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Decisione

72.2005.77

vendita di 180 grammi di cocaina a vari consumatori locali

12 luglio 2005Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

di matrimonio con __________, chiede che la pena venga contenuta in 12 mesi di

detenzione, sospesi condizionalmente. Non si oppone all’espulsione, chiedendo

tuttavia che venga posta al beneficio della condizionale.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. È autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, tra agosto 2003 e gennaio 2005, a Bellinzona,

venduto almeno circa 191.50/196.50 grammi di cocaina?

E come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Sussistono

attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

3.1

privativa

della libertà ?

3.2

accessoria

dell’espulsione?

4.

Deve

essere ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 20

giorni di carcerazione inflittagli il 16 dicembre 2002 dalla Magistratura dei

minorenni di Lugano?

5.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?

Considerato, in fatto ed in

diritto

1.

Secondo quanto raccontato al dibattimento, l’accusato, sedicente __________

della Sierra Leone di anni 21, sarebbe in realtà AC 1, cittadino nigeriano,

nato il __________ in una famiglia numerosa, con 2 fratelli e 3 sorelle. Il

padre sarebbe morto quando egli era giovane, ucciso in circostanze misteriose,

asseritamente per ordine del re.

L’accusato, che si esprime in lingua inglese,

avrebbe una buona formazione, essendo andato a scuola per 12 anni. Non avrebbe

però completato gli studi, non avendone i mezzi, ed avrebbe perciò lavorato

assieme allo zio, titolare di un’attività di fornitura di ricambi per

autoveicoli, a sua volta deceduto. Sempre stando al non verificabile racconto

del prevenuto, questi nel 1998 avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale

con una donna appartenente alla famiglia reale, che egli avrebbe ingravidato.

La donna sarebbe morta in occasione dell’interruzione di quella maternità,

ragione per cui egli, temendo la vendetta del re, sarebbe dapprima riparato nel

nord del paese, presso parenti, quindi nel 2000 sarebbe fuggito alla volta

dell’Europa. E’ doveroso rilevare che in luogo della traversata marittima su

imbarcazioni spesso precarie (ricorrente nei racconti di richiedenti l’asilo

provenienti dall’Africa), l’accusato è quanto meno riuscito a mettersi al

sicuro a bordo di un volo di linea del costo di circa fr. 700.--, assumendo

l’identità di un amico che gli avrebbe messo a disposizione un passaporto

munito di regolare visto per l’Italia.

Giunto in Italia, l’imputato si è purtroppo

adeguato al canovaccio di tante storie del genere giunte in aula prima della

sua: invece di trattenersi in quello splendido paese, anche il prevenuto ha

fatto proprie le indicazioni del solito innominato connazionale incontrato da

qualche parte in Italia, che gli consiglia di recarsi in Svizzera a chiedere

asilo politico.

Cosa che l’AC 1 fa puntualmente, assumendo la

falsa identità di __________ della Sierra Leone e ringiovanendosi di 5 anni.

Interrogato dal Presidente sul motivo del bagno di giovinezza, che a prima

vista sembrerebbe piuttosto il vezzo di una dama di mezza età e non l’esigenza

di un ragazzo poco più che ventenne, l’accusato ha spiegato (sempre

nell’intento di sfuggire al suo re) di avere assunto l’identità di una persona

realmente esistente, e di averne perciò recepito anche la giovane età, per non

creare incongruenze nell’eventualità di una verifica dei documenti di __________.

La Corte non ha creduto a questa spiegazione, non

fosse altro che per il motivo che mai sono saltati fuori i documenti a nome di __________,

e che quando questi ha avuto bisogno di documenti (per il motivo che si dirà

più avanti), ha fatto comparire quelli di AC 1 e non quelli di __________, come

teoricamente avrebbe potuto se questi esistesse realmente. Vero è invece,

secondo la Corte, che l’imputato si è ringiovanito per potersi contrabbandare

per minorenne, ben consapevole (se del caso con l’aiuto dei soliti bene

informati che stanno in Italia) del trattamento di favore riservato ai

minorenni nel contesto di un procedimento penale.

2.

Ed in effetti, l’accusato, dopo essere giunto in Svizzera ed avere

depositato la propria domanda di asilo, si è ben presto messo in affari,

iniziando a vendere stupefacenti. Risulta infatti a suo carico la decisione 16

dicembre 2002 della Magistratura dei minorenni di Lugano, che lo ha condannato

a 20 giorni di carcerazione sospesi condizionalmente per un anno, per ripetuta

infrazione alla LFStup, commessa tra il 1° gennaio e il 19 giugno 2002 (AI 4),

allorché l’accusato aveva in realtà __________ anni.

La domanda di asilo del __________, alias AC 1, è

puntualmente stata respinta, così come deve esserlo stato anche il ricorso da

lui interposto contro questa decisione, atteso come egli affermi che ad un

certo punto gli sarebbe stato impartito un termine per lasciare la Svizzera

scadente il 25 dicembre 2004 (cfr. invece il rapporto informativo AI 47,

secondo il quale l’accusato avrebbe dovuto lasciare la Svizzera già entro il 19

agosto 2003).

3.

Sennonché, l’accusato aveva nel mentre fatto la conoscenza della

giovane TE 1 (nata il __________), con la quale intrattiene una relazione

sentimentale a far tempo dal dicembre del 2003. Secondo quanto credibilmente

raccontato in aula dalla giovane (cfr. verbale dibattimentale, pag. 3), l’amato

le avrebbe “improvvisamente” comunicato alla vigilia di Natale (del

2004) di dovere lasciare la Svizzera l’indomani, sicché essa a quel punto

avrebbe convenuto che l’unico modo per trattenere il giovane era quello di

attivare con urgenza le pratiche per convolare a nozze, cosa che i due hanno

fatto, senza per ora essere riusciti a concretizzare l’intento.

4.

Il 4 marzo 2005 il prevenuto è però stato arrestato sulla base delle

dichiarazioni di 8 tossicodipendenti, che l’hanno riconosciuto come loro

fornitore di cocaina, attribuendogli vendite per complessivi 191.5/196.5

grammi, che sono l’oggetto dell’atto di accusa in rassegna relativo al periodo

agosto 2003 – gennaio 2005.

L’accusato in corso d’inchiesta ha ammesso solo

parzialmente agli addebiti, avendo riconosciuto (dopo le iniziali contestazioni

di qualsivoglia responsabilità) la vendita di circa 70 grammi di cocaina (AI

55, allegato 10, pag. 1 e 2; allegato 11, pag. 2; allegato 13, pag. 5).

E’ in questo contesto che il difensore in data 15

giugno 2005 ha chiesto al Procuratore Pubblico “....di voler fissare un

interrogatorio del signor __________, il quale vorrebbe riferire le sue vere

generalità” (doc. TPC 2), mentre che in data 28 giugno 2005 ha infine

prodotto all’attenzione della Corte i documenti dai quali risulterebbe che egli

è AC 1 (doc. TPC 4).

5.

Può

subito essere evasa la questione relativa alla causale della presentazione,

nell’imminenza del dibattimento, dei documenti che dimostrerebbero la reale

identità dell’accusato.

Questi in aula ha detto di averli presentati

siccome esortato dal Procuratore Pubblico a dire la verità, e non invece per

potere contrarre matrimonio.

Secondo la Corte è invece manifesto che il

sussulto di sincerità dell’accusato sul tema della propria identità (con il

beneficio del dubbio che va mantenuto al riguardo di documentazione proveniente

dalla Nigeria e presentata in fotocopia) è stato dettato unicamente

dall’intento matrimoniale.

Del resto, se così non fosse egli avrebbe potuto

limitarsi a produrre i documenti denominati “certificate of state of origin”,

“letter of identification” e “attestation of birth”, i quali

forniscono sufficiente indicazione sulle sue generalità e le sue origini (cfr.

plico doc. TPC 4), mentre che, dal profilo processuale, risultano invece

superflui gli ulteriori papiri dichiaranti esplicitamente che egli non è sposato,

che non lo è mai stato e che perciò “...he is free to contract marriage

wherever he so desire”, e che “..he is free to marry any woman of his

choice within or outside Nigeria”, formulazione così ampiamente

possibilista da doversi chiedere (ignorando il Presidente il diritto estero) se

essa non apra la porta anche ad un’ipotesi di poligamia.

Ulteriormente rivelatore delle priorità

dell’accusato, se ancora vi fosse bisogni di indizi, è il fatto che detti

documenti già il 19 giugno 2005 (cioè 9 giorni prima di essere prodotti nel

procedimento penale) avevano preso la via dell’Ufficio di vigilanza sullo stato

civile di Bellinzona per essere utilizzati al fine di consentire il matrimonio.

6.

Al dibattimento l’accusato ha confermato la propria tesi dei fatti,

secondo la quale egli avrebbe venduto circa 70 grammi di cocaina (sino ad un

massimo di 100 grammi) ai soli clienti che egli avrebbe dichiarato di conoscere

già in occasione dell’istruttoria predibattimentale, mentre che infondate

sarebbero le accuse degli altri clienti, ai quali nulla avrebbe venduto.

Su questa base la difesa, invocata l’attenuante

specifica del sincero pentimento, ha postulato la condanna del proprio

assistito alla pena massima di 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente.

7.

Esaminati

gli atti, il Presidente non ha avuto dubbi nel ritenere attendibili le

affermazioni degli acquirenti, che accusando il prevenuto di spaccio hanno nel

contempo accusato se stessi di contravvenzione alla LFStup in relazione al

proprio consumo.

Le chiamate in correità sono puntualmente state

confermate in occasione del contraddittorio a giusto titolo offerto dal

Procuratore Pubblico all’accusato almeno nei confronti dei principali

acquirenti, ragione per cui nulla muta il fatto che uno di essi (__________),

citato in aula su richiesta della difesa, non si sia presentato ad

ulteriormente ribadire la vendita di 100 grammi di cocaina. La difesa,

dimostrando correttezza, ha dichiarato di non prevalersi della mancata

comparizione del teste (verbale dibattimentale, pag. 2), rimettendosi così di

fatto alle emergenze dell’inchiesta e dando atto che non vi è stata lesione del

diritto al contraddittorio, già in precedenza garantito nei confronti del

teste. Nessuna credibilità ha invece potuto essere attribuita all’accusato, già

condannato per il medesimo reato, il quale, alla prova dei fatti, ha dimostrato

di meritare la patente di bugiardo fin dal momento di declinare le proprie

generalità.

Nondimeno, è stata stralciata l’accusa relativa

alla vendita di circa 2 grammi a __________, siccome avvenuta in epoca

precedente a quella indicata nell’atto di accusa, ed inoltre, per tenere conto

in favore dell’imputato della natura approssimativa di talune indicazioni, la

Corte ha deciso di quantificare in complessivi grammi 180 il quantitativo di

stupefacente spacciato dal prevenuto nel periodo compreso tra agosto 2003 e

gennaio 2005, per il che, tenuto conto di un presumibile grado di purezza del

10%, l’accertamento della colpevolezza dell’accusato in una fattispecie ancora

qualificabile come infrazione (semplice) alla LFStup, ancorché sita, per il

quantitativo trafficato, al limite del reato aggravato.

8.

Così stabilita l’oggettiva gravità del reato commesso, nel

determinare la pena la Corte ha ritenuto a carico dell’imputato il precedente

penale specifico, indicativo di assenza di scrupoli e di accresciuta volontà di

delinquere in danno di coloro che gli hanno offerto ospitalità. Pure

sintomatico della notevole intensità del proposito delinquenziale è stato

ritenuto il notevole arco di tempo di circa 1 anno e mezzo durante il quale è

stata esercitata l’attività di spaccio. L’accusato agiva per mero fine di

lucro, e non per finanziare un proprio inesistente consumo.

A suo favore depone solo, in forma generica e

solo fino al gennaio 2004, l’età inferiore a __________ anni, mentre che nulla

va ritenuto a suo favore per l’inesistente collaborazione con gli inquirenti

dopo avere mentito sin quasi all’ultimo sulle proprie generalità (riconosciute

comunque solo per contrarre matrimonio) e dopo avere alfine confessato meno

della metà di quanto effettivamente spacciato. In queste circostanze,

l’invocazione fatta dalla difesa dell’attenuante specifica del sincero

pentimento eccede i doveri di patrocinio, sollevando financo dubbi sull’effettiva

conoscenza dell’istituto.

Tenuto conto di tutte le circostanze, la Corte ha

determinato la pena per l’accusato in 10 mesi di detenzione, pena pari a poco

meno del minimo legale per l’infrazione aggravata alla LFStup, alla quale lo

spaccio messo in atto dall’autore in pratica corrisponde, aderendo al postulato

dalla difesa (oltretutto per la non verificata ipotesi di uno spaccio inferiore

e del sussistere dell’attenuante specifica), ragione per cui, a rigore di

logica, non dovrebbero sussistere motivi di doglianza a seguito di questo

pronunciamento della Corte.

Avendo l’accusato pesantemente delinquito nel

periodo di prova, ancorché esso fosse di un solo anno, ne consegue inoltre la

revoca della sospensione condizionale della pena di 20 giorni di carcerazione

di cui alla decisione 16 dicembre 2002 del Magistrato dei minorenni di Lugano.

9.

Quanto alla sospensione condizionale della nuova pena detentiva, la

Corte, considerato in particolare che si tratta della seconda condanna e che

nella precedente circostanza AC 1 ha ripreso a spacciare pochi mesi dopo la

fine del procedimento penale, ha ritenuto che nell’ipotesi della permanenza in

Svizzera la prognosi sarebbe assolutamente infausta. AC 1 è privo di formazione

professionale e non conosce le lingue nazionali. Egli non ha relazioni

personali se non quelle con altri ospiti del CRS in cui soggiorna. Tolto il

legame con __________, egli è completamente estraneo al tessuto sociale e

culturale del nostro paese. Afferma di essere alla ricerca di “a nice and

good job”, precisando di essere ora disposto ad accettare qualsiasi lavoro,

come ad esempio quello di lavapiatti. Della dichiarazione d’intenti si prende

atto, ma si considera che da una parte egli ha finora accuratamente evitato il

contatto con il duro lavoro, con il quale (seppure contravvenendo alla LDDS)

avrebbe potuto guadagnare in modo onorevole del denaro da inviare in patria, e

che d’altra parte la ricerca di un lavoro, per quanto umile, già difficile per

chiunque, lo sarebbe per lui ancora di più in ragione dei suoi precedenti

penali. E’pertanto ipotizzabile, secondo l’ordinario andamento delle cose, che

nell’eventualità della sua permanenza in Svizzera la sospensione condizionale

della pena avrebbe, in attesa del matrimonio e/o del rimpatrio forzato ordinato

dall’autorità amministrativa, la conseguenza di ricollocare AC 1 in un CRS,

ovvero in quell’ambiente criminogeno in cui, a suo dire, si erano sviluppate le

premesse per l’attività di spaccio. Anche nella per lui migliore delle ipotesi,

ovvero quella del matrimonio e della possibilità di rimanere in Svizzera in

qualità di marito di cittadina elvetica, vi sarebbe secondo la Corte la non

rallegrante prospettiva di un AC 1 privo di lavoro e finanziariamente a carico

della moglie, circostanze entrambe suscettibili di provocarne la ricaduta nello

spaccio di stupefacenti.

Di contro, nell’ipotesi dell’allontanamento AC 1

dal nostro territorio non si pongono a mente della Corte insolubili problemi di

prognosi, dovendosi ritenere che la sua delinquenza sia legata proprio alla

permanenza in Svizzera, avendovi trovato terreno fertile per l’illecita

attività di venditore di cocaina.

Posto che i documenti prodotti dall’accusato

consentono di eseguire la sua espulsione, nulla osta in quest’ottica alla

concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva,

così come postulato dalla difesa.

Visto comunque il precedente penale, si impone a

mente della Corte, per segnalare la labilità della prognosi, un periodo di

prova superiore al minimo legale, determinato dalla Corte in 4 anni.

10.

La pubblica accusa ha chiesto inoltre che nei confronti del

condannato sia pronunciata anche la pena accessoria dell’espulsione per un

periodo di 5 anni.

A giusta ragione la difesa non si è opposta alla

pronuncia della pena accessoria (chiedendo invece che essa sia condizionalmente

sospesa), ricorrendone a mente della Corte tutte le premesse.

Vi è in effetti da un lato il fermo intento della

Corte di punire l’AC 1 con la pronuncia di questa sanzione, ed anzi la Corte è

convinta che essa lo colpisca ben più della pena detentiva laddove crea le

premesse per il suo allontanamento dalla Svizzera, il che è l’ultima cosa che

l’AC 1 desidera. D’altro lato appare manifesto ed incontrovertibile l’assunto

per cui il reato reiteratamente commesso dall’accusato (nella prima metà del

2002.

nel precedente procedimento, ed ora dall’agosto 2003 al gennaio 2005) è

tale da mettere in pericolo concretamente la collettività, avendo egli

spacciato cocaina a giovani adulti e perfino ad un minorenne, motivo per cui

appaiono alla Corte preminenti gli imperativi di prevenzione generale per

riguardo all’interesse del reo all’omessa pronuncia della pena accessoria, sia

pure a fronte del legame sentimentale con __________, del quale si dirà più

avanti e che comunque non osta di per sé alla pronuncia della sanzione (cfr. Trechsel,

Kurzkommentar, 2. edizione, n. 3a ad art. 55 CP, con richiamo di Rep

1985, pag. 273, secondo cui nemmeno il matrimonio contratto con una cittadina

svizzera impedisce che l’espulsione sia pronunciata). Atteso che neppure lo

statuto di richiedente l’asilo respinto costituisce un impedimento, si ha che

la pena accessoria deve qui essere pronunciata. Per mantenere una ragionevole

proporzione con la durata della pena principale, il periodo d’espulsione viene

fissato in 5 anni, di poco superiore al minimo legale, il che appare alla Corte

equo e ragionevole in presenza di reati nocivi per l’ordine pubblico e la

sicurezza della collettività.

11.

Stabilito ciò, si pone il quesito, che è anche il principale oggetto

del contendere, a sapere se l’esecuzione della pena accessoria sia o meno da

sospendere condizionalmente, il che (essendo date le premesse oggettive)

dipende dal pronostico circa la futura condotta in Svizzera dell'accusato.

Nella specie è del tutto pacifico che l’unico

legame dell’accusato con la Svizzera, che come tale va considerato anche nella

discussione della prognosi per la pena accessoria, è costituito dal legame

sentimentale con __________, che i due vorrebbero ora cementare con il

matrimonio.

La ragazza, una giovane di __________ anni, è

venuta in aula a testimoniare la sincerità dei propri sentimenti nei confronti

dell’accusato con un trasporto tale da non fare nutrire alla Corte il minimo

dubbio circa l’amore che essa prova per lui.

Il racconto della teste, inserito nel contesto di

questa vicenda, mostra però con chiarezza come l’AC 1 sia stato con lei

reticente ed anche bugiardo, il che fornisce alla Corte una diversa chiave di

lettura della relazione sentimentale, secondo la quale l’AC 1 agisce (anche)

per fini strumentali, mirando al matrimonio quale mezzo per rimanere in

Svizzera dopo la reiezione della domanda d’asilo.

Una prima constatazione, desumibile dagli atti, è

quella per cui l’AC 1 non ha ritenuto di dovere fornire alla donna che dice

d’amare le proprie generalità, mentendo anche a lei al riguardo della propria

identità e delle proprie origini. Si rileva infatti che la teste si è rivolta

all’autorità facendo riferimento a __________ (AI 11) e non a AC 1, ed anche in

occasione della sua verbalizzazione, avvenuta il 12 marzo 2005, essa ha

dichiarato “...so che il mio fidanzato __________ è stato arrestato, per una

storia di droga. Per quello che ne so io il succitato è un cittadino della

Liberia, questo stando a suo dire”. Secondo la Corte, pertanto, essa

ignorava a quel momento il nome e il paese d’origine del fidanzato, deduzione

sorretta dal convincimento del fatto che essa è persona talmente cristallina da

doversi ritenere che avrebbe fatto menzione con inquirenti della vera identità

del sedicente __________ se l’avesse conosciuta.

Risulta poi (ma questo è maggiormente

comprensibile) che l’AC 1 non ha riferito alla compagna del suo precedente per

infrazione alla LFStup e nemmeno la circostanza che egli era ancora dedito a

quei traffici, cosa che essa al dibattimento ha peraltro dichiarato di potere

accettare (verbale dibattimentale, pag. 4).

E ancora, -e ciò secondo la Corte è assai

indicativo degli intenti dell’AC 1- risulta che egli non ha informato

correttamente la compagna al riguardo dell’iter delle procedure d’asilo, quando

invece era evidente che si trattava di questione fondamentale ai fini della sua

permanenza in Svizzera, e quindi anche della possibilità di mantenere in essere

la relazione senza ulteriori difficoltà.

Risulta infatti dal prefato rapporto informativo

AI 47 che egli avrebbe dovuto lasciare la Svizzera già entro il 19 agosto 2003

(per il che quando ha allacciato la relazione con la __________ già vi era per

lui un imminente problema di assicurarsi in altro modo che non con le procedure

d’asilo la possibilità di rimanere in Svizzera), circostanza della quale la

compagna non risulta essere stata informata. Bene risultano invece, dalla di

lei audizione in aula, le circostanze in cui ha appreso della concreta

eventualità della partenza del fidanzato (verbale dibattimentale, pag. 3):

" ...Ero

a conoscenza del fatto che egli prima o poi avrebbe dovuto lasciare la

Svizzera. Improvvisamente, il 24.12.2004 l’accusato mi ha detto che aveva un

termine per lasciare la Svizzera per il 25.12.2004. Gli ho detto che non

volevo, che volevo che restasse con me. A questo punto, per forza, abbiamo

attivato con urgenza le procedure per potere contrarre matrimonio.”

Per poca sensibilità che possano avere le

autorità preposte all’allontanamento di un asilante respinto, la Corte si

rifiuta di credere che all’accusato sia stato fatto ordine di lasciare la

Svizzera con 24 ore di preavviso, oltretutto tra la vigilia di Natale e Natale.

Vero deve semmai essere (ammesso e non concesso che il termine di partenza

fosse proprio il giorno di Natale, il che pare assai strano), che l’AC 1 da

tempo sapeva di dovere lasciare la Svizzera per una certa data, e che egli

volutamente ha atteso l’ultimo momento per comunicarlo a __________, così da

potere da un lato avere avuto il tempo di legarla maggiormente a sé, e d’altro

lato per coglierla di sorpresa con una brutta notizia a brevissimo termine.

Questo, secondo la Corte, per fare leva sui suoi sentimenti, ovvero per metterla

con le spalle al muro e per provocare in lei la spontanea offerta della

“soluzione” costituita dal matrimonio, che la __________ al dibattimento ha

dichiarato essere stata l’unica possibilità, invitando addirittura il

Presidente a formulare delle proposte alternative. E’ perciò emerso con

assoluta chiarezza dalla deposizione, che il matrimonio è stato deciso in

quelle circostanze con l’intento di trovare così una soluzione volta ad

impedire l’allontanamento dell’AC 1 da parte dell’autorità degli stranieri.

Secondo la Corte, il modo in cui l’accusato ha

gestito la comunicazione delle informazioni nei confronti dell’amica denota

volontà di manipolazione. Egli, come detto, le ha deliberatamente sottaciuto il

termine di partenza, ed ha atteso un momento particolare per dare la notizia

senza preavviso, conferendo alla questione carattere di ancor maggiore urgenza,

e ponendo l’amica di fatto con le spalle al muro, così da fare sembrare il

matrimonio l’unica possibilità (come esplicitamente detto dalla teste in aula)

per evitare il di lui allontanamento.

Ad ogni buon conto, la Corte ritiene che questo

legame sentimentale al momento non è un matrimonio, ma che anche se lo fosse,

ciò non sarebbe ancora un elemento che da solo deve fare concludere per la

sospensione condizionale della pena accessoria, ma semmai un elemento di

valutazione nel contesto della decisione globale sulla prognosi.

Tolta la predetta constatazione del fatto che la

relazione sentimentale con __________ è l’unico legame dell’accusato con la Svizzera,

si torna a ripetere come egli per il resto si trovi in Svizzera da poco tempo,

giuntovi come falso asilante. Nel periodo della sua permanenza egli non ha mai

svolto alcuna attività onesta. Non conosce alcuna lingua nazionale, non

dimostra alcun interesse culturale o altra forma di affinità con il nostro

paese, al quale è pervenuto solo con l’utilitaristico fine di farsi mantenere

nelle more delle procedure di asilo politico (al quale ben sapeva di non avere

diritto). Non si è integrato nel nostro tessuto sociale, né ha tentato in alcun

modo di farlo. Non vi conosce nessuno a parte TE 1 (tolti ovviamente i compagni

di ventura del CRS) ed è privo di ogni qualifica professionale, oltre che

pluripregiudicato.

La sua prospettiva in Svizzera è perciò in primo

luogo di trovarsi disoccupato e frustrato per l’infruttuosa ricerca di

un’occupazione, quindi finanziariamente a carico della compagna, circostanza

evidentemente suscettibile a spingerlo nuovamente alla delinquenza, attesa la

scarsità di freni morali palesata sinora e alla luce del fatto che le sue

uniche frequentazioni (a parte la TE 1) sono nel sottobosco dello spaccio al

dettaglio. Nella per lui migliore delle ipotesi, egli potrebbe forse trovare

un’occupazione umile e sottopagata (al dibattimento aveva fatto menzione di

quella di lavapiatti), alla quale non è però detto che si adatterebbe

senz’altro. Non va dimenticato, infatti, che egli al suo paese era sicuramente

un privilegiato: ottima scolarità, frequentazione di fanciulle di sangue reale,

“fuga” dal paese a bordo di un aereo di linea, e non di un barcone di

disperati, il tutto a riprova di uno status che non può corrispondere a quello

medio nigeriano.

E ancora, la Corte nemmeno ritiene che una

prognosi favorevole possa essere fondata sulla scorta di una reazione

dell’accusato consapevole e riconoscente a fronte di un ulteriore gesto di

clemenza nei suoi confronti, che verrebbe semmai interpretato come un ennesimo

segnale di debolezza da parte dell'Autorità. A più riprese, infatti, egli ha

dimostrato di abusare dei benefici concessigli. Prima con la stessa richiesta

di asilo, che egli ben sa essere infondata, quindi con il ricorso contro la

medesima, con il rifiuto di ottemperare all’ordine di partenza (che egli

vorrebbe aggirare con il matrimonio), poi ancora con la sospensione

condizionale della prima pena detentiva.

In queste circostanze, la Corte è certa che l’AC

1.

nemmeno comprende il motivo per cui non gli è stata comminata una pena da

espiare, essendogli estranea l’astrazione per cui la prognosi è favorevole solo

alla condizione di allontanarlo effettivamente dalla Svizzera. Per la Corte

l’ennesimo segnale di clemenza, costituito dalla sospensione della pena

accessoria (contraddittoria a questo punto con la decisione di sospendere la

pena principale, perché se l’AC 1 rimane qui la prognosi per la pena detentiva

è negativa), verrebbe letto dall’interessato quanto meno (e a ragione) come

un’incongruenza, se non come un vero e proprio riscontro di impunità (nulla

mutano al proposito i “soli” 4 mesi di carcere preventivo sofferto su di una

pena di 10 mesi), senza perciò quell’effetto dissuasivo che la sospensione

condizionale di una sanzione vorrebbe ingenerare.

La Corte ne conclude pertanto per la mancanza

delle premesse necessarie alla sospensione condizionale della pena accessoria,

rilevando nuovamente che l’eventualità del perdurare della permanenza in

Svizzera dell’imputato (in particolare per il motivo dell’impossibilità di

eseguire l’espulsione in assenza di qualsivoglia documento d’identità) avrebbe

semmai comportato una prognosi negativa anche quo alla pena principale.

12.

Il

denaro e gli oggetti sequestrati, provento o strumento di reato, vanno

confiscati.

La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese

processuali sono a carico del condannato.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che ai n. 2 e 3.2;

visti gli art. 18, 36, 41, 55, 63, 64, 69 CP;

19.

LFStup;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC

1.

é autore colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, tra agosto 2003 e gennaio 2005, a Bellinzona,

venduto circa 180 grammi di cocaina.

E come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, AC 1, è condannato:

2.1

alla pena di

10.

mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

all’espulsione

dalla Svizzera per un periodo di 5 anni;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr.100.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena privativa della libertà è condizionalmente sospesa con un periodo di

prova di 4 anni.

4.

È ordinata

la revoca della sospensione condizionale della pena di 20 giorni di

carcerazione inflittagli il 16 dicembre 2002 dalla Magistratura dei Minorenni

di Lugano.

5.

E ordinata

la confisca del denaro e degli oggetti sequestrati, indicati quale corpo di

reato nell’atto d’accusa.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

IE 1

2.

TE 1

3.

TE 2

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 274.30

Testi fr. 194.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 818.30

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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