72.2005.77
vendita di 180 grammi di cocaina a vari consumatori locali
12 luglio 2005Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.2005.77
Data decisione, Autorità:
12.07.2005, PENAL
Titolo:
vendita di 180 grammi di cocaina a vari consumatori locali
ATTENUAZIONE DELLA PENA
CONFISCA
ESPULSIONE
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 55 CPS
art. 58 CPS
art. 59 CPS
art. 68 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto n.
72.2005.77
Lugano,
12 luglio 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 alias __________,
di __________ e residente a
detenuto dal 4 marzo 2005;
prevenuto colpevole
di:
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo da agosto 2003 a gennaio 2005,
a Bellinzona, in innumerevoli occasioni,
venduto a vari consumatori locali,
almeno ca. 191.50/196.50 grammi di cocaina,
sottoforma di “bolas”, dal peso variante fra i
ca. gr 0.50 a ca. gr 1.00
ciascuna, e dal prezzo compreso fra CHF 40/50.-- e CHF 150.-- cadauna e meglio
a:
__________ (minorenne, __________), ca gr 100.00;
__________, ca gr 50.00/55.00;
__________, ca gr 15.00;
__________, ca gr 10.00;
__________, ca gr 8.00;
__________ ca gr 4.50;
__________, ca gr 2.00;
__________, ca gr 2.00;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 19 cifra 1 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 75/2005 del 10 giugno 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia DF 1.
§ L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10:45 alle ore 12:50.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma dell’atto d’accusa. A fronte del precedente penale
dell’imputato, delle menzogne raccontate, dell’assenza di prospettive
d’inserimento socio-professionali in Svizzera, chiede che l’imputato venga
condannato alla pena di 15 mesi di detenzione da espiare, nonché all’espulsione
dalla Svizzera per 5 anni. Da ultimo postula la confisca di quanto oggetto di
sequestro.
§ Il Difensore, il quale contesta l’atto d’accusa,
riconoscendo uno spaccio limitato ad un quantitativo di circa 100 grammi di
cocaina. Ciò posto, stante l’attenuante del sincero pentimento, le prospettive
Fatti
di matrimonio con __________, chiede che la pena venga contenuta in 12 mesi di
detenzione, sospesi condizionalmente. Non si oppone all’espulsione, chiedendo
tuttavia che venga posta al beneficio della condizionale.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. È autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, tra agosto 2003 e gennaio 2005, a Bellinzona,
venduto almeno circa 191.50/196.50 grammi di cocaina?
E come meglio
descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Sussistono
attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1
privativa
della libertà ?
3.2
accessoria
dell’espulsione?
4.
Deve
essere ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 20
giorni di carcerazione inflittagli il 16 dicembre 2002 dalla Magistratura dei
minorenni di Lugano?
5.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?
Considerato, in fatto ed in
diritto
1.
Secondo quanto raccontato al dibattimento, l’accusato, sedicente __________
della Sierra Leone di anni 21, sarebbe in realtà AC 1, cittadino nigeriano,
nato il __________ in una famiglia numerosa, con 2 fratelli e 3 sorelle. Il
padre sarebbe morto quando egli era giovane, ucciso in circostanze misteriose,
asseritamente per ordine del re.
L’accusato, che si esprime in lingua inglese,
avrebbe una buona formazione, essendo andato a scuola per 12 anni. Non avrebbe
però completato gli studi, non avendone i mezzi, ed avrebbe perciò lavorato
assieme allo zio, titolare di un’attività di fornitura di ricambi per
autoveicoli, a sua volta deceduto. Sempre stando al non verificabile racconto
del prevenuto, questi nel 1998 avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale
con una donna appartenente alla famiglia reale, che egli avrebbe ingravidato.
La donna sarebbe morta in occasione dell’interruzione di quella maternità,
ragione per cui egli, temendo la vendetta del re, sarebbe dapprima riparato nel
nord del paese, presso parenti, quindi nel 2000 sarebbe fuggito alla volta
dell’Europa. E’ doveroso rilevare che in luogo della traversata marittima su
imbarcazioni spesso precarie (ricorrente nei racconti di richiedenti l’asilo
provenienti dall’Africa), l’accusato è quanto meno riuscito a mettersi al
sicuro a bordo di un volo di linea del costo di circa fr. 700.--, assumendo
l’identità di un amico che gli avrebbe messo a disposizione un passaporto
munito di regolare visto per l’Italia.
Giunto in Italia, l’imputato si è purtroppo
adeguato al canovaccio di tante storie del genere giunte in aula prima della
sua: invece di trattenersi in quello splendido paese, anche il prevenuto ha
fatto proprie le indicazioni del solito innominato connazionale incontrato da
qualche parte in Italia, che gli consiglia di recarsi in Svizzera a chiedere
asilo politico.
Cosa che l’AC 1 fa puntualmente, assumendo la
falsa identità di __________ della Sierra Leone e ringiovanendosi di 5 anni.
Interrogato dal Presidente sul motivo del bagno di giovinezza, che a prima
vista sembrerebbe piuttosto il vezzo di una dama di mezza età e non l’esigenza
di un ragazzo poco più che ventenne, l’accusato ha spiegato (sempre
nell’intento di sfuggire al suo re) di avere assunto l’identità di una persona
realmente esistente, e di averne perciò recepito anche la giovane età, per non
creare incongruenze nell’eventualità di una verifica dei documenti di __________.
La Corte non ha creduto a questa spiegazione, non
fosse altro che per il motivo che mai sono saltati fuori i documenti a nome di __________,
e che quando questi ha avuto bisogno di documenti (per il motivo che si dirà
più avanti), ha fatto comparire quelli di AC 1 e non quelli di __________, come
teoricamente avrebbe potuto se questi esistesse realmente. Vero è invece,
secondo la Corte, che l’imputato si è ringiovanito per potersi contrabbandare
per minorenne, ben consapevole (se del caso con l’aiuto dei soliti bene
informati che stanno in Italia) del trattamento di favore riservato ai
minorenni nel contesto di un procedimento penale.
2.
Ed in effetti, l’accusato, dopo essere giunto in Svizzera ed avere
depositato la propria domanda di asilo, si è ben presto messo in affari,
iniziando a vendere stupefacenti. Risulta infatti a suo carico la decisione 16
dicembre 2002 della Magistratura dei minorenni di Lugano, che lo ha condannato
a 20 giorni di carcerazione sospesi condizionalmente per un anno, per ripetuta
infrazione alla LFStup, commessa tra il 1° gennaio e il 19 giugno 2002 (AI 4),
allorché l’accusato aveva in realtà __________ anni.
La domanda di asilo del __________, alias AC 1, è
puntualmente stata respinta, così come deve esserlo stato anche il ricorso da
lui interposto contro questa decisione, atteso come egli affermi che ad un
certo punto gli sarebbe stato impartito un termine per lasciare la Svizzera
scadente il 25 dicembre 2004 (cfr. invece il rapporto informativo AI 47,
secondo il quale l’accusato avrebbe dovuto lasciare la Svizzera già entro il 19
agosto 2003).
3.
Sennonché, l’accusato aveva nel mentre fatto la conoscenza della
giovane TE 1 (nata il __________), con la quale intrattiene una relazione
sentimentale a far tempo dal dicembre del 2003. Secondo quanto credibilmente
raccontato in aula dalla giovane (cfr. verbale dibattimentale, pag. 3), l’amato
le avrebbe “improvvisamente” comunicato alla vigilia di Natale (del
2004) di dovere lasciare la Svizzera l’indomani, sicché essa a quel punto
avrebbe convenuto che l’unico modo per trattenere il giovane era quello di
attivare con urgenza le pratiche per convolare a nozze, cosa che i due hanno
fatto, senza per ora essere riusciti a concretizzare l’intento.
4.
Il 4 marzo 2005 il prevenuto è però stato arrestato sulla base delle
dichiarazioni di 8 tossicodipendenti, che l’hanno riconosciuto come loro
fornitore di cocaina, attribuendogli vendite per complessivi 191.5/196.5
grammi, che sono l’oggetto dell’atto di accusa in rassegna relativo al periodo
agosto 2003 – gennaio 2005.
L’accusato in corso d’inchiesta ha ammesso solo
parzialmente agli addebiti, avendo riconosciuto (dopo le iniziali contestazioni
di qualsivoglia responsabilità) la vendita di circa 70 grammi di cocaina (AI
55, allegato 10, pag. 1 e 2; allegato 11, pag. 2; allegato 13, pag. 5).
E’ in questo contesto che il difensore in data 15
giugno 2005 ha chiesto al Procuratore Pubblico “....di voler fissare un
interrogatorio del signor __________, il quale vorrebbe riferire le sue vere
generalità” (doc. TPC 2), mentre che in data 28 giugno 2005 ha infine
prodotto all’attenzione della Corte i documenti dai quali risulterebbe che egli
è AC 1 (doc. TPC 4).
5.
Può
subito essere evasa la questione relativa alla causale della presentazione,
nell’imminenza del dibattimento, dei documenti che dimostrerebbero la reale
identità dell’accusato.
Questi in aula ha detto di averli presentati
siccome esortato dal Procuratore Pubblico a dire la verità, e non invece per
potere contrarre matrimonio.
Secondo la Corte è invece manifesto che il
sussulto di sincerità dell’accusato sul tema della propria identità (con il
beneficio del dubbio che va mantenuto al riguardo di documentazione proveniente
dalla Nigeria e presentata in fotocopia) è stato dettato unicamente
dall’intento matrimoniale.
Del resto, se così non fosse egli avrebbe potuto
limitarsi a produrre i documenti denominati “certificate of state of origin”,
“letter of identification” e “attestation of birth”, i quali
forniscono sufficiente indicazione sulle sue generalità e le sue origini (cfr.
plico doc. TPC 4), mentre che, dal profilo processuale, risultano invece
superflui gli ulteriori papiri dichiaranti esplicitamente che egli non è sposato,
che non lo è mai stato e che perciò “...he is free to contract marriage
wherever he so desire”, e che “..he is free to marry any woman of his
choice within or outside Nigeria”, formulazione così ampiamente
possibilista da doversi chiedere (ignorando il Presidente il diritto estero) se
essa non apra la porta anche ad un’ipotesi di poligamia.
Ulteriormente rivelatore delle priorità
dell’accusato, se ancora vi fosse bisogni di indizi, è il fatto che detti
documenti già il 19 giugno 2005 (cioè 9 giorni prima di essere prodotti nel
procedimento penale) avevano preso la via dell’Ufficio di vigilanza sullo stato
civile di Bellinzona per essere utilizzati al fine di consentire il matrimonio.
6.
Al dibattimento l’accusato ha confermato la propria tesi dei fatti,
secondo la quale egli avrebbe venduto circa 70 grammi di cocaina (sino ad un
massimo di 100 grammi) ai soli clienti che egli avrebbe dichiarato di conoscere
già in occasione dell’istruttoria predibattimentale, mentre che infondate
sarebbero le accuse degli altri clienti, ai quali nulla avrebbe venduto.
Su questa base la difesa, invocata l’attenuante
specifica del sincero pentimento, ha postulato la condanna del proprio
assistito alla pena massima di 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente.
7.
Esaminati
gli atti, il Presidente non ha avuto dubbi nel ritenere attendibili le
affermazioni degli acquirenti, che accusando il prevenuto di spaccio hanno nel
contempo accusato se stessi di contravvenzione alla LFStup in relazione al
proprio consumo.
Le chiamate in correità sono puntualmente state
confermate in occasione del contraddittorio a giusto titolo offerto dal
Procuratore Pubblico all’accusato almeno nei confronti dei principali
acquirenti, ragione per cui nulla muta il fatto che uno di essi (__________),
citato in aula su richiesta della difesa, non si sia presentato ad
ulteriormente ribadire la vendita di 100 grammi di cocaina. La difesa,
dimostrando correttezza, ha dichiarato di non prevalersi della mancata
comparizione del teste (verbale dibattimentale, pag. 2), rimettendosi così di
fatto alle emergenze dell’inchiesta e dando atto che non vi è stata lesione del
diritto al contraddittorio, già in precedenza garantito nei confronti del
teste. Nessuna credibilità ha invece potuto essere attribuita all’accusato, già
condannato per il medesimo reato, il quale, alla prova dei fatti, ha dimostrato
di meritare la patente di bugiardo fin dal momento di declinare le proprie
generalità.
Nondimeno, è stata stralciata l’accusa relativa
alla vendita di circa 2 grammi a __________, siccome avvenuta in epoca
precedente a quella indicata nell’atto di accusa, ed inoltre, per tenere conto
in favore dell’imputato della natura approssimativa di talune indicazioni, la
Corte ha deciso di quantificare in complessivi grammi 180 il quantitativo di
stupefacente spacciato dal prevenuto nel periodo compreso tra agosto 2003 e
gennaio 2005, per il che, tenuto conto di un presumibile grado di purezza del
10%, l’accertamento della colpevolezza dell’accusato in una fattispecie ancora
qualificabile come infrazione (semplice) alla LFStup, ancorché sita, per il
quantitativo trafficato, al limite del reato aggravato.
8.
Così stabilita l’oggettiva gravità del reato commesso, nel
determinare la pena la Corte ha ritenuto a carico dell’imputato il precedente
penale specifico, indicativo di assenza di scrupoli e di accresciuta volontà di
delinquere in danno di coloro che gli hanno offerto ospitalità. Pure
sintomatico della notevole intensità del proposito delinquenziale è stato
ritenuto il notevole arco di tempo di circa 1 anno e mezzo durante il quale è
stata esercitata l’attività di spaccio. L’accusato agiva per mero fine di
lucro, e non per finanziare un proprio inesistente consumo.
A suo favore depone solo, in forma generica e
solo fino al gennaio 2004, l’età inferiore a __________ anni, mentre che nulla
va ritenuto a suo favore per l’inesistente collaborazione con gli inquirenti
dopo avere mentito sin quasi all’ultimo sulle proprie generalità (riconosciute
comunque solo per contrarre matrimonio) e dopo avere alfine confessato meno
della metà di quanto effettivamente spacciato. In queste circostanze,
l’invocazione fatta dalla difesa dell’attenuante specifica del sincero
pentimento eccede i doveri di patrocinio, sollevando financo dubbi sull’effettiva
conoscenza dell’istituto.
Tenuto conto di tutte le circostanze, la Corte ha
determinato la pena per l’accusato in 10 mesi di detenzione, pena pari a poco
meno del minimo legale per l’infrazione aggravata alla LFStup, alla quale lo
spaccio messo in atto dall’autore in pratica corrisponde, aderendo al postulato
dalla difesa (oltretutto per la non verificata ipotesi di uno spaccio inferiore
e del sussistere dell’attenuante specifica), ragione per cui, a rigore di
logica, non dovrebbero sussistere motivi di doglianza a seguito di questo
pronunciamento della Corte.
Avendo l’accusato pesantemente delinquito nel
periodo di prova, ancorché esso fosse di un solo anno, ne consegue inoltre la
revoca della sospensione condizionale della pena di 20 giorni di carcerazione
di cui alla decisione 16 dicembre 2002 del Magistrato dei minorenni di Lugano.
9.
Quanto alla sospensione condizionale della nuova pena detentiva, la
Corte, considerato in particolare che si tratta della seconda condanna e che
nella precedente circostanza AC 1 ha ripreso a spacciare pochi mesi dopo la
fine del procedimento penale, ha ritenuto che nell’ipotesi della permanenza in
Svizzera la prognosi sarebbe assolutamente infausta. AC 1 è privo di formazione
professionale e non conosce le lingue nazionali. Egli non ha relazioni
personali se non quelle con altri ospiti del CRS in cui soggiorna. Tolto il
legame con __________, egli è completamente estraneo al tessuto sociale e
culturale del nostro paese. Afferma di essere alla ricerca di “a nice and
good job”, precisando di essere ora disposto ad accettare qualsiasi lavoro,
come ad esempio quello di lavapiatti. Della dichiarazione d’intenti si prende
atto, ma si considera che da una parte egli ha finora accuratamente evitato il
contatto con il duro lavoro, con il quale (seppure contravvenendo alla LDDS)
avrebbe potuto guadagnare in modo onorevole del denaro da inviare in patria, e
che d’altra parte la ricerca di un lavoro, per quanto umile, già difficile per
chiunque, lo sarebbe per lui ancora di più in ragione dei suoi precedenti
penali. E’pertanto ipotizzabile, secondo l’ordinario andamento delle cose, che
nell’eventualità della sua permanenza in Svizzera la sospensione condizionale
della pena avrebbe, in attesa del matrimonio e/o del rimpatrio forzato ordinato
dall’autorità amministrativa, la conseguenza di ricollocare AC 1 in un CRS,
ovvero in quell’ambiente criminogeno in cui, a suo dire, si erano sviluppate le
premesse per l’attività di spaccio. Anche nella per lui migliore delle ipotesi,
ovvero quella del matrimonio e della possibilità di rimanere in Svizzera in
qualità di marito di cittadina elvetica, vi sarebbe secondo la Corte la non
rallegrante prospettiva di un AC 1 privo di lavoro e finanziariamente a carico
della moglie, circostanze entrambe suscettibili di provocarne la ricaduta nello
spaccio di stupefacenti.
Di contro, nell’ipotesi dell’allontanamento AC 1
dal nostro territorio non si pongono a mente della Corte insolubili problemi di
prognosi, dovendosi ritenere che la sua delinquenza sia legata proprio alla
permanenza in Svizzera, avendovi trovato terreno fertile per l’illecita
attività di venditore di cocaina.
Posto che i documenti prodotti dall’accusato
consentono di eseguire la sua espulsione, nulla osta in quest’ottica alla
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva,
così come postulato dalla difesa.
Visto comunque il precedente penale, si impone a
mente della Corte, per segnalare la labilità della prognosi, un periodo di
prova superiore al minimo legale, determinato dalla Corte in 4 anni.
10.
La pubblica accusa ha chiesto inoltre che nei confronti del
condannato sia pronunciata anche la pena accessoria dell’espulsione per un
periodo di 5 anni.
A giusta ragione la difesa non si è opposta alla
pronuncia della pena accessoria (chiedendo invece che essa sia condizionalmente
sospesa), ricorrendone a mente della Corte tutte le premesse.
Vi è in effetti da un lato il fermo intento della
Corte di punire l’AC 1 con la pronuncia di questa sanzione, ed anzi la Corte è
convinta che essa lo colpisca ben più della pena detentiva laddove crea le
premesse per il suo allontanamento dalla Svizzera, il che è l’ultima cosa che
l’AC 1 desidera. D’altro lato appare manifesto ed incontrovertibile l’assunto
per cui il reato reiteratamente commesso dall’accusato (nella prima metà del
2002.
nel precedente procedimento, ed ora dall’agosto 2003 al gennaio 2005) è
tale da mettere in pericolo concretamente la collettività, avendo egli
spacciato cocaina a giovani adulti e perfino ad un minorenne, motivo per cui
appaiono alla Corte preminenti gli imperativi di prevenzione generale per
riguardo all’interesse del reo all’omessa pronuncia della pena accessoria, sia
pure a fronte del legame sentimentale con __________, del quale si dirà più
avanti e che comunque non osta di per sé alla pronuncia della sanzione (cfr. Trechsel,
Kurzkommentar, 2. edizione, n. 3a ad art. 55 CP, con richiamo di Rep
1985, pag. 273, secondo cui nemmeno il matrimonio contratto con una cittadina
svizzera impedisce che l’espulsione sia pronunciata). Atteso che neppure lo
statuto di richiedente l’asilo respinto costituisce un impedimento, si ha che
la pena accessoria deve qui essere pronunciata. Per mantenere una ragionevole
proporzione con la durata della pena principale, il periodo d’espulsione viene
fissato in 5 anni, di poco superiore al minimo legale, il che appare alla Corte
equo e ragionevole in presenza di reati nocivi per l’ordine pubblico e la
sicurezza della collettività.
11.
Stabilito ciò, si pone il quesito, che è anche il principale oggetto
del contendere, a sapere se l’esecuzione della pena accessoria sia o meno da
sospendere condizionalmente, il che (essendo date le premesse oggettive)
dipende dal pronostico circa la futura condotta in Svizzera dell'accusato.
Nella specie è del tutto pacifico che l’unico
legame dell’accusato con la Svizzera, che come tale va considerato anche nella
discussione della prognosi per la pena accessoria, è costituito dal legame
sentimentale con __________, che i due vorrebbero ora cementare con il
matrimonio.
La ragazza, una giovane di __________ anni, è
venuta in aula a testimoniare la sincerità dei propri sentimenti nei confronti
dell’accusato con un trasporto tale da non fare nutrire alla Corte il minimo
dubbio circa l’amore che essa prova per lui.
Il racconto della teste, inserito nel contesto di
questa vicenda, mostra però con chiarezza come l’AC 1 sia stato con lei
reticente ed anche bugiardo, il che fornisce alla Corte una diversa chiave di
lettura della relazione sentimentale, secondo la quale l’AC 1 agisce (anche)
per fini strumentali, mirando al matrimonio quale mezzo per rimanere in
Svizzera dopo la reiezione della domanda d’asilo.
Una prima constatazione, desumibile dagli atti, è
quella per cui l’AC 1 non ha ritenuto di dovere fornire alla donna che dice
d’amare le proprie generalità, mentendo anche a lei al riguardo della propria
identità e delle proprie origini. Si rileva infatti che la teste si è rivolta
all’autorità facendo riferimento a __________ (AI 11) e non a AC 1, ed anche in
occasione della sua verbalizzazione, avvenuta il 12 marzo 2005, essa ha
dichiarato “...so che il mio fidanzato __________ è stato arrestato, per una
storia di droga. Per quello che ne so io il succitato è un cittadino della
Liberia, questo stando a suo dire”. Secondo la Corte, pertanto, essa
ignorava a quel momento il nome e il paese d’origine del fidanzato, deduzione
sorretta dal convincimento del fatto che essa è persona talmente cristallina da
doversi ritenere che avrebbe fatto menzione con inquirenti della vera identità
del sedicente __________ se l’avesse conosciuta.
Risulta poi (ma questo è maggiormente
comprensibile) che l’AC 1 non ha riferito alla compagna del suo precedente per
infrazione alla LFStup e nemmeno la circostanza che egli era ancora dedito a
quei traffici, cosa che essa al dibattimento ha peraltro dichiarato di potere
accettare (verbale dibattimentale, pag. 4).
E ancora, -e ciò secondo la Corte è assai
indicativo degli intenti dell’AC 1- risulta che egli non ha informato
correttamente la compagna al riguardo dell’iter delle procedure d’asilo, quando
invece era evidente che si trattava di questione fondamentale ai fini della sua
permanenza in Svizzera, e quindi anche della possibilità di mantenere in essere
la relazione senza ulteriori difficoltà.
Risulta infatti dal prefato rapporto informativo
AI 47 che egli avrebbe dovuto lasciare la Svizzera già entro il 19 agosto 2003
(per il che quando ha allacciato la relazione con la __________ già vi era per
lui un imminente problema di assicurarsi in altro modo che non con le procedure
d’asilo la possibilità di rimanere in Svizzera), circostanza della quale la
compagna non risulta essere stata informata. Bene risultano invece, dalla di
lei audizione in aula, le circostanze in cui ha appreso della concreta
eventualità della partenza del fidanzato (verbale dibattimentale, pag. 3):
" ...Ero
a conoscenza del fatto che egli prima o poi avrebbe dovuto lasciare la
Svizzera. Improvvisamente, il 24.12.2004 l’accusato mi ha detto che aveva un
termine per lasciare la Svizzera per il 25.12.2004. Gli ho detto che non
volevo, che volevo che restasse con me. A questo punto, per forza, abbiamo
attivato con urgenza le procedure per potere contrarre matrimonio.”
Per poca sensibilità che possano avere le
autorità preposte all’allontanamento di un asilante respinto, la Corte si
rifiuta di credere che all’accusato sia stato fatto ordine di lasciare la
Svizzera con 24 ore di preavviso, oltretutto tra la vigilia di Natale e Natale.
Vero deve semmai essere (ammesso e non concesso che il termine di partenza
fosse proprio il giorno di Natale, il che pare assai strano), che l’AC 1 da
tempo sapeva di dovere lasciare la Svizzera per una certa data, e che egli
volutamente ha atteso l’ultimo momento per comunicarlo a __________, così da
potere da un lato avere avuto il tempo di legarla maggiormente a sé, e d’altro
lato per coglierla di sorpresa con una brutta notizia a brevissimo termine.
Questo, secondo la Corte, per fare leva sui suoi sentimenti, ovvero per metterla
con le spalle al muro e per provocare in lei la spontanea offerta della
“soluzione” costituita dal matrimonio, che la __________ al dibattimento ha
dichiarato essere stata l’unica possibilità, invitando addirittura il
Presidente a formulare delle proposte alternative. E’ perciò emerso con
assoluta chiarezza dalla deposizione, che il matrimonio è stato deciso in
quelle circostanze con l’intento di trovare così una soluzione volta ad
impedire l’allontanamento dell’AC 1 da parte dell’autorità degli stranieri.
Secondo la Corte, il modo in cui l’accusato ha
gestito la comunicazione delle informazioni nei confronti dell’amica denota
volontà di manipolazione. Egli, come detto, le ha deliberatamente sottaciuto il
termine di partenza, ed ha atteso un momento particolare per dare la notizia
senza preavviso, conferendo alla questione carattere di ancor maggiore urgenza,
e ponendo l’amica di fatto con le spalle al muro, così da fare sembrare il
matrimonio l’unica possibilità (come esplicitamente detto dalla teste in aula)
per evitare il di lui allontanamento.
Ad ogni buon conto, la Corte ritiene che questo
legame sentimentale al momento non è un matrimonio, ma che anche se lo fosse,
ciò non sarebbe ancora un elemento che da solo deve fare concludere per la
sospensione condizionale della pena accessoria, ma semmai un elemento di
valutazione nel contesto della decisione globale sulla prognosi.
Tolta la predetta constatazione del fatto che la
relazione sentimentale con __________ è l’unico legame dell’accusato con la Svizzera,
si torna a ripetere come egli per il resto si trovi in Svizzera da poco tempo,
giuntovi come falso asilante. Nel periodo della sua permanenza egli non ha mai
svolto alcuna attività onesta. Non conosce alcuna lingua nazionale, non
dimostra alcun interesse culturale o altra forma di affinità con il nostro
paese, al quale è pervenuto solo con l’utilitaristico fine di farsi mantenere
nelle more delle procedure di asilo politico (al quale ben sapeva di non avere
diritto). Non si è integrato nel nostro tessuto sociale, né ha tentato in alcun
modo di farlo. Non vi conosce nessuno a parte TE 1 (tolti ovviamente i compagni
di ventura del CRS) ed è privo di ogni qualifica professionale, oltre che
pluripregiudicato.
La sua prospettiva in Svizzera è perciò in primo
luogo di trovarsi disoccupato e frustrato per l’infruttuosa ricerca di
un’occupazione, quindi finanziariamente a carico della compagna, circostanza
evidentemente suscettibile a spingerlo nuovamente alla delinquenza, attesa la
scarsità di freni morali palesata sinora e alla luce del fatto che le sue
uniche frequentazioni (a parte la TE 1) sono nel sottobosco dello spaccio al
dettaglio. Nella per lui migliore delle ipotesi, egli potrebbe forse trovare
un’occupazione umile e sottopagata (al dibattimento aveva fatto menzione di
quella di lavapiatti), alla quale non è però detto che si adatterebbe
senz’altro. Non va dimenticato, infatti, che egli al suo paese era sicuramente
un privilegiato: ottima scolarità, frequentazione di fanciulle di sangue reale,
“fuga” dal paese a bordo di un aereo di linea, e non di un barcone di
disperati, il tutto a riprova di uno status che non può corrispondere a quello
medio nigeriano.
E ancora, la Corte nemmeno ritiene che una
prognosi favorevole possa essere fondata sulla scorta di una reazione
dell’accusato consapevole e riconoscente a fronte di un ulteriore gesto di
clemenza nei suoi confronti, che verrebbe semmai interpretato come un ennesimo
segnale di debolezza da parte dell'Autorità. A più riprese, infatti, egli ha
dimostrato di abusare dei benefici concessigli. Prima con la stessa richiesta
di asilo, che egli ben sa essere infondata, quindi con il ricorso contro la
medesima, con il rifiuto di ottemperare all’ordine di partenza (che egli
vorrebbe aggirare con il matrimonio), poi ancora con la sospensione
condizionale della prima pena detentiva.
In queste circostanze, la Corte è certa che l’AC
1.
nemmeno comprende il motivo per cui non gli è stata comminata una pena da
espiare, essendogli estranea l’astrazione per cui la prognosi è favorevole solo
alla condizione di allontanarlo effettivamente dalla Svizzera. Per la Corte
l’ennesimo segnale di clemenza, costituito dalla sospensione della pena
accessoria (contraddittoria a questo punto con la decisione di sospendere la
pena principale, perché se l’AC 1 rimane qui la prognosi per la pena detentiva
è negativa), verrebbe letto dall’interessato quanto meno (e a ragione) come
un’incongruenza, se non come un vero e proprio riscontro di impunità (nulla
mutano al proposito i “soli” 4 mesi di carcere preventivo sofferto su di una
pena di 10 mesi), senza perciò quell’effetto dissuasivo che la sospensione
condizionale di una sanzione vorrebbe ingenerare.
La Corte ne conclude pertanto per la mancanza
delle premesse necessarie alla sospensione condizionale della pena accessoria,
rilevando nuovamente che l’eventualità del perdurare della permanenza in
Svizzera dell’imputato (in particolare per il motivo dell’impossibilità di
eseguire l’espulsione in assenza di qualsivoglia documento d’identità) avrebbe
semmai comportato una prognosi negativa anche quo alla pena principale.
12.
Il
denaro e gli oggetti sequestrati, provento o strumento di reato, vanno
confiscati.
La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese
processuali sono a carico del condannato.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che ai n. 2 e 3.2;
visti gli art. 18, 36, 41, 55, 63, 64, 69 CP;
19.
LFStup;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC
1.
é autore colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, tra agosto 2003 e gennaio 2005, a Bellinzona,
venduto circa 180 grammi di cocaina.
E come meglio
descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di
conseguenza, AC 1, è condannato:
2.1
alla pena di
10.
mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2
all’espulsione
dalla Svizzera per un periodo di 5 anni;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr.100.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena privativa della libertà è condizionalmente sospesa con un periodo di
prova di 4 anni.
4.
È ordinata
la revoca della sospensione condizionale della pena di 20 giorni di
carcerazione inflittagli il 16 dicembre 2002 dalla Magistratura dei Minorenni
di Lugano.
5.
E ordinata
la confisca del denaro e degli oggetti sequestrati, indicati quale corpo di
reato nell’atto d’accusa.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
IE 1
2.
TE 1
3.
TE 2
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese diverse fr. 274.30
Testi fr. 194.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 818.30
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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