72.2005.71
Appropriazione indebita - falsitâ in documenti
3 novembre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
72.2005.71
Data decisione, Autorità:
03.11.2005, PENAL
Titolo:
Appropriazione indebita - falsitâ in documenti
APPROPRIAZIONE INDEBITA
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 138 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
72.2005.71
Lugano,
3 novembre 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
dr. iur. Roberta Arnold,
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
1. appropriazione
indebita
per avere,
a Lugano
nel periodo compreso tra
il 20 ed il 25 ottobre 1999,
allo scopo di procacciare
a sé o a terzi un indebito profitto,
indebitamente impiegato
valori patrimoniali a lui affidati, mediante conferimento di una procura con
diritto di firma individuale sul conto n. __________ __________ aperto presso __________
__________ di Lugano dal fratello __________, rilasciatagli in data 31 maggio
1995 contestualmente all’apertura della relazione,
segnatamente,
abusando della sua qualità
di procuratore,
effettuato atti di
disposizione indebiti, ovvero tre prelevamenti, mediante illegittimo utilizzo
della procura individuale, dal conto n. __________ __________,
in specie,
prelevando in data 20
ottobre 1999 l'importo di Euro 30'104.91 (pari a ITL 58 milioni),
impartendo contestualmente
all’istituto di credito l’ordine di procedere al riscatto, rispettivamente alla
vendita dei titoli in essere sulla relazione, richiedendo altresì la chiusura
della medesima, senza successo, in quanto richiesta formulata dal procuratore
del conto e non dal titolare,
nonché prelevando in data
25 ottobre 1999 la quasi totalità degli averi in conto, e meglio, l’importo di
Euro 83'000 dal conto rubricato n. __________ euro lasciando in conto
Euro 2'756.87, nonché Fr. 202'000.- dal conto rubricato n. __________ franchi
svizzeri lasciando in conto Fr. 710.28,
pari a prelevamenti indebiti
per un controvalore complessivo di fr. 382'620.66,
sottacendo ai funzionari
dell'istituto bancario l'avvenuto improvviso decesso del fratello titolare
della relazione in data 19 ottobre 1999,
e celando, sia al nipote PC
1 (nato il 3 ottobre 1983 ed erede universale del defunto), sia alla di lui
madre __________
(al momento del decesso
sua tutrice in quanto minorenne), gli avvenuti suddetti prelevamenti, negando
altresì l’esistenza di conti intestati al defunto presso l’istituto __________ __________
di __________ e/o presso altri istituti di credito di Lugano,
impiegando indebitamente i
fondi prelevati a profitto proprio o di un terzo,
danneggiando
conseguentemente il nipote PC 1, erede universale del defunto, per tale
importo;
2. falsità in documenti
per avere,
a Lugano e in Italia,
in data imprecisata
compresa nel periodo 1999 - 2004,
per procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto,
falsificato la firma
autentica altrui, nonché attestato in un documento, in urto con la verità,
fatti di rilevanza giuridica,
e meglio,
per avere,
al fine di procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, in specie per sottrarsi al presente
procedimento pendente nei suoi confronti
per titolo di
appropriazione indebita ai danni del nipote PC 1
formato o dato istruzioni
di formare il falso scritto 8 novembre 1999 a firma __________ a lui
indirizzato, abusando della firma autentica di quest'ultimo, formando una falsa
ricevuta mediante la quale si attestava, in urto con la verità, l’avvenuta
ricezione a contanti dalle mani di AC 1 di un importo complessivo di ITL 150
milioni a titolo di risarcimento per il danno derivato dall’incidente occorso
al dichiarante in occasione di un viaggio di lavoro in India per conto della
società __________,
rispettivamente per aver
fatto uso, a scopo di inganno, di questo falso documento nell’ambito del
presente procedimento,
sapendo o dovendo
presumere trattarsi di un documento falso,
producendolo in fotocopia
in occasione del suo interrogatorio del 18 dicembre 2003, rispettivamente
producendolo nel corso del suo interrogatorio del 22 novembre 2004 dichiarando,
contrariamente al vero, trattarsi di documento autentico,
nell’intento di provare la
legittimità dei prelevamenti indebiti di cui sub. 1,
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
dall’art. 138 cifra 1 CP e dall’art. 251 cifra 1 CP,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 71/2005 del 30 maggio 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio avv. DF 1.
§ L'avv. RC 1,
rappresentante della PC 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 17.20.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che
l’accusato venga condannato:
- a 18 mesi
di detenzione sospesi condizionalmente per due anni
- all’ espulsione
accessoria sospesa condizionalmente per due anni
- all’accoglimento
delle pretese di PC
- alla
confisca di quanto in sequestro;
§ Il rappresentante di RC 1, che chiede la restituzione
delle somme sottratte, il 5% degli interessi di mora e il risarcimento delle
spese legali ammontanti a 15'000.- CHF;
§ Il Difensore, il quale relativamente
all’imputazione di appropriazione indebita, solleva il fatto che in casu si sia
chiesto a AC 1, contravvenendo ai principi di diritto sanciti dalla CF e dalla
CEDU, di dimostrare la sua innocenza mentre solitamente, fino a prova
contraria, spetta all’accusa dimostrare la colpevolezza di una persona. __________
e __________ detenevano una società che abbisognava di capitali liquidi freschi
per scongiurare il fallimento ed illeciti fiscali con conseguenze anche di
carattere civile. Ricorda inoltre le modalità in cui sono venuti ad esistere i
conti __________ e __________. Non erano dei conti paritari, il che lascia
intuire che non si trattasse effettivamente di conti personali, come invece
risulta dai documenti di apertura del cto. bancario (formulario A). Questo
comunque non è un elemento sufficiente per escludere che fossero conti
aziendali. Il 24.12.1998 sono stati fatti dei versamenti da una banca di
Bucarest, poi prelevati quasi immediatamente per fronteggiare debiti aziendali.
Se fosse stato altrimenti, tale somma sarebbe stata divisa al 50%, mentre
invece così non è stato. Questa operazione, inoltre, era stata decisa
congiuntamente dai due fratelli per fare “economia fiscale”. 250mila CHF sono
entrati dalla __________, mentre altri versamenti son stati fatti da __________.
__________ non ha abusato della procura ed ha utilizzato i fondi sempre in
conformità con gli accordi pattuiti fra i fratelli. Pertanto cade l’
imputazione di appropriazione indebita. Altrimenti va riconosciuto un errore di
fatto ai sensi dell’Art. 19 CP. Va sottolineato anche che AC 1 ha venduto
tutti i suoi averi in Italia per ricapitalizzare l’azienda. È pertanto concepibile
che abbia messo mano anche ai fondi esistenti sul cto. in Svizzera. Il reato di
falsità in documenti non sussiste in quanto, secondo la giurisprudenza, una
ricevuta non costituisce documento.
La Difesa
chiede pertanto il proscioglimento del prevenuto da tutti i capi d’ accusa e
respinge le richieste di PC.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. appropriazione
indebita
per avere,
a Lugano
fra il 20 ed il 25 ottobre
1999,
a scopo d'indebito
profitto suo e/o di terzi, prelevato a 3 riprese complessivi fr. 383'620.66 dal
cto. __________ __________ c/o il __________, intestato al fratello __________,
deceduto il 19 ottobre 1999,
e di cui era procuratore
con diritto di firma individuale,
1.1.1. Ha agito per effetto di
supposizione erronea delle circostanze di fatto?
1.2. falsità in documenti
per avere,
a Lugano e in Italia,
fra il 1999 - 2004,
1.2.1. formato o dato istruzioni di
formare una falsa dichiarazione datata 8 novembre 1999 a firma __________,
abusando della firma autentica di quest'ultimo, attestante l'avvenuto pagamento
di un risarcimento di ITL 150 milioni,
1.2.2. e per aver poi utilizzato il
documento nel procedimento penale a suo carico, per migliorare la propria
posizione,
e meglio
come descritto dall’atto di accusa?
2. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1. privativa
della libertà?
2.2. d’espulsione?
3. Deve subire la confisca di quanto in sequestro?
4. Deve
essere condannato al pagamento dell’indennità alla parte civile?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti
Fatti
i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1., 1.2.1., mentre che il n. 2.2. diviene
privo d'appello;
visti gli art. 18, 36, 41,
55, 58, 63, 68, 138 e 251 CP;
9 segg.
CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è
autore colpevole di:
1.1. appropriazione
indebita
per avere,
a Lugano
fra il 20 ed il 25 ottobre
1999,
a scopo d'indebito
profitto suo e/o di terzi, prelevato a 3 riprese complessivi fr. 383'620.66
dal cto. __________ __________ c/o il __________, intestato al fratello __________,
deceduto il 19 ottobre 1999,
e di cui era procuratore
con diritto di firma individuale;
1.2. falsità in documenti
per avere,
a Lugano il 18 dicembre
2003, fatto uso nel procedimento penale a suo carico di una falsa dichiarazione
datata 8 novembre 1999 a firma TE 1, abusando della firma autentica di
quest'ultimo, attestante l'avvenuto pagamento di un risarcimento di ITL 150
milioni, al fine di migliorare la propria posizione,
e meglio
come descritto dall’atto di accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza
AC 1 è condannato:
2.1
alla pena di
15.
(quindici) mesi di detenzione;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali;
3.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 (due) anni.
4.
E'
ordinata la confisca di quanto in sequestro.
5.
AC 1 é
condannato a pagare alla PC 1 Euro 30'109.91 oltre a interessi al 5% dal
20.10
, Euro 83'000.-- oltre a interessi al 5% dal 25.10.1999 e fr. 202'000.--
oltre a interessi al 5% dal 25.10.1999, oltre a fr. 16'095.-- a titolo di spese
ed onorario di patrocinio.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
TE 1
3.
TE 2
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Testi fr. 80.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 830.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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