situazione. E' presente una discreta tensione, ben controllata dal paziente.
Viene prescritta la terapia farmacologica in atto e viene assunto l'impegno
reciproco ad allestire quanto prima un progetto terapeutico che verosimilmente
comprenderà il collocamento in una struttura protetta. Al momento il paziente
rifiuta di prendere in considerazione un rientro in Villa Argentina… "
Nelle settimane che seguirono i vari operatori
che si occupavano di AC 1 e il tutore ripresero i loro sforzi per rimotivarlo a
tornare a Villa Argentina, la qualcosa fu possibile a partire dal 3.12.2002.
Fino al 24.1.2003 il collocamento si è svolto in modo positivo. Nella sua
cartella clinica, in tale data, dopo una visita, il TE 1 ha avuto modo di
annotare che:
" 24.01.2003
Il paziente compare accompagnato dal signor __________,
operatore di Villa Argentina dove risiede da un mese e mezzo dopo due mesi e
mezzo di soggiorno alla CPC.
È contento della situazione, sta bene.
Tranquillo, disponibile, collaborante, positivo come non mai. Si trova bene
alla Villa, non ha tentazioni, non ha "strane idee" (ma poi
relativizza, ogni tanto c'è qualche idea strana che però sa criticare e
respingere). Attualmente si occupa della cucina, in modo piuttosto
indipendente, soltanto un po' aiutato da una ragazza che ha la funzione di
panettiera. In precedenza aveva invece fatto le pulizie, pare che il lavoro sia
organizzato in questo modo in Villa. Può fare un po' di attività sportiva il
fine settimana, quando esce con la sorella, oppure anche secondo il programma
della Villa, il mercoledì pomeriggio nella palestra di __________ ecc.
La terapia attuale comprende: Seroquel 3x200mg,
Depakin Crono 2x500mg, Calmaxid 150mg/mattino, Temesta/exp. 1mg/sera, Haldol
Decanoas 50mg ogni 28 giorni.
Si ventila l'ipotesi di ridurre lentissimamente
Seroquel, il resto rimane sicuramente invariato.
Previsti controlli mensili…"
Da segnalare, a questo punto, che dopo il
febbraio 2003, il TE 1 non ha più seguito il caso AC 1.
La situazione è di nuovo precipitata a fine mese
quando, durante un congedo domenicale, AC 1 ha approfittato per
"farsi" di cocaina.
Rientrato in Villa Argentina, la notte tra il 3 e
il 4.2.2003, egli si è dato alla fuga, calandosi da un balcone e fratturandosi
un polso. Ha passato la notte all'addiaccio e si è iniettato cocaina al punto
che -quando il 5.2.2003 è stato per ordine del TE 1 ritrasferito alla CPC di
Mendrisio- aveva entrambe le mani infette per i numerosi buchi che si era fatto
(nello stesso modo che ebbe a constatare la polizia quando egli si costituì
dopo aver ucciso i genitori e come bene mostrano le foto scattategli dalla Scientifica).
A Mendrisio, AC 1 è stato visitato dal __________,
il quale oltre all'infezione alle mani, ha avuto modo di constatare che
" … all'ammissione
si presenta in compagnia di un operatore di Villa Argentina (signor __________)
è tranquillo, ha un atteggiamento collaborante, riferisce quanto avvenuto senza
alcuna negazione, caratterizza una grossa difficoltà nel mantenere la pulsione.
Non sono presenti disturbi della sfera psicotica, il paziente non presenta
attualmente segni per una depressione. La critica di malattia è buona.
Ipotesi diagnostica: disturbi di personalità borderline con importante abuso di
cocaina… "
Il 27.2.2003 un tentativo fatto di ricondurre AC
1.
in Villa Argentina è fallito sul nascere per cui egli è stato immediatamente
riportato alla CPC dove il medico che l'ha visitato ha annotato che
" … il
paziente arriva in CPC accompagnato da un educatore di Villa Argentina da dove
proviene per un ricovero coatto a seguito di un problema di ingestibilità.
Afferma di non poter rimanere in comunità ma nemmeno in clinica.
Il paziente era stato dimesso ieri per essere
trasferito appunto a Villa Argentina dove però non ha voluto rimanere.
Al colloquio si presenta curato nell'igiene e
nell'abbigliamento. Lucido, orientato, abbastanza collaborante. Non sono
presenti dispercezioni né costruzioni deliranti.
Il paziente dice di non essersi potuto fermare in
comunità a causa di una tensione in aumento e di aver assunto di sua iniziativa
del Tranxilium essendo insufficiente la terapia prevista. Il tono dell'umore
appare diminuito in assenza di intenti suicidali… "
Dopo di allora, l'idea di riprendere il
trattamento a Villa Argentina è stata accantonata d'accordo i responsabili di
Villa Argentina, l'operatrice di Antenna Alice, i medici curanti della CPC ed
il tutore. AC 1 è rimasto alla CPC trovando occupazione, durante la giornata,
presso le serre della Clinica medesima.
Nei mesi successivi i curanti hanno elaborato un
progetto inteso a iniziare AC 1 al cosiddetto "regime clinica di
giorno" che consisteva nel locargli un appartamento a Mendrisio ove egli
avrebbe alloggiato la notte, lavorando di giorno presso le serre della clinica,
presso la cui mensa egli avrebbe mangiato e dove avrebbe avuto contatti
regolari con i curanti i quali gli avrebbero somministrato giornalmente i
medicamenti e l'avrebbero tenuto sotto controllo con periodici esami delle
urine.
L'appartamento è stato trovato dal tutore e
locato a partire dal 1.6.2003 e AC 1 con l'accordo della CTR, è stato ammesso
al citato regime a partire dal 7.6.2003. Ai primi di luglio 2003 AC 1 ha dovuto
rientrare in clinica perché i curanti hanno constatato che egli non rispettava
talune regole ma poi è stato di nuovo ammesso al regime clinica di giorno.
A fine agosto AC 1 ha manifestato l'intenzione di
iniziare un tirocinio di selvicoltore e, in quell'occasione, i curanti gli
hanno spiegato che tale obiettivo era prematuro e che meglio valeva continuare
ancora presso le serre in attesa di un suo inserimento in un'attività
lavorativa esterna a tempo parziale da cercare in una con un assistente sociale
e con il tutore. Verosimilmente deluso dalla prospettiva di lavorare ancora per
il mese di settembre all'interno della clinica, il giorno dopo la riunione, AC
1.
non ha più voluto continuare l'attività nelle serre dichiarando di essere
stufo. Con una serie di bugie è riuscito a farsi dare del danaro dai genitori e
dall'amica, dopodiché ha dissipato fr. 1'200.- in cocaina che ha tosto
consumato sull'arco di due o tre giorni.
Il 24.8.2003 si è presentato da solo in clinica
dove è stato ricoverato ponendo per il momento fine al cosiddetto "regime
clinica di giorno".
Chi l'ha visitato ha annotato (cfr. rapporto
24.8.2003
della __________) che
" … all'ammissione
il paziente risulta abbastanza curato nella persona e nell'abbigliamento,
normorientato e normotimico, leggermente ansioso. Ammette l'abuso di sostanze
i.v. riferisce di essersi fatto circa 10 g di cocaina endovena in tre giorni,
chiede aiuto e protezione. L'eloquio è spontaneo e adeguato nel contenuto, non
si evidenziano segni della sfera psicotica, l'istinto vita appare
conservato…".
Nel seguito, i curanti, nel rapporto del
31.10.2003
hanno segnalato alla dottoressa Isoldi del Servizio psicosociale
(che avrebbe dovuto occuparsi di AC 1 dopo la dimissione che ebbe luogo il
14.10
) che
" … durante
la degenza [AC 1] manifestava una grande ambivalenza, ben nota, con cambiamento
di progetti in modo del tutto irrealistico e nell'arco di poche ore. È stato
presentato, come era già previsto prima della riammissione, all'assistente
sociale del SPS di Mendrisio, Signora __________, soprattutto per discutere con
lei le sue possibilità di un lavoro temporaneo (eventualmente anche presso un
datore di lavoro privato) mantenendo comunque la rendita AI. È stato tentato
numerose volte di spiegare ad AC 1 che il progetto verso un datore di lavoro
privato è da costruire a tappe e che deve passare un periodo di stabilità
lavorativa in un regime protetto. Egli, completamente
assente di critica, ha invece promosso l'idea di tornare a lavorare come
muratore rinunciando alla rendita AI. Inoltre vorrebbe lasciare l'appartamento
a Mendrisio e tornare a vivere con i genitori. Essi
sono piuttosto contrari ad una convivenza con il figlio, ma stentano a dirgli
questo in modo diretto. Pensano invece, soprattutto il padre, di avere la possibilità
di impiegare il figlio in modo più coerente di quanto possa farlo la CPC o il
SPS. Questa opinione dei genitori contraddice l'esperienza, ormai fatta da una
serie di operatori sanitari privati o pubblici, di una
gestione estremamente ambivalente del paziente da parte dei genitori, pure essi
spesso in contrasto tra di loro su come gestire il figlio, ed in ultimo il
fatto che loro stessi si sono appena fatti ingannare da AC 1 nell'ambito del
recente slittamento verso la cocaina…"
Per finire, come cennato, veniva dimesso il
14.10
, dopo aver con lui concordato il seguente programma:
egli avrebbe alloggiato nell'appartamento di
Mendrisio e di giorno avrebbe lavorato nel laboratorio protetto giardinieri.
Ogni mattina si sarebbe recato al Servizio psicosociale di Mendrisio dove
avrebbe ricevuto i medicamenti della mattina e preso seco quelli da assumere la
sera. L'équipe curante del SPS avrebbe,a discrezione, eseguito analisi delle
urine. Avrebbe giornalmente ricevuto lo spillatico stabilito dal tutore e ogni
venerdì la paga del laboratorio protetto.
Il 30.10.2003 la madre di AC 1 è passata a
Mendrisio a visitare il figlio. Essa aveva seco nella borsa la somma di fr.
1'000.- poiché doveva fare un acquisto importante al Serfontana. Ad un certo
momento il figlio riuscì a sottrarle la borsa, trovò il danaro e con quello se
ne andò alla ricerca di cocaina. Ne acquistò per circa 8 grammi che si iniettò
sull'arco di una notte. La madre, disperata, si rivolse alla CPC. Il giorno
successivo lo stesso AC 1, accompagnato dalla madre, si presentò al Servizio psicosociale
e quindi alla CPC per essere di nuovo ricoverato.
Nel certificato di ricovero coatto del 31.10.2003
la dott. __________ ha annotato che "… si presenta al servizio
accompagnato dalla madre.
Orientato nei tre domini, è rallentato a
livello cognitivo, mentre il linguaggio è reso difficoltoso dalla bocca
impastata.
Presenta aspetti depressivi nell'ambito di un
vissuto di solitudine molto marcato, e presenta scarsa critica della propria
situazione. Non sarebbe suicidale.
Non emergono durante il colloquio elementi di
tipo psicotico.
Chiede lui stesso di poter essere ricoverato
ed è d'accordo rispetto alla modalità coatta…"
Nel seguito vi furono dei contatti tra il personale
curante della CPC e la signora __________, operatrice presso l'Antenna Alice,
per discutere le possibilità di un nuovo tentativo di collocamento di AC 1 in
un centro per tossicodipendenti che, tuttavia, non approdarono a nulla, a causa
dell'opposizione di AC 1.
Nella lettera 4.2.2004 inviata al Procuratore
pubblico dal direttore dell'Antenna Alice, controfirmata dall'operatrice __________,
si legge che:
" …il mese
di novembre l'operatrice dell'Antenna ha avuto modo di incontrare il sigAC 1
presso la CPC in due occasioni. La prima il 13.11.03 in quanto invitata in
Clinica su proposta degli infermieri che avevano organizzato un incontro con
l'Antenna, la dr.sa __________ e il sig. AC 1, a seguito delle ricadute
dell'interessato. In quell'occasione però la dr.sa __________ non ha potuto presenziare
e l'operatrice ha tuttavia avuto modo di incontrare l'interessato da sola nei
corridoi della clinica. La seconda volta, il 21.11.03 l'operatrice era alla CPC
per la visita ad un altro utente ed ha avuto un breve colloquio informale con
il sig. AC 1. In queste due occasioni l'interessato informava l'operatrice che
voleva unicamente tornare ad abitare dai suoi genitori a __________ ed era
contrario a prendere in considerazione la proposta dell' Antenna di valutare un
rientro in una Comunità terapeutica.
A metà dicembre (telefonata dr.sa __________
all'operatrice di Alice del 16.12.2003) viene chiesta dal medico psichiatra la
documentazione inerente una comunità della Svizzera Romanda per proporre questa
iniziativa di collocamento ai genitori del sig. AC 1i. Infatti la psichiatra
valutava che una accettazione da parte dei genitori dell'idea di una comunità a
lungo termine avrebbe aiutato il sig. AC 1 a staccarsi dalla famiglia…"
In dicembre anche una certa signora__________,
conoscente di __________ a sua volta conoscente della famiglia __________ si
interessò eAC 1, in vista di trovargli un lavoro e una sistemazione nel
Locarnese. La __________ si recò anche a Mendrisio ed ebbe un colloquio con la
dr. __________, la quale le avrebbe risposto che un tale progetto era prematuro
e che AC 1 sarebbe dovuto rimanere a Mendrisio ancora a lungo, per mesi. __________
-lo si anticipa qui- fu invitata a pranzo dalla famiglia __________ il
2.1.2004
In quell'occasione conobbe __________. A dire della__________ l'atmosfera
quel giorno in casa __________ era tesa: AC 1 era spento, taciturno. La madre
aveva le lacrime agli occhi e il padre sembrava ignorare il figlio. Quelle
poche volte che gli parlò fu solo per dirgli cose sgradevoli e umilianti. __________,
il 7.1.2004, telefonò pure essa alla dr. __________ segnalandole che a suo
giudizio la situazione in casa __________ era allarmante. __________ rivide AC
1.
una decina di giorni prima dei tragici fatti. Mangiarono insieme una pizza. AC
1.
era in quell'occasione normale e tranquillo e desideroso di trovare qualche
lavoro da fare.
Tornando indietro di un passo, si ha che, nel
novembre/ dicembre 2003, vi furono anche dei colloqui dei curanti della CPC con
i genitori di AC 1. Di sicuro vi fu un incontro con i genitori di AC 1 (al
quale partecipò anche la sorella sposata) con la dott. __________ della CPC
qualche giorno prima del 31.12.2003. Confrontata con l'ipotesi di un ritorno di
AC 1 in famiglia, la sorella manifestò tutta la sua opposizione. Nondimeno, il
31.12.2003
AC 1, a sorpresa, fu dimesso dalla CPC e tornò così al domicilio di __________.
È certo che i curanti non avvertirono della dimissione né il tutore, né
l'operatrice dell'Antenna e nemmeno i medici del Servizio psicosociale. È certo
che la madre di AC 1, il giorno 5.1.2004, alla riapertura degli uffici, preoccupata,
telefonò all'Antenna Alice, informando la signora __________ dell'avvenuta
dimissione di AC 1 dalla CPC. Il 7.1.2004 anche la sorella sposata telefonò
alla __________ i. Si ricorderà che il 7.1.2004 anche __________ preoccupata,
telefonò alla dr. __________. In quella stessa data, venne informata della
dimissione di AC 1 dalla CPC anche la dott.ssa __________ del Servizio
psicosociale, la quale, il 12.1.2004, incontrò AC 1 e la madre. Quello stesso
giorno la dott.ssa __________ prese contatto con la signora __________ che, il
16.1
, incontrò a sua volta AC 1 e la madre. In quell'occasione, come
emerge dal già citato rapporto scritto dell'Antenna del 4.1.2004, "AC 1,
sempre di poche parole, dice di voler entrare al CRMT di __________ È l'unica soluzione
che ha accettato delle tre proposte fatte dalla dr.sa __________ durante un
incontro successivo alla dimissione della CPC, ovvero lavorare ______di ______,
inserirsi in una famiglia nel Locarnese, fare un percorso al CRMT. Insieme
mettiamo in relazione i suoi bisogni e le sue difficoltà con le caratteristiche
specifiche del CRMT.
Cerchiamo quindi di riflettere sulle sue
capacità di proteggersi dal consumo di sostanze stupefacenti sul medio-lungo
termine, anche perché non manifesta altri disagi sui quali richiede un aiuto. AC
1.
riconosce che la Comunità a lungo termine potrebbe aiutarlo a contenersi dall'uso/abuso
di sostanze stupefacenti. Alla fine del colloquio afferma di aver accettato I'idea
di un collocamento al CRMT solo perché si era sentito in qualche modo obbligato
ad accettare una delle tre proposte fatte dalla psichiatra in presenza della
madre. Verso la fine della seduta l'operatrice dell'Antenna invita la madre ad
entrare. La madre dà continui doppi-messaggi, nel senso che da una parte
ritiene la situazione del figlio sotto controllo, dall'altra parte se ne
lamenta. Da un lato appoggia un programma di Comunità a lungo termine,
dall'altro lato squalifica ogni nostra proposta di un luogo residenziale sulla
quale orientare la scelta. Alla fine dell'incontro fissiamo un altro
appuntamento per il 23.01.04, rassicurando madre e figlio che avremmo
contattato nel contempo la dr.sa __________. Di fatto alla telefonata dell'operatrice
di Alice, effettuata al fine di valutare e mettere a punto un programma
residenziale di comune accordo, non abbiamo avuto riscontro dal medico del SPS.
Il 22.01.04 l'operatrice dell'Antenna telefona al tutore per un
aggiornamento. Entrambi si mostrano perplessi delle modalità di dimissione di AC
1.
dalla CPC (né il tutore né l'Antenna erano stati avvisati) e delle proposte
fatte dalla dr.sa __________.
Concordiamo sul fatto che è essenziale fare un
incontro presso lo studio del tutore con presenti i genitori e AC 1 (il
27.01
). Nel frattempo il tutore avrebbe contattato la dr.sa __________
perché anche lui voleva approfondire la proposta riferita da AC 1 del CRMT (peraltro
finora tale progetto non era mai stato preso in considerazione dai
professionisti della rete). Il 23.01.04 AC 1 arriva all'appuntamento
accompagnato dalla madre. Dice che la dr.sa Isoldi (ha avuto un incontro
qualche giorno prima) era stupita di sapere che l'operatrice dell'Antenna non
ritenesse adeguato un collocamento al CRMT. Anche in questo caso possiamo solo
basarci sui contenuti riferiti in colloquio dall'interessato. Da parte sua il
sig. AC 1 conferma all'operatrice, sig.ra __________, ancora una volta che non
vuole essere collocato al CRMT e che, a seguito di quanto discusso nel nostro
ultimo incontro, sta pensando ad una Comunità a lungo termine. Ci soffermiamo
ad approfondire il progetto residenziale proposto. Alla fine dell'incontro
individuale con __________, la madre chiede di essere ascoltata in presenza del
figlio. Riporta la preoccupazione che il figlio stia consumando. Di fatto dice
di preferire tenerIo a casa piuttosto che ricoverarlo nuovamente in CPC. Per
quanto riguarda il programma di Comunità la signora è quantomeno ambivalente,
poiché se da una parte la soluzione residenziale potrebbe essere un'opzione,
alla stessa stregua ritiene che la ricerca di un impiego potrebbe svolgere la
stessa funzione. L'operatrice dell' Antenna informa entrambi dell'incontro del
27.01.04
presso il tutore. Il 27.01.04 avviene l'incontro presso
l'ufficio del tutore con l'operatrice dell'Antenna in presenza di AC 1 e dei
genitori. L'interessato comunica di aver bisogno di una comunità a lungo
termine (Villa Argentina o in Italia). Decidiamo che l'Antenna si occuperà di
vedere settimanalmente AC 1 e di lavorare con lui sulla sua motivazione. Ciò
nell'intento di creare i presupposti necessari affinché lui stesso trovi un
senso in questo progetto."
Nel frattempo, dopo l'incontro del 12.1.2004, AC
1.
e la madre ebbero un ulteriore incontro con la dr. __________, la quale, nel
verbale del 6.2.2004, ha riferito che:
" … Il
19.01.2004
ci siamo ritrovati con AC 1 e la mamma.
AC 1 aveva parlato con l’operatrice di Antenna
Alice. AC 1 mi aveva riferito che dalla discussione con la stessa l’opzione di __________
non era la migliore visto che bisognava optare per una soluzione a medio-lungo
termine.
Io nel frattempo avevo contattato il tutore e
l’avevo messo al corrente del progetto ipotetico di cui si era discusso il 12 e
l’intenzione da parte dei genitori di valutare la disdetta dell’appartamento.
Lasciato il messaggio sono stata richiamata dalla segretaria.
ADR queste riunioni durano ca. 45-60
minuti senza però che questo periodo temporale sia fisso. Nel caso di AC 1
ricordo che quella del 12 era durata 1 ora e 15 minuti mentre quella del 19 era
durata 50 minuti.
La madre non aveva contattato il tutore. L’avevo
invitata di nuovo a farlo.
In conclusione della riunione ad AC 1 era stato
detto di rivalutare la possibilità di una soluzione in comunità e che se ne
sarebbe discusso la prossima volta e meglio il 26.01. Questa riunione non ha
mai avuto luogo siccome disdetta dalla madre…"
In effetti, quel giorno (26.1.2004), AC 1 stette
male, vomitò e non potè uscire. Fu concordato un nuovo incontro per il 4.2.2004
che, per ovvi motivi, non ebbe poi più luogo.
Il tutore, avv. TU 1, che aveva pure partecipato
all'incontro del 27.1.2004, ha così riferito gli accadimenti di quel periodo:
" A quanto a
me comunicato fra la dott.ssa __________ eAC 1 vi furono 3-4 incontri dai quali
emersero 3 possibilità di proseguio della riabilitazione: la prima presso la
comunità di __________ (comunque poco adatta a AC 1 siccome qui aveva già
fallito), una seconda presso una famiglia del locarnese e la terza con un
collocamento presso una comunità nella svizzera tedesca. Il 27.01.2004 avviene
un incontro fra me, i genitori, AC 1 e la signora __________ alfine di valutare
queste 3 ipotesi. In quell’occasione AC 1 esprime la volontà di ritentare la
via della comunità. A fronte di questa sua disponibilità, in passato assente,
sono state menzionate le comunità di __________ (dove però AC 1 aveva già
fallito e quindi inadeguata secondo __________), Villa Argentina ed una
comunità in Italia.
ADR durante l’incontro del 27.01.2004 __________
aveva sorpreso i presenti circa la sua disponibilità e propositività circa il
suo futuro. I presenti hanno recepito questo come un elemento positivo.
A fronte delle 3 ipotesi AC 1 ha espresso la sua
preferenza per una comunità in Italia. Preso atto di ciò abbiamo quindi deciso
di attivarci in questo senso, dopo aver contatto la dott.ssa Isoldi. Per
l’occasione __________ era assente siccome in Svizzera romanda e ci eravamo
ripromessi di risentirci nella settimana dal 2 al 7 febbraio alfine di
discutere la possibilità e pianificare l’intervento…."
Certo è che il mese di gennaio passò così, tra
telefonate e riunioni, cui AC 1 partecipò (accompagnato dalla madre) e che ebbero
tutte lo scopo di pervenire a trovare una Comunità, preferibilmente fuori dal
Ticino, presso la quale egli avesse potuto ritentare di avviare un percorso
terapeutico di dissuefazione dall'abuso di sostanze.
A tali discorsi, a tali progetti, in quel gennaio
2004, esteriormente AC 1 non si oppose più di tanto. È poi emerso al
dibattimento che, invece, la prospettiva di dover entrare in una comunità per
tossicodipendenti, in quegli ultimi giorni del gennaio 2004 lo angosciava e lo
affliggeva assai.
È altresì certo che in quel gennaio 2004, AC 1
aveva ripreso l'uso di cocaina. A suo dire egli prese regolarmente i
medicamenti che gli avevano prescritto i curanti della CPC, nondimeno, quando
poi è stato sottoposto, la sera del 31.1.2004, all'esame del sangue, emerse che
egli era positivo alla cocaina e derivati della canapa. Non aveva alcool nel
sangue. Secondo i laboratoristi la concentrazione nel sangue dei singoli
medicamenti che doveva prendere (Depakin, Haldol, Seroquel) era bassa e
indicava che egli "da circa una settimana"non avrebbe preso dette
medicine, circostanza che -come già cennato- AC 1 ha negato e nega, anche se,
per finire, ammette che, più volte, in passato, gli era capitato di dimenticare
di prendere le pastiglie.
2.
Gli
accadimenti del 30-31 gennaio 2004, in particolare l'uccisione dei genitori
Venendo
ai fatti oggetto del presente giudizio, si ha che il venerdì 30 gennaio 2004,AC
1.
si è alzato tardi (verso le 11:00), ha pranzato con i genitori. Era il giorno
del compleanno del nonno materno per cui, di primo pomeriggio, la madre di AC 1
si è recata presso i genitori, abitanti a circa 300 metri di distanza.
__________ si recò a __________ ad accudire i
cavalli e AC 1 tornò un po' a dormire e poi aspettò in casa il suo ritorno,
dopodichè padre e figlio, con l'auto, si recarono anche loro presso i nonni __________,
ove aveva luogo la festicciola di compleanno. Verso le 19:00, AC 1 ed i
genitori sono rientrati al loro domicilio. AC 1 non fece cena perché alla festa
aveva mangiato a sufficienza. Era nervoso e sentiva il bisogno di drogarsi. A
suo dire era una settimana che non lo faceva più. Intenzionato a rendersi a
Lugano a comprare cocaina, chiese al padre fr. 50.-. Inizialmente il padre non
glieli voleva dare, diceva che erano troppi, ma per finire, glieli diede,
dicendogli: "vediamo poi quando rientri quanti te ne restano".
Di suo, quella sera, AC 1 aveva già in tasca una
trentina di franchi. Ricevuti che ebbe anche quelli del padre, verso le ore
20:00, uscì di casa e giunto sulla cantonale fece l'autostop. Lo presero a
bordo due giovani di Luino che, a suo dire, stavano fumando spinelli in auto (è
respirando l'aria satura di fumo che c'era nella macchina che AC 1 si sarebbe poi
trovato -a suo dire- positivo alla cannabis). Comecchessia, giunto a Lugano, AC
1.
raggiunse il Centro asilanti di via Tesserete, dove da uno sconosciuto
richiedente l'asilo, acquistò, per fr. 80.-, due bolas di cocaina. Si recò al
vicino OCL dove comprò siringa ed aghi. Con quelli si recò alle toilettes del
sottopassaggio pedonale di Besso dove si iniettò la "roba" testè
acquistata. Prese poi il trenino Lugano-__________ e tornò a casa, dove arrivò
verso le 23:00.
Già sul trenino sentiva scemare l'effetto della
cocaina per cui quando arrivò a casa già si sentiva nervoso.
I genitori erano in salotto e, seduti sul divano,
guardavano la televisione.AC 1 si recò in cucina a bere del tè freddo indi
passò in salotto e vide che alla TV c'era la pubblicità. Il padre gli chiese
quanti soldi ancora avesse in tasca ed egli rispose che aveva ancora 4 o 5
franchi. Il padre gli chiese che cosa avesse fatto del resto ed egli,
mentendogli, rispose che aveva bevuto qualcosa e che aveva pagato da bere ad
amici. La madre gli chiese se fosse andato a comprare droga e se si fosse
"fatto" ed egli lo negò. Nessuno, durante quella discussione -per
quanto ne ha riferito l'accusato- alzò la voce. AC 1 uscì dalla porta della
cucina e rimase all'esterno a giocare col cane per qualche minuto. Indi rientrò
e il cucciolo lo seguì in casa. Il padre gli disse di far uscire il cane perché
non doveva rimanere in casa. AC 1 uscì di nuovo dalla porta della cucina. Dopo
l'ultima osservazione fattagli dal padre, una grande rabbia gli era montata
dentro. In aula, al riguardo, ha ribadito quanto già riferito nel primo verbale
del 1.2.2004 ore 00:30. La grande rabbia gli era montata dentro per una serie
di motivi, un po' perché voleva tenere il cane dentro casa, un po' perché
voleva ancora far uso di cocaina, giacché quella che si era iniettato a Lugano
non era stata sufficiente. Era scadente e già l'effetto stava per finire. Era
anche una rabbia che egli si trascinava dietro da qualche giorno, dovuta anche
al fatto che i genitori lo controllavano per evitare che facesse uso di droghe.
Uscito che fu dalla cucina, prese un bastone che
si trovava vicino alla cuccia (o forse già l'aveva in mano da quando, qualche
minuto prima, stava giocando col cane) e con quello rientrò in casa (dove
peraltro il cucciolo era rimasto). Si trattava di un bastone che il padre aveva
intagliato. Aveva la forma di una clava. Nel passato il padre l'aveva usato per
tagliare la selvaggina, battendo con esso sul falcetto.
Tempo addietro il padre aveva avuto modo di
dirgli, riferendosi a quel bastone, che con esso si poteva spaccare la testa a
qualcuno. In effetti -il bastone è in atti per cui lo si può esaminare- esso è
molto resistente e robusto, fatto verosimilmente di legno corniolo.
Preso in mano che ebbe il bastone, AC 1 cominciò
a chiedersi mentalmente "lo faccio o non lo faccio" intendendo
con questo se uccidere o meno i suoi genitori.
Era questo un pensiero che aveva già fatto in
precedenza. Gli era cioè già capitato in passato e anche nelle settimane
precedenti quel 30.1.2004 di avere pensato di uccidere i genitori e poi di
togliersi la vita, "… per farla finita", per "partire"
tutti e tre assieme "per l'altro mondo".
Aveva pensato di utilizzare una pistola ma non
era poi mai riuscito a trovarla. Aveva anche pensato di utilizzare un coltello
ma aveva abbandonato l'idea perché avrebbe avuto paura a usarlo. Quella stessa
sera, rientrando in treno da Lugano, aveva pensato anche al bastone ricordando
che il padre una volta gli aveva detto che "era un'ottima arma"
e che "avrebbe potuto fare dei grossi danni".
Preso dunque in mano il bastone, AC 1 prese a
chiedersi: "lo faccio o non lo faccio?" Era nel frattempo
rientrato in casa e s'era portato alle spalle del padre che -così come anche la
madre- continuava ignaro a guardare la televisione. In aula AC 1 ha dichiarato
che giunto che fu alle spalle del padre decise di farlo.
Sferrò quindi da tergo, dall'alto verso il basso,
con violenza, una randellata alla testa del padre, seduto sul divano,
colpendolo sopra la nuca. Il padre si alzò e gli disse: "ma sei
scemo?" dopodiché crollò a terra bocconi, ovvero con la faccia e il
ventre rivolti verso il pavimento. In quel mentre, AC 1 vide la madre alzarsi
dal divano e cercare di scappare sul lato destro del divano. La vide inciampare
e, ratto, la raggiunse e le assestò un colpo di bastone alla testa. Anche la
mamma cadde, supina, tra il divano e la veranda, così come mostra la
planimetria allestita dalla Polizia scientifica (cfr. AI 231).
Dopo che li ebbe così tramortiti,AC 1 li udì
rantolare. Specialmente il padre rantolava pesantemente. Facevano un rumore che
AC 1 non riusciva a sopportare. Temeva che i genitori soffrissero. Si riportò
allora verso il padre e di nuovo lo colpì alla testa col bastone, due, tre
volte. Indi ritornò verso la madre e anche a lei assestò due, tre, quattro (il
numero esatto egli più non ricorda) bastonate. Ma il rantolio non cessava,
anche se quello della mamma era diminuito d'intensità. Allora lasciò cadere il
bastone che rimase lì, sul pavimento, dove poi lo ritrovò la polizia. Andò in
cucina e prese un grosso coltello che usavano per tagliare la carne (cfr. foto 261
e 262 dell'AI 231). Con quello in mano ritornò in salotto. Presa un lenzuolo, lo
mise sopra il corpo del padre. Indi, mirando a organi vitali, al cuore in
particolare, lo colpì col coltello, non già vibrando dei fendenti, bensì appoggiando
la punta del coltello sulla schiena e curando con il peso del proprio corpo di
far forza sul manico, di guisa che la lama entrasse nel corpo dei genitori. Agì
così perché voleva accelerare la loro morte e porre fine ai loro rantoli e alle
loro sofferenze. Colpì il padre quattro volte. Il primo colpo entrò nella carne,
ma il padre continuò a rantolare. Il secondo colpo non penetrò più di tanto
perché AC 1 colpì un osso. Affondò quindi ulteriori due volte la lama sul lato
destro della schiena del padre e questi cessò di rantolare. Indi fece penetrare
il coltello nello sterno della madre. Portò il coltello in cucina e lo mise nel
lavandino dove lo ritrovò poi la polizia.
Tornò in salotto e frugò nelle tasche del padre.
In aula AC 1 ha precisato che perquisì le tasche del padre una sola volta (e
non più volte come aveva detto nei verbali), trovandovi, tra l'altro, il
borsello, la chiave della porta della camera dei genitori (che essi tenevano
sempre chiusa a chiave proprio per impedire a lui di rubare o di mettere le
mani sulle armi) e le chiavi della vettura.
Tolse dal borsello del padre (che fu ritrovato
vuoto dalla polizia sotto il cuscino di una poltrona) tutti i soldi che c'erano
e quindi si recò nella camera dei genitori. Quivi avrebbe voluto aprire la
cassaforte ma non potè, poiché -nonostante diverse ricerche- non riuscì a
trovare la chiave. Trovò il borsello della madre e prese il denaro che
conteneva. Calcolò che in tutto, svuotando i due borselli, si ritrovava con circa
fr. 320.-. In un sacco trovò una pistola calibro 22 da tiro e la relativa
munizione. Trovò anche una SIG calibro 9, ma senza colpi. In un armadio trovò
pure una carabina. Caricò la prima pistola e mise il colpo in canna. Se
l'appoggiò alle tempie e alla gola ma il coraggio di sparare gli mancava. Pensò
di andare a comprare cocaina, così avrebbe forse trovato il coraggio di
uccidersi. Preso il cellulare del padre che trovò sul camino, lasciò (era circa
mezzanotte) la casa e con l'auto del padre si recò a __________, presso il
centro asilanti. Quivi giunto bussò alla porta e ad una finestra. Lo raggiunse
un cittadino di colore che, dietro consegna di fr. 320.- e del natel del padre,
gli diede 5 bolas di cocaina. Ripresa l'auto, si recò all'OBV di Mendrisio dove
acquistò siringhe ed aghi. Indi rincasò che erano all'incirca le 2:00. Si recò
in salotto e diede un'occhiata alle salme dei suoi genitori ma se ne andò
subito perché gli facevano impressione. Rimase in bagno un paio d'ore, finchè
cioè non finì di iniettarsi, con microiniezioni, tutta la cocaina. Se la
iniettava piano piano così da goderne tutto il suo effetto. Erano ormai le
4:00/4:30 quando finì ed allora si rinchiuse nella camera dei genitori. Di
nuovo si puntò la pistola alla testa, alla fronte, alle tempie e di nuovo non
trovò il coraggio di premere il grilletto. Erano all'incirca le 7:30, quando si
recò in cucina. Si fece del caffè ma non gli riuscì di berlo. Diede da mangiare
al cane. Tirò le tende della sala di guisa che nessuno vedesse dentro e chiuse
la porta-finestra della cucina che la sera prima aveva lasciato aperta, indi
tornò nella camera dei genitori. Pensava che se fosse arrivato qualcuno, allora
si sarebbe sparato ma non arrivò nessuno. Verso le 9:00 lasciò di nuovo
l'abitazione e, al volante della vettura del padre, raggiunse ancora __________.
Frugando per casa aveva trovato altro danaro (all'incirca fr. 100.-) e con
quello da uno sconosciuto richiedente l'asilo, acquistò una bolas. Di nuovo,
prima di rincasare, si recò all'OBV di Mendrisio dove acquistò un'altra siringa
che poi, al domicilio, usò per iniettarsi la cocaina. Le numerose punture che
si fece sulle mani tra il 30 e il 31.1.2004 si vedono bene nella foto nr. 162.
Passò il resto della giornata chiuso nella camera
dei genitori, bevendo the freddo. A poco a poco si esauriva in lui il pensiero
di suicidarsi e maturava quello di costituirsi, recandosi in Polizia.
Sentiva di non avere molte altre alternative.
Verso le 18:00 suonò il telefono ma non rispose
(era la sorella sposata che voleva parlare con la mamma). Verso le 20:30 (nel
frattempo s'era cambiato gli indumenti sporchi di sangue, in particolare il
pullover, indossandone di puliti) si rimise al volante della macchina del padre
e raggiunse il posto di polizia di Lugano. Si presentò allo sportello e
all'agente che lo ricevette disse che era venuto a consegnarsi perché aveva
ammazzato i genitori. Come già cennato, venne interrogato la sera stessa. Nel
corso dell'audizione intervenne anche il Procuratore pubblico. Già nel primo
verbale, in buona sostanza, AC 1 ha narrato i fatti che si è andati qui
riproducendo (salvo l'episodio del terzo acquisto di bolas della mattina del
31.1
, omesso per dimenticanza). Nel seguito dell'inchiesta, AC 1 ha
precisato, risp. corretto alcune sue dichiarazioni iniziali, senza però
modificarne la sostanza, dichiarazioni che ha poi ribadito e spiegato anche in
aula.
Le salme di __________ e di __________ __________
sono state sottoposte ad autopsia. I referti peritali sono in atti, in AI 201 e
in AI 202.
Le conclusioni cui è giunto il medico legale
concordano nella buona sostanza con la dinamica della duplice uccisione narrata
dall'accusato. Infatti, per quanto riguarda __________, si ha (cfr. AI 201 p. 3
e s.) che:
" … Gli
accertamenti medico-legali hanno fornito elementi che consentono con buone
ragioni di ritenere che la morte di __________ sia stata determinata sia dalle
lesioni cranio-encefaliche riportate a seguito dell'azione di un corpo
contundente sia dalle lesioni polmonari e cardiache riportate a seguito della
penetrazione di un'arma da punta e taglio.
In particolare, rispetto alle ferite cutanee riscontrate
sulla schiena dell'uomo, la lama che ha prodotto la ferita sovrascapolare è
quella che ha poi leso il lobo superiore del polmone sinistro, la lama che ha
prodotto la ferita sottoscapolare ha raggiunto il lobo inferiore del polmone
sinistro mentre la lama che ha inferto la ferita paravertebrale a sinistra è
quella che ha raggiunto e leso il cuore.
La lama che ha leso il polmone destro è quella
penetrata dalla ferita cutanea nella regione dorsale mediana toracica.
Anche se le due ferite dorsali più basse mostrano
segni di dubbia vitalità appare difficile ammettere con certezza che la causa
di morte possa essere identificata unicamente nelle lesioni
cranio-encefaliche…"
Per quanto riguarda __________, l'autopsia ha
permesso di stabilire che essa è morta già in seguito alle bastonate infertele
dal figlio. Infatti nel rapporto AI 202, a p. 3, si legge:
" … Gli
accertamenti medico-legali hanno fornito elementi che consentono con buone
ragioni di ritenere che la morte di __________ sia stata determinata dalle
lesioni cranio-encefaliche prodotte dall'azione di un corpo contundente.
Depongono in tal senso le numerose fratture della
volta, della base cranica, del massiccio facciale con emorragia subaracnoidea
ed in parte subdurale del cervello.
Per quanto riguarda la ferita da punta e taglio
ritrovata a livello toracico anteriormente questa è stata prodotta da uno
strumento monotagliente con la parte affilata della lama rivolta verso l'alto.
Il tramite della ferita comprende il piano
cutaneo e sottocutaneo, lo sterno a tutto spessore, il pericardio
anteriormente, il ventricolo destro del cuore anteriormente ed in
corrispondenza del setto interventricolare posteriormente, il sacco pericardico
posteriormente, l'aorta toracica per terminare poi in regione paravertebrale
sinistra circa 2 cm dopo aver leso la pleura parietale.
Le caratteristiche cromatiche della ferita
cutanea nonché la scarsa quantità, considerate le lesioni delle strutture
toraciche, del sangue riscontrato nello scavo pleurico di sinistra, consentono
ragionevolmente di ritenere che la ferita sia stata inferta alla donna
quantomeno in limine vitae e che quindi la causa del decesso sia da attribuirsi, come detto più
sopra, alle lesioni cranio-encefaliche…."
Anche i rilievi eseguiti dalla Polizia scientifica
(cfr. AI 231 e 232) vestono nella sostanza le dichiarazioni rese da AC 1: le
salme sono state ritrovate così come da lui descritto, il bastone e il coltello
pure, la camera dei genitori era stata messa a soqquadro, una pistola era sul
letto, un'altra pistola era sul comodino, una carabina era appoggiata al muro.
Sono stati ritrovati gli indumenti che AC 1 indossava al momento del fatto e
nel bagno erano sparsi aghi e siringhe oltre ai soliti oggetti necessari per
"bucarsi". Per i dettagli al rapporto 25.11.2004 della Polizia
scientifica si rinvia.
Accertamenti fatti presso i Centri degli asilanti
di Lugano - via Tesserete e di Capolago non hanno portato a identificare le persone
che hanno venduto cocaina a AC 1. Nessuno si è ricordato di lui neppure presso
gli ospedali dove ha acquistato siringhe e aghi.
Dopo l'arresto AC 1 è stato visitato dal dottor __________
e dallo psichiatra dottor __________. I relativi certificati sono in atti (cfr.
all. AI 1 e PS 65).
Il dottor __________ ha dichiarato cheAC 1 era interrogabile
ma non carcerabile, col che, dopo essere stato sentito, egli è stato trasferito
alla CPC dove è rimasto fino al 16.2.2004. Dichiarato da quella data
carcerabile, AC 1 è stato tradotto al PCT dove da allora si trova. Lavora in
legatoria. Per la prima volta in vita sua regge bene i ritmi e la quotidianità
del lavoro e ha sin qui tenuto buona condotta. Incontra settimanalmente lo
psichiatra __________ e assume i farmaci che il medico gli ha prescritto (i
nomi dei medicamenti sono diversi da quelli che AC 1 assumeva prima di uccidere
i genitori, ma, aldilà dei nomi commerciali, quelli che gli sono stati
prescritti sono tuttora degli antipsicotici, degli antidepressivi e dei
tranquillanti).
3.
La
perizia psichiatrica e l'audizione del perito al dibattimento
Con decreto di nomina del 12.2.2004 il
Procuratore pubblico ha affidato al prof. dott. PE 1, specialista in
psichiatria e neurologia e professore ordinario di psichiatria all'Università
degli Studi "Statale" di Milano, il mandato di allestire una perizia
psichiatrica su AC 1 e di rispondere ad una serie di quesiti.
Il perito ha rassegnato il suo rapporto in data
18.6
, dopodiché il 30.6.2004 è stato sentito dal PP in contraddittorio e, regolarmente
citato, è pure comparso al dibattimento ove ha avuto modo di spiegare alla
Corte i contenuti della sua perizia e di rispondere ad ulteriori domande
postegli. La sua audizione è stata registrata (il CD è in atti quale inserto A
del verbale del dibattimento). Inoltre, la seconda parte dell'audizione
registrata è pure (per quel che era possibile) stata trascritta per comodità di
consultazione (si avverte qui, comunque, che, nel dubbio, fa stato la
registrazione).
Dopo aver esaminato tutto il materiale raccolto,
il perito è pervenuto al convincimento che la diagnosi posta (perlomeno
dubitativamente) dal dr. TE 1 nel 1995 di "schizofrenia paranoide"
sia da riconsiderare. A giudizio del perito, negli anni successivi, durante i
numerosi ricoveri nelle cliniche e negli istituti psichiatrici di cui si è già
detto, la diagnosi inizialmente posta ha subito una sorta di
"trascinamento" per cui i medici che hanno via via avuto in cura il AC
1.
l'hanno per così dire "ripresa", riportandola da cartella in cartella,
sempre però accompagnandola (perlomeno da dopo che è stata scoperta) dalla
concomitante diagnosi di "abuso tossicomanico". A mente del perito
appare più corretta per AC 1 la diagnosi di "disturbo borderline di
personalità in abuso cronico di cocaina". Dopo aver premesso che la
diagnosi ha comunque un peso molto relativo ai fini della valutazione della
"capacità di intendere e di volere" di AC 1 nel momento
dell'uccisione dei genitori, risp. della commissione dei reati minori
imputatigli ("se non è zuppa è pan bagnato" ha, al riguardo,
dichiarato in aula il perito e questa sua conclusione è stata condivisa anche
dal dr. TE 1, sentito al dibattimento come teste, ovvero come ex-medico
curante, anche se, quest'ultimo, è rimasto convinto che la diagnosi da lui
posta nel 1995 era corretta), il perito ha ravvisato gli elementi che l'han
portato alla diagnosi di "disturbo borderline" (piuttosto che a
quella di "schizofrenia paranoide") da un lato nell'assenza (nel
peritando) di un delirio strutturato e, dall'altro, nell'uso cronico da lui
fatto di sostanze stupefacenti. Come già evidenziato a p. 41 della perizia,
l'uso cronico di sostanze stupefacenti -secondo il prof. PE 1- mette in stallo
la diagnosi di schizofrenia paranoide. A suo giudizio, sia l'analisi della
psicopatologia pregressa, sia quella evidenziatasi nei colloqui peritali, sia
quella che emerge dai risultati dei tests (non solo da quelli effettuati dalla
sua collaboratrice dott.__________, ma anche da quelli eseguiti nel 1995 dal
dr. __________) portano a concludere per il disturbo borderline. In AC 1 esso
si concretizza attraverso una "mancanza di consistenza dell'identità del
sé" (cosiddetta "diffusione d'identità") che a sua volta si
esplicita
" in
distorsioni cognitive e comportamentali presenti nelle relazioni
interpersonali: marcata difficoltà ad avere autentici rapporti di intimità con
gli altri, mancanza di obiettivi concreti e di impegno continuativo nell' area
lavorativa, incertezza e mancanza di obiettivi in altre aree della vita,
difficoltà di vario livello nella vita sessuale.
Il periziando, infatti, oltre a evidenziare
difficoltà relazionali a livello interpersonale extrafamiliare (pochi rapporti
interpersonali superficiali e per lo più legati al procurarsi le sostanze di
cui faceva uso continuativo, nessun rapporto di autentica intimità o
affettività) manifestava le stesse difficoltà nell'area intrafamiliare. Con i
genitori aveva sviluppato un rapporto conflittuale basato o sulla passività
(obbediva al padre in modo infantile) o sull'aggressività con richieste verbali
e manifestazioni comportamentali violente. Le relazioni con le sorelle erano
improntate a superficialità ed anaffettività.
Questi estremi comportamentali
(passività/aggressività) sono fondamentali nell'interpretazione della
personalità del AC 1 poiché rappresentano i due poli del suo agire psichico: o
il mantenimento passivo di una distanza emotivo-affettiva dall'altro -osservata
marcatamente anche durante i colloqui peritali- espressa attraverso un
notevole appiattimento emotivo e coartazione affettiva; o lo scarico pulsionale
dovuto a una mancanza di controllo istintuale, come manifestato ad esempio nel
setting testale….
… omissis …
I dati biografici del AC 1 confermano la scarsa
progettualità e le difficoltà di mantenere continuativamente un impegno
lavorativo: giunto con difficoltà al raggiungimento di un diploma di muratore,
lavorava in modo discontinuo come tale e, obbedendo alle richieste del padre,
aiutava lo stesso nello svolgimento di lavori agricoli.
Il principale interesse del periziando, che
informa sostanzialmente il suo agire esistenziale, consiste nel cercare di
procurarsi le sostanze (attualmente cocaina) di cui fa largo e continuativo
uso. A tal scopo attua furti di denaro e di oggetti domestici dopo avere
consumato i suoi proventi economici leciti (tra cui una piccola periodica somma
di denaro elargita dal padre).
Tutti questi aspetti si confermano come
aspecifiche manifestazioni di debolezza dell'Io che si caratterizzano per:
l'incapacità a tollerare l'angoscia, la mancanza di controllo degli impulsi e
la carenza di funzioni sublimatorie che si esplica nella incapacità di
concretezza, costanza e creatività nel lavoro e nelle altre aree esistenziali…
omissis … omissis…
L'organizzazione di personalità borderline,
osservata nel periziando, non è solo costituita dalla diffusione di identità,
già descritta, ma anche dall'utilizzo di meccanismi di difesa primitivi… …
omissis … La corazza difensiva nei riguardi delle frustrazioni affettive serve
al AC 1 per non cadere nella polarità opposta: il discontrollo e la
manifestazione primitiva della pulsione istintuale con agiti violenti e
incontrollabili. Tali risposte sono passibili di manifestarsi ogni qual volta
egli si trovi a confrontarsi con una frustrazione verso cui è intollerante e
connotata da importante contenuto emotivo-affettivo. Tale intolleranza potrebbe
esplicarsi nei riguardi di una critica o di un abbandono -reale o immaginato-
che rappresentano ferite per il debole lo del soggetto… … omissis… La
diffusione dell'identità include la mancanza di integrazione del concetto
dell'altro e si accresce parallelamente ad un sé grandioso ma patologico. Non è
casuale che il AC 1 nei disturbi dell'ideazione che presentava in concomitanza
con l'abuso di sostanze sentiva "una forza grandiosa dentro di me e una
voce che mi diceva che ero 'dio o il diavolo'" secondo le parole dello
stesso periziando. Anche questo dato sancisce la compensazione della
sottostante mancanza di integrazione di un sé normale slatentizzata dall'abuso
di cocaina.
In sostanza tutti gli aspetti rappresentativi
della patologia borderline del AC 1 sembrano spiegare l'accaduto traumatico. Un
aspetto del funzionamento dell'Io consiste nella capacità di posticipare la
scarica degli impulsi e modulare affetti come l'ansia, l'angoscia, la rabbia. A
causa della debolezza dell'Io l'individuo, in alcune situazioni con marcati
contenuti emotivo-affettivi, può non essere in grado di controllare intense
pulsioni utilizzando la coscienza per finalizzare il proprio comportamento. E'
possibile, a tal riguardo, utilizzare quanto descritto nel verbale di
interrogatorio del AC 1 eseguito in data 25 maggio 2004. Sui motivi dell'atto
(di seguito nella relazione vengono riportati brani trascritti verbatim di
documenti riguardanti il soggetto o scritti dal soggetto stesso): "Entrato
con il bastone in mano, ero lì sul farlo e non farlo. Ad un certo momento sono
partito. Non capisco nemmeno io cosa mi abbia fatto scattare a quale
momento". Possiamo osservare come venga descritta la capacità di
mantenimento del rapporto di realtà: "ero lì sul farlo e non farlo".
Il AC 1 valuta cognitivamente l'atto intenzionale che vuole attuare, in piena
capacità di comprensione e nel rispetto della valutazione reale dell'atto
stesso inizia a strutturare un processo decisionale relativo al progetto
comportamentale evidentemente già creatosi.
Persone affette da disturbo borderline di
personalità mantengono una capacità conservata della valutazione di realtà,
anche se a volte possono presentare un pensiero simil-psicotico sotto la pressione
di intensi affetti. Nella relazione col AC 1 questi scivolamenti in un processo
di pensiero primario possono osservarsi superficialmente ma essi risultano
soprattutto embricati alla struttura cognitiva primitiva associata a deficit di
astrazione e concettualizzazione.
Successivamente nell'interrogatorio del 25 maggio
c.a. viene riportata la mancanza di controllo degli impulsi: "Ad un certo momento
sono partito. Non capisco nemmeno io cosa mi abbia fatto scattare (. ..)
." … … omissis… Per quanto riguarda l'abuso di sostanze in una personalità
fortemente disturbata come il AC 1 viene confermato dalle ricerche scientifiche
nel campo che la cronicità dell'abuso si differenzia dall'uso sporadico di
sostanze proprio per la presenza di un grave disturbo di personalità (Treece, 1984).
I dati della ricerca scientifica che possono
maggiormente interessarci sono, in questo caso, quelli che confermano che i
tossicodipendenti con disturbi di personalità sono più depressi, più impulsivi,
più isolati e di solito meno soddisfatti della loro vita rispetto ai
tossicodipendenti che non presentano tali disturbi.
E' importante sottolineare come anche per il AC 1i
l'uso di droghe possa effettivamente riportare a stati regressivi, rinforzando
le difettose difese dell'lo contro affetti potenti come rabbia, delusione e
vergogna… … omissis… Fondamentale nella comorbilità tra disturbo grave di
personalità e tossicodipendenza, torniamo a confermarlo, è la deficiente
funzione regolatoria degli affetti, del controllo degli impulsi e del
mantenimento dell' auto stima (Treece, Khantzian, 1986). Da questo derivano
maggiori deficit e conflittualità nelle relazioni interpersonali -come
manifestato dal AC 1- incapace di regolare la vicinanza interpersonale. La
rigidità, la distanza emotiva lo preservano da possibili frustrazioni, rifiuti,
svilimenti provenienti dall'altro che lo rendono, a causa della fragilità
dell'io, in balia di un intollerabile sentimento di impotenza. E' proprio per
evitare questa impotenza disperata che egli cerca di regolare e controllare il
suo stato affettivo. La rabbia narcisistica e l'umiliazione impongono allora
l'uso delle droghe per ristabilire una sensazione di potere (contenuti
allucinatori manifestati dal periziando durante l'effetto dell'abuso di
cocaina). E' un dato tipico del funzionamento del periziando l'aver ricercato
l'assunzione di dosi maggiori di cocaina dopo l'omicidio dei genitori.
L'ingestione della droga doveva compensare le carenze della regolazione
pulsionale che lo avevano portato a decidere coscientemente sotto la pressione
della forte umiliazione e critica genitoriale di uccidere i genitori ma l'atto
avvenne sotto una pressione affettiva tale da non permettere se non blandamente
il controllo della pulsione che
era emersa alla coscienza. In stato di scissione
emotiva, dopo i primi colpi, decise di finire i genitori con l'uso del coltello
"perché quando un cavallo è zoppo è meglio ucciderlo".
Successivamente mantenendo sempre valido il test di realtà, dopo aver sentito
la telefonata che attribuì alla sorella, decise di costituirsi "in quanto
l'avrebbero comunque scoperto ed era la cosa migliore da fare".
In conclusione mentre la comprensione
dell'ideazione che aveva come finalità l'uccisione dei genitori al momento
dell'atto era valida era invece scemata grandemente la capacità di opporsi alla
pulsione violenta…"
Al dibattimento, come già nella perizia a p. 60 e
nel verbale del 30.6.2004, il prof. PE 1 ha ribadito che AC 1 nel momento del
fatto, ovvero dell'uccisione dei genitori, aveva una normale capacità di capire
il carattere illecito dell'atto. Era invece ridotta la sua "capacità di
volere". Dovendo quantificare il concetto di "grandemente scemata capacità
di volere", il perito ha fatto riferimento ad una "forchetta",
ad un "segmento" ricompreso tra il 65 e il 75 per cento.
Venendo al movente, il perito ha confermato che AC
1.
ha ucciso i genitori per l'accumularsi di diversi elementi che "hanno
riempito il vaso". La frase del padre che gli ha ingiunto di "portar
fuori il cane" è stata, quella sera, "la goccia che lo ha fatto
traboccare". AC 1 ha preso il bastone perché "se lo è trovato in
mano" e non perché voleva utilizzare "un'arma piuttosto che
un'altra". A giudizio del perito, il risentimento ribolliva in AC 1 da
tempo. Da tempo egli malsopportava il controllo che su di lui effettuavano i
genitori, malsopportava circostanze e modalità del suo ultimo ricovero alla CPC
di Mendrisio. Dopo la dimissione "a sorpresa", ormai deluso da ogni
programma terapeutico e oppositivo agli interventi farmacologici, non accettava
per nulla l'idea di un ulteriore ricovero in una comunità per
tossicodipendenti. La sera dell'uccisione tutti questi elementi psicodinamici
si sono accumulati. La madre lo ha rimproverato dicendogli che era andato a
Lugano a drogarsi, il padre gli ha ingiunto di mettere fuori il "suo"
cane. Per AC 1 (ed è sempre il perito a dirlo) la situazione è diventata
insopportabile, il risentimento contro i genitori è debordato e li ha uccisi.
Secondo il prof. PE 1, è tipico di personalità dipendenti (soprattutto
tossicodipendenti), sostanzialmente anaffettive (come è ed era il AC 1) che
l'appiattimento emotivo venga bruscamente interrotto da esplosioni di
aggressività come reazione immediata a stimoli ambientali e psicologici anche
di minima entità. Proprio perché scattano come reazione a corto circuito a
fronte di stimoli anche di apparente minimo significato (ancorchè molto
importanti per il soggetto), siffatti comportamenti aggressivi sono
imprevedibili. Ed è proprio tale imprevedibilità (non già la certezza che un
analogo evento drammatico debba ripetersi quanto piuttosto la non prevedibilità
che esso non succeda più) che configura pericolosità sociale.
In questo senso, secondo il perito, è da ritenere
che AC 1, a causa della descritta sua psicopatologia acuita dalla tossicofilia,
mette gravemente in pericolo la sicurezza pubblica (cfr. perizia p. 60 e la
registrazione dell'audizione dibattimentale del perito).
Venendo alla questione delle misure da adottare,
in sede di perizia il professor PE 1 aveva scritto che:
" 4) Per quanto riguarda un programma terapeutico si ritiene utile
un progetto psicofarmacologico e psicoterapico di sostegno, organizzabile in
una struttura carceraria o in alternativa in una struttura clinico
specializzata."
Dato che, giusta l'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP, nei
confronti dell'agente che, a causa del suo stato mentale, mette gravemente in
pericolo la sicurezza pubblica, deve esser ordinato l'internamento, in aula
questa questione è stata oggetto di particolare approfondimento.
Premesso che, come si spiegherà meglio al
considerando 5. della presente sentenza, la misura dell'internamento ex art. 43
n. 1 cpv. 2 CP può essere ordinata solo se essa è l'unica soluzione per
prevenire la messa in pericolo di terzi, per cui essa può essere ordinata solo
nei confronti di agenti incurabili molto pericolosi, risp. di agenti molto
pericolosi, suscettibili di essere curati ma non nel corto-medio termine, il
prof. PE 1, al dibattimento, ha spiegato che AC 1 è attualmente molto
pericoloso, ma non inguaribile. A suo giudizio, egli è curabile ma non nel
breve-medio termine, bensì nel lungo termine, per cui,
oggi come oggi, per prevenire altri gravi reati, è
indispensabile sottoporre AC 1 alla misura dell'internamento, da eseguire in
una struttura carceraria chiusa, in grado di assicurargli un adeguato trattamento
farmacologico ed una terapia di sostegno. A tale conclusione il perito è giunto
avendo ben presente la struttura del PCT che ha avuto modo di conoscere proprio
nel contesto dell'allestimento della perizia qui in discorso. A suo giudizio,
l'adozione di una misura ambulatoriale, risp. il collocamento in una casa di
salute aperta, sono attualmente controindicate.
A precisa domanda del patrono di parte civile
avvocato RC 2 (domanda intesa a conoscere, nell'ottica di un'ipotetica
liberazione, se esiste il rischio che AC 1 possa, in futuro, riprodurre i
meccanismi relazionali del passato con il resto della famiglia, ad esempio con
le sorelle, creando con esse dei rapporti di dipendenza suscettibili di
sfociare in atti violenti), il perito ha spiegato che un tale rischio esiste concretamente
e che esso non può essere annullato nel breve o medio termine. Solo sul lungo
termine sarà possibile, attraverso i controlli che verranno effettuati,
verificare se la situazione di pericolosità si sarà sostanzialmente modificata,
trasformandosi in una non pericolosità.
Per finire la sottoscritta Presidente, in esito
all'audizione del perito, ha chiesto alle parti (ed in particolare al
Difensore) se reputavano necessario che il perito rispondesse anche per
iscritto alle domande postegli durante l'audizione in punto alle misure da
adottare ex art. 43 CP, in particolare in punto alla necessità di ordinare nei
confronti di AC 1 la misura dell'internamento, ad esse hanno tutte risposto
negativamente, ritenendo sufficiente la registrazione della deposizione orale del
perito.
4.
In
diritto
Nei reati contro la vita, la fattispecie di base
è l’omicidio intenzionale, commesso da chiunque uccide intenzionalmente una
persona e punibile con la reclusione non inferiore a 5 (cinque) anni (art. 111
CP). La fattispecie qualificata è l’assassinio, che consiste nell’uccidere
volontariamente una persona con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente
con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, ed è punibile con la
reclusione perpetua o la reclusione non inferiore a 10 anni (art. 112 CP).
Fattispecie privilegiata è, tra le altre, l’omicidio passionale, che si ha
quando l’uccisore ha agito cedendo ad una violenta commozione dell’animo
scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione (art. 113 CP).
Avuto riguardo alla fattispecie in esame, il nodo da sciogliere è, in buona
sostanza, quello di sapere se AC 1 ha commesso assassinio (come imputatogli
dalla Pubblica Accusa) o omicidio intenzionale (come prospettatogli in
subordine al dibattimento) oppure omicidio passionale (come sostenuto dalla
Difesa, reato pure prospettato al dibattimento).
Nella valutazione della suddetta questione, la
Corte ha avuto presente le considerazioni riportate nella sentenza della
superiore istanza cantonale del 27.3.2003 in re R.B., nella quale si legge che "…
l'omicidio intenzionale (art. 111 CP) va qualificato come assassinio (art. 112
CP) se l'agente ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con
movente, scopo o modalità particolarmente perversi. Esso si distingue
dall'omicidio intenzionale per il carattere specialmente reprensibile dell'atto
(FF 1985 II 912 seg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a pag.
13; Corboz,, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 1.23 ad art. 112 CP)...". Come
noto, la nozione di “particolare mancanza di scrupoli”
corrisponde a quella di “particolare perversità” secondo il vecchio art. 112 CP
(FF 1985 II 912; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer
Teil I, Berna 2003, 6a edizione, p. 26, n. 16).
Il movente è particolarmente perverso "quando
si riconduce a rimunerazione o a volontà di derubare la vittima" (cfr.
sent. CCRP citata p. 7 con richiami). Lo scopo (ibidem, p. 7), "è
particolarmente perverso, ad esempio, quando l'autore elimina un testimone
scomodo o una persona che cerca di impedire la perpetrazione di un reato; il
modo di agire è particolarmente perverso, ad esempio, quando l'autore dimostra
crudeltà o prova piacere nel far soffrire la vittima (v. anche Corboz,, op.
cit., n. 8 a 19 ad art. 112 CP; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna
1999, pagg. 313 a 322)…". Sempre la citata sentenza della CCRP, integrando la più recente
giurisprudenza del TF e le considerazioni svolte dalla dottrina più recente,
spiega che
"… per discernere tra omicidio e
assassinio occorre procedere, di caso in caso, a una valutazione globale. Le
circostanze rilevanti sono solo quelle direttamente connesse alla commissione
del reato. I precedenti e il comportamento dell'autore dopo l'uccisione possono
assumere rilievo solo se riguardano l'illecito e servono a chiarire la
personalità di lui
(DTF 127 IV 10 consid. 1a pag. 14, 117 IV 369
consid. 17 pag. 390-391 e consid. 19a pag. 392-393; v. anche Disch, op. cit.,
pag. 322). La premeditazione non denota necessariamente assassinio (Disch, op.
cit. pag. 292 e rinvii), né si dà necessariamente assassinio nell'ipotesi in
cui l'autore abbia provato piacere a far soffrire la vittima o a ucciderla, e
nemmeno nell'eventualità in cui manchi ogni legame tra l'autore e la vittima o
qualora l'agente abbia agito a sangue freddo. Decisivo è che l'autore abbia
delinquito senza scrupoli, dando prova di egoismo crasso e primitivo, in
spregio di sentimenti sociali e della vita altrui pur di conseguire il suo
interesse (DTF 127 IV 10 consid. 1a pag. 14 con richiami; FF 1985 II 912 seg.).
Tale atteggiamento deve apparire come un carattere costante della personalità,
su cui il giudice si pronuncia secondo criteri morali oggettivi (DTF 127 IV 10
consid. 1a pag. 14; sentenza del Tribunale federale 6S.400/2001 del 10 gennaio
2002, consid. 8c)…". Non va peraltro perso di
vista che la distruzione intenzionale della vita altrui è sempre di una gravità
estrema: come evidenzia tuttavia la diversa comminatoria di pena, bisogna, per
ritenere dato l’assassinio, che la colpa dell’autore si distingua nettamente,
per il suo carattere particolarmente odioso, da quella dell’omicida ai sensi
dell’art. 111 CP (118 VI 126). Una particolare mancanza di scrupoli dell'agente
non è peraltro incompatibile con una sua responsabilità scemata o deficienza
caratteriale (cfr. Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8a edizione, p. 9
con i relativi richiami giurisprudenziali) e neppure con una (non scusabile)
violenta commozione dell'animo (Trechsel, Kurzkomm., all'art. 112 n. 25 e
cit.). Annotano Stratenwerth/Jenny (op. cit., n. 23 pag. 29) che, quanto più vi
è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto
più ci si avvicina alla fattispecie dell'assassinio.
Invece non è data di principio particolare
assenza di scrupoli, con riserva del modo di agire, quando il movente non è crassamente
egoistico, bensì è, per certi aspetti, umanamente comprensibile, in particolare
quando esso è il risultato di una grave situazione conflittuale (Corboz, op.
cit., p. 34, n. 23).
Vi è invece omicidio passionale se il colpevole
ha agito cedendo a una violenta commozione dell’animo scusabile per le
circostanze o in stato di profonda prostrazione. Il testo qui riportato
dell’art. 113 CP è frutto della riforma del Codice, entrata in vigore il 1. gennaio
1990.
Al proposito si legge nel Messaggio del Consiglio federale pubblicato in
FF 1985, II, p. 914 che:
" L’unica
modifica sostanziale rispetto all’attuale tenore dell’articolo 113 consiste in
un complemento: si rende d’ora in poi colpevole di questa forma privilegiata
d’omicidio non solo chi ha ucciso cedendo ad una violenta commozione dell’animo
scusabile per le circostanze, ma anche chi, al momento dell’atto, si trovava
“in stato di profonda prostrazione”. Questa formulazione comprende dunque
situazioni nelle quali l’autore non ha agito né per passione né sotto l’effetto
di violente emozioni manifestatesi in modo relativamente repentino bensì in uno
stato emozionale maturato progressivamente su di un lungo arco di tempo e
altrettanto scusabile. Si tratta dunque di stati psichici cronici che, per così
dire, covano a lungo, fino a che l’autore sia completamente disperato e non veda
altra possibilità che l’omicidio."
Secondo l’interpretazione, storica, del Consiglio
federale, dunque, aldilà della lettera della legge, tanto la commozione
violenta quanto la profonda prostrazione debbono essere scusabili per le
circostanze, il che è ribadito anche dalla giurisprudenza e dalla dottrina più
recenti (cfr. Corboz, op. cit., p. 41, n. 19 con richiami). Ciò significa da un
lato che l’autore non deve portare la colpa esclusiva o preponderante della
situazione di conflitto che ha generato la violenta commozione, rispettivamente
lo stato di grave prostrazione. Inoltre occorre che in tale stato cadrebbe in
circostanze eccezionali anche ogni altro cittadino corretto e rispettoso delle
leggi (cfr. in tal senso anche la sentenza 27.8.1997 delle Assise criminali di
Lugano in re S.F. e le altre ivi richiamate).
Avuto riguardo alla nozione di "grave
prostrazione", la stessa non va intesa come una situazione drammatica che
provoca una brusca reazione, bensì come una situazione drammatica durevole che
è andata maturando lentamente (Corboz, op. cit. ed art. 113 p. 40 e 41, n. 17).
La "grave prostrazione" è uno stato
emotivo che matura progressivamente sul lungo periodo, che cova a lungo,
conducendo l'autore a una totale disperazione, di guisa che egli più non vede
altra via d'uscita se non l'omicidio. Trattasi in buona sostanza di una
situazione drammatica che crea nell'autore uno stato simile a quello di
necessità (Corboz, op. cit., p. 41, nota 18, con rinvii, in particolare la DTF
119.
IV 204. Inoltre, più di recente, la decisione del TF 15.6.2001,6S.132/2001).
Venendo al concreto caso, va avantutto
sottolineato che la Corte non ha seguito la tesi difensiva secondo la quale AC
1.
uccidendo i genitori, ha commesso omicidio passionale. È ben vero che la sua
vita, dai 15-17 anni in poi, è stata estremamente triste per tutti i motivi
descritti al considerando 1. della presente sentenza, a partire dai ripetuti
episodi di incontinenza emotiva (perlopiù causati da abuso di cocaina), di
grave agitazione e talora anche di aggressività che l'hanno portato,
volontariamente o in modo coatto, ai noti molteplici ricoveri in istituti
psichiatrici. Altresì è vero che, a causa del suo stato psicopatologico, acuito
dalle ripetute ricadute nel (per lui) nefasto abuso di sostanze stupefacenti,
egli non ha potuto godere -come in genere i suoi coetanei- delle gioie e della
spensieratezza tipiche dell'età giovanile, né ha potuto trovare occasioni di
crescita e di maturazione attraverso la pratica di un lavoro stabile. Sennonchè
tutto ciò è avvenuto a causa del citato suo sviluppo psicopatologico che l'ha
portato sin dall'infanzia e dalla preadolescenza a strutturarsi -come si legge
in perizia- come persona dipendente con scarsa iniziativa, affettivamente
appiattita, sostanzialmente disinteressato alla propria situazione esistenziale
e scarsissimamente progettuale, laddove l'unico elemento capace di smuoverlo da
tanta apatia e abulia è stata praticamente solo la droga e la ricerca di essa,
così come la ricerca dei mezzi per procurarsela.
Da qui, da tale scenario di desolante e desolata
povertà esistenziale tutti i suoi numerosi problemi personali, relazionali,
professionali, eccetera, tutte le sue difficoltà a creare (o anche solo a
mantenere) rapporti interpersonali qualche po' validi. Da qui, da questo suo
stato abbandonico di dipendenza (poco o nulla compreso e compensato) la sua
convinzione di non essere considerato da nessuno e, quindi, il bisogno di
rivalersi in qualche modo, in genere reagendo con insofferenza, quando non
addirittura con aperta aggressività, a stimoli anche banali. Difficoltà
psicologiche, relazionali e comportamentali che, sommandosi, l'hanno per finire
portato in conflitto con tutti coloro (persone fisiche o strutture poco
importa) che hanno, in un modo o nell'altro, dovuto occuparsi di lui e mettere
dei limiti alla sua tossicofilia: dai medici curanti dei vari ospedali in cui è
stato ricoverato, agli educatori di Villa Argentina (coi quali, certo,
apertamente non litigava, i cui progetti terapeutici, nondimeno, in genere
puerilmente, fuggendo -proprio come fanno i bambini- per correre a "fare
il pieno di droga", egli faceva regolarmente "fallire") fino ai
genitori, coi quali -dato il rapporto di particolare confidenza- più facile
era, arrivare anche allo scontro aperto. Certo, la madre ansiosa e
iperprotettiva e il padre autoritario e talora pesantemente mortificante hanno
in qualche modo a loro volta contribuito ad alimentare i momenti di tensione e
di conflitto. D'altro canto, va considerato che il più delle volte i loro
rimproveri nei suoi confronti erano causati da fatti (ad esempio i furti in
casa, le incongrue spese di somme di danaro anche di una certa entità, il
tornare a casa "fatto" di droga, ecc.) che nessun genitore riesce a
cuor leggero ad accettare.
Tutto ciò per spiegare che il risentimento cui ha
dato violento e brutale sfogo AC 1, la sera del 30.1.2004, quando ha ucciso i
suoi genitori, la grande rabbia che ha, per così dire, "armato" la
sua mano, lungi dall'essere l'espressione, l'esito finale di una profonda,
tormentata, logorante, non più tollerabile disperazione, era invece il frutto
della sua psicopatologia, acuita dall'ennesimo abuso di cocaina.
Per dirla con le parole del perito, quella sera,
il "vaso era colmo" (dell'insofferenza verso le posizioni genitoriali
di controllo, della malsopportazione, anzi del rifiuto di ulteriori progetti di
rimandarlo in comunità così come di ogni altro programma terapeutico e financo
degli interventi farmacologici) ed è bastata la banale discussione avviata dai genitori
(sul dove era stato e cosa aveva fatto e sul metter fuori il cane) per farlo traboccare.
Gravemente incapace di azionare quei freni inibitori che ogni altra persona
normale e ragionevole (non già disturbata come lui), avrebbe in circostanze
analoghe azionato, AC 1 dopo essersi chiesto per qualche momento "lo
faccio o non lo faccio?", ha lasciato esplodere la sua rabbia e,
insieme ad essa, la brutale violenza. Ma questa situazione, lungi dal
configurare la situazione dell'omicidio passionale ex art. 113 CP, è invece
quella tipica del discontrollo, risp. del carente controllo, delle pulsioni e
delle emozioni che affligge il soggetto borderline-tossicodipendente cronico
(ma anche altri soggetti con psicopatologie importanti quali la schizofrenia
paranoide per citare la malattia che a AC 1 fu diagnosticata in passato),
quella situazione cioè che, sul piano giuridico, si riconduce alla questione
della scemata responsabilità ex art. 11 CP.
Venendo all'imputazione di duplice assassinio
formulata nell'atto d'accusa, la Corte ha dovuto avantutto prendere atto che
esso fonda tale qualifica legale sulla circostanza di aver AC 1 agito "con
particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con modalità particolarmente
perverse" che, nel seguito, così vengono partitamente e concretamente
descritte:
" con un
bastone a forma di clava raccolto in giardino,
dapprima colpito a sorpresa da tergo il padre
seduto sul divano in sala con un colpo alla testa (nuca),
indi, inseguendola dietro il divano, colpito la
madre pure alla testa,
in seguito colpito nuovamente il padre, disteso
inerme al suolo, alla testa in modo reiterato con almeno altri 2 (due) colpi
e quindi colpito nuovamente la madre, distesa
inerme al suolo dietro il divano, alla testa in modo reiterato con almeno altri
3.
(tre) colpi,
successivamente dopo aver recuperato in cucina un
grosso coltello con lama della lunghezza di 21 (ventuno) cm,
mirando alle parti vitali,
appoggiando la lama del coltello sui corpi
esanimi e rantolanti, e spingendola all’interno degli stessi facendo pressione
con il proprio corpo sull’arma,
accoltellato il padre alla schiena con 4
(quattro) colpi di cui 1 (uno) al cuore e 3 (tre) ai polmoni, e la madre al
petto con 1 (un) colpo al cuore;".
Come attesta il verbale del dibattimento, già nel
corso del primo giorno (e poi ancora prima della chiusura dell'istruttoria
dibattimentale), la sottoscritta Presidente ha attirato l'attenzione delle
parti sulla necessità di eventualmente integrare la suddetta imputazione con dei
cenni ad altre concrete circostanze (emerse già in sede predibattimentale e
confermate in aula da AC 1) attinenti alla questione del movente, risp. dello
scopo (ad esempio, il risentimento verso i genitori, il desiderio di tornare a
Lugano ad acquistare cocaina, la sproporzionata reazione all'ingiunzione del
padre di non far entrare il cane, ecc.).
In entrambe le occasioni la Difesa ha obiettato
che, giusta gli art. 200 e 250 CPP, l'atto d'accusa più non poteva essere
completato, pena la violazione dei suoi diritti (il che non era peraltro del
tutto corretto perché anche dopo un'eventuale integrazione fatta nel rispetto
delle garanzie di legge, l'imputazione restava la medesima). Dal canto suo, il
Procuratore pubblico non ha ritenuto necessaria una completazione dell'atto
d'accusa poiché -a suo giudizio- nella dizione "con particolare
mancanza di scrupoli" già sarebbero stati contenuti anche "scopo"
e "movente", le "modalità particolarmente
perverse" essendo state da lui in esso menzionate a titolo solo
esemplificativo.
Preso atto della risposta del PP, la sottoscritta
Presidente non ha insistito oltre e ha lasciato immutata l'imputazione di
duplice assassinio, così come formulata dallo stesso PP nell'atto di accusa.
Conseguentemente al suo dire, in sede di
requisitoria, la Pubblica Accusa ha sostenuto la colpevolezza di AC 1 per il
reato menzionato di duplice assassinio, evocando, oltre alle modalità
partitamente descritte nell'atto d'accusa, altre circostanze, particolarmente
perverse, quali lo scopo ed il movente (AC 1 avrebbe ucciso i genitori per
egoismo, per procurarsi il danaro con cui comprare altra droga, oltre che per
evitare di dover tornare in una comunità), la premeditazione e altri
comportamenti particolarmente riprovevoli da lui compiuti subito dopo la
duplice uccisione.
La Corte non ha seguito la Pubblica Accusa su
questo terreno, attenendosi al principio secondo cui "l'atto d'accusa
ha una doppia funzione: da un lato esso circoscrive l'oggetto del processo e
del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa, sicchè l'imputato
possa adeguatamente far valere le sue ragioni" (cfr. Rep. 1998, pag.
372, consid. 1a-1c, e sentenza CCRP del 13.12.2000 in re P.P.). In quest'ultima
sentenza, la superiore Corte cantonale ha avuto modo di ribadire che "…
una condanna non può intervenire per una fattispecie diversa da quella che
figura nell'atto di accusa, a meno che l'imputato abbia avuto la possibilità di
esprimersi sull'atto d'accusa adeguatamente e tempestivamente completato o
modificato. Inoltre un atto di accusa deve permettere di individuare gli
elementi di fatto e di diritto che connotano l'illecito, ovvero le azioni o le
omissioni punibili e gli elementi costitutivi dell'infrazione. Non che
l'identità fra il contenuto dell'atto e l'oggetto del processo debba spingersi
fino a una letterale corrispondenza terminologica. Decisivo è che l'imputato
possa valutare con cognizione di causa e senza equivoco gli addebiti a suo
carico, dal profilo oggettivo e soggettivo…"
Come ha rettamente osservato la Difesa, l'art.
200.
cpv. 1 lett. b CPP pone, tra i requisiti formali che l'atto d'accusa deve
rispettare, quello di indicare "l'azione… punibile, con cenno alle
circostanze … che influiscono sulla sua qualifica legale".
Ciò significa, a mente della Corte, che movente,
scopo e altre eventuali circostanze denotanti particolare perversità (siccome
suscettibili, se accertati, di qualificare come assassinio piuttosto che come
omicidio intenzionale la duplice uccisione) avrebbero dovuto essere cennati
nell'atto d'accusa, non solo quale ripetitiva elencazione ripresa dall'art. 112
CP, quanto piuttosto nella loro materialità e ciò tanto più ove si consideri
che -come ha ammesso anche il Procuratore pubblico- gli elementi che hanno
concorso ad "armare" la mano di AC 1 sono stati molteplici, per cui anche
la valutazione della loro particolare perversità andava per forza di cose
differenziata. Che l'atto d'accusa non indichi neppure sinteticamente perché AC
1.
abbia ucciso i suoi genitori, rende doppiamente difficile il compito di chi
deve difendersi dall'accusa di aver agito "con particolare assenza di
scrupoli", poiché se il/i movente/i non viene/vengono indicato/i, come si
può dimostrare che esso/i non era/erano particolarmente odioso/i e
spregevole/i?
Nel rispetto del principio accusatorio, la Corte
si è pertanto attenuta, nella qualifica giuridica del reato contro la vita
commesso da AC 1, alle circostanze descritte nell'atto d'accusa e a valutare la
"particolare mancanza di scrupoli" sulla base delle ivi descritte
modalità dell'uccisione. Che AC 1 abbia utilizzato quel particolare bastone per
uccidere i genitori non può, di per se stesso, essere ascritto a indizio di
particolare crudeltà o perfidia. Per quanto si è potuto accertare, tosto che,
quella sera, egli fu preso da grande rabbia contro di loro e prese a chiedersi "lo
faccio o non lo faccio", quel bastone o già l'aveva in mano o è stato
il primo oggetto idoneo che si è trovato a portata di mano. Quando poi ha
abbandonato il bastone ed è andato in cucina a prendere il coltello, ciò è
avvenuto, stando ai fatti accertati, non già per crudeltà o per infliggere agli
agonizzanti genitori ulteriori sofferenze bensì, al contrario, per accelerarne
la morte, per abbreviare la loro sofferenza. E anche la modalità (evocata
nell'atto d'accusa) di aver AC 1 appoggiato la punta del coltello sui corpi
rantolanti, affondandovi dentro la lama (in parti che sapeva essere vitali) con
la pressione del proprio corpo, supporta tale sua dichiarata intenzione di
velocizzare la loro fine. Certo, una tale modalità (che è, secondo comune
esperienza, non inusuale nell'agire del cacciatore che, ferita la preda,
vuole/deve/suole "finirla" il più presto possibile, anche se, in
verità, nel concreto caso, non è stato accertato se AC 1, ne venne a conoscenza
in passato quando accompagnava il padre a caccia), presa a sé sola, non può che
apparire particolarmente agghiacciante e priva di scrupoli. Nondimeno, se la
motivazione che portò AC 1 a prendere il coltello (e a farne uso nel modo da
lui descritto) non fu crassamente egoistica e odiosa, bensì determinata
dall'intenzione di porre il più rapidamente fine alle insopportabili sofferenze
da lui stesso occasionate, allora anche la lettura che s'ha da fare del suo "modo
di agire" cambia, diventa -in una valutazione più globale, completa ed
articolata- meno perversa.
Tutto ciò per ribadire l'importanza, la necessità
per la Corte di poter procedere a una valutazione complessiva di tutti gli
elementi oggettivi e soggettivi e non solo di elementi parziali che possono
portare anche a conclusioni fuorvianti.
Certo, l'attacco proditorio da tergo, al padre
che ignaro e indifeso guardava la televisione ben può dirsi brutale e perfido. Del
pari efferato e primitivo è stato l'agire di AC 1 quando ha rincorso la madre
che cercava di scappare, bastonandola sul capo e quando, poi, è tornato sui
suoi passi per colpire di nuovo il padre e, di seguito, ancora la madre,
entrambi ormai a terra, inermi e in sua balia. D'altro canto il fatto di non
poter valutare (per i descritti limiti procedurali) detta dinamica nel più
ampio contesto dei molteplici moventi e scopi che hanno scatenato la furia
omicida (il "vaso" che è andato col tempo "colmandosi"
finché è arrivata "l'ultima goccia" che l'ha fatto traboccare, per
riprendere l'efficace immagine usata dal perito) ha convinto la Corte a
ritenere insufficienti gli elementi a disposizione (soprattutto quelli
soggettivi) atti a configurare, nel loro complesso, la "particolare
mancanza di scrupoli" che caratterizza l'assassinio, col che, nel dubbio,AC
1.
è stato dichiarato autore colpevole di duplice omicidio, ex art. 111 CP, in
danno dei suoi genitori.
Per il resto, gli altri reati, pacifici ed
incontestati, sono stati confermati.
5.
La
commisurazione della pena e la misura dell'internamento
Per l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena,
nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei
motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.
L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il
reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non
più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo
legale della specie di pena.
Riassumendo i criteri che debbono essere
considerati nella commisurazione della pena, l'alto Tribunale federale (cfr.
DTF 127 IV 101 e ss.) ha avuto modo di ricordare, richiamandosi a precedenti
decisioni, che, giusta l'art. 63 CP, il criterio essenziale è quello della gravità
della colpa; il giudice deve prendere in considerazione, in primo luogo, gli
elementi che portano sull'atto in quanto tale, in particolare sul risultato
dell'attività illecita, sui modi di esecuzione e, dal punto di vista
soggettivo, sull'intensità del dolo così come dei motivi del delinquere.
L'importanza della colpa dipende altresì dalla libertà di decisione di cui ha
disposto l'autore: più gli sarebbe stato facile rispettare la norma violata,
più fortemente pesa la sua decisione di trasgredirla e quindi più è grave la
sua colpa.
Quando ammette una scemata responsabilità penale
(art. 11 CP), il giudice deve attenuare la pena in conseguenza, senza tuttavia
essere tenuto ad operare una riduzione lineare.
Quando il risultato del reato, non si è prodotto,
la pena deve pure essere attenuata.
Queste attenuanti così come quelle che sgorgano
dall'art. 64 CP, possono essere compensate con un aumento di pena se esistono
circostanze aggravanti. Queste ultime possono così neutralizzare le circostanze
attenuanti; lo stesso vale in caso di concorso di infrazioni (art. 68 cifra 1
cpv. 1 CP). Può così accadere che, a seconda delle circostanze, un autore di
reato possa essere condannato alla pena massima prevista dalla legge per
l'infrazione risp. per le infrazioni commesse anche in caso di scemata
responsabilità e in presenza di circostanze attenuanti. Per ottemperare alla
regola fissata dall'art. 68 cifra 1 cpv. 1 CP, il giudice dovrà dapprima
fissare la pena per il reato che ha la comminatoria più grave, tenendo conto di
tutti gli elementi pertinenti (quali le attenuanti, le aggravanti, un'eventuale
scemata responsabilità). Poi il giudice aumenterà detta pena per sanzionare gli
altri reati, tenendo anche in tal caso conto di tutte le circostanze ad essi
relative.
La citata decisione del TF ricorda anche che il
giudice deve esporre nella sua motivazione gli elementi essenziali che
considera sia in relazione al reato che all'autore in modo che l'autorità di
ricorso possa verificare se tutti gli aspetti pertinenti sono stati presi in
considerazione e come sono stati valutati sia in senso diminuente che in senso
aggravante. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo
di seguire il ragionamento di base. Il giudice non deve esprimersi in cifre o percentuali,
nondimeno più la pena è elevata, più la motivazione deve essere completa.
Quando il giudice ammette una scemata
responsabilità (cfr. anche DTF 129 IV 35), la pena deve essere ridotta di
conseguenza. Dire che il giudice non è tenuto a operare una riduzione lineare
equivale a dire, a mente del Tribunale federale, che non si tratta
evidentemente di far ricorso a una tariffa o di applicare una formula
matematica, bensì si tratta di tirare conseguenze ragionevoli dalla situazione.
Il giudice deve fissare una pena che corrisponda alla colpa.
Una diminuzione leggera, media o forte della responsabilità
non implica dunque necessariamente una riduzione del 25%, rispettivamente del
50% o del 75% della pena.
Nondimeno, deve in ogni caso esistere una certa
correlazione tra il grado di scemata responsabilità accertato e le sue
conseguenze sulla misura della pena.
Così, viola il diritto federale il giudice che,
ammessa, in una data fattispecie, una responsabilità scemata di grado grave,
riduce, senza adeguata motivazione, la pena solo della metà.
Confrontata con il difficile compito di
commisurare una pena adeguata alla colpa di AC 1, la Corte ha cercato di
seguire il più da vicino possibile gli insegnamenti della massima istanza
federale, avantutto considerando che, nel caso di specie, il quadro legale di
partenza è quello fissato dal reato più grave, ovvero quello di omicidio
intenzionale consumato, sanzionato con la pena della reclusione ricompresa tra
un minimo di 5 anni e un massimo di 20 anni.
Vero è che se AC 1 fosse stato pienamente
responsabile, data la particolare gravità della colpa, la pena che gli sarebbe
stata inflitta per aver ucciso in modo tanto brutale uno dei genitori sarebbe
senz'altro stata molto importante, dell'ordine di circa 15 anni di reclusione. Sennonché
-come ampiamente descritto nei considerandi precedenti- egli ha agito in stato
di responsabilità gravemente scemata. Consapevole dell'illiceità dell'atto che
si apprestava a compiere, in lui è stata deficitaria la capacità di conformarsi
a tale consapevolezza, ovvero la capacità di trattenersi. A motivo di ciò la
pena deve essere attenuata in modo importante, quantomeno dell'ordine del 65
per cento circa.
A ciò aggiungasi che AC 1 si è costituito ed ha
confessato sin dal primo interrogatorio le sue colpe, anche se, nella
situazione in cui si trovava, con i cadaveri dei genitori in casa e privo di
soldi, le alternative al costituirsi erano realisticamente poche se non nulle.
In ogni caso, una lieve riduzione di pena per aver dimostrato sincero
pentimento ex art. 64 CP, non può essergli negata, riduzione che si compensa
tuttavia col fatto che il condannato non è incensurato.
Ne deriva, in forza delle suddette circostanze, che,
a giudizio della Corte, la pena per uno degli omicidi verrebbe a situarsi intorno
ai cinque anni di reclusione. In forza dell'"Asperationsprinzip",
avendo AC 1 commesso due omicidi intenzionali e non solo uno, ne deriva che la
testè indicata pena (di circa 5 anni) deve essere massicciamente aggravata a
motivo del concorso giusta l'art. 68 CP. Fosse AC 1 stato pienamente
responsabile e non avesse beneficiato di altre attenuanti specifiche, è certo e
sicuro che per il duplice omicidio dei genitori sarebbe stato condannato, per l'estrema
gravità della colpa, alla pena massima prevista dall'art. 111 CP, ovvero a
venti anni di reclusione. Sennonché anche il secondo omicidio è stato commesso
in stato di scemata responsabilità. Il perito ha quantificato -come già
cennato- il grado di riduzione in una forchetta ricompresa tra il 65% e il 75%.
Come già cennato, in AC 1 era comunque integra la coscienza dell'illiceità del
suo agire e menomata solo la volontà. Il fatto che egli abbia, quando ancora
stava bastonando i genitori, percepito la loro orribile sofferenza al punto da
abbandonare il bastone e munirsi del coltello, ovvero di un mezzo più idoneo
(anche, poi, per come lo usò) ad accelerarne la morte, la dice lunga sulla sua
lucidità, ma anche sulla sua capacità di agire in modo finalizzato, di
condursi, cioè, nonostante la grande rabbia che lo muoveva, in funzione del
fine che voleva raggiungere (ovvero che morissero più rapidamente). In tali
condizioni, la Corte ha ritenuto equa, ragionevole, sufficiente e proporzionata
una riduzione del 65 per cento (optando così per il limite inferiore della
"forchetta") che, quantificandosi in anni 13, abbassa la pena ad anni
sette. Una siffatta pena di anni sette è parsa alla Corte corretta ed adeguata
anche tenendo conto dell'ulteriore attenuante di cui già si è detto del
"sincero pentimento" e ciò perché la riduzione ad essa connessa (dell'ordine
di grandezza di circa tre mesi) si compensa con gli ulteriori motivi di
aggravamento, in particolare con il concorso con i reati minori (art. 68 CP) e
con il fatto che AC 1 non è totalmente incensurato, bensì pregiudicato.
La detta pena di anni sette di reclusione appare
congrua e adeguata anche in una valutazione complessiva del caso, tenendo cioè
conto del carcere preventivo sofferto e della più generale difficile situazione
personale, familiare e sociale di AC 1. Giusta l'art. 41 n. 3 CP, avendo egli
delinquito durante il periodo di prova, deve essergli revocato il beneficio
della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione
inflittagli il 29.7.2002. Entrambe le pene (ovvero quella di anni sette di
reclusione in questa sede inflittagli, e quella testé menzionata di 90 giorni
di detenzione) devono essere sospese ex art. 43 CP per far luogo
all'internamento.
Al riguardo, è d'uopo qui richiamare il testo
della citata norma che, alla cifra 1, recita:
" Se lo
stato mentale della persona che, in relazione con questo suo stato, ha commesso
un atto punito dalla legge con la reclusione o con la detenzione esige un
trattamento medico o una cura speciale e se si deve presumere che in tal modo
si potrà evitare o diminuire il rischio di nuovi reati, il giudice può ordinare
il collocamento in una casa di salute o di custodia. Il giudice può ordinare un
trattamento ambulatorio in quanto l'agente non sia pericoloso per altri.
Se, a causa del suo stato mentale, l'agente mette
gravemente in pericolo la sicurezza pubblica, il giudice ne ordina
l'internamento in quanto tale misura sia necessaria per prevenire un'ulteriore
esposizione a pericolo di altre persone. L'internamento è eseguito in uno
stabilimento appropriato."
Con riferimento al secondo capoverso, la massima
Corte federale ha già avuto modo di stabilire che la misura dell'internamento
torna applicabile, da un canto, "agli agenti incurabili particolarmente
pericolosi" e dall'altro "a quelli suscettibili di cure ma
pericolosi a corto e medio termine" (cfr. DTF 123 IV 100). Trattasi,
per questa seconda ipotesi, di soggetti per i quali, malgrado un trattamento
stazionario o ambulatoriale, rimane nondimeno serio e concreto il rischio che
essi commettano nuovi gravi reati, sia all'esterno che all'interno di uno
stabilimento. Per costoro, le possibilità di guarigione sono, nel breve/medio
termine, a tal punto incerte da far temere la ricaduta in gravi reati. Durante
l'internamento deve, nel limite del possibile, essere prestato un sostegno
terapeutico o medico, il che significa che, oltre alle esigenze di sicurezza, si
deve tener conto anche dell'aspetto curativo. L'internamento è una misura che
incide profondamente nella libertà del singolo, per cui esso costituisce una
"ultima ratio" e non deve quindi essere ordinato se la pericolosità
dell'agente può essere altrimenti contenuta. L'internamente di cui all'art. 43
n. 1 cpv. 2 CP non deve necessariamente essere eseguito in uno stabilimento
diretto da medici, bensì può essere eseguito anche in un penitenziario (cfr.
DTF 127 IV 1 consid. 2a p. 4; 125 IV 118 consid. 5b/bb p. 120 e richiami e, tra
le numerose altre non pubblicate, cfr. la decisione del TF del 6.8.2001, 6S.
398/2001). Per determinare se la sicurezza pubblica è gravemente compromessa,
si deve tener conto non solo del carattere imminente e grave del pericolo, ma
anche della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato. Quando sono
messi in pericolo beni importanti quali la vita o l'integrità personale, le
esigenze da porre quo all'imminenza e alla gravità del pericolo, sono minori
che non in presenza di beni di minor valore quali la proprietà o il patrimonio.
Del pari, quando sono messi in pericolo beni giuridici importanti,
l'internamento giusta l'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP può rendersi necessario anche
quando il pericolo non è particolarmente importante. Occorre altresì considerare
che il pronostico circa il grado di pericolosità di un individuo è, per
definizione, aleatorio e difficile. Nondimeno quando il giudice, fondandosi su un
parere psichiatrico, raggiunge il convincimento che l'agente, ancorché
sottoposto a trattamento medico, potrà in futuro rappresentare un pericolo per
i terzi, allora, il presupposto della pericolosità va ammesso e l'internamento
dovrà essere ordinato. La decisione sul pronostico non è soggetta al principio
"in dubio pro reo" (cfr. citata DTF 127 IV 5, 118 IV 108 consid. 2a e
richiami).
L'internamento ex art. 43 n. 1 cpv. 2 CP di cui è
qui discorso è una misura che non ha una durata minima. Ad esso può essere
posto fine in ogni tempo, tosto che sia cessata la causa che l'ha determinato
(art. 43 n. 4 CP). Di regola esso viene eseguito in un carcere, purché ivi vi
sia la possibilità di prestare all'agente un aiuto terapeutico e medico, così
da poter tenere in debito conto sia le esigenze di sicurezza sia quelle
curative (cfr. DTF 125 IV 123).
Venendo al caso concreto, come si è già
ampiamente riferito al considerando 3. laddove si è andati illustrando il
parere dell'esperto psichiatrico, è certo e sicuro che AC 1 mette in grave
pericolo la sicurezza pubblica. Data la psicopatologia di cui soffre, aggravata
dalla pluriennale e radicata tossicofilia, egli è molto pericoloso poiché non è
in grado di pienamente controllare la sua aggressività, la quale -come già
illustrato- può manifestarsi ed esplodere nei confronti di terzi in modo
imprevedibile, come reazione a corto circuito a fronte di stimoli ambientali
anche minimi e banali, ma per lui soggettivamente importanti.
In tali condizioni la misura dell'internamento è
per lui indispensabile per prevenire eventuali ricadute in comportamenti
violenti, lesivi dell'altrui incolumità, vita e salute. Curabile sul lungo
temine con adeguati trattamenti farmacologici e col supporto di una terapia di
sostegno, AC 1 -che da quando è in carcere non ha peraltro sin qui manifestato
comportamenti aggressivi- continuerà ad eseguire detta misura al PCT, struttura
che è in grado di fornirgli sufficiente aiuto medico, farmacologico e
terapeutico, oltre che di tener conto delle oggettive esigenze di sicurezza.
D'altro canto corrisponde a criteri perfettamente
logici che quando, a motivo di una scemata responsabilità di grado importante,
vengono pronunciate pene proporzionalmente ridotte, se poi s'avvera che lo
stato di scemata responsabilità è da ascrivere a una patologia che implica
pericolosità dell'autore per i terzi, è con la misura dell'internamento che
occorre far fronte a detta pericolosità e non già pronunciando severe pene
privative della libertà, di durata inadeguata al grado di responsabilità,
ovvero alla colpa del condannato (cfr. DTF 123 IV 2 e ss.). Col che, per
finire, anche da questo profilo, a fronte di una pena privativa della libertà
molto mite, di soli anni sette (per un duplice omicidio), l'adozione della
misura dell'internamento s'avvera essere, nel novero di quelle previste
all'art. 43 n. 1 CP, l'unica corretta ed appropriata.
Le pretese delle Parti civili, nella misura in
cui riguardano la rifusione delle spese legali occasionate dal presente
procedimento, hanno da essere accolte senza ulteriore indugio.
Quanto in sequestro ed elencato nell'atto
d'accusa deve essere confiscato.
rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1., 1.1.2., 4.;
visti gli art. 11, 18, 35,
41, 43, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 111, 112, 113 CP;
19a LF stup;
90.
cifra 2 LCStr;
la LAVI;
9.
segg., 200 e 250 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC
1.
è autore colpevole di:
1.1
duplice
omicidio intenzionale
per avere,
intenzionalmente ucciso i genitori †__________ e
†__________ __________, colpendoli ripetutamente dapprima alla testa con un
bastone e poi con un coltello, mirando alle parti vitali,
a __________, il 30 gennaio 2004;
1.2
infrazione
alle norme della circolazione
per avere, in due occasioni,
circolato alla guida della vettura Mitsubischi
Pajero
di proprietà del padre,
sotto l'influsso di sostanze stupefacenti,
sulle tratte __________ - Lugano - __________ e
ritorno,
il 31 gennaio 2004;
1.3
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, previo acquisto,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,
a Lugano, __________, __________ e in altre
località,
nel periodo compreso fra il gennaio 2003 e il 31
gennaio 2004,
e meglio come descritto nell’atto di accusa e
precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza, avendo agito in stato di scemata responsabilità ed avendo
dimostrato sincero pentimento, AC 1 è condannato:
2.1
alla pena di
anni 7 (sette) di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
2.2
a versare
alle Parti civili PC 3, __________ e a PC 4, __________ l’importo di fr.
7'900.- a titolo di ripetibili;
2.3
a versare
alla Parte civile PC 2, __________
fr. 11’000.- a titolo di ripetibili;
2.4
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 3'000.- e delle spese processuali.
3.
È ordinata
la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione
inflitta al condannato con DAC del 29.07.2002.
4.
Nei
confronti di AC 1 è ordinato l’internamento giusta l'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP.
L'esecuzione delle pene privative della libertà
inflittegli è pertanto sospesa giusta l’art. 43 CP per dar luogo
all’internamento.
5.
È ordinata
la confisca di quanto in sequestro.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PC 2
3.
PC 3
4.
PC 4
5.
PE 1
6.
AS 1
7.
AS 2
8.
AS 3
9.
AS 4
10.
AS 5
11.
AS 6
12.
AS 7
13.
TE 1
14.
GI 1
15.
GI 2
Per la Corte delle assise criminali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 19'425.40
Spese diverse fr. 390.--
Perizie fr. 23'608.80
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 46'524.20
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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