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Decisione

72.2005.75

Lesione semplice - vie di fatto - furto - estorsione - minacce - coazione - messa in circolazione di monete false - armi - stupefacenti - trasporti pubblici

16 novembre 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

Il PP

consente a recedere dopo discussione dall’imputazione di estorsione di cui al

punto 4 AA.

Il punto 9 AA

viene rettificato nel senso che si imputa al prevenuto di aver consumato

stupefacenti nel periodo 16.11.2002 – 30.8.2004, di cui almeno 100 gr di

marijuana e ca. 20 pastiglie di ecstasy.

D’accordo le

parti l’episodio di cui al punto 6 AA viene riconosciuto nella forma

dell’appropriazione indebita.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato integralmente l’atto di accusa in esame, non

opponendosi ev. alla caduta del reato di cui al punto 6AA relativa al furto del

telefonino, accettando ev. la subordinata di appropriazione indebita al reato

di furto al punto 3 AA, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato:

- a 8 mesi

di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni

- alla

revoca della sospensione condizionale delle due precedenti condanne complessive

a 18 giorni di detenzione

- alla

confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore, chiede che all'imputato

venga riconosciuta l’attenuante specifica dell’ingiusta provocazione e offesa

relativamente al diverbio con PC 1 (punto 1.1. AA). Relativamente al punto 1.2

AA ritiene che __________ e PC 5 sin dall’inizio abbiano mentito. Sostiene che

l'imputato abbia agito in stato di necessità provocato da __________, che ha

poi portato __________ a

reagire nei confronti di PC 5 (legittima difesa). Invoca l’ingiusta

provocazione anche relativamente al punto 1.3, dovuta al “palpeggiamento” della

propria ragazza da parte del __________, come pure una scemata responsabilità dovuta al tasso alcolemico.

Relativamente al punto 2 AA la Difesa indica che l’oggetto in questione era di

scarso valore. Per le minacce e vie di fatto, poiché l’imputato ha dichiarato

di non ricordarsene, la Difesa si rimette al giudizio del Presidente.

Relativamente ai capi 3.2. e 5.2AA l’accusato ha riconosciuto i fatti e non si

chiedono particolari attenuanti. L’imputazione 4 AA invece cade, mentre il

punto 6AA deve essere qualificato quale appropriazione indebita, anche se si

può ritenere che il cellulare in questione aveva un valore esiguo, permettendo

quindi una rivalutazione del capo di contravvenzione. Relativamente al punto

7AA non si può oggettivamente ritenere che l’imputato avesse intenzione di

mettere in circolazione le monete false in suo possesso. Per quel che attiene i

capi da 8 a 10 AA, questi non sono contestati.

La Difesa

chiede che venga tenuto conto in particolar modo del fatto che l’imputato ha cambiato

una nuova vita. Da oltre un anno convive con la compagna, lavora stabilmente

con impegno e, come riconosciuto dallo stesso PP, la prognosi è quindi favorevole.

La Difesa chiede anche che non venga revocata la sospensione condizionale delle

due precedenti condanne. Per quel che riguarda le PC, se ne chiede il rinvio al

foro civile. In conclusione chiede che l’accusato venga condannato a 4 mesi di

detenzione con la sospensione condizionale per un periodo da stabilire dalla

corte e il dissequestro della pistola, che non era corpo di reato.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC

1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. ripetute

lesioni semplici

per

avere, a Lugano, fra il 4 marzo e il 17 ottobre 2003, in tre occasioni,

provocato lesioni a PC 1, , __________, PC 5 e PL 1, come attestato dai

certificati medici agli atti?

1.1.1. Ha agito in stato di legittima

difesa nei confronti di PC 5 e PC 6?

1.1.2. Ha agito in stato di necessità

nei confronti di PC 5 e PC 6?

1.2. vie di fatto

per avere, a Lugano, il 17

gennaio 2003, commesso vie di fatto contro PC 1, colpendolo al volto con un

pugno ed al torace con la cintura dei pantaloni?

1.3. ripetuto furto

per avere, a Lugano, per

procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto in due

occasioni, il 17 gennaio e il 5 settembre 2003, un natel Nokia 7210 del valore

di fr. 799 .- e la somma di fr. 2'500.- ?

1.3.1. trattasi in parte di reato di

lieve entità?

1.4. estorsione

per avere, nel Luganese,

nel periodo agosto - settembre 2002, al fine di procacciarsi un indebito

profitto, usando violenza o minacciandolo di un grave danno, indotto il

minorenne __________ ad atti pregiudizievoli del

patrimonio proprio o altrui, facendosi consegnare, a più riprese, l’importo

complessivo di fr. 6'000.- circa, minacciando di morte lui e la sua famiglia?

1.5. ripetute minacce

per avere, a Lugano ed

altre località, incusso spavento e timore

1.5.1. il 17 gennaio 2003, a PC 1,

minacciandolo con un coltello?

1.5.2. nel periodo 06/07 settembre

2003, a PC 2 ed a PL 4, telefonando o inviando loro degli SMS?

1.6. coazione

per avere, a

Locarno-Muralto, il 26 agosto 2003, intralciato la libertà di agire di PL 2,

costringendolo a consegnargli il natel Sony Ericsson T-68 affidatogli da PC 3?

1.6.1. trattasi invece di

appropriazione indebita?

1.6.2. trattasi di reato di lieve

entità?

1.7. messa in circolazione di

monete false

per avere, a Lugano, l’11

luglio 2004, messo in circolazione come genuine due banconote da fr. 100.- di

falsa emissione?

1.8. ripetuta infrazione alla

LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, a Lugano, il 31

marzo 2003 e il 11 luglio 2004, in due occasioni, senza diritto, portato con sé

un coltello marca Kershaw e un coltello marca Frost Cutlery, apribili con una

sola mano?

1.9. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, a Lugano e in altre località, nel periodo 16 novembre 2002 – 30

agosto 2004, consumato ca. 100 gr. di marijuana e 20 pastiglie di ecstasy,

nonché detenuto, l’11 febbraio 2003, 2 pastiglie di ecstasy e 4,2 grammi lordi

di marijuana e l’11 luglio 2004, 9 grammi lordi di marijuana, sostanze destinate

al suo consumo personale?

1.10. contravvenzione alla LF sul

trasporto pubblico, ripetuta

1.10.1. per avere, nel periodo 14

gennaio 2003 - 01 gennaio 2004, su diverse tratte in Svizzera, utilizzato in 13

diverse occasioni i treni regionali delle FFS senza essere in possesso di un

valido titolo di trasporto?

1.10.2. per avere, a Lugano, il 26

gennaio 2004, utilizzato la linea no. 1 della PC 4 senza essere in possesso di

un valido titolo di trasporto,

e meglio

come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare di attenuanti specifiche?

3.

Ha agito

in stato di scemata responsabilità?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

5.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale delle pene di 3 giorni e 15

giorni di detenzione di cui ai DA 26.6.2002 e 21.10.2002 del MP del Canton

Ticino?

6.

Deve

subire la confisca di quanto in sequestro?

7.

Deve essere

condannato al pagamento di indennità in favore delle parti civili?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1., 1.4, 1.6, 1.6.2.,

2, 3;

visti gli art. 11, 18, 33,

34, 36, 41, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 68, 69;

123,

126, 138, 139, 156, 172 ter, 180, 181 e 242 CP;

33.

LARM;

19a LS;

51.

LTP;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetute

lesioni semplici

per

avere, a Lugano, fra il 4 marzo e il 17 ottobre 2003, in tre occasioni,

provocato lesioni a PC 1, PC 5 e PL 1, come attestato dai certificati medici

agli atti;

1.2

vie di fatto

per avere, a Lugano, il 17

gennaio 2003, commesso vie di fatto contro PC 1, colpendolo al volto con un

pugno ed al torace con la cintura dei pantaloni;

1.3

ripetuto furto

per avere, a Lugano, per

procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto in due

occasioni, il 17 gennaio e il 5 settembre 2003, un natel Nokia 7210 del valore

di fr. 799 .- e la somma di fr. 2'500.- ;

1.4

ripetute minacce

per avere, a Lugano ed

altre località, incusso spavento e timore:

1.4.1

il 17 gennaio 2003, a PC 1,

minacciandolo con un coltello;

1.4.2

nel periodo 06/07 settembre

2003, a PC 2 ed a PL 4, telefonando o inviando loro degli SMS;

1.5

appropriazione indebita

per essersi, a

Locarno-Muralto, il 26 agosto 2003, indebitamente appropriato del natel Sony Ericsson

T-68 di PC 3

1.6

ripetuta infrazione alla

LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, a Lugano, il 31

marzo 2003 e il 11 luglio 2004, in due occasioni, senza diritto, portato con sé

un coltello marca Kershaw e un coltello marca Frost Cutlery, apribili con una

sola mano;

1.7

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, a Lugano e in altre località, nel periodo 16 novembre 2002 – 30

agosto 2004, consumato circa 100 gr. di marijuana e 20 pastiglie di ecstasy,

nonché detenuto, l’11 febbraio 2003, 2 pastiglie di ecstasy e 4,2 grammi lordi

di marijuana e l’11 luglio 2004, 9 grammi lordi di marijuana, sostanze

destinate al suo consumo personale;

1.8

contravvenzione alla LF

sul trasporto pubblico, ripetuta

1.8.1

per avere, nel periodo 14

gennaio 2003 - 01 gennaio 2004, su diverse tratte in Svizzera, utilizzato in 13

occasioni i treni regionali delle FFS senza essere in possesso di un valido

titolo di trasporto;

1.8.2

per avere, a Lugano, il 26

gennaio 2004, utilizzato la linea no. 1 della PC 4 senza essere in possesso di

un valido titolo di trasporto;

e meglio

come descritto dall’atto di accusa.

2.

AC 1 è

prosciolto dalle imputazioni di estorsione, coazione e messa in circolazione di

monete false.

3.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

3.1

alla pena di

8.

(otto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

3.2

al pagamento

dei 4/5 della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali

4.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

5.

Revocata

la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione delle pene di 3 giorni e

15.

giorni di detenzione di cui ai DA del 26.6.2002 e 21.10.2002 del MP del

Canton Ticino;

6.

E’

ordinata la confisca di quanto in sequestro.

7.

AC 1 è

inoltre condannato a pagare le seguenti indennità:

7.1

fr. 968.40 alle FFS

7.2

fr. 1500.- a PC 1 per

franchigia cassa malati e spese di patrocinio.

8.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 2'098.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'448.40

===========

Distinta spese a carico di AC 1:

Tassa di giustizia fr. 240.--

Inchiesta preliminare fr. 1'678.70

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 40.--

fr. 1'958.70

===========

Il rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

5.

PC 5

6.

PC 6

7.

PL 1

8.

PL 2

9.

PL 3

10.

TE 1

11.

PL 4

12.

PC 7

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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