72.2005.76
violazione del bando a seguito di espulsione a vita
12 luglio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
72.2005.76
Data decisione, Autorità:
12.07.2005, PENAL
Titolo:
violazione del bando a seguito di espulsione a vita
RECIDIVA
VIOLAZIONE DEL BANDO
art. 67 CPS
art. 291 CPS
Incarto n.
72.2005.76
Lugano,
12 luglio 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 28 febbraio 2005;
prevenuto colpevole
di:
1. violazione
del bando
per avere il 28 febbraio 2005,
entrando su territorio svizzero passando dalla frontiera verde in
zona di Chiasso,
contravvenuto al decreto di espulsione dal territorio della
Confederazione pronunciato a vita con sentenza 01 febbraio 1996 dalla Corte
delle Assise correzionali di Lugano, di cui era a conoscenza;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: art. 291 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 73/2005 del 7 giugno 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il SP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1
§ L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.00 alle ore 10.00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede che l'accusato venga condannato a 5 mesi di detenzione;
§ Il Difensore, il quale, non contesta la proposta di pena
della pubblica accusa;
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
Fatti
1. È autore
colpevole di:
1.1 violazione
del bando
per avere,
senza essere autorizzato, il 28 febbraio 2005, entrando su territorio svizzero
passando dalla frontiera verde in zona di Chiasso, contravvenuto al decreto
d’espulsione dal territorio della Confederazione pronunciato a vita con
sentenza 1 febbraio 1996 dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano?
E come meglio
descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
È egli recidivo ?
3.
Può beneficiare della sospensione
condizionale della pena privativa della libertà?
Preso atto
che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che al n. 3;
Visti gli art. 18, 36, 41, 63,
67, 69, 291 CP;
9.
e segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
violazione
del bando
per
avere, senza essere autorizzato, il 28 febbraio 2005, entrando su territorio
svizzero passando dalla frontiera verde in zona di Chiasso, contravvenuto al
decreto d’espulsione dal territorio della Confederazione pronunciato a vita con
sentenza 1 febbraio 1996 dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano;
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di
conseguenza, AC 1, essendo recidivo, è condannato:
2.1
alla pena di
5.
mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese processuali;
3.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
IE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 350.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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